Il cardinale ponente invece del solo stampato (che consta del cosiddetto foglio d'ufficio in latino o in italiano, contenente in sintesi la fattispecie e un breve sommario) ha anche l'originale completo. Nella plenaria i cardinali siedono, presieduti dal prefetto della S. C., secondo l'ordine della loro precedenza e il ponente legge o pronuncia il suo voto motivato e cosi fanno successivamente gli altri. Il segretario registra i voti stessi e rende conto della discussione nell'udienza al S. Padre, cui spetta la decisione finale; e il papa, se lo crede, conferma la decisione presa dai cardinali a maggioranza di voti e dà ordine che venga eseguita. Le decisioni delle plenarie possono essere ammesse a nuova discussione previa concessione del beneficium novae audientiae, nuova proposizione di causa in vista di elementi nuovi emersi : se però la decisione è stata approvata dal papa, per tale nuova discussione ci vuole un espresso permesso del papa stesso, che viene detto "aperitio oris" (v.; cf. anche terminologia della curia romana).
V. La potestà delle S. C. - Quanto alla potestà delle S. C., ed al valore giuridico dei loro atti, si può dire che esse sono di per sé principalmente organi amministrativi e di governo, quantunque talvolta compiano anche attività giudiziarie ed emanino vere e proprie leggi. Promulgando il CIC Benedetto XV, con il motu proprio "Cum iuris" del 15 sett. 1917, istituì una commissione di cardinali per l'autentica interpretazione del Codice, la quale, però, prima di rispondere nelle cose di maggior rilievo, deve sentire la C. cui appartiene il canone da interpretare. Aggiungeva Benedetto XV : «Le S. C. da qui innanzi non emettano nuovi decreti generali a meno che non lo consigli qualche grave necessità della Chiesa. Perciò il loro ufficio ordinario sarà di curare che vengano religiosamente osservate le prescrizioni del Codice e di emettere istruzioni, se ne sia il caso, che rendano più chiare ed efficenti le prescrizioni del Codice e ne appaiono quasi un commento. Infine, qualora con il decorrere del tempo il bene della Chiesa universale richiederà che si formoli da qualche C. un decreto generale che discordi con il Codice, sia avvertito della discordanza il sommo pontefice e, quando il decreto sia approvato, la commissione del Codice provvederà a sostituire o modificare i canoni del Codice stesso». Questa modificazione del testo del CIC dal 1917 ad oggi si è verificata espressamente una sola volta e non mediante un provvedimento di una S. C., bensì mediante provvedimento pontificio (motu proprio I ag. 1948, che ha abrogato il secondo periodo del can. 1099 § 2 : cf. AAS, 40 [1948], pp. 305-306); ma di fatto molte parti del CIC stesso in questi anni sono state più o meno profondamente intaccate. Siccome secondo il can. 244 non soltanto le risoluzioni delle S. C. sono sempre approvate dal S. Padre, ma questi deve ancora essere avvisato di qualsiasi atto "grave o straordinario che la C. intenda compiere ", di fatto, il papa nella pienezza della potestà, autorizza, quando occorra, la S. C. competente perché legiferi, giudichi e comunque provveda nell'ambito della sfera assegnatale.
Si rammenti infine che secondo il can. 7 le S. C. vengono sotto il nome di Sede Apostolica subito dopo la persona del sommo pontefice, di cui sono organo primo ed immediato.
BibL.: Prevalentemente per la storia : G. Moroni, Diz. di erodiz. storico-eccl., Venezia 1840-61 : alle voci delle varie C. - Ve. strius Octavius, De officiis et officialibus Curiae Romanae, Venezia 1562; A. Lysca, De Romana Curia, Francoforte 1612;
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Danieli, Recentior praxis Congr., Rom., Roma 1739; J. G. F. Haine, De la Cour romaine sous le pontifical de Pie IX, Lovasón 1839; D. Bouix, Troctatur de Curia Romana, Parigi 1839; F. Grimaldi, Les Congregasions romaines. Guide historique et pratique, Siena 1890 (all'Indice); M. Lega, De origine et natura Sor. Rom. Congr., in Analecta ecclesiastica, 4 (1896), pp. 43-49, 87-91; F. Russo, La Curia Romana nella sua organizzazione e vel uso completo funzionamento, 9^{°} ed., Palermo 1908 (all'Indice). Per la conoscenza attuale delle S. C., cf. tutti i trattativi di diritto canonico commentatori del CIC, 1. II. Tra le opere monografiche sono: S. Oienti, De Romana Curia, Roma 1910; F. Cappello, De Romana Curia, ivi 1911; V. Martin, Les Congregasions romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941. Per il nuovo edificio delle C. cf. [P. Castelli], La nuova sede delle S.C.R., Roma 1936.
Vittorio Bartoccetti
## II. Le singole C. in particolare.
I. S. C. del S. Uffizio. - 1. Cenni storici. - La C. del S. Uffizio, fino al 1908 denominata «S.Romana e Universale Inquisizione», fu istituita da Paolo III, con la costituzione apostolica Licet ab initio del 21 luglio 1542 .
Essa non deve perciò confondersi con i tribunali dell'Inquisizione medievale (v. inquisizione), né con l'Inquisizione di Spagna, che ebbero origini e scopi specifici diversi.
Sorte le nuove eresie di Calvino e di Lutero, che devastarono le più fiorenti comunità cristiane di Europa, il papa Paolo III giudicò indilazionabile la nomina dei cardinali commissari o inquisitori generali, i quali furono autorizzati a procedere contro tutti gli apostati, eretici, sospetti di eresia, i loro complici, fautori e seguaci, anche senza l'intervento degli Ordinari.
Gli inquisitori generali potevano nominare un promotore fiscale, i notari, e delegati nelle diverse nazioni o nelle singole diocesi. Però né i cardinali inquisitori né i loro delegati potevano ricevere l'abiura o rimettere le pene, perché questa facoltà era riservata al papa.
I cardinali inquisitori potevano conoscere in appello le cause decise in prima istanza dai loro delegati, e in tal caso assolvere i rei dalle censure e dalle altre pene ecclesiastiche. Nessuno era sottratto alla loro giurisdizione, ma la sentenza contro i cardinali e i prelati maggiori veniva pronunciata dal papa in concistoro (costituzione di Pio IV del 12 apr. 1563 ).
Anche l'esame e la proscrizione dei libri erano affidati agli inquisitori generali, che furono autorizzati da Pio IV, col motu proprio «Cum inter erimina» del 27 ag. 1364, a leggere, durante munere, qualsiasi libro proibito, e a concedere la prescritta licenza agli altri, ma soltanto con deliberazione presa nella congregazione plenaria.
Istituita da Pio V, nel 1571, la C. dell'Indice (v. sotto: C. soppresse), agli inquisitori generali furono riservati l'esame e la proscrizione soltanto dei libri infetti di eresia. L'Inquisizione fu oggetto di molte costituzioni da parte di Pio IV e Pio V, che ne estesero la competenza, ma ricevette un assetto definitivo, insieme con la C. dell'Indice, da Sisto V, con la costituzione Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588.
Pio X, con la Sapienti consilio del 29 giugno 1908, soppresse la C. delle Indulgenze e ne attribuì tutta la competenza al S. Uffizio, riservò poi alla C. del Concilio quanto riguarda l'osservanza dei precetti della Chiesa, alla Concistoriale l'elezione dei vescovi, alla S. C. dei Religiosi la dispensa dai voti emessi negli Ordini o Congregazioni religiose, alla S. C. dei Sacramenti la legislazione circa la disciplina dei Sacramenti, eccetto quanto si riferisce al privilegio paolino e alla dispensa dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto.
Benedetto XV, col motu proprio «Alloquentes» del 25 marzo 1917, attribuì alla S. Penitenzieria la competenza circa la concessione e l'uso delle indulgenze, lasciando solo le questioni di indole dottrinale al S. Uffizio, a cui fu annessa, come semplice sezione, la C. dell'Indice. Il CIC non ne ha modificato né la composizione né la competenza.
Al presente il S. Uffizio è la prima C. R. per l'importanza delle questioni che tratta e decide: l'appellativo di Suprema però compare, per la prima volta, nell'Annuario pontificio del 1927.
2. Personale. - La C. del S. Uffizio consta di alcuni cardinali, inquisitori generali, i quali si riuniscono in assemblea plenaria ogni mercoledì, sotto la presidenza del cardinale segretario: la prefettura è riservata al papa (can. 247 § 1).
Segue immediatamente l'assessore, prelato di pari grado ai segretari degli altri dicasteri. Anticamente l'assessore era un sacerdote secolare, consigliere canonista del padre commissario generale.
Capo della sezione istruttoria delle cause criminali è il padre commissario, dell'Ordine dei Predicatori, assistito da due compagni (v. commissario).
L'assessore e il commissario sono ufficiali maggiori (Ordo Servandus, ecc., c. VII, 10), gli altri minori.
Prendono parte però alla congregazione particolare del sabato, insieme col cardinale segretario, l'assessore e il commissario, l'avvocato fiscale, dal 1920 detto promotore di giustizia, e il primo compagno del padre commissario, i quali vengono nominati dal S. Padre, con biglietto della Segreteria di Stato : perciò anch' essi potrebbero essere annoverati tra gli ufficiali maggiori.
Dei consultori alcuni sono tali per ragione della loro carica, come il maestro generale dei Predicatori e il maestro del S. Palazzo, gli altri vengono nominati dal S. Padre, che li sceglie tra i più celebri teologi e canonisti residenti in Roma. Essi si radunano ogni lunedi sotto la presidenza dell'assessore, e, in sua assenza, del padre commissario o del I compagno.
Anche la nomina dei qualificatori, consultori per l'esame e la proscrizione dei libri, è riservata al S. Padre. Gli ufficiali sono il sostituto dell'Indice, due sommisti, il notaro e i notari sostituti. Vi sono infine l'avvocato dei rei, il difensore del Vincolo, il maestro di casa, economo della C. e del Palazzo, un archivista, due protocollisti e alcuni scrittori.
3. Competenza. - Il S. Uffizio ha competenza esclusiva circa la dottrina che riguarda la Fede e i costumi e la validità dei Sacramenti.
Giudica e punisce l'eresia e tutti i delitti, che ad essa si riferiscono direttamente o indirettamente, come l'adesione alla setta massonica e alle altre società condannate dalla Chiesa, e rimette le relative pene. Ad esso sono riservati l'esame e la proscrizione dei libri, la concessione del permesso di leggere quelli proibiti, e l'emanazione di norme e di istruzioni al riguardo.
Giudica, in unica istanza o come tribunale di appello, i sacerdoti e i religiosi, accusati di sollecitazione (v.) in confessione o di aver commesso atti di libidine contro natura o su persona impubere, o di adesione ad una setta acattolica; tratta le cause attinenti al privilegio paolino e ai matrimoni misti, ed in genere ogni causa matrimoniale, in cui una delle parti sia acattolica; come pure il S. Uffizio soltanto può autorizzare un acattolico a stare in giudizio davanti ai tribunali della Chiesa. Ad esso vengono deferite le questioni e le cause circa la nullità della S. Ordinazione per difetto sostanziale nel rito (can. 1993 § 1).
Soltanto il S. Uffizio può dispensare dagli impedimenti di mista religione e di disparità di culto, dalle irregolarità sancite nel can. 985 nn. 1, 2 e 3 (matrimonio attentato da un chierico o da un religioso davanti all'ufficiale di Stato civile), dall'impegimento di cui al can. 987 n. 1; può assolvere dalle scomuniche riservate specialissimo modo alla S. Sede, eccetto quella sancita nel can. 2367, e rimettere le pene comminate nei cann. 2335-36 (iscrizione alla setta
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massonica e alle altre società condannate), 2363 (calunniosa denunzia di un sacerdote per sollecitazione in confessione), 2371 (simonia), 2372 (ordinazione ricevuta da un vescovo apostata, eretico o scismatico), 2388 § 1 (attentato matrimonio da parte di un religioso o sacerdote davanti ad un ufficiale di stato civile) e 2399 (simonia circa i benefici, uffici o dignità ecclesiastiche), se la simonia è di diritto divino.
Infine al S. Uffizio è attribuita la competenza esclusiva circa il digiuno eucaristico dei sacerdoti, sia secolari che regolari, in ordine alla celebrazione della S. Messa.
La competenza del S. Uffizio non ha limiti di territorio né di persone, se si eccettuano i cardinali sottratti alla sua giurisdizione da Sisto V nella costituzione Immensa aeterni Dei; perciò anche i religiosi sono giudicati dal S. Uffizio, e in prima istanza non dai propri superiori ma dall'Ordinario del luogo, escluso il vicario generale.
Gl'inquisitori e gli ufficiali del S. Uffizio sono tenuti ad osservare il più rigoroso segreto su tutte le questioni, che vengono trattate nel sacro tribunale.
Bibl.: D. Bouix, Tractatus de Curia Romana, Parigi 1829, II, capp. 2 e 3; III, sez. 3a, can. 5; M. A. Caronaca, Institutiones iuris conasici, I, Torino 1939, n. 339; I. Chelodi-P. Ci-protti, Ius canonicum de personis, 3² ed., Trento 1942, n. 162; Werra-Vidal, II, Roma 1943, n. 488. Circa il segreto del S. Uffizio: cf. C. Gennari, Consultazioni morali, I. 3² ed., Roma 1913, pp. 541-55; Pio X, Mota propeto "Romanis Pontificibus" del 17 dic. 1903 (Acta S. Sedis, 36 [1903], p. 385). Arturo De Jorio
II. S. C. Concistoriale. - 1. Origini e sviluppo. - Fra le C. costituite ex novo con la costit. Immensa di Sisto V del 22 genn. 1588, vi era la Congregatio pro Erectione Ecclesiarum et Provisionibus Consistorialibus, a cui era assegnato, per importanza, il terzo posto, subito dopo le C. dell'Inquisizione e della Segnatura di grazia, di cui il papa era prefetto. Il nome di questa nuova C. fu abbreviato in quello di Congregatio Rebus Consistorialibus Praeposita, in attesa di quello più semplice di Congregatio Consistorialis, che doveva restarle.
Già dal sec. xir la S. Sede aveva avocato a sé l'esame e la decisione dell'erezione delle diocesi, fino allora lasciare all'iniziativa e al potere discrezionario dei vescovi delle province interessate. Più tardi, dal sec. xiv, i papi riservarono a sé di provvedere alla promozione dei vescovi sotto la coplice forma della libera nomina, della conferma dell'elezione capitolare o dell'istituzione canonica in seguito a presentazione.
Sia l'erezione delle diocesi che la nomina dei vescovi entrarono naturalmente nelle attribuzioni del concistoro, insieme con le altre causae consistoriales, quelle cioè più importanti sia dal lato amministrativo che da quello giudiziario.
Sisto V, creando la C. Concistoriale, s'era proposto di dare al concistoro un consiglio tecnico o organo specificamente qualificato sulle materie che si dovevano trattare e senza modificare le attribuzioni anteriori dichiarò : - In consistorio secreto iuxta formam in hanc diem servatam propanantur». La nuova C. doveva però ben presto subire modificazioni d'importanza non trascurabile.
Innocenzo XI (1676-89), allo scopo di provvedere in particolare alle diocesi d'Italia, costitul la C. per l'elezione dei vescovi, assegnandole come segretario il suo uditore. Questa nuova C. subiva a sua volta diverse modificazioni e fu successivamente riconfermata da Benedetto XIV (costituzione Ad Apostolicae servitutis, 17 ott. 1740) e da Leone XIII (costituzione Immortalis memoriae, 21 sett. 1878), per prendere in seguito, nel 1900, il titolo di Commissio Cardinalitia de eligendis Episcopis Italiae.
Mentre la provvista delle sedi residenziali in Italia rimaneva di fatto commessa all'uditorato, quella delle
sedi residenziali all'estero, fuori dei luoghi di missione, sugli inizi del sec. xix, era affidata alla C. degli Affari ecclesiastici straordinari (Pio VII, 18 giugno 1814).
Pio X, con motu proprio del 17 dic. 1903, per unificare la disciplina della nomina dei vescovi residenziali in Italia, sopprimeva la commissione cardinalizia de eligendis Episcopis Italiae, insieme con l'antica C. dell'Esame dei vescovi, istituita da Clemente VIII nel 1592; e le rispettive competenze vennero attribuite alla C. del S. Uffizio.
Seguì la riforma della Curia romana, attuata con la costituzione Sapienti concilio, del 29 giugno 1908, dello stesso pontefice Pio X. Fino a quel tempo la competenza sui vescovi, nei luoghi posti sotto il diritto comune, era distribuita tra la C. Concistoriale, per la nomina dei vescovi titulari, il S. Uffizio per la nomina dei vescovi residenziali in Italia e le C. dei Vescovi e Regolaric del Concilio, le quali avevano competenza cumulativa sul governo diocesano dei vescovi (la S. C. dei Vescovi e dei Regolari era sorta, almeno dall'inizio del sec. xvir, della fusione della S. C. sulla Consultazione dei Vescovi e della S. C. sulla Consultazione dei Regolari, istituite rispettivamente da Pio V con breve del 13 febbr. 1572, e da Sisto V con breve del 17 maggio 1586; sembra però che la prima di queste due esistesse già sotto Gregorio XIII).
Si avvertiva la necessità e l'utilità di riunire i vari rami dell'antico tronco. A ciò provvide la riforma di Pio X. Il CIC non fece che conservare, all'infuori di qualche particolare, la figura cosi ben definita dalla Sapienti concilio.
2. Competenza. - La competenza attuale della C. Concistoriale è identica nella sostanza a quella originaria nel duplice oggetto: vescovi e diocesi (CIC, can. 248). Però, mentre prima la Concistoriale compiva soltanto gli atti preparatori ed esecutivi per le nomine vescovili, e avvenuta la nomina i vescovi passavano sotto la competenza della C. dei Vescovi e Regolari e di quella del Concilio, ora invece la Concistoriale ha giurisdizione personale e completa sui vescovi, prepara gli atti di provviata, sceglie i candidati e li propone al S. Padre per l'approvazione e la nomina, segue l'attività dei vescovi, esercita la vigilanza e la tutela sul governo delle loro diocesi e sullo stato economico delle mense vescovili, esamina le relazioni diocesane da essi esibite alla S. Sede ogni cinque anni, concede loro le facoltà quinquennali. Ciò vale però solo per le diocesi latine di diritto comune.
Nomina pure, con l'approvazione del S. Padre, i coadiutori, susiliani, amministratori apostolici, visitatori apostolici, nonché gli Ordinari particolari, come l'Ordinario militare.
Quanto alle diocesi, incluse le prelature e abbazie nullius, la competenza riguarda l'erezione, unione, divisione, soppressione di diocesi, la rettifica di confini diocesani, la costituzione di capitoli cattedrali o collegiali ed altri provvedimenti spettanti alla costituzione, conservazione e stato delle diocesi. Ma si è venuta notevolmente ampliando circa l'estensione, poiché negli ultimi tempi non pochi territori, già dipendenti dalla C. di Propaganda Fide, sono stati sottoposti al diritto comune e quindi alla Concistoriale.
Quando però, per la nomina dei vescovi residenziali, dei coadiutori con diritto di successione, degli Ordinari militari e palatini, e per la erezione delle diocesi nei luoghi in cui vige il diritto comune, occorre trattare con i governi civili, in via diplomatica, a norma dei concordati o convenzioni, la competenza spetta alla C. degli Affari ecclesiastici straordinari, restando alla Concistoriale la redazione degli atti esecutivi e la giurisdizione sul governo diocesano.
Oltre le diocesi, dipendono direttamente dalla Concistoriale le delegazioni apostoliche esistenti nei
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territori ad essa sottoposti (Gran Bretagna, Stati Uniti, Canadá, Messico e Filippine).
Altro compito ad essa spettante è quello di preparare gli atti per il concistoro segreto: compito divenuto ora secondario, dato che ormai in esso ha luogo soltanto la pubblicazione o preconizzazione delle nuove nomine di vescovi approvate in antecedenza; e, per conservare in parte l'antica tradizione, vi si dà pure la semplice proclamazione delle nomine già approvate e pubblicate dopo il precedente concistoro. Pertanto la Concistoriale prepara, anche per le altre C. interessate, gli elenchi di queste promozioni, insieme con la nota delle postulazioni del sacri palii. Dirama inoltre l'invito ai vescovi per la partecipazione al concistoro semipubblico e alla solenne cerimonia della canonizzazione dei santi.
Finalmente provvede all'assistenza spirituale degli emigrati, in quanto questa rientra indirettamente nel governo diocesano, e alla disciplina sul clero emigrato (motu proprio di Pio X, Cum amnes, del 15 ag. 1912).
Va poi ricordato che la sezione dei Seminari, già ad essa unita, ne fu separata ed eretta in C. indipendente con quella degli Studi, con il motu proprio di Benedetto XV Seminariarum clericorum, del 4 nov. 1915.
La facoltà poi, ad essa attribuita dalla Sapienti consilio, di dirimere le controversie o i dubbi di competenza fra i dicasteri della Curia romana, è demandata dal CIC (can. 245) e una commissione cardinalizia, da designarsi, volta per volta, dal pontefice, come s'è già detto.
3. Costituzione. - La C. Concistoriale conserva la costituzione fissata dalla Sapienti consilio.
Ha per prefetto il sommo pontefice; come superiore immediato un cardinale con il titolo di segretario, come componenti parecchi cardinali, fra cui di diritto il cardinale segretario del S. Uffizio, il cardinale prefetto della C. dei Seminari e delle Università degli studi, e il cardinale Segretario di Stato.
Gli ufficiali maggiori, che coadiuvano il cardinale segretario, sono l'assessore e il sostituto.
L'assessore pro tempore è, come prima, segretario del S. Collegio e, durante il conclave, esercita le funzioni di Segretario di Stato, e di segretario del conclave (cost. Vacantis Apostolicae Sedis di Pio XII, 8 dic. 1945, n. 19; cost. Sapienti consilio, I, 2,6 ). E pure consultore di diritto della C. dei Seminari e delle Università degli studi.
Oltre agli ufficiali maggiori, vi sono gli officiali minori, addetti alle sezioni e agli uffizi; infine vi è un collegio di consulteri, fra i quali sono consultori nati l'assessore del S. Uffizio, il segretario della C. degli Affari ecclesiastici straordinari e il segretario della C. dei Seminari e delle Università degli studi.
Tutti quelli che vi appartengono sono tenuti, per giuramento, oltre al segreto comune, a quello particolare detto del S. Uffizio, in tutto ciò che concerne la nomina dei vescovi e degli altri Ordinari, nonché la crezione o unione delle diocesi. Il segreto è perpetuo e vige anche verso le persone appartenenti alla medesima C. e vincolate dallo stesso segreto, ma non residenti abitualmente in Roma.
Il medesimo segreto perpetuo viene deferito dalla C. agli ecclesiastici, cui si rivolge per informazioni sui candidati all'episcopato.
4. Procedura. - La forma di procedura, presentemente, è solo amministrativa, mai giudiziaria. Essa varia secondo l'importanza degli affari. Per quelli più importanti, come la provvista delle sedi, sia residenziali che titolari, e la crezione delle diocesi, si preparano innanzi tutto i relativi processi ed atti.
L'antico processo canonico, in forma esterna, sui promovendi, non è più in uso dal 3 nov. 1908 e venne espressamente abolito, anche per l'estero, con il decreto concistoriale del 29 febbr. 1924 : è sostituito dall'inchiesta segreta e accurata, compiuta della C. direttamente e, all'estero, per il tramite dei nunzi e delegati apostolici,
che meglio garantisce il secreto, la sicurezza e l'attendibilità delle informazioni. E abolito del pari, dalla stessa data del 3 nov. 1908, l'esame dei promovendi.
Compiuta l'istruttoria, la trattazione ha luogo in C. generale o plenaria, cui partecipano i cardinali appartenenti al dicastero; quando la questione interessa nel contempo altra C., in particolare quella degli Affari ecclesiastici straordinari, si precede d'intesa e, quando occorra, in plenaria mista.
Gli affari d'importanza ordinaria per lo più si trattano nel congresso degli officiali, con a capo il cardinale segretario, e si decidono dallo stesso cardinale, in forza delle facoltà abituali che competono alla C.
Tutte le deliberazioni delle C. generali, come le pratiche cui si dà corso ex audentia Sanctissimi, sono riferite per l'approvazione al S. Padre dal cardinale segretario nella consueta udienza settimanale.
Bibs.: J. B. De Luca, Relatio Curiae Romanae, Roma 1680: F. Cappello, De Curia Romana iusta reformationem a Pio X sapientiatime inductam, 2 voll., ivi 1911-12; V. Martin, Les congrégations romaines, Parigi 1930. Vincenzo Santorn
III. S. C. per la Chiesa orientale. - i. Cenni storici. - Le origini di questa C. si confondono, fino al 1862 , con quelle della S. C. di Propaganda Fide. Difatti, alla C. che fondò nel 1573 , sotto il nome di Congregatio de Rebus Graecorum, Gregorio XIII affidò la mansione di mantenere e di propagare la fede cattolica tra i cristiani d'Oriente. Clemente VIII (1592-1605), allargando lo scopo di questa C., le affidò, sotto il nome di Congregatio super Negotiis Fidei et Religionis Catholicae, la cura della propagazione della fede, anche nelle . 7 ? 11 latine. Finalmente, con la lettera apostolica Inscrutabili del 22 giugno 1622, Gregorio XV eresse la Congregatio de Propaganda Fide, cui venne affidata la cura di tutte le missioni cattoliche, tanto in Oriente quanto in Occidente.
Le necessità particolari delle Chiese d'Oriente consigliarono a Urbano VIII di costituire, nel seno della stessa C. generale di Propaganda Fide, due commissioni o, come allora si diceva, C.: una Super dubiis Orientalium (1627), e un'altra Super correctione Euchalogii Graecorum (1636), che diventò, nel 1717, per ordine di Clemente XI, C. stabile e distinta, Super correctione Librorum Orientalium. Per il moltiplicarsi degli affari orientali, che esigevano ogni giorno di più speciale cura e specifica conoscenza, Pio IX, con la cost. Romani Pontifices del 6 genn. 1862, istituì nella stessa C. di Propaganda Fide una C. speciale con il titolo di Congregatio de Propaganda Fide pro Negotiis Ritus Orientalis, presieduta dallo stesso prefetto della C. di Propaganda Fide, ma con segretario proprio, distinti consulteri, officiali e archivio. Con il motu proprio "Dei providentis" del 1^{°} maggio 1917 (AAS, 9 [1917], pp. 529-51), Benedetto XV, accogliendo un desiderio più volte espresso da dignitari orientali, e volendo dare agli Orientali un nuovo segno della benevolenza della S. Sede al loro riguardo, rese indipendente questa C., creando la nuova Congregatio pro Ecclesia Orientali, di cui riservò a sé e ai suoi successori la prefettura.
Il 20 giugno 1923, Pio XI costituì in questa C. una speciale Commissio pro Russia (AAS, 18 [1926], p. 62), la quale, il 6 apr. 1930, fu resa indipendente (AAS, 22 [1930], pp. 153-54), poi, il 21 dic. 1934 (AAS, 27 [1935], pp. 65-67), fu annessa alla C. per gli Affari ecclesiastici straordinari, con competenza limitata ai fedeli di rito latino dimoranti in Russia.
Presso la C. per la Chiesa orientale una speciale commissione, istituita con rescritti di udienza del 24 marzo e del 5 maggio 1928, si occupa delle cause matrimoniali e un'altra (udienza dell'8 febbr. 1930) delle cose liturgiche.
2. Competenza. - A norma del can. 257 \ \ 1 e 2 del CIC, "sono riservati a questa C. tutti gli affari, di qualsiasi genere, riguardanti le persone, la disciplina e i riti delle Chiese orientali, compresi gli af-
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fari misti, quelli cioè che, per l'oggetto o le persone, riguardano anche i Latini. Conseguentemente, questa C., nei riguardi delle Chiese di rito orientale, ha tutte le facoltà che hanno le altre C. per le Chiese di rito latino, salvo però il diritto della C. del S. Uffizio, a norma del can. 247 v. La competenza della C. per la Chiesa orientale è personale, in quanto si estende a tutti i fedeli ascritti a un rito orientale, ovunque siano; è anche territoriale, in quanto essa viene esercitata nelle regioni in cui è costituita una gerarchia di rito orientale. Dalla sua competenza si devono escludere, oltre ciò che è di competenza della S. C. del S. Uffizio, le attribuzioni della S. C. dei Seminari e delle Università degli studi che concernono gli atenei, le facoltà e le università (Pio XI, cost. Deus scientiarum Dominus, 24 maggio 1931, art. 4 sgg., in AAS, 23 [1931], p. 248), come anche la competenza propria del tribunale della S. Penitenzieria, tanto per il fôro interno (risposta del 26 luglio 1930, in AAS, 22 [1930], p. 394) quanto per l'uso delle indulgenze (notificazione 21 luglio 1935, in AAS, 27 [1935], p. 379).
A questa S. C. sembra doversi attribuire - al contrario delle altre C., in genere, dopo la pubblicazione del nuovo CIC (cf. motu proprio di Benedetto XV, Cum iuris canonici, del 15 sett. 1917, n. 2^{°} ) un vero potere legislativo. Possiede poi certamente, oltre la potestà amministrativa, anche quella giudiziaria (can. 257 § 3).
Con il motu proprio di Pio XI, Sancta Dei Ecclesia, del 25 marzo 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 154159), al fine di unificare il regime e l'opera di apostolato in tutti i paesi d'Oriente, venne concessa alla S. C. per la Chiesa orientale piena ed esclusiva giurisdizione su tutti i fedeli, gerarchie, opere, istituzioni e pie società, siano di rito latino o orientale, nelle seguenti regioni: Egitto e penisola dei Sinai, Eritrea e nord dell'Etiopia, Albania meridionale, Bulgaria, Cipro, Grecia, Dodecanneso, Irân, 'Irâq, Libano, Palestina, Siria, Transgiordania, 'Turchia asiatica e Tracia turca. La S. C. per la Chiesa orientale, nei riguardi dei Latini da essa, in virtù del citato motu proprio "Sancta Dei Ecclesia", dipendenti, ottiene ed esercita quei poteri che aveva ed esercitava prima su di loro la S. C. di Propaganda Fide.
Bibl.: S. C. Orientale, Statistica con cenni storici della gerarchia e dei fedeli di rito orientale, Città del Vaticano 1952; D. Staffa, De S. C. pro Ecclesia Orientali competentia post Litteras Apostolicas, Motu proprio datas, die 23 martii a. 1938, in Apollinaris, 11 (1938), pp. 328-26; F. M. W. Doloh, The Sacred Congr. for the Oriental Church, Washington 1945; A. Coussa, E praelectionibus in librum secundum CIC de Personis, Città del Vaticano 1948, pp. 98-103; id., Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, I, Roma 1948, pp. 69-71. A. Coussa
IV. S. C. della Disciplina dei Sacramenti. Questo dicastero tiene il primo posto dopo quelli presieduti personalmente dal sommo pontefice, ed è stato creato ex novo dalla cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908.
Il CIC (can. 249) conferma quasi senza modificazioni la competenza assegnata alla S. C. nel 1908.
Come dice il suo titolo essa si occupa di quanto riguarda l'amministrazione e la tutela dei Sacramenti, salvo ciò che è di competenza del S. Uffizio, per le questioni di fede e per ciò che riguarda il privilegio paolino ed i matrimoni misti, nonché della S. C. dei Riti per quanto concerne le cerimonie sacramentali.
Prima del 1908 le materie di cui si occupa la S. C. appartenevano in massima parte alla S. C. del Concilio ed anche alla Dataria ed alla Penitenzieria.
In realtà la maggior parte della sua attività si svolge intorno al Matrimonio. Un ufficio di essa (precisamente il III) tratta le dispense da impedimenti di matrimonio, frequentissime, specie per la consanguinita ed affinità; mentre prima del 1908 tali dispense venivano concesse agli abbienti dalla Dataria apostolica ed ai poveri dalla Penitenzieria apostolica.
Lo stesso ufficio si occupa anche delle convalidazioni e sanazioni in radice di matrimoni inizialmente nulli per qualche impedimento o per difetto di forma, della legittimazione di prole, ed in genere di quanto riguarda il matrimonio da contrarre.
Operosissimo, specie in questi ultimi anni, l'ufficio II che studia e risolve le pratiche relative alla dispensa dei matrimoni rati non consumati.
Le curie diocesane di tutto il mondo cattolico (eccettuate soltanto quelle dei riti orientali che fanno capo all'omonima C.) prima di aprire una indagine su tali casi debbono ottenerne facoltà dalla S. C., a cui poi rimettono per la decisione gli atti del relativo processo. Per poter studiare simili cause, che si svolgono in forma amministrativa e senza intervento di avvocati, atteso il loro crescente numero, la S. C., dopo emessa l'ampia istruzione Catholica doctrina del 7 maggio 1923 (AAS, 15 [1923], p. 389 agg.), croò apposite commissioni di consulteri che si adunano frequentemente per decidere se convenga proporre o meno al S. Padre la concessione della dispensa nei singoli casi. Alcune di tali cause vengono decise nella plenaria dei cardinali che ha luogo ordinariamente ogni mese.
Spetta poi unicamente e personalmente al sommo pontefice, previa relazione del cardinale prefetto della C. o del segretario, concedere o meno la dispensa, con cui, in virtù della sua podestà ministeriale, scioglie a b extrinseco detti matrimoni che per sé sarebbero intrinsece indissolubili.
Altre pratiche trattate dall'ufficio II sono casi di presunta morte del coniuge, di separazione ecc.
Nel 1939 fu creato nella S. C. uno speciale ufficio di vigilanza e di statistica sui tribunali matrimoniali di tutta la Chiesa latina. Spetta a tale ufficio, retto da un sottosegretario, curare che nei tribunali i quali trattano cause di nullità di matrimonio si osservino le norme della istruzione Provida del 15 ag. 1936 (AAS, 28 [1936], pp. 313-61) e che i diritti del Sacramento vengano giustamente tutelati. Speciale vigilanza si esercita sui tribunali regionali d'Italia creati con il motu proprio "Qua Cura" dell'8 dic. 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 410-13), nonché sulla osservanza dell'istruzione Sacrosonctum del 29 giugno 1941 (AAS, 33 [1941], pp. 297-318) circa le pratiche da svolgere prima della celebrazione dei matrimoni e sulla tenuta dei libri parrocchiali, allo scopo di eliminare per quanto è possibile la celebrazione di matrimoni nulli.
Il primo ufficio si occupa di tutti i restanti Sacramenti eccettuato il Matrimonio. In primo luogo il lavoro di questo ufficio è assorbito da quanto riguarda le sacre ordinazioni, su cui fu emessa il 27 dic. 1930 la istruzione Quam ingens (AAS, 23 [1931], pp. 120-29) circa le diligenze da osservarsi prima di ammettere i chierici agli Ordini, con la obbligazione di appositi interrogatori o scrutini.
Inoltre l'ufficio si occupa delle dispense dall'età prescritta per il presbiterato, dagli altri impedimenti morali o fisici per gli Ordini, ecc. Vengono decise dello stesso ufficio le cause di nullità delle ordinazioni o degli oneri relativi, dopo che i processi al riguardo, volta a volta autorizzati dalla S. C., siano stati svolti nelle singole curie diocesane, secondo le Regulae Servandae imposte con il decreto del 9 giugno 1931 (AAS, 23 [1931], pp. 457-92).
Ampio campo per l'ufficio primo è poi quanto si riferisce alla S. Messa con le facoltà di binare o trinare,
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SUORA INDIGENA
che insegna nozioni igieniche ai fanciulli della Missione - Congo, Usumbura (Urundi).
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(fat. Enc. Catt.)

(fat. Enc. Catt.)
In alto: PACCIATA DEL PALAZZO DI S. CALLISTO di Orazio Torriani (sec. xvir). In basso: PA. LAZZO DELLE S. CONGREGAZIONI A S. CALLISTO, inaugurato da Pio XI il 23 maggio 1936. Disegno dell'architetto Momo. Statua di Pio XI (lato destro). Opera di'E. Rubino 1943.
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di celebrare in ore inconsuste o in mare, in casa, e quindi la concessione degli oratóri privati per sacerdoti e per laici. Segue il culto eucaristico su cui fu emessa l'istruzione Nullo unquam dzi 26 maggio 1938 (AAS, 30 [1938], pp. 198-207), De sanctissima Eucharistia sedulo custodienda, allo scopo principale di eliminare il pericolo di profanazioni del Sano Sacramento; su cui, quando avvengono, i vescovi sono obbligati a riferire alla S. C. per l'accertamento delle eventuali responsabilità e l'adozione di misure opportune.
Numerose sono le dispense dal digiuno eucaristico per i semplici fedeli che non potrebbero per malattia accostarsi alla Comunione (non per i sacerdoti celebranti la S. Messa, ché in tal caso la competenza è del S. Ufficio, né per i religiosi o religiose cui provvede la loro C.).
Circa la disciplina degli altri Sacramenti sono più rare le occasioni di intervenire, ma anche per essi non mancano notevoli documenti, come il recentissimo decreto Spiritus Sancti munera del 14 sett. 1946 (AAS, 38 [1946], pp. 349-58) con cui, con ardita innovazione, è stata concessa a tutti i parroci la facoltà di conferire il sacramento della Cresima, quando non possa comodamente aversi il vescovo diocesano, ad infanti ed adulti in pericolo di morte.
Quanto al personale della S. C., essa è retta da un cardinale prefetto; ha poi un segretario e, a differenza di tutte le altre, due sottosegretari, uno dei quali si occupa principalmente dell'amministrazione e l'altro, addetto all'ufficio vigilanza sui tribunali, di quanto riguarda il matrimonio. Particolarmente elevato è il numero dei consultori e commiscari di questa C.
Bibl.: Mohi dei provvedimenti emanati da questa C. si uovono in P. Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, IV, Roma 1526, nn. 2007-2117.
Vittorio Bartoconti
V. S. C. del Concilio. - i. Origine e principali vicende. - Fu istituita da Pio IV con il motu proprio "Alias nos", 2 ag. 1564, allo scopo di dare esecuzione ai decreti del Concilio di Trento, terminato felicemente il 4 dic. 1563: donde il nome di C. del Concilio. La primitiva origine di essa risale al 30 dic. 1563 , quando Pio IV nominò una speciale commissione cardinalizia con l'incarico di provvedere alla sollecita ed esatta esecuzione dei decreti conciliari; la quale commissione fu poi confermata ed eretta in vero e stabile dicastero con il citato motu proprio "Alias nos". Poco dopo, Pio IV concesse alla C. anche la facoltà d'interpretare i decreti disciplinari del Concilio Tridentino; e s. Pio V confermò ed ampliò tale facoltà, accordandole inoltre delle speciali attribuzioni per la soluzione delle cause e controversie concernenti l'interpretazione ed applicazione dei decreti conciliari. Tutto ciò ottenne piena conferma ed approvazione da Gregorio XIII. Sisto V con la costituzione Inunense, 22 genn. 1588, confermò la C. determinandone più esattamente la competenza, attribuendole altre facoltà e la designò con il titolo: Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tridentini.
Intimamente collegate con la C. del Concilio erano altre quattro C., le quali si possono giustamente chiamare quasi appendici di essa, cioè : 1) la S. Congregatio super residentia Episcoporum, instituita da Urbano VIII (costituzione Episcoporum officium, 8 febbr. 1634), richiamata in vigore e fornita di speciali facoltà da Benedetto XIV (costituzione Ad universae, 3 sett. 1746); 2) S. Congregatio iurisdictionis et immunitatis ecclesiasticae, istituita quale vera C. da Urbano VIII nel 1620, vivae vocis oraculo, che, dopo varie vicende, venne da Leone XIII provvionee unita alla S. C. del Concilio; 3) S. Congregatio super statu Ecclesiarum, eretta da Benedetto XIV (costituzione Decet, 23 nov. 1740); 4) S. Congregatio super revisione synodarum provincialium, creato quale C. particolare da Pio IX il 1-3 giugno 1849, vivae vocis oraculo.
Con la costituzione Sapienti consilio, 29 giugno 1908, con cui Pio X riformò la Curia romana, anche la S. C.
del Concilio risultò interamente trasformata, conservando il nome come semplice ricordo storico. Ad essa Pio X unì la S. C. Lauretana, eretta da Innocenzo XII (costituzione Sacrosancta Redemptionis, 10 ag. 1698) per la custodia ed amministrazione del patrimonio appartenente alla S. Casa e alla Basilica, fornendola di amplissime facoltà, anche di giurisdizione contenziosa e criminale. Il CIC riferisce quasi alla lettera e conferma pienamente la riforma di Pio X; non fa però alcun cenno della C. Lauretana, che oggi più non esiste.
2. Costituzione. - Fin da principio era composta di un determinato numero di cardinali, nominati direttamente dal papa. Uno di essi dirigeva il retto funzionamento del dicastero, presiedeva alle adunanze e ne dava relazione al sommo pontefice; solo più tardi ricevette il titolo di prefetto.
La C. aveva un segretario e parecchi officiali per il disbrigo degli affari. Ampliata la sfera della competenza ed accresciuto il numero delle cause, si ebbe un'organizzazione assai bene ordinata. Ancor prima della riforma di Pio X, meritano una speciale menzione l'uditore, il difensore del vincolo, il teologo ed il canonista, incaricati di dare il loro parere nelle cause matrimoniali e in quelle concernenti la sacra ordinazione e la professione religiosa.
Secondo la costituzione Sapienti consilio, questa C. consta di parecchi cardinali nominati dal papa, di cui uno, immediatamente designato dal pontefice, funge da prefetto. Il funzionamento ordinario del dicastero è affidato al segretario, coadiuvato dal sottosegretario, che sono officiali maggiori. Vengono poi gli officiali minori, cioè gli aiutanti di studio, gli scrittori, il protocollista, il cassiere, ecc. Esiste pure un collegio di consulteri, nominati dal papa, i quali dànno il loro voto o parere. Il CIC intorno a ciò non ha introdotta alcuna modificazione.
3. Competenza. - Varie epoche si devono necessariamente distinguere. Da principio, come fu detto, la C. era incaricata di curare la pratica esecuzione dei decreti disciplinari del Concilio Tridentino. Poi fu incaricata anche di esaminare i decreti dei concili provinciali, le relazioni sullo stato delle diocesi che i vescovi presentavano alla S. Sede in occasione della visita ad limina e di rispondere alle varie loro domande e quesiti, di vigilare sulla disciplina del clero e del popolo cristiano. Poiché i decreti conciliari toccavano quasi tutta la disciplina ecclesiastica, dovette, ben presto, occuparsi dei diritti e doveri dei vescovi, dei parroci, dei capitolari, dei benefici, dei beni ecclesiastici, dell'elemosina delle Messe, delle cause matrimoniali e di parecchie altre, concedendo opportune dispense, indulti e privilegi. Perciò il potere di questa C. era interpretativo, grazioso, amministrativo e giudiziale. Pio X modificò radicalmente questo dicastero, e il CIC nel can. 250 riproduce nella sostanza la riforma piana.
La competenza riguarda soltanto la Chiesa latina, esclusi i luoghi dipendenti dalla C. di Propaganda Fide. Abbraccia in generale tutto ciò che si riferisce alla disciplina del clero secolare e del popolo cristiano. In specie, poi, deve curare l'esatta osservanza dei precetti della vita cristiana; regolare quanto spetta ai parroci, ai canonici e agli altri beneficiati, alle confraternite e pie associazioni di qualunque genere (anche se dipendano da religiosi o siano erette nelle loro chiese), ai legati pii, alle cause pie, agli stipendi delle Messe, ai beni ecclesiastici (eccettuati quelli che appartengono ai seminari e le mense vescovili), ai benefici ed offici minori, ai tributi diocesani, alle tasse delle curie vescovili, ecc. Può dispensare dalle varie leggi canoniche; esinere dalle condizioni richieste per la provvista dei benefici,
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quando il conferimento spetta all'Ordinario; ammettere alla composizione gli ingiusti detentori di beni ecclesiastici, anche appartenenti ai religiosi; permettere ai fedeli l'acquisto di beni ecclesiastici usurpati dall'autorità civile. Inoltre è competente circa l'immunità ecclesiastica e la precedenza, salvo il diritto della C. dei Religiosi e della C. Cerimoniale; circa la celebrazione ed il riconoscimento dei concili e delle conferenze episcopali; circa la trattazione delle cause attinenti alle varie materie di propria competenza, ma solo in via amministrativa o disciplinare. A questa C. sono annessi due uffici speciali, cioè il catechistico e l'amministrativo.
4. Procedura. - Prima della riforma di Pio X, la C. del Concilio soleva trattare gli affari in due modi : per summarie precum e in folio. L'espressione per summaia precum significa che la supplica presentata alla C. veniva riassunta ed esposta in un breve compendio. L'espressione in folio significava che il segretario stendeva un'accurata relazione scritta della causa o questione proposta, per sottoporla all'esame e alla discussione dei cardinali. Il primo modo si usava per gli affari di minore importanza, il secondo per i negozi di maggiore rilievo e di particolare gravità. La distinzione risale al 1649 , quando s'incominciò a redigere la relazione d'ufficio, cioè il "foglio", che era molto breve e non si usava stampare. Dal 1679 s'incominciò a redigere la detta relazione in una maniera più ampia ed accurata, e a stamparla. Inoltre le stesse cause in folio venivano trattate e definite turis ordine servato eppure ex officio ossia economice, secondo la maggiore o minore importanza e secondo la volontà delle parti. I documenti principali concernenti la procedura speciale di questa C. sono: 1) il decreto U t debites, 9 ag. 1693, d'Innocenzo XII; 2) l'editto Non si debba, 17 sett. 1695, dello stesso Innocenzo XII; 3) il regolamento del 6 sett. 1831; 4) l'istruzione della C. del Concilio del 22 ag. 1840 per le cause matrimoniali; 5) l'istruzione { }_{4}⁴ della medesima C. del 17 sett. 1847, ripubblicata con poche e lievi modificazioni nel 1884.
Secondo la vigente disciplina, la C. tratta gli affari di minore importanza nel congresso e quelli più rilevanti e difficili in plenaria. Il congresso è costituito dal prefetto, segretario e sottosegretario e ad esso intervengono pure gli aiutanti di studio per riferire in merito alle varie pratiche loro affidate. La plenaria è costituita dai cardinali, che hanno voto deliberativo, e decidono a maggioranza assoluta di suffragi.
Importante è la pubblicazione ufficiale, cioè fatta d'ufficio dal segretario, che ha per titolo: Thesaurus resolutionum S. Congr. Concilii. Consta di 167 volumi, dal 1718 al 1908, ossia fino alla pubblicazione del commentario ufficiale della S. Sede, cioè degli Acta Apostolicae Sedis.
Bibl.: J. H. Bangen, Die römische Kurie, Münster 1854: D. Bouix, De Curia Romana, Parigi 1859; B. Parayre, La S. Congrépe du Concile, Lione 1897; F. X. Laitner, De Curia Romana, Ratisbona 1909; J. Simier, La Curie romaine, Parigi 1909; B. Ojeti, De Romana Curia, Roma 1910; P. M. Cappello, De Curia Romana, ivi 1911-12; A. Monin, De Curia Romana, Lovanio 1912; V. Martin, Ley Congr. romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941; A. Molins, Concile (Congrégation du), in DDC, III, coll. 1302-18. La C. del Concilio pubblicò le decisioni emanate dal 1718 al 1908 nel Thesaurus resolutionum, 167 voll., Urbino 1739-40 e Roma 1741 e 1843-1908. Esistono anche varie raccolte private, tra cui la più copiosa è S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum et solutionum S. Congr. Concilii ab a. 1564 ad a. 1860, 17 voll., Roma 1868-93 (sotto forma di repertorio alfabetico).
Felice Maria Cappello
VI. S. C. dei religiosi. - E l'organo centrale della S. Sede per la direzione dei religiosi nel mondo.
1. Storia. - Su schemi di C. già erette dai papi anteriori, Sisto V con il motu proprio «Romanus Pontifex», del 27 maggio 1586, creava la S. C. per le
Consultazioni dei Regolari (A. Bizzarri, op. cit. in bibl., p. xxiv). Con decreti successivi (tra cui uno del 13 giugno 1586) ne precisava meglio la costituzione e la competenza, finché il 22 genn. 1588 con la bolla Imnensa compiva l'opera stabilendo, nella definitiva organizzazione della Curia, anche la C. sulle Consultazioni dei Regolari ( S Nec sane minus), e la dichiarava competente circa tutte le questioni riguardanti lo stato religioso in tutto il mondo (Bull. Taur., VIII [1944] p. 985).
La C. era, all'inizio, distinta da quella detta "delle Consultazioni dei Vescovi» ma, dopo varie vicende, nel 1601 le due C. si trovarono, sotto Clemente VIII, unite in una sola denominata S. C. dei Vescovi e dei Regolari, che venne ad avere competenza vastissima, e rimase viva fino alla riforma di Pio X. Per promuovere riforme particolari nelle religioni, sempre più numerose, i papi successivi a Sisto V crearono, in seno alla Curia, altri organismi, i quali alle volte vennero ad avere la stessa competenza della C. dei Vescovi e dei Regolari, con evidenti intralai di competenze e di celerità nella soluzione delle questioni. Difatti Innocenzo X, con la bolla Instaurandae del 15 ott. 1652 (Bull. Taur., XV [1853] p. 696), costituì una nuova C. di cardinali, dal titolo "S. C. circa lo stato dei Regolari", con il compito di riformare tutte le religioni d'Italia secondo i decreti di Urbano VIII, specialmente con la soppressione dei piccoli conventi. La C. venne confermata da Clemente IX con la bolla Inimecti dell'1 1 apr. 1668 (Bull. Taur., XVII [1855] p. 637), ma Innocenzo XII con il decreto Debitus Pastoralis, del 4 ag. 1698, sopprimeva la C. di Innocenzo X e ne creava un'altra denominandola "S. C. per la Disciplina dei Regolari» cui diede ogni competenza sulla disciplina di tutte le religioni anche fuori d'Italia (Bull. Taur., XX [1857] p. 825). Pio IX, sempre nell'intento di far riferire le religioni esistenti, con la bolla Ubi primum arcanam del 17 giugno 1846 istituì la "S. C. sopra lo stato degli Ordini Regolari" (Acta Pii IX, I, Roma 1854, p. 46). Benché sovente uno stesso prefetto e segretario reggessero le diverse C. preposte alla disciplina religiosa, tuttavia la molteplicità e l'indererminatezza della competenza anche nei confronti delle altre C. rendevano necessaria in questo settore una sollecita riforma, soprattutto perché le religioni a voti semplici s'erano fatte numerosissime in tutte le diocesi dando origine a nuovi e più vasti problemi di ordinamento della vita religiosa nei suoi rapporti interni ed esterni. Un primo riordinamento venne operato da Pio X con il motu proprio "Sacros Congregationi", dal 26 maggio 1906 (AAS, 39 [1906], pp. 203-204), con il quale, abolite le C. della Disciplina dei Regolari e quella sopra lo stato degli Ordini Regolari, trasferiva tutta la competenza di esse alla S. C. dei Vescovi e dei Regolari. La definitiva sistemazione fu compiuta poi dallo stesso Papa, insieme con quella di tutta la Curia romana, con la costituzione Sapienti concilio del 29 giugno 1908 (AAS, I [1901], p. 7), con la quale, disgiunta la competenza della C. dei Vescovi e dei Regolari, la parte che riguardava i vescovi e le diocesi fu demandata alle S. C. Concistoriale e del Concilio, mentre la competenza relativa alle religioni fu attribuita alla nuova S. C. preposta ai negozi dei Religiosi. Il CIC riproduce la riforma della Sapienti concilio.
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