te che riguardava i vescovi e le diocesi fu demandata alle S. C. Concistoriale e del Concilio, mentre la competenza relativa alle religioni fu attribuita alla nuova S. C. preposta ai negozi dei Religiosi. Il CIC riproduce la riforma della Sapienti concilio.
2. Competenza. - E stabilita dal can. 251 § 1 : per cui essa "ha il diritto di occuparsi, in modo esclusivo, del governo, disciplina, studi, beni, privilegi dei religiosi di tutti e due i sessi, sia che abbiano voti solenni come semplici, e di coloro i quali vivono in comune alla maniera dei religiosi, pur non avendo i voti pubblici, e dei Terz'ordini secolari, salvo i diritti della S. C. di Propaganda Fide». Il S 3 del medesimo canone aggiunge: "E riservata a questa S. C. la concessione delle dispense dal diritto comune per i fedeli religiosi, salvo quanto è disposto dal can. 247 \ 5 circa la dispensa dal digiuno eucaristico dei sacerdoti celebranti, che spetta al S. Uf-
## Page 205
ficio a. A norma del canone sono dunque soggette alla C. dei Religiosi le seguenti categorie di persone :
a) Tutti i religiosi di ambo i sessi, cioè quei fedeli che emettono voti pubblici, sia semplici che solenni, temporanei o perpetui, di povertà, castità, obbedienza in una religione (v. religione). Va subito rilevato che i religiosi sono soggetti alla S. C. sia come singoli, sia come persona morale, per cui essa diventa competente anche sopra i novizi, i postulanti e gli aspiranti di una religione, in quanto tutti questi fanno parte della persona morale religiosa. Le persone estranee alle quali la religione presta i suoi servizi, p. es., negli ospedali, ricoveri, convitti, ecc., non facendo parte della persona morale, non sono soggetti alla S. C.; tuttavia quando i luoghi dove le religioni esercitano i loro ministeri sono proprietà religiose private, non si può escludere che per alcune questioni tali persone possano godere indirettamente di concessioni fatte alle religioni.
b) Sono pure soggetti alla S. C. quei fedeli che, senza avere voti pubblici, vivono però in comune alla maniera dei religiosi sotto il governo di un superiore, emettendo giuramento o promessa di obbedienza, povertà, castità; sono le cosiddette società viventi in comune senza voti, delle quali parla il can. 673. Le osservazioni fatte sopra vanno applicate anche per questa categoria di persone.
c) Anche i Terz'ordini secolari, cioè quelle associazioni di fedeli che, vivendo nel secolo, tendono ad una vita più santa sotto la direzione di un Ordine religioso, seguendo una regola approvata dalla Chiesa (can. 702), sono soggette a questa C., a differenza delle altre pie unioni, confraternite di fedeli che dipendono dalla C. del Concilio, can. 250 § 2. E da osservare che i Terz'ordini sono soggetti come persone morali, poiché, come singoli, i terziari rimangono semplici fedeli, soggetti ai vari dicasteri della Curia romana.
d) Con la costituzione Provida Mater Ecclesia di Pio XII del 2 febbr. 1947 (AAS, 29 [1947], p. 114, att. 9) vengono ad essere soggetti alla C. anche gli Istituti Secolari cioè quelle società di fedeli che professano lo stato di perfezione cristiana completa, senza emettere voti pubblici e senza l'obbligo di una vita comune continuata al modo delle società viventi in comune.
L'ambito della competenza della S. C. sulle categorie di persone accennate è vastissimo: esso comprende ogni possibile questione che rispecchi qualunque situazione o interesse (lo dice chiaramente il decreto della Commissione pontificia per l'interpretazione del CIC, in data 24 marzo 1919, in AAS, 11 [1919], p. 251) delle medesime, sia come singoli sia come società, eccetto che venga detto espressamente il contrario dal diritto. In particolare il CIC ricorda il regime delle persone, cioè tutto quanto riguarda l'erezione, la costituzione, l'approvazione, la soppressione delle stesse; inoltre tutto quanto riguarda l'elezione, il governo, la mutazione, la rimozione dei superiori. Alla S. C. spetta pure la sorveglianza su tutto quanto riguarda la disciplina interna ed esterna delle religioni o società, quindi il loro modo di vita, le questioni sull'osservanza o interpretazione dei voti, promesse, giuramenti, ecc. Nell'ambito della competenza della S. C. rientrano anche la sistemazione degli studi dei religiosi, la regolamentazione e la sorveglianza, a norma del CIC, sopra l'amministrazione dei beni dei religiosi. In data 24 marzo 1919 la Commissione pontificia per l'interpretazione del CIC stabiliva l'esclusiva competenza della S. C. sopra la riduzione degli oneri delle cause pie, che pur non essendo state donate a religioni si trovino attualmente erette o trasferite in chiese di proprietà o in uso indefinito di religioni (AAS, 11 [1919], p. 251). La concessione dei privilegi
che i religiosi possono avere, e delle dispense dalle norme canoniche comuni o dalle costituzioni approvate dalla S. Sede, la sanzione delle invalidità o irregolarità commesse formano parte integrante della competenza della S. C. (AAS, 11 [1919], p. 251; 13 [1923], p. 29).
La competenza è tuttavia limitata da quella di altri dicasteri romani che hanno competenze esclusiva in determinate materie. Il S. Uffizio ha esclusiva competenza per ciò che riguarda la fede o i costumi anche nelle religioni, come la repressione di alcuni particolari delitti enumerati dal CIC, cann. 2314, 904, 2368; anche la dispensa dal digiuno eucaristico per i sacerdoti religiosi celebranti spetta unicamente al S. Uffizio, can. 247. La S. C. di Propaganda Fide ha competenza ordinaria sulle religioni missionarie nelle materie e questioni missionarie; ha tuttavia di fatto anche competenza su alcune religioni missionarie sotto tutti e due gli aspetti religioso e missionario; e per speciale concessione ha pure la competenza sopra le religioni di diritto diocesano nei territori di missione (can. 252). La S. C. Concoloriale acquista esclusiva autorità sui religioni fatti vescovi (can. 248). La S. C. dei Sacramenti è l'unica competente all'esame dei processi circa le ordinazioni sacerdotali anche di religiosi (AAS, 15 [1925], p. 39), qualora siano impugnate per coazione subita, o per qualunque altro motivo eccetto che per vizio di forma, nel qual caso è competente il S. Uffizio (can. 249); prima però la S. C. dei Religiosi concede la dispensa dai voti. Alla S. C. del Concilio è prassi riferirsi per le incorporazioni di parrocchie e case religiose, mentre sono di esclusiva competenza di questa C. tutte le questioni riguardanti le usurpazioni del governo civile di beni religiosi (can. 250). Anche la sorveglianza delle associazioni, unioni, ecc., di fedeli, benché ecette in chiese di religiosi, spetta al Concilio. La S. C. delle Università degli studi e dei Seminari ha competenza esclusiva sugli studi dei seminari, delle università o di altri istituti di tipo universitario, anche se diretti da religiosi, can. 236 (AAS, 24 [1932], p. 149). In fine la S. C. Orientale ha l'esclusiva competenza per ciò che riguarda tutte le questioni di fòro esterno dei sudditi di rito orientale, religiosi o no (can. 257). Entro questi limiti la competenza della S. C. ha le caratteristiche di tutte le altre c., cioè è universale, ordinaria, vicaria, suprema, ecc.
3. Procedura. - Il can. 251 § 3 stabilisce il modo di procedere della S. C., che deve essere esclusivamente amministrativo, senza l'uso di formalità giudiziarie. Anzi il canone dice chiaramente che la S. C. deve rimettere ai tribunali romani quelle cause che esigono l'ordine giudiziario, ed inoltre, se la questione si svolge tra una religione ed una persona non religiosa, la S. C. può dare il rinvio ad altra C. o tribunale specialmente su istanza della parte, senza tuttavia essere a ciò obbligata. È difatti oggi sentenza comune che le S. C. possono decidere in via amministrativa qualche questione ordinariamente soggetta all'ordine giudiziario. L'accesso alla S. C. è possibile direttamente da parte di ogni religioso o dei rappresentanti delle singole persone morali soggette, senza bisogno di intermediari; tuttavia per le religioni maschili di diritto pontificio ordinariamente la S. C. passa attraverso il rispettivo procuratore generale a Roma, secondo il disposto del can. 517.
Contro le decisioni della S. C. non si dà propriamente un appello, ma un ricorso ad una nuova audientia o la petizione della plenaria se una decisione fu fatta solo in congresso.
4. Costituzione. - Non è dissimile dalle altre C. R., pur avendo delle proprie peculiarità. Le persone fisiche che compongono questo dicastero sono: il cardinale prefetto, che rappresenta la suprema autorità in seno alla C.; viene quindi il segretario che regge immediatamente tutto il dicastero insieme con il sottosegretario; ad ogni sezione è preposto un aiutante di studio; ed infine vi sono gli officiali
## Page 206

(Jst. alinari)
Congregazioni - Facciata del palazzo di Propaganda Fide, architutto G. L. Bernini (1627) - Roma.
minori, quali il protocollista, l'archivista, il cassiere, ed i loro rispettivi collaboratori.
Negli ultimi tempi, sul tipo di quelli della Segreteria di Stato, furono introdotti degli addetti, cioè ufficiali non di ruolo che prestano il loro aiuto specialmente nelle varie sezioni della S. C. Esiste, a fianco di essa un corpo di consulteri, designati dal S. Padre con particolare biglietto, e il cui voto è richiesto per questioni particolari importanti. Il cardinale prefetto con i cardinali della S. C. e il segretario formano la C. plenaria, che delibera sulle questioni principali, quali l'emanazione di istruzioni, la risoluzione di dubbi giuridici o di interpretazioni pratiche di leggi; oppure esprime un voto proprio sulle questioni che esigono l'autorità del sommo pontefice, quali l'approvazione delle nuove religioni o delle costituzioni, ecc. Il cardinale prefetto, il segretario, il sottosegretario, gli aiutanti di studio e due o più consulteri costituiscono, con un segretario dei congressi, il Congresso pieno, al quale spetta la preparazione delle questioni per la plenaria, e la soluzione di questioni di una certa importanza, che tuttavia non richiedono la plenaria a giudizio del segretario. Il prefetto, il segretario, il sottosegretario e gli aiutanti, formano il Congresso ordinario, cui spetta la concessione delle facoltà, indulti, grazie, provvedimenti, ecc., che nella settimana si devono dare. Le questioni più importanti sono portate dal cardinale prefetto all'approvazione del Pontefice nell'udienza di ufficio. I decreti o le decisioni sono firmate direttamente dal cardinale e, in sua assenza, dal segretario, e, ove questo manchi, dal sottosegretario; generalmente le disposizioni vengono controfirmate pure da uno degli aiutanti di studio delle singole sezioni. Queste, secondo l'ultimo regolamento interno della S. C., sono tre: la i, detta "degli Affari ordinari", si occupa della direzione dei religiosi attraverso l'emanazione degli atti e provvidenze necessarie al regolare svolgimento della vita religiosa. Comprende tre uffici: delle Religioni maschili, delle Religioni femminili, delle Società senza voti e Istituti secolari. La II
sezione detta "degli Affari speciali" comprende un solo ufficio, che si interessa dei casi straordinari tanto sotto gli aspetti giuridici quanto sotto quelli pratici della vita religiosa. La in sezione detta semplicemente "Generale" ha un compito più direttamente burocratico e documentario circa tutte le pratiche che hanno corso nella S. C. Comprende quattro uffici : del Protocollo, dell'Archivio e Biblioteca, della Statistica e Riconoscimento giuridico delle religioni. I consulteri della S. C. dei Religiosi non formano propriamente un collegio; tuttavia tra di essi, con l'aggiunta di officiali della S. C., furono create le commissioni speciali seguenti : giuridica, per lo studio di questioni strettamente giuridiche, costituzioni delle nuove Religioni, per la revisione delle costituzioni da approvarsi; costituzioni degli istituti secolari, per l'approvazione di questa nuova forma di vita religiosa; del governo e disciplina religiosa, per l'esame dello stato disciplinare e suggerimenti per un sempre maggior incremento della vita religiosa. Questa commissione è suddivisa in sottosezioni : delle dimissioni, cause disciplinari e ricorsi delle relazioni quinquennali; delle visite; degli studi dei religiosi.
Come in altre C., esiste pure presso questa un gruppo di avvocati laici che fungono da consulenti legali per le materie di carattere civile.
Bibl.: J. E. Hain, Symposis S. R. Ecclesiae cardinalium congregationum, Lovanio 1857, p. 21; G. Phillips, Kirchenrecht, VI, Ratisbona 1864, p. 639-52; A. Bizzarri, Collectanea in usum secretariae S. Congr. Episcoparum et Regularium, Roma 1883, pp. vixxiv; F. Russo, La Curia romana nel suo completo funzionamento, Palermo 1903, p. 212; V. Martin, Les Congrégations romaines, Parigi 1930; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, p. 47; Ecchiridion de statibus perfectionis. I. Documenta Ecclesiae sodalibus iustitueralis (Collectanea S. C. de Religiosis. 1), Roma 1949. Multiprovvedimenti emanati dalla C. dei Religiosi si trovano in P. Gasparri, Codicisiuris canonici fontes, VI, nn. 4391-4427. Giulio Mandelli
VII. S. C. di Propaganda Fide. - 1. Storia. Circa le origini si segnalano i fatti certi, omettendo i punti controversi. Il primo embrione di un dica-
## Page 207
stero centrale da istituirsi a Roma, per controbilanciare l'invadenza ognor crescente del Consiglio delle Indie spagnolo ed eliminarne gli abusi di ogni genere che ne derivavano, risale a s. Pio V. Questi nell'apr. del 1568 , per mezzo del nunzio Giambattista Castagna, significava a Filippo II csser sua intenzione d'inviare nelle Indie orientali «una persona che dipendesse immediatamente dalla S. Sede e con autorità di nunzio»; al rifiuto del re, Pio V, il 23 luglio 1568 , commise ad alcuni cardinali di varie nazionalità residenti in Curia di formare una commissione per ricondurre alla fede gli eretici del l'Europa settentrionale. Ad altri cardinali ordinò di costituire una seconda commissione, che presiedesse agli affari attinenti allo sviluppo della religione cristiana nelle Indie orientali ed occidentali, adottando opportuni provvedimenti. Nella mente del Papa le due commissioni dovevano essere due branche di un'unica c. cardinalizia generale, ordinaria e stabile.
Pare che la prima commissione non si riunisse mai; la seconda invece, sotto la presidenza del card. Amulio, iniziò subito le adunanze, ma di fronte all'irrigidirsi del governo di Madrid, cessò sul principio del 1569.
La commissione piana non rivisse sotto Gregorio XIII (1572-85) come si afferma da alcuni. Gregorio XIII, su istanza del card. Antonio Santori, nel Concistoro del 10 giugno 1593 istituì soltanto la C. dei Greci (pro reformazione Graecorum in Italia existentium et monachorum S. Basilii); essa ebbe vita stentata né fu inclusa nella riforma della Curia ordinata da Sisto V nel 1588 ; risorse nel 1593 come semplice commissione circa alcuni riti greci e lavorò dal 1593 al 1595 . La C. di Pio V non fu ripresa neppure sotto i primi successori di Sisto V.
Sotto Clemente VIII (1592-1606) il Santori si adoperò in tutti i modi per far ritornare in vita la C. piana servendosi largamente del contributo del carmelitano p. Girolamo Graziano. E, nell'udienza del 6 maggio 1599, ottenne l'augusto beneplacito di ristabilire la C. che si disse: Congregatio super negotiis Sanctae Fidei et religionis catholicae. Ne furono membri, sotto la prefettura del Santori, i cardd. Federica Borromeo, Alessandro de' Medici, Cesare Baronio, Alfonso Visconti, Silvio Antoniano, Roberto Bellarmino, Pietro Aldobrandini, Cimrio Passeri-Aldobrandini. Prima adunanza coram S.mo il 10 ag. 1599 , ultima il 3 luglio 1600 . L'ultimo cenno della C. rimane in un documento del 29 marzo 1601. Nelle adunanze o congregazioni si trattavano tutti gli affari riguardanti le missioni in Europa e nei paesi d'oltremare con la mira di svincolare l'apostolato dagli inceppi frapposti dai governi. Ma anche questa volta l'intramigenza spagnola ebbe ragione delle grandi idee rinnovatrici di Roma.
Nel 1604 Clemente VIII sostituiva alla C., caduta da a anni, un segretariato generale delle missioni, affidandone la direzione al ven. Pietro della Madre di Dio. Esso durò anche sotto Leone XI e Paolo V.
Finalmente per l'intervento di uomini eminenti, maturati ormai i tempi, e riallacciandosi all'iniziativa di s. Pio V, sotto la pressione degli avvenimenti e con riguardo alla tumultuosa situazione del cristianesimo in Europa e nei paesi ultramarini d'oriente e d'occidente, Gregorio XV (1621-23) con la costituzione Incrretabili del 22 giugno 1622 istituì definitivamente la S. C. di Propaganda Fide, fissandone chiaramente gli scopi che, sostanzialmente, sono stati perseguiti con successo fino ad oggi. La C. era già stata fondata il 6 genn. dello stesso anno e comprendeva 15 membri: 13 cardinali e due prelati più un segretario.
Nel 1626 poi si realizzò il progetto, da tempo e variamente ventilato, della stampa di libri, istituendo presso la C. una stamperia poliglotta propria, poi incorporata alla Vaticana. Per la storia della S. C. e per il suo Archivio, v. MISSIONI: Organizzazione centrale e periferica; facoltà; vaticana, tipografia.
2. Competenza odierna. - La competenza e l'organizzazione interna della C. di Propaganda furono profondamente modificate dalla costituzione apostolica Sapienti consilio di Pio X in data 29 giugno 1908 e dal regolamento interno redatto in base all'Ordo servandus in S. Congregationibus ( 29 sett. 1908) in data 24 ott. 1908. Ulteriori precisazioni circa la sfera territoriale di Propaganda sono contenute nel motu proprio di Pio XI Sancta Dei Ecclesia del 24 giugno 1938.
La competenza della S. C. di Propaganda Fide, nei territori da essa dipendenti, si estende a tutte le materie che negli altri territori sono di competenza delle altre C. (CIC, can. 252), salvo quanto è di competenza del S. Uffizio, della S. C. dei Riti, e di quella per la Chiesa orientale, ed escluso inoltre quanto riguarda le cause matrimoniali.
Da essa dipendono tutti gli Ordinari di missione, e, nei suoi territori, clero e popolo; esercita i suoi poteri anche sui seminari per le missioni, sulle scuole, opere pie e amministrazione dei beni destinati alle missioni, anche se tali istituti sono situati fuori dei territori suddetti; e da essa dipendono anche i religiosi in quanto missionari, nonché alcune Congregazioni e Società esclusivamente missionarie.
Le missioni sono distribuite in: Europa, Asia, Africa, America, Oceania.
Bull.: Gli stti della S. C. si trovano in: Ballerium pontificium S. Congr. de Prop. Fide, 7 voll., Roma 1839-58; Collectanea S. Congr. de Propaganda Fide, 2 voll., Roma 1907; Sylloge praecipuorum document... S. Congr. de Prop. Fide, Roma 1939, cf. J. Schmidtin, Die Gründung der Propaganda-Kongregation., in Zeitschrift für Missionssinenschaft, 12 (1922), pp. 1-14 (il fasc. I dell'annata 12* della Zeitschrift è dedicato in massima parte alla celebrazione del in centenario della C.); G. B. Tragella, Le origini della S. C. di Propaganda Fide, in Rivista di studi missionari, 4 (1922), pp. 147-63; Terzo Centenario della S. C. de Propaganda Fide, numero unico commemorativo, Roma 1922, pp. 21; A. Castellucci, Il risveglio dell'attinita missionaria e le prime origini della S. C. de Propaganda Fide nella seconda metà del XVI sec., in Conferenze al Laterano (marzo-apr. 1923), pp. 117-254 (fondamentale, con amplissima bibliografia); Tommaso di Gesù (Pommolli), Tommaso di Gesù e la S. C. di Propaganda Fide, in Il p. Tommaso di Gesù e la sua attinita missionaria all'inizio del sec. XVII (tesi di laurea in missionologia), Roma 1936, pp. 205-55.
Ugo Bertini
VIII. S. C. dei Riti. - 1. Origine. - Fu istituita da Sisto V con la bolla Immenza aeterni Dei del 22 genn. 1588 .
2. Competenza. - Nella bolla sistina la competenza della S. C. dei Riti si estendeva a due campi distinti: la liturgia e la canonizzazione dei santi. Quanto alla liturgia la C. doveva: a) curare l'osservanza e la purità dei riti sacri e delle cerimonie concernenti il Sacrificio eucaristico, l'Ufficio divino, l'amministrazione dei Sacramenti ed ogni altra azione liturgica; 6) emendare i rispettivi libri liturgici; c) esaminare ed approvare, dopo averne riferito al papa, gli uffici di santi patroni (di fatto esaminò ed approvò tutti i testi liturgici). In connessione con tale competenza liturgica, la C.: d) era preposta al cerimoniale per il ricevimento di sovrani, ambasciatori ed altri grandi dignitari; e) era arbitra finalmente nelle controversie relative alla precedenza. Quanto poi alla canonizzazione dei santi, le veniva affidata in pieno la trattazione di queste cause. In relazione con la duplice competenza su esposta, benché la bolla sistina non ne parli, la S. C. trattò anche le questioni relative alle reliquie.
Tale competenza, pur rimanendo sostanzialmente invariata, subì col tempo le seguenti modificazioni.
## Page 208
Per ciò che riguarda il campo liturgico : a) la competenza che da principio si estendeva a tutta la Chiesa, fu ristretta alla sola Chiesa latina, mentre per la Chiesa orientale divenne competente, prima la S. C. di Propaganda Fide, più tardi la S. C. Orientale, creata nel 1862 in seno a Propaganda e resa autonoma nel 1917; b) la cura del cerimoniale per il ricevimento dei sovrani e dignitari passò alla S. C. Cerimoniale; c) la materia relativa alle reliquie, dal 1669 (Clemente IX, costituzione In ipsis, 6 luglio 1669) fu attribuita alla competenza della S. C. Indulgentiorum et Sacrarum reliquiarum; e sotto Pio X tornò alla C. dei Riti (motu proprio "Quae in Ecclesiae bonum», 28 genn. 1904: Acta Pii X, 1, Roma 1905, pp. 141-44); d) le questioni concernenti la precedenza, con la riforma di Pio X (1908), divennero di competenza delle S. C. del Concilio rispettivamente e dei Religiosi; e) finalmente circa l'amministrazione dei Sacramenti, creata nel 1908 la C. della Disciplina dei Sacramenti, la competenza della S. C. fu limitata in proposito ai soli sacri riti e cerimonie, mentre rimase esclusiva ed assoluta per tutta la Chiesa quella intorno alle cause di beatificazione e canonizzazione e intorno alle sacre reliquie (can. 253).
3. Funzionamento antico. - Sisto V deputò alla C. cinque cardinali, il cui numero fu poi molto accresciuto. Uno dei cardinali fungeva da presidente, detto poi prefetto, ed era coadiuvato fin dall'inizio da un segretario. Ogni causa veniva presentata alla discussione da un cardinale detto ponente o relatore, la cui nomina, fatta in un primo tempo dalla stessa C., fu riservata poi (1665) al papa. Nella discussione delle cause di beatificazione e canonizzazione intervenne sempre il promotore generale della fede, con funzione analoga a quella di pubblico ministero nelle cause criminali; nominato dapprima volta per volta, divenne ufficio stabile sotto Urbano VIII (11 genn. 1631). Da questo momento il promotore ebbe facoltà di scegliersi un aiuto, che da principio fu detto suo sostituto, poi sottopromotore della fede e dalla metà circa del secolo scorso fu anche assessore della C. Oltre al promotore della fede, fin dal 1625 la C. ebbe anche un suo proprio notaio, che per lungo tempo fu anche archivista del dicastero. Vi fu inoltre fin da principio un protonotario, residuo della procedura anteriore all'istituzione della C., quando nella discussione di queste cause fungeva da segretario un membro del Collegio dei protonotari apostolici. Finalmente anche il segretario ebbe un aiuto che divenne poi il sostituto della C.
4. Organizzazione attuale. - Attualmente la C. consta di una ventina di cardinali con a capo un cardinale prefetto. La segreteria è composta del segretario, coadiuvato dal sostituto e da altri ufficiali minori, fra i quali vi è l'inosgrafo, addetto alla revisione metrica e stilistica dei testi liturgici. Vi è inoltre la cancelleria con a capo il notaio e cancelliere. Lo studio delle questioni di competenza del dicastero viene assolto attraverso tre sezioni, di cui la prima per le cause dei santi, la seconda per le questioni liturgiche, la terza per ambedue i settori. La i sezione, di carattere teologico giuridico, è governata dal promotore generale della fede, coadiuvato dal sottopromotore e da un certo numero di aiutanti di studio e scrittori. Fanno capo ad essa numerosi consultori, dei quali dieci sono consultori nati in qualità di prelati ufficiali e cioè : il segretario della C., il decano e i due uditori più anziani della Rota (residuo della procedura antica quando le cause di canonizzazione venivano affidate alla Rota), il sacrista di S. Santità, il protonotario apostolico, il maestro del S. Palazzo apostolico, il promotore e sottopromotore generale della fede e il relatore ge-
nerale della Sezione storica. Gli altri consultori sono tratti ordinariamente dal clero regolare : vi sono sempre un domenicano, un francescano, un gesuita, un conventuale, un barnabita, un agostiniano, un minimo e un servo di Maria. La in sezione è composta di soli consultori, fra i quali sono consultori nati i maestri delle cerimonie pontifice. Dal numero di questi consultori viene formata una commissione liturgica, alla quale sono sottoposte le pratiche di un certo rilievo per voto consultivo. La inl sezione, chiamata Sezione storica, fu creata da Pio XI con motu proprio del 6 febbr. 1930, per lo studio delle cause storiche dei servi di Dio e per l'emendazione dei libri liturgici. E governata da un relatore generale coadiuvato da un vicerelatore e da un certo numero di aiutanti di studio. Fanno capo ad essa un gruppo di consultori scelti fra i più noti rappresentanti delle scienze storiche, ecclesiastici o laici.
Per la loro soluzione, dopo lo studio preparato dalle varie sezioni, le pratiche minori vengono condotte a termine nel congresso, cui intervengono il segretario, il protonotario, il promotore generale della fede, il sottopromotore, relatore generale della Sezione storica e il sostituto, sotto la presidenza del cardinal prefetto. Per le questioni più importanti vien preparata una relazione (positio) a stampa che, affidata ad un cardinale ponente o relatore, viene proposta alla discussione dei cardinali nella cosiddetta congregazione ordinaria o particolare. Di speciale rilievo sono le discussioni sulla eroicità delle virtù, o sul martirio o miracoli nella cause di beatificazione (v.) e canonizzazione (v.), discussioni che si iniziano in una congregazione antepreparatoria davanti al cardinale ponente, si svolgono in congregazioni preparatorie davanti a tutti i cardinali e si chiudono in una congregazione generale davanti al sommo pontefice, con l'intervento di tutti i cardinali e consultori.
E annesso alla C. un albo di avvocati e procuratori. Dal 1949 esiste anche un collegio di medici per lo studio scientifico dei miracoli proposti, studio che prima veniva assolto da medici nominati volta per volta in qualità di periti. Da notare infine che ogni causa di beatificazione e canonizzazione ha un postulatore, nominato dagli attori col nihil obstat della C.
5. Archivio. - L'archivio della C. è collocato, parte presso l'Archivio Vaticano, parte nella sede della C. stessa. Al Vaticano vi è il fondo dei processi di beatificazione e canonizzazione di cause ultimate o comunque archiviate. Nella sede della C. l'archivio è distribuito in tre sezioni: a) l'archivio grande con la serie completa dei registri dei servi di Dio e liturgici dal 1588 ad oggi; un fondo di calendari e propri diocesani e di famiglie religiose; un fondo di pratiche ordinarie detto pasitiones dal 1851 in poi; le pasitiones a stampa per le cause dei servi di Dio dal 1814 in poi; b) l'archivio storico presso la Sezione storica, con le pratiche ordinarie dal 1588 al 1850 , in via di catalogazione, e un fondo agiografico miscellaneo concernente cause di canonizzazione ultimate o arrestate; c) l'archivio cancelleresco, con i transunti, cioè le copie ufficiali dei processi ordinari ed apostolicidi cause di beatificazione e canonizzazione in corso ed altre carte di carattere cancelleresco, antiche e recenti. L'archivio non è aperto al pubblico. Per la consultazione, tanto del fondo vaticano che dei vari fondi presso la C., si richiede volta per volta un permesso del segretario. Da notare finalmente che anche l'archivio dei Riti come quello degli altri dicasteri, fu trasportato a Parigi nel 1810 per ordine di Napoleone; quando poco dopo fu riportato a Roma, rimase a Parigi un fondo di stampati relativi a cause di canonizzazione, conservati oggi alla bibliothèque
## Page 209
Nationale e di cui si ha un elenco sommario in Analecta Bellundiana, 5 (1886), pp. 148-58.
Bbbl.: Gli atti della S. C. in: Decretu antberatica Cunge, Sacr. Rit., 5 voll., Roma 1858; Appendice I, ivi 1912; Appendice II, ivi 1927; Benedetto XIV, De servorum Dei beatificatione, I. L c. 18 sgg.; V. Martin, Les Congregations romaines, Parigi 1930, pp. 121-73; N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, pp. 53-58. Per altra bibl. v. anche le voci : beatificazione; canonizzazione; colto, converma e estensione del; decapita authentica s. RITUUM c.
Ferdinando Antonelli
IX. S. C. Cerimoniale. - I. Origini. - Circa le origini di questa S. C. furono formolate varie teorie; ora comunemente (v. anche Annuario pontificio, 1949, p. 770), si ammette che essa ebbe origine dalla costituzione Immensa di Sisto V del 22 genn. 1588 (cf. anche F. M. Cappello, De Curia Romana, Sede plena, Roma 1911, p. 342 sgg.); prima, invece, se ne faceva risalire l'origine a Gregorio XIII (J.J. F. Haine, De la Cour romaine, Lovanio 1859,n. 57 e B. Ojetti, De Curia Romana, Roma 1910, p. 144), di modo che Sisto V, istituendo con la sua costituzione Immensa la « Congregatio pro sacris Ritibus et Caeremonia», avrebbe attribuito a questa nuova C. una giurisdizione cumulativa con quella già conferita dal suo predecessore alla Cerimoniale.
Quindi Sisto V per il primo affidò alla S. C. per i Riti e per le Cerimonie il compito di regolare i riti nella cappella pontificia, di ordinare tutto quello che si stimasse necessario per l'onorevole trattamento non solo dei sovrani, dei principi e dei loro rappresentanti diplomatici, ma anche delle altre personalità civili ed ecclesiastiche che giungessero a Roma, e di conoscere, sommariamente definire e comporre le controversie e le difficoltà circa le precedenze in Curia (v. Bull. Rom., VIII [Torino 1863], pp. 989 e 990).
Presto, però, lo stesso Sisto V considerò l'opportunità di scindere il regolamento dei sacri riti, materia propria della S. C. dei Riti, da quanto si riferivaal cerimoniale pontificio, da osservarsi nella venuta e permanenza in Roma dei sovrani, dei loro ambasciatori e di personalità civili ed ecclesiastiche, cosicché, poco dopo, creò una particolare C., che, come si è detto, per la materia che essa doveva trattare, si chiamò Cerimoniale. Il documento pontificio della costituzione della C., come C. a sé stante, per quante ricerche si siano fino ad ora fette, non si è trovato; però, i documenti più antichi, conservati nell'archivio della C., confermano l'istituzione sistina di essa.
2. Competenza. - Triplice è la competenza della C.: competenza di carattere liturgico e religioso, poiché ordina tutte le cerimonie strettamente papali ed estende la sua autorità a regolare anche le funzioni celebrate dai cardinali; competenza di carattere profano attinente al cerimoniale cosiddetto di corte, che si esplica nel determinare le precedenze tra i cardinali, tra le prelature della Curia romana e tra gli agenti diplomatici, accreditati presso la S. Sede, ed il loro onorevole ricevimento presso il Romano Pontefice; competenza di carattere contenzioso, poiché risolve le eventuali questioni, che possano sorgere tra i suddetti personaggi per le loro precedenze.
La C. nelle materie di sua competenza procede in questo modo : le questioni, che siano di lieve importanza o che siano state già altre volte trattate, le risolve per mezzo della sua segreteria, le altre questioni le sottopone all'esame della piena C. (costituita da cardinali, ufficiali della segreteria e consultori) e le presenta al sommo pontefice per la decisione.
3. Costituzione. - La C. è retta dal cardinal decano del S. Collegio, il quale ne è il prefetto, ritenendosi esso, per la sua anzianità, uno dei cardinali più esperti nelle cerimonie, particolarmente in quelle riguardanti la Sede apostolica e la Corte papale.
Vi appartengono anche altri cardinali.
L'ufficio di segreteria è composto di un segretario, che è spesso, ma non sempre, uno dei maestri delle cerimonie pontifice, di un sottosegretario e di uno scrittore. La C. ha anche un ristretto numero di consultori, oltre i maestri delle cerimonie pontifice, che lo sono di diritto.
La C. possiede un archivio, ove sono conservati interessanti documenti antichi e moderni, relativi al cerimoniale pontificio e cardinalizio.
La C. Cerimoniale, in occasione dell'invio di un abbigato pontificio e di una guardia nobile pontificia per rimettere lo zucchetto e la berretta cardinalizia al neo eletto cardinale, che all'atto della sua promozione si trova fuori di Roma, consegna, sia agli inviati pontifici sia al neo cardinale per mezzo di questi inviati, le istruzioni e sul cerimoniale per l'imposizione dello zucchetto e della berretta.
Scrive il Moroni nel suo Dizionario che al segretario della C. appartiene scrivere la lettera circolare ai cardinali per significare loro se il neo eletto pontefice riconosce o meno i propri parenti e, nel caso affermativo, qual trattamento loro competa.
La costituzione e la competenza della C. ha subito pochissimi mutamenti. La stessa costituzione Sapienti consilio di Pio X del 29 giugno 1908 (Acta Fil. X, IV, Roma 1914, p. 155), trattando di questa S. C. dice subito che: "conserva integri i diritti fino ad ora ad essa attribuiti » e l'Ordo servandus nella Curia romana, annesso alla citata costituzione, dichiara: «Per la sua natura e costituzione questa C. rimane inalterata nella sua organizzazione e nel suo modo di procedere»; cosicché il can. 254 del CIC conferma la competenza che questa S. C. aveva fin dalla sua origine stabilendo: «Alla S. C. Cerimoniale appartiene il regolamento delle cerimonie che si celebrano nella cappella e nell'aula pontificia e delle sacre funzioni, che i padri cardinali celebrano fuori della cappella pontificia; inoltre la medesima C. conosce le questioni circa la precedenza sia dei padri cardinali sia dei legati che le varie nazioni inviano alla S. Sede».
Bibl.: G. Moroni, s. v. in Diz. di erudiz. storico-eccles., XVI, p. 168; G. Lunadoro, Relazione della Corte di Roma, II, Roma 1774, p. 108; N. Del Re, La Curia romana, ivi 1941, p. 58 sgg.
Guglielmo Felici
X. S. C. per gli Affari ecclesiasticI stragrdIiNarl. - I. Cenni storici. - Nel 1793, Pio VI (1775-99), seguendo l'esempio dei suoi predecessori, per provvedere ai gravissimi problemi religiosi sorti in Francia in seguito alla Rivoluzione del 1791, istituì una speciale C. "super negotiis ecclesiastici Regni Galliarum»; la quale, confermata da Pio VII (1800-23) e dotata di una più vasta competenza con il nome di Congregatio a negotiis ecclesiasticis extraordinariis, continuò fino al 1809, quando il Papa fu condotto prigioniero in Francia.
Ritornato dalla Francia, Pio VII, perdurando le ec zionali difficoltà in cui da anni si trovava la Chiesa, con biglietto del card. Bartolomeo Pacca, pro-segretario di stato, al p. Francesco Fontana, preposito generale dei Barnabiti, in data 19 luglio 1814, costituiva una vera e propria «Congregatio extraordinaria praeposita negotiis ecclesiasticiis orbis catholici» che nel 1827 assumeva, insieme con l'attuale denominazione, il carattere generale delle altre S. C.
Pio XI nella lettera inviata al card. Pietro Gasparri, il 5 luglio 1923, stabiliva che la S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari avesse come suo prefetto il cardinale segretario di Stato. Prima, infatti, essa non aveva un prefetto nel senso proprio della parola, ma l'ufficio ne era tenuto nelle riunioni dal più anziano dei cardinali presenti, mentre.il segretario di Stato era l'esecutore naturale delle deliberazioni che in esse venivano prese. Inoltre questa S. C., originariamente composta di otto cardinali, di un segretario con voto e di cinque consultori, oggi annovera, accanto al segretario, un sottosegretario, mentre il numero dei cardinali non è più fisso, come neppure quello dei consultori. Tra i cardinali, però, vanno inclusi
## Page 210
di diritto, in virtù della già citata lettera di Pio XI, i segretari del S. Uffizio e della S. C. Concistoriale, il cancelliere di S. Romana Chiesa e il datario. Non mancano gli ufficiali minori, minutanti, addetti e un archivista, i quali appartengono giuridicamente alla Segreteria di Stato di cui gli Affari ecclesiastici straordinari formano la I Sezione.
2. Competenza. - Prima della riforma di Pio X del 29 giugno 1908, questa S. C., oltre ai singoli affari che le erano affidati per espressa volontà del S. Padre, trattava altresì le questioni di ordinaria amministrazione di talune province ecclesiastiche. Ma in tutte queste questioni, come negli affari particolari, la medesima C., contrariamente agli altri dicasteri, si limitava ad esprimere un semplice voto consultivo, avendone il sovrano pontefice riservata a sé la soluzione definitiva.
Nella riforma della Curia romana, la S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari ebbe l'incarico di condurre a termine le pratiche, da sottoporre alla C. Concistoriale, concernenti l'erezione e la divisione delle diocesi, nonché la nomina dei rispettivi titolari in tutti i paesi non soggetti alla S. C. di Propaganda Fide, eccettuata l'Italia; di più, essa doveva occuparsi di tutte quelle questioni che erano commesse al suo esame dal sommo pontefice per mezzo del cardinale Segretario di Stato, principalmente di quelle che avevano qualche relazione con i poteri civili e con i concordati o convenzioni stipulati con i vari Stati.
Il CIC, nel can. 255, confermò siffatte disposizioni, ma riservò all'esclusiva competenza della S. C. per gli Affari ecclesiastici straordinari le pratiche per l'erezione e la divisione delle diocesi e la nomina dei loro titolari, senza eccezione di territorio, ogni volta che se ne deve trattare con i governi civili. Anzi, per quanto riguarda la nomina dei vescovi, ciò vale, secondo la menzionata lettera di Pio XI, anche nei casi in cui i governi sono interrogati circa l'esistenza di eventuali difficoltà di ordine politico contro le persone prescelte. Va, peraltro, notato che per l'Italia, circa la nomina dei vescovi, dopo la promulgazione del CIC, sono state introdotte norme particolari.
In questo S. Dicastero la procedura nella trattazione degli affari è analoga a quella delle altre C. I cardinali che ne fanno parte sono convocati dal Segretario di Stato in seduta plenaria, sempre che se ne presenti l'occasione. Alla seduta interviene anche il segretario, il quale ne redige il verbale che sarà poi sottoposto al S. Padre per la soluzione definitiva degli affari.
Boll., M. Legn. De iudicii ecclesiasticis, II, Roma 1898, nn. 216-21; A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, I, ivi 1899, nn. 216-22; F. Santi-M. Leitner, Praelectiones iuris canonici, I, ivi 1904, pp. 324, 325; B. Oietti, De Curia Romana, ivi 1910, pp. 146-48; F. M. Cappello, De Curia Romana, I, ivi 1911, pp. 344-47; J. B. Ferreres, La Curia romana, Madrid 1911, pp. 329-31; Wernz-Vidal, II, n. 498. Antonio Mauro
XI. S. C. dei Seminari e delle Università degli studi. - I. Origini. - Le sue prime origini si possono far risalire a Leone X, il quale, volendo dare novello splendore all'Università Romana eretta da Bonifacio VIII (Studium Urbis Generale), istituì, con la costituzione apostolica Dum suavissimos del 5 nov. 1513, un'apposita commissione permanente di tre cardinali che ne avesse la sorveglianza (Bull. Rom., V [Torino 1860], pp. 568-70).
Giulio III, con le bolle Dum attentae ( 23 genn. 1552) e Pastoralis officii ( 27 marzo 1552), l'amplió (F.M. Renazzi, Storia dell'Univ. degli studi di Roma, II, Roma 1804, pp. 253-57). Sisto V poi, con la nota bolla Imnensa aeterni Dei del 22 genn. 1588, diede alla suddetta commissione un compito più alto ed universale, annoveran-
dola tra le vere C. (Congregatio, pro Universitate studii Romani) e affidandole la cura di tutte le università sparse nel mondo cattolico, anche di quelle più famose, come Parigi, Bologna, Salamanca e la stessa Oxford, caduta in mano protestante (cf. Bull. Rom., VIII [Torino 1863], p. 992 sg.).
Il nuovo dicastero, che verrà chiamato, in seguito, S. C. degli Studi, per il progressivo decadimento delle università, minate da contingenze politiche e dall'errore, e per il prevalere del "Collegio degli Avvocati concistoriali", cui fu affidato dallo stesso Sisto V il retinente dell'Università romana (bolla Sacri apostolatus, 23 ag. 1587: Bull. Rom., VIII [Torino 1863], pp. 897-900), vide attenuarsi sempre più l'attività, fino a scomparire sotto il pontificato di Clemente X (1670-76), quando il card. De Luca, nella sua Relatio Romanae Curiae Forensis (Disc. 27, n. 1) nomina la Congregatio Studiorum vel Sapientiae come ormai estinta.
Con Pio VII ha inizio, per la C., un secondo periodo. Ricostituitosi nel 1814 lo Stato pontificio, il Papa nominò una commissione cardinalizia per il riordinamento degli studi nel suo territorio. Tale proposito fu attuato dal successore Leone XII, con la costituzione Quod divina sapientia ( 28 ag. 1824), con la quale fu costituita anche la Congregatio Studiorum, sottoponendole però soltanto "tutte le scuole pubbliche e private dello Stato pontificio" di qualunque tipo e grado (Bull. Rom. Cont., XVI [Roma 1854], p. 86 sg.).
Col 20 sett. 1870 tale C. civilmente cessò di esistere, sostituita con il Ministero della pubblica istruzione del governo italiano, al quale passò il suo importante archivio; ecclesiasticamente invece sopravvisse, con il compito più vasto e originario affidatole da Sisto V, e si occupò del sorgere delle nuove università cattoliche nel mondo e di tutte le questioni concernenti il conferimento dei gradi accademici : compito, questo, confermatole dalla costituzione Sapienti consilio (29 giugno 1908) di Pio X (AAS, I [1909], pp. 7-19).
Dalla competenza della S. C. degli Studi erano stati sempre esclusi i seminari, che, soggetti completamente da principio alla giurisdizione dei vescovi, vennero fatti poi oggetto di particolari cure anche da parte della S. Sede per mezzo della S. C. del Concilio od anche della S. C. dei Vescovi e Regolari, e, dal 1906, solo per mezzo di quest'ultima. La Sapienti consilio riservò tale giurisdizione alla S. C. Concistoriale, presso di cui venne eretto uno speciale ufficio.
Preoccupato del numero degli affari sempre crescenti e dell'importanza dell'ufficio, Benedetto XV, con il motu proprio «Seminaria clericorum» del 4 nov. 1915, fondendo insieme l'Ufficio per i Seminari eretto presso la S. C. Concistoriale e la S. C. degli Studi, creò un nuovo dicastero, che assunse il nome di S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatiibus (AAS, 7 [1915], pp. 493-95), il quale fu accolto nel CIC (can. 256).
2. Competenza. - Le prescrizioni del motu proprio di Benedetto XV, per cui il nuovo dicastero avrebbe dovuto "clericorum tum mentem tum animos fingere", ed assumersi integralmente "Congregationis Studiorum munera", vennero confermate e chiarite dal CIC (can. 256, con il quale si ricollegano i cann. 1376 e 1377). Sono però estranei alla sua competenza i seminari dipendenti dalla S. C. di Propaganda Fide (can. 252) e dalla S. C. per la Chiesa orientale (can. 257), e gli istituti di formazione dei religiosi (can. 251).
La costituzione Deus scientiarum Dominus (24 maggio 1931), con cui Pio XI riordinava gli studi ecclesiastici superiori, riservò alla S. C. dei Seminari e delle Università degli studi l'erezione canonica ed il governo supremo di tutte le università e facoltà di studi ecclesiastici senza eccezione, "in locis quoque et institutis quae Sacris Congregationibus pro Ecclesia Orientali et de Propaganda Fide subiecta sunt, atque etiam Facultates quae sunt pro religiosis familia quibuslibet" (art. 4 : AAS 23 [1931], p. 248).
## Page 211
Che alla stessa S. C. appartenga anche la competenza circa le scuole e gli istituti di educazione cattolica dipendenti dall'autorità ecclesiastica, è stato dichiarato dalla Segreteria di Stato, per l'Italia con lettere del 14 apr. 1932 e del 23 ag. 1934, dirette al cardinale prefetto G. Bisleti, e per l'America latina con lettera del 12 giugno 1949, diretta al cardinale prefetto G. Pizzardo. Essa quindi può dirsi oggi, in realtà, il dicastero "di istruzione e di educazione cattolica" della Chiesa.
Con il motu proprio, "Cum nobis" del 4 nov. 1941, Pio XII istituiva presso la S. C. dei Seminari il Pontificium Opus Vocationum Sacerdotolium per custodire, incoraggiare e aiutare le vocazioni al sacerdozio, "unendo i fedeli di tutto il mondo in comunione di preghiere e di pie pratiche ", "con facoltà di aggregare opere ed iscrivere persone ", facendole partecipi di indulgenze e favori spirituali (AAS, 33 [1941], p. 279). Dell'S sett. 1943 sono lo Statuto e le Norme per la sua applicazione (AAS, 35 [1943], pp. 369-73).
3. Costituzione. - A capo del dicastero è un cardinale prefetto coadiuvato da un segretario, da un sottosegretario e da aiutanti di studio. Per i seminari d'Italia vi è un visitatore apostolico "ordinario" (cf. AAS, 23 [1931], p. 151), mentre per i seminari delle altre nazioni il visitatore apostolico viene generalmente nominato per ogni singola circostanza, ovvero per un determinato periodo di tempo (ad triennium ovvero ad quinquennium).
Tutti i seminari sono tenuti a dare una relazione triennale (cf. AAS, 17 [1924], pp. 547-51), mentre i collegi di Roma, le università e facoltà di studi ecclesiastici, e le scuole cattoliche in Italia, debbono darla annualmente. I pontifici seminari regionali d'Italia dipendono direttamente dalla S. C. anche per la parte amministrativa (cf. AAS, 6 [1914], pp. 213-18).
Per utilità propria ed altrui la C. ha curato varie pubblicazioni. Tra le principali: Eschiridion ciericorum, raccolta di documenti ufficiali per la educazione del clero, dalle origini della Chiesa al 1938 (e in preparazione un secondo volume sulla universita): Pii PP. XI constitutio apostolica de universitatibus et facultatibus studiorum ecclesiasticorum con annesse Ordinaciones della S. C. ed indice analitico alfabetico (1931): Elemths. seminariorum, secondo l'ordine nazionale e gerarchico, introduzioni storiche, illustrazioni fototipiche, tavole statistiche e indici di tutti i seminari dipendenti dalla S. C. (1934): Regolamento per gli alunni dei pontifici seminari regionali d'Italia (1940): Elenco degli istituti dell'ordine medio e superiore dipendenti dall'autorità ecclesiastica in Italia, con indici e diagrammi (1942): Norme per i pontifici seminari regionali d'Italia (1943). L'1 Opera delle vocazioni sacerdotali " provvede alla stampa di opuscoli di propaganda nelle varie lingue e, dal 1944, di un Puglio di connozizazioni per facilitare i rapporti tra il centro pontificio e le opere diocesane. La S. C. promuove convegni di studio per gli educatori dei seminari e degli istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica, e cura la pubblicazione degli atti relativi.
Igino Cecchetti
XII. S. C. della Reverenda Fabbrica di S. Pietro - r. Origini. - I primi vestigi di questo dicastero si incontrano sotto il pontificato di Giulio II, allorché egli, dando inizio alla ricostruzione della basilica di S. Pietro, affidò, con la costituzione Liquet Omnibus dalt'i i genn. 1510 (Bull. Rom., V [Torino 1860], pp. 481-88), ad un certo numero di persone l'incarico di presiedere a tali lavori.
Successivamente Clemente VII, con la costituzione Admonet Nos suscepit del 12 dic. 1523 (Bull. Rom., VI [Torino 1861] pp. 48-54), nominò una commissione stabile, composta di sessanta periti, scelti da ogni parte del mondo, con il compito di curare l'amministrazione della erigenda Fabbrica. Tale commissione, che "doveva principalmente vigilare - come dice il Pastor - perché non si impiegassero per altri scopi i danari affluenti ", fu sottratta alla azione di qualsiasi magistratura e posta alle dirette dipendenze della S. Sede, con facoltà di avere un proprio giudice per la trattazione di tutte quelle cause che comunque la riguardassero.
Tuttavia in prosieguo di tempo fu privata da Sisto V. in forza della costituzione Cum ex debito del 4 marzo 1589 (Bull. Rom., IX [Torino 1864], pp. 184-87), di tanta indipendenza, per essere sottomessa alla giurisdizione del cardinale arciprete della Basilica. Non avendo, però, dato troppo buona prova di sé, la commissione fu poco dopo disciolta da Clemente VIII e sostituita con un apposito dicastero, che si denominò C. della Reverenda Fabbrica di S. Pietro.
Ad essa furono riversate tutte le attribuzioni fino allora proprie della soppressa commissione, e al tempo stesso le furono assegnate specifiche funzioni, che furono : la raccolta delle offerte a favore della Fabbrica, la trattazione di cause civili, criminali e miste interessanti comunque la medesima o relative direttamente o indirettamente al personale impiegatovi, l'esecuzione degli atti concernenti la concessione di favori, privilegi e indulti.
Tra le altre sue facoltà questa C. poteva concedere privilegi sia personali che reali, poteva avocare a sé i legati pii incerti e quelli destinati a persone colpite da incapacità giuridica, poteva, infine, devolvere a vantaggio della Fabbrica le rendite di alcuni beni in corso di vacanza o in caso di contestazione. In riferimento al potere contenzioso trattava in prima istanza ogni causa civile e criminale concernente la Fabbrica e le persone addette; in sede di appello, invece, le cause ad essa deferite da qualsiasi altro tribunale, purché non gravate da speciale esenzione in forza di un atto strettamente pap