causa civile e criminale concernente la Fabbrica e le persone addette; in sede di appello, invece, le cause ad essa deferite da qualsiasi altro tribunale, purché non gravate da speciale esenzione in forza di un atto strettamente papale.
La C. era costituita da un certo numero di cardinali (oltre il prefetto, nella persona del cardinale arciprete pro tempore della Basilica, secondo la consuetudine che ebbe inizio con Sisto V), l'uditore della Camera apostolica, il tesoriere generale, il decano della S. Rota romana, un chierico di camera, l'economo della Fabbrica che ricopriva anche le mansioni di segretario della C., un canonico di S. Pietro funzionante da giudice, l'avvocato ed il procuratore fiscale ed il cancelliere generale.
Al fine di poter meglio assolvere il proprio mandato in materia di legati pii, questo dicastero poteva nominare, nelle province dello Stato pontificio, propri delegati in qualità di commissari della Reverenda Fabbrica, che duravano in carica un anno; esercitavano essi giurisdizione propria ed erano competenti a giudicare in primo grado cause di ogni valore, contro le cui sentenze tuttavia si poteva ricorrere in appello davanti alla C.
Benedetto XIV, in forza della costituzione Quanta curarum del 15 nov. 1751 (Bened. XIV Bull., III, I [Opera omnia, XVII, 1, Prato 1804], pp. 326-29), divise questa C. in due sezioni assegnando a ciascuna funzioni ben definite, per cui al vennero ad avere una C. generale, competente a trattare le cause contenziose ed una C. particolare, formata dal prefetto, da tre altri cardinali, dall'economo-segretario e dal giudice ordinario, cui restò affidata l'amministrazione della Fabbrica. Quest'ultima tuttavia scomparve poco dopo; infatti nel 1760 si ritornò, con Clemente XIII, ad un unico organismo.
2. Competenza. - Le attribuzioni di questo dicastero, che erano rimaste inalterate anche dopo le riforme di Pio VII del 1816, di Leone XII del 1824 e di Gregorio XVI del 1834, subirono sotto il pontificato di Pio IX una notevole limitazione, avendo il Pontefice ad esso sottratto, con un editto del 28 nov. 1863, tutti i poteri in materia contenziosa, che furono deferiti alla C. del Concilio.
Ulteriori e più gravi limitazioni subí la C. con la riforma di Pio X del 1908, essendo essa stata ridotta a non occuparsi d'altro che dell'amministrazione della Fabbrica. Nella costituzione Sapienti concilio, infatti, si legge: "Congregatio, quae dicitur Reverendae Fabricae S. Petri, in posterum unam sibi curandam habebit rem familiarem Basilicae Principis Apostolorum, servatis ad unguem in hac parte normis a Benedicto XIV statutis const. "Quanta curarum " die XV mensis Novembris MDCCLI data ".
## Page 212
3. Costituzione. - Allo stato attuale la C. della Reverenda Fabbrica, sebbene non menzionata nel CIC è tuttavia compresa sempre nel complesso delle C. che fanno parte della Curia romana; si compone di soli cardinali, cui si uniscono ancora un segretario-economo ed alcuni ufficiali minori, e comprende una sezione amministrativa per la gestione dei beni, una sezione legale per la risoluzione delle controversie relative, una sezione tecnica, incaricata della manutenzione della Basilica, ed infine la speciale sezione detta Studio del musaico.
Bisc.: N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, pp.65-67. Niccolò Del Re
## III. Le C. soppresse.
I. S. C. "De auxilits Divinae Gratiae». Istituita da Clemente VIII per dirimere la controversie sorte tra Gesuiti e Domenicani intorno all'efficacia della Grazia. Nelle controversie teologiche del sec. xvI i Gesuiti erano portati dalla loro stessa spiritualità a insistere sulla libertà dell'uomo, sull'efficacia non intriseca della Grazia e sulla predestinazione post praesisa merita. In questo senso il Lessio (v.), espose alcune tesi, che, condannate a Lovanio nel 1587 , non lo furono invece a Roma nonostante gli sforzi dei Domenicani, che le giudicavano contrarie alla dottrina tradizionale di s. Agostino e di s. Tommaso.
Nel 1588 il gesuita Molina pubblicava a Lisbona il libro: Concordia liberi arbitrii cum Gratine donis, al quale lavorava da anni. Attraverso il concetto di scienza media, che il suo maestro Il. de Fonseca aveva già sviluppato, egli tentava conciliare le tesi opposte; ma con effetto del tutto diverso da quello che sperava. Insorse infatti contro di lui con il Bañez tutta la scuola domenicana, per cui Clemente VIII nel 1596 avocò a sé la questione, che passò per cinque stadi successivi : I) dal nov. 1597 una commissione segreta esaminò l'opera del Molina. Dopo 12 sedute il 22 nov. 1598 concluse per la censura di 61 proposizioni. 2) Forti influenze decisero il Papa a istituire una C. cardinalizia «de auxiliis Divinae Gratiae», per raggiungere un'intesa diretta tra le parti. Varie sedute nel 1599-1600 dimostrarono inutili questi tentativi. 3) Il Papa allora nominò una nuova commissione cardinalizia, che, dopo 20 sedute, il 12 ott. 1600 concludeva per la condanna di 21 delle proposizioni incriminate. Proprio in tal giorno a Madrid il Molina moriva. 4) Influenze che agivano dalle due opposte parti impedivano una scossa valutazione della controversia; la condanna fu differita ed il Papa decise di agire personalmente. E questo il periodo più drammatico. D. Alva-rez (v.) e T. de Lemos (v). per i Domenicani, G. de Valentia (v.) e P. de la Bastida (v.) per i Gesuiti difesero i rispettivi punti di vista. Dopo ogni seduta di controversia il Papa e i cardinali giudicavano le dottrine esposte. In tutto si tennero 69 riunioni. Clemente VIII si orientava sempre più decisamente verso una condanna di Molina, quando il 3 marzo 1605 moriva. D. Bañez (v.), il più forte sostegno dei Domenicani, lo aveva preceduto il 21 ott. 1604.
Dopo il breve pontificato di Leone XI la controversia riprese con Paolo V. Dal 14 sett. 1605 al 22 febbr. 1606 si tennero 9 sedute, che conclusero per la condanna di 42 proposizioni molinistiche. Il 28 ag. 1607 il Papa riunì un'ultima volta i cardinali per sentirne il voto, che fu discorde in sommo grado. Paolo V allora giudicò che, dato il momento, non credeva opportuna una decisione dottrinale. Fu proibito ai teologi delle due parti di accusarsi vicendevolmente di eresia, in attesa di ulteriori provvedimenti; il 5 sett. successivo tale decisione fu rimessa ai generali dei due Ordini (Denz-U, 1090 e nota aggiunta; cfr. 1097 e nota).
Bisc.: J. H. Sorry, Historia Congregationum de auxiliis Divinae Gratiae, Anversa 1709; G. Schneemann, Controversiarum de Divinae Gratiae liberique arbitrii concordia initia et progressus, Friburgo 1881; F. Dummermuth, S. Thomae et doctrina pramationis physicae, seu responsio ad P. Schneemann S. I., Parigi 1886; A. Bonet La Filosofia de la libertad en las controversias
teológicas del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, Barcellona 1932; M. Hentrich, Gregor v. Valencia und der Molinismus, Colonia 1933; F. Stegmüller, Ursprung und Entsächlung des Molinismus, Colonia 1933; E. Vansteenberghe, Molinismo, in DThC, X. coll. 2154-66; L. Bournet, Auxilits (Congrégation de), in DHD, V. coll. 960-70.
Corrado Baisi
II. C. DELl'Indice. - Istituita da s. Pio V con la costituzione In apostolicae del 4 apr. 1571, confermata e rafforzata dal successore Gregorio XIII con la costituzione Ut pestiferarum del 13 sett. 1572; Benedetto XIV con la costituzione Sollicita del 9 luglio 1753 ne stabili le chiare norme da seguire per la condanna dei libri. Suo compito, infatti, era di esaminare libri e pubblicazioni di ogni sorta per vedere se contenevano errori contro la fede o la morale cristiana; in caso affermativo, di condannarli e inserirli nell'apposito Indice dei libri proibiti (v.). L'autorità di essa era universale e aveva anche il diritto di irrogare pene severissime agli autori, ma quest'ultimo potere le fu tolto da Pio X con la costituzione Dapienti consilio del 29 giugno 1908 e conferito ai tribunali competenti; ebbe però allargata la sfera d'inquisizione anche sui libri da pubblicarsi. La C. venne soppressa da Benedetto XV nel 1917 e le sue attribuzioni passarono al S. Ufficio.
III. C. delle Indulgenze e delle Reliquie. - Fu istituita da Clemente IX con il motu proprio «In ipsis» del 6 luglio 1669 , con il compito di esaminare le indulgenze concessedalla S. Sede e le Reliquie, per distinguere le autentiche dalle dubbie e dalle false, essendosi nel medioevo propagato assai l'abuso di diffonderne e distribuirne delle non vere. Ebbe in seguito anche la competenza di concedere indulgenze e di distribuire reliquie. Cessò di esistere con la riforma di Pio X (1908); la materia di sua competenza passò, prima, alla C. del S. Ufficio e poi alla S. Penttenzieria; la parte delle reliquie venne invece affidata alla C. dei Riti.
IV. C. dell'Immunità ecclesiastica. - Fu istituita da Urbano VIII nel 1626 per la trattazione delle controversie relative alla violazione della giurisdizione e dei privilegi ecclesiastici da parte dei tribunali laici. Già Sisto V aveva provveduto in proposito affidando la tutela dei diritti riguardanti l'immunità ecclesiastica alla C. dei Vescovi e Regolari. La creazione di Urbano VIII fu confermata nel 1725 da Benedetto XIII, il quale ne ampliò la sfera giustifica, occupandosene da ultimo Gregorio XVI con un motu proprio del 10 nov. 1834. Alle altre attribuzioni questa C. aggiungeva anche la facoltà di decidere in appello quelle cause che le curie vescovili avevano giudicato in prima istanza.
V. C. "De Propaganda Fide pro negotis intus Orientalis». - Fu istituita in seno alla C. di Propaganda Fide da Pio IX nel 1862 con la costituzione Romani Pontifices del 6 genn., quale organo incaricato soprattutto di provvedere ai bisogni spirituali dei cattolici di rito orientale. Ma poiché questo dicastero aveva assorbito nella sua sfera quella speciale commissione cui nei primi anni del 1700 Clemente XI aveva affidato la correzione dei libri orientali, conseguentemente riservò a sé questo assunto, giusta pure la disposizione contenuta nella sopracitata costituzione di Pio IX: "Orientalium libris corrigendis, omnibusque et singulis cuiusque generis orientalium negotiis tractandis unice operam navet».
I poteri di questa C. erano sensibilmente più ampi di quelli della stessa Propaganda; godeva, infatti, di tutte le facoltà proprie della C. alla quale era unita, e poteva, inoltre, concedere dispense di mista religioso, di disparità di culto ed ogni altra dispensa matrimoniale. La riforma operata da Pio X nel 1908 lasciò inalterata la posizione di questo dicastero, che continuò ad essere legato alla C. di Propaganda. Più tardi, tuttavia, in forza del motu proprio di Benedetto XV Dei providentis, del 10 maggio 1917, si svincolò da quella per assumere una assoluta indipendenza, mutando in pari tempo l'antica denominazione in quella di C. per la Chiesa orientale (v. oriental, chiese). Pino allora ne aveva retto la prefettura lo stesso cardinale prefetto di Propaganda, come pure comuni ai due dicasteri erano stati i cardinali componenti; aveva propri, invece, il segretario, i consultori e gli ufficiali minori.
## Page 213
VI. C. sopra la Corbezione dei libri della Chiesa orientale. - La decisione ad erigere un organo incaricato della emendazione degli errori contenuti nei testi liturgici delle Chiese cattoliche orientali fu presa da Urbano VIII in seguito ad una istanza di Filippo IV di Spagna, con la quale il re chiedeva di provvedere ad una edizione corretta dell'Eucologio, che sostituisse in modo definitivo quelle stampate in tempi diversi per iniziativa privata affatto scorrettamente.
L'impresa richiese molto tempo e si dovette attendere fino al 1754 , sotto il pontificato di Benedetto XIV, perché l'Eucologio vedesse la luce completamente emendato, pubblicato dalla tipografia di Propaganda Fide, secondo il modello dell'edizione parigina del 1647 . Benedetto XIV si occupò, inoltre, anche della riorganizzazione di questo dicastero, stabilita con la costituzione Ex quo primum del 10 marzo 1756. La C. risultò composta dal cardinale prefetto, di cinque altri cardinali e di cinque consultori.
VII. C. dei Vescovi e Regolari. - Questa C. risultò dalla fusione in un unico organismo dei due dicasteri - sulla consultazione dei Vescovi ( (v. sotto) e - sulla consultazione dei Regolari ( (v. sotto). Quando avvenne tale fusione non è possibile determinare con esattezza, tuttavia è da porsi nei primissimi anni del xvı sec., poiché sotto Clemente VIII trovansi ormai indicati con la denominazione unica di Sacra Congregatio negotii et consultationibus Episcoporum et Regolarium praeposita, composta di un numero vario di cardinali, oltre il prefetto, del segretario, di venti consultori e di un adeguato complesso di officiali subalterni.
Godeva di una competenza assai vasta su tutto quanto riferivasi ai Vescovi e Religiosi d'ogni ordine, con giurisdizione cumulativa con quella della C. del Concilio, con la sola differenza di non poter risolvere authentice i dubbi proposti. Esercitava ancora un potere contenzioso, limitato in principio alla trattazione delle cause soltanto in via economico-amministrativa; in seguito ottenne di poterle trattare anche in via giudiziale, ma con procedura distinta da quella della S. Rota. Nel 1800 Pio VII passò alla competenza di quest'ultima le cause criminali d'appello provenienti dalle curie diocesane.
La C. rimase soppressa con la riforma di Pio X del 1908 e le sue attribuzioni furono devolute da un lato alla C. Concistoriale, per la parte inerente ai Vescovi, dall'altro alla C. dei Religiosi; la parte criminale passò ai tribunali.
VIII. C. DELLEsAME DEl Vescovi. - Istituita da Clemente VIII, nel 1592, come attuazione di una richiesta del Concilio di Trento, con il compito di esaminare e dichiarare idonei i candidati alle sedi vescovili. Urbano VIII ne rafforzò l'autorità e l'efficacia con un decreto del 16 maggio 1623 , vincolando con giuramento gli esaminatori a non manifestare a nessuno l'argomento degli esami. Il divieto decadde dal tempo di Clemente XIII e più tardi decadde anche l'obbligo degli esami, ai quali erano tenuti tutti i vescovi d'Italia e da cui potevano invece essere dispensati quelli fuori d'Italia. La C. era composta di cardinali, teologi e canonisti. L'obbligo degli esami fu ripristinato da Pio X nel 1903 e passato alla competenza del S. Uffizio.
IX. C. SOPPA L'ELEZIONE DEI VESCOVI. - Istituita da Innocenzo XI con l'incarico di proporre gli eligendi alle sedi vescovili, dopo aver proceduto ad un accurato esame dei meriti o delle doti di ciascuno. Benedetto XIV, con la costituzione Ad apostolicae del 17 ott. 1740, la richiamò in vita, urgendo il segreto del S. Uffizio perché tutto procedesse con maggiore accortezza e circospezione. Ciò però non valse e la C. andò presto in disuso.
X. C. della Residenza dei Vescovi. - Istituita da Urbano VIII, con la costituzione Sancta Synodus, del 12 dic. 1634, col compito di trattare le questioni relative all'obbligo di residenza dei vescovi nelle loro sedi e la disciplina della durata delle loro assenze, al di fuori dei normali periodi di licenza, stabilita in quattro mesi per i vescovi cismontani e sette per quelli oltremontani. Ad un funzionamento più organico provvide più tardi Bene-
detto XIV con la costituzione Ad universae del 3 sett. 1746, in forza di cui la prefettura della C. fu riservata al cardinale vicario di Roma, mentre segretario ne fu il segretario della C. del Concilio. Altri provvedimenti furono successivamente presi nel 1759 da Clemente XIII e nel 1824 da Leone XII.
XI. C. della Visita Apostolica. - Istituita da Clemente VIII con la costituzione Speculatores dell'8 giugno 1792 con l'incarico di visitare le diocesi e assicurare i singoli presuli circa l'osservanza della disciplina ecclesiastica intesa nel suo più ampio significato. Le sue funzioni furono ampliate una prima volta, nel 1656, da Alessandro VII, che ne allargò anche l'organico con l'immissione di altro personale; ma più importanti innovazioni furono introdotte nel 1693 da Innocenzo XII il quale, oltre ad estendere maggiormente i poteri della C., affidando ad essa cause civili, criminali e miste, ordinò che nessuno degli enti, soggetti alla visita, potesse a questa sottrarsi accampando esenzioni o privilegi; a tal fine rese inappellabili le decisioni prese dalla C. Prefetto ne era il papa stesso, assistito da undici cardinali, da un segretario, che, con un rescritto del 29 marzo 1801, fu investito del potere di trattare in via privata materia contenziosa, da un vicesegretario, da un cancelliere, e da un commissario fiscale, scelto tra i membri della S. Romana Rota.
XII. C. per la Revisione dei concili provinciali. La fervida ripresa dei concili provinciali, indusse Pio IX a istituire nel 1849 questa C. col compito di provvedere alla revisione degli atti di quei concili, affidato fin dal 1588 alla C. del Concilio. Il nuovo organo, tuttavia, essendo stato considerato come sussidiario di questa, ebbe lo stesso prefetto e lo stesso segretario, cui fu aggiunto più tardi un segretario particolare, che si denominò extensore, incaricato di trasmettere ai metropolitani le decisioni circa gli atti dei singoli concili; comprendeva inoltre ventisei consultori, sette dei quali prelati e gli altri scelti fra i membri dei vari ordini religiosi. La C. fu soppressa nel 1908 da Pio X, il quale affidando nuovamente alla C. del Concilio «ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur», reintegrava quest'ultima in una sua precedente facoltà.
XIII. C. «SUPER Statu Ecclesiaturi». - Fu istituita da Benedetto XIV, il 23 nov. 1740, per l'esame delle relazioni che tutti gli Ordinari hanno l'obbligo di inviare periodicamente a Roma sullo stato delle loro diocesi. Tale incarico in origine rientrava nelle competenze specifiche della C. del Concilio, cui era stato affidato da Stato V nel 1588. Perciò essendo questo dicastero considerato ausiliario della C. del Concilio, ebbe in comune con essa il prefetto e il segretario, coadiuvati da un congruo numero di prelati ufficiali; gli fu assegnato tuttavia in pari tempo anche un segretario particolare, detto delle lettere latine ai vescovi, le cui mansioni consistevano principalmente nella relazione e nella spedizione delle risposte della C. ai vescovi. Questo dicastero, che veniva anche comunemente denominato C. del Concilietto, fu soppresso nel 1908 da Pio X, che ne trasferì le attribuzioni alla C. Concistoriale.
XIV. C. sulla Consultazione dei Vescovi. - Le origini di questo dicastero si possono rintracciare in quella speciale commissione di cardinali nominata da Pio V col compito di esaminare la relazione sul patriarcato di Aquileia, dove si erano prodotti gravi disordini in materia ecclesiastica, presentata dal visitatore apostolico, salà alluopo inviato nel 1570 . I primi inizi, tuttavia, di questa C. si hanno sotto il pontificato di Gregorio XIII, il quale, riconoscendo l'utilità di quelle visite, altre ne promosse, restando quindi la suddetta commissione sempre incaricata dell'esame delle relazioni dei visitatori. Nel 1601 si fuse con la C. dei Vescovi e Regolari.
XV. C. SOPPA lo stato dei Regolari. - La rilassatezza della disciplina regolare in parecchi conventi d'Italia, ove per il numero ristrettissimo dei membri, talora meno di sei, si veniva pressoché ad annullare lo scopo della loro fondazione, indusse Innocenzo X a svolgere in un primo
## Page 214
tempo una vasta opera di accertamento e a decidere poi l'abolizione di gran parte di quelle comunità. Istitul all'uopo con la costituzione Inter coetera, del 17 dic. 1649, la presente C., che aveva percio l'incarico di esaminare l'amministrazione di ciascun convento, il numero dei componenti e di prendere quei provvedimenti che si rendessero necessari per eliminare gli inconvenienti manifestitisi.
L'erezione di questo dicastero fu susseguentemente confermata da Clemente IX con la costituzione Jutuncti, dell'11 apr. 1668; ed era formato da alcuni cardinali oltre il prefetto, dal segretario che era quello stesso della C. dei Vescovi e Regolari e da un numero vario di prelati.
Nel 1698 Innocenzo XII con la costituzione Debitum pastorale, del 4 ag., ne decretò la soppressione, sostituendola con un organo nuovo, da lui stesso fondato, che fu la C. della Disciplina regolare.
XVI. C. sulla Consultazione dei Regolari. Le più lontane vestigia di questa C. devono ricercarsi nell'opera svolta da Gregorio XIII per la composizione delle questioni che spesso si agitavano tra i Vescovi ed i Regolari in materia di privilegi e per la risoluzione delle contese insorgenti tra i diversi Ordini monastici. Istituita, da principio, semplicemente col nome di Commissio, nel 1582 ebbe la denominazione di Sacra Congregatio super consultationibus Regularium, funzionante a fianco della C. sulla Consultazione dei Vescovi, eretta pochi anni prima dallo stesso pontefice. La riforma di Sisto V del 1587 -88 non toceb le due creazioni di Gregorio XIII, che furono inserite entrambe separatamente nell'ordine nuovo, stabilito con la costituzione Immensa aeterni Dei, del 22 genn. Tuttavia la loro intima relazione non tardò a richiamare l'attenzione sulla opportunità di una fusione dei due dicasteri, e, per quanto non se ne possa precisare con sicurezza le data, rimane certo che durante il pontificato di Clemente VIII l'unione doveva essere ormai in atto, dal momento che dopo il 1600 si trovano già indicati sotto l'appellativo comune di Sacra Congregatio super consultationibus Episcoparum et Regularium, o più semplicemente C. dei Vescovi e Regolari (v.sopra), rimasta tale fino alla riforma di Pio X del 1908, con cui venne abolita.
XVII. C. della Disciplina regolare. - Fu istituita da Innocenzo XII nel 1698 in luogo della disciolta C. sopra lo stato dei Regolari (v. sopra) con lo scopo di esaminare le domande per la fondazione di nuovi conventi e la ricostituzione di quelli soppressi.
La C. si occupò, sia della disciplina interna dei conventi, sia del funzionamento dei conventi tipo, istituti, pochi per ogni Ordine religioso, dove la Regola veniva applicata in tutto il suo rigore, perché rappresentassero per tutti gli aderenti il modello su cui conformare la pratica della vita monastica. La sua attività subì una grave stasi a cagione dei rivolgimenti politici degli ultimi anni del sec. xvili; ma fu richiamata in vigore da Pio VII. Più tardi Gregorio XVI provvide ad eliminare gli inconvenienti che andavano sorgendo, per interferenze giurisdizionali, tra di essa e la C. dei Vescovi e Regolari, ordinando che le cause respinte dalla prima non potessero in alcun modo essere risottoposte alla competenza dell'altra. Formavano questa C. il cardinale prefetto e un certo numero di altri porporati (se ne ebbero fino a sedici), il segretario, il sostituto, l'avvocato fiscale e sette consultori. Fu soppressa da Pio X nel 1906.
XVIII. C. della Stamperia Vaticana. - Istituita da Sisto V nel 1588 con la costituzione Immensa aeterni Dei, con l'incarico di sovrintendere al buon andamento della Tipografia Vaticana, curandosi soprattutto della corretta pubblicazione di quelle opere religiose, quali la Bibbia, i Padri della Chiesa, le Decretali, che avevano lo scopo di contrapporre alle false teorie dei nuovi eretici la verità immanente della dottrina cattolica.
La Tipografia Vaticana era stata fondata nel 1560 da Pio IV, che chiamò a dirigerla il veneziano Paolo Manuzio, ed installata in Vaticano nel 1587 da Sisto V, che molto se ne valse e volle dotare anche di una ricca fonderia di caratteri latini, greci, ebraici e siriani.
XIX. C. per la riediiticazione della basilica di S. Paolo. - Una delle prime cure di Leone XII, fu la ricostruzione della basilica di S. Paolo fuori le
mura, uscita gravemente danneggiata dall'incendio nella notte dal 15 al 16 luglio 1823 . Non potendo, tuttavia, l'erario pontificio far fronte a tutte le spese necessarie, non l'enciclica Ad plurione atque gravissimas, del 25 genn. 1825 per il mondo cattolico, egli rivolse a tutti i fedeli l'invito a partecipare all'impresa. L'invito suscitò l'universale adesione, per cui il Papa poté subito disporre l'inizio dei lavori e perché questi avessero una unità d'indirizzo e procedessero nel modo migliore, istitui, con l'ordinamento del 26 marzo 1825 , un'apposita C., cui ne affidò la sovrainnendenza. La nuova C. risultò composta di cinque cardinali, di tre prelati, del tesoriero generale, del segretario e di un certo numero di architetti. La prefettura fu riservata al cardinale Segretario di Stato.
XX. C. Laurietama. - Fu eretta da Innocenzo XII, con la costituzione Sacrosancta Redemptionis del 10 ag. 1698, al fine di provvedere all'amministrazione spirituale e temporale della S. Casa di Loreto, delegata per la prima parte all'Ordinario diocesano, per la seconda ad un prelato governatore. Era fornita di un triplice potere amministrativo, grazioso e contenzioso per la trattazione di tutte le cause, tanto civili che criminali, sottrattole poi quest'ultimo da Pio VII nel 1816 e restituitole poco dopo da Leone XII in forza del breve Laureti etsitas del 21 dic. 1827. Componevano questo dicastero il cardinale prefetto, dodici prelati votanti, l'assessore, il segretario, il sottosegretario, l'uditore criminale ed alcuni officiali minori.
Dopo l'occupazione del Piceno nel 1860 , avendo il Governo italiano riservato a sé l'amministrazione del Santuario di Loreto (R. D. 30 ott. 1860, n. 233, art. 5), alla C. non rimase altro che la facoltà circa i legati più. Annessa, infine, da Pio X nel 1908 alla C. del Concilio qua Congregatio specialis, oggi, stante il silenzio del CIC, deve intendersi soppressa.
XXI. C. della Cina e delle Indie orientali. - Istituita da Alessandro VII per la trattazione di tutti gli affari concernenti le Indie e la Cina, questa C. tenne la sua prima seduta il 13 genn. 1665 , venendo tuttavia ad assumere rango di vero dicastero solo nel 1677 , sotto il pontificato di Innocenzo XI. Dovette essa occuparsi della spinosa questione sui riti cinesi, agitatasi più tardi al tempo di Clemente XI (cf. Pastor, XV, pp. 501-70). Comparevasi di alcuni cardinali membri della C. di Propaganda Fide ed aveva come segretario il segretario stesso di Propaganda.
XXII. C. e de reghe germaniche». - Fu istituita da Pio V nel 1568 per lo studio delle gravi questioni religiose e disciplinari della Germania (cf. Pastor, VIII, p. 467 ; IX, pp. 45, 867-79).
XXIII. C. per la Riforma della Curia: v. curia.
Bibl.: Per la S. C. dell'Indice : J.-M.-I. Bailiès, La S. Congregation de l'Indes mieux connue et vengée, Parigi 1866: J. Simar, De S. Congregatione Indicis, in Archite für haitiatisches Kirchenrecht, 21 (1869), pp. 46-74; A. Villien, Le St-Office et la suppression de la Congregation de l'Indes, in Le consointe contemporain, 40 (1917), pp. 98-111. Per la S. C. del Vescovi e Regolari e per la S. C. delle Indulgenze e delle Reliquie: M. Lega, De Congregatione negotis et consultationibus Episcoparum et Regularium praeposita et de aliis Congregationibus ei adnexis seu affinibus, in Analecta ecclesiastica, 6 (1898), pp. 260-66; id., De S. Congregatione indulgentiis semitorumque reliquiis cognoscendis ac statuendis praeposita, ibid., pp. 301-306. In generale: si può consultare N. Del Re, La Curia romana, Roma 1941, pp. 68-92.
Niccolò Del Re
IV. Le C. nell'amministrazione civile dello Stato pontificio.
All'amministrazione civile dello Stato pontificio presiedevano in Roma varie magistrature, alcune delle quali, a seconda dei tempi, si sono chiamate C. E noto che nella terminologia propria della Curia romana con tale voce si sono indicati non solo taluni dei grandi organismi centrali, a carattere permanente, preposti a determinati rami dell'amministrazione dello Stato temporale, molto simili agli odierni ministeri, ma anche organismi minori, a carattere temporaneo, creati di volta in volta dal papa per lo studio e la risoluzione di questioni particolari
## Page 215
e che oggi si chiamerebbero "commissioni ", nonché altri organismi che per essere stati ideati a carattere permanente ma con compiti consultivi e limitati nell'interno di una più grande magistratura, sono più simili si "consigli superiori" esistenti oggi presso taluni ministeri; in questa categoria possono farsi rientrare le C. camerali propriamente dette, che nel sec. xvir si incontrano costituite presso la Camera apostolica (v.). La materia trattata dalle C. non era soltanto di carattere amministrativo, ma anche giudiziario, per cui taluni tribunali in determinati periodi sono stati chiamati con il nome di C., ad es., la C. Civile del Tribunale dell'Auditor Camerae (1831-48), che diverrà (1848-70) Tribunale civile di Roma.
Di C. nel molteplice significato della parola se ne incontrano molte nella storia amministrativa dello Stato pontificio, a cominciare specialmente dall'inizio del sec. xvi, da quando, cioè, consolidato politicamente il proprio dominio temporale, fu possibile ai papi dare a questo una organizzazione amministrativa centrale e periferico sul tipo di quelle che venivano attuandosi negli altri Stati della penisola. Magistrature con tale denominazione si incontrano fin verso la metà del sec. xix, quando le riforme di Pio IX rinnovarono completamente l'organizzazione burocratica dello Stato e crearono i ministeri. Solo eccezionalmente sopravvisse qualche C., come, ad es., la C. degli Studi che assorbi, dopo il 1849 , l'abolito Ministero della pubblica istruzione e che cessò, per la parte relativa alla pubblica istruzione nello Stato pontificio, con il 20 sett. del 1870 come, del resto, ogni altra magistratura pontificia.
Se di tali C. è assai spesso possibile indicare data e documento papale di istituzione, non sempre è invece possibile precisare il momento della loro fine, avvenuta per alcune per riunione con altri organismi, mentre altre venivano conservate a titolo onorifico o addirittura con diversa competenza. Di frequente, poi, cessarono talune C. con il cessore della materia di competenza; cosi la C. della Stamperia Vaticana (istituita da Sisto V con la bolla Immenta), che ebbe momenti di particolare importanza per le grandi iniziative editoriali di quel Pontefice e che cessò quando Paolo V fuse questa tipografia con quella camorale, sottoposta già a propri organi di vigilanza.
Normalmente le C. erano composte da cardinali, che, unitamente ad elementi tecnici, costituivano l'organo direttivo della C. detto anche "Presidenza" per cui, in determinati periodi, le C. stesse sono chiamate Presidente. Di solito la C. era presieduta da un cardinale; la sua organizzazione al centro constava di un certo numero di funzionari coadiuvati da notai per la rognzione degli atti (normalmente i notai provenivano da quelli addetti all'ufficio dell'Auditor Camerae); alla periferia la C. era rappresentata da incaricati che spesso avevano anche un proprio ufficio e posto nella gerarchia dei funzionari provinciali.
Raramente le C. per gli affari amministrativi del territorio si riunivano in seduta plenaria alla presenza del papa, essendo ciò riservato solo a casi di straordinaria importanza; ordinariamente esse si riunivano nel palazzo Vaticano o nella propria sede quando ne avevano una, ma assai di frequente la riunione avveniva presso l'abitazione od ufficio normale di chi ne era il presidente; solo gli atti più importanti venivano sottoposti al papa per la firma; durante la Sede vacante, venivano firmate dai cardinali capi d'Ordine.
Moltiassime furono inoltre le C. che per la loro natura meglio potrebbero chiamarsi commissioni e difatti, specie nella prima metà del sec. xix, vengono istituiti organismi similari indifferentemente chiamati ora Commissione ora C.; ad es., la Commissione preposta alla riedificazione della basilica di S. Paolo (Leone XII, 1825) fu chiamata anche C. (v. sopra). Si possono inoltre ricordare la C. per la Revisione delle enfiteusi e dei beni alienati durante il periodo napoleonico e la Commissione di Revisione dei crediti verso la Francia, istituita con editto del 9 sett.
1819; la C. di Revisione dei conti consuntivi anteriori al 1848 e la Commissione di Liquidazione dei crediti anteriori al luglio 1849 .
Precedentemente (secc. xvir-xviII), però, le C. istituite per lo studio di questioni particolari vennero chiamate in genere C. particolari deputate, alcune delle quali divennero di fatto permanenti come la C. degli Spogli, cui apparteneva la materia dei beni degli ecclesiastici defunti e dei cardinali eletti papi (un elenco assai numeroso di queste C., interessanti per lo più l'amministrazione dello Stato pontificio, sia per la risoluzione di problemi di carattere generale, sia riguardanti singole città o questioni di famiglie, può vedersi in A. Lodolini, op. cit. in bibl., pp. 69-72).
Bibl.: Oltre la bibl. generale per tutte le C., v. A. Villetti, Pratica della Curia romana, Roma 1797; J. Spizzichino, Magistrature dello Stato pontificio, Lanciano 1930; A. Lodolini, L'Archivio di Stato di Roma e l'Archivio del Regno. Indice generale storico descrittivo, Roma 1932; A. Ventrone, L'Amministrazione della Stato pontificio dal 1814 al 1870, ivi 1942. Delle guide compilate nei secc. xvir-xviII per i vari uffici pontifici, di particolare interesse è: Elenchus Congregationum aliorumque congressuum ecc., Roma 1629. Gli archivi di molte delle magistrature e C. relative all'amministrazione dello Stato ecclesiastico si conservano ora nell'archivio di Stato di Roma.
Qui di seguito vengono indicate le più note delle magistrature destinate al governo dello Stato pontificio, o comunque connesse con l'amministrazione di questo, che si sono chiamate C., disposte per ordine alfabetico.
I. C. dell'Abbondanza. - Istituita da Sisto V (costituzione Immenza aeterni Dei del 22 genn. 1588) per ovviare alle periodiche carestie che affliggevano lo Stato pontificio. Il Papa la dotò di un capitale di 200.000 scudi, che dichiarò patrimonio dei poveri, perché fosse impiegato per l'acquisto di grani da distribuire al popolo. La C., che già durante il pontificato di Sisto V non aveva corrisposto alle alte finalità per le quali era stata creata, ebbe breve vita.
II. C. belle Acque e Strade. - Istituita da Sisto V con la costituzione Immenza aeterni Dei del 22 genn. 1588, e riorganizzata nel 1590 con la Suprenti cura regiminis, aveva il compito di curare la manutenzione delle strade, dei ponti e degli acquedotti dello Stato pontificio; più tardi anche quello della conservazione delle "ripe" e del prosciugamento delle paludi. Tale C. aveva riunito in sé la competenza di alcune antiche magistrature che dopo Sisto V risorgono e si rifondono secondo che viene dai pontefici ritenuto più opportuno a regolare tale importante materia. Accanto alla C., a seguito della competenza giudiziaria della stessa in materia di viabilità, sorge il Tribunale delle Strade. Con editto dall' 8 giugno 1833 Gregorio XVI istituisce la Prefettura delle Acque e Strade, la quale, arricchita delle attribuzioni similari che erano state proprie del resoriente e del camerlengato, si fonde nel 1848, e ne farà parte fino al 1870 , nel Ministero dei lavori pubblici, agricoltura, industria, commercio e belle arti.
III. C. Anconetana. - Istituita da Clemente XII nel 1734 perché presiedesse al funzionamento del porto di Ancona da lui ricostruito ed al quale aveva accordato particolari esenzioni doganali.
IV. C. di Avionone. - Chiamata anche di Avignone e Carpennosa, dal nome delle città più importanti esistenti nel territorio che la S. Sede possedeva in Francia. Venne istituita da Innocenzo XII con rescritto del 7 febbr. 1673 ricordato nella costituzione Romanum docet Pontiferm del 22 giugno 1692 ed era incaricata del governo di quella provincia; giudicava anche in appello sui ricorsi contro le sentenze del vice-legato residente in Avignone. La C., composte di pedati e funzionari civili, era presieduta normalmente dal cardinale Segretario di Stato ed aveva la competenza ed i poteri precedentemente attribuiti ai cardinalilegati che a nome della S. Sede avevano governato quei territori. Date le notevoli rendite che venivano da tale amministrazione alla S. Sede, la C. ha avuto momenti di particolare importanza. Clemente XIV con il breve Dudum sum Romani pontificis del 1774 ne ridusse i poteri e la
## Page 216
trasformò in Presidenza, che pochi anni dopo veniva soppressa dopo che, con il Trattato di Tolentino (19 febbr. 1797, art. 6), la S. Sede ebbe rinunciato a favore della Francia ad ogni suo diritto su Avignone e territorio (cf. F. Benoit, Les archives de la S. Congr. d'Av. au Vatican, 1673-1770, Avignone 1924).
V. C. sOPAa i BABONI DELLO Stato ecclesiaSTICO. Istituita da Clemente VIII con la bolla Institiae del 25 giugno 1596, aveva per scopo di difendere le comunità ed i vassalli dalle prepotenze dei baroni specie per quanto si riferiva al mancato pagamento di debiti o all'impianto, a scopo defaticatorio, di vertenze legali. La C. per tal materia aveva anche potere giudiziario e contro le sue sentenze era ammesso l'appello alla Segnatura di Grazia. Sopravvisse fino al 1796.
VI. C. del Buon Governo. - Istituita da Clemente VIII con la bolla Pro commissa nobis del 15 ag. 1592, per la tutela degli interessi delle comunita dello Stato, di cui regolava l'attività economico-finanziaria e controllava entrate e spese. Grande fu la sua autorità ed influenza sul governo delle popolazioni, essendo riuscita ad imporre ai comuni l'impianto e la buona tenuta dei bilanci, la istituzione di catasti per la ripartizione delle imposte (a tal fine venne nel suo seno istituita una C. dei Catasti). La C. curava inoltre il censimento della popolazione dello Stato, controllava lo svolgimento delle elezioni alle cariche comunali : aveva, anche, competenza giurisdizionale per le cause civili, criminali e miste ove le comunità fossero attrici o convenute. Sulla esatta esecuzione delle proprie disposizioni la C. vigilava mediante il periodico invio di visitatori che si recavano in ogni comune e stendevano, poi, ampie relazioni che costituiscono ancor oggi una fonte di grande importanza per la storia locale e fanno testimonianza della cura con cui quelle ispezioni venivano assai spesso condotte. La bolla di Clemente VIII venne inserita negli statuti dei singoli comuni e tutti gli impiegati dovevano giurarne scrupoloso adempimento. Oggetto di particolare cura da parte dei pontefici, essa vide ampliarsi e precisarsi meglio la sua competenza attraverso varie riforme, per opera specialmente di Paolo V, Clemente XII, Benedetto XIV, Clemente XIII e Pio VII.
L'importanza della C. diminuì nei primi anni del sec. xix. Con editto del 5 luglio 1831, Gregorio XVI, le tolse ogni ingerenza nell'amministrazione dei comuni e le lasciò, ma solo per alcuni casi, competenza giudiziaria di appello. Cessò di funzionare a seguito delle riforme di Pio IX, il 31 dic. 1847. Il suo importante archivio è entrato nell'Archivio di Stato.
VII. C. generale del Censo. - Pio VII con motu proprio del 6 luglio 1816 deputò una C., che fu detta dei Catasti, a presiedere alle operazioni di formazione del nuovo catasto rustico ed urbano da lui disposto a per ottenere la maggiore uniformità possibile riguardo alle contribuzioni e e correggere ogni errore di misura e di stima esistente nei precedenti rilievi catastali. La C. composta di prelati e tecnici era presieduta da un cardinale; nel 1822 mutò il suo nome in quello di C. generale del Censo e in questa occasione ne vennero meglio determinati competenza e poteri. Il lavoro di rilievo tecnico fu portato a termine con la compilazione di più di 4000 mappe, contenenti la descrizione di ca. 4 milioni di appezzamenti, corredate dai rispettivi catastini s, sui quali si iniziò la censuazione. Nel 1835, a seguito di reclami e richieste di rettifica, venne disposta una revisione generale, per l'attuazione della quale Gregorio XVI creò la Presidenza del Censo, sotto la direzione di un cardinale, che assorbì la seguente C. dei Confini.
VIII. C. del Confini. - Istituita da Urbano VIII (costituzione Dibitum del I ott. 1627) per vigilare sulla integrità territoriale dello Stato ecclesiastico e impedire l'alienazione abusiva di castelli e terre, nonché sulla diffusione di malattie contagioce provenienti da stati vicini. Tale C. ebbe breve durata, ché la sua competenza venne assorbita da altri uffici, come la Segreteria di Stato, per quanto si riferisce alla vigilanza sulla integrità dei confini, ed alla S. Consulta per la parte sanitaria.
IX. C. della S. Consulta (Congregatio pro Consultationibus negociorum Status ecclesiastici). - Sisto V con la costituzione Immensa dette forma e denominazione di C. ad un organismo già creato da Paolo IV e composto di 4 cardinali che dovevano presiedere agli affari dello Stato ecclesiastico. Con la riforma sistina la C. risultò composta di 5 cardinali e del Segretario di Stato che ne era il prefetto; a costoro era riservata la trattazione degli affari più importanti unitamente ad un numero variabile, da 6 ad 8 , di prelati detti "ponenti" che presiedevano agli affari delle singole "ponenze" (ripartizioni territoriali dello Stato). La C. aveva anche vasta competenza civile, criminale e mista sui ricorsi contro i feudatari, i governatori, le elezioni dei magistrati e su tutta la materia inerente alla sanità pubblica. I rappresentanti statali nelle province ed i funzionari locali dovevano riferire alla C. di ogni caso grave avvenuto nella loro giurisdizione. La competenza giudiziaria della stessa finì in seguito per divenirne l'attività principale, donde il nome, sotto cui è più conosciuta, di Tribunale della S. Consulta. La C. conosceva di tutti i reati compiuti dai laici o di fòro misto ma imputabili ai laici; potevano venirle sottoposte cause di particolare delicatezza. Le sentenze della S. Consulta servivano di norma per gli altri tribunali.
X. C. Economica. - Istituita da Benedetto XIV con la costituzione Igitur del 18 apr. 1746 per la buona direzione ed amministrazione dell'erario pontificio, lo studio e la preparazione dei provvedimenti intesi a migliorare il funzionamento degli uffici economici di Roma e delle altre città dello Stato, con particolare riguardo a quelli della Camera apostolica. Avendo cessato di funzionare sul finire del sec. xvili, venne ripristinata da Pio VII con l'editto del 9 luglio 1800; con provvedimento della Segreteria di Stato in data 26 luglio 1815 ne venne notevolmente ampliata la competenza sino a comprendere il controllo sulla Tesoreria ed il Buon Governo, mentre veniva stabilita l'obbligatorietà del suo parere preventivo su tutti i provvedimenti interessanti il commercio, l'industria, i dexi e le dogane.
XI. C. Fermana. - Istituita da Innocenzo XII con la bolla Constantis fidei del 3 genn. 1692 per il governo politico ed economico della città e territorio di Fermo, e con la competenza ed i poteri della C. della S. Consulta. Benedetto XIV nel 1746 ne rifornsò la composizione e successivamente dispose che il territorio fermano non fosse soggetto alla giurisdizione della C. del Buon Governo. Clemente XIII (1761) abolì la C. e sottopose il territorio di Fermo alla giurisdizione ordinaria come ogni altra località dello Stato pontificio.
XII. C. Militare. - Istituita da Pio VII per riunire in un unico organismo gli uffici preposti alla amministrazione militare sino allora divisi tra il Commissariato delle Armi per le millzie di terra ed il Commissariato del Mare, comprendente anche la difesa costiera in genere, che facevano capo amministrativamente a due chierici di Camera. Con dispaccio del I giugno 1832 Gregorio XVI, nel dare una nuova organizzazione alle forze armate dello Stato, abolì detta C. ed istituì la Presidenza delle Armi, che diverrà, a seguito del motu proprio di Pio IX del 29 dic. 1847, il ministero delle Armi. La C. Militare non va confusa con la omonima o Castrense, istituita da Gregorio XVI nel 1838 per il vantaggio spirituale dei militari.
XIII. C. Navale. - Istituita da Sisto V (costituzione Immensa) per la formazione ed armamento della flotta per la difesa dello Stato ecclesiastico; ricostituito un primo nucleo di navi, la sua competenza venne attribuita al chierico di Camera commissario per il mare.
XIV. C. governativa della Province dello Stato pontificio. - Istituita con motu proprio del 1816 di Pio VII, con funzioni consultive per gli affari di qualche importanza interessanti l'amministrazione delle delegazioni e di cui la investiva il delegato; successivamente (1831) ebbe funzioni deliberative in materia di bilanci e questioni connesse; Pio IX (1850) dispose che, per le materie non espressamente di competenza della C., que-
## Page 217
sta avesse solo funzioni consultive. La C. era composta di due o quattro membri, secondo l'importanza (classe) della delegazione, rinnovabili ogni quinquennio con estrazione a sorte fra i cittadini di determinate categorie. Nel 1831 venne fissato in quattro il numero dei suoi membri e modificato il sistema di rinnovamento; infine ( 1850 ) fu stabilito che due membri fossero scelti fra i consiglieri provinciali che per questo cessavano di far parte dei rispettivi consigli.
XV. C. per la Revisione dei Conti. - Istituita da Leone XII con motu proprio del 21 dic. 1828, aveva il compito di rivedere il bilancio generale della Camera apostolica ed i bilanci delle altre amministrazioni dello Stato, nonché di controllare gli appalti ed i contratti delle pubbliche amministrazioni; ebbe anche facoltà di presentare al papa proposte di miglioramento nel sistema dell'amministrazione finanziaria e tributaria. Decideva in via amministrativa le questioni relative ai contratti camerali, e, con giurisdizione contenziosa ed esclusiva, le cause per le esenzioni dai dazi camerali. Composta di 4 chierici di Camera che a turno annuale ne erano presidenti, venne da Gregorio XVI affidata ad un cardinale (editto del 21 nov. 1833). La C. cessò di esistere il 15 nov. 1848 con l'entrata in funzione della Consulta di Stato che ne assorbì la competenza.
XVI. C. speciale Sanitaria. - Istituita da Gregorio XVI con ordinanza del 20 luglio 1834, per lo studio e la riforma della legislazione sanitaria e la regolamentazione della relativa materia nonché delle professioni sanitarie; ebbe facoltà di emettere decreti obbligatori anche per le persone soggette a foro privilegiato e poteva velersi per gli atti esecutivi della segreteria della S. Consulta.
XVII. C. degli Sgravi. - Istituita da Sisto V (costituzione Immensa) per decidere con rito sommario sui casi di ingiuste percezioni e imposizioni di tributi da parte dei vari magistrati dello Stato.
XVIII. C. del Sollievo. - Istituita da Clemente XI con chirografo del i febbr. 1701 per far rifiorire l'agricoltura ed in genere la pubblica economia; a questo fine la C. chiese a tutti i cittadini di presentare suggerimenti e proposte, alcune delle quali dettero occasione ad utili iniziative, che, però, non ebbero seguito, dovendo, per avere pratica attuazione, passare prima per gli ordinari competenti uffici che quasi sempre insabbiarono il tutto; così la C. dopo tre anni di intensa attività finì per non più riunirsi e nel 1715 venne abolita.
XIX. C. del. Terrore degli Unviziati di Roma. Istituita da Paolo IV il 22 genn. 1557, con il mandato specifico di ascoltar le querele e di accogliere le suppliche di tutti quelli che ad essa ricorrevano per domandar giustizia contro le violenze in loro danno perpetrate dai pubblici impiegati di ogni grado e condizione. Provvedeva perciò a reprimere la disonestà di quei funzionari poco scrupolosi che approfittavano della loro posizione per commettere abusi di potere, ed a regolare le eventuali vertenze che potevano sorgere tra costoro ed i cittadini. Componevano la C. venti cardinali e quaranta prelati sotto la presidenza medesima del papa; una volta al mese ammetteva i reclamanti in pubblica udienza per ascoltarne le ragioni e procedere in merito.
XX. C. solle Università Artistiche di Roma. Istituita da Pio IX con motu proprio del 14 maggio 1852, con lo scopo di proporre ed attuare quanto ritenuto opportuno per favorire lo sviluppo industriale nonché quello religioso delle associazioni d'arte e mestieri di Roma. La C., presieduta dal cardinal vicario, era composta del senatore e del prelato vice-presidente della «Roma e Comarca».!
XXI. C. della Università Romana. - Istituita da Sisto V (costituzione Immensa); essa, oltre ad interessarsi al buon andamento dell'Università Romana, ebbe altresì l'incarico di dirigere le università sorte per autorità della S. Sede, quelle dello Stato pontificio ed i collegi in genere, con competenza, non facilmente precisabile, sulla pubblica istruzione. Per trovare un organismo

(da J. B. Molina, Orbis Calàaticus, Milano 1926, loc. 5:8)
Comprese Eucaristici - C. E. internazionale tenuto a Cartagine nel 1930 - Cortoo dei vescovi che scende nell'ambreatro.
che presieda alle pubbliche scuole nello Stato pontificio occorre arrivare a Leone XII che con la bolla Quod divina sapientia del 29 ag. 1824 istituì definitivamente la C. degli Studi (occorre, peraltro, ricordare che tale importante provvedimento discende dagli studi preparatori compiuti da una C. denominata parimenti degli Studi ed istituita da Pio VII con provvedimento del 20 luglio 1816). La C. era composta del cardinale Segretario di Stato, del camerlengo e dei prefetti delle C. dell'Indice e del Buon Governo. Con l'avvento di Pio IX la C. si denominò Ministero della pubblica istruzione, ma con lettera 9 ag. 1849 venne ripristinata la C., che per quanto riguarda la materia interessante la pubblica istruzione nello Stato ecclesiastico funzionò fino al 1870.
XXII. C. di Vigilanza. - Istituita da Leone XII con motu proprio del 28 febbr. 1826, per vigilare sulla condotta di tutti gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, agendo direttamente o investigando su ricorsi inviati da privati. Procedeva nelle sue operazioni con il più stretto segreto; giudicava a pluralità di suffragi, era composta di cardinali e prelati e ne era prefetto il Segretario di Stato. Ebbe br