volume-04

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 industria e commercio); M. Fabici Pulignani, Vita di S. de Comitibus scritta dall'abate Menguazi, in Ballett. della deputaz. di storia patria per l'Umbria, 13 (1907), pp. 151-96.

CONTINENTES (ABSTINENTES) : v. ENCRAITI.
CONTINENZA. - Continentia da contineo (cum et teneo) nella sua prima accezione etimologica significa lo stesso atto del contenersi entro i limiti, che convengono alla ragione, senza oltrepassare a cose illecite. Perciò è astinenza dalle cose illecite ( ε σ varrho α ἀ τ α ) non solo però esterna, ma anche interna. In virtù di questa disposizione, come dice Cicerone "cupiditas consilii gubernatione regitur" (Cicerone, Invent., II, 54, 164). E poiché le più forti nostre concupiscenze sono quelle che si alimentano ai desideri del cibo e delle soddisfazioni veneree, la c. in senso più ristretto è la disposizione a resistere ai nostri disordinati appetiti in questo settore.

Così la c., come insegna s. Tomaso (Sum. Theol., 2^{mathrm{a}-2^{mathrm{b}}, mathrm{c}}, mathrm{q} .145, a. unico), si riallaccia alla virtù della temperanza ed ha per oggetto materiale gli appetiti che portano l'uomo ai piaceri del senso e per oggetto formale contenere questi appetiti entro i limiti della ragione (loc. cit., q. 141, a. 1, 2; q. 155, a. 1 sgg.).

Usualmente però per c. si intende solo l'astensione completa dai piaceri carnali, com'è in s. Paolo (I Cor. 7, 9). Così intesa la c. si confonde con la castità e trova la sua più perfetta espressione nello stato di colui, che si vota irrevocabilmente alla castità interiore ed esteriore.
S. Tommaso nella sua accezione dipende da Cas-

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siano, per cui il concetto di castità è legato a quello di apatheia, in dipendenza con la fisiologia assai rudimentale dell'epoca. L'impassibilità, la tranquillità del cuore e dello spirito costituiscono il punto culminante della perfezione monastica.

L'acquisto delle virtù non sarà perfetto che, se il monaco perviene a possedere la virtù ed a gioirne con impossibilità. Cosi nella materia di cui si parla "finché resta qualche attrattiva per la voluttà, non si è casti, ma continenti" (Collat., II, cap. 10: PL 49, 888). Il combattimento contro la carne e l'incertezza della vittoria non possono essere confuse con la castità perfetta che è "tranquillità inalterabile" (op. cit., II, cap. 11 : ibid., 889-90).

Anche nella concezione tomistica la c. non è virtù in senso pieno, ma ha ragione di virtù nel senso che indica fermezza di animo. Ha infatti sapore di imperfezione sentire i moti della concupiscenza, sia pur resistendovi, mentre la perfezione della virtù si ha con la castità, quando i moti divengono rari in seguito ad un soggiogamento dell'appetito sensitivo alla ragione.
i) La c. è quindi un abito piuttosto mobile, che ha sede non nell'appetito concupiscibile, ma nella volontà, che per mezzo della c. viene disposta alla resistenza alle prove concupiscenze, da cui si lascia dominare l'incontinente (loc. cit., q. 155, a. 3).
2) Dice ordine alle concupiscenze proprie del tatto, non in quanto moderatrice delle medesime (il che è proprio della virtù della temperanza), ma come animatrice della resistenza (loc. cit., ad i, 3).
3) Di conseguenza la c. differisce dalla temperanza, come ciò che è imperfetto differisce da ciò che è perfetto e compiuto. L'uomo che ha la virtù della temperanza, ha assoggettato il suo appetito concupiscibile alla ragione: l'uomo continente resiste, ma non ha il pieno controllo dello stesso appetito (loc. cit., a. 4).

Alla c. si oppone l'incontinenza, che si ha:
a) quando la volontà cede alle passioni, prima di prendere consiglio dalla ragione e la concupiscenza non viene frenata o per eccessiva fretta o per troppa veemenza della passione;
b) quando l'uomo è incostante in quelle cose, che la ragione ha consigliato e su cui ha pronunziato il suo giudizio ed allora manca per debolezza.

L'incontinenza è peccato per una doppia ragione : perché l'incontinente recede da ciò che è secondo ragione e di più si immerge in turpi soddisfazioni.

L'incontinenza tuttavia è minor peccato dell'intemperanza, perché l'intemperante pecca per abito cattivo permanente, l'incontinente invece per momentanea passione. Ora dove c'è maggior inclinazione della volontà al peccato, si ha un peccato maggiore (loc. cit., q. 156, a. 3). L'intemperante inoltre è dominato da una ignoranza maggiore, la quale verte circa lo stesso fine, in quanto pensa sia buona cosa lasciar senza freno le passioni (loc. cit., ad. i). Di conseguenza ne è più difficile la correzione, data l'ignoranza più grande e la più forte inclinazione (loc. cit., ad. 2). Per mantenersi continenti, occorre ricorrere ai mezzi necessari per essere casti, essendo la c. via alla castità (v.). Inoltre è utile e necessario sviluppare il senso di tutto ciò che è grande, forte, puro in tutti i campi della vita spirituale, coltivare la volontà del bene; fare questa volontà risoluta, indipendente e tenace, in particolare presentare l'ideale di una vita veramente casta, come un grande valore nella vita. E necessario inoltre coltivare un pudore delicato, il pudore istintivo, che non è il riserbo esagerato di un'anima ammalata, ma il rispetto del proprio corpo, che procede da un'anima sana. Per la c. periodica v. ogino-knale-smulders (teoria di).

BibL.: A. L. Esquier, La continence est-elle nuisible?, Bordeaux 1911; G. Baumgartner, Enthaltzamheit, in LThK, III, col. 697; M. Lepore, La purezza, forza del corpo, Torino 1938; E. Paganuzzi, Purezza e pubertà, Brescia 1943; L. Screenin, La c. sessuale giovanile e l'igiene, Torino 1944; A. Gemelli-
A. Sidiuskaite, La psicologia dell'età evolutiva, Milano 1945; B. M. Merkelbach, Summa theologiae moralis, 2^{°} ed., II, Parisi 1947, nn. 1029-32, pp. 961-64; L. Guarneri, L'età difficile, Torino 1948; A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, I: Das menschliche Sexualleben, Vienna 1949.

Pietro Palazzini
CONTINGENZA. - Nel suo significato generico c. è l'accadere "tanto necessario come non necessario o possibile" (Aristotele, Anal. Pr., I, 3, 25 a 37). Nell'uso filosofico indica il contrario di ciò che è necessario ed è quindi pressoché sinonimo di "possibile", di "ciò che può essere o non essere ", nell'àmbito del pensiero, dell'essere o del divenire. Il Waitz sostenne una netta differenza fra "possibile" e c., ma prevale l'opinione difesa da H. Maier (Die Syllogistik des Aristoteles, I, Tubinga 1896, p. 194) che Aristotele usa i due termini come sinonimi (Anal. Pr., I, 10, 13, 15, 21; Anal. Post., I, 6, 74 b 38) e che i criteri dati per l'uno sono quelli dati per l'altro (Anal. Pr., I, 13, 32 a 18; Physic., VIII, 1, 243 a 11; Met., X, 3, 1047 a 26). La sata differenza è che c. accentua più il fatto che la possibilità è radicata in una " δ óvquıs" reale (cf. W. D. Ross, Aristotle's Metaphysics, II, Oxford 1928, p. 245).

In logica sono dette contigenti le proposizioni nelle quali la connessione fra soggetto e predicato è indifferente: "l'uomo è bianco ", "Socrate cammina" (Anal. Pr. I, 13, 32, a 18). In metafisica si distingue una c. ad esistere ed una c. ad operare; tutto le modalità della c. sono ricondotte a due radici, la "materia" per i corpi e la "libertà" per le sostanze spirituali. Se tutto fosse necessariamente determinato avrebbero ragione i meccanistai e i fatalisti, ma così non è (De Interpr., q. 19, a 7 sgg.). Poiché la "materia prima" è potenza pura, è e resta di per sé disposta a ricevere tutte le "forme" corporali. Quando perciò è sotto una forma, non vi è legata per sempre, ma resta in potenza a tutte le altre forme, sotto le quali di fatto può successivamente passare, quando per l'azione delle qualità contrarie il corpo si corrompe e si genera una nuova sostanza. C. è quindi sinonimo di "corruttibilità": "Quod aliqua quandoque sint et quandoque non sint, habent ex materia in quantum sublicitur privazioni vel formae" (s. Tommaso, Comm. in De Caelo et Mundo, I, lect. 29, ed. Parm., XIX, p. 75a). Perciò le sostanze spirituali, che nella metafisica tomista sono prive di qualsiasi materia, non vanno dette conringenti ma necessarie (ovvero immortali) : "Ea vero quae ab eo sic producta sunt ut in sempiternum sint, habent potentiam et virtutem ad sempar essendum et nullo modo ad hoc quod aliquando non sint" (ibid., p. 75b.; De Pat., q. 5, a. 3; C. Grot., II, 30) : dottrina che sta a fondamento della terza via (Sum. Theol., 1^{mathrm{a}}-mathrm{a}^{mathrm{ac}}, q. 3). I neoscolastici si attengono di solito al vago significato wolffiano di c., quale sinonimo di ciò che è finito, creato.

Si parla di "c. nell'operare" tanto nell'ordine corporeo quanto in quello spirituale. Le sostanze intelligenti che hanno per oggetto adeguato del loro operare e tendere il Bene universale, restano "libere" di fronte ai beni particolari finiti ed ai mezzi non necessari al fine ultimo. Ma anche nel mondo corporeo si dànno cause contingenti. Mentre alcuni effetti provengono di necessità (naturale) perché caratteristici di una data natura, ad altri essa è inclinata bensì, ma può essere impedita dall'intervento di altra causa; ad altri infine essa non è che in potenza remota e non è determinata più all'uno che all'altro se non dal confluire (concursus) di altre cause, o dal verificarsi di certe precise condizioni che sono parimente contingenti (s. Tommaso, Comm. in Pariherm., I, lectt. 13-14, ed. Parm., XVIII, p. 30 sgg.). E ciò che si dice avvenire secondo il "caso" (nei fatti naturali) o la "fortuna" (nei fatti umani).

Il Boutroux (v.), nell'intento di salvare la libertà umana, propose una "filosofia della c." secondo la quale nel mondo

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tanto dei corpi come degli spiriti, non v'è alcuna legge che sia necessità assoluta : "I principi supremi delle cose sarebbero ancora delle leggi, ma leggi morali ed estetiche, espressioni più o meno immediate della perfezione divina " che è pura e perfetta "spontaneità " alla quale le creature tutte partecipano benché in forme e gradi diversi (p. 169).

Biss.: H. Bonitz, Inden Arist., Berlino 1870, 249 a 30 sgg .; J. Maritain, Sept legons sur l'être et ses premiers principes, Parigi s.d.: E. Bourtmas, De la contingence des lois de la nature, ivl 1093: E. Troeltsch, Die Bedeutung des Begriffs der Kontingenz (Grs. Schriften, 5), Tubinga 1922, p. 769 sgg.; M. Freudlich, Zur Entstehung des Terminus "contingens", in Philos. Jahrbuch, 47 (1934), pp. 432-40; C. Fabro, La nozione tansista di c., in Riv. di filos. neascibatica, 30 (1938), pp. 132-49.

Cornelio Fabro
CONTINI, Giovannattista. - Architetto, n. a Roma nel 1641 e m. ivi nel 1723. Piuttosto che da suo padre Francesco, architetto di limitatissime possibilità, egli trae insegnamento dall'opera del Bernini, del quale continua i modi più semplici e gli aspetti più classicheggianti. Decorò in Roma parecchie cappelle, fra le quali quella di S. Rita in S. Agostino e quella di S. Pietro d'Alcantara in S. Maria in Aracoeli, costrui a Montecassino la loggia detta del Paradiso e la biblioteca, poi la chiesa di S. Domenico a Ravenna, e nel Lazio settentrionale altri edifici di culto a Vignanello, a Vetralla, ecc., sempre in forme molto composte. La sua opera migliore resta la chiesa delle Stimmate in Roma che dopo la sua morte ebbe la facciata da A. Canevari; in essa sono evidenti gli accostamenti all'interpretazione spaziale del tardo barocco.

Biss.: Q. Pollak, s. v. in Thieme-Becker, VII, pp. 338-39 (con bibl.); T. H. Fokker, Rome baroque art, Oxford 1935.

Guglielmo Mlethiae
CONTINUO. - La nozione di c. si connette con quella di estensione, che è un concetto primitivo non suscettibile di vera definizione. Esteso è ciò che consta di parti distinte nello spazio, che è divisibile, misurabile. Aristotele lo distingue in tre specie : consecutivo, contiguo, c. (Phys., VI, 1, 231 a 21). Consecutivo è quell'esteso le cui parti sono distinte e separate; contiguo l'esteso in cui le parti, distinte, si toccano; c. l'esteso che non ha parti distinte in atto, ma solo potenzialmente. Caratteristiche del c. sono dunque l'unità e l'assenza di interruzione, mentre il consecutivo suppone invece pluralità con interruzione e il contiguo pluralità senza interruzione. Il c. può essere statico: quello fisico o matematico; oppure fluente: il movimento ed il tempo. Proprietà essenziale del c. è la divisibilità in parti integranti, ossia in parti che hanno la stessa natura del tutto da cui derivano; p. es., un segmento è divisibile in segmenti minori, una superficie in superfici ecc. Dal c., oltre le parti integranti, risultano elementi di specie diversa dal tutto, rispetto al quale sono indivisibili, ad es., il punto rispetto alla linea, alla superfice, al volume, la linea rispetto alla superfice, ecc.

1. Filosofia. - Importanti sono le conseguenze cui dà luogo il concetto di c. Se il c. è divisibile, pur essendo un ente ontologicamente uno, deve in qualche modo contenere le parti in cui è divisibile. D'altronde queste parti non possono esistere nel c. come entità distinte e determinate, perché il c. è uno, e ciò che è essenzialmente uno non può essere essenzialmente molteplice. Il c. non è dunque l'aggregato delle sue parti. Le parti nel c. sono realtà puramente potenziali; esse cioè, pur non esistendo in atto, hanno nel c. il fondamento del loro essere e vengono ad esistere come entità distinte e attuali in seguito alla divisione.

La divisione del c. in parti integranti può procedere indefinitamente senza che si arrivi ad elementi indivisi-
bili. Infatti dalla divisione di un c. risultano parti integranti, che sono continue anch'esse e possono a loro volta venir divise in parti integranti continue. Ad es., un segmento, siccome ha i punti estremi non coincidenti, avrà sempre un punto intermedio distinto da entrambi gli estremi, il quale lo divide in due segmenti minori. Ciò è tanto più chiaro se si tien presente che il punto è inesteso e che sommando punto a punto si avrà sempre un punto; perciò tra due punti distinti di un segmento esistono sempre indefiniti punti. Per ciascuno dei due segmenti risultanti dalla divisione si può ripetere il medesimo ragionamento. E così indefinitamente. Questa divisibilità indefinita del c. non può mai esaurirsi per la sua stessa natura. Quindi dalla divisione del c. non risulteranno mai parti in numero infinito. Già Aristotele lo aveva notato: "Il divisibile all'infinito non è cosi in potenza che si possa anche dare diviso in atto in sé e per sé.... la divisione infatti non può venire mai meno" (Met., IX, 6, 1408 b 15 sgg.). Da queste considerazioni segue che il c. non può essere composto di estesi indivisibili, sia perché le parti del c. non sono attuali, sia perché queste parti ultime inestese, la cui unione dovrebbe dare il c., non esistono, in quanto esse non possono mai risultare dalla divisione del c. Non è quindi esatto dire che la linea è composta di punti, la superfice di linee, il volume di superfice. Si può bensì determinare, in una linea, un numero di punti grande quanto si voglia, ma non è possibile determinare tutti i punti della linea.

Il concetto di c. ha dato luogo a difficoltà rilevanti: 1) Zenone e Democrito osservarono che, se la divisione del c. implica una moltitudine infinita potenziale di parti, siccome la potenza deve potersi attuare, ne segue che la divisibilità del c. conduce ad ammettere una moltitudine infinita attuale di parti; il che è impossibile, perché non può darsi un numero in atto infinito; il c. è quindi indivisibile (cf. Aristotele, De Gen. et Corr., 1, 2, 316 a 14 sgg.). Si è già indicata la risposta di Aristotele: la divisibilità del c. si attua in modo successivo e non può mai esaurirsi; il numero delle parti crescerà indefinitivamente ma non sarà mai infinito. 2) Un'altra difficoltà ha origine da un falso presupposto metafisico. Afferma il Leibniz che, metafisicamente, il semplice è prima del composto, il quale è un aggregato di semplici; nel c. reale (i corpi), le parti (le monadi) sono prima del tutto, il quale è quindi un aggregato di parti semplici, cioè indivisibili. Al contrario, secondo la matematica, nella divisione del c. non si arriva mai ad elementi inestesi, quindi il c. non può essere un aggregato di inestesi. Il c. reale implica perciò - secondo Leibniz - un'antinomia tra metafisica e matematica, quindi è assurdo. Il c. ideale, invece, quello da noi pensato, non è contraddittorio, essendo anteriore alle parti, secondo la metafisica, ed in accordo con la matematica: "Dana l'idéal le tout est antérieur aux parties... les parties ne sont que potentielles; mais dans le réel, le simple est antérieur aux assemblages, les parties sont actuelles, sont avant le tout." (Lettre à Remond, ed. C. J. Gerhardt, Die phil. Schriften von G. W. Leibniz, III, Berlino 1890, p. 622).

Anche Kant, nel periodo precritico, sotto l'influsso della metafisica leibniziana, ripete la difficoltà di Leibniz: "Cum illa (la metafisica) spatium (quindi il c. reale) in infinitum divisibile esse praefracte neget, haec (la matematica) esdem, qua cetera soler, certitudine asseverat" (Menadologia physica, Bari 1923, p. 2). Per risolvere questa antinomia, Kant propose il dinamitmo realistico ed in seguito arrivò al suo idealitmo, secondo il quale lo spazio, e quindi il c., non è reale ma è una forma a priori. La difficoltà del c. è sostanzialmente passata nella Critica della ragione pura e costituisce la seconda antinomia. Anche Kant, come Leibniz, afferma che il c. ideale non è contraddittorio, perché in esso il tutto è prima delle parti (Met. Anfangsgrï̈nde der Natur sc., c. 2, thec. 4, not. 2). Le stesse idee hanno recentemente ripetuto J. Lachelier e C. Renouvier.

La supposizione leibniziana che, secondo la metafisica, nel c. reale le parti siano anteriori al tutto, è errata. Come già disse Aristotele, le parti reali risultano dalla divisione del c. reale, sono potenziali, sono dopo il c. reale, che è, non un aggregato, ma uno in atto e molteplice in potenza a causa della sua divisibilità. Non esiste dunque

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antinomia tra metafisica e matematica. Il c. reale non è contraddittorio.
II. Matematica. - Lo sviluppo dell'analisi matematica è legato con il concetto di continuità. L'analisi studia grandezze numeriche continue, nelle quali cioè si passa da un valore ad un altro traverso valori intermed, che si susseguono senza salti e lacune. Per definire questo c., che è oggetto dell'analisi, si stimò insufficente il c. geometrico intuitivo e si volle creare un c. con i soli mezzi che può offrire l'aritmetica. Partendo cioè dai numeri interi, si definirono i numeri relativi e quelli razionali. Per dare all'insieme dei numeri la continuità, era necessario definire i numeri irrazionali per mezzo di quelli razionali. Ciò fu fatto per opera specialmente di R. Dedekind, con il postulato della continuità. L'insieme dei numeri razionali ed irrazionali forma l'insieme dei numeri reali, cioè il c. aritmetico costruttivo. Questo però, se può essere fondamento dell'analisi, non ha la completezza del c. geometrico: non è infatti possibile definire tutti i numeri reali, e resteranno sempre infiniti altri numeri da definire. Infatti non esistono due numeri reali consecutivi, perché, se sono distinti, sarà sempre possibile determinare tra di essi infiniti altri numeri. Per questa ragione alcuni matematici dicono che il c. non si può costruire con i numeri.

Una seconda teoria matematica del c. fu proposta da G. Cantor, in dipendenza della sua teoria degli insiemi. Cantor dice che l'insieme è una particolare moltitudine di elementi determinati. Gli insiemi possono essere infiniti, cioè contenere infiniti (transfiniti) elementi determinati. Anche il c. è un insieme di elementi infiniti : ad es., un segmento è un insieme di infiniti punti determinati. In tal modo Cantor viene a dire che il c. è costituito da infiniti elementi indivisibili attuali. E stato però scoperto che la teoria degli insiemi, almeno nella sua forma generale, porta a delle stridenti contraddizioni. Le idee di Cantor sono seguite da molti matematici. Altri, ad es., D. Hilbert, ritengono che l'infinito attuale non può essere realizzato, non esiste né può essere fondamento della speculazione (D. Hilbert, Grundlagen der Geometrie, p. 288). Cosi pure H. Poincaré (Science et méthode, Parigi 1908, p. 41).

Una terza teoria matematica del c. viene proposta dalla scuola matematica dell'intuizionismo, specialmente da H . Weyl e da L. E. I. Brouwer. Weyl ritiene che il problema di pensare il c. intuitivo come una totalità di elementi discreti, malgrado R. Dedekind, Cantor e K. Weierstrass, non ha fatto alcun progresso (Das Kontinuum, Lipsia 1918, p. 16). Brouwer respinge la definizione d'insieme di Cantor e afferma in particolare che il c., come sistema di punti matematicamente individuati, non esiste. Il c. è come totalità soltanto un mezzo di libero divenire (Medium freien Werdene). I punti del c. non ci sono, ma piuttosto si formano come estremi di intervalli sempre più stretti, che, in conseguenza di una libera scelta, possono essere determinati senza fine (endlos), ed ognuno dei quali è un nuovo c. * Il c. ci è dato intuitivamente come un tutto. La sua costruzione, l'operazione cioè che crea tutti i suoi punti individuati per mezzo della intuizione matematica dei numeri, è impensabile e impossibile» (L. E. I. Brouwer, Over der Grondslagen der Wiskunde, Amsterdam 1907, p. 62). Perciò Brouwer rifiuta la teoria di Cantor di un c. costituito da infiniti punti distinti, * come aberrazione sboccante nel vuoto e nel caos» (A. Fraenkel, Einleitung in die Mengenlehre, Berlino 1928, p. 239), e definisce il c. come un tutto indefinitivamente divisibile, ritornando cosi alla dottrina aristotelica (cf. Aristotele, Phys., VI, 2, 232 b 24).

Nella scolastica il c. si definisce secondo il dato dell'intuizione geometrica. I numeri reali si possono ottenere come rapporti tra le grandezze risultanti dalla divisione del c. geometrico intuitivo.
III. Fisica. - Nella scienza la concezione di una materia discontinua è stata introdotta quando G. Dalton,
basandosi sopra leggi chimiche sperimentali, propose l'ipotesi che i corpi siano composti di particelle, dette atomi, che, combinandosi in svariate maniere, dànno origine alle diverse sostanze. Questa teoria è stata sviluppata dalla fisica atomica, la quale pensò l'utomo composto di un nucleo e elettroni rotanti intorno ad esso, e dalla fisica nucleare, la quale ha dimostrato che anche il nucleo è composto di particelle. Questo risultato scientifico non è contro l'ilemorfismo (v.). Si noti che, affinché sia possibile il discontinuo reale, deve esistere il c. reale. Se infatti non esistesse il c. reale non esisterebbe lo spazio reale e non avrebbe senso ammettere l'esistenza di indivisibili distanti tra di loro; la distanza suppone lo spazio reale e questo suppone il c. reale. Per quanto riguarda la discontinuità dell'energia v. quanti, teoria dei.

BibL.: F. Enriquez, I numeri reali, in Questioni riguardanti le matematiche elementari, I, 3² ed., Bologna 1923, pp. 231-264; R. Dedekind, Essence e significato dei numeri. Continuità e numeri irrazionali, trad. di O. Zariski, Roma 1926, p. 121 sgg.; D. Hilbert, Grundlagen der Geometrie, Appendice VIII: Über das Unendliche, 7² ed., Lipsia 1930; M. Lallemand, Le tranclini, sa logique et sa métaphysique, Parigi 1934; P. Hoenen, Cosmologia, 2² ed., Roma 1936, pp. 3-42, 426-25; F. Wainman, Introduzione al pensiero matematico, trad. di L. Geymonat, 2² ed., Torino 1941; S. Vanni-Rovighi, Elementi di filosofia. Filosofia della natura, Milano 1948, p. 13 sgg. Roberto Mas

CONTIUS (Le Conte), Antonius. - Giurista francese, n. a Moyon ca. il 1526, m. a Bourges nel 1577 (o 1586). Professore a Bourges e poi ad Orléans. Particolarmente fu noto per la sua erudizione. Si dedicò attivamente alla critica delle fonti, alla edizionistica e alla storia del diritto civile e canonico.

Aiuto a correggere il Decreto di Graziano, e la edizione critica che ne fece venne pubblicata nel 1570 . Mostrò con altri studiosi le frodi dei centurintores Magdebragenses. Nel 1571 ordinò le Novelle pretermesse nella Collatio X. Fu altresi autore di un'edizione del Corpus iuris civilis, con importanti note, che venne edita a Parigi nel 1562 in 7 voll. e a Lione nel 1571 in 15 voll. Nelle sue opinioni egli si oppone al Duareno e all'Ottomano, che appartengono all'indirizzo più dommatista della scuola francese. I suoi vari scritti furono raccolti e riediti a cura di un altro professore di Bourges, il Mérille, con la intitolazione: Antonii Contii, Opera omnia, collecto studio Edmundi Merillii (Parigi 1616; Napoli 1725). Antonio Rosa

CONTRADDIZIONE. - Relazione di opposizione esistente fra l'affermazione e la negazione di uno stesso predicato per rapporto a uno stesso soggetto, "simultanea eiusdem affirmatio et negatio".

La c. quindi, propriamente, esiste solo fra due giudizi (espliciti o impliciti), e non fra concetti, se non in quanto due nozioni di contenuto opposto, ad es., giusto - ingiusto, vengono pensate insieme come riferibili ad un soggetto, quindi come implicanti un giudizio virtuale. Fra due giudizi poi la c. può essere formale-esplicita (contradictio in terminis), quando l'affermazione e negazione è esplicita per rapporto a un predicato formalmente identico (l'anima è spirituale, - l'anima non è spirituale), o soltanto materiales implicita, quando il secondo giudizio esprime un nuovo predicato che distrugge il primo (l'anima è spirituale l'anima è generata dal corpo).

In senso più strettamente tecnico si dicono in logica contraddittorie due proposizioni di cui una afferma o nega solo quel tanto che è richiesto e sufficente per annullare la prima, di modo che fra le due non è possibile collocare una proposizione media : è il significato preciso di Aristotele che definisce l'évvigoantc: «oppositio cuius inter utramque enunciationem non datur medium» (Anal. Post., I, 2, 72 a 12; cf. De Interpr., 6, 17, a 33 e Met., X, 4, 1055 b 1-2).

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In questo senso sono contraddittorie due proposizioni di cui una è universale affermativa o negativa e l'altra particolare rispettivamente negativa o affermativa, ad es., ogni cosa viva - qualcosa non viva. Fra due proposizioni di questo genere nascono speciali rapporti di incompatibilità reciproca per cui non solo non possono essere entrambe vere, ma nemmeno entrambe false. Legge che, mentre ha una particolare importanza nella logica delle proposizioni, non è priva di riflessi pratici anche nelle discipline teologiche, in rapporto, ad es., alle proposizioni prescritte dal magistero della Chiesa, di cui è agevole cogliere il vero significato formale, tenuto presente che di una qualsiasi proposizione condannata, la contraddittoria, e soltanto questa, è necessariamente vera (v. anche LOGICA).

Principio di c. - Legge fondamentale del pensiero logico-metafisico esprimente l'opposizione fra l'essere e il non essere, il vero e il falso, il sì e il no. La sua formulazione ontologica più comune è : " niente può insieme essere e non essere ", o : "l'essere non è il non essere"; la formulazione logica: "uno stesso predicato non può insieme essere affermato e negato di uno stesso soggetto ".

La storia del principio di c., detto anche da taluni di non-c., segue la storia delle varie concezioni metafisiche del pensiero e della realtà, determinandosi il suo significato e il suo valore in funzione di queste. Intanto, che esso valga universalmente come principio logico-formale del pensiero, sembra non sia negato da nessuno, non potendosi evidentemente dal pensiero logico affermare qualsiasi cosa, dando a quest'affermazione un significato, senza riconoscere l'antitesi fra il sì e il no, il "questo" e il "non-questo". E ciò che vigorosamente affermava Aristotele contro la pretesa negazione di Eraclito : Impossibile est quempiam patasse idem esse et non esse (Met., IV, 3, 1005 b 23). Ma per Aristotele il principio di c. non è solo una necessità assoluta del pensiero logico, primo fra tutti i principi, cui deve necessariamente rifarsi ogni dimostrazione (loc. cit., 1005 b 33); ma ha una portata e un significato schiettamente ontologico. Esso è la legge stessa del reale, fondata sull'intrinseca determinazione dell'essere, e in primo luogo della súbía, per cui, se è qualcosa l'«esser uomo», questo non potrà essere l'«esser non-uomo»; se no tanto vorrebbe dire "trireme" o "muro" o "uomo" (loc. cit., 4, 1007 b, 20-24). Identico è il pensiero di s. Tommaso che riafferma il principio di c. come primo, radicato nella nozione dell'essere e del non essere: Primum principium indemostrabile est quod non est simul affirmare et negare, quod fundatur super rationem entis et non entis (Sum. Theol., { }^{mathrm{a}}-mathrm{a}^{mathrm{ac}}, q. 94, a. 2, c.).

La crisi del principio di c., affacciatasi già nella storia della filosofia con Eraclito, si ripresenta assai più acutamente nella filosofia moderna. E innanzitutto nei vari indirizzi empiristici. Per i quali, svalutata la conoscenza intellettuale della realtà, ritenuta di valore puramente empirico, il principio di c., al pari di ogni altro principio generale, non vale più se non come norma del pensiero logico, sia esso una legge universale e intrinseca alla struttura della mente umana (Goblet), o (come in alcune forme di psicologismo e sociologismo) una mera attitudine psichica nata da condizioni di fatto del pensiero individuale e sociale (L. Levy-Bruhl).

Come l'empirismo, sebbene attraverso una concezione metafisica opposta, il dialettismo hegeliano, identificando la realtà col processo logico (divenire) dell'idea, che si attus in una sintesi perenne di momenti opposti, arriva necessariamente alla negazione del principio di c. nel suo significato ontologico-aristotelico. Mutato il concetto di realtà, che non vale più come determinazione intrinseca, anzi reca in se stessa la interna opposizione, anche il principio di c. cade come espressione della determinazione dell'essere e resta, al più, come espressione del movi-
mento dialettico perenne della realtà verso il superamento della c. (cf. Hegel, La scienza della logica, I, trad. it. di A. Moni, Bari 1925, pp. 74 sgg., 103 sgg.; II, pp. 59 sgg., 69 sgg.). La concezione hegeliana ritorna sostanzialmente in Gentile, per cui il principio di c. vale bensì per il pensiero pensato (il pensiero-oggetto), ma non per il pensiero pensante (il pensiero-soggetto), «il quale nella sua attuosità che è divenire o svolgimento, pone bensì come suo proprio oggetto l'identico, ma appunto mercé il processo del suo svolgimento, che non è identità, cioè unità astratta, ma... unità e molteplicità insieme, identità e differenza" (G. Gentile, Teoria generale dello spirito, 5² ed., Firenze 1938, p. 44). Alla negazione del valore ontologico del principio di c. arriva infine l'intuizionismo bergsoniano che rinneva in certo modo la posizione di Eraclito, affermando il reale non come essere immobile, bensì essenzialmente come puro divenire.

Contro queste e analoghe concezioni la filosofia tradizionale difende la posizione aristotelico-tomista : affermata la realtà come positivité e determinazione ontica di atto puro (ente infinito), o di sinolo di atto e potenza (ente finito), ne deriva la assolutezza e la validità in seno all'essere, d:1 principio di c., senza cui quella positività sarebbe inconcepibile e svanirebbe dissolvendo l'essere. Nè in questa posizione è preclusa una concezione dialettica del divenire. Infatti il divenire nasce per la tensione che è nell'essere imperfetto ed incompleto, e quindi nel suo non essere, verso l'essere e la perfezione. Ora il fatto che l'essere a ha una tensione al non-a non pregiudica affatto il principio di c., la tensione al non-a rientrando nella struttura e determinazione intrinseca dell'essere a.

Sarebbe quindi errato interpretare il principio di c. nel senso di legge della staticità dell'essere. Esperienza e metafisica si incontrano nella concezione dell'essere come natura e quindi principio di attività. Ma questa attività, in cui l'essere per se stesso tende ad espandersi e accrescersi, è metafisicamente definita dall'interiore struttura della sostanza. E per questa radicale determinazione metafisica della sostanza che il principio di c. si estende allo stesso divenire.

BibL.: Oltre alle opere citate nel testo cf. F. A. Trendelenburg, Logische Untersuchungen, I, 2² ed., Lipsia 1862, p. 43 sgg.; B. Spavento, Scritti filosofici, Napoli 1901, pp. 203-52; J. Laminne, Le principe de contradiction et de causalité, in Revue néascal., 19 (1912), pp. 433-88; G. Calogero, I fondamenti della logica aristotelica, Firenze 1927, pp. 42-90; R. Eisler, Wörterbuch der philos. Begriffe, III, Berlino 1930, pp. 544-48; A. Devizzi, Il significato del principio di c. nella logica hegeliana, in Riv. di filos. neasc., 31 (1939), pp. 463-73; J. Fröbes, Logica formalis, Roma 1940, pp. 136-62; U. Viglino, Logica, ivi 1941, pp. 237-43.

CONTRAFFORTE. - Denominazione generica della struttura muraria avente lo scopo di equilibrare le spinte negli organismi architettonici a vòlta. Originari probabilmente dell'architettura persiana (esempio più antico il palazzo di Fauruz Abid, forse del sec. Iv a. C.), i c. erano noti anche ai Romani che li adottarono negli edifici termali (cosiddetto tempio di Minerva Medica, terme di Diocleziano dove hanno forma di torri).

Nelle chiese ravennati a pianta centrale (S. Vitale) i c. appaiono come speroni angolari. Ma il primo edificio basilicale dove essi sono adottati è presumibilmente S. Babile di Milano (fine sec. x) a sostegno degli archi doppi che costituiscono l'ossatura della vòlta a botte. E però da notare che tentativi in questo senso erano già stati compiuti nel sec. Ix in alcune chiese presso Oviedo nelle Asturie.

Altro esempio importante del sec. x è in Francia la chiesa di St-Remi a Reims in cui sostengono le coperture sia della navata centrale, sia di quelle laterali, costituendo così un doppio ordine di strutture resistenti.

Ma solamente quando per le coperture delle navate vennero definitivamente adottate le vòlte a crociera, il c. diviene di uso comune nell'Italia settentrionale, ed in

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tutta l'Europa centrale ed occidentale; spesso è conformato a gradoni, oppure termina con colonne che si innestano sul cornicione, od infine è concepito in forma architettonica, come pilastro o semicolonna per tutta l'altezza (fine sec. xit).

In quest'ultima epoca sono frequenti anche nelle facciate per sostenere la spinta degli archi divisori delle navate, specialmente nelle chiese lombarde, ma anche in quelle emiliane e della Normandia.

Nell'architettura gotica i c. assumono talora forma di poderose torri semicolindriche per tutta l'altezza dell'edificio (S. Francesco di Assisi) oppure riprendono quella a gradoni, ma con profilo più mosso; un perfezionamento successivo consiste nel separare la funzione di piedritto della zona inferiore da quella di semplice carico della parte superiore (cattedrale di Séez), limitando cosi le torri all'altezza dell'imposta delle vòte (duomo di Orvieto).

Il Trecento estende anche si c. la decorazione scultorea, terminandoli verticalmente con pinnacoli e con statue, uso che continua anche nel secolo seguente (duomo di Milano, certosa di Pavia). Generalmente, nelle chiese gotiche a tre navate, i c. sono associati con gli archi rampanti che riportano sopra di essi le spinte delle vòtte a crociera della navata centrale. Tuttavia ancora in piano Quattrocento e fino all'inizio del secolo successivo si trovano in Roma (S. Agostino, S.ma Trinità dei Monti) c. costituiti da muri pieni, risolti in quest'ultimo secolo e nel Seicento assai più razionalmente in grandi volute, specialmente nelle chiese a pianta ellittica (S. Giacomo in Augusta, S. Andrea al Quirinale, S.ma Annunziata di Parma, S. Maria della Salute a Venezia), mentre il Settecento adotta allo stesso fine robuste torri (SS. Celso e Giuliano a Roma, santuario di Vicoforte).

BibL.: E. E. Viallet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l'architcetore françaisc, Parigi 1836, v. indice; G. T. Rivaica, Le origini dell'architettura lombarda, I, Roma 1901; M. Dieulafoy, Spagna e Portogallo (Ars una species mille, 5), Bergamo 1931; M. Zocca, La cupola di S. Giacomo in Augusta e le cupole ellitiche di Roma, Roma 1945.

Mario Zocca
CONTRATTO - I. Nozione. - Per definizione di legge il c. è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o sciogliere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del Codice civile italiano). Secondo la dottrina moderna, fa parte della categoria dei negozi giuridici (v.). Il sistema contrattuale moderno deriva in generale dal diritto romano nel quale, però, mancava la categoria generale del c., ma vi era un elenco molto numeroso di atti e di convenzioni che producevano obbligazioni. Per cui alla derivazione romana bisogna aggiungere tutta la riflessione fatta nei secoli.

Il c. generalmente è fonte di obbligazioni (v.) per ciascuna delle due parti, o almeno per una di esse; l'obbligazione, però, può derivare, oltre che dal c., anche dalla legge, dai cosiddetti quasi c. (v.), dal delitto (v.), o da altri fatti ai quali la legge attribuisca tale effetto.
II. Elementi essenziali e accidentali del c. Gli elementi del c. possono essere essenziali (senza dei quali cioè il c. è nullo, o muta specie), naturali (quelli cioè che vi sono, salva diversa volontà delle parti), accidentali (che possono, cioè, esserci o non esserci).
a) Elementi essenziali sono il consenso (v.), l'oggetto, la causa, la capacità dei contraenti, la forma.

La cosa o la prestazione dedotta nel c. deve essere in commercio (tali non sono, ad es., i beni demaniali); possibile fisicamente, giuridicamente, moralmente; determinata o almeno determinabile nella sua specie o nella sua qualità, secondo i diversi c.; lecita, non contraria cioè a norme inderogabili di legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

La causa di un c. è il motivo giuridico oggettivo per il quale l'ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela giuridica quel c.

Nella teologia morale si fa la questione circa una causa turpe del c. (ad es., prezzolare una persona a percuotere o a ucciderne un'altra) : se si considera il caso prima dell'esecuzione, è evidente che non può sussistere nessuna obbligazione; non ci può essere un vincolo giuridico a fare un'azione moralmente riprovevole. La questione allora verte su questo punto: se, posta l'azione turpe da una parte, la controparte ha l'obbligo di pagare (si noti che la turpitudine deve essere intrinseca all'oggetto: se la malizia fosse inerente a un elemento secondario, estrinseco [far lavorare nei dì di festa], non c'è dubbio che l'azione pattuita deve essere retribuita). L'opinione negativa fa capo ad Adriano di Utrecht; quella affermativa fu sostenuta da Alessandro di Hales, il quale rivolse la sua attenzione al valore economico che contiene un'azione, anche se peccaminosa. Cosi oggi i moralisti scompongono un simile negozio giuridico in due c. : uno invalido, de re noltr, uno valido, de pretio. Alla questione ha portato un contributo il D'Annibale il quale, sulla traccia del diritto romano, afferma che la controversia ha la sua ragione di essere soltanto quando la turpitude è di tutt'e due i contraenti. Se invece essa fosse solo da parte di chi dà (ad es., promettere una rimunerazione con segreta intenzione cattiva), allora bisogna soddisfare; se fosse solo da parte di chi riceve (promettere un regalo a un ricattatore perché si astenga dall'indire una trama, e cosi redimerci da una vessazione), allora non solo non c'è l'obbligo di dare, ma c'è il diritto di rivendicare ciò che fosse già stato versato.

Dal punto di vista del diritto naturale sono capaci di contrattare tutte le persone le quali hanno l'uso della ragione. Secondo il diritto civile però sono incapaci di contrattare: i minori non emancipati, e gli interdetri, e inoltre, per taluni c., gli emancipati, gli inabilitati; i quali tutti quindi non possono contrarre validamente se non per mezzo o con l'assistenza del genitore, tutore, o curatore. Inoltre vi sono persone alle quali la legge fa divieto di stipulare determinati c., ad es. a coloro che amministrano beni altrui, al tutore o al genitore che esercita la patria potestà, agli amministratori di comuni o di province; ma è dubbio se si tratti di casi di incapacità.

Tanto nel caso di incapacità, quanto negli altri casi or ora visti, il c. è annullabile (artt. 1425-26).

Per la forma, come elemento del contratto, v. al numero seguente, lett. d.
b) Elementi accidentali del c. possono essere tutte quelle clausole che le parti possono liberamente inserire o no nel c. Di questi elementi particolare importanza hanno, essendo retti da principi generali, che valgono per ogni c., la condizione, il termine, e il modo o onere (v. negozio giuridico).
III. Divisione e specie del c. - La legge civile disciplina con norme particolari (generalmente derogabili dalle parti) alcuni tipi di c. (c. tipici); ma le parti possono anche concludere c. che non appartengono ad alcuno di tali tipi, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (c. atipici; art. 1322 del Codice civile). Nonostante però la grande varietà che la libera volontà delle parti può dare al contenuto del c., è tuttavia possibile raggruppare in varie categorie le singole figure concrete di c.

Le principali distinzioni, nella dottrina moderna, sono le seguenti :
1) C. unilateral e bilaterali : i primi sono quelli che producono obbligazioni a carico di una sola delle parti verso l'altra (ad. es., mutuo, deposito, donazione); i secondi sono quelli in cui entrambe le parti assumono reciprocamente obbligazioni (ad. es., vendita, locuzione).
2) C. gratuiti ed onerosi: nei primi uno dei due contraenti procura all'altro un vantaggio, senza riceverne alcun corrispettivo (ad es., donazione, mutuo senza interesse, comodato); nei secondi ciascuno dei due contraenti riceve dall'altro un corrispettivo per sé o per un terzo (ad. es., vendita, mutuo ad interesse, assicurazione).

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I c. bilaterali sono tutti onerosi, e i c. gratuiti sono tutti unilaterali; ma possono aversi c. onerosi unilaterali (ad es., mutuo ad interesse), sebbene più spesso essi siano bilaterali.
3) C. aleatori e commutativi: i primi si hanno quando il vantaggio che uno o ciascuno dei due contraenti si ripromettono dall'altro dipende (nella sua esistenza o nella misura) dalla sorte (ad. es., assicurazione, vitalizio, c. differenziali di borsa), i secondi quando tale vantaggio è fin da principio certo e determinato.
4) C. solenni e non solenni: i primi sono quelli che non sono validi se non sono fatti in una certa forma determinata dalla legge (forma che, nel diritto moderno, consiste generalmente nell'atto scritto, o nell'atto pubblico); non solenni sono quelli che possono validamente farsi in qualunque forma idonea: la legge civile suole richiedere forme speciali solo per alcuni c. più importanti o più pericolosi per il patrimonio di uno o di entrambi i contraenti (ad es., donazione, molti c. relativi a beni immobili ecc.), mentre tutti gli altri c. per i quali la legge non prescrive una forma determinata, sono c. non solenni.
5) Consensuali e reali: i primi sono quelli che si perfezionano mediante il consenso, senza che sia necessaria la consegna della cosa (nel diritto moderno sono consensuali quasi tutti i c.); nei secondi invece il c. non si perfeziona se non con la consegna della cosa (tali sono, nel vigente diritto italiano, il riporto, il c. estimatorio, il deposito, il comodato, il mutuo).
6) Obbligatori e reali, secondo che abbiano per effetto solo il sorgere di obbligazioni (locazione, comodato, deposito, ecc.), o anche il trasferimento o la nascita di diritti reali (compra-vendita, riporto, mutuo, enfiteusi, ecc.).
7) Preliminari e definitivi : i primi (detti anche compromessi) sono quelli con cui le parti si obbligano a concludere un altro c. (promessa di vendita, di mutuo, di locazione, ecc.); tutti gli altri c. sono definitivi. Per i c. preliminari, cf. artt. 1351 e 2932 del Codice civile.
IV. Effetti del c. - I c. legalmente formati hanno forza di legge per chi li ha stipulati; non possono essere revocati se non per mutuo consenso; devono essere eseguiti secondo buona fede (art. 1375). In fondo, dunque, l'effetto generale del c. è l'obbligazione la quale deve essere adempiuta (pena il risarcimento dei danni) con la diligenza debita.

L'obbligazione può essere soddisfatta e quindi estinta in vari modi : a) positivi: pagamento, novazione (sostituzione di una nuova obbligazione ad una precedente la quale così rimane estinta), compensazione (quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti); confusione (nel caso di sovrapposizione di credito e di debito tra il de cates e l'erede : caso di successione mortis causa); b) negativi : remissione del debito, perdita della cosa dovuta; annullamento; rescissione; realizzazione della condizione risolutiva; prescrizione.

Mora o ritardo è proprio in chi lascia scadere il termine senza adempiere la sua obbligazione. E qui s'apre tutta la casistica giuridica dei debitori oberati, dei dissesti, dei fallimenti, dei concordati.
V. Inefficacia del negozio giuridico. - Poiché si è dovuto accennare agli elementi essenziali senza i quali il c. o non c'è in modo assoluto (nullità), oppure c'è ma può essere annullato (annullabilità), è opportuno sottolineare che la legge civile ha dal diritto naturale il potere di irritare, annullare, rescindere i c. così che essi, dopo la sentenza del giudice, sono privi della loro forza. Questo potere è richiesto proprio dal bene comune, che esige in alcuni casi di tagliore ogni efficacia ad atti giuridici : come pena di esipe giuridiche, per avere, ad. es., viziato il consenso della parte contraente (errore, dolo, violenza); o per annullare convenzioni contrarie al bene comune; o per favorire l'equità e la giustizia, togliendo eccessi e abusi.

La convalidazione di un c. - Un c. nullo di nullità assoluta non può essere reso efficace ma deve essere rifatto; mentre un c. invalido (nullità relativa) può essere sanato o in modo espresso (mediante la conferma o ratifica che, in sostanza, è la rinuncia a domandare l'annullamento), o in modo tacito (chi avrebbe potuto richiedere l'annullamento, eseguisce il c. conoscendone il vizio, ovvero lascia trascorrere il termine per impugnarlo).

Bibl.: F. Messinen, Teoria generale del c.. 2² ed., Milano 1948 (e bibliografia 101 citata). Vedi pure C. Antoine, Contrat, in DThC, III, II, coll. 1649-70 e i testi di teologia morale nella parte che tratta: De contractibus. Per i c. in diritto canonico v. anche beni ecclesiastici; sismonia. Grazioso Ceriani

CONTRATTO DI LAVORO. - Nell'antica società romana, in cui i servigi manuali erano prestati dagli schiavi (operae illiberales), considerati come res, il rapporto di lavoro era concepito come una sottospecie della locazione di cose, mentre il lavoro intellettuale, il solo ritenuto degno dell'uomo libero (operae liberales), era oggetto di un rapporto diverso (mandato), presunto a titolo gratuito. Abolita la schiavitù, la concessione romana del lavoro subordinato, tramandatasi attraverso l'età di mezzo per la forza di conservazione caratteristica dei concetti giuridici, trovò, nella società capitalistica moderna, una nuova giustificazione nella dottrina del liberallamo economico ottocentesco, che considera il lavoro come una merce qualsiasi, soggetto al giuoco della domanda e dell'offerta.

Lo sviluppo della lotta di classe, che ha determinato il crollo dei principi dell'economia classica, avviando la società statale verso forme di economia regolata; l'avvento di nuove dottrine economiche, fra cui quella cristiana, nata nel solco della Rerum Novarum; la conseguente graduale elevazione sociale-politica della classe lavoratrice; queste, in sintesi, le ragioni per cui, nella nuova legislazione, il rapporto di lavoro si è disimpegnato dallo schema della locazione, ed è assunto ad istituto giuridico autonomo. Finalmente, la Costituzione della Repubblica italiana, in vigore dal 1^{°} genn. 1948, dopo aver posto a base dello Stato il lavoro (art. 1), ampiamente inteso "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35), qualificandolo cosi come titolo di partecipazione alla direzione della comunità statale, ha attribuito rilevanza costituzionale ai principi fondamentali cui deve ispirarsi la disciplina del c. di l.
I. C. individuale di l. - Il prestatore di lavoro si obbliga, mediante un corrispettivo, a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione del datore medesimo (Codice civile, art. 2094). La subordinazione o dipendenza del lavoratore dal datore è la nota fondamentale del rapporto, e il criterio che lo distingue dal contratto d'opera (Codice civile, art. 2222). Il primo ha per oggetto l'utilità inerente ad una attività lavorativa subordinata, il secondo, invece, ha per oggetto il risultato di un lavoro autonomo: nell'un caso il rischio di lavoro, sia per quanto riguarda il risultato, sia per i pregiudizi che dal lavoro possono derivare alla persona del lavoratore, incide sul datore; nell'altro, viceversa, il rischio è a carico di chi si è obbligato a compiere l'opera o il servizio.

Teoricamente, il carattere della subordinazione si spiega come logica conseguenza dell'originaria indeterminatezza (nei limiti della qualifica del lavoratore contrattualmente stabilita) del contenuto delle prestazioni, in cui si svolgerà il rapporto: tale contenuto sarà successivamente determinato dal datore (Codice civile, art. 2105), e ciò implica appunto, da parte di quest'ultimo, un potere di direzione dello svolgimento dal rapporto medesimo. Ma, nella normalità dei casi (non sempre : si pensi al lavoro

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domestico), l'elemento della subordinazione si collega, più significativamente, al concetto d'impresa, esprime cioè l'immissione del pr