nuto delle prestazioni, in cui si svolgerà il rapporto: tale contenuto sarà successivamente determinato dal datore (Codice civile, art. 2105), e ciò implica appunto, da parte di quest'ultimo, un potere di direzione dello svolgimento dal rapporto medesimo. Ma, nella normalità dei casi (non sempre : si pensi al lavoro
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domestico), l'elemento della subordinazione si collega, più significativamente, al concetto d'impresa, esprime cioè l'immissione del prestatore di lavoro nell'impresa di cui il datore è capo (Codice civile, art. 2086), e ciò equivale a dire che, di regola, il datore di lavoro è un imprenditore (Codice civile, art. 2082). In omaggio al principio della soggettivita del lavoro nell'economia, il nuovo Codice pone ripetutamente in rilievo la funzione, nel c. di l., di inserimento del lavoratore nell'impresa, e non nell'azienda, che è l'oggetto della prima: sia chiamando il prestatore di lavoro * collaboratore dell'imprenditore n, sia definendo l'azienda come organizzazione esclusivamente di beni e non anche di lavoro (Codice civile, art. 2555). Oggi, il principio della collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda è diventato una direttiva costituzionale (art. 46 della Costituzione), e si avvia a prendere forme più concrete nei < consigli di gestione >.
I prestatori di lavoro si distinguono in due categorie : impiegati e operai, e corrispondentemente il c. di 1. si specifica come contratto d'impiego (privato) e contratto di mano d'opera. I dirigenti amministrativi o tecnici, che il Codice sembra raccogliere in una terza categoria, non sono in realta se non impiegati qualificati da funzioni direttive.
Il criterio discriminante fra le due categorie si ha dall'art. 2 della legge sull'impiego privato (R. Decreto 13 dic. 1924, n. 1825, richiamato dall'art. 95 disp. att. Codice civile), e si puntualizza non tanto nella natura prevalentemente intellettuale o manuale dell'attivita lavorativa, quanto nel carattere collaborativo dell'attivita dell'impiegato, a difrenza delle prestazioni di semplice mano d'opera dell'operaio. Tale criterio sembra contraddetto dagli artt. 2094 del Codice civile e 46 della Costituzione, già ricordati, ove tutti i prestatori di lavoro, compresi quindi gli operai, sono proposti come collaboratori dell'imprenditore. Ma, in verità, qui la «collaborazione» è assunta nel significato ampio e generico di cooperazione al conseguimento dello scopo economico dell'impresa e soprattutto in funzione di un programma sociale-politico di composizione dei conflitti tra capitale e lavoro sul piano dell'impresa, e non soltanto, al di fuori, sul piano sindacale; mentre la collaborazione di cui parla l'art. i del R. Decreto citato ha il significato specifico e proprio di collaborazione con l'imprenditore all'organizzazione tecnica e amministrativa dell'impresa, e quindi l'impiegato è soggetto dell'organizzazione. L'operaio, invece, collabora nell'impresa organizzata e quindi è oggetto dell'attivita organizzativa dell'imprenditore e dei suoi impiegati.
Quanto alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro, si deve accennare al punto più importante, la retribuzione o salario del prestatore (che più specificamente assume il nome di stipendio nel caso di impiegato).
Il salario, di cui la nuova Costituzione ha affermato la funzione familiare e previdenziale (artt. 36 e 38 ), è costituito, di regola, da una somma di danaro (salario nominale) e pertanto dà luogo ad una obligazione pecuniaria, soggetta al principionominalistico (Codice civile, art. 1277), che viene però corretto con accorgimenti vari, quali la cosiddetta scala mobile, intesa ad adeguare il salario al costo della vita, e cioè alle oscillazioni del potere di acquisto della moneta. La legge (Codice civile, art. 2099) consente che la retribuzione possa avvenire anche, in tutto o in parte, mediante prestazioni in natura (salario reale), ma si deve ritenere trattarsi di una forma eccezionale, e comunque non esclusiva, ma integrativa della retribuzione in danaro.
La misura minima del salario è sottratta al dibattito dei singoli contraenti, e preventivamente fissata dai c. collettivi di 1., stipulati dalle associazioni professionali della categoria, con efficacia vincolante per tutti gli iscritti alle associazioni medesime, secondo i principi della rappresentanza. Ma quando siano stipulati da un collegio sindacale, in cui siano rappresentati, in proporzione dei rispettivi iscritti, tutti i sindacati riconosciuti della categoria, la nuova Costituzione (art. 39) attribuisce ai contratti collettivi efficacia obbligatoria per tutti gli apparte-
nenti alla categoria, anche se non iscritti ai sindacati: in tal caso il c. collettivo di 1. è solo formalmente un contratto; sostanzialmente è un fonte di norme giuridiche.
Bres.: L. Barassi. Il c. di l., Milano 1912; id., Diritto de lavoro, 2 voll., ivi 1935-36; U. Borsi e F. Pergolesi, Trattato di diritto del lavoro, 4 voll., Padova 1939; F. Santoro-Pastorelli, Nazioni di diritto del lavoro, Napoli 1948; F. Pergolesi, Diritto del lavoro, Bologna 1948; G. Mazzoni e A. Grechi, Corso di diritto del lavoro, ivi 1948: L. Barassi, Elementi di diritto del lavoro, Milano 1949.
Luigi Mengoni
II. C. collettivo di L. - Contratto posto in essere da un'organizzazione di prestatori d'opera, con o senza personalità giuridica, e da un imprenditore o un'organizzazione di imprenditori, con o senza personalità giuridica, e che ha per oggetto la disciplina di rapporti contrattuali futuri ed incerti, e precisamente dei rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i prestatori d'opera, rappresentati dall'organizzazione operaia stipulante, con il singolo imprenditore stipulante o con gli imprenditori rappresentati dall'organizzazione padronale stipulante.
Come l'organizzazione sindacale, cosi il c. collettivo di 1. è, dal punto di vista generale, una manifestazione della tendenza contemporanea dei gruppi organizzati a sostituire le loro volontà, portatrice di interessi collettivi, alla volontà generale dello Stato e a quella particolare dei singoli. Di qui il noto fenomeno della crisi della legge e del contratto, considerati come fonte esclusiva, dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, della disciplina dei rapporti sociali; fenomeno accompagnato dal progressivo affermarsi di nuove forme giuridiche intermedie, quali sono i contratti normativi, tra cui viene anche ad inquadrarsi il c. collettivo di 1.
Dal punto di vista particolare, il c. collettivo di 1. intende assicurare che le condizioni pattuite dal singolo prestatore d'opera e dal singolo imprenditore, non scendano al disotto di un determinato livello oggettivamente prerisbiilito: di modo che, alla funzione economica, proprio del contratto normativo in generale che è quella di assicurare una standardizzazione nella disciplina contrattuale di determinati rapporti, il c. collettivo di 1. aggiunge la funzione sociale di rappresentare un livello minimo di condizioni garantite al contraente economicamente più debole. Da ciò la naturale tendenza del c. collettivo di l., considerato nei suoi effetti, ad uscire dal quadro delle pattuizioni contrattuali e ad entrare in quello delle disposizioni obiettive. Il problema di giustificare l'efficacia obbligatoria, e anzi l'applicabilità di diritto, erga omnes, del c. collettivo di 1., anche nel silenzio o nel dissenso dei singoli interessati, soci o non soci, delle organizzazioni stipulanti, ha ripetutamente richiamato l'attenzione della dottrina (non solo italiana), ma i risultati ottenuti, sulla base del diritto comune tradizionale, non sono mai stati convincenti. Tanto che il problema è stato risolto, in tutti i paesi industrialmente e socialmente progrediti, con l'adozione, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, di apposite norme legislative, le quali hanno dato al c. collettivo di 1. una disciplina adeguata alle sue finalità economico-sociali.
Considerando nel complesso le leggi adottate dai singoli paesi, si può dire che (salvo la Gran Bretagna, in cui il c. collettivo di 1. è un gentlemen's agreement, la cui applicazione è soprattutto garantita, in pratica, dalla autorità delle organizzazioni sindacali) esse si uniformano di regola alla direttiva di stabilire espressamente l'applicabilità di diritto del c. collettivo di I. (salvo il caso di condizioni più favorevoli) e di predisporre un sistema attraverso il quale il c. collettivo di 1. possa, ricorrendo
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le condizioni espressamente stabilite, estendere la sua efficacia a tutta la categoria padronale ed operaia interessata. Tale estensione può avvenire : sia in ogni caso, per espressa disposizione di legge (Russia, Codice del lavoro, art. 16; Portogallo, Statuto del lavoro [1938], art. 33; Spagna, Carta del lavoro [1938], parti 3^{text {a }} mathrm{e} 13^{mathrm{b}}; ecc.); sia caso per caso, in virtù di un atto della pubblica amministrazione (Francia, legge 23 dic. 1946; Olanda, legge 23 maggio 1937; Svizzera, legge federale 1^{°} ott. 1941; ecc.), oppure di un atto arbitrale o di conciliazione (Australia, legge federale 22 giugno 1928; Nuova Zelanda, legge 8 giugno 1936; ecc.).
In Italia il c. collettivo di 1 . ha avuto, nel quadro dell'ordinamento corporativo fascista, specifica disciplina nella legge 3 apr. 1926, n. 563 , e nelle varie leggi che l'hanno seguita. Il c. collettivo di 1. poteva essere stipulato solo dalle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori giuridicamente riconosciute ed investite per legge della rappresentanza di tutta la rispettiva categoria; oppure, su loro delega o in assenza di loro accordo, dalla corporazione interessata o dalla magistratura del lavoro. Il c. collettivo di 1. doveva, sotto pena di nullità, contenere la disciplina di determinati elementi del rapporto di lavoro, ed era sottoposto ad un controllo di legittimità e di merito attraverso la procedura del deposito e della pubblicazione. Una volta pubblicato, esso valeva come una vera e propria legge di categoria, e la sua osservanza era garantita da un triplice ordine di sanzioni : disciplinari, civili e penali.
Le principali disposizioni della disciplina data, dal 1926 in poi, al c. collettivo di 1. sono state trasfuse nel Codice civile (art. 2067 sgg .) entrato in vigore nel 1942 : tra le disposizioni codificate, particolare importanza riveste quella dell'art. 2077, il quale conferma positivamente la cosiddetta applicazione automatica dell'istituto in esame, nel senso che i precetti in esso contenuti sostituiscono de iure le divergenti pattuizioni dei contratti individuali compresi entro il campo di applicazione del c. collettivo di 1., a meno che tali pattuizioni risultino più favorevoli al prestatore d'opera.
Ordinanze del governo militare alleato confermarono successivamente (ossia dal 1943 al 1945) l'abolizione del sistema corporativo fascista, già in parte attuata dopo il 24 luglio 1943, di modo che vennero meno i presupposti della suesposta disciplina e, in particolare, le associazioni professionali investite della rappresentanza legale di tutta la categoria. Il D. L. L. 23 nov. 1944, n. 369 , il quale confermò e specificò le suddette ordinanze, stabili tuttavia che i c. collettivi di 1. statuiti dalle organizzazioni fasciste seguitassero a valere come norme, sino alla loro sostituzione con nuove pattuizioni collettive.
La struttura giuridica delle attuali organizzazioni sindacali è, per ora, quella di associazioni di diritto privato e di fatto, che non hanno giuridicamente alcun mezzo per vincolare i non soci e, in un certo qual senso, anche gli stessi soci; l'osservanza dei c. collettivi di 1. nel frattempo concordati a quasi integrale sostituzione di quelli formati in regime fascista, è basata unicamente su considerazioni di opportunità sociale o politica : il che rende necessaria l'adozione di nuove norme legislative.
La Costituzione italiana entrata in vigore il 1^{°} genn. 1948 contiene infatti le direttive per tale legislazione: l'art. 39, dopo aver stabilito che i sindacati acquistano la personalità giuridica per mezzo della registrazione presso uffici locali o centrali, dispone che i sindacati registrati e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare c. collettivo di 1. con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce n. Si è quindi voluto esplicitamente affermare la possibilità che il c. collettivo di 1. spieghi i suoi effetti quale norma di categoria, diventando, in quanto proporzionale manifestazione della volontà della maggioranza, legge per la generalità.
Più precisamente, la Costituzione viene ad ammettere due forme di c. collettivo di 1. : contratti stipulati da singole associazioni registrate, la cui efficacia
non potrà estendersi oltre il campo dei soci, e la cui osservanza sarà garantita dalle sanzioni generalmente predisposte in materia di obbligazioni contrattuali; e contratti formati dalle varie associazioni registrate eventualmente esistenti per la categoria interessata, la cui efficacia si estenderà a tutti gli appartenenti alla categoria, e la cui osservanza potrebbe essere garantita da un più rigoroso sistema di sanzioni. Mentre la prima forma di c. collettivo di 1. verrà a porsi accanto ai regolamenti d'azienda ed ai contratti individuali, quale fonte subbiettiva, la seconda (posta in essere in virtù di una funzione regolamentare, delegata dallo Stato ad enti di diritto privato) verrà a porsi accanto alle leggi ed ai regolamenti, quale fonte obiettiva per la disciplina dei rapporti contrattuali di lavoro subordinato.
Dal punto di vista degli orientamenti della dottrina sociale d'ispirazione cristiana, il c. collettivo di 1. è sempre stato considerato come efficace strumento di pacificazione tra capitale e lavoro, e di tutela dei legittimi interessi della classe lavoratrice. Tale dottrina non può quindi che essere favorevole alla possibile trasformazione del c. collettivo di 1. in norma obiettiva; essa intende però (in opposizione agli ordinamenti corporativi a base autoritaria) salvaguardare in ogni caso il principio della libertà sindacale, ed ammettere quindi (come è ammesso dalla nuova Costituzione italiana) alla stipulazione dei c. collettivi di 1. le varie associazioni professionali eventualmente esistenti per una determinata categoria.
Bint.: F. Carnelutti, Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro. Padova 1928; G. De Serno, Il c. collettivo di 1., ivi 1935; G. Mazzoni, Teoria dei limiti di applicabilità del c. collettivo di L. Milano 1939; F. Pergolesi, Il c. collettivo di l., in Trattato di diritto corporativo diretto da G. Chisrelli, II, parte 10, Milano 1940. Cf. anche: Bureau International du Travail, Les conventions collectives, Ginevra 1935.
Luisa Riva Sanseverino
CONTRATTUALISMO. - La dottrina, che ripone nel contratto il fondamento della società e dello Stato, ha origini molto antiche, trovandosi enunciata, in forme embrionali, già da alcuni sofisti (Licofrone, ad es., definiva la legge come una convenzione, π 0 ν φ ἠ ε η, a garanzia dei diritti reciproci) e poi da Epicuro (che concepiva similmente il diritto come un accordo su ciò che è utile: σ ὠ μ β o λ 0 ν тoú σ μ μ varphi ε ρ ρ ν τ o ς ); ma nel corso dei secoli assunse significati assai vari. Nelle concezioni ora ricordate, e in alcune altre successive, il contratto appare come un atto di arbitrio, determinato dall'interesse individuale. Ma risale del pari all'antichità classica il concetto che la convivenza sociale e politica implica nei suoi componenti un consenso, che ha per base non il semplice arbitrio, bensì una superiore necessità, ossia una legge della natura (v., ad es., Cicerone, De republica, I, 25). Questo concetto si è opposto, con ragione, al primitivo c.; ma ha pure servito più tardi per l'elaborazione e lo sviluppo della stessa dottrina contrattualista, in un senso più elevato.
A favorire la formazione e la diffusione dell'idea del contratto sociale, nelle sue due forme di pactum unionis e di pactum subiectionis, concorsero specialmente la tradizione di un primitivo "stato di natura ", anteriore allo "stato di società ", che si concepiva pertanto come effetto di un passaggio deliberato; e l'altro tradizione, vivissima tra i giuristi, secondo la quale l'autorità imperiale, quale esisteva ancora nel medioevo, avrebbe tratto il suo titolo di legittimità dalla trasmissione, volontariamente compiuta dal popolo romano con la lex regia, dei suoi poteri sovrani all'imperatore (v. fr. I Dig. I, 4).
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Si vennero cosi delineando gli schemi per le costruzioni teoretiche della società e dello Stato, come vincoli deliberatamente accettati in sostituzione dell'isolamento e dell'assoluta libertà od anarchia, che avrebbero contraddistinto l'età primitiva. Secondo alcuni autori, ad es. l'Althusio (Politica methodice digesta [1603]) e il Pufendorf (De iure naturae et gentium [1672]), il patto di unione sociale e quello di costituzione politica sarebbero due atti distinti e consecutivi; secondo altri, invece, ad es., Hobbes (De cive [1642]); Leviathan [1651]) e Rousseau (Du contrat social [1762]), sarebbero simultanei o si ridurrebbero ad uno solo.
In siffatti schemi poté trovar posto la maggiore varietà di dottrine. Lo stato di natura fu rappresentato talvolta come una condizione di innocenza e felicità, tal altra di licenza sfrenata e gravida di pericoli; correlativamente a ciò, l'uscita da esso fu considerata talvolta come una decadenza (connessa anche col peccato originale), tal altra invece come un progresso verso una più alta e ragionevole forma di vita (in questo senso, ad es., Spinoza, Tractatus theologicopoliticus [1670], cap. 16). Differenze notevolissime si ebbero anche nella definizione delle clausole del supposto contratto (specialmente nel suo aspetto propriamente politico, e cioè come pactum subiectionis): in quanto che alcuni autori (ad. es., Althusio e Rousseau) sostennero che, sottoponendosi ad un governo, il popolo avrebbe tuttavia conservato la sua originaria sovranità, con i conseguenti diritti, in specie per il caso che il contratto fosse successivamente violato dall'altra parte (onde la giustificazione del tirannicidio, sostenuta dai monarcomachi, ad es., dal gesuita G.Mariana [De rege et regis institutione, 1599]); altri per contro (ad es., Hobbes) intesero il contratto come una rinunzia definitiva ed irrevocabile alla sovranità e ai diritti naturali degli individui e del popolo. Si tentò, in generale, di costruire un tipo ideologico uniforme di contratto sociale (o nel senso di garantire certe libertà popolari e individuali, o nel senso di giustificare l'assolutismo); la formola del contratto divenne così uno strumento dialettico per esercitare il razionalismo politico; il che spiega come la maggior fioritura di dottrine contrattualiste si ebbe nelle età rivoluzionarie (specialmente nei secc. xvir e xviI). Non mancò tuttavia qualche autore, anche di notevole importanza come il Grozio, che attribui al contratto sociale un contenuto empiricamente variabile ("populus eligere potest qualem vult gubernationis formam»: De ture belli ac pacis, 1625, I, cap. 3, §8; cf. Prolog., § 15), e ciò in apparenza per riguardo a certi dati dell'esperienza, però in realtà per coonestare, con un presunto consenso, qualsiasi regime politico esistente.
Un sottile equivoco viziava, in maggiore o minor misura, tutte queste dottrine, perché esse attribuivano promiscuamente al supposto contratto il significato di un fatto storico e quello di un principio razionale o di un ideale da raggiungere. Nel primo senso, la tesi è certamente del tutto erronea, poiché è fuor di dubbio che si la convivenza umana in genere, come in specie l'organizzazione politica, non ha avuto origine da accordi deliberati. La confutazione della teoria sotto questo aspetto è perciò tanto facile quanto perentoria, e fu mille volte ripetuta, specialmente durante il sec. xix, quando già la stessa teoria aveva subito un processo di correzione interna, e nel suo primo e letterale significato era stata interamente abbandonata.
Nell'ambiguità delle formole pseudostoriche si celava però un assunto teoretico importantissimo, e cioè
un tentativo di risolvere razionalmente il problern dei rapporti tra l'individuo e lo Stato. Si mirava soprattutto a definire i limiti giuridici dei poteri pubblici, inserendo nella stessa compagine dello Stato un sistema di garanzie dei diritti individuali. Fu questa la grande funzione adempiuta, pure attraverso i suoi innegabili errori, dalla scuola del diritto naturale, che ebbe appunto nella teoria del contratto sociale una delle più caratteristiche sue espressioni. Questo schema fittizio servì ad essa, si direbbe quasi, d'impalcatura per la costruzione del moderno "Stato legittimo" o "di diritto". I sostenitori della tesi contrattualista divennero in verità sempre più consapevoli del significato meramente ipotetico o "regolativo" di questo argomento dialettico; il progresso in tale consapevolezza è visibile chiaramente nel Locke (Two Treatises of Government, 1689), e più ancora nel Rousseau, nonostante la persistente anfibologia delle loro espressioni.
Col Kant la mitologia del contratto sociale come atto empirico è apertamente rigettata, ed è affermato il valore di tale idea solamente come principio speculativo (Über den Gemeinspruch: "Das mag in der Theorie richtig sein", ecc. [1793], II; Metaphi. Anfängsgründe der Rechtslehre [1797], § 47). Similmente, prima ancora del Kant, l'abate siciliano N. Spedalieri dichiarava fondamento della società civile il contratto, non come fatto, ma come diritto ( D e^{′} diritti dell'uomo [1791], I, cap. 12); e nel medesimo senso si esprimeva anche il Fichte (Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums über die französische Revolution [1793]).
Poco dopo, G. D. Romagnosi accettava pure la formola del contratto sociale, per significare la «legge naturale della società ". "Allontanata l'idea d'un contratto fittizio - egli avvertiva - sottentra l'idea di volontà doverosa perpetua" (Istituzioni di civile filosofia ossia di giurisprudenza teorica, ed. postuma [1839], IV, cap. 1). Erano tratti cosi in piena luce i motivi di vero impliciti nelle dottrine anteriori, e già emersi soprattutto in quella del Rousseau: secondo la quale il contratto sociale non solo non può concludersi né modificarsi ad arbitrio, ma non richiede neppure alcuna manifestazione estrinseca di consenso, poiché risulta direttamente, come una necessità categorica, dalla stessa costituzione dell'umana natura. Cosi intesa e pervenuta al termine del suo sviluppo, la teoria contrattualista si ricongiunge e concilia sostanzialmente con la concezione classica del fendernento naturale della società e dello Stato.
Tuttavia le opposizioni contro quella teoria rimasero sempre vive, non solo da parte degli avversari del diritto naturale, ma anche per diverse argomentazioni, rivolte però in gran parte contro le forme inferiori e superate della dottrina (v., ad es., le critiche del Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, Palermo 1840-41, 8^{text {a }} ed. [Roma 1949], I, diss. 2^{text {a }}, cap. 10, e quelle del VareillesSommières, Lesprincipes fondamentaux du droit [1889], capp. 12-22).
Giova infine notare che, nelle sue secolari e complicate vicende, la teoria del contratto sociale fu spesso contemperata con altri elementi, anche di carattere teologico; così che appare talvolta accettata soltanto in parte, e integrata o atteggiata in diversi modi. Marsilio da Padova, ad es., afferma che la istituzione dei principati proviene da Dio come "causa remota", ma Dio stesso vuole che essa si compia "per hominum mentes, quibus talis institutionis con-
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cessit arbitrium" (Defensor pacis [1324], I, cap. 9, 2; cf. la formola: "populo faciente et Deo inspirante" di Giovanni da Parigi). Il cardinale Niccolò da Cusa (De concordantia catholica [1433], II, 8-14) sostiene l'origine consensuale di ogni potere politico ("per vism voluntariae subiectionis et consensua "), pure attribuendo a Dio il fondamento di questo potere e considerando la società come un fatto naturale, secondo l'insegnamento aristotelico-tomistico. Altri, ad es., il gesuita Molina (De iustitia et iure [1593], II, 22), sostengono che l'autorità del "corpus republicae" dipende "immediate a Deo", ravvisando però un certo carattere consensuale nella formazione del medesimo "corpus". Queste ed altre apparenti divergenze si compongono, specialmente per gli scrittori cattolici, nella tesi fondamentale che gli accordi e i consensi derivano dalla natura libera e socievole dell'uomo, e questa dipende a sua volta da Dio. In tal senso si esprimono, ad es., il domenicano Sisto ( n De iustitia et iure [1556]), e il gesuita Suárez (De legibus ac Deo legislatore[1612]; Defensio fidei catholicae[1613]). Col dare rilievo all'elemento volontario e convenzionale negli ordinamenti politici, si intese anche di porre in luce la differenza tra l'istituzione umana dello Stato e quella divina della Chiesa. In generale, può dirsi che il c. rappresenta un tentativo di dimostrare dialetticamente il valore originario della persona umana di fronte alla società ed allo Stato. Il fondamento di questo valore non può, comunque, non essere in relazione con i supremi principi della filosofia.
Nettamente distinte da quelle fin qui accennate, sono alcune dottrine sorte nel sec. xix, alle quali si è dato il nome di neo-c. A differenza di quelle precedenti, esse non muovono da principi ideali né si propongono alcuno scopo pragmatico, ma tendono a stabilire, con la sola osservazione dei fatti, che nelle società umane vi è sempre un implicito accordo, che si avvicina al vero contratto, quantunque non formalmente concluso. Così, ad es., il T'nuillée parla dell'organismo sociale come di un "organisme contractuel", tentando una "conciliation des idées de contrat et d'organisme" (La science sociale contemporaine [1880], II, cap. 3); il De Greef considera similmente il "conscnicment réciproque" come il carattere distintivo dei fenomeni sociali (Introduction à la Sociologie [1886], parte 1^{text {h }}, cap. 6); altri, ad es.il Bierling (Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe [1877-83]), indicano nel fatto del riconoscimento (Anerkennung) e della adesione spontanea la condizione essenziale per l'esistenza positiva delle norme giuridiche. Si è anche parlato (ad es., dal Bourgeois, Solidarité [1896]) di un "quasi contratto sociale", per esprimere la solidarietà che lega tra loro gli uomini consociati. Tutti questi tentativi teorici hanno dato luogo a non poche dispute ed obiezioni. E chiaro, del resto, che, pur se essi comprendono elementi di vero, l'idea del contratto è evocata qui solo in senso assai lato e quasi per metafora.
Maggiore importanza e più preciso significato, in questo stesso ordine di dottrine, ha la formola di H.J.S. Maine, che definisce il progresso delle società come "a movement from Status to Contract" (Ancient Law [186r], cap. 5, in fine, e cap. 9), intendendo per status la condizione personale determinata dalla nascita, e per contract quella risultante da liberi accordi. Questo concetto fu pure oggetto di varie critiche (ad es., del Vanni), mentre fu accolto e sviluppato (specialmente dallo Spencer) non solo come un dato dell'esperienza storica, ma anche come meta prefissa all'evoluzione fu-
tura dell'umano incivilimento. Il "regno del contratto", che si instaurerebbe per gradi nelle relazioni sociali (anche oltre il campo del diritto privato), significherebbe in sostanza il positivo riconoscimento d'ifleguale libertà di tutti gli uomini, e cioè di quei madesimi diritti fondamentali della persona, che l'antica scuola del diritto naturale aveva rappresentato come propri di uno stato d'originc. Cosi, quasi concludendo il ciclo delle sue singolari vicende, la dottrina del contratto sociale ha ricevuto da moderni scrittori positivisti, sulla base di osservazioni empiriche ed induttive, un'inattesa conferma del suo più profondo contenuto metafisico e deontologico.
BibL.: O. v. Gierke, Johannes Althesius und die Entwichlung der naturrechtlichen Staatslbesrien, Breslavia 1880 (3^ ed. 1913); D. G. Ritchie, Contributions to the history of the Social Contract Theory, in Political Science Quarterly, 6 (1891); S. Fragapane, C. e sociologia contemporanea, Bologna 1892; R. Treumann, Die Monrechomachen, Lipsia 1895; C. Andler, Du quaci-contrat social et de M. Léon Bourgeois, in Revue de métaphysique et de morale, 3 (1897); A. Darlu, Encore quelques réflexions sur le quasicontrat social, ibid., 6 (1898); R. W. Lee, The social compact, Oxford 1898; G. Del Vecchio, Su la teoria del contratto sociale, Bologna 1906; F. Atgar, Essai sur l'histoire des doctrines du conirat social, Nlmon 1906; J. Kàvir, Die Entstehung der Vertragstheorie im Altertum, in Zeitschritt für Politik, 2 (1909); J. Kohler, Der älteste Vertreter der Lehre vom Staatsvertrag, in Archiv für Rechts- und Wirtschaftspbilosophie, 3 (1900-10); G. Dallari, Il nuovo c. nella filosofia sociale e giuridica, Torino 1911; M. Salmonon, Kants Originalität in der Auffassung der Lehre vom Staatsvertrag, in Archiv des öffentlichen Rechts, 28 (1912); P. Gentile, Sulla dottrina del contratto sociale, Bologna 1913; G. Solari, a. v. in Enc. Ital., XI (1931), pp. 236-37; W. Eckstein, Contributo alla teoria del contratto sociale, in Riv.internaz. di filosofia del diritto, 14 (1934); J. W. Gough, The social contract, 1936; G. Richard, La critique de l'hypothèse du contrat social avant 7-7, Rousseau, in Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, 7 (1937); G. Gonella, La crisi del c., Milano 1938. Cf. anche D. Del Bo, Il problema delle volonta nsl contratto di diritto privato, Milano 1947.
Giorgio Del Vecchio
CONTRIZIONE. - E l'atto principale della virtù della penitenza, con il quale il peccatore, sotto l'influsso della grazia di Dio, si dispone alla remissione del peccato.
Sommario: I. Nozione. - II. Necessità. - III. Divisione. IV. Efficacis.
I. Nozione. - Secondo la definizione del Concilio di Trento (sess. XIV, cap. 4), la c. consiste in un dolore dell'animo e in una detestazione del peccato commesso, congiunta al proposito di non peccare più per l'avvenire. La c. quindi implica tre elementi: la detestazione, che è l'atto di volontà con cui si odia il peccato già commesso, e perciò si vorrebbe non averlo mai fatto e si cerca di distruggerne le conseguenze; il dolore, che aggiunge alla detestazione una tristezza dell'animo derivante dal fatto che l'atto peccaminoso, nei suoi effetti, viene appreso come un male presente; il proposito che indica la ferma volontà di non peccare più per l'avvenire.
Tale nozione di c. riferisce fedelmente l'insegnamento della S. Scrittura; lo stesso Tridentino lo fa notare, citando alcuni passi del Vecchio Testamento (Ex. 18, 31; Ps. 50, 6; 6, 7; Is. 38, 15). E anche la costante dottrina dei Padri, sintetizzata nel notissimo detto di s. Gregorio Magno: "Paenitentia est perpetrata mala plangere, et plangenda non perpetrare" (Hom. in Evang., II, 34, 15 : PL 76, 1256), che giustifica la nozione cattolica di c. Del resto è nella natura stessa delle cose che qualsiasi atto di penitenza imparti, assieme alla volontà di rinnovamento per l'avvenire, l'efficace ritrattazione dell'offesa già commessa.
II. Necessitá. - "Questo moto di contrizione è stato necessario in ogni tempo per impetrare il perdono dei peccati c. Con queste parole il Concilio di
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Trento (sess. XIV, cap. 4) insegna la necessità della c. per conseguire la salute. E già prima, nei riguardi della virtù della penitenza, di cui la c. è l'atto formale, aveva scritto: "per tutti gli uomini che si fossero macchiati di qualche peccato grave, la penitenza fu sempre necessaria per conseguire la grazia e la giustificazione" (ibid., cap. 1).
Questa dottrina non rappresenta che l'applicazione particolare del principio universale, stabilito dallo stesso Tridentino (sess. VI, cap. 5), circa la necessità da parte dell'uomo di prepararsi, sotto l'influsso della Grazia, alla giustificazione. E difatti descrivendo il modo come si effettua tale preparazione (ibid., cap. 6), tra le altre disposizioni, il Concilio recensisce l'odio e la detestazione verso il peccato commesso, assieme al proposito di iniziare una nuova vita e di osservare la legge di Dio.
Tale dottrina è fondata sia nella S. Scrittura (Joel, 2, 12 sgg.; Lc. 13, 3-5; Act. 3, 19; cf. Ez. 18, 21 sgg.; Ier. 18, 8; Eccli. 2, 22) nella quale il perdono di Dio è condizionato alla detestazione delle proprie colpe ed alla volontà di far frutti di penitenza; sia nel costante insegnamento dei Padri, i quali, raccogliendo il monito della S. Scrittura, hanno inculcato per qualsiasi remissione, tanto battesimale che postbattesimale, la necessità di convertirsi a Dio nell'odio del peccato e nel proposito di una vita nuova, e hanno dedicato a tale scopo opuscoli o trattati speciali (cf. Tertulliano, De paenitentia; Cipriano, De leguis; Ambrogio, De paenitentia; Pociano, Epist. contra tractatus Novatianorum e Paraeneis ad paenitentiam; Grisostomo, De paenitentia). La c. quindi è da ritenersi assolutamente necessaria per conseguire la giustificazione.
III. Divisione. - Una prima divisione della c. è in formale e virtuale. Si ha la c. formale quando il peccato viene detestato in modo esplicito; si ha invece la c. virtuale quando il peccato non viene esplicitamente e formalmente detestato, perché al presente non se ne ha il ricordo; tuttavia la disposizione della volontà è tale che, qualora affiorasse alla mente, lo detesterebbe senz'altro: è la c. contenuta nell'atto di carità perfetta che viene emesso senza che alcuna memoria sia nel soggetto dei peccati commessi. Interessa questa divisione la materia del sacramento della Penitenza (v.), in quanto si discute se la c. richiesta nel Sacramento debba essere formale o basti la virtuale.
Un'altra divisione, molto più importante, storicamente e teologicamente, è in c. imperfetta o attrizione (v.), e c. perfetta o semplicemente contrizione. Sembra che ricorra per la prima volta questa divisione nelle Regulae de sacra theologia (reg. 85 : PL 210,665 ) di Alano di Lilla (m. nel 1202). Essa è usata, ma non con frequenza, dagli scolastici e da s. Tommaso; è diventata poi comune presso i teologi, specialmente dopo il Concilio di Trento.
Si fonda nella diversa efficacia che a riguardo della remissione del peccato è attribuita all'attrizione ed alla c. perfetta. Poiché infatti la c. è destinata a rimuovere il peccato, si dice perfetta quella c. che di per sé, in ragione di disposizione, ottiene tale effetto, e consegue quindi la giustificazione prima ancora di ricevere il Sacramento, se pure con il voto di esso; invece si dice imperfetta quella c. che di per sé non basta per conseguire tale effetto. E precisamente in riferimento a questa diversa efficacia che il Tridentino ricorda la detta distinzione (sess. XIV, cap. 4); e lo stesso ordine di idee può essere rilevato nella dottrina di s. Tommaso, come anche nella tradizione scolastica antecedente (cf. P. De Vooght, La justification dans le sacrement de Pénitence d'après S. Thomas d'Aquin, in Ephemerides theologicae lovanienses, 5 [1928], p. 232).
Tuttavia poiché, come per ogni atto di virtù, la diversa efficacia in ultima analisi è in funzione del diverso oggetto formale, si domandano i teologi con quale diverso oggetto formale sia da connettere la distinzione fra attrizione e c. perfetta.
In proposito l'insegnamento tridentino (loc. cit.) che sembra essere nella linea di pensiero dell'Angelico (cf. P. De Vooght, articolo cit., p. 249) è sufficientemente chiaro e preciso : è ad esso che si ricollega la comune dottrina dei teologi. Il Concilio, cioè, mentre assegna in blocco all'attrizione tutti i motivi che non sono la perfetta carità verso Dio e che comunemente si concretano o nella considerazione della turpitudine del peccato, o nel timore dell'inferno, o nel timore delle pene, invece riserva alla c. perfetta l'unico motivo dell'amore verso Dio. Si ha quindi la c. perfetta quando il peccato è detestato a motivo della perfetta carità, dell'amore verso Dio; e cioè, come spiega L. Billot, quando il peccato è detestato "quia est offensivum Dei propter se et super omnia ap. pretiative dilecti" (De Ecclesiae Sacramentis, II, Roma 1918, p. 133); mentre in tutti gli altri casi si ha l'attrizione.
Non sono mancati però dei teologi, ricordati da G. De Lugo (De Paenitentia, disp. 5, sect. 1) i quali hanno cercato di estendere ad altri motivi, altre la carità perfetta, la possibilità di dare origine alla c. perfetta. Questa cioè si avrebbe anche se la detestazione del peccato venisse determinata dalle virtù dell'abbadienza, della religione, della gratitudine verso Dio. Tra i moderni, Palmieri, Ballerini, Schiffini, Hurter, hanno accettato tale possibilità, almeno per quanto riguarda l'amore di Dio, in quanto nostro bene e nostra felicità. Come rilevava il De Lugo, in fondo a tale sentenza è una preoccupazione di ordine pratico, che è stata poi rivestita di argomenti dottrinali o di autorità : v'è cioè il timore che la detestazione determinata da puro amore di Dio abbia a riuscire troppo difficile al peccatore, e che pertanto egli abbia a rimaner privo degli effetti salutari della c. proprio quando ne ha maggiormente bisogno.
Non sembra tuttavia che si possa accettare tale sentenza : sia per il modo già rilevato di procedere del Tridentino (loc. cit.), il quale, mentre ha assegnato quale unico motivo della c. la carità perfetta, ha invece attribuito all'attrizione tutti gli altri motivi da essa diversi; sia perché solo con la c. determinata da perfetta carità, si ha quella disposizione di detestazione del peccato come sommo male e di conversione a Dio come sommo bene, che fonda la convenienza della concessione del perdono da parte di Dio.
IV. Efficacia. - Di qualsiasi c., in quanto posta sotto l'influsso della Grazia, l'efficacia propria è di disporre alla giustificazione. Difatti, come già si è visto, la c. nel suo triplice elemento di dolore, di detestazione e di proposito, è annoverata dal Concilio di Trento fra gli atti con cui il peccatore si prepara alla giustificazione. Se ne deduce quindi che la c. deve essere soprannaturale, somma ed universale.
L'efficacia poi della c. perfetta consiste nel riconciliare il peccatore con Dio, subito, prima ancora che si riceva il sacramento. Tale efficacia è chiaramente insegnata dal Concilio di Trento (sess. XIV, cap. 4), ed è stata più tardi confermata dalla condanna di alcune proposizioni di Baio (31, 32, 33, e 70) nelle quali si affermava la coesistenza dell'atto di carità perfetta o della c. perfetta con il peccato mortale nell'anima. Essa è inoltre dimostrata da quei testi della S. Scrittura sia del Vecchio sia del Nuovo Testamento (Prov. 8, 17; Lc. 10, 27-28; Io. 14, 2123; I Pt. 4, 8; I Io. 4-7) in cui è detto che all'amor di Dio, dal quale appunto procede la c., è unita l'amicizia del Signore, la remissione dei peccati con tutti gli altri beni conseguenti.
Essa è infine illustrata dalla costante tradizione patristica: sia in quanto insegna l'efficacia del Battesimo di desiderio, che è quanto dire l'efficacia del-
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l'atto di carità nel quale il desiderio di Battesimo è implicito (cf. Ambrogio, De obitu Valentiniani, 5153: PL 16, 1374-75; Agostino, De Baptism., IV, 21, 78 : PL 43, 172-74); sia in quanto attribuisce esplicitamente all'atto di carità tale virtù e perfezione da cancellare il peccato e ristabilire l'amicizia tra il peccatore e Dio (cf. Grisostomo, In S. Romanum mart., hom. I, 1: PG 50, 607; Agostino, In I Ioan., Tract. V, 10 : PL 35, 2017; Grisologo, Serm., 94 : PL 52, 463-66; Gregorio Magno, Hom. in Evang., II, 33, 4: PL 76, 1241).
Da parte loro i teologi, ammettendo come certa tale efficacia della c. perfetta, hanno piuttosto cercato di indagare l'intima natura e la specifica causalità da essa esercitata nei riguardi della giustificazione. Per quanto non sia mancata qualche incertezza e qualche esitazione, tuttavia ormai si conviene nel ritenere che la c. perfetta concorre alla giustificazione, innanzi tutto per modo di causa materiale dispositiva, in quanto, rimovendo quale causa efficente l'impedimento dell'offesa di Dio, diventa l'ultima ed immediata disposizione per l'infusione della Grazia. Concorre inoltre per modo di causa meritoria "de congruo infallibili " in quanto, data la volontà da parte di Dio di rimettere il peccato qualora l'uomo faccia con l'aiuto della Grazia quanto è in suo potere, alla c. perfetta, che attua tale condizione, è infallibilmente unita la grazia e la remissione del peccato.
Tuttavia, come insegna il Concilio di Trento, perché la c. valga a riconciliare con Dio, bisogna che contenga il voto, almeno oggettivamente implicito, di ricevere il Sacramento. Ciò del resto è evidente. Non si potrebbe infatti amare Dio con verità, se in pari tempo non si fosse disposti ad adempiere quanto egli ha stabilito circa la confessione dei peccati. Precisamente dopo l'istituzione del sacramento della Penitenza, è positiva volontà di Dio che tutti i peccati commessi dopo il Battesimo siano sottoposti al sacerdote. Ed è a soddisfare tale volontà che è ordinato il voto, e non certamente ad ottenere con la futura Confessione la remissione dei peccati che già si è avuta nell'atto della c.
Si domandano tuttavia i teologi se tale voto eserciti un positivo influsso nella remissione, o se invece sia da ritenersi una semplice condizione perché la c. eserciti la sua propria efficacia (cf. F. Suárez, De paen., disp. 17, sect. 3; D. Palmieri, Tractatus de paen., Roma 1879, pp. 106-109). I pareri non concordano, pur sembrando certo che s. Tommaso stia per la prima ipotesi (cf. J. Perinello, L'attritton d'après le Concile de Trente et d'après et Thomas d'Aquin, Le Saulchoir 1927, p. 101; P. De Vooght, articolo cit., p. 238). Si è tutti d'accordo, invece, nell'asserire che il voto contenuto nella c. ha per oggetto non già di confessare al più presto il proprio peccato: ciò è prescritto solo per il sacerdote qualora "necessitate urgente "abbia celebrato senza la previa confessione avendo solo emesso un atto di c. perfetta (cf. Concilio Tridentino, sess. XIII, cap. 7); bensì di confessarlo quando, urgendo per altre ragioni l'obbligo della Confessione, bisogna accusare i propri peccati al sacerdote. Come è noto tale obbligo, oltre che in pericolo di morte, urge una volta all'anno per tutti i fedeli, in forza del precetto della Chiesa; urge ancora e solo a motivo della legge positiva della Chiesa (cf. Concilio Tridentino, sess. XIII, cap. 7) quando si deve ricevere il sacramento dell'Eucaristia.
La descritta efficacia della c. perfetta da alcuni autori, quali il Baio ed i suoi seguaci, è stata limitata a determinate circostanze eccezionali. La c. perfetta cioè giustifica solo quando sia emessa in caso di morte, di martirio, o, in genere, di necessità. Qualche cosa di simile, sebbene in forma più mitigata, sostenne anche Estio (In IV Sent., d. 17, § 2). L'opinione baiana però meritamente fu condannata da Pio V (prop. 714): non si riscontra infatti, né nella S. Scrittura, né nella tradizione alcun indizio per restringere a determinati casi straordinari l'efficacia della c.; mentre invece è chiaro l'insegnamento del Tridentino, che ogni qualvolta si emetta
un atto di c. perfetta, si ottiene sempre la riconciliazione con Dio (sess. XIV, cap. 4). E tuttavia evidente, ed è superfluo notarlo, che un tale atto di c. non si concepisce in colui il quale, come già aveva rilevato s. Agostino (De Bapt., IV, 22, 29), non si accosta al Sacramento o per disprezzo o per colpevole negligenza.
Altri teologi hanno attribuito la detta efficacia solo all'atto di c. che riveste carattere di particolare intensità o per la veemenza con cui la volontà detesta il peccato, o per la partecipazione dell'appetito sensibile a tale detestazione. Sono i teologi cosiddetti "contrizionisti" (v. ATtRIZIONE): i quali, dal presupposto che per la remissione dei peccati nel sacramento della Penitenza sia richiesta la c. perfetta, sia pure iniziale e rimessa, concludono che solo quando tale c. è intensa può giustificare fuori del Sacramento. Tuttavia, data la gamma molto estesa dei gradi della c., resterebbe da determinare quale sia il grado richiesto perché l'atto di c. possa conseguire l'effetto della giustificazione. In proposito, però, non sono d'accordo fra loro questi teologi (cf. H. Merkelbach, Quaestiones de partibus paenitentiae, Liegi 1937, p. 30). E già tale discordia è in discredito di quest'opinione. Essa inoltre non ha in suo favore l'insegnamento della Chiesa: sia in quanto nel Concilio di Trento è semplicemente detto, senza alcuna distinzione di grado d'intensità, che con la c. perfetta è congiunta la riconciliazione con Dio; sia in quanto, condannando le proposizioni di Baio secondo cui alla carità perfetta non va sempre congiunta la remissione del peccato (propp. 31, 32, 33 e 70), la Chiesa ha implicitamente affermato che la c., purché proceda da carità perfetta, importa sempre la giustificazione.
Bibl.: J. Rivière, La doctrine de la justification à l'époque de la Réforme, in DThC, VIII, coll. 2131-92; E. Amann, Pénitenon-Repesoir, ibid., XII, coll. 722-48; E. Nèveut, Du motif et de l'efficacité de la contrition parfaite, in Dio. Thom., 30 (Piacenza 1927), pp. 723-34; P. Galtier, De Paenitentia, Parigi 1931, pp. 7-64; G. Caldireli, La c. perfetta, Milano 1938; P. De Leter, Perfect Contrition and Perfect Charity, in Theol. Studies, 7 (1946), pp. 307-24; M. Fitch, L'attimo della giustificazione secondo s. Tommaso, Roma 1947, pp. 54-92; P. De Vooght, La théologie de la pénitence, in Ephemerides theologicas Lovanientes, 25 (1949), pp. 77-82. Francesco Carpino
CONTROLLO DELLE NASCITE: v. NASCITE, CONTROLLO DELLE.
CONTRORIFORMA: v. RIFORMA CATTOLICA.
CONTUCCI, ANDREA: v. SANSOVINO, ANDREA.
CONTUMACIA. - Si ha la c. nel processo ogni qual volta una delle parti, contravvenendo all'onere della comparizione, resta assente e quindi del tutto inattiva.
Si deve trattare, come si vede, di totale astensione della parte da ogni attività processuale e non di una qualsiasi forma di inattività parziale - quale, ad es., può aversi nel caso in cui una parte, dopo essersi inizialmente costituita in giudizio, si astenga dal prestare il proprio consenso alla formazione di determinati atti processuali - poiché in tal caso le sanzioni a carico dell'assente saranno quelle speciali stabilite dal CIC e di c. si potrà parlare soltanto eccezionalmente, nei limiti cioè consentiti dallo stesso CIC (can. 1848).
È evidente che possono essere contumaci sia l'attore o il convenuto, che entrambi.
La c. è vera o fittizia, secondo che essa sia volontaria o meno.
La c. dell'attore per sé dovrebbe essere considerata più grave di quella del convenuto, dal momento che è l'attore che promuove la causa. Ciò nondimeno le sanzioni penali comminate dal CIC per la repressione della c. riguardano solamente il convenuto (can. 1845), dato che il motivo della disubbidienza al giudice resta caratteristicamente insito - secondo l'elaborazione tradizionale canonistica dell'istituto -
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nel concetto di c. e che, da un punto di vista penalistico, la disubbidienza del convenuto assume per la legge canonica una maggiore gravità che non quella dell'attore.
La dichiarazione di c. è oggetto di causa incidentale e deve essere fatta dal giudice su istanza di parte, a meno che non si tratti di cause criminali o di cause riguardanti, in genere, il bene pubblico. Per questo genere di cause, infatti, essa è fatta di ufficio.
Il giudice può senz'altro dichiarare la c. del convenuto quando questi - una volta che sia stato legittimamente citato - non sia, senza giusta causa, comparso in giudizio né di persona né mediante un suo procuratore (can. 1842) oppure quando, durante il giudizio, esso, pur essendo inizialmente comparso, siasi disinteressato del giudizio medesimo (can. 1848).
Per effetto della dichiarazione di c. : 1) nessun ulteriore atto processuale sarà più notificato al convenuto; 2) quest'ultimo perderà il diritto all'appello, a meno che non abbia purgato la c.; 3) ed inoltre (sempreché non abbia purgato la c. ) dovrà sopportare le spese degli atti che per la sua c. siano stati compiuti, anche se l'istanza attrice sia stata respinta, e dovrà altresi corrispondere, se il giudice ne ritenga il caso, una indennità all'altra parte (can. 185 I § I).
La c. viene dichiarata con sentenza interlocutoria o con decreto, da notificarsi al contumace affinché questi possa soprattutto purgare la c. nel termine, all'uopo, stabilito dal giudice. Una volta dichiarata la c. del convenuto, il giudice proseguirà nel giudizio secondo le comuni norme processuali.
Il giudice può però reprimere la c., anziché ricorrendo al rimedio processuale della «dichiarazione» con le relative conseguenze, applicando delle sanzioni penali (can. 1845 § 1). Questa seconda soluzione non può, peraltro, essere adottata se non ricorre una precisa condizione, e cioè che la citazione sia stata ripetuta con la espressa comminatoria delle pene alle quali il convenuto, con la eventuale sua c., si espone (can. 1845 § 2).
Dopo la dichiarazione della sua c., al convenuto che non voglia subire le conseguenze di quest'ultima, restano due strade: o quella della tardiva comparizione o quella della cosiddetta restitutio in integrum ad appellandum.
Mediante la comparizione tardiva, che potrà avvenire fino alla definizione della causa (can. 1846), il convenuto rileva il giudizio nello stato preciso in cui si trova. Se pai egli dimostra che la sua c. non è stata volontaria, può ottenere che ne sia revocata a tutti gli effetti la dichiarazione e quindi di essere anche liberato dall'obbligo delle spese degli atti compiutisi in dipendenza della sua c. e di essere ammesso alla restitutio in integrum par gli atti processuali compiutisi ne