� stesso. Esso è per eccellenza il Sacramento dell'unione e dell'incorporazione a Cristo. Lo stesso Battesimo, come insegna s. Tommaso, non ci fa membra di Cristo se non per voto o desiderio dell'Eucaristia, di cui ci trasmette l'influsso e l'effetto proprio (Sum. Theol., 3², q. 73, a. 3; q. 79, a. 1, ad I (v. COMUNIONE EUCARISTICA). In quel contatto con la carne vivificante di Cristo mediante la Comunione, l'uomo vien trasformato, corpo e anima, e reso somigliante a Gesù : così il card. Mendoza: "Noi, con il corpo e con l'anima uniti a Cristo, rivestiamo le qualità del suo corpo" (De naturali cum Christo unitate, p. 209). E spiegando più oltre il modo di tale trasformazione, lo stesso autore aggiunge: "Essendo Cristo veramente, con la sua sostanza, nel sacramento dell'Eucaristia, e mediante il Sacramento nell'uomo stesso, una virtù che 'emana dalla sostanza stessa di Cristo pervade tutto l'uomo ed ogni sua parte" (op. cit., p. 218 ).
Ma la nostra visione del presente mistero ancora si allarga con un dato fondamentale: la virtù santificante dell'umanità di Cristo compete pure ad ogni sua azione, anche la minima. E quanto c'insegna s. Tommaso, il quale, parlando della Passione di Gesù, enuncia questo principio fondamentale : « Tutte le azioni e sofferenze di Cristo operano in modo instrumentale, per virtù della Divinità, la salvezza umana" (Sum. Theol., 3², q. 48 e 6). Tale prin-
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cipio spiega come tutti i misteri di Cristo siano fonte di grazia. Unirei a tali misteri (ed ogni azione dell'UomoDio è un mistero), sia in occasione delle celebrazioni liturgiche, sia meditando il S. Rosario, sia in qualunque altra maniera, ogni giorno e ad ogni istante, è veramente appropriarci i tesori di grazie in essi racchiusi. Ogni mistero, del resto, ogni azione del Verbo Incarnato ha la sua Grazia propria, come spiegava egregiamente, nel sec. xvir, la scuola «francese» di spiritualità, dietro al card. de Bérulle: l'umiltà di Cristo s'imprime in noi, quando con fede ad essa ci uniamo; la sua purezza ci fa puri, miti la sua mitezza, pazienti e forti la divina pazienza, con la quale andò incontro alla sua Passione. Vera comunione spirituale alla vita, morte e risurrezione di Gesù, questo sfruttamento dei misteri di Cristo fa sì che Gesù viva in noi e noi di lui, verificando la parola dell'Apostolo: vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus (Gal. 2, 19). Lo dice pure Pio XII nell'enciclica Mediator Dei (parte 3^{°} ) sulla Liturgia: «Rievocando questi misteri di Gesù Cristo, la sacra Liturgia mira a farvi partecipare tutti i credenti, in modo che il divia Capo del c. m. viva nella pienezza della sua san. tità nelle singole membra. Ivi si scorge la ricchezza spirituale di questo dogma del c. m. che armonizza e la dogmatica e la
morale, una dogmatica che cosi intesa nelle sue ripercussioni pratiche è già una morale, il principio e la sorgente d'ogni vita cristiana, dall'ascesi laboriosa dei principianti alle vette più alte della vita mistica, fino alla perfetta unione con Dio attraverso il Cristo Mediatorc.
Bibl.: G. Gasque, L'Eucharistie et le corps mystique, Parigi 1923; J. Duperrez, Il Cristo nella vita cristiana, 3² ed., Brescia 1931; D. Culhane, De corporis myst. doctrina Seraphici, Mundolein 1934; E. Mersch, Le corps mystique du Christ, étude de théologie historique, 2 voll., 2² ed., Parigi 1937 (studio fondamentale); D. Haugg, Wir sind dein Leib, Monaco di Baviera 1937; Fr. Jürgensmeier, Der mystische Leib Christi, 7* ed., Paderborn 1938; A. Piolanti, Il c. m. e le sue relazioni con l'Eucaristia in s. Alberto M., Roma 1939 (monografia documentarissima, che oltre alla dottrina del Dottore di Colonia sull'argomento, presenta nell'introduzione le grandi linee storiche dello sviluppo di questa dottrina presso gli scolastici medievali fino al sec. xir); E. Mersch, Morale et corps mystique, 2² ed., Parigi 1941; id., La théologie du corps mystique, 2 voll., ivi 1946; C. Marmion, Cristo, vita dell'anima, 12² ed., Milano 1941; G. de Lubac, Corpus mysticum, Parigi 1944; G. Ceriani, La Vita del c. m., 2² ed., Como 1945; J. Anger, La Doctrine du corps mystique de Jésus-Christ, 8² ed., Parigi 1946; Card. Mendoza (m. 1266), De naturali cum Christo unitate, Roma 1947 (pubblicato da mons. Piolanti, con prolegomeni e chiarimenti: contributo di valore allo studio del c. m.); E. Mura, Le corps mystique du Christ, I: La vie du c. m., 3² ed., Parigi 1947; II: La nature du corps myst., 2² ed., ivi 1937; S. Tromp, Corpus Christi quod est Ecclesia, 2² ed., Roma 1948 (abbondantissima bibliogr.); id., De Spiritu Sancto, anima corporis myst., Roma 1932; id., Litterae encycl. de myst. corpore Christi, Roma 1948 (l'encicl. divisa in paragrafi, con l'aggiunta di numerosi documenti sussidiari - tratti dalla Scrittura, dai Padri e dal
Magistero eccl.); L. Marvulli, Maria madre del Cristo mistico, Roma 1948; A. Chavasse, Ordonne's au corps mystique, in Nouvelle revue théologique, So (1948), pp. 690-702; V. Morel, Le corps mystique du Christ et l'Eglise catholique romaine, ibid., So (1948), pp. 703-26; W. Goossens, L'Eglise corps du Christ d'après s. Paul. Etude de théologie biblique, Parisi 1949. - Ernesto Mura
CORPORALE. - E un quadrato di lino su cui si posano le Specie eucaristiche ed i vasi sacri. Il suo nome deriva dall'ufficio di raccogliere il Corpo di Cristo. Nei primi secoli non si stendevano tovaglie sull'altare; solo alla Messa, prima dell'offerta, i diaconi stendevano un panno di lino per posarvi il pane e il vino destinati al sacrificio eucaristico, e con un lembo si copriva il calice. Introdottasi l'abitudine di coprire l'altare con due, tre tovaglie e diminuite d'altra parte le offerte, il c. fu accorciato cosi che sino dal medioevo appare già ridotto alla forma presente. Il calice venne allora coperto con un altro piccolo c. detto palla (v.).
A determinare la materia fu il richiamo alla Sindone nella quale era stato avvolto il corpo esanime di Gesù: perciò il sacrificio della Messa deve essere offerto sopra un panno di lino. Nella liturgia ambrosiana si tiene vivo

(pet. lloff. Armani Moretti)
questo raffronto con l'orazione precedente l'Offerta, chiamata: «sopra la Sindone». Si conservano tuttavia antichi c. di sets. Anticamente, dopo la consumazione, il c. veniva piegato tre volte, ponendo verso l'interno le due estremità in modo che «né l'un capo né l'altro appa'osero fuori». I liturgisti medievali videro simboleggiata la divinità di Cristo che non ha principio né fine, ma il motivo stava piuttosto nella preoccupazione che i minuti frammenti eucaristici ivi rimasti non avessero a cadere in luogo profano; per questo motivo la conservazione e lavatura del c. impose sempre religiosa attenzione; e nel sec. ix esiste già la prescrizione di non mandare al bucato c. prima che siano stati lavati almeno una volta da un sacerdote, un diacono o suddiacono. Le prescrizioni di Cluny in proposito sono minuziose e curiosissime. Si conoscono c. molto ornati, ma l'odierna legislazione permette soltanto i lini damascati, qualche ricamo agli angoli, una piccola croce al centro senza rilievo; gli orli possono essere ornati di pizzi. Viene portato all'altare entro una borsa che segue le regole dei colori liturgici.
Bibl.: G. Braun, I paramenti sacri, trad. it., Torino 1914, p. 184-88; C. Callwevert, De Missalis Romani liturgia, sez. 1*, Bruges 1937, nn. 433, 437, 438.
Enrico Castaneo
CORPORATIVISMO. - Si può intendere per c. ogni tendenza teorica ed ogni realizzazione legislativa e pratica, volta ad organizzare unitariamente capitale e lavoro, ai fini di una preventiva e pacifica composizione dei loro rispettivi interessi. A differenza dal sindacalismo, imperniato su di un sostan-
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ziale antagonismo di interessi tra le categorie operaie e quelle padronali, il c. intende superare a priori tale antagonismo, attraverso l'organizzazione del capitale e del lavoro in un istituto unitario.
Il termine deriva storicamente dalle corporazioni esistenti prima della Rivoluzione Francese, le quali furono tuttavia organizzazioni investite di funzioni di natura prevalentemente economica, e nelle quali i lavoratori veri e propri ("compagni"), come gli apprendisti, si trovavano in una situazione di dipendenza gerarchica, anche ai fini organizzativi.
L'evoluzione di tali corporazioni si svolse in due distinti periodi : quello medievale, ossia dell'autonomia corporativa, e quello dell'evo moderno, ossia della regolamentazione amministrativa (v. CORPORATOSSO).
Le idee proclamate dalla Rivoluzione Francese portarono a considerare il c. come qualcosa di definitivamente superato; ma il sorgere della questione sociale ed il conseguente apparire delle dottrine socialiste, ammettrono le ideologie liberali nel campo del lavoro, ed il movimento organizzativo delle classi lavoratrici prese rapidamente piede in tutti i paesi industrialmente progrediti.
Accanto alle dottrine socialiste ed al movimento sindacale da esse ispirato, venne delineandosi una dottrina sociale cristiana, la quale, se aderiva alla critica del liberalismo economico rispetto alla classe lavoratrice, divergeva invece sostanzialmente nella parte ricostruttiva col riconoscere la proprietà privata e col superare il presupposto della lotta di classe. Da ciò il prospettarsi di un c. cristiano (in parte ricollegato al c. medievale), il quale ebbe, specialmente nella seconda metà del secolo scorso, una rilevante elaborazione teorica.
Tale movimento si iniziò in Germania, in cui, mentre mons. G.E.F. Ketteler aveva circoscritto i suoi progetti di riforma entro lo schema della cooperativa di lavoro, l'abate Francesco Hitze delineò una ricostruzione sociale basata sulle istituzioni intermedie tra individuo e Stato, quali la famiglia, il Comune e, soprattutto, la corporazione. Più precisamente, si sarebbe trattato di un'obbligatoria riorganizzazione per «ceti» (Stände), sul piano politico e su quello economico, di tutte le categorie della produzione; ed i vari Stände avrebbero poi eletto Camere distrettuali, da cui sarebbero stati designati i membri di un Consiglio economico nazionale, investito di funzioni normative. In quanto membro del Landtag prussiano e del Reichstag, Hitze cercò ripetutamente di attuare le proprie teorie : dopo vari tentativi, fu approvata la legge 26 luglio 1897 , la quale valorizzava le corporazioni artigiane, riconosceva loro determinati privilegi specialmente in materia di apprendistato, e disponeva la creazione di corporazioni obbligatorie tutte le volte che fossero richieste dalla maggioranza del mestiere interessato.
In Austria, una riorganizzazione corporativa fu auspicata da Rodolfo Meyer, da Alois di Lichtenstein e, soprattutto, da Carlo di Vogelsang, il quale, tenendo presente l'ordinamento sociale del medioevo, ispirato dalla Chiesa, sostenne una riorganizzazione dello Stato sulla base di «Corpi» professionali. Tali corpi avrebbero dovuto avere piena autonomia, di modo che istituzioni regolatrici della vita economico-sociale sarebbero state, non lo Stato, ma le categorie professionali corporativamente organizzate. Anche Vogelsang intendeva attuare il proprio schema in tutti i settori della produzione, pur riconoscendo le particolari difficoltà della sua applicazione alla grande industria, in cui esso era tuttavia giudicato specialmente necessario, in quanto garanzia di quella "sproletarizzazione del proletariato ", che avrebbe permesso, con l'accesso alla proprietà corporativa dei beni, di superare i presupposti della lotta di classe. Per opera dei cattolico-sociali, e in particolare di Lichtenstein, le corporazioni di mestiere, che erano state abolite in Austria nel 1859 ma che di fatto non erano scomparse, furono ufficialmente ristabilite dalla legge 15 marzo 1883,
integrata dalla legge 23 febbr. 1897, la quale prevedeva anche corporazioni regionali per la grande industria.
Mentre in Germania ed in Austria le tendenze antiliberali e corporative risultano prevalentemente diffuse tra gli esponenti del movimento cristiano-sociale, in Francia tali tendenze furono soprattutto proprie al gruppo facente capo all'Oeuvre des Cersles catholiques d'ouvriers, del quale i maggiori esponenti furono Alberto de Mun e Renato La Tour du Pin. Il La Tour du Pin può considerarsi come il teorico del c. cristiano francese : pur ricollegandosi alle formalizioni di Hitze e di Vogelsang per quanto riguarda l'organizzazione della società in corpi professionali, e pur dedicando anzi particolare studio alla ricostituzione delle rappresentanze professionali nelle camere comunali, provinciali e legislative, egli si differenzia dai cristiano-sociali di lingua tedesca, in quanto non prescinde da associazioni volontarie e differenziate di lavoratori e di datori di lavoro. Le formola di La Tour du Pin è "corporazione libera nel Corpo di Stato organizzato e ossia, l'adesione al sindacato, ed al raggruppamento di sindacati corrispondente alla corporazione, è volontaria, mentre tutti coloro che esercitano una determinata professione appartengono di diritto al Corpo di Stato, investito di ampi poteri, di rappresentanza e normativi.
In pratica, l'idea corporativa, concepita sotto forma di un patronato sociale del datore di lavoro nei confronti dei suoi dipendenti, ebbe la sua più importante realizzazione nella Corporation chrétienne de Val-de-Bois, ideata a partire dal 1877 da Leone Harmel, quale associazione costituita tra le famiglie dei padroni e quelle dei lavoratori, ed a cui faceva capo tutto un complesso di iniziative per l'assistenza spirituale e materiale dei prestatori d'opera, tra le quali una Cassa per il salario familiare ed un Conseil d'urine, rappresentante un'effettiva collaborazione dei lavoratori alla direzione disciplinare e professionale dell'azienda.
Se anche in Francia esistevano ancora, nella seconda metà del secolo scorso, corporazioni artigiane di tipo medievale, e nuove corporazioni dello stesso tipo vennero istituite in questo periodo, la legge Waldeck-Rousseau 21 marzo 1884 sulla personalità giuridica delle associazioni professionali si attenne invece allo schema di sindacati operai o padronali, nonostante i tentativi dei deputati cattolici (in particolare di de Mun) per il possibile riconoscimento anche di sindacati misti.
Viceversa nel Belgio si ebbe, in questo stesso periodo, un ritorno ad organizzazioni di tipo corporativo con le Guilder des métiers, tra cui particolarmente importante fu quella di Lovanio, fondata nel 1878 dal deputato cattolico Helleputte. Per l'Italia si può ricordare come il motu propria del 14 maggio 1852 del pontefice Pio IX autorizzasse la costituzione di corporazioni; mentre un ritorno al sistema corporativo venne auspicato da scrittori cattolici del tempo, come i pp. gesuiti Luigi Taparelli e Matteo Liberatore, e da vari congressi cattolici, come quello di Venezia (1874), di Bergamo (1877), e di Lucca (1887).
L'encicl. Rerum novarum (20 maggio 1891; Acta S. Sedis, 23 [1891], pp. 641-70) confermò il possibile benefico contributo delle associazioni alla soluzione della questione sociale, ma, tenendo conto del prevalente orientamento delle classi lavoratrici e dei loro esponenti, ammise che le associazioni professionali potessero essere, non solo di carattere misto, ma anche di soli lavoratori. Infatti, dopo l'enciclica Rerum novarum lo stesso movimento sociale cristiano venne orientandosi, più che verso gli schemi corporativi, verso gli schemi sindacali.
Questo quantunque, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, la tendenza teorica fosse ancora verso una riorganizzazione corporativa, come risulta dal "Programma dei cattolici tedeschi» elaborato nel 1896, il quale ebbe qualche ripercussione pratica, come l'istituzione di Camere per l'agricoltura. L'Oeu-
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tre des Cercles venne svolgendo la sua dottrina intorno alla formola «il sindacato libero nella professione corporativamente organizzata ", ma portò sempre più l'accento sul sindacato libero, come risulta dai programmi de essa concordati, a partire dal 1896 , con le organizzazioni giovanili e con il movimento per la democrazia cristiana, il quale, in Francia, si accompagnò alle origini delle organizzazioni operaie cattoliche.
In Italia, nel periodo precedente la prima guerra mondiale, va principalmente ricordato il nome di Giuseppe Toniolo (v.), fondatore della scuola economica etico-cristiana e della democrazia cristiana, il quale auspicava: la ricostituzione del proletariato in classe organica per mezzo delle corporazioni, ossia per mezzo di una rappresentanza permanente; e, in generale, un ordinamento corporativo delle classi, posto a base della costituzione democratica dello Stato. Siffatto ordine sociale cristiano risulta precisato dal a Programma dei cattolici di fronte al socialismo ", formulato dall'Unione cattolica per gli studi sociali nel 1894 , e che reca anche la firma di G. Toniolo, E, particolarmente per iniziativa dello stesso Toniolo, i congressi cattolici tenutisi in questo periodo considerarono più volte l'attuazione pratica dell'ordinamento corporativo in un primo tempo soprattutto sotto forma di organizzazioni professionali miste e, in un secondo tempo, soprattutto sotto forma di organizzazioni operaie e padronali distinte e contrapposte : così i Congressi di Pavia (1894) e di Milano (1897) precisarono l'organizzazione di unioni rurali quali «Unioni professionali rappresentative di classe»; il Congresso di Roma (1900) prese in particolare esame la relazione Toniolo sul tema «Unioni professionali e rappresentanze di classe»; il Congresso di Taranto (1901) portò la propria attenzione sulle unioni professionali o leghe di lavoratori, e siffatte associazioni furono auspicate dal Congresso di Bologna (1903) e da quello di Modena (1910).
Il periodo che precedette da vicino la prima guerra mondiale appare caratterizzato, in Italia come in ogni altro paese, non solo dal progressivo abbandono degli schemi corporativi, ma anche dall'affermarsi di sindacati cristiani, i quali, quantunque organizzazioni di classe, riconoscono la proprietà e l'iniziativa economica privata, pur limitandole dal punto di vista sociale, ed intendono, per quanto possibile, raggiungere i propri scopi attraverso mezzi pacifici.
Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, mentre il movimento cristiano venne ovunque a concretarsi in organizzazioni sindacali di notevole sviluppo, l'idea corporativa fu costituzionalmente realizzata, in alcuni paesi, sotto forma di un'organizzazione autoritaria delle categorie professionali ed economiche.
Tale orientamento si delineò anzitutto in Italia con l'avvento al potere del regime fascista, le cui organizzazioni sindacali assunsero, per la negazione dei presupposti classisti, la denominazione di corporazioni, quando, sino al 1925 , operarono in concorrenza con le organizzazioni rosse e con quelle bianche. A partire dal 1926, la legislazione fascista venne costruendo un sistema corporativo, basato sull'inclusione, tra i fini dello Stato, dei fini di carattere economico, e quindi sulla istituzionale preminenza degli interessi politici ed economici generali sugli interessi dei singoli, isolati o raggruppati.
Mentre la legge 3 apr. 1926 n. 563 si limitava (art. 3) a prevedere organi centrali di collegamento tra le associazioni padronali ed operaie, con potere di emanare norme per la disciplina del lavoro, il R. D. 1^{°} luglio 1926
n. 1130 introdusse il termine "corporazione", per indicare un organo dello Stato, il quale riunisce le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori relative ad un determinato ramo della produzione oppure ad una o più categorie di imprese, ed ha funzione di conciliare le controversie, di promuovere il miglioramento della produzione, di istituire uffici di collocamento, di disciplinare l'apprendistato. La 6ᵃ dichiarazione della Carta del lavoro, approvata dal Gran consiglio del fascismo nel 1927, confermò tale schema corporativo, e trasportò dal campo del lavoro al campo economico in generale la competenza normativa delle corporazioni.
In pratica, l'istituzione delle singole corporazioni fu preceduta da quella del Consiglio nazionale delle corporazioni (legge 20 marzo 1930 n. 206), quale organo rappresentativo di tutte le categorie della produzione unitariamente considerate, ed investito sia di funzioni consultive sia di funzioni normative in materia di attività assistenziali, di disciplina dei rapporti di lavoro e di disciplina dei rapporti economici. L'istituzione delle corporazioni avvenne in seguito alla legge 3 febbr. 1934 n. 163, la quale ne specificò le funzioni consultive, conciliative e normative; funzioni normative per il regolamento collettivo dei rapporti economici e la disciplina unitaria della produzione, e per la formazione di tariffe relative a prestazioni e servizi economici, oppure ai prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
L'ordinamento corporativo fu poi valorizzato sul terreno costituzionale, in quanto, in virtù della legge 19 genn. 1939 n. 129, i consiglieri effettivi delle singole corporazioni, in quanto membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, erano di diritto anche membri della Camera dei fisati e delle corporazioni.
In Spagna, soprattutto per opera del ministro Aunos, un decreto 26 nov. 1926 stabilì un'organizzazione corporativa nazionale, realizzata secondo comitati paritetici, competenti solo nel campo del lavoro, e sottoposti ad un rigoroso controllo dello Stato. L'organizzazione corporativa, successivamente disposta dall'ordinamento nazionalsindacalista (istaurato dal regime franchista, e risultante dai 26 punti della Falange e, soprattutto, dal Fuero del Trabajo del 1938), consiste in un sistema di sindacati verticali per ogni ramo della produzione, che fanno capo alle singole imprese, le quali, unitariamente considerate, rappresentano la cellula-base del sistema.
La Costituzione corporativa portoghese, approvata con referendum popolare del 19 marzo 1933, e specificata da un gruppo di decreti del 23 sett. 1933 relativi al settore economico e del lavoro, prevede la creazione, accanto alle associazioni padronali ed operaie, di corporazioni, ossia di istituzioni rappresentative dei vari settori della produzione, le quali concorrono poi a formare la Camera corporativa, coesistente accanto a quella politica, ma investita di funzioni di carattere consultivo.
La Costituzione austriaca, approvata sotto il governo Dollfuss il 1^{°} maggio 1934, intendeva creare uno Stato federale a base corporativa: mentre leggi del 1934 avevano disciplinato le associazioni professionali in senso pubblicistico, vari provvedimenti emanati dal 1934 al 1938 posero in essere istituzioni corporative (Berufstände), alle quali, realizzando le teorie di Vogelsang, venne riconosciuta una larga autonomia nel settore della rispettiva competenza.
L'enciclica Quadragesimo Anno, del 20 maggio 1931 (AAS, 33 [1931], pp. 177-228) nel quarantesimo anniversario della Rerum novarum, fissò la valutazione cattolica dei vari ordinamenti corporativi realizzati tra le due guerre mondiali, e stabili le basi per la «restaurazione dell'ordine sociale». Tale restaurazione avrebbe dovuto portare ad una limitazione della concorrenza e, in generale, ad un'economia regolata, non però secondo i criteri della supremazia economica, ma secondo i criteri della giustizia e della carità. Il che non avrebbe tuttavia dovuto risolversi in una completa sostituzione dello Stato all'individuo; ed a questo proposito,
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(da C. Pedrazzini, La farnacia storica ed artistica italiane, Milano 1921, p. 25
Corporazione - Certificato d'immatricolazione di Dante Alighieri nella C. dell'arte degli Speziali - Firenze, archivio di Stato.
infatti, l'enciclica faceva riserve sull' ordinamentócorporativo fascista, per il suo "carattere eccessivamente burocratico e politico ". Più precisamente, la restaurazione dell'ordine sociale avrebbe dovuto essere realizzata, non solo per opera dello Stato, ma anche, e soprattutto, per opera delle istituzioni intermedie tra Stato e individuo; e, in particolare, per opera delle associazioni professionali, per le quali si auspica, in opposizione con gli ordinamenti autoritari, un regime di libertà.
Mentre l'ordinamento corporativo spagnolo e quello portoghese sono tuttora in vigore, l'ordinamento austriaco venne abolito nel 1937 con l'annessione dell'Austria alla Germania, e l'ordinamento italiano venne definitivamente abolito da ordinanze del Governo militare alleato ( 1943 -45), mentre si è costituito, attualmente solo sul terreno di fatto, un sistema sindacale, il quale prescinde da qualsiasi idea corporativa.
Bibl.: T. Veggian, Il movimento sociale cristiano nella seconda"metà del XIX secolo, 2^{°} ed., Vicenza 1902; G. Toniolo, Problemi, discussioni e proposte intorno alla costituzione corporativa delle classi lavoratrici, in Riv intern. scienze soc., 33 (1903, III) pp. 494-908; 34 (1904, 1), pp. 17-42; 161-86; L. Grégoire, Le Pape, les catholiques et la question sociale, 4^{°} ed., Parigi 1907; G. Jaclot, Le régime corporatif et les catholiques sociaux, ivi 1938; F. Vito, Economia politica corporativa. I, 3^{°} ed., Milano 1939; II, ivi 1940; I. M. Sacco, Storia del sindacalismo, ivi 1942.
Lulaa Riva Sanseverino
CORPORAZIONE. - Può essere definita come la riunione volontaria ed organizzata di coloro che esercitano una stessa professione, allo scopo di facilitarne l'attività dal punto di vista tecnico ed economico, di tutelarla nei confronti degli altri appartenenti alla c. e degli enti e persone ad essa estranee, e infine di inquadrarla in tutta la vita economica, sociale, politica e religiosa della città.
I. Caratteristiche. - Le c., d'arti e mestieri (paratici, arti, gbilde vennero chiamate a seconda dei tempi e delle località) possono essere considerate come le istituzioni economico-sociali più tipiche del medioevo, quelle che in gran parte ne riassumono i caratteri e ne perseguono l'ordine razionale ispirato all'ideale cristiano. Per questo fatto, quando si parla di c., in sede storica, si intende riferirsi normalmente alle c. medievali e ciò anche se l'organizzazione corporativa sia fenomeno che risale ad epoca ben più remota.
Dibattuta è ancora la questione sulla derivazione delle c. medievalif dai collegio romani attraverso o meno le c. bizantine, anche perché la documentazione molto scarsa
è tale da suffragare or l'una or l'altra ipotesi. Infatti, se parecchi elementi comuni si riscontrano nelle organizzazioni corporative delle varie città, è certo che altri ve ne sono che le differenziano, e ciò rende difficile riscontrare fra loro una logica continuità.
In particolare, il principio della autonomia (lo stesso che nella città aveva dato vita al comune) contraddistingue pure la c. medievale dai collegio romani specie dell'età imperiale, nonché dalle c. bizantine, come dalle scholae romane e ravennati di ispirazione bizantina e dai ministeria pavesi, organismi tutti nei quali l'intervento del potere pubblico per motivi di controllo e per motivi fiscali toglie alla c. buona parte della sua libertà. Il che comunque non esclude che lo spirito associativo, fondamento comune di ogni organizzazione sorta con il fine di facilitare ai soci lo svolgimento delle loro attività e di difenderli nei confronti di altri organismi, sia stato tramandato da un'epoca all'altra dando vita a forme corporative diverse a seconda delle condizioni politiche e sociali dominanti nel momento storico e nell'ambiente durante il quale ed in seno al quale esse avevano preso vita.
Proprio per le caratteristiche particolari presentate dall'ambiente politico-economico-sociale, sia in Italia che altrove, a partire dal sec. xi l'organizzazione corporativa medievale assume quella fisionomia specifica e quella importanza che la rendono un fenomeno tipico. E queste caratteristiche sono, oltre che, come si è detto, l'autonomia dal potere pubblico e l'ideale cristiano, anche il rifiorire dei centri urbani ed il moltiplicarsi dei lavoratori indipendenti, entrambi capisaldi del rinnovamento della società a partire dal sec. xi.
Le c. sorgono quindi nelle città e, fra queste, specialmente nelle città-stato, pur non essendo assenti anche nei centri demografici dipendenti da un organo politico al disopra ed al difuori di esse.
Vario è il numero delle arti. Poche in un primo tempo, vanno gradualmente aumentando, benché il loro numero venga poi limitato dall'autorità politica. Da questa limitazione sorge, accanto alla c. legale, cioè riconosciuta, quella non riconosciuta, solitamente formatasi per distacco dalla prima e tendente pur essa al riconoscimento.
Diversa è pure l'importanza delle arti, importanza il cui fondamento è la potenzialità economica. Per questo le c. dei mercanti, che raccolgono la parte scelta della popolazione economicamente attiva delle città, tengono ovunque il primato. Ad esse fanno séguito le c. dei medici, dei notai e degli speciali, mentre a distanza seguono quelle degli artigiani veri e propri, fatta eccezione per le categorie collegate con l'industria tessile che, per l'importanza assunta da quell'industria, acquistano ben presto un rango di primo piano.
Da ciò la distinzione in arti maggiori, arti medie e arti minori, distinzione che, partendo dal sostrato della diversa importanza economica, assume gradualmente un valore giuridico.

(da C. Pedrazzini, La farmacia storica ed artistica italiane, Milano 1921, p. 25
Corporazione - Certificati d'immatricolazione di Giotto nell'arte degli Speziali - Firenze, archivio di Stato.
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II. Funzionl. - Ma una visione esatta della natura delle c. medievali, come pure della loro evoluzione, si può avere solo attraverso l'esame delle funzioni da esse svolte.
Tali funzioni possono essere cosi raggruppate : funzioni economiche, funzioni politiche, funzioni giudiziarie, funzioni assistenziali e religiose.
Le funzioni economiche sono le più importanti e, come tali, quelle che giustificano essenzialmente la vitalità dell'associazione; di più, quelle dalle quali balza più evidente la natura etico-religiosa del mondo che le c. in certo qual modo rappresentano. Esse consistono infatti nella difesa degli interessi particolari dei singoli soci (difesa contro terzi e difesa contro i soci stessi, come nel caso della disciplina della concorrenza), nel reclutamento della mano d'opera, nella disciplina dell'approvvigionamento delle materie prime, nella fissazione dei prezzi d'acquisto di queste ultime, nonché dei prezzi dei prodotti e degli stessi salari, secondo quel criterio del giusto prezzo che è uno dei capisaldi del pensiero economico medievale, nella disciplina della lavorazione delle materie o comunque nella disciplina dell'esercizio dell'arte (ad es., disposizioni sull'esercizio dell'arte dei barbieri quando agivano come medici e chirurghi, su quelle dell'arte degli speziali nella fabbricazione dei medicinali vari, disposizioni sulla tecnica della lavorazione dei panni, disposizioni sulla verifica e l'uso dei pesi e misure ecc.), sul mantenimento dello sbocco dei prodotti.
Per ciò che concerne le funzioni politiche, occorre distinguere fra le c. sorte e sviluppatesi nelle città dove limitata era il predominio del potere centrale e dove pertanto quest'ultimo dovette dividere le proprie funzioni con le c., e le città in cui invece, essendo riuscito il potere centrale a mantenere tutte le proprie prerogative, le c., se funzioni politiche ebbero, ciò avvenne solo per concessione dello stesso potere centrale.
Appartengono alla prima categoria le c. di Milano, Firenze, Piacenza, Bologna, Siena, Pisa, Parugia, nonché delle città delle Fiandre e di alcune della Germania. In essa la costruzione della costituzione dello Stato sulla base delle c. non è infatti che l'ultima fase del processo per il quale, prima attraverso l'emancipazione politica, poi con l'incorporazione della organizzazione corporativa nella costituzione dello Stato, la c. stessa partecipa sempre più strettamente al potere, giungendo, come a Firenze, a limitare i diritti politici ai soli propri iscritti.
Diversa è però la "posizione" politica delle varie arti : di assoluto preminenza quella delle arti maggiori che giungono talvolta anche a dirigere tutta la politica estera, fatto, questo, fondamentale per gli interessi economici della categoria, strettamente collegati con i mercati stranieri; di secondo piano quella delle arti medie e minori, il cui ingresso all'amministrazione dello Stato (temporaneo, peraltro) avviene in un secondo tempo, approfittando della crisi economica delle arti maggiori (come a Firenze ad opera del ceto medio dopo la crisi del quarto decennio del Trecento), oppure mediante un'azione rivoluzionaria (come, ancora a Firenze, con il tumulto dei Ciompi, ad opera del proletariato).
Appartengono alla categoria delle c., la cui posizione politica è limitata e controllata dal potere centrale, gli organismi corporativi di Venezia, Genova, del Regno di Napoli e Sicilia, della Francia, della Spagna e di alcune città della Germania.
Nella Serenissima, ed in parte anche a Genova, la cosa si spiega con la stretta unione che vigeva tra tutte le forze politico-sociali ed il loro asservimento agli interessi del grande commercio ed alla amministrazione di un dominio coloniale fortemente accresciuto dal sec. xili in poi.
Da ciò la limitazione della funzione politica delle arti ad una semplice rappresentanza presso lo Stato dei loro interessi economici e religiosi. Nell'Italia meridionale la scarsa forza politica delle c. si spiega invece con la limitata potenza economica delle categorie professionali che esse inquadravano.
In relazione con la più o meno ampia indipendenza del potere politico, le c. svolgono verso i propri iscritti una importante funzione giudiziaria. Essa si basa sulla

(da C. Pedrazzini, La farmacia storica ed artistica italiana. Milano 1911, p. 18.
Corporazione - Certificato d'immatricolazione di Botticelli nella C. dell'arte degli Speziali - Firenze, archivio di Stato.
tendenza a sostituire alla più lunga procedura dei tribunali ordinari, quella agile e breve dello specifico tribunale dell'arte. Limitata, in un primo tempo, alle liti fra i membri della c. per questioni relative all'esercizio dell'arte stessa, essa tenta di ampliare la propria competenza avvicinando quindi la giurisdizione dell'associazione a quella dello Stato. D'altra parte, là dove dominano le arti maggiori, queste gradualmente estendono la giurisdizione propria anche sulle altre arti, anche perché dispongono, a differenza di queste ultime, di propri mezzi esecutivi.
Le funzioni assistenziali si esplicano nell'aiuto morale e materiale al socio colpito da eventi sfavorevoli ed ai poveri e disgraziati in genere, aiuto che può assumere forma organizzata ed imponente con la fondazione di ospedali ed ospizi.
La funzione religiosa, più estesa nelle città dell'Europa settentrionale, va dalla fissazione dei giorni di festività, e quindi di astensione dal lavoro, alla celebrazione della festa patronale, alla erezione di cappelle e chiese ed al loro funzionamento.
III. Organizzazione. - La organizzazione interna delle c. risulta dalla documentazione più importante che oggi ancora si conserva a testimonianza della struttura dei vari organismi corporativi e che, all'epoca in cui l'arte era in piena funzione, ne consacrava giuridicamente l'esistenza, e cioè dagli statuti.
Accanto allo statuto, elementi importanti dell'organizzazione corporativa sono il sigillo e la sede. Per ciò che concerne quest'ultima, la sua ampiezza e ricchezza dipende dalla posizione economica dell'arte che dà vita talvolta a manifestazioni artistiche notevoli.
Anche il patrimonio è un elemento costitutivo della struttura dell'arte. Esso viene gradualmente formandosi con i contributi versati dai soci, con proventi fiscali concessi dall'autorità centrale, con i lasciti per morte.
Ma l'elemento essenziale dell'organizzazione interna è dato dai dirigenti dell'arte. Variabili quanto al numero, essi comunque comprendono i dirigenti veri e propri nelle persone dei consuili o abati o gastaidi o sindaci, i consiglieri avvocati o assessori per le funzioni giurisdizionali, i notai o scrivani per la stesura degli atti sociali, e, infine, i cassieri. Accanto ad essi è una schiera più o meno numerosa di persone adibite a mansioni varie.
Svariatissimo è il criterio di nomina delle varie cariche : normalmente ciò avviene o per elezione o per estrazione a sorte, salvo in quelle città o in quell'epoca in cui le arti dipendono direttamente dal governo centrale, nel qual caso la nomina avviene ad opera di quest'ultimo.
In stretto collegamento con l'organizzazione interna è la posizione dei lavoratori nell'àmbito della c.
In un primo tempo non tutti coloro che esercitano un'arte fanno parte di un organismo corporativo; in seguito,
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gradualmente, per difesa contro la concorrenza, l'iscrizione diviene obbligatoria e tale obbligatorietà viene anche sanzionata dal potere centrale. Il che non esclude l'esistenza di artigiani non iscritti all'arte.
D'altra parte per essere iscritti ad una c. è condizione primaria l'esercizio di quell'arte o di una delle arti sulle quali la c. ha giurisdizione e, di conseguenza, anche (specie per quelle professioni che richiedono determinate conoscenze tecniche) la dimostrazione di saperla esercitare.
A parte queste condizioni, altre ve ne sono che si inquadrano nella fisionomia etico-sociale della c. Fra queste, ma non sempre, l'essere figlio di un maestro dell'arte (da cui, specie in epoca più avanzata, il crearsi di un diritto di iscrizione ereditario); da questo ancora il divieto di iscrizione per i figli illegittimi.
L'iscrizione comporta due obblighi: il pagamento della tassa prescritta; il giuramento di osservanza dello statuto sociale.
La posizione dei soci nell' interno dell'arte non è identica per tutti. All'apice stanno i maestri, che, soli, possono ricoprire cariche sociali; vengono poi i lavoratori e i garzoni o apprendi-

(da P. Koelner, Basel Zweifdareiterkatt, via Biddvikach des Eizdts und Gesellschaften, Basilea 1915, p. 81, fig. 57)
sti, i quali non sono quindi lavoratori salariati alle dipendenze dei maestri, ma maestri in potenza essi stessi e che tali giuridicamente sono destinati a divenire, previe varie formalità, essenzialmente solo dopo aver dato dimostrazione di conoscere a fondo l'esercizio dell'arte, il che, come avviene in alcune città dell'Europa settentrionale, ha luogo a mezzo della presentazione, da parte dell'aspirante maestro, di un capolavoro.
A partire dal sec. xv (ma l'epoca varia da regione a regione in relazione con il mutarsi delle condizioni che determinano ed accompagnano il fenomeno), la organizzazione corporativa decade. I motivi sono di carattere economico e di carattere politico. Sono dati i primi dal mutarsi dell'organizzazione produttiva. L'affermarsi del mercante-imprenditore e conseguentemente, anche se non immediatamente, il sorgere della figura del salariato, rendono anacronistico il sussistere di una organizzazione che, per sua natura, doveva, salvo il caso tutto particolare della distinzione fra maestro ed apprendista, raccogliere nel proprio seno elementi in assoluta parità e che invece ora pone accanto l'uno all'altro individui la cui potenzialità economica e specialmente la cui autonomia economica sono nettamente diverse.
D'altra parte il crescere della concorrenza sollecita gli iscritti all'arte, monopolisti dell'esercizio della medesima, a limitare maggiormente le possibilità di ingresso nella c., con il risultato logico che viene a crearsi, specialmente al di fuori delle città, una sempre più forte schiera di liberi lavoratori la cui sola presenza mina alla base l'edificio corporativo.
I motivi di carattere politico risiedono nel sempre maggiore intervento del potere centrale nei confronti degli organismi corporativi. Infatti gli Stati, già di per sé sempre
più portati ad estendere il proprio intervento nell'economia interna (siamo nel periodo in cui si affermano in Italia le Signorie e fuori d'Italia le grandi monarchie), trovano utile ai propri fini trasformare gli organismi corporativi in strumenti della propria politica economica, spesso anzi in veri organi statali.
Nello stesso tempo là dove, come in Francia ed in Inghilterra, lo Stato vuole dare incremento alle proprie industrie sorgenti, esso agisce al di fuori delle c., le quali pertanto restano svuotate di gran parte delle loro funzioni.
Con tutto ciò esse si
rinserrano ancor più nella cerchia dei propri privilegi che difendono sia nei confronti delle altre or ganizzazioni, sia nei confronti dello Stato, il quale ultimo tali privilegi riconosce dietro coazione di forti contributi fiscali che terminano di esaurire anche finanziariamente le arti.
In simili condizioni l'arganismo corporativo si affaccia al Settecento, quando cioè le concezioni naturalistiche cominciano a penetrare nel pensiero economico. E quale sia la valutazione che dei sopravvissuti organismi corporativi le nuove idee oppositrici di ogni vincolismo economico effettuano, è facile intuire.
Nella aspirazione generale ad una libertà, le arti che, negli ultimi tempi, erano andate invece sempre più negandola a coloro che non entravano nella loro orbita, divengono una istituzione sempre più anacronistica ed odiosa.
Da questa situazione di fatto al formarsi di una vera e propria campagna anticorporativa il passo è breve, cosicché, quando hanno inizio le riforme sia in Italia che altrove ad opera dei vari principi illuministi, il problema della soppressione del plurisecolare, glorioso, ma ormai superato organismo, è maturo per una radicale soluzione.
In Francia le c. vengono soppresse dal Turgot, ma non in modo definito, ché ciò avviene solo con la Rivoluzione.
In Italia, invece, le soppressioni hanno inizio nel 1770 con Pietro Leopoldo in Toscana, mentre contemporaneamente nel Lombardo Veneto le arti vengono private di ogni privilegio, salvo ad essere soppresse completamente fra il 1778-86.
A seguito della Rivoluzione Francese, anche Belgio, Spagna ed alcuni Stati della Germania operano la soppressione, nonché gli altri Stati italiani, primo fra essi lo Stato pontificio nel 1801 con Pio VII, seguito da Ferdinando I delle due Sicilie nel 1821 e da Carlo Alberto di Sardegna nel 1844.
Non sono ancora soppresse in tutti i paesi le antiche c., che già maturano definitivamente in alcuni le condizioni per il sorgere di nuove organizzazioni di lavoratori. E l'Inghilterra, paese che già aveva da tempo soppresso le gbilde, l'ambiente dove, a causa dei progressi dell'industrialismo, tali condizioni sono più urgenti. Sintetizzabili in un acuirsi sempre più dei conflitti di lavoro e nella graduale convinzione che un regime di assoluta libertà economica non è il migliore sia per appianare i conflitti di lavoro, sia per
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(da V. Leroquais, Les briviaires mss. des bibl. publ. de France, Parigi 1934, tav. 120) PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI Miniatura della fine del sec. xv nel Breviario di Renato II di Lorena - Parigi, Biblioteca dell'Arsenale, ms. 601, f. 326 v.
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# CORPUS: TURIS CANONICI
A sinistra: DECRETUM GRATIANI - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. Lat. 1365, f. 111 (sec. xiv). A destra: DECRETUM GRATIANI CUM GLOSSIS BARTHOLOMEI BRISCIENSI, ed. Ulrico Han, Roma 1478 - Biblioteca Vaticana, stamp. Chigi 438.
## XXXVIII.
La 4ᵃ e di altre
I 1365 nella 4ᵃ e della 5ᵃ e di altre
quali si è conservata la data di entrata in data 1365, 1366 e 1367. La data di entrata in data 1365 è 1366 e 1367. La data di entrata in data 1367 è 1368. La data di entrata in data 1365 è 1366 e 1367. La data di entrata in data 1367 è 1368. La data di entrata in data 1365 è 1369. La data di entrata in data 1365 è 1370. La data di entrata in data 1365 è 1371. La data di entrata in data 1365 è 1372. La data di entrata in data 1365 è 1373. La data di entrata in data 1365 è 1374. La data di entrata in data 1365 è 1375. La data di entrata in data 1365 è 1376. La data di entrata in data 1365 è 1377. La data di entrata in data 1365 è 1378. La data di entrata in data 1365 è 1379. La data di entrata in data 1365 è 1380. La data di entrata in data 1365 è 1381. La data di entrata in data 1365 è 1382. La data di entrata in data 1365 è 1383. La data di entrata in data 1365 è 1384. La data di entrata in data 1365 è 1385. La data di entrata in data 1365 è 1386. 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