di Bologna il primo volume del suo Bollario, nella costituzione che vi premette (Iam fere sextus) spiega che tale volume resta certo fuori del C. i. c., se si dà a questo termine il significato più consueto, di cui subito diremo, ma vi rientra invece se "appellatione corporis iuris canonici intelligendum est quidquid ab Apostolica auctoritate promanat ".
Sostinato: I. Nozioni generali. - II. Il Decretum di Graziano. - III. Decretales di Gregorio IX. - IV. Il Liber sextus. V. Le Clementine. - VI. Le Extravagantes. - VII. Edizioni.
I. Nozioni generali. - Il termine C. i. c. però da vari secoli indica la raccolta di fonti ben determinate; ed il termine e la sua fortuna risentono palesemente l'influsso della denominazione analoga penetrata nell'uso universale a partire dal sec. XII per la codificazione giustinianea. Si può qui prescindere dalle fonti che in periodi remoti sono state designate, non mai però con carattere di generalità, mediante tale termine o termini analoghi (Corpus decretorum). Basti ricordare come almeno dal sec. XVI (ma già il Concilio di Basilea alla sess. XXIII, c. 6 accenna "reservationibus in corpore iuris clausis " volendo alludere a disposizioni del Liber sextus), esso comprenda tre raccolte non ufficiali e tre collezioni ufficiali : cioè, rispettivamente, il Decretum di Graziano, le Extravagantes Joannis XXII e le Extravagantes communes: le Decretales di Gregorio IX, il Liber sextus decretalium di Bonifacio VIII, le Clementinae (il motu proprio Arduum sane munus del 19 marzo 1904 (Acta Sanctae Sedis, 36 [1904], pp. 549-51) che dispone la codificazione del diritto canonico, dice veramente che l'attuale "corpus quod dicitur iuris canonici praesertim coalescit" delle Decretales di Gregorio IX, del Sextus, delle Clementinae cum Gratiani decreto).
L'opera non è mai stata promulgata come un tutto unico: il C. i. c., è una unità in virtù della tradizione e della dottrina; non può invece considerarsi ad alcun effetto come un codice che tragga la propria unità dalla volontà legislativa, per cui tutte le sue parti abbiano il medesi-

(let. 1248-1201)
Corpus iuris canonici - Gregorio IX, sotto le spoglie di Giulio II, rimette la Decretal ad un avvocato conctatoriale. Affresco di Raffaello e collaboratori (ca. 1269) - Vaticano, stanza della Segnatura.
mo valore. Gregorio XIII con la cost. Cum pro munere del 1^{°} luglio 1580 approvò l'opera svolta da una commissione di cardinali e di studiosi (correctores romani) nominata da Pio V nel 1566 con l'incarico di rivedere, correggere ed espurgare dalle aggiunte spurie il Decreto di Graziano (per questo soprattutto la revisione s'imponeva), le Decretali di Gregorio IX, il Sesto, le Clementine, le Estravaganti; e cosi approvò l'edizione stampata in officina populi Romani, da adottarsi come modello, dando per dieci anni a tale stamperia privilegio di ristampa dell'opera. Con l'altra cost. Emendationem decretorum del 2 giugno 1582 il Pontefice si limitò ad approvare l'emendazione del Decreto di Graziano, effettuata sulla base dei codici più antichi e degli autori di cui Graziano aveva fatto uso. Sono da notare nella cost. Cum pro munere le espressioni: "... ut... hoc Iuris canonici corpus fideliter et incorrupte iuxta exemplar hic Romae impressum... imprimi possit... providere volentes ut hoc ius canonicum sic expurgatum ad omnes ubique Christifideles sartum tectum perveniat... nulli omnino hominum... liceat huiusmodi libris dicti iuris canonici... quicquam addere"; cioè la costituzione usa indifferentemente le tre espressioni C. i. c., Ius canonicum, Libri iuris canonici. Quanto al valore della Cum pro munere, trattasi palesemente dell'approvazione di una edizione, che potrà ben dirsi edizione ufficiale, non già della promulgazione di un corpo di leggi. Ed in effetto mai si dubitò che non potessero considerarsi omogenee quanto ad efficacia le norme contenute nelle varie parti del C. i. c. ma che ben potessero le più antiche essere state abrogate dalle più recenti, quelle di portata generale derogate dalle speciali : secondo i consueti generali criteri d'interpretazione e di reciproco contemperamento di leggi diverse.
II. Il. "Decretum" di Graziano. - La parte più antica del C. i. c. è costituita dal cosiddetto Decretum Gratiani, opera del monaco Giovanni Graziano, camaldolese, nato, pare, a Carraria presso Ficulle (secondo altri a Chiusi), che insegnava in una scuola
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conventuale del monastero dei SS. Felice e Nabore di Bologna. Quasi nulla si sa di lui, a non accogliere dati leggendari. L'opera doveva essere compiuta nel 1140. Il titolo di Decretum, che è probabilmente una derivazione da quello dell'opera omonima d'Ivo di Chartres (v.), è nei più antichi codici; ma in altri codici antichi si legge invece quello di Concordia discordantium canomum, che meglio rende il contenuto della compilazione e gli scopi propostisi dall'autore.
Questi, attraverso numerose collezioni di canoni del secc. XI e XII (in molto minor grado attraverso ricerche dirette sulle fonti), raccolse un vastissimo materiale, che consta di canoni pseudo-apostolici, canoni di concili orientali, africani, spagnoli, francesi, tedeschi, italiani tenuti tra il sec. Iv ed il xir, lettere di papi (molte spurie) da Anacleto ad Innocenzo II, passi di Padri della Chiesa e di scrittori ecclesiastici (sono largamente utilizzati Ambrogio, Girolamo e soprattutto Agostino), frammenti del Corpus iuris civilis, del Codex Theodosianum, della Lex romana Visigotorum, dei capitolari franchi.
Con questo materiale Graziano compose la sua opera, che consta di tre parti. La prima, ripartita in 101 distinctiones, alla lor volta suddivise in canoni (ma trattasi di distribuzione posteriore a Graziano), tratta del diritto in genere, di quello della Chiesa in particolare e delle sue fonti, dei chierici e dei loro obblighi, del conferimento dei vari gradi della gerarchia ecclesiastica e dei requisiti per essi richiesti. Nella seconda, ripartita in 36 causae, suddivise in quaestiones che si ripartiscono ulteriormente in canoni, l'autore si occupa del diritto giudiziario e penale, di varie questioni di diritto patrimoniale, dei rapporti tra clero secolare e regolare, del diritto matrimoniale. Nella terza (ripartita in cinque distinzioni, suddivise in canoni : e qui pure la distribuzione è posteriore a Graziano) si tratta della consacrazione delle chiese, della Eucaristia, del Battesimo, di varie questioni di liturgia, di alcuni punti di teologia. Sul modello del De misericordia et institia di Algern da Liegi e del Sic et non di Pietro Abelardo, Graziano si sforza di collegare tra loro i testi e di esporre le conclusioni che ne emergono. Spesso l'autore spiega come siano soltanto apparenti le contraddizioni dei testi o come esse debbano venire superate: ratione significationis (richiamandosi allo spirito della norma), ratione temporis (prevale la norma più recente), ratione loci (carattere locale di una norma), ratione dispensationis (un canone costituisce la regola generale e l'altro una dispensa dall'osservanza di questa regola). Più propriamente: nella prima parte, si principio di ogni distinctio, Graziano riassume i principi generali che in essa verranno svolti e talora si preoccupa di collegare la distinctio a quella che precede; nella seconda parte ogni cause s'inizia con l'esposizione di un immaginario caso pratico, cui Graziano fa seguire l'enunciazione delle varie questioni che bisogna risolvere per riuscire a dare una soluzione al caso; in entrambe le parti (la terza è pura esposizione di testi) spesso a singoli testi segue un breve commento, molte volte con lo scopo appunto di risolvere le apparenti contraddizioni con altri testi; tutti questi passi costituiscono i cosiddetti Dicta Gratiani. Ogni canone ha poi un breve titolo, riassuntivo del suo contenuto. Al Decretum sono incorporati certi passi, detti Paleae, posteriori alla primitiva edizione, ed attribuiti al più antico commentatore, Paucapalea. L'opera ebbe enorme diffusione, e fu veramente lavoro fondamentale per lo sviluppo del diritto canonico (nel cielo del sole Tommaso d'Aquino mostra a Dante la luce di Graziano [Par., X, 103-105]); peraltro, come si è ricordato, non ottenne mai sanzione legislativa.
Il modo consueto di citazione del Decretum è: per la prima parte, numeri del canone e della distinctio (ad es., c. 1, D. X); per la seconda, del canone, della causa, della quaestio (ad es., c. I, C. XII, q. 1); per la terza (che per l'oggetto primo in essa trattato va sotto il titolo de consecratione) la citazione si fa come per la prima, facendo seguire al numero della distinctio l'abbreviazione de cons. (ad es., c. 1, D. I de cons.).
III. "Decretales" di Gregorio IX. - Nel i230 Gregorio IX affidò al suo cappellano e penitenziere, il do-
menicano Raimondo da Peñafort, poi elevato agli onori degli altari, il compito di effettuare una nuova raccolta di decretali. La bolla di promulgazione, la Rex pacificus del 5 sett. 1234, con cui la nuova raccolta viene inviata alle Università di Bologna e di Parigi, così indica gli scopi pratici dell'opera: "diversas constitutiones et decretales epistolas praedecessorum nostrorum, in diversa dispersas volumina, quarum aliquae propter nimiam similitudinem, et quaedam propter contrarietatem, nonnullae etiam propter sui profisitatem, confusionem inducere videbantur, aliquae vero vagabantur extra volumina supradicta, quae tanquam incertae frequenter in iudiciis vacillabant, ad communem, et maxime studentium, utilitatem... illas in unum volumen resecatis superfluta precodimus redigendas, adiicientes constitutiones nostras et decretales epistolas, per quas nonnulla, quae in prioribus crant, dubia, declarantur".
Il nome subito adottato per la raccolta fu quello di Decretales Gregorii IX, sebbene largamente usato fosse pur l'altro di Liber extravagantium (cioè delle decretali vaganti fuori del Decreto di Graziano) o di Liber extra. La materia è formata da decretali pontifice (per la massima parte del periodo 1145-1234), da un piccolo numero di canoni conciliari, di passi della Bibbia, di Padri e di scrittori ecclesiastici, di leggi secolari. Il compilatore attinse però alle fonti originali solo per le decretali più recenti; per le altre si valse di cinque compilazioni posteriori al Decreto di Graziano, le cosiddette Quingue compilationes antiquae. La materia è distribuita, secondo la ripartizione di Bernardo da Pavia, in 5 ll. (il cui contenuto approssimativo è indicato dal verso memoriale index indicium clerus conmibia crimen), suddivisi in titoli con l'indicazione della materia (ad es., De in integrum restitutione) ed in capi (aventi ciascuno una inscriptio, cioè l'indicazione della fonte del capo, che però non di rado è errata, ed un summarium, formolazione sintetica della regola di diritto enunciata dal passo che costituisce il capo). Conformemente al suo scopo pratico, il compilatore mutilò le decretali, sopprimendo le parti che gli apparissero superflue o contenessero fattispecie anziché enunciazioni di principi generali (la soppressione è di solito indicata con un et infra), talora le interpolò, spesso distribuì in veri titoli, conformemente alla materia trattata nei diversi passi, frammenti di una medesima decretale.
La Rex pacificus stabiliva che solo della nuova raccolta si dovesse fare uso nei tribunali e nelle scuole; è contro. verso se ciò equivalesse ad abrogazione della efficacia giuridica delle disposizioni non accolte nella collezione.
Il modo consueto di citazione dei passi di questa è: il capo, l'opera (indicata con un X, da Extra), l'oggetto del titolo, il numero del libro e del titolo : ad es., c. 2, X, de commet., I, 4.
IV. Il "Liber sextus". - Bonifacio VIII, constatando l'incertezza che regnava intorno all'opera legislativa pontificia posteriore al 1234, incaricò Guglielmo Mandagot arcivescovo di Embrun, Berengario Fredoli vescovo di Béziers e Riccardo Petroni da Siena vicecancelliere di S. Romana Chiesa di allestire una nuova raccolta. Che venne promulgata mediante la bolla Sacrosanctae Romanae Ecclesiae del 3 marzo 1298, con invio alla Università di Bologna e quindi ad altre. La bolla stabiliva che la raccolta, da aggiungersi ai 5 libri delle Decretales di Gregorio IX, si sarebbe chiamata Liber sextus; ed avvertiva che dovevano ritenersi abrogate le decretali posteriori all'opera di Gregorio IX che non fossero state comprese nella nuova compilazione ed espressamente fatte salve da disposizioni di questa.
Il Liber sextus contiene canoni dei Concili di Lione I e II del 1245 e del 1274, e decretali pontifice del periodo 1239-98; l'ultimo capo è formato da 88 Regulae Iuris di Dino da Mugello.
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Qui pure i testi vennero ritoccati in conformità agli scopi pratici della raccolta. Questa si suddivide, secondo la stessa sistematica delle Decretales di Gregorio IX, in 5 ll., ripartiti in titoli e capi. Pure il modo di citare è quello stesso indicato per le Decretales di Gregorio IX, sostituendosi per l'indicazione della raccolta ad X , in VI { }^{°} (ad ex., c. 1., in VI { }^{°}, de elect., I, 6).
V. Le Clementine. - Giovanni XXII con la costituzione Quoniam nulla iuris del 25 ott. 1317 pubblicò mediante invio alle università la raccolta delle decretali emanate dal suo predecessore Clemente V, e che rappresentano l'opera riformatrice del Concilio di Viennes del 1311 (Clementinae; ma la raccolta fu dapprima designata come Liber septimus; la Quoniam nulla non indica alcun nome per la raccolta).
Secondo la costituzione, si tratta della semplice promulgazione della raccolta già predisposta, promulgazione che la morte impedì a Clemente V di effettuare; sembra invece che Giovanni XXII abbia ritoccato le decretali che il suo precedessore già aveva pubblicato nel Concistoro di Nenteaux presso Carpentras il 21 marzo 1314.
La ripartizione è la consueta sistematica in 5 ll., suddivisi in titoli e capi; modo di citazione, il consueto: c. 1., in Clem., de rescriptis, I, 2.
VI. Le «Extravagantes". - Nei manoscritti e nelle prime edizioni a stampa si trovano aggiunte alle collezioni qui menzionate diverse decretali posteriori al Sextus, talora edite in appendice a questo; più spesso alle Clementine. Secondo le edizioni variano le decretali accolte e la loro distribuzione.
Nella edizione allestita nel 1500 dai librni parigini Ulrico Gering e Bertoldo Rembolt, il licenziato in diritto Giovanni Chappuis, incaricato di curare tale edizione, aggiunse alle tre collezioni ufficiali altre due. Una di esse consta di 20 decretali di Giovanni XXII (che già nel 1325 Zenzelinus de Cassanis [Jenselin de Cassagnes] aveva raccolto e glossato come un tutto a sé), e reca il titolo di Extravagantes Joannis XXII; le decretali sono distribuite in 14 titoli suddivisi in capi. L'altra raccolta comprende le decretali solite a stamparsi con le collezioni ufficiali ed inoltre 40 nuove; è intitolata Extravagantes communes; le decretali sono ripartite nei 5 libri della sistematica tradizionale, salvo che quartus liber vacat; i 4 libri sono suddivisi in titoli e capi; le decretali appartengono al periodo 1281 1478.
Queste due raccolte di Extravagantes sono passate in tutte le successive edizioni e sono cosi entrate nella formazione tradizionale del C. i. c., pure non ricevendo mai sanzione ufficiale. Modo di citazione delle due raccolte: c. 2, Extrav. Joann. XXII, de concess. praeb., IV; c. un., Extrav. comm., de celebr. missarum, III, 11.
VII. Edizioni. - L'opera dei correctores romani, notevole soprattutto in relazione al Decretum di Graziano, non fu perfetta, per la conoscenza piuttosto scarsa che al loro tempo si aveva delle fonti di cui Graziano si era servito. Alla ricostruzione del Decretum apportò invece un prezioso contributo lo spagnolo Antonio Augustino (Augustin) con i suoi De emendatione Gratiani libri duo, editi nel 1587.
Sempre nella seconda metà del sec. xvr i due fratelli Pietro e Francesco Pithou approntarono una edizione critica sulla base di vari manoscritti dell'intero C. i. c., che però vide la luce solo nel 1685-87. Una edizione, pure dell'intero C. i. c., di gran lunga più corretta, fu quella curata da Giusto Henning Böhmer, che vide la luce nel 1747; seguirono, per ricordare solo quelle che segnano una tappa nella elaborazione scientifica di questi testi. l'edizione di Emilio Ludovico Richter del 1835 ed infine quella di Emilio Friedberg, pubblicata dal Tauchnitz di Lipsia nel 1879-81. Il Friedberg nel Decretum restituì il testo genuino di Graziano (accettando solo la ripartizione introdotta e le Poleae), notando le alterazioni accettate ad instaurate dai correctores romani; nelle Decretales di Gregorio IX assunse il testo della edizione del 1580 (indicando in nota i punti ove si differenzia da quello originale), ma pubblicò intere le decretali che Raimondo da
Peñafort, in relazione al suo scopo pratico, aveva mutilato, stampando in corsivo la parte ch'era stata soppressa; per le altre collezioni adottò il testo del 1580 indicando in nota i punti in cui si stacca dal testo originario. - Vedi tav. XXX.
Bibl.: Fondamentali i prolegomena del Friedberg ai due volumi della sua edizione: J. F. Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des conmisclen Rechts von Gratien bis auf die Gegenwart. Stoccarda 1879-80; F. Laurin, Introductio in C. i. c., Friburgo in Br. 1889; J. S. Sägmöller, Lehrbuch des batholischen Kirchenrechts, 4² ed., ivi 1925-26; A. Villien, Gratien, vie et oeuvre, in DThC, VI, col. 1727 sgg.; J. de Ghellinck, Gratien, II: La théologie dans ses sources et chez les glossateurs de son "décret", ibid., col. 1731 sgg.: A. van Hove, Commentarium Locanisimae, I: Prolegomena, ed. altera, Malinea-Roma 1945, pp. 337 369.
Arturo Carlo Jemolo
CORPUS IURIS CIVILIS. - Fin dall'epoca dei Glossatori è invalso l'uso di indicare con questa espressione le varie parti della legislazione giustinianca, che viene distinta cosi dal Corpus iuris canonici.
La legislazione giustinianca è raccolta nelle seguenti quattro collezioni : Digesta o Pandectae, Institutiones, Codex (repetitae praelectionis), Novellae (constitutiones). Il compito di raccogliere leges e iure, cioè le costituzioni degli imperatori e i testi della giurisprudenza romana, fu merito insigne di Giustiniano I (v.), imperatore d'Oriente dal 527 al 565 . Allo stesso compito fu inadeguata, un secolo prima, la persona di Teodosio II (v.).
Le circostanze erano straordinariamente favorevoli, ma Giustiniano seppe genialmente approfittarne. Rifiorire erano le scuole di diritto, principalmente quelle di Berito e di Costantinopoli nel sec. v e nel principio del sec. vi; a lato dell'Imperatore, come quaestor sacri palatii stava un uomo di altissimo valore, Triboniano; ma né il rifiorire delle scuole, né la possibilità di disporre delle eccezionali attitudini di un dottissimo studioso, né la esigenza stessa, sempre più urgente, di un'opera legislativa più adatta alle mutate condizioni sociali, sarebbero valse, se Giustiniano non avesse voluto ricostruire con le armi, con la politica ecclesiastica, con la legislazione, l'unità dell'Impero.
Il piano dell'opera legislativa non era probabilmente elaborato ancora in modo completo, quando, con la cost. Haec quae necessaria del 13 febbr. 528, l'Imperatore nominava una commissione (presieduta da Giovanni, allora quaestor sacri palatii, e di cui facevano parte Triboniano e Teofilo) con l'incarico di trarre dai tre codici preesistenti (Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano) e dalle costituzioni posteriori un nuovo codice, pubblicato il 7 apr. 549 con la cost. Summa reipublicae, rimasto in vigore quattro anni appena e a noi non pervenuto. Un frammento di questo Codex, conservato in un papiro recentemente scoperto (pap. Ox. n. 1814), contiene, fra altre costituzioni dei tit. 11-16 del primo libro, proprio la costituzione chiamata legge delle citazioni; il che ha fatto giustamente pensare al de Francisci e al Bonfante che Giustiniano, appena salito al trono, non si scostasse ancora dal programma che ispirava la costituzione teodosiana. Il grande proposito maturò più tardi, e provocò la cost. Deo auctore del 15 dic. 530 , che ordinava la compilazione del Digesto.
Sommario: I. Digesta o Pandectae. - II. Institutiones. III. Codex repetitae praelectionis. - IV. Novellae. - V. Manoscritti ed edizioni. - VI. Osservazioni generali di sintesi.
I. "Digesta" o "Pandectae". - Sono la compilazione della giurisprudenza, fatta da una commissione, di cui erano membri, sotto la presidenza di Triboniano, quattro professori (Teofilo e Cratino di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio di Berito) e inoltre Costantino, comes sacrarum largitionum, e undici avvocati del fòro di Costantinopoli. Risultano di frammenti estratti dalle opere dei principali giureconsulti romani, ordinati in 50 ll. di ineguale misura, ciascuno dei quali (ad eccezione di tre: XXX, XXXI, XXXII, che espongono la materia dei legati e dei fedecommessi) è diviso nuovamente in titoli, intestati con una rubrica. Dentro i titoli, i frammenti dei giureconsulti
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si susseguono apparentemente senza un ordine sistematico: ogni frammento ha la sua inseriptio contenente il nome del giureconsulto e l'indicazione dell'opera originaria e del relativo libro: per comodità di riferimento, la scuola ha diviso poi i frammenti più lunghi in principium e paragrafi. Opera ardua e di ampio disegno, fu portata a termine con celerità straordinaria: pubblicata con la cost. Tanta, il 16 dic. 533 , entrò in vigore il 30 dic. successivo.
L'ordine della materia coincide, nelle grandi linee almeno, con quello dell'edictum perpetuum di Salvio Giuliano. Uno studioso tedesco, il Bluhme, constatò oltre un secolo fa, quand'era appena ventitreenne, che in tutti i titoli del Digesto i frammenti si seguono con un ordine prestabilito che si può ricondurre all'esistenza di quattro diverse serie di opere. Non tutte le serie sono rappresentate in ciascun titolo, né costante è l'ordine secondo cui i frammenti vi si dispongono, ma ogni titolo presenta distinte le serie che hanno concorso a formarlo. Il Bluhme chiamò queste serie "masse", e diede a ciascuna il nome rispondente al tipo dell'opera giuridica che vi prevale : "massa sabiniana" chiamò quella costituita quasi tutta di opere relative al ius civile, dal nome del grande giurista che elaborò per primo il ius civile in un vero sistema; "massa edittale", quella di cui sono parte fondamentale i commenti dell'editto; "massa papinianca", quella in cui predominano le opere di casistica, tra le quali hanno un primo posto quelle di Papiniano; infine, "appendice" chiamò un'ultima massa, costituita per lo più di opere meno accessibili o più antiquate, perché queste opere sarebbero pervenute nelle mani dei compilatori in un secondo tempo a lavoro già iniziato.
Molto si disputa se i compilatori del Digesto abbiano estratto proprio essi, per primi e sempre, dalle opere originali delle giurisprudenza i vari frammenti, o si siano valsi di preesistenti compilazioni.
Probabilmente le opere, che Giustiniano nella cost. Omnem ricorda come parte delle leges, che venivano studiate nelle scuole postclassiche, con i nomi di prima pars legum ( τ ἀ π ρ ω̂ τ α ), pars de iudiciis, pars de rebus, quattuor libri singulares, senza indicazione di autore, erano compilazioni private. In quale misura, peraltro, il lavoro della commissione giustinianca sia stato agevolato da compilazioni postclassiche, non è ancora oggi possibile dire. La costituzione del 426 , la quale limitava a cinque il numero dei giuristi alle cui opere il giudice doveva riferirsi nella applicazione del diritto, non soltanto doveva orientare verso queste opere l'attenzione dei pratici, ma doveva indurre a fare di parte di queste opere la base dell'insegnamento scolastico. Può darsi, pertanto, che in tale condizione di cose, da tutte o dalle più notevoli opere dei cinque, dopo che erano diventate testo legislativo, si ricavasse una privata compilazione.
Certo, non possono non impressionare le constatazioni seguenti : 1) la larghissima parte (ca. 11/15) che i cinque giuristi della costituzione teodosiana hanno nei Digesta giustinianei; 2) il modo con il quale la restante parte (ca. 4/15) è distribuita: questa è quasi tutta occupata da estratti di opere di altri sette giuristi (Cervidio Scevola, Pomponio, Giuliano, Marciano, Giavoleno, Africano, Marcello) che, sommati con quelli ricavati dalle opere dei cinque giuristi della costituzione teodosiana, formano ca. gli 11/12 del Digesto; 3) la qualità delle opere più largamente spogliate degli altri giuristi non compresi fra i cinque : cioè opere sistematiche (libri ad Sabinum, libri ad edictum, digesta); o elementari (libri di institutiones e di regulae), o di casistica (responsa, quaestiones), o anche speciali su materie particolarmente importanti (libri ad legem Iuliam et Papiam, fideicommissorum, de iudiciis publicis, de appellationibus, ecc.): opere tutte, che erano certamente più a disposizione degli interpreti dell'età postclassica, e che avevano nelle forme dei cinque un addentellato sostanziale e formale insieme, in quanto contenevano la stessa materia e portavano lo stesso titolo; 4) lo spoglio insignificante di molte opere, sia appartenenti ai cinque giuristi della costituzione teodosiana, sia ad altri; spoglio insignificante, che sembra escludere la lettura
diretta di queste opere da parte della commissione legislativa: 5) il modo con cui questa commissione fu composta : di sedici persone (escluso 'Triboniano), undici furono scelte fra gli avvocati della prefettura d'Oriente; due erano magistrati (in Gratino tale qualità era preponderante in confronto dell'altra di professore); i quattro professori pertanto si riducevano solamente a tre. Commissione in sommo grado inadatta, nella sua grande maggioranza, allo spoglio di un materiale inmemoir che, evoluono dalla costituzione teodosiana, non doveva essere più nelle mani dei pratici; 6) la enorme brevità del tempo in cui la compilazione del Digesto fu compiuta, tre anni. E, mentre ancora ferveva il lavoro per questa compilazione, Triboniano con due dei tre professori (Teofilo e Doroteo) iniziava e portava a compimento le Institutiones; 7) la trasgressione dell'ordine dato dall'Imperatore di non adoperare se non giuristi imperiali, muniti del ius respondendi (esistono 535 frammenti di Gaio che il ius respondendi non ebbe mai), messa in relazione con la circostanza che Gaio era uno dei cinque giuristi della costituzione teodosiana; 8) la distribuzione della materia contenuta nel Digesto in tre distinte masse, rispecchianti la parallela distribuzione della materia che formava oggetto dell'insegnamento scolastico pregiustinianeo.
II. "Institutiones". - Mentre si attendeva ancora alla compilazione del Digesto, l'Imperatore incaricava Triboniano, Teofilo e Doroteo di preparare un elementare trattatello scolastico che sostituisse le Istituzioni di Gaio. Nel sistema e nella divisione in quattro libri i compilatori seguirono il modello gaiano, ma attinsero, abbandondo alle istruzioni imperiali, anche ad altre Institutiones classiche (di Fiorentino, di Marciano, di Ulpiano), alla parafrasi gaiana nota con nome di res cottidianue o aurea, agli stessi Digesta, allora già quasi compiuti. Vi aggiunsero, derivandola del Codice pubblicato nel 529 o dalle costituzioni emanate negli ultimi anni, notizia delle innovazioni introdotte da Giustiniano e premisero spesso indicazioni circa lo stato interiore del diritto e il suo svolgimento.
I quattro libri sono divisi in titoli portanti ciascuno una rubrica in cui è indicata la materia in ciascun titolo trattata; ma, a differenza di quanto era avvenuto per il Codex e si faceva per i Digesta, nel titolo i singoli passi sono riferiti senza indicazione delle fonti onde derivano, e costituiscono una esposizione continuata in cui è l'Imperatore stesso che parla. Pubblicato il 21 nov. 533 con la cost. Imperatoriam maiestatem, entrarono in vigore il 30 dic. successivo insieme con i Digesta.
III. "Codex repetitale praElectionis". - E la nuova edizione della compilazione delle costituzioni imperiali resasi necessaria dopo la raccolta ufficiale dei iura. La preparazione dei Digesta era stata preceduta da un gruppo di costituzioni, intese a risolvere altrettante questioni controverse : se esse furono emanate per additare ai compilatori dei iura una soluzione certa, o per dare norma ai pratici che attingevano ai iura conformemente alla codificazione teodosiana, come par più probabile, è discusso. Sembra che con il nome di quinquaginta decisiones venissero raccolte in volume nello stesso tempo in cui veniva ordinata la compilazione dei Digesta.
Inoltre, molte altre costituzioni furono emanate negli anni 531 e 532 per risolvere questioni nuove che nel corso della compilazione si presentavano, e sono quelle che si chiamano, usando delle parole stesse di Giustiniano, le costituzioni ad commodum propositi operis pertinentes.
Ciò rendeva necessaria una nuova edizione del Codice per inserirvi le costituzioni nuove ed eliminare tutto quanto della prima edizione vi poteva contraddire. La nuova edizione fu affidata a Triboniano, a
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Corpus 10bis civilis - Giustiniano in atto di consegnare il Codice a Triboniano. Affresco su disegno di Raffaello (ca. 1 509). Vaticano, stanca della Segnatura.
Doroteo e a tre avvocati. In meno di un anno fu anch'essa compiuta. Pubblicata il 16 nov. 534 con la costituzione Cordi, entrava in vigore il 29 dic. successivo.
Il Codice è diviso in 12 ll. : il I contiene la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa, la trattazione delle fonti del diritto e degli ufficio delle varie magistrature; i ll. II-VII riguardano il diritto privato esposto secondo l'ordine edimale; il IX, il diritto penale; i ll. X-XII, il diritto amministrativo e finanziario. I libri sono divisi in titoli, ciascuno con la sua rubrica; dentro i singoli titoli le costituzioni sono ordinate cronologicamente, ciascuna con una inscriptio, contenente il nome dell'imperatore e la indicazione del destinatario, e con una subscriptio che porta la data; le più ampie, come i frammenti dei Digesta, furono nella scuola divise in principium e paragrafi.
IV. "Novellae" (constitutiones). - Sono le nuove costituzioni emanate dopo aver condotto a termine la raccolta dei iura e delle leges dal 535 al 565 . Pubblicate parte in latino e parte in greco, sono soprattutto numerose negli anni dal 535 al 546 in cui Triboniano morl, e sono costituzioni talvolta molto ampie, in gran parte innovatrici, specialmente quelle che riguardano il matrimonio e la successione legittima.
Il proposito, da Giustiniano manifestato più volte, da fare delle Novelle una raccolta ufficiale, non fu attuato mai: se ne hanno soltanto raccolte private. Di queste la più antica (intorno al 555) sembra l'Epitome Iuliani, cosiddetta dal nome del raccoglitore, un Giuliano, forse professore a Costantinopoli; contiene il riassunto latino di 122 Novelle. Collezione più ampia contenente 134 Novelle (le costituzioni fino al 556 ) è quella che va sotto il nome di Authenticum: curioso nome applicato a questa raccolta dal fatto che, a torto, nel sec. xi la scuola bolognese l'aveva
creduta falsa: l'opinione oggi dominante è che sia stata preparata in Italia proprio nel sec. xi. Le Novelle non vi sono epitomate come nella precedente raccolta: le latine sono riferite nel testo originale, le greche in una traduzione latina non sempre fedele. Migliore di tutte è una collezione contenente tutte le Novelle, latine e greche, nella lingua originale, non anteriore al 575 : essa comprende 168 Novelle, delle quali 158 di Giustiniano; le altre dei suoi successori, specialmente di Giustino II e di Tiberio II. Mentre le varie parti della compilazione giustinianea, Institutiones, Digesta, Codex, benché entrate in vigore in tempi diversi (il 30 dic. 533 , la due prime; il 29 dic. 534 , la terza), si considerano nel loro organico complesso come un codice unico emanato nello stesso giorno, le Novelle derogano alle norme sancite nella compilazione e, tra Novella e Novella, la più recente deroga alla più antica.
V. Manoscritti ed edizioni. - Il manoscritto più antico e autorevole dei Digesta è quello che oggi si conserva nella biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze e di cui è stata fatta una riproduzione fototipica. E noto sotto il nome di Florentina o littera Florentina, perché nel 1406 fu preso dai Fiorentini come bottino nella guerra contro Pisa, dove era fin dal sec. xir. Appartiene al vi o al più tardi al sec. viI : posteriore di poco, quindi, alla compilazione giustinianea. Altri manoscritti, d'origine assai recente (dei secc. xi e seguenti), vanno sotto il nome di littera Bononiensis o Vulgata: son dovuti al rifiorire dello studio del diritto romano nella Università di Bologna e risalgono ad un esemplare che dovette essere trascritto dalla Florentina, ma con correzioni tratte da altro manoscritto, pur esso antico: perciò la lezione del manoscritto della Florentina può essere opportunamente corretta se i manoscritti della Vulgata si accordano su altre lezione.
Delle Institutiones si hanno manoscritti che non risalgono oltre il sec. Ix : uno dei più importanti è conservato nella biblioteca di Torino.
Del Codex repetitae praelectionis un manoscritto antichissimo coevo alla littera Florentina dei Digesti andò quasi tutto perduto: una piccola parte soltanto (Codex rescriptus veronese) si è salvata. Altri manoscritti sono a Pistoia, a Cassino, a Parigi, ecc.
Una ricca tradizione manoscritta ha ciascuna delle varie collezioni di Novellae: il manoscritto più celebre è posseduto dalla biblioteca di S. Marco in Venezia.
Le vecchie edizioni si facevano in 5 voll., seguendo la divisione fatta dai glossatori. Il primo conteneva il Digestum vetus (ll. I-XXIV, 2); il secondo, il Digestum infortiatum (ll. XXIV, 3; XXXVIII); il terzo, il Digestum novum (ll. XXXIX-I,); il quarto, i primi nove libri del Codex; il quinto, finalmente, gli ultimi tre libri del Codex, le Institutiones, la versione vulgata (Authenticum) delle Novellae divisa in nove collezioni; inoltre due libri di diritto feudale che, insieme ad alcune leggi dell'Impero, formavano la decima collezione. Fra queste occupano un posto insigne le edizioni glossate.
Nel sec. xili il grande Accursio raccolse le glosse sparse nei vari manoscritti, ne covò il meglio, aggiunse del suo, e ne uscì la "glossa ordinaria". Le edizioni glossate del C. i. contengono appunto la "glossa ordinaria".
La prima edizione critica delle singole fonti, compiuta dopo la collazione di più manoscritti e con severo acume, è quella dell'olandese Gregorio Aloandro (1529-31); la prima edizione con il titolo C. i. c. fu fatta da Dionisio Gotofredo nel 1583; un notevole progresso rappresenta quella del Gabauer e dello Spangenberg (1776-97), dove sono raccolti i risultati di due secoli di lavoro della scuola olandese. Alla fine del secolo scorso appartengono la magistrale edizione dei Digesta curata dal Mommsen in due volumi (1868-70), eseguita sul manoscritto fiorentino nuovamente riscontrato, e quella pur tanto pregevole del Codex curata da P. Krüger (1877), nonché l'edizione scolastica di tutto il C. i. c., per la quale il Mommsen prima, e P. Krüger poi, curarono i Digesta (15 5^{mathrm{a}} ed., 1928), P. Krüger, le Institutiones e il Codex (10a ed. 1929), lo Schöll e il Kroll le Novellae ( 5^{mathrm{a}} ed. 1928). Una bella edizione critica dei Digesta, in formato maneggevole, è quella italiana, finita di pubblicare a Milano nel 1931.
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VI. Osservazioni generali di sintesi. - La compilazione giustinianea non contiene tutto diritto romano puro. Non pochi testi si erano già andati alterando nell'età post-dioclezianea; moltissimi furono alterati dai compilatori giustinianei, i quali, peraltro, assai spesso dovettero avere la possibilità di utilizzare glosse dell'età post-dioclezianea esistenti in gran numero attorno ai testi classici e non ancora assorbite dai testi medesimi. Che i passi della giurisprudenza romana e i testi delle costituzioni impetrali accolti nella compilazione giustinianea siano stati mutati dai compilatori liberamente per adattarli alle circostanze nuove, risulta da dichiarazioni esplicite dello stesso Giustiniano. Soprattutto nella cost. Tanta ( \ io) l'Imperatore ricorda di aver dato ai commissari la più larga facoltà a questo riguardo : «... si quid in legibus eorum vel supervacuum vel imperfectum vel minus idoneum visum est, vel adiectionem vel deminutionem necessariam accipiat et rectissimis tradatur regulis... multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt».
Cosicché nei Digesta, nelle Institutiones, nel Codex vi sono molte interpolazioni (v.), o, come usava dire un tempo, molti emblemata Triboniani.
Nell'età post-dioclezianea il diritto romano risente via via, sempre più vasta e potente, l'influenza di molteplici fattori nuovi, che inseriscono nel sistema nuove norme e nuovi istituti, eliminano norme romane e istituti romani.
Principi e concetti nuovi, che si sovrappongono ai principi e ai concetti romani, erompono già subito nella legislazione di Costantino: cioè dell'Imperatore "novator turbatorque priscarum legum et moris antiqui recepti», come ama definirla Ammiano.
La compilazione giustinianea, che sopraggiungeva dopo ca. due secoli e mezzo, doveva rispecchiare la evoluzione del diritto romano, non più rettilinea, a cominciare dall'età di Costantino, come avrebbe potuto essere una continuativa evoluzione interna, ma disorganica e scomposta e complessa, giacché dal principio del sec. Iv a quasi la metà del vi aveva proceduto sotto la spinta di nuovi fattori esterni, che erano nuove formidabili forze entrate in gioco. Per rispecchiarla, occorrevano interpolazioni sostanziali imponenti.
Questi fattori si possono ridurre ai seguenti :
1) Il cristianesimo. L'influenza del cristianesimo sul diritto romano giustinianeo, benché negata, o almeno troppo scarsamente ammessa, da qualche solitario scrittore, è immensa. 2) La nuova costituzione politica, sociale, economica dell'Impero che dopo Diocleziano ha nell'Oriente il suo centro di gravità. Se il principato è in un certo senso la continuazione dell'antica Repubblica, l'Impero costantiniano è l'inizio di una nuova èra. La nuova costituzione rappresenta in veste romana un rivolgimento profondo, in cui la romanità perisce annegata nello spirito ellenistico e orientale: la monarchia assoluta è integrata con un ordinamento in aperto contrasto con gli ordini romani. 3) I diritti provinciali. Quando la costituzione di Antonino Caracalla estese a tutti, o quasi, gli abitanti dell'Impero la cittadinanza romana e, conseguentemente, impose ad essi il diritto romano, nell'Oriente romano fino al Tigri e all'Eufrate e alle cateratte del Nilo si era diffusa largamente la civiltà ellenica e con essa il diritto greco: sostanzialmente lo stesso vigeva in Atene e a Damasco, in Antiochia e a Ermopoli o in Tebe egiziana. Come, cessate le antiche varietà dialettali, la comune lingua degli Elleni serviva al traffico e alla cultura in tutto l'Oriente, così, composte o dimenticate le secondarie differenze locali, il diritto generale degli Elleni regolava i rapporti della vita privata per quella vasta distesa di terre e di mari. La legislazione imperiale da Caracalla fino a Diocleziano lotta
tenacemente per l'applicazione del diritto romano nelle province; ma la legislazione di Costantino apre vie e tempi nuovi, e un tumulto di nuove norme irrompe nel sistema giuridico romano. 4) L'empirismo della decadenza. Nell'epoca romano-ellenica, come in ogni epoca di decadenza giuridica, mere considerazioni empiriche inducono gravi mutamenti nel campo del diritto. Sono queste considerazioni empiriche, cospiranti talvolta con le nuove correnti etiche cristiane, che fanno rescindere i negozi a titolo oneroso quando, pur conchiusi con l'osservanza di tutte le norme che l'ordinamento giuridico prescrive, nella pratica esecuzione rivelano uno squilibrio troppo grave tra prestazione e controprestazione. 5) Lo spirito e la preparazione dottrinale dei giuristi dell'Oriente greco. Verso la fine del sec. Iv si svilupparono numerosi focolari di studi nelle province orientali dell'Impero: in Alessandria, Antiochia, Cesarea, Costantinopoli, Berito. Questa città, già celebrata nel 259 come la scuola del diritto ( π α λ δ ε ι τ η ρ ι o v τ \tilde{ω} ν ν σ μ ω ν ), è considerata in seguito la madre del diritto ( μ \dot{η} τ η ρ τ \tilde{ω} ν ν σ \dot{α} μ ω ν ) e i suoi maestri sono esaltati come eroi ( \dot{η} ρ ω ε ς ) e maestri del mondo ( δ ι δ δ α π α λ ° ι τ \hat{η} ς σ λ α σ μ ε ε ν η ς ) : alcuni, quali Cirillo, Patricio, Donnino, Demostene, Eudossio, Leonzio, furono ricordati per secoli nella tradizione dottrinale bizantina. Ma questi maestri, a cui era toccato il compito di interpretare il diritto romano, portano nella interpretazione di questo diritto, non disgiunta necessariamente dalla illustrazione della sua pratica applicazione, un nuovo spirito e nuovo metodo.
Le nuove norme si fissarono nel diritto romano: a) attraverso la legislazione imperiale, da Costantino in poi; 6) attraverso la prassi del foro (una indiciorum), e attraverso la prassi notarile e privata, cioè quella longa consuetudo, a cui accenna Giustiniano stesso nella costituzione Deo auctore ( \$ io) : uius ludiciorum e longa consuetudo, per cui norme e istituti romani, per disapplicazione, decaddero, e norme e istituti greci, per la frequenza costante della loro applicazione, riuscirono a prevalere; c) attraverso l'insegnamento scolastico.
L'architettura romana nella compilazione giustinianea è dominante: l'elemento fondamentale resta pur sempre il diritto nazionale romano; ma questo diritto è anche profondamente trasformato.
Fu, ad ogni modo, l'Oriente che salvò i destini del diritto romano. Dopo l'improvviso silenzio della giurisprudenza classica nella seconda metà del sec. III, la povertà degli studi fu fenomeno generale dell'Occidente e dell'Oriente: Claudio Mamertino, Ammiano Marcellino, Teodosio II e Valentiniano III ne fanno testimonianza diretta e sicura. Ma nell'Oriente le scuole presto rifiorirono e prepararono la via alla grande opera legislativa di Giustiniano.
Uomini della teoria più che della pratica, ricchi di dottrina e di pazienza, i maestri bizantini, pur concentrando il loro maggiore studio sulle opere dei cinque giuristi ricordati nella costituzione teodosiana, spaziorono anche un po' fuori, invogliati dalla loro stessa educazione filosofica e dal loro ardore dialettico; si provarono a comporre gli elementi vecchi e nuovi, cioè romani, ellenistici e cristiani, in un sistema necessariamente eterogeneo, ma tale da far sentire che una elaborazione dottrinale vi era pur dentro e si affermava nelle concezioni nuove, nelle nuove generali idee, nelle nuove classificazioni.
L'opera giustinianea ebbe anche per base il fervido lavoro di questi maestri dei secc. v-vi; ma, nonostante i molti aggiornamenti, doveva riuscire necessariamente un'opera di compilazione più che di legislazione: fortunata, se la si guarda sotto altri aspetti; pessima, se la si guarda sotto l'aspetto legislativo, giacché nacque, in notevole parte, già superata dai tempi; in notevole parte, più storia che dottrina.
Per cercare il diritto vigente all'età di Giustiniano non raramente bisogna guardare fuori dei Digesta: scoprirlo nelle costituzioni personali del legislatore dentro il Codex e soprattutto nelle Novellae.
Ma la romanità, cosi potentemente e misticamente sentita da Giustiniano, venuto da quell'Illiria che nel sec. III aveva dati i soli uomini capaci di fronteggiare la grande crisi (Aureliano, Probo, Diocleziano), giovò alla
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zalvezza della tradizione giuridica che le scuole d'Oriente, pur adattandola e deformandola, avevano custodito, e che si sarebbe in altro modo sciaguratamente perduta.
Giustiniano con l'opera sua, in cui il materiale storico sembra non raramente soffocare il materiale legislativo, conservò una parte preziosa del tesoro più fulgido della sapienza latina, a cui attinge in ogni tempo e in ogni luogo l'educazione giuridica del pensiero umano, e gettò la sua grande legislazione come gigantesco ponte fra la civiltà antica e la civiltà moderna. Se l'Imperatore avesse fatto prevalere la pratica greco-orientale che ispirò poi l'Ecloga isaurica, la sua opera in Occidente avrebbe perduto ogni influenza con il cadere della dominazione bizantina: invece costruì un'opera che, attraverso la rinascenza bolognese, poté assurgere a diventare nei secoli di mezzo la legge comune di gran parte d'Europa. - Vedi tav. XXXI.
Bibl.: P. Bonfante, Storia del diritto romano, 4^{2} ed., II, Roma 1934, pp. 44 sgg., 89 sgg.: E. Albertario, Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianes, Milano 1933, p. II sgg.: P. De Franciaci, Storia del diritto romano, III, parte 14, Milano 1936, p. 240 sgg.: V. Arangio Biale, Storia del diritto romano, 5^{2} ed., Napoli 1947, p. 373 sgg. e la ricca letteratura richiamata e discussa in questa opera nonché, per una recente ipotesi. F. Wisacker, Vom römischen Recht, Lipsia 1944, p. 146 sgg.
Emilio Albertario
CORPUS REFORMATORUM. - Con questo titolo, dal sec. xix, vien designata una grandiosa collezione delle opere degli scrittori della riforma. Ancora in corso di pubblicazione, essa raccoglie inoltre confessioni di fede e punti di dottrina aventi una certa autorità. Questi scritti religiosi, imposti nell'intenzione degli autori come regole della fede e dell'insegnamento "perché dai fedeli si avesse un giusto concetto di Dio e degnamente lo si invocasse, per la concordia della Chiesa e per frenare l'audacia di inventare sempre dogmi - furono molto numerosi, tanto da far nascere sin dal 1560 la necessità di riunirli in collezioni particolari, una dozzina circa, che presero generalmente il nome dalla regione protestante ove furono compilate.
La prima raccolta in ordine di tempo fu redatta da Filippo Melantone, il tecnico della teologia di Lutero, nel 1560, detta perciò Corpus Philippicum; fu presentata dapprima come collezione privata e poi imposta, per ordine di alcuni capi di Stato, a tutte le regioni protestanti. Quasi tutte le altre raccolte che si susseguirono fino al 1580 , e cioè il C. Hamburgicum ( 1560 ), il C. doctrinae urbis Brunssada (1563), il C. Pomeranicum (1566), il C. Pruteoicum (1567), il C. Turingicum (1570), il C. Brandeburgicum (1572), il C. Norinbergense (1573), il C. Wilhelminum (1575) ed il C. Iulianum (1576) furono compilate proprio per opporsi all'imposizione dei testi melantoniani. Queste collezioni però perdettero la loro importanza quando il 25 giugno 1580 , proclamato solennemente a Dresda con una lettera di prefazione firmata da 49 principi e 35 città, apparve il Liber Concordiae o semplicemente Concordia, con lo scopo di far rinascere l'accordo dottrinale e quindi l'unione tra le varie regioni dissidenti e che invece fu causa ad origine di nuove e più accanite polemiche. Alcuni anni dopo, nel 1626, fu redatta in Assia un'ultima collezione, il C. Hossiacum, che però non è stato incluso nel C . R.
Bibl.: J. A. Schmidt, De corporibus doctrinae Philippico. Hamburgico etc., Helmat 1706; J. W. Fenerfein, Bibliotheca symbolica evangelica Lutherana, Gottinga 1752; C. R., BerlinosLipsia 1834 sgg. (già pubblicati 97 voll.).
Sebastiano Ferri
CORPUS SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM LATINORUM: v. PATROLOGIA.
CORPUS SCRIPTORUM ORIENTALIUM: v. PATROLOGIA.
CORRADINI, Antonio. - Scultore, n. a Este verso la fine del sec. xvir, m. a Napoli il 12 ag. 1752.
Eccellente decoratore, deve all'esempio del Bernini il pieno rigoglio della sua arte e della sua personalità. Oltre a un gruppo marmoreo rappresentante lo Spona-

CORRADINI di Svevia - Status di C. di S., dello scultore Alberto Thorwaldsen (prima metà sec. xix) - Napoli, chiesa del Carmine Maggiore.
lizio di Maria, scolpito per una fontana di Vienna, scolpì la tomba di S. Giovanni Nepomuceno a Praga, gruppi di statue per il Grosser Garten di Dresda, la statua del generale Schulenburg a Corfù, la statua velata della Fede a Gurà (1721). Suo ultimo e caratteristico lavoro fu la statua della Pudicizia in S. Severo a Napoli.
Bibl.: F. Colonna di Stigliano, La cappella Sansevero in Napoli nobilissima, 4 (1895), p. 53; C. Biasux, L'opera di A. C. fuori d'Italia, in Boll. d'arte del Min. della pubblica istruzione, 29 (1935-1936), p. 268; A. Callegari, Le opere di A. C. a Este, ibid., 30 (1936-37), p. 250.
Felice de Filippis
CORRADINI, Pietro Marcellino. - Cardinale, n. a Sezze nel 1658, m. a Roma l' 8 febbr. 1743. Di umili origini si acquistò in Curia reputazione di ottimo giurisperito. Fu uditore del card. Fumpfili, sottodattato con Innocenzo XII e poi con Clemente XI. Fu da questo creato cardinale il 18 maggio 1712 e nel 1718 divenne prefetto della S. Congregazione del Concilio; fu incaricato di tutti i grandi affari che trattò sempre con grande integrità. Ebbe parte nella fondazione dell'ospedale di S. Gallicano. Nel Conclave del 1730 fu escluso dal papato per intervento del re di Spagna. A lui si deve una Storia della città di Sezze e Vetus Latium profanum et sacrum (12 voll., Roma 1704-45).
Dal 25 dic. 1734 era vescovo di Frascati; fu sepolto in S. Maria in Trastevere, ove gli venne eretto un bel monumento.
Bibl.: Annu., Petri Marcellini S.R.E. card. C. episcopi Tusculani elogium historicum, in Raccolta d'opuscoli scientifici e filosofici del Calogerd. XXXVII, Venezia 1747, pp. 331-39; Fr. Pubi Montani, Elogio storico del card. P. M. C., Roma 1844: Pastor, XV, passim: XVI, I, pp. 41, 68: XVI, n. p. 353.
Mario Ezzetta
CORRADINO di Svevia. - N. nel castello di Wolfstein, vicino a Landshut (Niederbayern), il 25 marzo 1252, m. a Napoli il 29 ott. 1268. Ultimo discendente degli Hohenstaufen, figlio di Corrado IV re di Germania, e di Elisabetta di Baviera, rimasto a due anni orfano del padre, fu allevato dallo zio L