ente di bene, considerarono produttive solo quelle attività economiche che aumentano quantitativamente il prodotto (egricoltura) o ne trasformano la forma (industria). Oggi l'attività commerciale è concordemente giustificata, sia dal punto di vista economico che da quello etico, in quanto compie una funzione economica utile alla collettività, ed è, come ogni forma di attività economica, esplicazione della libera iniziativa e quindi della personalità umana.
Ciò non esclude che in un economia regolata, in vista del raggiungimento dei fini umani della società, il c. possa essere oggetto di un intervento disciplinare. L'intervento deve mirare: a) ad evitare le manifestazioni patologiche dell'attività commerciale, quali le sottrazioni di merci al mercato in vista di un accrescimento di prezzi (v. incetta); b) a far si che i profitti di congiuntura creativi in particolari circostanze in cui l'offerta di beni è necessariamente limitata (scarsità di raccolti, economia di guerra, ecc.) vengano assorbiti a favore della collettività, o annullati da una opportuna politica dei prezzi. Si hanno esempi di tali interventi disciplinatori del c. di alcuni beni nella fissazione di calmiere, cioè di prezzi d'imperio inferiori al prezzo di equilibrio. Il calmiere, fissando un prezzo a cui corrisponde una domanda superiore alla disponibilità di beni, deve essere accompagnato da razionamento. Anche il denaro può essere oggetto di scambio e dar luogo ad una attività commerciale, normalmente esercitata dalle banche. Nell'economia moderna, caratterizzata da un alto grado di divisione del lavoro, nessun individuo e nessuna nazione producono tutto ciò che consumano: la stretta interdipendenza economica che ne deriva rende sempre più vasta e complessa l'attività di scambio che è ormai inscindibile
dalla produzione dei beni. Alcuni economisti (Bücher) hanno caratterizzato l'evoluzione dell'economia in base alla estensione del c. Essi distinguono tre fasi economiche: un'economia domestica o chiusa (fino al sec. xi), una economia urbana (fino al sec. xv), una economia nazionale (fino ai nostri giorni), a cui corrisponderebbero rispettivamente il c. ambulante, il c. dei mercati e il c. fisso. A questa teoria si può obbiettare che le varie forme di scambio sono coesistenti e che è impossibile ridurre i molteplici e complessi fenomeni commerciali nei limiti di un necessario ordine di sviluppo.
Il c. si distingue in : c. all'ingrosso e c. al mimito, secondo che lo scambio avvenga in vista di un ulteriore scambio o in vista del consumo. Rilevante per i problemi che comporta è la distinzione fra c. interno, se lo scambio avviene fra venditori e compratori dello stesso paese, e c. internazionale, se lo scambio avviene tra produttori e consumatori di paesi diversi. Si ha c. di transito quando la merce viene introdotta da una frontiera per essere riesportata da un'altra. Il c. internazionale si divide in c. di importazione e di esportazione, secondo che le merci vengano acquistate dall'estero o vendute all'estero. Il prospetto dei pagamenti che un paese deve fare all'estero per importazione e delle riscossioni dall'estero per esportazioni prende il nome di bilancia commerciale. Il prospetto dei pagamenti all'estero e delle riscossioni dall'estero a qualsiasi titolo prende il nome di bilancia dei pagamenti. Essa comprende, oltre che voci di importazioni e di esportazioni, anche pagamenti e riscossioni dovute ad altre cause (partite invisibili) quali il turismo, l'impiego di capitali all'estero o di capitali esteri nel paese, i noli, le rimesse degli emigranti, ecc. Lo sviluppo del c. ha portato alla formazione di una disciplina particolare che ne studia l'organizzazione dal punto di vista economico aziendale: la tecnica commerciale. Essa analizza i vari elementi che influiscono sullo svolgimento dei c. interno e internazionale. Fra questi si possono indicare: i progressi della tecnica produttiva, i mezzi di trasporto, l'ordinamento giuridico, la diffusione della cultura commerciale. Lo sviluppo della tecnica commerciale ha reso necessaria una particolare preparazione culturale per coloro che devono esercitare attività commerciali. Gli atti di c. hanno dato luogo ad una delle più vaste formazioni autonome che si siano costituite nell'àmbito dell'ordinamento giuridico: il diritto commerciale. In Italia il primo Codice di c. fu pubblicato nel 1865; esso venne abolito il 10 genn. 1883 con l'entrata in vigore del nuovo Codice di c. Con la riforma dei Codici del 1942 le leggi regolanti l'attività commerciale rientrano a far parte dell'unificato Codice civile.
II. Storia. - La prima forma di scambio, in quella che potrebbe chiamarsi la fase precommerciale, è costituita dal baratto e dal dono ospitale. Erodoto (IV, 12) ci descrive una forma tipica di baratto, che fu poi riscontrata da esploratori e pionieri presso numerose tribù primitive: il baratto silenzioso; questo rendeva possibile lo scambio anche tra tribù ostili o diffidenti, evitando che esse venissero a contatto. L'economia primitiva rimane però una economia chiusa, il c. non adempie in essa ad una funzione essenziale e la forma normale per procurarsi i beni che non si possono produrre rimane la rapina.
Per trovare vere e proprie attività commerciali dobbiamo risalire alle prime civiltà, gli Assiri e i Babilonesi, gli Egiziani, i Fenici. Questi popoli introducono l'uso della moneta, dei pesi e delle misure e stabiliscono le prime norme regolanti il pacifico svolgersi dei traffici. Soprattutto i Fenici acquistano un vero e proprio dominio esclusivo del c. internazionale, favoriti in questo dalla loro posizione geografica che ne fa i naturali intermediari tra l'Oriente e l'Occidente. Il loro predominio commerciale dura
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ca. fino al 500 a. C. Dalla posizione geografica, dalla povertà del suolo e dalla naturale attitudine degli abitanti fu pure incrementato lo sviluppo del c. dei Greci, caratterizzato da un'impronta particolarista e liberistica. Grande importanza assumero le colonie diffuse su tutte le coste mediterranee ed economicamente legate alla madre patria da continue correnti di traffico. Antagonista della Grecia nel c. mediterraneo è Cartagine, che riunisce intorno a sé le colonie fenice del Mediterraneo occidentale vincolandole con una fitta rete di trattati commerciali: a differenza di quella greca, la politica commerciale cartaginese tende a costituire un sistema accentuatore con carattere monopolistico: essa ci dà il primo esempio di una politica commerciale imperialistica.
La distruzione contemporanea di Cartagine e di Corinto ( 146 a. C.) segna l'inizio del predominio economico romano, che rappresenta il periodo dell'economia più vasta e liberale dell'evo antico. Con l'unificazione politica ed economica data dalla magnifica rete stradale, con la formazione di grandi centri di popolazione e di cospicui capitali mobiliari, la dominazione romana rende possibile una notevole specializzazione economica e quindi un vasto traffico commerciale.
Con la caduta dell'Impero romano si ebbe in Europa un periodo di decadenza del c. che si riduce al piccolo mercato locale fra la città e il suo suburbio. Come nel campo spirituale anche in quello economico fu la Chiesa che fece lenta opera di riorganizzazione. Attorno alla diocesi in comunicazione con un buon numero di pievi si ricostituisce un centro di vita sociale. Il vescovo è l'autorità che guida i nuovi rapporti, tutelandone la regolarità e la Suono fede. Sono le diocesi e le pievi che ottengono dalla decadente autorità imperiale il privilegio per gestire mercati e fiere i quali ridanno vita al traffico regionale e interregionale. Dal sec. xir in poi tutte le città occidentali hanno botteghe e mercanti, i quali, nonostante le difficoltà, percorrono le vie del levante e quelle mediterranee e si portano in Germania, in Francia, in Fiandra.
Con la rinata economia di scambio si pongono le basi del movimento comunale e si apre l'epoca d'oro del c. italiano (secc. xil, xili, xiv e xv). Il mercante è la figura centrale dell'economia del basso medioevo e le grandi compagnie italiane (Medici, Bardi, Peruzzi), dirigono le fila del c. di beni e di moneta dell'Europa creandosi enormi fortune. La chiusura delle vie di comunicazione con l'Oriente, effetto dell'espansione turca, e le scoperte geografiche iniziano una nuova fase nella storia del c.: la fase oceanica. Il primato commerciale passa ai paesi dell'Atlantico: Portogallo e Spagna nel sec. xvi, Olanda nel xviI, Francia e Inghilterra nel xviri. Le grandi vie di traffico si aprono verso la Americhe, e l'Italia non riuscirà più a riconquistarsi una posizione di primo piano. Un'industria sviluppata, un vasto impero coloniale e una tecnica commerciale accurata dànno alla Gran Bretagna alla fine del secolo scorso una decisa prevalenza commerciale che farà di Londra il primo mercato mondiale di merci e di capitali. Nei primi anni di questo secolo la Germania ha una rapida espansione economica, basata sul sistema protezionistico. Il periodo fra le due guerre mondiali ha visto un accentuarsi del protezionismo e della lotta per la conquista di mercati di sbocco. Gli Stati europei hanno cercato di dirigere sempre più strettamente le proprie correnti di traffico internazionale subordinandole alle direttive politiche; mentre gli Stati Uniti hanno aumentato la loro potenzialità economica tanto da diventare il primo mercato esportatore del mondo. Il c. interno e internazionale odierno è caratterizzato da una parte da un desiderio di libertà, naturale dopo le costrizioni del lungo periodo di guerra, dall'altra dalla necessità di aiutare attraverso un piano di accordi internazionali la ricostruzione economica dell'Europa e di realizzare attraverso piani nazionali di politica economica una migliore giustizia sociale.
BibL.: H. Scherer, Storia del c., in Biblioteca dell'economista, 2^{°} serie, IV, Torino 1884; S. Cognetti de Martils, Formazione struttura e vita del c., in Biblioteca dell'economista, 4^{°} serie, II, Torino 1889; M. Pantalooni, Origine del baratto, in Scritti vari di economia, x² serie, Roma 1909; A. Segrè, Storia del c., Torino 1923; A. Cabiati, Principi di politica commerciale, Genova 1924;
A. Marshall, Industria e c. (Nuova collana di economisti, 7), Torino 1934; P. Bunfante, Storia del c., Torino 1946.
Francesca Duchini
III. ObBLIGHI MORALI. - Si considera il termine c. in senso ampio per tutta quell'attività a base di com-pra-vendita, che si inserisce nell'intricato complesso delle attività attraverso le quali si effettua la circolazione dei beni e dei valori.
La teologia dell'alto medioevo non era favorevole al c. esercitato allo scopo unico di lucro. Con la Scolastica (Sum. Theol., 2^{mathrm{a}}-mathrm{a}^{mathrm{ec}}, q. 77, a. 4) si fa strada questo criterio che rimane per molti secoli: il lucro modesto può essere onesto; il lucro senza limite, pur non essendo per sé illecito, ha bisogno di un motivo che lo giustifichi.
Nel sec. xviri i teologi, spinti dallo sviluppo preso dal c., pongono un maggiore sforzo per intenderne la legittimità e trovano che il profitto è un quasi-atipendium senza bisogno di altro titolo che lo giustifichi. L'avversione dei medievali al c. è giustificata dai pericoli che il c. presenta, quali le frodi così frequenti in questa materia, la violazione del giusto prezzo, il perseguire il lucro, non per un fine lecito, ma al solo scopo di un arricchimento in immensum. Di fronte al rigorismo del medioevo il giudizio che il pubblico del nostro secolo porta sul c. è eccessivamente largo.
Dal punto di vista cattolico è impossibile dare un giudizio di insieme su tutta l'attività commerciale, perché costituita non da un atto solo, ma da un insieme di atti, che possono interessare tutto il campo morale. La prima questione che si offre a risolvere è quella dell'obbligazione delle leggi commerciali. Vale il principio dell'obbligazione delle leggi civili, a cui si riconducono anche quelle commerciali. Ora, com'è noto, le leggi civili, fatte le dovute eccezioni e riserve (v. LegGe), regolarmente obbligano in fòro interno, anche se il legislatore non lo dice, specialmente quelle che creano diritti, obbligazioni, mezzi di prova, com'è il caso appunto delle leggi commerciali. Qualcuno modernamente a questo proposito ha voluto adottare una nuova suddivisione, che si può accettare come maggiormente chiarificatrice, distinguendo anche dal punto di vista morale in questo campo tra leggi commerciali imperative (che concernono eventuali diritti di terzi) e suppletive (che valgono nel silenzio dei contraenti) : le prime obbligano in coscienza "ante sententiam iudicis»; le seconde obbligano in coscienza "ante vel post sententiam iudicis" o non obbligano affatto a seconda che le parti intendevano o meno riferirsi ad esse (cf. G. Bicchieral, Il mondo degli affari e la morale, Brescia 1935, pp. 46-51).
Ciò premesso, poiché la legge non può togliere tutti gli abusi, sarà opportuno rievocare accanto agli obblighi da essa emanati tutti i principi morali, che regolano i contratti (v. contratto) ed in particolare il contratto di compra-vendita (v.), che sta alla base del c., insieme alle norme che regolano il giusto prezzo (v. prezzo cusisto). Per quello che riguarda più direttamente l'attività commerciale, valgono alcuni principi specifici di ordine morale :
1) non può essere accettato il principio che ha trovato la sua formulazione nel noto aforisma inglese: Business is business (gli affari sono affari), con il quale si vorrebbe elevare il proprio tornaconto a criterio esclusivo, astrazione fatta da ogni altro preoccupazione. Questo criterio presuppone che il mondo commerciale sia un mondo a sé stante, sottratto alla legge morale; 2) e perciò innanzi tutto non è ammessa un'attività commerciale per gli affari poco puliti o addirittura loschi, ad es. la tratta delle bianche; 3) è inoltre moralmente proibito avvalersi di mezzi illeciti, per favorire il proprio c., come sarebbe p. os., servirsi della menzogna, della violenza,
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della ignoranza o miseria altrui (borsa nera). Oggi nell'uso dei mezzi ha grande peso la pubblicità (v.), con cui si lancia un prodotto, per renderlo accetto al pubblico e determinarne la vendita. In questo settore è certamente condannabile quella tendenza che vuol sollecitare per mezzo della pubblicità gli istinti meno nobili degli uomini, onde richiamare con maggior forza l'attenzione del passante su determinati cartelloni reclamistici; 4) l'attività commerciale, com'è noto, può svolgersi in regime di libera concorrenza oppure in regime di monopolio. La concorrenza nel regime di libera contrattazione esercita una benefica feconda funzione nella economia privata, ma deve svolgersi non oltrepassando i limiti segnati dalla giustizia (concorrenza sleale) e dalla carità. Il problema dei limiti della concorrenza si presenta assai delicato, potendo darsi lesioni molteplici e complesse. La legge slvile spesso anche qui interviene e si devono osservare i limiti posti da essa nell'interesse dei singoli e dell'economia nazionale (cf. a tale riguardo l'art. 2595 del Codice civile italiano ed artt. sgg.). Come esempit tipici di concorrenza sleale o illecita sono da ricordarsi gli atti di confusione e di denigrazione, l'imitazione servile. Per il regime di monopolio privato si deve osservare che esso non è di per sé illecito, purché il prezzo non venga elevato sopra quello che è giudicato prezzo sommo e gli altri commercianti non vengano impediti di acquistare e di vendere. I commercianti che cospirano per non vendere se non a prezzo sommo, per quanto giusto, peccano contro la carità, ma probabilmente non contro la giustizia, a meno che qualcuno di loro non venga dolosamente impedito a vendere a minor prezzo. 5) Nella domanda ed offerta della merce da parte dei commercianti è da osservare che per quanto le leggi economiche della domanda e dell'offerta incidano nei comportamenti economici e quindi siano in certo senso costrittive, non lo sono al punto da sottrarre chi commercia alle esigenze superiori dell'ordine etico. 6) Nelle congiunture economiche la consapevole azione regolatrice dei singoli operatori, se possibile da parte dei grandi commercianti, non deve mai perdere di vista il bene comune a vantaggio del bene individuale. 7) Di fronte ai dipendenti i commercianti hanno precisi doveri sia nel promuovere l'assicurazione, sia nel creare buone condizioni di lavoro, come ogni altro imprenditore (v.); 8) Il contrabbando sia interno che esterno, in quanto violazione di leggi emanate dalla legittima autorità, è senza dubbio anche moralmente illecito, sebbene si continui ancora a fare distinzione a questo proposito fra leggi fiscali, che obbligano sub poena ad altre leggi morali, che obbligano sub culpa. Oltre le restrizioni al c. nell'ambito nazionale, ve ne sono altre anche nel diritto internazionale. 9) E comunemente ammesso, p. es., che lo stato di guerra impone anche agli Stati e sudditi di Stati belligeranti molte restrizioni alla libertà di c. Tuttavia, poiché tali restrizioni importano spesso gravi danni economici, è necessario che il divieto di esercitare il c. con i belligeranti sia stabilito, tenendo soltanto conto delle necessità della guerra, ed entro questi limiti obbliga anche in coscienza. 10) Nelle operazioni di smercio va evitato qualsiasi genere di frode. E lecito ai commercianti comprare e vendere merci che possono essere usate in bene o in male, non però quelle che di loro natura non ammettono che un uso cattivo. 11) I commercianti nel comperare o vendere possono lecitamente usare della compensazione occulta solo : a) se ingiustamente sono costretti a vendere o per errore abbiano venduto le merci al di sotto del prezzo giusto; 8) se non possano ottenere altrimenti, senza grave incomodo, il pagamento di un debito vero e certo. 12) Oltre alle obbligazioni di giustizia commutativa e legale, i commercianti non possono trascurare di adempiere gli obblighi del precetto della carità nella misura che compete a ciascuno e secondo i beni posseduti e le circostanze. 13) Infine deve essere subordinata la ricerca di guadagno allo scopo supremo della vita.
Bub.-C. Antoine, Commerce, II: Le c. et la morale, in DThC, III, coll. 401-403; G. v. Nell-Breuning, Handel, in LThK, III, coll. 811-81; G. Bicchieral, Il mondo degli affari e la morale, Brescia 1935, pp. 9-71; G. Cavigioli, Introduzione e postille ai trattati de iustitia et iure s, Novara 1937, p. 15 sgg.; T. Drucker,
The end of economic man, Nuova York 1959; F. Lantini, Il mondo degli affari e la morale cristiana, in VJ Corso Cristologico, Roma 1942, pp. 225-42; I. Aspiazu, La moral del hombre de negocios, Madrid 1944.
Pietro Palazzini
IV. Diritto canonico. - Il CIC prende in considerazione il c., oltre che indirettamente nelle norme relative ai contratti (v.) e in particolare al mutuo (v. USURA), espressamente nel can. 142 che vieta ai chierici di esercitare, anche per interposta persona, negotiationem vel mercaturam a vantaggio proprio o altrui.
Con tale norma s'intende vietato al chierico, oltre che l'esercizio del c. in senso proprio (comprese quindi le operazioni di cambio e di borsa), anche l'esercizio dell'industria che abbia per oggetto beni di proprietà altrui o che utilizzi lavoro altrui. Non si ritiene invece vietato al chierico l'acquisto di obbligazioni di società commerciali, e, gencralmente, neanche l'acquisto di azioni (se però l'acquisto è fatto allo scopo di speculare sulla rivendita, si può dubitare della liceità).
Il chierico che trasgredisca questo divieto deve esser punito dall'Ordinario secondo la gravità della colpa (can. 2380).
Divieti simili, più o meno determinati, si trovano fin dai primi secoli della Chiesa, soprattutto in molti sinodi particolari dei secc. iv-viII, i cui testi (spesso comminanti gravi pene) sono in parte riprodotti nel Decreto di Gresiano (cf. c. 26, D. LXXXVI; c. 1. 2. 9. 10, D. LXXXVIII; C. 1. 3. 8, C. XIV, q. 4; C. 1. 3, C. XXI, q. 3) o nelle collezioni di decretali.
Il Concilio Tridentino (sess. XXII, c. 1; sess. XXIV, c. 12 de ref.) ribadì il divieto, attenuando peraltro le pene.
Per altri testi canonici successivi cf. le fonti citate in nota si cann. 142 e 2380 del CIC.
Pio Ciprotu
COMMISSARIO. - Con tal nome si designa uno degli ufficiali maggiori della S. Congregazione del S. Uffizio, il quale, coadiuvato da due aiutanti (s primo» e "secondo compagno»), ha soprattutto il compito di provvedere all'istruttoria dei processi penali che devono esser giudicati dalla Congregazione. Tanto il c., quanto i due compagni, sono scelti tra i religiosi dell'Ordine dei Predicatori.
L'istituto deriva dagli antichi tribunali dell'Inquisizione. Il papa Pio V fu c. del S. Uffizio dal 1551 al 1556 (Pastor, VIII, p. 34).
Il nome di c. è anche usato per indicare i componenti di qualsiasi commissione (v. COMMISSIONI PONTIFICA).
COMMISSIONI PONTIFICE. - Dalla stessa denominazione si comprende che per mezzo di esse il Sommo Pontefice commette ad alcune persone, esperte, qualche speciale incarico, riguardante attività proprie della Chiesa.
Varie sono le c. che, per dipendere immediatamente dalla persona del Pontefice, sono fregiate del titolo di "pontifice». Qui si enumerano le più importanti.
I. C. P. DI ARCHEOLOGIA SACRA. - Pio IX il 6 genn. 1852 istituì una speciale C. di archeologia sacra, dandole le facoltà necessarie per la sicura tutela e sorveglianza dei cimiteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e dello Stato Pontificio, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cimiteri e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi e dai lavori si ritrovasse e si portasse alla luce.
Pio XI con il matu proprio dell' 11 dic. 1925 (AAS, 17 [1925], p. 619) ampliò e rafforzò la P. C. con l'attiva
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partecipazione di altri componenti che, corrispondendo da varie regioni e nazioni, le dessero un contributo prezioso di studi e la possibilità di moltiplicare i mezzi e le finalità per cui fu costituita. Inoltre confermò il diritto esclusivo della P. C. di tutelare e sorvegliare i cimiteri e gli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbio, nonché del loro scavo ed esplorazione. La P. C. con apposita rivista porta a pubblica conoscenza i risultati degli scavi e l'illustrazione dei cimiteri e monumenti della Roma sotterranea. Essa è composta di un presidente (che è il cardinale vicario di Roma), che con l'approvazione pontificia nomina un vice-presidente, dei commissari effettivi, tra cui il Papa nomina il segretario della P. C. (mons. sagrista di S. S. è di diritto commissario effettivo) e dei commissari corrispondenti, tutti di nomina pontificia; essa si divide in 4 sezioni : culto, amministrazione, direzione degli scavi e pubblicazioni ufficiali.
Per i Patri Lateranensi essa ebbe estesa la sua autorità su "le catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno" (art. 33 del Concordato).
Guglielmo Felici
II. C. P. biblica (Pontificia Commissio de re biblica). - Organo del Magistero ecclesiastico che promuove e dirige gli studi biblici. Fu costituita da Leone XIII con la lettera apostolica Vigilantiae del 30 ott. 1902 (Acta S. Sedis, 35 [1902-1903], pp. 234238). Il dilagare di un criticismo biblico eccessivo, insinuatosi anche in campo cattolico, suggerì al Pontefice l'idea di tale Istituto, al quale assegnò un triplice compito: i) promuovere efficacemente fra i cattolici lo studio biblico, approfittandosi dei convincenti risultati ottenuti dalle più recenti ricerche; 2) tutelare con le armi di una soda e savia critica i sacri interessi della S. Scrittura; 3) sciogliere con acutezza e discrezione questioni e problemi emergenti.
La C. Biblica è composta di un certo numero di cardinali (attualmente 5), consultori (ca. 30-40) e un segretario, che presiede le sedute dei consultori e abriga gli affari occorrenti della C. La sede della C. Biblica, prima nel palazzo del S. Ufficio, si trova oggi nei palazzi Vaticani. L'organo ufficiale delle pubblicazioni della C. sono, secondo il rescritto del 15 febbr. 1909, gli AAS (prima era la Revue biblique). Pio X concedette il 23 febbr. 1904 alla C. il diritto di conferire i gradi accademici in S. Scrittura (Scripturae Sanctae: Acta S. Sedis, 36 [1903-1904], pp. 530-32). Il programma degli esami, nel 1905 stabilito per la prima volta libid., 37 [1905], pp. 126-29], trovò nel 1911, con un notevole allargamento delle materie, la sua forma definitiva (AAS, 3 [1911], pp. 47-50; 296-300; cf. anche il supplemento in AAS, 19 [1927], p. 160). Con Lettera apostolica Cum Biblia Sacra del 15 ag. 1916, Benedetto XV subordinò l'Istituto Biblico e la Commissione de restituenda Vulgata in un certo modo alla C. Biblica; Pio XI con motu proprio del 30 sett. 1928 rese all'Istituto Biblico assoluta indipendenza.
Leone XIII e Pio X avevano concesso alla C. Biblica ampie competenze riguardo alle emergenti questioni e controversie bibliche, provocate dalla critica biblica moderna.
Dal 13 febbr. 1905 sino al 17 nov. 1921 la C. Biblica emanò su tale oggetto 14 decreti (decisioni) e due dichiarazioni in forma di risposta a quesiti o a dubbi proposti, raccolti nell'Enchiridion biblicum, Roma 1927. Seguirono sotto Pio XI, sino al 30 apr. 1934, altri due decreti : in tutto 18.
Mentre fin allora i documenti emanati dalla C. B. erano di carattere piuttosto negativo, segnando i limiti entro cui deve contenersi l'esegesi cattolica, e si portavano sopra l'uno o l'altro punto particolare del vasto campo biblico, dal 1940 invece essi sono piuttosto di indole positiva ed abbracciano tutto il campo biblico, dando norme generali per lo studio e l'interpretazione dei Libri Sacri e forte impulso a intensificare gli studi biblici in tutto il loro complesso.
Conseguentemente anche la forma di questi documenti recenti si distingue essenzialmente da quella dei precedenti. Si presentano in forma di trattatello a maniera di istruzione o Commonitorium su questioni agitate. Così la lettera agli arcivescovi e vescovi d'Italia del 20 ag. 1941 (AAS, 33 [1941], pp. 465-72) e l'epistola al card. Suhard di Parigi del 16 genn. 1948 (AAS, 40 [1948], pp. 45-48).
Bibl.: H. Hoepfl, Bibelbommision, in LThK, II, col. 286; L. Pitot, Commission biblique, in DBs. II, coll. 103-13.
Atanasio Miller
III. C. P. PERla Redazione del codice di diritto canonico orientale. - Pio XI, considerando che i lavori preparatori per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, ai quali studi era preposta una commissione cardinalizia, erano compiuti, che erano già pervenute le osservazioni degli Ordinari orientali sopra gli schemi dei canoni e che erano già pubblicati vari volumi delle fonti, stabili doversi procedere alla codificazione definitiva del diritto canonico orientale, ed in data 17 luglio 1935 (v. la notificazione della S. Congreg. per la Chiesa orientale, in AAS, 27 [1935], p. 306) costituì una P. C., composta di alcuni cardinali, di un segretario e di vari consultori, che deve esaminare le suddette osservazioni degli Ordinari, determinare il testo dei canoni e provvedere alla redazione del Codice, e quindi inviarne i singoli titoli e libri, da essa redatti, agli Ordinari orientali, per richiederne i voti, e, avutili, procedere quindi alla definitiva redazione del Codice.
La C. (come già quella preparatoria) sta pubblicando il materiale utilizzato per la codificazione, nella imponente collezione di fonti della codificazione canonica orientale (di cui sono finora pubblicati 33 voll.). In questa raccolta, corredata da importanti studi e monografie, si trovano, distinte secondo i vari riti, le fonti del diritto canonico orientale, di cui talune inedite o difficilmente reperibili.
IV. C. P. PER la Russia. - Pio XI il 20 giugno 1925 (v. il comunicato della S. Congreg. per la Chiesa orientale in AAS, 18 [1926], p. 62) costituì in seno alla S. Congreg. per la Chiesa orientale una C. pro Russia, avente competenza per tutte le questioni o cause riguardanti i Russi.
Nel 1930 ( 6 apr.), considerando lo sviluppo sempre maggiore di questa Congregazione e la sempre maggior cura che richiedono le condizioni e la causa dei Russi, con il motu proprio «Inde ab initio» (AAS, 22 [1930], p. 153) disgiunge la P. C. dalla S. Congregazione (pur non escludendo tra le due vincoli di lavoro e un mutuo aiuto). Lo stesso Pio XI con il motu proprio «Quam sollicite» (AAS, 27 [1935], p. 65), in data 21 dic. 1934, stabili che solamente gli affari e le cause che riguardano i Russi che dimorano in patria, siano riservati ed assegnati alla P. C. e che essa per la sua importanza aderisca alla S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari e che il segretario di questa Congregazione ne sia il presidente. Oltre al presidente essa è costitutita da altri tre membri. Lo stesso motu proprio stabilisce che i Russi profughi, che prima erano soggetti alla P. C., ora siano soggetti ad una speciale "sezione» della S. Congregazione per la Chiesa orientale.
V. C. P. di assistenza. - Pio XII nell'udienza del 22 genn. 1945 costituì la P. C. di Assistenza, riunendo in essa la P. C. Profughi, istituita il 18 apr. 1944, e la P. C. Assistenza Reduci. Il 6 nov. 1945, con biglietto della Segreteria di Stato, il Sommo Pontefice stabili che la P. C. per lo Stato della Città del Vaticano assumesse il potere di dettare norme regolamentari e di esercitare la più ampia disciplina sia
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Commodilla, cimitero di - Affresco con la Traditio clavium (secc. vi-vii).
sul personale, sui contratti e sulle altre questioni legali ed amministrative di sua competenza.
Birl.: cf. la pubblicaz. annusle, non ufficiale: Attivitú della S. Sede, Roma 1943 sgg.
VI. C. p. per la cinematografia didattica e religiosa. - Fu istituita da Pio XII nel 1948 per esaminare le opere cinematografiche, che, destinate alla illustrazione della dottrina cristiana ed agli insegnamenti della Chiesa cattolica, sono sottoposte alla revisione della S. Sede. Questa P. C. ha carattere internazionale.
VII. C. P. permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della S. Sede. - Fu istituita da Pio XI nel 1923 con lo scopo di provvedere alla conservazione dei monumenti della S. Sede, i quali abbiano importanza storica ed artistica. Sono chiamati a far parte di questa C., che è presieduta dal foriere maggiore, i più alti esponenti dell'arte e della cultura della S. Sede.
VIII. C. araldica per la Corte pontificia. - Fu creata da Benedetto XV con dispaccio della segreteria di Stato in data 1^{°} giugno 1915 per esaminare, controllare ed aggiornare le liste del patriziato e della nobiltà romana, per l'ammissione e gli inviti alle sacre funzioni della Cappella, ecc. E presieduta dal mons. maggiordomo e ne fa sempre parte il maestro di Camera di S. Santità (che attualmente, nella vacanza della carica di maggiordomo, ne ha la presidenza).
IX. Per altre c. p.:
P. C. per la revisione ed emendazione della volGata: v. volGata.
P. C. centrale per l'arte sacra in italia: v. arte sacra, pontificia commissione centrale per l'.
P. C. PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE di diritto canonico: v. codex iuris canonici.
P. C. per lo stato della città del vaticano: v. vaticano, stato della città del.
Per le commissioni costituite in seno alle Sacre Congregazioni: v. congregazioni pontifice. Guglielmo Felici
COMMODIANO. - Di questo poeta cristiano, non si conosce con certezza né il luogo dove nacque, né l'età in cui visse. Dall'epiteto di Gaseus, che si legge nel titolo di una sua poesia (Instructiones, II, 39) qualcuno è stato indotto a pensare che fosse di Gaza (Palestina), ma nulla nei suoi scritti conferma una tale ipotesi, e quell'epiteto può essere spiegato altrimenti, come infatti è stato spiegato. E invece molto probabile che fosse un africano.
Circa l'età in cui visse le date proposte vanno dalla seconda metà del sec. in alla seconda metà del sec. v; ma la prima è quella che trova più sicura conferma nell'analisi interna dei suoi due poemetti. Uno di questi sono le Instructiones: esso consta di 80 carmi, che vanno da 6 a 48 esametri, distribuiti in due libri, 41 nel primo, dirctti ai pagani, agli incerti tra le due fedi, ai Giudei, ai quali tutti il poeta, in possesso del vero, avela gli crrori nei quali vivono smarriti; 39 nel secondo libro vóiti ad istruire i credenti (catecumeni, matrone, ecclesiastici). 'Tutto lo scritto ha fine didattico, al che serve anche l'uso dell'acrostico, come mezzo mnemonico; ma nel suo insegnamento C. non rifugge dalla satira. L'altro poemetto, in ro6o esametri, ci è stato conservato anonimo e senza titolo da un unico manoscritto del sec. viII, che fu scoperto a Middlehill da G. B. Pitra e da lui pubblicato a Parigi ( 1852 ) nel suo Spicilegium Solemense, I, p. 21 sgg., col titolo di Carmen apologeticum adversus Indaeos et Gentes. L'attribuzione a C. è dovuta allo stesso Pitra e poggia su validi argomenti. Non soddisfa invece il titolo, perché il poemetto, in sostanza, è la celebrazione dei destini dell'uomo attraverso la rivelazione, l'incarnazione del Verbo, la fine del mondo: va dunque considerato come il primo tentativo di epica cristiana, e ciò che in esso ha carattere didattico è introduttivo o episodico.
C. volle essere "il poeta nuovo", il poeta cristiano, cantore della vita dello spirito rinnovato dal cristianesimo, come Tertulliano aveva voluto essere il creatore di una prosa nuova. Per questo, e non per ignoranza né per il proposito di abbassare la poesia al livello degli ignoranti, com'è stato affermato, anche più arditamente di Tertulliano spezzò i vincoli lessicali, grammaticali e metrici del latino classico : egli non ignora la scuola, si ribella alla scuola. Era convinto che Roma, "la trionfatrice di tutti", e le cose di Roma fossero destinate a finire (Carmen apologeticum, 917 sgg.) e nel suo ardore mistico, mente superficiale quale era, pensò che si potesse creare una cultura cristiana in Occidente prescindendo dal passato. E non si accorgeva nemmeno che più di una volta il verso e l'espressione, derivanti dai classici che aveva studiati, colavano nei suoi scritti, e che più spesso ancora egli era costretto a ricorrere ai più umili mezzi formali della scuola che criticava (Carmen apologeticum, 583 sgg.). Ma
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COMACINI

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linan oucrnnoleone poeftror. ojeff

In alto: LEGA TRA I FUORUSCITI DI PARTE BIANCA E I GHIBELLINI PER TORNARE IN FIRENZE - Biblioteca Vaticana - Cod. Vat. Chig. L. VII, 296, f. 153 r (sec. xiv). In basso: IL POPOLO FIORENTINO SOSTIENE L'URTO DELLA CAVALLERIA GHIBELLINA, condotta da Guido Novello, e costringe i capi ghibellini a uscire da Firenze - Biblioteca Vaticana - Cod. Vat. Chig. L. VIII, 296 f. 91 r (sec. xiv).
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egli volle essere uno degli humiliores, il mendicus Christi (Instructiones, II, 39, vv. I-13), spiritualmente ribelle a tutto quanto fosse tradizione romano-pagana, della quale, nella seconda metà del sec. III, si faceva baluardo la nuova nobiltà degli honorati, ossia dei ricchi e degli strapotenti. E riusci un poeta non privo di sentimento e d'immaginazione, ma disordinato nella concezione, duro ed oscuro nella forma irta di barbarismi, di voci ed espressioni del
sermo vulgaris, di neologismi, di solecismi. Il suo esametro, salvo poche eccezioni, riproduce alla meglio il ritmo classico soprattutto mediante una successione di accenti tonici.
Come pensatore cristiano C. è ancora, se possibile, inferiore al letterato. La sua deficenza di istruzione religiosa si rivela in ambedue le opere. Tutte e due sono manifestinente, entusiasticamente millenaristiche; l' A palegeticem poi, che probabilmente fu la prima che scrisse, professa anche un crudo sabellionismo (vv. 89 sgg., 277 sgg., 771 sgg.). Per questo probabilmente la sua lettura fu sconsigliata dal Gelasianum Decretum (v.).
BibL.: Edizioni di E. Ludwig (Bibliotheca Traborsiana), Lipsia 1877-78; di B. Dombart in CSEL, XV (1887), - Letteratura; G. Boissier, Commodion, in Mélanges Renier, Parigi 1887; M. Manitius, Geschichte der christlich-lateinischen Poesie, Steccarda 1891, p. 27 sgg.; H. Brever, Kommodion vau Gicco, Faderborn 1906; J. Martin, Studien und Beiträge zur Erhï̈rung und Zeitbestimmung Commodions, Lipsia 1913; S. Cucco, La grammatica di C., in Didaskaleion, 3 (1914), p. 183 sgg. e 4 (1913), p. 7 sgg.; H. B. Vroom, De Commodioni metro et syntaxi annota. tiones, Utrecht 1917; A. G. Amatucci, Storia della letteratura latina cristiana, Bari 1929, p. 98 sgg.; J. Martin, Bericht über christliche lateinische Dichter (1900-17), in Jahresber. über die Fortschritte der klass. Altertumswissenschaft, 221 (1929), pp. 88-97; A. F. van Katwijk, Lexicon Commadianem cum introductione de Commadiani ette, temporibus, sermone, Amsterdam 1934; B. Altaner, Patrologia, 3⁴ ed. it., Torino 1944, p. 284; G. Devoto, Storia della lingua di Roma, 2² ristampa, Bologna, s. d. [1944], p. 324 sgg.; P. Courcelle, Commodion et les invasions de l'- siècle, in Revue des études Latines, 1946, pp. 227-46; id., Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Parigi 1948, pp. 127 sg., 231; A. G. Amatucci, La letteratura di Roma imperiale, Bologna [1947], pp. 176 sg., 338, 381.
(pt. Pont. comm. di archiol. e arte sacra)
Commodlla, cimitero di - Madonna fra i ss. Felice e Adanito e la defunta Tortora. Affresco del sec. vi-viI.
dei primi due compose un epigramma papa Damaso, e ne ritrovò un frammento nel 1720 il Boldetti, quando per caso penetrò nel cimitero. Questo venne esplorato dalla Pontificia commissione di Archeologia sacra dal 1903 al 1906.
Il cimitero risulta composto di due piani di gallerie cimiteriali. Una parte del primo piano ha riutilizzato una anteriore cava di pozzolana, che aveva il suo ingresso in piano a fondo valle. In una di queste gallerie furono sepolti i martiri Felice e Adautto; più tardi, demolendo la parte destra della galleria, per onorare i loro sepolcri si costrui una piccola basilica. In loro onore fu posta una iscrizione al tempo del papa Sircio, rinvenuta mutila durante gli scavi. Allo stesso tempo appartiene il primo abbellimento dei loro sepolcri. Tra le pitture che decorano le pareti è notevole la scena della traditio clavium: il Signore assiso sul globo consegna le chiavi a s. Pietro, dietro era s. Adautto, poi s. Merita; dall'altra parte s. Paolo, s. Felice, s. Stefano. Inoltre, quasi a grandezza naturale, la pittura della Madonna in trono col Bambino tra i ss. Felice e Adautto il quale presenta come advocatus la defunta di nome Tortora, vedova, come ricorda l'affettuosa iscrizione metrica posta sotto l'affresco dal figlio.
La terza pittura notevole è quella dell'evangelista Luca che ha gli strumenti da medico; pittura che venne eseguita (668-83).
al tempo di Costantino Pogonato ( 9 graffiti di visitatori della fine del sec. viI e dell'viII, per lo più di presbiteri; uno di questi scrisse "non dicere illa secritta abboce" (G. Celi, Di un graffito di senso liturgico nel cimitero di C., in Nuovo bull. di arch. crist., 12 [1906], pp. 239-52). A destra della cripta storica, tutta occupata da sepolcri nel pavimento, rimasero intatte due gallerie con le iscrizioni a posto della fine del sec. iv. Particolarità di questo cimitero sono una serie di pozzi rettangolari nei quali i cadaveri sono stati posti l'uno sull'altro, utilizzando anche le due pareti lunghe laterali.
BibL.: M. Boldetti, Osservazioni sopra i cemeteri, Roma 1720, pp. 541-47; H. Delehaye, Les saints du cimetière de C., in Anclicto Ballandiano, 16 (1897), pp. 17-42; G. Maracchi, Il cimitero diC. e la basilica cimiteriale dei SS. Felice e Adautto, ivi recentemente scoperta, in Nuovo bull. di arch. crist., 10 (1904), pp.41160; id., Ulteriori osservazioni sulle tombe di martiri nel cimitero di C. ed ultime scoperte ivi fatte, ibid., 11 (1905), pp. 5-66; G. Bonavento, Iscrizione metrica siriciana nel cimitero di C., ibid., pp. 171-84; G. Wilpert, Di tre pitture recentemente scoperte nella basilica dei SS. Felice e Adautto nel cimitero di C., ibid., pp. 161-70; P. Franchi de' Cavalieri, Dei si. Felice e Adautto,
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in Note agiografiche (Studi e testi, 21), Roma 1912; H. Leclercq, C. (Catacombe de), in DACL. III, II, coll. 2394-2425; B. Bagatti, Il cimitero di C. o dei martiri Felice e Adoutto presso la via Ostiense, Città del Vaticano 1936, con tutta la bibl.
Sandro Carletti
COMMODO (M. Aurelius Commodus Antoninus), IMPERATORE ROMANO. - N. a Lanuvio il 31 ag. 161, m. a Roma il 31 dic. 192. Associato nell'impero fin dal 176 dal padre Marco Aurelio, gli successe nel marzo del 180 . Sebbene educato saggiamente e nonostante l'esempio delle virtù paterne, fu un volgare e terribile tiranno riportando sul trono le nefandezze e le crudeltà di Nerone e di Domiziano.
Disprezzava i filosofi e gli studi, amava con passione i giuochi del circo ai quali non disdegnava di partecipare personalmente. Ebbe però il felice intuito di mandare amici fidati e bravi generali a governare le province. Fu un acerbo nemico del senato romano che combatté ostinatamente; ma questi, dopo un tentativo riuscito vano,

(da J. J. Bernoulli, Die Bildnisse der romische Kaiser und ihrer Angehöriger, II, 5, Stoccarda 1071) Commodo, imperatore romano - Moneta col profilo dell'Imperatore in figura di Ercole.
ebbe ragione del tiranno il quale fu ucciso nel bagno. Fanatico seguace dei misteri orientali, C. non perseguitò i cristiani, specialmente dopo la venuta al Palatino della favorita Marcia, per mezzo della quale anzi i deportati in Sardegna poterono ritornare liberi. Nei primi anni però del suo governo caddero vittime del furore popolare i martiri scillitani in Africa ed il senatore Apollonio a Roma.
Bibl.: O. Schultz, Beiträge zu unserer literarischen Uberlieferung für die Zeit von Commodus, Lipsia 1903; C. Pasciucco, Marcia contabina di C., S. Maria Capua Vetere 1902; F. Bassani, C. e Marcia, Venezia 1905; P. von Rohden, Commodus, in Pauly-Wissowa, II, coll. 2464-81; H. Delehaye, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 1921, pp. 60-63, 125-36. Agostino Amore
COMMON PRAYER BOOK : v. BOOK OF COMMON PRAYER.
COMMONWEAL. - Rivista settimanale iniziata il 12 nov. 1924 a Nuova York da Michael Williams, geniale scrittore e saggista, n. ad Halifax (Canada) nel 1877.
Tratta con ampia informazione e agilità le questioni alle quali sono interessati il pensiero e la vita cattolica; inoltre accoglie spesso composizioni letterarie e poesie. Tra i suoi editori e coeditori vanno ricordati Henry Longan Stuart (m. nel 1928), acuto e brillante critico, oriundo scozzese, esperto in molte lingue e traduttore delle Letters to a Doubter di Claudel, e il poeta Thomas Walsh (m. nel 1928).
Bibl.: Th. Maynard, The story of American Catholicism, Nuova York 1943. pp. 563 e 569. Piero Chiminelli
COMMOZIONE GEREBRALE. - Conseguenza di grave trauma che colpisca direttamente o indirettamente il capo o di violento scuotimento dei centri
nervosi (esplosioni), si manifesta con coma (v.) più o meno lungo e reversibile. Dai casi più lievi con perdita di coscienza transitoria facilmente riacquistabile, si giunge ai più gravi con respiro superficiale e lento, polso molle con frequenza di 60-40 pulsazioni per minuto e anche meno, intenso pallore, morte senza ripresa di conoscenza.
Se gli effetti della c. c. dileguano, l'infermo può tornare più o meno rapidamente in possesso d'ogni facoltà mentale; a volte rimangono lacune, in particolare nel campo della memoria (amnesie), specialmente del fatto occorso e delle circostanze che l'accompagnarono. Nelle forme gravi, può svilupparsi secondariamente un lento e progressivo indebolimento mentale fino alle forme di demenza traumatica, o permanere modificazioni del carattere (irritabilità, malumore, trascuratezza negli interessi, disamore alla famiglia, ecc.). Il complesso sintamatico della c. c., anatomopatologicamente, è spiegato da emorragie microscopiche che infiltrano le guaine linfatiche dei vasi (Misiret e Durante).
Bibl.: O. Rumke, Trattato di psichiatria, I, Torino 1927; G. Moglie, Manuale di psichiatria, Roma 1946.
Giuseppe de Ninno
COMMUNE, LA, de Paris: v. COMUNE, LA, DI PARIGI.
COMMUNE SANCTORUM. - È la terza delle grandi parti, in cui si dividono il Messale e il Breviario romano, e comprende una raccolta di formole liturgiche (Messe ed Uffici) per le feste di quei santi che mancano in tutto o in parte di formolari propri.
In origine le feste dei santi furono assai rare; soltanto dal sec. v in poi si nota un rapido accrescersi di feste. Era quindi cosa naturale che quelle prime feste avessero formolari liturgici bene appropriati. Ma l'aumento continuo delle feste non permise più di abbondare in formolari propri. Inoltre, qualche grande festa di santo, primitiva, poteva anche avere un certo numero di formole proprie, specialmente per la Messa, a libera scelta del celebrante. Così, ad es., nel Sacramentario leoniano. Ora, con l'andar del tempo una di queste formole di Messe divenne definitivamente la Messa festiva propria, le altre Messe servirono in seguito a santi di simile tipo, o divennero di uso comune, completamente o in parte.
I primi Commanin a formarsi furono quelli per martiri, per confessori e per vergini (martiri e non-martiri), con una grande varietà di formolari, specialmente di Messe. Ugualmente molto antico è l'uso di un Commune per l'annuale celebrazione della dedicazione delle chiese. In genere, almeno nei sacramentari, ogni Commanne ha formole per la vigilia festiva e per la festa stessa. A Roma esisteva anticamente anche un Commune per gli Apostoli, in quanto, a parte la festa dei ss. Pietro e Paolo, non esisteva per gli altri Apostoli una festa particolare. In Francia, ove gli Apostoli furono celebrati individualmente, la messa vigiliare romana degli Apostoli divenne Messa vigiliare per i ss. Simone e Giuda ( 27 ott.), e la Messa festiva di tutti gli Apostoli quella festiva di Simone e Giuda (28 ott.). Inoltre la Chiesa franca si servì di varie Messe proprie del Sacramentario gelasiano primitivo come formole comuni: p. es., la Messa propria di s. Benedetto abate, celebrato allora all'i I luglio, divenne la Messa comune degli abati; la Messa Statuit di s. Marcello papa, divenne Messa comune per i confessori pontefici (oggi secundo loco); la Messa festiva dei martiri Cornelio e Cipirano Joiret passò ad essere una Messa comune dei martiri pontefici (oggi primo loco). In genere si può affermare che i libri romani primitivi autentici furono piuttosto parchi di formolari comuni, quelli invece della Chiesa franca, dato l'enorme sviluppo del Santorale durante l'èra merovingia e carolingia, attribuirono diverse Messe antiche gelasiane a feste nuove, e crearono altri nuovi formolari per uso comune. Gli epistolari romani
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antichi hanno relativamente pochi santi propri, ma un C. S. abbastanza sviluppato, mentre gli evangeliari romani antichi, al contrario, registrano molti santi particolari, ma, per la parte comune, si mostrano assai limitati. Basta confrontare il lesionario di Würzburg, pubblicato da G. Morin (Revue bénédictine, a8 [1911]), e i quattro tipi principali degli evangeliari romani, presso Th. Klauser (Das römische Capitulare evangeliorum, Münster 1935). Quanto ai libri liturgici in uso per l'ufficiatura, si nota una grande varietà di formolari e una grande differenza in numero dei singoli tipi. I sermonari antichi romani del sec. viII (p. es., Agimundo, Egino, Alano, S. Pietro in Vaticano) conoscono soltanto i primitivi Comnunia dei martiri, dei confessori, delle vergini e della dedicazione. Ma in seguito il Comnune si arricchisce largamente anche nei sermonari ed omeliari.
Una certa uniformità fu raggiunta soltanto nella seconda metà del medioevo, soprattutto attraverso i libri liturgici della Curia romana, diffusi in tutto il mondo per opera dei frati Minori. La sistemazione definitiva, almeno in sostanza, si deve a s. Pio V, che prescrisse a tutta la Chiesa latina il Breviario (1568) e il Messale (1570) da lui debitamente riformati. Però anche nelle seguenti edizioni ufficiali di Clemente VIII e di Urbano VIII furono ancora rivedute e perfezionate alcune parti del Comтuии, specialmente nel Breviario. Il Commune Virginum e non Virginum raggiunse la sua forma attuale solo sotto Urbano VIII (1631). Nei primi decenni del secolo passato appare nei Breviari, qua e là, un Commune B. Mariae Virginis, provocato certamente dall'aumentato numero delle feste minori della Madonna. Ma nel Messale il detto Commune fu introdotto solo nell'edizione tipica vaticana del 1920. Pio XII introdusse un nuovo Commune "unius vel plurium Summorum Pontificum", 9 genn. 1942 (AAS, 34 [1942], pp. 103-11).
Attualmente il C. S., si presenta alquanto diverso nel Messale e nel Breviario, in quanto nel Messale manca un Commune Apostolorum, dato che le parti comuni per gli Apostoli vengono stampate in esteso nelle singole feste. Lo stesso vale per il Commune Evangelistarum. Del resto, la Messa votiva che si trova nel Messale, in onore di tutti gli Apostoli, riunisce appunto gli elementi comuni delle singole Messe festive per gli Apostoli. Inoltre il Messale presenta, in ogni Comтune, una o più Messe complete, mentre nel Breviario si trovano anche alcuni Comтиnia che, in realtà, non sono altro che "variazioni", da adoperarsi in Comтиnia completi precedenti o seguenti. Con questa premessa, si dà qui una tabella dei Comminia esistenti, secondo l'ordine del Breviario, più completo, annotando in margine, se un Commune è piuttosto solo variazione di altri.
Struttura attuale del C. S.
1. In vigilia Apostolorum. Var. nell'Officio feriale.
2. Comm. Apostolorum extra Temp. Pasch.
3. Comm. Evangelistarum extra Temp. Pasch. Var. di n. 2.
4. Comm. Apost. et Evang. Temp. Pasch. Var. di nn. 203.
5. Comm. unius vel plur. Summ. Pontificum. Var. di nn. 6, 7, 9 secondo il caso.
6. Comm. unius Martyris extra Temp. Pasch.
7. Comm. plurimor