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nte (Capitolo, casa religiosa, ecc.), che non la può esercitare da sé, ma deve esercitarla per mezzo di una persona fisica, che nella terminologia odierna si chiama vicario curato (v. vicario); attuale è invece quella che spetta a chi la esercita personalmente o in nome proprio (parroco) o in nome di chi ha la cura abituale (cf. CIC, cann. 452 § 2; 471 § 1).

La c. d'a. può essere inoltre di diritto divino o di diritto ecclesiastico, a seconda che l'ufficio sacro in cui essa si determina è d'istituzione divina o puramente ecclesiastica. Quella di diritto divino è detta anche immediata, in quanto l'ufficio sacro con cui s'identifica, essendo di diretta istituzione divina, esclude ogni intermediario umano. La c. d'a. si dice, infine, ordinaria se è annessa di diritto (ipso iure) all'ufficio; delegata, se è commessa alla persona da chi ne è soggetto ordinario. A sua volta quella ordinaria si dice propria, se esercitata in nome proprio dal titolare diretto; vicaria, se esercitata a nome di costui da un vicario.

Titolare, per diritto divino, della c. d'a. episcopale ordinaria, immediata ed universale, per tutta la Chiesa e per i singoli fedeli, è soltanto il sommo
pontefice, in quanto a lui, in virtù del primato supremo conferitogli da Gesù Cristo, compete la piena potestà di giurisdizione in universum Ecclesiam, potestà " vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles" (can. 218).

Subordinatamente al romano pontefice e limitatamente ai fedeli della propria circoscrizione, sono pure titolari, per diritto divino, di c. d'a. episcopale, ordinaria ed immediata, i vescovi (v.) residenziali, in quanto sono "ordinarii et immediati pastores in dioccesibus sibi commissis" (cann. 334 § 1 ; 108 § 3). C. d'a. episcopale spetta pure, ma non per diritto divino, a coloro che hanno uno dei cosiddetti uffici quasi-vescovili, quali sono i vicari e i prefetti apostolici.

Al parroco, e a quanti sono equiparatu di diritto al parroco (can. 451 §§ 2-3), compete pure, nei riguardi dei propri fedeli e subordinatamence al vescovo, c. d'a. ordinaria, ma solo di fòro interno, parziale quindi, ossia non episcopale (can. 873 § i; v. parroco).

I cappellani militari, i cappellani palatini e gentilizi, i curati e vicari autonomi sono pure titolari di c. d'a. parrocchiale nei limiti e con le competenze previste nel diritto speciale che li riguarda (can. 451 § 3; v. cappeLLano; palatide chiese e cappelle; vicario).

Soggetto passivo della c. d'a. sono tutti i fedeli della singola circoscrizione territoriale, i quali non siano legittimamente esenti (can. 464 § 1).

E ritenuta incompatibile la pluralità di titoli di cura in unico titolare, come pure è prescritta l'unicità del titolare di cura attuale nella singola circoscrizione curata (cann. 460,156 ).
II. Diritto italiano. - Nella legislazione italiana la c. d'a. acquista un rilievo particolare, considerata come attività d'interesse pubblico. Sono disposte anzitutto opportune misure per un congruo mantenimento del clero curato (v. concilia). In omaggio poi alle particolari esigenze dell'ufficio, di cui si vuole mantenuta la continuità, anche se fosse disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata alle armi i sacerdoti inc. d'a. "Si considerano tali gli Ordinari, i parroci, i vice-parroci o coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al pubblico" (Concordato, art. 3; circolare del Ministero della guerra, 18 luglio 1929, art. 13). E interessante rilevare come ai predetti effetti il concetto di c. d'a. venga esteso anche ai rettori stabili di chiese aperte al pubblico.

E assicurata per di più la c. d'a. a beneficio delle forze armate mediante un adeguato numero di cappellani militari, alle dipendenze di un proprio Ordinario (v. cappellano).

Sono previste inoltre particolari disposizioni di controllo e d'incompatibilità d'ufficio a carico degli investiti di c. d'a., attese le particolari esigenze delle loro mansioni. Così le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali o, in genere, di benefici aventi c. d'a., sono sottoposte alla notifica preventiva al prefetto, nei termini convenuti nell'art. 21 del Concordato Lateranense (v. provvesta canonica). Così "l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore è incompatibile con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o c. d'a. " (N. D. L. 27 nov. 1933, n. 1578, art. 3). Così pure tutti gli ecclesiastici aventi giurisdizione o c. d'a., e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, sono esclusi dall'ufficio di consiglieri comunali (Decreto legislativo luogotenenziale 7 genn. 1948, n. 1, art. 14, n. 1).

BibL.: K. Algermissen, Seelsorge, in LThK, IX, coll. 416420; G. Forchielli, s. v. in Nuovo digesto it., IV, Torino 1938, pp. 480-82; G. Stocchiero, Pratica pastorale, 8^{2} ed., Vicenza 1942, p. 11028 g .

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A sinistra: CUPOLA DEL BATTISTERO DEGLI ARIANI, con decorazione mosiva; Battesimo di Cristo e figure dei dodici Apostoli (principio del sec. vi) - Ravenna, Battistero degli Ariani. A destra: INTERNO DELLA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE con affreschi di G. Vassri (1572-74) e F. Zuccari (1574-79) raffiguranti il giudizio finale - Firenze.

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A sinistra: TIBURIO E CUPOLA DELLA

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A sinistra: ESTERNO DELLA CUPOLA DI S. PIETRO. Opera di Michelangelo ed esecuzione di G. Della Porta e D. Fontana ( 1550 - 1600). A destra: INTERNO DELLA CUPOLA DI S. PIETRO. Opera di Michelangelo ed esecuzione di G. Della Porta c D. Fontana ( 1550 - 1600).

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(fol. Altsari)
In alto: CUPOLE DELLA BASILICA DEL SANTO (fine del sec. xili) - Padova. In basso: CUPOLE DI S. CATALDO (metà del sec. xit) - Palermo.

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CURATELA, CURATORE. - A parte il significato (ora pressoché in disuso) del termine curatore per indicare taluni preposti a determinati servizi pubblici, attualmente con curatela si intende soprattutto un ufficio privato (esercitato da un curatore), che consiste in un complesso di poteri, dati al curatore a scopo di assistenza a persona avente capacità (v.) giuridica limitata (inabilitato, minore emancipato) o a persona che si trova nell'impossibilità di tutelare i suoi interessi (assente, nascituro). Si distingue perciò dalla tutela (v.), che ha invece lo scopo di dare un rappresentante a chi non ha capacità di agire e non è soggetto alla patria potestà.

Nel diritto romano l'istituto della curatela riguardò principalmente i foriosi, e successivamente anche i minori puberi e i dementi; era pure conosciuto l'istituto del curatore dell'assente, del nascituro, e dell'eredità giacente.

Nel diritto privato moderno (in quasi tutte le legislazioni) il curatore viene dato agli inabilitati (che possono esserlo per infermità di mente non totale, per sordomutismo o cecità dalla nascita, per prodigalità, e, in taluni paesi, anche per abuso di bevande alcooliche o di stupefacenti) e ai minori emancipati (v. EMANEIPARNORE); i quali non possono compiere tutti o taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non con l'assenso del curatore, mancando il quale tali atti sono annullabili (per l'Italia cf. Codice civile, artt. 90, 390-99, 413-32). E inoltre prevista la nomina di curatori speciali (che generalmente hanno anche funzioni, più o meno ampie, di rappresentanza) : all'incapace o all'ente che manchi di rappresentante in giudizio (art. 78 del Codice di procedura civile), a chi si trova o può trovarsi in conflitto d'interessi con il suo legale rappresentante o con il suo curatore (artt. 320, 321, 356, 394 del Codice civile) o con chi ha lo stesso rappresentante legale di lui (art. 347 del Codice civile), al minore soggetto a patria potestà, se il genitore ne amministri male il patrimonio (art. 334 del Codice civile), al nascituro il cui padre muoia durante la gravidanza della moglie (art. 339 del Codice civile), a chi è scomparso dal luogo dell'ultimo suo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano più notizie (art. 48 del Codice civile), e in qualche altro caso (cf. artt. 90 e 165 del Codice civile).

Si chiamano pure curatori coloro che vengono incaricati: a) di amministrare l'eredità giacente, cioè l'eredità non ancora accettata e di cui nessuno dei chiamati ha il possesso dei beni (artt. 528-32 del Codice civile); b) di provvedere alla liquidazione dell'eredità accettata con benefici d'inventario (art. 508 del Codice civile); c) di amministrare il patrimonio fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, \mathrm{n} .267 ).

Il diritto canonico, mentre fino alla codificazione del 1917 seguiva in questa materia la terminologia del diritto romano e comune, attualmente usa in modo alquanto promiscuo i termini "tutore" e "curatore", anche perché per la disciplina di tali istituti si rimette in massima parte alle leggi civili, le quali non seguono in tutti i paesi una terminologia costante. E il CIC infatti, mentre ha poche norme che prendono in considerazione il curatore, per taluni effetti processuali, non lo menziona mai disgiuntamente dal tutore (salvo che nel can. 93 \& 1, dove peraltro indica quello che, secondo la terminologia moderna, è tutore).

Le norme del CIC riguardanti il curatore sono: a) il giudice, il promotore di giustizia, o il difensore del vincolo non possono prender parte ad un processo, se vi siano in qualche modo interessati a causa di curatela da essi esercitata (can. 1613); b) il curatore rappresenta in giudizio il suo assistito, salvo che in talune cause eccettuate da tale regola; e spetta all'Ordinario, fatte le opportune indagini, decidere
se tale compito debba essere svolto dal curatore civile o invece da altro nominato dall'Ordinario stesso (cann. 1648-51, 1725, e interpretazione autentica del 25 genn. 1945); c) è incapace di essere teste o perito in giudizio, chi sia curatore di una delle parti (cann. 1757 § 3 n. I e 1795 § 2, sebbene non esplicitamente)

Pio Ciprotti
CURATO. - Il termine (dal latino curatus), indica in genere un sacerdote titolare di ufficio sacro avente cura d'anime. Compare nel medioevo (molto prima di parochus), man mano che si afferma la distinzione tra clero ufficjato e clero libero, come sinonimo delle voci allora correnti di sacerdos parochianus, presbyter parochialis, sacerdos proprius, rector, per indicare il sacerdote (parroco) a cui è affidata ex officio la cura d'anime in una chiesa baptismalis, in contrapposto specialmente al presbyter conductitius. Usato in un primo tempo come attributo, si mutò in seguito in sostantivo (cap. 2, III, 7, in Cibus.). Dalla fine del medioevo l'uso ne divenne abbastanza comune in Francia (cf. G. Gerson, m. nel 1429, De statu curatorum) e in qualche regione dell'Italia nord-occidentale, dove tuttora il parroco viene cosi denominato.

In senso più ristretto, curatus indicò pure nel medioevo il sacerdote che esercitava la cura d'anime attuale con potestà vicaria, subordinatamente al presbyter principalis o primitivus che ne era titolare abituale con potestà propria: tale sistema, abolito in seguito come abuso, mantiene tuttora un parziale riflesso nella figura del vicario c. (v. vicario).

Ora prevale l'uso di chiamare c. (o vicario autonomo) il sacerdote che esercita la cura d'anime in una curazia o vicaria autonoma, in un luogo cioè (ospedale, carcere, ecc.) o in un territorio determinato, con propria chiesa, entro i confini della parrocchia, il quale, pur non essendo una parrocchia, è sottratto in tutto o in parte alla giurisdizione del parroco (cf. can. 464 \S 2 ).

In alcune regioni è detto pure c. il vicario coadiutore o cooperatore.

La terminologia ufficiale del CIC usa il termine curatus soltanto come attributo proprio del vicario c. (cf. sopra), e come qualifica dell'ente a cui è annessa la cura delle anime (beneficio c., capitolo c.; cf. cann. 1411 n. 5, 1430 \& 1 402).

Bint.: A. Barbosa, De officio et potestate parochi, Lione 1365, p. 4; C. D. Du Cange, Curatus, in Glossarium medice et infimae latinitatis, Parigi 1842, p. 708; Wernz-Vidal, p. 770 sgg. Zaccaria da San Mauro

CURCI, Carlo Maria. - Gesuita, oratore e polemista, n. a Napoli il 4 sett. 1809, m. a Careggi (Firenze) il 19 giugno 1891. Il suo nome è legato alla strenua difesa del suo Ordine, in momenti assai difficili e pericolosi, contro le calunnie, sparse a piene mani, nelle opere di V. Gioberti, e al doloroso episodio della sua lotta contro il Vaticano e la sovranità temporale della S. Sede.

Favorevole da principio al Gioberti (ne fece stampare a Benevento un'edizione del Primato), gli si oppose poi fieramente, in seguito, con: Fatti ed argomenti in risposta alle molte parole di V. Gioberti intorno ai Gesuiti (Napoli 1845) e proposito dei Prolegomeni del Primato. La derzata fece rumore; l'abate replicò e il C. oppose: Una divinazione sopra le tre ultime opere di V. Gioberti: «I prolegommi», «Il Gesuita moderno» e l'«Apologia» (2 voll., Parigi 1849). Convinto allora della necessità del potere temporale per la S. Sede, la difese in La demagogia italiana e il Papa Re. Pensieri di un vetrogrado (Parigi 1849). Poco dopo, nel 1850 , fondò a Napoli La Civiltà Catoolica (v.) con il concorso di altri padri, e ne assunse la direzione, che non durò a lungo, perché già nel 1853 tornava alla predicazione a Roma e dal 1872 a Firenze.

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Curci, Carlo Maria - Ritratto - Roma, Casa degli scrittori de La Civiltà Cattolica.

Le sue idee, intanto, andavano mutando, e da difensore del potere temporale passo alla parte opposta, sostenendo che la perdita di esso doveva considerarsi una fortuna e che la Chiesa doveva tentare una conciliazione con la nuova Italia, anche a prezzo di una piena rinuncia (cf. la Ragione dell'opera, premessa alle sue Lezioni esegetiche e morali sopra i quattro Evangeli [5 voll., Firenze 1874-76], che costituiscono il suo lavoro migliore e dove espresse in pubblico per la prima volta le sue idee, ribadite in un memoriale al Papa). Non avendo voluto ritrattarsi, fu dimesso dall'Ordine (1877) e continuò a scrivere, ora più liberamente, contro il Papa e i Gesuiti con: "Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia per occasione di un fatto particolare (Firenze 1878); La nuova Italia ed i vecchi zelanti (ivi 1880); Il Vaticano regio, tarlo superstite della Chiesa cattolica (ivi 1883); Lo scandalo del "Vaticano regio", duce la Provvidenza, buono a qualchecosa (ivi 1884). Le tre ultime opere furono messe all'Indice ( 188 I e 1884), l'autore fu sospeso, e da Leone XIII (lettera del 28 ag. 1884 all'arcivescovo di Firenze, in P. Galletti, Memorie storiche del p. Luigi Bicasoli, Prato 1901, pp. 609-10) di nuovo deplorato e condannato. Il C. fece una ritrattazione dei suoi errori, assoggettandosi al giudizio della Chiesa (1884), e d'allora in poi visse privatamente e oscuramente. Dieci giorni prima della morte, fu riammesso nella Compagnia di Gesù.

Oltre alle opere accennate, altre ne scrisse, degne di essere ricordate : Il paganesimo antico e moderna (Roma 1862); Il cristianesimo antico e moderno (ivi 1862); La natura e la Grazia (ivi 1865); Lezioni sui due libri dei Maccabei (Roma 1872); Memorie utili di una vita disutile (Firenze 1881).

Bibl.: Sommervogel, II, coll. 1735-40; E. Polidori, Necrologio, in Civ. Catt., 14* serie, 11 (1891, III), pp. 102-103. Celestino Testore

CURETI. - Divinità minori greche: creduti autoctoni o figli di Zeus, venerati specialmente a Creta, dove si dicevano fondatori di molte città. Erano dèmoni benevoli, protettori di città e del gregge, domatori di animali, dotati del dono di profezia, inventori delle armi.

Il loro numero varia da uno a dieci. Rea avrebbe affidato loro il piccolo Zeus ed essi ne avrebbero nascoste le grida battendo insieme le armi e danzando la pirrica di cui erano inventori. Principali sedi del culto furono Creta, l'Eubea, Messene ed Efeso, dove erano messi in rapporto alla rivalità fra Era e Latona. Furono identificati con i Telchini, i Dattili, i Coribanti, ecc.

Bibl.: J. Harrison, The Kaurites and Zeus Kauras, in Aunual of the British School at Athem, 15 (1908-1909), p. 308 sgg.; M. Nilsson, The Miusan-Myecucan Religion, Oxford 1927, p. 472 sgg.

Lunsa Boni
CURETON, William. - Orientalista inglese, n. a Westbury (Wiltohire), nel 1804, m. a Londra il 17 giugno 1864 . Il suo nome è legato ad un importante manoscritto siriaco del Nuovo Testamento (v. Siriacini, versioni, della bibbia), da lui scoperto e studiato ( 1860 ).

Compiuti gli studi a Oxford, fu ministro della Chiesa anglicana nel 1832 , vicebibliotecario della Bodleiana e poi addetto al British Museum. Il C. studiò e pubblicò molti manoscritti, specialmente siriaci, quali le lettere in versione siriaca di s. Ignacio (Londra 1845), fonte di una lunga controversia. Pubblicò il testo siriaco delle lettere festali di s. Atanasio e molte parti di opere di vari autori, fra cui Giovanni di Efeso, Melitone di Sardi, Bardesane, la lettera di Märā bar Serapione, la storia dei Martiri in Palestina di Eusebio di Cesarea (1861).

Angelo Penna
CURIA. - Questo termine, usato dapprima per indicare una delle ripartizioni del popolo romano, passo a significare anche la sede del senato romano, e poi di taluni altri uffici di Roma; e in analoghi significati fu usato nei municipi. Nel mediocvo ebbe varie accezioni, ma presto prevalse quella di tribunale o di complesso degli uffici relativi all'amministrazione della giustizia.

Nel diritto canonico, oltre al significato medievale (ormai scomparso dalla terminologia ufficiale e, quasi completamente, anche dal linguaggio ordinario) di organismo giudiziario, il nome c. è rimasto soprattutto nei seguenti usi :
I. C. Romana. - Espressione che nel diritto moderno serve esclusivamente a designare il vasto complesso dei dicasteri ecclesiastici che coadiuvano il Sommo Pontefice nel governo generale della Chiesa. Comprensiva fino agli inizi del sec. xx anche della Corte e della Famiglia pontificia, provvide poi il CIC a restringerne come sopra il significato, rimanendo quindi stabilito, in forza del can. x42, che la C. Romana "constat sacris congregationibus, tribunalibus et officiis ".

Il primo uso di tale espressione incontrasi, tuttavia, verso la metà del sec. xit in un senso ancor più largo di quelli suesposti, in quanto adoperata per indicare la stessa Chiesa di Roma, uso che non mancò di suscitare numerose immediate proteste, tra cui autorevole quella del priore di Reichersberg, Gerhoh (1093-1169), che ebbe a lamentarsene direttamente con Eugenio III: "Neque enim vel hoc ipsum carere macula videtur, quod nunc dicitur C. Romana, quae antehac dicebatur Ecclesia Romana" (PL 194, 9).

La formazione dei dicasteri ecclesiastici che compongono la C. ebbe un processo lento nel tempo e benché per alcuni si possa risalire fino al sec. IV, il periodo entro cui andarono sviluppandosi le singole istituzioni è da porsi tra il sec. XII ed il xVI, precisamente fino al riordinamento di Sisto V, grazie al quale la C. si organizzò su quelle basi che ne costituiscono ancor oggi il fondamento.

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I primi secoli della Chiesa sono caratterizzati dalla presenza di uno speciale consesso di preti e di diaconi, che, riuniti collegialmente, circondavano il Vescovo di Roma e con i quali egli soleva trattare le cause comuni del suo governo spirituale. E questo il Presbiterio (Presbyterium Apostolicse Sedis), della cui esistenza fanno fede molti documenti di quella prima età. Importante al riguardo è una lettera di s. Cornelio papa, indirizzata nel 251 a s. Cipriano, vescovo di Cartagine, ove si legge: «Omni igitur actu ad me perlato placuit contrahi Presbyterium» (PL 3, 742). Le cause discusse nel Presbiterio non riguardavano tuttavia il sacro patrimonio della fede e della morale alla cui risoluzione provvedeva, già in quei tempi, come unico organo competente per la comminazione delle condanne e l'irregazione delle pene cononiche, il Sinodo o Concilio Romano, dinanzi al quale si agitavano le questioni di maggiore importanza, inerenti soprattutto alla disciplina ecclesiastica.

Con il sec. xi poi, allorché i cardinali cominciarono ad essere i più diretti collaboratori del Papa nel governo della Chiesa, le attribuzioni che per il passato erano spetrate al Presbiterio e ai sinodi romani, i quali, quantunque non scomparissero del tutto, restarono nondimeno in gran parte esautorati, furono quasi totalmente trasferite in un nuovo importantissimo organo, il Concistoro (Comistorium), composto interamente di cardinali, nella cui sede vennero a trattarsi d'allora in poi tutte le cause di esclusivo o prevalente carattere spirituale. L'importanza che fu attribuita a questo alto consesso di porporati è dimostrata dalla frequenza delle sue adunanze, che, già stabilite ad una volta al mese da Alessandro III, furono sotto il pontificato di Innocenzo III portate addirittura a tre volte la settimana (PL 214, 80-81).

Per le cause contenaiese e criminali, fin dal tempo di Alessandro III, accanto al Concistoro funzionava il cosiddetto Auditorium Papae, nel quale sono da rintracciare le prime vestigia del tribunale della S. Romana Rota (v.). Ma l'attività della Chiesa non poteva esaurirsi nel lavoro sia pur intenso degli organi finora considerati; infatti, a partire già dal sec. iv, ci si trova alla presenza di un ufficio i cui impiegati, i notarii, erano incaricati della redazione, spedizione e conservazione delle lettere e degli atti pontifici. Istituito probabilmente come una sezione particolare dell'archivio (scrinium) dei Papi, tale ufficio assume con il tempo una forma sempre più organica, fino a concretizzarsi nella Cancelleria pontificia (v.), nel cui seno si costituì poi gradualmente, tra il sec. xv ed il xvi, la Datoria apostolica (v.), Tra i più antichi dicasteri della C. Romana è da porsi inoltre la Camera apostolica (v.), preposta all'amministrazione dei beni della Chiesa e divenuta nel sec. xv l'organismo assolutamente più importante della C.

Contemporaneamente allo sviluppo ed all'affermarsi di questi uffici ed accanto al Concistoro i pontefici provvidero di quando in quando a nominare delle commissioni di cardinali, cui affidare la trattazione di affari speciali; ma si trattò sempre di istituzioni a carattere transitorio, di modo che, a cose ultimate, cessavano automaticamente dalle competenze di cui erano state investite. Tuttavia l'espansione sempre più vasta dei rapporti spirituali e politici della S. Sede con le nazioni cattoliche e l'insufficenza di un solo organo sul quale si addensava l'intera massa degli affari che da quelli sorgevano, fecero sentire ai Papi, nella prima metà del sec. xvi, l'urgente necessità di creare, a respiro del Concistoro, degli organismi permanenti con i quali dividere la cura degli affari di governo. Da questi organismi ebbero quindi vita le Congregazioni romane (v.), stabilite più tardi da Sisto V, nel mezzo della sua generale riorganizzazione della C. operata con la famosa cost. Immensa aeterni Dei del 22 genn. 1588, a quindici, comprese le cinque già esistenti. Ma ad una riforma, soprattutto morale, della C. aveva già pensato Paolo IV con l'istituzione, nel genn. del 1556, di una speciale Congregazione per la riforma della C., composta di 62 membri, saliti poi a 144 , e divisa in tre classi, ciascuna presieduta da un cardinale (Pastor, VI, p. 429 sgg.). Con il nuovo ordinamento di Sisto V, che rappresentò il coronamento dei nobili sforzi
in tal senso invano perseguiti nel 1556 da Paolo IV e nel 1566 da Pio V, la C. Romana si avviò a diventare quel vasto e delicato complesso di istituzioni governative quale, grazie anche al largo contributo dei Pontefici successivi, si presenta ancor oggi.

Nondimeno, l'avvicendamento di tutte le istituzioni che fiorirono dopo la riforma sistina fino a quasi tutto il sec. xix, se da un lato concorse a portare nel regime della Chiesa l'ordine necessario nella trattazione degli affari del governo spirituale e temporale dei pontefici, dall'altro determinò, a causa di reciproche interferenze, una confusione non trascurabile nelle attribuzioni di ciascuna. E pur non mancando nel corso dei tempi precise disposizioni dirette alla eliminazione di tale inconveniente, quali quelle emanate da Innocenzo XII nel 1592 e da Clemente XIII nel 1739, devesi tuttavia giungere fino a Pio X per l'attuazione di una ulteriore riforma della C. Romana, intesa, tra l'altro, a disciplinare la sfera delle competenze di ciascun dicastero. Tale riforma, operata con la cost. Sapienti consilio del 29 giugno 1908, provvide quindi a ben delimitare i poteri dei singoli dicasteri, a dividere la materia amministrativa da quella strettamente giudiziale, a ristabilire i due tribunali della S. Romana Rota e della Segnatura apostolica, che erano decaduti dopo il 1870 , a sopprimere alcune Congregazioni e ad istituirne delle nuove.

Il Codice di diritto canonico, promulgato da Benedetto XV nel 1917, ha sostanzialmente accettata la riforma piana, sistemandola nei cann. 242-64. Le uniche innovazioni di rilievo successivamente apportate furono l'istituzione della Congregazione per la Chiesa orientale (v.) e della Congregazione dei Seminari e delle Università (v.), per opera dello stesso Benedetto XV, e la soppressione della Congregazione dell'Indice, le cui atrribusioni furono riversate nel S. Ufficio. Attualmente perciò la C. Romana si compone di undici Congregazioni (cui tuttavia aggiungesi come dodicesima la Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro, benché taciuta dal Codice), tre tribunali e sei uffici.

Bibl.: J. Simier, La Curie Romaine; notes historiques et canoniques, Parigi 1909; F. M. Cappello, De C. Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam, Roma 19111912; A. Monin, De C. Romana, eius historia ac hodierna disciplina iuxta reformationem a Pio X inductam, Lovanio 1912; E. Ruck, Die Organisation der Römischen Kurie, Tubinga 1913; G. J. Ebers, Der Papst and die Römische Kurie, Paderborn 1916; D. Griser, Composition historiae Curiae Romanae, Roma 1937; K. Jordan, Die Entstehung der Römischen Kurie, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 28 (1939), pp. 97-132; N. Del Re, La C. Romana, Roma 1941; P. Torquebiau, s. v. in DDC, IV, coll. 971-1008.

Niccolò Del Re
II. C. diocesana. - E costituita dal complesso di uffici amministrativi o giudiziari (di regola, tutti non beneficiari : v. beneficio), che coadiuvano il vescovo o chi ne tiene il luogo nel governo di tutta la diocesi (CIC, can. 363). Analogamente si può avere una c. nelle circoscrizioni territoriali parallele alle diocesi, quali i vicariati e le prefetture apostoliche, le prelature o le abbazie nullius (nelle quali circoscrizioni peraltro la c. può mancare o esser costituita in modo più ridotto).

La c. diocesana si può considerare costituita di due sezioni, una per le pratiche amministrative, l'altra per gli affari giudiziari.

Della sezione amministrativa fanno parte :
a) il vicario generale (v. vicario), quando esiste; egli anzi ne è in tal caso come il capo, sia pure alla stretta dipendenza del vescovo; b) il cancelliere, con funzioni di archivista e di notaio; ed eventualmente un vice-cancelliere o vice-archivista, ed altri notai che eccezionalmente possono essere anche laici (cann. 372-384; v. anche archivio); c) gli esaminatori sinodali (v.) e i parroci consultori (v. parroco).

Della sezione giudiziaria fanno parte i giudici sinodali o prozinodali, con a capo un officiale, che

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Curia innocenziana - Palazzo Montecitorio, già sede della c. i. Bernini, Mattia De Rossi, C. Fontana (1650-94) - Roma.
può essere coadiuvato da uno o più vice-officiali (v. tribunale); e inoltre gli altri appartenenti al tribunale, cioè : il promotore di giustizia (v.), il difensore del vincolo (v.), il notaio o attuario (v. notaro) che non di rado è lo stesso cancelliere, i cursori (v.) e gli apparitori.

Della c. diocesana non fanno parte, sebbene partecipino al governo della diocesi, 'né il Capitolo cattedrale (v. caprtolo), né il collegio dei consultori diocesani (v. consultori diocesani).

Per la storia della c. diocesana v. le voci sopra richiamate.
III. C. palatina. - Per questa, che è la c. dell'Ordinario palatino, v. palatine, chiese e capfelle.
IV. C. generalizia. - In molti ordini religiosi (v.) maschili, soprattutto clericali, si suole chiamare c. generalizia l'ufficio del superiore generale, con i religiosi ivi addetti.

Bibl.: V. la bibl. delle singole voci sopra richiamate, e inoltre: a) per la c. romana v. anche bibl. alla voce santa sede, e J. B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, I, 4^{°} ed., Friburgo in Br. 1934, pp. 231-40; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I, Roma 1941, pp. 243-51; P. Torquchiau, Curie diocésaine, in DDC, IV, coll. 961-71.

Pio Ciprottí
CURIA INNOCENZIANA. - Innocenzo XII, dopo aver con la costituzione Romanus Pontifex curae del 17 sett. 1692 abolito varie giudicature privilegiate e dopo aver rimesso tutte le cause ai giudici ordinari, a comodo della curia romana volle riunire i diversi tribunali di Roma in un unico edificio. A tale effetto acquistò dalla famiglia Ludovisi la fabbrica (iniziata dal Bernini) non ancora terminata ed alcune case vicine, "il tutto sito nella località di Roma, chiamata Montecitorio». Quindi incaricò l'architetto Mattia de Rossi del proseguimento dell'edificio.

Nel pianterreno risiedevano gli uffici e le cancellerie dei tribunali civili, ai piani superiori l'uditore generale della Rev. Camera apostolica, i tribunali di prima istanza, il tesoriere generale della Rev. Camera apostolica e le loro segreterie, nonché il tribunale criminale del medesimo uditore generale. Nella detta Curia furono traslocati anche gli uffici dei notari del citato uditore.

Nella loggia centrale si voleva fare ogni 15 giorni l'estrazione del lotto. Tale estrazione vi fu ripristinata da Pio VII, ritornato a Roma dopo la deportazione napoleonica. La c. i., detta cosi dal nome del suo istitutore, continuò a funzionare con i suoi tribunali civili e criminali fino al 1848 quando l'uditore generale della Rev. Camera apostolica cessò di avere un proprio tribunale a lasciò la c. i. anche come luogo di sua residenza. Eguai sorte toccò al tesoriere generale. Nuovi inquilini e nuovi uffici più rispondenti ai tempi subentrarono ad essi nella c. i. Mons. direttore generale di polizia, ottenuto il grado di ministro e cumulatagli anche la carica di vice-camerlengo, ebbe concessa la residenza nella c. i. insieme con la sede dei suoi uffici. Il medesimo fu fatto nel 1853 per il ministro degli Interni e per il dicastero di Grazia e Giustizia. E sede del Parlamento dal 27 nov. 1871.

Bibl.: C. B. Piazza, Eusevologico romano, Roma 1698, trattato 2^{°}, cap. 11; G. Moroni, Curia romana, in Dizionario, XIX, pp. 43 e 44; id., Uditore generale della Rev. Cam. ap., ibid., LXXXII, p. 178.

Guglielmo Felici
CURIALE, SCRITTURA. - Con tale nome vengono designate, per esser state usate dagli scribi di alcune curie tra il sec. v e il xirI, un gruppo di scritture latine, derivate dalla corsiva romana. Caratteristiche generali di queste scritture sono: rapidità dei tratti, legamenti di lettere e nessi abbondanti, lunghezza delle aste : ed inoltre la forma della a simile all'u (v. Cancellenesca, scrittura).

Nella curia pontificia tale scrittura ebbe due periodi: dal sec. viri all'xi e dall'xi al xir : nel primo si presentava

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larga, rotonda, maestosa, come imponeva d'altronde l'ancora frequente uso del papiro; nel secondo invece minuta, aggrasiata, come permetteva ormai la pergamena. Accanto alla scrittura della curia si formò, rassomigliandole molto, la c. dei notai romani, meno elegante e di altrettante difficile lettura.

Anche c., ma meglio curialesche, si chiamano le scritture degli scribi di Napoli e di Amalfi, che si diffusoro o fecero sentire la loro influenza a Sorrento, Goeta, Salerne, Capua. Anche queste, derivate dalla corsiva romana, furono definitivamente abolite da Federico II per le enormi difficoltà di lettura. Nessi, legamenti, perfino fusioni di lettere ne sono le caratteristiche. Per l'amalfitana, si elencano i seguenti caratteri : a in forma di ω ; e in forma di piccolo 8 ; g in forma di 3 o di s o di ξ; i piccolo se isolato, grande e simile ad un l in principio di parola, lungo e a forma di virgola se preceduto da f, g, 1, r, s ; t, in genere ad occhio, seguito da vocale prende la forma di o o di 8 , preceduto da s prende la forma di 8 diritto e giacente, seguito da i prende la stessa forma della e.

Bibl.: J. Pfluck-Harttung, Specimina selecta chartarum pontificum flammaricum, Noccarda 1885; F. Steffens, Lateinische Paläographie, III, 2^{°} ed., Treviri 1909, pp. IX-X; N. Barone, Contributo allo studio della tachigrafia curialesca napolitana, Napoli 1909; G. Vittam, Paleografia latina, ed. litografica, Milano 1914; R. Filangieri di Candida, Codice diplomatico amalfitano, Napoli 1917; N. Barone, Paleografia latina e diplomatica, Napoli 1923, p. 31 sgg.

Carmelo Trasselli
CURIA MURIA: v. ABABIA.
CURIONE, Celio, Seconda. - Protestante italiano, n. a Cirić (Picmonte) il 1^{°} maggio 1503 , m. a Basilea il 24 nov. 1569.

Illustratosi tra i migliori umanisti piemontesi c chiamato, poco più che trentenne, ad insegnare in
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Curbale, scrittura. - Atto di rinuncia di Nascilia in favore del monastero dei SS. Cornelio e Cipriano (12 maggio 1129). Roma, Arch. di Stato, Fondo SS. Cosma e Damiano: perg. n. 128.

Pavia, vi conobbe il Mainardi (v.) che lo condusse agli errori dei riformati. Trasferitosi successivamente a Venezia, a Ferrara ed a Lucca, dove strinse amicizia con il Vermigli (v.), dovette da ultimo lasciare l'Italia per timore dell'Inquisizione. Riparò in Svizzera ed ottenne una cattedra di eloquenza all'Università di Basilea, dove, rifiutati lusinghieri inviti di numerosi Atenei d'Europa, trascorse il resto della sua vita, occupandosi con pari zelo di studi filologici e di teologia.

Sostenne vivaci polemiche con diverse correnti riformate e dovette reglicatamente difendersi dall'accusa di empietà e di antitrinitarismo; contro lo stesso Calvino compose un'opera, De amplitudine beati regni Dei (1544), asserendo che il numero degli eletti è assai superiore a quello dei reprobi.

Il più famoso dei suoi numerosi scritti è una raccolta di pasquinate contro la Chiesa romana ed il cattolicesimo: il Pasquillua ecstaticus, pubblicato anonimo nel 1544 e più volte ristampato e tradotto in italiano, in francese e in tedesco.

Bibl.: C. Coquerel, De C. S. C. vita, Parigi 1836; J. Bouret, La famille de C., Basilea 1878; C. Cantù, Gli eretici d'Italia, II, Milano 1886, pp. 102-37; D. Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. Firenze 1939, passim (v. indice); F. Käli, Historische Meditationen, Zurigo 1942, p. 119 sgg. Renzo U. Montini

CURIOSITÀ. - Brama eccessiva di sapere e di conoscere, sia nel campo intellettuale, che nel campo sensibile esperimentale.

Il desiderio di sapere è naturale all'uomo, il quale si sente perciò spinto ad acquistare, anche con fatica, tutte quelle cognizioni che sono necessarie alla conservazione, al benessere, all'orientamento, alle comodità della sua esistenza; a formare ed accrescere la propria cultura; ma come il desiderio di mangiare è in sé cosa buona, ma può diventare disordinato ed eccessivo, così il desiderio di sapere. Quando esso si contiene nei giusti limiti, si ha la virtù della studiosità (Summ. Theol., 2ª 2^{\mathrm{ae}}, q. 166); quando pecca per eccesso si ha la c. (ibid., q. 167); quando pecca per difetto si ha l'ignoranza colpevole.

La c. può esercitarsi: 1) Nel campo intellettuale: a) quando ci si applica alla conoscenza della verità per un fine cattivo, p. es., per orgoglio o per commettere il male; b ) quando si vuole attingere il sapere con mezzi ingiusti e illeciti (spiritismo, occultismo, divinazione, vana osservanza, teosofismo); c) quando si pretende di conoscere verità o avvenimenti superiori alla propria intelligenza o da Dio riserbati a sé (la fine del mondo, i misteri della fede, i segreti dell'avvenire, le libere disposizioni future di Dio); d) quando per uno studio vano e dilettevole si trascurano studi più importanti, richiesti dal dovere e dalla professione (cf. il rimprovero di s. Girolamo agli ecclesiastici dei suoi tempi, che "trascuravano i Vangeli e le profezie per leggere le commedie e cantare le canzoni bucoliche [Epist., 21: PL 22, 386]). 2) Nel campo della sensibilità, quando si usa dei nostri sensi, specialmente della vista, dell'udito e del tatto, per conoscere e sapere cose buone, ma per cattive fine, e soprattutto cose non necessarie e nello stesso tempo pericolose (sguardi, letture, teatri, filmi, danze, ecc.). Né, massime in questo argomento, vale il pretesto di "voler sapere tutto", o "provare tutto" allo stesso modo che esso non vale e non si applica ai cibi e alle bevande, che si prendono, invece, distinguendo bene le utili delle nocive. 3) Un campo dove la c. si esercita con somma disinvoltura e grave danno è costituito dai fatti altrui. "Guardare e interessarsi di quello che fanno gli altri, con buono spirito, sia per propria utilità (per ricavarne stimolo ad esempio di bene), sia per l'utilità del prossimo (per correggerlo secondo le regole della carità e i doveri della propria carica) è lodevole; ma considerare i difetti, le mancanze, i vizi altrui per disprezzare il prossimo o abbandonarsi alla detrazione, è deplorevole e facilmente offensivo della carità e della giustizia" (Sum. Theol., 2^{2}-2^{2 e}, q. 167 , a. 2 , ad 3^{60} ).

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Bibl.; T. Pègues. Commentaire français littéral de la Somme de c. Thomes d'Aq., XIII, Parigi 1931, pp. 634-43: O. Zimmermann, Lehrbuch der Aszeclik, Friburgo in Br. 1929, pp. 389-90. [Celestino Testore

CURITIBA, ARCIDIOCESI di. - Nello Stato di Paraná, Brasile, è metropoli della provincia ecclesiastica omonima, che comprende la diocesi di Ponta Grossa e Jacarezinho, oltre le prelature nullus di Foz de Iguassú e Palmas.

L'arcidiocesi di C. ha ca. 31.298 \mathrm{kmq}. di superfice, ca. 500.000 ab. dei quali 400.000 cattolici, 39 parrocchie, 24 sacerdoti diocesani e 114 religiosi (basiliani, cappuccini, claretiani, francescani, giuseppini, lazzaristi, missionari del Verbo Divino, passionisti, redentoristi); inoltre 8 Congregazioni femminili (1948). Ha pure un buon seminario minore. Titolare dell'arcidiocesi è la Natività di Maria, festa 8 sett.

La città di C. è un importante nodo stradale per le comunicazioni con Rio de Janeiro e Montevideo, e si riallaccia con il porto di Paranagua mediante una ferrovia.

La colonizzazione del Paraná è sorta come scala della marcia delle conquiste meridionali portoghesi-brasiliane. Alle prime fondazioni rimontano le città di Paranagua nel 1644 e C. nel 1693 . Per ragioni geografiche amministrative tutte le regioni del Sud, incluso il Paraná, rimasero sottoposte alla giurisdizione di Rio de Janeiro durante l'epoca coloniale, per il governo sia civile sia ecclesiastico. Cosi si spiega come anche dopo l'indipendenza e l'erezione del vescovato di Porto Alegre (1848), Paraná appartenesse alla diocesi di Rio, situazione che durò fino alla Ad universas orbis Ecclesias del 27 apr. 1892, che istituil C. chiesa suffraganea di Rio e in seguito di S. Paolo (con la Dioecesium nimiam amplitudinem del 7 giugno 1908). Finalmente C. diviene metropoli il 9 maggio 1926 con la Quum in dies di Pio XI, che divise il suo territorio fra le diocesi di Ponta Grossa, Jacarézinho e la prelatura di Foz do Iguassú, allora create, alle quali si aggiunse quella di Palmas nel 1945. Furono vescovi di C. José de Camargo Barros (1894-1904); Duarte Leopoldo Silva (1904-1907); João Francisco Braga (1907-35) uno dei più grandi oratori sacri brasiliani; Attico Eusebio da Rocha, attuale arcivescovo del 1936. C. possiede pregevoli monumenti sacri, come la cattedrale dedicata a N. Signora de Luz e la chiesa del Terz'ordine francescano. Si pubblicano nell'arcidiocesi alcuni quotidiani cattolici.

Bibl.: Leonis XIII Pontificis Maximi Acta, XII, Roma 1893, p. 88; Pii X Pontificis Maximi Acta, VI, ivi 1914, p. 260; AAS, 19 (1927), p. 81, v 27 (1935), p. 33; J. B. Lehmann, O Brazil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, pp. 123-27.

## CURLANDIA: v. LETTONIA.

CURSORE. - Tale termine si trova già usato presso i Romani per indicare persone incaricate, soprattutto dalla pubblica autorità, di portare in altro luogo notizie, documenti, ecc. In tempi a noi vicini, specialmente nella prima metà del sec. xix in Toscana, si chiamarono talvolta c. gli ufficiali giudiziari.

Nel diritto canonico c. è un addetto ai tribunali ecclesiastici, che ha il compito di eseguire le notifiche degli atti e dei provvedimenti giudiziari. Salva la lieve diversità di funzioni rispetto all'apparitore, ciò che si è detto per quest'ultimo (v. APPARITORE) vale in tutto anche per il c. Per i c. apostolicj v. famiqlia PONTIFICIA.

CURSUS. - Gli oratori antichi, nel pronunziare i loro discorsi, erano soliti modulare la fine delle frasi per farne spiccare la cadenza e per preparare la pausa. Quest'inflessione della voce si appoggiava su speciali combinazioni di sillabe brevi o lunghe, atone o toniche. Il periodo oratorio assunse cosi la forma di una strofe libera e venne diviso in membri più o meno lunghi, che i Greci chiamarono cola e commata e i Latini membra e incisa.

Cicerone per indicare lo scorrere ritmico del discorso, che ne facilitava la recitazione melodica e la lettura ad alta voce, adopera talvolta la parola c. (c. orationis: De orat., II, 10, 59; 19, 82; Orat., 58, 198, ecc.; c. verborum: De orat., I, 35, 161; III, 33, 136, ecc.); anche Quintiliano (IX, 4, 70) e Aulo Gellio (XI, 13) usano c. in questo significato. I maestri di are dictaminis medievali adoperano il vocabolo c. per indicare sia lo scorrere ritmico di tutto il periodo sia le cadenze sonore nella chiusa delle frasi. I retori classici preferiscono, in questo ultimo caso, la parola clousola. I moderni hanno chiamato clausole metriche o quantitative le cadenze che si fondano sulla quantita delle sillabe, clausole ritmiche o accentuative quelle che si basano sull'accento delle parole.

La struttura ritmica del periodo con clausole armoniose fu un fenomeno spontaneo nei grandi oratori greci e latini, perché l'orecchio naturalmente preferisce alcune cadenze e rifugge de altre; ma ben presto i retori incominciarono a fissar delle norme sia circa la struttura ritmica del periodo sia sulle clausole. Tali norme furono ricavate dall'uso che spontaneamente ne avevano fatto i grandi oratori. Queste regole, insegnate nelle scuole, consigliate dai maestri, vennero applicate con maggiore o minore rigore dalla grande maggioranza dei prosatori greci e latini. Cosi quello che cra stato prima un fenomeno spontaneo ed estetico, divenne un fatto riflesso e letteraria.

Isocrate in modo particolare curò con esattezza meticolosa l'armonia dei suoi periodi. Egli stesso dice che, lasciata l'eloquenza giudiziaria, vuole comporre discorsi, che siano simili alle opere d'arte che accompagnano la musica. Egli desidera che i suoi discorsi possano essere letti e riletti e che, senza chiamare in loro aiuto gli espedienti usati dai poeti, facciano gustare ai lettori un diletto eguale a quello che si prova leggendo dei bei versi. A Roma, Cicerone, seguendo le orme di Isocrate, e coltivando, con scienza e amore, l'elemento musicale insito nella lingua, perfezionò il periodare latino. Le principali clausole usate da lui, nelle orazioni e nei trattati retorici e filosofici, sono:

Forma 1ª cretico-trocheo
Forma 2ª doppio cretico
Forma 3ª dicoreo
Forma 4ª tripodia trocaica cataletica
Lo Zielinski ha raggruppato queste clausole in una maniera sintetica, sostenendo che esse sono formate da una base cretica e da una cadenza trocaica, catalettica o intera :


begin{gathered}
text { Base Cadenza } \\
sim 1-1-1-1-
end{gathered}


Se questa teoria fosse vera, la forma terza e quarta dovrebbcro essere precedute sempre da un cretico: ciò che avviene spesso, ma non sempre. Talvolta, specialmente nella forma prima, una lunga è sciolta in due brevi; più raramente al cretico è sostituito il molosso e al dicoreo il dispondeo.

L'armonioso e architettonico periodare ciceroniano, dagli ampi sviluppi e dalle sonore cadenze, non ebbe subito molta fortuna. I declamatori, Seneca, Tacito, Frontone, Apuleio amano l'espressione breve e concisa. Vennero allora di moda i concetti acuti e arguti, le sentenze brevi e incisive, le frasi poetiche e luccicanti, i motti piccanti e scintillanti. Ma non mancarono seguaci e lodatori di Cicerone, come Quintiliano e Plinio. Nel sec. iit si ebbe una specie di compromesso tra le due opposte correnti letterarie : al fraseggiare ricco d'incisi, con assonanze e scutezze, fortemente espressivo, si congiunse un periodare ritmico con membri paralleli o antitetici, terminanti con clausole armoniose. Anzi, alla bella varietà ciceroniana, si sostituì una monotona cantilena di poche cadenze, scelte tra le più sonore. Tale periodare fu adottato, dal sec. III in poi, da quasi tutti i prosatori sia pagani sia cristiani.

Infatti, quando i dottori cristiani non si rivolcero

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soltanto all'umile plebe, ma cercarono di conquistare alla nuova religione anche le classi colte, furono costretti a servirsi del linguaggio letterario che s'insegnava nelle scuole. La Chiesa, nelle preghiere della sua liturgia, nelle omelie dei suoi vescovi e nelle opere dei suoi migliori campioni, adoperò, con sapiente adattamento alle circostanze mutate, il periodare ritmico con le sue armoniose cadenze.

La prima opera in cui si trovano applicate le clausole con scrupolosa esattezza, è l'Ottonio di Minucio. Esso ha solo l'apparenza di un dialogo; ma una conversazione libera e occasionale si trasforma subito in due arringhe; l'una contro, l'altra in difesa della nuova religione. L'armonia raffinata dei periodi di s. Cipriano era riconosciuta sia dai pagani sia dai cristiani. Le medesime clausole che egli adopera scrivendo da Cartagine al clero romano, usa pur Novaziano rispondendogli da Roma. Arnobio, retore ed africano, è uno degli scrittori che più bada alle clausole; meno schiavo ne è il suo discepolo Lattanzio: anche in ciò si rivela l'influsso dell'imitazione ciceroniana.

I grandi poligrafi cristiani Tertulliano, s. Girolamo, s. Ambrogio, s. Agostino, sono più liberi e vari nell'uso delle clausole. Pur conoscendo le regole scolastiche circa il ritmo prosaico, non ne sono schiavi. S. Agostino, nelle opere che rivolge ai dotti, come il De civitate Dei, adopera il linguaggio letterario-ritmico, nei sermoni e in altre opere di carattere popolare, più che delle clausole si serve delle rime e delle assonanze per dare sonorità e armonia al suo dire. Nei frammenti di alcune opere di manichei conservateci da Agostino, negli opuscoli di Celestio e di Pelagio, nei trattati di Giuliano di Eclano, nelle lettere dei principali corrispondenti del vescovo d'Ippona, si nota la medesima applicazione, più o meno rigida, delle regole sulle clausole.

I Panegirici e Simmaco possono prendersi come modelli del linguaggio declamatorio delle belle cadenze. Firmico Materno, sia nell'opera astrologica scritta da pagano, sia nell'opuscolo De errore profanarum religionum, dettata dopo la conversione al cristianesimo, adopera il periodare oratorio. Nella penisola iberica si trovano applicate le regole sulle clausole nelle lettere di Potamio, vescovo di Barcellona, nei trattati di Paciano, in quelli attribuiti all'eretico Priscilliano, nelle opere di Paolo Orosio e in quelle di Gregorio di Elvira, in ciò che ci rimane del monaco Bachiario, del vescovo di Maiorca, Severo, e del vescovo di Bracara, Martino.

Dove le clausole si acclimatarono meglio fu la Gallia, specialmente per opera delle fiorenti scuole di retorica. Ausonio è quanto di più perfetto si possa desiderare; lo seguono Cassiano, Ilario d'Arles, Vincenzo di Lerino, Fausto di Riez, Prospero di Aquitania, Valeriano, Salviano, Sidonio Apollinare, Gennadio di Marsiglia, Cesario d'Arles. Meno accurati sono Paulino, vescovo di Nola, Ilario di Poitiers, Vittricio di Rouen, Febadio di Agen. Sulpicio Severo, mentre nelle altre opere si sottomette alle regole delle clausole, nella Chronica le abbandona, perché si ispira a un ideale letterario differente; ciò vale anche per altri storici : Aurelio Vittore, Eutropio, ecc.; ma il migliore storico del sec. IV, Ammiano Marcelino, ne è un accurato osservatore. Se le opere di Eusebio, vescovo di Vercelli, di Filastrio, vescovo di Brescia, e di Vittore, vescovo di Capua, non sono molto curate per ciò che riguarda le clausole, buoni sono i trattati e i sermoni di Zenone, vescovo di Verona, di Pier Crisologo, vescovo di Ravenna, di Gaudenzio, vescovo di Brescia, e di Massimo, vescovo di Torino. Tra gli scrittori minori si trovano clausole nelle opere di Arnobio il giovane, dei vescovi africani Aurelio, Quodvultdeus, Deogratius, Eugenio; negli scritti di Ottato, di Vigilio di Tapso, di Eustazio Afro, di Vittore di Vita, di Fulgenzio di Ruspe, di Ferrando; nelle biografie di s. Cipriano, di s. Ambrogio, di s. Agostino, scritte dai disconi Ponzio, Paulino e Possidio. Degno di nota è che nelle opere di un orientale, ma vissuto in Italia, Dionigi il Piccolo, le clausole siano usate sia nelle opere originali sia nelle versioni dal greco.

Gli scritti di Cassiodoro, di Ennodio e di Boezio mostrano con quanta cura i letterati romani, malgrado che i tempi fossero cosi tristi, coltivassero l'eloquenza e le belle cadenze. Le clausole trionfano pur nella cancelleria imperiale, mostrandosi non solo nei rescritti tramandatici dai codici gregoriano e teodosiano, ma pur negli editti e nelle leggi di Diocleziano, di Galerio, di Costantino e dei suoi successori.

L'opera efficace delle scuole romane di retorica continuò anche dopo c