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Ignazio, sia contro le alterazioni minacciate da Sisto V, sia contro gli intrighi di alcuni malcontenti, che vantavano potenti fautori, specialmente in Spagna. Due Congregazioni apppositamente convocate ( 1595 e 1608) giustificarono l'Acquaviva e ristabilirono la pace degli animi. Intanto la C. di G., divenuta in Francia il bersaglio di ripetuti attacchi, ne veniva arbitrariamente proscritta dopo l'attentato di Châtel ( 1594 ; vi ritrovò i suoi diritti nel 1608). In Italia, l'obbedienza all'interdetto pontificio la faceva bandire dalla Repubblica di Venezia (1606; vi ritornò solo nel 1636). Nel campo teologico, gravi controversie con i pp. Domenicani, a proposito della Concordia del p. L. Molina (1588), condussero alle famose dispute nelle Congregazioni de Auxiliis divinae Gratiae (1598-1607).

Fallo stesso tempo l'Acquaviva sapeva evitare quello che avrebbe potuto essere una pericolosa crisi di crescenza. Infatti, in 34 anni, vide i suoi sudditi passare da 5000 a 13.000 , eresse undici nuove province ed accetiti più di 200 nuovi collegi. La C. penetrò in Cina con il p. Matteo Ricci, nelle Filippine, nell'Indocina, a Costantinopoli, nel Canadà, nel Paraguay, dove nel 1609 si fondò la prima della famose riduzioni; nel Giappone sembravano legittime le più rosee speranze. In Europa, si assicurava con i suoi collegi una posizione di prima importanza nell'insegnamento umanistico ed ecclesiastico, mentre spingeva le sue conquiste verso il Nord, dove si fiancheggiavano le nazioni protestanti con i cosiddetti " seminari apostolici», ad opera, fra altri, del p. Antonio Possevino. Ispirando e regolando questo intenso dinamismo, Acquaviva assicurò l'osservanza religiosa mediante l'invio di visitatori e d'importanti lettere circolari; molto notevole la preoccupazione costante dell'Acquaviva per mantenere in piena vitalità lo spirito primitivo.

La C. di G. fu allora allietata da copiosi frutti di santità (Pietro Canisio, Luigi Gonzaga, Roberto Bellarmino, Pietro Claver, Bernardino Realino ecc.) e specialmente la grazia del martirio le fu largamente concessa : nel Giappone i tre Santi crocefissi di Nagasaki (1597) e parecchi beati, nell'India un cugino del generale, il b. Rodolfo Acquaviva e compagni, in Francia i bb. Martiri
d'Aubenas (1593), in Inghilterra i bb. Campion (1583), Southwell (1595) e compagni, ecc. Sotto il governo dell'Acquaviva e in parte per le sue premure, la C. di G. si costituì una letteratura ascetica e mistica propria, notevole per il numero di grandi visitati ancora classici, come A. Rodriguez, Alvarez de Paz, Luigi de la Puente, Ant. Le Gaudier, Francesco Suárez, ecc. Con uno sforzo parallelo di grandi pubblicazioni, la scuola teologica dei Gesuiti prendeva contemporaneamente il suo posto nella scolastica post-tridentina; basta accennare agli esegeti Franc. Toledo, Franc. Ribera, Ben. Pereira, Ben. Giustiniani, Giov. Villalpando, ecc., ai dommatici o controversisti Rob. Bellarmino, Franc. Suárez, Gabr. Vázquez, Greg. di Valenza, Didaco Ruiz de Montoya, Luigi Molina, Giac. Gretser ed altri.
2) Con il generalato, appena meno lungo, del romano Muzio Vitelleschi (1615-45) comincia un periodo più tranquillo, che durerà in sostanza per tutto il secondo sec. La forte spinta di crescenza si è ora esaurita : occorreranno 50 anni per guadagnar 2000 soggetti.

In Francia, tuttavia, la C. di G. partecipa dell'euforia del «grand siècle». Vi conta, dopo Pietro Coton (m. nel 1626), uomini come Stef. Binet e Franc. Annat; apostoli come Giuliano Maunoir, Vinc. Huby e s. Franc. Régis (m. nel 1641); dotti come Dionisio Petau, Giov. Sirmond e Fil. Labbe, che aprono la tradizione erudita degli «Scrittori» del collegio di Parigi; spirituali come Luigi Lallemant, Giov. Giuseppe Surin e la loro scuola; ha luogo allora l'epopea mistica ed eroica della Nuova Francia, con gli otto martiri degli aa. 1646-49, Giov. de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni, canonizzati nel 1930. Ma parimente in Francia si accendono gravi controversie, specialmente con l'apparizione del giansenismo. Anche nel Belgio, la C. conserva lo stato fiorentissimo che aveva raggiunto sotto gli arciduchi Alberto ed Isabella e se ne può trovare l'espressione nello sfarzo barocco dell' Imago primi saeculi (Anversa 1640). Ne è testimonio pure, in un piano assai più elevato, l'inizio, nel 1643, della pubblicazione degli Acta SS. dei Bollandisti.

Sotto i generali seguenti, Vinc. Carafa (1646-49), Franc. Piccolomini (1649-51), Al. Gottifredi (1652), Goswimo Nickel (1652-64), continua l'alternarsi del lavoro tranquillo e fecondo dei collegi, e dei successi apostolici con le prove: in Polonia da parte dei Cosacchi (1648-54; nel 1657 martirizzano s. Andrea Bobola) e degli Svedesi (1655-60), in Irlanda sotto Cromwell (1650), in Inghilterra sotto Carlo II (1666). Nel 1656 usciva in Spagna contro la Compagnia il Theatrum tessiticum e lo stesso anno in Francia il molto più pericoloso «pamphlet de génie», le Lettres d'un Provincial di Blaise Pascal; la lotta ormai non cesserà più contro il «lassismo» dei Gesuiti.

Figura di: forte rilievo, il genovese G. Paolo Chiva ebbe un generalato ( 1644-81 ) pieno e travagliato. Vi abbondano le forti personalità, che hanno un posto nella storia della cultura o della politica, in Francia un Bourdaloue e un Franc. de la Chaise; un Everardo Nidhard in Austria e Spagna; un Edoardo Petre in Inghilterra; un Maur. Vota in Germania e Polonia; nel Portogallo Ant. Vieira; in Italia P. Segneri, Dan. Bartoli, il card. Sforza Pallavicino; nelle missioni uomini come Ferd. Verbiest in Cina, s. Giov. de Brito nell'India. Ma incontrò delle difficoltà per l'atteggiamento di alcuni padri verso la politica religiosa dei loro sovrani assoluti, specialmente nella Francia di Luigi XIV, e per l'infiltrarsi fra i religiosi d'un nazionalismo eccessivo, che si estese pure alle missioni orientali. In Inghilterra, il complotto immaginario dell'apostata Titus Oates costò la vita ad un gruppo di gesuiti, con il provinciale Tomm. Whitebread (1679; otto di essi beatificati nel 1929). In India, i Gesuiti furono impegnati in varie controversie, quietismo, probabilismo e casuistica, che condussero alla condanna di parecchie proposizioni sostenute da alcuni loro moralisti (decreti di Alessandro VII, 1665 e 1666, d'Innocenzo XI, 1679). La questione del giuramento, che i missionari nell'Estremo Oriente dovevano prestare ai vicari apostolici, inviati da Propaganda, portò pure a conflitti penosi. Difficoltà particolari di questo genere, non debbono far perdere di vista il rendimento non scemato dell'insieme:

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sono da segnalarsi, fra l'altro, il rigoglioso sviluppo che prende in Francia l'opera dei ritiri spirituali ed in Italia quella delle missioni popolari sul tipo segneriano. In Francia comincia pure allora la divozione al S. Cuore di Gesù nella sua forma moderna, con il confidente di s. Margherita-Maria, il b. Claudio La Colombière (m. nel 1682).

Il duodecimo generale, il belga Carlo de Noyelles (1682-86) fu paralizzato dalle esigenze contradittorie fra le quali lo stringeva la rivalità franco-spagnola. Luigi XIV esigeva il trapasso all'assistenza francese delle case della C. di G. situate nei territori da lui conquistati. Sotto il generale seguente, lo spagnolo Tirso González (1687-1705), il conflitto s'inasprì a tal punto che il re richiamò da Roma tutti i gesuiti francesi con lo stesso assistente (1688) e proibì ogni corrispondenza con il generale. Eletto sotto la pressione d'Innocenzo XI, ma senza la preparazioneche dà l'esperienza di cariche minori di governo, il p. Tirso González doveva gettare la C. di G. in situazioni penosissime. Ancora in Spagna, si era visto rifiutare, dai pp. Oliva e de Noyelles, la facoltà di stampare un libro dove impugnava la dottrina, certo non ufficiale, ma comune nella C. di G., del probabilismo; generale, si credette destinato a studicare dal suo Ordine una
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(pur cortesia della Curia generatizia del pp. Gesuiti)
compagnia di Gesù - Casa generalizia - Roma.
dottrina che egli considerava perniciosa. Ma quando volle far stampare in Germania un suo Tractatus suctinctus sull'argomento, entrò in lungo ed aperto conflitto con i suoi assistenti, e altri fra i padri più in vista, come Paolo Segnori. Dopo varie peripezie il p. González poté finalmente pubblicare nel 1684 il suo Fundamentum theologiae moralis e la XV Congregazione generale (16961697) rimise le pace negli spiriti.

Ristabilita l'unione interna, il modenese Michelangelo Tamburini (1706-30) si trovò davanti ad altre prove, come le rovine accumulate in parecchie province dalla guerra per la successione spagnola e dalle guerre nell'Europa del nord, mentre in Francia i padri erano di nuovo al centro della mischia intorno al giansenismo ed alla bolla Unigenitar; ma le prove più dolorose vennero dalle missioni, con l'entrare della controversia già secolare sui riti cinesi e malabarici nella sua fase conclusiva: la legazione in Oriente del patriarca Maillard de Tournon, le condanne emanate da lui a Pondichéry (1704) e Nanchino (1705), confermate a Roma con la bolla Ex illa die di Clemente XI nel 1710 (e dopo parecchi altri precetti, con la condanna definitiva di Benedetto XIV, Ex quo singulari, 1742). Messi in posizione delicatissima dalla violenta reazione dell'imperatore Kanghi, i missionari gesuiti ne uscirono nell'insieme con onore, ed i generali poterono giustificarli dall'accusa di disubbidienza a Roma. Senonché il dibattito fu snaturato e gettato in pasto al gran pubblico, con una massa impressionante di opuscoli polemici; questa campagna appassionata non fu senza conseguenze nella lotta per la soppressione dell'Ordine.

Infatti, con i generali seguenti, il boemo Franc. Retz (1730-50), il milanese Ign. Visconti (1751-55), il
genovese Luigi Carstarione (1755-57) e finalmente il fiorentino Lorenzo Ricci (eletto 1758), si sente sempre più chiaramente che la lotta si stringe ora per l'esistenza stessa della C. di G.; su di essa convengono ora gli attacchi dei giansenisti francesi ed italiani, dei gallicani sul tipo dei parlamentari francesi, degli uomini di Stato della nuova generazione del despotismo illuminato, delle correnti filosofiche volteriane ed enciclopediche, di tutte le tendenze che a traverso di essi vogliono distruggere l'influsso della Chiesa.

Gli studi degli ultimi anni hanno ben messo in luce con quale inesattezza si è voluto rappresentare la C. di G., nei venti o trenta anni prima della soppressione, come in vera decadenza spirituale e culturale. Se alcune province mantenevano con pena gli effettivi, altre abbondavano di soggetti e proprio nel 1756 si ereò una nuova Assistenza per la Polonia. Le missioni d'Oriente risentono visibilmente delle controversie da poco cessate, ma quelle dell'America spagnola saranno colpite dal ban lo regio del 1767 , mentre erano nel più rigoglioso sviluppo; non pochi meriti vi avevano, con apporti culturali caratteristici, molti missionari dell' Assistenza di Germania. La vita intellettuale dei Gesuiti non sfugge certo alle condizioni generali dell'ambiente, in questa fine dell'antico regime, che non fu ricco di forte speculazione teologica. Ma proprio allora, sia nella scuola, sia nell'attività letteraria, si ridesta un vivo interesse tanto per le scienze fisico-naturali quanto per le grandi ricerche storiche: è la generazione, per limitarci a pochi nomi, dei Boscovich, Lat. Ximenes, Crist. Mayer, Mass. Hell, ma pure quella dei Tiraboschi, Morcelli, Lanzi e Zaccaria, Hartshein e Hansiz, Hervás e Burriel, Berthier e gli altri redattori dei Mémoires de Trévoux. Sulle orme di questi ultimi, iniziati già sui primi del '700, altre province, p. es., in Polonia, diffondono ora delle pubblicazioni periodiche. La letteratura ascetico-mistica si è fatta più timida dopo la crisi quietista, ma, accanto alla produzione tradizionale, soda e abbondante, destinata dai Gesuiti all'insieme del popolo cristiano, scrittori rimessi oggi in auge (il Milley, il Caussade ecc.) stanno a provare che neppure la vena mistica si è mai disseccata. Infatti il fervore religioso, al quale porta nuovi incentivi lo sviluppo nella C. di G. della devozione al S. Cuore (con i pp. Croiset, de Hoyos, ecc.) sembra essersi mantenuto ad un livello molto soddisfacente, dove non manca, come in altri tempi, la santità eminente; ne sono prova, oltre a molti casi individuali, la persistenza delle domande per le missioni e i ministeri austeri e la vita della grande maggioranza dei padri dopo la soppressione.

L'assalto finale contro l'ordine cominciò nel Portogallo. Dopo una campagna di libelli diffamatori e l'esecuzione del vecchio p. Gabr. Malagrids, il ministro Pombal fece arrestare e deportare nello Stato pontificio tutti i Gesuiti del Portogallo, del Brasile e dell'India (1759-61). In Francia, cogliendo

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l'occasione dell'infelice bancarotta del p. Ant. Lavalette alla Martinica, i parlamenti condannarono le costituzioni e le dottrine dei Gesuiti e chiusero i collegi (1761-63), costringendo Luigi XV a sciogliere l'Ordine in tutta la Francia (1764). L'intervento deciso di Clemente XIII e di molti vescovi in favore dei perseguitati non approdò a nulla. Seguirono gli altri governi borbonici la Spagna, dove Carlo III, per motivi "celati nel suo regio petto", fece arrestare in una medesima notte ( 2-3 apr. 1767) e deportare in Italia tutti i Gesuiti del regno, poi la Sicilia (1768) e Parma (1768). Nelle colonie dipendenti dalle corone spagnola e portoghese, l'espulsione dei missionari della C. di G. (1760-69) prese le proporzioni di una catastrofe, da cui l'opera d'evangelizzazione mise un mezzo secolo a rilevarsi.

Si sa come le corti borboniche si legarono poi per ottenere da Clemente XIII, che resistette a tutte le pressioni, poi da Clemente XIV, la distruzione totale dell'Ordine e come il Papa cedette finalmente sopprimendo la C. di G. con il breve Dominus ac Redemptor (3I luglio 1773). Se si capiscono bene e intenzioni del Pontefice, sacrificando, come ne aveva il diritto, un corpo troppo bersagliato, per rendere la pace alla Chiesa, bisogna riconoscere che la preparazione e l'esecuzione della misura furono spesso d'una meschinità e d'una brutalità ben superflue.

Mentre gli ex-Gesuiti secolarizzati si davano ai ministeri, dove fu loro concesso, o ad una vita di studio (è giustamente nota l'attività letteraria imponente degli ex-Gesuiti spagnoli esuli in Italia), e parecchi davano il sangue per la Chiesa durante la grande Rivoluzione, alcune circostanze politiche, che i Gesuiti hanno sempre stimate provvidenziali, salvavano dalla distruzione una piccola porzione della C. di G. nella Russia bianca (un tempo anche nella Prussia), dove Caterina II impedì l'esecuzione canonica del breve di soppressione. L'Ordine vi si ricostituì lentamente, riassumendo antichi membri e ricevendo novizi, specialmente dopo che Pio VII ne ebbe ufficialmente riconosciuto l'esistenza (breve Catholicae fidei, 1801 ; i Gesuiti di Russia si erano appoggiati prima su approvazioni orali). Il desiderio di vedere i padri riprendere il posto, rimasto in grande parte vuoto, specialmente nel campo dell'educazione, si faceva sempre più sentire e, dopo parecchie altre concessioni parziali, Pio VII ristabilì finalmente la C. di G. nel mondo intero il 7 ag. 1814 (bolla Sollicitudo omnium Ecclesiarum). Alcuni vecchi Padri di grandi virtù, in primo luogo il b. Giuseppe Pignatelli in Italia, il p. de Clorivière in Francia furono i preziosi anelli di collegamento fra le due fasi dell'Ordine.

I primi tempi del risorto Ordine, sotto i generali Taddeo Brzozowski (1805, m. in Russia nel 1820) e Luigi Fortis, di Verona (1820-29) rassomigliano abbastanza ai suoi primordi del Cinquecento: è parimente un e periodo eroico n, ricco di personalità eccezionali nel campo dell'azione, ma la penuria del personale per i bisogni dei tempi, fa parimente correre a soddisfare al più urgente. Vi è in più il problema della fusione fra i venerabili superstiti dell's antica C.s e le nuove reclute, un commovente zelo a raccogliere le vecchie tradizioni e forse anche, già dal principio, una messe più larga di persecuzioni e di espulsioni. La parte che toccò nel Cinquecento all'Acquaviva, l'attuò nell'Ottocento il generale G. Filippo Roothaan (1829-53), olandese, rimettendo in pieno e normale funzionamento le istituzioni ignaziane, in particolare per la formazione dei religiosi. Meriti suoi specialissimi furono il rinnovato studio degli Esercizi spirituali di s. Ignazio e l'ampia e vigorosa ripresa dell'attività missionaria, adattata alle condizioni moderne.

Tanto egli quanto il successore, il belga Pietro Beck: (1853-87) videro le persecuzioni colpire ripetutamente la più gran parte delle province. Per darne un breve riassunto per tutto il secolo: i Gesuiti furono espulsi nel 1818 dal Religio (sotto gli Olandesi) e nel 1820 dalla Russia; nel 1828 ebbero i collegi chiusi in Francia, nel 1834 e nel 1835 furono espulsi dal Portogallo e dalla Spagna e nel 1847 dalla Svizzera dopo la guerra del Sonderbund; nel 1848 furono dispersi od espulsi in Italia, Austria e Galizia e nel 1850 in Colombia e nell'Equatore; nel 1868 furono cacciati di nuovo dalla Spagna e nel 1872 dalla Germania durante il Kulturkampf; nel 1873, videro la confisca di molte case d'Italia, specialmente a Roma (i generali risiedettero a Fiesole dal 1873 al 1892); furono di nuovo dispersi in Francia nel 1880 e 1901, espulsi dall'Equatore nel 1879, dal Portogallo nel 1910, sciolti nella Spagna nel 1932-36. La persecuzione, per lo più legale, si fece talvolta sanguinoso, in Ispagna (1822, 1836, 1932-35), a Parigi (1871), nel Messico (il p. Pro nel 1927), per non parlare qui dei martiri nelle missioni (in Cina nel 1860 , 1900-1902, in Siria 1859-60, nel Madagascar 1883 e 1896).

Con i generali moderni, lo svizzero Ant. M. Anderledy (1887-92), lo spagnolo Luigi Martin (1892-1906), il tedesco Fr. X. Wernz (1906-1914) e specialmente durante il lungo e fecendo governo del p. Wladimiro Ledóchowski (1915-42), la C. di G. ha raggiunto lo sviluppo e la complessità delle opere che presenta oggi e che superano di molto quello che fu il suo apice prima della soppressione.

Conta ora (1949) 29.973 religiosi ( 15.018 sacerdoti) divisi in 8 assistenze e 55 province o vice-province indipendenti. Un sesto di essi ( 4650 religiosi di cui 2859 sacerdoti) sono nelle missioni, che rimangono una delle principali attività dell'Ordine. Le più fiorenti di esse erano, prima dei recentissimi avvenimenti che ne minacciano alcune, nel prossimo ed estremo Oriente quelle di Siria e del Giappone, parecchie nell'India e nella Cina, con grandi collegi ed università, quelle di Giava e delle Filippine, in Africa quelle del Congo e di Madagascar.

Nelle missioni come nelle province, il ministero dell'educazione ha conservato una importanza di prim' ordine; ai collegi si aggiungono non poche fiorenti università, principalmente negli Stati Uniti e nelle missioni. In più paesi, una parte notevole dello sforzo educativo va alla formazione del clero, non solo in missioni, ma a Roma (l'Università Gregoriana con gli Istituti Biblico ed Orientale e parecchi dei "Collegi» nazionali) e nel resto dell'Italia (Seminari regionali), in Ispagna (Comillas), Austria (Innsbruck), nelle due Americhe. Aggiunto alla cura dei propri scolasticati, ciò contribuisce all'abbondanza della produzione letteraria nel campo delle scienze sacre. Da un mezzo secolo, il ministero degli Esercizi spirituali chiusi ha preso un nuovo ed imponente sviluppo, disponendo ora di più di 170 case per i ritiri dati per lo più a categorie specializzate; i ritiri operai non sono che una parte dell'epostolato sociale, che assorbe ora molte forze giovani. La vecchia opera, così efficente nell'antica C. di G., delle Congregazioni mariane, si presenta ora come una delle forme dell'Azione Cattolica, particolarmente feconda nella Spagna, l'Austria, gli Stati Uniti. Propria della "nuova» C. di G. ed uno dei suoi apporti più caratteristici, l'Apostolato della preghiera (fondato a Vals nel 1844) con la Crociata eucaristica. Fra i mezzi più moderni d'apostolato, quello della stampa dispone nella C. di più di 1100 periodici, dal semplice bollettino di propaganda alle riviste specializzate per i più svariati rami del sapere; vi si aggiunge ora l'apostolato radiofonico.

La Curia generalizia, dove risiede il Preposito

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generale (M.R.P. Gio. B. Janssena dal 15 sett. 1946), si trova a Roma, Borgo S. Spirito, 5.

Bidi.: Sono già state citate le Costituzioni, Brcale, ed altre parti dell'Istituto. Come opere generali: M. Meschler, I Gesuiti, che sono e che sono, fanno, Roma 1917; E. Ross, I Gesuiti dalle origini ai nostri giorni, 2² ed., ivi 1928; J. Brucker, La Comp. de Jésus. Dignitas de son Imititut et de son histoire, Parigi 1919; M. Heimbucher, Die Orden u. Kongresset, der Kath. Kirche, II, 3 ed., Paderborn 1934, pp. 130-340; L. Koch, Jesuiten-Lexikon, ivi 1934; P. de Chavionay, Les Constitutions de la Comp. de Jésus, Parigi 1941. Per la storia: le fonti originali nei Monomonte historico Soc. Jesu, Madrid dal 1894; a Roma dal 1923. 72 voll., uscito booro; Historia Soc. Jesu degli storicorofi ufficiali N. Orlandini, F. Sacchini, P. Poussines, J. de Jouvancy, G. C. Cordera, Roma 1614-1730 e 1859; D. Bartoli, Dell' 'storia d. C. di G., 6 voll., ivi 1663-73 (incompleta); J. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus, 6 voll., Parigi 1844-46. Lo base è ora nella storia rifatta scientificamente per Assistenza: P. Tacchi-Venturi, Storia della C. di G. in Italia, 2 voll. (I, i e II, 2² ed., Roma 1931; II, ivi 1922); A. Astrain, Hist. de la Compañia d. Jestis en la Assistenza de España, 7 voll., Madrid 1902-24; B. Guhr, Gesch. der Jesuiten in den Ländern deutscher Zange, 4 voll., Friburgo in Br.-Rauubona 1907-28; T. Haques, The history of Soc. of Jesus in NorthAmerica, 4 voll., Londra 1907-10; K. Fougueray, Hist. de la Comp. de Jésus en France, 3 voll., Parigi 1910-23; F. Rodrigues, Hist. da Companhia d. Jesus na Assistência de Portugal, 6 voll., Oporto 1931-44; per l'Inghilterra, la raccolta di documenti di H. Puley, Records of the English Province of the Soc. of Jesus, 8 voll., Londra 1877-80. Per le missioni: A. Brou, Cent ans de mission, Parigi 1935; B. Arens, Jesuiten Orden und Weltmission des Gesell. Jesu, Rotabona 1937; J. A. Otto, Gründung der neueren Jesuitennistion, Friburgo in Br. 1930. Per la bibliografia: C. Sommortragel, i i voll., Bruxelles 1890-1932. Per il contributo dei Gesuiti alle varie scienze, oltre al Heimbucher, già cit., v. le due raccolte: Il quarto centenario della C. di G.: Conferenze commemorative, Milano 1941; La C. di G. e le scienze sacre. Conferenze commemorative, Roma 1942; Per l'architettura ecclesiastica: J. Braun, Die belgischen Jesuitendireken, Friburgo in Br. 1907; id., Die Kirchenbanten der deutschen Jesuiten, 2 voll., ivi 1808; id., Spontien alte Jesuitendireken, rvi 1913; R. Fülöp-Miller, Moché u. Geheimnis der Jesuiten, Lipsia 1929 (vers. it., Il segreto della potenza dei Gesuiti, Verona 1931) è opera di giornalista, più brillante che esatta. Per tutto il movimento storico recente dell'Ordine, cf. il periodico Archivum Soc. Jesu, Roma, dal 1932.

COMPAGNIA DI SAN PAOLO. - Pia istituzione, detta anche Compagnia della fede cattolica, fondata in Torino il 25 genn. 1563 per l'esercizio della carità e la difesa della religione. Per oltre tre secoli fu il centro propulsore delle maggiori opere di carità corporali e spirituali della capitale sabauda, dalla cura delle pericolanti, agli esercizi spirituali e al funzionamento del Monte di pietà. Soppressa, o quasi, durante il periodo napoleonico, riprese le sue gloriose tradizioni religiose e sociali dopo la restaurazione monarchica del 1814. Dal 1853 in poi, avendo preso il sopravvento l'attività creditizia attraverso il Monte di pietà, si andò lentamente trasformando, pur conservando una larga attività benefica, in istituto bancario, oggi di carattere nazionale (1932), conosciuto sotto il nome di "Istituto di S. Paolo".

Brid.: L'Istituto di S. P. di Torino dalle origini ai giorni nostri (1563-1936), a cura della segreteria dell'Istituto (Torino 1936).
A. Pietro Frutaz

COMPAGNIA DI SANT'ORSOLA. - Fondata a Dôle in Francia nel 1606 dalla ven. Anna di Xaintonge, ebbe origine comune a simili compagnie sorte nel sec. xvi. Fu approvata da Innocenzo X nel 1648. Il ramo di Dôle, non avendo aderito all'unione romana delle C. di S. O. del 1927, è rimasto autonomo; le sue costituzioni erano state approvate nel 1847 . Le suore si dedicano alla istruzione ed educazione della gioventù. Ha 100 suore e 10 case. Giulio Mandelli

COMPANAZIONE: v. RUCARISTIA.
COMPARTECIPAZIONE. - I. NATURA. - Contratto agrario, con cui il singolo lavoratore presta la propria opera nei confronti di date coltivazioni, dietro compenso di una prestabilita quota parte del prodotto. Il contratto è annuo e può riguardare od una coltura o un gruppo di colture. Può compren-
dere tutto un fondo, nella sua organica unità, o può riferirsi, il che avviene molto più di frequente, a determinati appezzamenti. Di solito il compartecipante riceve una partita di terra già seminata, o impiantata con coltivazioni legnose in produzione, e vi esegue tutte le operazioni manuali necessarie sino alla raccolta, sostenendo anche talune epcse culturali in proporzione al rapporto con cui si divide il prodotto.

Il contratto si applica in genere alle coltivazioni che richiedono grande quantita di lavoro (mais, bietola da zucchero, tabacco, pomodoro, frumento) od a quelle che oltre alla quantita esigono anche un'alta qualità di lavoro (vite, mandorlo, ecc.).

Compartecipanti sono gli stessi braccianti agricoli, che si avvalgono di questo contratto ad integrazione dei salari in contanti da essi percepiti per altre attività. E si dà il caso frequente che lo stesso bracciante è nello stesso tempo compartecipante in diverse aziende agricole, anche distanti fra loro.

Del bracciante questa figura del lavoratore possiede le note caratteristiche. E da dire, però, che oltre ai braccianti appaiono come compartecipanti anche moltissimi piccoli proprietari ed affittuari, specie del mezzogiorno, quando l'azienda che conducono non è sufficente a provvedere alle elementari necessità di vita della famiglia.
II. Tipi di compartecipanti. - Nella infinita gamma di tipi e sotto-tipi di compartecipanti, si possono cogliere questi aggruppamenti fondamentali : a) i partitanti della valle padano (in specie nel Veneto e nell'Emilia) dove la divisione del prodotto avviene in proporzioni oscillanti fra il 30 ed il 40 \%. Essi concorrono quasi sempre alle spese per fertilizzanti artificiali; δ ) i compartecipanti delle masserie (aziende di notevoli dimensioni) dell'Italia meridionale. Vi compaiono i lavoratori avventizi ed anche quelli fissi, cui si affidano la fava, il grano e le colture avboree da frutto. La quota di riparto si muove fra il terzo e la metà del prodotto complessivo; c) i compartecipanti nelle terre estensive del mezzogiorno. Qui si ha il massimo graviglio contrattuale. Non più i braccianti, ma i piccoli proprietari, i piccoli affittuari (terraticanti) assumono i lavori. E si va da quote fisse di prodotto a quote proporzionali, basse in se stesse e bassissime per quello che rappresentano in prodotto effettivo, in rapporto alla scarsa produttività ed alla grande aleatorietà delle coltivazioni.
III. Vantaggi e svantaggi della c. - I lati positivi del contratto di c. si possono cosi enumerare:
a) è un tipico contratto associativo; δ ) è consentito al compartecipante di impiegare proficuamente il potenziale di lavoro dei propri congiunti, ivi comprese le forze minori, con notevole accrescimento del reddito globale dell'unità familiare, che ne esce cosi consolidata; c) addestra il bracciante all'esercizio di una piccola impresa agricola (colonia parziaria, piccola affittanza). Sono suoi inconvenienti, ma non esclusivi: d) il basso reddito di lavoro di frequente imposto da modalità contrattuali in atto; e) l'intenso sfruttamento delle forze lavorative familiari.
IV. Prospettive di miglioramento. - Certamente anche il contatto di c. è suscettibile di essere innovato nel duplice intento di accrescere il compenso cui il lavoratore ha diritto e per elevare la sua personalità umana.

In genere, ed in sede sindacale, si punta uniformemente su di una più vantaggiosa quota di riparto dei prodotti e sulla abolizione del concorso nelle spese, quanto più è possibile attenuando questo concorso. Ora, in questa materia è indispensabile procedere con prudenza e con perfetta cognizione delle possibilità economiche delle aziende agricole. Excessive pretese possono determinare la non convenienza del contratto e può accadere, come è già accaduto, che l'imprenditore preferisca sostituirlo con il ritorno puro e semplice alle forme azlariali pure. Si avrebbe cosi una involuzione contrattuale, un orresto nel processo di trasformazione e di trapasso del bracciante verso rapporti socialmente più desiderabili.

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Nel contratto di c. non va mai trascurato l'aspetto produttivistico. Ogni sua riforma deve pure mirare all'incremento della produzione, dal quale solo è da attendere un reale miglioramento nelle condizioni di vita del compartecipante. Correggere dunque le quote di riparto, ma a ragion veduta, con ponderato esame delle situazioni e delle possibilità locali. E al compartecipante sia del pari assicurata larga assistenza tecnica (corsi temporanei per contadini, campi sperimentali, ecc.) e l'assimilazione, in fatto di assistenza sociale, delle forme previdenziali in atto per altre categorie di lavoratori.

BibL.: A. De Fao, La natura giuridica della c. in agricoltura, Roma 1939; A. Zappi Recordati, Delimitazione delle varie forme di c. in atto nell'agricoltura italiana, Firenze 1941; M. Bandini, Politica agraria, Bologna 1946, p. 334; A. Serpieri, Istituzioni di economia agraria, ivi 1947, p. 310 sgg.; id., La struttura sociale dell'agricoltura italiana, Roma 1947, p. 348 sgg. Dario Perini

Per le altre imprese, v.: AZIENDA; IMPRENDITORE; PARTECIPAZIARISMO.

COMPASSIONISTE, SERVE DI MARIA. Congregazione fondata da suor Maria Maddalena Starace a Castellammare di Stabia nel 1871. Le suore si dedicano alla formazione della gioventù in educandati, orfanotrofi, scuole, asili, laboratori, nonché alle opere catechistiche e all'assistenza nei ricoveri di mendicità. L'istituto conta oggi 22 case e oltre 300 suore.

BibL.: G. M. Roschini, La vita e l'opera di suor Maria Maddalena della Passione, Isola Liri 1937. Silverio Mattei

COMPENSAZIONE.-La c. è l'estinzione, totale o parziale, di due o più debiti (e rispettivi crediti) quando taluno è insieme creditore e debitore di un altro.

Si distinguono la c. legale e la c. giudiziale : la prima produce ope legis l'estinzione totale o parziale di reciproche partite di credito e di debito, ove ricorrano determinati requisiti; la seconda opera mediante l'intervento del giudice, il quale, imputando in pagamento quanto il creditore deve alla sua volta al debitore, altro non fa in sostanza che riconoscere l'esistenza dei requisiti della c., la cui causa risiede pur sempre nella legge. Si usa inoltre parlare di c. volontaria, quando, fuori delle due ipotesi suddette, gli interessati convengano di compensarsi reciprocamente le loro obbligazioni.

I requisiti che occorrono perché possa aver luogo la c., almeno nella c. legale e in quella giudiziale, sono: a) l'identità dei soggetti, i quali devono essere titolari (anche per successione universale o particolare) di reciproche obbligazioni di natura propriamente giuridica, cioè di obbligazioni ex iustitia, non già ex caritate, gratitudine ecc.; b) la liquidità dei crediti, ossia la validità di essi e la certezza dell'au e del quantum debeatur; c) l'esigibilità dei crediti, ossia il fatto che i crediti da compensarsi siano muniti di azione; d) l'omogeneità degli oggetti sui quali la c. deve operare (le leggi inoltre generalmente richiedono che l'oggetto del credito sia una quantità di cose fungibili).

Il CIC implicitamente contempla la c. giudiziale nel can. 1690, a proposito dell'azione riconvenzionale, che viene definita a actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem, ad submovendam vel minuendam eius petitionem...s.

Un caso specifico di c. giudiziale si può considerare la c. delle spese giudiziali (can. 1911).

Per il principio generale che le spese del giudizio seguono la soccombenza (can. 1910), dovrebbe infatti il giudice, nel caso di parziale vittoria di ognuna delle parti in causa, accordare ad ognuna il favore delle spese pro rata victoriee. E con ciò verrebbe appunto a determinarsi quella contrapposizione di crediti liquidi, esigibili ed omogenei sui quali opera ipso iure la c. legale : il che ampiamente giustifica la pronuncia del giudice con la
quale si dichiarano compensate in tutto o in parte le spese del giudizio.

Ma non soltanto nel caso di parziale soccombenza può farsi luogo alla c. delle spese giudiziali. Se i litiganti sono parenti o affini, se la controversia era di dubbia soluzione e non può conseguentemente disconosceri la buona fede del soccombente, se ricorre, infine, una giusta e grave causa, ad es., la povertà della parte soccombente, la legge (can. 1911) dà al giudice, per intuitive ragioni d'opportunità e d'equità, il potere discrezionale di compensare totalmente o parzialmente le spese, lasciando cioè a carico di ognuna delle parti litiganti le spese da essa sopportate nel corso dell'interno giudizio e le successive inerenti.

Per la c. delle ingiurie, v. ingiuria e diffamazione.
BibL.: F. L. Ferraris, s. v. in Prompta bibliotheca, II, Roma 1886, pp. 396-99; F. Roberti, De procautina, I, ivi 1926, p. 395; II, pp. 271-72; J. Aetmys-C. A. Damen, Theologia moralis, 3^{°} ed., I, Torino-Roma 1939, p. 205; M. Laga-V. Bartoccetti, Commentarius in iudicia ecclesiastica, III, Roma 1941, pp. 27-61. Ermanno Graziani

COMPENSAZIONE OCCULTA. - La c. o. consiste nel prendere o ritenere, ad insaputa del debitore, quanto basti per il recupero o per il risarcimento di ciò che questi è tenuto a dare o riparare. Si distingue dalla c. legale, la cui misura è determinata secondo la legge da una sentenza giudiziaria e dalla c. arbitrale, la cui misura è determinata dall'arbitro, chiamato a decidere tra i contendenti, perché è fatta di privata autorità. Tale atto, che non si può dire di giustizia, ma piuttosto di carità verso se stesso, non ebbe sempre approvazione nella teologia cattolica. S. Tommaso stesso non è chiaro in proposito, trattandone solo incidentalmente (Sum. Theol., 2^{mathrm{a}}-mathbf{2}^{mathrm{ac}}, q. 58, a. 2). Anzi vi furono autori rigoristi, che ne negarono senz'altro la liceità sul principio che non è lecito riparare un'ingiuria con un'altra ingiuria, di propria autorità; ed inoltre, basandosi su una falsa interpretazione della proposizione 37^{mathrm{a}} (Denz-U, n. 1187), condannata da Innocenzo XI, per proscrivere solamente l'abuso nella prassi della c. o. da parte dei servi, deducevano non potersi comprendere come la c. o., se lecita per gli altri, potesse essere illecita per i servi.

Oggi gli autori sono concordi nell'affermare la liceità della c. o. sebbene riconoscano che in pratica l'uso ne è molto pericoloso. Il pericolo consiste soprattutto nell'estrema facilità con cui, usando del diritto di c. o., si possono ledere diritti o interessi altrui. Per cui l'uso della c. o. è lecito solo quando concordano certe determinate condizioni.

Se ne sogliono numerare dieci: 1) che il debito sia sufficientemente certo. Si tratta di certezza morale e, almeno speculativamente, una seria probabilità può bastare; 2) che il debito debba essere pagato per giustizia : infatti se lo fosse solo per carità, per gratitudine, ecc., non creando questi titoli uno stretto a diritto alla cosa n, questa non può esigersi; 3) che il creditore non abbia altro modo per compensarsi, senza pericolo manifesto di grave danno: la c. o. infatti è un mezzo straordinario, che non può usarsi quando è aperta la via a mezzi ordinari : domanda privata, ricorso al giudice ecc.; 4) che il diritto rivendicato con la c. o. sia esigibile attualmente e non in futuro, o in passato e già prescritto. Tuttavia alcuni teologi ammettono essere lecisi la c.o., quando si è in grave pericolo di non essere debitamente compensati in avvenire e non c'è altra via di mezzo. Si deve tener presente in tal caso che chi subisce la c. o., fa un pagamento anticipato e quindi dovrà essere valutato nella sottrazione che a lui si fa il a dannum emergens e e il a lucrum cessans" (cf. E. Génicot-J. Salsmans, Theologiae mor. institutiones, I, 15^{mathrm{a}} ed., Bruxelles 1946, n. 504); 5) che la c. o. sia fatta con cose identiche o della stessa specie; se ciò non fosse possibile, almeno con la roba o con cose a cui il debitore è meno affezionato; 6) che la c. o. non si faccia con la roba del debitore prestata o depositata presso

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il creditore, poiché ciò sarebbe contro la fedeltà, obbligatoria in tali contratti; 7) che l'atto della c. o. non importi danno a terzi, come avverrebbe se la cosa fosse di proprietà del creditore, ma solo da lui tenuta in pepno, in affitto, ecc.; 8) che non si arrechi ingiusto danno al debitore. Il danno potrebbe avverarsi in due modi : o come danno materiale, se non solo si prendesse più del giusto, nel qual caso si farebbe un furto, ma anche se si esponesse chi subisce la c. o. ad una duplice soluzione del debito; o come danno spirituale, in quanto il debitore, credendo di non aver soddisfatto rimanesse in cattiva fede e quindi in stato di peccato; 9) che non si arrechi danno a se stessi, col pericolo, p. es., di provocare l'espulsione, se si tratta di dipendenti, o, oggi soprattutto, col correre il rischio di una querela per appropriazione indebita; 10) che si tengano presenti ancora gli interessi della societa, il bene comune, a cui potrebbe nuocere la c. o. esercitata su larga scala.

A queste condizioni la c. o. si può considerare lecita, perché come è lecito "per diritto di natura " il conservarsi indenne contro l'altrui ingiuria, cosi è lecito riprendersi il proprio quando non si possa altrimenti.

Data però la innata cupidigia del cuore umano, nella c. o. è necessario procedere con prudenza e col consiglio di persone coscienzjose ed imparziali.

BibL.: P. Girard, s. v. in Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, II, coll. 333-34; E. Dublanchy, s. v. in DThC, III, coll. 601-604; E. Dolhagaray, s. v. in DFC, III, coll. 617-32.

Iginio Tarocchi
COMPENSAZIONISMO. - E l'ultimo in ordine di tempo dei sistemi morali, proposti per risolvere sul terreno pratico i dubbi speculativamente insolubili, che riguardano la licetà dell'azione. Fu proposto per primo dal sulpiziano Laboux (De actibus humanis, Parigi 1862) e dal domenicano Potton (De theoria probabilitatis, ivi 1874). Secondo questo sistema il principio: "la legge dubbia non obbliga", non ha un solido fondamento: occorre tornare ad una regola più sicura, che in pratica è il principio del probabiliorismo (stare per la legge, a meno che le ragioni per la libertà non siano più probabili), con un temperamento. E la novità sta in ciò che quando la legge è veramente dubbia si può anche essere liberi di agire contro di essa, purché il rischio di violare la legge sia compensato (da ciò il nome) da buone ragioni proporzionate alla gravità della legge ed al suo grado di probabilità. Infatti, dicono i compensazionisti, la legge certa produce una obbligazione certa, quella dubbia un'obbligazione incerta, per cui si richiedono ragioni meno gravi per credersi dispensati dalla seconda che dalla prima.

In fondo il sistema non è altro che un'applicazione del principio della licetà della cooperazione materiale o della causa con duplice effetto (v. imputabilita deoli effecti), che però, secondo gli avversari, sarebbe in questo caso applicato fuori luogo, perché non si tratta di un'azione in sé buona da cui può seguire anche un effetto cattivo, che al massimo si permette; ma si tratta di una azione la cui licetà è dubbia e il male, se c'è, non solo si permette, ma si commette.

Senza poi dire che il sistema non è di pratica applicazione, perché non possono essere molti a saper ben ponderare la gravità della legge, la natura del dubbio e il valore della causa scusante.

Il sistema non ha avuto e non ha molti sostenitori. Si ricordano: D. M. Prümmer (Manuale Theol. mor., I, 6⁴-7⁴ ed., Friburgo in Br. 1931, pp. 227-28, 235-37; nn. 344, 351); A. Tanquery (Synopsis theol. mor. et past., II, 6⁴ ed., Tournai 1921, nn. 415-17); M. K. Cruysberghs (Onomodo intelligendum venit principium probabilismi : lex dubia non obligat?, in La vie diocésaine, 12 [1925], pp. 24-26; cf. id., De conscienita, Malines 1928, pp. 77-78; id., Parallelismus Compensationismum inter et Probabilismum, in Coll. Mechlin., 3 [1929], pp. 581-84).

Alcuni avvicinano al c. il sistema proposto dal card. G. D'Annibale (Summula th. mor., I, 3² ed., Roma 1908, pp. 246-49, 259, nn. 260-62, e 269) e prima di lui con minore autorità da G. V. Bolgeni (m. nel 1811), e che si potrebbe chiamare "possessionismo ", ma altri classificano almeno il D'Annibale tra gli equiprobabilisti (cf. A. Lanza, Theologia moralis, I, Roma 1949, p. 385, n. 367).

BibL.: Oltre la bibliografia citata nel testo, cf. G. Schei. phont, De systemeis compensationis, in Collationes Gaudacenses, 21 (1934), pp. 179-83, 236-40; V. Oblet, Compensation, in DThC, III, coll. 604-607; A. Lanza, Theologia moralis, I, Torino 1949, pp. 383-86, 397, 400-401, nn. 368, 375, 380.

COMPETENTES. - Erano quei catecumeni che, dopo il periodo di prova, davano il proprio nome per ricevere il Battesimo nel Sabato Santo. Essi venivano sottoposti a maggiori esercizi ascetici : preghiere, scrutini, esorcismi, umiliazioni ed istruzioni : traditio et redditio del Simbolo, del Pater noster, dei Vangeli, salmi, ecc. e si distinguevano dai catecumeni per più gravi obblighi e maggiori diritti. Erano "competentes de simul petendo atque unum aliquid appetendo" (s. Agostino, Serm., 216); "ex eo, quod accepto Symbolo iam petit gratiam Dei (i. e. Baptismum), competens vocatur" (Ildefonso di Toledo, De cognitione Baptismi, 1).

BibL.: P. De Puniet, s. v. in DACL., II, coll. 2379-2621; Ph. Oppenheim, Sacramentum regenerationis Christianae, Roma 1947, pp. 46-55; id., Commentationes ad ritum baptismalem, II, Torino 1949, pp. 49-85.

Filippo Oppenheim
COMPETENZA. - Termine usato nel linguaggio giuridico per indicare la capacità obbiettiva specifica dei vari organi giurisdizionali, e cioè quella parte del potere di giurisdizione che spetta in concreto a ciascuno di essi.

Per il diritto canonico, non meno che per il diritto civile, la c. si determina in base a a criteri fondamentali : funzionale, obbiettivo, soggettivo e territoriale. Il criterio funzionale (c. per gradi) concerne la natura dell'attività che il giudice è chiamato ad esercitare in un dato processo, correlativamente al principio della pluralità delle istanze. Il criterio obbiettivo riguarda il valore della causa o la speciale natura del suo oggetto (c. per materia e valore). Il criterio soggettivo ha tratto alla particolare qualità e dignità di determinate persone, per il caso che diventino soggetti di un rapporto processuale. Il criterio territoriale, infine, si riferisce alla circoecrizione entro la quale deve esplicarsi l'attività del giudice (c. per territorio).

Di questi criteri (che spesso interferiscono e si combinano tra loro, cosi da non consentire una rigorosa classificazione dei vari titoli di c.) i primi 3 sono assoluti, cioè inderogabili e improrogabili dalle parti (can. 1558); il quarto, invece, è relativo (can. 1559 § 2). Ne segue che l'incompetenza per materia e per la dignità personale deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, può venire eccepita dalle parti in qualsiasi grado e stato del procedimento (can. 1628 § 2) e costituisce un motivo di nullità insa. nabile della sentenza (can. 1892 n. 1); mentre l'incompetenza per territorio, se non è rilevata o eccepita in limine litis, non impedisce la valida prosecuzione del giudizio.

La c. è in genere stabilita dalla legge (fôro legale); eccezionalmente tuttavia può essere determinata dal superiore o dal giudice (fôro commissorio o giudiziale). Secondo il diritto vigente le parti non possono, dal canto loro, derogare alle norme sulla c. (can. 1559 § 1), eccettuato il caso che, nello stipulare un contratto, abbiano eletto un fôro particolare per le controversie ad esso inerenti (can. 1565 § 2).
I. C. funzionale. - Per quanto non sia espressamente regolata dal CIC sotto il titolo De foro competenti, non è dubbio che la c. funzionale costi-

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tuisca un indispensabile presupposto della sentenza di merito, in virtù del principio della pluralità dei gradi di giurisdizione.

Giudice ordinario di prima istanza è in ogni diocesi l'Ordinarius loci (ossia, oltre al vescovo residenziale, il vicario capitolare, l'aleste o il prelato nullius, l'amministratore apostolico stabilmente costituito), il quale esercita il potere giudiziario o personalmente o per mezzo del tribunale (can. 1572 sgg.). Tuttavia, competente a conoscere in prima istanza delle controversie che riguardano i diritti e i beni temporali del vescovo, della mensa o della curia diocesana, è il giudice immediatamente superiore, ovvero, se il vescovo vi consenta, il tribunale collegiale diocesano, formato dall'officiale e dai due giudici sinodali più anziani (can. 1572 § 2).

Giudice ordinario di seconda istanza è il metropolita per le cause decise da un vescovo suffraganeo; mentre delle cause trattate in primo grado davanti al metropolita giudicherà in sede di appello quell'ordinarius loci che lo stesso metropolita avrà designato, una volta per tutte, con l'approvazione della Sede Apostolica.

Per le controversie tra religiosi esenti e tra case religiose, speciali giurisdizioni di primo e di secondo grado sono prevedute dal CIC, il quale determina altresi le particolari attribuzioni dei tribunali ordinari della Sede Apostolica, che sono la Sacra Romana Rota (v. TRIbunali ecclesiastici) e la Segnatura (v.).

Limiti inderogabili di c. funzionale devono anche considerarsi quelli entro i quali il giudice esercita il proprio potere giurisdizionale in occasione della correzione della sentenza (per cui è competente il giudice che la emise) e di taluni mezzi straordinari di impugnazione, come la querela (v.) di nullità, l'opposizione di terzo (v.) e la restitutio in integrum (v.). Così pure, è da ritenersi determinata in base al criterio funzionale la c. del giudice in materia esecutiva.
II. C. soggettiva e per materia. - Dopo avere affermato nel can. 1556 il principio della piena ed assoluta immusità del sommo pontefice (Prima Se des a nemine iudicatur), il CIC stabilisce (can. 1557 § i) che alla esclusiva competenza dello stesso pontefice sono riservate le cause riguardanti i capi di Stato, i loro figli e successori, i cardinali, i legati pontifici e, limitatamente alle cause penali, i vescovi residenziali e titolari. Ai tribunali della Sede Apostolica sono, invece, riservate (can. 1557 § 2) le cause contenzilose nelle quali siano convenuti i vescovi residenziali e i dignitari ad essi equiparati, relativamente ai loro beni e diritti personali; nonché quelle che interessino le diocesi o altre persone morali direttamente soggette al sommo pontefice, come le religioni esenti, le Congregazioni religiose, ecc.

A parte queste tassative e inderogabili disposizioni, è da notare che, in virtù della sua immediata giurisdizione su tutti i fedeli, il pontefice può, sia di propria iniziativa sia ad istanza di parte, avocare a sé qualsiasi giudizio, in qualunque stadio e grado si trovi.

In numerosi casi l'oggetto della causa, indipendentemente dalla considerazione dei soggetti, influisce sulla determinazione della competenza. Così, alla Congregazione del S. Uffizio è devoluta la cognizione delle cause criminali in tema di eresia, di sacrilegio, di simonia, di violazione del segreto sacramentale, di sollecitazione nella Confessione, ecc., e quella delle cause contenzilose riguardanti il privilegio paolino e la nullità dei matrimoni tra cattolici ed acattolici. Così, alla Congregazione del Riti sono riservate le cause di beatificazione e di canonizzazione. Così, la Congregazione dei Sacramenti è competente a giudicare dei processi «super matrimonio rato et non consummato" e delle cause nelle quali si impugni la validità della S. Ordinazione. Così, per le cause di nullità matrimoniale da decidersi in Italia, la c. appartiene ai 18 tribunali regionali istituiti con il motu proprio Qua cura dell'8 dic. 1938.
III. C. per territorio. - Regola fondamentale è quella contenuta nel can. 1559 § 3, in virtù della quale l'attore segue il fòro del convenuto.

Per alcune cause, tuttavia, la legge stabilisce un fòro necessario, nel senso che esse debbono instaurarsi davanti ad un giudice determinato. Tali sono, per il can. 1560 : 1) le azioni di spoglio, per le quali la c. è dell'Ordinario del luogo dove trovasi la cosa del cui possesso si controverte; 2) le cause riguardanti un beneficio, anche non residenziale, per le quali è competente l'Ordinario del luogo dove è istituito il beneficio; 3) le cause relative alla amministrazione di beni, che devono essere decise dall'Ordinario del luogo ove l'amministrazione fu tenuta; 4) le cause concernenti eredità o legati pii, che sono dovute alla c. dell'Ordinario del luogo di domicilio del testatore, a meno che non si tratti di semplice esecuzione di un legato.

Tuite queste eccezioni, la c. territoriale del giudice è determinata, in linea generale, dal domicilio (v.) o dal quasi-domicilio (v.) del convenuto (can. 1561). L'uno e l'altro, siano essi reali o legali, costituiscono fori concorrenti; la cui scelta, nel singolo caso, è lasciata all'arbitrio dell'attore.

Chiunque sia presente in Roma può inoltre essere con