ssistendo con Barac al corteo trionfale dei vincitori, D. intona il suo celebre cantico (Iudc. 5, 1-31), epinicio solenne e inno religioso, di cui è concordemente proclamato lo splendore letterario. L'analisi del testo permette di ricostruirne la tessitura in sette sezioni, ciascuna di due strofe, meno la centrale di tre, tutte identiche a quella della teofania (ibid. 4-5).
1. Proemio: a) protasi lirica, b) protasi epica. 2. La miseria d'Israele: a) rievocazione dolorosa, b) spiegazione profetica. 3. Descrizione del corteo trionfale: a) invito al popolo, b) invito ai condottieri. 4. Elogi e rampogne alle tribù: a) saluto ai primi combattenti, b) rampogna a Ruben, c) rampogne e lodi agli altri. 5. Rievocazione
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(da M. Boucher, C. It., Parigi 158, rev. 58)
Debussy, Claude-Achille - Ritratto (1903).
della battaglia : a) l'assalto dei nemici, b) la piena disfatta. 6. L'impresa di Gisele: a) la scena della tenda, b) la morte di Sisara. 7. Sgomento nemico e trionfo di Yahweh: a) l'attesa della madre di Sisara, b) la delusione e inno finale.
Di riconosciuta importanza è il cantico di D. come fonte storica antichissima, ciò che vale anche nella questione documentaria del suo confronto con la narrazione in prosa di Iudc. 4, 1-24. L'unico divario fra i comandanti nemici, Sisara nel cantico, Iabin re di Asor nella prosa, può spiegarsi con la riedificazione di Asor, accennata già ai tempi di Giosuè (cf. Ios. II, 1-13 con 19, 36), come consta in seguito ai tempi di Salomone (I Reg. 9, 13), di Theglathphalasar (II Reg. 13, 29), di Tobia (Tab. gr. 1, 2) e dei Maccabei (I Mach. 11, 67; ivi Naoúo per diplo. grafia del v finale precedente), nonché con le omonimie consuete nelle serie di re e con il carattere strategico dell'incarico di Sisara. Altra spiegazione è nell'apporto di dati indipendenti della tradizione (cf. Ps. 83, 10), estranei all'ambito lirico del carme.
Due altre donne bibliche omonime sono: D. (Settanta: Δ ε β δ ρ ρ α ) nutrice di Rebecca, che segue la sposa di Isacco in Canaan condividendone le sorti (Gen. 24, 59; cfr. 35, 8); D. (Settanta: Δ ε β β ω ρ \dot{α} ) 2 va paterna di Tobia (Tob. gr. 1, 8).
Bibl.: M.-J. Lagrange, Le livre des Juges, Parigi 1903, pp. 64-117; M. Hagen, Lesicon Bibl., I, coll. 451-54; II, coll. 44-46; C. F. Burney, The Book of Judges, Londra 1920, pp. 78-176; J. Garstang, Tosua-Tudges, ivi 1931, pp. 289-306; G. Ricciotti, Storia d'Istaelc, I, Torino 1934, pp. 293-97; A. Fernandez, La oda triunfal de Débora, in Estudios ecles., 15 (1936), pp. 5-46; R. Engberg-W. F. Albright, Historical analysis of archeological evidence: Mestaldo and the Sone of Deborah, in Bull. of the Am. Soc. Or. Res., 78 (1940), pp. 4-9; T. Piatti, Una nuova interpretazione metrica, testuale, esegesica del Cantico di D., in Biblica, 27 (1946), pp. 65-106. 161-209 (e bibliografia ivi citata).
Tommaso Piatti
de, venerabile.
DEBUSSY, Claude-Achille. - Musicista, n. a St-Germain-en-Laye (Parigi) il 22 ag. 1862, m. a Parigi il 26 marzo 1918. Artista di grande originalità, è il rappresentante più geniale del cosiddetto impressionismo musicale, qualificazione che tuttavia non esaurisce gli aspetti multiformi della sua opera.
Per il teatro ha scritto il Pelléas et Mélisande, Parigi 1902, tratto dal dramma di M. Maeterlinck, ed il Martyre de 1t Sébastien, musiche di scena per il mistero di G. d'Annunzio, spettacolo riprovato dall'arcivescovo
di Parigi (Parigi 1911). Gli scritti musicali sono stati scelti e raccolti nel volume Monsieur Croche antidilettante (1921).
Bibl.: L. Laloy, C. D., Parigi 1909: C. Koechlin, D., iv 1927; M. Boucher, D., ivi 1930; A. Liesz, D., Strasbourgo 1936; R. Paoli, D., Firenze 1940; L. Vallas, A. C. D., Parigi 1940.
Luigi Ronca
DECADENTISMO. - Il d., come atteggiamento spirituale nel quale confluivano il pessimismo di Schopenhauer, il gusto di Baudelaire (fascino del mistero, orrore della realtà, rinuncia all'azione) e una forte corrente d'idealismo metafisico, si affermò verso il 1880 nei cenacoli parigini ed ebbe la formolazione del suo programma letterario e artistico in alcune riviste giovanili nel 1885-86.
Senza venir meno al culto di Baudelaire, i decadenti scoprirono e adottarono come loro poeti Verlaine, Mallarmé e, più tardi, Rimbaud. Dalla loro cerchia uscirono Laforgue, i simbolisti Corbière, Tuilhade, Sansin, Guérin, Jammes e i fiamminghi Maeterlinck, Rodenbach e Verlhaeren. Singolare la figura del romanziere Huysmans, convertitosi al cattolicesimo, e notevole pure quella del poeta Le Cardonne!, anch'egli convertito e sacerdote. In Germania il d., penetrato nella filosofia, trovò in Nietzsche il teorico della decadenza della civiltà europea, oltre che l'asseriore del superuono, e pervenne all'« essere angosciato" di Heidegger e all'« esistenza ripiegata su se stessa" di Jaspers. Rappresentanti del d. furono: in Inghilterra, O. Wilde, A. Symons, L. Johnson, E. Dowson, W. B. Yeats; in Spagna, Rubén Dario; in Russia, Mersčkovskij.
In Italia i primi spunti decadentistici furono nel movimento della "Scapigliatura " sviluppatosi in Milano tra il 1860 e il 1880 , che tentò in modo incerto di liberare la poesia dai residui moralistici dell'estetica risorgimentale e di affermarne l'autonomia nella personalità dello scrittore. Sicuri e precisi elementi decadentistici si hanno invece nell'opera del d'Annunzio, specie dov'è più aperto a suggestioni teoriche (Poema paradisiaco e prose liriche dalla Contemplazione della morte al Libro segreto). In. flessioni decadenti vi furono anche nei poeti intorno al "Convito" diretto dal De Bovis, e infine nei crepuscolari e negli intimisti. Si rivelano però soprattutto nella Inquietudine religiosa latente nella cultura dalla fine del secolo in poi, attraverso gli autori più pensosi e meditativi come il Fogazzaro e, in poesia, il Graf, la Agamour Pompili e Giulio Salvadori. In tal senso il d. agisce a fondo anche nella lirica di G. Pascoli, che per primo rompe con la tradizione letteraria locale e volge verso una concezione mistica della poesia.
Bibl.: M. Raymond, De Baudelaire au surréalisme, Parigi 1933; W. Binni, La pratica del d., Firenze 1936; N. Bobbin. La filosofia del d., Torino 1944; G. Petrocchi, Fede e poesia dell'Ottocento, Padova 1948, pp. 108-20; F. Flora. Questioni e correnti di storia letteraria, Milano 1949, p. 761 sgg .
Filippo Donini-Ferruccio Ulivi
DECADENZA. - Se è vano ricercare nelle leggi canoniche l'espressione propria di d., non è detto con ciò che l'istituto della d. non abbia, anche in diritto canonico, una fisionomia che lo distingue da altri istituti e concetti affini, quali sono genericamente la perdita del diritto (amissio iuris) e specificamente la prescrizione estintiva, la perenzione e la preclusione.
La d. è una causa di perdita di un diritto per decorso del tempo (temporalitas iuris, limitatio iuris exercitii).
Senonché l'elemento temporale non vale a distinguere in ogni caso la d. da altri istituti affini. Anche nella prescrizione (v.) estintiva infatti il fattore tempo opera come causa, onde la differenza specifica tra i due istituti (prescrizione estintiva e d.) va ricercata altrove, e propriamente nella fonte da cui promanano, nel fondamento giuridico e nella funzione.
Mentre infatti la fonte della prescrizione è sempre nella legge, la d., oltre che dalla legge, può essere sta-
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bilita anche da provvedimento del giudice e da disposizione di parte. Il fondamento della d., poi, riposa in un motivo di ordine che fa ritener nocivo, in alcuni casi e in relazione ad altri istituti e ad altre esigenze della vita, lasciar sussistere un diritto oltre un determinato periodo, laddove la prescrizione estintiva si ispira al diverso criterio di non lasciar indefinitamente in vita un diritto che non venga, per inerzia del titolare, esercitato, a svantaggio della certezza e a detrimento dell'interesse altrui. Infine nella d. si prescinde dal fattore soggettivo (buona o mala fede), il quale invece ha rilievo nella prescrizione (can. 1512).
Dal diverso fondamento trae origine il diverso modo di operare dei due istituti : la d., a differenza della prescrizione estintiva, di regola non sopporta interruzioni o sospensioni, ma può venire evitata soltanto mediante l'esercizio del diritto nel termine stabilito dalla legge, dalla sentenza o dalla convenzione.
Tenute presenti queste nozioni, per ciò che riguarda la d. processuale, è agevole ormai distinguerla dalla perenzione (v.). Se invero ambedue gli istituti sono informati allo scopo di accelerare il corso della lite ("ne immortales fiant lites") e se, tanto per evitare la perenzione quanto per evitare la d., occorre compiere un atto processuale entro un determinato periodo di tempo, anche qui tuttavia diverso è il fondamento razionale, diversi sono gli effetti dell'uno e dell'altro istituto. Mentre la perenzione ha per effetto l'estinzione del processo, pur lasciando sussistere la possibilità di esercitare nuovamente il diritto, la d., limitata al singolo atto processuale, non lascia più alcuna possibilità di compiere quell'atto. E, mentre il fondamento della perenzione riposa sulla presunta rinunzia all'azione e non è ad essa estraneo il carattere di sanzione ad una supposta negligenza, la d. prescinde da ogni considerazione di negligenza, e guarda al fatto obiettivo del mancato esercizio del diritto nel termine stabilito.
In ciò propriamente si precisa l'affinità concettuale tra d. e preclusione; senonché, mentre la preclusione può anche derivare dalla semplice incompatibilità tra l'attività esercitata e quella che dovevasi esercitare, la d. invece è sempre legata, come si è detto, al fattore temporale.
Pertanto l'istituto della d. è strettamente connesso alla statuizione di termini perentori - talora, quando cioè sono posti dalla legge (fatalia legis) e salve le eccezioni specificamente contemplate (cf., ad es., cann. 177 § 1, 181 § 2, 1883, 1885), improrogabili - i quali, se non vengono rispettati, importano la "perenzione" del diritto (can. 1654 § 1), ossia più esattamente la d.
BibL.: S. D'Angelo, De decadentia in CIC, in Apollinaris, 2 (1920), pp. 36-52. Ermanno Graziani
DECAISNE, Joseph. - Botanico, n. a Bruxelles il 7 marzo 1807, m. a Parigi l'8 febbr. 1882. Da disegnatore al fardin des plantes, arrivò ad essere direttore delle culture al museo e presidente della Società botanica. Spirito eminentemente induttivo, volle cimentare l'ipotesi darwiniana nell'osservazione e nell'esperimento per "cogliere sul fatto" la "lotta per l'esistenza " fra le specie del genere pirus, senza riuscire a confermare quella ipotesi.
BibL.: Opera principale: Le fardin fruitier du Museum ou Iconographie de toutes les espèces et variétés d'arbres fruitiers cultivés dans cet établissement, 9 voll., Parigi 1858-75. Dati biografici: M. Bertholot, Science et éducation, Parigi 1901, pp. 177-209. L'elenco delle pubblicazioni del D. si trova nel Catalogue générale de la bibliothèque Nationale de Paris, XXXVI, pp. 679-81.
Luigi Seremin
DECALOGO. - I dieci comandamenti (86x2 26701 "le dieci parole", Ex. 34, 28), dati da Dio a Mosè sul Sinai, quali obbligazioni del patto (Ex. 19, 5 sg.) sancito tra Dio stesso e il popolo d'Israele, assurto
a nazione (Ex. 20, 1-17; Deut. 5, 6-22). Il D., essenza del patto, è ancora l'essenza dell'antico jahwismo, la magna charta della nazione eletta. E al centro di tutto il Vecchio Testamento, che narra le vicende del patto nella sua attuazione, con l'osservanza o meno dei precetti del D. da parte della nazione e l'applicazione delle relative sanzioni (Ex. 20 sg .; cf. Lev. 26; Deut. 28). Il I comandamento impegna Israele al più rigido monotelismo; d'indole religiosa sono ancora il rispetto del nome divino e il riposo sabatico (II e III); gli altri sono d'indole morale. La Chiesa (come i giudei ed i luterani) considera la proibizione d'ogni scultura o immagine idolatrica (Ex. 20, 4 sg .) semplice spiegazione o applicazione pratica del I comandamento; mentre vede giustamente (contro gran parte dei protestanti) nel v. 17 due precetti distinti, ché la brama della roba altrui è specificatamente diversa dalla concupiscenza della donna altrui. Al I comandamento, base e radice degli altri, è connessa la sanzione : punizione o premio collettivi, per l'infedeltà o la fedeltà delle varie generazioni (da padri in figli) quali parti di un solo organismo: la nazione.
Nella dottrina religiosa e morale del D. è la vera prerogativa del popolo d'Israele. Nulla di simile si trova presso gli altri popoli. Il D. di Mosè non ha rivali al mondo (Vaccari). Basati sulla legge naturale (Sum. Theol., 13-200, q. 100, aa. 1, 3, 11) questi precetti, pur diretti alla nazione come tale (collettivismo), impegnavano ciascun membro di essa (individualismo); e sono ancora nella coscienza degli uomini di tutti i tempi (universalismo); cosi sono entrati immutati nel patto definitivo suggellato dal Cristo.
La critica che cerca nell'antico jahwismo il culto politeistico, rituale, amorale, si è accanita contro l'antichità e l'autenticità mosaica del D.: a) K. Marti, S. Mowinckel, P. Meinhold e altri lo rimisero, nella forma attuale, a dopo l'esilio; b) più comunemente J. Wellhausen, B. Stade, R. Smend, H. Schulte, H. Holzinger, B. Baentsch e altri (inoltre i fautori del sociologismo: A. Loisy, A. Loda, A. Causse, e altri) lo considerano del sec. vir, frutto della predicazione profetica; c) B. Duhm, W. Nowack, H. Schmidt, E. König, B. D. Eerdmans e altri, eccettuati i precetti del sabato e della pietà filiale, lo fan risalire al tempo mosaico; d) i critici più a contatto con la letteratura orientale (egiziana, babilonese) lo dichiarano sostanzialmente del periodo mosaico, pur ammettendo rimaneggiamenti posteriori : E. Meier, S. R. Driver, A. Dillmann, F. Delitzsch, H. Grimme, H. Gunkel, R. Kittel, A. Gampert, A. Jirku, E. Sellin, P. Volz, ecc.; e) lo ritengono integralmente mosaico: L. Lemme, G. Wildeboer, ecc. Tutti gli esegesi cattolici lo attribuiscono a Mosè quanto alla sostanza e alla forma letteraria; ammettono tracce di ulteriori redazioni solo nella forma e in particolarità secondarie.
In realtà, le varianti tra Ex. 20, 1-17 e Deut. 5, 6-22 sono numerose, ma non importanti. L'Esodo motiva l'osservanza del sabato con il riposo divino dopo la creazione in sei giorni; nel Deuteronomio è un motivo di umanità che non esclude il precedente. L'Esodo pone la donna (siamo in regime patriarcale) tra le altre cose dell'uomo; il Deuteronomio la pone a parte. Le altre sono modificazioni letterarie accidentali; ed il papiro di Nash (v.), dal testo premasoretico, ne offre delle proprie. Esse permettono di dedurre che sulle due pietre furono scolpiti i soli precetti, senza i motivi che tolvolta li accompagnano.
Non c'è alcun motivo per rimandare il D. ad una epoca più recente e denegarlo a Mosè. Il suo colore "deuteronomiata" nel Deuteronomio nulla prova; ché la composizione tardiva del Deuteronomio non è affatto dimostrata; anzi tra i critici è in atto una revisione di tale vecchio postulato. Né è affatto vero che i profeti ignorino il D.; Ex. 20, 10-12 parla esplicitamente di precetti dati ad Israele da Jahweh nel deserto e tra essi nomina quello
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di santificare il sabato. E fuor di dubbio che essi inculcano l'osservanza dei comandamenti del D. (Gampert) : cf. Os. 4, 2.13; 6, 9; Jer. 7, 9; ecc. Tutta la loro predicazione è per il ritorno al puro monoteismo delle origini, ed è contro l'idolatria, per l'osservanza cioè del primo precetto, radice di tutti gli altri, ed essenza del patto del Sinai. E suppongono conosciuti questi precetti, quando inveiscono contro la loro violazione: Am. 2, 4-16; Os. 4, 6; 8, 5-11; Is. 1, 12; Jer. 6, 19; Mi. 6, 8; ecc.
Documenti antichissimi del tempo di Mosè attestano l'uso d'incidere sulla pietra (per il D. : Ex. 24, 12; Deut. 9, 9) scritti importanti di natura religiosa o politica, ponendoli in luoghi sacri. In un trattato tra Suppiluliumsā re di Hatti e Mattiuazza re di Mitanni è detto che copia della tavoletta sia depositata nel tempio di Samas. Stcle di pietra con sculture ed iscrizioni sono state trovate al Sinai da F. Petrie (Researches in Sinni, Londra 1906).
L'etnologia, infine, ha stabilito la primitività del culto dell'Essere supremo (monoteismo) e l'elevato sentimento morale dei primitivi (W. Schmidt, Manuale di storia comparata delle religioni, trad. it., Brescia 1938, pp. 428-78), in armonia con i dati offerti dall'Egitto (cap. 125 del libro dei morti: L. Speleers, Egypta, in DBs, II, coll. 847-50) e dai testi babilonesi (J. Plessis, Babylone et la Bible, in DBs, I, coll. 841-45) e fenici (G. B. Roggia, Alcune osservazioni sul culto di El a Ras Shamra, in Aevum, 15 [1941], pp. 559-75). - Vedi tav. I.XXXIII.
BibL: E. Mangenot-E. Dublanchy, Décalogue, in DThC. IV, coll. 161-76; A. Eberharter, Décalogue, in DBs. II, coll. 341-51; E. Sellin, Moses and seine Bedeutung.... Lipsia 1922, p. 32 sgg.; id., Geschichte des Volkes Israel, ivi 1931, p. 82 sgg.; id., Einleitung in das Alte Testament, 6^{2} ed., ivi 1933, pp. 25 sg., 28, 173; H. Schmidt, Moses und der Dehalog, in Gunbeffestschrift. I. Gottinga 1923, pp. 58, 78 sgg.; A. Gampert, Le Décalogue, Losanna 1926; S. Mavinchel, Le Décalogue, Parigi 1927: H. Meinhold, Der Dehalog, Giessen 1927; A. Jirku, Das weltliche Recht in Israel, Lipsia 1927, p. 150 sgg.; id., Geschichte des Volkes Israel, ivi 1931, p. 77 sgg.; P. Volz, Moses und sein Werk, 2* ed., Tubinga 1932, p. 89 sgg.; P. Heinisch, Das Buch Exodus, Bonn 1934, pp. 265-72; A. Clamet, Le Deutéronome (La S. Bible di L. Pitot, 2), Parigi 1946, pp. 548-56; J. Lewis, The Ten Commandments. An investigation into the origin and meaning of the Decalogue and an analysis of its ethical and moral value as a code of conduct in modern society, Nuova York 1946.
Tra gli articoli: A. Fernandez, El castigo de los hijos por los pecados de los padres, in Estudios eclesiásticos, 2 (1923), pp. 419-26; A. Vaccari, De praeceptorum Decalogi distinctione et ordine, in Verbum Domini, 17 (1937), pp. 317-20, 329-34; id., Praeceptorum Decalogi numeratio, ibid., 20 (1940), p. 179 sg.; H. Michaud, Sous quelle forme le Décalogue fut-il promulgue?, in Revue apologéique, 64 (1937, 1), pp. 665-81; 65 (1937, 2), pp. 23-34; M. Valentini, Le condizioni sociali del D. e la sua autenticità mosaica, in Sideslanum, I (1939), pp. 407-20; E. Baumann, Der Ursprung der zehn Gebote, in Junge Kirche, 9 (1941), pp. 126-33; L. Hatmann, The enumeration of the Ten Commandments, in The Catholic Biblical Quarterly, 7 (1945), pp. 105-108; S. Lach, Le décalogue à la lumière de la critique biblique moderne, in Atheneum Kaplanchic, 45 (1946), pp. 225-44; id., Qu'est-ce que le décalogue?, ibid., 45 (1946), pp. 333-52; 46 (1947), pp. 23-33; id., Les deux réductions du décalogue, ibid., 46 (1947), pp. 142-51, 237-48; id., Les commandements du Décalogue, ibid., 46 (1947), pp. 330-45; id., L'époque de la promulgation du Décalogue, ibid., 47 (1947), pp. 14-20; id., Le lieu de la promulgation du Décalogue, ibid., 47 (1947), pp. 383-94; id., Explication du texte du Décalogue, ibid., 48 (1948), pp. 327-45.
Francesco Spadolora
DE CAMILLIS, Giovanni (Giuseppe). - Teologo basiliano, n. a Scio (Grecia) il 7 dic. 1641, m. il 22 ag. 1706. Entrò nel 1656 nel Pontificio collegio greco di Roma. Nel 1668 Propaganda Fide lo inviò nella regione di Chimara (Albania meridionale) in aiuto del vicario apostolic̀o Arcadio Stanila. Tornato a Roma (1672), si fece monaco nella Congregazione basiliana rutena della S.ma Trinità, col nome di Giuseppe, ed ebbe l'ufficio di procuratore della sua Congregazione presso la S. Sede.
Fu scrittore alla biblioteca Vaticana e nel 1677 diede alle stampe in lingua italiana il trattato di vita spirituale : La vita divina ritrovata fra i termini del tutto e del nulla. Altri suoi opuscoli in greco rimasero inediti.
Nel 1690 fu eletto vescovo titolare di Sebaste e inviato a Munkacs come vicario apostolico dei Ruteni del

(da P. Orano, A. It C., Roma 1669, for 20)
De Carolis, Apolio - Autoritratto. Particolare del fregio nell'affrescrdel l'aula provinciale di Arezzo.
Regno d'Ungheria. Rassodò e propagò l'unione, corresse abusi e compose un catechismo.
Rom.: N. Nilles, Symbolor ad illustratudum historiam Ecclesiae orientalis, II, Iambruck 1882, pp. 186, 854-65; E. Legrand, Bibliographie hellesique duXVIIe siècle. V. Paron 1903, pp. 348-63; N. Borgia, I monaci basiliani d'Italia in Albania, I, Roma 1935, pp. 110-64.
Tcodoro Minosci
DECA NO. Titolo che, preso in prestito dall'ultima divisione della legione romana (decanus era detto il comandante di 10 soldati) e poi dalle regole monastiche, specie dalla Regola di s. Benedetto (cap. 21), dalla metà del sec. 10 venne dato in molti Capitoli ad una dignità, lo stesso spesso che l'arciprete (decanus capituli). E anche il nome che venne attribuito al preposto ad un raggruppamento di parrocchie rurali, detto oggi vicario foraneo, specie di organo intermedio tra i parroci ed il vescovo, e dalla fine del sec. 10 tra i parroci e l'arcidiacono (decanus i. e. archipresbyter parochiarum).
Al primo era commessa la cura del Capitolo per gli affari interni e del servizio divino, al secondo competeva una certa giurisdizione sul clero e sulle chiese del proprio territorio (v. ARCIPRETE; CAPITOLO; VICARIO FORANEO).
Nei Capitoli il d. o l'arciprete nei secc. XI-xII esisteva quasi in tutte le diocesi, era elevato al sacerdozio per la cura d'anime che gli era affidata (c. 7, § 2, X, de elect. I, 6; c. I sgg. D. 60), ma ex iure communi era soggetto all'arcidiacono (c. 7, §§ 2, 3, X, de off. arch., I, 23; c. I, X, de off. archipresb. I 24). A volte il d. res lo stesso che l'arciprete; in alcuni Capitoli fu una dignità distinta ed in altri divenne anche prima dignità, mentre in altri ancora fu il nome dato al più anziano dei canonici, senza che formasse una dignità vera e propria. Tale situazione si è conservata anche nel diritto attuale, dove in unoquoque capitulo secundum sua cuiusque statuta possono aversi casi diversi : in Spagna, ad es., il d. 2, la prima dignità, in Baviera la seconda : in molti Capitoli non esiste come dignità a parte, ma è il più anziano di nomina dei canonici.
Nei distretti parrocchiali l'istituto del d. che era divenuto comune nei secc. XI-xII seguì varie evoluzioni. Attualmente il vicario foraneo viene chiamato d. (talvolta d. rurale) quando il suo distretto ex iure particolari ha conservato il nome di decanatus (cf. can. 217, § 1).
Inoltre nel CIC d., in senso generico, è colui che tra gli appartenenti ad uno stesso grado della gerarchia di giurisdizione, in un qualsiasi collegio, o corpo morale, è il primo promatus ad gradum, o, a parità di grado, senior ordinatione, e infine, a pari data di ordinazione, senior aetate.
A costui per sé, come d., non spetta nessun potere di giurisdizione (cann. 237 § 1, 1598 § 1), se non quando ex iuris praescripto succede ad altri nel potere (cann. 309 \S 4,432 \S 1,434 \S 3 ) o ha demandati particolari compiti (cf. can. 429 § 5): ma compete solo il diritto di precedenza (can. 106,
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n. 3), a cui spesso, in mancanza di altre autorità, si aggiunge il diritto di presiedere (can. 284, n. 2) o di convocare il collegio, determinando, se occorre, il luogo di adunanza (cann. 284, 289 § i, 397 n. 4).
Due collegi poi hanno nel CIC un ufficio vero e proprio di d. con particolari obblighi e privilegi : il collegio cardinalizio (v. cardinale e cic, cann. 237, 239 § 2; cod. Vacante Sede Apost., c. II, n. 8, III, nn. 30, 51, 52, 54, VII 100, 106), ove il d. è quello dei cardinali vescovi di più antica creazione a cui come tale compete il titolo di vescovo di Ostia; ed il collegio degli Uditori della S. Romana Rota (v. sorta), in cui il d. è il più antico in munere auditoris (can. 1598 § i). Nell'uno e nell'altro collegio il d. diventa tale ipso iure per anzianita ed è primus inter pares.
Nella cappella e famiglia pontificia (v.) poi, oltre il d. di sala, frequenti sono i collegi, presieduti da un d. (collegio dei pronunciari di numero partecipanti, dei prelati chierici della Rev. Camera Apostolica, dei prelati votanti della Segnatura apostolica, degli avvocati del S. Concistoro, dei procuratori dei Sacri palazzi apostolici, dei chierici della cappella pontifical, dei maestri ostiari di Virgo Ruber, dei mazzieri e dei cursori apostolici).
Anche nelle università ecclesiastiche esiste l'ufficio di d. che è una delle autorità accademiche, preside di una facoltà (covi. Apost. Deus scientiarum Dominus di Pio XI, tit. II, artt. 15, 17), le cui attribuzioni sono determinate dalle Ordinarione della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi del 12 giugno 1931 (art. 7). A differenza degli altri collegi od enti morali qui il decanato è in genere carica elettiva con un certo potere di giurisdizione.
Bib.: Ph. Schneider, Die bischäflichen Domhapitel, ihre Entwicklung und rechtl. Stellung, 2ed., Magonza 1892; J. P. Sägmüller, Die Entsichllung des Archipresheterats u. Dekanats bis zum Ende des Karolingerreichs, Tubinga 1898: Imbart de la Tour. Les porniesss rurules du IVe au XIe siecle, Parigi 1900; Fr. Gescher, Der Köln. Dekanat u. Archidiecanat in ibrer Entstehung u. ersten Entsichlung, Stoccarda 1919; E. Griffe, Les origines de l'archipettre de district, in Revue d'histoire de l'Eglise de France, 12 (1926), p. 16 sgg .; J. L. Zopustnik, De visarlis faraneis, Washington 1927; R. Naz, Décanat, in DDC, IV, col. 1057
DECANO DI SALA: v. FAMIGLIA PONTIFICIA.
DECAPOLI. - Nome che nei Vangeli (Mt. 4, 25; Mc. 5, 20; 7, 31), in Fl. Giuseppe (Vita, 65,341 ), Plinio (Hist. nat., 5, 18, 74), Tolomeo (V, 14, 18) e in una iscrizione palmirena (Corpus inscr. Graec., 4501) designa all'origine l'aggregato dei territori di io città ellenistiche; Pompeo le liberò nel 64 a. C. dalle locali autorità indigene (alcune erano state incorporate da Alessandro Ianneo nel regno giudaico) e le dotò dei privilegi d'autonomia urbana con dipendenza diretta dal procuratore della Siria.
La maggior parte di esse adottarono l'èra pompeiana dagli aa. 64-61 a. C. Non sempre però fu costante né il numero né il nome, giacché in seguito a cambiamenti politici alcune città uscirono dalla confederazione, mentre altre vi entrarono. Plinio (Hist. nat., 5, 18, 74; 19, 77) nota pure questa variazione, ma riconosce, secondo il parere dei più, che queste dieci città appartenevano alla Decapolitana regio: Damasco, che ritenne però l'èra dei Seleucidi; Hippos (Qal'at el-Hoṣn); Gadara (Mukeja: queste ultime due città, ad oriente del lago di Tiberiade, furono da Augusto donate ad Erode, ma dopo la sua morte riacquistarono l'autonomia); Refana (er-Räfeh); Canatha (Qanawât), vicina a er-Räfeh, al confine occidentale del monte Hawrân; Scitopoli (Bejeân), detta da Giuseppe Flavio (Boll. Ind., 3, 9, 7) la più importante della D.; Pella (Tabaqât Fahd), confine settentrionale della Parea; Dion (Kefr Dahîm) nel "Ağlûn; Gerasa (Geraš) e Filadelfia ('Ammân).
Tolomeo (Geogr., 5, 14, 18), sotto il titolo "città della Celesiria e della D. ", novera 18 città, quattro delle quali appartennera certamente alla D. e cioè : Abila ('Abhêl 'aš-Sittîm, Num. 33, 40), la cui appartenenza alla D.
è attestata da una iscrizione palmirena (Corpus inscr. Graec., 4501); Capitolias (Bejt Râs); Adraa (Der'â) e la sconosciuta Samulis.
Il territorio di questa confederazione era omogeneo e si estendeva da Damasco all'Arabia sulla via delle carovane al margine del deserto, e per Scitopoli, all'occidente del Giordano, comunicava con le città della costa mediterranea.
Gesù al principio del suo ministero fu seguito da folle della D. (Mt. 4, 25); ne attraversò poi il territorio nel rendersi da Sidone al lago di Genesareth (Mc. 7, 31) e vi guarì un demoniaco che divenne missionario della D. (Mc. 5, 21).
Nel sec. II, con l'incorporazione di Gerasa e Filadelfia alla provincia romana d'Arabia, la D. sopravvisse soltanto come ricordo negli scrittori ecclesiastici.
Bib.: U. Holzmeister, Historia Novi Testamenti. Roma 1938, pp. 176-84; F. M. Abel, Géographie de la Palestine, II, Parigi 1938, p. 145.
Donato Baldi
DE CARA, Cesare Antonio. - Gesuita, orientalista, n. a Reggio Calabria il 13 nov. 1835, m. a Castelgandolfo il 27 dic. 1905. Aggregato alla Civilis Cattolica nel 1881, vi trattò ardite questioni di filologia storica, archeologia egizia, storia antica orientale, greca e italica.
Opere principali: Gli Hyksos o re pastori di Egitto (Roma 1889); Gli Hethei-Pelaggi (3 voll., ivi 1894-1902). Pur soggetti a riserve, questi scritti si distinguono per l'analisi sottile e la logica acuta.
Bib.: L. Mariani, Dei recenti studi intorno le principali civiltà d'Europe, in Nuova antologia, 1895, 1, pp. 667 sgg.; C. Bricarelli, Il p. C. A. De C., in Civ. Catt., 1906, 1, pp. 99-101. Calentino Testore
DE CAROLIS (De Karolis), Adolfo. - Pittore e incisore, n. a Montafiore dell'Aso, il 6 genn. del 1874 e m. a Roma il 7 febbr. 1928. Entrato a Roma nel gruppo "In arte libertas", che faceva capo a Giovanni Costa, esordì con opere di sapore preraffaellista (Madonna con angeli, intitolata : Laudata sii... del 1900). Voltosi all'affresco nutrì il suo spirito con visioni eroiche di sapore dannunziano mentre d'altro canto studiava le opere di Michelangelo, del Correggio. I suoi complessi decorativi, sempre dignitosi, risultano tuttavia sostenuti più da valori cerebrali che da valori intimamente pittorici. Decorò la sala dei Quattromila nel palazzo del Podestà di Bologna (1911-28), l'Aula Magna dell'Università di Pisa, la chiesa di S. Francesco a Ravenna, le sale consiliari delle province di Ascoli Piceno e di Arezzo, la chiesa di S. Ginesio, la cappella di S. Francesco nella basilica del Santo a Padova ecc. Ma anche le sue composizioni religiose, appaiono però spesso più illuminate dall'intelletto che vivificate dalla fede e scaldate dal cuore.
Con tecnica sapiente praticò la xilografia, ottenendo notevoli risultati nella decorazione del libro: assai apprezzati i fregi e le copertine che dette a numerosi libri del Pascoli e del D'Annunzio.
Bib.: A. De C. (Esposizione romana delle opere di A. d. C.), Reale insigne accademia di S. Luca, Roma 1929.
Corrado Mezzana
DE' CAVALIERI (Del Cavaliere), Emilio. Musicista, n. a Roma ca. il 1550 , ivi m. nel 1602. Educato nella musica per giovanile passione, e non per scopi professionali, il suo nome compare dal 1578 al 1584 nelle manifestazioni musicali dell'oratorio dell'Arciconfraternita del S.mo Crocifisso in S. Marcello. Trasferitosi a Firenze presso i Medici, collaborò nel 1589 alla composizione musicale ed alla rappresentazione degli Intermedi in occasione delle nozze di Ferdinando de' Medici con Cristina di Lorena. L'importanza delle sue funzioni si de-
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sume dalla rappresentazione ( 1590 ) da lui organizzata dell'Aminta del Tasso e dalla composizione di musiche per le pastorali Il satiro e La disperazione di Fileno ( 1590 ) su testo poetico di Laura Guidiccioni Lucchesini e per il Dialogo di Giunone e Minerva ( 1600 ) del Guarini, nonché dallo spettacolo Il gioco della cieca (1595), ancora su poesia della Guidiccioni. Ma il suo nome è particolarmente affidato alla Rappresentazione di anima e di corpo, eseguita nell'oratorio della Vallicella in Roma (febbr. 1600), musiche scritte sul testo del p. Agostino Manni, in cui si ha la prima efficace affermazione in campo religioso di quel nuovo stile monodico del quale E. de' C. può a giusto titolo esser riconosciuto come uno dei primi geniali realizzatori. La semplicità, quasi ascetica, della concezione drammatico-musicale consegue effetti di penetrante intensità espressiva. Altre musiche religiose scrisse, con la collaborazione di Dorisio Isorelli, per le Lamentazioni ed i Responsori della Settimana Santa, sempre per l'oratorio della Vallicella.
BibL.: A. Solerti, Laura Guidiccioni ed E. d. C., in Riv. mus. it., 9 (1902), pp. 797-823; D. Alaleona, Su E. C., in Nuova musica, Firenze 1905; L. Guidiccioni-Nicastro, La rappresentazione di anima e corpo (notizie storiche), Livorno 1911.
Luigi Ronga
## DE CENTESIMA, SEXAGESIMA, TRICESIMA. - Fra estratti da opere di s. Cipriano e della sua passio è inserita in due manoscritti una omelia sulle tre ricompense della vita umana. Secondo questa interpretazione di Mt. 13, 8 va la centesima parte ai martiri, la sessantesima agli asceti (agonistae) e la trentesima ai semplici cristiani.
L'anonimo che cita gli Atti di Paolo conosce anche una dottrina (gnostica) che mette il figlio di Dio accanto ai 6 angeli della settimana della creazione. L'autore stesso non è encratita, né donatista né priscillianista. La sua dipendenza da s. Cipriano è evidente. Probabilmente visse nel sec. Iv in Africa.
BibL.: Edizione del testo a cura di R. Reitzenstein, in Zeitschrift für neotestamentl. Wissenschaft, 15 (1914), p. 60 sg.. Sulla dipendenza da Cipriano v. H. Koch, ibid., 31 (1932), p. 248 sg.; G. Krüger, in Schanz, III, in, p. 383 sg. Per l'anachologia e cristologia del trattato v. I. Barbel, Christos Angelos (Theophaneia, 3), Bonn 1941, p. 192 sg.; qualche cosa anche in R. Reitzenstein, Zur Vorgeobichte der christlichen Taufe, Lipsia 1929, pp. 128 sg., 324 sg.
Erik Peterson
DECENZIO, vescovo di Gubbio. - La sua memoria è legata alla famosa lettera che il papa Innocenzo I gli inviò nel 416 , in risposta ad alcuni quesiti. Da alcuni si volevano introdurre nuovi usi e riti nella liturgia; D. si rivolse al Pontefice e questi gli rispose con un documento solenne ed ufficiale dal quale si possono conoscere usi e costumi ecclesiastici nel sec. v sulla liturgia, sull'organizzazione delle chiese, sulla disciplina dell'arcano, sull'autorità dei vescovi, sull'istruzione dei chierici, ecc.
BibL.: Jaffé-Wattenbach, 311; G. Malchiodi, La lettera di s. Innocenzo I a D. vescovo di Gubbio, Roma 1921; Lanzoni, p. 481.
Agostino Amore
DECHAMPS, Adolphe. - Uomo di Stato cattolico belga, n. il 18 giugno 1807 a Melle presso Gand, m. il 16 luglio 1875 a Scailmont presso Manage. Iniziò la sua attività come giornalista. Membro della Camera dei deputati dal 1834 al 1864, fu uno dei più efficaci portavoce dei cattolici, ed ebbe gran parte nella redazione della legge sull'insegnamento nel 1842. Nel 1845 divenne ministro degli Esteri. Due anni dopo passò con il suo partito all'opposizione che diresse sino al 1864, in cui si ritirò dalla vita pubblica per dissensi con i suoi colleghi. Come pubblicista lasciò vari studi di storia diplomatica e
politica contemporanca, i quali si distinguono per l'obiettività e acutezza di giudizio. Nel 1837 fondò la Katholizhe Revue di Bruxelles. Fu anche collaboratore della Revue générale.
BibL.: E. de Moreau, A. D., 1807-73, Bruxelles 1911.
Silvio Forlani
DECHAMPS, Etienne. - Gesuita, controversista, noto anche con il nome di Agar de Champ, n. a Bourges il 2 sett. 1613, m. a Parigi il 31 luglio 1701. Professore di filosofia e teologia, rettore di parecchi collegi, tre volte provinciale, confessore del principe di Candé, si distinse nella lotta contro il giansenismo, dimostrandovi un particolare acume e una viva prontezza di risposta e di controbattute.
L'opera sua migliore resta: De haeresi Inneniano (Parigi 1654), in cui giustifica la condanna del giansenismo. Prima aveva contro di esso difesa la libertà umana con una Disputatio theologica de libero arbitrio (ivi 1645). E bene citare anche: Quaestio lucti (ivi 1639) intorno al probabilismo, contro le Provinciali di Pascal.
BibL.: Sommersugel, II, coll. 1863-69; Harter, IV, col. 772 sg.; A. de Meyer, Les premères controverses janebaites, Lovanio 1917, p. 107 sgg.
Celestino Testore
DECHAMPS, Victor-Auguste-Isidore. - Cardinale, n. a Melle presso Gand il 6 dic. 1810, m. a Malines il 28 sett. 1883. Nell'ott. del 1832 entrò nel seminario maggiore di Tournai, seguì i corsi superiori di teologia a Malines e fu ordinato sacerdote nel 1834. Il 21 ag. 1835 entrò nel noviziato dei Redentoristi a St-Trond. Fu tra questi professore di S. Scrittura; quindi rettore a Liegi e a Tournai, provinciale del Belgio e insieme celebre predicatore e istruttore dei principi reali. Tra i suoi convertiti, è noto il gen. de Lamoricière. Ricusò l'episcopato di Liegi ed il rettorato dell'Università di Lovanio, accettò l'episcopato di Namur nel sett. 1865; di là fu trasferito all'arcivescovato di Malines nel dic. 1867.
E il più caratteristico e fecondo apologista del Belgio. Le sue Oeuvres complètes, Malines 1874-84, comprendono 18 voll. Il D. tuttavia, pili che un erudito, fu un pensatore, un asceta, un oratore, e si ispirò particolarmente a s. Alfonso e al De Maistre, giovanobni della meditazione e dell'esperienza. In apologetica si distacca nettamente dai manuali contemporanei, elaborando elementi tradizionali in nuove sintesi. Egli chiede solo la verifica di due fatti, l'uno interno, l'altro esterno; ciò gli sembra sufficente a condurre l'uomo all'accettazione dell'ordine soprannaturale proposto al mondo dalla Chiesa cattolica. I due fatti sono facilmente constatabili da ciascuno. Il "fatto interiore" consiste nell'aspirazione (appel) alla fede e alla carità, "specie d'immanenza di Dio nell'uomo" e unica soluzione ai grandi problemi dell'origine e dei destini umani. Il "fatto esteriore" è invece "una specie di trascendenza di Dio nella sua Chiesa o della Chiesa in Dio». Se la Chiesa nelle sue origini provò la sua missione "con le opere divine" che compiva, ora, divenuta grande e forte, la prova con "l'opera divina che essa è ", nella santità della sua dottrina, del suo culto, delle sue attività, nei prodigi di fede di popoli interi prostrati dinanzi all'Eucaristia o nel confessionale, ecc. La Chiesa stessa dunque è un motivo di credibilità, distinto da qualunque altro, perché presente, vivo e parlante in modo che si manifesta e si spiega da sé.
Il D. però non misconosce altri motivi di credibilità, consacrati essi pure dal Concilio Vaticano (Sess. III, cap. 5 e cann. 3 e 4, Dens-U, 1790, 1812 sg.), pur facendo uso quasi esclusivo del suo preferito, indottovi dalla sua pratica apostolica, in particolare dalle esperienze di convertiti dal protestantesimo.
Le critiche del Broglie, del p. E. Matignon (Correspondant, 25 apr. 1857; Etudes religieuses, apr. 1864), come quelle postume del Mallet (Annales de philosophie chrétienne, 1905, 1906, 1907) e gli studi più recenti mettono in rilievo la necessità di non interpretare l'apologetica
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del D. come favorevole a un'esigenza del soprannaturale, o a un metodo d'immanenza disgiunto dai preamboli razionali, dai fondamenti storici del cattolicesimo o dall'autorità docente che ci trasmette la verità divina.
Nel Concilio Vaticano il D. fu «uno dei principali luminari» (J. Brugereite e E. Amann, Vatican [Concilie du], in DThC, XV, col. 2362), membro della deputazione de fide e, in seno a questa, della commissione più ristretta dei tre più influenti. Appartenne anche alla deputazione de postulatis, della quale doveva pure riferire a Pio IX. L' 8 genn. 1870 parlò sulla Dei Filius, che sancì una delle idee fondamentali della sua apologetica (Sess. III, c. 3, Denz-U, 1794). Per l'infallibilità pontificia il D. aveva già combattuto in celebri controversie col Dupanloup, col Maret, col Gratry. Nel giugno 1869 aveva pubblicato l'opuscolo Linfallibilitá et le concile général, étude de science religieuse à l'usage des gens du monde. Anche i vescovi tedeschi riuniti a Fulda avevano creduto di doverlo indirettamente confutare nella loro lettera collettiva. Nel Concilio partecipò pure alla redazione della Dei Filius (ma la rifusione del progetto di G. B. Franzelin è di C. Martin e G. Kleutgen), e della Pastor aeternus, e polemicab con forma cortesia col Dupanloup, al quale però fu negato dal maestro dei SS. Palazzi il visto per la pubblicazione della risposta. Il D. riteneva il Dupanloup difensore di un gallicanismo già tollerato come opinione, ma era cosi temerario da pretenderla a dottrina certa. Il 17 maggio 1870 il D. rispose, in nome della deputazione de fide, alle obiezioni mosse contro la definizione dell'infallibilità.
Di ritorno dal Concilio, s'interessò particolarmente del Kulturhampf, rivolgendosi anche all'imperatore Guglielmo (int. 1873), della polemica liberale e della lotta contro la legislazione scolastica del 1879. Nel marzo del 1875 fu creato cardinale e nel febbr. del 1878 partecipò al Conclave che elesse Leone XIII. Gli ultimi anni del D. furono amareggiati da accuse ingiuste e da rivoluzioni indiacrete.
BibL.: H. Saintrain, Vie du card. D., Tournai 1884; A. Largent, a. v. in DThC, IV, coll. 176-82; L. De Ridder, Le card. D. et l'apologétique d'immanence, Bruxelles 190v; R. Krämer, L'apologetique du card. D. Ses sources et son influence sur le Concile du Vatican, in Revue des sciences phil. et théol., 19 (1930), pp. 670-702; id., Prebres de Belgique (1630-1930) dans l'enseignement théol. et phil., Lovacio 1930, pp. 63-89; M. Blondel, Le problème de la philosophie catholique, Parigi 1932; De Meulemeester, Bibliographic du card. D., Lovanio 1933; M. Becqué, Le «fait intérieur» dans l'apologétique du card. D., in Ephemerides theol., Lovauienses, 21 (1944-45), pp. 97-166; id., Le «fait extérieur» dans l'apologétique du card. D., ibid., 23 (1947), pp. 413-31; id., La méthode apologétique du card. D., in Nouvelle revue théol., 69 (1947), pp. 137-92; id., L'apologetique du card. D., Parigi 1949.
Federico dell'Addolorata
DEGHEVRENS, Antoine. - Gessuita, musicista, n. a Chène (Ginevra) il 3 nov. 1840 , m. a Ginevra il 17 genn. 1912. Fu maestro di cappella in chiese della Compagnia, poi professore di filosofia e teologia nell'Università cattolica di Angers.
Tornato in Svizzera, poté continuare i suoi studi sulla notazione neumatica e il canto gregoriano, e fu tra i primi a tentare una sistemazione del ritmo gregoriano in senso mensuralistico. L'apriorismo del tentativo appare nella scarsità di documentazione paleografica e, soprattutto, nella complicazione arbitraria delle «trascrizioni progressive » e nell'assenza di rigore nella traduzione ritmica dei neumi. Più che un ritmo oratorio D. considerava quello gregoriano un ritmo musicale, ma basato sull'accentuazione metrica. Le sue teorie non furono mai applicate nella pratica.
Opere didattiche: Du rythme dans l'hymnographie latine, Parigi 1895; Composition musicale et composition littéraire tivi 1910), ma il più importante lavoro è Etudes de science musicale ( 3 voll., iv) 1898; un appendice allo studio forma il De la musique arabe (ivi 1899).
BibL.: J. Kreitmaier, s. v. in L. Koch, Jesuiten-Lexikon, Paderborn 1934, col. 382.
Pietro Thomas
DECIMA. - I. Nella Bibbia. - Parte (in origine, la 10ª parte) dei prodotti che gli Israeliti dovevano versare al Tempio e ai suoi ministri (sacerdoti, leviti) per il mantenimento del culto e delle persone addette
ad esso. La d. cultuale, accanto alla quale esisteva anche una d. regale (I Sam. 8, 15.17), rappresenta un istituto antico (Gen. 14. 20; 28, 22) e si basa sul concetto di offerta rivolta alla divinità come proprietaria del paese (Lev. 23, 23; Deut. 26, 1 sgg.).
Il volume ed il modo di prelevare tale tributo non erano sempre uguali (Lev. 27, 30-33; Num. 18, 20-32; Deut. 12, 6. 11; 14, 22-29; 17-19; 26, 12-13; cf. Am. 4, 4). I Numeri e il Deniternismin considerano grano, mosto ed olio soggetti alla d. L'insegnamento farisalco estende l'obbligo della d. anche a pianticelle di minimo interesse (Mt. 23, 23; cf. Le. 11, 42; 18, 12). La Miśnāh (Ma'āsièr, I, 1) estende l'obbligo a tutto quanto serve per cibo, viene custodito e cresce dalla terra. Lev. 27, 30-33 riguarda la d. prelevata sugli animali domestici; ove il tributo non fosse dato in natura si doveva consegnare una somma accresciuta del quinto del valore (Lev. 27, 31). Secondo Num. 18, 20-32 ogni d. dell'ala e del tino appartiene ai leviti, i quali ne dispongono liberamente, però ne lasciano una per i sacerdoti. Secondo Deut. 12, 6 sg. 17-19 la d. va consumata alla pari dei sacrifici nel santuario centrale. In casi di notevole distanza si potevano vendere le d. e con il ricavato procurare tutto quanto occorreva per l'agape presso il santuario (Deut. 14, 22-27). Con il tempo si poteva devolvere la d. ai leviti, stranieri, vedere ed orfani nel luogo del domicilio del tributario (Deut. 14, 28 sg.; 26, 12 sg.). Con la caduta del Tempio cadde l'istituto delle d.
BibL.: L. Goldschmidt, Talmud, II, Berlino 1901, p. 687 sgg.; O. Eissfeldt, Erstlinge und Zehnten im Alt. Test., Lipsia 1917; J. Mempel, Eine Vorfrage zum Eretgeburtsspèer, in Zeitschr. für d. altz. Wissensch., 54 (1936), pp. 311-13; S. Krauss, Missér, in Süd. Lex., III, col. 1270 sgg.; F. Nötscher, Biblische Altertumskunde, Bonn 1940, p. 139 sg.
Eugenio Zolli
II. Storia. - I principi che avevano regolato il pagamento della d. nel Vecchio Testamento furono fatti rivivere nel Nuovo, ma la d. non sorse subito come istituto a sé. Sebbene fin da principio s. Paolo avesse fatta l'applicazione della massima evangelica "dignus est operarius cibo suo" (Mt. 10, 10; Le. 10, 7) ai ministri dell'altare "qui altari deserviunt cum altari participant...." (I Cor. 9, 13), tuttavia l'afflusso spontaneo di offerte e l'esercizio spontaneo di alcune professioni da parte dei chierici rese superfluo un esplicito precetto della Chiesa in materia. Col. rarefarsi delle offerte spontanee, per sopperire alle necessità sue e dei suoi chierici, la Chiesa ricorse alle esortazioni, e quindi ai precetti ed alle leggi, da cui sorse l'istituto della d.
La prima traccia di legislazione si trova nei Concili di Tours del 567 e di Mâcon del 383 (Mansi, IX, 804-805, 932). Il sistema tributario delle d. si andò presto affermando nella Gallia, nell'Inghilterra e nell'Irlanda, come si desume anche dai libri penitenziali di quei paesi. Tentativi di adozione della d. in Italia si ebbero dal sec. viI in poi (cf. Mansi, XII, 226, 298; XIII, 852-53).
I concili dell'età di mezzo ripetano frequentemente il precetto del pagamento della d., segno evidente, che incontrava molte difficoltà di applicazione. Sotto questo aspetto è meritoria l'opera di Carlomagno, che oltre ripetere in molti suoi capitolari quest'obbligo e ad assoggettarvi i beni stessi del sovrano, fece intervenire contro i ricalcitranti l'autorità civile con multe, sequestro di beni, prigione, esilio e confisca (E. Amann, L'epoca carolingia, 737-888, in Fliche-Martin-Frutaz, VI, pp. 92-93) e rese praticamente generale l'obbligo giuridico di pagare la d.
Ma presto incominciano le usurpazioni. Nella lotta dei riformatori gregoriani uno degli abusi lamentati è la cessione a laici delle d. ecclesiastiche. Si occupa dell'argomento anche il Concilio Romano del 1039, cap. 9 (Mansi, XIX, 907). Ma nel secolo seguente deve tornare sull'argomento anche il Concilio III Lateranense (1179), e per troncare l'abuso sancisce l'intransmisabilità del privilegio, comunque ottenuto dai laici (Mansi, XXII, 250, 281-82).
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Contemporaneamente incominciano le esenzioni dal pagamento di d., esenzioni concesse prima ai monaci, che dissodavano terre incolte e poi estese ai Cistercensi, Templari, Ospedalieri (Mansi, XXII, 256, 326-32).
Nuove norme in materia si hanno ad opera di Innocenzo III e di alcuni suoi predecessori : si distingue tro d. personale (de artificio, vel negotiatione et agricultrera), che si paga alla parrocchia propria della persona, e la d. prediale (messium seu fructuum arborum), che si paga alla parrocchia, dove si trova il fondo. Una concessione sovrana non può esimere dal pagamento della d., e neppure se attuata per trent'anni produrre l'estinzione del diritto dell'ente ecclesiastico creditore.
In base a queste disposizioni di legge, si svolge tutta una elaborazione dottrinale dell'istituto : sulla fonte dell'obbligazione (le d. materialiter sono dovute per diritto naturale; formaliter per diritto positivo ecclesiastico) e sulla classificazione delle d. per diritto di provenienza (domenicali, sacramentali, novali, sanguinali ecc.).
Accanto alla d. propriamente detta, altre se ne dànno: la d. papale, ad es., che grava sui beni ecclesiastici, imposta occasionalmente dal papa e trasferibile ai sovrani. Altre sono proprie di alcuni luoghi (in Italia si trovano le d. mortuorum).
Fin dal sec. xiri il potere laicale aveva iniziato una lotta contro la d., ma furono i riformatori a prendere posizione nettamente contro. Per cui il Concilio di Trento (Sess. XXV, de ref., c. 12) comminò la scomunica a chi non pagasse le d.
L'esenzione dei regolari dal pagamento della d., resa ormai universale, viene contenuta dalla giurisprudenza della Congregazione del Concilio nel senso che non sia estensibile a nuovi acquisti ed a beni acquistati da laici e soggetti a d.
Il periodo degli illuministi inizia le soppressioni delle d. da parte dell'autorità civile. Tentativi si ebbero nel regno di Napoli (1759, 1772), ma chi diede l'impulso generale alle soppressioni fu il decreto dell'Assemblea Nazionale Francese (4 ag. 1789).
In Italia all'unificazione del Regno si ha una legislazione frammentaria. Poi la legge del 14 luglio 1887, n. 4728 sopprime «le d. ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte... e lascia sopravvivere solo quelle domenicali, ossia corrisposte per un titolo non ecclesiastico, bensì per una ricognizione di dominio eminente sul terreno.
Rom.: Per le fonti del periodo casalingio, v. Capitula missis dominicis data, 18; Capitulare Francolurtense, 25; Capit. Langobardicus duplex, 19; Capitula de villis imper., 6; Capit. min. Aquinatorum, 11; Conv. Augustanm. 10; in MGH. Leyes, I, pp. 98, 111, 122, 181; II, 15, 28. Per i libri penitenziali, cf. F. W. H. Wasserachleben, Busserdunngen der obendländ. Kirche, Halle 1851, pp. 143-44. - G. De Vita, De origine et iure decimarum, Roma 1799; G. Minella, Le d. ed altre prestazioni congeneri, Padova 1888; G. Cassani, Origine giuridica delle d. ecclesiastiche in generale e delle centesi in particolare, Bologna 1894; G.