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I, pp. 98, 111, 122, 181; II, 15, 28. Per i libri penitenziali, cf. F. W. H. Wasserachleben, Busserdunngen der obendländ. Kirche, Halle 1851, pp. 143-44. - G. De Vita, De origine et iure decimarum, Roma 1799; G. Minella, Le d. ed altre prestazioni congeneri, Padova 1888; G. Cassani, Origine giuridica delle d. ecclesiastiche in generale e delle centesi in particolare, Bologna 1894; G. Salvioli, Le d. in Sicilia, Palermo 1901; C. Caterbini, Le affrancazioni, Roma 1925; C. Iannacone, s. v. in Nuove Dignite italiane, IV, pp. 584-93.

Pietro Palazzini
III. Diritto CANONICO. - Con la parola d. si designa una prestazione, dovuta a determinate persone, di una quota parte dei prodotti sia dei fondi, sia degli animali, sia dell'attività umana. Dunque, alla denominazione d. non si deve attribuire un significato aritmetico, in quanto essa denota, non già, come originariamente, la decima parte dei frutti, ma una quota qualsiasi di essi.

Le d. si distinguono: a) in dominicali e sacramentali (o ecclesiastiche o spirituali), secondo che si tratti di prestazioni dovute, in base ad antiche concessioni, dai possessori di un fondo, quale riserva dell'antico dominio del concedente, o di prestazioni dovute dai fedeli ad enti ecclesiastici, quale corrispettivo delle funzioni di culto; \boldsymbol{δ} ) in prediali, personali e sanguinali o mixte, secondo che gravino sui prodotti dei fondi, sui prodotti dell'attività umana o sui prodotti degli animali.

Si chiamavano novales, in contrapposizione ad antiquae, le d. che erano dovute sui prodotti dei fondi posti per la prima volta a cultura; si denominavano primitiae quelle dovute sui primi prodotti di un fondo (v. primizie).

Non solo i cattolici sono tenuti alla prestazione delle d. sacramentali, ma anche gli cretici ed, eccezionalmente, anche i pagani e gli Ebrei: i primi senza alcuna limitazione, essendo considerati soggetti alle leggi della Chiesa, sebbene siano al di fuori di essa; gli altri, che pur non si giovano delle funzioni di culto, limitatamente alle d. prediali, per evitare che il diritto di d. si estingua mediante l'alienazione dei fondi da parte dei cristiani a pagani ed Ebrei.

Posto il principio che la prestazione delle d. sacramentali non può avere come oggetto se non i frutti legittimamente acquistati, si fa capo alla distinzione tomistica tra acquisto illegittimo per se stesso, che si ha, ad es., in caso di furto, ed acquisto illegittimo per la sua causa, qual' i, ad es., il compenso ricevuto da una meretrice: soltanto se l'acquisto è illegittimo per se stesso le d. non sono dovute, per quanto sia sconagliato esigere d. dalle meretrici, per non apparire complici dei loro peccati (Sum. Theol., 2ª · 2^{\mathrm{ad}}, 9,87,2 ad. 2).

Mentre le d. dominicali trovano il loro fondamento su una ragione di diritto privato, essendo prestazioni che presuppongono una concessione di proprietà, la prestazione della d. sacramentali è fondata sul principio di diritto pubblico ecclesiastico secondo il quale - per ripetere un'espressione di s. Paolo (I Cor. 9, 13, 14) "qui alteri deserviunt cum altari participant... qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere", in conformità della massima evangelica adignus est operarius cibo suo" (Mt. 10, 10; Lc. 10, 7), cioè che compie delle funzioni di culto ha diritto ad avere da coloro che se ne giovano un emolumento per il suo sostentamento. Le d. sacramentali traggono la loro origine storica dal Vecchio Testamento, secondo il quale tutti i possessori di fondi dovevano dare ai leviti la decima parte dei loro prodotti.

Disputata è la natura giuridica delle d. sacramentali. Mentre alcuni ritengono che la d. sacramentale sia un diritto reale, altri vedono in essa un diritto personale. Ma l'opinione dominante distingue tra d. personali e, miste e d. prediali, considerando quelle diritti personali, queste diritti reali. I quali debbono farsi rientrare nella categoria degli oneri reali, in quanto partecipano del carattere dei diritti di credito, avendo come oggetto una prestazione, e del carattere dei diritti reali, essendo la prestazione dovuta dalla persona in quanto possiede il fondo sui cui frutti grava la d.

Per quanto riguarda l'indole giuridica della d. sacramentale in sé, prescindendo dalle sue varie specie, si è ravvisata una grande analogia tra essa e l'imposta, osservando che, come l'imposta è una quota parte della ricchezza, che i cittadini sono tenuti a dare allo Stato, comune o provincia, perché si faccia fronte alle esigenze dei pubblici servizi, cosi la d. sacramentale è una prestazione periodica che i fedeli corrispondano all'autorità ecclesiastica, affinché questa provveda ai servizi religiosi, alle funzioni di culto (N. Coviello, Manuale di diritto ecclesiastico, a cura di V. Del Giudice, I, Roma 1915, p. 263 ).

La materia decimale trovasi regolata, nello ius vetus, dai capp. 30 e 39, X, III; dai capp. 13 e 20, in VI, III; dal cap. 12, Conc. Trid., sess. XXV.

Attualmente essa è regolata nel can. 1502 del CIC il quale, per ciò che si riferisce al pagamento delle d. - che nei secoli passati costituirono uno dei più ricchi tributi della Chiesa - si limita a rinviare alle leggi ed alle consuetudini locali. Pertanto questa materia deve essere ora studiata avendo presente il diritto canonico (scritto o consuetudinario) vigente in ciascuna regione.

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IV. Diritto italiano. - Il legislatore italiano con l'art. I della legge 14 luglio 1887 , n. 4727 , 2ª serie, abolì, in tutte le regioni, le d. sacramentali, designate come "prestazioni stabilite, sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte, per l'amministrazione dei Sacramenti o per altri servizi spirituali, ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per scopo un servizio religioso, ancorché convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria ", mentre conservò, rendendone obbligatoria la commutazione in canone fisso in denaro e facoltativa l'affrancazione, "tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue, consistenti in quote di frutti, pagate a corpi morali e a privati sotto qualsiasi denominazione" (art. 3 legge citata).

Poiché basta la dimostrazione della non sacramentalità di una prestazione per poter affermare la sua conservazione, ha grande importanza pratica la questione relativa all'onere della prova della sacramentalità o meno della d. V'è chi afferma che il legislatore ha posto la presunzione della sacramentalità e che pertanto l'onere della prova della non sacramentalità incombe all'attore, in virtù del principio "actori incumbit onus probandi» (l'abolizione sarebbe la regola, la conservazione l'eccezione); v'è, invece, chi ritiene che il legislatore abbia posto la presunzione della non sacramentalità e che pertanto l'onere della prova della sacramentalità incomba al convenuto (la conservazione sarebbe la regola, l'abolizione l'eccezione). La giurisprudenza è favorevole alla prima opinione. V'è infine, chi afferma che l'onere della prova incombe al debitore, proprietario del fondo, non già in base ad una presunzione legale di non sacramentalità (dato che non può affermarsi l'esistenza di veruna presunzione né di non sacramentalità né di sacramentalità), ma in base ad un criterio del tutto diverso, osservando cioè che l'onere della prova incombe al convenuto perché questo si trova già vincolato da rapporto obbligatorio, fondato su un titolo specifico contenuto in una disposizione di legge, cioè nell'art. 5 della legge 24 genn. 1864, n. 1636 , che suona cosi : "Il possesso continuato per trenta anni, senza interruzioni, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un annuo canone o altra prestazione, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge». Da questa disposizione si argomenta che il possesso del diritto di esigere la d. vale titolo del diritto e che pertanto, qualora l'ente ecclesiastico possa dimostrare che esso giunse fino al 1887 (anno in cui furono abolite le d. sacramentali) con il possesso continuato per trent'anni, senza interruzioni, pacifico, pubblico, non equivoco, dello lus exizendi, essendosi tale possesso consolidato, in virtù del citato art. 5 , in titolo giuridico della esazione, esso ente si debba ritenere esonerato per legge da qualsiasi altra prova del suo diritto sostanziale a esigere una prestazione decimale: mentre colui che, risultando già debitore, assuma d'essere liberato dall'obbligazione, basata su quel preciso titolo giuridico, che è l'art. 5 della legge del 1864, e affermi che tale liberazione sia derivata dalla disposizione dell'art. I legge 1887 , abolitiva delle d. sacramentali, si trova obbligato, in virtù del principio "affirmanti incumbit onus probandi", a dimostrare che la prestazione, che si continuò a versare magari posteriormente alla legge 1887 , è di tal natura da rientrare appunto, in quanto sacramentale, nell'abolizione disposta da questa legge (V. Del Giudice, Corso di diritto ecclesiastico, Milano 1949, p. 234 sgg.).

BISL.: Della copiosa letteratura in tema di d. ci si limita a citare qualche lavoro più recente: A. C. Jemolo, Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di d., in Studi in onore di F. Scoduto, Firenze 1936, pp. i-78; M. Falco, Sulla natura giuridica dei quartesi nel Veneto, in Temi emiliana, 1937, p. 242 sgg.; D. Schiappsli, Sulla natura giuridica dei quartesi nel Veneto, in Archivio di diritto ecclesiastico, 2 (1940) pp. 84-85; M. Ferraboschi, Il diritto di d., Padova 1949, ed ivi larghi richiami bibliografici e giurisprudenziali.

Pio Fedele

DECIO, Filippo. - Canonista, n. a Milano nel 1454, m. forse a Siena ca. il 1536 . Fu alunno prima e professore poi di diritto canonico e civile a Pisa; insegnò, in seguito, a Siena, a Padova, a Pavia, a Pisa e di nuovo a Siena. Leone X, già suo discepolo, l'aveva assolto dalla scomunica inflittagli da Giulio II per aver promosso un'assemblea di cardinali in favore di Luigi XII.

Lasciò scritti di diritto canonico, fra i quali ebbero fama particolare i Commentario in decretales (Lione 1340 sgg.; Roma 1579; Venezia 1599); ebbe però celebrità maggiore per l'arte di insegnare.

Bibl.: J. F. Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des can. Rechin, II, Stoccarda 1880, p. 361 ; B. Kurtscheid e F. A. Wilches, Historia iuris canonici, I, Roma 1943, p. 269; A. Van Hove, Prolegomena, 2^{°} ed., Malines-Roma 1942, pp. 499, 506, 508, 521.

Abbero Scala
DECIO (Messius Caius Traianus Decius), IMperatore romano. - N. in Pannonia verso il 200, m. nel 25 I. Inviato nel 249 in Mesia dall'imperatore Filippo per sedare una rivolta delle legioni, fu da esse eletto imperatore. Vinto a Verona Filippo, gli successe sul trono. Rigido conservatore, cercò di ricondurre in ogni campo la romanità alle antiche tradizioni : per sradicare il cristianesimo, che egli giudicava politicamente pericoloso, impegnò una lotta sistematica, in base a un editto che chiamava ogni suddito a compiere atti di ossequio alle divinità ufficiali dello Stato, alla presenza della autorità del luogo e di commissioni appositamente costituite. Minacce, prigionia, torture, confische dovevano costringere i renitenti all'apostasia: fu applicata la pena di morte specialmente contro i vescovi.

Fra le vittime più note della persecuzione deciana furono il papa Fabiano e il prete Mosè in Roma, Mappalico e Paolo a Cartagine, i vescovi Alessandro di Gerusalemme, Babila di Antiochia, Nestore di Magido e il prete Pionio di Smirne. I vescovi Cipriano di Cartagine, Dionigi di Alessandria, Gregorio di Neocesarea, fuggirono per continuare a dirigere da lontano le loro comunità perseguitate. Origene fu incarcerato e torturato. Accanto ai numerosi, eroici confessori della fede molti, per salvar la vita, si sottoposero subito o dopo prigionia e torture al sacrificio idolatrico (v. LaPsi); altri, senza sacrificare, trovarono modo di comprare dalle autorità i certificati necessari. Ma la persecuzione riuscì in complesso a fortificare la società cristiana. Sulla fine del 250 essa perse d'intensità, e dopo la morte di D., nel 251 , in una sfortunata spedizione contro i Goti in Mesia, essa cessò affatto.

BISL.: Fonti: Attidei martiri, in A. Harnack, Geschichte der altchristl. Literatur, I, Lipsia 1893, p. 819 sgg.; s. Cipriano, Epistolae (specialmente VIII, XXV, XXXIV, LI, LVII) e il trattato De Lapoie; Eusebio, Hist. recl., VI, 40, 48; VII, 9, 20. Letteratura: G. Costa, Decius, in Diction. epigr. di E. De Ruggiero, II, p. 1490 sgg.; P. Franchi de' Cavalieri, A proposito dei sacrifizi ordinati da D. in Roma nell'a. 230, in Note agiografiche, fasc. III (Studi e Testi, 22), Roma 1909, pp. 77-87; J. P. Kirsch, Kirchengeschichte, I, Friburgo in Br. 1930, pp. 294-95 (bibl. relativa a pp. 800-801); A. Bludau, Die Agyptischen Libelli und die Christenverfolgung des Kaiser Decius, in Römische Quartalschrift, 27^{e} suppl. (1931); R. Paribeni, L'Italia imperiale da Ottoniano a Teodosio, Milano 1938, pp. 480-82; Fliche-MartinFrutaz, II, pp. 141-47.

Laura Olivieri San Giacomo
DEGISORI (ebr. pösēqīm, plur. di pösēq). Talmudisti, i quali, in base alla letteratura talmudica e talmudico-rabbinica, offrono decisioni in materia dogmatica, filosofico-religiosa ed esegetica, ma particolarmente, e ciò vale per il periodo seriore, in materia di prassi religiosa nel campo del giure, della morale, del rito e del cerimoniale. Le loro decisioni sono in forma di domande e risposte ( t \bar{e} 'elōth, t \bar{e} šübhōth), di raccolte concernenti una parte o tutta la vita religiosa, e talora anche di compendi o com-

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menti del Talmud, desumendo cioè dalla discussione la decisione per la prassi.

I d. del periodo gaonico (v. GÉ'ōnīm) si chiamano d. "anteriori" (pōsēglm ri'lānlm), quelli dal sec. xv al xviri "posteriori" (p. 'abdrōnlm).

Durante il periodo gaonico (metà del sec. vir - metà del sec. xi), i responsi dei capi delle accademie babilonesi, ed in numero minore quelli delle accademie palestinesi, sono considerati normativi sotto ogni aspetto, anche per le più lontane comunità dell'Europa e dell'Africa. Nel sec. vir 'Abaj da Šabhă' redige i responsi da lui dati secondo l'ordine delle pericope del Pentateuco. Un suo contemporaneo, Jēhūdhaj Gǜōn, fa il primo tentativo di ordinare sistematicamente i materiali sparsi nelle discussioni talmudiche per l'uso e per la prassi. Un altro, Sim'ōn Qajjōnī, presenta i 613 precetti positivi e negativi del Pentateuco secondo il concetto talmudico. Il gǎ'ōn Sa'adhjāh è autore di una serie di monografie su questioni concernenti il giure civile e rituale; similmente fa, per quanto riguarda la liturgia e il giure metrimoniale, Sèmǔ'el ben Hophnī (m. 1034); autore di responsi e di opere concernenti il giure talmudico è il gaonito Haj (940-1038). Brevi decisioni in opere di minor male scrivono: Nissīm ben Ja‘aqōbh e Hanan'ēl ben Hušǐēl (ca. 990-1050) in Qajrawān (prima metà del sec. xi).
D. posteriori della scuola ispano-araba: Samuele il Principe (993-1055); Isacco al-Fāsī (1013-1103), che presenta nella sua opera Hälähhāth un riassunto della discussione talmudica attorno a tutta la precettistica ancora in vigore (ometrendo quindi, p. es., il culto sacrificale). Molti responsi diede il suo discepolo Jōsēph ibn Migss (1077-1141). Di particolare importanza è Maimonide, specialmente per il suo grande codice rituale.

Fra i contemporanei di Maimonide nella Francia meridionale vanno menzionati: Abramo di Isacco da Narbonne (1110-78); Isacco ben Abbā Mārī (n. ca. 1122, m. dopo il 1193); Nahmanide (1195-1270); il suo discepolo Sémǔ'el Sardi. Di grande autorità fu Salomone Adrei. Di questioni concernenti la liturgia, le feste, ed altri argomenti della vita religiosa e del giure si occupano Aronne di Giacobbe hak-kōhēn da Lunel e l'anonimo autore dell'opera Kas' k \bar{a}. Morti i d. Jē̄ōhām ben Mēšullām, David Abudraham (tratta delle preghiere, letture del Pentateuco, calendario festivo, 1340) e Mēnahēm di Aronne di Sērah, ebbero grande autorità Isacco di Šešerh (1336-1408) e Simone di Şemah Duran (15611444).

I responsi delle scuole tedesco-francesi ed italiane datano dal sec. x in poi. Il più autorevole della scuola francese è R. S̉elōmōh ben Jisbāqī detto Rašī; oltre ad 'Elf'ézer di Nāthān (sec. xir), Bārūkh di Isacco da Worms (ca. il 1200), Mosè di Giacobbe da Coucy (principio del sec. xiri), Isacco di Giuseppe da Corbell ( 2ª metà del sec. xiri) ed 'Elf'ézer di Gioele Levi da Bonn (m. ca. 1235), fu celebre Isacco di Mosè da Vienna (m. 1260).

In Italia si distinsero i d.: Isaia da Trani senior (sec. xiri); Sedecia di Abramo 'Ānāw; Mordēkhaj di Hillēl (m. nel 1327); e l'insigne ' \bar{A} s \bar{e} r ben Jēhl'el (m. nel 1327); questi ultimi due discepoli di R. Mē'ir da Rottenburg. In Italia svolse la sua attività pure Jōsēph Kolon, oriundo francese, m. a Pavia nel 1480.

Sono ancora degni di menzione: Isacco da Düren (m. nel 1320), Alessandro Süsslein Köhēn di Colonia (m. nel 1349), Eisik Tyrnau, Abramo Klausner da Vienna (1380) e Giacobbe di Mosè Mölln (m. nel 1427), che tratta prevalentemente delle leggi cerimoniali e fa conoscere la vita degli Ebrei in Germania durante il medioevo.

Fra i d. dei secc. xvi-xviri: Giacobbe di ' \bar{A} šer (m. nel 1343), il quale espone sistematicamente il materiale precettistico (halakhico), in quanto ancora d'importanza pratica. Il celebre Jōsēph Caro o Karo (1488-1575), autore del commento all'opera A r b a^{′} t \bar{u} r l m di Ja‘aqōbh ben ' \bar{A} s \bar{e} r, espone tutto quanto è contenuto nella letteratura rabbinica, antica e seriore, offrendo così un compendio importantissimo per decisioni; sulla base di questo redasse il suo notissimo Sulhän 'ärūkh ("Tavola appa-
reccchiata "), esposizione concisa e chiara, paragrafata, delle norme vigenti, secondo l'ordine della menzionata opera di Ja'aqōbh ben 'Āšèr. Mosè Isserles (1520-72) provvide in "Tavola" d'una "Tovaglia" (bann-mappäh), note esplicative. La "Tavola" divenne cosi il codice per eccellenza.

Alterno a questo codice lavorarono: Giosuè Falk (m. nel 1610), Šabbathaj di Mē'ir Köhēn (1622-63), David di Samuele Levi (n. ca. 1600), Mosè Lima (m. nel 1673), Samuele Uvī (sec. xvir), Abramo Abele Gombiner (m. nel 1682), Jōnāthān Eybeschütz. L'opera Labōātīe (v vesti i), di carattere scientifico, di Mordēkhaj Jaffe (m. nel 1612), conferì maggiore autorità alla "Tavola", mentre Salomone Lurja (m. nel 1573) vorrebbe che la decisione fosse dedotta dal Talmud senza attribuire troppa importanza ai compendiatori e d. posteriori.

Notevoli i responsi degli studiosi del Talmud della Polonia dei secc. xv-xviri, fra cui: Israele Isserlein (m. nel 1460), Jēhūdhāh Münze Mē'ir Katzenellenbogen (ambedue di origine germanica), Mē'ir Lublin (15581616), Aron Samuele Kaidanovor (m. nel 1696), Mēnahām Mendel Krochmal (m. nel 1661), Hākhām Zébhī Aschkenasī (1658-1718), Mē'ir Eisenstadt (m. nel 1744) ed Ezechiele Landou (1713-93). Svolsero la loro attività in tempi a noi vicini: Abramo Danzig (m. nel 1820), Snē'ōr Salman (Zalman) e David Hoffmann (1843-1921).

Bim.: M. Joseph, Paccehim, in Yödisches Lexikon, IV, coll. 1063-72.

- DECORA LUX AETERNITATIS, AUREAM". - E l'inno dei Vespri della festa dei ss. apostoli Pietro e Paolo, composto della prima e sesta strofa dell'inno attribuito ad Elpidia in onore del Principe degli Apostoli, che incomincia: Aurea luce et decore roseo, rimaneggiato poi dai correttori sotto Urbano VIII.

Bibl.: G. Belli, Gli inni del Breviario, Roma 1856, p. 274: V. Terrino, Gli inni dell'ufficio divino, Mondovì 1932, p. 218: A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947, p. 219. Silverio Mattei

DECORAZIONE. - Il gusto universalmente diffuso e profondamente radicato dell'ambiente e dell'oggetto abbellito costituiva senza dubbio un substrato comune al mondo greco-romano e al mondo cristiano, che doveva facilitare di molto l'accettazione dell'arte decorativa in quest'ultimo. Il senso per la d. trovò, inoltre, per il lato cristiano, un riscontro nel sentimento di allegrezza inerente alla coscienza di vivere una vita portata ad un grado più eccelso.

Quando il cristianesimo sentì il bisogno della poesia del colore e delle forme, trovò pronto nell'arte ellenistica tutto un repertorio di schemi e di motivi decorativi, variopinto secondo i riflessi indigeni dei maggiori centri di diffusione e relativamente facile ad epurarsi dagli elementi idolattici che potesse contenere. L'insieme di nuovi simboli, di figure e di scene che la nuova arte saprà crearsi, oltre a servire di espressione della fede novella, attuerà anche in se stesso un compito decorativo, destinato ad integrare i già esistenti insiemi ritmici in cui elementi architettonici, geometrici o lineari, in continua evoluzione, sono combinati con i vari motivi desunti dal regno della natura e della fantasia. Questi servirebbero a quelli come di contorno.

1. Arte cimiteriale. - Le catacombe romane e napoletane ci hanno trasmesso i più antichi esempi di d. cristiana. Lo stile decorativo che vi è usato nei monumenti più antichi ricorda ormai solo da lontano l'ultimo stile pompetano. Per una progressiva semplificazione, operatasi nel corso del sec. II e precipitata forse anche da influssi ambientali, gli elementi divisori della d. hanno deposto ormai il loro carattere architettonico e

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si sono ridotti ad una rete prevalentemente lineare, i cui fregi e lineette più o meno sottili, comunemente rossi, verdi e bruni, si sviluppano sul fondo intenzionalmente mantetuto bianco, con grande varietà di combinazioni. E nelle vòtte di cubicoli e arcosoli che il pittore godeva della maggiore libertà di esecuzione, come, ad es., nella vòlta del cubicolo detto di s. Gennaro in Pretestato (XI sec.). Di solito, sulla guida di una previa divisione cruciforme normale e diagonale, combinata con cerchi concentrici, si dispongono le lunette intorno al tondo centrale e più importante, il quale, come quelle, conterrà qualche rappresentazione cristiana; i collegamenti radioli o periferici vengono affidati, con delicato senso di variazione, ad elementi lineari e vegetali, mentre gli interstizi si riempiono con una ricca scelta di motivi decorativi antichi: patere e coppe, vasi di fiori, uccelli, testine, genietti, ecc. e anche con semplici strisce o segmenti di colore. Sulle pareti frutegliate da arcosoli e da file di loculi, si nota un forzato adattamento dello stesso sistema agli spazi disponibili, con visibile ricercó di ottenere qualche riquadro, nel cui centro si fa spiccare una scena cristiana o qualche leggiadro motivo tradizionale. Un ambiente dietro la triclia sotto S. Sebastiano fuori le mura presenta questo stile all'epogeo del suo sviluppo. Sullo scorcio del sec. III si diffonde uno stile di transizione, che si fa meno illusionistico e nel quale, anche per il moltiplicarsi delle scene cristiane, l'elemento decorativo di riempitura si fa sempre più raro, l'insieme diventa più severo, si creano motivi fantastici che si stendono su tutta la larghezza tra i loculi o riempiono i campi angolari verticali con canne o candelabri.

Solo eccezionalmente si riscontrano in questi primi periodi ambienti decorati con ricordi più classici, sia con orizzontale divisione delle pareti con zoccolo e fregio, sia con ricorso a rilievi in stucco, sia con richiami dell'architettura illusionistica quale era in uso nei primi tempi dell'impero (cappella greca a Priscilla; cripta d'Ampliato a Domicilio). Da annoverare pure alcuni monumenti decorati a musaico e le vòtte decorate con motivi più liberi, come la vite, gli intrecci lineari, le intersezioni geometriche, ecc.

Tanto per le vòtte quanto per le pareti, nel corso del sec. Iv si fa strada uno stile che non soltanto sostituisce spesso il fondo colorito, giallo o rosso, a quello bianco, ma ricorre ad un elemento divisorio costituito da larghi bordi di colore, non di rado accompagnati da fregi supplementari, di modo che l'insieme acquisti valore di vere cornici, cariche di richiami ad incorniciature modanate e ricollegate tra loro da simili fregi in un insieme coerente ed uniforme. 'Tutto ciò è accompagnato da imitazioni di rivestimenti, o perfino di incrostazioni marmoree. Un ambiente della casa celimentana dimostra che la d. delle catacombe segui in tutto l'evoluzione della d. delle abitazioni.

Il poco che ci conserva l'Oriente in questo periodo (Dura Europa, ad es.) lascia intravedere gli stessi influssi ellenistici, ma forse con un senso maggiormente sviluppato della stilizzazione.

Nella scultura dei sarcofagi il simplex ornamentum trovò un'applicazione piuttosto limitata. Tranne l'uso degli strigili, delle maschere ferine o umane, e qualche motivo di ordine vegetale, paesistico o architettonico già in uso nei monumenti profani, la d. del sarcofago cristiano fu affidata di preferenza a composizioni figurate. Bisogna aspettare l'innovazione dei sarcofagi a colonne (o ad alberi) per vedere la strada aperta ad un ritorno del rilievo decorativo, classico d'origine, che ritrova nei frontoni e fregi, nei capitelli e nelle basi, nelle stesse colonne e perfino nell'intera faccia del sarcofago un campo d'applicazione. Del vecchio motivo dei tralci di vite si fa un uso ricchissimo. Le file di torri di città, nonché la fascia ondeggiante del cielo stellato e l'evocazione della basilica celeste hanno avuto grande successo nel periodo teodosiano; nello stesso periodo l'ornato si estende sulle quattro facce del sarcofago. Durante il sec. v, nei sarcofagi ravennati si nota un progressivo regresso della composizione figurata e, con essa, del repertorio ellenistico, di fronte all'uso orientale di compo-
sizioni schematicamente simboliche, simmetriche e stilizzate, in cui piante, uccelli e vasi, oltre ad intenti simbolici servono più che mai a finalità decorative. Lo stesso si dice, più tardi ancora, dei prodotti dell'Aquitania, ove pannelli e coperchi si ricoprono di stilizzazioni di viticci e di acanto fino al punto di lasciare appena posto per qualche figura isolata. Nel gruppo di Sidamara l'ornato, diventato alquanto ispido, si concentra nelle membrature architettoniche.
II. D. monumentale. - Nel periodo della pace, con l'erezione in tutte le parti dell'impero di basiliche, battisteri e martyria, l'arte decorativa cristiana non solo trova ampia occasione di applicare i più variati sistemi di ornamentazione parietale (musaico, affresco, rivestimento marmoreo, stucchi, pavimentazione musiva, scultura marmorea e lignee) ma anche di seguire più liberamente la propria strada. Con acuto senso di adattamento alle proporzioni, alle dimensioni e soprattutto al carattere funzionale dei campi (parietali a disposizione, ha saputo alternare le composizioni figurate (cui venne affidato il compito decorativo prevalente) con altre di carattere più allegorico o ornamentale. La funzione decorativa delle grandi superfici di azzurro cupo, di oro, di verde nelle composizioni principali non sfugge a nessuno. L'ornato pura, invece, nei musaici e negli affreschi, si concentra nel posto secondario di fregi, bordi, sottarchi od intereolumni e si limita ai già ricordati motivi animali e vegetali, geometrici o fantasiosi. Tra questi ultimi vanno ricordati i bordi gemmati, le onde correnti, i baldacchini, i nastri, i cerchietti intrecciati, ecc. Completano il repertorio i cieli stellati, i monogrammi e le croci. Resti ritrovati nelle basiliche di Aquileia dimostrano che in certi casi i soffitti erano pure decorati con pitture. Quanto agli stucchi, la loro funzione dovette limitarsi alle inquadrature (più facilmente negli edifici concentrici che non in quelli a pianta basilicale), a qualche fregio o timpano e soprattutto ai noti tempietti, di cui il battistero degli Ortodossi a Ravenna offre un esempio ben conservato. Un ricco uso si fece delle incrostazioni marmoree (opus sectile) per il rivestimento delle pareti (in Roma, il battistero lateranense e S. Sabina; a Parenzo, il duomo; a Ravenna, il battistero degli Ortodossi e S. Vitale), nel quale si finisce per ricorrere all'inserzione di madreperla e di pietre preziose. La scultura trovò applicazione non solo nelle membrature architettoniche degli edifici sacri (capitelli, fregi, basi), ma anche e soprattutto nell'arredamento, come dimostrano tanti cancelli, plutei, ambienti, lavorati in basso rilievo o traforati, con ricca scelta di ornati allogorici, geometrici, vegetali e intrecciati, la cui forma, anche sotto influssi orientali o nordici, finisce per preparare l'astrazione medievale.

Della scultura lignea, le famose porte di S. Sabina a Roma e di S. Ambrogio a Milano ci hanno conservato preziosi esemplari.

Per le ricche risorse che l'arte decorativa ebbe a sua disposizione nell'ornato dei musaici pavimentali v. musaici.
III. Arti minori. - A chi rifletta all'immensa raccolta di oggetti di uso comune o liturgico appartenenti a ciò che noi chiamamo "arti minori" si schiude un mondo infinito di applicazioni decorative. Dalla semplice lucerna in terracotto, ai vetri dorati od incisi, alle gemme o ornati d'oro e d'argento, agli utensili liturgici, ai codici miniati, ai dittici, cofanenti o mobili in avorio, alle legature di libri, ai tessuti stessi, ecc. l'occhio si perde nella diversità dei motivi e nei modi della loro applicazione. Il dover rinunciare all'analisi particolereggiata di simile ricco raccolta costituisce forse la testimonianza più chiara dell'amore, anche presso i cristiani, della bellezza terrena, lontano riflesso di quella divina. - Vedi tav. LXXVIV.

Bibl.: O. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst. Berlino 1914, con il Nachtrag, Potsdam s. d.; C. M. Kaufmann, Handbuch der christlichen Archäologie, 7 ed., Pudofeorn 1922; P. Markthaler, Die dekaratixen Konstruktionen der Katakomben Roms, in Römische Quartalschrift, 35 (1927), p. 23 sgg.; P. T'osaca, Storia dell'arte italiana, Torino 1927, passim; L. De Bruyne, La d. degli edifici sacri di Roma, in Atti del IV congresso internazionale di archeologia cristiana, 1948, p. 111 sgg.; C. Cecchelli, La d.

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paleocristiana e dell'alto medioevo nelle chiese d'Italia, ibid., p. 127 sgg.; G. de Jerphanion, La décoration des églises en Orient du IVe au VIIe siècle, ibid., p. 213 sgg. Luciano De Bruyne

DE COURTEN, Raffaele Giuseppe. - Generale pontificio, n. il 21 genn. 1809 a Sierre nel Vallese, m. a Firenze nel 1904. Il 6 maggio 1832 con il grado di tenente entrò al servizio della S. Sede nei reggimenti esteri fatti costituire da Gregorio XVI in seguito ai moti politici dell'anno precedente.

Alutante maggiore del 2^{°} reggimento Svizzeri, agli ordini del generale Latour e del Durando si distinse parcolarmente nella difesa di monte Berico, tanto da meritarsi il brevetto di capitano. Generale di brigata il 7 ag. 1860, attivamente cooperò alla riorganizzazione dell'esercito pontificio.

Di ritorno dalla prigionia subita nel regno di Sardegna, dopo breve soggiorno in Svizzera ebbe il comando della 1ª suddivisione, ulteriormente illustrandosi nell'ardua e riuscita opera di repressione del brigantaggio che infestava ormai da troppo tempo il Lazio meridionale ( 1864 -67), negli scacchi inflitti ai garibaldini in quel di Viterbo e di Frosinone nell'autunno del 1867 , e più ancora conducendo di persona all'assalto i suoi soldati sul campo di Mentana il 3 nov. Con non minore vigoria e fermezza presiedette il 20 sett. 1870 il comitato di difesa di Roma, e il giorno dopo condivideva la prigionia delle truppe. L'attaccamento alla patria adottiva lo indusse a trascorrere gli ultimi suoi anni a Firenze, non senza però vivacemente insorgere con vibrata lettera del 28 giugno 1889, resa pubblica dai giornali romani La Fedelsà e La Voce della Verità, contro gravi affermazioni ed inesattezze del generale R. Cadorna all'indirizzo di uomini e di cose pertinenti al disciolto esercito pontificio.

Bibl.: Rapporto del gen. De Lamoricière ecc., in Giornale di Roma, suppl. al n. 299 del 1860 , porte 1^{°} e 2^{°}; E. Kanzler, Rapporto alla S. di N. S. papa Pio IX sulla invasione dello Stato Pontificio nell'autunno 1867, Roma 1868; A. Vigavano, La fine dell'esercito pontificio, ivi 1900; id., La Campagna delle Marche e dell' Umbria, ivi 1923, pp. 181 sgg., 412 sgg.; P. Dalla Torre, L'Anao di Mentana, Torino 1938, pp. 69, 92 sgg., 127 sgg., 223 sgg.; id., Materiali per una storia dell'esercito pontificin, in Rass. stor., del Risorg., 28 (1941), pp. 33-34 dell'estratto; ed inoltre l'ottimo articolo di P. Schiarini, in Diz. d. Risorg. Nasc., II, pp. 862-66. Per il testo della ricordata lettera e anche in genere per altri fatti, cf.: A. M. Bonetti, La Liberazione di Roma del gen. R. Cadorna. Osservazioni e critiche, Siena 1889, p. 264 sgg.; id., Vensicinque anni di Roma capitale d'Italia, II, Roma 1896, p. 156 sgg. Paolo Dalla Torre

DE COURTEN, Vittorio. - Ufficiale pontificio, fratello del generale conte Raffaele de Courten, n. 2 Sion (Vallese) nel 1810, m. ivi il 25 nov. 1887.

Entrò al servizio della S. Sede in fanteria estera nel 1832, e col grado di tenente molto ebbe a distinguersi durante la campagna del 1848 , e specialmente il 10 giugno a Vicenza. Promosso maggiore il 21 giugno 1855 e tenente colonnello nel 2^{°} reggimento estero il 7 ag. 1860 , si trovò alla difesa di Perugia, ottenendo patti onorevoli dai regi per la resa di quella guarnigione. Passato a riposo nel 1861, volle nel 1867 arruolarsi come semplice soldato nel battaglione carabinieri esteri, combattendo in più luoghi ed assumendo con perizia e valore il comando dal battaglione stesso sul campo di Mentana ( 3 nov.), dopo che era rimasto ferito il maggiore Castella.

Bibl.: P. Dalla Torre, Materiali per una storia dell'esercito pontificio, in Rass. stor. del Risorg., 28 (1941), p. 34 dell'estr. Paolo Dalla Torre

DEGRETA AUTHENTICA SACRAE CONGREGATIONIS INDULGENTIARUM. - Sotto questo titolo viene indicata la raccolta dei decreti emanati dalla S. Congregazione delle Indulgenze e delle Sacre Reliquie dal 1668 al 1882. Essa è autentica, perché compilata dalla medesima S. Congregazione ed approvata da Leone XIII (19 ag. 1882); porta il titolo: D. a. S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1882 edita iussu et auctoritate Sanctissimi D. N. Leonis PP. XIII (Ratisbona 1883).

Oltre tale raccolta autentica non poche sono le collezioni, relative alla materia delle indulgenze, di carattere privato; fra esse vanno segnalate, per la loro impastanza, quelle di L. Prinzivalli (Roma 1862), di G. B. Fglise (Lovania 1862-63) e di G. Schneider (Ratisbona 1863).

Parallela a tali collezioni è la Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai sommi pontefici le sacre indulgenze, alla cui prima edizione, curata da T. Galli (Roma 1807) tennero dietro molte altre di carattere privato fino a raggiungere la 14ª ed. notizia da L. Prinzivalli (ivi 1863). Ne poche furono le raccolte autentiche, delle quali la prima vide la luce sotto il pontificato di Pio IX (ivi 1877), la seconda, edita con i tipi della S. Congregazione di Propaganda Fide, sotto il pontificato di Leone XIII (ivi 1886), cui tenne dietro una terza, che abbraccia le indulgenze concesse dal 1886 fino al 1898 (ivi 1898 ). Ma di maggiore importanza, principalmente per i criteri nuovi usati nella compilazione, sono le tre ultime redatte in lingua latina. Di esse la prima raccoglie le indulgenze concesse dal 1899 al 1927 (Città del Vaticano 1928); la seconda, completamente rifusa, compendia tutte le concessioni in materia fino al 1937 (ivi 1938), e l'ultima che riordina tutta la materia fino ai giorni nostri, lui per titolo: Eschiridion indulgentiarum. Preces et pie opera indulgentiis ditata (ivi 1930).

Biel.: L. P., La Raccolta di orazioni e pie opere, Brevi notizie, in Monitore ecclesiastico, 68 (1943), pp. 120-23; A. Van Hove, Prologenenai, 2^{°} ed., Malines-Roma 1943, p. 490. Serafino de Angelis

DECRETA AUTHENTICA SACRAE RITUUM CONGREGATIONIS. - Viene sotto questo nome la raccolta dei decreti e delle altre decisioni della S. Congregazione dei Riti in materia liturgica. La liturgia infatti, che costituisce il culto pubblico e sociale che la Chiesa cattolica rende ufficialmente a Dio, ha il suo fondamento nella istituzione divina. Per il Sacrificio eucaristico quindi e per gli altri sacramenti, che sono i principali elementi della liturgia, la Chiesa ebbe cura di determinare ben presto la forma che doveva adornarli, per far sempre meglio comprendere ai fedeli la loro dignità ed efficacia, con preghiere, citi e cerimonie che dessero loro maggiore risalto. Diede vita anche ad altri atti di culto, quali il divino Ufficio ed i sacramentali ed alla edificazione dei fedeli ha sempre proposto le virtù eroiche dei più perfetti suoi membri. Essendo quindi oggetto della sacra liturgia il culto di Dio e dei santi, ne deriva che la relativa legislazione deve procedere dal capo supremo della Chiesa, il romano pontefice, il quale, per il rito latino, prima della istituzione della S. Congregazione dei Riti, emanava, con speciali costituzioni od altri atti, siffatte leggi, come, ad es., le Rubriche dei libri liturgici, convalidate da bolle pontifice. In seguito poi quasi tutte le leggi sono state emanate dalla stessa S. Congregazione, costituita dal sommo pontefice come l'organo competente in materia, ed alle sue decisioni fu dato tanto valore che « decreta ab ea emanata et responsiones quaecumque ab ipsa propositis dubiis [formiter] editae, eandem habeant auctoritatem ac si immediate ab ipso summo pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suae» (Dubbio proposto dall'Ordine dei Frati Predicatori, con risposta affermativa della S. Congregazione dei Riti, 1846, fol. 109. Nei Decreta authent., II, Roma 1898, n. 2996, la parola «formiter» non appartiene all'originale).

Questi decreti si distinguono in generali e particolari. I generali, con forza di legge in tutta la Chiesa, hanno per titolo: Decretum o Decretum generale, oppure Urbis et Orbis, mentre i particolari han forza di legge per luoghi, ceti di persone o casi singoli. E da notare tuttavia che se qualche decreto, emanato in risposta ad un quesito

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particolare, dichiara il senso di una legge generale, di una Rubrica, ecc., questa dichiarazione costituisce una interpretazione autentica della legge stessa, ed ha forza di legge. Questo si ricava non solo dall'oggetto del decreto, ma anche dalle clausole finali, le quali son varie. Il Respondit o Rescripsit è formola generale, e significa solo che la Congregazione risponde ad una domanda fatale. La clausola Indulsit o simile indica la concessione di un privilegio, la conferma di una consuetudine, ecc.; che, se per quest'indulto fosse occorsa la grazia sovrana, allora si userebbe: Facto verbo cum Sanctisima. La clausola Declaravit, dice che il decreto inter. preta autenticamente la legge. Finalmente la clausola Servari mandavit rafforza l'antecedente risposta, imponendo il presetto di osservarla rigorosamente. La S. Congregazione non ha pubblicato le molte migliaia dei suoi decreti, ma solo i generali per la Chiesa universale. Essi formano la collezione pubblicata negli aa. 1898-99 con i tipi della S. Congregazione di Propaganda Fide, che contiene quelli emanati dal 1588, anno in cui fu istituita la S. Congregazione dei Riti, fino al 15 dic. 1899 , sub auspiciis Leonis Papae XIII, con i tipi della Vaticana, poi, negli aa. 19121927, sub auspicis Pii Pupae X e Pii Pupae XI, fino al 14 maggio 1926, con il n. 4403. Il titolo è: Decreto auctiuntica Congregationis Sacrorum Ritumu, ex actis eiusdem collecto eiusque auctoritate promulgata. Dopo questa data la collezione non è stata proseguita, però i più importanti decreti sono stati pubblicati in AAS.

I singoli decreti, prescindendo dalla loro inserzione nella collezione, sono autentici, ma la loro esistenza sarebbe rimasta ignota ai più. La pubblicazione pertanto non solo li ha resi noti, ma, come espressamente dice il decreto di approvazione pontificia, fa si che i decreti che non concordano con quelli della collezione "veluti abrogata esse censenda, exceptis tantum quae pro particularibus ecclesia indulti seu privilegii rationem habeant». Questi decreti dunque con le Rubriche contenute nei libri liturgici formano la giurisprudenza della S. Congregazione dei Riti. E da osservare però che, con la riforma delle Rubriche introdotta da Pio X nel Messale e nel Breviario e con il CIC, molti decreti hanno perduto del loro valore.

DECRETALI. - Si dissero antonomasticamente le lettere del Pontefice contenenti la posizione di norma o in maniera generale o, più spesso, per la risoluzione di una questione particolare portata al suo giudizio.

Una distinzione precisa dal punto di vista del diritto
fu rappresentata dalla classificazione di decretales iuris interpretativae, decretales iuris novi constitutivae e decretales hortatoriae.

La caratteristica delle d. praeceptivae fu riscontrata, a partire da papa Siricio (384-99), nella formola "volumus et mandamus" con la quale quel tipo di d. veniva emesso. Ma lo stesso papa Siricio ricorda i Generalia decreta - del suo predecessore Liberio (332-66).

I primi testi delle costituzioni pontifice non si sono pervenuti e dei regesti più antichi si sono salvati quelli di Gregorio Magno, Giovanni VIII e Gregorio VII.

L'uso di fare raccolte di d. di uno o più pontefici dovette verificarsi presto, per la necessità di aver presenti le norme stabilite e in vigore. Le raccolte note sono numerose (v. anche collezioni canoniche). Le principali di queste raccolte, che ebbero particolare seguito nell'epoca in cui si costitui una vera dottrina scientifica di diritto canonico, sono soprattutto contenute nelle Quingue compilationes antiquae (v. compilationes [quisquillantquae), e nelle raccolte ufficiali del Liber extra di Gregorio IX, del Liber textus di Bonifacio VIII, delle Extravagantes di Giovanni XXII e delle Extravagantes communes (v. corpus iubid canonici).

A cominciare dal sec. v. con la Collectio Dionysiano si praticò di riunire le epistole d. con i canoni dei concili, fino a che le costituzioni pontifice si raccolsero a parte come fonte distinta e prevalente del diritto della Chiesa. E da notare che oltre le raccolte regolari di epistole d. si fecero raccolte, in cui i testi di tali epistole risultano in parte spuri e alterati ad arte. - Vedi tav. LXXXV.

BibL.: H. Grisar, Uber Sammlungen älterer Papstbriefe und deren theologische Verwerfung, in Zeitschrift für katholische Theologie, 12 (1888), pp. 487-532; C. Silva-Tarouca, Le antiche lettere dei papi e le loro edizioni (srec. V e VI), in Civ. Catt., 1921, i, pp. 13-22 e 325-26; H. Getzeny, Stil und Form der ältesten Papstbriefe bis auf Leo den Grossen, Günzburg 1922; Sulle raccolte delle false d. cf. da ultimo P. Fournier-G. Le Bras, Histoire des collections canoniques en Occident depuis les fausses Décritales jusqu'au Décret de Gration, Parigi 1931-32; A. Van Hove, Prolegomena, 2^{2} ed., Malines-Roma 1945, pp. 138-42. Antonio Roca

DECRETALISTI. - Si è soliti indicare con questo termine i canonisti che si occuparono dell'abbondante materiale legislativo emanato dai pontefici dei secc. xit e xiri, alle cui Decretali era stato dato valore di norma generale sia nella pratica che nella teoria. D. furono quindi tanto i compilatori di tutte le raccolte che si venivano facendo man mano di queste fonti del diritto canonico, quanto gli interpreti di quelle stesse collezioni. Quel che era

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stato fatto per il Decreto (v. DECRETISTI) si fece anche per tutte le raccolte di Decretali, che furono glossate e abbondantemente commentate.

Tra coloro che fecero oggetto d'insegnamento e di studio questa o quella raccolta di Decretali, sono da ricordare Bernardo Balbi di Pavia e Riccardo Anglico, che glossarono la prima delle Quinque compilationes antiquae (v. COMPILATIONES [QUINQUE] ANTIGUAE). Alberto di Benevento che glossò la seconda, Vincenzo Ispano che glossò la terza, Giacomo d'Albenga che glossò la quinta ed ancora l'inglese Alano, Magister Damasus, Gratia Aretino e Tancredi, autore di un apparato alle prime tre compilazioni, considerato, fino alla pubblicazione di Gregorio IX, come la glossa ordinaria delle Decretali.

Ma il vero periodo storico caratterizzato dalla attività dei d. è quello che si inizia con il 1234 , anno in cui la promulgazione delle Decretali di Gregorio IX (v. CORPUS IURIS CANONICI) detto luogo al formarsi di una fiorente scuola di d., che provvidero ad adornarle di glosse e commenti condotti con metodo più razionale e perfezionato. Tra i d. di questo secondo periodo rimangono famosi i nomi di Sinibaldo Fieschi (poi papa Innocenzo IV), cui devesi il celebre Appuratus sui cinque libri delle Decretali, Enrico di Susa, meglio conosciuto come il card. Ostiense, il francese Pietro di Sampson, il cord. Goffredo di Trani, Bernardo da Compostella (miner. autore della Margarita Compostellana, compendio dell'Apparatus di Sinibaldo dei Fieschi, e Bernardo Bottoni da Parma, autore in una Summa Decretalium, considerata come la glossa ordinaria delle Decretali. Non mancarono neppure in questo periodo autori di trattati particolari su speciali argomenti (de matrimonio, de electione, ecc.), come, p. es., Raimondo di Peñafort, Guglielmo Durante, Egidio Fuscario, che fu il primo docente laico di diritto canonico, ed altri minori.

BibL.: W. Haltamann, Beiträge zu den Dabretalentammlungen des XII. Jahrhunderts, in Zeitschrift der Savigny-Stiftune für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung, 47 (1927), pp. 37 115: A. Van Hove, Prolegomena, 2^{°} ed., Malines-Roma 1945. pp. 442-53 (con ampia bibl.).

Niccolò Del Re
DECRETISTI. - La divulgazione del Decretum Gratiani (v. CORPUS IURIS CANONICI), entrato rapidamente nell'uso pratico e largamente impiegato come testo di studio nelle università, fece sorgere una fiorente scuola di studiosi e commentatori, i quali, svolgendo sul Decretum un lavoro analogo a quello che i glossatori bolognesi avevano condotto sulle leggi romane, arricchirono la letteratura canonistica di summae e commenti al testo di Graziano. Si prese quindi a designare in un senso più stretto con l'appellativo di decretistoe questi interpreti, nella gran maggioranza ecclesiastici. D'altra parte, poi, con tale espressione, si suole distinguere ancora nella storia della letteratura canonica quel periodo di ca. un secolo che va dal 1140 al 1234, fino cioè alla pubblicazione delle Decretali di Gregorio IX, dopo di che prevalsero invece i decretalisti (v.). Da notare tuttavia che i due termini di d. e decretalisti non debbono venir considerati come contrapposti, perché questi ultimi non cessarono di glossare il Decretum, né costituirono una scuola diversa da quella dei d.; e inoltre la distinzione fra d. e decretalisti appare inammissibile per canonisti che scrissero tanto sul Decreto di Graziano che sulle Decretali.

Iniziatore dell'esegesi del Decreto fu Paucapalea, discepolo dello stesso Graziano, autore anche di alcune interpolazioni al testo del maestro, dette, forse appunto dal suo nome, paleae. Glossatori furono inoltre Alberto (poi papa Gregorio VIII), Rufino, Giovanni da Faenza, Stefano di Tournay, Giovanni Semeca Teutonico, autore della glossa ordinaria del Decreto, ed il suo revisore Bartolomeo di Brescia. Autori di summae furono, oltre ad alcuni degli stessi glossatori, Rolando Bandinelli (poi papa Alessandro III), Simone da Bisignano, Giovanni

Bassiano, Ognibene c, tra i più notevoli, Uguccione da Pisa. Sopravvenuto il periodo dei decretalisti, il Decreto seguitò pur sempre ad essere insegnato nelle università ed elaborato dagli studiosi, pur cui devesi ricordare ancora il Breviarium Decretorum del portoghese Giovanni di Dio e le opere di Princivalle e di Guido di Baisio.

BibL.: J. F. Schulte, Die Glosse zum Dehret Gratians, in Deakschriften der h. Akademie der Wissenschaften. Philosophischbistantiche Chere, 21 (1872, 10, pp. 1-99; H. Singer, Beiträge zur Würdigung der Decretitonaliteratur, in Archiv für hathalliches Kirchenrecht, 60 (1803), pp. 360-447; F. S. Leicht, Per la storia della glossa al Decreto di Graziano, Udine 1905; A. Van Hove, Prolegomena, 2^{°} ed., Malines-Roma 1945, pp. 425-42, con ampia bibl.

Niccolò Del Re
DECRETO. - E la forma particolare che in date occorrenze assumono gli ordini e i provvedimenti scritti del potere costituito. I d. sono di regola emanazioni della funzione amministrativa, benché si riscontrino pure tra gli atti del potere giudiziario e legislativo. In diritto romano il d. fu ora atto amministrativo, ora atto giudiziario, benché non sia sempre agevole distinguere quando esso abbia l'uno o l'altro carattere.

Nel diritto della Chiesa ebbero questo nome non solo gli atti di governo, ma anche i provvedimenti del giudice all'infuori della sentenza, e varie statuizioni del potere legislativo. Anticamente gli atti del sommo pontefice erano detti decreto in opposizione agli atti dei Concili detti statuta (Dict. Grai. ad c. 2 D. 3); per questo le costituzioni pontifice contenents decisioni e norme generali e particolari erano dette anticamente decretali. Ebbtero pure questo nome le decisioni disciplinari di alcuni concili, tra cui quello di Trento. Il nome di d. fu dato pure per antonomasia a varie collezioni di fonti, principali quelle di Burcardo, di Ivo e di Graziano (v. collezioni canoniche).

Anche nel vigente diritto canonico i d. sono atti propri, in prevalenza, del potere esecutivo. Tali sono, p. es., le decisioni e risoluzioni delle SS. Congregazioni (can. 1389), nonché gli ordini e i provvedimenti dei vescovi e degli altri prelati, dati in via amministrativa (cann. 345, 513 § 2, 1601, 2152 § 2, 2187).

Nel campo processuale sono indicati con questo termine i vari provvedimenti del giudice non aventi nome e valore di sentenze (cann. 1868, 1840); nel campo legislativo mantengono questo nome le leggi disciplinari e le decisioni dottrinali dei Concili (cann. 227, 291).

Particolare importanza hanno i d. delle Congregazioni romane, i quali si distinguono in g