volume-04

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gie et d'archdologie égyptiennes, II, Parigi 1893, pp. 27-163; G. Jéquier, Le livre de ce qu'il y a dans l'Hadé, ivi 1894; W. Budge, The egyptian Heaven and Hell, I, Londra 1923. Ernesta Bacchi

DE EVANGELIO. - Poema di 114 esametri, che tratta della nascita e della adorazione di Cristo, a torto attribuita, in un codice del sec. IX, a Ilario di Poitiers. L'attribuzione al metropolita Ilario di Arles è poco fondata.

BibL.: Ed. del testo di R. Peiper, in CSEL, XXIII, pp. 270274 (cf. proemio, p. 257 III sg.); M. Manitius, Geschichte der christ-lieh-lateinischen Poesie, Stoccarda 1891, p. 102 sgg.; Moricea, II, parte 2^{°}, p. 828 sgg.

Erik Peterson
DE EXECRANDIS GENTIUM DIIS. - Nel 1630 G. M. Suárez pubblicò da un codice della biblioteca Vaticana del sec. x un frammento di una apologia cristiana: De e. g. d. attribuendolo a Tertulliano. Il testo che combatte l'immoralità del mito greco è certamente non di Tertulliano ma l'autore e la data di composizione non sono ancora determinati.

BibL.: Ed. del frammento presso Fr. Oehler, Tertulliani opera, II, Lipsia 1831, pp. 766-68; PG 2, 1115-18.

Erik Peterson
DE FELICE, Gaetano. - Giornalista, n. a Napoli il 24 febbr. 1863, m. a Roma il 20 giugno 1936.

Compiuti in Napoli gli studi letterari alla scuola del Puoti e del De Sanctis, si dedicò in un primo tempo all'insegnamento, ma passò ben presto al giornalismo cattolico di cui fu per mezzo secolo uno dei massimi esponenti.

Pondò successivamente Il guelfo, Il vero guelfo, La liberta (1897), La discussione (1902) nella sua città natale, per venire quindi a Roma a dirigere il Giornale di Roma (1904), trasformatosi poi nel Corriere d'Italiá (1906). Tranne un breve intervallo in cui passò all'Osservatore Romano, il De F. tenne la direzione del Corriere
sino al 1929, combattendovi strenue battaglie in difesa dell'idea cattolica.

Collaborò pure a gran parte della stampa cattolica italiana; lasciò numerosi scritti di varia letteratura e di storia; e con particolare selo militò nelle file dell'Azione Cattolica. Ardente conciliatorista, ebbe la sorte di vedere firmati i Patti lateranensi.

Bibl.: Anon., In memoria del marchese G. de F., Napoli 1936.

Renzo U. Montini
DEFENSOR CIVITATIS. - Magistrato cittadino per la difesa delle classi umili contro gli abusi e l'eccessivo potere dei magistrati locali.

Fu creato sul principio del sec. IV, quando le compagine dell'Impero dava già segni d'indebolimento. L'ufficio del d. c. ricevette un proprio ordinamento, almeno per l'Illyricum, nel 368 da Valentiniano I.

Il d. c. aveva avuto un precedente nel patronus civitatis o coloniae, ma non ne fu una continuazione né una semplice sostituzione. Il patronus faceva da intermediario tra la colonia e il Senato o le autorità centrali, il d. c., invece, era un institutum di assistenza sociale, una avvocatura di Stato per difendere i diritti dei poveri e degli oppressi davanti alle autorità locali. Il d. c. ottenne molto favore. Non solo le città, ma ogni collettività capace di diritti ebbe, in breve, il suo d.: le associazioni, le gentes, il Senato, il fisco. L'ufficio del d. c. fu dapprima vitalizio (d. perpetuus), poi fu ridotto a cinque anni, e da Giustiniano ( 527-65 ) a due.

Il d. c. doveva avere per i suoi protetti sollecitudini paterne: imprimis parentis vicem plebi exhibens, dice Giustiniano (Cod. Iest., 1, 55, 8). Interessanti sono i dati offerti dai papiri, nei quali s'incontra uno che si rivolge al d. c. per esser liberato dalla prigionia, dove è tenuto per debiti, e un altro che chiede di esser liberato dalla tortura (cf. P. De Francisci, Storia del diritto romano, III, 1, Milano 1943, p. 153).

Per esplicar più agevolmente le sue funzioni il d. c. aveva libero accesso presso il praeses, il praefectus praetario, il magister equitum e perfino presso l'imperatore, al quale poteva denunciare direttamente gli abusi. Originariamente il d. c. veniva nominato dal praefectus praetario e scelto tra le persone dell'ordo seuntorius, che avessero ricoperto coriche importanti. Ma non fu facile trovare un numero sufficente di persone capaci, degne e disinteressate, per cui nel 387 Teodosio I ricorse al sistema dell'elezione. Il d. c. veniva proposto dalla citta interessata mediante decisione del proprio senato (Cod. Theod. 1, 29, 6). Onorio nel 409 rimise l'elezione al vescovo assieme alle tre classi dei primores civitatis. L'elezione era poi approvata dal praefectus praetorio, per disposizioni di Maioriano, dall'imperatore e, sotto gli Ostrogoti, dai re.

Nonostante tutti questi rimaneggiamenti, limitazioni e precauzioni, il d. c. non raggiunse che in rari casi il suo scopo. I funzionari imperiali compresero che era un'arma contro di loro e gradatamente ne annullarono il potere rendendola strumento dei propri interessi e limitando sempre più l'azione del d. c. al campo giudiziario per cause di minor entità. Giustiniano fece un ultimo tentativo per salvare l'istituzione, accrescendone il potere ed il prestigio, ma non pare che la situazione migliorasse. Se ne può scorgere un segno nel fatto che già da parecchio tempo i poveri e gli oppressi non avevano più fiducia nel d. c. e ricorrevano alla protezione della Chiesa. Un canone del Concilio di Cartagine del 401 denuncia «afflictionem pauperum quorum molesiiis sine internissione fatigatur Ecclesia» (Conc. Carth. V, can. 9; Mansi, Conc. ampl. coll., III, 778), per cui lo stesso Concilio stabilisce di chiedere agli imperatori la nomina di un d. pauperum per la tutela dei diritti dei poveri, quindi con attribuzioni simili al d. c. Ciò era a dimostrare che il d. c., già al principio del sec. v aveva perso molta importanza e rivela pure la tendenza della Chiesa ad

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affiancare l'azione del d. c., esercitato da laici, all'azione pastorale dei vescovi. Gli organi creati nella sfera ecclesiastica venivano gradatamente a sostituirsi a quelli imperiali, man mano che questi venivano a mancare.

BibL: J. Marquardt, Römische Staatsverwalung, Lipais 1881; O. Karlowa, Röm. Rechtsgeschichte, I, ivi 1885, p. 896 seg.; Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III, 1, ivi 1887; Soek. s. v. in Pauly-Wissowa, IV, 11, coll. 2363-71; H. Leclercq, s. v. in DACL, IV, 1, coll. 406-27.

Annibale Bugnini
DEFENSOR ECCLESIAE. - Fu dapprima un rappresentante legale della Chiesa, con il compito di assisterla nei giudizi.]

Il can. 97 del Codex can. Eccl. Afric. (XI Concilio cartaginese del 13 giugno 407 (Mansi, III, p. 802), aveva infatti incaricato due vescovi di chiedere all'imperatore la nomina di écêlcea incaricati di difendere la Chiesa con funzione pubblica. Accogliendo tale richiesta l'imperatore Onorio, con una costituzione del 15 nov. 407 (Cod. Teod., XVI, 2, 38) stabili che i privilegi speciali ottenuti dalla Chiesa dovessero esser fatti valere dagli advocati; questi ultimi, che non sono però indicati con il nome di d., erano laici scelti fra i professionisti. Questi d. non durarono però a lungo; giacché abbastanza presto (Nov. XXXV di Valentiniano III, a. 452) si parla di d. non più laici, ma membri del clero ed ugualmente di d. clericí si trovano tracce nella compilazione giustinianca. E certo che già al principio del sec. vi i d. sono chierici minori, con la tonsura, ma senza Ordine, anche se talora ascendono agli Ordini (Gregorio di Tours, Vitae Patri., 6, 8; PL 51, 103 parla di un Iulianus defensor, presbyter deinceps) fino all'episcopato. Si tratta di eccezioni. Secondo un testo tardo (trattasi di un'aggiunta al capitolo 12 della Descripria Lateranemis Ecclesiae, cf. ed. R. Valentini-G. Zucchetti, Codice top. della città di Roma, III, Roma 1946, p. 352) i d. a Roma sarebbero clerici ad nullas unquam alias ordines promovendi.

Un decennio dopo il Concilio di Cartagine, una lettera di papa Zosimo (417-18) attesta la presenza di d. in Roma (Zosimo, Ep. 9, cap. 3: PL 20, col. 673). Sia qui che in Africa il d. ha una funzione spiccatamente sociale: è il protettore dei poveri e degli oppressi, tratta e difende seguita ecclesiarum. Questo carattere primitivo andò gradatamente sviluppandosi, e il d. fini per penetrare nella sfera diplomatica e politica che la Chiesa ebbe nell'alto medioevo.

In questo senso pare l'intenda l'autore degli Acta s. Sebastiani, quando fa dare al suo eroe da papa Caio il titolo di d. E. (Acta s. Sebastiani, cap. 19, n. 68) (v. però in proposito lo studio di Martroye citato in bibl.).

Alla fine del sec. v, sotto Felice II (483-92) si trova un 'Tutus, cletto defensor ad tempus, in missione a Costantinopoli, latore della bolla di deposizione di Acacio. Tutus si rese indegno della fiducia accordatagli dal Pontefice, facendo lega con gli scismatici, fu privato del suo ufficio e scomunicato da un Sinodo Romano (485?; s. Felice II, Ep. 12, I; ed. A. Thiel, Epist. Roman. Pont., I, Braunsberg 1868, p. 258; Hefele-Leclercq, II, pp. 925-26).

Da questo momento l'attività diplomatica diventa uno degli uffici più importanti dei d. E.

Con Gelasio I (492-96) per la prima volta appaiono in qualità di alti ufficiali amministrativi, incarico che risulta chiaro e preciso mezzo secolo dopo con Pelagio I (556-60). Una lettera di questo pontefice enumera alcune delle occupazioni del d. E. (causarum cognitin, conventiones, actus, publica litigia). Egli deve provvedere a tutti i bisogni materiali della Chiesa, quaecumque vel ecclesiastica instituta vel supplicantium necessitas poscit (Pelagio II, Ep. et decr., VIII: PL 72, col. 745).

Nel regesto di Gregorio Magno (596-604), principale fonte per la storia che ci interessa, l'istituto dei d.
E. si presenta con i contorni ormai ben definiti. La mansione di amministratori del patrimonio della Chiesa e non di rado di legati del papa, muniti di ampie facoltà, li pone in condizioni di particolare favore.

Li troviamo un po' dappertutto, talvolta con funzione di governatori dei territori che appartengono al patrimonio di S. Pietro. Il papa li nomina e dirige personalmente, dando loro le più minute istruzioni su tutti gli affari : la disciplina e l'ordine pubblico, le relazioni tra il clero ed i vescovi, il modo di provvedere ai monaci, alle religiose, alle vedove, alle fanciulle abbandonate, ai trovatelli. Tratta con loro fin il prezzo delle derrate.

Al di sotto dei grandi d. patrimoniali c'è tutta una schiera di piccoli d. o impiegati di second'ordine, che partecipa alle prerogative e ai poteri dei d. principali.

Il pontificato di Gregorio M. segna il periodo di maggior splendore per il d. Al momento dell'elezione il d. riceveva uno speciale diploma di nomina, nel quale venivano fissate le sue attribuzioni.

Gregorio stabil' che in seno alla corporazione dei d., sette di essi formassero un collegio speciale con il titolo di reginari (Gregorio I, Reg. ep., i., VIII, ep. 16 marzo 598; ed. P. Ewald-L. M. Hartmann, in MGH, Epistulae, II, Berlino 1899, p. 18). L'Ordo Romanus I (della fine del sec. viI, ma che riflette gli usi della Curia romano del tempo di s. Gregorio), parla dei d. che a cavallo precedono il papa quando si reca in corteo dal Laterano alla chiesa stazionale (cf. M. Andrieu, Les Ordines Romane du haut moyen âge, II: Les textes (Ordines I-XIII), Lovanio 1948; Ordo Rom., I, nn. 7, 9, 18, 25). Nel secretarium essi restano presso il pontefice mentre riveste i paramenti (M. Andrieu, ep. cit., I, n. 32), occupano un posto speciale nelle sacre funzioni (M. Andrieu, op. cit., I, n. 81). Il primicerius defensorum interna spesso tra i dignitari della corte pontificia (M. Andrieu, op. cit., I, nn. 32, 68, 69,74,79,81,113 ).

La situazione dei d. nel sec. viII non è molto chiara; ma da alcune testimonianze, dal loro ufficio nelle funzioni papali, da una pittura (metà del sec. viII) in S. Maria Antiqua, rappresentante un Theodotus primicerius defensorum (J. Wilpert, Erlebnisse und Ergebnisse, Friburgo 1930, pp. 107-108) si può, forse, dedurre che i fasti dei d. dei tempi di s. Gregorio non erano svaniti. Essi continuarono ancora, con alterne vicende, fino alla scomparsa dell'istituzione alla fine del sec. xir.

In Gallia i poteri dei d. dovettero adattarsi ai principi di governo che prevalsero nel Regno di Carlomagno. Un capitolare del 790 (MGH, Reg. Frano., I, p. 201) ordina che l'alto clero pro ecclesiastico honore et pro sacerdotum reverentia abbia dei propri "advocati". Carlomagno prescrisse lo stesso per gli aboti, le abbadesse, i monasteri, ecc. Ma in queste disposizioni è chiaro che il d. E. abbandona il significato giuridico originario, per rivestire il senso specifico di avvocato ritenuto in seguito.

Non si deve confondere con il d. E. il defensor pauperum, che ebbe origini quasi contemporance, giacché il VI Concilio di Cartagine del 401 (Mansi, III, 778) decise di chiedere agli imperatori la nomina di speciali Eeduxo, i quali, sotto la sorveglianza vescovile, difendessero i poveri adversus potentias divitum. Il defensor pauperum aveva però dei compiti comuni con il d. E., come si può ricavare da un decreto di nomina che si trova nelle lettere di s. Gregorio Magno (Epit., V, 26 e IX, 97, ed. L. M. Hartmann, MGH).

BibL: F. L. Ferraris, Bibliotheca canonica, I (Advocati Ecclesiarum), Roma 1885, pp. 141-48; J. P. Kirsch, Advocatus Ecclesiae, in Cath. Enc., I, coll. 168-69; F. Martroye, Les "d. E. n. in Revue histor. de droit frangasi et étranger, 1923. p. 397 sgg.; M. Andrieu, Les Ordres Minuurs dans l'ancien Ril. Romain, in Revue des sciences relig., 3 (1935), pp. 232-74; B Fischer, Die Entwicklung des Instituts der Defensoren in der römischen Kirche, in Ephemerides liturgicae, 48 (1934), pp. 443-54; G. Ferrari Dalle Spade, Inominitá ecclesiastiche nel diritto romano imperiale, in Atti del R. Istituto Veneto, 99 (19391940), p. 244 sgg.

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DEFENSOR FIDEI. - Titolo concesso da Leone X, con la bolla Ex supernae dispositionis arbitrio dell'11 ott. 1521, ad Enrico VIII d'Inghilterra, in riconoscimento dei meriti che questi s'era acquistato per la difesa della fede cattolica con la sua opera Assertio septem Sacramentorum contra M. Lutherum (1521).

Il titolo gli fu confermato nel 1523 da Clemente VII; ma poi tolto, dopo la defezione scismatica del re, da Paolo III; tuttavia una decisione del Parlamento del 1544, non solo glielo confermò, ma lo dichiarò anche ereditario per tutti i suoi successori. Anche oggi lo si trova espresso dalla sigla d . f. sullo stemma reale e sulle monete.

Celestino Testore
DE FERRARI, DEFENDENTE: v. FERRARI, DEFENDENTE.

DE FERRARIIS, ANTONIO. - Sacerdote cattolico di rito greco, detto il Galateo, perché n. a Galatone (Otranto) nel 1444. A Napoli frequentò l'Accademia Pontaniana e dal 1490 fu medico di corte degli Aragonesi. M. a Gallipoli il 12 nov. 1517, lasciando più di 60 opuscoli di vario contenuto.

Pose a base del suo pensiero filosofico la fede nella trascendenza : metafisica, logica ed etica informò a quel concetto della Provvidenza, che ribadì nella Esposizione del Pater Noster (1504), l'unica sua opera in volgare. Oltre il De educatione scrisse opuscoli di medicina in cui mirò a disarabizzare la cultura medica. Gran clamore sollevò la pubblicazione di un aspro opuscolo polemico, Heremita (1496), in cui il De F. non seppe nettamente didistinguere tra la Chiesa come istituzione e la condotta di alcuni suoi membri. Degli scritti moralistici si ricordano: De gloria contemnenda e De inconstantia humani animi.

BibL.: Le opere del De F. furono pubblicate quasi tutte, con traduzione italiana, a cura di S. Grande, nella Collana di scrittori di Terra d'Otranto (Leccè 1867 sgg.), voll. II, III, IV, XVIII, XXII, Studi: N. Barone. Nuovi studi sulla vita e sulle opere di A. G. Napoli 1892; A. De Fabrizio, A. De F. pensatore e moralista del Rinascimento, Trani 1908; E. Gothein, Il Rinascimento nell'Italia meridionale, Firenze 1915, pp. 104-106, 176-85; B. Croce, Contributo a un'edizione delle opere di A. Galateo, Napoli 1937; D. Colucci, A. De F. detto il Galateo, Lecce 1939; A. Altamura, L'Umanesimo nel Mezzogiorno d'Italia, Firenze 1941, p. 143 sgg.; B. Croce, La Spagna nella vita italiana della Rinascenza, 3^{2} ed., ivl 1941, pp. 115-28; N. Vacca, Noterelle galateane, Lecce 1943 (con bibl.); B. Croce, Poeti e scrittori del piano e del tardo Rinascimento, I. Bari 1945, pp. 16-35; N. Scalinci, Asterischi galateani, in, Yapigia, 3^{2} serio, 17 (1946), pp. 16-90.

Antonio Altamura
Pedagogia. - Il trattato De educatione, scritto tra il 1504 e il 1505 , è indirizzato all'accademico pontaniano Crisostomo Colonna precettore di Ferdinando, primogenito di Federico re di Napoli.

Il De F. vorrebbe che l'educazione del giovane principe fosse tutta improntata ad alto e sincero spirito di italianità. Perciò traccia un programma ideale dell'educazione del principe in perfetto accordo con la migliore tradizione italiana classica e cristiana insieme. C'è nel De F. qualche tratto che lo accosta al suo grande contemporaneo Machiavelli. La stessa avversione per i barbari invasori della patria e lo stesso bisogno di vederla libera da loro. Il De educatione nella prima parte tratta soprattutto della educazione presso gli antichi non senza sommamente ammirare quella dei Greci e dei Romani, nonché quella degli antichi Italiani, sobri, attivi, amanti delle lettere latine e greche, della musica, degli esercizi fisici, della caccia. L'educazione del giovane, continua, sia semplice e si ispiri sempre al vero, perché "nihil homine indignius quam mentiri et simulare». Legga i poeti, gli storici, i filosofi, i giureconsulti, i teologi, lavori anche e fatichi : il lavoro "cibum antecedat et mane et vespere", perché "nemo est melior coujuus quam labor». Frugalità ed esercizio sono la via migliore alla santità. Il giovane sia anche religioso; non abbia frequente consuetudine
con le donne, nelle quali "non modo remittitur, sed extinguitur, igniculus animi adulescentium». Fugga come fosse peste, il gioco o delle carte o degli scacchi. Ami piuttosto l'esercizio della caccia, "quae imaginem quandam habet rei bellicae». Legga poi le gesta degli eroi, segua l'esempio dei maggiori, con le lettere apprenda la storia naturale e la filosofia morale. Il De F. esalta, secondo la concezione umanistica, l'uomo come essere di ragione; difatti nel suo De nobilitate et distinctione humani generis dice che la sola mente è quella che ci distingue dai bruti; al certo quanto più siamo prestanti per quella, tanto più siamo partecipi della vera umanità. Nel De dignitate disciplinaeum esalta la nubiltà e lo studio delle lettere. Spirito italiano, il De F. si ispira ad un'educazione tutta italiana anche perché crede di potere in essa e per essa restituire all'Italia l'antico valore vilipeso e manomesse dalla dominazione straniera. Nei riguardi dell'educazione muliebre il De F. mostra una visione alquanto limitata. In una lettera a Bona Sforza traccia un disegno di educazione, buono piuttosto per l'educazione di un uomo; può servire a Bona che è principessa ed è nata quindi al comando; ma la donna, per l'ordinario, "è nata a far la lana, a trattare conocchie e lusi». La donna, anche se non deve ignorare, non deve esperimentare "quanto è fuori la soglia di casa ". In accordo con gh educatori umanisti il De F. voleva che fosse coltivata anche la musica, ma quella maschia e robusta, non quella effeminata, languida e lugubre.

BibL.: B. Croce, Il trattato "De educatione" di A. Galateo, in Giornale storico della Leti. italiann. 23 (1894), p. 394 sgg.; G. B. Gerini, Gli scrittori polmonari italiani del sec. XVI, Torino 1897; G. Ferrara, s. v. in Dizionario illustrato di Pedece, di A. Martinuzardi e L. Credoro, Milano n.d., pp. 144-46; A. De Fabrizio, A. de F. pensatore e moralista del Rinascimento, Trani 1908, p. 64 sgg.; G. Vidari, L'educazione in Italia. Dab l'umanismo al Rinascimento, Roma 1030, p. 81 sgg.; E. Gothein, Il Rinascimento nell'Itatia meridionale, trad. it., Firenze 1935, pp. 104-106, 176-86 e passim; E. Savino, Un curioso palgrafo del '100: A. de F., Bari 1941, v. per contro, N. Vacca, Noterelle Galateane, Lecce 1943.

Nino Sammartano

## DEFIGENTI : v. MINORATI PSICHICI.

DEFINITORE. - Si chiamano d., in alcuni Ordini religiosi (tra cui ora i Cistercensi, i frati Minori, i Cappuccini, il Tera'ordine regolare di s. Francesco, i Recolletti e i Rominani scalzi di s. Agostino, i Carmelitani scalzi) e anche in qualche Congregazione religiosa, i componenti del Capitolo generale (v. caprtolo) o di altro organo collegiale cui è affidato il compito di assistere il superiore generale dell'Ordine. Il collegio dei d. di un Ordine si chiama anche definitorio.

Bint.: Wernz-Vidal, II (1933), p. 98. Pio Ciprotti
DEFINIZIONE. - Come funzione logica la d. (definire: delimitare, porre i confini) è l'atto con cui il pensiero chiarisce e determina il contenuto di un concetto, risolvendolo nei suoi elementi costitutivi essenziali; oggettivamente è questa determinazione concettuale in cui si esprime cos'è il concetto, e quindi anche cos'è la cosa da esso significata. Infatti i concetti con cui il pensiero umano esprime la realtà sogliono presentarsi per lo più come totalità indiarinte che richiedono un ulteriore lavoro di analisi e di discernimento per ascendere al grado di chiara conoscenza scientifica. Così la d. viene a porsi, per rapporto alla nozione definita, come concetto distinto e scientifico in confronto di un concetto confuso e iniziale. Si sogliono in logica distinguere varie specie di d., le quali peraltro non sono da tutti accettate indistintamente, essendo la terminologia fluttuante, e diversi i presupposti metafisici e gnoseologici impegnati. La logica tradizionale distingue la d. verbale, che è semplice spiegazione di un vocabolo; nominale, che è iniziale chiarimento di una cosa,

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tratto dal significato etimologico della parola; reale che è espressione di ciò che una cosa è, attraverso la determinazione del contenuto oggettivo del concetto. La d. reale si suddistingue, con gradazione discendente di perfezione e penetrazione ontologica, in essenziale (la sola d. propriamente detta), causale, genetica e descrittiva.

Una terminologia che fa capo a Kant divide la d. in sintetica, che si attua per un movimento costruttivo di un nuovo concetto totale da elementi o parti, e analitica, che risolve un concetto dato nelle sue note parziali.

Primo a porre in luce l'importanza della d. fu Socrate che faceva consistere lo scopo della scienza nel determinare l'esatto valore dei concetti, ciò che ogni cosa è. Questa nozione della d. come determinazione dell'essenza della cosa si ritrova in Platone (Theact., 209 A), e particolarmente in Aristotele, il quale svolge della d. una teoria sistematica, distinguendo fra d. reale e nominale, stabilendo le leggi fondamentali della d. essenziale e i relativi metodi di ricerca (cf. Anal. post., II, 3, 7, 13; Top., I, 5, 8; VI, 4; De anio., II, 2, 1). La scolastica ha ritenuto, svolgendola, la teoria aristotelica; s. Tommaso: "definitio indicat rei quidditatem et essentiam" (Sum. Theol., 2ª-\mathrm{a}^{\mathrm{ac}}, q. 4, a. 1, in c.). Nella logica moderna, fra la più grande varietà di terminologia e di apprezzamento sul valore scientifico della d., si accentua la tendenza a negare la distinzione fra d. nominale e reale. Per Pascal, Reid, Stuart Mill le d. non son altro che spiegazioni di parole. Altri ritengono la d. una pura chiarificazione di concetti, con valore solamente metodologico. E indubbiamente vero che ogni d. è anzitutto determinazione di un concetto per mezzo di altri concetti, e, necessariamente, anche spiegazione della parola con cui è espresso quel concetto; ma ciò non toglie che la d. possa avere una portata di chiarificazione e determinazione della realtà stessa. Infatti, ammessa l'oggettività dei nostri concetti, nella misura di essa ogni determinazione oggettiva del concetto è anche determinazione noetica della realtà nei suoi contenuti essenziali, quali, più o meno distintamente, sono dati nel concetto. Anche se, comunque, non si può né si deve pretendere dalla d. un compito di essuriente espressione logica del reale.

La logica stabilisce varie leggi o norme per una buona d., fra cui la principale esige che la d. sia adeguata, tale cioè che convenga a tutti e soli i soggetti compresi sotto il concetto definito; e di conseguenza, per quanto riguarda la d. essenziale, che questo sia espressione del genere prossimo e della differenza specifica (v. PREDICABLLI).

Bun.: Cicerone, Tepica, capp. 5-6; id., De orat., I, cap. 49; G. Vadisi, La teoria della d., Bologna 1903; G. W. Hegel, Scienza della logica, III, trad. it., Bari 1925, pp. 297-305; G. Calogero, I fondamenti della logica aristotelica, Firenze 1927, pp. 128 145; Aristotele, Principi di logica, a cura di A. Carlini, Bari 1940, pp. 111-18; U. Vielino, Logica, Roma 1941, pp. 165-82; W. D. Ross, Aristotele, trad. it. di A. Spinelli, Bari 1946, pp. 72-79.

Ugo Vielino

DEFINIZIONE DOGMATICA. - E un giudizio dottrinale, con cui la Chiesa dichiara solennemente che una verità è contenuta nelle fonti della divina rivelazione (Scrittura e tradizione) e obbliga tutti i fedeli a crederla per l'autorità di Dio, che l'ha rivelata.

Equivale a una professione di fede pubblica dell'autorità suprema, che stabilisce nel senso più rigoroso il dogma formale o verità di fede divinocatrolica (v. Dogma), alla quale tutti i fedeli sono obbligati ad aderire, sotto pena di esdere nell'eresia e separarsi dall'unità della Chiesa. Essendo una manifestazione infallibile del magistero ecclesiastico, gode della massima autorità, è cioè per se stessa (ex sese) irreformabile.

Tale d. d. può essere emessa dal romano pontefice quando parla ex cathedra (v. infallibilità), dai concili ecumenici, dai concili particolari, i cui decreti abbiano l'approvazione, in forma solenne, dei sommi pontefici, o siano accettati universalmente dalla Chiesa; si dicono pure d. d. i simboli o professioni di fede emanati o solennemente approvati dal supremo magistero ecclesiastico (v. simbolo apostolicO).

Oltre che per via di solenne giudizio, come nei casi indicati, la Chiesa propone la verità rivelata anche con l'ordinario e universale magistero (consenso unanime dei Padri e teologi, predicazione unanime dei vescovi, consenso dei fedeli, prassi liturgica), al quale si deve egualmente l'assenso di fede divino-cattolica, come esplicitamente insegna il Concilio Vaticano (Denz-U, 1792).

L'oggetto di una d. d. comprende unicamente la verità, che la Chiesa propone come da Dio rivelata e da credersi da tutti i fedeli. Nella bolla o decreto bisogna perciò distinguere l'oggetto della d. d. dai motivi o argomenti sui quali si fonda: il primo solo è, generalmente, da ritenersi di fede. Egualmente non costituiscono oggetto di d. d. le ragioni storiche, le proposizioni incidentali, i detti occasionali e simili cose.

Generalmente parlando, i canoni che colpiscono di anatema coloro che affermano o negano una determinata dottrina contengono una d. d., purché non si tratti di argomenti meramente disciplinari.

Emettendo una d. d., la Chiesa non introduce nessuna novità propriamente detta nel deposito della fede, ma solo nell'insegnamento della dottrina rivelata; essa discerno una verità definitivamente riconosciuta dalle verità ancora oscure e controverse. Cosi il numero dei dogmi aumenta in rapporto a noi, senza che la rivelazione divina si accresca in se stessa, e senza che la fede cattolica cambi. Lo sviluppo della verità deriva dalla luce che i dogmi, rivelati in modo oscuro o implicito, ricevono dall'insegnamento tradizionale della Chiesa e dal suggerimento interiore dello Spirito Santo. Lo stato più o meno luminoso in cui si trovano successivamente in rapporto a noi le verità rivelate, i gradi di chiarezza che esse acquistano, ci spiegano perfettamente il progresso continuo della dottrina cattolica, che si accresce senza innovazione, che si sviluppa senza cambiamento.

La necessità di emettere d. d. deriva dal modo stesso con cui Dio ha comunicato alla Chiesa il tesoro della Rivelazione. Vi sono infatti in essa verità rivelate in proposizioni chiare e incontestabili, altre in termini oscuri, altre in principi che le contengono o le suppongono, altre infine di cui la S. Scrittura non fa menzione, ma che la tradizione vivente o scritta insegna esplicitamente o implicitamente.

Qualunque sia la forma sotto la quale esse arrivano alla conoscenza esplicita della Chiesa, essa può, con l'aiuto dello Spirito Santo (Io. 14, 16; 16, 13), e l'assistenza del suo Fondatore divino (Mt. 28, 20) definirle come dogmi di fede e obbligare tutti i fedeli a crederle.

Secondo la dottrina più comune, la contenenza di tali verità nel deposito della Rivelazione deve essere formale, perché solo la verità formalmente, ossia essenzialmente, rivelata è divina, e porta con sé tutto il peso dell'autorità di Dio, verità suprema e infallibile; mentre la verità solo virtualmente rivelata, che si deduce cioè per via di raziocinio da un principio rivelato, non si può imporre alla coscienza del credente in nome di Dio, risultando essa da un elemento divino e da un elemento umano (v. CONCLUSIONI TEOLOGICHE).

La Chiesa per lo più è mossa a una d. d. dalla necessità di rigettare teorie o innovazioni eretiche, contrarie alla dottrina rivelata. In tal caso il suo silenzio equivarrebbe alla negazione della verità, e allora è obbligata a

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pronunziarsi, condannando l'errore con ogni possibile chiarezza e energia, e contrapponendo ad esso la dottrina cattolica. Cosi si spiegano, ad es., le d. d. del Concilio Tridentino sul numero dei Sacramenti, sulla loro efficacia, sulla loro istituzione divina, sul carattere sacramentale, contro le innovazioni dei protestanti.

Qualche volta, raramente, la Chiesa ha di mira soltanto l'utilità derivante alla pietà dei fedeli e all'incremento della fede. Cio avviene quando qualche verità, un tempo controversa, ma ormai pienamente sfucidata e universalmente ammessa, viene elevata alla dignità di dogma cattolica. Tale è il caso della d. d. riguardante l'Immacolata Concezione di Maria.

Alla Chiesa, e ad essa soltanto, appartiene il discernere i motivi che può avere di pronunciare un giudizio dogmatico e di scegliere il momento opportuno di emetterlo.

Bibl.: G. Van Noort, Tractatus de fontibus revalationis necnon de fide divina, 2^{°} ed., Hilversum 1920, pp. 144-48; L. de Grandmaison, Le dogme chrétien, sa nature, ses formules, son développement, Parigi 1928, passim; A. Tannuerey, Synopsis theologiae dogmaticae, I, ivi-Roma 1947, pp. 728-30; P. Perente, Theologia fundamentalis, Roma 1947, pp. 169-67, 173-82.

Giacinto Ameri
DEFISSIONE. - Da de-figere «ficcar sotto» (in gr. π α ν α \dot{α} δ ε \dot{α} μ \mathrm{sc} da π α τ α δ ε imatĥ v «legar sotto») è l'azione magica che intende procurar danno altrui mediante una formola esecratoria diretta a potenze infernali e malefiche. Questa formola viene scritta su una laminetta di piombo avvoliolata e tenuta ferma con un chiodo o altra legatura e introdotta in un buco del terreno, in una tomba, in una fonte termale, luoghi ritenuti in comunicazione con il mondo infero.

Ve ne sono di latine, greche, osche, etrusche, in numero superiore a 300 , e sono scritte talora in lingua ignota allo scrivente perché, come misteriose, sono considerate di maggior efficacia; talora contengono una accozzaglia di lettere o frasi che non danno senso e sono adottate per la stessa ragione. Della persona che si vuol danneggiare viene precisato il nome, il soprannome e la discendenza materna (mater semper certa) e il male a cui si vuole condannarla (H. Dessau, Inscr. lat. sel., 8748). Talora con la tabella si vuole ottenere un amore fino allora non corrisposto (ibid., 8736) e impedire altrui un amore corrisposto (ibid., 8737). Vi sono anche d. contro i cavalli da corsa della fazione avversaria, singolarmente nominati, affinché non spostino, non sentano il freno, girino male, cadano e perdano la gara (ibid., 8734).

Le lamine di d., tutte di origine popolare, hanno interesse anche linguistico per le particolarità che presentano sia di lingua sia di ortografia.

Bibl.: I testi delle d. greche e latine sono raccolte in R. Wunsch nell'appendice al Corp. inser. Attic., Berlino 1897; F. W. K. Ditzenberger, Syll.inscr. Graec., Lipsia 1820, p. 333; A. Audolient, Defixionum tabellae, Parigi 1904; H. Dessau, Inscr. Lat. selectae, Beriino 1906, pp. 996-1000, nn. 8746-57; R. Wunsch, Antike Phaehisfele (Kleine Texte, 20), Bonn 1912. Studi: E. Costant Lovatelli, Le lamine magiche di esecrazione, in Nuova Antologia, sett. 1903, pp. 188-96; M. Jeanneret, La langue des tablettes d'exécration latine, in Revue de philologie, nuova serie, 41 (1917), pp. 5. 123: 46 (1022). pp. 4-25; Kunehrt, Defixio, in Pauly-Wissowa, VIII, coll. 2373-77.

Nicola Turchi
DEFLAZIONE. - Fenomeno per cui il volume dei mezzi di pagamento viene, per cause varie, a diminuire rispetto alla massa dei beni oggetto di scambio.

Per intendere la d. nella sua portata e nei suoi effetti, è necessario partire dalla cosiddetta equazione dello scambio, la quale serve essenzialmente a mettere in luce il rapporto collegante l'ammontare dei mezzi di pagamento da una parte e il totale delle merci scambiate dall'altra, col livello generale dei prezzi. La sua enunciazione è : il volume della moneta è uguale al livello generale dei prezzi moltiplicato per la quantità dei beni scambiati. Si vede
subito che fra livello dei prezzi e volume della moneta v'è proporzionalità diretta, mentre fra livello dei prezzi e massa dei beni oggetto di scambio v'è proporzionalità inversa. Ciò appare dalla trasformazione della formula, per cui il livello generale dei prezzi è uguale al rapporto che esiste tra il volume della moneta e la quantitá dei beni scambiati. A rigore, quindi, una diminuzione del livello generale dei prezzi può derivare o da quella del volume della moneta o da un aumento della massa delle merci scambiate. Salvo casi eccezionali (guerre, terremoti, ecc.) questo secondo fattore è normalmente stabile, variando in maniera rilevante solo in lunghi periodi di tempo. Sensibili contrazioni invece può subire l'ammontare dei mezzi di pagamento, fermo restando l'altro fattore; ed è in generale a questo fenomeno che si devono attribuire quasi tutte le d. finora verificate. Perciò si deve ritenere che la d. consista piú in una diminuizione assoluta del volume della moneta che in una sua diminuizione relativa per effetto dell'aumento della massa dei beni. Giova ricordare che di vero e proprio processo deflazionistico si può parlare solo quando questo raggiunga un'intensità tale da ripercuotersi sul livello dei prezzi con un ribasso di un certo rilievo.

Mentre di solito l'espansione della circolazione monetaria, cioè l'inflazione, non è praticata deliberatamente da parte degli organi responsabili, lo d. rappresenta in ogni caso un atto volontario e consapevole. Con la politica deflazionistica si tende di norma a riportare le monete, deprecante dall'inflazione, al loro precedente valore o comunque ad un valore maggiore, quando si ritenga insufficente il più limitato obbiettivo della stabilizzazione monetaria. Dopo la guerra del 1914-18 diversi paesi che avevano subito gravi svalutazioni adottarono la politica deflazionistica, e fra essi l'Italia, ma fu in particolare l'Inghilterra che spinse a fondo tale esperimento. Come qualche economista aveva ammonito, i risultati conseguiti, quando lo furono, costarono penosi sacrifici e provocarono profonde crisi di assestamento. Infatti, dato che gl'imprenditori solitamente sostengono gran parte dei costi di produzione prima della vendita degli articoli finiti e spesso sono legati a contratti a lunga scadenza, al ribasso dei prezzi non corrisponde un'immediata diminuzione dei costi e quindi l'attività delle aziende si risolve in perdita. Cio provoca da una parte un rallentamento, che può giungere alla paralisi, del ritmo produttivo, dall'altra il formarsi o l'inasprirsi della disoccupazione in ogni categoria di addetti alla produzione. Allora si sosteneva tuttavia che la d. era necessaria per sanare le ingiustizie intervenute nella distribuzione dei patrimoni e dei redditi a seguito delle svalutazioni monetarie. Infatti è noto che l'inflazione danneggia i creditori e favorisce i debitori, e mentre è a vantaggio delle categorie economiche attive degli imprenditori e dei commercianti, compromette invece la situazione di coloro che godono di redditi fissi. A parte i lamentati inconvenienti, si constatò che la d. è in tal senso controproducente, consolidando di fatto i vantaggi conseguiti con l'inflazione, mentre di solito, soprattutto con la disoccupazione, aggrava i danni di quelle classi per le quali si invoca una miglior giustizia.

Il ricorso a manovre deflazionistiche è invece lecito ed utile quando s'intenda sanare, con ribasso del livello dei prezzi interni, uno squilibrio intervenuto rispetto all'andamento dei prezzi internazionali.

Bibl.: J. M. Keynes, La riforma monetaria, trad. it., Milano 1925; P. Jannaccone, Prezzi e mercati, Torino 1936; I. Fisher, L'illusione monetaria, trad. it., Milano 1948. Ercole Calcaterra

DE FOE, DANIEL. - Scrittore inglese, n. forse nel sett. 1660 a Londra, m. ivi il 26 apr. 1731. Cominciò come commerciante e pubblicista; non con-

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formista e dissidente, passi quindi alla politica quale informatore segreto dei Whigs; fu imprigionato e condannato alla berlina (1702) per il libello The Shortest Way with the Dissenters; rimesso in libertà due anni dopo, iniziò la pubblicazione del giornale The Review (1704).

Ripresa una vita di intrighi politici e spionaggio, con The Review (soppresso nel 1713) diede un nuovo indirizzo al giornalismo del suo tempo. Il 1706 segna il primo accenno del passaggio del D. ad opere di fantasia (A True Relation of the Apparition of oue Mrs. Venl), ma solo nel 1719 vide la luce la sua prima opera veramente fondamentale, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner, il cui successo lo indusse alla composizione di altri romanzi di fantasia e di avventura.

Scrisse inoltre di commercio, di morale e di economia (ha all'indice [decr. 24 apr. 1743] Political history of the decil as well ancient as modern). I suoi scritti riflettono le molte incongruenze e contraddizioni della sua vita, dal campo religioso al campo morale e politico; ma quel che potrebbe apparire ipocrisia o cinica amoralità cupida solo di lucro, è riscattato dalla sincerità di una ingenua confessione umana e dalla grande spontaneità dell'arte. Il suo puritanesimo spesso tradito lassisticamente nella vita e nell'opera è il sintomo di un'età che tramonta, tuttavia D. ha sentito il problema di Dio con una sincera ansia.

BibL.: P. Dottin. D. De F. et ses romans, Parigi 1924; G. Roorda, Realism in D. De F.'s Narratives of Adventure, Amsterdam 1929; C. Rühnsch, D.s Stellung zu den religiösen Strömunzen seiner Zeit, Bivalavia 1933; H. H. Andersen, D. D., Chicago 1934; I. R. Moore, D. D. and modera economic theory, Bloomington 1934; R. G. Stamm, Der aufgeblörte Puritanismus D. D.s. Zutigo 1936; L. W. Payne, Mr Review. D. D. as author of the Review, Nuova York 1947; D. Marion. D. D., Parigi 1948. Amata Martorelli
DEFORIS, Jean-Pierre. - Benedettino di S. Mauro, critico e apologista, n. a Montbrison (Loire) nel 1732, m. a S. Mauro il 25 giugno 1794.

Fu uno dei primi incaricati dell'edizione critica dei Concilia Galliae, di cui uscl soltanto un volume (Parigi 1789). Curò l'edizione critica di tutte le opere anche inedite del Bossuet, che doveva constare di una trentina di volumi. I primi is sono corredati di note e prefazioni che sollevarono molte critiche, cosicché si dovette ometterle nei volumi seguenti, ma l'ed. restò incompleta ( 18 voll., Parigi 1772-88). Contemporaneamente compose numerosi scritti apologetici e polemici come La réfutation d'un nouvel ouvrage de 7.-7. Rousseau intitulé Emile ou de l'éducation (Parigi 1762); La divinità de la religion vengée des sophismes de 7-7. Rousseau (2 voll., ivi 1763); Préservatif pour les fidèles contre les sophismes et les impiétés des increíbles (2 voll., ivi 1764); L'importance et l'étendue des obbligations de la vie monastique (2 voll., ivi 1768); Plau de réforme motivé, présenté aux Etats Généraux (3 voll., ivi 1787-89).

Venuto in voce di aver favorito la costituzione civile del clero, si difese pubblicamente respingendo quella maligna insinuazione con una lettera a stampa che gli costò la vita: fu ghigliottinato il 25 giugno 1794.

BibL.: B. Heurtehise, s. v. in DThC, IV, coll. 240-31. Ireneo Daniele

## DE FRATRIBUS SEPTEM MACCABAEIS

CARMEN. - Questa poesia in 394 csametri è tramandata sotto i nomi di Mario Vittorino e di Ilario d'Arles. Il Peiper vuole attribuirla ad un altro Ilario, contemporaneo del metropolita Ilario d'Arles. Il testo presuppone un racconto in parte diverso da II Mach. 7 del martirio dei sette fratelli e della loro madre.

BibL.: testo pubbl. da R. Peiper, in CSEL, XXIII, p. 240, cf. p. 252, cf. Proem. p. XXIX; M. Manitius, Gesch. di christl. lat. Poesie bis z. Mitte des 1. Jahrhunderts, Stoccarda 1891. p. 113999 .

Erik Petersen
![img-5.jpeg](img-5.jpeg)
(do D. De l'ar, Arentures de Robinson Crusoe, Parigi 183) De Foe. Daniel - Ritratto. Da un disegno di E. Deveria inciso da Chevanchet nel 1843.

DEFUNTI, VENERAZIONE dei. - Complesso di tutte le pratiche, di cui è fatto oggetto il d. presso i diversi popoli e nelle diverse religioni.

Sommario: I. Nelle religioni non cristiane. - II. Presso gli ebrei. - III. Nel pensiero teologico della Chiesa cattolica. - IV. Nella liturgia della Chiesa. - V. Nel diritto canonico e civile. - VI. Nella medicina.
I. Nelle religioni non cristiane.

Nelle religioni non cristiane la venerazione verso i d. rivestì quasi sempre la qualità di culto. O. Schrader (op. cit., p. 16) ritiene che tale culto possa realizzarsi in tre modi distinti, e cioè : il trattamento del cadavere (sepoltura, incinerazione, ecc.) e le attenzioni rivolte ad esso durante e dopo il rito funerario (per quest'ultima forma v. anche antenati, culto degli; funerari, riti). Le tre forme possono più o meno coesistere, ma tutte implicano, anche là dove i d. sono trascurati o considerati con timore o repulsione, precise credenze intorno alla morte, all'anima e alla dimora del defunto (v. inferi).

Per la preistoria prudenti illazioni di culto dei d. si possono trarre dai non molto numerosi resti sepolcrali trasparenti di indizi in questo senso. Così, mentre per quanto riguarda i protoantropi del pleistocene inferiore (culture amigdaliana, clactoniana e levalloisiana) nulla si può dire di men che ipotetico (dubbia è l'interpretazione del giacimento di Ciò-cu-tien, nel quale vennero trovati dei crani, che ha indotto taluno a pensare a un culto dei crani connettibile con il culto dei d.), la situazione è relativamente più chiara per il pleistocene medio : nella cultura musteriana era l'uso di seppellire i morti "in posizione di riposo con la testa posata sull'avambraccio " o in posizione che sembrerebbe attestare l'uso (riscontrabile presso i primitivi attuali) della legatura del cadavere, ponendo loro accanto strumenti litici (suppellettile funeraria?), il che, unitamente a supposte vestigia di cannibalismo (forma di culto dei d. tra i popoli

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di natura), testimonierebbe di vere e proprie pratiche cultuali in onore dei morti. Nelle culture del paleolitico superiore si riscontrano sepolcri individuali e collettivi, all'aperto e in grotte, in fosse artificiali o sulla nuda terra: il cadavere (talvolta in posizione di riposo, tal'altra rannicchiata - indice di legatura ?-) è spesso cosparso di oera rossa o collocato in un «letto» ricoperto di questa materia (si vuol restituire al d. il sangue, sede dell'energia vitale, per la vita ultraterrena?), protetto, in particolare al capo e ai piedi, da lastre di pietra, ed ha accanto vera e propria suppellettile funeraria, comprendente armi, ornamenti e oggetti di uso comune. Analoghe caratteristiche hanno i reperti dell'epipaleolitico (nel quale però si tributava particolare onore ai crani, disposti in fosse collettive, sempre su uno strato di ocra rossa) e del mesolitico (v. anche preistoria, religione nella; e, per il neolitico e l'età dei metalli, la storia delle singole culture in queste epoche).

Vario tra i primitivi il complesso delle credenze intorno ai d. e varie quindi le forme di culto.

Tra gli Australiani, oltre all'endocannibalismo (uso di cibarsi delle carni del d. per appropriarsi delle sue qualità : cf. E. Vollard, Il cannibalismo, trad. it., Torino 1949, pp. 488-506) riscontrabile anche in Africa, si notano diverse forme di sepoltura: l'inumazione (cadavere disteso o rannicchiato), deposizione su alberi o su apposite piatraforme (onde ottenere la mummificazione del d. che vien poi conservato dai familiari) e incinerimento. Singolare è l'uso del doppio seppellimento, per il quale, dopo aver esposto il cadavere perché si putrefaccia, si raccolgono le ossa che vengono poi sepolte o deposte in caverne, o, in parte, conservate dai congiunti. E credenza comune che l'uomo continui a vivere dopo la morte : per questo si colloca, tolvolta, il cadavere sopra una banca perché possa fare il suo viaggio; per questo si compie, presso gli Arunta, una danza armata sul luogo dove si ritiene che aleggi lo spirito del d. per indurlo ad allontanarsi definitivamente dal mondo dei vivi.

Tra i primitivi d'Asia, gli Andamanesi si comportano analogamente ad alcune tribù dell'Australia: fanno putrefare i cadaveri, dei quali poi i parenti conservano il cranio, dopo averlo dipinto di ocra rossa. Mentre i Sakai e i Jakum della penisola di Malacca abbandonano i d. sul luogo nel quale si trovavano al momento della morte (qualche volta ricoprendoli di uno strato di terra) e si allontanano quindi dal luogo stesso. E un ritorno al doppio seppellimento si riscontra tra i Daiachi e i Toragia dell'Indonesia.

Come i Boscimani, i Pigmei d'Africa credono nella sopravvivenza degli spiriti dei d., che hanno nell'aldilà un premio o una pena a seconda della loro condotta terrena. Non dissimili sono le credenze degli Zulù. D'altra parte, presso molte famiglie africane, v'è l'abitudine di abbandonare i d. sul luogo del decesso e di compiere su di essi pratiche che ne facilitino la decomposizione: la ragione di ciò è da ricercare in un < timore di contaminazione» che si ritiene derivare dal cadavere.

La sopraelevazione del cadavere, l'incinerazione e la sepoltura si riscontrano ugualmente tra gli Eschimesi, assieme all'abbandono degli individui prossimi a morire in un luogo appartato. Mentre tra gli Algonchini - come fra altre tribù americane - era comune la mummificazione; ma tra i primitivi d'America c'era anche la credenza che il d. non potesse entrare nel suo regno prima che fossero stati distrutti i suoi resti mortali : di qui pratiche idonee ad affrettare la decomposizione del cadavere o l'uso dell'incinerazione (v. anche mentri, religione del).

Una precisa descrizione dei riti in onore dei d. abbiamo per i popoli dell'America precolombiana. Nel Messico diverso era il trattamento per i morti in guerra e per quelli morti di morte naturale. I primi erano onorati anzitutto con 4 giorni di canti funebri eseguiti dalle vedove e dai figli in una processione accompagnata da una speciale danza. Successivamente "si costruivano fantocci che rappresentavano i d.; erano coperti di carta di maguey o agave, vestiti di tuniche e fasce; a questi fantocci venivano attaccate ali di arvoltoio affinché potessero volare
innanzi al sole». Dopo che ai fantocci erano state fatte offerte di cibi, e lasciati passare altri quattro giorni, «le vedove facevano l'ultima offerta del Neutbli, bevanda indigena, spargevano rose sul suolo e bruciavano aromi. Finalmente tutti i fantocci erano gettati nel fuoco, e mentre bruciavano, le vedove piangevano» (C. Crivelli, La religione dei popoli che abitavano il Messico e l'America centrale, in P. Tacchi Venturi, Storia delle religioni, I, 2^{°} ed., Torino 1939, p. 127). I secondi, invece, erano cremati nel corso di una cerimonia che comportava sacrifici umani, e le ceneri venivano raccolte in una cassetta sopra la quale si poneva la statuetta del d. Seguivano, a intervalli regolari, sacrifici umani per un totale di 80 giorni. Lo spirito dei morti in battaglia godeva dell'immortalità, mentre quello dei morti di morte naturale (eccettuati quelli deceduti per malattie sacre a Thaloc), dopo un lungo viaggio nell'aldilà, moriva definitivamente (v. anche msssico: Religione; l'Erd: Religione).

In nessun altro paese, probabilmente, il culto dei d. assurse a importanza e fasto atone nell'antico Egitto. Dalle tombe più antiche, risalenti forse al v millennio a. C., e nelle quali il cadavere era sepolto in una fossa quasi superficiale, con accanto suppellettile varia, si passa a quello del regno antico, costituito da fosse molto più profonde, sulle quali era costruito un piccolo edificio a pareti inclinato. In progresso di rempo lo tombe sono ingrandite con l'aggiunta di vario numero di stanze. I re erano seppelliti nelle piramidi, ed accanto ad esse si costruiva un tempio dedicato al re appunto, nel quale si manteneva un culto regolare. I cadaveri erano mummificati con ogni cura e con la preoccupazione di conservare il d. quale era stato in vita. Il rito del seppellimento comportava la recita da parte del sacerdote di incantesimi atti a ridonare al d. l'uso dei sensi : si facevano quindi offerte di cibi, che si ripetevano poi a intervalli regolari. Il complesso dei riti si conserva anche nel regno medio, nel quale, per l'accresciuto livello economico della popolazione, le tombe crescono considerevolmente di numero. Il sistema di inumazione non muta, né mutano le offerte, che però, specie nel regno nuovo, vengono fatte preferibilmente nei templi. E evidente la persistenza della fede in una vita dopo la morte: fede che però cambia nella sostanza, passando dalla credenza in una semplice sopravvivenza, forse nella tomba stessa, con bisogni in tutto simili a quelli terreni, a quell