elluno): trattato, in due parti, contro i cardinali, a cui richiama l'origine e l'ufficio di consultori del romano pontefice. Da buon umanista cristiano curò l'edizione dei trattati e lettere di s. Girolamo (Parma 1480). Lasciò anche un numero considerevole di orationes e di epistolas inedite e un Summarium del processo di s. Giovanna d'Arco (cod. Vat. lat. 3878, ff. 41-61).
Bibl.: Pastor, II (v. indice); I. B. Sägmüller, Ein Trahtat des Bischafs von Feltre und Treviso T. de L., über das Verhältniss von Primat und Kardinalat, Roma 1893; L. Alpago-Novello, T. De L. vescovo di Feltre e Treviso, in Architio veneto, 5^{°} serie, 16 (1936), pp. 238-61 e soprattutto l'esauriente dissertazione di R. Dell'Ossa, Un teologo del potere papale e sui rapporti col cardinalato nel sec. XV, Belluno 1948; H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia 1949, pp. 65, 77, 79. Antonio Piolanti
DELELOE, Jeannie de Saint-Martineu. - Mistica benedettina, n. nel 1604 a Fauquembergues (diocesi di Boulogne), entrò nel 1620 nel monastero delle suore benedettine della sua città natale. Nel 1635 fuggì a causa dei disordini della guerra e si stabili con dieci consorelle a Poperinghe (nel Belgio), ove fu priora dal 1637 e morì il 13 apr. 1660.
Anima purificata da molte sofferenze, D. ricevette alte grazie mistiche, che, per comando del suo direttore spirituale, descrisse nella sua autobiografia ( 1646 ), in cui riferisce anche le sue rivelazioni private (Communications) che raccomandano specialmente la devozione particolare al S. Cuore di Gesù, come la propagò più tardi s. M. Margherita Alacoque.
Bibl.: B. Sédar, Jeanne de St-Mathieu, Maredsous 1925. Anselmo Musters
DELFI, oracolo di. - E l'oracolo principale della Grecia situato nella Focide, a 573 m . sul mare, sul declivio meridionale del Parnaso, presso la fonte Cassotis su di una fenditura del terreno ( χ \dot{α} σ μ α γ \tilde{η} ς ).
Prima divinità occupatrice del luogo, destinato a così grande avvenire mantico, fu la Terra ( Γ \mathrm{S} ) rappresentata dal serpente Pitone ( Π \dot{α} θ ω ν ) nome applicato anche alla rocciosa località; il che si spiega data la natura del terreno comunicante con il sottosuolo. La preistorica santità del luogo è documentata da ritrovamenti dell'epoca minoica. A questo luogo, dopo la temporanea signoria di Posidone, successo alla Terra, giunse una tribù dorica adoratrice di Apollo che vi insediò il suo dio, il quale, vinto il serpente, divenne signore dell'oracolo.
Da principio i responsi vi erano dati da segni esterni : canto e volo degli uccelli, pietruzze; ma in un secondo tempo questa mantica di tipo inferiore fu sostituita da quella intuitiva, cioè per ispirazione del nume, che dava i responsi per bocca della sua particolare sacerdotessa, giovane e vergine, la Pizia.
Questo cambiamento sembra dovuto all'influsso della religione dionisiaca la quale assai presto raggiunse D. ed è caratterizzata dal furore sacro da cui sono prese le adepte del culto bacchico. Lo scoliaste di Pindaro (Pyth., 297) considera Dioniso perfino come anteriore ad Apollo nel possesso di D. Quivi ogni due anni si celebrava la festa di Dioniso e nell'interno del santuario era venerata la sua tomba; quivi sul frontone posteriore del tempio era raffigurato un thiaso dionisiaco e i tre mesi dell'inverno durante l'assenza di Apollo, che partiva per le regioni iperboree, erano a lui consacrati. Eschilo (frgm. 341) chiama Apollo «il bacchico, suscitatore di mania, ornato di edera».
Parte essenziale del santuario era il sotterraneo del tempio ( 88 u vov) dove si trovava: 1) l'anfalo ( = ombelico), simbolo del centro religioso ideale della terra, pietra cilindrica terminata a forma ovoidale coperta di bende

(fol. Alinari)
Delfi, oracolo di - L' A d y t u m o penetrale del tempio di D.
o disposte a rete o spioventi, che ricordava la tomba del serpente Pitone vinto da Apollo ed era simbolo del santuario; su di esso perciò si trova sovente, nelle figurazioni, seduto Apollo; 2) il tripode, alto supporto costituito da tre aste tenute insieme da un cerchio che sosteneva un catino ( λ ε ξ δ η ς ) sul quale sedeva la Pizia nel momento dell'accesso divino (Plut., Pyth. orac., 6) dopo aver bevuta l'acqua della fonte Cassotis e aver preso in bocca una foglia di lauro; 3) la tomba di Dioniso. I consultanti ( \vartheta ε σ- π ρ \dot{α} σ σ α ) udivano le parole della Pizia, senza poterla vedere.
Presiedeva all'oracolo un sacerdocio reclutato tre l'aristocrazia delfica, costituito da due [ ε ρ ε i ζ che assistevano la Pizia, raccoglievano e interpretavano le parole e i suoni da quella emessi, spesso ambigui tanto da maritare ad Apollo il titolo di λ 0 ζ i α ς, l's obliquo ·, che venivano poi formolati in esametri o in giambi sebbene non fosse escluso anche la prosa. V'erano anche gli δ ε ι σ ι "puri» in numero di cinque addetti alle consultazioni e gli ε ξ ε γ ε ε τ α ıesegetiv, che spiegavano agli interroganti l'ottenuto responso, confermandolo con procedimenti divinatori.
Le consultazioni avevano luogo, un tempo, una volta all'anno, il giorno 7 del mese di Bysios (marzo-apr.), in seguito una volta al mese, detratti i tre mesi invernali sacri a Dioniso.
Il mantenimento del santuario dipendeva dal contributo degli stati greci; perciò nei momenti politicamente decisivi l'oracolo ebbe sempre una politica vacillante: "medizzó» durante le guerre persiane (Erodoto, VII, 140), "filippeggiò» durante l'azione di Filippo il Macedone (Dem., Or., 58, 37); osteggiò in genere i tiranni, dato il suo spirito eminentemente aristocratico e conservatore.
La sua azione fu assai benefica nel dirigere la colonizzazione dei Greci, che all'oracolo, centro di osservazione di primo ordine per affluenza di genti di ogni provenienza, domandavano consiglio. Ebbe anche indirettamente attività legislativa scegliendo i legislatori di una città o approvandone l'opera; provvide anche alla manomissione degli schiavi che, sborsata una somma avanti a testimoni, diventavano liberi in quanto addetti al santuario che ne garantiva l'acquistata libertà.
Attorno al santuario era costituita una Anfizionia
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( \dot{α} μ \varphi ι-x τ i o v ε ς ~ \sim ~ u n c l l i ~ c h e ~ a b i t a n o ~ v i c i n o ~ » ~} ) formata dai rappresentanti delle varie tribù (non città) greche: gli anfizioni esercitavano la soprintendenza del santuario, organizzavano i giochi pitici in onore di Apollo, giudicavano le questioni tra le città anfizioniche e con cio contribuirono a dare ai Greci il senso della loro unità oltre le barriere civiche, e a far sentire D. come il facolare comune (xolv \hat{η}, é σ τ i α : Plut. Arist., 20) del popolo greco.
Oltre queste benemerenze politiche l'oracolo contribuì anche a ingentilire il costume, riservandosi di giudicare la vendetta del sangue (Oreste è colpevole nel foro esterno come matricida, ma è giudicato innocente nel foro interno) educando la coscienza morale dell'individuo sono note le sentenze: "conosci te stesso" ( γ ν \tilde{ω} \vartheta \mathrm{s} o α u ν \hat{v} ν ), "evita ogni eccesso" ( μ η \hat{δ} ε ν \hat{α} γ α ν ), fuggì "la tracotante protervia" ( \dot{α} θ ρ ι ς ).
Dopo la cosiddetta guerra sacra (600-590) tra D. e quei di Crissa, nel cui territorio stava il santuario da cui i Crissei pretendevano tributi, questo acquistò la sua autonomia che aprì per esso un'epoca di grande prosperità attestata dagli edifici che fioriscono intorno al santuario. L'ingerenza macedonica, che si esercitò anche a D., fece decadere la fama del santuario il quale inoltre subì una duplice invasione dei Galli ( 279 e 109 a. C.) e poi l'occupazione romana.
Gli imperatori si sforzarono di restaurare il culto e il santuario. Augusto riorganizzò l'anfizionia, Domiziano restaurò il santuario spogliato da Nerone, Traiano portò a 30 gli anfizioni con l'intento di costituire un consiglio amministrativo per la provincia di Macedonia e Acaia; Adriano e gli Antonini contribuirono al rifiorire della città. Durante questo periodo Plutarco fu per venti anni, dal 105 al 126, sacerdote del santuario e ci ha lasciato tre scritti sul medesimo.
Bibl.: Fonti principali: Ifymm. Hom. II in Apoll. Pythium, canta la vittoria di Apollo sul serpente, la fondazione del tempio e dell'oracolo, il sacerdozio del tempio venuto da Creta; Strabone, IX, 3; Plutarco, De oraculo Pythica, De El apud Delphes, De defecte oraculorum; Pausania, X, libro dedicato alla Facide. Letteratura: L. Bourguet, Les ruines de Delphes, Parigi 1914 e in edizione abbreviata: Delphes, ivi 1923; Th. Dempsey, The Delphic oracle, Oxford 1918; R. Flacelière, Le fonctionnement de l'oracle de Delphes au temps de Plutarque, in Etudes d'archéologie grecque (données de l'École des hautes études de Gand), Gand 1938, pp. 69-107; H. W. Parke, A history of the Delphic Oracle, Oxford 1939.
Nicola Turchi
DELFIN, Pietro. - Generale dei Camaldolesi, n. a Venezia nel 1444, ivi m., il 15 genn. 1525 . Religioso nel 1480 , coltivò le lettere e la teologia, tenendosi in relazione con gli uomini più illustri del suo tempo, soprattutto con gli umanisti. Eletto generale nel 1480 , rimase in carica fino alla morte; dal 1514 però la sua autorità fu puramente nominale, perché in quell'anno Leone X affidò il governo effettivo dell'Ordine a due vicari.
Uomo di carattere mite, lasciò mano libera a d. Basilio Nardi, più che monaco, avventuriero, e non ebbe l'energia sufficente per attuare la riforma religiosa, che pure auspicava. Irriducibile e non sereno avversario del Savonarola, nel suo Dialogus in Ieronymum Ferrisviemem arrivò a chiedere la condanna al rogo del frate di S. Marco. Ricchissimo il suo epistolario, in parte edito da Giacomo da Brescia (Venezia 1524), che all'eleganza delle stile unisce dottrina teologica e abbondanza di ragguagli storici.
Bibl.: I. B. Mittarelli-A. Costadoni, Annales Camalduleses, Venezia 1790, pp. 40-41; Hurter, II, coll. 1362-63; I. Schnitzer, Peter D., Monaco 1926 (a p. 366 sgg . l'edizione del libello contro il Savonarola); id., Savonarola, trad. it. di E. Rutili, I. Milano 1931, pp. 120, 145, 190, 211, 292, 419; II, ivi 1931, pp. 107, 306; A. Giabbani, Camaldolesi, Camaldoli 1944, pp. 149-50 Antonio Piolanti
DELFINA de Glandèves, beata. - Terziaria francescana, sposa di s. Elzeario, conte d'Ariano (v.). N. a Puimichel in Provenza nel 1284 dalla famiglia de Glandèves. Rimasta orfana a 7 anni, fu educata dalla zia Cecilia Puget, badessa di Sorbs. Per de-

(frst. Biblioteca Vaticana)
Delpino, Giovanni - Lettera al card. Francesco Barberini (1 marzo 1668) - Biblioteca Vaticana, cod. Barb. lat. 8712 arm. A.
siderio di Carlo II di Sicilia, sposò, quantunque riluttante, Elzeario, conte d'Ariano (v.), nel Regno di Napoli, che ella indusse a conservarle la verginita. Morto nel 1323 Elzeario, vendette i vasti suoi beni di Provenza e del Napoletano, e diede il ricavato ai poveri e a varie opere pie. Fu spesso richiesta in corte dalle regine Sancia di Napoli e Eleonora di Palermo. Più a lungo dimorò a Cabrières e ad Apt in Provenza, conducendo vita ritirata, e in quest' ultima città morì il 26 nov. 1558. Innocenzo XII ne concesse la Messa e l'Ufficio; la festa è il 26 nov.
Bibl.: Wadding, Annales, VI (1931), pp. 280, 289, 380 sgg.; L. de Clary, Aureola serafica, IV, ivi 1900, pp. 333-65; A. van de Wyngaert, De sanctis et beatis Tertii Ordinis, in Archivum francisc. histor., 14 (1912), p. 32.
Alberto Ghinato
DELFINI, Giovanni Antonio. - Filosofo e teologo dei Francescati conventuali, n. a Pomponesco (Cremona) il 26 marzo 1507, m. a Bologna il 5 sett. 1561. Fu reggente in vari Studi dell'Ordine; inquisitore di Romagna ( 1550-59 ), professore di metafisica e di logica all'Università di Bologna (15531559) e vicario generale apostolico dell'Ordine (15591561). Teologo al Concilio di Trento nel suo primo e secondo periodo ( 1545-47; 1551-52), si distinse nelle varie congregazioni "de iustificatione" e "de Sacramentis». Per il terzo periodo ( 1562-63 ) aveva preparato un opuscolo dal titolo: De traciandis in Concilio Oecumenico (Roma 1561), ma, morto prematuramente, non poté vederne la realizzazione.
Fra i suoi scritti si ricordano: De cultu Dei et Sanctorum (Bologna 1549); De potestate ecclesiastica (Venezia 1549); De Ecclesia (Venezia 1552); De solutori... progressu (Camerino 1553); De matrimonio et coelibatu contra horum temporum impios et haereticos homines (ivi 1553); Didactica methodus rerum logicalium (Bologna 1554);
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Dialectica (ivi 1555). In essi il D. si rivela, oltre che filosofo e teologo di valore, abile e deciso controversista.
Boll: Conc. Trid., ed. Gorresiana, I. V. IX. XI, passim; XII, pp. 651-58; XIII, pp. 72-81, 384-85; Waddene, Scriptores (1906), p. 129; Hurter, III, col. 155; F. Lauchert, Der ital. Francksbuner fub. Delphinus, in Zeitschrift für hath. Theologie, 34 (1910), pp. 39-70 v. 414-17; id., Die ital. literar. Gegner Lathers, Friburgo in Br. 1912, pp. 487-436; Sbaralos, II, pp. 30-31, 300; L. Gorani, De Eed. natura et constis. Doctrina I. A. Delphini, Padova 1943, pp. 11-35; G. Odoardi, Padri e teologi O. F. III. rom., al Conc. di Trento, in Misc. franc., 47 (1947), pp. 336-38,353,370-71.
Giovanni Odoardi
DELFINO. - Gli antichi ritennero questo cetaceo quale amico dell'uomo; e che seguendo esso le navi e rifugiandosi nei porti all'approssimarsi della tempesta era d'avviso ai naviganti.
Venne rappresentato molto spesso sia in monumenti pubblici che in quelli sepolcrali (sarcofagi, iscrizioni), sia nella suppellettile (lampade, ecc.); si trova tanto isolato come accoppiato, spesso insieme con il tridente o attorcigliato ad esso; talvolta a gruppi guizzanti sulle onde marine, o quale elemento decorativo o, talvolta, quale simbolo della trasmigrazione delle anime alle isole dei beati o anche semplice emblema delle acque superiori (F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Parigi 1942, p. 130). Gli antichi cristiani lo hanno raffigurato con molta frequenza nelle iscrizioni sepolcrali, usandolo in alcuni casi con lo stesso simbolismo del pesce (v.). Come pure si incontra sovente nelle lampade o nei portalampade, negli anelli e nei sigilli, ad es., con la scritta spes in Deo (G. B. De Rossi, Bull. d'arch. crist., 5^{°} serie, 4 [1879], tav. 9, 2).
Boll.: F. X. Kraus, s. v. in Realsucybl. der christlichen Altertimer, Friburgo in Br. 1882, pp. 351-53; H. Leclercq, s. v. in DACL, IV, 1, coll. 283-95.
DELFINO, Cesare Pietro Michele. - Controversista, n. a Parma in data incerta, m. a Roma nel 1566. Si dedicò alla medicina ed alle scienze e poi agli studi teologici. Dimorò alcuni anni in Inghilterra ed in Germania, diffondendo il pensiero cattolico. Perseguitato e spogliato dei suoi beni, fu costretto a rientrare a Venezia che gli fece buona accoglienza.
Sollecitò il favore di Paolo III e di Giulio III, al quale dedicò un'operetta: De penportione Papae ad concilium et de utroque eiusdem principatu certissima et novissima dectio (Forma 1550), contro le mire cesaropapistiche di Enrico VIII. Si trova in G. T. Boccaberti, Bibliotheca maxima pontificum, VII, Roma 1698, pp. 8-26. Antecedentemente aveva scritto canti in onore della Madonna, Marindas ( 3 voll., Venezia 1537) e De summa romani pontificis primatis et de ipsius temporali ditione demonstratio (ivi 1547).
Boll.: I. Affè-A. Pezzana, Memorie degli scrittori e letterati parmegioni, IV, Parma 1796, pp. 95-107; VI, ivi 1825. pp. 519,967 e 1015; G. B. Janelli, Divionario biografico dei parmegioni illustri e benemeriti, Genova 1877, p. 152; Hurter, III, col. 49.
Cosimo Petino
DELFINO, Giovanni. - Cardinale, n. a Venezia da Nicola D., generale della Repubblica, e da Elisabetta Priuli il 22 apr. 1617, nipote di un omonimo cardinale vescovo di Brescia.
Partecipò alla vita pubblica ed era senatore quando il 23 giugno 1656 fu nominato vescovo di Tagaste e coadiutore di Girolamo Gradenigo, patriarca d'Aquileia, e gli successe il 19 dic. 1657 prendendo subito il governo della diocesi. Alessandro VII il 7 marzo 1667 lo creò cardinale di S. Salvatore in Lauro. Visitò la diocesi, tenendovi due sinodi, nel 1660 e 1669 , gli atti dei quali fece stampare insieme nel 1697 (cf. G. Marcuzzi, Sinodi aquileiesi, Udine 1910, p. 286). Nei Conclavi del 1669 e del 1689 parve vicino al papato. Morì a Venezia il 19 luglio 1699. Ebbe qualche importanza nella vita letteraria del '600. Studio a Padova e fu socio della Crusca; compose dialoghi su materie filosofiche, versi e tragedie, senza mandare nulla alle stampe. Il nipote Dionisio, patriarca, fece stampare a Padova nel 1733 quattro delle sue tragedie (su queste cf. A. Belloni, Il Zalcanto, Milano 1929, p. 257 sgg.).
Boll.: L. Crasso, Elogii d'huomini letterati, Venezia 1666, p. 206 sgg.; G. de Renaldis, Memorie storiche del patriarcato d'Aquileia, Udine 1888, pp. 453, 456; B. Chiurlo, I manuscriti letterari del patriarca G. D., Venezia 1939; F. D. Ragni, G. D. patriarca aquileiese e drammaturgo, Udine 1940. Pio Paschini
DELFINO, ZACCARIA. - Cardinale, n. a Venezia il 29 maggio 1527, m. a Roma il 19 dic. 1583. Fu vescovo di Lesina. Nel luglio del 1560 fu nominato nunzio a Vienna presso l'imperatore Ferdinando I can l'incarico di ottenerne l'assenso per la riapertura del Concilio a Trento. Le forti resistenze del sovrano procurarono al D. l'accusa di non aver difeso con sufficente energia le idee del Papa. Alla fine però riuscì ad ottenere l'adesione desiderata. Fu allora inviato nella Germania media e superiore per intimare il Concilio ai principi ecclesiastici e laici, mentre della Germania inferiore, del Belgio e della Renania era incaricato Giovanni Commendone.
Per volere di Ferdinando i due nunzi intervennero alla riunione protestante di Naumburg, dove nulla poterono ottenere per l'ostilità dei convenuti. Lo stesso atteggiamento negativo tennero le città protestanti visitate dal D. rimasto nunzio residente a Vienna, il D. ebbe parte principale nelle laboriose trattative fra il Papa e l'Imperatore durante il Concilio. Nel 1563, quando il Papa sollecitò il consenso dell'Imperatore alla conclusione del Concilio, il D. l'ottenne. Per convincere Ferdinando, il D. gli aveva anche promesso concessioni sull'uso del calice da parte dei laici e sul matrimonio dei preti. L'Imperatore ritenne che il Papa avesse segretamente autorizzato il D., tanto più che questi gli aveva fornito l'abbozzo delle lettere di richiesta. Ma il Papa, mentre si indusse a concessioni per il calice, non era disposto ad accogliere l'altra domanda, e quando Massimiliano II, successo a Ferdinando, la rinnovò, sempre con l'appoggio del D., rispose con il decreto del 18 maggio 1565 contro la servilità dei nunzi. La protezione dell'Imperatore procurò tuttavia al D. la promozione a cardinale il 26 giugno dello stesso anno. Promozione che, peraltro, permise al Papa di richiamare da Vienna il D., che si era dimostrato abile diplomatico, ma troppo ligio ai voleri del sovrano presso il quale era accreditato.
Boll.: Pastor, VII. v. indice. Cf. pure E. Tomek, Kirchengeschichte Österreichs, II, Innsbruck-Vienna 1940, p. 433 sg.
Roberto Palmarocchi
DELFO, iscrizione di : v. gallione.
DEL FOSSO (Fosso), Gaspare. - Arcivescovo, n. a Rogliano (Cosenza) il 6 genn. 1496, m. a Reggio Calabria il 29 dic. 1592. Entrò nell'Ordine dei Minimi, dove fu eletto generale nel 1535 e poi nel 1541; dal 1544 fu procuratore generale, finché il 13 maggio 1548 fu nominato vescovo di Scala. Di là fu trasferito a Calvi in Campania il 22 apr. 1551 e poi all'arcivescovato di Reggio Calabria il 17 luglio 1560. Il 21 febbr. 1561 fu inviato dal card. Carlo Borromeo a partecipare al Concilio di Trento, nonostante che movimenti eretici turbassero la Calabria, e vi tenne il discorso di apertura il 18 genn. 1562, partecipando attivamente alle sedute e rimanendo sin verso la fine malgrado le sue inalciature per ritornare in diocesi; non ne firmò però gli atti.
Fu uno dei più illustri artefici della riforma cattolica in Calabria e vi promosse l'istituzione del primo seminario.
Boll.: L. Dony d'Attichr, Histoire générale de l'Ordre sucré des Minimes, Parigi 1623, p. 224 sgg.; F. Monteleone, Aspetti della riforma e controriforma in Calabria, Vibo Valentia 1930, pp. 60, 150.
DELGADILLO, Cristóbal. - Teologo francescano, n. a Madrid, m. ivi, il 27 ott. 1671. Studio nel collegio francescano di Alcalá; passato poi in Italia, in custode del governo generale e della provincia di Roma; tornò poi in Spagna, guardiano del convento
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di Madrid e definitore generale della provincia di Ca stiglia. Esaminatore sinodale a Toledo, sotto Filippo IV fu nominato predicatore di corte. Offertogli il vescovato di Tuy, lo rifiutò. Oltre che per la sua scienza, fu stimato anche per la sua pietà e austerità di vita.
L'opera sua è interamente dedicata a illustrare il pensiero di Duns Scoto. Scrisse: Secundum principium completense seu de Angelis (Alcalá 1652); Tractatus duo, alterum de Incarnatione, alterum de adoratione, in quibus legitima doctoris subtilis mens aperitur et propugnatur (ivi 1653); De Sacramentis in genere et aliquibus in specie (ivi 1654); De Poenitentia tractatus bipartitus, sc. quatenus virtus est et quatenus Sacramentum (s. 1. 1658); De venerabili Eucharistiae sacramento (Alcalá 1660); De observantia silentii sanctimonialium clarissarum et aliis praeceptis (ivi 1662); De assidua communione (Madrid 1665).
BISL.: Hutter. IV, col. 11; anon., s. v. in Enc. Eur. Am., XVII, pp. 1430-32.
Vita Zollini
## DELGADO Y CEBRIAN, Clemente Ignacio,
beato. - Domenicano, n. il 23 nov. 1761 (secondo altri nel 1762; nel breve di beatificazione: 1763) a Villa Felice (Saragozza); m. in prigione, a Nam-Dinh, il 2 luglio 1838. Il 28 ott. 1790 raggiunse con il b. Henares il Tonchino; l'1 1 febbr. 1794 fu nominato da Pio VI vescovo e coadiutore di mons. Alfonso, vicario apostolico del Tonchino orientale, cui succedette il 2 febbr. 1799. In quasi mezzo secolo di apostolato, raddoppiò il numero dei fedeli, fondò collegi, edificò conventi e chiese e promosse al sacerdozio numerosi indigeni. Fatto prigioniero il 13 maggio 1838 e rinchiuso in una gabbia, vi spirò in seguito ai gravi patimenti, poche ore prima della decapitazione, che fu eseguita sulla salma. Il capo gettato nel ViHoang, fu ritrovato quattro mesi dopo dai fedeli, che lo riunivano al corpo, amorosamente sepolto a BuiChu. Beatificato da Leone XIII, il 27 maggio 1900, con altri martiri dell'Annam.
BISL.: anon., I Martiri annamiti e cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla santità di papa Leone XIII il 27 maggio 1900 , Roma 1900; J. Recorder, Vida y martirio de los XVI mártires de la Misión dominicana en el Tang-Kin, Manila 1900; B. Cothonay, Les Frères prêcheurs missionnaires du Tonkin... beatifiés le 27 mai 1900, Parigi 1906.
Romeo Bellotti
DELHI e SIMLA, ARCIDIOCESI di. - Nel 1910, con territorio distaccato dall'arcidiocesi di Agra ed in parte dalla diocesi di Lahore, fu eretta l'arcidiocesi di S., che fu affidata ai Cappuccini. Nel 1937, in seguito alle richieste dei cattolici indiani, desiderosi di vedere la capitale dell'India sede d'un prelato cattolico, le fu incorporata, staccandola ugualmente da Agra, anche la città di D. con i suoi dintorni, ed alla circoscrizione così ingrandita fu dato il nome di arcidiocesi di D. e S.
Ha una superfice di kmq. 100.051. La popolazione ascende a ca. 7 milioni di ab., di cui appena 8 mila sono cattolici. I protestanti raggiungono più o meno la stessa cifra. L'esiguità del numero dei cattolici si deve attribuire al poco sviluppo dato finora al lavoro di conversione tra i pagani e all'esodo dell'elemento inglese ed anglo-indiano, avvenuto dopo la costituzione del nuovo Stato indipendente dell'India. La quasi totalità degli abitanti è composta da hindù; vi è anche un discreto numero di maonettani. Vi lavorano complessivamente 12 cappuccini inglesi, 3 indiani, 1 irlandese e 3 preti indigeni. Una diecina di fratelli delle Scuole Cristiane attendono all'insegnamento. Ca. 50 suore, quasi tutte straniere, si occupano delle scuole e delle opere caritative. L'arcidiocesi è divisa in 12 distretti, 12 stazioni primarie e 27 stazioni secondarie.
BISL.: Clemente da Terzorio, Le missioni dei Minori cappuccini, IX, Indie orientali, parte 2^{\text {a }}, Roma 1935, pp. 572-79: Catholic Directory of India, Pakistan, Burma and Ceylon, Madras 1948, pp. 453-57.
Pompeo Borgna
DELICIEUX, Bernard. - Francescano, n. ca. la metà del sec. xili a Montpellier, m. nel 1320 a Tolosa. Entrò nell'Ordine il 1284; fu lettore nel convento di Carcassonne (1296). Sostenne frequenti lotte contro gli abusi dell'Inquisizione di Carcassonne e d'Albi, specie per i processi del 1297 e 1300. Si presentò due volte ( 1301 e 1302) a Filippo il Bello per ottenere migliore giustizia inquisizionale, ma ebbe poco successo. Per aver preso parte al cosiddetto tradimento di Carcassonne, che voleva consegnarsi a Ferrando di Maiorca, fu incarcerato a Parigi e poi liberato.
Di idee gioachimite e spirituali, le difese dinanzi a Giovanni XXII; per questo e per altre accuse, tra cui quella d'aver avvelenato Benedetto XI, fu di nuovo incarcerato e processato, e m. in carcere.
BISL.: B. Hauréau, B. D. et l'inquisition albigenise, 1500-20, Parigi 1877; C. Eubel, Bull. Franc., V, Roma 1898, passim; Wadding, Annales, VI (1931), p. 361 sg.; M. De Dmitrovskii, Fr. B. D., O.F.M., in Arch. Franc. hist., 17 (1924), pp. 183-218, 313-37, 457-88; e 18 (1925), pp. 3-32, 185-90 (bibl.).
Alberto Ghinato
## DE LIGNO VITAE : v. DE CRUCE.
DELINQUENTE. - Problema di carattere preliminare, la definizione biologica di d. ; trattasi, in effetti, di stabilire se i d. costituiscono oppure no una categoria di uomini diversi dagli altri per peculiari caratteri somato-psichici.
Le risposte a tale interrogativo sono state diverse: agli albori degli studi di criminologia, il d. venne ritenuto un "degenerato", ossia un discendente da capostipiti tarati o intossicati; oppure un soggetto proveniente da discendenti alienati. Furono altresi intravisti intimi rapporti tra delitto e follia. Siffatte concezioni si concretarono nella dottrina del Lombroso che considerò il d. dapprima un "primitivo", cioè il prodotto dell'eredità stavica, poi un degenerato per cause patologiche, infine un tipo particolare di epilettico in cui l'impulso irresistibile a compiere l'azione criminosa rappresenterebbe il corrispettivo della crisi convulsiva dell'epilettico comune. In base a tale teoria, il d. risulterebbe un necessitato da condizioni abnormi (ereditarie, degenerative, patologiche); con una serie di ricerche di ordine morfologico e psichiatrico si tentò di identificare e definire i caratteri distintivi e peculiari del d. medesimo.
Ci si accorse però che altri fattori, in aggiunta agli organici, operavano nel d.: quelli sociologico-ambientali; anzi, taluni studiosi sostennero che questi ultimi dovevano ritenersi gli unici elementi determinanti il delitto.
Pur senza trascurare i problemi di natura psicologica, era stata tuttavia attribuita un'efficacia criminogena preponderante ai fattori per cosi dire organici ed a quelli ambientali. Fu per opera di illustri autori italiani (Sergi, Sighele, Niceforo, Patrizi, Ottolenghi, ecc.) che venne delineandosi quel vasto movimento dottrinale che riconosce un'importanza preminente alle indagini psicologiche in quanto i motivi dell'agire illecito risultano primitivamente di origine psichica. Si sostenne cosi che nel d. sussiste un io profondo, sede delle istanze psichiche elementari della personalità, da cui si originerebbero gli stimoli criminogeni che irromperebbero alla superfice dopo aver vinto l'azione antagonista dei contromotivi promossi dall'io superiore (Niceforo). Tali concetti trovarono un ben più ampio sviluppo nella dottrina di Freud (v. psicanalisis): il delitto prenderebbe vita sempre dai settori inconsci della
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personalità e quasi sempre da esperienze psichiche di natura sessuale, che, vissute durante l'età infantile, vennero rimosse - col maturare, ad opera dell'ambiente, della coscienza morale del soggetto dall'io nell'inconscio.
Specialmente in questi ultimi anni si è andato affermando il convincimento che il d. non deve ritenersi sempre un necessitato da cause biologiche. Una siffatta concezione può dirsi attualmente concretata, nonostante che un recente rifiorire di studi, tendenti a dimostrare una intima correlazione tra temperamento e costituzione organica, sembrasse adombrare, sotto aspetti apparentemente diversi, un ritorno al determinismo delle passate scuole criminologiche. Tale indirizzo fondamentalmente psicologico ha di conseguenza restituito dignità alla persona umana, riconoscendo che soltanto il libero esercizio dell'intelletto e della volontà - attività presenti solo nell'uomo - va ritenuto, anche da un punto di vista puramente scientifico, il fattore determinante dell'agire.
Con ciò non si vuole negare che il delitto possa essere talora espressione di uno stato patologico, ma soltanto affermare che in genere il d. è tale non perché malato nel corpo o nella mente. Anzi, una serie di osservazioni condotte in profondità - anche dalla scuola medico-legale romana - su singoli d. consente di prospettare l'ipotesi che la popolazione degli stabilimenti di pena sia costituita prevalentemente da soggetti "comuni ", i quali vanno collocati se mai in quella vasta serie scalare di individualità umane, costituita dalle varietà caratteriologiche (v. carattere e caratteriologia). Pertanto è da ritenere che non sussistono caratteri biologici specifici che consentono di distinguere il d. dagli altri uomini e che "la differenziazione per la quale alcuni uomini sono giudicati d. non è biologica ma giuridica" (Gemelli). Ne consegue che quello della criminalità deve considerarsi un problema prevalentemente di ordine etico-sociale. V. Rieducazione.
Per quanto riguarda il d. sotto l'aspetto giuridico v. delitto.
Bibl.: A. Gemelli, Le dottrine moderne della delinquenza, 3ª ed., Milano 1920; P. Pasquali, I d. moderni professionali, Rom: 1932; A. Gemelli, Metadi, compiti e limiti della psicologia nella studio e nella prevenzione della delinquenza, Milano 1936.
Giovanni De Vincentis
DELIRIO. - Errore morboso dell'apprezzamento e del giudizio non modificabile da sensazioni ed esperienze contrarie, ragionevole critica altrui, evidenza di fatti opposti. Organizzato in un saldo complesso ideativo-emozionale, il d. diviene invincibile per l'esaltato tono affettivo, le alterazioni psico-sensoriali (illusioni, allucinazioni), i disturbi della memoria, la deficente maturità intellettiva e critica del soggetto. Presente in molte malattie mentali, assume una costruzione organica sistematizzata nella paranoia, costituendo un edificio saldo, coerente e logico a determinate premesse irreali.
Giuseppe de Ninno
DELISLE, Léopold-Victor. - Storico, n. a Valognes, il 24 ott. 1826, m. a Chantilly il 22 luglio 1910. Entrato nel 1847 all'Ecole des Chartes, gli fu affidata nel 1852, alla biblioteca Nazionale di Parigi, la custodia del Gabinetto dei manoscritti, che egli illustrò in un'opera in 3 voll., usciti a Parigi dal 1868 al 1881 (Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale).
Gli si devono parecchi cataloghi e bollettini bibliografici, che gli valsero l'attributo di principe dei biblio-

(da P. Lacome, arbuograpine des travaux de M.L.D., Parigi 1881) Delisle, léopold-Victor - Riratto.
tecari. Degni di nota gli altri numerosi lavori prevalentemente sulla liturgia e la paleografia. Particolare ricordo meritano: Mémoire sur d'auciens sacramentaires (Parigi 1886), molto utile per i liturgisti, e Mémoire sur l'école calligraphique de Tours au IXe siècle (ivi 1895).
Bibl.: P. Lacombe, Bibliographie des travaux de M. L. D., Parigi 1902; Supplément, ivi 1911; Necrologia di S. de Ricci, in Revue archéologique, 16 (1910), pp. 103-148; A. Wilmart, s. v. in DACL, IV, i, coll. 513-61.
Niccolò Del Re
DE LITIO, ANDREA. - Pittore abruzzese della seconda metà del Quattrocento. Nella chiesa di S. Maria Maggiore di Guardiagrele è un affresco con l'immagine di s. Cristoforo che reca il suo nome e la data del 1473 .
Per confronti stilistici è stato attribuito allo stesso pittore il ciclo di affreschi che riveste la vòlta e pareti nella cappella maggiore del duomo di Atri, con le figure degli Evangelisti e dei Dottori della Chiesa, e con scene della vita della Vergine. L'opera, abbastanza unitaria nonostante il palese intervento di aiuti, rivela una vivace personalità, formatasi a contatto con le correnti ferrarese e umbro-marchigiana. Gli appartengono alcuni affreschi isolati nello stesso Duomo, uno in S. Agostino, pure di Atri, e gli sono attribuite, ma con minor fondamento, poche altre opere in Abruzzo.
Bibl.: E. Bertaux, L'autare degli affreschi del duomo di Atri, in Rass. abruzzese di storia ed arte, 2 (1898), pp. 200-207; G. Aurini, Il pittore della cattedrale di Atri, in Rass. d'arte Abruzzo e Mälar, i (1912), pp. 82-97; W. B., s. v. in Thieme-Becker, IX, p. 23.
Emma Zocca
DELITTO. - I. Nozioni generali. - In diritto canonico il d. è definito dal CIC : «violazione esterna e moralmente imputabile di una legge, per la quale sia stabilita una sanzione canonica almeno indeterminata" (can. 2195 § 1).
Perché si abbia un d. quindi sono sempre necessari, anche nel diritto penale canonico (come nel diritto penale dello Stato), oltre agli elementi specifici richiesti dalla legge per ciascuna specie di d., tre elementi comuni a tutti i d.: a) oggettivo o materiale, cioè un'azione umana esterna; b) soggettivo
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o morale o psichico, cioè o il dolo o la colpa; c) giuridico, ossia la norma di legge (v.) o un precetto (v.) particolare che commini una pena per chi compie l'azione.
La necessità dell'elemento giuridico (che in realtà è piuttosto un presupposto che un elemento del d.), ora quasi universalmente ammessa, si è venuta introducendo nel diritto penale soprattutto dal sec. xix, mentre prima si riteneva punibile qualsiasi azione esterna illecita che turbasse l'ordine sociale, anche se non preesistesse una norma incriminatrice.
Nel diritto canonico il principio della necessità dell'elemento giuridico (nullum crimen sine lege) è stato accolto solo con il CIC, il quale peraltro lo attenua in pratica notevolmente, per le speciali esigenze della tutela dell'ordine sociale nella Chiesa, dato il fine soprannaturale di questa. Infatti, oltre ai d. specificamente configurati in legge o precetti ecclesiastici, è prevista in via generale la punibilità di qualsiasi violazione di legge, ogni qualvolta la punizione sia necessaria per lo scandalo eventualmente derivante o per la particolare gravità della trasgressione (can. 2222 § i).
Conformemente alla sistematica del CIC, per l'elemento giuridico del d., ossia per le leggi e per i precetti penali, v. pena. Qui ci si limita ad aggiungere che la mancanza di tale elemento fa sì che non sia punibile il cosiddetto d. putativo, che si ha quando taluno compie un'azione che non è considerata d. da alcuna norma, mentre egli crede erroneamente che essa costituisca d.
II. Classificazione del D. - I d. si sogliono classificare secondo vari criteri, alcuni dei quali sono propri del diritto canonico. Le principali classificazioni sono:
a) ecclesiastici, civili, o misti, secondo che siano considerati d. solo dalla legge della Chiesa, o soltanto da quella dello Stato, ovvero da entrambe; per la punizione dei secondi e dei terzi la Chiesa riconosce la competenza dello Stato (per gli ultimi in concorrenza con quella della Chiesa stessa), salvo che al colpevole spetti il privilegio del fòro (v. privilegi del chierici); e nei d. misti la Chiesa generalmente non punisce il colpevole, se questi è un laico, e già sia stato o si preveda fondatamente che sarà punito dall'autorità civile (cann. 1553 § i, 1933 § 3, 2223 § 3, n. 2);
b) occulti, pubblici e notori : occulti sono quelli che non si possono provare in fòro esterno; pubblici quelli di cui la notizia è già divulgata o si prevede ragionevolmente che verrà facilmente divulgata; notori notorietate facti quelli che per le circostanze in cui sono stati commessi o per la divulgazione che di essi si è avuta non possono ormai più essere celati né giustificati; notori notorietate iuris, quelli accertati con sentenza del giudice competente o confessati giudizialmente dal colpevole (can. 2197). La distinzione è molto importante, perché solo se il d. è pubblico può aver luogo il processo giudiziario per la punizione del colpevole (can. 1933 § i); e se il d. è notorio in molti casi la pena, se è latae sententiae, importa effetti più gravi (v. pena);
c) omissivi o commissivi, secondo che il d. consiste in una inazione ossia in un'astensione da un'attività doverosa, ovvero in un contagno attivo (se il d. consiste in un evento positivo che si può cagionare anche mediante omissione, si parla di d. commissivi mediante omissione);
d) formali o materiali (i termini non sono usati da tutti nello stesso senso): sono formali i d. per la cui consumazione basta l'azione od omissione del colpevole (p. es., eresia, superstizione, e tutti i d. omissivi); materiali quelli che richiedono inoltre il verificarsi di un evento diverso dall'azione (p. es., omicidio, aborto); nei primi non è possibile la figura del d. mancato (v. TENTATIVO del delitto);
e) unisussistenti o di esecuzione composta : i primi sono quei d. la cui esecuzione si esaurisce in un solo atto, mentre nei secondi vi può essere un'attività più o meno prolungata e complessa (iter criminis) prima di giungere
alla consumazione; nei primi non è configurabile né d. tentativo né il d. mancato;
f) istantanei o permanenti : nei primi l'attività delittuosa si esaurisce con il compimento di quanto è necessario per la consumazione del d., nei secondi invece persiste mantenendo in atto la situazione illegale in cui consiste il d. (p. es., detenzione di libri proibiti);
g) semplici o complessi : sono complessi i d., un elemento costitutivo o una circostanza aggravante dei quali costituirebbe per se stessa un distinto d. (che perciò non viene punito separatamente: v. CONCORSO dI Reati e di PENE); sono semplici tutti gli altri;
h) di danno o di pericolo: è d. di danno quello per la cui consumazione si richiede il verificarsi di una lesione dell'interesse che la legge ha voluto tutelare quando ha considerato quel fatto come d. (p. es., omicidio, furto); sono d. di pericolo quelli nei quali invece ciò non si richiede, bastando che sia messo in pericolo l'interesse tutelato dalla norma penale (p. es., ingiuria, bestemmia e tutti i d. formali);
i) unilaterali o bilaterali : in questi, a differenza di quelli, è indispensabile l'esistenza di un rapporto delittuoso tra due o più persone, che si presentano come le due parti di un rapporto giuridico (p. es., adulterio, bigamia, duello, incesto, ecc.); i d. unilaterali poi si dicono collettivi, se per la nozione del d. è necessario l'intervento di più persone con azione associata per il conseguimento di un fine comune (p. es. : cospirazione); v. anche cooperazione nel delitto;
k) perseguibili d'ufficio o a querela di parte : si dicono punibili a querela di parte quei d. (in diritto canonico l'ingiuria e la diffamazione e neanche sempre: v. inguria e direstiazione, oparela) che la legge stabilisce non esser punibile se la persona offesa dal d. non chieda la punizione del colpevole.
Per la nozione di d. continuato, v. concorso di reati e di penE.
III. Soggetti del D. - Nel d. si distinguono i soggetti attivi e i soggetti passivi.
Soggetti attivi del d. sono coloro che compiono o concorrono a compiere il fatto che costituisce d., e perciò tanto l'autore del d. quanto i complici.
Soggetto attivo del d. secondo la concezione oggi prevalente (ma in diritto canonico non senza contrasti), può essere solo la persona fisica (uomo), non la persona giuridica: anzi in diritto canonico solo i battezzati (cattolici o no) sono soggetti alle leggi (o precetti) penali, dato che i non battezzati non sono sottoposti alla giurisdizione della Chiesa; e non può essere soggetto attivo di d. il sommo pontefice, non potendo a lui applicarsi le pene da lui stesso o da un suo inferiore stabilite.
Non tutti i d. però possono esser commessi da chiunque (o, nel diritto canonico, da qualunque battezzato: d. comuni). Molti fatti costituiscono d. solo se il soggetto attivo ha o non ha determinate qualità di fatto o giuridiche (d. particolare); così per alcuni d. è necessario che l'autore sia - chierico (cann. 2340 § 2, 2379, 2396, 2400), - sacerdote (cann. 2321, 2365, 2366, 2376, 2377), - chierico in sacris (cann. 2359 § i, 2376, 2399), - vescovo (cann. 2370, 2398), - cardinale (can. 2397), - chierico e religioso insieme (can. 2387), - chierico o religioso (can. 2380), - religioso (cann. 2385 2386, 2389), - suora (can. 2342, n. 3), - cattolico (can. 2375), - coniugato (can. 2356), - che ricopra determinate cariche (cann. 2337, 2381, 2382, 2383, 2384, 2391 § 2, 2393, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 24082424), - o viceversa che non sia sacerdote (can. 2322), ecc.
Inoltre non sono soggetti alla legge penale, se non siano in essa espressamente menzionati, i cardinali (can. 2227 § 2; cf. cann. 2332 e 2397); e alcune pene non sono applicabili ai vescovi, ai sovrani e ai loro figli (can. 2227; cf. can. 1537 § i).
Soggetto passivo è la persona (fisica o giuridica) titolare dell'interesse leso o posto in pericolo dal d.
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Come nel diritto penale dello Stato, oltre ai soggetti passivi particolari dei singoli d., di ogni d. è soggetto passivo lo Stato stesso, cosi nel diritto canonico la Chiesa è soggetto passivo costante di ogni d., sebbene in gran parte dei d. vi siano inoltre dei soggetti passivi particolari (p. es., nell'ingiuria soggetto passivo è l'ingiuriato, nella sollecitazione il sollecitato, nell'omicidio l'ucciso, ecc.).
Perché il soggetto attivo di un d. sia punibile, occorre anche che egli abbia la capacità (v.) di diritto penale, la quale si ha solo se egli sia capace di intendere e di volere.
L'età o lo stato di mente dell'autore del d. possono escludere o attenuare la di lui capacità di commettere il d., ovvero (nel caso di stati di mente transitori) escludere o attenuare soltanto la sua imputabilita.
A causa dell'età sono considerati del tutto incapaci al d. gli infanti, cioè coloro che non hanno compiuto i sette anni; mentre coloro che, pur avendo superato tale ctà, non sono ancora maggiorenni (cioè non hanno compiuto i ventuno anni), si presume, se non consti del contrario, che abbiano una capacità attenuata (can. 2204), e anzi, se sono impalceri (cioe non hanno compiuto i 14 anni se uomini, i 12 anni se donne), vanno ad essi applicate piuttosto delle punizioni educative che non le vere e proprie pene (can. 2230).
A causa dello stato di mente, sono incapaci penalmente coloro che al momento del d. sono privi dell'uso di ragione (can. 2201 § 1); e si presumono, fino a prova contraria, incapaci coloro che sono affetti da infermità mentale che li privi dell'uso di ragione, anche se abbiano i cosiddetti lucidi intervalli o intermissioni (can. 2201 § 2). Hanno invece capacita attenuata coloro che, per infermità mentale, hanno debilitato l'uso di ragione (can. 2201 § 4).
Per i turbamenti dell'intelletto e della volontà derivanti da ubriachezza, si deve distinguere : a) se l'ubriachezza è stata provocata dal soggetto stesso allo scopo di commettere il d. o di preordinarsi una giustificazione, essa non toglie né attenua la capacità e quindi l'imputabilità; b) negli altri casi di ubriachezza volontaria l'imputabilità è attenuata, in misura maggiore o minore, secondo che questa abbia tolto del tutto o soltanto diminuito la capacità d'intendere e di volere; c) se infine, l'ubriachezza è involontaria, essa è trattata come un'infermità di mente (can. 2201 §§ 3-4). Le stesse norme valgono per gli altri simili turbamenti dell'intelletto o della volontà quali quelli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti (can. 2201 § 4).
Il soggetto attivo, pur capace, non è punibile se non è anche imputabile.
L'imputabilità, che è l'elemento soggettivo del d., suppone non solo che l'azione sia stata compiuta con coscienza e volontà (e quindi che l'agente abbia la capacità d'intendere e di volere), ma inoltre suppone anche il dolo e la colpa dell'agente (eccezionalmente, ma non in diritto canonico, la legge può considerare responsabile di un d. anche chi non abbia né colpa né dolo, e in tal caso si parla di responsabilità obbiettive).
Il dolo (v.) che il CIC definisce "deliberata voluntas violandi legem" (can. 2206 \S 1 ), è, in diritto penale, la coscienza e la volontà di compiere l'azione vietata dalla legge penale e di cagionare l'evento dannoso o pericoloso in cui consiste il d.; ma nel diritto penale canonico, per l'esistenza del dolo, si richiede inoltre la coscienza e la volontà di violare la legge. In diritto canonico, agli
effetti dell'applicazione delle pene in fòro esterno, il dolo si presume, fino a prova contraria, quando vi è stata la violazione della legge o del precetto penale (can. 2200 \S 2 ).
La colpa (v.) in diritto penale, si ha quando l'evento dannoso o pericoloso in cui consiste il d., anche se preveduto (colpa con previsione), non è voluto dall'agente, ma si verifica a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia. La colpa con previsione è la specie più grave di colpa (prossima al dolo la dice il CIC, can. 2203 \S 1 ), ma rimane ugualmente colpa e non diviene perciò dolo.
Contrariamente al sistema seguito dai codici penali degli Stati, il CIC in via generale stabilisce la punibilità di ogni d. sia a titolo di dolo (d. doloso) che a titolo di colpa (d. colposo); se cioè il d. è doloso, saranno applicabili le pene per esso previste dalla legge; se invece è soltanto colposo, si applicherà normalmente una pena più lieve (cf. can. 2203 § 1), salvo che la pena prevista sia latae sententiae e l'attività delittuosa sia, nonostante l'assenza di dolo, gravemente colpevole (can. 2229 § 3, n. 2).
Manca l'elemento soggettivo, e quindi il d., se il fatto non avviene né per dolo né per colpa dell'agente, ma: - a) per caso fortuito (v.) o per forza maggiore (v.; can. 2203 \S 2 ), tra cui rientra anche la violenza fisica (vis absoluta) subita per opera altrui (can. 2205 § 1); b) per ignoranza, errore, o inavvertenza, che abbiano per oggetto o il fatto ovvero la norma giuridica che la vieta, purché però tale ignoranza, errore o inavvertenza, non dipenda da colpa del soggetto; se invece dipenda da colpa, il d. è considerato colposo (can. 2202). Si noti poi che se il delinquente conosce il divieto posto dalla legge, ma ignora soltanto che è prevista una pena per il trasgressore, il d. rimane doloso, e tale ignoranza costituisce soltanto una circostanza attenuante (can. 2202 § 2).
IV. Le circostanze del d. - Si dicono circostanze del d. le varie modalità che, fermi rimanendo gli elementi costitutivi del d., si accompagnano nel caso concreto ad essi, senza far mutare la specie del d. stesso.
Alcune di queste circostanze sono tali che rendono più grave (circostanze aggravanti) o viceversa più lieve (circostanze attenuanti) il d., ovvero che lo escludono del tutto o almeno escludono la responsabilità penale del soggetto (circostanze discriminanti e esimenti).
Talvolta la legge prende in considerazione alcune di queste circostanze relativamente alle singole figure di d. per stabilire che la pena prevista del d. deve essere aggravata o attenuata o esclusa se ricorra la circostanza che la legge stessa indica (circostanze [attenuanti, aggravati o esimenti] speciali). Vi sono poi delle circostanze considerate dalla legge in via generale per ogni d. (circostanze [attenuanti, aggravanti, o esimenti] generali), le quali, quindi, in qualunque d. ricorrano, producono l'effetto attenuativo, o aggravativo, o csimente.
Nel CIC sono considerate tra le circostanze generali le seguenti, oltre a quelle già sopra viste, che escludono o attenuano la capacità penale o l'imputabilità:
1) circostanze aggravanti: a) la passione (v.), che sia stata volontariamente provocata o coltivata (can. 2206); b) l'essere il delinquente, o la persona contro cui il d. è commesso, rivestito di dignità (ecclesiastica o civile: can. 2207, n. 1); c) l'aver commesso il d. con abuso di autorità o di ufficio (can. 2207, n. 2); d) la recidiva (can. 2205, e v. RECDIVA);
2) circostanze attenuanti: a) il timore grave, il grave incommodo o lo stato di necessità (v.), quando il d. consista in un'azione che sia illecita di per se stessa indipendentemente dalla legge della Chiesa, ovvero quando sia tale che si risolve in un disprezzo verso la fede o verso l'autorità ecclesiastica o produce danno alle anime (can. 2203 § 3); b) l'eccesso colposo nella legittima difesa (can. 2205 § 4; e v. difesa legittima); c) la provoca-
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zione, che si ha quando il d. è compiuto nello stato d'ira determinato da un'altrui ingiustizia (can. 2205 § 4); d) la passione (v.), che, non essendo stata volontariamente provocata o coltivata, attenui ma non tolga del tutto la capacità di volere (can. 2206);
g) circostanza discriminanti o esimenti: a) il timore grave, il grave incommodo o lo stato di necessità (v.), fuori dei casi accennati alla lettera a) del numero precedente (can. 2205 § 2); b) la legittima difesa (can. 2205 § 4; e v. difesa cognitiva); c) la passione (v.), che, non essendo stata volontariamente provocata o coltivata, impedisca del tutto qualsiasi capacità di volere (can. 2206); d) l'aver agito in adempimento di un obbligo imposto da una norma di legge o da un legittimo comando dell'autorità; e) l'aver agito con il consenso della persona che viene lesa dal d., purché il fatto sia tale che non sia più lecito se è compiuto con il consenso di tale persona.
V. Azioni nascenti dal d. - Dal d. (sia consumato, sia semplicemente tentato) nascono due specie di azioni (v.): l'azione penale e l'azione civile.
L'azione penale, che