47), un teologo del Concilio di Trento. Nel 1146 F. fu sede di un Concilio.
Monumenti. - Oltre il ponte romano sul Topino ed i
## Page 876
resti di una villa nell'erto del convento di S. Francesco, si ricordano: il Duomo costruito nel r133, in sostituzione della primitiva basilica di S. Feliciano; il chiostro di Sassovivo (1209); la chiesa ed il monastero di S. Claudio (1232); la chiesa di S. Giovanni Profanuma (1231); quella di S. Domenico (1251); la chiesa di S. Giovanni dell'Acqua (1336); e le chiese di S. Caterina, di S. Salvatore e di S. Giacomo, con i campanili di S. Domenico, di S. Agostino e di S. Giacomo, tutte opere del sec. xiv come il Palazzo Trinci, con notevoli resti di affreschi e le cappelle decorate da O. Nelli (1424), ed oggi sede del museo, di una rissa biblioteca con importanti manoscritti e di una pinesoteca.
In F. venne pubblicata in prima volta a stampa la Divina Commedia, I' 11 apr. 1472, da Giovanni Numeister, aiutato da Evangelista Angelini di Trevi.
La più antica abbazia è quella della S.mo Trinità, poi S. Silvestro (sec. vi), fondata da Eatiche e Florenzio, poi divenuta Ospedale di S. Spirito.
Per S. Croce a Sassovivo, v. sassovivo.
L'abbazia di S. Benedetto, sul Topino, fu fondata dal vescovo Vincenzo, unita nel 1630 da Urbano VIII alla Congregazione cassinese, soppressa al tempo della Rivoluzione Froncese. Si ricordano inoltre: S. Salvatore dei Benedettini, fondata verso il 970 , collegiale nel 1138 ; S. Maria in Campis, priorato dei Benedettini della Congregazione del Corpus Christi fino al 1373 (alle dipendenze dell'omonima abbazia presso Gualdo Tadino), poi abbazia nel 1393, passata agli Olivetani nel 1582; S. Nicola degli Olivetani, anteriore al 1348; S. Feliciano, priorato dei Canonici Regolari, nota al tempo di Innocenzo II.
Monasteri: S. Agnese delle Clarisse (1309); S. Caterina delle Clarisse (1423); S. Lucia; S. Claudio; S. Paterniano delle Benedettine; S. Maria di Bethlem delle Cistercensi (1379); delle Agostiniane.
Bim.: L. Iacobilli, Vita di s. Feliciano martire, Foligno 1628, 3^{°} ed. ivi 1904; Cappelletti, IV, p. 397 sgg.; B. Gams, Series episcop., Ratisbona 1873, pp. 695-97; Camplem., p. 3; L. Lugano, Delle chiese della città e diocesi di F. nel sec. XIII, in Bull. v. deput. di storia per l' Umbria, 10 (1904), p. 435 sgg.; 12 (1906), p. 173 sge.; U. Faloci Poligrami, F., Bergamo 1907; id., Il duomo di F. e l'arch. G. Pormorini, Foligno 1908; O. Gerstfeldt, Umbrie. F., Lipsia 1912; Lansonl. 1, p. 446 sgg.; Coriuneu, 1, coll. 1165-67; A. Montini, Le origini e i primorifi del Monte di Pietà di F., Foligno 1940; id., Il Cantabile maestro di scuola a F. (1417-23), in Giornale st. lett. italiano, 58 (1940), p. 15 sgg
FOLKLORE: v. TRADIZIONI E USANZE POPOLARI.
FOLLIA: v. infermità mentale.
FOLMARO. - Prevosto dei Canonici Regolari di Triefenstein (Petra Stillans) nella diocesi di Würzburg, n. all'inizio del sec. xit, m. Il 13 apr. 1280 ca. E noto per diversi errori eucaristici e cristologici, che i due focosi fratelli Gerhoh (v.) e Arnone di Reichersberg gli attribuirono.
Probabilmente i suoi errori si riducono alla negazione della quantità organica di Cristo nel Sacramento (s sanguin sine carne... vere sine ossibus et membris»: Ep. ad Eberbardum Salisbury: PL 194, 1481). Violentemente attaccato, F. sbiurò l'errore davanti a un Sinodo, presieduto da Everardo di Bamberga, emettendo una bella professione di fede eucaristica (Ep. 5: paliusdia Folmari: PL 194, 1485-86). Inclinò anche verso l'adozia. nismo (v.) nell'opera perduta De carne et anima Verbi Dei. Fu confutato da Arnone, nell'Apolageticusa contra Polmarum (PL 194, 1529-38. Fiammento; ed. integra ma difettosa di C. Weichert, Lipsia 1889).
Bim.: I. Bach. Die Dogmengeschichte des Mittelalters. 1; Vienna 1874, pp. 398, 452; O. Kaimar. Folmar von Triefenstein. in Tubinger theologische Quartalschrift, 65 (1883), pp. 323-32; Hurter, II, col. 118; W. Koch, a. v. in IJTK, IV, coll. 5252; M. Orebmann, Storia della teologia cattolica, trad. it. di G. Di Fabio, a* ed., Milano 1929, p. 63; J. De Ghellinck, Eucharistie, in DThG, V, it, coll. 1264-66, 1274; id., Le monument théologique de. X I P siècle, Bruges 1948, pp. 180, 191, 395.
Antonio Pialanti
FONCK, LEOPOLD. - Esageta, n. a Wissen (Re-
mania) il 14 genn. 1865 , m. e Vienna il 19 ott. 1930. Compiluti gli studi ginnasiali e liceali a Kempen, fu mandato al Collegio germanico-ungarico a Roma, dove fece nel 1883-90 gli studi filosofici e teologici all'Università Gregoriana, laureandosi in ambalac le facoltà. Nel 1892 entrò nella Compagnia di Gesù. Destinato all'insegnamento biblico, fece studi speciali negli aa. 1895-96 in Egitto e Palestina, poi dal 1896 fino al 1899 nelle Università di Berlino e di Monaco. Nel 1901 fu nominato professore di S. Scrittura nella Facoltà teologica di Innsbruck, nel 1908 all'Università Gregoriana di Roma.
Nel 1909 ebbe da Pio X l'incarico di sistemare il Pontificio Istituto Biblico (v. istritoti), che il Papa intendeva di fondare, e ne fu il primo preside. Adempi l'incarico con grande talento d'organizzazione e con criteri sani e moderni. Negli aa. 1915-19, costretto dalla guerra ad allontanarsi da Roma, dimorò in Svizzera; poi continuò l'insegnamento all'Istituto Biblico fino al 1929. Come professore a scrittore il p. F. si distinse per chiarezza, vasa conoscenza dei problemi a grande sela per la purezza della dottrina. Tre dei suoi più importanti favori ebbero grande diffusione in Italia: Il metodo del lavoro scientifico (trad. it., Roma 1907); I miracoli del Signore (trad. it., ivl 1916); Le parabole del Signore (trad. it., ivl 1924).
Bim.: L. F. S. 7., in Biblion, 11 (1930), pp. 369-72 (con bibl.); U. Hofemeister, F. L., in Dils, III, coll. 310-12.
Agnolino Bea
FONDAMENTALE, TEOLOGIA. - Si suole chiamare con questo nome tutta la parte introduttoria della dottrina sacra, in opposizione alla teologia speciale. Ma, mentre questa è nettamente definita nel suo oggetto, nel suo metodo e nel suo principio, la t. f. invece è ancora in via di formazione, non ha ancora raggiunto quell'assetto definitivo che è proprio d'una scienza nel senso moderno della parola, perché come trattazione distinta ai costitui relativamente tardi, a partire dal sec. xvit. Ciò spiega la grande divergenza che esiste tra gli autori, quando si tratta di stabilire il metodo, il fine, e soprattutto l'oggetto e il campo d'indagine della t. f. In genere tutti sono d'accordo nell'assegnare ad essa il compito di provare il fatto della Rivoluzione cristiana e la sua infallibile conservazione nella Chiesa romeno-cattolica, e di trattare alcune questioni teologiche preliminari, che secondo moltissimi autori moderni, tra cui A. Tanquercy, R. Georgou-Lagrange, L. Biller, H. Dieckmann, A. C. Cotter, G. Van Noort, J. Brunsmann, C. Mazzella, J. M. Hervé, ecc., si riferiscono alla costituzione intima della Chiesa e alle fonti della divina Rivoluzione. E facile conchirudente che la t. f. così concepita consta di due parti nettamente distinte fra loro per il fine e per il metodo.
La prima parte, che abbraccia i due trattati De vera religione e De vera Ecclesia Christi, si identifica con l'apa. logetica, il cui fine è appunto quello di provare per via di dimostrazione intellettuale, costruita su elementi storici e razionali, l'origine divina e rivelata della religione cristiana (dimostrazione cristiana) e cattolica (dimostrazione cattolica). La seconda parte ha lo scopo di studiare al fumo della Rivoluzione la natura intima della Chiesa e le fonti da cui esse attinge la verità divina, che è autorizzata a trasmettere ai popoli: la S. Scrittura e la tradizione. E chiaro che in questa seconda parte la t. f. è una teologia in senso stretto, mentre nella prima io è solo in senso largo, analogicamente, in quanto cioè questo nome si estende a tutte quelle discipline, che hanno una qualunque relazione, anche puramente esaltisaca, con la dottrina sacra e che nell'attuale ordinamento universitario appartengono alla facoltà teologica (esegesi, archeologia cristiana, liturgia, storia ecclesiastica ecc.). L'appellativo
## Page 877
fondamentale si desume dal fatto che in entrambe le parti ssss stabilisce il fondamento della teologia, con la differenza perd, che mentre nella prima parte questo fondamento è solamente estrinseco, a guisa di sostegno che regge l'edificio dal di fuori, senza appartenere propriamente al medesimo, nella seconda è intrinseca a forma una sola cosa con l'edificio. Ecco perché J. Brummann definisce la t. f. "la scienza che dimostra e difende al lume delle ragione (nella prima parte, apologetica) e al lume della Rivoluzione (nella seconda parte, teologica) i fondamenti religiosi della fede cattolica" (Lehrbuch der Apologetik : I. Religion und Offenbarung, Vienna 1924, p. 1).
La t. f. riceve pure altre denominazioni, che sono utili e sapersi, anche perché ne mettono in luce i diversi aspetti e le varie funzioni. Si chiama alle volte teologia generale (H. Hurter) perché tratta della Rivoluzione in genere, considerata nella sua credibilità, nei suoi organi a nelle sue fonti, e differenza della teologia speciale, la quale studia i singoli degmi, le singole verità rivelate. Altri preferiscono chiamarla prozedestica alla teologia (C. Pesch, J. V. de Groot), oppure logica soprannaturale (J. Didot), ad anche dottrina dei principi della teologia (A. Schill). Quanto al termine apologetico (Al. v. Schmid, H. Felder) è da notarsi che ha un significato troppo ristretto, in quanto l'apologetica si distingue dalla t. f. come la parte si distingue dal tutto. Infatti la t. f., altre l'apologetica, trattate con metodo puramente razionale, comprende altre questioni studiate alla luce della fede, come, ad es., i trattati dogmatici intorno alla costituzione intima della Chiesa e alle fonti della divina Rivoluzione. Cosi pure meno esatta e sembra la denominazione teologia dogmatica fondamentale (A. Tanqueray), perché in essa non si stabiliscono soltanto i fondamenti della teologia dogmatica, ma anche quelli della teologia morale e di tutta la dottrina rivelata. Per la stessa ragione è da scartarsi il titolo teologia dogmatica generale (P. Mingos, T. Egger). Da ciò si comprende, anche per non generare confusione, come sia da evitarsi l'impiego del nome di teologia morale fundameatale (T. J. Bouquillon) pur designare la prima parte della dottrina negerie, che tratta degli atti umani, della moralità, della coscienza e delle leggi, delle virtù e dei peccati in genere; alla quale fa riscontro la teologia morale speciale, che considera dettagliatamente le leggi e le obbligazioni, le virtù e i peccati in particolare.
L'importanza e la necessità della t. f. risulta dal fatto, che nessun dogma potrebbe essere studiato come verità rivelata e approfondito dalla ragione umana, se prima non fosse accettato dalla fede e quindi considerato nella luce della fede. Ora ciò presuppone necessariamente la dimostrazione generale della credibilità della Rivoluzione e l'uso di una metodologia speciale, adeguata alle verità soprannaturali o rivelate. Il contrario sostengono i protestanti, soprattutto F. Schleiermacher, A. Ritschl, K. Barth, e M. Dodwell, la cui opera principale, apparsa la prima volta nel 1742, reca il titolo: Christliarityi mit founded on argument.
Biol.: A. Michel, s. v. in DThC, VI, coll. 514-23; A. Gardell, La crediblitie et l'apologetique, Parigi 1908, p. 139 sec.; A. de Poulypieux, L'objet intégral de l'apologetique, in 1912, pp. 7-18; C. Van Noort, Tractatus de vare religione, 2a ed., Hilversum 1920, pp. vi-viit, xxvi-xxix; H. Dieckmann, De revelatione civitriae, Pringrgo in Br. 1930, pp. 23-81; R. GarrigouLagrange, De revelatione per Ecclesiam catholicae proposita, I. Roma 1931, pp. 39-51; A. C. Cotter, Theologie fondamentali, Wesson 1940, pp. 2-4; J. Falcon, La credibilità du dogme catholique, 2^{2} ed., Parig: 1948, pp. 21-29. Emanuele Chietrini
FONDAMENTALISTI. - Di questo termine si danno due distinte accezioni.
1. - La prima, denota quzi protestanti che, preoccupati del moltiplicarsi delle sette e delle dottrine, hanno cercato di stabilire un certo numero di principi a fondamentali, che siano comuni al maggior numero possibile di "Chiese ". Hanno cercato di dividere i principi fondamentali in più categorie, raggruppando nella prima
le verità che siano universalmente accettate, nella seconda quelle su cui convenga la maggioranza delle diverse sòtte e nella terza quelle su cui concordino almeno le "Chiese" più importanti e diffuse. Ma un tale "cannon" è ben lungi dall'incontrare l'approvazione generale, e il fondamentalismo essi inteso si riduce ad una utopia, senza concreti risultati.
II. - La seconda accezione del vocabolo indica un recente movimento, diffuso specialmente negli Stati Uniti, i cui seguaci, in netta opposizione alla tendenze razionaliste e moderniste, accettano come fondamentale talune verità, quali l'inerranza delle S. Scritture, la realtà dei miracoli attestati dalla Bibbia, la Nascita verginale e la Resurrezione di Cristo, nonché la possibilità che Egli abbia potuto addossarsi i peccati del genere umano. Questi f., che sono - almeno in un certo senso - i protestanti meno lontani dal cattolicesimo, sono talvolta intinti di errori "avventizi" e credono alla escatologia " millenaria ".
Biol.: V. G. Barbetta, Fondamentali (cattivoli), in Lestica ecclesiastica, I, p. 379, con bibl.; A. Pincherle, Avventisti, in Enc. Ital., V, p. 675; I. Giordani, Crisi protestante e mitit della Chiesa cattolica, Brescia 1932, pp. 93-243; G. Philips, La S. Chiesa cattolica, trad. it., Torino 1949, pp. 24-20.
Renso U. Montini
FONDATORE (di Ordine o Congregazione religiosa). - E colui che costituisce il fine specifico dell'Ordine: non è invece considerato come f. colui che rpporta solo una riforma accidentale al fine essenziale. Confondatore si dice colui che ha avuto una parte rilevante nell'esecuzione di quanto il f. ha concepito.
Qualunque fedele può essere chiamato a fondare nuovi Ordini a Congregazioni religiose, sia egli uomo o donna, laico o sacerdote; l'unica condizione essenziale è che egli sia battezzato quando vuol proporre la nuova religione all'autorità ecclesiastica. Ordinariamente si richiede una vocazione speciale da Dio, affinché la nuova forma, secondo la quale viene proposta la perfezione evangelica, non rimanga nel vuoto ma dia frutti salutari. La manifestazione di questa vocazione si può avere in forme diverse anche per mezzo di altre persone che spingono a ciò, come avvenne per Antonio Resmini, che fonda l'Istituto della Carità, dietro le pressioni della b. marchesa di Caneesa (cf. A. Resmini, Epistolario ascetico, I, Roma 1912, pp. 51-80, 70-74, 91; cf. ancora l'encicl. di Pio VI (Jund aliquautum del 10 marzo 1791, e quella di Pio IX Ubi primum del 17 giugno 1847; la cost. Religiosae congrega. tiones del 19 giugno 1994). Questa regoccia di una speciale vocazione non è esclusivo, perché il f. non può iniziare la sua opera senza l'approvazione ecclesiastica, che per il diritto vigente viene data dal vescovo, dopo aver consultato la Sede Apostolica (can. 492). Non è necessario che i voti dei primi membri dell'istituto siano emessi alla presenza del f. e da lui siano ricevuti, ma in questo compito può essere sostituito anche da un vescovo o da un sacerdote. Cosi disposero Clemente VII, Exponi (24 giugno 1524), § 1; Vota per quae (18 febbr. 1533), §§ 1-2; Pio V, Intencium nider (6 die. 1368), § 6; Gregorio XV, Apostolici numeris (28 apr. 1622), § 2. Il diritto comune non riconosce speciali diritti al f., a meno che non sia eletto generale e che le regole gli attribuiscano speciali prerogative. Se il f. è stato canonizzato, i regolari debbono commemorarlo nei suffragi comuni (S. R. C., decr. 27 genn. 1899: Decreta auth., n. 4043); così sia nelle chiese sia in qualsiasi oratorio i regolari possono aggiungere all'urazione A cunctis il nome del loro f. (S. R. C., decr. gener., 3 apr. 1821 ad 1 e 2 : Decreta auth., n. 2613); inoltre i regolari possono ottenere il privilegio di aggiungere il nome del f. nel Confiator e nelle litanie, privilegio che esclude qualunque comunicazione sia in forma aegue principali sia in forma accessoria (S. R. C., decr. 20 marzo 1706, ad 2: Decreta auth., n. 2166) : infine nella Messa del santo f. possono conservare la consuetudine di aggiungere il Credo (S. R. C., decr. 22 luglio 1848: Decreta auth., n. 2964).
I f. hanno avuto il gran merito di aver colto, con la
## Page 878
loro mente geniale, le manchevolezze dei tempi in cui vissero, e di essersi sforzati di ricolmarle con il loro personale esempio e di quanti venivano chiamati alla nuova forma di perfezione evangelica.
Questa è in sintesi la vita di ogni f., suscitato da Dio per maggiormente elevare la fiaccola della carità in forme ed in circostanze diverse, ma sempre con lo stesso spirito di distinguere i difetti e rianimare sempre più le virtù evangeliche. E quello che si vede nel primo f. in Oriente, s. Facomio (292-345), e in Occidente in s. Benedetto (480-543), la cui regola monastica si diffuse in cuasi tutto l'Occidente. Sulle orme di questi due primi f. ne seguirono altri insigni, fra cui : s. Romualdo (m. nel ro27), s. Giovanni Gualberto (m. nel 1073), s. Bruno (ro84), s. Roberto (ro98). In seguito la Chiesa manifestò la sua forza e la sua fecondità contro lo spirito mondano con s. Francesco, f. dei Prati Minori (1206) e con s. Domenico, f. dei Prati Predicatori (1221; cf. cost. Cum dilecte di Onorio III, giugno 1219, e cost. Solet, 29 nov. 1225; cost. Religiosum di Onorio III, 22 dic. 1216). Nel sec. XVI sorsero molti f., che prevennero o attuarono lo spirito di riforma del Concilio di Trento, come s. Ignazio, s. Giuseppe Calasanzio, s. Vicenzo de' Paoli, ecc., a cui seguirono fino ai nostri giorni mirabili figure, che sempre maggior impulso diedero alla pratica della santità evangelica. In questi uomini la Chiesa manifesta continuamente la sua vitalità, che non si esaurisce per trascorrere di secoli. Nella Basilica Vaticana vengono raccolte nelle grandi nicchie lungo le pareti le statue dei f. di Ordini e di Congregazioni religiose non mano che vengono elevati agli onori dell'altare con la canonizzazione.
Brbl.: A. Vermeersch, De religionis institutis et personis, Bruges 1900, passim: U. Bettine: L'Ordre monentique des origines au XIV siècle. Parigi 1921: B. Kurtscheid. Historia Juris Canonici. Historia institutionum, I. Roma 1041, pp. 177-83. 304-15; B. Congé, del Riti, Lucionon. Canonizationis b. L. M. Grigoiou de Monfort. Nava inquisitio... super dubio: Au b. L. M. Grigoiou de Monfort historice haberi pasti! uti fundator, non solum predesteternm missionariorum Societatis Morine et Pliberam. Sepieralice, sed etiam Fratrum Instructionis Christianus a S. Gabriele, Città del Vaticano 1947 (una 8 f. dei fratelli); G. Oesterle, Fundatores Ordinum et Congregationum religionarum quorum sint, in Commentarium pro religionis, 27 (1948), p. 75. Giuseppe Domizia
FONDAZIONE, RTTI di : v. RITO.
FONDAZIONE PIA (CAUSA PIA). -
Scussione: I. Concetto di fondazione. - II. Le cosiddette causae piae. - III. Benefici, cappellante e legati pii di culto. IV. Adonnimento dei pesi di culto. - V. La f. p. in senso proprio e la sua regolamentazione nel CIC. - VI. Evoluzione storica della f. p. - VII. La disciplina nella legislazione italiana.
J. Concetto di fondazione. - Secondo la dottrina, fondazione o universitas bonorum è detta la persona giuridica costituita da una quantità di beni vincolata a uno scopo determinato, a meglio raggiungere il quale si considera come soggetto di diritti lo stesso patrimonio.
Essa si distingue dalla persona giuridica del tipo corporazione o universitas personarum o collegium che, come soggetto di diritti, è indipendente dai singoli membri che lo formano e sopravvive a essi. Il collegium ha vita dalle persone che per prime lo costituiscono.
La fondazione, invece, ha vita dalla volontà unilaterale del suo fondatore ed è sottoposta alla volontà di lui materializzatasi nell'atto di fondazione, che può essere un atto fra vivi o una disposizione «mortis causa».
Furono prima i canonici, e tra questi è specialmente da ricordare Sinibaldo dei Fieschi, divenuto papa con il nome di Innocenzo IV (1243-54), che ebbero l'esatta concezione della corporazione come universitas distinta tanto dai singoli membri che la compongono quanto dalla totalità di essi, in conformità del pensiero dei giureconsulti romani.
Avendo quelli concepito la Chiesa come un corpus missicum, estraero questo concepto a tutti gli enti corporativi i quali quindi vennero considerati come persone, cioè come soggetti capaci di essere titolari di diritti e di doveri, al pari delle persone fisiche.
In seguito, questa concezione fu sostenuta anche da Bartolo (1314-57) e accettata poi dagli altri commentatori e da tutti i giuristi posteriori.
Anche il concetto della fondazione o istituzione si sviluppò in modo particolare ad opera del diritto canonico. Ogni ufficio ecclesiastico, infatti, con un patrimonio proprio venne considerato come ente autonomo. E con ciò si è elaborato il concetto della fondazione autonomo, concetto che è poi passato nel diritto moderno.
II. Le cosiddette "causae piae". - Le fondazioni, espressione giuridica della carità cristiana, possono chiamarsi anche causae piae a seconda dello scopo cui sono destinate.
Il termine causa pia, usato per la prima volta, per quanto con diverso significato, nella legislazione di Giustiniano (C. 1, 3, 44-46, C. 1, 2, 19, Nov. 131, 1, 11, n. 3; Nov. 65) e che rivela l'impronta cristiana, riconosciuta dallo stesso Benfante (op. cit. in bibl., p. 20), indicava un negozio giuridico o un atto qualsiasi, inter etum a mortis causa, che aveva per suo principale scopo e motivo l'esercizio della pietà verso i bisognosi o la pratica di opere di religione.
Non si guò dire in modo assoluto che allora lo scopo fosse già personificato come soggetto del patrimonio, che fosse cioè riconosciuta la fondazione come persona giuridica. Ma è certo che, in prossiguo di tempo, lo scopo della disposizione, cioè la causa pia, venne considerato isolatamente e individualizzato, rendendosi indipendente, onde lo scopo non impercorsale la disposizione nel senso che essa, più che a una persona, era destinata a uno scopo.
Il che si dovette specialmente al ripetersi delle disposizioni per l'anima, nelle quali il donatario o il legatario non si potevano considerare come veri destinatari del patrimonio vincolato allo scopo mistico della salvezza delle anime. Pertanto, assunto lo scopo della disposizione un carattere indipendente, il patrimonio che ne era oggetto non si confuse con la Chiesa o l'ente legatario; con la speciale destinazione di esso a un uso determinato, si ebbe il concetto della fondazione nel senso moderno.
Quindi, in base alla dottrina romano-canonistica, la pia causa fu riconosciuta come fondazione a quindi suscettibile di divenire persona giuridica con provvedimento della competente autorità.
Nel significato usuale più ampio, per fondazioni ecclesiastiche s'intendono quegli enti morali giuridicamente perfetti che sono caratterizzati dalla destinazione del loro patrimonio a fini di culto e religiosi o comunque propri delle Chiesa.
Il vigente CIC supera le difficoltà teoriche derivanti dalla divisione delle persone giuridiche in corporazioni e fondazioni, ma usa una distinzione più agevole nelle due categorie di persone collegiali e persone non collegiali.
Le persone collegiali sono costituite da un minimo di tre persone fisiche con poctà di diritti (p. es., il collegio cardinalizio, Ordini, confraternite, Capitoli cattefali e abbaziali, le case a associazioni religiose con o senza voti riconosciute, ecc.); le persone non collegiali comprendono sia gli istituti permanentemente creati per il bene pubblico (p. es., la S. Sede, i vescovati, uffici, chiese, benefici parrocchiali, fabbricerie, istituti per missioni, università di studi, ecc.) sia i beni patrimoniali destinati a un fine particolare di carità (causae piae: p. es., orfanotrofi, ospedali, nosccorni) e di educazione (p. es., seminari, scuole per i poveri, ecc.).
Pertanto sotto la denominazione di causae piae si ricomprendono in un senso molto lato tutti quegli enti non collegiali che il diritto canonico riconosce come soggetti di diritto o persone morali o per lo meno suscettibili di divenire tali, sorti in seguito a disposizioni di volontà volte a fini religiosi o di culto e di carità (can. 1489 sgg.).
Queste disposizioni di volontà possono erigersi a persone morali dall'Ordinario locale e con suo decreto acquistano nella Chiesa la personalità giuridica; debbono concorrere queste due condizioni, cioè che il fine dell'opera sia veramente utile e che sia costituito una dotazione che si possa prudentemente giudicare a prevedere sufficente al fine stabilito (can. 1489 \S 2 ).
Norme speciali riguardano le tavole di fondazione,
## Page 879
l'amministrazione, la vigilanza e la soppressione di tali enti (cann. 1490-94).
Tali pie istituzioni hanno bisogno del riconoscimento agli effetti cjvili da parte dello Stato per poter esistere come persone giuridiche civili e sono sottoposte all'autorizzazione governativa per gli acquisti di beni immobili a l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati (art. 17 Cod. civ. 11).
111. Benefici, cappellanie e legati pii di culto. - Tra le piot causse, cioè le fondazioni che importano la destinazione perpetua di beni o di rendite a scopi religiosi o di culto, possono annoverarsi i benefici, le cappellanie ecclesiastiche e laicali e i legati pii di culto (v. LEGATO PIO).
Il beneficio è una fondazione, in cui un ufficio ecclesiastico, con una dotazione propria che deve fornire all'ecclesiastico investito un mantenimento adeguato, è eretto a persona giuridica con il concorso dell'autorità ecclesiastica competente, S. Sede ad Ordinario, concorso che si esplica mediante l'erectio del beneficio.
Se il pio fondatore impone alla sua donazione o alla disposizione testamentaria il peso di uffici spirituali che si debbano celebrare in una data cappella e in un dato altare, si ha la cappellania ecclesiastica.
La cappellania laicale è invece una fondazione che ha per scopo la celebrazione di Messe in una data cappella o su un dato altare o di eseguire altre sacre funzioni a cura di un ecclesiastico (cappellano) nominato dal fondatore o dal suoi successori e da questi amonibile a loro beneplacito, senza alcuna istituzione da parte del vescovo; il cappellano è mantenuto con beni privati o familiari vincolati allo scopo religioso.
Con le cappellanie laicali hanno analogia i legati pii di culto. Queste disposizioni di ultima volontà, hanno per scopo l'onere di celebrazione di Messe o di altri uffici religiosi con la differenza che, di solito, la dotazione del legato pio non consiste nellassegnazione diretta di beni o di rendite di immobili, considerati quali separati dalla eredità, ma nella destinazione allo scopo di una amma rendita da soddisfarsi dagli eredi e successori del defunto senza che vi sia il cappellano e senza un vincolo reale da lui imposto sui beni ereditari. In questo caso il legato indica l'onere (mediati imposto dal testatore all'erede o al legatario di adempiere agli scopi medesimi.
Però il legato può risultare anche dalla destinazione specifica ed esclusiva di determinati immobili. In tal caso i beni su cui grave il legato sono inalienabili senza determinate formalità (can. 1590 sgg.).
Quando il legato pio ha per scopo la beneficenza chiamasi più propriamente "opera pia" (v.).
Per quanto riguarda le cappellanie laicali e i legati pii di culto, le loro istituzioni si ebbero per una estensione del concetto di benefici a patrimoni privati e familiari destinati a opere di religione, al suffragio delle anime, a cerimonie ecclesiastiche.
Nell'ammettere tale estensione si applicarono anche i principi che regolavano le fondazioni familiari e le istituzioni fedecommissarie.
IV. ADEMPINIENTO DEI PERI DI CULTO. - E sorta la questione se le cappellanie laicali e i legati pii di culto siano persone giuridiche, perché secondo molti autori non dovrebbero considerarsi come persone morali trattandosi soltanto di una massa di beni che, rimanendo nel patrimonio del fondatore e suoi eredi, formerebbero una massa autonoma con una apposita destinazione. Il motivo per dubitarne è fondato, quindi, per questi autori, sul fatto che i beni rimangono sempre nella disponibilità, nella proprietà e nel godimento dei privati.
Ma da un'altra corrente dottrinaria si fa osservare che l'eliminazione della dette istituzioni alle Chiese che erano riconosciute come ploe causse, cioè come fondazioni, portava per conseguenza che esse erano considerate come persone giuridiche per il diritto comune canonico a civile.
L analogia che i detti enti avevano con le fondazioni familiari, che per diritto consuetudinario erano ritenute come persone giuridiche, importava che anche le dette istituzioni fossero come tali riconosciute.
In quanto alla mancanza di formale riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica e civile, si fa notare
anche che quello era ritenuto concesso tacitamente per il fatto che il vescovo aveva il diritto di agire per l'adempimento dei pesi di culto, in forza del diritto comune canonico. Infatti il Concilio di Trento (ness. XXII, de reform., capp. 8 e 9) aveva presentito che i vescovi, anche come delegati della Sede Apostolica, fossero gli esecutori di tutte le pie disposizioni fatte tanto con atti di ultima volontà quanto con atto tra vivi; che avessero il diritto di visitare tutti gli enti di beneficenza e luoghi pii laicali e vigilare tutti gli istituti destinati al culto, alla salvezza delle anime e ai poveri, prendendo cognizione dei rispettivi statuti e provvedendo alla loro esecuzione, mentre gli amministratori di detti enti dovevano loro rendere conto annualmente della loro gestione.
Principi questi che la Chiesa, fedele tutrice delle pie volontà dei fedeli, ha codificato riaffermando il principio che gli Ordinari sono gli esecutori di tutte le pie volontà fatte tanto per atto tra vivi o di ultima volontà e quindi possono vigilare a che vengano eseguite (can. 1515 §§ I e 2); hanno diritto al rendiconto, possono persino ripudiare le fondazioni che l'oblatore volesse sottrarre al resoconto da presentare all'Ordinario locale e debbono ritenere come inesistenti le clausole del testamento contrarie ai diritti del vescovo (can. 1515 § 3).
Il che è ammissibile quando il legato è a vantaggio di un ente ecclesiastico sottoposto alla vigilanza vescovile; negli altri casi il diritto e il dovere di dare esecuzione alle volontà dei disponenti aperta all'esecutore testamentario o all'erede o a chiunque abbia un interesse giuridico da far valere. Nel diritto civile italiano manca una disposizione simile a quella del decreto 27 maggio 1837 del Regno delle Due Sicilie che dava al vescovo della diocesi azione per l'adempimento della cappellania e di qualunque legato di culto (Sceduto, op.cit. in bibl., I, n. 219) e quindi in mancanza di un tale disposto non si può riconoscere al vescovo, a causa del suo ufficio, la facoltà di agire per l'adempimento delle fondazioni di culto; tuttavia nell'art. 648 del Cod. civ. 10, può riconoscersi un mezzo messo a disposizione del vescovo, che potrà, nel caso, agire come una persona privata qualsiasi, interessata all'adempimento dell'onere.
Aggiungesi che, tra gli altri privilegi che godevano le ploe causse vi era quello importantissimo secondo cui esse potevano essere istituite senza formalità essenziali e con atti tra vivi o di ultima volontà mediante la semplice dichiarazione da parte del donante o del testatore.
Disposizioni anche queste accolte e in parte modificate dalle norme del CIC, il quale intorno alle pie volontà in genere prescrive (can. 1513 § i) che tutti coloro che per diritto naturale ed ecclesiastico possono disporre liberamente dei propri beni possono anche darli alle cause pie per donazione inter circa o mortis causa per testamento o per legato. Nelle ultime volontà, aggiunge, si debbono possibilmente osservare anche le formalità e solennità prescritte dalle leggi civili, ma se queste furono omesse bisogna ammonire gli eredi che si deve egualmente adempiere la volontà del testatore (can. 1515 § 2), quando in qualsiasi modo tale volontà risulti in modo certo. E ciò per il fondamentale principio secondo cui alla base delle obbligazioni giuridiche non ci deve essere tanto l'osservanza di forme quanto una vera obbligazione di diritto naturale, cioè della coscienza umana.
Gli eredi, però, non possono essere privati della legittima e nei casi controversi possono ottenere la "composizione " ricorrendo alla Penitenziaria o alla Congregazione del Concilio.
Le pie volontà dei fedeli debbono essere adempiute nel modo più scrupoloso sia per quanto riguarda la sostanza, sia circa il modo dell'amministrazione e della erogazione dei beni (can. 1514).
In quanto al patrimonio, non è decisivo, sempre secondo l'altra corrente dottrinaria, per negare la personalità giuridica il fatto che la proprietà, il godimento e l'amministrazione dei beni spettano ai patroni attivi, agli eredi e aventi causa dal fondatore, giacché sostanzialmente i beni appartengono all'ente. Invero se la dotazione è costituita da un immobile determinato, direttamente assegnato alla cappellania o al legato pio, l'immobile stesso
## Page 880
costituisce la dotazione dell'ente e per lo scopo cui è destinato è inalienabile senza le opportune condizioni richieste dal CIC (can. 1530) onde la proprietà della famiglia è puramente nominale. Se la dotazione è costituita dalla rendita di dati immobili, questa grava come onere reale sui detti beni che, pur alienabili, conservano sempre a loro carico l'onere di Messe o di uffici religiosi; onere che puo essere garantito da ipoteca in caso di alienazione dei beni. E quando l'onere grava su tutti i beni creditati, la dotazione è costituita dalla rendita assegnata allo scopo che si considerava virtualmente separata dai beni medesimi per costituire la dotazione dell'ente.
V. La P.P. in senso proprio e la sua regolamentazione nst. CIC. - Diversa, secondo il CIC, dalla canoa pia e quindi da tutte le varie figure giuridiche che essa può assumere, è la f. p. che consiste in beni temporali dati in qualsiasi modo a una persona morale ecclesiastica con l'onere perpetuo o per un tempo notevolmente lungo di celebrare Messe con i loro redditi annui o di compiere funzioni ecclesiastiche o determinate opere di carità e di pietà (can. 1544 \S 1 ).
Perché si abbia una f. p., per il diritto canonico, si richiede quindi che il patrimonio non sia costituito esso stesso in persona morale, ma sia attribuito con un atto tra vivi o mortis causa a una persona morale ecclesiastica con l'onere di pie opere.
Le f. p., in sostanza, sono le causae piae sprovviste di personalità giuridica.
Il carattere religioso o caritativo del fine è essenziale all'istituto.
Oltre al fine, vi è l'elemento essenziale del patrimonio il quale viene dato a una persona morale già esistente con il vincolo della destinazione a un fine stabilito e voluto dal fondatore.
L'onere affidato alla persona morale di celebrare Messe o di curare quelle date funzioni od opere volute dal fondatore deve essere perpetuo o quanto meno di durata, secondo alcuni autori, non inferiore ai 50 anni. Questa ultima perpetuità relativa distingue le f. p. dal legati pii e dalla "fiducia ".
La perpetuità assoluta o relativa vista di concepire la canoa pia rispetto a una persona fisica.
L'assegnazione dei beni a una persona morale può farsi per atto tra vivi e per testamento.
La persona morale, alle quale vengono dati i beni per il raggiungimento del fine particolare della fondazione, deve accettare la fondazione. Poiché l'onere si impone insieme con la donazione, la fondazione non si ha senza un contratto bilaterale, onde il can. 1544 § 2 stabilisce che la fondazione legittimamente accettata crea un contratto sinallagmatico, da ut faciat, il che significa che, in caso di inadempimento ingiustificato dell'onere, bisogna interpretare quale sia stata la volontà del disponente e in caso applicare i principi del diritto civile sull'adempimento dei contratti bilaterali.
Mentre prima del Codice l'accettazione di una f. p., anche se non preceduta dall'autorizzazione dell'Ordinario o del superiore religioso, restava valida ugualmente, oggi, secondo alcuni autori, l'accettazione deve essere autorizzata dall'Ordinario a dal superiore religioso a pena di nullità essendo l'accettazione della p. f. un atto eccedente l'ordinaria amministrazione, secondo altri invece la mancanza dell'autorizzazione dell'Ordinario non annulla la f. p., che può essere rescisca solo dal dissenso dell'Ordinaria (S. Romana Rosa, 9 luglio 1920).
Si richiede quindi il consenso scritto dell'Ordinario del luogo, il quale lo darà soltanto dopo aver egli stesso legittimamente constatato: a) che la persona morale è in grado di sostenere i nuovi oneri impossi, senza deterioramento di quelli esistenti; b) che i redditi nuovi corrispondano esattamente ai nuovi oneri secondo gli usi delle diocesi (can. 1546 § 1).
L'Ordinario inoltre ha diritto di emanare norme particolari sull'ammontare della dote sufficente per le diverse fondazioni e sulle distribuzione dei redditi (can. 1545).
I poteri relativi all'amministrazione delle f. p., per cui valgono le norme comuni a tutti gli enti ecclesiastici, vengono riservati ai vescovi, eccetto che ai tratti di f. p.
fatte a religioni esenti, nel qual caso essi sono esercitati dal superiore religioso.
La Chiesa, affinché siano rispettate le volontà dei fedeli fondatori e date soprattutto il fine assegnato alle f. p., esercita un'accurata attività di controllo e di vigilanza sull'ente ecclesiastico che ha accettato la fondazione.
Infatti, se la dote della fondazione è costituita in danaro o in beni mobili, essa deve essere depositato tasso in luogo sicuro, dietro indicazione dell'Ordinario; il danaro e il prezzo dei mobili devono essere impiegati e investiti al più presto possibile e con tutte le opportune cariche a vantaggio della fondazione, con l'indicazione precisa del capitale a dei relativi frutti, degli oneri di culto specificatamente determinati, cui si deve provvedere. I modi di impiego sono stabiliti dall'Ordinario, dopo aver sentito il parere degli interessati e del Consiglio dell'amministrazione diocesana (can. 1547). Norme speciali sono indicate per la conservazione dei relativi documenti (cann. 1548-50).
Le f. p. cessano quando si è esaurito il fondo adegusto assegnato dal fondatore.
Gli oneri poi costituenti la fondazione possono essere ridotti, oltre che commutati o trasferiti ad altra persona morale (can. 1551).
Secondo il Concilio di Trento, potevano provvedere alla riduzione di tali oneri iure proprio i vescovi; il Codice di diritto canonico invece deferisce ogni facoltà al riguardo alla S. Sede che può delegare i vescovi con precise istruzioni circa il modo con cui deve effettuarsi la riduzione.
La riduzione degli oneri è una operazione tipica delle f. p., cosi come per le persone morali vi sono le speciali figure della soppressione e dello unione.
Tutto ciò premesso, il CIC distingue tra f. p. in senso stretto e volontà pia.
La f. p. deve essere individuata nel fine e nel patrimonio, cioè deve avere un proprio patrimonio che non si confonda con quello dell'ente attributario e un proprio fine che non sia quello dell'ente medesimo.
La pia volontà è qualunque atto umano che, mediante mezzi adatti, voglia raggiungere uno scopo di religione o di carità cristiana.
Nel caso in cui la pia volontà venga elevata dalla competente autorità ecclesiastica a persona giuridica, si ha allora la canoa pia o fondazione o istituzione.
Diversa dalla canoa pia e della f. p. è la fiducia che non assurge alla figura di ente o di onere riconosciuto, ma consiste nella trasmissione, per atto tra vivi e di ultima volontà, di beni a un apparente erede che però è l'esecatore della volontà del trasmittenio a favore di tardi.
La fiducia testamentaria è diversamente regolata dalle varie legislazioni civili.
Il CIC nel can. 1516, stabilisce che il chierico o il religioso che avessero ricevuto fiducia riamente dei beni da distribuirsi o assegnarsi a cause pie deve notificare la casa all'Ordinario interessato, indicando tutti i beni mobili e immobili, ricevuti in fiducia, con tutti gli osam annessi, che se il disponente ha manifestato la volontà di opporsi all'adempimento di questo dovere, quei beni devono essere rifiutati; l'Ordinario deve poi esigere che i beni fiduciari siano posti al sicuro, vigilandoli a norma di diritto.
VI. Evoluzione storica della f. p. - Nei primorii del cristianesimo, alle Chiese cristiane non potevano essere fatti fasciti di beni immobili, poiché, essendo esse considerate quali collegio illicito, era loro vietato di fare acquisti per eredità e per donazione.
Ma può ritenersi che, anche durante l'ira delle catacombe, lasciti di altro genere dovevano farsi ad pioe cmusas, in special modo da famiglie patrizie convertite alla nuova religione e ciò non solo per provvedere ai bisogni del culto, ma altresì per soccorrere i poveri e gli infermi.
Erano offerte date in fiducia ai sacerdoti, affinché fossero erogate a scopo di carità o di religione.
Cessate le persecuzioni, l'imperatore Costantino annoverò fra i legittimi collegi anche la Chiesa cristiana, le riconobbe il diritto di acquistare e di possedere, ordinò le fossero restituiti i beni dei quali era stata spogliata ed egli stesso volle largheggiare in lasciti ai luoghi sacri. Inoltre attribuì valore giuridico alle disposizioni a favore delle pie volontà in qualunque modo fossero fatte.
## Page 881
Gli imperatori Valentiniano, Marciano a Giustiniano emanarono sempre dei decreti volti a favorire i pii lasciti.
I rommi pontefici, dinanzi alle agevolazioni e ai privilegi accordati dagli imperatori alle pie disposizioni, rivelosro le loro cure a dare una configurazione giuridica al nuovo istituto che venne poi via via riconosciuto pressoché da turti gli Stati cristiani e che precedette l'istituzione dei benefici ecclesiastici (s. Cipriano, ep. LIV; Innocenzo I, ep. 23, cap. 2; ecc.).
Cominciarono allora le Chiese ed avere estesi acquisti per legati e donazioni e la pietà religiosa fu spinta a tal segno che il più delle volte i pii disponenti trascuravano i parenti e spesso anche i propri figli. Ma i Padri della Chiesa non approvarono mai afflette disposizioni in danno dei figli a dei più stretti parenti.
Sorsero in quel tempo, e in seguito si moltiplicarono, protette dalla Chiesa e favorite dalla legislazione, svariate istituzioni stretti scopo di culto o di beneficenza (pice causas e f. p.). La religione e la carità procedevano insieme per venire in soccorso di orfani, di malati, di poveri, di vecchi, di pellegrini e si fondarono quindi quei vari istituti che, secondo i diversi loro scopi, si nominavano orphanotrophia, brephotrophia, gerontocomia, plocotrophia, nosocomia, sroudochia.
Lietprendo, fra i Longobardi, e poi Carlomagno e i suoi successori, favorirono i pii lasciti, pure infrenandone gli abusi, poiché molti, sia per l'influsso religione dei tempi, sia per sottrarsi alle oppressioni dei fondatori, "accomandavano" sé e i loro beni alle Chiese e ai conventi; costume che divenne poi più frequente verso il Mille, anche perché il possesso a il godimento dei beni rimanevano presso i pii disponenti.
Fino al sec. xur il culto e la beneficenza si svolsero di conserva; e il diritto canonico, seguendo le orme della legislazione giustinianca, riconobbe la personalità giuridicae nelle varie istituzioni che a quelli scopi si indirizzavano. Dottori e canonisti poi accrebbero i privilegi della disposizioni ad pios causus, riconoscendo che alla validita di queste fosse sufficente la sola volontà del testatore senza bisogno di formalità: sufficit ad bonorum suorum dieminesse faciendam mala voluntas, testatoris (cf. Comment. di Bartolo da Sassoferrato, di Balde e di Paolo di Castro). Ma quando il potere civile cominciò a considerare come propria funzione la vigilanza sulle opere di beneficenza, le cause pie disciplinate dalla Chiesa si limitarono a comprendere esclusivamente quelle istituzioni che avessero scopo di culto, le quali però abbracciavano non solo quelle che fossero evette in titolo ecclesiastico, ma altresì tutte le svariate fondazioni che in qualunque modo fossero dirette a scopo di culto, come le cappellanie ecclesiastiche e laicali e in genere i legati pii con oneri di culto.
Intanto erano aumentate di molto le proprietà ecclesiastiche immobiliari le quali essendo sottratte al commercio furono chiamate "mani-morte".
Qui l'imperatore Poca nell'Oriente aveva dato disposizioni per limitare siffatti acquisti, ma se fecero altrettanto in Italia Ruggero di Sicilia, Federico II di Svevia e Federico III di Aragona, gli Angiiani invece favorirono i patrimoni ecclesiastici dichiarandoli esenti dal pagamento dei tributi.
Le Repubbliche italiane di Modena, di Padova e di Treviso e di altre città presero duri provvedimenti contro la proprietà immobiliare ecclesiastica, gravandola di imposta; altrettanto fece Venezia provocando a suo danno il famoso interdetto del 17 apr. 1606 per opera del papa Paolo V.
A Napoli nel sec. xvili furono emanate parecchie disposizioni legislative per impedire l'accrescimento della proprietà ecclesiastica tanto che dal 1769 si proibirono alle "mani-morte" gli acquisti per atto tra vivi e di ultima volontà e negli anni 1771 e 1776 si dispose che fossero dati in enfirenzi i beni ecclesiastici.
Leggi analoghe si promulgarono in Toscana e in Lombardia e tutti questi provvedimenti furono poi avvalorati dalle dottrine degli economisti italiani e dagli enciclopediati francesi.
Uno dei primi atti della Rivoluzione Francese fu contro la "mano-morte", essendo rimaste celebri l'ordi-
nanza del 1789 che vietava la costituzione di qualsiasi "établissement de main-morte" a la legge 12 luglio 1792 sulla costituzione civile del clero che soppresse i benefici, le cappellanie e "praesumonia" di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, le fondazioni di collazione laicale e quella perpetue di Messe e altri servizi religiosi, vietando simili istituzioni anche per l'avvenire.
Altrettanto avvenne negli Stati italiani nei quali erano penetrate le armi e le idee di Francia.
Con la reazione però gli enti ecclesiastici ricuperarono la libertà di acquistare, e ciò fu sanzionato a Napoli nel Concordato conchiuso con la S. Sede nel 1818 finché poi la "mano-morta" venne del tutto soppressa in Italia con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 7 luglio 1866, n. 3036 a del 15 ag. 1867, n. 3848.
Con queste leggi vennero soppresse, come enti morali, le fondazioni aventi oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico. Si richiedava però un oggetto di culto vero e proprio nelle sue esplicazioni rituali a liturgiche, restando esclusi dalla soppressione gli enti con scopo diverso, anche se connesso con la religione, quali gli istituti per prediche, missioni, insegnamento della dottrina cristiana, ecc.
VII. La disciplina nella LODISLazione italiana. L'abrogato Codice civile del 1865 , provvedendo per l'avvenire, stabiliva che fossero nulle le disposizioni testamentarie ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie laicali e altre simili fondazioni (art. 833) e le donazioni aventi il medesimo oggetto (art. 1075).
Fu osservato allora che la legislazione civile, anche quando vieta le fondazioni autonome, costruite cioè in persone morali per il raggiungimento di un determinato fine di culto e di carità, non vieta il fine stesso per il quale viene costituito una fondazione. Alla soppressione insomma di determinati enti di culto non segue normalmente la soppressione dei relativi oneri di culto o di beneficenza che alcuni, ora, sono trasferiti in base alle suddette leggi eversive a un'altra persona morale operante sotto il controllo dello Stato, cioè al fondo per il culto, che svolge il suo compito anche ai nostri giorni. Di fatto però molti oneri di culto non trovarono più chi li soddisfacesse e si ebbe un forte regresso nella liberalità dei fedeli.
Nel Concordato conchiuso tra la S. Sede e l'Italia l'i: febbr. 1909 si è stabilito (art. 29 lett. d) che le fondazioni di culto di qualsiasi specie sono ammesse purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. Tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto.
Naturalmente il riconoscimento da parte dello Stato delle f. p. in senso stretto, non esercita alcuna influenza sulla natura di istituti sprovvisti di personalità giuridica che hanno tali fondazioni nel diritto canonico.
Il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di culto è regolato dall'art. 17 del Regolamento approvato con R. Decreto 2 dic. 1929 n. 2262. Pertanto l'Ordinario ha facoltà di chiedere al ministro degli Interni che le fondazioni di culto, intese queste nel significato più ampio, siano riconosciute come persone giuridiche, allegando i documenti dai quali conati: a) che è intervenuta l'approvazione ecclesiastica; b) che la fondazione è dotata di un patrimonio proprio destinato a fini di culto; c) che essa risponde alle esigenze religiose della popolazione e d) che, infine, dal suo riconoscimento non possa derivare alcun onere finanziario allo Stato.
Prima dell'entrata in vigore del vigente Codice civile del 1942, era controverso se gli artt. 833 e 1075 del Codice civile del 1865 fossero stati abrogati dal Concordato a dalla legge 27 maggio 1909, n. 848 sugli enti ecclesiastici. Infatti né il Concordato, né la legge suddetta contenevano un'abrogazione espressa di quegli articoli.
Molti autori ritenevano quindi che le disposizioni contenute negli artt. 833 e 1075 dovevano esse