urione massimo, in onore della dea Fornaz, indigitazione del nome che vigila il riscaldamento del forno (Festo, s. v.). Chi per distrazione non era stato presente alla festa poteva supplire partecipando alle Quirinalia, dette percio anche "stultorum feriac ".
Il rito consisteva nell'abbrustolire, nel forno di ciascuna curia, chicchi di ferro prima di pesterli nel mortaio, circostanza che denuncia l'areuicità della festa, anteriore all'uso della macina. Secondo la tradizione sarebbe stata istituita da Numa.
Le F. servivano anche per il censimento urbano prima del regolamento di Servio Tullo, dovendosi compiere il sacrificio da ciascuno nella propria curia. Il rapporto tra F. e Quirinalia si spiega considerando la relazione che lega il Flamine Quirinale con quanto si riferisce all'agricoltura. D'altra parte è evidente l'analogia di Fornaz con Vesta, ambedue rappresentate dal fuoco.
Bial.: G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2^{2} ed., Monaco 1912, p. 138; N. Turchi, La religione di Roma antica, Bologna 1939, p. 111.
Albarco Galicti
FORNACIARI, Lugi. - Magistrato e filologo, n. a Lucca il 17 dic. 1798, m. ivi il 23 nov. 1858. Presidente nella Rota criminale, consigliere di Stato, avvocato regio con la tutela dei pupilli e dei poveri nel ducato di Lucca, procuratore generale nel Granducato di Toscana esercitò le varie cariche con rettitudine.
Come docente di retorica adottò un metodo che parve nuovo a ardito, come dimostrano gli Exempi di bello scrivere (Lucca 1835). Cattolico convinto, si accostò alle idee liberali e collaborò alla Pragonologie cattolica (giornale apologetico lucchese che visse dal 1828 al 1851) quando questo foglio si fece meno reazionario in politica e roaminiano in filosofia. I suoi scritti sono, in gran parte, affidati agli Atti della R. Accademia Lucchese, ma stanno a sé i Discorsi filologici (Napoli 1838), le Prose (Firenze 1874) e l'Epistolario (ivi 1899), incompleto. Della sua indole umanitaria sono documento i discorsi Della povertà in Lucca, da cui potrebbe ricavarsi un abbecco di sistema assistenziale.
Bibs.: T. Bini, In morte dell'avo. L. F., arsajone detta nella Mercegniliana di Lucca il 25 febbr. 1838, in Atti della Reale Accademia Lucchese, Lucca 1838, pp. 1-38; G. Sforza, Ricardi a biografie tucchesi, ivi 1918, p. 437 e passim.
Manzueto Lombardi-Lodi
FORNAINI, Luigi Antonio. - Abate vallombrosano, n. il 14 dic. 1756 a Massa Cozzile, m. il 29 giugno 1838 a Firenze. Fu allievo di Leto Guidi. Ordinato sacerdote, divenne amministratore della badia di Vallombrosa, ove si rese celebre per i suoi studi agrari a forestali, tanto che, cacciati i monaci da Napoleone, rimase solo a sorvegliare le foreste divenute demaniali.
Oltre all'opera Dei doveri dei sudditi verso il Principe e del Principe verso i sudditi (Firenze 1815), lasciò il trattato Della coltivazione degli abeti (ivi 1804) e un Saggio sopra l'utilità di ben conservare e preservare le foreste (ivi 1825) ancora di viva attualità.
Bini.: A. Poveri, D. L. A. F., in Il Poggio vallombrosano, luglio-29. 1938; E. Lucchesi, Un insigne cultore di boschi e foreste: l'ab. d. L. A. F., in Atti della Soc. Colombaria fiorentina, Firenze 1938-39.
Giovanni Donna
FORNARI, Vito. - Filosofo e letterato, n. a Molletta il 10 marzo 1821, m. a Napoli il 6 marzo 1900. Spirito solitario e meditativo, la sua vita non presenta vicende di molto rilievo. Dopo studi vari a appassionati, che continuò tutta la vita, pensò di entrare nell'Ordine benedettino; ma finì con il farsi sacerdote secolare e gli fu dato il titolo onorifico di

Gio Ciorano Averro
Fornari, Vito - Busto in uztacota conservato nella Biblioteca nazionale di Napoli.
abate, che poi gli rimase sempre, da Basilio Puoti (come a Rosmini e Gioberti). Del Puoti fu discepolo e continuatore nella scuola letteraria che da lui discende: fu purista nella lingua, scrittore ed artista dallo stile elaborato e nobilissimo, che risalte in tutte le sue opere, particolarmente nella Vita di Cristo, la sua principale. Nel 1860 , l'anno in cui il Regno delle Due Sicilie venne unito all'Italia, il F. fu chiamato alla direzione della Biblioteca nazionale di Napoli, e tenne quell'ufficio sino alla morte. Ebbe discepoli affezionati e amici illustri, primo fra tutti Francesco Acri (v.), il grande traduttore di Platone.
L'ambiente culturale in cui sorge il pensiero del F. è l'Italia nella prima metà del sec. xix, anche se egli svolge la sua attività speculativa e letteraria principalmente nella seconda metà di quel secolo. Ossia è la filosofia dello spiritualismo romantico, la quale ha i suoi maggiori rappresentanti in Rosmini a Gioberti; a si richiama alla tradizione platonico-agostiniana, come quella che meglio sembrava conciliare il pensiero tradizionale e cristiano con le esigenze del pensiero moderno. Le sue tesi caratteristiche e fondamentali sono quelle stesse della tradizione plato-nico-agostiniana in genere, più o meno ammoderasse: particolarmente l'unità di filosofia e teologia, l'ontologismo e il volontarismo. E le fonti principali di questo pensiero nel F. sono anzitutto Platone e Agostino, quindi Bonaventura e Duns Scoto, infine Rosmini a soprattutto Gioberti, interpretato ortodossamente.
Le opere del F. non sono molte, almeno le principali. In ordine cronologico: l'Armenia universale (Napoli 1850), l'Arte del dire (ivi 1857) la Vita di Cristo ( 5 voll., Firenze 1869-93; nuova ed. Torino 1930). Come dei suoi pensieri fu centro Cristo, così la Vita di Cristo è centro dei suoi scritti. Difatti, delle sue opere principali, le prime due, e specialmente la prima, furono atese in preparazione di questa e in questa furono traduse. L'Armenia universale, che è il suo sistema filosofico, rappresenta il sostrato metafisico (ontologistico-volontaristico) della Vita di Cristo, e anzi la si ritrova specialmente nei primi capitoli di questa. L'Arte del dire, che
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rappresenta la sua estetica, gli forni i principi letterari, che poi applicò nello stendere la stessa Vita di Cristo. E la concezione metafisica che l'informa, cioè la bellezza come manifestazione di Dio e quindi tutt'uno con il suo Verbo, è un elemento che sarà mantenuto, inquadrato e sviluppato nell'opera medesima.
La Vita di Cristo impegnò per es. trent'anni le sue frische. Manzoni giudicò del primo libro di ssa: - Defensoribus istro tempus eget -. Il titolo non deve trarre in inganno, non avendo avuto il F. per scopo di stendere una vita storica, empirica di Cristo, ma piuttosto una vita filosofica, dialettica, che si estende quanto è ampio il creato. Perché, secondo il F., Gesù Cristo non è solo un fatto via pur fondamentale e prodigioso della storia universale, ma la condizione, la spiegazione di questa, anzi di tutta la realtà. Lo svolgimento di tale concetto è abbassato efficacemente nel proemio dell'opera. Essa comprende tre libri. Nel primo si descrive la preparazione e l'attesa universale del Cristo, fin dall'inizio della creazione. E quella che potrebbe dirsi la prima vita di Cristo, aspettato e profetato da tutte la realtà creata, fisica e spirituale, essendone egli l'intimo significato e la profonda esplicazione. Il secondo libro narra la vita umana di Cristo, ossia l'incarnazione del Verbo, che fu lo scopo ultimo del disegno creativo e avrebbe avuto luogo anche senza la colpa originale. Nel terzo libro è tracciata e grandi linee la nuova vita di Cristo nella sua Chiesa, e per mezzo suo in tutta l'umanità, sino alla fine del tempo: ossia la vita del Corpo mistico di Cristo peregrinante nel mondo fino alla gloria.
Bias.: F. Zorrincha, V. F. la ropperia al nasiriente intriletunle dell'italia meridionale nella seconda metà dell'800. Bari 1941: U. A. Padovani, V. F., Brescia 1948. Umberto A. Padovani
FORNARI STRADA, Maria Vittoria, beata. Fondatrice di Ordine religioso, n. a Genova nel 1562 , m. ivi, il 15 dic. 1617. Sposata, ebbe 6 figli, dei quali 5 si fecero religiosi. Rimasta vedova dopo 9 anni, poté realizzare il suo ideale religioso, fondando nel 1604, con alcune compagne, la Congregazione delle Annunziate Celestine (dette comunemente le Turchise dal colore dell'obito), dedicate a vita penitente e contemplativa. L'Istituto ebbe l'approvazione di Clemente VIII, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII. La fondatrice fu beatificata da Leone XII il 2 sett. 1828; la sua festa ricorre il 12 sett.
Bias.: F. P. A. Spinola, Vita di M. P. F., Genova 1640; D. Bender, Dictionamire d'anglographie, Parigi 1923. p. 447. Antonio Cletellini
FORNICAZIONE. - Dal lat. fornix, che designava camera o corridoio a vòlta, risultante per lo più da costruzione di sostegno a scale (stadi, teatri, anfiteatri) e che veniva adattato ad uso del pubblico ed anche a raduno di mereticl. Il cristianesimo ne forgiò i termini fornicari formicatio, che divennero usuali per indicare qualunque commercio carnale fuori del legittimo matrimonio. Con tale senso essi ricorrono spesso nella Volgata come equivalenti del termine ebraico aśmünîm, che in senso proprio significa impurità sessuale, specialmente adulterina, e in senso metaforico idolatria, in quanto violazione del legame sponsale tra Israele e Dio.
Un esempio del primo senso si trova nel Vangelo di Matteo ( 5,52 ; 19, 9) dove il termine fornicatio dell'inciso excepta fornicationis causa significa adulterio; un esempio del secondo senso si trova nel Vangelo di Giovanni (8,41). La parola acquistò un significato tecnico, per cui presso i sommisti medievali il termine fornicatio designa quella particolare specie di lussuria, che consiste nella unione sessuale tra due persone libere da vincoli coniugali o da altri legami che conferirebbero al loro peccato la qualifica di sacrilegio o di incesto. E tale significato è rimasto nel vocabolario tecnico della teologia morale cattolica.
La questione principale sollevata intorno alla f. in sede morale riguarda la sua illiceità. La civiltà greco-romana, pur condannando l'adulterio a l'incesto, non si preoccupava della semplice f. come colpa morale, tranne che si trattasse di licenza svergognata. Il cristianesimo considerd subito la f. come illecita; il Concilio apostolico di Gerusalemme la vieta espressamente ai cristiani neoconvertiti dal paganesimo (Art. 15, 29); s. Paolo dichiara esclusi dal Regno di Dio, insieme con gli adulteri, anche i fornicari (I Cor. 6, 9). Sulla linea del pensiero apostolico si montanoe unanime quello patriatico. La speculazione teologica medievale cercò di determinare la ragione intrinseca e il grado di immoralità della f.; salvo rarissime eccezioni (Durando, Caramuele e pochi altri) i teologi convengono nel ritenere la f. intrinsecamente e gravemente illecita, fondandosi sia sul dato rivelato, come su ragioni dedotte dall'analisi del contenuto oggettivo della f.
Tali ragioni, più volte esposte da s. Tommaso nelle sue opere (Sum. Theol., 26-288, q. 134, s. 2; C. Gent., I. III, cap. 122; De Mole, q. 15, ss. 1-2), ripongono l'intrinseca illiceità della f. nell'essere questa sformita della stabilità legale richiesta dalla finalità del commercio coniugale umano, che comprende non solo la procreazione, ma anche l'educazione della prole. Si riportano le parole testuali dell'Aquinate: «Già si scorge nel regno animale che, ove all'ellevamento della prole sia necessario il concorso del maschio e della femmina, i due si uniscano in forma determinata e stabile, come, ad es., si osserva negli uccelli... Ora è evidente che per l'educazione dell'essere umano non solo si richiede l'opera della madre che lo matra, ma molto di più l'opera del padre che lo iscrivisca e lo difenda, e inoltre lo sviluppi sia dal lato spirituale che materiale. E perció contro natura che la copula coniugale sia fatta indipendentemente da ogni vincolo, ma è necessario che questa avvenga tra persone determinate e stabilmente vincolate. Del resto il bisogno naturale che, nella specie umana, sente il maschio di riconoscere con certezza quali siano i suoi figli si connette intimamente col dovere che gli incombe di educarli. Ora questa certezza non sarebbe possibile, se la copula coniugale fosse libera da qualunque vincolo. Dunque la stessa natura postula che la copula coniugale avvenga tra due persone determinate e identificabili; ossia, l'atto coniugale richiede lo stato matrimoniale. E siccome lo stato matrimoniale, avendo come scopo la procreazione, interessa sommamente il bene comune, esso soggiace alla legge. La f. dunque, quale copula extramatrimoniale fuori legge, è intrinsecamente peccaminosa. Né vale opporre che taluno sarebbe disposto ad assumersi l'educazione della prole concepita fornicanamente; perché la necessità naturale di vincolare la copula coniugale allo stato coniugale legalmente stabilito, nascendo da ragioni di carattere universale, antecede e comprende tutti i casi particolari * (Sum. Theol., loc. cit.). S. Tommaso e con lui concordemente tutti i moralisti cattolici dichiarano la f. grave peccato dal punto di vista oggettivo, pur riconoscendo quanto diffusa e facile sia l'erronea valutazione soggettiva contraria in ambienti ignari - entili al cristianesimo. La ragione intrinseca addotta vien desunta dal grave danno proveniente, sul piano universale, anche se non sempre in tutti i casi particolari, alla prole nata dal connubio fornicario. Il magistero ecclesiastico si è pronunciato espressamente sull'illiceità intrinseca della f. condannando per bocca di papa Innocenzo XI la seguente proposizione: Tum clarum videtur fornicationem secundum se nullam invalcere malitiam et solum esse malum guia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissorum videatur (Denz-U, 1198). Le encicliche di Leone XIII (Arcanum) e di Pio XI (Casti connubel) sul matrimonio cristiano s'affermano autorevolmente la dottrina tradizionale suesposta sulla illiceità di qualunque commercio sessuale extramatrimoniale (v. amore libero; CONCURINATO; MATHIMONIO; PROSTITUZIONE).
Bias.: F. Gociot, Fornication, in DThC, VI, coll. 600-11; H. Lesliro, Fornicatio, in DB, II, coll. 2314-17; A. Vermeersch, De castitate et de vitis contraris, 2^{°} ed., Roma 1931; v. inoltre bibl. delle voci connesse,
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FORO. - Il termine lat. forum o forus indico originariamente il luogo o lo spazio esterno della casa, o anche il vestibolo che circondava le tombe. In seguito designò il luogo dove si teneva il mercato e che poteva essere anche un luogo privato nei campi o nelle strade; quindi furono chiamati f. i centri della città o quelli situati lungo le grandi vie di comunicazione, dove gli abitanti si adunavano per gli affari sia privati che pubblici (cioè per tenere mercato, fare comizi od elezioni, avere comunicazione delle leggi, celebrate cerimonie, chiedere e ottenere l'amministrazione della giustizia). Quest'ultimo significato divenne poi prevalente, e f. designò senz'altro il luogo dove si dirimono le controversie giudiziarie, il luogo cioè dove si esercita la giurisdizione o anche l'àmbito di questa, cundì anche il tribunale competente, infine anche la giurisdizione medesima (cf. Paolo Diacono [ed. C.O. Müller, Lipsia 1839], p. 84, 9). Per conservare tuttavia alla parola f. un senso proprio e distinto dalla giurisdizione, conviene dire che il f. è la sfera o l'àmbito in cui questa è contenuta e si esercita, ovvero il luogo, la sede, l'autorità competente a dirimere un determinato genere di controversie o a regolare un determinato genere di affari. In tal modo il f. viene distinto anche dalla competenza: quello è, come si è detto, il luogo, non solo materialmente, ma anche formalmente inteso, della giurisdizione; la competenza è invece la parte di giurisdizione assegnata a un determinato organo o persona.
Tanto la Chiesa come lo Stato sono investiti del potere di giurisdizione o di governo; tale potere é però contenuto in un determinato àmbito, a cui si dà il nome di f.; si ha quindi il f. ecclesiastico e quello civile.
Appartiene esclusivamente al f. ecclesiastico giudicare: 1) le cause che riguardano le cose spirituali o annesse alle spirituali; 2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e la determinazione del carattere peccaminoso di un atto, in relazione alla definizione della colpa e alla irrogazione delle pene ecclesiastiche; 3) tutte le cause contenzioae o criminali concernenti persone che godono del privilegio del f. a norma del diritto canonico (can. 1553 § 1). Nelle cause dette di f. misto, cioè di competenza comune della Chiesa e dello Stato, si applica il criterio della prevenzione, cioè giudica l'autorità, ecclesiastica o civile, che ne è stata per prima investita (can. 1553 § 2).
In Italia, con i Patti Lateranensi, è stata riconosciuta piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, alle sentenze e ai provvedimenti emanati dalla autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alla autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari (Trattato, art. 23; Concordato, artt. 5 e 99 i). Si riconosce inoltre che le cause riguardanti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio ralo e non consumato, sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. Quanto alle cause di separazione personale, la S. Sede consente che siano giudicate dai tribunali civili (Concordato, art. 34; legge 27 maggio 1929, n. 827).
Mentre nel diritto civile per f. s'intende comunemente il tribunale o la funzione giudiziaria, nel diritto canonico la parola f. conserva invece il suo senso più ampio, quale più sopra si è dato. Si ha quindi secondo la diversità dei fini che persegue, della sfera in cui opera e del modo con cui si esercita, una giurisdizione di f. esterno e una giurisdizione di f. interno (il f. esterno è detto anche forum fori, perché in esso le azioni sono considerate sotto l'aspetto pubblico o sociale; il f. interno o di coscienza, è detto anche forum poli perché riguarda la
salvezza eterna dei singoli fedeli e la salvezza eterna è come il polo delle anime). La giurisdizione di f. esterno è rivolta direttamente a promuovere e difendere il bene pubblico, cioè della comunità dei fedeli, e a regolare il loro attività sociale; la giurisdizione di f. interno mira invece direttamente al bene spirituale, dei singoli e quindi riguarda le loro azioni private, in quanto si riferiscono alla loro coscienza e alla vita eterna.
Questa distinzione non esiste nel diritto civile, perché l'autorità civile esercita sempre il suo potere per il bene della società, e solo indirettamente per quelle private. Questo doppio potere è invece nella Chiesa una conseguenza derivante dalla sua stessa natura. Essa difatti è una società spirituale e soprannaturale, costituita per la salvezza degli uomini, e gli uomini per conseguire la salvezza hanno bisogno non solo di un'autorità che li diriga tutti insieme e socialmente, ma anche di una direzione dei singoli, secondo le particolari condizioni e circostanze di ciascuno. La società civile trova già costituita dalla natura la famiglia, la quale provvede direttamente, nell'ordine naturale, al bene degli individui; la Chiesa invece, società soprannaturale, non trova costituita in questo ordine nessuna società od organo che prenda cura dei singoli; per conseguenza spetta ad essa la cura diretto anche di questi.
La giurisdizione del f. esterno si esercita pubblicamente ed ha effetti giuridici, mentre la giurisdizione del f. interno si esercita privatamente e non ha, di per sé, alcun effetto pubblico.
Poiché la giurisdizione del f. esterno riguarda i rapporti esteriori dei sudditi con la società ed ha per scopo il bene comune, essa si può dire, ed è veramente, anche nella Chiesa, una potestà propriamente umana; la potestà invece del f. interno, che riguarda i rapporti delle anime con Dio ed ha per scopo la salvezza e la santificazione delle anime, che è un'opera divina, è un potere essenzialmente divino. Ne consegue che la prima è una potestà propria della Chiesa, ed essa ne è il principale agente; la seconda invece è esercitata dalla Chiesa come vicaria di Dio: il principale agente nell'esercizio di essa è infatti Dio medesimo, di cui la Chiesa, o i suoi ministri, fanno le veci, e solo nel caso in cui riguardi il diritto ecclesiastico positivo, anche la potestà di f. interno è propria della Chiesa. Entrambe sono d'istituzione divina. La potestà di giurisdizione nel f. esterno non riguarda formalmente il diritto divino come tale, ma tutto ciò che è diretto al fine sociale della Chiesa; tuttavia, siccome per questo fine può essere utile comandare o proibire anche ciò che è già imposto o vietato dal diritto divino, può essere reso obbligatorio anche in f. esterno e di fronte alla società ecclesiastica, ciò che prima era obbligatorio solo davanti a Dio. Ne consegue che la giurisdizione del f. esterno è principalmente rivolta ad i gandum, sia estendendo al f. ecclesiastico precetti o presbizioni che prima erano solo del f. divino, sia promulgando leggi a intimando ordini in virtù del potere commesso all'autorità ecclesiastica. Atteso però che le leggi ecclesiastiche obbligano anche in coscienza, cè che vincola nel f. della Chiesa vincola anche davanti a Dio. La potestà del f. interno riguarda invece formalmente il diritto divino, intendendo per questo non solo le norme stabilite direttamente da Dio, ma anche gli obblighi che le leggi positive umane producono in coscienza. La potestà di f. interno è quindi principalmente ordinata ad inlawadere, non il diritto divino ma l'obbligo che mediante l'azione umana, è stato contratto davanti a Dio: con il peccato, con il giuramento, con il voto, ecc., oppure l'obbligo che dalla legge ecclesiastica è sorto di fronte a Dio (cf. L. Bifur, Tractatus de Ecclesia Christi, 37 ed., I. Roma 1899, pp. 456-66). Gli stessi precetti che si possono imporre nel f. interno, come, ad es., la Penitenza sacramentale, l'opera nella quale è commutata il voto, ecc., sono diretti alla soluzione del vincolo contratto nel f. divino.
La giurisdizione del f. esterno differisce, come si è detto, da quella del f. interno come il bene pubblico dal bene privato. Tuttavia, dato che il bene pub-
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blico non si potrebbe concepire senza il bene dei singoli, e il bene degli individui non può prescindere dal bene comune, non è sempre facile distinguere ciò che riguarda l'uno o l'altro. La difficoltà è ancora più grave nella Chiesa, dove sccade che il bene di un'anima sola interessa tutta la societa. Si può peraltro dire che appartengono al f. interno: a) tutte le azioni in quanto siano considerate sotto l'aspetto del peccato, quindi anche i delitti, non in quanto turbano la società, ma in quanto turbano la coscienza; b) tutte le azioni occulte, finché restano occulte (quando diventano pubbliche passano al f. esterno se di loro natura appartengono a questo); c) le facoltà dirette al bene delle singole anime: cosi la facoltà di predicare tende direttamente a persuadere ogni individuo della verita cattolica; la facoltà di assolvere tende al perdono delle colpe dei singoli. Appartengono al f. esterno: a) il potere legislativo, giudiziario, esecutivo; b) il potere di concedere la facoltà di predicare e di assolvere, ecc., perché è direttamente di utilità pubblica che siano designati ministri che predichino, assolvano, ecc. Come diverso è l'oggetto, cosi diverso nell'uno e nell'altro f. è il modo di procedere: nell'interno si procede segretamente e comm Deo, nell'esterno pubblicamente e comm Ecclesia. Data la distinzione esistente tra l'utilità pubblica e la privata e tra l'uno e l'altro f., ci possono essere soggetti investiti di potere nel f. interno senza giurisdizione nel f. esterno, come, ad es., i parruci; e viceversa ci possono essere soggetti investiti di giurisdizione nel f. esterno, senza potestà nel f. interno. A norma però del can. 202 \ 3, se non consta diversamente, la giurisdizione s'intende concessa per entrambi i f. La giurisdizione ecclesiastica, infatti, pervade di sua natura l'uno e l'altro f., ma la volontà del concedente o la natura stessa della concessione possono restringerne l'àmbito ad uno solo: cosi, ad es., il potere di assolvere può esser limitato al f. interno; il potere di giudicare, limite la giurisdizione al f. esterno. Un atto posto in forza del potere di giurisdizione (non importa se ordinaria o delegata) nel f. esterno, ha pieno effetto anche per il f. interno (can. 202 \ 1); invece un atto di giurisdizione concessa soltanto per il f. interno, ha effetto soltanto per quest'ultimo. Se quindi la cosa definita nel solo f. interno passa al f. esterno, occorre un atto di giurisdizione che la definisca anche in questo f., a meno che il diritto stesso non provveda diversamente (cf., p. es., can. 1047).
Sebbene il f. esterno o il f. interno generalmente siano concordi, ci possono però essere dei casi di conflitto, quando manchi la possibilità della prova in f. esterno (ad es., un matrimonio può essere nullo per mancanza di consenso, ma di tale mancanza può difettare la prova; cf. anche il can. 2251). In caso di contrasto prevale il f. esterno, purché l'osservanza di esso sia possibile senza colpa davanti a Dio; altrimenti prevale il f. interno, perché il diritto divino prevale sull'umano.
Il f. esterno si può distinguere in giudiziale e stragiudiziale, a seconda che la giurisdizione si eserciti o meno in forma di giudizio. Il f. giudiziale si può a sua volta suddividere in contenzioso o criminale: il contenzioso riguarda la definizione dei diritti controversi o la dichiarazione dei fatti giuridici delle persone fisiche o morali, il criminale ha invece per oggetto i delitti in ordine alla pena (can. 1552 \ 2). Le norme processuali sono per la massima parte comuni a entrambi i giudizi, e gli or-
gani giudiziari ecclesiastici hanno competenza civile e penale.
La potestà di f. interno a sua volta si suddivide in sacramentale (detta anticamente anche penitenziale) ed extrasacramentale : la prima si può esercitare solo nel sacramento della Penitenza o in occasione di essa : cosi avviene, per diritto divino, per la remissione dei peccati, e per diritto ecclesiastico nei casi in cui viene delegato ai confessori il potere di dispensare o di assolvere dalla pena nell'atto della confessione (cf. cann. 1044, 2250 \ 3, 2254, 2290); la seconda si estende a tutti gli atti che, pur restando nell'ambito del f. interno, possono compiersi fuori del sacramento della Confessione : come dispense dai voti, dalle irregolarità e dalle censure occulte, ecc.
Bias.: M. Gittler, De fori interni et externi differentia et necessitudine, Breslavia 1867: A. Perathauer, Forum internum und forum externum im bietlichen Strafrecht, in Theologiechfrohtische Ometodschrift, 70 (1917), pp. 441-17, 716-45; Ph. Macoro, Institutiones I. C., Roma 1911, pp. 827-62; P. Capobianco, De ambito fori interni et externi in luce ante Codiceo, in Apollinaria, 8 (1935), pp. 591-605; id., De notione fori interni, ibid., 8 (1936), pp. 364-74; I. Mohn, Das forum internum und reine Stellung im geltenden Recht, Würzburg 1941; F. Ciprenti, Lasizul di dirito canonico, Padova 1943, no. 11 e 45; G. Oesterle, De relatione inter forum externum et internum, in Apollinaria, 19 (1946), pp. 63-87.
Dino Sinfio
FORO APPIO (Mercato di A.). - Villaggio a sud di Roma, ricordato in Act. 28, 15 come luogo dell'Incontro di a. Paolo prigioniero con la deputazione della Chiesa romana.
Insieme alla via omonima, doveva il nome e l'esistenza al censore Appio Claudio (312 a. C.). Sorgeva lungo la Via Appia a ca. 65 km . da Roma. Vicino ad una zona paludosa ed infetra, il F. A. era una delle molte stazioni di costa sulla "regina delle strade" di Roma. Da principio fu eretto a municipium, ma poi fu considerato semplice oleus. Secondo Orasio (Sormones, I, 5, 7), F. A. era "pieno di marinai, di osti e di furfanti ". La presenza dei marinai è spiegabile, perché un canale navigabile attraverso le paludi pontine l'unica con il porto di Terracina.
Angelo Penna
FORSTER, Frobenius. - Benedettino, n. a Königsfeld il 30 ag. 1709, m. a Ratisbona l'11 ott. 1791. Entrò nel 1727 nel monastero di S. Emmerano a Ratisbona dove, ordinato sacerdote, insegnd filosofia. Fu in seguito (1744-47) professore all'Università di Salisburgo. Nel 1762 fu eletto principesabato di S. Emmerano.
Promosse nel suo monastero lo studio delle scienze naturali e delle lingue orientali per il cui insegnamento chiamò il murrino p. C. Lancelot. In vari scritti si occupò dei sistemi del Leibnis e di Wolff. La sua opera principale è l'edizione delle opere di Aleuino (Ratisbona 1777, ristampa in PL 100-101).
Bias.: J. A. Endres, Die Korrespondenz der Mawriner mit den Emmeramern, Monaco 1899; id., F. F., Fürstabit von St. Emmeram, Friburco 1900.
Beda Thum
FORSTER, Heinrich. - Vescovo di Breslavia, n. il 24 nov. 1799 a Gross-Giogau, m. il 20 ott. 1881 al castello di Johannesberg, nella Slesia austriaca. Ordinato sacerdote nel 1825 , svolse dapprima attività pastorale a Landeshut. Membro del Capitolo del duomo di Breslavia nel 1837 si distinse per le sue efficaci prediche contro J. Ronge, uno dei fondatori della scismatica "Chiesa cattolica tedesca". Nel 1853 successe al Diepenbrock come principe-vescovo di Breslavia.
Strenuo difensore dei diritti dei cattolici, diede chiara dimostrazione del suo valore nel periodo successivo al Concilio Vaticano e durante il Kulturkampf. Aderi subito alla dichiarazione dell'infallibilità pontificia e sospese alcuni professori restii ad approvare le delibera-
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zioni del Concilio. Nel 1873 si rivolse, a nome anche di altri prelati, all'imperatore Guglielmo I, pregandolo di non apparre la sanzione reale alle cosiddette leggi di maggio, espressamente contrarie ai cattolici. Le autorità statali decisero allora di procedere all'arresto del coraggioso prelato, e di costringerlo a rinunciare all'uclizia. Avvertito in tempo, il vescovo si ritirò nel castello di Johannesberg (nella parte austriaca del vescovato), donde continuò ad amministrare la sua diocesi fino alla morte. Nel nov. del 1879 , una sentenza del tribunale prussiano aveva dichiarato decaduto il F. dalla dignità di principe-vescovo di Breslavia.
Bibl.: H. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland, IV. 1. Magnoza 1901, passim; F. Leuchart, a. v. in LThK, IV. coll. 68-69.
Silvio Furiani
FORTALEZA, ARCIDIOCESI di. - Nello Stato di Cearà (Brasile). E la metropoli della provincia ecclesiastica del suddetto Stato, provincia che comprende le 3 suffragance Crato, Sobral e Limoeiro, e la cui estensione coincide con quella dello stesso stato.
L'ares dell'arcidiccesi è di ca. 30.000 kmq., con 1.200 .000 ab. dei quali 1.050 .000 cattolici. Vi sono 48 parrocchie, 83 sacerdoti diocesani e ro8 regolari: Francescani, Cappuccini, Gesuiti, Lazzaristi, Salesiani, Salvatoriani, Maristi, Sacramentani e 17 Congregazioni religiose femminili; il Seminario maggiore e quello minore sono affidati ai Lazzaristi. Patrono s. Giuseppe (festa nel mercoledì della seconda settimana dopo Pasqua). F. è pure capitale dello Stato, ha 140.000 ab., ed è situato al 3^{°} 47^{′} 14" lat. S. e 38^{°} 30^{′} 52^{′ ′} long. W. Gr.
Lo Stato di Cearà fu visitato sia dagli spagnoli A. Hejeda (1499) e V. Pison (1500) senza però colonizzarlo, sia dai portoghesi, che tentarono di stabilirvisi durante il sec. xvI e al principio del sec. xvir. L'escursione missionaria fra i selvaggi della regione, intrapresa dai gesuiti Luigi Figueira e Francesco Pinto, terminò con il martirio del Pinto. Senonché Martino Soares Moreno, con 5 soldati e un sacerdote, riuscì a costruire nel capo di Mucuripe la fortezza (come appunto significa il nome di F.) di S. Sebastiano e la cappella della Madonna do Amparo, che costituirono gli inizi dell'attuale capitale (1611). Nello stesso sec. xvir il Cearà veniva occupato dagli Olaudesi, già padroni dei nord-est del Brasile (v.). Da allora la storia del Cearà a'immedesima con quella generale del Brasile; ed è degna di nota la parte da esso presa nella campagna per l'indipendenza e per l'abolizione della schiavitù. F. venne staccata dalla diocesi di Olinda-Reclfe, formando una propria circoscrizione ecclesiastica con la bolla Pro animarum salute del 6 giugno 1854 , e il suo primo vescovo fu mons. Giuseppe Antonio dos Santos (1861-81) fondatore del Seminario (1864), apostolo della currà durante la siccità del 1877 1879, e trasferito poi alla sede di S. Salvador. Il suo successore a F. fu mons. Gioacchino Giuseppe Vieira (18831912), sostituito a sua volta da mons. Emanuele da Silva Gomes (1912-41), già ausiliare del precedente, che diede un vigoroso impulso alla diffusione della religione in tutto lo Stato. Oggi il Cearà è una delle regioni del Brasile ove il cattoliciamo è più intensamente vissuto. Benedetto XV con la bolla Catholicae religionis bonum del 10 nov. 1915 elevava quella sede ad arcidiccesi.
Tra i diversi periodici pubblicati a F. è da notarsi il quotidiano cattolico O Nordeste.
Le chiese più artistiche che si trovano nell'arcidiccesi sono la Cattedrale e la chiesa di S. Francesco a Canindé.
Bibl.: R. Galanti, Historia do Brasil, S. Paulo 1011, passim; AAS, 7 (1915), p. 271; J. B. Lehmann, O Brasil católico, 1947, lista do Foro 1947, pp. 146-53. Maurizio Cesare da Lima
FORT-DAUPHIN, VICARIATO APOSTOLICO di. La evangelizzazione del territorio dell'attuale vicariato apostolico di F.-D. (Madagascar) ebbe inizio nel 1648, allorché s. Vincenzo de' Paoli inviò in quella zona alcuni sacerdoti della sua Congregazione, ai quali tennero dietro gli altri.
L'ostilità dei capi indigeni e l'inclemenza del clima fecero si che i missionari rimasti nel 1672 furono richiamati a Parigi. La missione fu ripresa solo con la erestione del vicariato apostolico del Madagascar meridionale ( 16 gene. 1806) con territorio distaccato dal vicariato apostolica di Madagascar. I Lazzaristi vi trovarono poche centinaia di cattolici. Il 20 maggio 1913 ricevette l'attuale denominazione. I movimenti xenofobi del 1904 e del 1947 procurarono danni alle missioni.
Il territorio è molto grande: kmq. 165.320 , abitato da una popolazione indigena calcolata in 908.300 persone, rappresentanti un mosaico di tribù. I cattolici sono (1948) 64.246 , catecumeni 4140 , sacerdoti indigeni 3 , stranieri 27 , fratelli 4 , suore indigene 28 , straniere 38 , catechisti 210 , maestri 25 , seminariati maggiori 2 . Non mancano scuole ed opere di carità, che sono di valido aiuto all'apostolato.
Bist.: AAS, 5 (1913), p. 274; MC, p. 112. Saverio Pavesci
FORT-DE FRANCE: v. SAN PIETRO FORT DE FRANCE O MASTINICA MASTINIQUE.
FORTEGUERRI, NICCOLO. - Cardinale, n. il 7 ott. 1419 a Pistoia, m. il 21 dic. 1473 a Viterba. Dopo aver studiato diritto a Bologna ed a Siena, entrò nella carriera ecclesiastica. Parente di Enes Silvio Piccolomini, divenne, all'elezione alla tiara di quest'ultimo, vescovo di Tenzio e tesoriere apostolico. Creato cardinale del titolo di S. Cecilia nel 1460 , fu nominato quattro anni dopo da Pio II legato apostolico della Crociata promossa dal Papa contro i Turchi. Paolo II gli affidò la pacificazione dello Stato della Chiesa, incarico che egli portò a termine con molta energia.
Bist.: Q. Santoli, Il card. F., Pistoia 1926. Silvio Furiani
FORTEGUERRI, NICCOLO. - N. il 6 nov. 1674 a Pistoia, m. a Roma il 17 febbr. 1735. Compiuti gli studi a Siena e a Pisa, il 1700 è a Roma prescelto per l'elogio funebre di Innocenzo XII nella Basilica Vaticana; poi nella Spagna, con il nussio mons. Zandodari, presso Filippo V. Di ritorno in Italia riceve gli Ordini Sacri : ricopre nel 1712 il canonicato di S. Maria Maggiore, di S. Pietro, e, successivamente, le cariche d'istante referendario dell'una e dell'altra Segretaria di giustizia, per dieci anni fa parte della S. Consulta, e da Clemente XIII nel '20 è nominato segretario di Propaganda Fide.
Morendo volle bruciare i suoi scritti: uncl tuttavia sotto il nome di M. Carteròmsco, postumo, a Venezia (1738) il Ricciardetto nel quale, con tescena purezza di lingua, rielabora l'argomento del Fuiqi, del Boicrdo, dall'Ariosto; ma nell'trisione sarcastica del mondo della cavaleria egli trascorsa le insonzioni prime dell'opera, accomunando, nei trenta centi del poema burlesco, in una stessa cornice, a carta parodia del clero e della croia - come già nei Capitoli (Genova 1765-77) - anche alcuni motivi della liturgia della Chiesa. Il F. compose inoltre un dramma sacro per musica, L'Atoliu (Siena 1694), una Orrasima latina per la traslazione del corpo di s. Leone Magno (Roma 1715) e dall'Archivio di Propaganda estrane le Memorie intorno alle missioni di Asia, Africa e America, edita in Roma solo nel 1831. Il Ricciardetto è all'Indice con decreto del 12 genn. 1736.
Bist.: N. F., in Biografia eccl., VII, Madrid 1854, pp. 379382; G. Procacci, N. F. e la satira tescena dei suoi tempi, Pistoia 1877; B. Forteguerri, Vita di N. F., pubblicata da C. Santhoni, Omeglia 1898; G. Beani, Intorno ad alcuni scritti inediti di N. F., Pistoia 1903; G. Natali, Il Settecento, Milano 1926, pp. 10341036.
Giovanni Pallani
"FORTEM VIRILI PECTORE». - E l'inno dei Vespri e della Laudi nell'Ufficio delle sante non vergini, scritto dal card. Silvio Antoniani (m. nel 1603) ed inserito nel Breviario da Clemente VIII nel 1602, in sostituzione di un altro molto più antico.
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Fortesta - La Fortitude. Pannello della prima porta di bronzo del Belintaro, opera di Andren Pisano ( 1516 ) - Firenze.
Lautore si è certamente ispirato al passo dei Prov. 31, 10-31: Molierein forteta quis inventer? che esalta le virtù della donna saggia. Incisivo quel Fortem iniziale, che è in contrapposto alla fallacia, alla beltà e alla vanità della donna di mondo! La Santa spregia l'amore profano e si manuma di quello divino, comprime le esigenze del corpo e piace lo spirito delle sublimi dolcezze della preghiera.
Bial.: G. Ildh. Gli inni del Breviario traduri, Roma 1856. D. 394 sgg.: V. Tirreno. Gli inni dell'Uffato divino, Mondovì 1932. D. 250 sgg.: A. Mirra. Gli inni del Breviario romano, Napoli 1047. p. 262 sum.
Silverio Mattei
FORTESGUE, ADRIAN. - Sacerdote, liturgista di rara cultura e profondità, n. Il 14 genu. 1874 a Perth (Scozia), m. l'1: febbr. 1923. Convertito dal protestantesimo nel 1898 , fu parroco di Lechworth (Herts), professore di storia ecclesiastica e consultore della S. Congregazione Orientale.
Fra le sue opere più apprezzate sono: Autorazioni a Dante (Londra 1910); l'edizione critica del De consolatione philosophiae di Bocsio (ivi 1923); poi tre opere su questioni orientali ecclesiastiche: The Mass. A study of the Roman Liturgy (ivi 1912), The Cerimonies of the Roman Rite ( 2ª \mathrm{ed}., ivi 1919), The Unjate Eastern Churches, con gli studi sui riti rislo-greci e melchiti. La morte gli impedi di estenders i suoi studi a tutti i riti delle Chiese orientali unite. Fu anche pittore e musicista.
Bial.: Neoralogio: A. F., in Korrespondenz des Prisstervereins im Theolog. Konvibt an Innsbruck, 27 (1923), pp. 66-70, 105 s2.: T. Leclercq, Liturvistes, in DACL, IX (1930), coll. 17391740 .
Filippu Ozoonheim
FORTEZZA. - Nel suo primo significato indica robustezza, gagliardia, vigore, forza, sia in senso fisico, sia in senso morale. Può essere considerata: 1) come virtù morale naturale: 2) come virtù infusa; 3) come dono dello Spirito Santo.
1. VIRTÚ MORALE NATURALE. - Lessio la definisce: "virtù che modera i movimenti dell'animo nel sostenere e nel regolare le circostanze terribili dell'esistenza, soprattutto i pericoli della vita" (De iustitia et iure coeterisque virtitibus cardinalibus, Parigi
{ }^{1666}, 1. III, cap. 1). Più comprensiva la definizione di s. Tommaso, il quale la chiama: "virtù che toglie gli impedimenti e le difficoltà che distolgono la volontà dal compiere ciò che è secondo ragione" (Sum. Theol., 2^{2}-2^{20}, q. 123, a. 1).
In senso largo poi col termine f. si intende la fermezza d'animo nel compimento del proprio dovere. Intesa cosi, più che una virtù speciale, si può considerare la condizione indispensabile per l'esercizio di tutte le virtù. Lo stesso s. Tommaso la dice: "condizione di ogni virtù, perché importa, in senso assoluto, la ferma determinazione della volontà - (ibid., 1^{2}-2^{20}, q. 61, a. 3). Non bisogna confondere questa virtù con la temerità, tanto meno con la ferocia, come qualche volta avviene nell'uso corrente. Evidentemente l'oggetto di una virtù non può essere che una cosa onesta. Di conseguenza chi affronta i pericoli anche i più gravi, per motivi disonesti, ad es., i duellanti, i ladri ecc., non possono dirsi forti, bensì temerari, feroci ecc.
Oggetto materiale della virtù della f., sempre secondo il Dottore Angelico (ibid., 2^{2}-2^{20}, q. 123, a. 3) sono il timore e l'audacia, in quanto essa controlla e vince il primo a modera la seconda. Oggetto formale si può considerare la bontà speciale che si accompagne al dovere malgrado il pericolo. La f. quindi sta in mezzo tra i due estremi, l'audacia e il timore; ha per oggetto il bene e importa come conseguenza necessaria il compimento del proprio dovere, anche e soprattutto quando esso importa sacrificio, pericoli da superare e difficoltà da vincere.
II. VIRTÚ INFUSA. - E quella forza soprannaturale che dà all'uomo il potere di compiere atti di f. meritevoli della vita eterna. L'oggetto materiale è lo stesso che per la virtù morale naturale della f. L'oggetto formale invece non è più la bontà naturale insita in questa virtù, bensì la bontà morale di una invincibile fedeltà a Dio. Mentre la prima si dirige secondo le norme della prudenza naturale, questa si dirige secondo i dettami della prudenza soprannaturale. E la virtù dei martiri e di tutti coloro che soffrono persecuzioni per la fede. La f. dei martiri anzi

Fortesza - La F. Affresco di Raffaello (1900) - Perugia. Collegio del Cambio.
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è uno splendido argomento per dimostrare la divinità della religione cattolica. Per questa ragione quasi tutti coloro che trattano della f. si diffondono lungamente a parlare del martirio cristiano.
III. Dono dello Spirito Santo. - E il dono che perfeziona la virtù della f. dando alla volontà impulso ed energia soprannaturali. Differisce dalla virtù in quanto non proviene dai nostri sforzi sia pure aiutati dalla Grazia, ma soltanto dall'azione dello Spirito Santo. La virtù della f. non toglie una certa esitazione, un certo timore degli ostacoli e dei pericoli; il dono della f. invece vi sostituisce la decisione, a la speranza certa del successo e porta quindi a risultati molto più grandi. Esempio tipico si ha in Act. 6, 8 là dove si parla di s. Stefano: a Stefano pieno di grazie e di f., compiva prodigi a cose mirabili s. E più avanti: a Stefano essendo ripieno di Spirito Santo, fissati gli occhi in cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio (ibid., 7, 55).
IV. Mezzi per acquittarla. - A ottenerla, oltre la preghiera, serve l'umile riconoscimento della nostra impotenza. La Provvidenza si serve di solito degli strumenti più deboli, che abbiano però coscienza della loro insufficenza, per compiere le imprese più grandi (cf. I Cor. 1, 27-29). Clevano inoltre la pasienza nel sopportare le circostanze avverse della vita, e le piccole prove quotidiane, la continuità nello sforzo per compiere sempre esortamente il proprio dovere, per sopportare i difetti altrui, per vincere il rispetto umano a per professare apertamente la propria fede. Fare tutto ciò abitualmente è già evidente, cioè la virtù della f. portata al vertice più alto.
V. Vizi che si oppongono. - Alcuni si oppongono per difetto, ad es., la timidità; altri per eccesso: la temerità e l'audacia.
La timidità è un eccesso di timore nell'affrontare ciò che si deve compiere. La temerità e l'audacia sono vizi contrari a si hanno quando uno per superare un male imminente fa alcunché di inconveniente o in sé o nel tempo o nel modo.
VI. Virtù principali commesse. - Due ci aiutano a fare le cose difficili: la magnanimità e la magnificenza. Due altre ci aiutano a ben sopportarle: la pazienza e la costanza. La magnanimità, chiamata anche grandezza d'animo o nobiltà di carattere, è una disposizione nobile e generosa a intraprendere grandi cose per Iddio e per il prossimo. La magnificenza o munificenza è una conseguenza della magnanimità e ci porta a fare grandi cose a ad incontrare per queste anche grandi sacrifici finoculari. La pazienza è la virtù cristiana che fa sopportare, per amore di Dio, le sofferenze fisiche a morali. La costanza consiste nel sopportare questi dolori senza cedere mai alla stanchezza o allo sovraggiannento.
BinL.: Sum. Theol., 17-20, G. 61; 24-20, q. 123 sgg.; L. Lessio, De iustitia et inve costentque virtutibus cardinalibus, Parigi 1606, I. III, cap. 1 sgg.; V. Oblre, Force, in DThC, VI, coll. 237-39; A. Tanqueray, Précis de théologie ascétique et mystique, Parisi 1925, no. 1276-94, 1330-34; A. Tanqueray - N. Noldin - A. Schmitt, De Principiis, Innsbruck 1956, n. 278.
Giuseppe Sette
FORTI, Michelangelo. - Sacerdote e patriota, n. a Cesacestina il 29 sett. 1798, m. a Nisida nelTot. del 1856. Professore nel Seminario di Teramo e canonico di quella cattedrale, passò nel 1827 parroco a T'ottea e poi nuovamente professore a Teramo nel 1841. Ebbe parte attivissima nel movimento liberale seguito ai moti del 1848 , per cui venne arrestato il 9 ag. 1850 sotto l'accusa di trafigamento di documenti politici, di attentato contro il governo e di cospirazione e condannato a 24 anni da scontarsi nel bagno di Nisida. Di lui rimangono anche vari scritti.
BinL.: L. Fioravanti, Dok M. F., in Rivista ubrumana di scienze, lettere ed arti, 27 (1912), pp. 289-96, 429-40.
Niccoló Del Re
FORTINI, Marco. - Sacerdote e patriota, n. a Fratta Polesine il 26 apr. 1784, m. ivi il 28 maggio 1848. Modesto cappellano alla Fratta, venne coinvolto nel processo dei carbonari polesani per essersi lasciata affiliare alla carboneria senza neppure conoscerne gli attituti. Condannato a morte del tribunale sedente a Venezia, la pena capitale gli fu commutata in quindici anni di carcere duro.
Troscorsa cinque anni alle Spielberg, sino alla grazia sovrana sbarpizgli alla fine del 1827 . Nel carcere fu esempio di virtù cristiane e consolatore soave dei suoi concaptivi: l'Oroboni e il Villa spirarono nelle sue braccia, da lui ricondotti alle pratiche della fede. Dopo la liberazione tornò a vivere umilmente nel paese natio, dandosi all'insegnamento elementare.
Il Pellico ne parla con commossa simpatia nelle Alle prigioni e così pure l'Andirgone nei suoi Mémoires d'un prisonnier d'Etat.
BinL.: A. Vannucci, I marzici della libertà italiana, II, 6. ed., Milano 1878, pp. 123-28; D. Chistione, nel commemo alle Alle prigioni del Pellico, Salucco 1007, pp. 354-67; E. U. Montini, I processi spielbergbioni, Roma 1937, pp. 170-71.
Rocco U. Montini
FORTIS, Luigi. - Gesuita, 20^{°} generale dell'Ordine, n. a Verona il 26 febbr. 1749, m. a Roma il 27 genn. 1829. Colto dalla soppressione della Compagnia (1773) mentre insegnava lettere nel Collegio di Ferrara, passò, dietro invito del duca Ferdinando, a Parma, nel Collegio dei nobili. Nel 1794 rientrò fra i Gesuiti, indi fu provinciale di Roma e vicario del generale, trattenuto in Russia. Era quindi bene addestrato nell'arte del governo, quando il 18 ott. 1820 fu eletto generale dell'Ordine.
I tempi, infatti, erano ancora burrascosi e parecchi avversari i Gesuiti contavano nella stessa Roma, anzi nelle stesse loro file, i quali segnavano mutamenti e tiforme compromettenti. Il F., che ad una serena affabilità sapeva congiungere un'energia paterna e una vigorosa operosità, suterò intimamente la prova: all'impulso nuovo per la formazione dei novizi a degli studenti e per la direzione pratica dei maestri e dei predicatori corrispese un aumento notevole di religiosi, tanto che furono presto necessarie nuove divisioni di provincia. Intanto negli Stati pontifici gli fu restituito il Collegio Romano (1824), la direzione del Collegio dei nobili (1826), la reintegrazione del Collegio Germanico (1825), oltre la fondazione del Collegio di Spoleto (1825), accanto ai già esistenti di Fano, Orvieto, Forli, Ferentino, Tivali. Con la bolla Plana inter Leone il II confermato nel 1826 gli entodi privilegi dell'Ordine e ne aggiungeva dei nuovi. Così pure cose e collegi vennero restituiti in Piemonte, Sardegna, Milano, Napoli, Modena. Nelle altre nazioni di Europa, il lavoro, in continuo aumento, era ostacolato da sempre nuove difficoltà da parte degli avversari; si giunse anche a proscrizioni ed esili, come nella Spagna e nella Russia; ma i proscritti servirono a colmare le necessità di altri paesi. Alla morte del F. la Compagnia di Gesù contava già 9 province e a missioni assai promettenti negli Stati Uniti: quella del Maryland (1823) e quella del Missouri (1829).
BinL.: P. Albara, Liber sacerdoris late. Societatis Iesu ed s. 1814 ad c. 1914, Roma 1914, pp. 54-73; E. Rosa, I Gesuiti dalle origini al sostrigiano, 2 ed. ivi 1920, pp. 497-512. Colazione Tenore
FORT JAMESON, prefeettura apostolica di. - Il territorio della prefettura apostolica di F. J. fu distaccato dal vicariato apostolico di Nyssa e da quello di Loangwa il 1^{°} luglio 1937. Ha una superficie di 36.000 kmq , ed una popolazione di ca. 348.000 ab. appartenenti a molteplici tribù bantu. Da 3 distretti civili in cui è ripartito il territorio, quello di F. J. è il più popolato ( 125.000 ab .). La gran massa è pagana, i musulmani sono poche centinaia, ma il grande ostacolo è il protestantesimo che qui ha preceduto il cattolicesimo, impiantandovisi nel 1898.
Vi lavorano i Padri Bianchi che sono 20, coadiuvati da 2 sacerdoti indigeni, da 6 fratelli e da 5 suore. I est-
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tolici sono 31.532 , i catecumeni 3153 e i postulanti 18.302 . Nelle 140 scuole elementari si educano 10.287 alunni, le 7 scuole medie sono frequentate da 761 alunni. Numerosi altri sono istruiti nella 3 scuole professionali e 2 normali. Le sessioni primarie sono 7 e le secondarie 68 , nè mancano opere di carità.
BibL.: Archivio di Propaganda Fi