vi sia connesso un e. E ciò perché, come spiego bene e. Timmesso, sastus voluntatis praesupponit aestimationem sive iudicium de aliquo in quod fertur: unde si est ibi ignorantia, oportet ibi esse errorem * (Sum. Theol., 3^{°}, q. 31, a. 1 ad 1).
La dottrina distingue l'e. nei negozi giuridici sotto diversi punti di vista. Mentre ha perso importanza la distinzione tradizionale tra e. di diritto ed e. di fatto, in ordine alla quale il principio generale della irrilevanza dell'e. di diritto (in omaggio al principio ignorantia iuris ueminem excusas) cessa di avere efficacia nei casi in cui si considera il fatto in sé della devasta conoscenza, resta fondamentale quella fra e. proprio ed e. improprio. L'e. proprie è quello che è per sé solo causa efficiente del vizio del negozio, in quanto, presupposta la sussistenza di tutti gli elementi essenziali dell'atto, esso vizia il consenso, e per tale motivo, in dare condizioni, rende annullabile l'atto stesso, dando cosi all'errante il diritto di impugnarne la validità. L'e. improprio è invece quello che cade sopra un elemento essenziale del negozio : ad es., sull'esistenza dell'oggetto (vendo una nave, ignorando che è perita in naufragio), o sulla sua identità (vendo il fondo A mentre il compratore intende acquistare il fondo B), o sulla natura giuridica dell'atto (do una somma a titolo di mutuo a Caio che la riceve come donazione). Nel primo caso la vendita è inesistente, perché manca l'oggetto; negli altri due si ha mancanza totale di consenso, e percio anche qui inesistenza dell'atto. E ovvio che in tutte queste ipotesi l'e. non è la causa efficiente dell'inesistenza del negozio, ma solo la causa occasionale.
Altra distinzione più recente, e solo in parte corrispondente a quella ora enunciata, è quella fra e. motivo od accidentale, o e. vizio (erreur-nullité), ed e. essenziale od ostativo (erreur-obstacle). Il primo è quello che cade sui motivi determinanti la volizione e vizia la volontà in quanto influisce sui motivi di questa; il secondo quello che determina una dichiarazione diversa dalla volontà, per cui si dichiara di valore ciò che in effetti non si vuole. Si è fatta anche la distinzione fra e. causale daus (che cade sulla esistenza delle premesse giuridicamente necessarie degli atti ed è causa occasionale e non efficente della nullità) ed e. incident (l'e. di fatto che cade sull'oggetto diretto dell'atto giuridico, cioè sull'atto considerato nei suoi elementi costitutivi); tra e. sensabile e inescusabile, ecc.; ma ovviamente l'utilità pratica di tutte queste classificazioni, a parte il valore sistematico, è subordinata alle norme dei singoli ordinamenti positivi, ai quali, come dicemmo, lo studio giuridico del fenomeno va riferito.
Negli ordinamenti legislativi dei diversi Stati l'e. è variamente considerato, sia nel campo civilistico, in ordine alla sua influenza nei vari negozi giuridici, sia in quello penale, e costituisce uno dei temi più delicati a discussi della giurisprudenza. Nel diritto della Chiesa poi, la disciplina relativa all'e. presenta particolare interesse per l'importanza che nel diritto canonico assume, anche in relazione alla teologia morale, la considerazione dell'elemento volontaristico. (v. ignoranza).
Per la valutazione dell'e. e dell'ignoranza (qui praticamente equiparati) in rapporto all'attività dei soggetti nella sfera giuridica, il diritto canonico pone anzitutto alcune norme fondamentali. In queste il legislatore, dopo aver stabilito che nessuna ignoranza delle leggi irritanti o inabilitanti esime in via ordinaria dalla loro applicazione (can. 16), ai fini di valutare dal punto di vista etico lo stato d'animo del soggetto, adotta le seguenti presunzioni legali : l'ignoranza o l'e. intorno alla legge o alla pena non si presume, e cosi pure sul fatto proprio o sul fatto notorio altrui; si presume invece se si tratta di fatto
altrui non notorio. E ammessa in ogni caso la prova contraria (can. 16 \S 2 ).
Considerando poi in particolare le perturbazioni della volontà o dell'intelletto quanto agli effetti loro sugli atti giuridici, vale in materia la regola generale che l'e. il quale versi sulla sostanza dell'atto o ricada su una condizione sine qua non invalida giuridicamente l'atto stesso, tranne disposizioni peculiari di legge in diverso senso. Però nei contratti l'e. può due luogo ad azione resistenza o sensi di legge (can. 104). In altre parole molti sono gli atti compiuti per e. vertente sulla sostanza dell'atto o su una condizione essenziale, e cioè tanto per e. sul negozio quanto per e. sui motivi, purché sia tale da aver determinato la volontà. Invece sono validi, ma annullabili, i contratti stipulati per e. la cui rescindibilità venga stabilita sia dal diritto canonico (come nel caso di lezione ultra dimidinos : can. 1684 § 2) sia dal diritto civile territoriale (cf. can. 1529 ).
Una particolare disciplina regola la materia dell'e. nel Matrimonio, che forma oggetto di un gruppo di norme (cann. 1082-83) indipendenti dai principi generali sopra esposti. Nella valutazione dell'e. nel processo di formazione e di determinazione della volontà matrimoniale ha ancora precisa rilevanza la distinzione fra e. di diritto ed e. di fatto.
Il primo allora soltanto è causa di invalidità del Matrimonio quando cada sulla essenza del contrattoSacramento; si richiede cioè per la validità di questo che i contraenti non ignorino almeno (ma dopo la pubertà tale ignoranza non si presume) che il Matrimonio è una società permanente tra l'uomo e la donna per la procreazione dei figli. Invece l'e. di diritto intorno all'unità o all'indissolubilità del Matrimonio, o alla sua dignità sacramentale, anche se dia causa al contratto, non costituisce, secondo il diritto canonico, un visto del consenso matrimoniale. Principio questo di intuitiva importanza per la validità del Matrimonio degli infedeli e acattolici. Cosl pure non esclude il consenso matrimoniale l'e. di diritto costituito dalla opinione della nullità del Matrimonio (ad es., l'erronea credenza dell'esistenza di un impedimento dirimente), come del resto non esclude il consenso la scienza della effettiva nullità.
L'e. di fatto può cadere sulla identità fisica della persona o sulle qualità di essa. L'e. sulla identità fisica, dove si ha propriamente una discordanza fra la manifestazione di volontà e la volontà reale (vi si vedrebbe una ipotesi tipica del caso di e. ostativo) e quindi un assoluto difetto di consenso, rende invalida il Matrimonio. Invece l'e. sulla qualità della persona per regola generale non influisce sulla validità del Matrimonio anche se abbia dato causa al contratto, salvo che si tratti : a) di e. su qualità che ridondi in e. di persona, vale a dire che si tratti di una qualità che serve a individuare la persona a che è stata presa esclusivamente in considerazione del contraente (ma è un concetto difficilmente precocebile a sul quale si è molto discusso); 6) di a. sulla condizione servile, cioè sullo stato di schiavitù (servitus proprie dicta) dell'altro contraente. E da notare però che se cosi l'e. sulle altre qualità personali (salute, verginità, nobilta, stato economico, ecc.) non ha per sé influenza sulla validità del consenso, la sussistenza o meno della medesima come di qualsiasi altra circostanza passata o presente può essere elemento determinante la validità o meno del Matrimonio, quando ad essa si sia subordinato il consenso, deducondola come condizione (can. 1090, n. 1).
Dal punto di vista penale l'e. (negli effetti anche qui equiparato all'ignoranza; can. 2202 § 3) può venire tenuto in considerazione al fine della valutazione dellimputabilità e dell'applicazione delle pene. Il diritto canonico, staccandosi qui nettamente dai codici penali statali che hanno accolto la massima ignorantia facti, non iuris excusas, considera fra le cause che escludono l'imputabilita - in quanto tolgono la stessa imputabilita mo-
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rale, base dell'imputabilitá penale, perché sopprimono l'elemento soggettico (volontario) - l'ignoranza della legge, qualora sia incolpevole; altrimenti l'imputabilitá è dimmata più o meno in relazione alla colpevolezza dell'ignoranza. L'ignoranza della sola pena non toglie l'imputabilitá ma la diminuisce. La stesse regole valgono per l'e. (can. 2202). Le cause che escludono totalmente l'impustabilitá, o ne escludono le gravita - e perciò anche l'e. - scontro perimenti dalla pena (can. 2218 § 5). Quanto alle pene latac sententiae (v. pena) la legge considera, oltre all'ignoranza invincibile, la quale non coinvolge alcuna imputabilitá dell'agente e quindi esclude ogni pena, altre tre ipotesi d'ignoranza: l'ignoranza affettata, cioè consapevolmente voluta, che non scusa mai dalla pena; quella vincolale, crema o supina, che esime dalla pena solo quando è comminata da legge che con parole espresse richicda piena e matura cognizione e deliberazione; e quella vincilale, ma non causa o supina, e perciò implicante minor grado d'imputabilitá (simpliciter vinclidil) che esime anche (oltre alle pene comminate da legge senza sopra) delle pene medicinali comminate delle altre leggi, ma non dalle pene vendicative latac sententiae (can. 2229 \S \S 1,3, \mathrm{n} .1^{°} ).
Per quanto riguarda l'e. contro la Fede, v. eresia; per la teoria dell'e. comune, v. giubbizidore. Per l'e. nella teologia morale, v. iqnopanza.
Bim.: Per i precedenti dottrincli, v. Sina. Theol., 17, 9 17: a Tommaso, In IV Sent., dim. 30, n. 1; L. Lussin, De iunitia et non, 1. II, c. XVII, n. 29, 33, Livorno 1903: Th. Sibelert, De Matrim., 1. VII, dim. XVII, II, Venezia 1815. 29.81-89; I. Petronil, De Matrim. Christiano, Roma 1838. passim; I. Fritsen, Geschichte des congniziten Ebyerechts, 2^{2} ed., Paderborn 1803, n. 276 sgg.; I. D'Annibale, Nummela theol. mor., I. Roma 1826, n. 48 sgg.; Cl. Marc. Intitutiones morales Alphonsranes, II. Roma 1904, n. 1999 sgg.; A. Lelunkuhl, Theol. mor., I. Friburgo in Br. 1910, nn. 417, 1261 sgg.; E. Volton, Screnr. in DTAC, V, coll. 446-56; A. Esmein, Le Mavings en droit canonique, I. 2^{°} ed., Parigi 1920, passim; sulla teoria generale v. per miti E. Simbuono, Irrima und Rechtsspezifil, Lipsia 1879; F. Mezzinco, Teoria dell'e. estativo, Roma 1914; A. Trabucchi, s. v. in Nuove algere ital., V, pp. 482-91 e bibl. ivi citata; sulla disciplina connuce vigente, v. oltre alle opere di carattere generale, le tentazioni e i commenti alle norme speciali citate nel testo, e in particolare Weraa-Vidal, V, n. 457; A. Illas, Censo, teatro C. I. C. III, Roma 1923, p. 1; P. Gasparri, Traci, can. de Matrim., II, 16 1952, nn. 588-813; B. Savaldi, Cic. nel Maitr. in diritto con., ivi 1935; A. Bertola, Il Matrimonio religioso, Torino 1946, n. 45; I. Cielccli-P. Ciprotli, Ius canon. de Matrimonio, 5^{°} ed., Viterbo 1947, n. 112 sgg.; P. M. Cappello, De Matrimonio, To-rino-Roma 1947, nn. 584-92. Arcidolo Bertola
ERSKINE, Carlo. - Cardinale, n. a Roma il 13 febbr. 1743 da nobilissima famiglia oriunda della Scuzia, m. a Parigi l'it marzo 1811. Dedicatosi all'esercicio dell'avvocatura divenne celebre per l'ecome giuridico con cui trattava le cause e fu salutato come restauratore del bello scrivere forense per la perfetta perizia nella lingua latina. Ammesso in preIatura fu successivamente nominato da Pio VI avvocato concistoriale ed uditore di S. Santita.
Il cardinale segretario di Stato Francesco Saverio De Zelada, in data 6 giugno 1793, lo designò rappresentante della S. Sede in un congresso che avrebbe dovuto tenersi dalle potenze belligeranti contro la Francia. Da Pio VI fu inviato a Londra con la qualifica di suo rappresentante presso la corte d'Inghilterra e alla morte del Pontefice celebre nella chiesa di S. Petrizio salienti esegue alla sua memoria, con discorso funebre in lingua inglese, che diede alle stampe; fu quella la prima volta, dopo la riforma, che si resero ad un pontefice omonte. Incebit nella citta di Londra.
Acquistò anche particolari benemerenze verso la Congregazione di Propaganda Fide e le missioni cattoliche. Creato cardinale e riservato in patto da Pio VII nel Concorso del 3 febbr. 1801, la sua nomina fu pubblicata il 17 genn. 1803 ed ebbe assegnato la diaconia di S. Maria in Portico. Ritenne, per un po' di tempo, la Segreteria dei Brevi e durante l'occupazione napoleonica, recatosi a Parigi, l'E. fu tra i cardinali che parteciparono al matrimonio di Napoleone con Maria Luisa.
Bim.: G. Moroni, Dic. d'vindic. storica-ecol., XXII, p. 62; Pastor. XVI, rit. n. 26.
Mario De Camillis
ERVEO (Hervaens Natalis) di NÉdellec (detto anche Hervaens Brito, cioè di Bretagna). - Scolastico domenicano del sec. xir-xiv. Studiò all'Università di Parigi conseguendovi nel 1307 il titolo di maestro in teologia. Fu provinciale per la Francia nel 1309 e generale dell'Ordine nel 1318; m. a Narbona nel 1323. Principale rappresentante della scuola tomistica francese nei primi decenni dopo la morte del maestro, E. difese con energia la dottrina di s. Tommaso contro i molti avversari e particolarmente contro Durando di S. Porziano.
Scrisse un Commento alle Seutance (ed. Venezia 1505, a Parigi 1647); De potestate Ecclesiae et papae (ed. Parigi 1506); De secundi intentionibus. Tractatus 8; De beatitudine, De Verbo, De aeternitate mundi, De materia caeli, De relationibus, De unitate formarum, De virtutibus, De mutu angeli; inoltre don raccolte: Quodlibeta minora et quodlibeta maiora (ed. Venezia 1486). Sono incompiuti i Defensa doctrinee Dici Thomae, di cui la prima parte fu pubblicata da E. Krebs.
Bim.: K. Prand, Cissb. der Logik, III, Lipsia 1867, pp. 264273; W. Schöllgen, Das Problem der Willensfreiheit bei Heinrich von Gast u. Hercens N. (Abbendi. mu Ethik u. Moral), Düsseldorf 1907; Uberweg. II, 2^{2} ed., pp. 520, 771. Andrea Ferro
ERZBERGER, Matthias. - Uomo politico tedesco, n. il 20 ott. 1875 a Buttenhausen (Württenberg), m. il 26 ag. 1921 a Griesbach. Dal 1896 redattore del Deutsche Völksklart, organo del Centro a Stoccarda, ebbe posizione eminente nel movimento sindacale cristiano.
Eletto deputato al Reichstag nel 1903, si trasferì a Berlino, e ben presto divenne il portavoce ufficiale del Centro al Reichstag. Durante la guerra elaborò un progetto di trattato per il riconoscimento internazionale del potere temporale del papa, con la costituzione di uno Stato sovrano su un territorio un po' più ampio di quello odierno. Tale progetto l'E. d'ecuerdo con l'imperatore Carlo d'Abburge, si riprometteva di attuare dopo il conseguimento della vittoria degli imperi centrali. L'E., il quale alle scoppio del conflitto appoggiava senza riserve il governo, si pose nel 1017 con il Centro all'opposizione e divenne uno dei più influenti fautori della capitolazione, e fu e capo della commissione tedesca che firmò l'armistizio di Compiègne l'ir nov. 1918.
Dal giugno 1919 al marzo 1920 fu ministro delle Finanze. Cadde vittima di un attentato commesso da due ex-ufficiali.
Bim.: E. Knupfer, s. v. in H. Sacher, Staatslexikon, I, coll. 1742-44. Il testo del progetto sulla firma del Vaticano è pubblicato in M. E. Erlebnian in Wolkrica, Stoccarda 1920, pp. 170-33. Cf., su di caso, anche A. Piola, La questione romana nella storia e nel diritto, Padova 1921, pp. 68-91. Silvia Parlani
ERZERUM. - Città anticamente detta Karin e Teodosiopoli, da Teodosio II, il quale la fortificò a difesa delle frontiere orientali dell'Impero. E. si divide in tre parti : cittadella, città, e periferia. La storia menziona il vescovo Aatcazatur (Adeodasc) di E. nel Sinodo di Hromkia (1179); poi Sarkis (Sergio), nel sec. xiri; Simeone nel sec. xiv, ecc. Nel 1850 e E. fu creata una sede episcopale dei cattolici, sotto la giurisdizione del primate di Costantinopoli, insieme ad altre 5 città. Dal sec. vi fino al xviri E. fu più volte soggetta alle invasioni, distruzioni e saccheggi dei Persiani, Arabi e Turchi. E. è oggi una delle principali città della Turchia orientale. Essa è stata distrutta diverse volte da violenti terremoti.
Bim.: Procopio, De aedificiis, III, 21 G.-B. Tavernier, Viaggi nella Turchia..., I. Bologna 1800, pp. 26-27; L. Ingigian Topogr. dell'Armenia antica, Venezia 821; Most Corenese, Storia della grande Armenia, III, Venezia 1862, pp. 256, 257, 697.
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(per cortesia del p. P. Tissani)
Esacordo - Gli esscordi naturale, molle, dorato sono indicati nella linea superiore. Verticalmente in margine sono segnate le lature affibturche che corrispondono al diagramma musicale. Orizzontalmente sono segnati 2-3 monosillabi (es. G. sol. fa. ut) che ogni cosa riceve nella solisiaszione - Parigi, Bibliotece Nazionale, inv. Lat. 13128, f. 124 (sec. xiv).
ESACORDO. - Sistema a scala musicale di sei suoni adottato verso il sec. xI nell'insegnamento musicale, insieme coi monosillabi ut re mi fa sol la.
L'e. nella sua successione : tono-semitone-tone-tone, si riproduce tre volte nel diagramma musicale diatonico: piuttosto che dare un nome diverso ai due semitoni della scala di sette suoni, l'intervallo di semi-tono si chiamò sempre con i monosillabi mi fa; per distinguere poi l'e. che comincia con ut, da quelli che cominciavano con fa e con sol, l'e. di ut fu denominato: "naturalis"; l'e. di fa con si bemolle: e. "mollis", e quello di sol con si bequadro: "durum". S'intende che quando i teorici parlano di "cantus naturalis", "cantus mollis", "cantus durus", queste qualifiche si riferiscono non al carattere del canto in sé, ma all'uso degli e. La solmisazione esecordale, se non s'ispirò alla ripulsione dei medievali per il tritono, ne favori la scomparsa della musica monodica e polifonica dopo il sec. x. La solmisazione esecordale, in uso fino alla metà del sec. xvili, influi sull'evoluzione delle tonalità quali si conoscono oggi: il principio delle modulazioni in senso moderno sta nella pratica di passare da un e. all'altro, ogni volta che s'incontra un semitono diverso da quello cantato in precedenza; questo passaggio, chiamato "mutatis", "muance", è un'innovazione riguardo alla musica ellenica e greco-romana. Infatti da genere a genere, da tono a tono, da modo a modo, da tessitura a tessitura, da ritmo a ritmo, ecc.. non hanno stabilito un processo che permetta di chiamare sempre con lo stesso nome la prima nota della triade maggiore; anzi nella musica greca ciascuno dei modi aveva la sua scala di trasposizione e non poteva scegliere a piacere il grado assoluto da cui partire.
La teoria modale gregoriana arcaico-moderna crede
ritrovare nei tre e. "naturale"-inferiore, "molle"-centrale, "duro"-superiore, il quadro melodico generatore delle più antiche melodie gregoriane, dicendo che le otto modali, autentiche e plagali, sono di origine tardiva e non spiegano i fenomeni di costruzione melodica gregoriana.
Bibl.: U. Gaisser, Le système musical de l'Eglise grecque. Parisi 1909, p. 137; A. Gastoni, c. v. in Encyclopedia de la musique. I, ivi 1916, p. 335; T. Giovidi, La musique au moyen-der, ivi 1928; G. Pannain, Lineamenti di storia della musica. Milano 1976, p. 748 sec.
Padre Thomas
ESALTAZIONE DELLA CROCE, FESTA della: v. CROCE.
ESAME DI COSCIENZA. - I. Natura. - Esercizio ascetico, nel quale l'uomo desideroso di perfezionamento spirituale, mediante riflessione sulle proprie operazioni, le corregge dei difetti e le cleva a maggior perfezione.
Già gli antichi filosofi stimarono necessario per il miglioramento della vita l'impiegare qualche spazio di tempo a chiedersi conto dei propri pensieri, parole ed azioni. Piragere prescrive l'e. di c. ai suoi discepoli, e Cicerone affermava d'usarlo ogni sera circa quel che aveva detto, udito e operato nella giornata. E celebre la frase di Sereca: «Quotidie spusi me causam dico, totum diem mecum scrutor facta et dicto remetior. Nihil mihi abscondo; nihil transeo !" (cf. Ep. 83, 2; De ira 3, 36, 1).
L'uso però dell'e. di c. in senso strettamente ascetico si diffuse con la vita eremitica e cenobitica dei primi secoli dell'éra cristiana. I SS. Padri in pagine eloquenti commemorano che Idcio scruta le reti e il cuore (Ps. 7, 10), che anche ogni parola oziosa, secondo il detto di Gesù Cristo, sarà esaminata nel di del giudizio (Mt. 12, 36). E prima di loro s. Paolo diceva che se giudicassimo noi medesimi, eviteremmo il giudizio divino (I Cor. 11, 31). Era molto raccomandata l'espiazione volontaria come preservazione della punizione di Dio. I Padri generalmente ricordano che l'umiliazione porta all'esaltamento, il pentimento al perdono, come per il pubblicano della parabola evangelica che da sè si era riconosciuto peccatore ed aveva con cuore contribuil im. plorato la misericordia di Dio, ottenendola. S. Agostino scrive: «Prima di giudicare gli altri, sii giudice di te stesso. Rientra tu in te stesso, rivolgi l'attenzione sulle tue opere, discutie, ascolta la tua causa... Tu ti sei esaminato, giudicato, punito? Eccoti risparmioio" (PL 38, 110 ).
La prassi dell'e. di c., dal monachesimo, sia orientale che occidentale, passò nella vita spirituale medievale; fu intensamente raccomandata da s. Bernardo (1090-1153) e molto predicata dalle famiglie d'ispirazione benedettina, certosina, vittoriosa, domestica. Nell'ero moderno essa divenne generale, moltiplicandosene i metodi. Particolare importanza ebbe nella spiritualità ispirata dagli Esercizi Spirituali di s. Ignazio di Loyola (1491-1556); l'autorità ecclesiastica l'introdusse nei seminari; il suo uso oggi è universale nei collegi, educandati ed istituti religiosi, e suoi farsi ad ora fissa per un tempo che varia da un mezzo quarto ad un quarto d'ora. Tale universalità indica il pregio in cui esso è tenuto nella Chiesa per la sua salutare influenza nella vita cristiana.
I vantaggi dell'e. di c. sono specialmente in rapporto alla "purità di coscienza ed al raggiungimento di determinate virtù» (G. B. Scaramelli, Dirett. ascetico, I, trat. 1, 2. IX). Per ottenere la purità dell'anima è necessario, oltre al conoscere le proprie mancanze e le occasioni esteriori che le fanno commentare, concepirse un vero dolore ed il proposito di emendarsene. Ora la conoscenza delle cattive inclinazioni, dei mancamenti e delle loro radici, è pressoché impossibile per chi non riflette mai e quasi mai sullo stato della propria anima.
L'acquisto delle virtù dipende essenzialmente da una intima riflessione su se stesso a sulle circostanze in cui si vive. Cominciando dalla virtù dell'umiltà,
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base e fondamento d'ogni vero perfezionamento, definita da s. Bernardo a quella virtù per la quale l'uomo per la verissima cognizione che ha di sé, si tiene a vile", essa nasce da frequenti e. di c. i quali dimostrano che l'uomo senza Dio è nulla, non può nulla, e corrompe e guasta i doni del Signore; siede di tale conoscenza l'anima aveva al sentimento di confusione che le impedisce d'insuperbirsi, distaccandola dell'orgoglio cieco, dall'aspirazione al sopraffare, da credersi più di quel che è.
La pratica dell'e. di c. evidentemente è utilissima a disporre meglio alla Confessione sacramentale ed a ricavare maggior frutto dal Sacramento, favorendo un'secusa dei propri peccati più precisa e un dolore e proposito d'emendazione più attuale ed intenso. Eseguito seriamente ogni giorno diventa pure un'oscillente preparazione alla morte ed al giudizio di Dio.
Si distinguono due specie di e. di c., il generale ed il particolare.
Il primo vero essenzialmente sulle mancanze commesso in una giornata (o mezza giornata) a cominciare dall'ora della levata fino al momento dell'esercizio, percorrendo le varie ore ed occupazioni. Vari sono i metodi proposti (v. sotto). Gli autori ascetici si trattengono, però, soprattutto nel raccomandare di formulare, durante l'e., atti di contrizione, insistendo sui motivi più perfetti di detestazione del male commesso. Il pentimento sincero di perfetta contrizione ottiene infatti subito il perdono delle colpe e restituisce la mondezza dell'anima, ancorché enti nella persona rea di peccato mortale il grave obbligo di saperlo nella successiva Confessione sacramentale, sotto condizione di ricadere altrimenti in disgrazia di Dio per la trasgressione di una grave obbligazione imposta da lui. Se il dolore è quale deve essere, non mancherà il proposito di fuggire i peccati in avvenire. Ma poiché la volontà umana è fiacca e debole, si raccomanda di finire l'esame ricorrendo all'orazione per ottenere la Grazia divina che fa fortilichi.
L'e. di c. particolare è il concentramento dell'attenzione e degli sforzi sopra un punto speciale. E un'applicazione alla vita morale del principio strategico dell'evitare la dispersione delle forze. Esso è quindi indirizzato ad estirpare uno per volta i difetti principali dell'individuo, cercando la celebre frase dell'indicazione di Cristo: «Se ogni anno estrupassimo un vizio, presto saremmo perfetti». Ogni uomo ha, d'ordinario, uno o più punti deboli, ovvero passioni predominanti che sono redita dalla sua mancanza quotidiana. Precisamente contro queste tendenze va praticato un e. di c. particolare, ossia una vigilanza speciale e propositi più intensi e circumstanziali. E questa un'industria molto ragionevole, già se uno presso i seggi dell'antichità. Piatareo l'adoperava per vincere la collera e lo sdegno. Per agevolarne la pratica, i maestri spirituali consigliano di cominciare dai difetti più facili a vincersi per passare poi ai più difficili; prendere prima di mira gli esteriori, che offendono tache gli altri, poi quelli puramente interni. Per quel che riguarda il proposito di emendazione, elemento principale dell'esame particolare, si deve procurare che sia veramente serio ed energico, perché le velleità o mezza misure non valgono a raggiungere lo scopo.
Bra., Sull'e. di c. più in generoia: L. La Palma, Tratudo del cumon de la conciencia, Barcellona, 1903; G. Broin, Metodo facilitano per far base l'e. di c. e accostarsi con le necessarie disposizioni ai sensi sacromenti della Confesione e Commelone, 37 ed., Lasso 1904; G. Sapietzr, L'eaomen de conscience, Lilla 1932; T. Thun, Spiegazione a pratica dell'esame generale e particolare, Torino 1932; G. Zimmermann, Lehrbuch der Akzertik, 37 ed., Friburgo in Br. 1933.
Sull'e. di c. particolare: J. Deharbe, Examen ad usum Cleri in pration praecipue sacerdotum sacra exercitia abomilum, Rati. donna 1906; C. Pontreau, Nouvens (volle d'examen particuliere, Bruxelles 1912; L. Sempé, Abrese et mystique. L'examen particuliere, principe, malhode, origine, Tolosa 1923; A. J. Willverding, Examination al conscience for hope and givis, St. Louis 1927; C. Imbs, A Particular Examen. A constructive method,
ivi 1930; P. Gocke, Der ascetische Wert des Particularesamens, Giugau 1938; O. Marebetti, E. di c. per il clero durante i tanti esercizi, Roma 1934; id., E. di c. per i giovani, ivi 1939; id., E. di c. per gli adulti, ivi 1942; W. Siorp, Weber, meta Gesl. zu Dirf Handwüchlein für die tägliche Gesuizamerforschung, Warendorf in W. 1940.
Arnaldo M. Lanz
II. Precetto e metodo. - Specialmente, dopo i richiami alla vita spirituale di Pio X (Haerent animo: cf. Acta Pa X, 4 [1908], pp. 237-64) e di Pio XI (Ad catholici Sacerdotii, 20 dic. 1933, in AAS, 28 [1936], pp. 5-33), l'e. di c. è divenuto una delle pratiche più importanti della vita religiosa. Il CIC lo comanda indirettamente a tutti i chierici: «Curent locorum Ordinarii ut cleriui omnes... quotidie... conscientiam suam discutiant» (can. 125).
Il metodo dell'e. di c. è lasciato del tutto libero dal legislatore.
L'e. di c. generale secondo il metodo di s. Ignazio contiene cinque punti : il ringraziamento a Dio, la domanda di grazia, un'indagine accurata sulla nostra condotta dal primo risveglio al mattino fino al momento dell'esame, la domanda di perdono ed il proposito (Modus faciendi examen generale et coniunt quiaque puncta). Il metodo dell'e. di c. particolare è più complesso. Esso s'inizia con il primo destarsi al mattino (esame preventivo) e si compie in due momenti, prima del pranzo e dopo la cena. Vuole anche l'annotazione scritta delle mancanze (una specie di bilancio delle perdite e dei guadagni) per poter fare i confronti tra un giorno e l'altro, tra una settimana e l'altra. Questo sistema complesso rese l'e. particolare secondo s. Ignazio meno accetto a diversi maestri di vita spirituale tra i quali s. Francesco di Sales (Lettere alla suora di Soulfour, in Genres de et François de Sales, XII. Annecy 1902, p. 167 sg.) e s. Alfonso (La cera eposo, ed. Roma 1935, cap. 24).
I metodi Ignaziani per l'e. di c. tanto generale che particolare risentono dello spirito di s. Ignazio, spirito metodico, nemico dell'astratto, che si rappresenta la vita spirituale come una lotta ed una conquista. Non si propone di rinunciare genericamente al peccato, ma a questo peccato; né di voler essere perfetti, ma di conquistare questa o quella virtù. Egli parte dal principio che l'uomo deve fare tutto come se tutto dipendesse da lui.
Accanto ai metodi ignaziani ci sono altri metodi e tra questi hanno una particolare importanza i metodi detti culpiziani, le cui idee madri ci vengono dal card. De Bérulle, dal De Condren e dall'Ollier. Poiché l'idea centrale del metodo subjiziano è l'unione e l'adesione al Verbo incarnato, per purgere a Dio gli atti di religione che gli sono dovuti, a ritrarre nell'anima le virtù di N. S. Gesù Cristo, ai cinque atti dell'esame generale di s. Ignazio si aggiunge l'adorazione ed il mattersi al conperto di Gesù modello e giudice: l'esame inoltre non avrà per oggetto diretto il togliere un difetto determinato o l'acquisto di una determinata virtù ma bensì l'abuso delle disposizioni alla virtù che Gesù Cristo ci ha dato, rigettando le sue aspirazioni e impedendo le sue aspirazioni e mozioni (cf. M. Ollier, Lettres, ed. E. Levesque, I, Parigi 1933, pp. 311-17). La Chiesa, raccomandando, come si è detto, l'e. di c. a tutto il clero, non ha inteso di imporre un determinato metodo, ma lascia a ciascuno la più ampia libertà di spirito.
III. Atto del penitente. - L'e. di c. come atto del penitente, presupposto all'accusa dei propri peccati, è detto dal Concilio Tridentino (sess. XIV, cap. 5) diligens sui discuizio (can. 901). La dottrina dei più accreditati moralisti lo ritiene necessario anzitutto come un mezzo per soddisfare al dovere di una famosa integrale di tutti i peccati mortali, ed inoltre come un mezzo per rendere spiritualmente più fruttuosa la confessione. Però commetterà colpa grave solo colui che lo dovesse trascurare pur avvertendo il pericolo di omettere poi di accosare dai peccati mortali. La diligenza richiesta è la diligenza normale che gli uomini sogliono mettere in quelle cose cui danno
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una vera importanza; non occorrerà quindi la massima diligenza, e nemmeno una diligenza che abbia dello straordinario. Per questo si ritiene, in dottrina, che nessun penitente sia obbligato a mettere in scritto i propri peccati o a far uso di un interprete quando non dovesse conoscere la lingua del confessore; per questo ancora agli scrupolosi l'e. di c. potrà essere vietato o ridotto al minimo. Di fronte ad un penitente che ha mancato gravemente nel fare l'e. di c., il confessore, in linea di principio, avrebbe anche il diritto di rimandarlo come indisposto; in pratica, la dottrina dei più accreditati moralisti raccomanda di non farlo, perché coloro che non l'hanno fatto per incapacità, lasciati da soli, saranno ancora da capo; e a riguardo di quelli che l'hanno omesso per indisposizione si corre il pericolo di spegnere il lucignolo fumigante. Il Catechismo romano (De Poenit., n. 60) si ispira ad un criterio di larghezza dove asserisce: «Si audita confessione iudicaverit (confessarius) neque in enumerandis peccatis diligentiam, nec in detestandis dolorem poenitenti omnino defuisse, absolvi poterit».
Bbac.: Oltre alle opere citate nel testo, cf. Werna-Vidal, II, n. 88, p. 117; F. M. Cappello, De Pornitentia, 4* ed., TorinoRoma 1944, nn. 207-208, 222, pp. 175-70, 192-93; E. Givanti J. Salamans, Institutiones theologiae moralis, 16* ed., II, Bruxelles 1946, nn. 301-303, pp. 263-67.
Luigi Oldeni
ESAMERONE. - Parola tecnica che indica la narrazione biblica (Gen. 1-2, 3) dell'opera dalla creazione, presentata come avvenuta in sei giorni ( \dot{η} \dot{ε}=* \operatorname{sei} *, \dot{η} μ ε ρ α= < giorno \left.{ }^{°}\right). Strettamente parlando escluderebbe perciò le questioni che sorgono dalla cosiddetta seconda narrazione della creazione, che si trova in Gen. 2, 4-19, dato che in questa seconda narrazione non vi è accenno ad uno sviluppo in sei giorni. Siccome però questi due racconti hanno stretta relazione (certamente oggettiva, se non di fonti e di stile), bisognerà almeno prospettare le loro relazioni.
I. Prima narrazione. - Del punto di vista stilistico non vi è dubbio che Gen. 1-2, 3 sia nettamente da separarsi dalle susseguenti narrazioni genesiache. La prima impressione che si riceve è di una spiritualità (modo di concepire immaterialmente la Divinità e la sua operazione) e di un'arte altissima.
Spiritualità, perché mentre i seguenti racconti si muovono in mezzo a notevoli antropomorfismi della Divinità, in questo primo brano nulla di tutto ciò. La Divinità crea, produce, ordina con un solo conipotente comando della sua bocca (per ben 10 volte ritorna la forma cogit' mer = disse *, nel giro di 20 versetti). L'esecuzione delle singole opere non è rappresentata quale risultato di un'operazione diretta di Dio, ma o quale immediata conseguenza di un comando, o quale effetto di una virtù comunicata alle cause seconde.
L'arte sta nel modo di narrare secondo un dato schema letterario che prescinde per particolari esigenze da una esposizione che sia strettamente storica in tutti i suoi elementi. Essa risulta: 1) dal parallelismo delle opere. I sei giorni sono preceduti dalla creazione propriamente detta. Segue l'epus distinctionis nei primi tre giorni. In essi si nota come intento dell'autore è di descrivere la produzione dell'ambiente ( = quasi le parti essenziali ed immobili di un edificio). Ogni giorno un'opera, al terzo giorno due opere. Nei tre seguenti giorni si descrive l'epus ornatus ( = quasi le parti mobili ed accessorie in una casa). Ogni giorno un'opera, al terzo ( = sesto) due opere. - 2) Dal parallelismo delle forme, in cui si ha uno schema costante e ripetuto di descrivere le singole opere di Dio : a) Dio disse; b) sia; c) avvenne; d) esecuzione; e) nome; f) benedizione; g) cosa buona; h) giorno. - 3) Dall'uso del numero 7 nella disposizione della narrazione: sei giorni di lavoro divino, giorno di riposo divino.
Queste considerazioni, specialmente circa l'indole artistica, aprono la strada al problema fondamentale: l'interpretazione di questo racconto. Che cosa è da ritenere in esso?
Come in tutte le questioni di questo genere, c'è chi nega ogni storicità al racconto, c'è chi vuole vedervi l'esatto sviluppo della formazione del mondo. Non è qui possibile esaminare le singole posizioni. La storicità del racconto, secondo la dottrina cattolica, deve essere ritenuta e bene interpretata. Gli antichi, ignari della cosmogonia moderna, interpretarono assai rigidamente le formule del racconto (teoria concordataria). Non mancano ancora oggi quelli che, precisamente in base ai dati moderni delle scienze, riscontrino un meraviglioso accordo tra la narrazione mosaica e le scienze (p. es., G. Armellini, Cosmogonia moderna e cosmogonia mosaica, in Sindicus, 42 [1946], pp. 152-56).
Rimangono però gravi difficoltà nel voler ammettere questa teoria neoconcordataria. P. es., benché la Commissione Biblica lasci la facoltà di interpretare "giorno" = "apoca", pare evidente che il termine "giorno" nella narrazione mosaica debba essere considerato quale spazio di 24 ore. La migliore posizione pare essere quella in cui si ritengano i seguenti principi:
1) il racconto mosaico e i dati delle scienze si muovono su due piani completamente distinti, ma non contrari. Mosè non volle narrare l'intima natura e formazione dell'universo (non sarebbe stato espiro!), ma usando le cognizioni contemporanee risentì un quadro con intendimenti eminentemente religiosi (soprattutto l'insegnamento del lavoro settimanale e del riposo sabbatico).
2) Il racconto mosaico è storico, in quanto di fatto tutto ciò che viene narrato è opera di Dio, e diretta (prima creazione, la vita), o indiretta (prodotto di forze comunicate alle cause seconde, il quale prodotta, secondo il noto concetto della Bibbia, è fatto risalire direttamente a Dio).
3) Il racconto mosaico è frammentario. L'autore scelse solo alcuni interventi di Dio nella creazione e formazione dell'universo, i quali poterano fornire un ammalestramento religioso o apologetico più appropriato.
4) Il racconto mosaico è da interpretarsi in base alle sezioni fisiche di quel tempo, quali risultano da altri documenti biblici (specialmente Salmi e Gubbe). Così g. es., la concezione del firmamento che separa le acque superiori dalle inferiori.
5) Il racconto mosaico è, come detto sopra, elaborazione artistica, con cui si vuol presentare Dio che prepara l'abitazione all'uomo, ultimo venuto, ma primo in dignità. Si vede perciò Dio che crea: ma tutto è ancora disordine: eccolo al lavoro per ordinare la stanza. Si comincia dal fare la luce per vedere ( 1^{0} giorno). Segue la sistemazione delle parti fisse, immobili (o almeno così concepite): ecco dunque la separazione delle acque superiori dalle inferiori ( 2^{°} giorno), la separazione del mare della terra e la produzione della pianta, le quali godono di una certa immobilità ( 3^{°} giorno). Nella seconda serie di opere si ha l'ornamentazione con cose concepite come mobili, il sole, la luna, le stelle che percorrono il cielo ( 4^{°} giorno), gli uccelli e i pesci ( 5^{°} giorno), gli animali della terra ferma e l'uomo ( 6^{°} giorno).
6) Il racconto mosaico non contiene falsità. Ciò potrebbe riscontrarsi in due cose : a) nel susseguirsi delle opere in modo del tutto contrario alla moderna cosmogonia; 2) nel concepire l'intervento di Dio in 6 giorni di 24 ore. Riguardo ad a) si noti che l'inversione dell'ordine non costituisce falsità circa l'og. gettività del racconto quando dalle circostanze appare l'intenzione artistica dell'autore, dato che allora il punto di vista è diverso, a quando, umanamente parlando, non era possibile una cognizione diversa dalla contemporanea. Si ricordi che Dio, dalla cui
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sola Rivelazione si poteva conoscere cio che avvenne prima dell'uomo, non aveva intenzione di insegnare nozioni di fisica, geologia, ecc., ma si servi del modo comune di parlare; come del resto anche uno scienzato moderno può impunemente parlare di levare e di tramontare del sole. Riguardo a b ), non bisogna dimenticare che uno degli scopi di Miosè è di inculcare la settimana lavorativa e il riposo sabbatico. Egli percio presenta Dio come modello del lavoratore. Dio per sei giorni lavora, al scttimo si riposa. Questo lavoro di Dio è un puro antropomorfismo: Dio creò tutte le cose con un atto semplicissimo della sua volontà, che esiste ab oeterno. Orbene, posta la liceità dell'uso di tale antropomorfismo, l'autore andò oltre e lo completò fino alla costituzione della settimana ponesiaca.
7) Il racconto mosaico ha per scopo l'affermazione di una speciale insegnamento teologico. Difatti vi si insegna: a) il più puro monoteismo. Tutto cio che gli Ebrei poterono vedere sicorare da parte degli Egiziani e popoli carianei (sole, luna, animali, piante, ecc.) sono semplici creature: l'unico vero Dio le ha prodotte; non meritano culto divino. b) La creazione dal nulla. "In principio... assoluto, cioè prima di ogni creatura, quindi dal nulla! c) Il velore e la digesta dell'uomo. Esso è termine di uno speciale consiglio di Dio. Nella spiritualita del primo capo dei Gesesi, si sente Dio che quasi sprona se stesso ad un'opera di maggiore entita. Si tratta dell'uomo che deve essere creato ad immagine e similitudine di lui. d) Il fine dell'uomo. Esso deve dominare sulle creature irragionevoli: deve propagarsi con generare altri uomini che siano immagine e similitudine sua, quindi di Dio (cf. Gen. 5, 3). L'elevazione al fine soprannaturale appare chiara nella seconda narrazione della creazione dell'uomo. e) L'originaria bontà della creatura. "Vide Iddio che era ben fatto": è questo il ritornello a ciascuna delle opere dei sei giorni. Perciò l'attuale malizia che si trova in esse non viene da Dio.
II. Seconda nabrazione. - Quanto alla seconda narrazione (Gen. 2, 4-19), l'andatura fortemente antropomorfica di questo brano, il modo cui comincia: Quando d Signore Iddio fece la terra... , tanto simile al racconto babilonese. Didma elli, vocaboli che riproducono termini sumerici, lo distinguono netramente dal capo precedente. E allora che cosa si ha in questa narrazione? La risposta può forse venire dalla soluzione della composizione letteraria di tutti questi capi del Gesesi, che narrano le primissime vicende dell'umanità (Gen. 2-11). Mosè, componendo questi capitoli, si servì senza dubbio di documenti e tradizioni antichissime, che poterono far perno sulla cultura sumerica e babilonese (Abramo era nativo di quella regione). In esse si sente appunto lo stile popolare e semplice, pieno di potenti antropomorfismi. Mosè trovò quindi una narrazione dei primi fatti dell'umanità: creazione dell'uomo, il Paradiso terrestre, la collocazione dell'uomo in quello, la formazione della donna. Tale narrazione era assai utile per Mosè, ma ancora incompleta: mancava la storia precedente. Allora, da quel gesto che era, illuminato da Dio, nartò nel primo capo in stile del tutto personale la creazione dell'universo. Per esigenze di tale racconto vi inserì la creazione dell'uomo e della donna, presentandola con la stringa. tenza e spiritualità propria del contesto.
Bun., Cf. tutti i commenti al Gesesi. Inoltre: Theophilus ab Orbico, Narratio biblica creatiomis, in J'orbom Damihi, 11 (1931), pp. 121-93; A. Bea, De Postetenche, a^{*} ed., Roma 1953, p. 134 409 (De historis primordiali); U. Cassuto, La questione della Ge. nesi, Firenze 1934, pp. 244-76; E. Florit, Ispirazione e larrineria biblica, Roma 1947, pp. 106-19 (Causagonia mosaica e scienze naturali); F. Salvoni, Il problema cosmologico, in Questioni bibliche alla luce dell'emicl. Divino Afflante Spiritu, 1, 71 1940, pp. 141-68.
ESAMI (dal latino examen, gr. \dot{ε} \dot{ε} \dot{ε} γ ω, esigo). Nel significato più comune indica la prova cui è sottoposto un candidato onde sperimentare la cultura o l'idoneità ad un determinato scopo. E il mezzo di cui si vale la pubblica autorità per documentare il grado d'istruzione, generale o speciale, di determinati soggetti o per controllarne l'idoneità ad un ufficio o per abilitarti all'esercizio di una professione.
La Chiesa è il più vecchio ordinamento che disponga da secoli di un proprio ordine di e. Il Concilio di Trento ne ha esteso l'àmbito e perfezionato il sistema. Nella vigente disciplina del CIC è previsto un cospicuo complesso di e. attraverso i quali la Chiesa attua un rigoroso controllo specialmente nei riguardi dei soggetti chiamati ad essere i suoi ministri, o ad occupare pubblici uffici o ad esercitare pubbliche funzioni. Si possono distinguere varie categorie d'e.
I. E. acciaatici ed accadesici. - Vengono in considerazione per l'ascesa allo stato ecclesiastico, gli e. relativi alla maturità classica, filosofica e teologica. Previsti nel CIC, nei canoni relativi alla formazione intellettuale nei seminari (cann. 1364-66), cosi sono disciplinati da varie leggi, istruzioni e disposizioni della S. Congregazione dei Seminari e Università degli studi, segnatamente dell'ordinazione 26 apr. 1920 (ordinamento del seminari) e dalle normae, 25 marzo 1936, relative ai seminari regionali.
Gli e. superiori per il conseguimento dei gradi accademici sono governati dalla cost. apost. Deus scientiarum Dominus, 24 maggio 1931, dalle ordinationes della S. Congregazione dei Seminari e Università degli studi, 12 giugno 1931 e dai particolari statuti delle singole facoltà e università.
II. E. D'idoneitá a uno stato di vita. - Occupano un posto preminente, in primo luogo, gli e. per le esere ordinazioni, per l'idoneità allo stato clericale. Ogni candidato, prima di essere promosso al singolo ordine, è tenuto a subire un previo diligente e. circa l'ordine stesso a cui sopra. Per i candidati agli ordini maggiori l'e. comprende inoltre un determinato numero di trattati teologici secondo i programmi fissati dal vescovo, a cui spetta pure stabilire il metodo d'e. e la commissione esaminatrice (can. 996). L'e., per i chierici sia secolari che religiosi, è ricevuto dall'Ordinario del luogo a cui spetta, per dirino proprio, l'ordinazione. Il vescovo che ordina un suddito altrui può, se crede. esigere da costui un nuovo e., anche se egli sia già esaminato e debitamente munito delle lettere dimissorie, e può anche respingerlo se non gli risultasse idoneo (can. 997). Tutto questo era già previsto e imposto dal Concilio di Trento (sess. XXIII, cc. 3, 7 de ref.).
Peculiarità tutta propria dell'ordinamento ecclesiastico, particolarmente espressiva di quello zelo indefesso con cui la Chiesa cura l'idoneità dei suoi ministri, sono gli e. triennali dopo l'ordinazione, aventi lo scopo di controllare la cultura teologica, giuridica e pastorale dei singoli soggetri già a contatto con le prime esperienze del ministero. Ogni anno, per almeno un triennio, tutti i sacerdoti novelli, anche se titolari già di un beneficio parrocchiale o canonicale, sono tenuti a subire un e. su determinate materie del corso teologico preventivamente programmate, secondo le modalità prescritte dall'Ordinario. Il felice esito di tale e. costituisce titolo di preferenza nel conferimento di uffici e benefici (can. 130). Contro i renitenti sono previste sanzioni ad arbitrio dall'Ordinario (cen. 2376). Lo stesso e. è obbligatorio per i sacerdoti religiosi per almeno cinque anni dopo completato il corso degli studi (can. 590).
Parallelamente agli e. per l'idoneità allo stato clericale, il legislatore prevede e. distinti per l'idoneità allo stato matrimoniale, che i nubendi sono tenuti a dare presso il parroco (can. 1020 \& 2) e per lo stato religioso, e. quest'ultimo riservato per sé alle religione e da compierei dall'Ordinario del luogo o da suo delegato (cen. 552 ). Nessun e. è invece esplicitamente prescritto per i religiosi, benché lo fosse nel diritto anteriore al CIC: esso è tuttavia implicito nei canoni relativi ai requisiti per l'ammissione
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del novizio (cann. 542-46) ed è in genere imposto nelle varie legislazioni particolari.
III. E. di abilitazione. - Importantissima categoria costituiscono gli e. di abilitazione agli uffici ecclesiastici e alle varie professioni. Il can. 149 sancisce, come principio generale, che l'Ordinario, al quale spetta la provvista dell'ufficio, allo scopo di accertare l'idoneità del candidato, può sempre esigere un e. speciale ogni qualvolta le ereda opportuno, anche per quegli uffici per i quali tale e. non è specificamente prescritto dal diritto.
Grande importanza si annette nella disciplina ecclesiastica, all'e. dei candidati ai benefici parrocchiali, di coloro oisè che sono chiamati ad essere i pastori delle anime. Tale e., di cui è fatta grave responsabilità alla coscienza dei vescovi, dovrà tenerci presso una commissione di esaminatori sinodali presieduta dal vescovo o da suo delegato, e verserà sulla cultura teologica del candidato, il quale non potrà ottenerne dispensa, a meno che non si tratti di sacerdote la cui competenza teologica sia già per altri titoli nota e documentata (can. 459 \ 2 nn. 3, 4).
E. distinti e rigorosi sono inoltre specificamente prescritti per gli uffici di predicatore e di confessore (cann. 1340, 877). Ove occorresse un dubbio fondato circa la dottrina degli approvati, il vescovo può obbligarli ad un nuovo e., pena la revoca delle facoltà. Sono pure soggetti ad e. i candidati agli uffici di canonico teologo e di canonico penitenziere presso i capitoli cattedrali, in quelle regioni in cui fosse in vigore la legge di concorso per le prebende relative (can. 390 \ 2 ).
Per le abilitazioni all'insegnamento delle discipline sacre si suppongono gli e. per i rispettivi gradi accademici di licenza e di laurea, i quali a loro valta, sono talora trastivamente richiesti o costituiscono titolo di preferenza per essere ammessi a determinati uffici e professioni (cann. 331 \ 1 n. 5,367 \ 1,396 \ 3,399 \ 1,404 \ 2, 454 \ 2,1373 \ 4,1598, ecc.).
Per la professione di avvocato presso la S. R. Rota e presso la S. Congregazione dei Riti, come pure per l'editto ai vari uffici della Curia romana e delle curie vescovili vige l'obbligo di e. speciale in forza di diritto particolare.
Bim.. Non esiste bibliografia specifica unitaria. Si consultino i vari trattati di diritto canonico ai luoghi relativi.
Zaccaria da San Mauro
ESAMINATORE. - Tra i vari corpi consultivi, costituiti per legge canonica presso ogni curia vescovile allo scopo di coadiuvare l'Ordinario nell'esercizio delle sue funzioni, figura in primo piano quello degli e. sinodali, collegio di ecclesiastici, eletti, su proposta del vescovo, nel sinodo diocesano. Si dicono e. prosinodali quelli eventualmente nominati dal vescovo fuori sinodo.
Hanno il compito precipuo di esaminare e giudicare dell'idoneità dei candidati nelle provviste ai benefici parrocchiali, con o senza concorso, e di assistere l'Ordinario, in qualità di assessori, nei procedimenti amministrativi per la rimozione o traslazione dei parroci e per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti nei CIC contro i eluerici venuti meno, in determinati casi, ai loro doveri sacerdotali (cann. 2147-85). Può inoltre il vescovo avvalersi della loro opera, senza però esservi costretto a farla, negli esami per le sacre ordinazioni e per le patenti di predicazione e confessione, e negli esami annuali prescritti per i sacerdoti novelli negli anni successivi all'ordinazione (can. 389 \ \ 1,2, can. 130).
Devono essere eletti in ogni diocesi nel sinodo diocesano, mediante proposta del vescovo e approvazione