volume-05

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ourth book of Eura, Cambridge 1894 (testo critico); L. Vagnaro, La preldrme carbatologigine dans le IV lince d'Eudron, Parigj 1906: II. J. Labouret, La cinquième lince d'Eedras, in Rev. ibid., morre serie, 6 (1900), pp. 417-34; M. J. Lagrange, Le messianisme chez les Juifs, Patig1 1909, n. 109 app.; E. Schürer, Geschichte der indischen Valles, III, 4* ed., Lipsia 1909, pp. 513 136; R. Veller, Die Eura Apoladypte, in 1910 (testo critico; cf. prolegomeni, pp. 1-LIII): R. H. Charles, Apocrypha and Pseudorapgraphy of the Old Testament, II, Oxford 1913, pp. 142-624; id., A critical history of the doctrine of a future life, Londra 1913, pp. 357-57; G. Felson, Storia dei tempi del Nuovo Testamento, trad. it., II, Torino 1913, pp. 379-87; S. Sndady, Bibliotheca apocrypha, I, Friburgo in Br. 1912, pp. 284-328; J. Keulers, Die zschnoligische Lehre des vierten Eirabuches (Bibl. Studien, 20, II-III), ivi 1922: W. Munde, Das religiöse Problem des vierten Eirabuches, in Zeitsch f. elites, Wiss., 47 (1929), pp. 322-40; B. Pelaia, Eschatologia Messianica IV libri Eudron, in Verbota Domini, 11 (1931), pp. 244-52, 310-18; J. Maseraki, Libri IV Eudron dinferina homostologica, ibid., 12 (1932), pp. 374-76; 13 (1933), pp. 84-90, 119-21, 247-50, 359-70; W. O. E. Conrctice, Il Eudron (The Eura Apocalyphs), Londra 1933; E. Elhvein, Die Apoladypte des IV Eudros, in das archvital. Zeugnis von Zena dem Christus, in Ilvino-Purgatio, Berlino 1934, pp. 20-41; A. Karsinka, Beitrdug zur Erlddrune des Eura-Apokalypse und zur Rekonstruktion des hebr. Christus, Bredavia 1934; S. Garofalo, De Eudororum fiasto referente in apur. libri, IV Eudron, in Verbota Domini, 13 (1935), pp. 180-88; L. Gry, Les dires prophelstiques d'E. (IV Eudron), Parigi 1938, id., La mort du Messie - en IV Eudros, in Mémorial Lagrange, ivi 1940, pp. 133-30; J.-B. Frey, Apocryphes de l'Aneien Testament, in Dib. I, coll. 411-18 (aropia bibl.); L. Pirot, Le sive lince d'Eudros, ibid., III, coll. 1104-1107; id., Le dime lince d'Eudros, ibid., coll. 1107-1109. Gaetano Stano

ESDRELON. - Pianura della Palestina, tra il Giordano e il Mediterraneo, la Galilea e la Samaria, così chiamata (Indt. 1, 8; 4, 5; 7, 3) in forma ellenizzata di Jiar'é'l (volg. Iezzahel) con la opentesi del d. Al tempo degli Asmonei e di Erode era detta semplicemente "la grande pianura" (J Mach. 12, 19; Flavio Giuseppe, Bell. Ind., III, 12).

Ha la forma di un triangolo irregolare con la base di 35 km ., tra le pendici meridionali del Carmelo e i fianchi dei monti di Samaria, e i lati di 23 km ., puntando alla base del Thabor. Irorata dal fiume Muçatje' (il biblico Cisan), che sfocia nei Mediterraneo, e dal Nahr Galōd (Harad, Judc. 7, 1), che si getta nel Giordano, la vasta depressione è notevolmente fertile, sebbene in alcune zone paladose. Per l'excidentalità del terreno - l'altezza varia da 23 a 100 m . s. m. - vi si distinguono zone particolari come il "campo di Mageddo" (II Par. 35, 32; Zasb. 12, 11) e la valle di Iezrael (Indt. 6, 33; 7, 1).

Nudo delle strade che allacciavano gli Imperi di Oriente a quelli d'Occidente, essa fu sempre un campo profemo di battaglia, con i ricordi delle colabri vittorie di Thutmosis III, di Barac (Indc. 4, 5), di Gedeone (Inde. 7, 1), dei Filistei contro re Saul (I Sam. 31, 7),
di Achab sugli Aramei (II Reg. 20, 26), del faraone Nechao su Iosia (II Reg. 23, 29), nei tempi moderni di Saladino, di Kleber e Napoleone.

Il nome attuale è Merq b. 'Amir; dal 1920 i sionisti vi hanno creato numerose colonie.

Bzc.: G. M. Abel, Géographie de la Palestine, II, Parigi 1928, p. 412. Donato Baldi
ESECUZIONE DELLE SENTENZE: V. SENTENEA.

ESECUZIONE SUI BENI DEL DEBITORE : V. PRIVILEGI DEI CHIRRICI.

ESEGESI BIBLICA: v. INTEspretazione.
ESEMPLARISMO. - Dottrina filosofice che attribuisce a un mondo ideale, esistente in sé o nella mente divina, la funzione di causalità esemplare, talora anche efficente e formale, riguardo al mondo corporeo e alla conoscenza umana. Si ha quindi un duplice e, metafisico e gnoseologico; il quale ultimo però, nei rispettivi sistemi, è sempre concepito in connessione e dipendenza da quello metafisico.
L'e. è l'essenza del sistema platonico in cui le idee, separate (secondo l'interpretazione di Arismale), costituiscono la pura e immutabile realtà di cui le cose sensibili non sono che imitazioni ( p ī μ χ ε ε ς ) e partecipazioni ( p . mathrm{K} mathrm{ζ} ζ mathrm{ζ} ). L'e. platonico influisce sulla concezione fiontiana del λ ε̂ γ mathrm{Sc} come strumento della creazione e causa esemplare del mondo; e rivive in forma nuova nel sistema di Plotino, in cui le idee generate in seno al volo, attuando come termine oggettivo la conoscenza dell'anima, sono anche la causa esemplare delle cose corporee che dall'anima derivano. L'e. riceve la sua più alta interpretazione cristiana in s. Agostino per cui le idee, esistenti nella mente divina, e quindi identificate con la verità sussistente, sono insieme la luce eterna in cui Dio contempla tutte le cose, il principio esemplare e efficente di ogni creatura, e anche, in un senso non definitivamente precisato da Agostino, la luce per cui l'anima umana si eleva alla conoscenza intelligibile delle verità eterne. L'e. agostiniano, ripreso da s. Bonaventura, è conservato in s. Tommaso per quanto si riferisce all'affermazione delle idee eterne nella mente divina e della loro funzione di causalità esemplare di tutte le cose; invece la causalità efficente dell'atto creativo, s. Tommaso la riconduce piuttosto a Dio in quanto essere sussistente, causa universale dell'essere (cf. Sum. Thral., 18, 9, 45, a. 5). Quanto alla conoscenza in rationibus aeternis affermata da s. Agostino, l'Angelico la ritiene in un senso che s'accorda con la teoria aristotelica dell'astrazione (cf. Sum. Thral., 18, q. 84, a. 5), ma che non sembra rendere sufficientemente il pensiero agostiniano.

Bzc.: E. Dubois, De exemplarismo divino seu de trino ordine exemplari et de trino rerum ordine exemplato, Roma 1897; v. inoltre ai singoli autori.

Ugo Viglino
ESENIN, Sergej AlsezandroviĆ. - Poeta lirico russo, n. nel villaggio di Kozminsk il 21 febbr. 1895. E senza dubbio il più conosciuto - fuori della Russia - e, sotto molti aspetti, anche il più grande dei poeti del primo periodo del regime sovietico. La sua lirica si richiama alla tradizione della poesia contudina e, nello stesso tempo, ad audaci formole di avanguardia.

Giovanissimo, frequente l'ambiente attorno ad Alessandro Blok ed agli altri poeti symbolisti. Non senza pre- fondo incertezze ideologiche, aderì alla Rivoluzione bolscevica, che per altro rimase sempre estranea all'intimo della sua natura ed agli aspetti più spontanei della sua arte. I suoi vagabondaggi e le sue stravaganze venivano tollerati dal regime, che non aveva ancora imposto agli scrittori, come successivamente avvenne, la formola del cosiddetto realismo socialista e la più rigida disciplina politica. Grande malpere produsse il suo matrimonio con Isadann Dusan. Sempre più tormentato da intime contraddizioni, si abbandonò ad orgie e a scandali, come per cercare un'eva-

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sione momentanea alla sua angoscia: appena trentenne, mori suicida il 28 dic. 1925. La parte migliore della sua produzione poetica è molto superiore alle non approfondite formule estetiche della scuola n immaginistica e di cui fu il massimo esponente. Le espressioni blasfeme, che ricorrono talvolta nella sua poesia, non riescono a nascondere un suo disperato, anche se fuggevole, irrequieto bisogno di credere, di ritornare alla religione, al villaggio natio ed al fascino della tradizione.

Bibl. - Esenine (A. Esenin), Raccolta di studi, Restor sul Deo 1506: V. Poesie, L'elotratore rasc. Parigi 1929; E. La Cotta, Storia della letteratura russo, Firenze 1944, pp. 229-30 (con ampia bibl. a p. 338); R. Poggioli, Il fiore della poesia russo, Roma 1949.

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ESENZIONE. - Nel diritto canonico il termine e, dalla sua rudimentale significazione etimologica (ex essere: togliere, liberare da...) è passato a denotare la liberazione di una persona, fisica o morale, dalla preesistente e doverosa sottomissione a un superiore.

Sommario: I. Concetto. - Il. L'evoluzione della e. nel corso dei secoli. Modi di concederla. - III. L'estensione og. gettiva della e. - IV. La e. attualmente in vigore nel diritto canonico. - V. La e. dei religiosi.

1. Concetto. - La struttura divino-positiva della Chiesa importa che tutti i fedeli, oltre che al sommo pontefice, siano soggetti in linea di principio a un vescovo residenziale, o a quell'Ordinario del luogo che lo sostituisce in uno dei modi stabiliti dal diritto canonico (abate o prelato nullus, vicario o prefetto apostolico, amministratore apostolico, vicario capitolare). Ma se in base al diritto divino positivo si può e si deve fissare con questa assolutezza il principio della sottomissione di tutti i battezzati all'Ordinario del luogo, per quanto concerne l'estensione oggettiva di tale sottomissione non si può stabilire un principio altrettanto facile e preciso. Infatti, mentre la giurisdizione dell'Ordinario del luogo è necessariamente legata al territorio, l'universalità della Chiesa spinge alla pluridiocesanità la maggior parte delle istituzioni religiose, sorte provvidenzialmente come deduzione ad consequentias del fine stesso della società fondata da Gesù Cristo a riconosciute dal diritto canonico. Orbene, è ovvio che nella pluridiocesanità di queste istituzioni sia insita l'esigenza a quella libertà dalla potestà dell'Ordinario del luogo, senza la quale risulterebbe impossibile, o almeno molto difficile, l'attuazione dello scopo di tali istituzioni. Questa esigenza, comportando una corrispondente esclusione della "doverosa sottomissione" (presupposta dal concetto di e.), circascrive percio stesso, riguardo alla estensibilità oggettiva, il surriferito principio della sottomissione di tutti i battezzati al proprio Ordinario. Tuttavia, la difficoltà di determinare con norme precise questo proprium di libertà ha fatto sì che tanto nella pratica - ossia nei provvedimenti presi dalla competente autorità ecclesiastica - quanto nella dottrina, si facesse coincidere l'estensione oggettiva della sottomissione all'Ordinario del luogo col principio della sottomissione delle persone; si partisse cioè dal presupposto di una doverosa sottomissione totale, escludente qualsiasi libertà nativa.

Questo criterio valse anche nei riguardi degli altri gradi della gerarchia ecclesiastica indotti dal diritto canonico, i quali, naturalmente, fecero crescere di pari passo le possibili ed effettive e. L'accresciuto numero delle autorità ecclesiastiche moltiplicò inoltre i soggetti attivi delle e., cioè i superiori aventi la possibilità di liberare i loro sudditi dal superiore subalterno, fermo restando come norma-limite che nessun superiore può mai dispensare dalla sottomissione alla propria autorità.
II. L'evoluzione della e. nel corso dei secoli. Modi di concederla. - La concessione della e., nel corso dei secoli, ubbidi a diverse cause le quali peraltro si possono ricondurre a due gruppi che si chiameranno rispettivamente delle cause violente e delle cause normali. Nel primo gruppo si collocano la simonia, il concubinato, lo scisma occidentale, l'intromissione della potestà civile negli affari ecclesiastici ecc. (non potendo deporre il vescovo indegno, si esentriano chiese, monasteri, ecc.). Cessando queste cause violente, di per sé avrebbero dovuto scomparire le e. accordate per porre rimedio a queste eccezionali situazioni, se però non fosse stato troppo umano che gli interessati cercassero di protrarre, almeno parzialmente, la condizione di favore in cui erano venuti a trovarsi.

Ma in certo senso - e cioè nei suoi effetti in profondità - la più violenta di tutte le cause della e. ecclesiastica fa il diffondersi della eselone propria. Inizio del diritto germanico, il cui criterio della prevalenza dei diritti promanenti dalla signoria fondiaria sui diritti giurisdizionali, rese possibile l'addivenire tout court alla e. completa dall'Ordinario del luogo.

Tra le cause normali, invece, va ricordata prima di tutto la forma cenobitica della vita religiosa, dapprima riconosciuta ufficialmente, e successivamente, dal tempo del Concilio Lateranense IV (1215), divenuta elemento giuridico essenziale dello stato religioso. Con essa infatti sorge, e con il suo graduale consolidamento (monasteri, congregazioni monastiche, Ordini centralizzati) si sviluppa, parallelamente alla gerarchia ordinaria, quella interna degli istituti religiosi, la quale attorno al nucleo delle naturali libertà di qualsiasi lecito associazione (non sacrificabili in vista di un maggior bene soprannaturale) aggiunge almeno quell'altra libertà che impedisca di ridurre i superiori religiosi a semplici vicari dell'Ordinario del luogo. Va ricordato inoltre il carattere di religione clericale riconosciuto ufficialmente dal diritto canonico, con cui si effettua l'incorporazione della vita clericale alla vita religiosa, le esigenze della quale escludono che il superiore religioso circa la formazione sacerdotale dei suoi sudditi debba trovarsi, riguardo all'Ordinario del luogo, nella condizione del rettore del seminario diocesano.

A questo duplice ordine di cause non si può non aggiungere, per alcune epoche, la ricerca di sempre nuovi privilegi, cui non rimase estraneo l'influsso della situazione politico-sociale creato dal feudalesimo, dal corporativismo, dal frazionamento comunale, ecc.

Comunque, specialmente con il Concilio di Trento, la disciplina canonica si libera in modo sistematico delle e. che per le mutate condizioni dei tempi sarebbero risultate dannose alla compagine ecclesiastica, rivolgendo le superstiti e avviando quelle che sarebbero state concesse in seguito verso un piano razionale, di cui si darà conto esponendo i risultati ricavabili dal CIC per quanto concerne i religiosi.

Per comprendere la vigente disciplina ecclesiastica circa le e. è indispensabile conoscere le varie specie di esse, ciò che peraltro è collegato alle vicende storiche del diritto canonico, e, in particolare, con i modi di concedere tali e. e con il loro contenuto.

Le prime e. (prendendo la parola nel suo senso latissimo) con cui i romani pontefici vellero assicurare uno conveniente libertà dall'Ordinario del luogo a vari monasteri d'Occidente (eccellono le sapienti disposizioni di s. Gregorio Magna) furono concesse direttamente alla persona morale costituita dal monastero. Più tardi invece, come si è già accennato, sotto l'influsso del diritto germanico, anche nella Chiesa si arrivò a dichiarare esenti determinati luoghi, facendoli veicolo di e. per determinate persone dimoranti in essi. Cosicché, giustamente, le prime e. furono dette personali, le seconde locali, anche se, come è ovvio, soggetto dalla e. siano state sempre le persone. Il nuovo aspetto assunto dalla vita religiosa con i Mendicanti mediante l'esercizio programmatico dell'apostolato, portando sovente questi religiosi fuori dal convento, rese necessario tutelarne direttamente le persone mediante speciali e personali e. Per integrare queste furono esentati anche i luoghi di loro dimora,

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creando così un nuovo tipo di e. dei luoghi, da non con. fondersi con l'e. locale e che potrebbe chiamarsi exemptio locanum.

Fatta questa precisazione, risulta intuitivo che non si possa ammettere l'espressione e. initio per indicare il complesso di e. locali e di e. personali, mentre invece tale espressione può essere assunta per l'abbinamento delle esemplinose locanis e delle e. personali (e quindi «sare applicabile alla vigente e. di cui godono i regolari e gli altri religiosi esenti).

Dalla diversità dagli effetti giuridici annessi alla e. locale rese origine la distinzione di questa e. in possime ed attiva, e la suddivisione della passiva in plena e semiplesa. Avvenne cioè che alcuni monasteri e alcune chiese di particolare importanza, dopo aver conseguito una a. più o meno vasta a favore dei monaci o dei clero appartenenti al monastero o alla chiesa - e. consistente nella costruzione della potestà del vescovo diocesano ( = vantaggi "negativi", per es., quello di sfuggire alle sue pene canoniche) e nel trasferimento di una quasi equivalente potestà nell'abate o prelato posti a capo del monastero o della chiesa. ( = vantaggi "positivi ") - ottenessero di poter essendere una parte della e. alla popolazione compresa nel loro territorio. Quando a detta popolazione passivano solo dei vantaggi a negativi s, si ebbe la exemptio localis passiva plena: quando, invece, l'abate o prelato potevano esercitare un certo potere su tale popolazione, ossia agere in qualche modo a favore di essa, si ebbe la exemptio localis autem; finalmente, quando non si potevano comunicare nemmeno i vantaggi negativi, si parlò di exemptio (localis) passiva minus plena. L'apice della exemptio autem sarà toccato dalle abbatte e dalle prelature nullus. Si noti che nella vigente e., goduta dalle religioni clericali esenti, si verifica un nuovo tipo di a attività, in quanto, non in forza di una e. locale, ma derivatamente dall'insieme delle e. personali e dei luoghi formanti il complesso unitario del privilegium exempionis (prerogativa delle religioni esenti), anche coloro che dimorano stabilmente di giorno e di notte negli istituti di cuncti religiosi, per ragione di educazione, infermità, servizio od ospitalità (cf. can. 514 § 1) vengono in certo modo ad usufruire della e. riguardo alle confessioni, alla predicazione, ai voti, ecc. potendo confessarsi da confessori autorizzati unicamente dal legittimo superiore religioso, ascoltare predicatori approvati unicamente da can. ecc.
III. L'estensione oggettiva della e. - A complemento di questa sommaria introduzione informativa, si debbono aggiungere tre osservazioni riguardanti l'estensione che può assumere questo speciale provvedimento giuridico-canonico.
I) La natura del soggetto passivo (e secondo che si tratti di persona fisica o morale, di religione clericale o blicale, ecc.) rende possibile una maggiore o minore estensione oggettiva della e. Per es., affinché il claro secolare ne vagare dall'Ordinario del luogo, basta sia escluso l'esercizio della potestà di quest'ultimo in determinati punti della disciplina canonica; invece, perché le religioni clericali - essendo incongruo che la S. Sede eserciti direttamente su di esse tutto il potere che di per sé sarebbe dell'Ordinario del luogo - godano effettivamente della e. da detto Ordinario, è necessario che nei loro superiori passi una potestà quasi equivalente a quella dell'Ordinario del luogo. a) Ogni volta - ossia, per qualunque punto della disciplina canonica - in cui si addiviene alla liberazione di una persona fisica o morale dalla preesistente o dovrenta sottomissione a un superiore, si verifica perciò stesso la e., bisogna peraltro distinguere i casi di e. dai vari istituti giuridici in materia di e. 5) Il diritto canonico da secoli ha dato alla espressione privilegium exempionis il significato specifico di concessione sistematica della e. dall'Ordinario del luogo, cui si deroga solo per mezzo di determinate eccezioni (praetergium in caelitus a ture espressis). Connessa con questa eccezione ufficiale (cf. p. es., i cano. 616 § 1, 618 § 1) della espressione privilegium exempionis, è la qualifica di religio exempto (can. 488 n. 2) data a tutti gli Ordini - eccezione fatta per le manache che non dipendono da un prelato regolare
(can. 615) - e alle religioni di voti semplici cui sia stato specialiter concesso il privilegium exempionis (can. 618 § 1). Ma, evidentemente, come all'infuori del complesso unitario del privilegium exempionis c'è posto per precise ed effettive e. circoscritte a determinati punti della disciplina canonica, cosi non è escluso che i religiosi non amnoverati tra gli «esenti s (quindi, in questo senso, a nonesenti n), possano godere, ed effettivamente godano, di determinate sormazioni alla preesistente e dovresta sottomissione all'Ordinario del luogo. Perciò, per rispettare la denominazione ufficiale religio exempta, e d'altra parte per non contraddire la realtà, si deve logicamente distinguere tra la e. propriamente detta (chiamata privilegium exempionis) e l'e. impropria (giuridica e concreta liberazione da qualche punto della normale sottomissione fissata dalla disciplina canonica).
IV. Le e. attualmente in vigore nel diritto canonico. - Venendo ora alla vigente disciplina canonica, tenendo conto del superiore da cui si può essere dichiarati esenti, si ha l'e., totale o parziale, dall'Ordinario del luogo, dal metropolita, dai superiori religiosi, dal parnaco, dal Tribunali della S. Sede. Dall'Ordinario del luogo sono esenti in un modo veramente totale le abbazie e prelature nullus (cann. 319-28), i cardinali (che non siano essi stessi Ordinari del luogo; il CIC parla espressamente della e. della cappella privata : can. 239 \ 1,18, ma è implicitamente indicata anche quella riguardante le cause giudiziali nel can. 1557 § 1, 2; inoltre, si verifica una vera e. anche per il can. 239 \ 1,2 circa il potere di confessarsi da sacerdoti non approvati dall'Ordinario del luogo, ecc.), i capi di Stato, i loro figli e figlie, e quelli che hanno il diritto alla immediata successione, circa le cause giudiziali in genere (can. 1557 § 1, 1) e le matrimoniali in specie (can. 1962), circa la comminazione o la dichiarazione delle pene ecclesiastiche (can. 2227 § 1), circa l'obbligo di comparire come testi nella sede del tribunale diocesano (cann. 1770 § 2, 1), i religiosi, di cui si dirà in seguito. E prevista, inoltre, l'e. dei soldati (cf. can. 451 § 3) e di determinate chiese (cf. can. 344 § i) nei limiti da fissarsi volta per volta dalla S. Sede.

Dal metropolita sono esenti i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 285) e i religiosi esenti.

Dal parroco sono esenti completamente i seminari diocesani (can. 1368) e i religiosi esenti; praticamente lo sono anche le religioni clericali anche non-esenti; possono inoltre esserlo, se l'Ordinario del luogo cosi dispone, le case religiose e le pie opere dichiarate tali dall'Ordinario del luogo (can. 464 § a). Inoltre, si verifica l'e. circa il ius facerendi per i cardinali (can. 1219 § 1), i beneficiari residenziali (can. 1220) i religiosi e novici (cann. 1221 §§ 1-2, 1230 § 5) nonché per i domestici che dimorano stabilmente nelle case di questi religiosi e che muoiano in dette case (can. 1221 § 3).

Dagli ordinari tribunali della S. Sede sono esenti i capi di Stato ecc., i cardinali, i legati della S. Sede, e i vescovi anche solo titolari riguardo alle cause penali (can. 1557 § 1).

Nella cost. apost. Ad incrementum decoris di Pio XI (13 ag. 1933, AAS, [1934], p. 497) vengono dichiarati esenti dall'Ordinario del luogo gli assessori e segretari delle SS. Congregazioni Romane, i protonotari apostolici de numero, i postati uditori della S. Romana Rota, i chierici della Revarenda Camera Apostolica mentre conservano il loro domicilio a Roma, i prelati votanti e referendari della Segnatura nelle stesse condizioni dei precedenti.

Nel diritto della Chiesa Orientale vige un istituto giuridico analogo alla e. chiamato diritto di stauropegia.
V. La e. dei reliciosi. - Le categorie cui possono essere ricondotte tutte le religioni per quanto concerne la loro libertà dall'Ordinario del luogo secondo

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Il diritto comune (prescindendo cioè dalle speciali e. concesse alle singole religioni), sono raggruppabili in tre sezioni fondamentali: delle religioni esenti, delle religioni non-esenti di diritto pontificio, delle congregazioni di diritto diocesano. Fondamento della libertà della prima sezione è il principio della e. sistematica contenuta nel privilegium exemptionis, cui non si può derogare se non in casibus a iure expressis (can. 615). Fondamento della seconda sezione è il principio della libertà per ciò che riguarda il regime interno, anch'esso non derogabile se non in casibus in ture expressis. Fondamento della terza sezione è la distinzione tra i superiori interni ed esterni.

Le esigenze ad una maggiore libertà insita nel carattere clericale della religione, ed ancora - ma in misura assai minore - nel fatto di trattarsi di religione maschile, hanno portato alla suddivisione delle sezioni nelle rispettive categorie. Si hanno cosi nella sezione delle religioni esenti : gli Ordini clericali, le congregazioni clericali esenti, gli Ordini laicali di uomini, le monache soggette a prelato regolare; nella sezione delle religioni di diritto pontificio non-esenti : le congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili, le monache non dipendenti da un prelato regolare. Nella terza sezione: la congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili.

Il contenuto concreto della libertà di cui gode ciascuna di queste categorie è dato dalla somma dei punti della disciplina canonica in cui detto categorie sono sottratte alla potestà vescovile. Tale somma per le religioni esenti risulta, indirettamente, dalla enumerazione rassativa dei casi di assoggettamento deroganti al principio fondamentale della e.; per le religioni non-esenti, invece, risulta, direttamente, dalla enumerazione dei casi di libertà limitanti l'opposto principio dell'assoggettamento. Ma agli effetti di una presentazione intuitiva del primo e secondo tipo di "somma", può giovare anche la specificazione ricavabile delle prescrizioni del CIC nei casi in cui le religioni esenti godono della libertà in forza del principio fondamentale contenuto nel privilegium exemptionis, e, viceversa, la specificazione di tutti i casi in cui la mancanza del privilegium exemptionis, non attenuata da corrispondenti concessioni di libertà, tiene le religioni non-esenti sottoposte alla potestà dell' Ordinario del luogo.

Non potendosi qui, evidentemente, riassumere, neppure in una semplice enumerazione dei rispettivi canoni, coteste situazioni giuridiche delle varie categorie delle religioni per quanto concerne la loro libertà dal'Ordinario del luogo, ci si fermerà a tre soli esempi. Con forza più di principio che di esempio, va ricordato il can. 501 § 1 con cui viene accordata alle religioni clericali esenti oltre alla potestà dominativa, riconosciuta a tutte le religioni (in quanto suscettibile di specificazione quantitativa e qualitativa, secondo la prestanza giuridica delle varie categorie di religioni, e perciò stesso fonte e misura del corrispondente grado di libertà dall'Ordinario del luogo), la potestà di giurisdizione in foro esterno ed interno. Con questa potestà le religioni clericali raggiungono nella e. quei vantaggi positivi in fatto di libertà circa le confessioni, la predicazione, il potere punitivo, ecc. senza di quali - specialmente per quanto comporta il carattere clericale di tali religioni - le e. concessa per mezzo di un principio fondamentale in realtà rimarrebbe nutula. L'accordata potestà di giurisdizione fa passare i superiori maggiori di tali religioni nel novero degli Ordinari (can. 198 § 1), cosicché normalmente in tutte le prescrizioni del diritto canonico in cui figura il termine Ordinario, le religioni clericali esenti invece di dipendere dall'Ordinario del luogo, lo sono dai propri superiori maggiori.

Alle religioni di diritto pontificio non-esenti la vi-
gente disciplina canonica riconosce, mediante un principio fondamentale la libertà dall'Ordinario del luogo per quanto riguarda il regime interno (can. 618 § 2, 2). Ora, per dare a questo principio le sue giusta portata bisogna aver presente la estensione che viene raggiunta dal regime interno a seconda del carattere della religione. Nelle religioni clericali, poiché la vita clericale viene incorporata alla vita religiosa, il regime interno, giuridicamente, subisce una estensione notevolmente più grande di quella a cui si fermano le corrispondenti religioni laicali, e per ció diversa fonte e misura di una maggiore libertà dall'Ordinario del luogo (cf. soprattutto a. Larrsona, De potestate dominativa publica in iure canonica, in Acta Congressus Juridici Intern. Romae, 12-17 nov. 1934, IV, pp. 145-80).

Finalmente - anche per giustificare l'inclusione delle congregazioni di diritto diocesano (plene subiectae all'Ordinario del luogo, ma ad nomina iurid nel quadro delle diverse misure della libertà dall'Ordinario del luogo riconosciute alle religioni - e da osservare che tutto ciò che il vigente diritto canonico riserva alla S. Sede (mentre nella disciplina anteriore era di competenza dell'Ordinario diocesano) viene a costituire una vera e assoluta libertà da detto Ordinario. Fondamentale a questo riguerdo è la disposizione che riserva alla S. Sede la soppressione dell'unica casa di cui constasse una congregazione di diritto diocesano. Basta infatti pensare quale situazione di dipendenza comporterebbe - e comporlo di fatti - l'assenza di tale disposizione.

BibL.: L'argomento della e. in genere suole essere trattato nelle introduzioni agli studi sulla e. dei religioni. Sia per la parte storica, come per la parte giuridica-dominativa della e., propriamente e impropriamente detta, cf. E. Fochasso, Introductio in sigeniam disciplinam di iuridicis relativadine iure Religiones et Ordinarium Iori, Torino 1948, pp. 1-4v. Per quanto concerne l'e. dei religioni, cf. i seguenti studi apparsi dopo il Codice: S. Alonso, La execuión de las religiones, Salamanca 1938; A. Bondini. De privilegio exsapitionis, Roma 1010; A. Gutierrez-Posa, De gradibus libertatis et subiectionis: Religiosarum respecto Ordinarii iori, in Commentarium pro Religiosis, 22 (1011) e 23 (1026); J. O' Brien, The exemption of Religions in Church Law, Milwaukee 1042; A. Meln. De exsemplione Regularium, Washington 1921; F. Murzarelli, Trassatioe canonicae de Congregationibus iuris diocesani, Roma-Alba 1943 (dove è trattato diffusamente il problema dell'ammontata delle congregazioni di diritto diocesano di fronte all'Ordinario del luogo); A. Selavarraman. Die Exemption nach geltendem kirchlichen Recht, mit einem Überblick über die gerichtliche Entzichtlung, Paderborn 1938.

Emilio Fogliano
ESEQUIE. - L'antichissima tradizione di suffragare con particolari preghiere l'anima dei morti è stata ininterrottamente sostenuta dalla Chiesa e osservata quasi istintivamente dalla pietà dei parenti dei defunti. Il CIC, benché supponga le e. (cann. 1204, 1215, 1231, ecc.), pure non le descrive, rimandando per queste al Rituale Romano che ne parla al titolo VI. Le c. strettamente parlando cominciano con le preghiere stabilite per l'ingresso del cadavere in chiesa a finiscono con quelle che ne accompagnano l'uscita dalla medesima; non comprendono quindi né il trasporto del cadavere dall'abitazione alla chiesa, né il trasferimento di esso da questa al cimitero.

Tutti i fedeli indistintamente dopo la morte devono essere trasportati in chiesa per le e. e detto obbligo in via generale è grave (can. 1215; Rit. Rom., tit. VI, cap. 1, n. 4). Hanno diritto alle e. oltre ai battezzati, anche i catecumeni che siano incotervolmente morti senza il Battesimo; ne sono esclusi i soli non battezzati (can. 1239; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2). In pena sono privati del diritto alle e., benché battezzati, gli apostati, gli eretici, gli sciamotici, i massoni e gli appartementi a simili società, alcune specie di acomunicati, i suicidi, i morti in duello, coloro che disposero di essere cremati a morte avvenuta, e i pubblici peccatori, sempre che dette

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azioni costituiscano concretamente una colpa grave. Comunque anche a questi sono concesse le e. se prima di morire abbiano dato qualche segno di pentimento (cann. 1240-4r; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2).

Nello svolgimento delle e., pur avendo un posto di prensizenza la celebrazione della Messa (Rit. Rom., Tit. VI, cap. 1, n. 7) e la recita dell'Ufficio divino (ibid., capp. 3-4) che ne sono la parte principale, non mancano altre preghiere tra la quali quelle che accompagnano l'ingresso del cadavere in chiesa e la sua uscita. In casi particolari è ammessa l'eventualita di un'ufficiatura meno solenne o semplice, ma è asvolutamente sempre preferibile e per sé obbligatorio, specie per quanto concerne la Messa, che si faccia quella solenne ossia cantata. Quando rincostanze gravi non permettono il trasferimento del morto in chiesa le e. si fanno assente il cadavere e in qualunque giorno: ordinariamente nel terzo, settimo, trigesimo, anniversario (ibid., cap. 5). In questi casi è ovvio che sono da omestersi le parti riguardanti l'ingresso e l'uscita del cadavere dalla chiesa. Diventa e. sono destinate ai bambini morti prima dell'uso della ragione (ibid., cap. 6) : per quelli più che tristezza la Chiesa manifesta compiaciamente, quasi allegria, per l'innocenza da loro certamente non perduta e per la vita eterna alla quale già appartengono. Anche il suono delle campane, che in un ormo senso, fa parte delle e. è lugubre per gli adulti, festivo per i bambini.

La legislazione ecclesiastica attuale determina molto dettagliatamente il luogo dove si devono fare le e. Esso, per norma generale, è costituito dalla chiesa parrocchiale del defunto qualora questi ne avesse una sola (can. 1216 § 1) o, avendone diverse, da quella di esse nei cui territorio è morto (ibid., § 2); anche nel caso di morte avvenuta altrove, per le e. il cadavere dovrà essere trasportato, se ciò è comodamente fattibile, e sempre, se i parenti del defunto volessero farlo a loro spese, alla chiesa parrocchiale (can. 1218 §§ 1-3). Ciò non ostante ogni fedele, compresa la moglie e i figli puberi (can. 1223 § 2), hanno il diritto di scegliersi un'altra chiesa, diversa dalla parrocchiale, per i propri funerali (can. 1216 § 1). Solo per gli impuberi tale scelta è riservata ai loro genitori o ai loro tutori (can. 1224 n. 1).

Il diritto di scelta della chiesa per le e. trova nell'attuale legislazione alcune restrizioni, nel senso che a norma del can. 1223, perché l'elezione di una chiesa diversa dalla propria parrocchiale abbia effetto, è tassativamente necessario che essa sia o un'altra chiesa parrocchiale, o una chiesa appartenente a regolari strettamente detti, esclusi gli altri religiosi e ogni specie di religiose, monache composte, o che sia la chiesa patronale (per i soli patroni), oppure un'altra chiesa che abbia una speciale privilegio in merito. Leggi particolari poi determinano che la chiesa eseguisce per i cardinali defunti viene scelta volta per volta personalmente dal papa qualora essi siano morti in Roma, mentre dovrà essere la più insigne della città, salvo il caso di scelta diversa fatta da loro medesimi, se avvenuta altrove (can. 1219 § 1). Prolimenti, salvo sempre diversa scelta, i vescovi residenziali, anche se cardinali, e gli abati e prelati nullius devono essere trasportati per le e. nella loro cattedrale (can. 1219 § 2). Per i religiosi se via ordinaria e stabilito (can. 1221) che debbano avere le e. nella chiesa ove risiedono e comunque in una della loro religione; né è loro permesso, salvo che siano vescovi o solo novizi, di eleggereene un'altra (can. 1224 n. 2). Per quanto riguarda le persone defunte negli ospedali, esse di cura, manicomi, ricoveri, orfanotrofi, case di educazione, carceri, ecc., salvo che esse abbiano acquistato in il domicilio o il quasi domicilio a norma del can. 92, o che per indulto speciale i detti luoghi siano stati esentati dalla giurisdizione parrocchiale a norma del can. 464 § 2 e per altra via, la chiesa per le e. è quella stabilita dalle norme generali fin qui esposte.

La responsabilità e il diritto delle e., tenute presenti le corazioni precedenti, generalmente cadono sul parroco del defunto, anche se questi è morto altrove, qualora possa comodamente trasportarsi nella sua parrocchia
(can. 1230 §§ 1-2). E obbligo grave pure del parroco di fare gratuitamente le e. per i fedeli defunti che siano veramente poveri (v. anche DEPUNTI).

Bres.: A. Antonioli, De re funeraria, Bergamo 1019: G. Ronco, La sepultura ecclesiastica e la lui funervm, Bergamo 1020: M. Costa e Corurata, De lesti et temporalisn sacris, Torino 1022, nn. 138-273; F. Maroto, Circa lo - ius funerandi - nell'ospedale civile, in Monit. coll., 32 (1922), pp. 115-22; M. Ledet, De sepultura ecclesiastica concedendo col deaeganda, in Collet. Namur., 18 (1923-24), pp. 268-78; J. Bryz, De ecclesia funeris, in Collet. Brug., 26 (1926), nn. 236-41; A. Tondini, De ecclesia funerante ad normam suos radicis, Forli 1927; E. F. Regatillo, De sepultura electiva, in Sal terrae, 18 (1929), pp. 227-66; M. Mionara, Deaegacias de sepultura eclesiástica, ibid., 19 (1930), pp. 336-42; Werns-Vidal, IV, nn. 276-96; L. R. Barin, Catechismo liturpico, III, 8* ed., Rovigo 1938, nn. 243-96; F. Cappello, Summa Iuris Can., II, Roma 1939, nn. 720-30, 740-46; 759-62; C. Berutti, Institutiones Iuris Can., IV, Torino 1940, pp. 133-96; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome Iuris Can., II, Roma-Malines 1940, nn. 225-29,547-50.

Lorenzo Simeone
ESERCITO DELLA SALVEZZA (Salvation Army). - Organizzazione di tipo militare, ordinata e scopi religiosi e sociali. Fu fondata nel 1878 da Guglielmo Booth (1829-1912), ex ministro della chiesa metodista inglese, per sostituire la «Missione cristiana» fondata dallo stesso Booth nel 1865. Il Booth con il titolo di « generale "diresse la sua opera fino al 1912. Alla sua morte gli successe nel generalato suo figlio Guglielmo Bramwell Booth fino al 1929, quando fu sostituito da E. J. Higgins, a cui nel 1934 successe la figlia del fondatore Evangelina Booth; dal 1939 è generale G. Lyndon Carpenter.

Il grande sviluppo che l'E. della s. ha avuto la sua propagazione a più di 80 nazioni, con le istituzioni sociali e filantropiche per ogni sorta di derelitti e bisognosi, con le sue scuole, con i suoi giornali quasi tutti con il nome di * Il grido di guerra -, dimostrano la solida organizzazione e lo spirito di filantropie e di sacrificio del quale sono animati molti dei suoi soci. E da notare però che il maggior incremento si ebbe nei paesi protestanti e di missioni, dove si sentiva gran bisogno delle opere da esso promosse. Nei paesi cattolici, le istituzioni di carità sostenute da religiosi di ambedue i sessi e da laici, sotto la direzione della Chiesa, hanno reso a rendono tuttora inutili, o quasi, tutti gli sforzi dei salutisti, ai quali inoltre si oppone lo spirito cattolico, che non capisce quello specie di filantropia religiosa senza Sacramenti e senza sacerdoti. Quanto alla dottrina, i salutisti professano alcune delle verità fondamentali del cristianesimo, come la Trinità, le divinità di Gesù Cristo, il peccato originale, l'immortalità dell'anima, ecc.; e sono concordi con i protestanti nel riconoscere la Bibbia come unica regola di fede. Insomma specialmente sulla conversione manifestata per mezzo della confessione pubblica di essere peccatori. A questo fine hanno introdotto un costume, che può essere considerato la caratteristica delle loro riunioni pubbliche, il « banco dei penitenti» o « banco di misericordia * (Mercy Seat). In detto riunioni i primi banchi, detti dei penitenti, sono lasciati vuoti; dopo un po' di carne e di musica, un ufficiale racconta dalla scenario la sua conversione, mostrando pentimento dei falli passati a lodando la misericordia di Dio, e invita gli uditori a pentirsi dei loro peccati. Se qualcuno si sente messo a fare lo stesso e a parlare, è invitato allo scenario, dove fa la sua confessione, che è poi commentata dall'ufficiale. Pratranto altri ufficiali sparsi tra l'uditorio osservano se qualcuno dà sogni di emozione, e allora s'inginocchiano accanto a lui, e se lo vedono disposto lo invitano a passare al banco dei penitenti, quale segno pubblico di riconoscersi peccatore. Hanno poi cura di visitarlo con frequenza e di aiutarlo nei suoi propositi. Nulla giustificazione partecipano della dottrina metodista, che il Booth aveva da principio professata. Tra le altre cose ammettono che l'uomo può evitare tutti i peccati, ed è il 9^{°} degli * articoli di guerra». In quanto ai Sacramenti, nel loro manuale di dottrina, dopo aver detto che la parola Sacramento

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non si trova nella S. Scrittura, e che i cattolici romani ne hanno sette, due i protestanti, nessuno i quaccheri o amici, aggiungono: a L'E. della s. non ne ammette nessuno e professa con la maggior parte degli altri cristiani che i Sacramenti non sono necessari per la salvezza s. L'organizzazione o disciplina dei salutisti è militare, ed i nomi ecclesiastici sono sostituiti da termini presi dalla milizia. Il capo supremo e assoluto è il generale. Solo nel 1929 fu temperato il suo potere, tra le altre cose sottraendogli l'amministrazione diretta di tutti i beni e proprietà dell'E. Sotto il generale vi è un capo di stato maggiore, dal quale dipendono i luogotenenti commissari che hanno giurisdizione ordinariamente su varie nazioni, i luogotenenti colonnelli che sono a capo di una sola nazione, e via dicendo, sempre con minore giurisdizione, i brigadieri, i maggiori, capirani e soldati. Anche fucri della gerarchia usano termini militari, I convertiti sono a prigionieri s, la morte è a promozione alla gloria s, le buste con qualche afferta sono a cartuccs s, il dire anno tutti insieme è s sparare una salve s (to fire a volley). Tutto il governo sta in mano di laici, uomini e donne indistintamente: l'autorità suprema è quella del generale. I salutisti si sono resi famosi per la predicazione nelle piazze e per le strade a suon di tamburo e di trombette e senza rispetti umani. In Italia si stabilirono nel 1887, ma non hanno potuto fare grandi progressi.

BibL.: C. Crivelli, I protestanti in Itolita, II, Isola del Liri 1258, pp. 207-72: Handbook of Salvation Army Doctrine, Nagra York 1925: An Outline of Salvation Army History, Londra 1932: G. Swarts, Le Eme des Pinitants. Etude psychologique sur l'oeuvre de la conversion à l'Armée du Salut, Parigi 1931: The Salvation Army Yearbook, Londra, dal 1930 al 1940.

Camillo Crivelli
ESERCIZI SPIRITUALI. - Espressione che in un senso generale si applica all'insieme delle pratiche spirituali che tendono alla santificazione personale, ed in un senso più particolare, unico qui considerato, al ritiro praticato durante diversi giorni per dedicarsi alle cose dello spirito.

L'esempio di Gesù nel deserto e degli Apostoli nel cenacolo (Act. 1, 13) spinse nell'antichità gruppi scelti di cristiani a ritirarsi nella Quaresima in luoghi deserti. Soprattutto dopo s. Eutimio (m. nel 473), uno dei più ardenti promotori di questi ritiri, il loro uso si attese talmente, che il p. Viller pensa sia stato generale lungo i secc. vi-viri. Nel medioevo molti monasteri avevano apposite camere e talvolta degli a eremi s per questi ospiti. La decadenza della vita monastica portò seco anche la progressiva sparizione di queste vacanze spirituali.

Come reazione alla convulsione religiosa del Quattrocento, si vedono degli uomini, bramosi di riforma, accostarsi durante qualche settimana (esempio classico quello di Gerardo Groot), ai fuochi di rigenerazione nuovamente sorti soprattutto nell'ambiente della a Devozione moderna s. S. Ignazio di Loyola seppe in modo provvidenziale sistemare tale uso, assegnandogli un compito ben determinato, organizzando un processo graduale e metodico, mettendo tutto il lavoro ascetico sotto la guida di un direttore.

Ecco in sintesi lo sviluppo della s tattica s di s. Ignazio. In un primo stadio, ossia nella cosiddetta prima settimana, dopo aver mostrato con il a principio y fundamento s la norma ed il criterio secondo i quali si devono conformare tutte le azioni, va suscitando nell'esercitante una profonda avversione al peccato ed a tutti i disordini ed affezioni che impediscono il servizio di Dio. Fatta questa a purgazione s dell'anima, s. Ignazio presenta Gesù Cristo come modello del servizio divino ed in atto di chiamare alla sua sequela, disponendo simultaneamente l'anima perché, a imitazione di Lui, ordini tutte le sue potenze e la propria vita. Nella terza e quarta settimana l'autore degli e. s. cerca di indurre ad una più intima compenetrazione e trasformazione dell'anima con il
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(per cortesia di p. Sparragnare s. 1)
EsSecte: SPIRITUALI - Pagina del manoscritto degli Esercizi di s. Ignazio con aggiunte autuorate - Roma, Istituto storico della Compagnia di Gesù.

Signore, mediante una interna crocifissione e quasi identificazione con i criteri ed i sentimenti di Gesù Cristo. Solo cosi avverrà la perfetta ordinazione dell'amore, come egli insegna nella contemplazione per ottenere l'amore e potrà l'anima servire ed amare Dio in tutte le cose.

Il libro degli e. s. è stato composto da s. Ignazio in ordine e come sussidio a questo scopo. Non è dunque un libro di lettura, e ancor meno l'esposizione teorico di un sistema. La struttura del libro fu abbozzata a Manresa (1522), ed è frutto di una e chiara illustrazione s nella quale il Signore si degnò a aprire gli occhi dell'intelletto... e fargli conoscere le cose di maniera cosi esimia che gli sembravano nuove (Autobiegr., n. 30). Profittò il Santo delle nuove esperienze e di ulteriori letture per perfezionare il suo abbozzo. Rimaneggiò anche la forma, convertendo cosi i primitivi appunti di uso personale in una guida utila per altri direttori. In queste aggiunte si può notare l'influsso del De imitatione Christi, della Vita Christi di Ludolfo di Sassozio e della Legenda aurea di Jacopo da Varazze, nonché di manuali come i libri delle ore diurne ed i Confessionali. Il tanto discusso influsso del Ejercitatorio di Cisneros, non è stato propriamente un influsso letterale, ma psicologico. Per mezzo suo, s. Ignazio potè mettersi in relazione con l'orecione metodica e con diversi esercizi e pratiche allora conosciute.

Il 31 luglio 1548 il libro ignoziano venne solennemente approvato da Paolo III, con il breve Pastoralis officii, primo anello di più che 600 testimonianze fatte a favore del libro da 35 sommi pontefici, in quattro secoli fino ad oggi. Pio XI pubblicà l'apposita encicl. Meut nostra ( 20 dic. 1929) e già prima nella cost. apost. Summorum Pontificum (25 luglio 1922), attendendo

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(1)C. Janerroct

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COSTRUZIONE D'UNA TENDA penale nella piueta del Risaro (Roma). Festa di S. Giorgio 1930.

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alle richieste di 672 tra cardinali, arcivescovi e vescovi, arete costituito s. Ignazio di Loyola celeste patrono di tetti gli e. s. e degli enti che li promuovono, con termini, secondo 3 card. Enrico Pla y Doniel, analoghi a quelli usati da Leone XIII quando dichiarò s. Tommaso d'Aquino patrono delle scuole cattoliche, sicché se ne potrebbe dedurre una preferenza per s. Ignazio nel campo spirituale simile a quella data dalla Chiesa per il «dottore comune e universale * nel campo della scienze ecclesiastiche. Cosi anche si spiega l'eccosionale affermazione di Pio XI, quando nell'encici. Abra nostra chiama gli e. s. ignazioni : il più sapiente ed universale codice di governo spirituale delle anime..., guida sicurissima alla conversione ed alle più alta spiritualità, e quella di Pio XII e gli e. di s. Ignazio saranno sempre uno dei mezzi più efficaci per la rigenerazione spirituale del mondo e per il suo retto ordinamento, ma a patto che costituzino ad essere autenticamente ignaziani * ( 24 ott. 1948).

L'originale spagnolo degli e. è andato perduto. Si conserva però una copia adoperata e ritoccata dal Santo stesso di sua mano, che vien chiamato "autografo ". Le edizioni fatte del libro in 22 lingue sono ca. 300. Ad esse si debbono aggiungere quelle incluse nei vari commenti agli e. fatti da oltre 800 autori. Così si arriva, secondo calcoli approssimativi, ad una media di una edizione mensile durante quattro secoli: ad un minimo di 405 milioni di copie.

All'inizio gli e. s. si davano individualmente. I collegi dei Gesuiti nel Seicento avevano delle camere apposite per gli esercitanti. Ma vi erano anche delle case costruite esclusivamente per e. s. La prima di tutte, che durò soltanto qualche mese, fu una villa incata a Siena nel 1558. Nel 1557 si edificò in modo snibile una cusa di e. ad Alcaia. Seguirono altre a Colonia ( 1561 ), a Lovanio ( 1569 ), a Val de Rosai (1570). Famoso, ed appositamente fatto per mute, fu l's Ascelerium * sorto a Milano per opera di s. Carlo Borromeo ( 1579 ), che fece del metodo ignaziano l'anima della sua riforma. Già nel Seicento si estesevo gli e. s. in molte nazioni d'Europa, in America, India e Giappone. Tra gli esercitanti si trovavano cardinali, vescovi, diplomatici, professori di università, uomini influenti, ma soprattutto molti sacerdoti e religiosi anche degli Ordini più antichi come Benedettini, Domenicani, Francescani, Camaldolezi, Agostiniani.

Gli e. s. a gruppi, iniziati nel Seicento con religiose e sacerdoti, presero nel Settocento uno sviluppo mirabile, essendone fautori i grandi apostoli del sacerdocio: Pietro de Bérulle, s. Francesco di Sales, J. J. Oller, s. Vincenzo de' Paoli, che ne diede personalmente a più di 20.000 persone. Il principio del movimento in grande stile degli e. s. per i laici è costituito dalla fondazione della casa di Vennes (1659) grazie alla generosità del vescovo, mons. Kerlivio. Il p. V. Huby, animatore dell'opera, dava ogni anno e. s. a ca. 2500 uomini. Accanto a quella, Caterina de Francheville fondò un'altra casa per donne con 330 camere.

Altri grandi apostoli degli e. s. furono, ancora in Francia, i pp. Maunoir (m. nel 1683), Jégou (m. nel 1701), Rensoldt (m. nel 1743), Moyet (m. nel 1761) e Claudia Teresa de Hermono; in Italia i pp. Favone (m. nel 1637), Segneri (m. nel 1694), Cattaneo (m. nel 1705), de Mattheis (m. nel 1779), Lentini (m. nel 1795), con i pp. Manolio (m. nel 1742) e Vassallo (m. nel 1773) fondatori delle case di e. s. di Napoli e Cagliari; in Spagna i pp. Peguera (m. nel 1769) e Bertran (m. nel 1774) fondatori delle case di Gerona e Barcellona e il p. Calatayud (m. nel 1773); nel Brasile e Portugalia, il p. Malagoda (m. nel