o in onore di Wotan all'inizio di primavera; questa interpretazione non è in contradizione con la ipotesi formolata della rappresentazione più accurata del simbolo, tanto caro alla scuola carolingia; ché anzi l'una può aver preparata l'altra, favorita pure dal fatto che nel medioevo qualunque cosa, prima di essere usata per il culto, veniva benedetta. Lo Schuster dice che la b. del f. fu introdotta a Roma per "quella specie di compromesso tra gli usi gallicani e la liturgia romana, che venne conchiuso nel primo periodo carolingio. Nell'appendice al' Ordo Romanus I (PL 78, 960) il f. nuovo viene procurato il Giovedi Santo, ma sarà pure usato il Sabato. Invece Amalario (De eccl. offic., IV, 22) fa pensare che l'accensione venisse compiuta in ognuno dei tre giorni del triduo sacro. Solo però l'Ordo X (sec. xII) dà il rito come è oggi, comprese le orazioni che "furono appropriate al nuovo uso dall'antico di accompagnamento dell' soccensione della candela serale, che al principio della sacra veglia doveva accendersi a fianco del leggio, come una specie di poetico sacrificio di luce in omaggio a Colui che è la luce del mondo" (Schuster).
L'accensione del nuovo f. aveva grande importanza anche per la vita domestica. A Roma, contemporaneamente allo spegnimento dei ceri nella chiesa, avveniva quella dei f. in ogni casa, riaccesi poi con pesci di legno benedetti con il nuovo f.: "Et de, ipso igne accendunt in omni domo, quia omnis anterior extingui debet" (Ord. Rom. I: PL 78, 955).
Alla benedizione del f. succede quella dei cinque grani d'incenso, che verranno poi inflasi dal diacono nel cero pasquale. "L'orazione, che a tal fine è recitata dal Celebrante, faceva parte della formula di benedizione del Cero contenuta nel Gelasiano" (L. Muratori, Lit. Rom. vetus, I, Venezia 1748, cap. 565). Per adattarla all'incenso si dovette storcere malamente il termine originale bunc Incensus ("" "lume acceso ") in hoc incensus ( = "profumo "), senza avvertire che tutto il contesto parla invece del nocturnus splendorem, acceso visibilmente dall'uomo, ma invisibilmente dalla mano rigeneratrice di Dio (Righetti). - Vedi tav. CXXII.
Bibl.: A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, I, Friburgo 1909, p. 513 s9.; L. Schuster, Liber Sacramentorum, III, Torino 1930, p. 47 sgg.; M. Righetti, Storia liturgica, II, Milano 1946, p. 168 sgg.
Eurico Cattaneo
FUOCO, CULTO del. - L'importanza del f. per la vita umana spiega la formazione e lo sviluppo, presso molti popoli antichi e moderni, di una copiosa mitologia che ne esalta la misteriosa forza distruttrice e insieme purificatrice, ricercandone l'origine nel mondo del sacro e del divino. E dal sentimento di ammirazione, timore e venerazione venutosi a creare attorno alla sacralità di questo elemento è discesa
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l'esigenza religiosa di onorare la sua natura e solennizzare la sua funzione a la pratica della sua accensione con particolari cerimonie di culto.
Gli antichi mesopotamici veneravano alcune divinità del f. e della luce: si ricordano Gibil e Ishum per i Babilonesi, Nusku per gli Aramei.
Nell'antica religione indiana era Agni (pr. Aghni), il massimo degli dèi terrestri invocato in duecento inni del Rg-Toda ad impersonare il f. nella sua triplice natura, celeste (il sole), terrestre (la fiamma che, suscitata da due pezzi di legno, soffregati l'un contre l'altro, brilla nel focolare) e acquatica (la folgore che guizza dalla nube). Agni era onnipresente. Nei sacrifici - come testimoniano i testi vedici - il f. aveva grande importanza. Accanto a una specie di altare si collocavano in tre punti cardinali tre f.: a ovest quello del "pater familias ", ottenuto dallo sfregamento di due pezzi di legno e perpetuamente acceso, il quale serviva alla cottura dei cibi; a est il f. accesa da un focolare domestico, destinato a ricevere le obiezioni, allo scopo di far volatilizzare le offerte e, quindi, farle pervenire fino agli dèi; a sud il terzo, acceso anch'esso da un focolare domestico, il quale serviva a tener lontani gli spiriti maligni e ad accogliere le offerte dirette ai mani : era, percio, anche il f. delle cerimonie funebri. Pure i siti domestici degli Indieni erano eseguiti davanti al f., quello del focolare domestico, centro dell'intimità e del culto famigliare forse fin dalla più antica comunità indo-europea; la fiamma doveva essere tenuta costantemente accesa a cura del "pater familias»: se si bastava spegnere, la colpa veniva riparata con particolari rituali di espiazione.
Nella religione persiana fiorente era il culto del f. come attesiano le sculture schemenidi. Ad esso, pura creatura di Ahura-Mazdāh, era consacrato un giorno di ogni mese, oltre al nono mese dell'anno che portava il suo nome. Veniva adunato in ogni sua manifestazione terrestre o celeste e anche nella manifestazione simbolica della cosiddetta "luce di gloria " (Xvarenah) che, secondo l'antica tradizione, si posava sulla persona dei re e dei principi in segno di protezione. Il culto del f. costituiva il compito principale degli Athravan, i sacerdoti che rivestivano le maggiori cariche. La cremazione era considerata un delitto orrendo perché il contatto del cadavere contaminava il f.; anzi, per questa ragione, si giungeva persino ad allontanare il f. dalla casa ove era deceduto qualcuno. Il rituale indicava minutamente i casi di profanazione del f. e prescriveva (e lo prescrive tuttora presso gli attuali discendenti degli antichi Mazdei) i riti per attenerne, quindi, la purificazione.
Nel mondo greco-romano il f. era venerato nelle funzioni domestiche, industriali, meteoriche (v. vESTA E vestati).
Presso i Germani il dio Loki sembra paragonabile a Vulcano. Presso gli Slavi, i Lituani, i Lettoni vi sono notizie di f. sacri, ma non di particolari deita del f.
Miti sull'origine del f. a dei sistema di produrlo si riscontrano presso popolazioni quanto mai primitive, quali i Pigmei, i Tasmaniani, ecc. Secondo i Pigmei del Gabon (Congo francese) è il Creatore che insegnò all'uomo come la "cosa rossa" - cioè il f. - scaturisce dalle pietre. In un mito dei Tasmaniani si narra che essi non conoscevano il f., e appresero il sistema di produrio e l'uso da due uomini neri. Molti popoli credono che l'acquisizione dell'arte di accendere il f. sia dovuta agli insegnamenti dell'eroe culturale, o di un uccello mitico, oppure a un furto, al caso, ecc.
L'uso di conservare il f. ritualmente e le elaborate cerimonie per accenderne uno nuovo sono probabilmente in rapporto alla difficoltà della accensione del medesimo. Secondo il Crawley, il rituale del f. perpetuo non può considerarsi come un vero culto del f. Inoltre il sacrificio per mezzo del f. e varie cerimonie nelle quali si usa questo elemento mostrano che esso è un mezzo e non il fine.
Universale è l'idea del f. purificatore. E f. ha anche il potere di espellere il male o di impedirgli di avvicinarsi.
Presso molte genti il fabbro ha il ruolo di eroe ci-
vilizzatore. Egli, l'uomo che possiede con il segreto del f. anche quello della lavorazione dei metalli, è spesso atregone e mago.
Per quanto divinità del f. siano segnalate presso varie comunita primitive, si può dire che per lo più esse siano figure di carattere demoniaco.
Divinità e cerimonie del f. erano tra gli antichi Messicani, tra i Maya e i Peruviani.
Bim.: A. E. Crawley. Fire, fire-gods, in Enc. of Rel. and Eth. VI, pp. 26-30; A. B. Keith. The religion and philosophy of the Toda and Upanipah, s. voll., Cambridge Mass. 1922, v. indice; J. J. Fraser, Mythes sur l'origine du feu, trad. franc., l'oriei 1931; G. Messina. Le religioni dell'Irao, in N. Turchi, Le religioni del mondo, Roma 1946, v. indice; H. Pettersoni. Miti e leggende dei papali primitivi. I. Torino 1948, v. indice, Tullio Tononi.
FURGHERI, Damiano, beato. - Predicatore domenicano, detto anche Damiano da Finale, n. a Perri di Finale Ligure (Savona) all'inizio del sec. xv, m. a Reggio Emilia nel 1484. Dopo aver conosciuto i Domenicani a Finale, ne vestì l'abito nel convento di S. Domenico di Genova. Fu religioso di grande virtù, dottrina e carità. Percorse predicando gran parte dell'Italia settentrionale.
Lasciò alcuni scritti i sermoni sull'anno liturgico, pie meditazioni, ecc. Dal suo sepeloro di Reggio Emilia fece conoscere la sua potenza presso Dio con vari miracoli. Il 4 ag. 1848 Pio IX ne confermò il culto. Festa il 26 ott.
Bim.: Acta SS. Octobris. XII, Parigi-Roma 1897, pp. 102108; A. Ravetta, Bibliotheca chronologica illustrata visionis provinciae Lambertina S. Ord. Fr., Bologna 1691, pp. 716722. Bante dominicaine, nuova ed., Gerione. II, Lione 1902, pp. 733-38; I. Taurisano, Catalogus baginecraplorum Ord. Prand., 2² ed., Roma 1918, p. 47 (n. 72).
FURDEK, STEFAN. - Sacerdote cattolico, n. a Tratenà na Orave (Slovacchia) il a sett. 1835, m. in Cleveland (Ohio) il 18 genn. 1915. Recatosi in America nel 1882, fu tra i primi sacerdoti slovacchi che esercitarono colà il loro apostolato nel nuovo mondo, divenne curato a Cleveland ed organizzò la parrocchia slovacca della stessa città.
Nel 1890 fondò una Federazione cattolica slovacea (Prud slovenshú katolicka Jednota), organizzazione nazionale a sfondo religioso cattolico, volta specialmente a fini di assistenza sociale e culturale. Nel 1892 pubblicava il periodico Jednota per gli emigranti. Si distinse come scrittore religioso popolare, nell'opera di salvaguardia degli operai di fresco emigrati, nonché per i suoi sentimenti di vivo patriottismo.
Bim.: F. Oswald, S. F., in Tovarydstva, 3 (1900), pp. 289292; K. Culea, Defining Sluvalion e Amerike (Storia degli Slovacchi in America e, e voll., Bratislava 1922, passim).
FURINI, Francesco. - Pittore e poeta, n. a Firenze nel 1600 ca. e morto nella stessa città il 15 ag. 1646. Fu allievo del Passignano e di Matteo Rosselli ed amico di Giovanni da S. Giovanni con il quale collaborò nell'affresco della Notte nel Casino Bentivoglio a Roma. Un lungo soggiorno a Venezia conferì alla sua pittura morbidezza di sfumato ed eleganza di linee.
Nel primo periodo della sua attività trattò principalmente soggetti mitologici e profani quali il Nesso e Delosoba della Galleria Corsini a Firenze e l'Ha e la ninfa della Galleria Pitti, vero capolavoro, in cui sono evidenti influssi guercineschi nell'intonazione azzurro-cupa del cielo. Dal 1633 fino alla morte, divenuto parroco di S. Anzano del Mugello, trattò temi religiosi ed allegorici nei quali non poté però celare una certa freddezza di sentimento, come nella Madonna del Rosario nella chiesa di S. Maria del Pasco ad Empoli ( 1634 ) e negli affreschi di una sala di Palazzo Pitti con Storie della vita di s. Lorenzo (1636-37). Molti suoi disegni si conservano agli Uffizi. Della sua attività di poeta rimangono vari sonetti.
Bim.: F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno, I.
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Firnisc 1773, pp. 1-22: A. Stanchcllmi. F. F. piltere, Siena 1914: U. Oletri, L. Dami, N. Tatchiani, La pettura italiana del 'c. 1700 alla mostra di Palazzo Pitti, Milano-Roma 1024. pp. 27-64: M. Marongoni, s. v. in Enc. Ital., XVI (1936), p. 204. Mario Massaccesi
## FURIOSI : v. infermità mentale.
FURLANETTO, Bonaventura. - Musicista, n. a Venezia il 27 maggio 1738, m. ivi il 6 apr. 1817. Allievo dei Formenti e del Sella, insegnò all'Ospedale della Pietà: nel 1794 ebbe l'incarico provvisorio, e nel 1797 definitivo, di maestro di cappella a S. Marco, succedendo al Bertoni. Dal 1812 fu maestro di contrappunto all'Istituto filarmonico di Venezia.
Tre le sue numerose composizioni sacre restano alcune messe, inni, oratori (La Spesa di Sacri Cantici, Tobia, Il vota di Iefte, ecc.), un Kyrie a quattro voci con orchestra, un Confitebar a tre voci con orchestra, nove lezioni per la Settimana Santa, introiti, salmi, cantate.
Bint.: F. Coffi, Della vita e del comporre di B. F. detto Musia, ceneriano, maestro della Cappella docole di S. Marco in Venezia, Venezia 1870. Aion Maria Gentili
FURRINA e FURRINALIA. - Dea, rispettivamente, e festa della religione romana. La festa che figura nel più antico calendario romano ( 25 luglio), ed il sacerdote particolare (flamen Furrinalis) dimostrano l'antichissima età del culto. Fuori Roma essa è documentato presso Arpitto; la forma del nome della dea sembra etrusca. Pare che nei tempi storici il culto abbia perso molto della sua importanza originaria.
Furrina aveva un boschetto sacro sul Gianicolo (attuale ville Sciarra): nell'età imperiale di questo luogo di culto s'impossessa Giove Eliopolitano; ma qui, insieme con i documenti del culto orientale, sono venuti alla luce gli unici documenti epigrafici del culto di Furrina. Il nome della dea qui però figura in plurale (Furinue) ed essa è considerata una ninfa (nymphes Pharines). Un passo di Gestrone stabilisce un'identità di Furrina con la Furla: e il confronto tra due passi paralleli di Plutarco e di Aurelio Vittore che, riferendosi allo stesso luogo, rammentano l'uno le leptu d'noes delle Erioni e l'altro il lueus Furinae, sembrano dargli ragione.
BibL.: G. Wissowa, Religion v. Kultur der Römer, 24 ed., Monaco 1012: F. Altheim, A History of Roman Religion, Londra 1938, p. 116 sgg . Angelo Brelish
FÜRSTENBERG, Ferdinand von. - Vescovo e detto tedesco, n. a Bibreén il 21 ott. 1626 da nobile famiglia della Vestfalia, m. a Münster il 29 giugno 1683 .
Cameriere segreto di Alessandro VII, con il quale fu in antichevoli relazioni fin dal tempo del Congresso di Vestfalia, svolse a Roma dal 1655 al 1661 una notevole attività storico-letteraria, che continuò anche in seguito, raccogliendo fonti di storia patria e medievale. Nel 1661 fu eletto vescovo principe di Paderborn, nel 1678 anche di Münster, nel 1680 fu pure nominato vicario apostolico per le missioni del nord. Pio e liberale, ebbe una grande cura della istruzione e formazione spirituale del clero e del popolo, fece erigere numerose chiese, collegi, monasteri e istitui una speciale fondazione per le missioni della Germania settentrionale, della Cina e del Giappone.
Molto apprezzata dai detti del tempo era anche la sua produzione poetica.
BibL.: W. Richter, F. von F., in Zeitschrift für coterland. Geschichte, 2 (1898), pp. 33-72; Nordhoff, a. v. in Allgemeine deutsche Biographie, VI, pp. 702-709; Pastor, XIV, p. 413. Piero Sannazzaro
FÜRSTENBERG, Wilhelm Egon von. - Cardinale, n. il x dic. 1629, m. a Parigi il 10 apr. 1704.
Consigliere dell'arcivescovo elettore di Colonia Massimiliano Enrico, si adoperò, con il fratello Francesco Egone, in favore dell'espansionismo francese. Vescovo di Metz (1663), di Strashurgo (1682), fu da Innocenzo XI,
per le pressioni di Luigi XIV, creato cardinale il 2 sett. 1686, con il titolo di S. Onofrio. L'opposizione del Papa e dell'imperatore Leopoldo gli impedì nel 1688 di succedere a Massimiliano Enrico. Messo al bando dell'Impero e costretto a ritirarsi in Francia, ebbe da Luigi XIV l'abbazia di St-Germain-des-Prés.
BibL.: M. Guarnacci, Vitae et res gestae pontificam Romanorum et cardinalium, I, Roma 1791, p. 255; Pastor, XIV, v. indice; Ch. Gérin, Le pape Innocent XI et l'élection de Cologne en 1688, in Revue des quest. historiques, 33 (1883), p. 73.
Vittorio E. Giunzella
FURTO. - Ogni ingiusta sottrazione di cose altrui, fatto a scopo di lucro, contro l'opposizione ragionevole del padrone.
Sensurato: I. Elementi essenziali del f. - II. Valutazione morale del f. - III. Materia del f. - IV. Cause permissive o scosanti il f. - V. Il f. come delitto.
1. Elementi essenziali del f. - La definizione data, che si può chiamare alquanto generica, nel senso che dà i soli elementi essenziali di ogni f., viene poi meglio determinata in quella che viene data per ogni singola sua specie. Pertanto appare subito da essa ciò che è indispensabile a costituire un f. di qualunque specie: 1) che ci sia non solo la sottrazione materiale di beni altrui, ma che ciò avvenga ingiustamente: in questo caso è da ritenersi ingiusta ogni sottrazione di beni altrui fatta senza alcun titolo oggettivo che giuridicamente e moralmente la permetta; 2) che detta sottrazione sia fatta a scopo di lucro: si avrebbe infatti solo un ingiusto danneggiamento nel caso che i beni altrui venissero presi per essere distrutti o deteriorati; a 3) che questo avvenga contro l'opposizione del padrone, opposizione che, perché abbia la sua forza morale, deve essere giusta ossia motivata. Quest'ultimo elemento è di particolare importanza in tutti i problemi che toccano il f. L'opposizione ingiustificata all'azione di un terzo, diretta a prendere un oggetto o a ritenerlo, è moralmente e giuridicamente inesistente, eliminando per ciò stesso dalla medesima azione la natura di f. D'altra parta bisogna pure ricordare che, generalmente parlando, il padrone è sempre in diritto di rinunziare alla sua proprietà a di non opporsi a che altri ritenga dei suo; nel qual caso anche cessa sempre il f.; è però necessario che detta rinunzia sia spontanea. Infine è pure naturale che, a parità di condizioni, sia tanto più grave un f. quanto più ragionevolmente il padrone si oppone. A detto scopo però non è necessario che egli manifesti con atti positivi la sua riluttanza alle azioni di f. da parte di terzi: basta che egli non acconsenta positivamente. In casi dubbi, salvo rarissime eccezioni, si presume che il padrone sia contrario a che altri prendano del suo.
I tre elementi essenziali del f. ora riferiti (sottrazione di cose altrui, scopo di lucro, opposizione del padrone) non si trovano mai soli. Essi sono usiti ora all'una era all'altra circostanza, a tre soprattutto. Di queste, che costituiscono f. specificamente diversi, la prima è da considerarsi come connaturale e costituisce 8 f. semplice: essa consiste nel fatto che il f. avviene occultamente. Per precisione tecnica è necessario tener presente che occultamente qui non vuole affatto significare che il f. debba avvenire in maniera che il padrone non l'avverta, ma solo che contro il padrone non deve essere usata violenza fisica o morale che lo costringa a non reagire o lo renda a ciò impotente. Per quanto riguarda la sua valutazione morale, in questo genere di f. si ha un'ingiuria reale circa i beni di fortuna del prossimo; nulla più. La seconda circostanza, che può unirsi agli elementi su descritti e che manca nel f. semplice, è la violenza. Anche qui è opportuno ricordare che si tratta esclusivamente di violenza, fisica o morale, fatta al padrone, che pertanto deve essere presente al f.; non è violenza perciò ogni altro atto per quanto violento, per
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es., la rottura di cancelli, di porte, di finestre, per poter più facilmente rubare. Questo genere di f., che tecnicamente è chiamato rapina, è specificatamente, come dicono i moralisti, distinto dal f. semplice; meglio si può dire che oltre ad essere un f. è anche un'offesa personale al padrone: per questo nella rapina vi sono sempre due peccati di ingiustizia, una circa i beni patrimoniali del prossimo, l'altro contro l'immunità personale di esso. Questa seconda specie di f. si distingue dalla prima solo per il modo con cui il f. viene commesso. La terza circostanza invece differenzia il f. delle due specie precedenti solo per l'oggetto. Si ha infatti il f. cosiddetto sacrilego quando vengono rubati oggetti sacri o destinati al culto. Anche qui i peccati sono sempre due: uno di ingiustizia per il f. di beni altrui, l'altro di sacrilegio per l'offesa alla virtù della religione. La precedente osservazione circa la differenza specifica della rapina dal f. semplice ritiene il suo valore pure per quanto concerne la differenza tra il f. sacrilego e le due specie predette: per questo più che di differenza specifica tra l'uno e le altre, pel f. sacrilego bisogna parlare di sacrilegio oltre che di f. E poi ovvio che si ha una rapina sacrilega nel caso che il ladro di cose sacre usi violenza contro chi è legittimamente destinato a custodirla. Le infrazioni alle leggi mondi in questo caso si accumulano e si hanno non più due, metre peccati. In conseguenza di quanto è stato finora detto la presente esposizione riguardante il f. ha valore non solo per il f. semplice ma anche per quello qualificato di rapina e di sacrilegio: tutte e tre queste specie infatti convengono nei tre elementi essenziali su riferiti. E posto poi che al f. è pienamente equiparata la mancata restituzione di quanto fu ritrovato ed appartiene ad altri, la mancata restituzione di quanto fu estorto con inganno, a il mancato pagamento dei debiti.
II. Valutazione morale del f. - Parlando della moralità del f. tutti i moralisti, senza alcuna eccezione, convengono nel classificarlo tra i peccati di per sé gravi, benché riconoscano pure unanimemente che possa alle volte essere solamente peccato veniale. Sarà bene anche su questo punto chiarire quanto può in apparenza sembrare oscuro. Per questo, pur prescindendo dalla S. Scrittura, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, che espressamente ritiene grave il peccato di f. in quanto conduce alla morte eterna (vi ladi) e i rapinatori non possederanno il Regno di Dio *: I Cor. 6, 10); prescindendo anche dal perpetuo consenso della Chiesa e dei Padri in questo senso, e dal fatto che il f. è posto nel Decalogo tra i peccati che offendono gravemente la legge naturale (sostano comandamento: non rubare), bisogna convenire che senon fosse proibito sotto pena di peccato grave, il f. non solo ostacolerebbe grandemente il convivere pacifico ed il progresso del consorzio umano, diminuendo e annientando i reciproci rapporti di carità e di giustizia, ma renderebbe impossibile permanentemente ogni rapporto sociale. Con ciò non si vuole certamente affermare che ogni singolo f. costituisca sempre un peccato mortale: è facile dimostrare il contrario riducendoci alla definizione e considerando i tre elementi essenziali del f. Appare fin troppo chiaramente infatti che un prelievo di beni altrui in quantità minima, un arricchimento indebito nel ladro, parimenti in materia leggera, e infine un danno al proprietario altrettanto leggero da non renderlo sostanzialmente e gravemente contrario all'azione del ladro, non possono creare uno stato di grave responsabilità nel ladro stesso, né conseguentemente un peccato grave: tanto più che, pur con dette violazioni, l'ordine sociale e la giustizia commutativa rimangono sufficientemente integri.
Il problema invece piuttosto grave sta nella difficoltà di determinare in concreto quando il f. costituisce peccato mortale, quando solo veniale. Avendo infatti detto
che il f. è un peccato di per sé grave, facilmente si potrebbe essere indorti ad attribuire la maggiore o la nessuna gravità della colpa esclusivamente alla maggiore o minore quantità dell'oggetto rubato: niente di più errato. Certamente l'elemento oggetto nel f. ha un peso non indifferente, ma non è il solo né sempre il principale. E necessario per questo rifarsi nuovamente agli altri due elementi essenziali di ogni f., ossia all'illecito arricchimento del ladro e all'opposizione del padrone. Cominciando da quest'ultimo, benché sia opportuno ricordare che non sempre la gravità o meno del f. si trova in relazione direttu con la maggiore o minore opposizione del padrone (un uomo particolarmente avaro potrebbe opporsi violentemente e roentirsi sensibilmente anche in modo grave per f. di minime proporzioni); pure essa influisce in qualche modo sulla gravità del f., anche perché e facile comprendere che persone diverse possone, e spesso giustizionalmente, essere più o meno contrarie a privarsi di un medesimo oggetto: tale diversità dipende dal carattere del derubato, dal suo grado di fortuna, e da altre circostanze; in detti casi sarà ovviamente più o meno grave l'affronto e quindi l'ingiustizia e seconda della diversità di dette circostanze, sempre che siano in qualche modo avvertite dal ladro. Per quanto poi riguarda l'illecito arricchimento la cosa appare più evidente. Sarebbe strano davvero permettere ai ladri di arricchirsi anche di notevoli quantitù di beni altrui con la scusa che essi non arrecano grave danno al prossimo (il che in realtà è certamente possibile, ad es., in f. leggeri distribuiti tra moltissime persone), e quindi concludere che, essi agendo, non commettono che un peccato veniale. Anche questo elemento quindi, ossia la proibizione di arricchirsi senza un titolo legittimo, ha il suo peso nel determinare come a quando il f. costituisca peccato grave. Né va dimenticare un'altra circostanza che, benché fuori degli elementi propri del f., è nondimeno ad essi collegata, circostanza costituita dall'esigenza di garantire in ogni tempo il bene comune e rendere possibile la vita con le sue relazioni. Si vuole dire che, in difetto degli altri elementi, anche questo può avere ed ha un peso alle volte determinante, soprattutto in quelle circostanze nelle quali si verifica il caso di f. che, pur essendo in materie grave, non arreca grave danno a terzi, né cozza contro un'opposizione grave del derubato, né genere notevole arricchimento nel ladro (basti pensare a f. anche di diverse decine di migliaia di lire, fatti a miliardari, o a società economicamente potenti, e allo Stato medesimo, da persone già altremente ricche). Si dirà quindi che sarà f. grave anche quello che, pur essendo leggero, attesi solamente gli elementi essenziali del f., tuttavia offende gravemente il bene comune, rendendo difficili le relazioni di società. Soggettivamente però occorre sempre che questa speciale malizia sia avvertita dall'agente.
III. Materia del f. - Tuttavia, benché tutti questi elementi abbiano il loro influsso, e talvolta ognuno determinante, data la natura del f. che è un peccato di ingiustizia verso il prossimo che viene leso nei suoi beni patrimoniali, ordinariamente l'ultima parola, per quanto concerne il f. grave e quello leggero, spetta precisamente alla quantita di detti beni rubati, ossia, come dicono i moralisti, alla materia del f.
In realtà non è neppure facile determinare con precisione matematica quale materia debba considerarsi grave e quale leggera nel f. D'altronde questa difficoltà non può meravigliare. Se si parte dal concetto che nel f. è necessario vogliare simultaneamente non solo gli elementi essenziali, essi pure non sempre ben definiti, ma molte altre circostanze che, per quanto estrinueche, tuttavia sono per morale necessità congiunte quasi sempre con quelli; e se si tiene presente che in tutto o in parte detti elementi e queste circostanze sfuggono a una valutazione di ordine matematico, perché frutto ed effetto di libero concorso personale e di stati soggettivi fisici e psicologici difficilissimi a interpretarsi, non sorprenderà che in concreto, fermandosi alla sola materia del f., sia pressoché
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impossibite dire in cifre precise quale di essa sia grave quale leggera. Ciononostante, essendo pur necessario tentare, almeno con cifre approssimative e in via di principio, di dare delle regole che servano come indirizion relativamente sicuro in questo problema, a maggior precisione si pongono alcune proposizioni base, sulle quali ognuno potrà nei singoli casi pratici fondare i suoi giudizi. Queste proposizioni partono dalla considerazione che nella serie di tutti i f. possibili oltre ad una materia che bisogna assolutamente considerare sempre come leggera, e ad una materia che bisogna assolutamente considerare sempre grave, qualunque siano le circostanze che accompagnano a l'una c l'altra, ne esiste una che rubata a determinate persone costituisce peccato grave, rubata ad altre solo peccato veniale, ossia una materia che è grave o leggera solo relativamente.
Prima di tutto vi è una materia che è assolutamente e sempre leggera: essa non costituisce né può oggettivamente costituire mai oggetto di ingiustizia grave. Tale materia, astrattamente parlando, è costituita da beni che se rubati non arrecano per sé né grave danno alla società né grave danno ed offesa alla persona che viene di essi derubata né un notevole arricchimento nel ladro. Praticamente questi beni sono costituiti da quelle cose che non si e soliti, o quasi, curare con qualche ansietà. Per esemplificare: il f. di poche lire, di un bottone, di uno spillo di ferro, di pochi grammi di cibo, ecc. Come ognuno vede, questi beni, se rubati, non possono costituire che materia di peccato veniale; sarebbe infatti contro gli stessi principi di diritto naturale, data la sproporzione che ne deriverebbe, giudicare grave un f. di cose così leggere. Per opposto però bisogna ammettere una materia assolutamente e quindi oggettivamente sempre grave. Cioè vi è un limite nel f., superato il quale non si può più parlare in nessun modo di materia leggera. Dotto limite è richiesto perentoriamente dal bene comune: questo infatti sarebbe in realtà grandemente ostacolato se, pur superato quel limite, ci si trovasse ancora di fronte a colpa solamente leggera. E ovvio infatti che a questo modo si darebbe il via a f. enormi e dannosissimi, sia per i privati che per la società, in quanto, costituendo essi solo peccato veniale, non sarebbero che pochissime - niente curati dalla massa degli uomini. Per maggior chiarezza poi va notato che il termine, assolutamente, qui vuole indicare che il peccato di f. in detta materia rimane ugualmente grave, e quindi la giustizia commutativa è gravemente violata anche nell'eventualità che il derubato, data la sua enorme fortuna economica, non risenta grave danno da detto f., o che il ladro non guadagni che una modesta somma. Quale sia poi questa materia a somma equivalente è determinato dai moralisti, benché in questo non siano completamente d'accordo. Più fondata pare l'opinione di quelli che fanno ascendere tale cifra al corrispondente del salario di un mese di lavoro di un operaio di medio categoria. Oggi, a titolo esemplificativo, normalmente parlando, sarebbe da considerasi materia assolutamente grave la somma che va dalle 45 alle 30 mila lire italiane, cartacee, cioè il salario di un mese di lavoro di chi guadagna da 800 a 1000 lire al giorno. Praticamente quindi oggi non è possibile in nessun caso rubare 23-40 mila lire senza fare peccato mortale anche se detta somma eventualmente non arrechi grave danno ad alcuno. Bisogna pure tener presente che la materia assolutamente grave è la sola che va calcolata nei f. perpetrati a danno di opulente società o di privati straordinariamente rischi, non costituendo per loro un grave danno neppur relativo una somma minore.
Si è detto che esiste pure una materia grave solo relativamente. E ovvio infatti che non può costituire f. grave solamente la somma che arriva alla materia assolutamente grave. Troppo disordine e troppi gravi danni si avrebbero (che si dovrebbero ció nonostante considerare peccati veniali) nel caso che ci si dovesse fermare a considerare solo la materia assolutamente grave. Si intende poi per materia relativamente grave quella somma di beni che, rubata, costituisce di fatto un grave danno per il derubato, danno che invece sarebbe leggero nell'eventualità che la medesima somma venisse rubata
ad un altro economicamente più ricco. Anche qui è la medesima legge naturale che insinua molto chiaramente non essere lo stesso rubare 800-1000 lire a un modesto operaio a rubarle invece a una persona ricchissima, e che la somma relativamente grave debba cambiare necessariamente col cambiare della categoria cui le persone appartengono, appunto perché ad una arrecs danno il f. della somma a, ad un'altra solo la somma y. Generalmente e materia relativamente grave nel f. la somma corrispondente ad una giornata di lavoro a al necessario per poter vivere un giorno secondo la propria posizione sociale. Conseguentemente detta materia oscilla con l'escil. lare delle posizioni sociali delle persone. Vi è infine una materia relativamente leggera. Essa è costituita da quella somma di beni che, benché per altri costituisca materia relativamente grave, pure, dato lo stato della persona cui è rubata, essa non costituisce che materia leggera; ad es., un f. di un migliaio di lire perpetrato a danno di un ricchissimo signore.
Ma anche sulle precedenti proposizioni riguardanti la materia del f. vanno fatte alcune osservazioni. Primo di tutto la cifre riferite valgono solo se trattati di f. tra persone estranee; sarà per questo necessario almeno raddoppiarlo, ad es., nei casi di f. tra coniugi, a dei figli verso i genitori, ecc.; è ovvio infatti che tanto i genitori verso i figli che un coniuge verso l'altro sono molto meno contrari al f. che non se si trattasse di persone che non banno con loro alcuna relazione: in fin dei conti i beni rimangono in famiglia a servono per l'uso della famiglia. Secondariamente la somma definita per avere la materia relativamente grave dovrà pure raddoppiarsi se non viene rubata con un'unica azione ma ad intervalli di tempo e in piccole proporzioni: in questo modo infatti, essendo il danno distribuito in un lasso di temere più lungo e in piccole quantità, è per ciò stesso meno sentito e quindi meno grave. Che anzi se con piccoli f. si ruba a diverse persone, senza arrivare a un danno relativamente grave per nessuna di esse in particolare, i moralisti richiedono giustamente, per potersi raggiungere la materia grave, il doppio della somma assolutamente grave, quindi da 50 a 60 mila lire, a a condizione che questi piccoli f. siano moralmente uniti ossia tanto vicini tra loro da costituire un'unica azione morale; ché altrimenti non si raggiungerebbe mai la materia grave, ma rimarrebbero tanti f., tutti leggeri. In terzo luogo bisogna tener conto anche di varie circostanze attenuanti. Per questo è richiesta una somma maggiore per avere la materia grave nel f. di cose incurrodite e sapore (ad es., di frutti di alberi prospicienti la strada, di rimasugli di grano o paglia nei campi); e di cose prodotte naturalmente senza lavoro (ad es., funghi, fragole, arbusti); e di ritagli; e di oggetti piccoli e diversi (ad es., di un porno, di un ago) rubati allo stesso padrone. Queste cose infatti nell'uso comune valgono di meno per l'una o l'altra circostanza su riferite. Ordinariamente anche in questi casi ci vorrà una somma doppia per arrivare alla materia grave. Infine va notata che il f. esulerà sempre in quei casi nei quali il proprietario non è contrario o non lo è sostanzialmente, e ciò in quanto ognuno può rinunciare ai suoi diritti.
IV. Cause permissive o scusanti il F. - Sono la cosiddetta necessità estrema e l'occulta compensazione. A dire il vero, parlando con proprietà, non vi sono cause che permettono il f., poiché essendo caso un peccato non può essere mai ammesso; il senso quindi di questo enunziato è che in alcune circostanze (estrema necessità, compensazione occulta) viene a mancare qualcuno degli elementi essenziali e costitutivi del f., e quindi il f. stesso.
1. Necessità estrema. - In relazione alla giustizia commutativa si chiama necessità estrema quel momento o stato particolare nel quale una persona si trova sotto la minaccia di morte imminente o di una sfortuna equivalente. Oltre la morte, comunemente è ammesso che costituiscano pure lo stato di necessità estrema la schiavitù propriamente detta, un'infamia gravissima, la rovina completa o quasi della salute, una mutilazione gravissima, lo
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stupro. Queste disgrazie perché creino l'estrema necessità devono essere imminenti né devono potersi evitare in altro modo che con prendere beni altrui. La teologia morale cattolica insegna che nell'estrema necessità già esistente o inevitabile is altre maniere a ognuno è lecito appropriarsi dei beni di qualsiasi persona in quanto ciò è indispensabile per liberarsene. In altri termini in quei casi tutti i beni che esistono, e che effettivamente sono indispensabili per liberare una persona dalla morte o da equivalente disgrazia, possono essere presi come se non appartenessero ad alcuno, senza che per questo vi sia un f., a condizione che essi non superino quelli richiesti per eliminare detta necessità. Tanto avviene per diritto naturale : poiché in qualsiasi modo sia avvenuta tra gli uomini la distribuzione dei beni, essendo stata essa intesa e ordinata in riferimento al bene comune, è assoggettata per sua natura alla condizione che per essa non venga a determinarsi un certo estremo alla medesima persona per il cui maggior bene è stata istituita. Al presentarsi quindi dal caso di estrema necessità tale distribuzione è come se non fosse avvenuta, sempre a condizione che si prenda solo quanto è davvero richiesto per liberarsi dallo stato predetto.
Per esemplificare : chi è sul punto di morire di fame può prendere cibi sufficienti per sfamarsi dovunque li trovi; chi è inseguito a morte da assassini può prendere un cavallo o una buccicita o un'automobile di altri per sfuggire (salvo in questi casi l'onere della restituzione, bastando il solo uso di questi beni per eliminare l'estrema necessità); chi per liberarsi dalla schiavitù si appropria di una grande somma di denaro altrui non commette un f., purché la restituisca, a pericolo scampato, se la possedeva altrove. Questo stesso è lecito, per sé, a favore di altri, purché non si abusi. Né il padrone può posibiosmente opporsi a detti prelievi, poiché in calui che si trova in necessità estrema vi è vero diritto di appropriarsene, diritto che non può essere violato. Questo principio può fare una certa impressione, ma questa viene con relativa facilità sormontata se si pensa che in ultima analisi Dio creò tutto a servizio dell'uomo e a questo deve principalmente servire.
2. Compensazione occulta. - Se due persone sono vicendevolmente debitrici e creditrici tra loro per un medesimo valore di cose o della medesima somma di denaro, non si richiederà che l'una e l'altra si addebitino a vicenda. Qui c'è già un compenso reciproca. Questo compenso è chiamato legale. Qui si tratta invece del compenso extralegale che appunto per questo si usa chiamare dai moralisti occulta compensazione, ossia l'appropriazione, all'insaputa del debitore, di cose che egli ci deve (v. COMPRESAZIONE OCCULTA).
V. Il f. come delitto. - Da quanto si è detto sopra appare che nel f. c'è più che materia per costituire, oltre che un illecito morale, anche un delitto, dato il perturbamento che causa nelle relazioni sociali. Non fa quindi meraviglia che tutti i diritti (qualche isolata deviazione, come la disposizione che si dice introdotta a Sparta da Licurgo, per cui si puniva non il f. in sé, ma la mancanza di destrezza nel f., anche se storicamente accertata non muta la sostanza delle cose) l'abbiano considerato e lo considerino come delitto. Solo che nei vari diritti possono avere maggiore considerazione alcune specie qualificate di f., mentre altre sfuggono alla repressione penale, la quale deve necessariamente arrestarsi di fronte ad un certo formalismo giuridico, da cui non infrequentemente è possibile evadere, ed evadono i più scaleri. E così possibile che mentre il volgare ladro di strada sia incarcerato per qualche centinaio di lire, colui che ha ammassato la sua fortuna, traendo dei profitti illeciti, con malversazioni, favoritismi o altro, resti del tutto impunito. Lo Stato fa quello che può : resta poi il tribunale della coscienza e quello di Dio. Il diritto italiano comprende il f. sotto il tit. 13^{°}, dei delitti contro il patrimonio, includendo in essi il f.
(Cod. pen. it., artt. 624-26) e alcune altre specificazioni, come la sottrazione di cose comuni (art. 627), la rapina (art. 628), l'estorsione (v.; artt. 629-30), l'usturpazione (art. 631), le deviazioni di acque a modificazioni dello stato dei luoghi (art. 632), l'invasione di terreni ed edifici (art. 633) e allontanandosi sempre più dalla figura specifica del f., tratta sotto lo stesso titolo anche del delitto di turbativa violenta del possesso (art. 634) e delle varie configurazioni di danneggiamento (artt. 635-39).
Nel diritto penale canonico la condanna per f. importa nel laico l'esclusione automatica (ipso iure) dagli atti legittimi ecclesiastici e l'allontanamento da qualsiasi ufficio, che il reo possa eventualmente ricoprire nella Chiesa; di più l'obbligo giuridico, oltre che morale, di riparare i danni (can. 2354 § 1). Il chierico poi che commettesse un simile delitto può essere sottoposto a pene di varia natura proporzionatamente alla colpevolezza, pone che possono andare dalle censure alla disposizione (can. 2354 § 2).
Bibl.: Possono consultarsi tutti gli autori di teologia morale nel trattato De inutitio et iure. Particolarmente: M. Noldin-A. Schmitt. Theol. mor., II, Innsbruck 1933, nn. 113-28; D. M. Prümmer. Theol. mor., II, Friburgo in Br. 1936, nn. 77-90; A. Vermaersch. Theol. mor., II, Roma 1937, nn. 296-606; L. Jacobelli, Il f. delle cose destinate alla palidira osservata, in Archivio di diritto estet., 4 (1942), pp. 382-87; A. Piscetta-A. Gennaro. Theol. mor., III, Torino 1942, nn. 328-77; P. Lambresta, Tutte onnine in fortalarme roalestratio, in Angelitmo, 23 (1046), pp. 163-68; Th. Iorio. Theol. mor., II, Napoli 1947, nn. 602-18; A. Merkelbach. Theol. mor., II, 31 ed., Parigi 1947, nn. 401-14. Lorenzo Simeone
FURZOL dei Melkiti : v. zamlch.
FUSCO, Alfonso Maria. - Sacerdote, n. ad Angri (Campania) il 23 marzo 1839 , m. ivi, il 6 febbr. 19ro. Entrato giovanissimo nel Seminario di Nocera de' Pagani, vi fu ordinato sacerdote il 30 maggio 1869.
Datosi al ministero apostolico, fu instancabile, nel 1866, in pro dei colpiti dal colera. Il 26 sett. 1878 unitamente a Maddalena Caputo, donna di eletto ingegno, fondò le Suore di S. Giovanni Battista per l'istruzione e l'educazione dei figli del popolo. Umile, pio a perero, dedicò tutte le sue energie al bene spirituale del suo Istituto, che poté veder crescere, moltiplicarsi e raggiungere lontani paesi. E in corso la causa di beatificazione.
Bibl. : anon., Il servo di Dio can. A. M. F., Roma 1939: Congregazione delle Suore di S. Ginnani Battista, 1937-43, ivi 1948.
Sifrorio Mattei
FUSHUN, diocesi di. - Nella Manciuria sudorientale, ai confini con la Corea. Fu eretta in prefettura apostolica il 4 febbr. 1932, con territorio staccato dalla missione di Mukden e fu affidata alla Società per le Missioni Estere degli Stati Uniti d'America (di Maryknoll); il 13 febbr. 1940 fu elevata a vicariato apostolico e l'1 1 apr. 1946, con la istituzione della gerarchia episcopale in Cina, a diocesi suffraganea di Mukden.
Ha una estensione di 80.914 kmq . Al 30 giugno 1947, su una popolazione totale di ca. 5.500 .000 ab., i cattolici erano 11.000; i sacerdoti 37 , di cui 5 dei clero secolare cinese; a religiosi bisti esteri e 48 suore anch'esse estere. Le guerre sino-giapponese a poi mondiale e più ancora quella civile hanno fatto vittime anche tra i sacerdoti e hanno paralizzato l'attività missionaria: all'epoca suddetto non si aveva alcun dato statistico circa il personale ausiliare (catechisti, maestri, battezzatori, medici, infermieri), né circa il seminario e le altre opere, già abbastanza fiorenti.
Le origini cristiane risalgono a oltre un secolo fa e si devono a famiglie cattoliche quivi emigrate dalla zona di Pechino, dove inferiva la persecuzione. La gran parte del territorio di F. era una volta riserva di cacciade gli imperatori cinesi, ceduta solo dopo il 1870 , per la coltivazione.
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(1st. Albatri)
A sinistra: L'ARCANGELO GABRIELE nell'Annunciazione di B. Rossellino (1447) - Empoli, cappella della Misericordia. A destra: L'ARCANGELO GABRIELE. Affresco di Melozzo da Forlì (sec. xv) - Firenze, Uffizi.
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(sd. aluami)
S. GAETANO DA THIENE CONFORTA UN MORENTE. Dipinto di Sebastiano Ricci (ca. 1720). Milano, Pinacoteca di Brera.
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Riel.: AAS. 24 (1932), pp. 296-97; 32 (1940), pp. 465466; GM, p. 195; MC, p. 115 sgg.; Annamire de l'Eglise eatholique en Cbine, Shanghai 1948, passim. Adamo Pucci
FUSINA, Andrea. - Scultore ed architcato italiano, m. a Milano nel 1526. E autore in Milano di molti monumenti funebri, il primo dei quali, datato dal 1495, è il sarcofago dell'arcivescovo Birago in S. Maria della Passione.
Per il Duomo esegui la statua di Giuda Maccabeo e, forse, quella della Maddalena; dal 1517 è il monumento del vescovo Bagaroto, ora al Castello Sforzesco proveniente da S. Maria della Pace; dello stesso anno quello di Giovanni Teichino, all'Incoroneta. Lavorò anche alla certosa di Pavia, mentre altre sue opere sono a Saronno, Monza e Lodi (nel Duomo, monumento di Bassiano da Ponte, 1510). Nel 1527 veniva nominato architetto del duomo di Milano. Volto prevalentemente a ricerche decorative, egli deriva i suoi motivi, spesso di grande finezza, dalla certosa di Pavia e dalla tradizione lombarda dell'Amadeo e i suoi seguaci.
RisL.: anon., s. v. in Thieme-Becker, XIII, pp. 606-607; A. Marnani, s. v. in Euc. Ital., XVI, p. 249; S. Vigezzi, La realtura lombarda dell' Antelano all' Anndro, II, Milano 1909, pp. 43 56.
Gilberto Ronci
FUSTEL de COULANGES, Numa-Denys. Storico, n. a Parigi il 18 marzo 1830, m. a Massy (Seine et Glise) il 12 sett. 1889. Fu professore di storia medievale alla Sorbona dal 1878, direttore dell'Ecole normale dal 1880 al 1882. Difese dopo la guerra franco-prussiana il carattere francese dell'Alsasta.
Ma un posto primario nella storia della storiografia europea del sec. xix per la Cité antique (1864) e l'Histoire des institutions politiques de l'ancienne France (1884, sgg.). Nella prima opera illustra la storia cittadina nel mondo classico come incentrata nel culto dei morti: lo Statocittà, che è Stato eminentemente sacrale, ha sentito la religione della morte con una intensità superiore al culto delle divinità maggiori; decadendo la religione, decade il tono della vita politica: seguendo queste idee, il F. de C. studia il dissolvimento dell'unione del fattore religioso con quello politico-giuridico, dissolvimento maturatosi con il destarsi delle classi inferiori, con la crisi della classe sacerdotale, ecc.; il risveglio si ebbe solo con il cristianesimo che sostituì alla paura degli dèi l'amor di Dio e che abolì il concetto della religione di famiglia, di caste, di stirpi.
Nell'altro opera studia l'eredità giuridica romana nel sistema sociale-governativo posteriore alle invasioni germaniche. I barbari hanno distrutto o imposto ben poco; ma sono stati invece amalgamati dalle istituzioni romane (un esempio lampante che i barbari non abbiano scalzato la civiltà romana è il rispetto della lingua latina); inoltre per il F. de C. i Germani non hanno avuto nessuna sensibile influenza sulla religione. Che i Germani non abbiano influito sulla feudalità è mostrato dal fatto che la fusione gallo-germanica precede l'istituzione della feudalità stessa.
Molte delle idee del F. de C. sono state abbandonate dalla critica specie per quanto riguarda il mondo classico (d'altronde egli impiega ingenuamente le fonti); questa non diminuisce l'importanza di aver posto certe soluzioni con un lucido realismo che è ormai fuori dell'idealismo romantico, e che, se non è parallelo, coincide con il movimento positivistico.
Biss.: Fondamentale is prefazione di G. Pasquali alla trad. it. della Cittd antica (Firenze 1924); tra la bibl. più recente: M. Blach, F. de C. historieu des origines frangaises, in Revue iuternationale de l'enscignement, 84 (1950), p. 768 sgg.; J. M. Tourneur Aunout, F. de C., Parigi 1331; A. Bellessart, Les intellectuels et l'instrument de la République, ivi 1937, p. 189 sgg.; C. Anglon, Un grand historien frangais, F. de C., Marsiglia-Parigi 1932; L. De Gérin-Risard, L'histoire des institutions politiques de F. de C., Parigi 1936; E. Fuster, Storia della storiografia moderna, trad. it., II, Napoli 1944, p. 271 sgg.
FUSTIGAZIONE. - Dal lat. fustigatio, pena della frusta, della verga, del flagello, fatto di strisce di
cuoio. Consiste nel battere il paziente con verghe o con bastoni per punire un delitto o per estorcere una confessione. Appartiene, insieme alla flagellazione, al genere delle pene temporali positive delebili, che sono meno gravi di quelle indelebili, mai adoperate dalla Chiesa come la mutilazione, l'ustione, ecc.
A scopo punitivo ed emendativo la f. era usata e come manifestazione della coercitio magistraturale, o, sotto l'Impero, sia come pena autonoma che come pena accessoria. Richiamota anche da s. Paolo in I Cor. 4, 21, insieme alle altre pene temporali ebbe applicazione nella Chiesa specialmente dopo il sec. viI per l'influsso romano e barbarico, e fu praticata anche contro i chierici e i monaci (cf. s. Agostino, De civitate Dei, 19, 17; 21, 11; Conc. Venes. [s. 46s], can. 13; Conc. Agathonenze [s 506], can. 41; Conc. germ. [p. 742], can. 6). E contemplata pure nel Decreto (8, D. 45; 6, C. 11, q. 1) e nelle Decretali (1, X, 3, 2); ma i canonisti nella dottrina e la Chiesa nella sua prassi con il tempo ne circoscrissero sempre più l'uso, finché, passata sotto silenzio dal Concilio Tridentino, scomparve quasi completamente dopo la Rivoluzione Francese anche dalla legislazione civile.
Come tormento, usato dalla giustizia per strappare agli accusati la confessione del delitto, la f. era comunemente applicata dai Greci e dai Romani contro gli schiavi per far dire loro le verità. Nel medioevo fu in vigore in tutti gli Stati d'Europa. Anche nella prassi ecclesiastica ben presto s'introdusse tale mezzo d'informazione, essendo in uso corrente presso i tribunali laici. S. Agostino (odo il tribuno Marcellino perché ricorre alla f. per aver le confessioni dei donatisti (Rp. 133: PL 32, 309). La Chiesa però si sforzò sempre di far scomparire un metodo così barbero nel processo criminale, come risulta da una risposta di papa Niccolò I al Bulgar: (F. Leibbé, Concilio, VIII, col. 544) e dal Decreto di Graziano sopra citato. Ma il rifiorire dello studio del diritto romano nel sec. xili fece si che i legisti cominciassero a sentire il bisogno di ricorrere alla tortura; e tale mezzo rientrò anche nei tribunali ecclesiastici. Fu Innocenzo IV che con la bolla Ad exstirpanda ( 13 maggio 1232 ) ammise la tortura in forma mite di flagellazione e f. (e citra membri diminutionem et mortis periculum · ) per strap