na, nella quale la violenza o la minaccia sono usate come mezzo per impossessarsi della cosa altrui sottraendela a chi la detiene; ossia nella rapina è il colpevole che sottrae la cosa, nell' e., quando in essa si ha passaggio della cosa dalla vittima al colpevole, è la vittima che in consegno al colpevole (almeno questo è il criterio distintivo che sembra più accettabile). Si distingue dalla truffa, perché nella truffa il mezzo consiste, anziché nella violenza o minaccia, nella induzione in errore (anche se tale induzione ha lo scopo di ingenerare nella vittima il timore di un pericolo immaginario), invece una sottospecie di c. è il ricatto, che si ha quando taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
Nel diritto italiano vigente l'e. è punita con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 40.000 a 160.000 ; la pena è aumentata da un terzo alla metà, se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, ovvero se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere - di agire (art. 629 del Cod. pen. e decreto legislativo luogoten. 21 ott. 1947 n. 1250). Il ricatto è punito con la reclusione da otto a quindici anni, e con la multa da lire 80.000 a 160.000 ; ma la pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegue l'intento (art. 630 del Cod. pen. e decreto cit.).
E in parte una e. qualificata anche la concussione che è il fatto del pubblico ufficiale, il quale, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità (non si può considerare e. qualificata, quando non si ha costrizione ma solo induzione, e quando l'effetto consiste nel conseguimento o nella promessa di una utilità non economica): nel codice penale italiano la concussione è punita con la reclusione da quattro a dodici anni, con la multa da lire 24.000 a 400.000 , e con l'interdizione (normalmente perpetua) dai pubblici uffici (art. 317 e decreto cit.).
In diritto canonico e in teologia morale i delitti e peccati di cui abbiamo qui parlato non sono previsti specificamente, ma rientrano, secondo i casi, nelle figure delittuose più generiche di rapina, furto, violenza grave, enumerate nel can. 2354 del CIC: la pena per i laici è la esclusione (latae sententiae) dagli atti legittimi ecclesiastici e da qualsiasi incarico ecclesiastico; ai chierici, a seconda della gravità del fatto, sono applicabili penitenze, censure, la privazione dell'ufficio, del beneficio o della dignità, e, se del caso, anche la deposizione. Un caso particolare di concussione è poi previsto nel can. 2408, per cui chi esige diritti di rola (v. stola, diritti di) o altre tasse ecclesiastiche in misura superiore a quella stabilita, deve esser punito con una grave multa, e, in caso di recidiva, con la sospensione dall'ufficio o con la rimozione dal medesimo.
Bim.: Per l'e. vera e propria: N. Palopoli, s. v., in Nuove digeste italiane, V, pp. 680-86; V. Manzini, Trattato di dirito penale italiano, IX, parte 1*, Torino 1938, pp. 346-60. Per 8 ricatto: N. Palopoli, Seguestro di persona a scopo di rapina o di e., in Nuoto digeste italiane, XII, 1, pp. 126-29; V. Manzini, op. cit., loc. cit., pp. 366-72. Per la concussione: E. Altavilla, Pubblica amministrazione (Delitti dei pubblici ufficiali contro la), in Nuoto digeste italiane, X, pp. 933-34, 941-42, 948; V. Manzini, op. cit. V. Torino 1935, pp. 149-64. Per il diritto canonico: Werne-Vidal, VII, pp. 231-34, 604; I. Chelodi-P. Cipretti, Ius concubines de delictis et poenti, 5^{°} ed., Vicenza-Torino 1943, pp. 115-16, 161.
FSTOUTEVILLE, GULLAUME de. - Cardinale di nobile famiglia normanna, n. nel 1403 ca., m. a Roma il 22 genn. 1483. Benedettino, dopo aver retto

(da M. Hollier, Le card. G. E., Parisi 1963) Estouteville, Guillaume de - Il card. E. si presenta alla corte di Carlo VII come logoro pontificio, Ministero di Jean Chartier per la Cronaca di Carlo VII (sec. xv).
in Francia varie abbazie e vescovati, fu eletto cardinale il 18 dic. 1439. Nell'ag. 1451 Nicolò V lo inviò legato in Francia, per la mediazione della pace tra questo regno e l'Inghilterra e per cercare di far abolire, o almeno attenuare la "Pranunatica sanzione": incarichi assai difficili che non poré portare a compimento (cf. J.-P. Ourliac, in Mélanges d'archéol. et d'hist., 1938). Riformò, invece l'Università di Parigi, togliendone i molti abusi, e iniziò a Rouen la revisione del processo di Giovanna d'Arco (1452).
Molto colto e stimato, nonostante la sua vita mondana, pose la sua candidatura nei Conclavi del 1458 e del 1464. Rischissimo per le molte cariche e i molti benefici, molto si occupò e spese per le imprese crociate, e per opere pubbliche: in Francia, specialmente a Rouen, da cui fu vescovo dal 1433 alla morte, e in Italia, specialmente a Roma, per le chiese di S. Maria Maggiore e S. Agostino. I gioielli di cui era coperto il suo cadavere diedero luogo a disgustosi tafferugli. Da un suo figlio, Girolamo, ebbe origine la casa dei Tuttavilla.
Bim.: Due Rloges furono scritti da M. Jullien e M. Roux de Laborie, Parigi 1788; G. J. Eaux, Supplémentum novum parporae doctor. Augusta e Greta 1720, pp. 189-91; F. Gubetto, Il padre di Gerolamo Tuttavilla, Torino 1809; G. de la Marandière, Hist. de la nation d'E. en Normandie, Parigi 1903; M. Mollier, Le card. G. d'E. et le grand etcarini de Pontoise, ivi roob; Pastor, J-JI, v. indice (con ricca bibl.); P. Peachini, Roma evi Rinascimento, Bologna [1940], v. indice; M. Armellini, Le chiese di Roma, I. Roma 1942, pp. 290 e 338; II. ivi 1942, pp. 1337 e 1231.
Ronata Greci Anienda
ESTRÉES, César d'. - Cardinale, n. a Parigi il 5 febbr. 1628 , m. ivi il 18 dic. 1714. Figlio di Francesco Annibale, addottorato alla Sorbona, fu nominato vescovo di Lson; rivelatosi abile diplomatico, ebbe dal re incarichi in Germania e in Spagna.
Ambasciatore presso la S. Sede, sostenne con strenuo zelo gli interessi della corona, non mancando sovente di modi prepotenti a arditi, che gli valsero anche gravi censure dal Papa. Ottenne il cappello cardinalizio da Clemente X il 5 febbr. 1671 (pubbl. 16 maggio 1672). Prese parte a quattro conclavi; contribuì all'elezione di Clemente XI. Ebbe parte nella composizione della cosid-
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deta - pace clementina - ( 1669 ) a proposito dei quattro vescovi giansenisti, e neila condanna di Molinos e di altri quieclati. Accompagnò in Spagna Filippo V, presso il quale rimase qualche anno. Membro dell'Accademia francese, fu in relazione con gli uomini più illustri del suo tempo, esercitando fra loro una disereta influenza; tenutola al vescovato di Loon nel 1662 ed ebbe dal Re Pabbezia di St-Germain-des-Prés, dove morì a Fy ann.
Bull, Pastor, XIV-XV, possint; M. Petrocchi, Il quistitano italiano del Sricento, Roma 1948, v. indice, Antonio Castellini
ESTREMA UNZIONE (Olio sANTO). - E il Sacramemo istituito da Gesù Cristo a sollievo spirituale a corporale dei fedeli gravemente infermi.
Sommano: I. Sguardo d'insieme. - II. Analisi dei particolari (materia, forma, effetti, ministro, soggetto). - III. Liturgia.
I. SQUARTE d'INIZIEME. - Verso l'anno 60 d. C. s. Giacomo il Minore a tutti i convertiti dal giudaismo scrisse: "C'è tra voi qualcuno che sia ammalato? Faccia chiamare i sacerdoti della Chiesa, che preghino sopra di lui, angendolo con olio in nome del Signore e l'ornziano della fede ediverà l'infermo e il Signore lo soffriverà e se trovasi in peccati gli seranno rimessi" (Iac. 5, 14-15). Questo documento attesta l'esistenza, fin dall'età apostolica, di un rito composto di un'unzione (dàzì̀̀wras aù̀óv Ë̀xù̀) accompagnata da una preghiera ( π ρ ° σ σ jmatḣ δ oú́sæw óv'wùvòv), cui sono uniti degli effetti sùpronnaturali sia materiali e spirituali insieme ( σ ὠ σ ε ), éypoci), sia esclusivamente spirituali ( ν ω̃ ν ó μ α ρ- π i ε ς à π ε σ σ η μ ε ἐ ς ó σ ε θ ἠ σ ε τ α ι súvó). Tale rito deve estere praticato dai capi della comunità cristiana ( τ jmatḣ ς τ ρ ε σ β ι τ ἠ ρ ° ς τ ε̃ ς 'E α ι ἀ ρ ἠ σ ε ς ) sopra un fedele (év ó μ ν̃ ) gravemente infermo ( ἀ σ θ ε ν α imath̃, π ἀ μ ν ν ν τ α ), secondo il comando del Signore (év tò óvó μ α τ ι toó Kuplou).
Questo passo e nel suo nucleo centrale cosi determinato da lasciare intravvedere gli elementi fondamentali di un Sacramento (istituzione divina, materia e forma, effetti spirituali, soggetto, ministra), ma è anche cosi vago nei particolari (non dice infatti quale olio si debba usare, quanto unzioni si debbono praticare, quali parole pronunziare), da persuaderei che l'Apostolo con tale assunzione non intendeva proporre qualche cosa fin'allora ignota ai primi cristiani, ma soltanto di richiamarli all'osservanza di un'uso, di cui nell'ordinaria onnchess daverano aver già appreso i particolari e l'intimo significato. Questa conclusione viene confermata dal fatto che se con questo monito s. Giacomo avesse voluto introdurre un rito nuovo, i capi della comunità cristiana, cui ne veniva assegnata l'amministrazione, non avrebbero potuto cogliere da un cosi scarso canno sufficienti istruzioni sul modo di comportarsi. Siamo dunque in presenza di un'esortazione scritta, che suppone un insegnamento orale, in cui origino si deve far risolire a Gesù Cristo, tanto più che riguarda un rito produttivo della Grazia, che gli Apostoli non avrebbero mai potuto introdurre, se non dietro esatte prescrizioni del Signore. Cosi le discussa frase "in nomine Donsin! ", pur suscettibile di altre interpretazioni, sembra acquistare maggior naturalcese se s'intende in questo senso: "secondo l'ordine e il comando di Gesù Cristo ".
Da ciò risulta che la Chiesa nascente era in possesso di un'unzione insignita di tutte le note di un Sacramento. Questo fatto storicamente dimostrato è la chiave di volta per l'interpretazione delle testimonianze dei Padri. Se pertanto nei documenti posteriori si trovano degli accenni all'unzione degli infermi, è lecito considerarli come anelli di una catena, che s'inizia con il passo di s. Giacomo.
Nel sec. II sono lievi ma preziosi i cenni della Didachè, 10, 7 (soltanto nel frammento copto pubblicato
nel 1923) e di s. Irenzo, Adv. haereses, 1, 5 (PG 7, 663). Nel sec. III le testimonianze si fanno più precise, presso s. Ippolito, Traditio Apostolica (testo con relative commento in A. Chavasse, L'Occitiva des infernes dans l'Eglise Latine du IIIr siècle à la réforme carolingienne, in Revue des sciences religieuses, 20 [1940], pp. 65-122), e nel Commento a Daniele, 1, 33 (G. N. Butwetschi e H. Achalis, Hippolytus Werke, 1, Lipsia 1897, pp. 44-45), Tertulliano, De praescripitone haereticorum, 41: PL 1, 56, e specialmente Origene, Ham. e in Lev. w. 4: PG 12, 419. Nel sec. iv i documenti diventano molto chiavi: Alsasse, Demonstratio, 23, 3 (Rouët de Journel, Enchirid. Patristic., 698), Scrapione, Eucologia (ibid., 1241), s. Giovanni Crisostomo, De sacerdotis, 3, 5: PG 49, 644. Nel sec. v appare un documento pontificio di eccezionale importanza: la lettera di Innocenzo I (scritta nel 416) a Decenzo di Gubbio (testo in Denz-U, 90), in cui sono chiariti molti punti destinati e disciplinati: a) il Papa fornisce la prima interpretazione autentica del passo di s. Giacomo: "non est dubium", dice, che questo testo si riferisca all'unzione degli infermi, aggiungendo che l'Olio santo è preparato dal vescovo: "ab episcopo confectum -; b) al sec. v vige un duplice uso dell'Olio santo, uno sacramentale, riservato al ministero del vescovo e dei preti, un altro priorito, per cui tutti i fedeli possono servirsene a scopo religioso, "in sua aut sucrum necessitate -; c) l'E. U. non si può amministrare che a fedeli regolarmente assulti - paenitentia functa: è dunque considerato un Sacramento dei vivi, complemento della Penitenza, come già aveva insegnato Origene: d) il rito è chiamato Sacramento "genus Sacrament" in senso proprio, perché viene collocato nello stesso piano dell'Eucaristia, infatti l'inciso: "quibus reliqua Sacramento negantur" si riferisce certamente all'Eucaristia, ricusata ai penitenti non ancora assulti.
La lettera di s. Innocenzo, posta al centro dell'età patristica, proietta luce tanto sul passato (perché conferma il valore sacramentale della pericope di s. Giacomo, dissipa quanto c'è d'indeterminato nelle precedenti testimonianze, attesta l'uso costante dell'unzione degli infermi nella Chiesa di Roma) quanto sul futuro perché traccia la strada, che sarà battuta dall'intera Chiesa occidentale: infatti venne accolta in tutte le collezioni canoniche dal sec. v fino alle Decretali di Gregorio IX (1254) e passò attraverso a Beda Venerabile (m. il 735) a tutti gli scrittori ecclesiastici dell'Occidente. Non reca quindi meraviglia se verso la metà del sec. xII, al primo formolarsi della definizione esatta del Sacramentum questa venne immediatamente applicata all'unzione degli infermi. Si era ormai giunti al periodo delle somme abbraccianti in armonico sistema tutto lo scibile teologico. Fu appunto allora che s'imbasti un piccolo trattato de extrema unctinae, destinato a prendere il suo regolare posto alla d. 23 del IV Sant. di Pietro Lombardo e alle qq. 20-33 del supplemento della Sum. Temi. di s. Tommaso, trattato che, pur fissando il fondo comune della dottrina rivelata, lasciava un largo margine alle dispute di scuola. Queste discordia degli scolastici, su punti accidentali invero, prestò facile pretesto ai protestanti per rigettare con particolare disprezzo questo Sacramento (Calvino la chiamò ipocrista da istriene) che in realtà non potevano accogliere in un sistema teologico, nel quale la dottrina delle "reliquie del peccato", come residui gravanti sull'anima anche dopo la giustificazione, era stimata un assurdo. L'utero disse che era un rito destinato a curare esclusivamente il corpo: in questa idea fu seguita da molti dei suoi e dai moderni razionalisti. Fu allora che il Concilio di Trento, dopo maturo esame, fatto nel periodo della sua traslazione a Bologna, promulgò nella sess. XIV, celebrata nel 1551, i tre capitoli con i relativi quattro canoni (Denz-U, 907-10; 908-29) con cui fissò per sempre l'indole sacramentale di questo rito, arricchendola di preziose chiarificazioni. Da quel tempo, i teologi cattolici, contro gli attacchi dei primi normativi e dei loro epigoni (J. Dallé, G. A. Bengel, R. Pulleyn, modernisti), difesero la costruzione dogmatica del Concilio Tridentino, mostrando come affondi le sue basi nel terreno della Rivelazione.
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II. Analisi dei particolari. - Dopo questo sguardo complessivo, da cui risulta storicamente a dogmaticamente accertata la natura sacramentale dell'E. U., se ne possono analizzare i singoli elementi.
1. La materia remota di questo Sacramento è costituita :
a) dall'olio di ulice, che, come risulta dalla Scrittura: "Ungentes eum oleo" (Jac. 5, 14) e da tutta la tradizione, confermata dai Concili di Firenze e di Trento, è richiesto per la validità del Sacramento. I Padri (speCalmente Vittore di Antiochia e Gregorio Nissero) o il ciatcchismo romano ne illustrano la convenienza basandosi sul simbolismo dell'olio (vigore, medicina, luce, calore);
b) benedetto dal vescovo, come si desume dalla tradizione liturgica-(Traditio Apostolica di Ippolito Romano, Eucologia di Serapione, Sacramentario gregoriano), patristica (Innocenzo I), conciliare (Châlons 813, Aquisgrana 836), confermata dal S. Uffizio nel 1611. I documenti ora citati provano che la benedizione deve essere impartita dal vescovo, ma ve ne sono altri che dimostrano che tale potere può essere concesso a un semplice sacerdote: si allude alla disciplina orientale, che risale a tempi remoti (sec. viI?) e che gode dell'approvazione di Clemente VIII (1595) di Benedetto XIV (1742), e alla disciplina occidentale stabilita da Benedetto XV durante la guerra 1914-18 accolta poi nel CIC (can. 945);
c) benedetto ad hoc", ossia con una formola espressamente ordinata a consacrare l'olio degli infermi, come sembrano insinuare tutti i documenti liturgici, che contengono formole apposite (ad es., la Traditio Apostolica, l'Ecologia di Serapione, il Sacramentario gregoriano). E certo che questa speciale benedizione è necessaria per la licetia, ma si discute se si richieda per la validita del Sacramento. Il Suárez sta per la sentenza negativa e sembra aver ragione perché non consta che Gesù Cristo abbia stabilito una determinata benedizione. Pertanto "ad validitatem" basta che l'olio sia benedetto in un modo qualunque, onde, in caso di necessità, si può usare di altri olii consacrati dal vescovo, ad es. il s. erisma, l'olio dei catecumoni.
2. La materia prossima è l'applicazione dell'olio benedetto, ossia l'unzione dell'infermo "ungentes cum" (Jac. 5, 14), che, secondo quanto stabilisce il CIC per la Chiesa latina (can. 947 \& 1), si depraticare sugli occhi, sulle orecchie, sulle narici, sulla bocca, sulle mani e sui piedi, che sono come gli organi del peccato (si deve sempre tralasciare l'unzione delle reni); la Chiesa, come osserva s. Tommaso (Sum Theol., suppl. 9, 29, 2. 2; 9. 32, a. 6), vuol porre la medicina dove sono le radici del male. I Greci, al contrario, ungono la fronte, il mento, le guance, le mani.
Ma se queste molteplici unzioni si richiedono * di diritto ecclesiastico " non consta, come già osservava Benedetto XIV, che siano necessarie "di diritto divino"; percio in caso di necessità basta ungere un sol senso, a meglio la fronte; ed è lecito, per qualsiasi ragionevole motivo, omettere l'unzione dei piedi. L'unzione deve essere fatta dalla mano del ministro; non si ammettono strumenti se non nel pericolo grave di infezioni a contagi (CIC, can. 947).
3. La forma è una preghiera "orantes... oratio fidei" (Jac. 5, 14-15), che varia accidentalmente nei diversi riti. Per la Chiesa latina il Concilio di Trento sancí (Denz-U, go8) questa formola, che compare soltanto dopo il Mille: "Per questa santa unzione e per la sua piissima misericordia il Signore ti perdoni tutto cio che hai commesso di male con gli occhi, con le orecchie, con l'odorato, con il gusto e con la lingua, con le mani, con i piedi. Amen ". La formula greca invece è così concepita: "O Padre Santo, medico delle anime a dei corpi, che mandasti il Figlio Unigenito, il Signore Nostro Gesù Cristo, a curare ogni malattia e a liberarci dalla morte, sana anche

(fta. (frvciunare)
Estrema unzione - L'E. U. Dipinto di Giuseppe Maria Cristo detto * lo Spagnolo * (della sena dei Sette Sacramenti) - Dresda, Finacoteca.
il tuo servo N. N. da tutte le infermità, che lo affliggono, e riempilo di vita con la Grazia del tuo Cristo*
4. Gli effetti. - Il Concilio di Trento, riepilogando l'insegnamento dei Padri, chiamò l'E. U. "perfezionamento non solo della penitenza, ma anche della vita cristiana, che deve essere una perpetua penitenza" (Sess. XIV, cstodio, in Denz-U, 907). L'E. U. è il perfezionamento della Penitenza (consommativum paenitentiae) perchú :
a) completa l'incorporazione a Cristo, restaurata dal Sacramento della Penitenza. Infatti tagliendo, da una parte, le ultime reliquie del peccato, abbatte gli estremi ostacoli che impediscono la perfetta inserzione del membro nel Corpo mistico, dall'altra, aumentando "ex opera operato " la Grazia abituale, rinaalda i vincoli di unione con Cristo. Inoltre, disponendo l'infermo a soffrire e a morire in Cristo a per Cristo associa e configura i singoli membri, come osserva il Bossuet, alle sofferenze e alle morte del Capo (aspetto erietologico della Grazia dell'E. U.);
b) irrobustisce l'organismo soprannaturale e lo rende atto a superare le ultime debolezze della spirito, aggravate dell'infiacchimento del corpo. Infatti le ferite del peccato originale, curate nel Battesimo, e quelle dei peccati attuali, rimarginate nella Penitenza, lasciano estro molti aspetti indebolito l'organismo spirituale del fedele, che al sopraggiungere dello sfacelo del corpo e degli attacchi del demonio (v.) si trova esposto al pericolo grave di soccombere nella prova suprema e di mettere cosi a repentaglio tutte il corso della vita cristiana. A ovviare a tali pericoli la Grazia sacramentale infonde un vigore nuovo alla Grazia santificante, aumenta la virtù della speranza, per cui l'infermo si rimette fidente nella mani della misericordia divina, moltiplica i soccorsi della Grazia attuale, per cui il morente oppone pronta ripulsa alle insinuazioni del tentatore. E questa l' "alleviatio" (della Vulgata) o l' "prectio, excitatio" (Eyspef del testo greco) di cui parla Jac. 5, 15. Nel caso in cui l'infermo non possa confessarsi, purché abbia un dolore di attrizione
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dei propri peccati, questo Sacramento supplisce anche la Penitenza, rimettendo "ex opere operato" non solo i veniali ma anche i peccati mortali, come sempre intese d'vivo magistero della Chiesa, insistendo sul testo biblico "et si fuertt in peccatis, reminentur ei" (Jac. 5. 15). L'E. U. inoltre, essendo ordinata a togliere tutti gli oracodi che si frappongono all'immediato conseguimento della gloria (cf. s. Tommaso, Cantor Gentra, 4, 73) rimette anche la pena temporale del peccato (supposta una perfetta disposizione nell'infermo) e talora procura la sanità del corpo (sul allude il odore: salvabit di Jac. 5. 15), quando, secondo l'inscrutibile giudizio di Dio, ciò giovi a un più facile conseguimento della gloria (aspetto antropologico della grezza dell'E. U.).
c) Midititica le rallecitudini della Chiesa intorno al fedele sofferente. Il moribondo, ormai di nulla capace e di tutto bisognoso, si abbandona nelle braccia della più madre comune, che si piega sopra di lui avvolgendone l'anima in un alone di preghiere, di reccomandazioni, di suppliche, convocandogli intorno tutti i membri della Chiesa militante, purgante, trionfante: Angeli e Santi, anime del purgatorio e giusti della terra sotto schierati, invisibili ma oranti intorno al morente, mentre il sacerdote compie il sacro rito, al cui offerto, come insegna s. Tommaso, "plorimum valet duveto suscipientia et personala meritum conferentium et generale totius Ecclesiae" (Sum. Theol., Suppl., q. 32, s. 3). Nella luce di questa verità è concepito in stupendo pormenro del card. Newman, Il sogno di Geronimo, tradotto in italiano da B. Masperi, in C. Martindale, Lo spirito del card. Newman, Brescia 1932.
5. I ministri dell'E. U. sono i "preti" (apeopórepos di Jac. 5, 14), non gli anziani del popolo (come vollero i protestanti), ma i vescovi e i sacerdoti debitamente ordinati, come sempre intese e praticd la Chiesa (cf. Innocenzo I) e definì il Concilio di Trento (cf. ora anche mathrm{LIC}_{1} can. 93⁸-8 1). Dal fatto che il testo biblico usa l'espressione plurale "i presbiteri" (che è effettivamente un plurale di categoria, onde l'inciso "advocet presbyteros" equivale a "chiami uno dei presbiteri", come quando si dice a chiami i medici a l'intende, chiami uno dei medici), invalse l'uso nella Chiesa antica, conservato tuttora in Oriente, di amministrare l'E. U. con l'intervento di molti sacerdoti, generalmente sette. Secondo il diritto vigente, nella Chiesa latina, l'E. U. deve essere conferita da un sol ministro (ad licetatem); e di regola deve essere il parroco del luogo, salvo il caso di necessità o di permesso del parroco stesso o dell'ordinario locale (can. 938-39).
La S. Congregazione de Propaganda Fide dichiarò che anche in caso di necessità, in mancanza cioè di altro parte, nessun missionario può amministrare e se stesso questo Sacramento.
6. Il soggetto. Per la valida recezione si richiede che il soggetto sia :
a) battezzato, come risulta da Jac. 5, 14 "infirmatur quis in vobis? " non tra voi fedeli, e come si deduce da tutta l'economia sacramentale, alla cui base ata il Battesimo. Anche chi di recente è stato lavato al fonte può ricevere questo Sacramento perché il Battesimo, sebbene cancelli tutti i peccati, non toglie però quella debolezza spirituale, che può compromettere l'anima nel supremo combattimento;
b) con l'uso di ragione e con l'intenzione almeno abituale di ricevere questo Sacramento. Gli «infantes et perpetuo amantes", non avendo mai peccato personalmente, non hanno bisogno di questo beneficio spirituale; c) gravemente ammalato, come risulta da Jac. 5, 14-15 "debeveí, adjuvovex" e dalle dichiarazioni tridantine. Per grave malattia "non si deve intendere un male che non lascia speranza alcuna, ma che può condurre alla morte. E dunque un detestabile errore quello di considerare l'Olio Santo come un prodromo della
morte, mentre molte volte, amministrato quando ancora le forze fisiche si possono riprendere senza un miracolo, questo Sacramento è un vero messaggero di vita (cf. can. 944).
Sebbene l'E. U. non sia assolutamente necessaria ("necessitate medii") per ottenere la salvezza, non deve essere trascurata ("nemini licet illud negligere", can. 944).
L'E. U. non si può amministrare a chi è in buona salute, anche se prossimo alla morte come il soldato che si accinga al combattimento o il condannato nell'ammintenza dell'esecuzione, perché l'uomo sono 8 in possesso delle sue forze e di altri aiuti spirituali, che può facilmente applicarsi, mentre il malato è privo di energia e bisognoso dell'aiuto altrui.
Bim.: S. Tommaso, Sum. Theol., suppl., q. 29-33 cor. i commenti del Contenson, Gonet, Biliuer, Biller, Paquet, Hugan. Tutti i testi e manuali di domanda, nel trattato dei Sacramenti, conoscono alcune pagine all'E. U. Le monografie più importanti sono: R. Bellarmino, Concessoria de sacramento Extremae Unctionis, Venezia 1599; I. Schmitz, De effectibus sacrament Extremae Unctionis, Friburgo in Br. 1803; J. Kern, De sacramento Extremae Unctionis, Ratisbana 1907 (sangio e solidali; M. Rath, De Extremas Unctione et Ordine, Hauren 1912; C. Roths), Codelves, s.v. in DThC, V, coll. 1807-2022; A. Quien, Some aspect of the dogma of Exer. Unction, Dublino 1920; J. S. Sord, L'Extrême Omicion d'après l'épère de si Jacques examinée dans la Tradition, Bruges 1923; A. Kilber, Exte. Cnction, St Louis 1927; Th. Emoll, Doctrines Orientis separati de opera infirmation unctione, Roma 1931; P. Brome, Die letze Oberg in der abendländischen Kirche des Mittelalters, in Zeitschrift für Kath. Theologie, 23 (1931), 513-61; H. Weismeller, Das Sacrament der letzten Oberg in den 2512 rmeitlichen Werken der Frühscholastik, in Scholechik, 7 (1932), pp. 321 sgg., 324 sgg.; J. Lehn, Die subrassoniale Kranbendung im augeheuden Altertum und im Frühmittelalter, Karlsruhe 1934; T. V. Gester a Zell, Sacra Extremis Unctio ad mentem t. Bonmentorum, Torino 1976; Hamilis a Genus, Infirmat Patrum et theologorum in doctrinum s. Sacramentorum de institutione sacrament Extremae Unctionis, in Col. tertanen Finarisano, 8 (1938), pp. 325-24 (con raccolta preziosa di testi); C. De Chien, Ordre, Mariage, Extrême Oucition, Parigi 1938, pp. 141-74; A. Chavasse, Etude sur l'Oucition des infirmes dans l'Eglise Latine du IIIe au XIr siècle, I, Lione 1942. Per l'esegesi del passo di a. Giacomo cf. J. Chaine, L'épère de si Jacques, Parisi 1927, pp. 126-30; A. Schelfhout, De sacramento Extremae Unctionis in epistola s. Iacobi, in Collationes Gaudiariones, (1932), pp. 216-21.
III. Liturgia. - 1. Rito romano. - Il rito dell'amministrazione dell'E. U. è sostanzialmente quale fu indicato da s. Giacomo nella sua Epistola; le formule e le cerimonie col passare del tempo differirono da regione a regione. "Essa era quasi ultimo complemento della Penitenza, e precedeva il Viatico. Nei primi secoli non si aspettava, come oggi, che il malato fosse egli estremi ma si amministrava non appena lo stato dell'infermo cominciasse a destare apprensione. Molto spesso, nel medioevo, come oggi ancora in Oriente, il sacramento dell'E. U. veniva conferito pubblicamente in chiesa, mentre l'infermo se ne stava seduto o genuflesso davanti al sacerdote. L'odierno abuso di amministrare il Sacramento all'ultimo momento sembra aver avuto origine, oltre che dalla ignoranza e dalla illanguidita fede dei tempi moderni, anche dalla superstizione invalsa verso il sec. xut che, cioè, dopo ripetuto l'Olio Santo non fosse più lecito di mangiar carne, di danzare o di vivere nello stato euntugale" (I. Schuster, Liber Sacramentorum, I, Torino 1932, p. 192).
Dei riti e delle preghiere usate anticamente nella Chiesa latina ben poco si sa: la prima notizia è data dalla lettera di Innocenzo I (del 416) a Decenato di Gubbio, ma vi si accenna soltanto all'unzione in generale, e al testo di s. Giacomo ( 5,14 ) e nulla ai dice delle parti del corpo sulle quali compiere l'unzione, né delle preghiere che accompagnavano il rito. Alquanto più estese sono le prescrizioni contenute nel can. 4 del Sinodo di Nantes (ca. 656), nella collezione dei capitolari di Benedetto Levita (dell'850), riprese da Re-
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ginone di Prüm (m. nel 915) e da Burcardo di Worms (m. nel 1025) e le istruzioni ai sacerdoti di Teodulfo di Ordians (m. nell'E21). A cominciare, invece, dai secc. IX e X, numerosi sono i Sacramentari e gli Ordines che riferiscono i formolari per l'amministrazione dell'E. U.: Ordo ad visitandum et ungeadum infirmum (M. Ferotin, Le liber ordinum, in Monumenta Erel. liturgica, V, pp. 7172); Ordo Bumanus X (ed. J. Mabillon: PL, 78, 1021-22); Sacramentarium Foldense sasc. X (ed. G. Richter-A. Schönfelder, Fulda 1912, pp. 279-300). Poiché i formolari variavano, il Rituale Romano di Paolo V (1614) pensò di introdurvi definitivamente l'uniformità. Delle preghiere ivi contenute, alcune già erano in uso da molto tempo: p. es., le preghiere aRespire fatiscentem... e - Domine Deus, qui per apostolum... dal sec. IX; le altre: a Introeat e a Domine sancte... aegria infundendo corporibus... dal sec. X; l'invocazione: a in nomine Patris... extinguatur in te omnia virtus diaboli... e) trova di già nell'Ordo X (sec. IX).
Il rito conteneva e contiene, pure in mezzo a tanta varietà, i seguenti punti capitali: 1) benedizione della camera dell'ammalato. Entrando il sacerdote dice: a Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea ed asperge la camera con l'acqua benedetta (talvolta anche l'incenso: "cum odere incensi * : Sacram. Foldense, n. 2394); seguivano ancora ammonizioni all'ammalato. 2) La riconciliazione e la confessione. Alla prima, congiunta con l'imposizione della mano, richiamai l'invocazione odierna: a In nomine Patris... extinguatur in te... per impositio-nem... a; alla seconda la recita del Confiteor. 3) L'unzione. Le formule sono varie: indicativa: a Ungo te, ed... a; deprecativa od ottativa: a Indulgeat»; come oggi imperativa: \& Accipe». Vario era pure il numero dei membri da ungere, da 7 a 14 : a ubi plus dolor imminert x, a ubi maximus dolor x (cf. Franz, op. cit. in bibl., p. 82). Non si unge la fronte a nessuno, né ai sacerdoti la palma delle mani, perché già unte rispettivamente nella Cresima e nell'Ordinazione. Già Teodulfo ordina di fare le unzioni in forma di croce; vi partecipano diversi sacerdoti : a perungant singul: sacerdotes infirmum x, a item ab alio sacerdote * (Sacram. Foldense, n. 2410) e si ripetevano per 7 giorni : a et sic septem continuos dies x (ibid., s. 2445). Poi si diceva la Messa per l'ammalato, che si comunicava; - Mine canterur Messa pro ea. Deinde communicat cum sacerdot corpore et sanguine dominu (ibid., n. 2445). Oggi la Comunione precede l'unzione. 4) La solenne benedizione finale da parte di tutti i sacerdoti presenti: a Domino Jesus Christus apud te sit..., circa te sit (ibid., 2451); poi si dava all'ammalato una Croce: a Deinde aquam benedictans, nisi aliam habeat et Crucem coram eo relinquet * (Rituale Romano).
Questi quattro elementi, più semplificati, si ritrovano anche oggi. Già l'Eurologion di Scrapione di Thmuis (m. dopo il 359) contiene una formola: a oratio pro vitia et aquia * (vut omnia febris et omne daemonium et omnis morbus per potum et unctionem removestur * ). Nel rito romano le formule della consacrazione dell'olio per i malati, fatto dal vescovo nella Messa del Giovedi Santo, si trovano sia nel Sacramentario Gelasiano, sia in quello Gregoriano.
Bist.: L. Bieschler, Handbuch der katholischen Liturgik, II, Friburga in Br. 1933, pp. 348-52: R. Stapper, Katholische Liturgik, 5*-6* ed., Münster 1931, p. 288; Ad. Franz. Das Rituale von St. Florian aus dem 12. Jahrb., Friburgo in Br. 1902, pp. 71 82. 8 165 29.: A. Chavasse, L'unction des infirmes dans l'Eglise, latine de IIIe siècle à la Réforme carolingienne, in Rep. des sciences religieuses, 20 (1920), pp. 84-122.
Tieto: Siffrin
2. Riti orientali. - Presso tutti gli Orientali, ad eccezione dei nestoriani, il rito tradizionale della E. U. è lunghissimo.
Nel rito bizantino, dopo le preghiere iniziali, si recita e canta il canone di Arsenio (probabilmente vescovo di Corfù nel sec. IX), cioè un lungo inno che celebra le virtù dell'Olio Santo. E un vestigio del tempo anteriore al sec. xiri, quando la vigilia (Vespro a Mattutina) precedeva l'amministrazione di questo Sacramento. Poi sette sacerdoti recitano insieme l'orazione per la benedizione dell'Olio; l'Olio è di olivo puro, talvolta mescolato con
un poco di vino. Segue il canto di alcuni tropari, in onore di santi martiri e taumaturghi, che anticamente si eseguivano mentre il malato entrava in chiesa. Poi si inizia il settingolice ufficio. Dopo il prohimense il discano recita la prima epistola e, detto l'alleluia, il primo sacerdote legge il primo Vangelo, la piccola eetena e la prima orazione; indi unge l'infermo. Ci sono usi diversi nella scelta delle membra da ungere, ma va sempre in primo luogo la fronte. Durante l'E. U. il sacerdote recita questa preghiera: a Padre santo, medico delle anime e dei corpi, che avete mandato il vostro Figlio unigratto Nostro Signore Gesù Cristo, per guarire ogni male e liberare dalla morte, guarite anche il vostro servo da ogni infermità così corporale come spirituale, per grazia del vostro Cristo, e conservate la vita a questo uomo il quale, secondo il vostro beneplacito e per le sue buone opere, vi renderà le grazie che vi deve; per le preghiere della Nostra Signora Madre di Dio... *.
La stessa serie: prohimeneo, epistola, alleluia, Vangelo, litania, orazione, unzioni con la formula deprecativa, viene ripetuta in treli sempre varianti, dal secondo al settimo sacerdote; di poi impongono il Vangelo e la mano sul capo dell'infermo mentre il primo sacerdote recita una preghiera; con una breve litania di supplese ei si avrà all'aperto, dopo la quale l'infermo domanda perdono e preghiere.
Anche nel rito armeno, maronita, copto ed etiopico, la cerimonia comprende sette simili uffici, ma le unzioni si fanno una volta, dopo la fine di questi uffici; quello siro ha cinque simili stazioni; soltanto quello coldeo non segue tale sistema.
E evidente che quel rito lunghissimo non è per i moribondi, ma per infermi effetti da una malattia che mette la vita in pericolo, e può quindi eseguirsi anche in chiesa. Dai Bizantini è chiamato Ufficio dell'Olio Santo o Preghiera dell'Olio; negli altri riti, Ufficio della Candela. Ma è evidente che un tale rito è suscettibile di abbreviazioni, e si può eseguire con un minor numero di ministri, anche da uno solo; di più i cattolici di tutti i riti conoscono la maniera brevissima di dare il Sacramento con una sola unzione ed una sola formula. Inoltre, i cattolici dei riti armeno, siro-caldeo, malabarese, copto e etiopico hanno adottato, come rito ordinario, una versione dell' ordo latino, mentre i dissidenti di questi riti continuano ad adoperare - in pratica però loro raramente -la lunghissima offriatura. Presso i nestoriani non sembra esistere l'E. U., almeno che non la si voglia riscontrare nell'unica eccezione che il sacerdote recita nell'Olio destinato ai malati; però di un rito di unzione con una formula propria non v'è traccia nei loro libri.
Bisogna osservare che in parecchie Chiese orientali, il rito dell'Olio Santo e quello della Candela si dà anche ai penitenti e allora, quasi sempre, viene cambiata od omessa la formula dell'unzione. Forse cosi si potrebbe spiegare che l'Olio Santo è amministrato non raramente anche ai santi di corpo.
Bist.: J. Gour, Zéghéayov, Venezia 1730, pp. 332-37: M. J. Roule de Journal, Le rite de l'Euridion-Gentine dans l'Eglise gréco-russe, in Rep. ar. chrét., 21 (1918-19), pp. 40-72, secondo il libro russo dell'ecumenico Venedikt Alenior: E. Metemtor e F. Paris, Le priore des Estius de rite byzantin, Chavetagne 1927, pp. 417-48: P. de Meester, Studi sui Sacramenti amministrati secondo il rito bizantino, Roma 1927, pp. 189-240.
Per i riti non bizantini, si trova la versione latina dei testi in H. Densinger, Rites Orientalium, II, Würzburg 1863, pp. 483523; per gli Armani si complementi, per l'unzione stessa, con G. de Serpes, Compendio storico... della nazione armena..., III, Venezia 1788, pp. 307-309; P. Dib, Etude sur la liturgie namutis, Parigi 1919, pp. 120-309; T. M. Sembaroy, De Sacramentis secundum ritum Aethiopicum, Roma 1931, pp. 83-99; C. Kapp, Gizade und Sakrament der baptischen Kirche, ivi 1932, pp. 158175; W. de Vries, Sakramentenlösologie bei den optischen Menopöystien, ivi 1940, pp. 211-21; M., Sakramentenlösologie bei den Nestorianern, ivi 1947, pp. 281-83.
ESTUDIOS. - Rivista mensile cattolica di cultura generale. Fu fondata nel 1933 a Santiago del Cile, col compito di svolgere una benefica influenza nel campo degli studi superiori, indirizzandoli verso la verità e la sapienza cristiana. Le questioni riguar-
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danti la religione e la filosofia, l'arte e la letteratura, le scienze sociali e quelle politiche sono trattate con molta competenza in questa pubblicazione, unitamente ai più interessanti problemi di attualità. La tenace difesa dei diritti della personalità contro ogni eccessiva ingrontza del potere dello Stato, la esplicita condanna di ogni forma di razziato e la lotta per una societa più giusta e più cristiana, hanno fatto di questa rivista un organo veramente apprezzato negli ambienti culturali cileni.
Giuseppe Graglia
ESTUDIOS BIBLICOS. - Organo de la Associacido para el) F(omento de los) E(studios) B(iblicos en) España), Madrid. Pubblicazione trimestrale d'investigazione biblica.
Due periodi: 1) dal 1929-30 (vol. I) al 1936 (vol. VIII). Collaboratori principali: Colunga, Bover, Murillo, Santos Olivera, Herrans, ecc.; 2) dal 1941-42 (vol. I) in poi (continua). In questo secondo periodo la rivista è organo comune dell'AFEBE e dell'Istituto Francesco Saires (del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas). Rilavanti studi sulla storia della Valgata in Spagna furono iniziati già nel 1^{°} periodo. Oltre ai collaboratori principali, del 1^{°} periodo, vengono lodati Ayuso, Enciso, Prato, Asensio, Larrañaga, Orbiso, Lismas, M. Iglesias, Puso, ecc.
Non bisogna confondere questa pubblicazione con la - Rivista Española de Estudios Biblicos -, fondata e pubblicata dal dotto blico d. Eduardo Felipe Fernández a Malaga dal 1926 (vol. I) e cessata nel 1929 (vol. IV), interessante specialmente per lavori sulla storia dell'esegeti in Spagna.
Baffade Criado
ESTUDIOS ECLESIASTICOS. - Rivista apparsa a Madrid nel 1922, tuttora in corso per opera del collegi filosofici e teologici della Compagnia di Gesù in Spagna: Comillas Ona, Sarría e Granada. Si è presentata come uno smembramento da Rando y Fe, allo stesso modo che le Recherches de science religieuse si erano smembrate da Etudes.
Si occupa di teologia, Sacra Scrittura, diritto canonico, storia ecclesiastica, e fino al 1944 anche di filosofia, ora esclusa dopo la fondazione di Fenomenita (Madrid dal 1943). Specialmente notevole il numero straordinario del 1918 sul Suárez, con un'ampia rassegna bibliografica retrospettiva al proposito.
Michele Boffori
ESTUDIOS FRANCISCANOS. - Rivista fondata nel 1907 dai Minori Cappuccini della provincia di Catalogna a difesa a illustrazione della scienza cattolica e ad incremento della storia e dottrina francescana.
Meraile e in lingua spagnola dal 1907 al 1922 (29 voll.); dal 1923, vol. 30, in lingua catalana (Estudis Franciscans) come valorizzazione della cultura regionale, con irraggiamento internazionale mediante articoli in altre lingue; dal 1927 al 1936, voll. 39-48, trimestrale; sospesa dopo il 1936 a causa della rivoluzione marxista; ripresa la pubblicazione in lingua spagnola, nel 1948 (BarcellonaSarrí), quadrimestrale, a cura dei Minori Cappuccini di Spagna e d'America.
Bim. : ibid., I (1007), pp. 1-7; 8 (1912), pp. 3-12; 39 (1923), pp. 1-8; 49 (1948), pp. 5-12.
Barino da Milano
ESUCONZIANI: v. azzio.
ESZTERGOM, ARCIDIOCESI di : v. STRICONIA, ARCIDIOCESI di.
ETÀ. - I. Diritto canonico. - In genere è una causa naturale, che ha influenza sia sulla capacità giuridica che sulla capacità di agire (v. capacità) : mentre la prima, l'idoneità ad essere soggetto di diritti, si acquista da ogni essere umano con la nascita e può essere limitata esplicitamente dalla legge per i singoli atti, la seconda, l'idoneità al compimento di atti giuridici e all'esercizio dei propri diritti, di
regola si acquista dal soggetto con il raggiungimento della maggiore e., ad eccezione di quei diritti per l'esercizio dei quali la legge fissa un'e. differente.
Il CIC stabilisce il raggiungimento della maggiore e. al ventunesimo anno e la presunzione, che si acquisti l'uso della ragione al compimento del settimo anno e che il meschio sia pubere a quattordici anni e la femmina a dodici. Chi non ha ancora compiuto i sette anni di e. si dice infante o fanciullo o pargolo (can. 88).
Durante la minore e. il soggetto è, di regola, inabile all'esercizio personale dei diritti, ma alcune potestà ed obblighi esistono già prima del compimento della maggiore e.
L'infante non è tenuto all'osservanza delle leggi meramente ecclesiastiche (cioè quelle che non sono di diritto divino: can. 12). Normalmente non gli si può amministrare né il sacramento della Cresima, né l'Eucarestia (cann. 788 e 854); con l'acquisto dell'uso della ragione, che può avvenire anche prima del sette anni, comincia l'obbligo di confessarsi (se conscio di peccato mortale) e di comunicarsi almeno una volta l'anno e la capacità di ricevere l'Estrema Unzione (can. 940 \ I) e di pronunziare voti (can. 1307 \ 2). Però la Cresima può essere amministrata agli infanti in caso di pericolo di morte, o se sussiste altra grave causa (can. 788); e l'Eucarestia può, anzi deve, essere loro amministrata in caso di pericolo di morte, se siano in grado di discernere il Corpo di Cristo dal comune cibo e di adorarlo riverentemente (can. 854 \ 2). Con il compimento del settimo anno comincia l'obbligo dell'osservanza delle leggi ecclesiastiche in genere a dell'astinenza in particolare (can. 1254 \ 1). Con la pubertà si acquista la capacità a partecipare ad elezioni (can. 167 \ i n. a), a scegliersi la chiesa per i propri funerali e il cimitero per la sepoltura (can. 1224 n. 1), e con il compimento del quattordicesimo anno a stare personalmente in giudizio nelle cause spirituali o comprese con le spirituali (can. 1648 \ 3).
Il CIC richiede, inoltre, il compimento del quattordicesimo anno di e. per l'ammissione nel noviziato, del sedicesimo per la professione religiosa temporanea e del ventunesimo per il suddiacenato e per la professione perpetua, sia solenne sia semplice.
Il raggiungimento di un massimo di e. non comporta perdita di diritti, ma soltanto esonero da alcuni obblighi; con l'inizio del sessantesimo anno cessa, ad es., l'obbligo dell'osservanza del digiuno (cann. 1254 \ 2).
In diritto penale l'e. è una circostanza di cui si tiene conto nell'applicare la pena al colpevole; gli impuberi non sono soggetti alle pene latae sententiae, e normalmente neppure alle censure o alle più gravi pene vendicative ferendae sententiae, e in sostituzione di tali pene si applicano ad essi delle punizioni educative (can. 2218 \ I e 2230).
La capacità di agire si acquista con la maggiore e.; il minore nell'esercizio dei suoi diritti è soggetto alla potestà dei genitori e del tutore, eccezione fatta per quei diritti, per i quali la legge lo esonera esplicitamente dalla patria potestà (can. 89).
II. Impedimento discriminuale. - Particolare importanza ha l'e. per il matrimonio.
Presso gli Ebrei era consuetudine che i fanciulli non potessero contrarre il vincolo prima del compimento del tredicesimo anno e le fanciulle del dodicesimo, purché andendue capaci di generare. In Atene occorreva l'e. di diciotto anni per i fanciulli e di quindici per le fanciulle. I Romani ritenevano che la pubertà naturale si svilupp-
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passe unitamente alla maturità mentale, ed ammetrevano, quindi, la celebrazione del matrimonio al momento del raggiungimento della pubertà. Vi era disaccordo fra le due scuole di giuristi, Proculeiani e Sabiniani, sulla prova dell'esistenza della pubertà negli uomini, giacché questa ritenevano necessaria l'ispasione corporale, mentre i Proculeiani sostenevano che la pubertà giuridica e legale al raggiungesse con il compimento del quattordicesimo anno per l'uomo e del dodicesimo per la donna; tesi che fu accolta successivamente da Giustiniano.
Era uscita dei popoli germanici di contrarre matrimonio in e. matura, ma dalle antiche leggi non è dato desumere se vi fosse un'e. determinata. Nelle leggi visigote era sancita la proibizione di contrarre matrimonio se l'uomo fosse più giovane della donna. Il re Liutprando proibì il matrimonio agli impuberi di ogni sesso. Presso gli Anglosassoni vigevano in materia le stesse norme che regolavano l'e. per abbracciare lo stato religioso.
La Chiesa, nei primi secoli, si attenne alle norme tradizionali, stabilendo con il raggiungimento della pubertà la capacità di contrarre matrimonio. Ma gravi difficoltà sorsero con il propagarsi dell'uso di promettere i figli in tenera età con gli spensoli sia de futuro sia de proscenit: a questa licenza furono posti dei freni da Alessandro III, distinguendo l'e. legittima per gli sponsali e quella per il matrimonio, adottando per quest'ultimo il limite romano del raggiungimento della pubertà e per gli sponsali il compimento del settimo anno, e stabilendo il principio che gli sponsali de proscenti degli impuberi dovessero ritenersi, per presunzione di diritto, sponsali de futuro. Con il propagarsi della religione nell'Oriente la Chiesa, di fronte ai differenti costumi di quei popoli, applicò con prudenza il suo diritto, senza emanare nuove norme.
Questo impedimento è di diritto ecclesiastico: è, infatti, indipendente dal raggiungimento della pubertà. Indipendentemente dalla capacità a prestare consenso, in diritto naturale non esiste una e. determinata per contrarre matrimonio, anche perché non è richiesta per la validità del vincolo la capacità attuale di generare. In tal modo, se è invuldo il matrimonio celebrato prima della aetas canonica, ancorché vi sia già la capacità di generare, dopo il compimento di quell'e. è valido il matrimonio contratto da colui, che al momento della celebrazione non era ancora capace di generare per un ricardo nel normale sviluppo, non per anomalia del fisico (v. IMPERIAZA).
Nell'antico diritto, fino al CIC, era richiesto il raggiungimento della pubertà legale, fissata in e. differenti per l'uomo e per la donna a causa del differente sopravvenire della potentia generandi nell'uno e nell'altra: nella donna è, infatti, più precoce, ma scompare anche prima che nell'uomo, il quale, più tardo nell'inizio, la conserva fino ad un'età più avanzata. Non dalla sola e., però, dipende il sopravvenire e il perdurare di questa capacità, ma anche da altri fattori, fra i quali precipui il clima, la temperatura e la attività dei singoli individui.
Prima del CIC nella Chiesa latina, e prima del motu proprio Crebrae allatae del 22 febbr. 1949 nella Chiesa orientale, l'impedimento (dirimante, salvo che nel diritto dei Maroniti) sussisteva fino ai 14 o ai 12 anni compiuti rispettivamente per l'uomo e per la donna: esso però era condizionato alla effettiva mancanza o di discrezione o di capacità generativa (nisi malitia suppleat oetatem), di modo che non vi era l'impedimento se il soggetto, pur non avendo ancora raggiunto l'e. stabilita, avesse però sufficente discrezione di giudizio e capacità di generare.
Nel diritto vigente si richiede per la validità del matrimonio l'e. di 16 anni compiuti per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067 § I del CIC a can. 57 § I del citato motu proprio, in AAS, 41 [1949], p. 101).
Ciò non soltanto per assicurare una maggior maturità psichica e la pubertà fisiologica, ma per molti altri motivi di ordine morale, sociale e igienico: infatti, l'oscillazione tra il tredicesimo e il diciotte-
simo anno per l'uomo e fra il dodicesimo e il quindicesimo per la donna nel raggiungimento della potentia generandi, il consolidamento dei fisici per una sana riproduzione, la maturità mentale per una piena comprensione degli obblighi derivanti dal matrimonio, la capacità lavorativa per un onesto sostentamento della famiglia hanno convinto il legislatore non solo a fissare il termine legale in una e. più avanzata di quella, in cui legalmente si presume raggiunta la pubertà, ma ad aggiungere un grave ammenimento: i gestori di anime cioè debbono cercare di distogliere dal matrimonio i giovani che non hanno ancora raggiunto l'e. in cui, secondo i costumi del luogo, si usa contrarre matrimonio (can. 1067 § 2 del CIC e can. 57 § 2 del motu proprio cit.).
Per i matrimoni degli infedeli vige il principio, che vale il matrimonio contratto da ambedue i coniugi infedeli impuberi, purché dotati di maturità di razincimo e purché non esistano impedimenti di diritto naturale o divino (Resp. S. C. S. Uffizio 5 ag. 1886) o di diritto civile (che vincola gli infedeli).
Se uno dei due contraenti è battezzato e l'altro no, l'impedimento sussiste solo nel caso che il battezzato non abbia raggiunto l'e. stabilita dalla Chiesa, ovvero che il non battezzato sia privo della discrezione di giudizio necessario al matrimonio.
L'impedimento cessa con il raggiungimento del