o i
Romani, conquistata la Grecia, si entusiasmarono per la sua civiltà e cercarono di procurarsene i prodotti più raffinati ebbero inizio le f. Si cominciarono così ad avere delle collezioni, dei collezionisti, dei venditori di opere d'arte e, quindi, accanto agli artisti anche i falsificatori. Fedro ( \mathrm{V}, \mathrm{r} ) ricorda le false firme apposte a prodotti scadenti per gabellarli come opera di grandi maestri. Ma in questo periodo e per tutto il mondo antico il falso oggetto d'arte non ha una fisionomia cosi smaccata di imbroglio, come in sèguito, per l'uso costante e diffuso delle copie, delle repliche, delle rielaborazioni di opere d'arte celebri. Non è nemmeno nel Rinascimento che si può parlare di falsi veri e propri, anche quando gli artisti si sforzino di produrre opere «antiche»: essi non intendono ingannare, ma intendono solo maestri nella cultura del mondo antico come continuatori diretti, come individui appartenenti alla stessa civiltà. Essi credono di identificare il loro mondo con il mondo antico e non di ripeterlo o copiarlo. Il falso e il falsario non hanno e non vogliono avere alcuna autonomia e indipendenza, mentre gli artisti del Rinascimento e le loro opere avevano ed erano consapevoli di avere l'una e l'altra. I veri falsi cominciano con il neoclassicismo e con il Romanticismo, quando il gusto veste il manto polemico e si incorona di razionalismo. Da prima le scoperte di Ercolano e Pompei, dopo l'infatuazione purista, in seguito la moda per i primitivi e da ultimo le smodate brame collezionistiche alimentano la fiamma delle varie fucine di falsi.
I falsi più clamorosi, per il numero dei prodotti venduti a per la qualità delle persone ingannate, sono senza dubbio quelli del Guerra, l'avventuriero che riprodusse, o credette di riprodurre le pitture delle città morte della Campania. Ne furono acquistate dai principali musei di Europa; il solo Kischeriano ne possedeva 70 : ma ben presto la frode venne scoperta e diede luogo anche ad incidenti diplomatici fra la corte borbonica e la S. Sede, dato che il Guerra risiedeva a Roma. Due esemplari di questi falsi sono stati oggi riconosciuti in due piccoli dipinti del Museo nazionale romano. Altro falso celobre è la Poliomia del Museo di Cortona, pittura ad encausto su ardesia: non è però da escludere che nell'intenzione dell'artista non vi fosse alcuna idea di commentare un falso, ma piuttosto il desiderio di gareggiare con gli antichi e che sia stata soltanto la scienza archeologica a prendere un abbaglio e a giustificarsi poi gettando la colpa del proprio errore sulla presunta prava intenzione dell'artista. Falsi veri
a propri invece sono tutti quelli dovuti alle botteghe di scultori romani del sec. xvir e xix che riempirono dei loro prodotti tanti musei: primo fra questi il Cavaceppi. Ma i loro falsi erano raffinati poiché nella quasi totalità si trattava di un frammento antico intorno al quale la fantasia dell'artista, interpretandolo, riereava una figura o un oggetto che, a suo modo di vedere, poteva essere quello antico. I falsi più smaccati si avevano invece nel campo delle figuratte di bronzo, delle monete e delle gemme, là dove la f. era tecnicamente più facile. Falsi di diverso carattere sono poi quelli del Dossena, poiché lo scultore creava ciò che la critica desiderava, ciò che alla critica mancava per documentare un passaggio, una transizione tra due fasi. Ma i falsi - erano firmati con il nome dell'artista, e quindi non di falsi doveva parlarsi ma di dotte ricostruzioni, di esercitazioni in linguaggi arcaici.
La ricerca dei primitivi e successivamente di tutti i quadri di artisti illustri in genere diede il via ad una serie di f. I primitivi furono i primi ad esperimentare la concorrenza dei falsari che divennero abili anche nel riprodurre cracquelures, nell'invecchiare artificialmente i legni, nell'adoperare tele e legni vecchi, nel produrre sui colori quelle alterazioni che normalmente produce il tempo; successivamente si ebbero falsi di tutti gli artisti più ricercati. In questo campo i falsi sono di due generi. O il dipinto è completamente falso, ossia è un'opera moderna composta nello stile del pittore pressetto, magari usando del legno o delle tela antica; ovvero si tratta di un dipinto antico, opera di bottega per lo più di qualità scadente, truccato in modo da potersi attribuire a qualche artista commercialmente più redditizio e fornito sovente di qualche autorevole autentica fatta in più o meno buona fede. Ma oramai la tecnica moderna è in grado di smascherare con i suoi mezzi, analisi chimiche dei colori, esami radiografici a ai raggi ultravioletti, esami fotografici a luce radente, questi falsi, a la prova ne sia che cominciano ad essere di moda le memorie di antiquari, i quali raccontano alcune delle loro più clamorose avventure o rivelano taluno dei loro trucchi : segno evidente che non hanno più alcun valore commerciale.
In questo senso anche l'odierna raffinata tecnica di restauro ha portato un contributo notevole nel pretendere il rispetto più assoluto dell'opera originale, anche nelle integrazioni delle lacune, le quali, una volta ristabilita l'unità dell'opera d'arte, devono essere sempre perfettamente riconoscibili. - Vedi tavv. LXV-LXVI.
Biel.: C. Albizzati, s. v. in Enc. Ital., XIV, pp. 756-59; P. Juni, Memorie di un pittore di quadri antichi, Sanesertiano s. n. Michelangelo Cagiano de Azevedo
FALSITÀ: v. ERRORE; VERITÀ.
PALSO. - I. F. IN GENERE. - F. (latino: falsum) in senso larghissimo indica ogni alterazione della verità. Questa alterazione, può essere fatta o a viva voce o per scritto e con azione di contraffazione; si ha cosi il f. numonario, documentale, personale, di emblemi, onorificenze, ecc.
Nel primo caso si ha la bugia, la calunnia, la falsa testimonianza o lo spergiuro. Nel secondo caso si può avere la mutazione o la soppressione del testo, dal documento o la sua fabbricazione ex novo. Nel terzo caso il f. può rivestire varie forme che possono andare dalla mutazione sostanziale dell'oggetto a mutazioni di lieve entità e del tutto estrinseche.
Nel secondo e terzo caso si ha il f. o la falsi-
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ficazione propriamente detta, la quale importa la immutatio veri, diretta alla imitatio veri.
Perché si abbia la colpa e il delitto di f. si richiede un nuovo elemento, soggettivo, e cioè il dolo. Il dolo qui consiste nella volontà e nella coscienza di compiere la falsificazione, qualunque sia il fine ispiratore del colpevole, anche se egli abbia agito per irriflessione o leggerezza. Non è necessario che il colpevole si rappresenti la possibilità del danno, come effetto della sua falsificazione, essendo sufficente che abbia operato con coscienza e volontà per fini illeciti.
Il delitto di f. si può definire percio la contraffazione dolosa o la soppressione della verità, compiuta ai danni di un altro. L'obiettivo di questo delitto è di carpire la fede pubblica. Questa almeno è la classificazione usata dal Filangeri e dal Raffaelli in poi in quasi tutte le legislazioni. Bisogna dunque che la fede pubblica possa partire offesa da quel fatto. Quando la falsificazione discende e tal grado di grossolonità e di evidenza, da non poter assolutamente adescare nessuno, vi potrà essere peccato o delitto di truffa tentata o consumata, ma non delitto di f.
Da cio appare la differenza tra frode (v.) e delitto di f. Nella frode si prescinde dall'immutatio veri (propria del f.) e si mira direttamente all'inganno ai danni altrui; inoltre l'obiettivo diretto di questo delitto è la violazione della fede individuale, mentre nel f. è quello della violazione della fiducia sociale. Cosi pure il delitto di f. differisce dal delitto di plagio, dove si ha imitazione dell'altrui lavoro, presentato come proprio, prescindendo anche qui dall'immutatio veri o, se la mutazione c'è, è nel nome dell'autore e non nella natura della composizione. Si distingue ancora il delitto di f. dallo spargiuro che è una falsa affermazione confermata con giuramento, dove di più c'è l'invocazione della divinità a testimonianza della falsità.
Per concludere, due sono le condizioni necessarie all'esistenza del f., sia esso delitto o solo peccato:
a) l'alterazione della verità (immutatio veri), che costituisce il corpus peccati o delecti di tutti gli atti o fatti qualificati di f. Si può considerare come f. un processo verbale, contenente affermazioni volontariamente false d'un testimone, anche se gli atti non sono alterati;
2) l'intenzione fraudolenta, cioè l'intenzione di nuocere ad altri. Se la volontà cattiva manca, non vi può essere imputazione.
Vale per ogni uomo in ogni suo rapporto etico con creature razionali il principio, che è di netta opposizione ad ogni f., enunziato poeticamente dal Manzoni; «Il santo vero mai non tradir» (A. Manzoni, In morte di C. Imbonati, 213-14).
La peggior specie di falsità si ha nell'alterazione dei nostri rapporti con Dio: prestare il culto dovuto a Dio solo a falsi del, o prestarlo a Dio stesso in modo falso o superstizioso (v. superstizione).
Ma il campo maggiore di applicazioni è nei nostri rapporti con il prossimo od anche con noi stessi. Il visto è basilare, quando la falsità cade sulla norma prossima della moralità, la coscienza. La formazione di una coscienza (v.) falsa ha le sue ripercussioni in tutta la vita, e, naturalmente se avvertita nell'atto di formazione, anche se poi non più percettibile, è colpevole in causa, almeno fino al momento di una ritrattazione formale.
Nei rapporti con il prossimo l'uso del f. è ingiusto ogni qualvolta il prossimo ha il diritto di conoscere la verità. Perciò gli inganni che gli uomini anche selvaggi usano nella caccia agli animali non sono né peccato, né delitto di f., dato l'ordinamento degli animali a servizio dell'uomo e l'esistenza di diritti solo tra uomo ed uomo. Cosi pure sono ammesse le cosiddette "finte", i "tranelli" nella scherma, nel gioco del calcio, degli scacchi ecc.; dove il f. apparente è niente altro che una prova d'intelligenza, che non deve offendere l'avversario, il quale deve attendersi un tal modo d'agire, consentaneo al gioco nei limiti di una certa legalità.
La simulazione pure, cosi penetrata nella tecnica della guerra, esula da qualsiasi ingiustizia, perché come dice
s. Agostino "cum aliquis iustum bellum susceparit utrum aperta pugna, utrum insidiis vincat, nihil ad iustitiam interest" (Quaestiones in Heptateuchum, 1. VI, q. 10). Ben diverso è invece erigere il f. a sistema nelle relazioni individuali antiche o private (rapporti contrattuali, ab. bligazioni di natura legale ecc.), e nelle relazioni internazionali. Qui si entra in pieno nella violazione del campo etico e giuridico, dove è norma la vigila generale del rispetto dovuto alla verità.
I moralisti scendono qui a specificazioni nella casistica spicciola e parlano di falsificazione della merce, della moneta, dei documenti, come testamento ecc.; delle false dichiarazioni nei contratti di assicurazione, nelle denunce per tasse; delle false testimonianza o denunzie diffamatorie, siano esse fatte in forma unanima e no.
Il ricorso al f., in tutti questi casi ed altri possibili, non è solo condannato come peccato grave o lieve, a seconda della gravità della materia o delle sue risonanze, ma a volta produce anche la rescindibilità del contratto o il dovere della riparazione.
Alcune forme più gravi di falsificazione rivestono figura di delitto nel diritto canonico e civile.
II. Il delitto di f. nel CIC. - Il CIC, lasciando al diritto civile la punizione della falsificazioni di monete, di pesi, di merci, tratta soltanto della falsificazione di religioe sacre, di documenti ecclesiastici e della falsa denuncia di sollecitazione a cose turpi.
1. Falsificazione delle SS. Reliquie ad uso di Reliquie false. - Chi fabbrica reliquie false o le vende scientemente, le distribuisce o le espone alla pubblica venerazione, è colpito all'istante (ipso facta) di scomunica riservata all'Ordinario (can. 2326). Si dice che espone a pubblica venerazione colui al quale ha qualche autorità in materia o per ufficio (ad es., il sagresiano) o per l'Ordine sacro che ha ricevuto (ad es., il parroco, il chiorico ecc.).
Vendere poi le SS. Reliquie è atto di simonia (can. 1289 \ 1 ) e quindi il reo soggiace anche alle pene proprie di questo delitto.
2. Fabbricazione e falsificazione delle Lettere Apostoliche. - Contro questa specie del delitto di f. c'è tutta una fioritura di leggi penali nell'antica diritto canonico ( mathbf{3}, 34, mathrm{X}, mathrm{II}, 19 ). Nel diritto odierno tutti coloro che fabbricano o falsificano lettere, decreti o rescritti della Sede Apostolica o coloro che scientamente adoperano simili lettere, decreti o rescritti, incorrono all'istante (ipso facto) nella scomunica riservata in modo speciale alla S. Sede (can. 2360 \ 1).
I chierici poi che si macchiano di questo delitto sono puniti inoltre con altre pene che possono estendersi fino alla privazione del beneficio, dell'ufficio, della dignità, e della pensione ecclesiastica. I religiosi infine devono venir privati di tutti gli uffici che avevano nella religione e della voce attiva e passiva, oltre alle pene stabilite nelle proprie costituzioni (can. 2360 \ 2).
Sono punite con la scomunica la fabbricazione o la intera compilazione di lettere, la loro falsificazione o qualsiasi adulterazione in parte sostanziale; il loro uso o la loro presentazione per ottenere l'effetto, anche se in realtà, scoperta, p. es., la falsificazione, non ottengono l'effetto desiderato. Con il nome di lettera, decreto o rescritto della Sede Apostolica s'intendono a questo fine tutti i singoli atti pubblici, sotto forma di lettera, decreto - rescritto, spediti dalla S. Sede, sia dal romano pontefice sia dai dicosteri romani. E necessario però che se ne usi scientemente.
I falsificatori poi che usano di questi documenti falsi o falsificati, incorrono questa censure per due capi.
3. L'abrezione o subrezione nelle domande dei rescritti. - Se alcuno, nell'istanza inoltrata alla S. Sede o all'Ordinario del luogo per ottenere il rescritto, con frode o con inganno non dirà il vero o eaporra il f., può venir punito dal proprio Ordinario secondo la gravità della colpa (can. 2361). Tuttavia il rescritto, se l'abrezione o subrezione non è manifesta, può essere eseguito, se in mano ad un esecutore necessario, mentre è rimessa del tutto alla prudenza dell'esecutore, se questi è volontario (can. 54). Negli impedimenti poi di grado minore (can.
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1042 § 2) la dispensa in ordine al Matrimonio vale nonostante qualsiasi obtesione o subrezione (can. 1054).
4. La falsifisazione di altri documenti ecclesiosici. Coloro che fabbricano o falsificano lettere o atti ecclesiosici sia pubblici che privati, o odoro che salonicamente si servono di tali documenti possono venir puniti secondo la gravita del delitto (can. 2302). Se il falsario è poi qualcuno soldotto alla compilazione, scritturazione o conservazione dei documenti e dei libri in oggetto deve essere privato dell'ufficio e possono venire aggiunte altre pene (can. 2406 § 1). Se il crimine di f. viene perpetrato ai danni della Curia diocesana in documenti di notevole interesse e trattasi di f. sostanziale, il falsario è colpito di scomunica semplicemente riservata alla S. Sede, non escluso il vitorio controlare ed i canonici, oltre ad altre pene applicabili da parte dell'Ordinario (can. 2405).
In questi canoni si comprendono gli atti di qualsiasi autorità ecclesiastica inferiore alla Sede Apostolica, come gli atti dei vescovi, i documenti parrocchiali ecc.
5. La falsa denuncia della sollecitazione. - Se qualcuno per se stesso o per mezzo di altri denuncerà falsamente ai superiori un confessore per delitto di sollecitazione (v.), all'istante (ipso facto) incorre nella scomunica riservata in modo speciale alla Sede Apostolica, dalla quale in nessun caso può essere assolto, se non avrà formalmente ritrattala la falsa denuncia, ed avrà riparato i danni, secondo le sue possibilità (pro viribus), se vi saranno stati, ed avrà avuto inflitta una grave e lunga penitenza (can. 2363).
Inoltre qui non solo la censura è riservata, ma il possano stesso è di per sé (ratione vd) riservato alla S. Sede: anzi è l'unico del genere nella presente legislazione (can. 894). E ben si comprende, attesa la gravita del fatto che il legislatore intende colpire.
Per quanto riguarda le pene contro i falsi testimoni ed il delitto di collusione, v. resti.
III. Il f. nel diritto italiano. - Anche lo Stato deve tutelarsi contro le conseguenze del f., che scuote le basi della fede pubblica, cioè di quel certo giuridico in cui la società organizzata, per la sua stessa esistenza, ha bisogno di credere.
Il Codice penale italiano stabilisce le pene per il f. nel titolo VII del I. II, sotto la rubrica dei delitti contro la fede pubblica. Esso reprime le varie forme che il f. può assumere e le distingue in quattro categorie fondamentali: 1) falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e di valori di bollo, comprendente la falsificazione, l'alterazione e la spendita di monete a valori di bollo falsificati, la contraffazione di carta filigranata e la fabbricazione e detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di monete e valori di bollo, la falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto e il loro uso, ecc. (artt. 453-66); 2) falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, comprendente la contraffazione del sigillo dello Stato o di altri contrassegni di pubblica autenticazione e l'uso di tali sigilli contraffatti, l'uso abusivo di sigilli veri, l'uso o la detensione di misure o pesi con falsa impronta, la contraffazione e l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi (artt. 467-75); 3) la falsità in atti, comprendente i casi di f. materiale e ideologico commessi da pubblico ufficiale e da incaricato di pubblico servizio, le falsità, materiali e ideologiche, commesse da privati, l'uso di atti falsi, la soppressione e l'occultamento di atti veri (artt. 476-93); 4) la falsità personale, comprendente la costituzione di persona, la falsa attestazione o dichiarazione sull'identità a qualità personali proprie o altrui, la frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e l'uso indebito di tali certificati, l'usurpazione di titoli o di onori (artt. 494-98).
Bull.: G. Maggiore, Principi di diritto penale. II. Bologna 1934, p. 237 sgg.; Werne-Vidal, VII, nn. 296-300; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. VI, Torino 1946, p. 431 sgg.; J. Bryo, Iaria Canon. compendium. Bruges 1949, pp. 229-30.
Pietro Palazzini-Rodolfo Danieli
FALSO BORDONE. - Nome dato a una forma primitiva di polifonia, caratterizzata dall'uso esclusivo di terze e seste nonché dal moto retto in tutte le sue parti.
Il f. b. rassomiglia alle due altre forme primitive principali della polifonia, cioè all'«organum» e al discanto, in quanto il tema accompagnato vocalmente è tolto dalle melodie gregoriane, e tratta ogni nota con movimento delle parti aggiunte sotto o sopra. Ne differisce in quanto l'«organum» (e la sua variante, la «diafonia") come pure il discanto, adoperano esclusivamente le consonanze di quinta e quarta, almeno per l'«organum» di Ucbaldo, mentre il f. b. usa queste consonanze soltanto all'inizio e alla fine.
Il f. b. si cantava "alla mente" senza bisogno che fosse scritto. Scritto sarebbe apparso come una successione di accordi di terza e quinta in posizione fondamentale dove il canto dato stava sia nel centro sia nella parte superiore. Cantato, il f. b. si sentiva come successione di accordi di terze e seste, giacché la nota scritta apparentemente come basso (bordone, dal francese boudoo) veniva trasportata dal cantore all'ottava superiore e diventava così una sesta, non più «bordone» vero, ma «f. b.». Sembra che in qualche caso non solo il basso, ma anche la terza fosse trasportata all'ottava superiore, e allora il f. b. risultava per l'orecchio quasi una successione di accordi di quarta e sesta. Queste diverse maniere di eseguire il f. b. si chiamavano sights (Gulielmus monachus, Chilston).
Storicamente il f. b. è riconosciuto come una forma di origine inglese. Nel 1430 Gulielmus monachus ne parla ancora come di una particolarità della grande Isola: «...nota quod ipsi (Angliei) habent unum modum, qui modus Paulabourdin nuncupatur». Mentre le prime tracce di canto a più voci risalgono, pure in Inghilterra, al tempo di Secto Erlugena (m. nel 886 - De dicisione naturae, 1. V, 4), l'apparizione del f. b. può essere dell'inizio del sec. xIII: le prime allusioni e tale forma di composizione si trovano, secondo Riemann, in Giovanni di Gariandia (m. nel 1240). I più antichi trattati sul f. b. sono del sec. xv e sono dovuti agli inglesi Lionel Power e Chilston.
Il f. b. rappresenta una evoluzione di una forma più semplice a due voci, il glymel, "cantus gemellus", di origine scandinava secondo il Lederer, in cui il canto fermo è accompagnato da una terza sopra o sotto, la quale si può trasportare all'ottava superiore, cosicché ne risulta per l'orecchio una successione d'intervalli armonici di sesta o di decima. Questo polifonia a due voci parallele viene indicata nella Descriptio Cymbriae di Giraldo di Cambrai, che sarebbe il primo teorico di questo genere; di lui un manoscritto di Uppsala della fine del sec. xIII conserva un esempio antico sull'inno a s. Magno "Nobilis, humilis, Magno martyr stabilis..."
Il f. b., polifonia embrionale di carattere popolare, ha il grande merito di avere aperto alla polifonia doria vie nuove, lottando sul terreno della pratica contro le pretese dei teorici che escludevano gli intervalli armonici di terze e seste come dissonanze: queste dissonanze, chiamate da alcuni a consonanze imperfette x, ebbero in Inghilterra, oltre alla consacrazione dell'uso, anche la legittimazione teorica: Walter Odington per primo tentò nel suo De speculatione musicet di rendere matematicamente ragione di questi intervalli condannati dalle es. plenti tradizioni pitagoriche. Con la pratica del f. b. si andava verso il concetto dei rivolti degli accordi.
Senza dubbio il f. b. influil moltissimo sull'epoca e sull'opera stessa di Dufay: un certo numero dei suoi
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ioni suno interamente notari in f. b. Finché si è attribuita a Dufay una parte preponderante nello sviluppo della scrittura contrappuntistica, per conseguenza si è data molta importanza alla forma polifonica del f. b. forace, dopo che gli atudi più recenti hanno dimostrato l'influsso dell' A r a noma (v.) dei madrigalisti fiorentini sull'evoluzione della tecnica musicale nel sec. xiv, la parte del f. b., come pure dei musicati inglesi, è stata ridotta a più giuste proposizioni. Il fiorino della polifonia non fece scomparire il f. b: lo si ritrova ancora in Joaquin des Prés (messa "Mater Parria"), in Brunot (messa "Quoniam Tu solus"), in Palestrina (messa "Improperia"). La voce f. b. si riferisce anche a un'altra forma di canto polifonico dove ogni nota del canto dato riceve pure un trattamento dirennio armonico, ma non più cui movimento parallelo obbligatorio di tutte le parti (Miserev di Allegri, ad es.). Non è più un contrappunto "alla mente" secondo regole fisse: la fantasia ha la sua parte e si va verso una composizione originale.
Finalmente, ai nostri giorni rimane in uso una forma di f. b. che risale ai grandi maestri dei ' 500 : si recitano i versetti salmodici a quattro o cinque voci con contrappunto fiorito soltanto per le cadenze mediana e finale; la corda di recita delle rispettive voci cambia dalla prima alla seconda parte del versetto salmodico. I primi f. b. di questo genere sono dovuti a Viadana (pubblicati nel 1596). Si conoscono a si eseguiscono ancora dei f. b. composti in questa maniera da Vittoria e da Palestrina.
Bint.: G. Adler, Studie zur Geschichte der Harmonie, Francoforte sul Meno 1881 ; H. Riemann, Geschichte der Musiktheorie vom 9-13 Jah-h., Lipsia 1898; id., Handbuch der Musikgeschichte, ivl 1919; G. Adler, Handbuch der Musikgeschichte, Francuburtz sul Meno 1923, p. 235; A. Schering, Storia della musica... (Gavole), Milano 1941, p. 25 sgg.
FALUDI, FERREC. - Poeta e letterato ungherese, gesuita, n. il 25 marzo 1704 a Kőszeg, m. il 18 dic. 1779 a Robunca, dopo aver vissuto quasi sempre in Austria a Vienna, Graz, Presburgo, Lina, Tymau, insegnando lettere, atoria, esegesi, filosofia. Fu anche direttore della tipografia accademica di Tymau e bibliotecario a Fresburgo. Dal 1740-45 fu a Roma confessore in lingua ungherese e studioso di letteratura.
Per l'elegante prosa F. è chiamato il a Cicerone ungherese a, a come poeta è stato rivelato, specialmente dopo la sua morte, per merito del poeta nazionale Nicola Révay. Vanno ricordati i suoi versi Kittensinyus maradvodeyi, 2 voll., Györctt (1786-87); e i suoi racconti Teli sitzaakoh ("Sere d'inverno"), Posombon 1787 gli ottennero una grande fama. Vivente, F. pubblicò parecchi libri di formazione spirituale e civile, molto stimati dalla nobilità.
Bint.: Sommervogel, III. coll. 337-39; G. Gëfin, F. F. (1714-75) (Publieationes ad historiam S. I. in Hangaria illustrandam, n. 13), Budapest 1940.
Arnaldo M. Lanz
FALZACAPPA, CIOVAN FRANCESCO. - Cardinale, n. a Corneto il 7 apr. 1767 , m. a Roma il 18 nov. 1840.
Entrato giovanissimo in prelatura, Pio VI gli affidò la presidenza della commissione costituita per aiutare i sacerdoti francesi esuli a Roma dopo lo scoppio della Rivoluzione; Pio VII lo creò canonico vaticano a segretario della S. Congregazione del Buon Governo. Relegato a Capraia per non aver voluto sottomettersi al regime napoleonico, nel 1814 fu nominato segretario della S. Congregazione del Concilio e vescovo titolare di Atene.
Nel Concistoro del 10 marzo 1823 fu preconizzato vescovo di Ancona e Numans e creato cardinale dei SS. Nereo ed Achilleo; Leone XII gli affidò la prefettura del supremo tribunale della Segnatura. Passò sotto Pio VIII alla diocesi suburbicaria di Albano e sotto Gregorio XVI, il 22 nov. 1839, alle diocesi, unite pro illa vice, di Porto e S. Rufina e di Civitavecchia e fu nominato presidente
dei Censo. Tutte queste cariche il V. esercitò con profondo zelo e vivissima pietà, acquistandosi grande autorità nel S. Collegio e nella Curia romana.
Bint.: G. Moroni, a. v. in Dizian, di credia, storica ed ecclesia. slica, XXIII, pp. 21-22; J. Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten zeit, I, Monaco 1933, pp. 123, 132, 475 sgg., 415.
Benso U. Montini
FAMA. - Con questo termine s'intende a il buon concetto che si ha di una persona in un certo ambiente per le qualità di cui la si ritiene dotata. Richiede quindi una qualche diffusione, a differenza della stima che può anche essere limitata ad una persona sola. Può riguardare tanto le qualità morali (ossia quelle fondate sull'uso della libertà), quanto le qualità fisiche e intellettuali; può essere comune o speciale a seconda che vengono attribuite qualità solitamente possedute in un certo tempo a luogo, oppure qualità eccezionali.
La f. può acquistarsi sia con la divulgazione di buone qualità realmente possedute, sia con la divulgazione di qualità fittizie. Altrettanto va detto della perdita di essa. L'attribuzione di cattive qualità che non si hanno costituisce la colpa specifica della calumio: l'attribuzione di difetti reali vien detta detrazione (v.) e talvolta anche maldicenza. Tutto questo può esser fatto anche solo con un gesto, una sospensione, un silenzio, un sorriso, un movimento del capo, delle spalle o degli occhi, un'interrogazione, un'insinuazione; ma il grande mezzo di reputazione o di diffamazione rimane sempre la parola, sia orale che scritta, specialmente con la potenza di diffusione consentita dalla stampa, dal cinema, dalla radio e dal complesso delle forme pubblicitarie e propagandistiche. A tal fine sono da rileggere e rimeditare i numerosi passi biblici riguardanti la lingua e la sua efficacia nel costruire o distruggere la f.
L'importanza della quale è grandissima sia in se stessa, sia per le conseguenze sociali ed economiche che può avere. Dice la Scrittura che il buon nome è preferibile alle ricchezze (Prov. 22, 1); onde esorta ad avere gran cura: "hue enim magis permanebit tibi quam mille thescuri pretiosi et magni. Sonse vitae numerus diarum: bonum autem nomen permanebit in aevum" (Prov. 41, 159). Ciò vale soprattutto per le professioni fondate essenzialmente sulla fiducia (ad es., quello del medico, del sacerdote, dell'avvocato, ecc.). Una buona o cattiva f. può determinare rispettivamente la fortuna e la ravica di una persona. In ogni caso è condizione indispensabile d'influenza ed elemento necessario di successo.
Per tali motivi anche la più elementare riflessione permette di concludere che ognuno ha diritto alla f. e per conseguenza passa gravemente o lievemente secondo i vari modi e la misura della lesione chi la distrugge o la mette in pericolo. In tal senso parla la S. Scrittura (cf., ad es., Ps. 14, 3; 33, 14; Prov. 20, 19; 30, 10; Sup. 1, 11 sgg.; I Tim. 3, 2; Rom. 1, 30; II Cor. 12, 20; Int. 4, 11, ecc.) e la tradizione parristica (specialmente i commenti dei Padri ai passi biblici citati).
Tali affermazioni hanno un valore assoluto in quanto si riferiscono ed escludono la calunnia; per la detrazione invece suppongono che la permanenza della buona reputazione di una persona non sia di danno agli altri. La casistica ha abbondantemente sviluppato quest'ultimo punto, dando una lunga serie di situazioni in cui è lecito manifestare i difetti altrui (manifestazione di genitori o ai superiori dei difetti dei figli o dei sudditi per render più facile la loro correzione; manifestazione a fidanzati, a chi intende affidare a determinate persone incarichi di fiducia, manifestazione a competenti per avere consiglio, ecc.).
L'importanza sociale della buona reputazione ha indotto il legislatore a proteggerla con la forza della legge.
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Nei CIC si dice: a Si quis... verbis vel scriptis vel alia quavis ratione... bonam famam lacserit, non solum potest ad norman can. 1628,1938 mathrm{cog} ad debiram satisfazionem praestandam domnaque reparanda, sed proeteres congruie poenia ac poenitentia puniri, non exclura, se de clericis agatur et causa ferat, suspensione aut remolone ab officio et beneficio (can. 5353). Il Codice penale italiano se ne occupa agli artt. 595-599. In essi si dice che "chionque... comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci mila (a. 595). Sono escluse solo a le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patroribatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ovvero dinanzi all'Autorita amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa e del ricorso (a. 598). Le pene sono aumentate se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oppure "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, oppure "se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'Autorità costituita in collegio a (a. 595). Tali delitti a sono punibili a querela della persona offesa... (a. 597) e per essi, il colpevole... non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa: (a. 596).
Data la natura della colpa di diffamazione è evidente che essa comporta anche il dovere di riparare tutti i danni ingiustamente causati. - Vedi tav. LXVII.
Bim.: K. Florian. La teoria psicologica della diffamazione, 2^{°} ed., Torino 1927: A. Vermeersch. Theologiae moralis psiontibis.... II, Roma 1937. n. 297 sg.: V. Menami. Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, VIII, Torino 1937: P. Ciarotti. De intuita ac diffamazione in tace poendi canonica, Roma 1937: D. Reude, s.v. in Nuovo Digneto Italiano, VI, pp. 1104-12.
Giovanni Battista Guzzetti
FAMIANO, santo. - N. a Colonia ca. il 1090, m. 18 sg. 1150 a Gallese (Viterbo). Di nobile famiglia, chiamato alla nascita Gerardo o Quando, in gioventú pellegrino per devozione a Roma ed altri santuari d'Italia e a S. Giacomo di Compostella, impiegandovi sei anni.
Si fece monaco sistemense nel monastero di Ossira presso il fiume Mino in Spagna. Creato abate, lasciò ben presto la carica per continuare i suoi pellegrinaggi specialmente ai Luoghi Santi, dove rimase tre anni ripassando per Roma. Aveva speso a pellegrinare 22 anni della sua vita. Lo si dice canonizzato nel 1154 da Adriano IV che gli avrebbe mutato il nome di Quardo in quello latino di F.
Bim.: Acto SS. Augusti. II. Parigi 1867. pp. 389-95: S. Steffen. Der M. Pension in der Geschichte und Legende, in Studien und Mitteilungen aus dem Bensdihsiner- und dem GütercensierOrden, 29 (1908), pp. 163-69. 461-69.
Uldefico Vicentini
FAMIGLIA. - E l'istituto che raccoglie gli sposi e i figli nati dalla loro unione o ad essi assimilati.
Sommario: 1. Fondamento naturale biologico della f. II. Le teorie evoluzionistiche sull'origine della f. e i dati positivi dell'ernologia. - III. La f. nel diritto romano e intermedio. - IV. La f. nella dottrina cattolica. - V. La f. e l'educazione. 1. Fondamento naturale e biologico della f.
Le teorie sulla consistenza delle forme associate sono varie e di diversa natura. In Darwin non si trovano che degli accenni di carattere sociologico i quali riportano il problema nel campo essenzialmente naturalistico. Però egli riconosce come, anche nei primi tempi, l'uomo debba essere vissuto in aggregati familiari, e sostiene che, appena il matrimonio diventa comune, sia esso monogamico o poligamico, la gelosia conduce ad inculcare la virtù femminile, la quale essendo onorata, tenderà ad estendersi in tutte le donne nubili. Darwin però non va

(da M. Gaziude. Anthropologie der Freeland - Indiener. M.aliura presso Vienna 1901)
Famiglia - Una famiglia Selk-nam - Terra del Fuoco.
troppo oltre, ciò che invece si trova nei sociologi i quali estendono il principio evolutivo all'organizzazione sociale umana. H. Spencer, appunto, pone il suo famoso parallelismo fra evoluzione organica ed evoluzione delle forme associate che egli definisce come superorganismi. In ciò il sociologo fa un passo arbitrario dalle concezioni naturalistiche darwiniane a quelle degli aggregati familiari, tentando di rivelare una evoluzione anche in questi. Se non che i continuatori di Spencer hanno ancor più falsato alle basi il suo parallelismo analogico, pensando la società umana come un vero e proprio organismo (J. Novicow, R. Worms, A. Schäfke, P. Lilienfeld). Ma la critica moderna ha invero dimostrato l'infondatezza di questi tentativi. Comunque un merito va riconosciuto a tali precedenti: quello di illuminare le manifestazioni sociali dell'uomo considerandone gli aspetti naturalistici che si deducono dalle analogie di comportamento degli altri animali. Taluni, estendendo certi comportamenti di mammiferi alla specie umana, hanno persino affermato l'esistenza di uno stadio primitivo di promiscuità (o stato paludoso di J. Bachofen). Altri viceversa, sempre ispirandosi alla natura, hanno avanzato la concezione più realistica della saldezza del nucleo familiare fino dai primordi (E. Westermarck, 1891).
Successivamente si cade nell'errore opposto di dimenticare la natura e fermarsi ai fatti attualmente osservabili nel campo sociale. Soltanto più di recente le opere si sono orientate verso una più orga-
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nica e ponderata considerazione del problema, mentre nel complesso le antiche teorie dell'organicismo evoluzionista hanno lasciato le loro tracce. Esse anzi, per alcuni autori, hanno cipreso vita, anche se sotto altra veste, come nel caso di H. Driesch e di altri sostenitori del cosiddetto neo-organicismo. L'organizzazione sociale umana va invece interpretata secondo un principio di ricerca obiettiva delle sue cause, a fra queste certamente bisognerà considerare quelle di ordine naturalistico inerenti ai caratteri della specie.
Fra i caratteri biologici maggiormente influenti sulle forme sociali sono innanzitutto la durata della vita e la durata dello sviluppo, purpremet. tendo che essi non vanno considerati singolarmente, ma nel loro insieme e nella loro contemporanea sussistenza.
La durata della vita nell'uomo è dedotta preferibilmente dalla durata normale che è data dall'eta matura in cui si osserva il maggior numero di morti.
Per il Italia essa oscilla (nel 1930-32) intorno a 76 anni, nel 1881-82 intorno a 70. L'aumento osservato nel tempo è principalmente dovuto ai progressi sanitari ma in genere lo si trova molto rallentato, se non annullato del tutto, quando si sono raggiunte determinate condizioni favorevoli di ambiente e di igiene della popolazione. Pertanto oggi l'inamovibilità che il predetto valore sembra avere raggiunto, di fronte agli ulteriori progressi della mortalità, sta ad indicare la sua coincidenza con un valore riposo e biologico. L'altro carattere dato dalla durata dello aviluppo va precisato per studiare l'età in cui l'individuo raggiunge la piena autonomia. Età vaga, ma che certamente oscilla fra la fine della pubertà e la fine dell'oscrescimento organico. Vi sono differenze razziali: tuttavia le differenze fra l'uomo e le altre specie animali, nel rapporto fra durata normale della vita e durata dello sviluppo, sono talmente forti da non togliere minimamente valore dimostrativo alle conclusioni che oggi si è in grado di formolare.
Nel senso strettamente biologico e relativo il tempo che l'uomo impiega per crescere fino a vita autonoma a molto superiore (tre, quattro, fino a dieci volte) nei confronti di tutti gli altri mammiferi. Questa differenza è poi ancora più sensibile se si pensa al tempo occorrente per l'uomo affinché egli veramente divenga atto alla riproduzione (non solo fisiologica) e alla difesa della sua prole, senza di che non si puó parlare propriamente di autonomia. Circa le modalità della crescenza si può poi aggiungere che, anche a parità di tempo, nell'uomo essa avviene molto più lentamente che non negli altri mammiferi. In questi, fra l'altro, i neonati manifestano assai più presto che non nell'uomo il loro progresso psichico con indipendenza di facto e di azione. Ciò che vale anche nelle scimmie antropomorfe, per cui il compito di allevamento e di tutela della prole è molto più lieve, mentre nell'uomo il neonato permane a lungo in uno stato di completa inestitudine. Se si pensa poi alla successione di più nascite quando ancora il gravame della precedente
non è finito, ci si rende conto che per la specie umana la tutela dei figli costituisce un impagno singolare.
Un altro carattere della specie influente sul tipo di associazione è dato dalla lunga durata della senescenza umana, intesa nel senso di inettitudine al lavoro e di inutilità materiale per la f. Viceversa negli animali la capacità lavorativa utile alla loro vita si estende autonoma molto a lungo rispetto alla durata normale dell'esistenza. E certo che la durata della vita lavorativa è molto più breve nella specie umana. Inoltre, poiché l'età della menopausa

Famiglia - Gruppo di bambini che si riparano dal sole sotto un granaio. Acioli dell'Uganda (Africa Orientale Indese).
segna il limite massimo all'attitudine procreativa, si vede come nella donna la durata della vita feconda sia relativamente molto breve in confronto al mondo animale. Le conseguenze di ciò si possono riscontrare nei confronti dell'ampiezza dei nuclei domestici e della loro continuità e saldessa nel corso del tempo. L'equilibrio numerico dei sessi giustifica poi, insieme alle altre circostanze, il connubio umano nella sua forma menaganica, continua a stabile. Per questo si deve affermare che f. e società hanno un'unica origine a non possano avere seguito un ipotetico processo evolutivo generale, se sono necessariamente dipendenti della costituzione fisica della specie, in quanto tale, fin dal principio della sua apparizione. Tutti i fattori che turbano in qualunque modo tali presupposti biologici incidono sfavorevolmente nei riguardi della forza di coesione sociale la quale a volte non trova altra difesa se non nei supremi principi etici. Ma appunto per questo va rimessa in valore quell'armonica concordanza di base che sussiste tra morale, etica e la più intima natura dell'organismo. Ogni sfasamento nell'una si ripercuote infatti, normalmente, anche nell'altra, come per una ineluttabile necessità di equilibrio insita nella natura profonda della persona umana.
Nel complesso anche lo studio della tendenza sociali negli animali porta a concludere secondo l'armonia di una legge naturale che vuole tanto più uniti i processori quanto più debole è la prole. Vi sono delle eccezioni, ma queste dimostrano solo che noi non passiamo controllare fino in fondo tutti i fattori determinanti il fenomeno.
Date le premesse sul fondamento biologico dell'organizzazione familiare monogamica si è indagato per vedere quanto il risultato della colonizzazioni dipenda dalla forma del trapianto demografico nei nuovi territori. Sono noti i gravi inconvenienti che gli studiosi di esse coloniali hanno più volte segnalato in dipendenza, ad es., della sovrabbondanza numerica dei maschi sulle femmine: il mancato attaccamento alla f., i disordini più vari di natura sociale, l'aumento grave della criminalità, dell'immoralità e dell'individualismo più sfrenato. E per questo che tali inconvenienti sono stati minori per le colonizzazioni agricole (quando cioè meno si era procurato lo squilibrio demografico del gruppo), e maggiori invece nei casi di colonie industriali, commerciali o soltanto militari. In tal senso le colonizzazioni sono state dei veri e propri esperimenti scientifici i quali hanno confermato ancora una volta il valore umano dell'istituto familiare monogamico. I risultati duraturi di molte colonizzazioni greche
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e romane sono proprio dovuti al loro carattere agrario ed alla stabilità equilibrata del loro insediamento poli-rico-demografico per la valorizzazione delle terre. Ma le prove più palesi del successo della colonizzazione in rapporto alla struttura demografica del gruppo sono fornite dalla storia moderna. In particolare si devono citare i grandiosi esperimenti di colonizzazione effettuati nel Canada e in Australia. Entrambi sono divenuti, col tempo, dei veri successi e si basano su una buona struttura biodemografica delle popolazioni, tanto che fanno registrare un tito livello di natalità anche rispetto ai paesi di origine.
Il vincolo familiare poggia pero anche su altre circostanze, morali, sociali, ambientali, le quali contribuiscono a modellarne le caratteristiche e a renderlo più o meno saldo. In casi eccezionali questi fattori possono contrastare persino il connubio naturale e ricondurre alla poligamia: viceversa di norma essi contribuiscono alla coesione spirituale della coppia. Su considerazioni di questo genere la letteratura si è orientata spesso anche allo scopo di ricercare le origini della f. in rapporto all'organizzazione più vasta dello Stato (o Civitas in generale). Si sono formulate in proposito teorie opposte che pongono lo Stato come una estensione successiva e su scala maggiore delle singole f. aggregate fra loro, oppure stabiliscono la priorita dello Stato a quale avrebbe dato vita successivamente ai più piccoli aggregati domestici. Ma più sicuramente le osservazioni biologiche fanno sostenere che f. monogamica a Stato (in senso generale, come aggregato maggiore a carattere politico) hanno un fondamento comune, nelle finalità che sono volte sempre alla conservazione e alla buona riproduzione della specie. In senso naturalistico, quindi, la stessa ricerca di una priorità nel tempo non va posta come problema generale. Le due forme di aggregati si completano reciprocamente per lo stesso fine e l'una trova il necessario equilibrio nell'altra, per cui dal punto di vista biologico le due istituzioni sono una unità e definiscono l'ordinamento naturale della societa. Il problema delle origini è pertanto solo un problema di casi singoli, ma il paleontropologo e l'etnologo hanno un compito ben più generale da affrontare, alla luce della soluzione suddetta, per comprendere più a fondo anche gli aspetti sociali della natura umana.
Nell'ambito dei casi singoli la vita moderna del mondo civile occidentale ha ingigantito e potenziato tutti i fattori di disgregazione del vincolo familiare. Le conseguenze di questo processo sono di carattere spirituale e morale, ma anche di carattere biologico, perché minano il fondamento stesso della convivenza sociale. I fanciulli processi in tali condizioni sono progressivamente abbandonati a se stessi a lo sarebbero fino all'estremo limite se non vi fossero quei freni naturali, istintivi, in-
siti nella natura umana che noi definiamo nel campo del sentimento. E per questo che il materialismo dilegante combatte anche il sentimento credendo erroneamente di ricondurre l'uomo sulla via delle leggi naturali. Viceversa, la positiva osservazione storica della società umana sembra confermare sempre maggiormente una legge naturale secondo la quale l'ordinamento sociale dei gruppi singoli sarebbe governato anche da una forza interna di riequilibrazione, a carattere demogenetico, per cui ogni fenomeno di disgregazione ha dei limiti di sviluppo, nel tempo a nello spazio, come di fronte ad una soglia di natura biologica, ma il cui finalismo è evidente.
Il divorzio, in particolare, come soluzione di continuità del vincolo familiare, è una conseguenza di fattori di disgregazione, i quali purtroppo sussistono egualmente dove la legislazione non ne prevede il riconoscimento. Il divorzio è quindi come un sintomo di una malattia sociale in atto la cui terapia dovrà risalire alle cause, che consistono in una perdura educazione biologica, spirituale e morale. Come il sintomo di alterazione della temperatura individua-
le è misurabile con numeri di gradi, cosi il sintomo di alterazione dell'organismo sociale si può misurare anche in numeri, in percentuale dei divorzi annui sui matrimoni contrasti nel medesimo periodo di tempo. Queste percentuali dicono positivamente quante f. si disgregano in un anno su cento matrimoni celebrati. Sono cifre penose che crescono ovunque negli ultimi cinquant'anni e non rappresentano purtroppo neppure la reale gravità del male, che è maggiore, anche in molti casi nei quali non si realizza la soluzione legale di continuità del vincolo.
Altri mezzi di disgregazione della f. hanno un carattere prettamente biologico, come la fecondazione artificiale e la maternità paradossale, che è pure sperimentalmente possibile, secondo cui un ovulo fecondato si può trapiantare da una femmina all'altra. Ma sono aspetti di degenerazione umana, i quali sfruttano le conoscenze della ricerca biologica per un turpe processo di falsificazione della vita.
Bibl.: Oltre alle opere citate nella parte etnologica, cf. E. Fauré Fremiet, La cinétique du déveleppement. Parigi 1925 (importante per la bibl.); E. Stresemann, in Handluck der Zoologie, Berlino 1928 (cf. per l'epoca di comparsa della capacità penetrea), pp. 296-97; G. Mondaini, Il fattore demografico nell'organizzazione sociale dei Bànta, Roma 1925; F. Marconcini, Culle custe, rilievi e considerazioni sulla denatalità europea, Como 1935; L. Livi, I fattori biologici dell'ordinamento sociale.Padova 1937; G. Ebner, Saggio sulla poligamia, Roma 1940; A. Sacchetti, Sulla zollupo naturale delle popolazioni bianche emigrate in Italia, in Rivista di biologia coloniale, 2 (1942); id., L'uomo che conosciamo. Considerazioni di un antropologo. Napoli 1940. Alcuni lavori che dimostrano come la estinzione delle popolazioni possa dipendere dall'esiguità numerica del gruppo e quindi dall' inadatto ordinamento delle f.: W. Rivers, Essay on the depopulation of Melanesia, Cambridge 1952; F. Sorvignon, Interni al problema dell'estinzione dei popoli selvaggi, in Rivista di antrop., 28 (1928-29), pp. 383-400; P. M. Gusinde, Das Völkerstorben in Ozeanien und America, in Veröffen Behangen des Abad. Misionstverrius. Vienna 1929; C. Valenziani, Il problema demografico dell'Africa equatoriale, Roma 1931; R. Thurnwald,
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Die Menuebliche Gesellschafr in ibren etbnesmoinlogischen Grundlagen, Berlino 1931-32.
Alfredo Sacchetti
## 11. Le teorie evoluzionistiche sull'origine della
## F. E I DATI POSITIVI DELLA ETNOLOGIA.
Nel 186 r il Bachofen richiamava l'attenzione degli emologi sul fatto che in certe popolazioni la successione avviene non in linea paterna ma in linea materna. Con gli esempi raccolti e con l'applicazione della legge formolata dall'evoluzionismo - secondo la quale lo sviluppo delle manifestazioni spirituali dell'uomo sarebbe stato caratterizzato da una linea uniforme e ascendente (quindi da un continuo progresso) - costrui la teoria che il matriarcato, ossia la supremazia della madre, avrebbe preceduto il patriarcato e la estese a tutti i popoli.
Ma la costruzione classica della teoria evoluzionista sull'origine della f. fu fatto soltanto più tardi da H. Lewis Morgan, il quale accettò e ampliò la teoria del Bachofen costruendo altri stadi dell'evoluzione sociale, anteriori allo stesso matriarcato: il matrimonio di gruppo, la f. consaguinea e la promiscuità sessuale.
Il " matrimonio di gruppo " sarebbe quello stadio sociale in cui un "gruppo di uomini sposa congiuntamente un gruppo di donna "; in altri termini tutti gli uomini appartenenti a un gruppo avrebbero avuto libero accesso a tutte le donne di un altro gruppo e reciprocamente tutti gli uomini di questo gruppo con le donne del primo.
Lo stadio della "f. consanguinea "sarebbe stato caratterizzato dal matrimonio tra fratelli e sorelle e della sola esclusione dal matrimonio tra i genitori e i figli e in linea generale tra gli appartenenti a ge