volume-05

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 iscrizioni paleocristiane sono arrivate in massima parte su lapidi di marmo o di altra pietra meno noluba, poche relativamente sono quelle incise sul metallo o sulla corte di oggetti d'uso domestico, poche quelle dipinte a pennello; invece abbastanza numerose quelle graffite con punta dura sopra gli intonaci. Gli antichi avevano gli stessi difetti dei moderni; grazie ad essi certi muri su cui ogni passante ed ogni ozioso fermò un suo ricordo sono diventati per noi preziosi polinsesti, sui quali si leggono stratificati sentimenti e notizie del più alto interesse. Basti ricordare il graffito del Palatino con la scena dell'irisione dell'adoratore di Gesù ed il muro trovato ancora carico di graffiti di devoti sul sepulcro di S. Pietro, a quelli assai più noti delle catacombe di S. Sebastiano.

La scrittura è quella capitale (v.) quadrata o rustica, nelle forme correnti, piuttosto irregolari ed asimmetriche, spesso veramente molto brutte, dei suoi, iv e v. Le tornantate forme corsive (v.) sono quasi esclusivamente riservate ai graffiti. La difficoltà spesso non lieve di leggere questa iscrizioni deriva dal fatto che molte abbondano di errori, mancano di punteggiatura fra parola e parola o l'hanno sbagliata, presentano miscugli di sigle sibilline, lettere stranamente deformate, ovvero una fonetica ed una grammatica instantanima da quelle regolare. Chi incide l'iscrizione sovente non sa leggere e copia materialmente un testo che non capisce; altre volte colui stesso che detta l'iscrizione non sa di lettere e si esprime come parla il volgo degliinfimi quartieri.

La pronuncia del latino e del greco nei secc. iv e v era ormai profondamente alterata, e se un uomo dell'età di Pericle o di Cesare fosse ripassato per le vie della sua città avrebbe sterrato a riconoscerla per sua ed a farsi capire. I poveri autori delle epigrafi cristiane, che scrivono come parlano, scambiano continuamente il B con il V (Vitalis e Bittalis), il DI - vocale con Z (dizcomus e zuccons, baptizatus e baptidiatus), C K e Q fra loro (quiesce: e ccorros, Quirinus e Cyrinus), X con C S ed S (visin, viscit, visit, Aysius e Sastus), IE con OE e ZE (Ieunorius e Genarus e Zenaria, Alciouss e Alogiosus, Genesis e Ienezia, Matus e Magius), TJ con Z e S (Gentiane e Genatus), Y con E (Hypsetus ed Epatilus), Y con O ed E con I specialmente nelle Gallie (christiani e crestiani, titulum e retalum, senza parlare dei dittonghi, delle doppie e delle aspirate dove troppo spesso non riescono a raccoperarsi, e delle consonanti finali spesso tralasciate nello scritto come nella pronuncia (bocata so = vocata sum). Peggio poi quando per malintesa dottrina si etimologizza a rovescio (Aeliadorus per Dytiodorus, credendolo derivato da Aelius).

Coloro che scrivono in greco aggiungono alla maggior parte di questi un gran numero di errori propri della loro pronuncia, e scambiano AI con E (sivōv per ēvōv, Cijocs per Cijouss), OI con Y (ōvōcs per ēvō̄̄̄st, xō̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄̄

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(da E. Wahl, The monastery of Epliphanise of Tisdre: Novea Tora 200.E, p. 201) Epigrafia cristiana - Frammenti di lettere di a. Atanasio, Tebe, Monastero di Epifanio.
il fascino della composizione poetica per se stessa era tale, che faceva agevolmente passar sopra a tutti i difetti di stila, di metrica, di lingua, ed anche d'ispirazione.

I difetti di fonetica e di morfologia sogliono essere molto più gravi e più frequenti nei nomi propri, nei quali poi generano difficoltà molto maggiori per la retta lettura ed intelligenza. Poiché anche l'onomastica delle iscrizioni paleocristiane è ormai molto diversa da quelle che si conosce dai classici. L'uso dei tria nomina ancora frequente nel sec. III diventa poi rarissimo, ed anche la presenza dei gentilizi va facendosi sempre più rada nel corso del iv. S'introduce un grande disordine anche nelle titolature dei personaggi importanti, per i quali i gentilizi diventano spesso cognomi (e fanno peralno da pronomi), e all'incontro dei veri cognomi assumono terminazione e funzione di gentilizio. L'unico elemento costante, anche per gente di buona condizione, è la presenza del cognome, e quelli che vogliono darsi del tono se ne pigliano più di uno. I nomi propri di persona delle lingue moderne scendono in linea retta dai cognomi quali erano in uso già nei sece. IV e v.

Si è posta da molti la questione dei nomi tipicamente cristiani, cioè coniati dai cristiani, e si è andato molto in là su questa strada. E un cammino difficile e spinoso a percorrere e pieno di trabocchetti. Tutto computato, non pare che, almeno per i secc. IV e v, siano stati numerosi i nomi messi in uso dai cristiani. Si tratta di certi nomi biblici come Petrus, Ieannes, Suonona; a tutti da concetti cristiani come Anastasius, Paschasius, Agape, Athanasius, Adeodatus; oppure di certe composizioni care specialmente agli Africani (Deegratias, Quodvulcdeus, Haberdeus, Deuededii, ecc.); talora nomi già usati dai pagani divennero comunissimi e quasi propri dei cristiani per la loro fama o il loro significato; tali Paulus, Maria, Stephanos, Redemptus, Cyrtacus, Bonifatius, Dominicus, Elpis. Si annoverano spesso fra questi i nomi cosiddetti di umiliazione, come Praiectus, Stercarius, Kumpurvós, Calumniatus, Contumellesus, Importunus, Alogius; ma sono piuttosto da attribuire ad una moda propria del tempo che a sentimento di virtú cristiana. Del resto occorrono gli
stessi nomi che si trovano pure nelle epigrafi pagane dello stesso tempo, anche quelli di pretia marca idolatrica, come Mercarius, Venerius, Isidorus, Diodorus, Apollodorus, Diogenes, Saturninus, Palladius, Aphrodisius, ecc. Nessuno ci badava.

Però questi nomi spessissimo non sono più usati nelle forme proprie del buon tempo classico, ma adattati al gusto corrente con suffissi nuovi come -ius, -entius, -entius, -entius, -esus, -ensis, -io, -os. Cosi più che Euryclus ed Eúorßís si dice Eurychius ed Eúorßios, Tyrannio e Domnio invece di Tyrannus e Domnus, Domnus e Leontius invece di Bonus e Leo, e cosi Asterius, Adelphius, Agopius, Venantius, Vincentius, Martensis, Calendio, Troplumius, 'Eтaqoás, ecc. Anche la loro declinazione si presenta profondamente alterata da una serie di fenomeni che si possono ricondurre a due capi: l'invasione delle desinenze greche sulle latine e la prevalenza delle forme deboli sulle forti. Iuliane-es, come Agape-es, Menas-e diventano forme normali, e accanto ad Haguavue si ha Hagne-es ovvero Hagnes-etis, e cosi Semne-etis o enis, Spes-enis, Euryches-etis, Hedys-iuis, e simili, fino a Vitalis-iens, Me-nas-atis, Epicresis-idis, Attilis-onis.

Non c'è da far caso se tutta questa onomastica sia anche etimologicamente più greca che latina. Molti stimano di poter dedurre dalla qualità dei nomi la nazione delle persone, ma lo studio delle epigrafi mostra che, almeno per i sece. III-v, ció è un'illusione. Nomi latini sono in quel tempo comunissimi ad orientali, come i nomi greci agli occidentali. Non vi si prorleva nessuna attenzione, o se qualche elemento vi influiva, era solo la moda a un certo gusto di esotismo.

Invece è istrutivo esaminare nell'epigrafia la flessione dell'uso del greco in Occidente. Sino al tempo di Costantino, da un terzo ad un quarto delle epigrafi sono greche. Di poi diminuiscono rapidamente, cosi che dalla metà del sec. Iv in poi, fatta eccezione di qualche artificiale composizione poetica, sono greche solo le iscrizioni di orientali che quasi sempre si dichiarano tali.

L'età di queste iscrizioni si riconosce per vari indizi, ma soprattutto dalla paleografia, dal formolario a dalla data che talora vi è segnata, più di rado per allusioni a personaggi o avvenimenti noti. L'argomento paleografico, a in parte anche quello tratto dal formolario, è facile a maneggiare in un complesso abbastanza numeroso ed omogeneo d'iscrizioni, ma molto difficile a delicato se si tratta di iscrizioni singole. Allora la prudenza non è mai troppa.

La data sulle iscrizioni (cioè l'anno in cui furono scritte) suole essere segnata secondo l'èra consolare, ufficiale per lo Stato romano, ovvero secondo altre ère locali o regionali. Fino a Costantino si fece ciò molto raramente; dalla metà ca. del sec. Iv fino alla metà del vi le iscrizioni datate diventano numerossime. E evidente la loro utilità, e perciò se ne sono fatte anche delle raccolte speciali. Esse sono come le pietre militari che segnano la via dello sviluppo dell'epigrafia ed aiutano a fissare canoni cronologici anche per la massa delle iscrizioni non datate. In tutto l'Occidente è di uso normale la data consolare, indicata cioè con i consoli che erano in carica quell'anno; solo nella Spagna occidentale e nella Mauritania si usano ere particolari di quelle regioni. Quest'uso invece diventa universale nell'O. riente, ove la molritudine dell'ère particolari, spesso non ben note, specialmente nell'Asia Minore, nella Siria e nella Palestina, suole creare notevoli difficoltà. E non si parli della indizione (v.) indicata spesso nelle iscrizioni più tarde, ma che per valore cronologico pratico è quasi trascurabile.

Un problema non meno difficile di quello cronologico è spesso, almeno per le iscrizioni più antiche, se si tratti di testi pagani o cristiani. Anche ammesso il principio che un'epigrafe sia da considerare pagana finché non ne sia dimostrato il carattere cri-

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stiano, tuttavia resta ancora sempre una larga zona per ipotesi e congetture di vario genere. E ció tanto più perché spesso si trovano ancora a posto su tombe cristiane, ad es., in catacomba, iscrizioni che hanno piuttosto segni di paganesimo che di cristianesimo, ad es., l'invocazione di atroci vendette contro i violatori della tomba, la dedica agli dèi Mani, la menzione dell'Ade, del Tartaro e altre divinità pagane, certe espressioni di sconsolato pessimismo. Per converso anche manifestazioni di un nobile pensicro religioso, monoteistico od escatologico, non devono talora illudere, potendosi pure ritrovare sulla bocca di adepti a speciali correnti filosofiche o culti misterici, come è il caso del cippo di C. Clodini Fabatus di Rignano Flaminio (Diehl, loc. cit., n. 3443). E talvolta oggi la questione si complica ancora con l'ipotesi di appartenenza a sètte eretiche o comunità ebraiche. Cosi un'iscrizione importante come quella di Regna (Diehl, loc. cit., n. 4933) si disputa fra cristiani ed ebrei e l'altra non meno notevole di Probina (Diehl, loc. cit., n. 3330) fra ebrei, pagani e cristiani.

Per le età più antiche si è andato in cerca di formole criptocristiane, ma la via è oltremodo difficile a pericolosa, né ha dato risultati apprezzabili. Cosi se al Wilhelm riusci di dimostrare il carattere cristiano di una formola per sé neutra come ėrva virà rò̀s rò̀s Gróv (minaccia contro i violatori della tomba), non sono ancora cessate le dispute sugli e angeli delle stele di Tera, né si può dire nulla di sicuro di un gruppo di iscrizioni di Arles con il pax tecum (CIL, XII, 84).

Spesso la cristianità di un'iscrizione risulta anche dalle figurazioni che l'accompagnano, quasi sempre di carattere simbolico. Poiché molto rare sono esse sulle lapidi pagane e secondo le varie regioni di un carattere ben determinato; per regola di un tipo molto più laico che religioso. Però anche qui è necessaria una certa prudenza, poiché palme e corone occorrono pure non di rado ad ornare epitaffi pagani, anzi talora pure dei pesci, per lo più delfini. E per la Frigia, ove compare una ricca serie di rappresentazioni di carattere particolare (edifizi aech-
![img-25.jpeg](img-25.jpeg)
(let. Enc. Catt.)
Eriografia cristiana - Lapide cristiano con cavallo (sec. IV).
Rana, Museo Cristiano Lateranense.
![img-26.jpeg](img-26.jpeg)
(let. Enc. Catt.)
Eriografia cristiana - Croce monogrammatica, busto di profila, scabello (sec. Iv) - Roma, Museo Cristiano Lateranense.
tertonici, oggetti di uso domestico, stelle, svastiche, viti), si è spinto il Calder un po' troppo oltre a voler determinarne un certo numero come proprie dei cristiani.

Le figurazioni più comuni sono il Buon Pastore e le pecore, l'orante, la colomba di Noè, uccelli di più specie (particolarmente calombe e pavoni) o, soli e affrontati ad un vaso, le fenice, il delfino o altri pesci, l'àncora, corone e rami di palma, monogrammi decussati o croci monogrammatiche, soli o accompagnati dalle lettere apocalitdiche A e Ω e anche da colombe, rami di vite, maggi di grano, strumenti di mestieri (specialmente quelli dello scalpellino), scene della vita civile private e anche talora dell'iniziazione religiosa, anche qualche scena biblica, casulli in cerss, neriavella che oppenda a spesso rappresentazioni figurate dal nome del defunto a mo' di stemmi (la figura di una pecora sulla lapide di un Probatus, perché la pecora in greco si dice π p η̂ η̂ τ τ o v : il pavone, uccello del sole detto in greco f̧̀̀̀̀̀c, su lapide di una certa delia, e cosi via).

La massima parte delle iscrizioni paleocristiane sono di carattere funerario, o in prosa o in poesia. Esse hanno di proprio la preoccupazione generale di segnare la data della morte a sepoltura del defunto, cosa che, come di malaugurio, era studiosamente evitata dai pagani. Inoltre i titoli della condizione civile cedono per regola il posto a quelli che significano la posizione del defunto nella comunità cristiana. La frequenza con cui i cristiani esprimono i loro sentimenti religiosi non trova che scorsissoni confronti sopra gli epitaffi pagani dello stesso tempo. Su per giù è lo stesso per ciò che riguarda la cura dell'incolumità della tomba. Tutto ciò deriva da quelle fede che, come ha dato nuova forma alla vita, cosi conferisce anche un nuovo aspetto alla morte, cambiando radicalmente la visione del loro rispettivi valori.

Delle altre classi di iscrizioni sono da segnalare quelle monumentali, cioè apposte ad edifizi, non solo per il loro numero e per l'importanza storica, ma soprattutto per il carattere nuovo. Quelle pagane sogliono mettere in risalto l'autore dell'edificio e l'opera sua; quelle cristiane mirano invece allo scopo dell'opera, cioè l'interesse della comunità e del culto divino. Quegli, p. es., cui è dedicato un tempio restava prima nello sfondo come nell'ombra; ora passa in primo piano, al centro dell'argomento. Ed in generale si deve osservare che tutta l'e. c. presenta al confronto di quella pagana un'aria più spirituale, cioè più intimamente religiosa. Fede e sentimento religioso cedono per regola in quella il posto ad uno stercoripato formalismo; qui invece si affermano in piano al di fuori di ogni ritualismo. Questo è forse il valore più profondo ed universale dell'spigrafia paleocristiana, superiore anche a quello propriamente storico e documentario. - Vedi tavv. XXXIII-XXXIV.

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Bun. : La tradizione epigrafica più antica è stata magistralmente esposta da G. B. De Rossi nel I vol. delle Inseriptiones Christianae Urbis Remus septimo raccolto antiquiores, Roma [1827-61], pp. 1-22279; per i soec. vvi-xix, e per l'età anceriore in cono il vol. II, parte 1², ivi 1888. Nell'età moderna le iscrizioni latine, non romane, hanno trovato luogo nei singoli volumi del CIL per ogni città dopo quello pagane. A parte sono state pubblicate quelle della Spagna (a voll., Berlino 1871 e 1900) e della Britania (ivi 1876) da E. Hübner. Collesioni nazionali di particolare merito al di fuori del CIL sono quelle di E. Le Blant, Inseriptione chrétiennes de la Gaule antériennes en VIIe siècle, 3 voll., Parigi 1896, 1863, 1899; F. S. Kewa, Die christlichen Inschriften der Rheinldoch, a voll., Lipsia 1892-94; E. Egli, Die christlichen Inschriften der Schweiz vom IV-IV Jahrhundert, Zurigo 1895; S. Aurigemina, L'area stnativiale cristiana di Ala Zara presso Trípoli di Zurrberia, Roma 1932; G. Vives, Inseriptomes cristianos de la España romana y visiguda, Barcelona 1942.

Le iscrizioni di Roma non sono state comprese nel vol. VI del CIL dovendo essere pubblicate a parte. Ne ha dato il De Rossi a voll.: 1. Epigraphie cerbeni tombari; notum exhibentia, Roma 1847-61; II. parte 10. Series codicum in aulbus veteres inserriptione Christianae descriptae sunt ante saec. XVI, ivi 1888; dipet. 6. Silvagor altri due, non più in ordine di materia, ma roponrafico: Nova series, 1: Inseriptiones incertae originis, ivi 1902; II: Conenteria in vcis Cornelia, Aurelia, Fortunae et Oeitens, ivi 1933. Dilli raccolte d'indole particolare hanno dato Fr. Bücheler, Carmina epigraphica, a voll., Lipsia 1893-97, che comprende anche tutti i testi esistenti con supplementi di E. Enserrón, ivi 1912 ed E. Lommatasch, ivi 1926; P. Monceaux, Enquête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique, sui articoli nella Revue archiel., 4* serie, 1-8 (1903-1906), continuiti in Memoires de l' dend. des inns; et belles lettres, 12 (1907), 1), pp. 161-339; A. Ferrus, Epigrammato Demociano, Roma 1942. Un'amplissima soluga di tutte le iscrizioni latine cristiane con indici copiosi e utilissimi ha dato E. Diehl, Inseriptiones Latinae Christianae veteres, 3 voll., Berlioz 1924-31.

Le iscrizioni greche furono dapprima raccolte nel CICIV, nn. 8808-9076 da A. Kirchhoff (Berlioz 1899) con indici di H. Hochi (ivi 1877). Nella nuova ed. del Corpus, Inseriptiones Graecae, ivi 1870 sgn., le iscrizioni cristiane entrano solo in parte ed in modo diverso nei singoli volumi: degno di speciale menzione il XIV. Inseriptiones Graecae Siciliae et Italica, additio graecis Galliae, Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus, ed. G. Kräbel, Berlino 1890. Altre raccolte generali non esistono, ma solo parziali come A. Buyer, De titulis Atticae christianis antiquissimis, Parigi 1878 (completato da J. S. Creaghan e A. E. Raubinchak, Early christian epitaphs from Athen, [Espana 16], Woodstock 1047); Fr. Cumont, Les inscriptions chrétiennes de l'Aide mineure, in Mélanges d'archéologie et d'histoire, 19 (1895), pp. 243-90 (eletchi, indici, tibetti); V. Strazzulla, Inseriptionum Christianarum qua ein Syriacusmis calarumbis reperiue sunt corpusculum, Palermo 1897; V. V. Lavyàev, Iacrizioni greche cristiane della Russia meridionale, Pietroburgo 1897 (in russo); G. Mille, J. Pargnies, L. Petit, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes du Mont-Athos, Parigi 1904; G. Ledebvre, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Egypte, Cairo 1907; W. M. Ramsay, The cities and hidegries of Phrysia, a voll., Oxford 1895-97; id., Études in the history and art of the Eastern provinces of the Ruman Empire, Aberdeen 1906; Fr. Cumont, I. G. L. Anderson, H. Grégoire, Studia Pontica, III, Remvel des inscriptions grecques et latines du Pont et de l'Arménie, Bruxelles 1910; H. Grégoire, Recueil des inscriptions grecques chrétiennes d'Aide mineure, Perini 1922 (solo le isole e le sponda occidentales); C. Wessel, Inseriptiones Graecae Christianae veteres occidentis, Halle 1936 (primo fascicolo is cui continuazione fu interrotta dalla guerra); J. Gietemann, G. Sotariu, Corpus der griechisch-christlichen Inschriften von Hellas, 1: Ictimus-Korinthus, a cura di N. Bovs, Berlino 1941. Le iscrizioni derniche (in massima parte greche) dell'attuale Europa sono state raccolte da G. B. Frey, Corpus inscriptionum Indaicarum, 1: Europe, Roma 1976.

Recoste regionali meritevoli di menzione per il gran numero di iscrizioni cristiane che contengono sono per l'Africa St. Gsell, Inseriptione Latines de l'Algérie, 1: Inscription de la Proconsulaire, Parigi 1922; L. Chibriain, Inscriptione latine du Maroc, ivi 1942; A. Merlin, Inseriptione latines de la Tunisie, ivi 1944. Anche più utili per l'iscrizioni greche, data la mancanza di un Corpus recente, sono Ph. Le Bas, H.-W. Wadelington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure pendant 1822 et 1842 , parte 20: Inscriptione grecques et latines, III: Asie mineure. Syrie proprement dite, ivi 1870 (indici di J. B. Chabot, in Revue archéologique, 28 [1896], p. 213 sgg.]; G. Perrin E. Guillaume-J. Dallest, Exploration archéologique de la Galatie, de la Bithynie, de la Phrygie, de la Mygie, Parigi 1882-72; B. Lavyèev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euaici Graecae et Latinae, 3 voll. più i di supplementi, Pietroburgo 1883-1901; W.K. Prentice, American archeological expedition to Syrie in 1892-1902, parte 30: Greek and latin inscriptions, Nuova York 1908: Syria (Pubblications of the Princeton University archeological expedition
to Syrie in 1902-1903), Diéision III: Grech and latin inscriptions, A. Southern Syriac, a cura di D. Mane e R. Stuart, Leida 1907-21; B. Northern Syrie, a cura di W. K. Prentice e E. Lattmann, ivi 1008-09; L. Jalabert, R. Moutarde, Inscription grecque et latines de la Syrie, Parisi 1920 e 1920 (due fasciculi); Moun. mente Anne Stineris antiqua, 6 voll., Londra 1928-Mercéneux 1930, dedicati non alla Frapa, eccetto il II e III alla Chola. Per ovviamente allo studio servono soprattutto F. Grossi Gondi, Trattato di e. e. latina e greca del mondo romano occidentale, Roma 1920, analitico, e C. M. Kaufmann, Handbuch der altchristlichen Epigraphik, Friburgo in Br. 1917, più generale (ma con varie imposizioni). Più antiche e di molto minore unita sono E. Le Blant, Manuel d'epigraphie chrétienne d'après les nombres de la Gaule, Parigi 1896 ; id., L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique romaine, ivi 1800; Syriac (Sida Scaclai), Dictiones archæologicas christianae dimiplinis theologicis conditione, II, parte 10: Epigraphie, Roma 1909; G. Monacchi, Epigrafia cristiana, Milano 1910. Successi e ben fatti i due luoghi atticali L. Jalabert, Epigraphie, in DIC, 1, coll. 1404-37, e L. Jalabert e R. Moutarde, Inscription grecques chrétiennes, in DACL, VII, coll. 623-94. Elementare R. Agrain, Manuel d'épigraphie chrétienne, 1: Inscriptione Latines, Parigi 1912; II. Inscription grecques, ivi 1913 (esempi commentati). A. Silvagor, Mquanentes epigraphies christiana saec. XII antiquitate quae in Italica finibus adhae sacrae, Roma 1944 (1. Rome; II: 1, Mededemone; 2. Cameni; 3. Papia; III, 1: Luca, IV, 1, Neapole; 2. Bravovaius), grandi tavole per lo studio paleografico, I nuovi testi sono riferiti per disteso nelle speciale rubriche regionali da J.J. E. Handius, Supplementum epigraphicum Graecum, Leida 1922 sgg., e nel loro contempo dal bullettino analitico di Epigraphie, Milano 1939 sgs. Per gli studi epigrafici esistenti in generale si esondia le rubriche 8, Epigrafie, dal bellissimo bibliografico sulla Riviera di archeologia cristiana, Roma 1922 sgs.

Temmin Ferrus
EPIKÊIA. - De èmabrica, cioè equità, benignità, moderazione. Il significato etimologico coincide con quello di equità (v.). Ma i due vocaboli rispondono a due diversi concetti. E mentre c. dice speciale relazione alla scienza morale ed al foro interno, l'equità invece dice ordine al campo del diritto positivo ed al foro esterno, come una giustizia superiore, correttiva del diritto esistente e creativa di un diritto particolare. C'è chi confonde ancora i due istituti col conseguente scambio dei termini, ma, almeno nel campo della ecologia morale e del diritto canonico, è necessario distinguere.

Tuttavia, ammesso pure la distinzione, non è facile dare una definizione dell'e., che possa essere accettata da tutti, perché diventi sono state le secezioni in diritto ed in morale secondo i tempi e gli autori.

La dottrina dell'e., come quella dell'equità (v.) si riallaceio ad Aristotele e a s. Tommaso, i quali non solo parlano di e. come atto correttivo della legge scritta, ma anche della virtù dell'e., che abbraccia quindi l'intero campo dell'etica.

Questa virtù, che s. Tommaso chiama « γ uíces», considerata nell'indirizzo pratico che imprime al soggetto agente, appartiene come una sottospecie alla virtù della prudenza; considerata nella sua esecuzione è piuttosto una parte della giustizia legale, o della giustizia in genere a seconda che nella funzione della giustizia legale si fa rientrare o solo l'interpretazione delle parole della legge ed anche della mente del legislatore, ciò che è proprio dell'e.

L'e. per s. Tommaso è prima di tutto una norma di agire valevole per il foro interno, ma anche il giudice deve attenervisi in foro esterno. Si noti bene però che l'e. di cui parla s. Tommaso, non è già una benigna interpretazione della legge, che per altre ragioni è nella competenza del giudice, ma è una eccezione dell'osservanza della legge, quando questa diventa nei casi singole nociva.

I commentatori di s. Tommaso ed i moralisti hanno a poco a poco interpretato la sua dottrina in senso più esteso, comprendendo sotto il nome di e. non solo quanto aveva inteso l'Angelico, ma anche quanto intervievano i giuristi sotto il termine «equità». Suárea, ed es., sotto il nome di e. comprende non solo il caso straordinario, non preveduto dal legislatore ed in cui, cessando in senso contrario il fine della legge, cessa l'obbligo della sua osservanza ed il potere di esigerla da parte del legislatore; ma anche altri casi particolari, che oggi si const-

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detano più comunemente come cause scusanti dall'osservanza della legge (v. tocostono).

Inoltre sotto l'influsso del sistema morale del probabilismo i commentatori di s. Tommaso hanno ristretto sempre più l'obbligo del ricorso al Superiore che l'Angelina esigeva, prima dell'uso dell'e., almeno quando fosse dubbia la perniciosità dell'osservanza della legge.

L'indeterminatezza dei concetti ha fatto si che non poco si sia dispreato sulla natura dell'e., che per alcuni è una specie di dispensa (Suârea), per altri invece è una licenza (Benedetto XIV), per altri infine, più numerosi, è una interpretazione non già delle parole della legge, ma della mente del legislatore.

Neppure oggi, tra gli autori, si ha un concetto univoco dell'e. Comunemente è definita: l'interpretazione della legge nel caso singolo contraria alle parole chiare della legge, ma conforme alla mente del legislatore. Anche qui, come nell'equità, siamo dinanzi ad una presunzione, motivata da uno spirito di giustizia superiore. Ma mentre nell'equità il ricorso a questa giustizia superiore è fatto da parte del potere pubblico, nell'e. invece è fatto dal singolo individuo.

Tutto il valore dell'e. si riduce ad un giudizio prudenziale soggettivo, per cui si conclude che la legge non è da osservarsi in fôro interno, in quel determinato caso, per circostanze speciali. Il quale giudicio soggettivo non muta però l'oggettiva obbligazione della legge, ma solo rende non imputabile in fôro interno la violazione della medesima.

Quando si tratta di deliberare l'ambito o l'estensione dell'e., molto dissenso si ha, anche oggi, tra gli autori. Non manca chi ripete la dottrina del Suárez, per cui l'e. si deve applicare ogni qualvolta vien meno l'universalità della legge o per difetto di potestà nel legislatore o per mancanza di volontà nel medesimo, nel senso che pur qualsiasi ragione si presume che egli non intenda obbligare in quei determinati casi (F. Maroto, A. Vermeersch, D. Prümmer, G. Michiels ecc.).

Molti restringono l'uso dell'e. al solo caso in cui, per circostanze del tutto straordinarie, è da presumersi che il legislatore non abbia voluto comprendere il caso nei termini della sua legge (D'Annibale, Chelodi, Coronata ecc.). Tutti gli altri casi vengono considerati da catastro come cause scusanti dalla legge. Altri autori infine applicano e questi ultimi casi il nome di e., ma intesa in senso più ampio (H. Noldin, Claays-Boûdaert, A. Van Have ecc.), mentre al primo caso riservano il nome di e. in senso stretto.

Tra tanta diversità di pareri si può, per orientarsi, distinguere casi un'e. in senso stretto, ed un'e. in senso più ampio. Chi parla strettamente intendo per e., secondo la concezione di s. Tommaso, il caso o i casi straordinari, che, se il legislatore avesse potuto prevedere, avrebbe dovuto eccetuzire. In pratica non è altro che una dispensa presunta dalla legge. Per cui prima di usufruirne, se le circostanze lo consentono, è doveroso ricorrere al legislatore, anche per evitare pericolose illusioni, per averne almeno una dichiarazione autentica di non obbligatorietà o la dispensa.

Chi parla in senso più ampio, fa rientrare sotto il nome di e. molti altri casi, che riguardano non solo le doverose eccezioni impreviste, ma i casi di difficile esecuzione della legge, di dubbio potere del legislatore, di cessazione del fine della legge, in senso negetivo, ma non contrario, congiunta con grave incomodo, di impossibilità morale. In tutti questi casi si dice far uso di e. in senso più ampio, il soggetto che, fondendosi sulla presunta volontà del legislatore, conclude che il legislatore in quel caso particolare o non avrebbe potuto obbligare all'osservanza della legge, o, anche potendo, non avrebbe voluto, almeno se umano, comprensivo, equanime, come deve essere un legislatore. In tutti questi casi, che spesso
si riducono a grave incomodo, ad impossibilità morale, è consentito facilmente l'uso dell'opinione probabile anche nei riguardi del ricorso al Superiore.

Oltre al concetto ed alle modalità dell'e. il dissenso esiste tra gli autori, anche quando si tratta di delimitare il fôro di applicazione.

Per alcuni l'applicazione dell'e. si restringe al fôro interno, mentre in fôro esterno è l'equità giuridica che corregge le iniquitarie legii (Koenigsz, Filling, Segmüller, S. D'Angelo); per altri invece, per quanto raramente, l'e. può trovare la sua applicazione anche in fôro esterno (D'Annibale, Maroto, Chelodi).

Pare comunque non potersi negare un qualche riflesso dell'e. in fôro esterno. Potrà, se non altro, essere invocata l'e., a prova della buona fede e per richiedere la non applicazione della pena ecclesiastica. Sarà poi ufficio del giudice, in base all'equità, pronunciarsi in fôro esterno sul retto uso dell'e. e sulle sue conseguenze.

L'uso dell'e. inoltre non è applicabile e tutte le leggi. Nelle leggi divine, sia naturali sia positive, non è consentito ricorrervi, non potendosi pensare che a Dio, sapienza infinita, sia sfuggito qualche caso di impossibile o dannosa osservanza della legge. Tuttavia anche qui, quando le formule di legge sono incomplete ed imperfette, non è impossibile fare un'argomentazione che ci conduca ad una specie di e. In questo senso s. Tommaso parla di e. anche a proposito del diritto divino (Sum. Theol., 27-280, q. 52. a. 4).

Il Suárez ha sostenuto che pure nelle leggi irritanti ed inabilitanti non è consentito far uso di e.; ma le ragioni addotte non sembrano convincenti. Per cui comunemente si ammette che l'effetto anche irritante e inabilitante delle legge possa cessare quando insistere per l'applicazione della legge esorbicasse dai poteri del legislatore. In tal caso l'atto diventerebbe valido e la persona abile.

In pratica, pur trattandosi di leggi irritanti ed inabilitanti, viene ammesso l'uso dell'e. nel caso di impedimento di disparità di culto (can. 1070), quando un battezzato si trovasse tra non battezzati e non potesse sposarsi con una battezzata od ottenere la dispensa.

Non mancano autori che consentono l'uso di e. nel caso di sottrazione di giurisdizione per l'assoluzione del complice (can. 884). E controverso, se cessi la legge canonica di osservata facoltà di dispensa circa certi impedimenti matrimoniali in un caso urgente, fuori di quello previsto dal can. 1045, quando si tratti di impedimento da cui la Chiesa suole dispensare. Tuttavia, in simili casi, anche dopo l'uso dell'e., si deve ricorrere, possibilmente, alla dispensa e sanczione nella forma ordinaria.

Bial.. v. la relativa bibliografia sotto la voce equitá: J. Haring, Die Lehre von der Epitole, in Theologische-praktische QuarantsthriZi, 32 (1899), pp. 279-800, 796-810; H. Van den Berghc, Contenuta leges epibiam admittant, in Collezione theologicae Lovanitares, 7 (1902), pp. 780-88; anon., L'épitole, in L'ami da slergd, 23 (1903), pp. 161-69; E. Leroux, De e., in Revue ecclésiastique de Liège, 7 (1911-12), pp. 347-60; L. Godefroy, s. v. in 27 Int. V, coll. 358-61; E. Hugon, De e. et magistate, in Angelicum, 3 (1928), pp. 339-67; A. Van Have, De legibus, Malines 1930, pp. 274-304; M. Nequet, Una rustica sui generis: la epigueya, in Rueda y fe, 99 (1933), pp. 460-73; V. Del Giudice, Psicologia, dispensa ed e. nel diritto canonico, in Scritti in memoria del prof. Fr. Iannacorati, Perugia 1932, pp. 227-81; L. J. Riley, The history, nature and use of e. in moral theology, Washington 1948.

EPILESSIA. - I. Medicina. - Disturbo accessionale (èm- λ ε μ β ἀ α α= "assalgo ", "colpisco "; morbus sacer) della coscienza accompagnato da una scarica neurovegetativa, con o senza convulsioni; a seconda del prevalere di questo o quel sintomo il quadro può grandemente variare, perdendo quelle note che nell'opinione comune sarebbero la caratteristica dell'accesso epilettico.

La crisi di a grande male e è di conoscenza classica nel successivo svolgimento dell'aura (sensitiva, sensoriale, motoria, vascolare, neuro-vegetativa, ecc.), segno prodromico d'allarme dello sostenersi del male; dalla fase tonica (contrattura della mandibola, morso della lingua, serrarsi dei pugni, rotazione dei globi oculari verso l'alto

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con palpebre serrate, perdita della coscienza con pericolosa caduta senza controllo); della fase clonica (scosse convulsive muscolari rapide, violente, estese); dei disturbi neuro-vegetativi (bava alla bocca, respiro stertoroso, ipertensione, dilatazione pupillare, clenosi, perdita delle urine e delle feci); del coma post-epilettica (respiro superficiale e irregolare, pallore) che si continua in un sonno profondo più o meno lungo al cui risveglio l'infermo, pur con senso di forte malessere e le conseguenze traumatiche della crisi, non ricorda nulla dell'accaduto.

A parte tale episodio, rientrano nel concetto di e. manifestazioni a sintomolologia parziale, nelle quali, però, è sempre presente la nota caratteristica della subitaneità della scomparsa di ogni memoria dell'accaduto. Cosi nel petit mal o assenza epilettica (alterazione accessionale della coscienza, più o meno grave e lunga, senza convulsioni); nella vertigo epilettica (subitanea sensazione di rotazione del proprio corpo con parziale obnubilamento della coscienza); nella «sincopa epilettica (improvviso vacillamento e caduta in terra privo di sensi); nella «epilessia affettiva di Bratz (insorgenza improvvisa dopo violenta emozione, contrarietà, ecc.); negli "equivalenti epilettici (svariate manifestazioni motorie, sensitive, sensoriali, psichiche) che compaiono rapidamente seguiti da totale a parziale amnesia, durante la quale l'infermo può commettere azioni immorali o delittuose anche assai gravi e in un piano dall'apparenza coordinato e volontario di cui perde più o meno completamente il ricordo e di cui non sarebbe assolutamente capace, allo stato normale, per le caratteristiche della sua persona morale; di tale natura è l'improvviso impulso a bere alcoolici (dipsomania) in persona precedentemente anche assennia.

L'« epilettoidismo» è uno stato psicopatico permanente che può però presentarsi anche in persone non veramente epilettiche, le cui note fondamentali sono: impetuosità, impulsività, incontinenza emotiva con facilità all'ira, alla violenza, all'assenza di scrupoli, volontà fisica, irrequietà, volubile, egoismo, fanatismo, degenerazione bigotta della religiosità, carattere vischioso. Negli epilettici di antica data, facilmente appaiono forme a tipo demenziale con riduzione globale del patrimonio psichico, devozcioni dell'attività pratica fino a vere paicosi (v.), caratterizzato dall'insorgenza di stati d'eccitamento con allucinazioni, impulsivita, appercezione ostile dal mondo esterno, della durata di poche settimane. Uno status epilepticus può svilupparsi nella ripetizione subentrante di accessi di "grande male", con grave stato confusionale e pericolo per la vita.

Numerose e discordanti sono le opinioni sulle cause e il meccanismo dell'e.; disturbi circolatori spastici del cervello, crisi allergiche, alcoolismo o sifilide dei genitori, tossine noatrope che agiscono su un sistema nervoso tarato, esiti di traumi cerebrali (e. jacksoniana) o di encefaliti pre o neo-natali, disturbi del ricambio idrico della cellula nervosa, sclerosi del "corno di Ammone"; la moderna "elettroencefalografia" ha proposto nuove ipotesi causali a ha fatto fare grandi passi alla diagnosi particolarmente delle forme equivalenti.

Di grande importanza è differenziare la vera e. dall'attacco dell'isterismo (v.). La cura dell'a., per quanto possibile causale o soltanto sintomatica, è di piena competenza del medico.

Dal lato morale, in subitaneità, l'involontarietà, l'anormalità, e spesso la completa assenza della coscienza nell'epilettico segnano le limitazioni o addirittura l'eloclizione della sua responsabilità legale e religiosa, anche nelle forme più larvate di "equivalenti» cui si dovrà sempre pensare in tutti quei casi in cui un'impensata azione immorale a delittuoso contrasti con la figura etica dell'individuo. L'educatore, in presenza di individui "difficili", impulsivi, dalla vita affettiva e volitiva malamente educabile, capricciosi e volubili, caparbi in alcuni loro atteggiamenti, dovrà pensare alla possibilità dell' « epilettoidismo e e valersi dell'opera del medico.

Brec.: W. Penfield-T. C. Erickson, Epilepsy and cerebral localisation, Illinois 1941; R. S. Grinker, Neurology, ivi 1944; G. Maruzzi, Ce. sperimentale, Bologna 1948.

Gianfranco Tedeschi - Giuseppe de Ninno
II. Teologia morale. - Dalla frequenza della delinquenza tra gli epilettici alcuni (Scuola positiva) si sono lasciati indurre a trovare un rapporto generale di causa e di effetto tra e. e delinquenza. L'atto delittuoso sarebbe il risultato funesto di un'«assenza» epilettica al da poter fare un'equazione : criminalità - e. Nella prima le convulsioni sono sostituite da impulsi violenti e irresistibili a compiere il delitto. Progredendo nei suoi concetti, la Scuola positiva arrivò ad affermare l'equivalenza tra pozzo morale, epilettico e delinquente nato.

L'ipotesi è ben lungi dal venir confermata dall'esperienza, almeno con la frequenza necessaria a trarne conseguenze etico-giuridiche, ed il rapporto assoluto tra e. e criminalità è oggi comunemente rigettato.

Non può tuttavia negarsi negli epilettici una diminuzione ed a volte un'assenza assoluta di responsabilità morale, in quanto l'integrità mentale degli epilettici viene più o meno profondamente compromessa negli stessi intervalli "liberi», a nella forma più gravi la disgregazione psichica assume l'aspetto della demenza. E per precisare, l'imputabilità morale manca completamente durante la crisi epilettica. Per la determinazione dell'imputabilità morale degli atti posti fuori della crisi, occorre tener conto sia delle disposizioni del carattere, sia dello stato dell'infermo, sia della periodicità delle crisi, che, se si ripetono con molta frequenza, creano una situazione abituale di semi-infermità mentale. In linea di massima gli epilettici sono da considerarsi sotto un profilo generale di diminuita capacità di intendere e di volere. E di questa diminuzione si deve tener conto sia nell'amministrazione dei Sacramenti, sia nella valutazione del delitto e irrogazione delle pene.

Dote le manifestazioni impressionanti della malattia, almeno durante le state di crisi, gli epilettici non possono ricevere alcuni Sacramenti per il pericolo di irriverenza.

Così durante la crisi epilettica non si può amministrare loro la S. Comunione, a meno che non ci sia pericolo di morte, consti della precedente volontà di riceverla e sia rimosso il pericolo di irriverenza (Rituale Rom., tit. IV, cap. 4, n. 4).

Inoltre, stante l'impossibilità od almeno la grande difficoltà di allontanare la malattia, coloro che furono o sono epilettici nei CIC (can. 984, 30) sono considerati come irregolari per difetto (irregolare a ex defectu-) in relazione al sacramento dell'Ordine Sacro.

II CIC non distingue tra e. pre-puberale e post-puberale, e poiché la dottrina antecedente al CIC riteneva, almeno secondo la sentenza prevalente, non esistere irregolarità in caso di e. con manifestazioni pre-puberali, senza ricaduta in seguito, in modo che si avesse la certezza morale di assoluta guarigione, speculativamente può ritenersi anche oggi altrettanto, in base al can. 6,2^{°}, 4^{°}. (cfr. F. M. Cappello, De Ordine, 2^{°} ed., Torino 1947, n. 483). Ma in pratica i medici molto difficilmente si pronunziano per una completa e perfetta guarigione.

Se poi le manifestazioni dell'e. si hanno dopo l'Ordinazione sacra e si ha la certezza morale del superamento della malattia, l'Ordinario può permettere ai suoi sudditi l'esercizio degli Ordini ricevuti (can. 984, 3^{°} ).

Passando al diritto penale canonica, poiché la responsabilità penale non scaturisce dalla imputabilita fisica, se non mediante ed intercedente la imputabilita morale, è evidente che ove questa manchi, come durante le crisi epilettiche, si abbia l'incapacità al delitto (can. 2201 § 1). Ed anche fuori crisi, è necessario che il giudice ecclesiastico nell'irrogare la pena tenga presente lo stato di mente dell'epilettico (can. 2218 §§ 1-2).

Brec.: P. Gespieri, De S. Ordinatione, I, Parisi-Lione 1893, n. 278-80; J. Amondii, Medicina pastorale, 2^{°} ed., II, Roma 1932, nn. 208-209; G. Gourdier, Les irrégularités ex defectu

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retratti, Parigi 1923; P. Roberti, De delictis et peonis, 1, 1. Roma t. d., an. 108-109; N. De Mestrucchur, De actibus humanis, 3^{°} ed., Moliner 1930, pp. 104-106; B. Di Tullio, Trattato di antropologia criminale, Roma 1945, pp. 483-92; F. M. Cappello, De Sussanratio, 1, 3^{°} ed., Torino-Roma 1947, n. 406; A. Lanza, Tondogia moralis, I. Torino-Roma 1949, n. 111, 3.

EPIMACO e GORDIANO, martiri: v. GORDIANO ed EPIMACO, martiri.

EPIMÀNICA ('Eriqá̀vica, ċrnuavíaca). - Sono semplici manichini che servono a stringere ai polsi l'estremità delle maniche dello sticario (alba) : sopraumaniche che non corrispondono, come affermano taluni, al manipolo dei Latini. Gli e. sono usati non solo nel rito bizantino, ma in altri riti orientali. Sono il simbolo della potenza di Dio e rammentano i vincoli che strinsero le braccia di Gesù Cristo nella sua Passione. Questo ornamento fu concesso in un primo tempo dall'imperatore al patriarca, poi divenuto il privilegio dei vescovi e fu esteso ai sacerdoti e ai disconi.

Placido de Meester
EPIMÉNIDE. - Poeta greco, vissuto nel sec. vi a. C. Secondo la leggenda, sarebbe nato a Cnosso, nell'isola di Creta, indi sarebbe stato chiamato ad Atene da Solone per purificare la città dalla peste.

Gli storici, fondandosi specialmente su Platone (Leggi, I, 642), lo ritengono un sacerdote di Atene vissuto qualche decennio prima dello guerre persiane. Secondo Diogene Laersio avrebbe scritto, tra l'altro, una Teogonin consensu con le leggende di Esiodo e degli orfici.
S. Paolo, parlando dei Cretesi, sembra citare un verso di E. in questi termini : "Disse uno di loro, un loro proprio profeta: Cretesi sempre bugiardi, male bacio, venuti pigri" (Tit. 1, 12). S. Giovanni Cronatomo dichiara che il verso è di E. (In Tit., 1, 1a: PG 62, 575); s. Girolamo aggiunge il titolo dell'opera di E. citata: Liber onusularum (FL 26, 571 sg .), Teodoreto (PG 82, 681) invece pensa che s. Paolo citi da Callimaco (sec. III a. C.). Anch'egli infatti scrive: "Cretesi sempre bugiardi». Ma Callimaco non era ritenuto di Creta, bensì di Cnese.

Pietra De Ambroszi

## EPISCOPALE, CHIESA PROTESTANTE.

La C. p. e. degli Stati Uniti, da non confondersi con la Chiesa metodista episcopale, è il ramo americano della chiesa d'Inghilterra o anglicana. Durante l's epoca coloniale n, la Chiesa ufficiale d'Inghilterra si stabilì nelle colonie nordamericane, principalmente in quelle non occupate da puritani e da congregazionalisti.

Dopo la pace del 1783 , gli anglicani del Connecticut mandarono uno dei loro ministri, S. Seabury, nella Gran Bretagna; questi però non poté ottenere di essere consacrato da nessun vescovo d'Inghilterra; lo ottenne invece nel 1784 da tre vescovi nau-jurors (v.) di Scozia. Nel 1787 anche gli anglicani degli Stati di Nuova York e di Pennsylvania ottennero che due ministri americani, S. Provost e W. White, fossero consacrati e questa volta senza difficoltà da vescovi d'Inghilterra. Da questi tre vescovi deriva tutta la gerarchia episcopale protestante degli Stati Uniti, e quindi anche l'invalidità delle loro ordinazioni. La C. p. e. non ebbe che due seissioni, una temporanea durante la guerra civile, con la separazione della chiesa del nord da quella del sud, cessata con la cessazione della guerra del 1865 ; l'altra, che dura tutt'ora, la Reformed Episcopal Church, costituita nel 1873 dal vescovo di Kentucky D. Dummings, il quale non volle esamettere che l'episcopato fosse ordine distinto dal sacerdozio. I vari movimenti religiosi che si sono svolti nella chiesa d'Inghilterra hanno avuto la loro ripercussione nella C. p. e., nelle quale si trovano seguaci della chiesa alta, bassa e larga. Gli angioeattolici americani pensano anche di sopprimere il nome di "protestante", e chiamano semplicemente la loro chiesa "Episcopal Church».

La dottrina è la stessa di quella della Chiesa d'Inghilterra, ma dei 39 articoli di religione, la C. p. e. ha modificato o cambiato 1^{° 90} (invece di tre Credo ne ammette sole due : l'Apostolico ed il Niceno; il 21^{°} (non è richiesto il permesso del principe per adunare i concili generali); il 33^{°} (la Omelie non sono obbligatorie); il 36^{°} (le consacrazioni devono farsi non secondo il rituale eduardino, ma secondo la Convenzione generale americana del 1792); il 37^{°} sulla autorità del re o della regina nella Chiesa, il quale è sostituito con un altro che dice : "L'autorità dei magistrati civili si estende a tutti, siano chierici o laici, nelle cose temporali, ma non hanno autorità «eruna nelle cose puramente spirituali». Anche nel Book of Common Prayer si sono fatti alcuni cambiamenti.

L'organizzazione della C. p. e. è alquanto differente da quella della chiesa d'Inghilterra. Infatti, mentre in questa il capo supremo è il re o la regina, nella C. p. e. l'autorità suprema risiede nella Convenzione Generale, che si riunisce ogni 3 anni ed rilegge un vescovo presidente (presiding bishop), il quale durante il suo governo, cioè tra una Convenzione Generale e l'altra, è assistito da un "conciglio nazionale" da cui dipendono il "saperimento delle missioni", quello dell' educazione religiosa ", ecc. Inoltre nella Chiesa d'Inghilterra vi sono primati, arcivescovi, e metropolitani; nella C. p. e. soltanto vescovi. Nella prima i vescovi sono eletti dal governo, nella seconda il governo non interviene affatto; la dignità di primate d'Inghilterra è unita alla diocesi di Canterbury, il vescovo presidente può essere vescovo di qualsiasi diocesi. Dal vescovo presidente dipende la missione episcopale d'Italia, che ha chiese a Firenze e a Roma.

Bom., The living Church annual, The year book of the Episcopal Church, Milwaukee 1928-38: The book of common prayer... according to the use of the P.E.C. in the U.S.A., Nueva York 1909: Catholic revival and the Kingdom of God. Sixth catholic congress of the Episcopal Church, Milwaukee 1933: Journal of the general convention of the Protestant Episcopal Church, Hammond Ind. 1934; C. Crivelli, I protestanti in Italia, I, Isole del Liri 1936, pp. 101-106.

Camilo Crivelli
EPISCOPALIS AUDIENTIA. - Termine usato nelle tarde fonti giuridiche romane per designare il tribunale del vescovo e la competenza che gli viene riconosciuta a risolvere le controversie portate innanzi a lui.

Il tribunale vescovile non traeva naturalmente il suo potere dall'autorità secolare, né d'altra parte esso nasceva con il predetto riconoscimento, poiché al vescovo il potere giurisdizionale veniva dal diritto divino: già s. Paolo invitava i cristiani a portare le loro contese dinanzi agli Ordinari anziché ricorrere alla cognizione dei tribunali secolari; e i Padri della Chiesa ampiamente attestano l'esercizio effettivo del potere giudiziario tenuto dai vescovi fino dalla prima epoca.

Il riconoscimento imperiale aveva tuttavia l'efficacia di rivestire il pronunciato giudiziale vescovile di autorità di fronte alla organizzazione dello Stato, attribuendo efficacia civile alle decisioni del vescovo. Questo riconoscimento e la conseguente inserzione del tribunale vescovile tra gli organi giudiziari romani è dovuta, com'è noto, all'imperatore Costantino, che con una costituzione del 318 (Cod. Theod., 1, 27, 1), di cui si è discussa l'autenticità, finsh l'àmbito di giurisdizione del vescovo, e i rapporti del tribunale vescovile con i tribunali ordinari dell'Impero; Costantino in essa dà norme per tre ipotesi distinte: per il giudizio, che, iniziato davanti al magistrato secolare, fosse stato abbandonato dalle parti per adire il tribunale del vescovo; per il giudizio del vescovo conchiusosi con sentenza; e infine per il giudizio in via di esecuzione, nel caso cioè di una sentenza del vescovo che dovesse essere munita di esecutorietà da parte]dell'apposito index dell'Impero.

Sembra peraltro che la giurisdizione del vescovo si sia matremuta, nel disposto costantiniano, piuttosto nella qualità di arbitrato che di vero e proprio giudizio e in

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cio non sarebbe stata dissimile dalla competenza dell'etnarca ebraico ai cui deliberati veniva data esecuzione dal giudice ordinario secolare.

Con la giurisdizione del vescovo si riconobbe anche la facoltà al medesimo di applicare nei suoi giudizi la lex Christiana. Ciò portava altresi la possibilità per il vescovo di usare nel giudizio l'aequitas canonica, o portava ad introdurre praticamente la sua giurisprudenza nell'ordine civile, con vantaggio per la evoluzione morale delle forme giuridiche romane.

Caduto l'impero romano d'Occidente, la giurisdizione del vescovo si allargò, ma fu ad opera della nota falsificazione di Benedetto Levita (v.), che si tendette a svincolare la giurisdizione del vescovo, sul piano secolare, da qualsiasi dipendenza dell'autorità civile.

Succe