ersione di Tondazione. Altri pensano e una compilazione posteriore di testi greci canonici. Molto probabilmente, secondo E. Schürer, St. Sackeby, M.-J. Lagrange, J.-B. Frey, il testo rispondente a brani canonici k una versione del
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testo originale ebraico-aramaico, che differiva in parecchi luoghi del testo masoretico. Anzi, secondo alcuni critici recenti, come H. H. Howorth, C. C. Torrey, P. Rieselez, quest'opera semitica sarebbe il testo originale del libro canonico di Esdra, più antico del masoretico. Ma J. B. Frey e S. Fischer ritengono un paradosso l'opinione di Howorth.
La questione più grave riguarda la canonicità del libro. Cia il Cthesx scriveva: - Si può ritenere sicuro che prima della versione di s. Girolamo tutta la Chiesa ammettera il I I I E. come autentico s. Anche il Cornely ritiene: *Pùb a stento negarsi che nella Chiesa greca e latina cito al sec. V sia stato attribuita autorita divina a Esdra greco». I protestanti, come Howorth e Charles, hanno accusato s. Girolamo e i Concili di Firenze e di Tesoro di avere ingiustamente omesso questo libro. La decinone della Chiesa invece corrisponde ai veri dati tradizionali. Non può infatti parlarsi di tradizione antica veramente unanime, favorevole alla canonicità del libro. Non si trovano certamente nei classici dieci elenchi che Padri e scrittori ecclesiastici (da s. Melitone del sec. II e Origene, a Leonzio Bizantino e Glunilio Africano [m. 57a]) ci hanno tramandato quasi ex egicio. E vero che sino al sec. V alcuni Padri, come Dionigi d'Alessandra, Atanasio, Basilio, Cipriano, Agostino, citano come ispirate alcune frasi del I I I E., ma questo fatto non è decnivo. I Padri spesso in pratica si mostrano più larghi di quanto non fossero in teoria; e pur fissando il canone dei libri sacri secondo l'insegnamento della Chiesa, citano come sacri dei passi apocrifi. Il fatto che il I I I E. si trovava in molti manoscritti biblici e la grande affinità con i libri realmente canonici li avrà spinti anche a riconoscerne praticamente l'autorità. - Non potevano essj citarlo come un documento di autorità storica indiscutibile, e anche attribuirgli un certo volore profetico, senza però classificarlo tra i libri canonici? (J. B. Frey). La dottrina comune del sec. v in poi, secondo la quale è da ritenersi apocrifo, è certamente la vera.
Questo libro fu composto prima dall'era cristiana, fra la metà del sec. II e l'inizio del sec. I. Flavio Giuseppe ne fa largo uso. Il Fischer sta per il 124. La leggenda di Zorobabel sembra scritta a scopo apologetico.
La liturgia cattolica latina si serve di III Esd. 5, 40 nella Messa "pro eligendo Summa Pontifice».
Bial.: S. Fischer. Das apokriphe und das homuniche Eirabuch, in Biblische Zeitschrift. 2 (1904), pp. 351-64; P. Rieselez. Der teafestliche Wort des dritten Eedirabuches, ibid., 2 (1907), pp. 126-38; C. Torrey. Easa Studies, Chicago 1910: St. Ezekey, Biblischera apocrypha, Friburgo in Br. 1913, pp. 316-74; J. B. Frey, Apocryphes de l'Austen Testament, in DBs. I. coll. 430422 .
Vincenzo RI. Jacono
ESDRA, iv Libro di. - Uno dei più importanti apocrifi del Vecchio Testamento. Vero gioiello della letteratura apocalittica giudaica, ebbe larghissima diffusione, e fu inserito in appendice, insieme con III Esdra, nell'edizione ufficiale della Volgata (in continuazione dei canonici I-II Esdra).
Oltre al testo latino, basato sul cod. Sangerm. (a. 822), si hanno varie versioni orientali: siriaca (edita da A. M. Cerizni, Milano 1868), etiopica (edita da R. Laurence, Oxford 1820), armena (edita dal Mechitaristi, Venezia 1805), georgiana, due arabe e un frammento di versione sy'ldica (edita da J. Leipold-B. Violet in Zeitschr. f. egypti. Sprache, 41 [1904], pp. 139-40). Tutto derivano da un comune testo greco, ma l'originale fu scritto in ebraico e aramaico. Quella che più fedelmente rispecchia l'originale è la versione latina. No ha fatto conoscere il testo completo R. L. Bensly, che ha rinvenuto e pubblicato (The missing fragment..., Cambridge 1875) un frammento mancante nella Volgata per la sparizione di un foglio ( 7,35-109; gli altri vv. 108-30 corrispondono a Volg. 7, 36-69; i 70 vv . mancanti si trovano nelle versioni orientali).
Le scritto si chiama da sé «il 2^{°} libro del profeta Esdra * (1, 1), IV E. propriamente detto comprende solo i capp. 3-14. Quasi ignorato nella letteratura rabbinica, lasciò tracce profonde in alcuni scritti apocalittici d'ispirazione cristiana, come Baruch
greco e l'Apocalisse di E. greca, soprattutto nell'Apocalisse di Baruch (v.) siriaca, con la quale ha molti punti di contatto nella stesura e nel contenuto, ma che supera per elevatezza di concetti e purezza di dottrina. Questi pregi dottrinali gli conciliarono un largo favore nella Chiesa fino ad essere citato come S. Scrittura da alcuni Padri (Clemente Alessandrino per primo lo cita espressamente, Strom., 3, 6; s. Ambrogio ne fa grande uso nel De bona mortis e De Spiritu Sancto). Nonostante il monito di s. Girolamo "non apocryphorum tertii et quarti (Esdrae) somniis delectens" (PL 28, 1403), IV E. continuò ad avere credito tra i cristiani. Oggi ancora si legge con vivo interesse per la squisita forma stilistica, l'avvincente eloquenza e l'elevatezza della dottrina. Alcuni passi sono entrati nella liturgia (1,14; 2,36. 37.45; S. 21.24; 16, 55). La bellissima prece per i defunti requiem aeternam è turta da IV Esd. 2, 34 sg . (cf. U. Holzmeister, in Verbum Domini, 17 [1937], pp. 321-28 ).
Circa la data di redazione dell'apocrifo si crede di trovare un riferimento nella figura dell'« aquila»dalle 3 teste con 12 (piuttosto 6) ali e 8 sott'ali (capp. 11-12), nella quale sembra simboleggiato l'Impero romano: per lo più si ravvisano nelle ali gli imperatori (cominciando da Cesare) fino a Domiziano (nelle tre teste i tre Flav.: Vespasiano, Tito e Domiziano); ma l'immagine è avvolta nel mistero. Secondo IV Esd. 3, 1, il libro sarebbe stato scritto all'epoca della storiato Esdra (o Salathiel?), 30 anni dopo la distruzione di Gerusalemme per mano dei Babilonesi (s. 587). Ma è artificio comune a tutta la letteratura apocrifa rifarsi a qualche illustre personaggio dal Vecchio o Nuovo Testamento ed attribuirsi un'età assai anteriore. Piuttosto l'indicazione cronologica suddetta va riferita alla distruzione dell'a. 70 d. C.: il libro quindi sarebbe stato scritto verso la fine del sec. I cristiano. Anche la descrizione cosi accorata della catastrofe riporta ad avvenimenti di recente data (Gerusalemme è in rovina. 3, 2; 10, 48; 12, 48; incendiata, 12, 44; le sue mura dirocoste, 11, 42; il Tempio è demolito, 10, 21; il culto è cessato, 10, 21 sg .; il popolo è condotto via, 5,28 ; 10,22; Sion in potere dei nemici, 10, 23). Lo scopo dell'autore è appunto di consultare i suoi fratelli di fede e fare ad essi dimenticare le presenti calamità con la visione della divina giustizia e delle cose future. Solo il rabbino viennese A. Kaminha, ribadendo la tesi della pluralità delle fonti sostenuta da R. Kabisch, ha creduto di far risalire la data di composizione, almeno per il primo nucleo dell'opera, all'epoca dell'esilio babilonese. Ma la singolare opinione è rimasta solitaria.
L'apocrifo si compone di 7^{′ ′} visioni » o pretesa sivelazioni di un angelo (Uriel, ignoto nel Vecchio Testamen10; ricorre anche in Enock e in Sibyll., II, 229) ad Esdra nell'esilio babilonese. - Nella 1ª visione ( 3,1-5,20 ), ad Esdra che si lamenta perché Dio ha lasciato Israele in balia dei Babilonesi, di gran lunga peggiora e ha permesso che il male dilaghi tanto nel mondo, l'angelo risponde che le vie del Signore sono imperscrutabili, quindi fa osservare che questo mondo dovrà presto finire e allora si rivelerà la giustizia di Dio; ma prima dovrà scomparire il «mal seme» ( 4,29 sgg .) ed essere completo il numero dei giusti: quindi si annunziano i segni precursori della fine dei tempi ( 5,1 sgg.). - Alle sorte d'Israele si riferiscono anche la 2^{2} ( 5,20-6,34 ) e 3^{2} visione ( 6,35-9,25 ); ma quest'ultima si eleva a considerazioni di ordine più generale, mentre lo sfondo è dominato dalla figura del Messia: i giusti ancuno presto liberati dai mali presenti a vedranno cose meravigliose, l'èra messianica: «sarà rivelata mio figlio l'Uinto» (Volgata / fenae) e regnerà con i suoi 400 anni, dopo di che anch'egli morirà ( 7 , 28-29); e dopo 7 giorni risorgeranno i morti, sarà fatto il giudizio e sarà il trapasso dal vecchio al nuovo secolo ( 7,70 sgg.). E qui si aggiungono belle considerazioni sul peccato di Adamo, sul gran numero degli empi, sulla loro folle vita e sulla sorte che li attende ( 7,46-56 ).
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E affermata la libertà : sebbene nel cuore umano sia radicato il «mal seme», l'uomo resta arbitro dei suoi destini (7, 57 sgg.; cf. 9, 11 sg.). L'angoscioso problema della salvezza si risolve nel dilemma: o l'uomo vince la lotta della vita e riceverà il premio promesso, oppure soccombe ed avrà la pena ( 7,57 -6r); la misericordia di Dio è grande, ma si esercita solo in questa vita; nell'altra ciascuno riceverà secondo il merito delle proprie opere ( 7,62 -68). Ma poiché i più sulla terra hanno voluto ignorare o disprezzare l'Altissimo e calpestare il suo popolo, pochi soltanto saranno salvi ( 8,3 ; cf. 9, 15 sg .) : e mentre il mondo presente è stato fatto de Dio per molti, il futuro è riservato per pochi ( 8,1 ) a causa del peccato dilagante ( 8,2 -63). La visione si chiude con i segni precursori della fine ( 0,1 -23), analoghi a quelli preannunziati da Cristo (cf. Le. 21, 25 sgg .) : grandi prodigi, sconvolgimenti, guerre tra i popoli. - Nella 4ª visione ( 0,27 -10, 60), il veggente contempla la gloria futura di Gerusalemme sotto l'immagine d'una donna che piange sul suo figlio morto nel di delle nezze, ma d'un tratto sparisce a in suo luogo appare una nobile città : la donna in duolo è - Sion madre nostra» (cf. Gal. 4, 26), la morte del figlio è la caduta di Gerusalemme; la città di fresco costruita è la Gerusalemme celeste, che prenderà il posto della terrena. - La 3ª visione (11, 1-12, 39) è dominata dalla figura dell'aquila dalle tre teste con ali e sott'ali simboleggianti l'Impero romano, finché il leone (Messia) pronunzia su di essa il giudizio, e tutto il corpo va in fiamme. Nella 6ª visione ( 13,1 -38) ritorna il Messia sotto l'immagine d'un uomo che viene su dal mare e sale sulla vetta del Sion, sterminando con l'alito della sua bocca, simile a fiume di fuoco, i nemici, mentre raduna, a formare il nuovo esercito pacifico, le 10 tribù d'Israele, quella deportate in Assiria, di cui non rimase traccia (cf. II Reg. 17, 6); ma il tempo della sua venuta è imperscrutabile. - Finalmente nella 7ª visione (14, 1-36), E. riceve l'ordine di trascrivers per le future generazioni i 24 libri del Vecchio Testamento (supposti distrutti), e di tenere invece calati gli altri 62 (spocrifi), riservati per i sapienti del popolo.
Il doppio problema etico ed escatologico pervade tutto il libro, che potrebbe intitolarsi : «il problema del male secondo un pio isrzelita dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione del tempio» (M.-J. Lagrange, p. 101). Ma partendo dalle presenti calamità d'Israele, l'autore sa elevarsi a considerazioni d'ordine generale. La giustizia divina sarà manifestata in due tempi distinti : alla venuta del Messia e alla fine del mondo. Tutto si concilia con le promesse divine, se si fa distinzione tra il secolo presente (corrotto, transitorio, infelice) a quello futuro, della giustizia, della pace e della felicità. Questo secolo futuro appare, se non imminente, vicino: il secolo presente è invecchiato, ha perduto il suo vigore giovanile ( 14, 10-12) : esso si compone di 12 parti, e di queste, ro 1 / 2 sono già passate e non rimane che 11 / 2 ( 14,11 sgg.). Quindi la visione escatologica serve di chiave per la soluzione del problema del male. Degno di rilievo è che i mali dell'umanità sono considerati in dipendenza dal "peccato di Adamo", al quale si rivolge l'accorata apostrofe : «O Adamo, che cosa hai fatto! il tuo peccato è stato non solo la rovina tua, ma anche di noi che da te veniamo» ( 7,48 ). Ma sembra che la natura umana fosse corrotta prima ancora della prevaricazione di Adamo, poiché il cor malignum ( 3,20 sgg.; 4, 4; 3, 26; cf. 7, 92 cogitamentum malum), che è la vera radice di tutti i peccati, è connaturato e insito nell'umanità come un «mal seme» ( 4,28 -30 sgg.); anche Adamo lo ebbe a fu da esso trascinato alla colpa ( 3,21 ). Quindi il suo peccato, più che l'origine, fu l'inizio dei peccati nel mondo, il primo anello di una catena che si protrae indefinitamente.
Contro tutti i nemici e oppressori delle troverazis, I V E. attendo anzitutto la vittoria temporale e nazionale sotto la guida e gli auspici del Messia; e contro la corruzione morale largamente diffusa nel mondo prospetta il giudizio finale e la felicità dei giusti nell'altra vita. Quindi si ha una duplice escatologia, collettiva e temporale la prima, individuale e ultraterrena la seconda: quella si realizza per opera del Messia, questa a attuata da Dio solo. La restaurazione messianica, tutta e sfonda politico, rispecchia le vedute particolaristiche del giudaismo. Ma nell'ambito dell'escatologia individuale la visione si allarga. Ed è merito dell'apocrifo di avere prospettato con chiarezza la salute finale sotto l'aspetto individuale, differenziandosi dalle altre escatologie giudaiche che trascurano quasi completamente il problema individuale, e assurgendo ad un universalismo, che non è soltanto fittizio, come vuole W. Mundle.
Anche in questo apocrifo il Messia è un restauratore nazionale, un duca assetato di vendetta dei nemici; egli libererà il suo popolo non dal peccato ma dalla oppressione straniera. La sua missione è terrena e parziale e non avrà alcuna parte nel regno oltremondano: più che un re o un giudice è un grande inviato che viene messo da parte quando la sua opera è compiuta. In quei testi ove è detto Figlio di Dio ( 7,29 - Filius meus Christus:; 13, 34) vi è forte ragione di pensare ad influssi cristiani, senza parlare di 7,28 , ove l'internolatore ha inserito addirittura « Gesù » (« Filius meus Jesus»). Del Messia si afferma vagamente lo preesistenza in culo ( 13, 36), ove l'Altissimo lo tiene riservato per poi «rivelarlo» ( 7,28 ) : come questa «rivelazione avverga non è detto. In 7, 29 è preannunziato la morte del Messia: passo unico nella letteratura apocrifo giudzico (mancante in alcune versioni orientali, come l'araba e l'armena) : con il p. Lagrange e molti altri critici si deve pensare ad interpolazione cristiana; anche se il passo fosse genuino, non si tratterebbe della morte redentrice, che esula del tutto dall'apocrifo, ma di una morte comune, cui neppure il Messia può sfuggire quando è compiuta l'opera sua: ciò che segue (resurrezione dei morti, giudizio e sorte finale degli uomini) è opera di Dio solo.
R. Kabbish sezionò IV E. in 5 documenti, differenti per contenuto, substrato ideologico ed età di composizione: S (apocalisse di Salathiel, composta in Roma ca. l'a, 100 d. C.), E (apocalisse di E., ca. il 31 a. C.), A (visione dell'Aquila, ca. il 90 d. C.), M (Menschensiain o visione del «Figlio dell'uomo», al tempo della venuta di Pompeo a Gerusalemme, 63 a. C.), E^{2} (frammento di E., ca. il 100 d. C.); un redattore ( R ) avrebbe poi unito insieme i vari frammenti, senza riuscire ad eliminare le stridenti divergenze di idee e di figure. La tesi fu sostenuta anche da E. De Feye, R. H. Charles, G. H. Box, ecc.; tra i recenti è tornato a negare l'unità del libro A. Kaminka. Ma a questa vivisezione si sono opposti altri valorosi critici, come H. Gunkel, C. Clemen, S. Schürer, B. Violet, W. Mundle, M.-J. Lagrange, J.-B. Frey e altri. Oggi l'unità e la integrità è comunemente ammessa, poiché, nonostante le differenti movenze d'idea e d'immagini, l'impronta d'un unico autore è molto marcata nella linearità della forma stilistica ed anche nell'interesse centrale: il problema del male e della giustizia divina. «Il mosaico è nelle idee», dice giustamente Lagrange, «non ne) documenti» (Rerur biblique, nuova serie, 2 [1905], p. 487) : gli elementi dottrinali pressistevano all'autore, che li trasse dal fondo tradizionale, senza riuscire a fondere e armonizzare il vuoto e storico materiale.
Numerosi riscontri esistono, nella fraseologia e nei concetti, tra IV E. e gli scritti del Nuovo Testamento (J.-B. Frey, in DBs, I, col. 414), e devesi appunto alla presenza di questo elemento cristiano se l'apocrifo fu tenuto per lungo tempo in onore nella Chiesa. Si ammette dai più un influsso cristiano, quantunque non sia facile determinarne l'ampiezza. Più notevoli analogie si riscontrano nelle dottrine della legge, giustificazione per le opere, peccato originale, libero arbitrio, resurrezione dei
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morti, vita futura; spesso però sono più apparenti che reali, mentre più forti sono le divergenze, soprattutto nel concetto di restaurazione messianica e circa il ruolo del Messia nel giudizio finale.
E., v e vi Liano di. - I capp. 1-2, esistenti nella sola versione latina, formano il V E, e i capp. 15-16 il V I E, come vengono comunemente chiamati dopo O. F. D'Amelie e H. Weind. In V E, si leggono due massaggi: il primo ( 1,4-2,9 ) di maledizione contro la sinagoga per le sue infedeltà, il secondo ( 2,10-46 ) di misericordia e di convalazione per la Chiesa, alla quale si pronnette la vittoria e la felicita. Il carattere additizio di questi capitoli rispetto all'apocrifo primitivo non sfugge. Per le data di composizione non si accordano i critici : dalla metà del in sec. d. C. (G. Volkmar) alla fine del sec. v o principio del sec. vi (L. Pirot). Il VI E., di minore interesse del precedente, serve di appendice a I V E. (capp. 7-14); ha un calore marcatamente apocalittico : a tutto un messaggio di terrore che richiama le note invettive di Isola, Geremia, Gloele e Nahum. Si ritiene che sia stato scritto originariamente in greco verso la fine del sec. III.
Bbz.: R. Kehnen, Das vierte Buch des Eirabuches aul seine Quellen anversaele, Gottinon 1882: E. De Foye, Les Apocalyphes feites, Parigi 1892, pp. 14-23, 35-42, 103-23, 152-65; M. R. James, The fourth book of Eura, Cambridge 1894 (testo critico); L. Vagnaro, La preldrme eabatalogique dans le IV lince d'Eudron, Parigj 1906: II. J. Labouret, La cinquième lince d'Eedras, in Rev. ibid., morre serie, 6 (1900), pp. 417-34; M. J. Lagrange, Le messianisme chez les Juifs, Patig1 1909, n. 109 app.; E. Schürer, Geschichte der indischen Valles, III, 4* ed., Lipsia 1909, pp. 513 136; R. Veller, Die Eura Apokalyptu, in 1910 (testo critico; cf. prolegomeni, pp. 1-LIII): R. H. Charles, Apocrypha and Pseudorapgraphy of the Old Testament, II, Oxford 1913, pp. 142-624; id., A critical history of the doctrine of a future life, Londra 1913, pp. 357-57; G. Felsen, Storia dei tempi del Nuovo Testamento, trad. it., II, Torino 1913, pp. 379-87; S. Sndarly, Bibliotheca apocrypha, I, Friburgo in Br. 1912, pp. 284-328; J. Keulers, Die zschntiligische Lehre des vierten Eirabuches (Bibl. Studien, 20, II-III), ivi 1922: W. Munde, Das religiöse Problem des vierten Eirabuches, in Zeitsch f. elites, Wiss., 47 (1929), pp. 322-40; B. Pelaia, Eubatalogus Messianius IV libri Eudron, in Verbota Domini, 11 (1931), pp. 244-52, 310-18; J. Maseraki, Libri IV Eudron dinferina homostologica, ibid., 12 (1932), pp. 374-76; 13 (1933), pp. 84-90, 119-21, 247-50, 359-70; W. O. E. Conrctice, Il Eudron (The Eura Apocalyphs), Londra 1933; E. Elhvein, Die Apokalypse des IV Eubras u. des archvital. Zeugnis von Jena dem Christus, in Ilvino-Purguthe, Berlino 1934, pp. 20-41; A. Karsinka, Beitrdug zur Erlddrune des Eura-Apokalypse und zur Rekonstruktion des hebr. Christus, Bredavia 1934; S. Garofalo, De Eubatorum Iosita referenti in apur. libri, IV Eudron, in Verbota Domini, 13 (1935), pp. 180-88; L. Gry, Les dires prophelstiques d'E. (IV Eubras), Parigi 1938, id., La mort du Messie - en IV Eubras, in Mémorial Lagrange, ivi 1940, pp. 133-30; J.-B. Frey, Apocryphes de l'Ancien Testament, in Dib. I, coll. 411-18 (aropia bibl.); L. Pirot, Le sive lince d'Eudras, ibid., III, coll. 1104-1107; id., Le dime lince d'Eedras, ibid., coll. 1107-1109. Gaetano Stano
ESDRELON. - Pianura della Palestina, tra il Giordano e il Mediterraneo, la Galilea e la Samaria, così chiamata (Indt. 1, 8; 4, 5; 7, 3) in forma ellenizzata di Jiar'é'l (volg. Iezzahel) con la opentea del d. Al tempo degli Asmonel e di Erode era detta semplicemente "la grande pianura" (J Mach. 12, 19; Flavio Giuseppe, Bell. Ind., III, 12).
Ha la forma di un triangolo irregolare con la base di 35 km ., tra le pendici meridionali del Carmeio e i fianchi dei monti di Samaria, e i lati di 23 km ., puntando alla base del Thabor. Irorata dal fiume Mucyaje (il biblico Cisan), che sfocia nei Mediterraneo, e dal Nahr Galōd (Harad, Judc. 7, 1), che si getta nel Giordano, la vasta depressione è notevolmente fertile, sebbene in alcune zone paladose. Per l'excidentalità del terreno - l'altezza varia da 23 a 100 m . s. m. - vi si distinguono zone particolari come il "campo di Mageddo" (II Par. 35, 32; Zasb. 12, 11) e la valle di Iezrael (Indt. 6, 33; 7, 1).
Nudo delle strade che allacciavano gli Imperi di Oriente a quelli d'Occidente, essa fu sempre un campo profemo di battaglia, con i ricordi delle colabri vittorie di Thutmosis III, di Barac (Indc. 4, 5), di Gedeone (Inde. 7, 1), dei Filistei contro re Saul (I Sam. 31, 7),
di Achab sugli Aramei (II Reg. 20, 26), del faraone Nechao su Iosia (II Reg. 23, 29), nei tempi moderni di Saladino, di Kleber e Napoleone.
Il nome attuale è Merq b. 'Amir; dal 1920 i sionisti vi hanno creato numerose colonie.
Bzc.: G. M. Abel, Géographie de la Palestine, II, Parigi 1928, p. 412. Donato Baldi
ESECUZIONE DELLE SENTENZE: V. SENTENEA.
ESECUZIONE SUI BENI DEL DEBITORE : v. PRIVILEGI DEI CHIERICI.
ESEGESI BIBLICA: v. INTEspretazione.
ESEMPLARISMO. - Dottrina filosofice che attribuisce a un mondo ideale, esistente in sé o nella mente divina, la funzione di causalità esemplare, talora anche efficente e formale, riguardo al mondo corporeo e alla conoscenza umana. Si ha quindi un duplice e, metafisico e gnoseologico; il quale ultimo però, nei rispettivi sistemi, è sempre concepito in connessione e dipendenza da quello metafisico.
L'e. è l'essenza del sistema platonico in cui le idee, separate (secondo l'interpretazione di Arisorale), costituiscono la pura e immutabile realtà di cui le cose sensibili non sono che imitazioni ( p \bar{i} μ χ ε ε ς ) e partecipazioni ( p .862 \_{25} ). L'e. platonico influisce sulla concezione fiontiana del λ ε̂ γ δ ε come strumento della creazione e causa esemplare del mondo; e rivive in forma nuova nel sistema di Plotino, in cui le idee generate in seno al volo, attuando come termine oggettivo la conoscenza dell'anima, sono anche la causa esemplare delle cose corporee che dall'anima derivano. L'e. riceve la sua più alta interpretazione cristiana in s. Agostino per cui le idee, esistenti nella mente divina, e quindi identificate con la verità sussistente, sono insieme la luce eterna in cui Dio contempla tutte le cose, il principio esemplare e efficente di ogni creatura, e anche, in un senso non definitivamente precisato da Agostino, la luce per cui l'anima umana si eleva alla conoscenza intelligibile delle verità eterne. L'e. agostiniano, ripreso da s. Bonaventura, è conservato in s. Tommaso per quanto si riferisce all'affermazione delle idee eterne nella mente divina e della loro funzione di causalità esemplare di tutte le cose; invece la causalità efficente dell'atto creativo, s. Tommaso la riconduce piuttosto a Dio in quanto essere sussistente, causa universale dell'essere (cf. Sum. Thral., 18, 9, 45, a. 5). Quanto alla conoscenza in rationibus aeternis affermata da s. Agostino, l'Angelico la ritiene in un senso che s'accorda con la teoria aristotelica dell'astrazione (cf. Sum. Thral., 18, q. 84, a. 5), ma che non sembra rendere sufficientemente il pensiero agostiniano.
Bzc.: E. Dubois, De exemplarismo divino seu de trino ordine exemplari et de trino rerum ordine exemplato, Roma 1897; v. inoltre ai singoli autori.
Ugo Viglino
ESENIN, Sergej AlsezandroviĆ. - Poeta lirico russo, n. nel villaggio di Kozminsk il 21 febbr. 1895. E senza dubbio il più conosciuto - fuori della Russia - e, sotto molti aspetti, anche il più grande dei poeti del primo periodo del regime sovietico. La sua lirica si richiama alla tradizione della poesia contudina e, nello stesso tempo, ad audaci formole di avanguardia.
Giovanissimo, frequentò l'ambiente attorno ad Alessandro Blok ed agli altri poeti symbolisti. Non senza pre- fondo incertezze ideologiche, aderì alla Rivoluzione bolscevica, che per altro rimase sempre estranea all'intimo della sua natura ed agli aspetti più spontanei della sua arte. I suoi vagabondaggi e le sue stravaganze venivano tollerati dal regime, che non aveva ancora imposto agli scrittori, come successivamente avvenne, la formola del cosiddetto realismo socialista e la più rigida disciplina politica. Grande malpere produsse il suo matrimonio con Isadann Dusan. Sempre più tormentato da intime contraddizioni, si abbandonò ad orgie e a scandali, come per cercare un'eva-
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sione momentanea alla sua angoscia: appena trentenne, mori suicida il 28 dic. 1925. La parte migliore della sua produzione poetica è molto superiore alle non approfondite formule estetiche della scuola n immaginistica e di cui fu il massimo esponente. Le espressioni blasfeme, che ricorrono talvolta nella sua poesia, non riescono a nascondere un suo disperato, anche se fuggevole, irrequieto bisogno di credere, di ritornare alla religione, al villaggio natio ed al fascino della tradizione.
Bibl. - Esenine (A. Esenin), Raccolta di studi, Restor sul Deo 1506: V. Poesie, L'elotratore rasc. Parigi 1929; E. La Cotta, Storia della letteratura russo, Firenze 1944, pp. 229-30 (con ampia bibl. a p. 338); R. Poggioli, Il fiore della poesia russo, Roma 1949.
Voll Olusii
ESENZIONE. - Nel diritto canonico il termine e, dalla sua rudimentale significazione etimologica (ex emere: togliere, liberare da...) è passato a denotare la liberazione di una persona, fisica o morale, dalla preesistente e doverosa sottomissione a un superiore.
Sommario: I. Concetto. - Il. L'evoluzione della e. nel corso dei secoli. Modi di concederla. - III. L'estensione og. gettiva della e. - IV. La e. attualmente in vigore nel diritto canonico. - V. La e. dei religiosi.
1. Concetto. - La struttura divino-positiva della Chiesa importa che tutti i fedeli, oltre che al sommo pontefice, siano soggetti in linea di principio a un vescovo residenziale, o a quell'Ordinario del luogo che lo sostituisce in uno dei modi stabiliti dal diritto canonico (abate o prelato nullus, vicario o prefetto apostolico, amministratore apostolico, vicario capitolare). Ma se in base al diritto divino positivo si può e si deve fissare con questa assolutezza il principio della sottomissione di tutti i battezzati all'Ordinario del luogo, per quanto concerne l'estensione oggettiva di tale sottomissione non si può stabilire un principio altrettanto facile e preciso. Infatti, mentre la giurisdizione dell'Ordinario del luogo è necessariamente legata al territorio, l'universalità della Chiesa spinge alla pluridiocesanità la maggior parte delle istituzioni religiose, sorte provvidenzialmente come deduzione ad consequentias del fine stesso della società fondata da Gesù Cristo a riconosciute dal diritto canonico. Orbene, è ovvio che nella pluridiocesanità di queste istituzioni sia insita l'esigenza a quella libertà dalla potestà dell'Ordinario del luogo, senza la quale risulterebbe impossibile, o almeno molto difficile, l'attuazione dello scopo di tali istituzioni. Questa esigenza, comportando una corrispondente esclusione della "doverosa sottomissione" (presupposta dal concetto di e.), circascrive percio stesso, riguardo alla estensibilità oggettiva, il surriferito principio della sottomissione di tutti i battezzati al proprio Ordinario. Tuttavia, la difficoltà di determinare con norme precise questo proprium di libertà ha fatto sì che tanto nella pratica - ossia nei provvedimenti presi dalla competente autorità ecclesiastica - quanto nella dottrina, si facesse coincidere l'estensione oggettiva della sottomissione all'Ordinario del luogo col principio della sottomissione delle persone; si partisse cioè dal presupposto di una doverosa sottomissione totale, escludente qualsiasi libertà nativa.
Questo criterio valse anche nei riguardi degli altri gradi della gerarchia ecclesiastica indotti dal diritto canonico, i quali, naturalmente, fecero crescere di pari passo le possibili ed effettive e. L'accresciuto numero delle autorità ecclesiastiche moltiplicò inoltre i soggetti attivi delle e., cioè i superiori aventi la possibilità di liberare i loro sudditi dal superiore subalterno, fermo restando come norma-limite che nessun superiore può mai dispensare dalla sottomissione alla propria autorità.
II. L'evoluzione della e. nel corso dei secoli. Modi di concederla. - La concessione della e., nel corso dei secoli, ubbidi a diverse cause le quali peraltro si possono ricondurre a due gruppi che si chiameranno rispettivamente delle cause violente e delle cause normali. Nel primo gruppo si collocano la simonia, il concubinato, lo scisma occidentale, l'intromissione della potestà civile negli affari ecclesiastici ecc. (non potendo deporre il vescovo indegno, si esentriano chiese, monasteri, ecc.). Cessando queste cause violente, di per sé avrebbero dovuto scomparire le e. accordate per porre rimedio a queste eccezionali situazioni, se però non fosse stato troppo umano che gli interessati cercassero di protrarre, almeno parzialmente, la condizione di favore in cui erano venuti a trovarsi.
Ma in certo senso - e cioè nei suoi effetti in profondità - la più violenta di tutte le cause della e. ecclesiastica fa il diffondersi della eselone propria. Inizio del diritto germanico, il cui criterio della prevalenza dei diritti promanenti dalla signoria fondiaria sui diritti giurisdizionali, rese possibile l'addivenire tout court alla e. completa dall'Ordinario del luogo.
Tra le cause normali, invece, va ricordata prima di tutto la forma cenobitica della vita religiosa, dapprima riconosciuta ufficialmente, e successivamente, dal tempo del Concilio Lateranense IV (1215), divenuta elemento giuridico essenziale dello stato religioso. Con essa infatti sorge, e con il suo graduale consolidamento (monasteri, congregazioni monastiche, Ordini centralizzati) si sviluppa, parallelamente alla gerarchia ordinaria, quella interna degli istituti religiosi, la quale attorno al nucleo delle naturali libertà di qualsiasi lecito associssione (non sacrificabili in vista di un maggior bene soprannaturale) aggiunge almeno quell'altra libertà che impedisca di ridurre i superiori religiosi a semplici vicari dell'Ordinario del luogo. Va ricordato inoltre il carattere di religione clericale riconosciuto ufficialmente dal diritto canonico, con cui si effettua l'incorporazione della vita clericale alla vita religiosa, le esigenze della quale escludono che il superiore religioso circa la formazione sacerdotale dei suoi sudditi debba trovarsi, riguardo all'Ordinario del luogo, nella condizione del rettore del seminario diocesano.
A questo duplice ordine di cause non si può non aggiungere, per alcune epoche, la ricerca di sempre nuovi privilegi, cui non rimase estraneo l'influsso della situazione politico-sociale creato dal feudalesimo, dal corporativismo, dal frazionamento comunale, ecc.
Comunque, specialmente con il Concilio di Trento, la disciplina canonica si libera in modo sistematico delle e. che per le mutate condizioni dei tempi sarebbero risultate dannose alla compagine ecclesiastica, rivolgendo le superstiti e avviando quelle che sarebbero state concesse in seguito verso un piano razionale, di cui si darà conto esponendo i risultati ricavabili dal CIC per quanto concerne i religiosi.
Per comprendere la vigente disciplina ecclesiastica circa le e. è indispensabile conoscere le varie specie di esse, ciò che peraltro è collegato alle vicende storiche del diritto canonico, e, in particolare, con i modi di concedere tali e. e con il loro contenuto.
Le prime e. (prendendo la parola nel suo senso latissimo) con cui i romani pontefici vellero assicurare uno conveniente libertà dall'Ordinario del luogo a vari monasteri d'Occidente (eccellono le sapienti disposizioni di s. Gregorio Magna) furono concesse direttamente alla persona morale costituita dal monastero. Più tardi invece, come si è già accennato, sotto l'influsso del diritto germanico, anche nella Chiesa si arrivò a dichiarare esenti determinati luoghi, facendoli veicolo di e. per determinate persone dimoranti in essi. Cosicché, giustamente, le prime e. furono dette personali, le seconde locali, anche se, come è ovvio, soggetto della e. siano state sempre le persone. Il nuovo aspetto assunto dalla vita religiosa con i Mendicanti mediante l'esercizio programmatico dell'apostolato, portando sovente questi religiosi fuori dal convento, rese necessario tutelarne direttamente le persone mediante speciali e personali e. Per integrare queste furono esentati anche i luoghi di loro dimora,
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creando così un nuovo tipo di e. dei luoghi, da non con. fondersi con l'e. locale e che potrebbe chiamarsi exemptio locanum.
Fatta questa precisazione, risulta intuitivo che non si possa ammettere l'espressione e. initio per indicare il complesso di e. locali e di e. personali, mentre invece tale espressione può essere assunta per l'abbinamento delle esemplinose locanis e delle e. personali (e quindi «sare applicabile alla vigente e. di cui godono i regolari e gli altri religiosi esenti).
Dalla diversità dagli effetti giuridici annessi alla e. locale rese origine la distinzione di questa e. in possime ed attiva, e la suddivisione della passiva in plena e semiplesa. Avvenne cioè che alcuni monasteri e alcune chiese di particolare importanza, dopo aver conseguito una a. più o meno vasta a favore dei monaci o dei clero appartenenti al monastero o alla chiesa - e. consistente nella costruzione della potestà del vescovo diocesano ( = vantaggi "negativi", per es., quello di sfuggire alle sue pene canoniche) e nel trasferimento di una quasi equivalente potestà nell'abate o prelato posti a capo del monastero o della chiesa. ( = vantaggi "positivi ") - ottenessero di poter essendere una parte della e. alla popolazione compresa nel loro territorio. Quando a detta popolazione passivano solo dei vantaggi a negativi s, si ebbe la exemptio localis passiva plena: quando, invece, l'abate o prelato potevano esercitare un certo potere su tale popolazione, ossia agere in qualche modo a favore di essa, si ebbe la exemptio localis autem; finalmente, quando non si potevano comunicare nemmeno i vantaggi negativi, si parlò di exemptio (localis) passiva minus plena. L'apice della exemptio autem sarà toccato dalle abbatte e dalle prelature nullus. Si noti che nella vigente e., goduta dalle religioni clericali esenti, si verifica un nuovo tipo di a attività, in quanto, non in forza di una e. locale, ma derivatamente dall'insieme delle e. personali e dei luoghi formanti il complesso unitario del privilegium exempionis (prerogativa delle religioni esenti), anche coloro che dimorano stabilmente di giorno e di notte negli istituti di cuncti religiosi, per ragione di educazione, infermità, servizio od ospitalità (cf. can. 514 § 1) vengono in certo modo ad usufruire della e. riguardo alle confessioni, alla predicazione, ai voti, ecc. potendo confessarsi da confessori autorizzati unicamente dal legittimo superiore religioso, ascoltare predicatori approvati unicamente da can. ecc.
III. L'estensione oggettiva della e. - A complemento di questa sommaria introduzione informativa, si debbono aggiungere tre osservazioni riguardanti l'estensione che può assumere questo speciale provvedimento giuridico-canonico.
I) La natura del soggetto passivo (e secondo che si tratti di persona fisica o morale, di religione clericale o blicale, ecc.) rende possibile una maggiore o minore estensione oggettiva della e. Per es., affinché il claro secolare ne vagare dall'Ordinario del luogo, basta sia escluso l'esercizio della potestà di quest'ultimo in determinati punti della disciplina canonica; invece, perché le religioni clericali - essendo incongruo che la S. Sede eserciti direttamente su di esse tutto il potere che di per sé sarebbe dell'Ordinario del luogo - godano effettivamente della e. da detto Ordinario, è necessario che nei loro superiori passi una potestà quasi equivalente a quella dell'Ordinario del luogo. a) Ogni volta - ossia, per qualunque punto della disciplina canonica - in cui si addiviene alla liberazione di una persona fisica o morale dalla preesistente o dovrenta sottomissione a un superiore, si verifica perciò stesso la e., bisogna peraltro distinguere i casi di e. dai vari istituti giuridici in materia di e. 5) Il diritto canonico da secoli ha dato alla espressione privilegium exempionis il significato specifico di concessione sistematica della e. dall'Ordinario del luogo, cui si deroga solo per mezzo di determinate eccezioni (praetergium in caelitus a ture espressis). Connessa con questa eccezione ufficiale (cf. p. es., i cano. 616 § 1, 618 § 1) della espressione privilegium exempionis, è la qualifica di religio exempto (can. 488 n. 2) data a tutti gli Ordini - eccezione fatta per le manache che non dipendono da un prelato regolare
(can. 615) - e alle religioni di voti semplici cui sia stato specialiter concesso il privilegium exempionis (can. 618 § 1). Ma, evidentemente, come all'infuori del complesso unitario del privilegium exempionis c'è posto per precise ed effettive e. circoscritte a determinati punti della disciplina canonica, cosi non è escluso che i religiosi non amnoverati tra gli «esenti s (quindi, in questo senso, a nonesenti n), possano godere, ed effettivamente godano, di determinate sormazioni alla preesistente e dovresta sottomissione all'Ordinario del luogo. Perciò, per rispettare la denominazione ufficiale religio exempta, e d'altra parte per non contraddire la realtà, si deve logicamente distinguere tra la e. propriamente detta (chiamata privilegium exempionis) e l'e. impropria (giuridica e concreta liberazione da qualche punto della normale sottomissione fissata dalla disciplina canonica).
IV. Le e. attualmente in vigore nel diritto canonico. - Venendo ora alla vigente disciplina canonica, tenendo conto del superiore da cui si può essere dichiarati esenti, si ha l'e., totale o parziale, dall'Ordinario del luogo, dal metropolita, dai superiori religiosi, dal parnaco, dal Tribunali della S. Sede. Dall'Ordinario del luogo sono esenti in un modo veramente totale le abbazie e prelature nullus (cann. 319-28), i cardinali (che non siano essi stessi Ordinari del luogo; il CIC parla espressamente della e. della cappella privata : can. 239 \ 1,18, ma è implicitamente indicata anche quella riguardante le cause giudiziali nel can. 1557 § 1, 2; inoltre, si verifica una vera e. anche per il can. 239 \ 1,2 circa il potere di confessarsi da sacerdoti non approvati dall'Ordinario del luogo, ecc.), i capi di Stato, i loro figli e figlie, e quelli che hanno il diritto alla immediata successione, circa le cause giudiziali in genere (can. 1557 § 1, 1) e le matrimoniali in specie (can. 1962), circa la comminazione o la dichiarazione delle pene ecclesiastiche (can. 2227 § 1), circa l'obbligo di comparire come testi nella sede del tribunale diocesano (cann. 1770 § 2, 1), i religiosi, di cui si dirà in seguito. E prevista, inoltre, l'e. dei soldati (cf. can. 451 § 3) e di determinate chiese (cf. can. 344 § i) nei limiti da fissarsi volta per volta dalla S. Sede.
Dal metropolita sono esenti i vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede (can. 285) e i religiosi esenti.
Dal parroco sono esenti completamente i seminari diocesani (can. 1368) e i religiosi esenti; praticamente lo sono anche le religioni clericali anche non-esenti; possono inoltre esserlo, se l'Ordinario del luogo cosi dispone, le case religiose e le pie opere dichiarate tali dall'Ordinario del luogo (can. 464 § a). Inoltre, si verifica l'e. circa il ius facerendi per i cardinali (can. 1219 § 1), i beneficiari residenziali (can. 1220) i religiosi e novici (cann. 1221 §§ 1-2, 1230 § 5) nonché per i domestici che dimorano stabilmente nelle case di questi religiosi e che muoiano in dette case (can. 1221 § 3).
Dagli ordinari tribunali della S. Sede sono esenti i capi di Stato ecc., i cardinali, i legati della S. Sede, e i vescovi anche solo titolari riguardo alle cause penali (can. 1557 § 1).
Nella cost. apost. Ad incrementum decoris di Pio XI (13 ag. 1933, AAS, [1934], p. 497) vengono dichiarati esenti dall'Ordinario del luogo gli assessori e segretari delle SS. Congregazioni Romane, i protonotari apostolici de numero, i postati uditori della S. Romana Rota, i chierici della Revarenda Camera Apostolica mentre conservano il loro domicilio a Roma, i prelati votanti e referendari della Segnatura nelle stesse condizioni dei precedenti.
Nel diritto della Chiesa Orientale vige un istituto giuridico analogo alla e. chiamato diritto di stauropegia.
V. La e. dei reliciosi. - Le categorie cui possono essere ricondotte tutte le religioni per quanto concerne la loro libertà dall'Ordinario del luogo secondo
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Il diritto comune (prescindendo cioè dalle speciali e. concesse alle singole religioni), sono raggruppabili in tre sezioni fondamentali: delle religioni esenti, delle religioni non-esenti di diritto pontificio, delle congregazioni di diritto diocesano. Fondamento della libertà della prima sezione è il principio della e. sistematica contenuta nel privilegium exemptionis, cui non si può derogare se non in casibus a iure expressis (can. 615). Fondamento della seconda sezione è il principio della libertà per ciò che riguarda il regime interno, anch'esso non derogabile se non in casibus in ture expressis. Fondamento della terza sezione è la distinzione tra i superiori interni ed esterni.
Le esigenze ad una maggiore libertà insita nel carattere clericale della religione, ed ancora - ma in misura assai minore - nel fatto di trattarsi di religione maschile, hanno portato alla suddivisione delle sezioni nelle rispettive categorie. Si hanno cosi nella sezione delle religioni esenti : gli Ordini clericali, le congregazioni clericali esenti, gli Ordini laicali di uomini, le monache soggette a prelato regolare; nella sezione delle religioni di diritto pontificio non-esenti : le congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili, le monache non dipendenti da un prelato regolare. Nella terza sezione: la congregazioni clericali, le congregazioni laicali maschili, le congregazioni femminili.
Il contenuto concreto della libertà di cui gode ciascuna di queste categorie è dato dalla somma dei punti della disciplina canonica in cui detto categorie sono sottratte alla potestà vescovile. Tale somma per le religioni esenti risulta, indirettamente, dalla enumerazione rassativa dei casi di assoggettamento deroganti al principio fondamentale della e.; per le religioni non-esenti, invece, risulta, direttamente, dalla enumerazione dei casi di libertà limitanti l'opposto principio dell'assoggettamento. Ma agli effetti di una presentazione intuitiva del primo e secondo tipo di "somma", può giovare anche la specificazione ricavabile delle prescrizioni del CIC nei casi in cui le religioni esenti godono della libertà in forza del principio fondamentale contenuto nel privilegium exemptionis, e, viceversa, la specificazione di tutti i casi in cui la mancanza del privilegium exemptionis, non attenuata da corrispondenti concessioni di libertà, tiene le religioni non-esenti sottoposte alla potestà dell' Ordinario del luogo.
Non potendosi qui, evidentemente, riassumere, neppure in una semplice enumerazione dei rispettivi canoni, coteste situazioni giuridiche delle varie categorie delle religioni per quanto concerne la loro libertà dal'Ordinario del luogo, ci si fermerà a tre soli esempi. Con forza più di principio che di esempio, va ricordato il can. 501 § 1 con cui viene accordata alle religioni clericali esenti oltre alla potestà dominativa, riconosciuta a tutte le religioni (in quanto suscettibile di specificazione quantitativa e qualitativa, secondo la prestanza giuridica delle varie categorie di religioni, e perciò stesso fonte e misura del corrispondente grado di libertà dall'Ordinario del luogo), la potestà di giurisdizione in foro esterno ed interno. Con questa potestà le religioni clericali raggiungono nella e. quei vantaggi positivi in fatto di libertà circa le confessioni, la predicazione, il potere punitivo, ecc. senza di quali - specialmente per quanto comporta il carattere clericale di tali religioni - le e. concessa per mezzo di un principio fondamentale in realtà rimarrebbe nutula. L'accordata potestà di giurisdizione fa passare i superiori maggiori di tali religioni nel novero degli Ordinari (can. 198 § 1), cosicché normalmente in tutte le prescrizioni del diritto canonico in cui figura il termine Ordinario, le religioni clericali esenti invece di dipendere dall'Ordinario del luogo, lo sono dai propri superiori maggiori.
Alle religioni di diritto pontificio non-esenti la vi-
gente disciplina canonica riconosce, mediante un principio fondamentale la libertà dall'Ordinario del luogo per quanto riguarda il regime interno (can. 618 § 2, 2). Ora, per dare a questo principio le sue giusta portata bisogna aver presente la estensione che viene raggiunta dal regime interno a seconda del carattere della religione. Nelle religioni clericali, poiché la vita clericale viene incorporata alla vita religiosa, il regime interno, giuridicamente, subisce una estensione notevolmente più grande di quella a cui si fermano le corrispondenti religioni laicali, e per ció diversa fonte e misura di una maggiore libertà dall'Ordinario del luogo (cf. soprattutto a. Larrsona, De potestate dominativa publica in iure canonica, in Acta Congressus Juridici Intern. Romae, 12-17 nov. 1934, IV, pp. 145-80).
Finalmente - anche per giustificare l'inclusione delle congregazioni di diritto diocesano (plene subiectae all'Ordinario del luogo, ma ad nomina iurid nel quadro delle diverse misure della libertà dall'Ordinario del luogo riconosciute alle religioni - e da osservare che tutto ciò che il vigente diritto canonico riserva alla S. Sede (mentre nella disciplina anteriore era di competenza dell'Ordinario diocesano) viene a costituire una vera e assoluta libertà da detto Ordinario. Fondamentale a questo riguerdo è la disposizione che riserva alla S. Sede la soppressione dell'unica casa di cui constasse una congregazione di diritto diocesano. Basta infatti pensare quale situazione di dipendenza comporterebbe - e comporlo di fatti - l'assenza di tale disposizione.
BibL.: L'argomento della e. in genere suole essere trattato nelle introduzioni agli studi sulla e. dei religioni. Sia per la parte storica, come per la parte giuridica-dominativa della e., propriamente e impropriamente detta, cf. E. Fochasso, Introductio in sigeniam disciplinam di iuridicis relativadine iure Religiones et Ordinarium Iori, Torino 1948, pp. 1-4v. Per quanto concerne l'e. dei religioni, cf. i seguenti studi apparsi dopo il Codice: S. Alonso, La execuión de las religiones, Salamanca 1938; A. Bondini. De privilegio exsapitionis, Roma 1010; A. Gutierrez-Posa, De gradibus libertatis et subiectionis: Religiosarum respecto Ordinarii iori, in Commentarium pro Religiosis, 22 (1011) e 23 (1026); J. O' Brien, The exemption of Religions in Church Law, Milwaukee 1042; A. Meln. De exsemplione Regularium, Washington 1921; F. Murzarelli, Trassatioe canonicae de Congregationibus iuris diocesani, Roma-Alba 1943 (dove è trattato diffusamente il problema dell'ammontata delle congregazioni di diritto diocesano di fronte all'Ordinario del luogo); A. Selavarraman. Die Exemption nach geltendem kirchlichen Recht, mit einem Überblick über die gerichtliche Entzichtlung, Paderborn 1938.
Emilio Fogliano
ESEQUIE. - L'antichissima tradizione di suffragare con particolari preghiere l'anima dei morti è stata ininterrottamente sostenuta dalla Chiesa e osservata quasi istintivamente dalla pietà dei parenti dei defunti. Il CIC, benché supponga le e. (cann. 1204, 1215, 1231, ecc.), pure non le descrive, rimandando per queste al Rituale Romano che ne parla al titolo VI. Le c. strettamente parlando cominciano con le preghiere stabilite per l'ingresso del cadavere in chiesa a finiscono con quelle che ne accompagnano l'uscita dalla medesima; non comprendono quindi né il trasporto del cadavere dall'abitazione alla chiesa, né il trasferimento di esso da questa al cimitero.
Tutti i fedeli indistintamente dopo la morte devono essere trasportati in chiesa per le e. e detto obbligo in via generale è grave (can. 1215; Rit. Rom., tit. VI, cap. 1, n. 4). Hanno diritto alle e. oltre ai battezzati, anche i catecumeni che siano incotervolmente morti senza il Battesimo; ne sono esclusi i soli non battezzati (can. 1239; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2). In pena sono privati del diritto alle e., benché battezzati, gli apostati, gli eretici, gli sciamotici, i massoni e gli appartementi a simili società, alcune specie di ac comunicati, i suicidi, i morti in duello, coloro che disposero di essere cremati a morte avvenuta, e i pubblici peccatori, sempre che dette
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azioni costituiscano concretamente una colpa grave. Comunque anche a questi sono concesse le e. se prima di morire abbiano dato qualche segno di pentimento (cann. 1240-4r; Rit. Rom., tit. VI, cap. 2).
Nello svolgimento delle e., pur avendo un posto di prensizenza la celebrazione della Messa (Rit. Rom., Tit. VI, cap. 1, n. 7) e la recita dell'Ufficio divino (ibid., capp. 3-4) che ne sono la par