volume-05

Back to Volumes
to preventivo o concordato nel f.

Si fa luogo al concordato preventivo, quando il debitore offre serie garanzie di pagare, oltre il cento per cento dei crediti privilegiati ed ipotecari, almeno il 40 \% dell'ammontare dei crediti ai chirografari, entro sei mesi dalla data di omologazione. Il concordato preventivo può essere proposto ai creditori dall'imprenditore stesso fino a che non è dichiarato il suo f. e segue un particolare andamento procedurale con l'amministrativa della proposta, la nomina del commissario giudiziale, l'approvazione della maggioranza dei creditori secondo la proporzione dei crediti, la sentenza e l'omologazione della medesima, che poi diviene obbligatoria per tutti.

In sede di concordato preventivo od anche fuori od in luogo del medesimo, si può pure ricorrere alla cersio honoram, introdotta dal Codice civile del 1942, la quale, vincolando soltanto i creditori aderenti a lasciando libertà d'azione ai dissenzienti, priva il debitore della disponibilità dei suoi beni, di cui però egli conserva la proprietà, sino a che non ne sia compiuta la liquidazione. La legge fissa le modalità della liquidazione stessa.

Un altro mezzo, a cui si può ricorrere, prima di arrivare alla dichiarazione giudiziale di f. è la datio in solatum, che differisce dalla precedente, in quanto il debitore trasferisce non solo la disponibilità, ma la proprietà di parte o di tutti i suoi beni a favore di uno o più creditori, i quali poi vengono delegati all'ecunzione della passivita.

L'epilogo di tutto questo processo può essere la sentenza dichiarativa di f., la quale, una volta intervenuta, priva "ipso iure " il fallito tra l'altro della stessa amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data della dichiarazione, nonché della legittimazione attiva e passiva in ordine alle controversie d'indole patrimoniale; e sospende il corso degli interessi legali e convenzionali. Organi del f. sono il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.

Ef. si può chiudere : per revoca della sentenza dichiarativa, per reparto e distribuzione dell'attivo o per la sua inesistenza, per mancanza di massa passiva; per pagamento integrale; per concordato.

Quest'ultimo è il concordato nel f. e differisce come tale dal preventivo : è proposto dal fallito, il quale offre ai creditori chirografari una percentuale e ed è sottoposto, come l'altro, al consenso della maggioranza numerica. Adempiuto regolarmente il concordato, al fallito può essere concessa la riabilitazione civile, pronunciata dal tribunale con sentenza.

In tutto questo processo fallimentare, che importa una serie di azioni umane e fa rientrare nel gioco una quantità di persone, è più che naturale che tutti, dal fallito al curatore, dal creditore al giudice, osservino le norme generali e particolari della morale, agendo secondo giustizia e carità sia nel denunciare a tempo opportuno il f., sia nel richiederio
da parte dei creditori, sia nell'eseguire con coscienziosità la prescritta procedura senza malversazioni o frodi. A tale scopo potranno tenersi presenti particolarmente le norme che reggono la restituzione, e quanto si è detto a proposito del dolo o della frode.

Ma tre questioni principalmente sogliono trattarsi nella valutazione morale della legislazione fallimentare : l'obbligatorietà o meno di queste leggi civili se coscienza; conseguentemente la liceità o meno per il fallito di evadere a qualcosa di queste norme positive, per rivendicare eventuali diritti di ordine naturale, fino a qual punto l'estinzione dell'azione giudiziaria contro il fallito estingua in lui anche gli obblighi morali verso i suoi creditori.

La risposta alla prima questione è oggi in via generale affermativa. Le disposizioni di leggi in oggetto tendono a tutelare gli interessi della giustizia, della fede pubblica e del commercio, tendono tine alla salvaguardia di virtù, oltre che individuali, sociali, senza cui la saldezza delle umane relazioni potrebbe correre dei seri rischi. E quindi naturale la loro generale obbligazione in coscienza, pur essendo possibili, in minuti particolari, eventuali dissonanze con il diritto naturale. Senza dire poi che per quanto riguarda la parte contrattualistica di questa legislazione, vale il principio del can. 1503, con la conseguente reazione del diritto civile nel diritto canonico, salvo le difformità di disposizioni tra l'un diritto e l'altro e col diritto naturale.

Ora il diritto canonico riconosce in questa materia al chierico il privilegium competentiae (can. 122), che però gli odierni diritti fallimentari riconoscono generalmente a tutti i cittadini, e quindi anche al chierico. Maggiori difficoltà possono sorgere per la parte penalistica del diritto fallimentare, benché anche qui il diritto italiano si mantenga molto aderente al diritto naturale. Tra gli abusi più gravi puniti sono: a) il reato di bancarotta fraudolenta (legge cit., art. 216), cioè le distrazioni di attivo o simulazioni di passivo, che difficilmente esistano senza dolo o grave colpa morale. 8) La bancarotta semplice, perseguita nel diritto italiano, come reato (legge cit., art. 217) e che si ha giuridicamente, quando il fallito abbia fatto spese eccessive, si sta abbandonato oltre ogni misura di prudenza ad operazioni di pura sorte, abbia aggravato il proprio dissesto, senza richiedere la dichiarazione del proprio f., non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte per concordato o non abbia tenuto i libri contabili prescritti; ordinariamente suppone anch'essa non solo colpa giuridica, ma anche teologica. Comunque, finché simili negligenze ed imprudenze rischiose non danno luogo ad un illecito morale, oltre che giuridico, rimane soltanto l'obbligo di accettarne le conseguenze "post semestiam aulica s. r). Altri abusi che la legge italiana punisce, come per es. carpire firme di favore, l'ostentazione di crediti inesistenti ecc., sono anch'essi ordinariamente non solo reati dal punto di vista giuridico, ma anche illeciti nel campo morale. Comunque tale sempre il principio sopra esposto.

Riguardo alla seconda questione, l'odierna legge fallimentare italiana, escludendo dalla massa passiva : beni e i diritti strettamente personali, gli assegni alimentari, gli stipendi, pensioni e salari, entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, ed avendo dato la facoltà al giudice delegato di concedere al fallito un sussidio a titolo di alimenti, salvando inoltre il diritto del fallito all'abitazione nella casa di sua proprietà, ha reso pressoché superflue molte questioni, che si solviano fare sul "quantum " il fallito poteva trattenere occultamente, a titolo di onesta sostentazione, secondo la sua condizione.

Più andua la questione, se la procedura fallimentare estingua interamente, anche in coscienza, le obbligazioni del fallito verso i suoi creditori. Manca infatti la concordia nelle soluzioni date dagli autori.

Alcuni, che si tengono più aderenti alle soluzioni storiche e agli argomenti d'autorità, negano che con l'osservanza delle sole disposizioni giuridiche, il fallito possa tenersi esonerato da qualsiasi obbligazione futura, a meno che ciò non gli venga espressamente riconosciuto (P. Laymann, M. Diana, Roncaglia, Scavini, G. Bucceroni).

## Page 592

Altri invece lo ammettono, sia pure con qualche esitazione, basandosi su una supposta comune persuasione, che ritiene srollata con l'estinzione della azione giudiziaria nei vari provvedimenti di diritto fallimentar; qualsiasi ulteriore obbligazione (A. Lehmkuhl, E. Génico, J. Salsmans).

Qualche altro infine, come il Vermesrsch, vorrebbe, e forse con più fondamento, che fosse portato il giudizio morale sui singoli diritti fallimentari. Cosi, abbracciando questa tesi, moderni autori parlano di ogni estinzione di obbligazione, anche di ordine morale, nell'ordinamento giuridico inglese (Crolly, Slater), in quello degli U.S.A. (Bankruptey Act, I luglio 1898 con successive modifiche, Martin), e nel diritto olandese (Duynstee). Lo stesso non potrebbe dirsi in Italia, attesi gli artt. 1984 e 1230, cpv. a del Cod. civ. dove si parla di novazione. Nel primo è detto : "Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto x; nell'altro poi : "La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco ". Ora in nessun luogo appare la volontà del legislatore italiano di estinguere con i provvedimenti fallimentari le precedenti obbligazioni naturali. Lo stesso può dirsi degli ordinamenti giuridici in materia di varie altre nazioni: Francia, Germania, Belgio, Spagna ecc. (cf. A. Vermeersch, Theol. mor., 3^{text {a }} ed., Roma 1937, n. 467, p. 477).

Un problema speciale di ordine morale, sociale e politico presenta la bancarotta degli Stati e provvedimenti similari, di svalutazione monetaria, per cui v. svalu-
TATTORE MONETARIA.

BILL: Oltre i trattatisti di teologia morale e di diritta civile, v. per la storia dell'istituto, L. M. da Apicella. Tutmen pargeram alpe tractatus de dilettone quioneremali, de moratoris... et cessione bonorum. Napoli 1621. Per 8 diritta, la prassi, e la valutazione etica attuale: G. Bicchiorai, Il mondo degli affari e la morale. Breacis 1233, pp. 283-368; J. Vandamme, Banqueroute, in DScS, III, coll. 231-38; J. Denzis, Banqueroute des collectivités publis., ibid., coll. 238-6;; S. Pieta, Istituzioni di diritto fallimentare, 2² ed., Roma 1946; L. Lordi, Il f. e le altre procedure concerniali, Napoli 1948; R. Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, Milano 1948; S. Sorgia, La cessione dei beni ai creditori, Torino 1949.

Pietro Palazzini
FALLOPPIO, Gabriele. - N. a Modena nel 1523, m. a Padova il 9 ott. 1562. Discepolo a Ferrara di Musa Brasavola, rinunciò a un canonicato per darsi ai suoi studi prediletti di anatomia e di medicina. A 24 anni ( 1547 ) salì alla cattedra di anatomia nello Studio di Ferrara. Passò poi a quello pisano finché, nel 1551, la Repubblica di Venezia lo chiamò lettore nell'Ateneo di Padova dove successivamente tenna la cattedra di anatomia, di chirurgia, e dei semplici. Di grande sapere, spesso richiesto della sua opera, curò illustri infermi a Milano, Firenze, Roma; in viaggi per istruzione personale, si recò in Francia e in Grecia.

La sua opera scientifica riguarda principalmente la chirurgia e l'anatomia; ma si occupò anche di terapeutica, idrologia, clinica medica, sifilide. Innumerevoli le sue scoperte anatomiche; geniale nel prescrivere nuovi metodi profilattici, terapeutici, ortopedici.

Tra i suoi scritti: Obtervationes anatomicas in libros quinque digesta (ivi 1561); Expositio in librum Galeni de assibus (Venezia 1970); De compositione medicamentarum cui accesserunt tabulae eiusdem de cauteris (ivi 1570); Compendium de anatome corporis humani (ivi 1571).

BILL: G. Favaro, G. F. madonne, Modena 1928; A. Passini, Storia della medicina, Milano 1927, v. indice.

Gustavo Maria Apolloni
FALLOUX DU COUDRAY, Frédéric-Al-fred-Pierre de. - Uomo politico francese, n. il 7 maggio 1811 ad Angers, m. ivi il 6 genn. 1889. Diccendente da una famiglia di commercianti insignita nel 1823 da Luigi XVIII del titolo nobiliare di visconte, fece i suoi studi nel collegio della città na-
tale, donde si recò a Parigi. Frequentò nella capitale il circolo di una dama russa convertita al cattolicesimo dal De Moistre, madame Swetchine, la quale influí decisamente sulla formazione del suo carattere in senso monarchico e cattolico.

Nel 1840 pubblicò una Histoire de Louis XVI, in cui esaltò l's ancien régime n, seguita quattro anni dopo del'Histoire de si Pie F', pape, de l'Ordre des Frères prèchents, pontefice che dal F. è annoverato tra le più grandi figure della storia della Chiesa. Eletto deputato nel 1846 entrò a far parte della destra legittimista. Alla caduta della monarchia di luglio diede la propria adesione alla Repubblica. Contrario agli ateliers nationaux, ne propose, quale relatora della commissione parlamentare per mai costituita, l'abolizione, che portò alla rivolta parigina del giugno 1848, domata dal generale Cavaignac. Favorevole alla candidatura di Luigi Napoleone Bonaparte alla presidenza della Repubblica, divenne il 20 dic. 1848 ministro della Istruzione pubblici e dei Culti. Nominò una commissione estrapolamentare per la riforma della scuola, composta di 24 membri a presieduta dal Thiers, commissione che elaborò la cosiddetta legge F., approvata dalla Assemblea nazionale il 13 marzo 1850. In virtù di questa legge alla Chiesa fu assicurata un'ampia influenza e libertà nell'insegnamento primario e fu dato notevole incremento alle scuole secondarie cattoliche, la cui apertura era subordinata solo alla presentazione di un brevetto di caposità da conferirsi da apposite commissioni seminarici di Stato. Il F. lasciò il ministero alcuni mesi prima che la legge fosse approvata (il 31 ott. 1849 gli era successo. I Parieut e fu arrestato dopo il colpo di Stato del 2 dic. 1851, né fu piú rieletto deputato. Nel 1867 partecipò al congresso di Malines. Dopo la caduta del secondo Impero fu a favore della fusione tra legittimisti ed eritenisti.

BILL: Opere: Cimto F. A. P. de F., Mémoire d'un republic, Parigi 1888. Studi: A. Rabart-G. Couan, Distinamites des parlementaires français, II. Paris: 1890, pp. 206-98; G. Cognier, La question scolaire en 1838 et la loi F., ivi 1948; G. Bourain, La question scolaire en 1838 et la loi F., in Accordemen nazionale del Lincei. Fondazione Alessandro Volta. Atti dei convegni, 10 (Convegno di scienze morali, storiche e filologiche, 4-10 ott. 1948), Roma 1949, pp. 520-47.

FALL RIVER, diocesi di. - Città dello Stato di Massachusetts negli Stati Uniti d'America e sede di una diocesi suffraganea di Boston, comprendente un territorio di 3120 kmq . ca. nel sud dello stesso Stato.

Nel 1948, su una popolazione di 432.000 ab., i cattolici erano 215.023 , dei quali molti franco-canadesi, italiani, polacchi e portoghesi, divisi in 96 parrocchie, 37 cappelle, 20 missioni, sotto la direzione di 211 sacerdoti e 10 religiosi, con 10 High Schools e 46 scuole clementari. Nel 1946 si ebbero 280 conversioni.

Crescia il 12 marzo 1904 per smembramento della diocesi di Providence, le origini di questa diocesi sono intimamente legate alla storia delle diocesi di Boston. Hartford e Providence, alle quali appartenna successivamente il territorio di F. R.

BILL: anon.. s. v. in Cath. Enc., suppl., p. 302; T. Hutchison, The history of colony and province of Massachusetts. Roy. 3 voll., Cambridge [Mass.] 1956, v. indice; I. E. Leaton, History of the melodiocese of Boston, from 1603 to 1633, 3 voll., Nuova York 1944, v. indice; The Official Catholic directory for 1947, ivi 1947, anno 27, pp. 443-57.

FALOCl PuligNANI, Michele. - Prelato e storico, n. a Foligno il 9 luglio 1856; sacerdote il 12 apr. 1879 , professore nel Seminario locale e in quello regionale di Assisi, bibliotecario della Biblioteca Iacobilli e comunale, vicario generale della diocesi fulignate e dell'arcidiocesi apolctina. M. il i ott. 1940.

Si adoperò per il restauro di monumenti cittadini (Duomo, Palazzo Trinci, ecc.); raccolse una ricca biblioteca di storia locale ( 8000 volumi e 300 manoscritti) che legò alla sua città. Oltre a svolgere attività di giornalista

## Page 593

e polemista nel campo politico e sociale il F., le cui opere, tra manoscritte e stampate, ascendono a 523 , si indirizzo nella zgiografia fulignate (La - Passio Sancti Feliciani e e il suo valore storico, 1917), nella storia ecclesiastica (I priori della cattedrale di Foligno, 1914), su figure, episodi storici, diari e cronache locali (Fragmenta Fulginalis historiae: XIS, XVI, 1933), sulla Signoria dei Trinci (Le arti e le lettere alla sorte dei Trinci, 1888), ecc.

Notevoli gli scritti su Le origini del cristianesimo nell' Umbria (in Archivio storico per le Marche e per l'Umbria, 1913 e seg., di cui fu confondatore, e in Archivio per la storia ecclesiastica dell' Umbria, di cui fu fondatore), quello di argomento francescano, in gran parte in Miscellanea Francescana, di cui fu fondatore e direttore dal 1886 al 1931.

Biel.: anon., L'opera letteraria di mons. M. F. P., 2^{°} ed., Poliomo 1939: A. Mevami, La vita e gli scritti di mons. M. F. P., in Misc. Franc., 4: (1941), pp. 1-19, 227-29, 484-90.

## FALSIFICAZIONI ARTISTICHE. - Quando i

Romani, conquistata la Grecia, si entusiasmarono per la sua civiltà e cercarono di procurarsene i prodotti più raffinati ebbero inizio le f. Si cominciarono così ad avere delle collezioni, dei collezionisti, dei venditori di opere d'arte e, quindi, accanto agli artisti anche i falsificatori. Fedro ( mathrm{V}, mathrm{r} ) ricorda le false firme apposte a prodotti scadenti per gabellarli come opera di grandi maestri. Ma in questo periodo e per tutto il mondo antico il falso oggetto d'arte non ha una fisionomia cosi smaccata di imbroglio, come in sèguito, per l'uso costante e diffuso delle copie, delle repliche, delle rielaborazioni di opere d'arte celebri. Non è nemmeno nel Rinascimento che si può parlare di falsi veri e propri, anche quando gli artisti si sforzino di produrre opere «antiche»: essi non intendono ingannare, ma intendono solo maestri nella cultura del mondo antico come continuatori diretti, come individui appartenenti alla stessa civiltà. Essi credono di identificare il loro mondo con il mondo antico e non di ripeterlo o copiarlo. Il falso e il falsario non hanno e non vogliono avere alcuna autonomia e indipendenza, mentre gli artisti del Rinascimento e le loro opere avevano ed erano consapevoli di avere l'una e l'altra. I veri falsi cominciano con il neoclassicismo e con il Romanticismo, quando il gusto veste il manto polemico e si incorona di razionalismo. Da prima le scoperte di Ercolano e Pompei, dopo l'infatuazione purista, in seguito la moda per i primitivi e da ultimo le smodate brame collezionistiche alimentano la fiamma delle varie fucine di falsi.

I falsi più clamorosi, per il numero dei prodotti venduti a per la qualità delle persone ingannate, sono senza dubbio quelli del Guerra, l'avventuriero che riprodusse, o credette di riprodurre le pitture delle città morte della Campania. Ne furono acquistate dai principali musei di Europa; il solo Kischeriano ne possedeva 70 : ma ben presto la frode venne scoperta e diede luogo anche ad incidenti diplomatici fra la corte borbonica e la S. Sede, dato che il Guerra risiedeva a Roma. Due esemplari di questi falsi sono stati oggi riconosciuti in due piccoli dipinti del Museo nazionale romano. Altro falso celobre è la Poliomia del Museo di Cortona, pittura ad encausto su ardesia: non è però da escludere che nell'intenzione dell'artista non vi fosse alcuna idea di commentare un falso, ma piuttosto il desiderio di gareggiare con gli antichi e che sia stata soltanto la scienza archeologica a prendere un abbaglio e a giustificarsi poi gettando la colpa del proprio errore sulla presunta prava intenzione dell'artista. Falsi veri
a propri invece sono tutti quelli dovuti alle botteghe di scultori romani del sec. xvir e xix che riempirono dei loro prodotti tanti musei: primo fra questi il Cavaceppi. Ma i loro falsi erano raffinati poiché nella quasi totalità si trattava di un frammento antico intorno al quale la fantasia dell'artista, interpretandolo, riereava una figura o un oggetto che, a suo modo di vedere, poteva essere quello antico. I falsi più smaccati si avevano invece nel campo delle figuratte di bronzo, delle monete e delle gemme, là dove la f. era tecnicamente più facile. Falsi di diverso carattere sono poi quelli del Dossena, poiché lo scultore creava ciò che la critica desiderava, ciò che alla critica mancava per documentare un passaggio, una transizione tra due fasi. Ma i falsi - erano firmati con il nome dell'artista, e quindi non di falsi doveva parlarsi ma di dotte ricostruzioni, di esercitazioni in linguaggi arcaici.

La ricerca dei primitivi e successivamente di tutti i quadri di artisti illustri in genere diede il via ad una serie di f. I primitivi furono i primi ad esperimentare la concorrenza dei falsari che divennero abili anche nel riprodurre cracquelures, nell'invecchiare artificialmente i legni, nell'adoperare tele e legni vecchi, nel produrre sui colori quelle alterazioni che normalmente produce il tempo; successivamente si ebbero falsi di tutti gli artisti più ricercati. In questo campo i falsi sono di due generi. O il dipinto è completamente falso, ossia è un'opera moderna composta nello stile del pittore pressetto, magari usando del legno o delle tela antica; ovvero si tratta di un dipinto antico, opera di bottega per lo più di qualità scadente, truccato in modo da potersi attribuire a qualche artista commercialmente più redditizio e fornito sovente di qualche autorevole autentica fatta in più o meno buona fede. Ma oramai la tecnica moderna è in grado di smascherare con i suoi mezzi, analisi chimiche dei colori, esami radiografici a ai raggi ultravioletti, esami fotografici a luce radente, questi falsi, a la prova ne sia che cominciano ad essere di moda le memorie di antiquari, i quali raccontano alcune delle loro più clamorose avventure o rivelano taluno dei loro trucchi : segno evidente che non hanno più alcun valore commerciale.

In questo senso anche l'odierna raffinata tecnica di restauro ha portato un contributo notevole nel pretendere il rispetto più assoluto dell'opera originale, anche nelle integrazioni delle lacune, le quali, una volta ristabilita l'unità dell'opera d'arte, devono essere sempre perfettamente riconoscibili. - Vedi tavv. LXV-LXVI.

Biel.: C. Albizzati, s. v. in Enc. Ital., XIV, pp. 756-59; P. Juni, Memorie di un pittore di quadri antichi, Sanesertiano s. n. Michelangelo Cagiano de Azevedo

FALSITÀ: v. ERRORE; VERITÀ.
PALSO. - I. F. IN GENERE. - F. (latino: falsum) in senso larghissimo indica ogni alterazione della verità. Questa alterazione, può essere fatta o a viva voce o per scritto e con azione di contraffazione; si ha cosi il f. numonario, documentale, personale, di emblemi, onorificenze, ecc.

Nel primo caso si ha la bugia, la calunnia, la falsa testimonianza o lo spergiuro. Nel secondo caso si può avere la mutazione o la soppressione del testo, dal documento o la sua fabbricazione ex novo. Nel terzo caso il f. può rivestire varie forme che possono andare dalla mutazione sostanziale dell'oggetto a mutazioni di lieve entità e del tutto estrinseche.

Nel secondo e terzo caso si ha il f. o la falsi-

## Page 594

ficazione propriamente detta, la quale importa la immutatio veri, diretta alla imitatio veri.

Perché si abbia la colpa e il delitto di f. si richiede un nuovo elemento, soggettivo, e cioè il dolo. Il dolo qui consiste nella volontà e nella coscienza di compiere la falsificazione, qualunque sia il fine ispiratore del colpevole, anche se egli abbia agito per irriflessione o leggerezza. Non è necessario che il colpevole si rappresenti la possibilità del danno, come effetto della sua falsificazione, essendo sufficente che abbia operato con coscienza e volontà per fini illeciti.

Il delitto di f. si può definire percio la contraffazione dolosa o la soppressione della verità, compiuta ai danni di un altro. L'obiettivo di questo delitto è di carpire la fede pubblica. Questa almeno è la classificazione usata dal Filangeri e dal Raffaelli in poi in quasi tutte le legislazioni. Bisogna dunque che la fede pubblica possa partire offesa da quel fatto. Quando la falsificazione discende e tal grado di grossolonità e di evidenza, da non poter assolutamente adescare nessuno, vi potrà essere peccato o delitto di truffa tentata o consumata, ma non delitto di f.

Da cio appare la differenza tra frode (v.) e delitto di f. Nella frode si prescinde dall'immutatio veri (propria del f.) e si mira direttamente all'inganno ai danni altrui; inoltre l'obiettivo diretto di questo delitto è la violazione della fede individuale, mentre nel f. è quello della violazione della fiducia sociale. Cosi pure il delitto di f. differisce dal delitto di plagio, dove si ha imitazione dell'altrui lavoro, presentato come proprio, prescindendo anche qui dall'immutatio veri o, se la mutazione c'è, è nel nome dell'autore e non nella natura della composizione. Si distingue ancora il delitto di f. dallo spargiuro che è una falsa affermazione confermata con giuramento, dove di più c'è l'invocazione della divinità a testimonianza della falsità.

Per concludere, due sono le condizioni necessarie all'esistenza del f., sia esso delitto o solo peccato:
a) l'alterazione della verità (immutatio veri), che costituisce il corpus peccati o delecti di tutti gli atti o fatti qualificati di f. Si può considerare come f. un processo verbale, contenente affermazioni volontariamente false d'un testimone, anche se gli atti non sono alterati;
2) l'intenzione fraudolenta, cioè l'intenzione di nuocere ad altri. Se la volontà cattiva manca, non vi può essere imputazione.

Vale per ogni uomo in ogni suo rapporto etico con creature razionali il principio, che è di netta opposizione ad ogni f., enunziato poeticamente dal Manzoni; «Il santo vero mai non tradir» (A. Manzoni, In morte di C. Imbonati, 213-14).

La peggior specie di falsità si ha nell'alterazione dei nostri rapporti con Dio: prestare il culto dovuto a Dio solo a falsi del, o prestarlo a Dio stesso in modo falso o superstizioso (v. superstizione).

Ma il campo maggiore di applicazioni è nei nostri rapporti con il prossimo od anche con noi stessi. Il visto è basilare, quando la falsità cade sulla norma prossima della moralità, la coscienza. La formazione di una coscienza (v.) falsa ha le sue ripercussioni in tutta la vita, e, naturalmente se avvertita nell'atto di formazione, anche se poi non più percettibile, è colpevole in causa, almeno fino al momento di una ritrattazione formale.

Nei rapporti con il prossimo l'uso del f. è ingiusto ogni qualvolta il prossimo ha il diritto di conoscere la verità. Perciò gli inganni che gli uomini anche selvaggi usano nella caccia agli animali non sono né peccato, né delitto di f., dato l'ordinamento degli animali a servizio dell'uomo e l'esistenza di diritti solo tra uomo ed uomo. Cosi pure sono ammesse le cosiddette "finte", i "tranelli" nella scherma, nel gioco del calcio, degli scacchi ecc.; dove il f. apparente è niente altro che una prova d'intelligenza, che non deve offendere l'avversario, il quale deve attendersi un tal modo d'agire, consentaneo al gioco nei limiti di una certa legalità.

La simulazione pure, cosi penetrata nella tecnica della guerra, esula da qualsiasi ingiustizia, perché come dice
s. Agostino "cum aliquis iustum bellum susceparit utrum aperta pugna, utrum insidiis vincat, nihil ad iustitiam interest" (Quaestiones in Heptateuchum, 1. VI, q. 10). Ben diverso è invece erigere il f. a sistema nelle relazioni individuali antiche o private (rapporti contrattuali, ab. bligazioni di natura legale ecc.), e nelle relazioni internazionali. Qui si entra in pieno nella violazione del campo etico e giuridico, dove è norma la vigila generale del rispetto dovuto alla verità.

I moralisti scendono qui a specificazioni nella casistica spicciola e parlano di falsificazione della merce, della moneta, dei documenti, come testamento ecc.; delle false dichiarazioni nei contratti di assicurazione, nelle denunce per tasse; delle false testimonianza o denunzie diffamatorie, siano esse fatte in forma unanima e no.

Il ricorso al f., in tutti questi casi ed altri possibili, non è solo condannato come peccato grave o lieve, a seconda della gravità della materia o delle sue risonanze, ma a volta produce anche la rescindibilità del contratto o il dovere della riparazione.

Alcune forme più gravi di falsificazione rivestono figura di delitto nel diritto canonico e civile.

II. Il delitto di f. nel CIC. - Il CIC, lasciando al diritto civile la punizione della falsificazioni di monete, di pesi, di merci, tratta soltanto della falsificazione di religioe sacre, di documenti ecclesiastici e della falsa denuncia di sollecitazione a cose turpi.

1. Falsificazione delle SS. Reliquie ad uso di Reliquie false. - Chi fabbrica reliquie false o le vende scientemente, le distribuisce o le espone alla pubblica venerazione, è colpito all'istante (ipso facta) di scomunica riservata all'Ordinario (can. 2326). Si dice che espone a pubblica venerazione colui al quale ha qualche autorità in materia o per ufficio (ad es., il sagresiano) o per l'Ordine sacro che ha ricevuto (ad es., il parroco, il chiorico ecc.).

Vendere poi le SS. Reliquie è atto di simonia (can. 1289 \ 1 ) e quindi il reo soggiace anche alle pene proprie di questo delitto.
2. Fabbricazione e falsificazione delle Lettere Apostoliche. - Contro questa specie del delitto di f. c'è tutta una fioritura di leggi penali nell'antica diritto canonico ( \mathbf{3}, 34, \mathrm{X}, \mathrm{II}, 19 ). Nel diritto odierno tutti coloro che fabbricano o falsificano lettere, decreti o rescritti della Sede Apostolica o coloro che scientamente adoperano simili lettere, decreti o rescritti, incorrono all'istante (ipso facto) nella scomunica riservata in modo speciale alla S. Sede (can. 2360 \ 1).

I chierici poi che si macchiano di questo delitto sono puniti inoltre con altre pene che possono estendersi fino alla privazione del beneficio, dell'ufficio, della dignità, e della pensione ecclesiastica. I religiosi infine devono venir privati di tutti gli uffici che avevano nella religione e della voce attiva e passiva, oltre alle pene stabilite nelle proprie costituzioni (can. 2360 \ 2).

Sono punite con la scomunica la fabbricazione o la intera compilazione di lettere, la loro falsificazione o qualsiasi adulterazione in parte sostanziale; il loro uso o la loro presentazione per ottenere l'effetto, anche se in realtà, scoperta, p. es., la falsificazione, non ottengono l'effetto desiderato. Con il nome di lettera, decreto o rescritto della Sede Apostolica s'intendono a questo fine tutti i singoli atti pubblici, sotto forma di lettera, decreto - rescritto, spediti dalla S. Sede, sia dal romano pontefice sia dai dicosteri romani. E necessario però che se ne usi scientemente.

I falsificatori poi che usano di questi documenti falsi o falsificati, incorrono questa censure per due capi.
3. L'abrezione o subrezione nelle domande dei rescritti. - Se alcuno, nell'istanza inoltrata alla S. Sede o all'Ordinario del luogo per ottenere il rescritto, con frode o con inganno non dirà il vero o eaporra il f., può venir punito dal proprio Ordinario secondo la gravità della colpa (can. 2361). Tuttavia il rescritto, se l'abrezione o subrezione non è manifesta, può essere eseguito, se in mano ad un esecutore necessario, mentre è rimessa del tutto alla prudenza dell'esecutore, se questi è volontario (can. 54). Negli impedimenti poi di grado minore (can.

## Page 595

1042 § 2) la dispensa in ordine al Matrimonio vale nonostante qualsiasi obtesione o subrezione (can. 1054).
4. La falsifisazione di altri documenti ecclesiosici. Coloro che fabbricano o falsificano lettere o atti ecclesiosici sia pubblici che privati, o odoro che salonicamente si servono di tali documenti possono venir puniti secondo la gravita del delitto (can. 2302). Se il falsario è poi qualcuno soldotto alla compilazione, scritturazione o conservazione dei documenti e dei libri in oggetto deve essere privato dell'ufficio e possono venire aggiunte altre pene (can. 2406 § 1). Se il crimine di f. viene perpetrato ai danni della Curia diocesana in documenti di notevole interesse e trattasi di f. sostanziale, il falsario è colpito di scomunica semplicemente riservata alla S. Sede, non escluso il vitorio esplodere ed i canonici, oltre ad altre pene applicabili da parte dell'Ordinario (can. 2405).

In questi canoni si comprendono gli atti di qualsiasi autorità ecclesiastica inferiore alla Sede Apostolica, come gli atti dei vescovi, i documenti parrocchiali ecc.
5. La falsa denuncia della sollecitazione. - Se qualcuno per se stesso o per mezzo di altri denuncerà falsamente ai superiori un confessore per delitto di sollecitazione (v.), all'istante (ipso facto) incorre nella scomunica riservata in modo speciale alla Sede Apostolica, dalla quale in nessun caso può essere assolto, se non avrà formalmente ritrattala la falsa denuncia, ed avrà riparato i danni, secondo le sue possibilità (pro viribus), se vi saranno stati, ed avrà avuto inflitta una grave e lunga penitenza (can. 2363).

Inoltre qui non solo la censura è riservata, ma il possano stesso è di per sé (ratione vd) riservato alla S. Sede: anzi è l'unico del genere nella presente legislazione (can. 894). E ben si comprende, attesa la gravita del fatto che il legislatore intende colpire.

Per quanto riguarda le pene contro i falsi testimoni ed il delitto di collusione, v. resti.
III. Il f. nel diritto italiano. - Anche lo Stato deve tutelarsi contro le conseguenze del f., che scuote le basi della fede pubblica, cioè di quel certo giuridico in cui la società organizzata, per la sua stessa esistenza, ha bisogno di credere.

Il Codice penale italiano stabilisce le pene per il f. nel titolo VII del I. II, sotto la rubrica dei delitti contro la fede pubblica. Esso reprime le varie forme che il f. può assumere e le distingue in quattro categorie fondamentali: 1) falsificazione di monete, di carte di pubblico credito e di valori di bollo, comprendente la falsificazione, l'alterazione e la spendita di monete a valori di bollo falsificati, la contraffazione di carta filigranata e la fabbricazione e detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di monete e valori di bollo, la falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto e il loro uso, ecc. (artt. 453-66); 2) falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, comprendente la contraffazione del sigillo dello Stato o di altri contrassegni di pubblica autenticazione e l'uso di tali sigilli contraffatti, l'uso abusivo di sigilli veri, l'uso o la detensione di misure o pesi con falsa impronta, la contraffazione e l'uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi (artt. 467-75); 3) la falsità in atti, comprendente i casi di f. materiale e ideologico commessi da pubblico ufficiale e da incaricato di pubblico servizio, le falsità, materiali e ideologiche, commesse da privati, l'uso di atti falsi, la soppressione e l'occultamento di atti veri (artt. 476-93); 4) la falsità personale, comprendente la costituzione di persona, la falsa attestazione o dichiarazione sull'identità a qualità personali proprie o altrui, la frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e l'uso indebito di tali certificati, l'usurpazione di titoli o di onori (artt. 494-98).

Bull.: G. Maggiore, Principi di diritto penale. II. Bologna 1934, p. 237 sgg.; Werne-Vidal, VII, nn. 296-300; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. VI, Torino 1946, p. 431 sgg.; J. Bryo, Iaria Canon. compendium. Bruges 1949, pp. 229-30.

Pietro Palazzini-Rodolfo Danieli
FALSO BORDONE. - Nome dato a una forma primitiva di polifonia, caratterizzata dall'uso esclusivo di terze e seste nonché dal moto retto in tutte le sue parti.

Il f. b. rassomiglia alle due altre forme primitive principali della polifonia, cioè all'«organum» e al discanto, in quanto il tema accompagnato vocalmente è tolto dalle melodie gregoriane, e tratta ogni nota con movimento delle parti aggiunte sotto o sopra. Ne differisce in quanto l'«organum» (e la sua variante, la «diafonia") come pure il discanto, adoperano esclusivamente le consonanze di quinta e quarta, almeno per l'«organum» di Ucbaldo, mentre il f. b. usa queste consonanze soltanto all'inizio e alla fine.

Il f. b. si cantava "alla mente" senza bisogno che fosse scritto. Scritto sarebbe apparso come una successione di accordi di terza e quinta in posizione fondamentale dove il canto dato stava sia nel centro sia nella parte superiore. Cantato, il f. b. si sentiva come successione di accordi di terze e seste, giacché la nota scritta apparentemente come basso (bordone, dal francese boudoo) veniva trasportata dal cantore all'ottava superiore e diventava così una sesta, non più «bordone» vero, ma «f. b.». Sembra che in qualche caso non solo il basso, ma anche la terza fosse trasportata all'ottava superiore, e allora il f. b. risultava per l'orecchio quasi una successione di accordi di quarta e sesta. Queste diverse maniere di eseguire il f. b. si chiamavano sights (Gulielmus monachus, Chilston).

Storicamente il f. b. è riconosciuto come una forma di origine inglese. Nel 1430 Gulielmus monachus ne parla ancora come di una particolarità della grande Isola: «...nota quod ipsi (Angliei) habent unum modum, qui modus Paulabourdin nuncupatur». Mentre le prime tracce di canto a più voci risalgono, pure in Inghilterra, al tempo di Secto Erlugena (m. nel 886 - De dicisione naturne, 1. V, 4), l'apparizione del f. b. può essere dell'inizio del sec. xIII: le prime allusioni e tale forma di composizione si trovano, secondo Riemann, in Giovanni di Gariandia (m. nel 1240). I più antichi trattati sul f. b. sono del sec. xv e sono dovuti agli inglesi Lionel Power e Chilston.

Il f. b. rappresenta una evoluzione di una forma più semplice a due voci, il glymel, "cantus gemellus", di origine scandinava secondo il Lederer, in cui il canto fermo è accompagnato da una terza sopra o sotto, la quale si può trasportare all'ottava superiore, cosicché ne risulta per l'orecchio una successione d'intervalli armonici di sesta o di decima. Questo polifonia a due voci parallele viene indicata nella Descriptio Cymbriae di Giraldo di Cambrai, che sarebbe il primo teorico di questo genere; di lui un manoscritto di Uppsala della fine del sec. xIII conserva un esempio antico sull'inno a s. Magno "Nobilis, humilis, Magno martyr stabilis..."

Il f. b., polifonia embrionale di carattere popolare, ha il grande merito di avere aperto alla polifonia doria vie nuove, lottando sul terreno della pratica contro le pretese dei teorici che escludevano gli intervalli armonici di terze e seste come dissonanze: queste dissonanze, chiamate da alcuni a consonanze imperfette x, ebbero in Inghilterra, oltre alla consacrazione dell'uso, anche la legittimazione teorica: Walter Odington per primo tentò nel suo De speculatione musicet di rendere matematicamente ragione di questi intervalli condannati dalle es. plenti tradizioni pitagoriche. Con la pratica del f. b. si andava verso il concetto dei rivolti degli accordi.

Senza dubbio il f. b. influil moltissimo sull'epoca e sull'opera stessa di Dufay: un certo numero dei suoi

## Page 596

ioni suno interamente notari in f. b. Finché si è attribuita a Dufay una parte preponderante nello sviluppo della scrittura contrappuntistica, per conseguenza si è data molta importanza alla forma polifonica del f. b. forace, dopo che gli atudi più recenti hanno dimostrato l'influsso dell' A r a noma (v.) dei madrigalisti fiorentini sull'evoluzione della tecnica musicale nel sec. xiv, la parte del f. b., come pure dei musicati inglesi, è stata ridotta a più giuste proposizioni. Il fiorino della polifonia non fece scomparire il f. b: lo si ritrova ancora in Joaquin des Prés (messa "Mater Parria"), in Brunot (messa "Quoniam Tu solus"), in Palestrina (messa "Improperia"). La voce f. b. si riferisce anche a un'altra forma di canto polifonico dove ogni nota del canto dato riceve pure un trattamento dirennio armonico, ma non più cui movimento parallelo obbligatorio di tutte le parti (Miserev di Allegri, ad es.). Non è più un contrappunto "alla mente" secondo regole fisse: la fantasia ha la sua parte e si va verso una composizione originale.

Finalmente, ai nostri giorni rimane in uso una forma di f. b. che risale ai grandi maestri dei ' 500 : si recitano i versetti salmodici a quattro o cinque voci con contrappunto fiorito soltanto per le cadenze mediana e finale; la corda di recita delle rispettive voci cambia dalla prima alla seconda parte del versetto salmodico. I primi f. b. di questo genere sono dovuti a Viadana (pubblicati nel 1596). Si conoscono a si eseguiscono ancora dei f. b. composti in questa maniera da Vittoria e da Palestrina.

Bint.: G. Adler, Studie zur Geschichte der Harmonie, Francoforte sul Meno 1881; H. Riemann, Geschichte der Musiktheorie vom 9-13 Jah-h., Lipsia 1898; id., Handbuch der Musikgeschichte, ivl 1919; G. Adler, Handbuch der Musikgeschichte, Francuburtz sul Meno 1923, p. 235; A. Schering, Storia della musica... (Gavole), Milano 1941, p. 25 sgg.

FALUDI, FERREC. - Poeta e letterato ungherese, gesuita, n. il 25 marzo 1704 a Kőszeg, m. il 18 dic. 1779 a Robunca, dopo aver vissuto quasi sempre in Austria a Vienna, Graz, Presburgo, Lina, Tymau, insegnando lettere, atoria, esegesi, filosofia. Fu anche direttore della tipografia accademica di Tymau e bibliotecario a Fresburgo. Dal 1740-45 fu a Roma confessore in lingua ungherese e studioso di letteratura.

Per l'elegante prosa F. è chiamato il a Cicerone ungherese a, a come poeta è stato rivelato, specialmente dopo la sua morte, per merito del poeta nazionale Nicola Révay. Vanno ricordati i suoi versi Kittensinyus maradvodeyi, 2 voll., Györctt (1786-87); e i suoi racconti Teli sitzaakoh ("Sere d'inverno"), Posombon 1787 gli ottennero una grande fama. Vivente, F. pubblicò parecchi libri di formazione spirituale e civile, molto stimati dalla nobilità.

Bint.: Sommervogel, III. coll. 337-39; G. Gëfin, F. F. (1714-75) (Publicationes ad historiam S. I. in Hungaria illustrandam, n. 13), Budapest 1940.

Arnaldo M. Lanz
FALZACAPPA, CIOVAN FRANCESCO. - Cardinale, n. a Corneto il 7 apr. 1767 , m. a Roma il 18 nov. 1840.

Entrato giovanissimo in prelatura, Pio VI gli affidò la presidenza della commissione costituita per aiutare i sacerdoti francesi esuli a Roma dopo lo scoppio della Rivoluzione; Pio VII lo creò canonico vaticano a segretario della S. Congregazione del Buon Governo. Relegato a Capraia per non aver voluto sottomettersi al regime napoleonico, nel 1814 fu nominato segretario della S. Congregazione del Concilio e vescovo titolare di Atene.

Nel Concistoro del 10 marzo 1823 fu preconizzato vescovo di Ancona e Numans e creato cardinale dei SS. Nereo ed Achilleo; Leone XII gli affidò la prefettura del supremo tribunale della Segnatura. Passò sotto Pio VIII alla diocesi suburbicaria di Albano e sotto Gregorio XVI, il 22 nov. 1839, alle diocesi, unite pro illa vice, di Porto e S. Rufina e di Civitavecchia e fu nominato presidente
dei Censo. Tutte queste cariche il V. esercitò con profondo zelo e vivissima pietà, acquistandosi grande autorità nel S. Collegio e nella Curia romana.

Bint.: G. Moroni, a. v. in Dizian, di credia, storica ed ecclesia. slica, XXIII, pp. 21-22; J. Schmidlin, Papstgeschichte der neuesten zeit, I, Monaco 1933, pp. 123, 132, 475 sgg., 415.

Benso U. Montini
FAMA. - Con questo termine s'intende a il buon concetto che si ha di una persona in un certo ambiente per le qualità di cui la si ritiene dotata. Richiede quindi una qualche diffusione, a differenza della stima che può anche essere limitata ad una persona sola. Può riguardare tanto le qualità morali (ossia quelle fondate sull'uso della libertà), quanto le qualità fisiche e intellettuali; può essere comune o speciale a seconda che vengono attribuite qualità solitamente possedute in un certo tempo a luogo, oppure qualità eccezionali.

La f. può acquistarsi sia con la divulgazione di buone qualità realmente possedute, sia con la divulgazione di qualità fittizie. Altrettanto va detto della perdita di essa. L'attribuzione di cattive qualità che non si hanno costituisce la colpa specifica della calumio: l'attribuzione di difetti reali vien detta detrazione (v.) e talvolta anche maldicenza. Tutto questo può esser fatto anche solo con un gesto, una sospensione, un silenzio, un sorriso, un movimento del capo, delle spalle o degli occhi, un'interrogazione, un'insinuazione; ma il grande mezzo di reputazione o di diffamazione rimane sempre la parola, sia orale che scritta, specialmente con la potenza di diffusione consentita dalla stampa, dal cinema, dalla radio e dal complesso delle forme pubblicitarie e propagandistiche. A tal fine sono da rileggere e rimeditare i numerosi passi biblici riguardanti la lingua e la sua efficacia nel costruire o distruggere la f.

L'importanza della quale è grandissima sia in se stessa, sia per le conseguenze sociali ed economiche che può avere. Dice la Scrittura che il buon nome è preferibile alle ricchezze (Prov. 22, 1); onde esorta ad avere gran cura: "hue enim magis permanebit tibi quam mille thescuri pretiosi et magni. Sonse vitae numerus diarum: bonum autem nomen permanebit in aevum" (Prov. 41, 159). Ciò vale soprattutto per le professioni fondate essenzialmente sulla fiducia (ad es., quello del medico, del sacerdote, dell'avvocato, ecc.). Una buona o cattiva f. può determinare rispettivamente la fortuna e la rovina di una persona. In ogni caso è condizione indispensabile d'influenza ed elemento necessario di successo.

Per tali motivi anche la più elementare riflessione permette di concludere che ognuno ha diritto alla f. e per conseguenza passa gravemente o lievemente secondo i vari modi e la misura della lesione chi la distrugge o la mette in pericolo. In tal senso parla la S. Scrittura (cf., ad es., Ps. 14, 3; 33, 14; Prov. 20, 19; 30, 10; Sup. 1, 11 sgg.; I Tim. 3, 2; Rom. 1, 30; II Cor. 12, 20; Int. 4, 11, ecc.) e la tradizione parristica (specialmente i commenti dei Padri ai passi biblici citati).

Tali affermazioni hanno un valore assoluto in quanto si riferiscono ed escludono la calunnia; per la detrazione invece suppongono che la permanenza della buona reputazione di una persona non sia di danno agli altri. La casistica ha abbondantemente sviluppato quest'ultimo punto, dando una lunga serie di situazioni in cui è lecito manifestare i difetti altrui (manifestazione di genitori o ai superiori dei difetti dei figli o dei sudditi per render più facile la loro correzione; manifestazione a fidanzati, a chi intende affidare a determinate persone incarichi di fiducia, manifestazione a competenti per avere consiglio, ecc.).

L'importanza sociale della buona reputazione ha indotto il legislatore a proteggerla con la forza della legge.

## Page 597

Nei CIC si dice: a Si quis... verbis vel scriptis vel alia quavis ratione... bonam famam lacserit, non solum potest ad norman can. 1628,1938 \mathrm{cog} ad debiram satisfazionem praestandam domnaque reparanda, sed proeteres congruie poenia ac poenitentia puniri, non exclura, se de clericis agatur et causa ferat, suspensione aut remolone ab officio et beneficio (can. 5353). Il Codice penale italiano se ne occupa agli artt. 595-599. In essi si dice che "chionque... comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione è punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire dieci mila (a. 595). Sono escluse solo a le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patroribatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ovvero dinanzi all'Autorita amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa e del ricorso (a. 598). Le pene sono aumentate se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oppure "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, oppure "se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un'Autorità costituita in collegio a (a. 595). Tali delitti a sono punibili a querela della persona offesa... (a. 597) e per essi, il colpevole... non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa: (a. 596).

Data la natura della colpa di diffamazione è evidente che essa comporta anche il dovere di riparare tutti i danni ingiustamente causati. - Vedi tav. LXVII.

Bim.: K. Florian. La teoria psicologica della diffamazione, 2^{°} ed., Torino 1927: A. Vermeersch. Theologiae moralis psiontibis.... II, Roma 1937. n. 297 sg.: V. Menami. Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930, VIII, Torino 1937: P. Ciarotti. De intuita ac diffamazione in tace poendi canonica, Roma 1937: D. Reude, s.v. in Nuovo Digneto Italiano, VI, pp. 1104-12.

Giovanni Battista Guzzetti
FAMIANO, santo. - N. a Colonia ca. il 1090, m. 18 sg. 1150 a Gallese (Viterbo). Di nobile famiglia, chiamato alla nascita Gerardo o Quando, in gioventú pellegrino per devozione a Roma ed altri santuari d'Italia e a S. Giacomo di Compostella, impiegandovi sei anni.

Si fece monaco sistemense nel monastero di Ossira presso il fiume Mino in Spagna. Creato abate, lasciò ben presto la carica per continuare i suoi pellegrinaggi specialmente ai Luoghi Santi, dove rimase tre anni ripassando per Roma. Aveva speso a pellegrinare 22 anni della sua vita. Lo si dice canonizzato nel 1154 da Adriano IV che gli avrebbe mutato il nome di Quardo in quello latino di F.

Bim.: Acto SS. Augusti. II. Parigi 1867. pp. 389-95: S. Steffen. Der M. Pension in der Geschichte und Legende, in Studien und Mitteilungen aus dem Bensdihsiner- und dem GütercensierOrden, 29 (1908), pp. 163-69. 461-69.

Uldefico Vicentini
FAMIGLIA. - E l'istituto che raccoglie gli sposi e i figli nati dalla loro unione o ad essi assimilati.

Sommario: 1. Fondamento naturale biologico della f. II. Le teorie evoluzionistiche sull'origine della f. e i dati positivi dell'ernologia. - III. La f. nel diritto romano e intermedio. - IV. La f. nella dottrina cattolica. - V. La f. e l'educazione. 1. Fondamento naturale e biologico della f.

Le teorie sulla consistenza delle forme associate sono varie e di diversa natura. In Darwin non si trovano che degli accenni di carattere sociologico i quali riportano il problema