volume-05

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. 142 sgg.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di dirittoromano, 10^{°} ed., Napoli 1940, p. 436 sgg. Per il diritto intermedio: X. T'amosio, La f. italiana nei scc. XV e XVI, Palermo 1911; F. Schupfer, Diritto privato dei popoli germanici, II, 2^{°} ed., Roma 1914; A. Solmi, Storia del diritto italiano, 2^{°} ed., Milano 1918, pp. 384 sgg.; 970 sgg.; P. S. Leicht, Storia del diritto italiano, La f., Milano 1938.

Rodolfo Danieli
IV. La p. nella dottrina cattolica.
I. Concetto in v. - Per la Chiesa cattolica la f. è l'istituto che raccoglie gli spesi e i figli nati dalla loro unione o ad essi assimilati.

Si hanno quindi genitori e figli. Le relazioni fra i primi sono stabilite dal concetto cristiano di matrimonio, ossia dal vincolo indissolubile, liberamente contratto ed elevato, per i battezzati, alla dignità di Sacramento (v. matrimonio). Le relazioni fra i secondi sono fissate dalla nascita regolata dal diritto. Si parla così di figli legittimi e figli illegittimi, figli naturali, incestuosi, adulterini, riconosciuti, legittimati, ecc. (v. Priole). Le relazioni fra i due gruppi

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discendono dal fine del Matrimonio e dallo stretta. simo vincolo che si stabilisce in séguito alla generazione e alla comunanza di vita.

Il fine del Matrimonio infatti è di trasmettere non solo la vita fisica, ma anche la vita intellettuale e morale, ossia, non solo di generare, ma anche di alimentare e di educare. Ció comporta (v. educaZIONE) che si mettono sempre più a disposizione del figlio i mezzi necessari per il suo sviluppo e che lo si alleni a servirecne in forma sempre più autonoma, fino alla completa indipendenza. E quindi un rapporto che tende di sua natura a diluirsi sempre più: nei primi sei-sette mesi della sua esistenza la nuova creatura ha cosi bisogno della madre che senza di essa non può vivere; negli altri sei mesi di vita uterina la madre è già meno necessaria; quando la nuova creatura è venuta alla luce, la madre è ancor meno necessaria; dopo qualche tempo il bambino comincia a camminare da solo; più tardi impara ad esprimersi; più tardi ancora a pensare da solo; poi, in seguito, acquista anche un'autonomia affettiva, finchó si stacca completamente dei genitori concentrando la sua attenzione e la sua preoccupazione attorno ad un nuovo nucleo matrimoniale-familiare. Per ció stesso il rapporto genitori-figli è di sua natura altruistico. Bisognerà che se lo ricordino i genitori per sapersi ritirare in tempo coprendosi dietro una linea di amoroso e generoso rispetto della libertà e dell'autonomia che, con la loro opera educativa, avranno assicurato ai figliuoli.

In tal modo verrà facilitato ai figli l'adempimento dei doveri che la generazione impone verso i genitori. A misura infatti che, per crescente acquisto di autonomia, il rapporto educativo dei genitori si viene esaurendo, si instaura un sempre maggior dovere di affetto e di assistenza dei figli verso i genitori. Ora sono i figli che devono dare ai genitori, non per avviarli alla vita, ma per conservarli in essa.

C'è quindi qualcosa di costante nel rapporto geni-tori-figli e qualcosa di mutabile : costante è l'amore che deve unirli; variabile è la forma in cui si esprime. Nel tempo della formazione l'amore deve portare i genitori a dare ai figli (specialmente a dare consiglio e correzione) e i figli a ricevere dai genitori (specialmente a ricevere correzione, consiglio e indirizzo); più tardi l'amore deve portare i figli a dare ai genitori (specialmente a dare affetto e assistenza) e i genitori a ricevere da essi.

Alla luce di queste considerazioni deve essere posto e risolto il problema dell'autorità e dell'ubbidienza nella f. Il diritto e il dovere di comandare deriva ai genitori della loro superiorità; cosi come il dovere di ubbidire deriva ai figli dalla loro inferiorità. Ma proprio per questo né il diritto di comandare nei genitori, né il diritto di ubbidire nei figli possono essere perpetui. L'uno e l'altro si evolvono con le evoluzioni che avvengono nei genitori e nei figli.

Stabilire con precisione queste evoluzioni non è facile e forse nemmeno possibile. Solo si può dire che il passaggio all'autonomia non avviene in un istante, né avviene nello stesso modo e nello stesso tempo per tutti. E quindi impossibile stabilire con precisione ed in modo generale quando cessa l'obbligo dell'ubbidienza per i figliuoli. Le determinazioni giuridiche in questo campo (p. es., l'art. 2 dei Cod. civ. it.) nascono da considerazioni di carattere statistico-piatico e sono da applicare con grandissimo criterio. Sarà da evitare con cura di dare libertà ai figli prima che siano allenati ad usarne bene, ma anche di negarla loro quando sono sufficientemente formati.

Questo avvis a considerare le deviazioni del rapporto genitori-figli. Da parte dei primi possono essere : insuf-
ficente cura dei figli, quando sono piccoli, o insufficienta rispetto della loro libertà, quando sono adulti (specialmente nel campo affettivo e familiare). Da parte dei figli : insufficente ubbidienza quando non si è maturi e insufficente assistenza economica a affettive quando i genitori sono vecchi. Solo una costante cultura dell'amore e una forte abitudine alla generosità potrà impedire gli uni e gli altri del divenire vittime.
II. Importanza della F. - Le considerazioni fatte fin qui indicano a sufficenza l'importanza della f. nella vita dell'uomo. In essa egli trova quella completezza orizzontale (mediante il matrimonio) e verticale (mediante i figli) a cui egli tanto profondamente aspira. In essa l'uomo e la donna si completano a vicenda e raggiungono quella diffusione a quella perpetuazione anche corporea che ciascuno desidera. Essa è l'ambiente naturale in cui sbocea e si forma la vita dell'uomo.

Ciò spiega la profondissima aspirazione di ognuna alla f. e la potentissima spinta affettiva a superare tutte le difficoltà per costituirla. Di essa è piena la letteratura di ogni tempo e di ogni paese.

Ciò spiega anche l'attenzione che i legislatori vi dedicano. Ad es., il Cod. civ. it. vi consacra quasi interamente il 1. I e la nuova Costituzione quasi tutto il titolo secondo della prima parte (per una più diffusa analisi, v. GONZEGA; FARMA POSTERÀ; PADUA).
III. F. E PROPRIETÀ. - L'importanza della f. rende più facile l'intelligenza dei diritti che si hanno in questo campo. A titolo esemplificativo si accenna a quelli che riguardano la proprietà e la scuola.

E noto - e qui lo si suppone - che ognuno ha diritto di usare delle cose almeno nella misura necessaria per il completo sviluppo della propria personalità. E anche noto che, almeno per la natura umana quale storicamente si presenta, il modo normale di assicurare veramente quel diritto è l'istituto della proprietà privata. Anche se, astrattamente parlando, sono pensabili e possibili altri modi di ordinare i beni, di fatto, per l'umanità quale storicamente si presenta, il modo normale è che ciascuno disponga liberamente - come di cosa propria - di ció di cui deve far uso. Da tutto ciò segue che fra i diritti fondamentali della persona c'è quello di poter contrarre matrimonio a tempo debito e di costituirsi una f.

Ognuno quindi ha diritto di disporre - e per di più in forma di proprietà privata - di quel minimo di beni che è indispensabile per accedere in epoca opportuna al matrimonio a formarai una f. «Non deve forse la proprietà privata - dice Pio XII nel Radionetologia per il cinquantenario della "Terana notorum" - assicurare al padre di f. la sana libertà, di cui ha bisogno, per poter adempiere i doveri assegnatigli dal Creatore, concernenti il benessere fisico, spirituale e religioso della f. ?s (AAS, 32 [1941], p. 202).

La via precipua per arrivare alla mèta sopra ricordata è il lavoro del capo-f. e quindi il suo salario. Per conseguenza il salario di lui non potrà dirsi giusto se non offrirà la possibilità di provvedere, oltre che alle esigenze individuali, anche alle sue esigenze familiari nel senso indicato, ossia se non lo metterà in grado di poter contrarre matrimonio a di potersi formare una f. E questo il principio del cosiddetto salario familiare per cui si è costantemente battuto la sociologia cristiana e che è stato ripetutamente affermato nelle encicliche degli ultimi pontefici. "E bensi giusto - dice, ad es., Pio XI nella Quadragesima zona - che anche il resto della f., ciascuno secondo le sue forze, contribuieca al comune sostentamento... ma non bisogna che si abusi dell'età fanciullesea né della debolezza della donna. Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di f. percepiscano una mercede tale, che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche" (AAS, 23 [1931], p. 200).

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Tav. LXV

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A sinistra: DIPINTO DEL CINQUECENTO trasformato ad arte in un ritratto di cavaliere dal cappello piumato - Roma, collezione privata. A destra: LO STESSO DIPINTO DELLA FIGURA PRECEDENTE, fotografato al raggi X. Vi appare un abbozzo cinquecentesco per un ritratto di prelato - Roma, collezione privata.

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Dal principio ora affermato, occorre distinguere accuratamente la questione tecnica del modo di attuarlo (esegni familiari, ecc.). Altro infatti è affermare la necessità morale del salario familiare e altro è chiedersi quale sia il modo più opportuno per farlo pervenire al lavoratore. Qui sarà sufficente ricordare il dovere di studiare e sperimentare di continuo forme sempre più perferta. In ogni caso si dovrà cercare di esecare i rapporti - e quindi i carichi - familiari del lavoratore dal rapporto di lavoro, altrimenti si verrebbe inevitabilmente a creare una condizione di favore al lavoratore colibe nei confronti del lavoratore sponsto e del lavoratore senza figli o con pochi figli in confronto degli altri. Sia nell'assunzione che nel licenziamento infatti il datore di lavoro sarebbe portato a dar la preferenza a chi non è sposato e, fra quelli sposati, a chi non ha figli o ne ha meno degli altri.

Discende della natura stessa del salario familiare ch'esso sia indirizzato a tutti i membri della f., almeno a tutti quelli che sono a carico. Anche per questo, oltre che per i motivi generali, il capo di f. - marito e padre dovrà pensarseal sostentamento della moglie e dei figliuoli. Nel caso che ciò non avvenga, la moglie e i figli, prendendo la loro quota, non commentano nessun furto: prendono infatti ciò che è loro. Per le stesso motivo, cio che del patrimonio di f. rimane alla morte del capo deve essere devoluto ai membri della medesima. Si delinea già in tal modo, almeno per un minimo, accanto agli obblighi assistenziali in seno alla f., l'istituto dell'eredità.

Un'altra importante questione a riguardo della f. e della proprietà è quella del patrimonio familiare. Immediatamente o prossimamente infatti l'istituto della proprietà privato ripete la sua necessità dalla condizione storica della persona umana, ossia delle sue inclinazioni egoistiche e utilitaristiche per cui normalmente viene più fortemente stimolato il lavoro dalla prospettiva del guadagno che non da altri motivi ed è praticamente assai più portato al compimento dei propri doveri se ha la sicurezza che da ció non deriveranno svantaggi materiali. Ne deriva subito che, dove si profila un comportamento altusiatico e dove quindi intervengono altri stimoli d'azione e altre protesioni della libertà, l'istituto della proprietà privata tende a cedere il posto a forme comunitarie di possesso. Ciò si verifica appunto nel matrimonio e nella f. Quando l'uomo e la donna veramente si amano sono portati instintivamente a mettere tutto in comune. Abrettanto si dice dei genitori e dei figli. D'altra parte però quando l'amore vien meno (p. 46., per tacere di contrasti fra sposi, quando i figliuoli cresciuti negli anni si avvisano alla costituzione di una f. propria) risorge, pure spontaneamente, la tendenza a rompere la forma comunitaria, avviando più a meno manifestamente una nuova proprietà. Specialmente su questo secondo fenomeno non si insisterà mai abbastanza : bisogna che se ne convincano tutti i membri della f. (a cominciare dai genitori) e provvedono in tempo se non vogliono porre i germi di inevitabili dolorosissime discordie. Anche i natori d'animo si lascino condurre nei loro consigli da un sano realismo, di cui il tempo renderà sempre più evidenti i benefici.

Il legislatore ha cercato di dare contenuto più concreto alle indicazioni o alle esigenze del diritto naturale finora esposte. Per il salario familiare sono note le disposizioni per gli assegni familiari (v. salario). Per il regime patrimoniale nel matrimonio è noto che il codice civile italiano prevede un regime legale (quello di separazione dei beni) e dei regimi convenzionali (patrimonio familiare, date, comunione degli utili) : ammette quindi, sia pure con molti temperamenti, la forma communitaria a cui inclina l'amore, ma non nasconde le sue preferenze per la forma non communitaria. Oppottunamente la legge si pone nell'ipotesi che l'amore venga meno, perché in esso diverso le difficoltà non sorgeranno o saranno molto senza ricorrere al legislatore. Molto minutamente è trattata la questione degli alimenti. Se ne occupa il tit. XIII del 1. I, precisando le persone obbligate (art. 437 sgg .); la misura (art. 438 sgg .), le forme (art. 443). Pure molto minuziosa è la regolamentazione
giuridica dell'istituto dell'eredità, che occupa quasi completamente il 1. Il : sono da segnalare l'istituto della legittima e la successione legittima con cui si provvede, senza sopprimere totalmente la libertà di disposizione che compete al titolare del diritto di proprietà, alla comunità del patrimonio familiare e ai diritti provenienti dai vincoli di sangue o legittima comunanza di vita familiare.

Sul contenuto e i confini del diritto di proprietà della moglie e dei figli parlano diffusamente i moralisti (de donacio avorum, de doniois filiorum familiari, cercando di precisare, spesso con preoccupazioni eccessivamente casistiche, che cosa l'uno e gli altri possono legittimamente acquistare; conseguentemente si occupano assai di stabilire quando e in quale misura le persone in oggetto peccano, sottraendo qualche cosa in casa, e fin dove sono tenute alla restituzione. In generale per la colpa nei i farti della moglie e dei figli esigono una materia più grave che per gli altri (v. FURTO).

L'esigenza comunitaria, e quindi transpersonale, dei beni della f. sembra richiedere delle forme particolarmente stabili. In questa linea è da porre l'affermazione di Pio XII nel Radionessaggio per il cinquantenario della "Forma avorum" sul podere familiare (AAS, 33 [1941], p. 202).
IV. F. E scUOLA. - Si è ricordato sopra che il diritto e il dovere di educare appartiene originariamente alla f. (si vedano però i diritti della Chiesa per la formazione alla vita soprannaturale). Senonché la f. non è sempre in grado di attenderti direttamente : «di fatto consta che il più delle volte i genitori non possono assumersi in tutte le parti l'ufficio assorbente di compiere l'opera di educazione e di istruzione del fanciullo " (Unione int. di studi sociali, Codice sociale, Rovigo 1927, n. 20). Innanzi tutto per mancanza delle cognizioni e delle direttive da comunicare (si pensi al cumulo di cognizioni che deve possedere l'educatore, specialmente in una società progredita); poi per mancanza di tempo (si pensi al lavoratore medio che solitamente lascia la casa, per recarsi al lavoro, di buon mattino e vi fa ritorno assai tardi la sera, senza possibilità di avvicinare a lungo i propri bambini); infine per mancanza della necessaria tranquillità (si rifletta quanta tranquillità e pazienza si richiedano per educare veramente, ecc.). Alla sua insufficenza la f. supplisce, affidando ad altri quello che direttamente non è in grado di fare: sorge così la scuola. Senonché i genitori non sono sempre in grado di aprire cosi stessi una scuola. Interviene allora la società : sorge cosi la scuola statale; riguardo alla quale i genitori conservano la libertà di scelta e il diritto di sorveglianza, qualora o per necessità o per altri motivi scelgano la scuola statale (v. educaZIONE; DESCPIAMENTO, libertà d').
V. F. e società. - I rapporti che intercedono tra la f. e la società discendono chiaramente da quanto si è detto. Sostanzialmente si riducono a tre : 1) la f. precede la società; 2) la società deve mettere la f. in condizione di poter attendere alla sua grande missione; 3) la società deve costringere la f. ad attendere al suo compito, almeno per un minimo, sostituendosi ad essa se è necessario.

[La precedenza della f. sulla società è innanzi tutto di tempo: la f. è stata la prima forma di organizzazione sociale, la prima scuola e il primo tempio; il capo della f. è stato il primo superiore civile e il primo sacerdote; donde l'importanza delle stirpi e della tribù. La precedenza della f. sulla società è anche di valore, essendo la società un mezzo per assicurare alla f. e per essa all'individuo, ciò che è indispensabile per raggiungere il proprio fine. Si rifletta, od es., su ciò che si è detto a riguardo della scuola. Ciò esige che «lo Stato deve riconoscere

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la f. come è stata costituita da Dio; proteggerla contro tutti i suoi nemici, rimovendo dall'ambiente pubblico ogni elemento di perversione e creando un'atmosfera morale sana e conveniente; niutarla al compimento della sua missione: spingerla all'adempimento dei suoi doveri... (I.C.A.S., Per una comunità cristiana, Roma 1945, n. 24). Tali concetti sono stati fortemente e ripetutamente affermati dagli ultimi Pontefici contro le tendenze dittatoriali di alcuni governi e le concezioni pseudo-mistiche della vita sociale. Meritano di essere segnalate per la loro importanza le anci. Divini illini magistri e Mti frammentini Sorge di Pio XI [AAS, 22 [1930], pp. 49-86; 29 [1937], pp. 145-67, 168-88) e il Radiomesaggio per il Natale 1942 di Pio XII (ibid., 35 [1943], p. 19). A tali concetti si ispira, quantunque con espressioni talvolta non sufficientemente chiare, la nuova Costituzione italiana. L'art. 29 infatti dice che "la Repubblica riconosce i diritti della f. come società naturale fondata sul matrimonio": " l'art. 31: "La Repubblica agevola con misure economiche a altre provvidenze la formazione della f. a l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle f. numerose ".

L'intervento statale può giungere fino a costringere la f. ad adempire la sua missione, sostituendosi addirittura ad essa, in casi estremi. Il fanciullo infatti "ha diritto alla formazione fisica, intellettuale, morale a religiosa" (Unione int. di studi soc., Codice sociale, Rovigo 1927, n. 19). L'ambiente naturale per averla è la f.; a questa quindi spetta innanzi tutto di prestarla. Ma se questa, per incapacità o cattiva volontà, non la presta, diventa indispensabile l'intervento dello Stato. E percio "necessaria una legislazione protettrice dei diritti del fanciullo contro i genitori incepaci, negligenzi e perversi" (loc. cit.). Giustamente l'art. 30 della Costituzione italiana dice che "nei casi di incepazità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

Un punto particolarmente delicato nell'azione della societa a l'armonizzazione fra i diritti della f. come unica via legittima di trasmissione della vita e i diritti inalienabili della persona anche se nota fuori delle f. Se infatti " s'impone al legislatore la distinzione fra la trasmissione legittima e la trasmissione illegittima della vita" (op. cit., n. 15), d'altra parte "anche il fanciullo nato fuori del matrimonio ha dei diritti, che vanno tutelati" (op. cit., n. 18). "Il trattamento giuridico dei figli processati fuori del matrimonio ha sempre costituito un grave problema per il sociologo, per l'uomo politico e quindi per il legislatore. Si notano infatti due esigenze che sono in netto contrasto. In un certo senso, si vorrebbe allargare la protezione dovuta a questi disgraziati, estendendo anche a loro i benefici derivanti dal riconosciuto rapporto di filiazione, come fossero figli legittimi, dato che si tratta di innocenti che per giunta più degli altri si trovano esposti alle difficoltà morali e materiali della vita. D'altra parte, è pure necessario discriminare nettamente la loro posizione, per il prestigio e l'onore dovuto alla f. legittima che è la base della compagine sociale e dalla quale pertanto sarebbe augurabile che venissero le nuove generazioni alla societa : bisogna evitare che il fenomeno della filiazione ai presenti alla coscienza dei cittadini come un fenomeno semplicemente naturale, mentre vi è connessa tutta una questione morale ed il problema sociale dell'allevamento e della educazione degli esseri che si sono fatti nascere" (A. Trebucchi, Istituzione di diritto civile, 3^{2} ed., Padova 1947, p. 240). Da questo punto di vista buona è la formula adottata nella Costituzione (art. 30) : "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della f. legittima".
VI. F. E POLITICA. - L'importanza del rapporto f.-società sembra asigare una maggiore presenza della f. nella conduzione della cosa pubblica. Precisare le forme di tale presenza è difficile allo stato attuale degli studi. Qui basterà ricordare il punto VIII della Déclaration des droits de la famille letta a Lille il 5 dic. 1920 dal gen. Castelnau e la posizione del

Codice sociale dell'Unione di Malines. Il punto VIII dice: "La famille, vraie cellule sociale, a le droit d'élire des mandataires aux assemblées de la commune, du département, de la région, de la nation. Le père dispose, en sus de sa voix personnelle, d'un nombre de voix égal ou proportionnel à celui des enfants mineurs non émancipés qui sont sous sa puissance. La mère vote au nom du père mort, absent, interdit, déchu". E il Codice sociale: "Per garantire i diritti della f. importa ch'essa possa essere rappresentata nelle assemblee del comune, nella regione, della nazione. Così, p. es., il padre potrebbe disporre, oltre che del suo voto personale, di un numero di voti uguale o proporzionale all'importanza del focolare di cui è custode" (n. 33).

BibL.: v. Matenionto. E inoltre: P. Villari, La f. e la Storia nella storia it., Milano 1868; G. Loppert, Die Geschichte der Familie, Stoccarda 1889; W. H. Betner, Family, in Dictionary of the Bible, I, pp. 846-50; M. Tomassia, La f. italiana, Palermo 1910; P. Aloisi Matella, La constarazione della f. al S. Cesare di Gesù, Roma 1917; P. Bureso, L'indicazione del numero, Pecce 1920; B. Dubellef, La famille, l'Eglise, l'Etat dans l'education, ivi 1921; A. Gemelli, L'origine della f., Milano 1921; I. Zamanelli, La serie de la notalite et la demigonisation familiale, nella Semaine sociale de France, Grenoble 1923, Parici 1924; A. Cata, Il diritto di f., Roma 1924; F. Meli, Manale familiare, Parag. 1928; Ch. Dieck, Les allocations familiales, Lovanio 1929; P. Chagler, Le famille en Rente sanitaire, Parigi 1929; A. Baudrillart, Miseret pallemes, monset rionisances, I. La famille dans l'antiquité et avec premiers siatles du christianisme, ivi 1929; F. Gony, Le ministre et la défense de la famille par le droit, ivi 1930; Settimane Sociali d'Italia, XIII sros. (1926), La f. cristiana, 2^{°} ed., Milano 1931; L. Biardesu, Le certificat hefouspial, Etude de droit comparé et de législation, Parig. 1911; I. Gilardaro, Il protestanierimo e la dissoluzione della f. in Il matrimonio cristiano, Milano 1931, pp. 149-83; F. D'Albergo, La persidenza come difesa dell'unità della f., ibid., pp. 290-97; F. Baudouin, Mureuse et natalite, Bruxelles 1932; J. Lecheres, Lejons de droit naturel, II : La famille, Namur 1933; G. Semeriz, La f., Milano 1933; F. Loffredo, Politica della f., Roma 1938; D. Arengioli, La f. italiana attraverso i secoli, Bologna 1938; A. M. Ralla, Idone della f. cristiana, Brescia 1942; G. Densetti, La f. nel messaggio pontificio, in Rivista internazionale di scienze sociali, 51 (1943), pp. 302-10; F. Degni, Il diritto di f. nel nuovo Cnd. cio. ibid., Padova 1943; Th. Toth, Matrimonia e f., Roma 1944; A. Bruncolari, La f. cristiana, ivi 1944; G. Marchesi, La f., ivi 1943; Il matrimonio e la f. cristiana, 3^{°} ed., Milano 1943; A. La Monaca, La f. nella storia della civiltà, Alba 1943; M. Matteucci, La progressi, il lavoro, la f. nel diritto societico, Roma 1946; G. Bernucci, La f., ivi 1945.

Giuridoni Battista Guzzera
V. La f. e l'educazione.
I. L'educazione nella f. - La f. presenta nell'ordine logico il primo ambiente e il primo tipo di educazione. Questa, infatti, spetta ad essa di diritto, come la procreazione (v. educazione); si deve anzi dire che l'educazione non è se non il prolungamento morale del fatto fisico della procreazione, in quanto le nuove creature, che vengono alla luce, sono persone umane, dotate non soltanto di corpo, ma anche di anima spirituale, bisognosi, l'uno e l'altra, delle cure e premure necessarie al loro sviluppo e progresso.

La f., inoltre, presenta il primo ambiente e il primo tipo di educazione umana anche nell'ordine storico; la scuola, infatti, viene dopo, quando la società, accresciuta in numero e in complessità di funzioni, richiederà nei cittadini qualità particolari fisiche, culturali e morali, le quali esigeranno l'opera "affiancatrice" o "integratrice" di altri e non "sostitutrice", perché nulla può sovvertire l'ordine logico sopraccennato, e nessuna opera di altri, come dimostra l'esperienza, vale l'opera della f., essendo questa fondata sull'istinto naturale, sul disinteresse, sull'amore, sul diritto, per cosi dire, di proprietà, sentito e cosciente, che i genitori hanno sulle "loro" creature. E anche nei casi deprecabili, in cui l'opera di altri diventi necessariamente "sostitutrice", l'edu-

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cazione tanto più potrà sopperire alla mancanza alrrui, quanto più asprà accostarsi alla forma, al calore e all'affetto della educazione che sa impartire la f. Testimone la frase comune, pur sempre delicata a deliziosa, che si pronuncia in questi casi : « ti farò da padre; ti farò da mamme *.

1. Valore della educazione familiare. - L'educazione familiare assume maggiore minor valore, maggior o minoree completezza, secondo il fine che s'intende raggiungere e secondo la dignità che si attribuisce all'istituto della f. Ora il cristianesimo assegna ad ogni individuo un fine totalitario, che abbraccia la vita naturale nei suoi aspetti fisico, intellettuale, morale, sociale, e la vita soprannaturale, largita della Grazia, che abocca al suo termine della salvezza eterna; e alla f., mediante il Matrimonio elevato alla dignità di Sacramento, dà un valore e nello stesso tempo una forza, che altrimenti non avrebbe. L'educazione domestica, perciò, dovrà avere di mira tutti i fini sopravcennati e dovrà saper potenziare i mezzi per raggiungerli con le linfe salutari, che derivano dal cristianesimo e dalla sua pratica.
2. Didattica della elurazione familiare. - Quanto all'arte didattica, secondo cui impartire e svolgere l'educazione, si deve osservare cha essa al distingue fondamentalmente dalla didattica della scuola. Questa, infatti, esige elementi ambientali o tecnici particolari; quella, invece, non è che frutto spontaneo e continuato di quel medesimo amore, che ha dato ai bimbi la vita e ora intende conservarla loro e farla progredire. Amore, e quindi arte, che non s'impora sui libri di una scuola: tanto è vero che genitori, anche di poca cultura, si sono dimostrati e si dimostrano ancora, in pratica, ottimi educatori. Il che non giustifica affatto l'eccesso opposto, vivo purtroppo in molte f., di pensare che ad un'educazione familiare sana bastu l'inclinazione spontanea della natura. La quale non è sempre costante, ordinato, tempestiva, pronta a porgere una mano sicura in tutte le variabilissime e sempre varianti situazioni di carattere, di temperamento, di età, di ambienti. Di qui la necessità, per i genitori, di darsi quella cultura, specializzata in materia, che, allista con la natura, offrirà loro un criterio sicuro e coscienzioso. Appunto perché le situazioni psicologiche dei figli, anche nell'ambito della stessa f., sono diverse a talora contrastanti, occorre per un'educazione efficace un'elasticità di giudizio, un'oculatezza, una larghezza di idee, una disinvoltura di applicazione, che la natura non dà sempre, in piena efficenza, da sola, e perciò bisogna potenziarla con la lettura, lo studio, l'osservazione. E se l'arte dell'educatore è sempre difficile, tanto più ordua si manifesta, quando si tratta della educazione domestica.
3. Aspetti e mezzi della educazione familiare. - Come per ogni altra specie di educazione, anche per quella familiare gli aspetti sono due: negativo (impedire il male), positivo (formare al bene).

Sotto l'aspetto negativo di impedire il male, i mezzi da adoperare sono ora l'imposizione, ora la punizione; meglio tuttavia cercare, per una parte, di prevenire il male, onde non averlo poi a punire, e per l'altra, di formare coscienze forti e ricolute, onde non avere necessità di imposizioni. Il che indica subito l'importanza straordinaria che riveste l'aspetto positivo.
a) Per formare al bene, il primo requisito necessario nella f. è l'assegno dei genitori-educatori. Tutti si copiano tra di loro: i bambini, specialmente, sono esposti più degli altri a ricalcare le grandi persone e di preferenza quelle che stanno loro vicine, soprattutto i genitori, che sembrano loro esseri eccezionali, nei quali non c'è nulla da condannare; tanto più che l'esempio può precedere la parola e produrre il suo effetto anche prima che il bambino possa capire un'esortazione o rilevare l'importanza di una cosa. All'esempio devono seguire l'invito, l'esortazione, le spiegazioni, gli ammaestramenti, diversi sempre secondo le circostanze e i tipi e le età.

A questo proposito bisognerà tuttavia evitare di mostrarsi importanti, pesanti, opprimenti, monotoni, uggiosi. b) Il secondo mezzo è capire la gioventit e i figli propri. Una piccola riflessione retroattiva su quello che s'avrebbe desiderato, quando s'era a propria volta piccoli, è della massima efficacia orientativa. Capire anche i tempi, che possono cambiare e arrecare con sé particolari esigenze. c) Il terzo mezzo è essere i figli. Sotto questo aspetto parecchi difetti occorre evitare; la troppa condiscendenza con il pretesto che, crescendo, i figli capiranno da sé; le troppe malate, che visione e trasformano presto i capricci in imposizione da parte dei viziali; la separazione della severità dall'indulgenza; lasciare, p. ex., la severita al babbo, l'indulgenza alla mamma, mentre l'opera di tutti e due i genitori dev'essere sostanziala di amore e di autorità, dosabili nella loro fusione o contemperamento secondo le circostanze. d) Quarto mezzo, rispettare i figli, evitando dinanzi ad essi discorsi od esibizioni di atti o di visioni, che, se anche in quel particolare momento essi non comprendono, scendono però con facilità nel subcosciente per affiorare più tardi e turbare. e) Vigilare lo sviluppo dei figli per fornire loro volta per volta, secondo la loro età e la loro maturità, quelle spiegazioni che sono necessarie per orientarsi, capire la vita, creare relazioni e così evitare morbose introspezioni, suggerimenti malvagi, passi falsi, che tosto o tardi precipitano nell'abisso. f) Considerare i figli sotto l'aspetto soprannaturale: cioè come doni di Dio da custodire e preservare per lui, da perfezionare e santificare per la sua gloria e per il benessere della società: educarli, quindi, alla fracchezza, alla purezza, all'obbedienza, all'amore dal sacrificio e della rinuncia, alla generosità, all'eroismo del dovere quotidiano; di valore insostituibile saranno perciò in questo campo i mezzi offerti dalla religione cattolica con i suoi Sacramenti (educazione eucaristica; formazione della coscienza mediante la Confessione e la direzione spirituale) e con il suo altissimo spirito di fratellanza e di amore (educazione alla carità, al rispetto del lavoro, del meno abbiente, dell'operaio, dei domestici; alla benevolenza verso chi soffre; al servizio del prossimo in qualunque sua necessità; allo spirito di socialità, che spegne ogni senso di egoismo e di egocentrismo per instaurare l'arte vera della convivenza umana: vivere gli uni per gli altri).
II. L'educazione per la f. - Da quanto è stato in breve accennato, si deduce che l'arte dell'educazione domestica e, nella sua importanza e per le sue conseguenze, assai difficile. Conviene perciò prepararsisi, perché ogni arte si apprende attraverso l'esercizio, per non trovarsi poi nella fase di novizi, quando la situazione ne esigerà la pratica. Lasciando per la voce statutizzante quanto riguarda la preparazione pedagogica specifica al grande atto, basterà accennare qui alla preparazione remota necessaria a tutti quelli che in una futura f. dovranno educare. Questa preparazione impone che i mezzi indicati per la formazione degli altri al bene siano prima di tutto adoperati per la formazione propria; perché solo così si potranno preparare un giorno con l'autorità e l'efficacia, che derivano dall'esperienza. E rimasta celebre la risposta di Napoleone I alla domanda - Quando comincia l'educazione di un fanciullo? - "Vent'anni prima della sua nascita con l'educazione della madre». La preparazione impone anche la lettura a lo studio della pedagogia familiare e la costante riflessione sopra due principi, espressi a modo di provverbio: a) Ogni uomo è erede ed ogni uomo è antenato > riceve, cioè, attraverso la lunga serie delle generazioni da cui deriva e specialmente dai genitori qualcosa dei suoi antenati, a nello stesso tempo darà, fondando la propria I, qualcosa di sé ai suoi discendenti. L'ereditarietà non distrugge, tranne in casi specialissimi, la libera volontà; però i difetti dell'antennato possono ripercuoterci, talora in un modo misterioso e tragico, nella discendenza prossima e remota; b) «La mano che culla la cuna dirige il mondo >, nel senso che la madre deve preparare la sua creatura alla vita di domani (a tra di esse parecchie potranno domani essere chiamate a dirigere gli affari e la nazione) e al compito che in qualunque caso dovranno svolgere.

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BimL.: Enc. di Pio XI, Divini Illius Magistri (AAS, 21 [1909], pp. 723-62), a il mirabile e pieno commento di Pio XII nei Di. vomi agli sposi: P.Guy-L. Cousin, Comment l'ólène mon enfant, Parigi 1931: Association du mariage chrétun, Pour bien divver vos enfants, ivi 1937: M. e G. Modugno, Accedere insieme, Roma 1943: R. Pius, Cristo al fondare, 2^{°} ed., Torino 1946, pp. 423-548; G. B. Allora, Il libro della mamma, ivi 1947; Verinc, L'art d'aimer ses enfants, Parigi 1948.

Celestino Tenore

## FAMIGLIA DEL SACRO GUORE DI GESU

DI BRENTANA. - L'Istituto fu fondato il 22 sett. 1880 in Brentana (Milano) e solo tre anni dopo veniva approvato, insieme con le costituzioni, dall'arcivescovo di Milano ( 3 genn. 1883). Ottenne il decreto di lode nel 1894, quello di approvazione il 17 ag. 1917. Le costituzioni furono definitivamente approvate il 24 fabbr. 1923.

Il fine specifico è quello di riparare le ingiurie al S. Cuore di Gesù mediante un culto speciale verso l'Euoristra, di educare e istruire cristianamente le gioventú, di promuovere lo splendore delle sacre funzioni con la confessione di sacre suppellettili; di visitare e assistere ammalate a domicilio e in pubblici ospedali.

L'Istituto ha 22 case con 143 suore.
Bim.: Arch. S. Congr. dei Religiosi, M. 37.
Agostino Pugliese
FAMIGLIA PONTIFICIA. - E la famiglia, in largo senso, del Romano Pontefice, come capo di tutta la Chiesa, e perciò stesso rivestito di prerogative sovrane.

1. Nozione. - Si compone di persone ecclesiastiche e laiche, addette al servizio personale e domestico del Sommo Pontefice, siano esse effettive o d'onore : da qui la distinzione tra familiari di numero e soprannumerari. Questa f. p. è proporzionata all'importanza del Capo della Chiesa cattolica e del Sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

La f. p. ha la sua gerarchia interna e la qualifica di famigliare del papa è assai onorevole. Suole chiamarsi anche Corte pontificia, sebbene il vocabolo sia meno adatto, venendo piuttosto adoperato per i sovrani temporali : ed a volte in senso ambiguo sotto il nome di Corte romana si comprende anche la Curia Romana (v.) che invece indica ben altra cosa. A questa confusione si presta il fatto di una comune origine storica; una vera distinzione si fa solo più tardi percettibile tra f. p. e Curia Romana. Anche il fatto, ancora attuale, che molti membri della Curia Romana fanno parte della f. p. favorisce lo scambio dei termini. Era logico che gli ecclesiastici ed anche i laici, presenti in palazzo, prendessero parte alle funzioni sacre che vi si celebravano, specie quand'era presente o celebrava lo stesso pontefice. Da ciò l'altro termine di Cappella pontificia (ben distinta dalla Cappella musicale pontificia) per indicare il complesso di ecclesiastici e laici, partecipanti al servizio liturgico solenne, a cui è presente o potrebbe essere presente il Sommo Pontefice (Cappella papale).
II. Notizie storiche. - La prima memoria storicamente certa dell'esistenza di una f. p., a modo di piccola corte, è data dall'Ordo Romanus, I, sec. viII (cf. M. Andrieu, Les Ordines Romans, II, Lovanio 1948, pp. 38-42). Vi vengono ricordati diversi funzionari, dal vicedominus, capo della f. p., al primicerius, cui era demandata la direzione del personale, al sacellarius, incaricato della cappella, al paraphenista, direttore del canto, al nomenclator, incaricato delle udienze, al primiceric dei notai apostolici, al primicerio defensorum, ai vesterarii, addetti alla custodia del guardaroba e spesso quindi anche tesorieri, agli ostiarii o portieri, agli aventi cura dell'alimentazione della casa, al prior stabuli, sovraintendente alle scuderie.
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Famiglia pontificia - Il prefetto delle cerimonie pontifice.

Il mantenimento della f. p. era fatto con le offerte dei pellegrini, le entrate del ducato di Roma, praticamente amministrato dai papi, e con le entrate provenienti dai possedimenti che la S. Sede aveva nel sud ed in Sicilia. A difesa del patrimonio ecclesiastico si trova nel sec. IX costituita una milizia pontificia. Le ulteriori notizie che si hanno delle f. p. sono anch'esse dell'epoca catolica. A capo si trova ancora il vicedominus (vicedomino), da cui dipendevano i cubicularii (ciambellani), i cellenarii (cellerari), gli stratores (soudieri). Il nomenclator è il grande maestro delle cerimonie, il cestiarius o prior vestiarii è il tesoriere. Gli impiegati della Cancelleria sono chiamati notarii o serinerii, fra cui importanti i notarii regionarii: i primi due del gruppo, il primicerius e macedicerius erano nel numero dei grandi dignitari della Chiesa. Al primicerius succederà più tardi il primiscrinim, come capo della cancelleria. Addetti all'amministrazione sono l'arcarius (cassiere) e il sacellarius (pagatore), che hanno alla loro dipendenza un corpo di causidici, chierici e laici. I chierici daranno poi vita al corpo dei sette giudici palatini (primicerius, secondicerius, arcerius, secellerius, pronoscrinim, primicerius defensorum, nomenclator). Ci vengono ancora ricordati il consiliarius e l'ordinator, figure presto scomparse dalla f. p. L'insieme delle persone di palazzo sono ricordate col nome di familia s. Petri, per quanto sembri che il vocabolo avesse un significato più vasto come sinonimo di burocrazia ecclesiastica.

Con l'estendersi dello Stato pontificio e degli affari ecclesiastici la f. p. crebbe progressivamente.

In un documento del 1^{°} anno di pontificato di Niccolò III (1277) vien dato il quadro della composizione della f. p. (P. L. Galletti, Memorie di tre antiche chiese di Rieti, Roma 1763, pp. 171-83); sono ricordati il camerlengo, era a capo del SS. Paluzzi, 3 maestri di scenari, l'ultimo dei quali è l'auditor camere, il vice cancelliere, il marescalcus inuticis, ecc. E inoltre vengono ricordati i: domicelli, camerarii, cappellani, cubiculares, ostierii maio-

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res et minores, afficiales domicelli, servientes nigri et albi, eamores; si fa pure mansione della : cancellaria, elenosyna, cupiata magna et parru, morsetalia alba et nigra.

E maggior sviluppo della f. p. si ebbe durante il periodo arignanese ( 1306-76 ), in cui affilirono a corte anche molti vescovi e abati, tanto che Innocenzo VI (1352-62) si sentil in dovere di rinviarli alle proprie dimore. Durante questo periodo la direzione della f. p. è affidata al magister sacri bospitii Palatii Apostolici, che è un laico, essendo stato il cardinal camerlengo dispensato dal risiedere a corte (cf. S. Fantoni Castrucci, Istoria d'Avignone, Avignone :678, p. : 63 sgg.). Ma appunto per non lasciare la f. p. in mano a un laico, Martino V istituì la prefettura del S. Palazzo Apostolico, affidandola ad un ecclesiastico. Ma il prefetto sotto Urbano VIII attia il titolo di e maggiordomo pontificio s. A volte prefetto dei SS. Palazzi e maggiordomo saranno due cariche distinte.

Per il sec. xv si riscontra una descrizione della f. p. nel manoscritto del titolo Mialsterie et afficia domus pontificalis Pii II auas MCCCCLX da cui il Marini trasse e pubblicò uno stato del personale (cf. G. Marini, Archiatri pontificil, II, Roma : 825, p. 152 sgg.). I familiari di prima categoria erano 63 , ciascuno con propri familiari; quelli di seconda categoria assai di più. Tra i primi si trova un ciferante (poi segretario della Cifra), ma la sua esistenza alla corte pontificia dev'essere assai anteriore.

La collezione dei regnari pontifici, completa da Paolo IV (1555) in poi, ci dà man mano lo stato ed il progresso della f. p. nei secoli successivi. Sotto il medesimo Pontefice facevano parte della f. p.: io prelati; 6 segretari; il presidente della Camera apostolica, il confessore, il maestro di camera; 5 camerieri di rango superiore; 12 altri camerieri con due domestici ciascuno; 24 altri camerieri, appartenenti alla nobiltà con un servitore ciascuno; 5 aiutanti di camera; 7 medici; 1 farmacista; il gran panettiero; 24 cappellani; 2 piombatori; 3 scudieri trincianti; 28 scudieri semplici; diversi impiegati come sensali, corrieri ecc.; 50 palafrenieri; 2 massieri; 2 mastri usciari de viaga ralga: usciari; revisori delle suppliche; orologisi; computisti, bibliotecari; copisti per manoscritti latini, greci ed ebraici, ecc. : complessivamente sulle 800 persone, che con altri impiegati vari portavano ad un migliaio il numero degli appartenenti alla f. p. Questi, almeno in parte, seguivano il Pontefice anche nei suoi viaggi (cf. G. Maroni, Dizionario di erudizione storicoecclesiastica, XCVII, pp. 179-84). Prevolevano vitto a corte e venivano ricompensati in natura fino ad Urbano VIII, che vi sostituì parzialmente il pagamento in denaro, reso esclusivo poi da Pio VI.
III. Stato attuale Della f. p. - Il CIC non ha apportato alcuna modifica negli uffici di Palazzo. Il can. 328 dichiara : Circa i famigliari del Romano Pontefice, sia che godano o no del titolo di prelato, si deve stare ai privilegi, alle regole ed alle tradizioni della f. (domus) p. s.

Privilegi, regole e tradizioni sono contenute principalmente nelle costituzioni di: Pio IV Circumspecta del 12 apr. 1562; Gregorio XV Venerabili fratri del 23 marzo 1621; Alessandro VIII Venerabilibus fratribus del 12 germ. 1690; Innocenzo XIII Venerabilibus fratribus del 26 maggio 1721 ; Benedetto XIII, Circumspecta Romani del 15 dic. 1724; il breve di Pio VI del 22 giugno 1775; il suo chirografo del 6 apr. 1775 ; il mutro-proprio di Pio VII del 3 maggio 1800; quello di Leone XII del 23 nov. 1824; di Gregorio XVI del io dic. 1832; di Pio X del 21 febbr. 1905 (cf. Ballaviam Romanum... ed. Taurinensis, VII [1862], p. 110 sgg.; XII [1867], p. 509 sgg.; XX [1870], p. 231 sgg.; XXII [1871], p. 120; Bullarii Romani continuatio, VI [Fratu 1847], pp. 106 sgg.; 35 sgg.; VII [ivi 1850], p. 9 sgg.; VIII [ivi 1854], p. 12 sgg.; Acta Gregorii X V I, ed. A. M. Bernasconi, I [Roma 1901], p. 203 sgg.; Pii X Acta, II [ivi 1907], p. 26 sgg.; P. Gasparri, Codiris iuris canonici fontes, III, Roma 1925, p. 633). Le funzioni dei membri principali della f. p. sono normalmente trattate alle rispettive voci; si darà qui una visione di insieme, accennando a quelle figure che non hanno altrove una trattazione propria.
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Famiglia Pontificia - Cameriere segreto partecipante.

1. Il ruolo della f. p. si apre con i cardinali palatini, che sono i primi familiari del Papa: infatti essi (v. Notizie di Roma, n. 1724), sono notati per i primi sotto il titolo: f. p.
2. Gregorio III, nel 735 , vedendo che i cardinali diaconi regionari da 7 erano divenuti 14 , ne aggiunse altri 4 con il nome di cardinali palatini : questi dovevano assumere il Papa mentre celebrava nelle Basiliche Lateranense e Vaticana e cantare il Vangelo nel Laterano. I cardinali palatini perdettero poi la loro primitiva funzione e assumero le principati cariche nella f. p., che prima erano esercitate da prelati. Si comprendevano negli antichi ruoli del Palazzo Apostolico i cardinali palatini che fossero registrati nella classe dei camerieri segreti partecipanti.

I cardinali palatini che vengono designati da ogni nuovo papa, a meno che non confermi quelli del suo predecessore, variarono spesso di numero. Vi furono cosi compresi il datario, il segretario di Stato, il segretario per gli affari di Stato interni, il segretario dei memoriali, il segretario dei brevi pontifici, nonché i cardinali nepoti. Il prelato uditore del papa, se elevato alla parpora, conservando la qualifica di cardinale prouditore, era considerato palatino, e cosi anche il bibliotecario, qualora risiedesse nel Vaticano, Quando Pio IX assegnò la prefettura dei SS. Palazzi Apostolici ad un cardinale (il 1 nov. 1848 la confert al card. Antonelli) creò un altro cardinale palatino.

Attualmente i cardinali palatini sono due : il datario di S. Santità ed il segretario di Stato.
3. Il distintissimo numero di ecclesiastici e laici, che ora si prenderà in esame costituisce quella che viene in linguaggio sulico chiamara la nobile antica. mera segreta (Camera secretu SS.mi Domini Nostri Papae). Con questa denominazione si sogliono in-

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dicare i primari ed intimi ministri fumigliari del papa, che hanno posto nell'anticamere segreta e nelle altre diverse e distinte anticamere del Palazzo Apostolico.

Questa denominazione non deve essere molto antica, dato che il Lunodoro nella sua Relazione della Corte di Roma (Roma 1664) non accenna ad esse, e le Zecearia nella sua Ratio instit. studii ritualis, art. 1 (v. Onomastica con rituale, Fuenza 1787) nomina la camera segreta del papa dove visita degli uffici propri del palazzo papale. Nel Diario di Roma, iniziatosi a pubblicare nel 1716, si chiama ripetutamente camera segreta la generalita delle persone addette al servizio immediato del papa.

I primi componenti l'anticamere segreta hanno anche la qualifica di prelati palatini ed i primi tre il titolo di eccellenza reverendissima e sono: il maggiordomo di S. Santità (Praefectus Palatii Apostolici), il maestro di camera (Praefectus Cubiculi Secreti Pontificis), che attualmente esercita anche la veci del maggiordomo; l'uditore di S. Santità (Ambitor SS.mi D.mi Nostri Pupae), le cui funzioni sono demandate al segretario del Tribunale della Segnatura Apostolica, ed il maestro del S. Palazzo Apostolico (Magister S. Palatii Apostolici).

La carica laica più importante della f. p. è quella del gran maestro del S. Ospizio (Magister S. Hospitii), che, ereditariamente ricoperta dalla famiglia Conti, per estinzione di questa passò ai Ruspoli, che egualmente la godono come carica ereditaria. Benedetto XV, con lettera apostolica del 28 maggio 1916 (AAS, 9[1916], p. 72) separò la carica di maestro del S. Ospizio dall'ufficio di cubiculario intimo e dal numero dei camerieri di spada e cappa, di cui è il primo, lo costituì in proprio e singolare ordine a gli attribuil il titolo di gran maestro. Per decreto della S. Congregazione del Cerimoniale, del 29 apr. 1880 (cf. A. Ruspoli, Del maestro del S. Ospizio Apostolica, Vignanello 1925, pp. 71-75), spetta al gran maestro (1 ricevere, l'assistere, il servire reali personaggi o capi di Stato, che con solennità si recano all'udienza del sommo pontefice. Egli è il solo laico della corte nobile che abbia posto nella Cappella papale, ove nella quadratura, formata dai banchi, riservati ai cardinali, rimane in piedi presso il banco dei cardinali discom. Avendo affidata la custodia della detta cappella e dei concistori pubblici, che debbono regolarsi ad instar cappellae ", ha anche il titolo di Custos S. Sacelli (v. decisione della S. Congregazione del Cerimoniale del 30 maggio 1901). Supplisce in loro assenza i principi assaranti al Soglio. Ogni qual volta, in forma pubblica, si reca ad esercitare il suo ufficio, il gran maestro è accompagnato da quattro Svizzeri. Riceve la sua nomina, fatta dal sommo pontefice, con biglietto del segretario di Stato e poi gli si spedisce il breve apostolico.
3. La classe dei cubiculari (syncelli), ecclesiastici, ai quali spetta il titolo di monsignore (all'elemosiniere segreto ed al segretario della Cifra, anche quello di eccellenza reverendissima), era chiamati camerieri segreti partecipanti, si inizia con l'elemosiniere segreto (v. elemosiniere segreto di s. santita), il segretario dei Brevi ai prìncipi (Pro litteris in fornu brevi ad Principee Secretarius; v. segreteria dei brevi ai PRINCIPI), il segretario della Cifra (Notarum arcanarum S. P. Secretarius vulgo cifrarum Secretarius; v. segreteria di stato) ed il segretario delle lettere latine (Litterarum latinarum Scriba seu Secretarius; v. segreteria delle lettere latine).

I camerieri segreti partecipanti, prestando servizio direttamente presso la persona del papa, partecipavano anche alla sua mensa, di qui il loro nome. Alcuni di essi ricoprono le tre cariche stabili di: coppiere (pincerna),
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