quisizione. Nell'Università di Parigi, da lui altamente lodata, ottenne, dopo la visita delle Fiandre e di Londra, il grado di maestro nelle Arti (apr. 1534). Pure a Parigi riusci finalmente a radunare i primi grandi compagni (Faber, Saverio, Laínez, Salmerón, Bobadilla, Rodrigues) e ad infonder loro attraverso gli Esercizi lo spirito del voto di Montmartre ( 15 ag. 1534) : apostolato in povertà e castità, se possibile in Palestina fino al martirio per Cristo; se questo non riuscisse, là dove vorrà il vicario di Cristo, fra fedeli, infedeli o protestanti, benché senza disegno direttamente antiprotestantico. I. evita fino al 1539 la fondazione di un Ordine, non (come talvolta si è detto) per un certo spirito erasmista, ma per il timore che gli si imponga qualche regola antica che tarpi l'attuazione del suo ideale apostolico di nuovo tipo. L'impossibilità di passare in Palestina (maggio 1537-maggio 1538), l'esempio dei recentissimi Chierici regolari conosciuti per prima a Venezia (i Teatini), la protezione di Paolo III per opera del dott. Ortiz e del card. Contarini, finalmente l'esperienza mistica della Storta (nov. 1537), gli fanno nel 1539 tentare la fondazione del nuovo Ordine : la Compagnia di Gesù (v.). Ne segue la prima approvazione verbale di Paolo III a Tivoli ( 3 sett. 1539), quella scritta della bolla del 27 sett. 1540, poi l'elezione di I. a generale e la prima professione solenne a S. Paolo fuori le mura (8 e 22 apr. 1541 ).
La sua attività di fondatore e generale si sviluppa in due tappe, divise dall'Anno Santo 1550. Nella prima (1541-49) attua l'apostolato per fare di Roma l'esempio, non più lo scandalo, del mondo : Esercizi, catechismo, preservazione delle fanciulle pericolanti, conversione delle cortigiane, Battesimo e difesa degli Ebrei, vita pastorale intensa a S. Maria della Strada presso il Palazzo Venezia, residenza abituale del Papa. I. istituisce nello stesso tempo il primo noviziato dell'Ordine, formando personalmente i suoi figli nel nuovo spirito (Ribadeneira, Domenech, Polanco, Nadal, Canisio, Manareo, Palmio, Mercuriano e il primo giapponese venuto in Europa, Bernardo...), e poi inviandoli in Portogallo, nelle Indie, in Spagna, a Parigi, a Venezia, in Germania, nelle Fiandre, a Trento,
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(per cortesia del p. P. Leturia, S. I.) Ignazio di Loyola, santo - Maschera in gesso del volto di s. I. presa sul cadavere - Roma, Archivio della Postulazione S. I.
nel Congo, nel Brasile, in Etiopia. Ottiene anche, per mezzo di Francesco Borgia, entrato da poco nell'Ordine, uno dei suoi più ardenti voti a vantaggio della Riforma cattolica, l'approvazione papale degli Esercizi spirituali (3I luglio 1548). Dopo parecchie prove pedagogiche nelle province (Goa, Gandía, Ingolstadt, Messina) concepisce la fondazione a Roma di un collegio per la formazione sacerdotale dei Gesuiti e non Gesuiti, che faccia della città dei papi un centro di scienza ecclesiastica (1549). Compone infine, con l'aiuto di Polanco, la prima e seconda redazione delle Costituzioni della Compagnia ( $1546-49$ ), convocando a Roma per approvarle, durante l'Anno Santo, tutti i professi dell'Ordine.
La seconda tappa ( 1550 - 56 ) comincia con la nuova approvazione della Compagnia, fatta da Giulio III (2I luglio 1550) con descrizione più espressa del suo fine - adesso coscientemente anche antiprotestantico e della sua interna struttura. Seguono l'approvazione delle Costituzioni da parte dei professi e la rinuncia al generalato da parte di I., a causa (sostiene il Santo) dei suoi peccati e delle sue malattie ( 30 genn. 1551). Egli infatti credeva di aver compiuta la sua missione personale, e forse voleva anche levare ogni pretesto presente e futuro al sospetto che avesse introdotto nel proprio interesse il generalato perpetuo, contro la corrente degli altri Ordini e di Gian Pietro Carafa. Ma la rinuncia venne respinta da tutti i professi, tranne l'Oviedo, e dovette continuare l'ufficio, certo con un aiuto ancora più largo del Polanco e del Nadal. In questi ultimi anni fondò il Collegio Romano (1551) e il Germanico (1552); sviluppò così ampiamente l'apostolato pedagogico da fare della Compagnia (con nuovo disegno) un Ordine insegnante; fece promulgare le Costituzioni per le province (15531555), dando la terza mano al suo testo ed aggiungendo la lettera della ubbidienza ( 26 marzo 1553), il Sommario delle Costituzioni e gran parte delle Regole; dietro istanza dei suoi discepoli, dettò il racconto della sua vita al p. González de Cámara (15531555) in una prosa che crea un tipo nuovo di autobiografia, non più umanista; estese finalmente norme importanti sul modo di dare gli Esercizi, di attrarre con la convinzione e con l'amore i protestanti, e di ottenere l'unione degli eretici e scismatici dell'Etiopia. Così, quando I. morì, aveva fatto per la Compagnia quanto forse nessun altro fondatore ebbe il tempo e la fortuna di fare per il proprio Ordine. E lo aveva fatto nella ferma persuasione di prestare con ciò alla Chiesa e al pontificato il più grande servizio possibile. Per mezzo della Compagnia, aggiunse di fatto al programma di riforma della Chiesa due note, che in gran parte mancavano al celebre Consilium reformationis del 1537, e sono state poi della più grande influenza: la diffusione di una spiritualità
organica e trasformativa come quella degli Esercizi e l'organizzazione sapiente dell'educazione e dell'istruzione della gioventù, in primo luogo di quella destinata al sacerdozio; questo simultaneamente in Europa, America ed Estremo Oriente.
Come nei Teatini e negli altri Chierici regolari, anche nella creazione ignaziana è l'apostolato sacerdotale l'anima che informa la struttura giuridica dell'Ordine; ma in essa con tratti più originali e conseguenti, come sono l'ecumenistia obbligatoria dell'apostolato stesso, l'assenza del coro e delle penitenze in comune, la rinuncia alle dignità ecclesiastiche e al governo di monache, il prolungamento del noviziato e il lungo ritardo della professione solenne, la figura canonica dei voti semplici che la precedono e il governo monarchico e vitulizio del generale, soggetto però sempre alla Congregazione generale, che può essere convocata in casi gravi anche contro il suo parere. E risaputa l'efficacia che questa struttura giuridica ha dato e dà ancor oggi al funzionamento della Compagnia, e l'influenza che ha esercitato nel posteriore sviluppo degli Ordini e Congregazioni religiose, anzi, in alcuni punti, dello stesso diritto canonico.
I. è uno dei mistici più genuini della Chiesa, come lo rivelano le quasi abituali esperienze trinitarie registrate nel suo Diario espiritual (dal 2 febbr. 1544 al 27 febbr. 1545). Da queste altissime vette si intendono il suo amore forte e tenero verso Gesù e la Madonna, verso la Chiesa gerarchica "quae llamana est ", Corpo Mistico di Cristo, Sposa dello Spirito Santo e Madre nostra; e verso le anime redente col sangue del Figliolo divino. Ma la sua mistica parsonale va unita ad una somma riservatezza nel parlarne, e ad una grande insistenza nel fondare gli Esercizi sulla più cosciente abnegazione e solida ascesi : è proprio là che l'anima, con l'aiuto della Grazia, dà a Dio quanto può e si prepora per il vero apostolato. E anche caratteristica di I. l'unione del soprannaturale con la massima stima ed uso delle forze naturali, anzi di tutti quei mezzi onesti (lingue, scienza, arte di conversare, penetrazione dello spirito dell'epoca, adatta e flessibile organizzazione, ecc.) che spesso servono al male, ma possono e devono servire piuttosto al bene. Il Loyola riusci anche a fondere in una unità di azione l'apprezzamento sommo dell'universalità ultranazionale

(per cortesia del p. P. Leturia, S. I.) Ignazio di Loyola, santo - Voto autografo di s. I. per l'elezione del Proposito Generale ( 5 apr. 1541) - Archivio romano della C. di G.
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della Chiesa con la stima e l'uso di molti valori nazionali, spesso opposti fra loro. Si vedano i suoi rapporti con i contrastanti sovrani cattolici del suo tempo e con le università spesse rivali, l'intesa che riusci a stabilire nelle sue comunità tra Francesi, Italiani, Fiamminghi, Tedeschi e Spagnoli. Nell'unificare queste forze per la Riforma cattolica, superandone gli antagonismi, si rivelò un vero gesto pratico di organizzatore. E vero che nell'insieme del suo carattere spicca meno l'ingenuas e dolce spontaneità di un Francesco di Assisi o di un Filippo Neri; ma nemmeno la sua riflessiva consequenzialità mancava di flessibile e amabile attrazione. Ne è prova l'amore cordiale che gli hanno professato i suoi figli, anche se spesso fortemente da lui rimproverati, come il Laince, il Nadal, il Loarte. Questi lo defini bellamente: «il p. I. è una fontana di oleo». Dal punto di vista della psicologia nazionale, 1 , ha saputo attuare l'unione riuscitissime dello spirito caelistice, riflessivo e tenace dei Baschi con quello idealmente cavallereseo ed ecumenico della nobiltà casti gliana del Cinquecento.
S. I. fu beatificato il 27 luglio
1609 , canonizzato il 12 marzo 1622. Festa il 31 luglio. iconografia. - Si ha la maschera in cera, presa subito dopo la morte, e quella in gesso che viene riprodotta in queste colonne. I dipinti più antichi e autentici sono tre: il primo, forto a Roma da Josephio del Conte, figlio spirituale d'I.; il secondo, eseguito a Madrid da Alonso Sánchez Coello sotto la direzione del Ribadeneira; il terzo, da un anonimo assai stimato dal Manaree e dai padri del Belgio. Nella ricca iconografia artistica ignaziana, spiccano le statue di Montañes, Hernández e P. Le Gros, i bassorilievi di Alessandro Algardi e di Renato Frenius, infine i dipinti del Rubens, del Roelas, del Carracci, del Gaulli, di fratel Pozzo e del Salaverria. - Vedi tav. XCVIII.
BIBL.: Fonti : Monumenta Ignatiana, $1^{\circ}$ serie, Epistolae, 12 voll., Madrid 1903-13: $2^{\circ}$ serie, Exercitia et Directoria, ivi 1918; $3^{\circ}$ serie, Constitutiones et Regulae, 4 voll., Roma 1934-48; $4^{\circ}$ serie, Scripta de s. Ignazio, 2 voll., Madrid 1904-18, nuova ed. sotto il titolo: Fontes narrativi de s. Ignazio de Loyola, finora 1 vol., Roma 1943. - Per il grande pubblico: Obras completas de s. Ignazio, introd. y notas del p. Vict. Larrañaga, finora 1 vol., Madrid 1947. Biografie: P. Ribadeneira, Napoli 1272, 1283 ecc.; G. Polanco (1271), Madrid 1894; G. P. Maffei, Roma 1282 ecc.; D. Bartoli, ivi 1659 sgg.; E. Gothein, Halle 1892 (cf. la critica in Hist. Zahrbuch 17 [1896], p. 561 sgg.); A. Astrain, Hist. de la Comp. de Zesús en la asistencia de España, I, Madrid 1902; H. Boehmer, Studien zur Gesch. der Gesellschaft Zens, I, Bonn 1914; P. Tacchi Venturi, Storia d. Compagnia d. Gesù in Italia, II-III, Roma 1930-31; I. Casanova, S. Ignasi de Loyola, Barcellona 1922 (ed. spagnola per cura di M. Queta, ivi 1944); H. D. Sedgwick, I. L., Londra 1923; P. van Dyke, I. L., Nuova York 1927; V. Kolb, Das Leben des hl. I. von Loyola, Friburgo in Br. 1931; A. Huonder, Ignatius, Beiträge zu seinem Charakterbild, Colonia 1932; vers. it., Torino 1935; P. Dudon, Parigi 1934, vers. spagnola Madrid 1947 e inglese Londra 1948; fino a Mantova: P. de Leturia, El Gentilbombre Higo López de Loyola en su patria y en su siglo, Barcellona 1938, 1941, 1940, vers. inglese 1950. - Monografie: J. Beguiristáin, S. Ignacio de Loyola apóstol de la comunion frecuente, Barcellona 1909; J. Granero, La acción misionera y los métodos misionales de s. Ignacio, Burgos 1931; A. Albareda, St. Ignasi a Muntserrat, Barcellona 1935; J. A. de Laburu, La salud corporal y s. Ignacio de Loyola, Montevideo 1938; J. de Guibert, Mystique ignatienne: à propos du s fournal spirituel « de st Ignace de Loyola, Tolosa 1938; N. D. Diaz, S. Ignacio de Loyola y los seminarios, Monte-
video 1939; P. de Leturia, Perché la Compagnia di Gesù dicenne un Ordine insegnante, Roma 1940, vers. inglese, Nuova York 1941; id., Génesis de los Ejercicios de s. Ignacio y su influjo en la fundación de la Compañía de Zesús, Roma 1941, Oña (Burgos) 1941; H. Pinard de la Boullaye, Les étapes de rédaction des Exercices de st Ignace, Parigi 1943; I. Iparraguirre, Práctica de los Eiercicios de s. Ignacio de Loyola en vida de su autor: 1527-56, Roma-Bilbao 1946; H. Rahner, Ignatius von Loyola und das geschichtliche Worden seiner Frömmigkeit, Graz 1945, vers. franc. 1948; P. de Leturia, Origine e senso sociale dell'apostolato di s. I. di L. in Roma, in Miscellanea Pio Paschini, II, Roma 1949, pp. 223-49; I. Ortiz de Urbina, S. I. y los Orientales, Madrid 1950; J. de Guibert, St Ignace mystique, Tolosa 1950; P. Leturia, S. I. di L. e l'Anno Santo 1950, in Civ. Catt., 1950, iv, pp. 609-12; 726-37.
Pietro de Leturia
IGNAZIO di
SAN PAOLO. - Passionista, al secolo George Spencer, n. a Londra il 21 dic. 1799, m. a Carstairs (Scozia) il $1^{\circ}$ ott. 1864. Compì gli studi nel Collegio di Eton e all' Università di Cambridge e ricevette gli ordini anglicani. Convertitosi al cattolicesimo nel 1830 , fu ordinato sacerdote a Roma il 26 maggio 1832. Sidedicò con zelo al ministero pastorale in Inghilterra, iniziando nel 1838 una fruttuosa "crociata di preghiere per il ritorno dell'Inghilterra all'unità della fede ", da lui predicata e sostenuta non solo in Inghilterra, ma anche in Irlanda, Scozia, Italia, Germania e Francia. Nel 1848 abbracciò l'Istituto dei Passionisti, e fu un valente ed inatancabile missionario.
BIBL.: A short account of the conversion of the hon. and rev. G. Spencer, written by himself, Londra, s. d.: Pius a Spirito Sancto, Life of father Ignatius of St. Paul, passionist (The hon. and rev. George Spencer), Dublino 1886; A. Ross, Father Ignatius Spencer, passionist, the apostle of the conversion of England (1759-1864), Londra 1913; U. Young, Life of father Ignatius Spencer, C. P., ivi 1933.
Paolo Luigi del Crocifisso
IGNORANZA. - E, secondo l'accezione più ampia, la privazione di cognizioni o di scienza in soggetto capace di averne. Se il soggetto è incapace, si parla piuttosto di nescienza. Così intesa, Fi. ha ragione innanzi tutto di privazione. In latino si hanno due vocaboli per indicare questo stato del soggetto pensante : ignorantia, indica lo stato abituale; ignoratio, lo stato attuale di chi non sa.
In senso più ristretto, con il termine i. si suole intendere il difetto colpevole della scienza. Entra quindi nel concetto di i. un secondo aspetto, la colpevolezza del proprio stato abituale o attuale. L'i. si distingue dall'errore, che è una cognizione inesatta o deficente, o meglio il ritenere per vera una cosa oggettivamente falsa (giudizio falso); dall'inavvertenza, che è la momentanea non considerazione di quanto la persona conosce; e dalla dimenticanza, temporanea o perpetua, di conoscenze precedentemente avute. Tuttavia agli effetti morali e giuridici l'errore, l'inavvertenza e la dimenticanza equivalgono all'i., e conseguentemente ciò che si dice di questa ha valore per quelli. Per aspetti e considerazioni particolari, v. tuttavia anche eBRORE.
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Sommario : I. Divisioni dell'i. - II. L'i. nel diritto canonico. III. L'i. nel diritto italiano. - IV. Osservazioni sul diritto penale canonico e statale. - V. L'i. nella morale. - VI. Questioni varie.
I. Divisioni dell'i. - Relativamente alla responsabilità dell'agente si distingue un'i. invincibile e una vincibile. Si intende per i. invincibile, quella che è assolutamente ineliminabile (fisicamente dicono i moralisti) o è eliminabile solo con uno sforzo straordinario, al quale la persona non è tenuta: chiunque pone nella ricerca della verità che deve conoscere una diligenza moral. mente sufficente, ossia proporzionata alla gravità della cosa e ciò nonostante non riesce a conoscerla, si trova in i. invincibile. Per i. vincibile invece si intende quella che esiste per mancanza di proporzionata e doverosa ricerca della verità da parte della persona. Essa viene suddivisa in i. affettata, ossia voluta di proposito per esimersi dell'osservanza della legge; in i. crassa o supina, effetto della completa noncuranza della persona nella ricerca della verità; in i. semplicemente vincibile benché grave (in quanto la sproporzione tra la ricerca e la gravità del dovere di sapere ciò che si deve sapere, rimane grave anche dopo insufficienti ricerche); e in i. vincibile benché lievemente colpevole. Naturalmente, benché le nozioni siano chiare e ben distinte, è facile capire che non sempre in pratica sarà agevole distinguere tra l'una e l'altra i., ad es., tra la crassa o supina e la semplicemente grave, o tra l'i. leggermente colpevole e quella sient'affatto colpevole.
In relazione all'influsso dell'i. sull'azione si ha un'i. antecedente, una concomitante e una conseguente. Si chiama i. antecedente quella che si trova nella persona senza alcuna sua colpa o volontà ed è la ragione per cui essa agisce in modo diverso da come avrebbe agito se avesse avuto conoscenza della cosa; per questo l'i. antecedente non solo non è effetto di cattiva volontà o noncuranza nella ricerca della verità, ma è causa del tutto involontaria dell'umano operare. L'i. concomitante denota lo stato di chi, pur volendo per altri precedenti l'effetto che con la sua azione ha di fatto ottenuto, tuttavia nell'operare ha conseguito detto effetto per i. e quindi, di fatto, involontariamente : ossia l'effetto che nell'operare l'agente voleva non si è avuto, perché in lui v'era l'i.; ne venne però un altro che allora non voleva ma che, se fosse stato previsto (qualora non vi fosse stata la supposta i.), l'agente avrebbe voluto: si ripete però che di fatto non lo volle e non l'intese quando pose l'azione da cui derivò. Pertanto l'i. concomitante è inefficace e di fatto non è in relazione all'atto umano posto dal soggetto.
L'i. conseguente è l'i. direttamente o almeno indirettamente voluta dalla persona e contemporaneamente causa e motivo dell'azione. Si chiama conseguente perché è conseguenza di un atto di volontà della persona che volle rimanere ignorante.
Quanto all'oggetto ignorato dalla volontà si distingue l'i. teris, ossia della legge, l'i. poenae, ossia della pena, e l'i. facti, ossia l'i. circa la natura o un elemento essenziale dell'oggetto perseguito dalla volontà. L'i. della legge riguarda l'esistenza o l'estensione di una legge, sia essa naturale, sia divina, sia ecclesiastica, sia civile: la persona ignora che una determinata legge esiste o inesattamente riformata sul contenuto o la porfata della legge stessa.
L'i. della pena si ha quando il soggetto, pur conoscendo la legge, ignora che alla sua violazione è annessa una pena.
L'i. del fatto invece, pur supposta la conoscenza della legge ed eventualmente anche della pena annessa per i violatori, si ha nei casi nei quali la persona crede che l'atto che pone non ne sia compreso, in quanto le sfugge qualche elemento essenziale che la legge richiede, perché l'oggetto dell'azione venga compreso sotto il suo impero.
II. L'i. nel diritto canonico. - Il CIC nelle norme generali pone un principio che ha in parte un valore relativo, in parte un valore assoluto. Nel can. 16 § 2 dice espressamente che l'i. o l'errore circa la legge o la pena o circa un fatto proprio (che riguarda cioè la persona stessa di cui si tratta) o circa un fatto altrui notorio (ossia universalmente conosciuto) generalmente non si presume. E quindi
solo di regola generale (valore relativo) che la scienza o conoscenza delle cose predette si suppone di diritto. Invece nel seguito del canone è detto che l'i. circa un fatto altrui non notorio si presume (s'intende sempre, valore assoluto) finché non è provato il contrario. Per il CIC quindi, benché non si presuma, è ammessa esplicitamente la possibilità di i. della legge e di i. della pena. Bisogna sempre tener presente questo principio, soprattutto per il contrasto che crea con le leggi civili e penali di molti Stati, per i quali l'i. della legge e della pena non solo non si presume, ma non scusa mai. In conseguenza il CIC nel libro V (dei delitti e delle pene), benché sancisca (can. 2200 § 2) che, posta la violazione esterna della legge, in fôro esterno è presunto, fino a prova contraria, il dolo, tuttavia con il can. 2202 stabilisce perentoriamente che la violazione di legge ignorata non è in alcun modo imputabile se l'i. fu incolpevole, mentre l'imputabilità stessa diminuisce proporzionatamente con il diminuire della colpevolezza (§ 1); per l'i. della sola pena annessa alla violazione, è detto che essa non toglie l'imputabilità del delitto, ma solo che la diminuisce ( $\S 2$ ). Comunque, anche per il CIC è assiona che l'i. va provata da chi l'allega, e che l'imputabilita del delitto dipende pure dalla colpa che la persona ebbe nell'ignorare la legge (v. anche errorc; pena).
III. L'i. nel diritto italiano. - i. Nel Codice civile. - L'errore o i. ricorre soprattutto nel libro delle obbligazioni (nei contratti); non mancano però norme particolari riguardanti il matrimonio, le successioni, le donazioni, e qualche altro punto. Non bisogna dimenticare tuttavia, come principio generale, che le leggi statali, benché prendano generalmente in considerazione l'errore e l'i., preferiscono tutelare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici. Ciò nonostante c'è un solo caso in cui l'errore è totalmente irrilevante e quindi non concede alcuna scusa, ed è quello contenuto nell'art. 483 capov. I: «L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore».
Ciò premesso, ecco quanto la legislazione civile dispone circa l'i.: a) nci negozi giuridici l'i. non rende l'atto nullo (di nullità assoluta), ma solo rescindibile (annullabilità). Ciò è dedotto dall'art. 1427: «il contraente, il cui consenso fu dato per errore, ... può chiedere l'annullamento del contratto»; il quale annullamento peraltro viene concesso solo a norma di legge, ossia quando l'errore «è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente» (art. 1428). Ed è lo stesso Codice civile che determina quando l'i. sia essenziale. In relazione all'errore nel calcolo è stabilito che questo è causa di annullamento solo se, riferendosi alla quantità, sia stato determinante del consenso; altrimenti è concessa solo la possibilità della rettifica (art. 1430). Negli altri casi, anche se l'i. abbia influito direttamente sulla determinazione della volontà, essa non è causa di annullamento del negozio, in quanto è rilevante non l'errore sul motivo che indusse a contrattare, ma solo la sua illiceità (Barassi); 8) per i testamenti e la successione è stabilito che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque è interessato, solo se essa è affetto di errore (art. 624, cpv. 1), il che evidentemente significa che in tal caso il testamento è non rescindibile (annullabile) ma assolutamente nullo (nullità assoluta). Il medesimo articolo, cpv. 2, concede, contro la norma ordinaria ammessa per i negozi giuridici, che l'errore di diritto o di fatto anche sul motivo (impulsivo) è causa di annullamento, purché il motivo risulti dal testamento e sia il solo che abbia determinato a disporre. E inoltre ammesso che la disposizione testamentaria abbia effetto anche se fu erroneamente indicata la persona, purché risulti senza equivoco chi il testatore voleva nominare
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(art. 625, cpv. 1); questo vale anche nel caso dell'oggetto delle disposizioni, qualora anche questo sia stato erroneamente indicato (art. cit., cpv. 2); c) per la donazione è stabilito, contro la norma generale sui negozi giuridici, che essa può essere impugnata per errore sul motivo tanto di fatto che di diritto, se il motivo risulta dall'atto ed è l'unico che ha determinato il donante (art. 787); d) nella transazione è espressamente stabilito che essa "non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti" (art. 1969); e) infine per la confessione (cf. art. 2730 per la nozione) è determinato che essa "non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto" (art. 2732).
2. Nel Codice penale. - La distinzione tra i. di diritto e i. di fatto è ancora più essenziale nel diritto penale italiano; esso è agli antipodi con il CIC in quanto, all'art. 5, stabilisce categoricamente che "nessuno può invocare a propria scusa l'i. della legge penale». Appare pertanto in tutta la sua crudezza la gravissima conclusione che in questa materia è inutile qualunque distinzione tra l'i. colpevole e quella incolpevole.
L'art. 5 costituisce infatti, a detta di tutta la giurisprudenia, una norma assoluta, richiesta da motivi inderogabili di ordine pubblico e politico, norma che crea a sua volta, per molti almeno, una presunzione ioris et de iure. Per questo può facilmente accadere che, a norma applicata, rimanga palese l'ingiustizia o per lo meno l'inopportunità di detta legge e l'enorme contrasto tra questa e la realtà psicologica: del resto è evidente l'impossibilità di conoscere tutta la congerie delle indefinite leggi odierne, almeno da parte della massa. Praticamente quindi è meglio parlare di una finzione giuridica, piuttosto che di presunzione della conoscenza della legge penale. E dato forse da questa osservazione che anche nella dottrina italiana si vada affermando l'opinione di tenere, almeno in alcuni casi, il debito conto dell'i. della legge penale. Tuttavia, come osserva lo stesso art. 5, l'i. che non può essere addotta come scusa è l'i. della sola legge penale. In verità non è neppur tanto facile distinguere tra leggi penali e non penali; il termine è infatti alquanto vago e lascia odito a varie interpretazioni. Si può dire che, grosso modo, è da ritenersi penale ogni disposizione che prevede un reato, delitto o contravvenzione che sia, anche se si trova fuori della cerchia delle norme del Codice penale (ad es., in leggi speciali), ogni disposizione che ha di esse un valore integrativo, e i vari precetti, anche se di ordine civile; rimanendone escluse le sole norme di ordine puramente civile, commerciale, amministrativo, costituzionale, ecc., nelle violazioni delle quali l'i. ioris scusa dalla punibilità se abbia originato un errore sul fatto che costituisce il reato. Ciò nonostante, come si accennava, oggi ci si va orientando per l'applicazione rigorosa dell'art. 5 solo nei casi di delitti, mentre nei reati contravvenzionali è già evidente l'orientamento verso maggior mitigazione.
Più mite è il Codice penale per quanto riguarda l'errore e l'i. di fatto. E detto infatti all'art. 47: «l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente». Pertanto, essendo necessario che l'i. facti, perché possa applicarsi l'art. 47, versi su un elemento essenziale, non può neppur ritenersi un assioma che l'i. facti scusi: l'i., ad es., su elementi accessori o accidentali non è protetta da questo articolo. Come pure non è protetta l'i. colpevole se il fatto concreto commesso è preveduto dalla legge come delitto colposo (art. 47 stesso) : il medico che sesiona una persona credendola cadavere risponderà di omicidio colposo; risponderà pure di lesione personale se farà un'operazione che per i. colpevole ritiene necessaria mentre non lo è. Se però la legge non prevede il fatto neppure come delitto colposo, l'i. scusa da tutto il fatto (art. 47 stesso) : cosi chi ruba credendosi, anche per i. colpevole, in stato di necessità, non è soggetto a pena alcuna, poiché il furto a norma di legge è punibile solo se frutto di dolo, mentre nel caso è solo colposo; lo stesso dicasi di chi inavvertitamente prende
in treno l'altrui valigia credendola propria, anche se l'inavvertenza sia colpevole.
Naturalmente "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso" (art. 47, cpv. 2), supposto che non manchino gli elementi essenziali di questo : chi offende un pubblico ufficiale credendolo un semplice cittadino non risponde di oltraggio ma risponde di ingiuria; chi uccide il padre non riconoscendolo non commette parricidio ma è punibile per semplice omicidio.
Altre disposizioni particolari hanno gli artt. 48, 49, 59, 60, 82, 83. Importanza notevole assume l'art. 539, il quale stabilisce che, per i delitti preveduti nel tit. IX del Codice penale (artt. 519-44, dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume), il colpevole non può invocare a propria scusa l'i. dell'età dell'offeso se quest'ultimo è un minore degli anni quattordici, e ciò non solo quando l'età costituisce esclusivamente un'aggravante (ad es., nell'art. 531, cpv. 1), ma anche quando ne è un elemento costitutivo (ad es., art. 519): un'i. facti su elemento essenziale che eccezionalissimamente, contro la regola generale, non scusa.
IV. Osservazioni sul diritto penale canonico e statale. - Il CIC riflette certamente meglio delle leggi civili il diritto naturale per quanto concerne l'influsso dell'i. sugli atti che l'uomo pone. Già definendo il delitto come "... moraliter imputabilia legis violatio ..." (can. 2195 § 1), esso richiede non solo la responsabilità oggettiva ma anche quella soggettiva della persona. Non è concepibile che una persona debba rispondere di ciò che ha fatto ignorando senza alcuna sua colpa la legge. Per questo il CIC non solo libera da ogni responsabilità il soggetto che provi la sua i., ma sovente esso stesso di diritto (can. 16 § 2) la suppone, lasciando in ciò relativa libertà al giudice, il che non avviene nel Codice penale italiano e in quelli di molti Stati. Comunque bisogna riconoscere che per le leggi penali dello Stato è più difficile tralasciare il principio dell'art. 5 del Codice penale italiano di quanto non lo sia per il CIC : allo Stato, tra l'altro, mancano molti degli elementi che la Chiesa invece possiede. Del resto vari altri Stati seguono un indirizzo molto più moderato, che trae origine da precedenti storici abbastanza notevoli. Taluni tacciono completamente, ad es., il Codice penale tedesco e olandese, ma altri, ad es., l'austriaco, stabiliscono che, benché l'i. legis poenalis non scusi nei delitti, essa scusa tuttavia nelle contravvenzioni.
V. L'i. della morale. - Si volga ora uno sguardo alla morale, che, salvando il diritto naturale, cerca di scandagliare la vera portata degli atti umani, considerandoli più dal lato reale, ossia della coscienza, che da quello apparente. Maggiore unanimità caratterizza la dottrina morale sull'i. Tenendo presenti la nozione e le divisioni premesse all'inizio si cercherà di formulare dei principi chiari, valevoli naturalmente per il fòro interno, anche se discordanti da quello esterno.
Delle diverse specie dell'i. vincibile (ossia colpevole): a) l'i. affettata, più che diminuire, può dirsi che in un certo senso aumenti la responsabilità, almeno in molti casi, in quanto denota la volontà perversa di ignorare apposta quanto dovrebbe servire a far agire rettamente o a far cambiare il modo scorretto ed immorale tenuto dalla persona; b) l'i. crassa o supina, benché meno grave dell'affettata, è tuttavia molto grave, in quanto è indice di nessuna buona volontà nella conoscenza della legge, ed equivalente quasi a noncuranza assoluta, lascia completa la responsabilità delle azioni; c) anche l'i. gravemente colpevole, senza altre aggravanti, crea una grave responsabilità nel soggetto; d) come è stato già accennato, l'i. leggermente colpevole, qualunque effetto produca (anche se oggettivamente moralmente grave), costituisce peccato veniale, benché di essa non si curi affatto il diritto. L'i. invincibile (antecedente)
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invece scusa da ogni responsabilità, in quanto chi agisce in quello stato manca, senza colpa alcuna, della cognizione dell'eventuale immoralità dell'azione: ed è di diritto naturale che nessuno può volere ciò che ignora.
Pertanto, per quanto concerne la tcologia morale, si possono brevemente formulare i seguenti principi : l'i. antecedente essendo invincibile, e quindi scevra da qualunque colpa, scusa completamente da ogni responsabilità per gli effetti da essa prodotti; l'i. concomitante non influendo sull'azione, non può né scusare né accusare in quanto in relazione a questa è semplicemente inefficace; l'i. conseguente accusa sempre, perché frutto di colpa nella persona: l'i. affettata particolarmente, ma anche la crassa o supina e qualunque altra che sia gravemente oppure leggermente colpevole. E da tenere presente infine che qualunque i., esclusa in parte quella affettata, diminuisce la responsabilità dell'atto umano, in quanto chi viola una legge che ignora, malgrado colpa grave o gravissima in questa i., la viola solo indirettamente : ed è principio morale che il volontario diretto sia più grave di quello indiretto.
VI. Questioni varie. - Si deve accennare pure, brevemente, alla relazione tra l'i. e alcuni stati della persona o degli atti umani : a) per un uomo normale che abbia raggiunto l'uso completa della ragione, non pare possibile l'i. invincibile (ossia non colpevole né in sé, né in causa) dell'esistenza di Dio nel senso che egli lo possa semplicemente ignorare; b) quanto alle norme morali che regolano gli atti umani, è comunemente ammesso che non è possibile ignorare i primi principi fondamentali morali (il male si deve evitare; il bene si deve fare; bisogna amare Dio; non bisogna fare ad altri ciò che non si vuole ci si faccia; ecc.); alle volte, molto raramente però, è possibile l'i. delle conseguenze immediate di detti primi principi; più facilmente se ne possono ignorare le ultime conseguenze (ad es., se in questo o quel caso vi sia l'obbligo di restituire; se vi sia l'obbligo di amare i nemici); c) per i Sacramenti, operando essi per intrinseca virtù e forza (ex opere operato, dicono i teologi), non v'è dubbio che essi vengano validamente confezionati anche da chi ignora che cosa siano i Sacramenti, purché si abbia l'intenzione di fare quanto intende fare la Chiesa (ad es., il Battesimo può essere validamente dato da un infedele che non conosce affatto la religione cristiana; il Matrimonio tra due cristiani è Sacramento anche se essi ignorano che sia un Sacramento); d) chi ignora che in un dato giorno v'è l'obbligo di ascoltare la Messa perché festivo, soddisfa egualmente al presetto se di fatto l'ascolto.
Una particolare attenzione merita l'i. circa l'oggetto del contratto matrimoniale, come vizio di consenso; su cui v. ERRORE.
Bibl.: diritto canonico: I. Sole, De delictis et poenis, Roma 1920, pp. 21-24; A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis, Ma-lines-Roma 1930, pp. 238-42; G. Michiels, De delictis et poenis, I, Lubbino 1934, pp. 181-93; F. Roberti, De delictis et poenis, I, Roma 1941, nn. 76-78; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ins canonicum de delictis et poenis, Trento-Vicenza 1943, nn. 6, 20, 27. Dirito italiano: G. Maggiore, Principi di diritto penale, I, Bologna 1932, pp. 219-23; E. Altavilla, Lineamenti di diritto criminale, Napoli 1933, pp. 53 2gg., 102 2gg., 241 2gg.; T. M. Taraschi, Il Codice penale commentato. I, I, Como 1934, pp. 44-51; G. Sabatini, Istituzioni di diritto penale, I, Roma 1935, pp. 136-42; G. Bertini, Diritto penale, parte generale, Palermo 1943, pp. 314-24; L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, Milano 1948, pp. 135, 145-46, 169, 203-95; V. Manzini, Istituzioni di diritto penale, I, Padova 1949, pp. 87-92; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano 1949, pp. 202, 206-25; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1950, pp. 135-38, 140, 169, 230, 658, 755, 784, 790, 793, 809. Teologia morale: E. Mangenot, Ignorance, in DThC, VII, coll. 731-40; F. Carton de Wiart, Ignorantiae notio et divisiones et de influxa ignorantiae in voluntarium, in Collectanea Mechlinientia, 4 (1930), pp. 441-44, 537-40; J. Bryx, De ignorantia eiusque influxa in actum humanum, in Collationes Brugenses, 30 (1930), pp. 116-21; O. Lottin, La nature du péché d'ignorance, in Rev. thom., 37 (1932), pp. 634-52,
723-38; id., Le probleme de l'ignorantia iuris de Gratias à st Thomas d'Aquin, in Rech. de théol. ancienne et médiév., 5 (1933), pp. 345-68; C. Esposito, La conoscenza della legge nel diritto e nella morale, in Rivista intera, di filosofia del diritto, 13 (1935), pp. 407-19; O. Lottin, Principes de morale, II, Lovanio 1947, pp. 185-90.
Lorenzo Simeone
## IGNORATIO ELENCHI : v. SOFISMA.
IGNUDI, Stefano. - Teologo e dantista dei Minori Conventuali, n. a Genova il 28 febbr. 1863, m. a Roma il 2 giugno 1945. Entrato nell'Ordine nel 1886, laureato in teologia nell'Ateneo di Propaganda Fide (1891) e sacerdote nello stesso anno, insegnò lettere e teologia a Colle Val d'Elsa e a Genova (18911895), passando poi tutto il resto della vita a Roma. Apprezzato discepolo del Poletto, lo sostituì per vari anni alla cattedra dantesca, pubblicando numerose note e studi danteschi in vari giornali e riviste. Spiegò grande attivito nell'Ordine e nei dicasteri delle Curia romana. Come rettore del Collegio Serafico guidò il p. Massimiliano M. Kolbe (v.) nella fondazione della «Milizia dell'Immacolata» (v.; Roma 1917).
Fra i numerosi suoi scritti (un centinaio editi, spesso anonimi, e circa altrettanti inediti), si ricordano: Il canto dantesco di Francesca da i'mini (Prato 1898); Il sistema politico di Dante (ivi 1890-1901); Il canto di Dante a s. Francesco (ivi 1926); Cimincerim alla Divina Commedia ( 3 voll., Padova 1948-50). it calore della concezione e delle interpretazioni dantesche dell'I. poti à essere giudicato dall'esame di quest'ultimo cusimento, teologico-spirituale, e in tal senso pure originale.
Bibl.: Necrologio in Comment. O. F. M. Comr., 42 (1945), pp. 133-62; G. M. Stane, Ue unique dantista francescane, il p. m. St. I., in Minell. Fram., 47 (1947), pp. 436-77 (con elenco delle opere, pp. 465-77).
Lorenzo Di Fonzo
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IGUASSU, PRELATURA NULliUS: v. FOZ DE iGUASSU, prelatura nullius.

(per cortesia del p. Gastano Stano, O.F.M. Cone.) IGNUDI, STEFANO - Ritratto.
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ILARIANO. - Vescovo in Africa proconsolare, che pubblicò nell'a. 397 due scritti: De ratione Paschae et mensis e De cursu temporum. Il primo libro contiene teorie sul calcolo pasquale (cf. E. Schwartz, Christliche und jüdische Ostertafeln, Berlino 1905, p. 59 sg.). L'opera De cursu temporum è di carattere millenarista.
Bibs.: edizioni: PL 13, 1097 sgg. Il De curus temporum è pubblicato in nuova recensione da C. Frick, Chronica minora, I, Lipsia 1892, pp. 153-74 (cf. pp. LxxviI-CcxviI). Una aguiunta da un Laterculus imperatorum Romanorum dell'a. 486 al cap. 16 sto in MGH, Auctores antiquissimi, XIII, Chronica minora, ed. Th. Mommsen, III, pp. 415-17. Sull'autore: H. Gelzer, Sextus Iulius Africanus und die byzantinische Chronographie, II, I, Lipsia 1885, pp. 121-29; P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chretienne, VI, Parigi 1920, p. 249 sgg. Erik Peterson
ILARIO di Ables. - Monaco di Lerino, semipelagiano, m. nel 444. Metropolita di Arles, venne a conflitto con papa Leone Magno (L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, I, $2^{\mathrm{a}}$ ed., Parigi 1907, pp. 112-29).
Scrime una Vita s. Honorati decessoris sui (Gennadio, De vir. ill., 69 : PL 50, 1249-72). La vita di I. (PL 50, 1219-46) menziona altri scritti di lui: Homiliae in totius anni festivitatibus expeditue, Symboli expositio ambienta, Epistolorum vero tantus numerus, versus etiam fontis ardentis. Poco di questo si è conservato.
Bibs.: I resti degli scritti di I. nella edizione dei fratelli P. e G. Ballerini delle Opere di Leone Magno, II, Venezia 1723-27, pp. 302-92; cf. A. Riese, Anthologia latina, $2^{2}$ ed., Lipsia 1906, n. 487. Sulla vita: B. Kolan, Die vita s. Hilarii Arclat., Paderborn 1925; Bardenhewer, IV, p. 571 sgg. Erik Peterson
ILARIO da Barenton. - Scrittore e studioso cappuccino della provincia di Parigi, n. il 28 febbr. 1864; già sacerdote e coadiutore parrocchiale entrò nel noviziato il 2 ag. 1891, m. a Parigi il 24 febbr. 1946.
Professore di discipline sacre, difese la dottrina dogmatica e biblica contro il modernismo; propugnò in opuscoli polemici, riviste e con associazioni il diritto all'esistenza degli Ordini religiosi contro le leggi francesi d'espulsione; illustrò la storia francescana e cappuccina francese attraverso articoli e monografie. Si distinse soprattutto negli studi sulle civiltà antiche con ricerche personali, degne d'attenzione, anche se discusse. In numerose monografie, raccolte nella Collection d'études orientales (1-10, Parigi 1920-37), nella Collection d'études orientales et bibliques (1-3, ivi 1923-25), e nella Collection de sciences et découvertes modernes (1-6, ivi 1935-46), esamina con nuove soluzioni i problemi riguardanti l'origine delle lingue, delle religioni, dei popoli, la diffusione della civiltà nel mondo mediterraneo. La vastità della sua erudizione offre, accanto a qualche riserva, molti elementi capaci di sviluppo.
Bibs.: P. Perali, L'origine delle lingue, dei popoli e delle religioni negli studi del p. cappuccino Hilaire de Barenton, in Miscellanea Franc., 34 (1934), pp. 263-71; Godefroy de Paris, Un orientaliste capucin. Le r. p. Hilaire de Barenton, in Analecta Ord. Min. Cappuccinorum, 64 (1948), pp. 92-97, 123-25, e in Les Amis de st François, 49 (1948), pp. 15-24. Ilarino da Milano
ILARIO da Parigi. - Teologo cappuccino, n. a Parigi il 23 nov. 1831, m. annegato presso Castel S. Elia (Viterbo) il 18 luglio 1904. Già sacerdote, laureato in teologia e diritto canonico, si fece religioso il 2 ag. 1859; accompagnò come teologo il vescovo di Ginevra Mermillod, poi cardinale, al Concilio Vaticano.
Iniziò una Theologia universalis (3 voll., Lione 18681871), rimasta incompleta per la vastità del progetto; nel Cur Deus homo? (Lione 1867, Amiens 1886) espone l'opinione tomista sul motivo dell'Incarmazione; in rapporto con il Concilio Vaticano è il trattato De dogmaticis definitionibus (Friburgo 1871); in Notre-Dame de Lourdes et l'Immaculée Conception (Lione 1880) studiò a fondo il privilegio di Maria; nel Liber Tertii Ordinis s. Francisci

(per cartezia del p. Ilarino da Milano, O.F.M. Capp.) Ilario da Parigi - Ritzatto - Roma. Archivio generale dei Frati Minori cappuccini.
(Ginevra, Parigi, Bruxelles 1888) pubblicò un ricco materiale storico e giuridico, ch'era prima servito alle Congregazioni romane ( 2 voll., Roma 1881-82) per la riforma del Terz'ordine compiuta da Leone XIII. In queste e altre pubblicazioni diede prova d'ingegno acuto e di erudizione; ma furono condannati alcuni suoi apprezzamenti sulla filosofia scolastica, come pure sulla Regula Fratrum Minorum (Lione-Parigi 1870; ed. francese Exposition de la règle des Frères Minours [Friburgo 1872], messe all'Indice il 12 giugno 1895); inoltre la posizione sostenuta nel conflitto con i superiori maggiori, a proposito del voto capitolare ai fratelli laici, lo fece uscire dall'Ordine (rescr. 5 marzo 1894); trovò ospitalità fraterna nel convento di Castel S. Elia dei Minori tedeschi.
Bibs.: Opera et opuscula p. Hilarii Parisiencis, in Analecta Ord. Min. Capuccinorum. 1 (1885), pp. 382-83; Decretum S. C. Indicis, ibid., 11 (1895), p. 205; P. Edouard d'Alençon, Hilaire de Paris, in DThC, VI, coll. 2462-66; Théotime de St-Just, Les Capucins de Lyon, St-Etienne 1942, pp. 107-109.
Ilarino da Milano
ILARIO di Poitiers. - N. fra il 310 e il 320 a Poitiers da nobile famiglia pagana.
Dopo un'inquieta peregrinazione tra le filosofie pagane nella ricerca di Dio, trovò nella lettura del Vecchio Testamento la prima luce; l'Evangelo lo rinsaldò più tardi nella fede di Cristo. Poco dopo aver ricevuto il Battesimo fu eletto vescovo, verso il 350 , per unanime volontà di popolo e del clero, e, per quanto avesse moglie e una figlia, si dedicò completamente alla Chiesa, intervenendo con una attività iminterrotta nella lotta contro l'arianesimo, affrontandone con spirito forte i non lievi rischi. Nel 356 fu infatti csiliato dall'imperatore Costanzo in Frigia; nell'esilio I. ebbe modo di aver contatti con i teologi orientali e di conoscerne le dottrine trinitarie e cristologiche, ma anche dalla Frigia egli venne allontanato, perché giudicato, per la sua tenace fedeltà al-
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l'ortodossia e per la sua insofferenza ai maneggi degli eretici, perturbatore dell'Oriente. Fu inviato in Gallia, donde venne a Milano, dove contrastò con Aussenzio, che godeva la protezione dell'Imperatore.
Ritiratosi infine nella sua diocesi poté dedicarsi ai suoi studi prediletti e al commento dei Salmi, finché lo colse la morte il $1^{\circ}$ nov. del 367; nel 1857 è stato proclamato dottore della Chiesa.
I. è una tra le figure più notevoli del cristianesimo occidentale per aver diffuso in esso le dottrine teologiche dell'Oriente, e per aver esplicato nel mondo occidentale lo stesso ruolo che Atanasio esplicò in Oriente nella difesa contro l'arionesimo. Degno di rilievo è il modo con cui egli vide, prima di Agostino, i rapporti tra ratio e fides, affermando la necessità di un equilibrato uso della ratio e della fides che, essendo l'una e l'altra provenienti da Dio, non si escludono a vicenda ma piuttosto si integrano. Il De Trinitate, una delle opere più complete fra quante siano scaturite dalla lotta contro l'arionesimo, rivela la prudenza, l'amore, con cui appunto I. salì fino alle più eccelse cime della cristologia, ora fidando nella ratio ora abbandonandosi alla fides. I dodici libri del De Trinitate sono condotti con rigoroso ordine logico e sono riscaldati nello stesso tempo dalla trepida preghiera del teologo, che cerca in Dio la luce e i mezzi per esprimere i gravi misteri della Trinità. I. riesce a volte più gradito dello stesso Agostino, perché rifugge quanto più può degli avdul artifici accademici della metafisica agostiniana. E da dolersi tuttavia per le difficoltà che incontra il lettore nell'intendere le opere di I., che ha dovuto piegare la lingua latina ad esprimere sottili disquisizioni teologiche, ardui problemi cristologici, che avevano avuto profondo sviluppo nella lingua greca, ben più adatta del latino alle più delicate sfumature di pensiero. Né I. aveva potuto trovare alcun aiuto nelle scuole galliche, che allora si dibattevano tra il peso della tradizione e la ricerca di nuove vie: lo scrittore, consapevole delle sue difficoltà, chiede infatti spesso aiuto a Dio perché gli fornisca i mezzi per esprimere le nuove idee (De Trin., I, 38; Trastatus super Psalmos, 13, i).
Il giudizio che Girolamo dà di I. quale scrittore si può ancor oggi sottoscrivere: "Hilarius Gallicano cothurno adtollitur et, cum Orseciae floribus adornetur, longis interdun periodis involvitur" (Ep. 58, 10).
L'oscurità, la contorsione, che sono infatti i più gravi difetti di I., risaltano ancora di più nelle sue poesie: i tre inni rimasti, oscuri, contorti, fastidiosi, hanno il solo merito di aver aperto la serie dell'innografia cristiana nel proposito di contrapporsi all'attività poetica degli eretici.
La sua molteplice attività comprende: opere esegetiche: 1) In Matthaeum commentarius (scritto prima del 355): I. per le concezioni trinitarie segue le idee di Tertulliano e Novaziano. 2) Trastatus super Psalmos (356): I. segue con moderazione il metodo allegorico di Origene. 3) Tractatus in Iob: si hanno solo due frammenti, conservati da Agostino. 4) Liber mysteriorum (365): I. dimostra che in ogni avvenimento del Vecchio Testamento si annunzia la venuta di Cristo.
Opere dogmatiche: 1) De Trinitate (356), in 12 II.: I. dimostra la consustanzialità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo contro le affermazioni degli eretici in generale e degli ariani e sabelliani in particolare. 2) De synodis seu de fide orientalium (358) suddivisa in due parti: nella prima I. si occupa dei decreti di alcuni concili orientali, nella seconda affronta la questione sui termini «homousies» ed «homoiusios» aderendo al primo termine, accolto dal Concilio niceno, ma non del tutto rigetta il secondo (per questo I. venne aspramente criticato). 3) Apologetica ad reprehensores libri de synodis responsa (dopo il 358): è una difesa contro coloro che attaccarono I. per la precedente opera; se ne hanno solo frammenti.
Opere storiche e polemiche (Fragmenta historica, Collectanea antiariana Parisina) : 1) Opus historicum adversum Valentem et Ursacium (356-67), scritta a varie riprese in sua difesa per le accuse mossegli in vari concili; con-
tiene il Liber primus ad Constantium Augustum. 2) Liber secundus ad Constantium Augustum (359): I. chiede di essere ascoltato dall'Imperatore. 3) Liber contra Constantium imperatorem (360): I. invelisce contro l'Imperatore, che gli ha negato il colloquio richiesto. 4) Contra Auxentium (364), scritta dopo il Concilio di Milano contro il vescovo ariano; se ne hanno solo frammenti. 5) Libellus contra Diascorum medicum ad Sallustium praejectum (360), di cui non resta nulla.
Inni : di autentici ne restano solo tre : uno sull'unità del Padre e del Figliuolo (metro: glicanos, asclepiades minore); un secondo sulla redenzione dell'uomo (metro : senari giambici); un terzo sull'Incarnazione di Cristo (metro : settenari trocaici).
Lettere: sono perdute; quelle riportate sotto il suo nome devono considerarsi spurie.
BibL.: edizioni: PL. 9. 10. Trastatus super Psalmos, ed. A. Zingote (CSEL, 22), Vienna 1910; Tractatus Mysteriorum: Collectanea antiariana Parisina (Fragmenta historica) cum appendice (Liber I, II ad Constantium); Hymni, Spuria, ed. A.Feder (CSEL, 62), Vienna 1916; Hymni, ed. W. N. Myers, Filadelfia 1928. Studi: P. P. Gamurrini, Hilarii Tractatus de mysterio et hymni, Roma 1887; A. Largem, St Hilaire, Parigi 1902; X. La Bachelot, St Hilaire, évêque de Poitiers, père et docteur de l'église, in DThC, VI, II, coll. 2366-2362; E. W. Winson, The Life and Writings of st Hillary of Poitiers, Nuova York 1902; H. Lindmann, Des hl. Hilarins von Poitiers Liber mysteriorum. Eine patriarch-britische Studie, Münster in V. 1904; C. Berten, Vita di s. I. vescovo di Poitiers, Mionza 1905; G. Girard, St Hilaire, Angers 1905; G. Renschen, Die Lehre des hl. Hilarins von Poitiers über die Leidensfähigkeit Christi, in Theol. Quartalsibr., 87 (1