107 sgg.;G.Balla-dore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, $5^{2}$ ed., Milano 1948, p. 277 sgg.; R. Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, Torino 1949, p. 226 sgg.; R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, Palermo 1949, p. 321 sgg. Fra le altre opere, talune delle quali a contenuto specifico, v. A. Miruss, Das europäische Gesandtschaftsrecht, 2 voll., Lipsia 1847; P. Prader Fodéré, Cours de droit diplomatique, $2^{2}$ ed., Parigi 1899; E. Satow, A guide to diplomatic practice, $3^{2}$ ed. a cura di H. Ritchie, Londra 1932; C. Hurst, Les immunités diplomatiques, in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, II, 1926, p. 110 sgg.; A. Hammarskjold, Les immunités des personnes investies de fonctions internationales, ibid., 2 (1936), p. 111 sgg.; G. Morelli, L'immunità di giurisdizione degli agenti diplomatici presso
la S.Sede, in Riv. di dir. proc. civ., 1932, p. 29 sgg.; L. Oppenheim, International Law, I, 70 ed. a cura di H. Lauterpacht, Londra, Nuova York, Toronto 1948, p. 673 sg., e la bibliografia ivi richiamata.
Antonio Malintappi
IMMUNITÀ ECCLESIASTICA. - L'i. e. è un privilegio di carattere universale, che esenta le persone e le cose ecclesiastiche ed i luoghi sacri da alcuni gravami ed inoltre degli atti che dindicano alla venerabilità dei luoghi ed alla santità delle persone.
Come la stessa definizione indica, la i. e. è di tre specie : personale, reale e locale, secondo che le esenzioni investono direttamente le persone, il patrimonio ecclesiastico od i luoghi sacri.
Allorché si tratta di cose strettamente spirituali o sacre o di diritti nativi che sono connessi in maniera necessaria ed esclusiva con la natura della Chiesa e sui quali di conseguenza la società civile non ha alcuna giurisdizione, non vi può essere questione di i. L'indipendenza della sovranità spirituale della Chiesa non deve mai essere considerata come un'i.; è un diritto e per di più essenziale. L'i. non esiste per le materie miste. Genericamente l'i. è un privilegio, in virtù del quale una cosa od una persona è dispensata da certi obblighi imposti validamente e lecitamente dallo Stato a tutti i suoi dipendenti.
In particolare l'i. e. non è, come pensa qualche canonista (Reiffinstud, Santi-Leitner, ecc.), un diritto, ma un privilegio di carattere universale, in virtù del quale le persone ecclesiastiche, i luoghi o le cose sacre godono dell'esenzione da certi gravami comuni.
I regalisti di altri tempi, i liberali e tutti coloro che non riconoscono alla Chiesa un carattere giuridico o, peggio ancora, che si rifiutano di riconoscerle la natura di società perfetta, considerano le i. e. fondate esclusivamente sulle leggi civili, la cui esistenza sta a testimoniare solamente la benevolenza dello Stato e che pertanto possono essere abrogate, senza che la Chiesa possa in alcuna maniera gridare all'ingiustizia. Occorre riconoscere che alcune i. e., proprie di altri tempi, sono state il frutto di una condizione privilegiata della Chiesa in un altro ordinamento giuridico della società; ma è falso dire che l'insieme delle i. e. dipende solamente da concessioni del potere civile. In altre parole, la formulazione concreta delle i. e. dipende dal diritto positivo e perciò il loro sviluppo è stato vario durante i secoli, ora estendendosi ora restringendosi, secondo i tempi ed il clima sociale di essi. Ma il fondamento delle i. e. si trova nel diritto divino, cioè nella superiorità degli ecclesiastici sui laici, superiorità insita nel loro carattere sacro. E questo stesso carattere sacro che in qualche modo si estende anche alle cose inanimate, come i luoghi ed il patrimonio sacro, che esige un trattamento speciale di luoghi e cose ecclesiastiche, nell'ordinamento giuridico e sociale. Giustamente contro coloro che proclamavano la necessità di abolire ogni i. e., Pio IX ha pronunciato la sua condanna nel Syllabus (Fontes CIC, II, Roma 1928, propp. 30, 43, pp. 1003, 1005) e nella allocuzione In consistoriali del I nov. 1850 (ibid., pp. 509 § 3, 851). Giustamente quindi la Chiesa vi insiste, almeno come affermazione di principio, in quasi tutti i concordati, ed in passato giunse persino a fondare una Congregazione per la tutela delle i. e. (v. congreGazioni romane, sacre).
I. I. e. reale. - i. Concetto. - E l'i. e. che libera, sotto certi limiti, il patrimonio ecclesiastico da certe tasse e da certe imposte, di cui sono in genere gravati i patrimoni privati e pubblici.
Questa esenzione è di diritto divino, perché la
## Page 985
IMPERO StILE

(fot. dilaari)
In alto: SCALONE DECORATO IN STILE IMPERO. Opera di Pasquale Poccianti (inizio del sec. xix) Firenze, Palazzo Pitti. In basso: SALA DELLE UDIENZE PRIVATE, decorata in stile impero (inizio del sec. xix) - Milano, Palazzo Reale.
## Page 986

(da A. M. Brizio, Ottocento-Novecento, Torino 1944, fig. 209)

(da A. M. Brizio, Ottocento-Novecento, Torino 1944, fig. 210)

(da U. Besson, C. M., 1840-1920, Parigi s. a., fig. 220)

(da A. M. Brizio, Ottocento-Novecento, Torino 1944, fig. 220)
In alto a sinistra: UN VASO DI FIORI, E. Monet (opera tarda) - Parigi, Louvre. In alto a destra: LA FEMME A LA POTICHE, E. Degas (1872) - Parigi, Louvre. In basso a sinistra: LA FEMME A L'OMBRELLE, C. Monet, esposta al Salon del 1867. In basso a destra: LA PREMIERE SORTIE, A. Renoir (1874-76) - Londra, Galleria Tate.
## Page 987
Chiesa, società perfetta, è assolutamente indipendente da ogni autorità civile.
2. Storia. - a) Diritto romano. - Una costituzione di Costantino e Costanzo (Cod. Teodosiano, XI, 1, 49) dichiarò in res della Chiesa immuni dall'imposta fondiaria; ma più tardi tale immunità fu abolita da Costanzo (Cod. Teod., XVI, 2, 15; cf. s. Ambrogio : PL 16, 1017: «agri Ecclesiae solvunt tributum") e le singole Chiese esenti, come, p. es., quelle di Tessalonica, di Costantinopoli e di Alessandria lo furono in virtù di privilegi (C. I., I, 2, 8; X, 16, 12; Nov., XLIII, 1; LIX, praef.; Cod. Teod., XI, 24, 6).
Le Chiese appaiono invece immuni dai cosiddetti munera sordida, in virtù delle costituzioni 15 e 18 in Cod. Teod., XI, 16, mentre erano soggette ad imposte straordinarie in caso di necessità (munera extraordinaria, Cod. Teod., XVI, 2, 40 = C. I., I, 2, 5), malgrado alcune dichiarazioni imperiali in contrario (talvolta poi si trovano classifcati come extraordinaria dei munera indicati altrove come sordida); e ad altre prestazioni, quali la riparazione di ponti e la manutenzione di strade (C. I., I, 2, 7) e la fornitura di mezzi di trasporto per il servizio dell'imperatore (C. I., I, 2, II). Sono invece immuni da una speciale imposta (lucraticis descriptio) che colpiva l'acquisto di beni immobili appartenenti ai curiales (Nov. XXII di Teodosio - C. I., X, 36; beni che però rimanevano soggetti alle imposte che sarebbero state dovute dai curiales: cf. Nov. CXXXI di Giustiniano).
Anche l'esenzione dei chierici dai tributi gravanti sui beni immobili ebbe uno svolgimento non uniforme. Infatti, mentre una costituzione di Costanzo e Costante (Cod. Teod., XVI, 2, 10) li esentava dall'imposta fondiaria e tale disposizione si trovava confermata da Costanzo e Giuliano Cesare (Cod. Teod., XVI, 2, 14 = C. I., I, 3, 2), in una costituzione in Cod. Teod., XVI, 2, 15 sono dichiarati esenti solo i chierici non provinciali.
Bib.: D. Serrigay, Droit public et administratif romain, I. Parigi 1862, p. 406 sgg.; G. Ferrari Dallo Spado, Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale, in Atti dell'Istituto veneto, 99 (1939), parte $2^{2}$, p. 107 sgg.
Rodolfo Danieli
b) Diritto intermedio. - Durante il medioevo l'esenzione fiscale della Chiesa ebbe varie vicende. Sul finire del sec. vi risulta dalle lettere di s. Gregorio Magno che i beni della Chiesa romana in Sardegna erano sottoposti al tributo fondiario. Quanto alle persone ecclesiastiche, dovettero esser esenti da prestazioni personali, eccettuato però il caso della necessità: lo stesso Pontefice infatti ordinava che nessuno dovesse sottrarsi all'obbligo di vigilare le mura. Nel Regno franco, come pure in quello longobardo, i beni delle Chiese non erano liberi dagli aggravi derivanti dal sistema tributario romano; soltanto Ludovico I, con il Capitularé ecclesiasticum degli aa. 818-19, stabilí (cap. 10) che ciascuna chiesa dovesse avere un manso (cioè un'estensione di terra che poteva essere coltivata da una famiglia colonica) libero da ogni aggravio; gli altri beni avrebbero dovuto esser soggetti ai tributi. Qui però intervennero due fatti che alterarono non poco la situazione : in primo luogo vi furono le donazioni di beni immobili fatte dai sovrani a vescovati ed abbazie : beni appartenenti al patrimonio imperiale che conservavano i privilegi fiscali anche se trasmessi alla Chiesa; in secondo luogo un numero sempre maggiore di enti ecclesiastici fu dotato di privilegi immunitari, fra i quali v'era anche l'esenzione dai tributi.
Si formò così il principio che i beni della Chiesa non dovessero esser assoggettati ad alcun tributo. Le Decretali lo affermarono, pur ammettendo che i vescovi e gli Ordini religiosi concorressero con spontanee offerte ai bisogni dello Stato, ma vietarono ai principi, sotto pena di gravi censure, d'aggravare la Chiesa senza il consenso del sommo pontefice. Tali prescrizioni furono poi fissate nella celebre bolla In coena Domini del papa Urbano V (1362-70), più volte rinnovata, e da quella Pastoralis Romanorum Pontificum vigilantia di Urbano VIII (1627). I Concili Lateranensi III e IV s'occuparono di tal materia in particolare per porre un freno alla baldanza dei Comuni, che fra la fine del sec. xII ed il principio del xili
imponevano tributi, prestazioni d'opera ed altri aggravi agli ecclesiastici del territorio cittadino. E da notare che anche l'imperatore Federico II sostenne contro i Comuni il privilegio ecclesiastico con una sua costituzione dell'a. 1220 .
Si erano formate così due categorie di esenzioni fiscali, l'una di carattere reale che riguardava i beni della Chiesa che si esimevano dalle imposte, l'altra personale che riguardava i ministri della religione che si esentavano da certe imposte, come, p. es., il tentativo. Ciò portò a dissidi fra la Chiesa ed i vari Stati. Qualcuno di essi, come la Repubblica di Venezia, tenne ferma sin dal sec. xili la disposizione per la quale anche i beni degli enti ecclesiastici eran soggetti alle pubbliche imposte. Taluni signori italiani, come i Visconti di Milano, ebbero violenti contrasti, in particolar modo Matteo, con i papi per tal motivo. Più tardi Giangaleazzo Visconti ricorse al pontefice Urbano VI, per poter far concorrere il clero alle spese per il matrimonio della figlia Valentina, ma più spesso i Visconti agirono di proprio arbitrio.
L'esenzione dei beni delle Chiese fu oggetto di trattative e di accordi fra i vari Stati ed il sommo pontefice nel periodo dei governi assoluti. Il bisogno di rafforzare le finanze dei principi era divenuto urgente sia per l'accrescersi delle spese militari, sia per l'estendersi dei servizi pubblici. Si fece distinzione, in tali accordi, fra i beni più antichi delle Chiese e beni più recenti : cosi, in quello fra il re di Sardegna Carlo Emanuele III di Savoia e il sommo pontefice Benedetto XIV, i beni ecclesiastici anteriori al 1628 rimasero esenti; i successivi furono soggetti a tributi; consimile fu l'accordo fra lo stesso Pontefice e l'imperatore Maria Teresa. In altri casi, come, p. es., nel Regno delle due Sicilie, il peso delle imposte fu ridotto alla metà per beni antichi, mentre i più recenti furono posti nelle stesse condizioni dei laici.
In Francia vi fu pure la tendenza ad assoggettare agli oneri pubblici i beni ecclesiastici. Ciò avvenne però per vie diverse. Nella riunione tenuta a Poissy nel 1561 il clero assunse il pagamento degli interessi dei debiti che il re Francesco I aveva contratto con i Comuni; tale accomodamento fu poi integrato con richieste che il Re faceva al clero per necessità pubbliche di contribuzioni, che venivano chiamate "doni gratuiti". Essi erano variabili secondo le contingenze. In altri paesi transalpini la potenza di principi e di signori feudali costrinse la Chiesa a più gravi sacrifici. Così si sa del duca d'Austria Rodolfo IV d'Abdurgo che nel 1363 , per sostenere le spese delle sue continue guerre, riscosse dal clero 70.000 libbre di denari viennesi, somma per quei tempi gravosissima. Quanto all'Impero, esso non aveva uno stabile sistema di finanze e le riscossioni dal clero si facevano in seguito a trattative con i grandi dignitari che formavano parte del Reichstag tedesco. L'imperatore Sigismondo, alla fine della guerra degli Ussiti, ottenne però da quello convocato nel 1427 l'istituzione d'una imposta generale detta gemetner Pfornig, che colpiva anche i beni ecclesiastici. Si formò così per gradi, e in modo diverso secondo i vari paesi, il principio che anche questi beni dovevano esser soggetti alle imposte: principio che, affermatosi per le necessità delle finanze dei principi, trovò poi una nuova base nelle idee d'eguaglianza tributaria che prevalsero verso la fine del sec. xvili. Nella legislazione italiana rimane ancora l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dall'imposta fondiaria degli edifici destinati al culto, dei locali destinati alla custodia degli arredi sacri e dei cimiteri e loro dipendenza.
Biss.: G. R. Pertile, Corso elementare di giurisprudenza ecclesiastica, I. Padova 1861, p. 195 sgg.; A. Pertile, Storia del diritto italiano, II, 1, $2^{\mathrm{a}}$ ed., Torino 1897, passim; III, $2^{\mathrm{a}}$ ed., ivi 1899, p. 136 sgg.; R. Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtgeschichte, $7^{a}$ ed., Berlino 1932; L. Prosdocimi, Il diritto ecclesiastico dallo Stato di Milano, Milano 1941; F. Olivier-Martin, Hist. du droit frangais, Montchrestien 1948, pp. 88 sgg., 183 sgg., 470 sgg.
Pier Silverio Leicht
c) Diritto attuale. - Il CIC non parla in termini espressi di i. e. reali. Si può considerare i. e. reale la proibizione di utilizzare per usi profani o contrari alla loro destinazione oggetti consacrati o benedetti,
## Page 988
anche se fanno parte di patrimoni di persone private; o di prestarle per usi a cui non sono destinate o per cui non sono fatte (cann. 1150, 1537).
L'i. e. reale ha quindi scarsa importanza dal punto di vista strettamente canonistico, ma non ha perduto ogni importanza pratica, perché tracce se ne trovano nei concordati e nella legislazione di varie nazioni.
II. I. E. locale. - Con la dedicazione le chiese diventano case di Dio, sacrosante ed inviolabili, cosicché in esse tutto dove ispirarsi alla religione ed alla santità. Da qui trae origine il privilegio dell'i. e., di cui godono i luoghi sacri.
L'i. e. locale è quindi il diritto che compete alle chiese e agli altri luoghi di religione, in virtù del quale, per la riverenza dovuta ai luoghi sacri, certi atti profani o secolareschi non si possono compiere nei medesimi; ed i malfattori che in essi si rifugiano sono protetti nella vita e nelle membra, in modo tale che non possono essere tirati fuori da quelli con la forza.
Una tale i. e. comprende dunque il diritto ad uno speciale onore e riverenza dovuta ai luoghi sacri ed il diritto di asilo.
I. Diritto alla venerazione. - Si deve alle chiese la massima venerazione. Il CIC raccomanda in proposito: "curino tutti coloro a cui compete che nelle chiese vi sia quella nettezza che conviene alla casa di Dio: da esse siano tenuti lontano i mercati e le fiere, sebbene tenute per fine pio, e in genere tutto ciò che non è consono alla santità del luogo" (can. 1178).
Si deve perciò evitare non solo qualsiasi atto illecito, ma anche gli atti semplicemente profani o secolareschi, come sono quelli elencati nel canone, p. es., i giudizi dei tribunali laici sia civili sia criminali, le adunanze o convegni secolari in cui si trattano cose puramente profane e politiche, i giuochi e gli spettacoli teatrali, proiezioni e cinematografi, anche se onesti, banchetti, giuochi, canti lascivi, l'uso del grammofono nelle funzioni liturgiche, i discorsi profani, le passeggiate, il chiasso, le grida, l'esposizione di statue o pitture contrarie alla santità del luogo, ed infine tutte quelle cose che turbano il servizio liturgico od offendono la Divina Maestà. Nulla avvenga, nel luogo dove si chiede perdono dei peccati, che dia occasione di peccare.
E ugualmente vietato adoperare i vasi sacri e gli utensili della chiesa per usi profani (can. 1150). Usare delle chiese per celebrarvi cerimonie di culto acattolico, al più si può tollerare temporaneamente per ragioni di grave necessità.
Nel diritto comune non sono proibite le dispute letterarie, i concerti, il conferimento dei gradi accademici, i congressi cattolici; tuttavia è sempre dovere del vescovo reprimere gli abusi ed esigere dai parroci che nei casi dubbi si ricorra a lui.
Si suole permettere che nelle chiese si vendano candele, corone, medaglie, ecc., purché tutto ciò sia fatto senza danno del culto, presso la porta, e solo quando si ha difficoltà di trovare altrove un posto adatto.
Per quanto poi riguarda le bandiere ed i vessilli, anche non benedetti, la S. Congregazione dei Riti, il 26 marzo 1924, pubblicava un'istruzione del 15 dic. 1922, nella quale, recedendo dall'antica rigidità, stabiliva che potessero essere ammesse nelle chiese le bandiere o i vessilli purché non appartenenti a società apertamente contrarie alla religione cattolica o i cui statuti fossero stati condannati, e a condizione che i vessilli non recassero emblemi riprovati.
Quando poi si chieda con senso di ossequio alla religione, ai predetti vessilli o bandiere può concedersi la benedizione, usando la formola fissata nel Rituale romano. Cosi è stata risolta la questione delle bandiere nazionali. Le bandiere dei partiti invece non si possono benedire (Decreto della S. Congregazione del S. Uffizio, 20 marzo 1947, in AAS, 39 [1947], p. 230).
L'i. e. locale, che vieta atti profani sconvenienti alla santità del luogo, è di diritto divino, ed in genere è tutelata ancora dalla legge civile. L'autorità spirituale da parte sua ha certamente il diritto di erigere sacre edicole o chiese per il culto divino, ed una volta costruite, il
diritto di tutelare la loro santità, dichiarando ciò che questa santità richiede e vietando che si compia ciò che violerebbe il rispetto dovuto alle cose sacre.
2. Diritto d'usito. - Dal rispetto che si deve alle chiese scaturisce pure il diritto d'asilo (v. ASLLO, diritito di).
Tracce di i. e. locale e reale si trovano nei Concordati con la Columbia (art. 6, 31 dic. 1887), con la Lettonia (artt. 14-16, 30 maggio 1922), con la Polonia (artt. 7, 15, 10 febbr. 1925), con la Lituania (artt. 6, 16, 27 sett. 1927). In Italio, in base al Concordato dell'i I febbr. 1929, di regola gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni, che se dovute fare per necessità devono avvenire d'accordo con l'Ordinario; almeno informandolo in caso di assoluta urgenza. L'accordo è assolutamente richiesto per la demolizione di edifici aperti al culto. In essi la forza pubblica non può entrare, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica (artt. 9-10).
III. I. E. personale. - L'i. e. personale esenta i chierici e le persone ecclesiastiche dalla giurisdizione e dagli oneri imposti da un'autorità laica: p. es., esenzioni dai pubblici uffici, incompatibili con il carattere sacro e con il decoro del proprio ministero, esenzioni dagli oneri personali, da imposte personali, da certe leggi civili, dal fóro civile.
Per questa specie di i. e., v. più diffusamente privilegi del chierici.
Bib.: G. Monacchio, De immuaitate Ecclesiae pro ad eam confugientibus, Lione 1605; A. Bertola, Intorno al privilestum immunitatis dei chierici nel CIC, in Acta Congresses iovidici internationalis, IV, Roma 1934, pp. 135-42: Vese de la Brière, Le renairance contemporaine de droit conmique... ibid., V, ivi 1937, pp. 88-96; G. Perugini, Concordato vigorato, ivi 1934, pp. 6-20, 61, 65-66, 118, 327; A. Ottaviani, Ius publicum ecclesiasticum, II, ivi 1936, pp. 191 seg., 206 sge.: E. Magnin, Immunités, in DTNC, VII, coll. 1218-26; J. E. Downs, The concept of clerical immunity, Washington 1941; M. Conte Coronata, Introdurtiu in ius ecclesiasticum, $3^{\circ}$ ed., Torino 1948, n. 143 sgg.: N. Jung, Le droit public de l'Eglise, Parigi 1948, pp. 203-81.
Fietro Palazzini
IMMUTABILITÀ DEL DOGMA : v. dogma.
IMMUTABILITÀ DI DIO : v. attributi diVINI.
IMOLA, diocesi di. - Città e diocesi in provincia di Bologna.
Ha una popolazione di 144.450 ab. dei quali 144.226 cattolici; conta 132 parrocchie con 193 sacerdoti diocesani e 45 regolari, un seminario, 8 comunità religiose maschili e 25 femminili (1949).
I. è situata sulla sinistra del Santerno, all'incrocio tra la Via Emilia e l'Appia (Via Mazzini). I romani la chiamarono «Forum Cornelii» da Cornelio Silla (82 a. C.) o da Cornelio Scipione. Fu municipio romano; «Imolas», pur essendo denominazione preromana, fu in uso solo dal medioevo.
Fu devastata più volte; nel 552 dai Coti; fu soggetta all'esarcato di Ravenna, poi saccheggiata dai Longobardi; Astolfo la cedette al Papa; nei secc. XI-xti fu in lotta con Bologna, Faenza e Ravenna; fu dilaniata poi da guerre civili; soggiacque alla dominazione degli Alidosi (13411424); conquistata quindi da Galeazzo Sforza nel 1434 e data in dote a Caterina Sforza, moglie di Girolamo Riario (1473); nel 1499 se ne impadronì Cesare Borgia, poi dominarono i Sassatelli, finché nel 1504 passò alla Chiesa a tutto il 1860 . Il cristianesimo è attestato dal martirio di s. Cassiano (v.). Forum Cornelii fu sede episcopale fin dal 373, come è attestato dalla nota lettera di s. Ambrogio in cui si invita il vescovo Costanzo di Vibenzia a visitare la diocesi in quel momento sede vacante.
S. Pier Crisologo ricorda il vescovo Cornelio " vita clarus, cunctis virtutibus ubique fulgens, operum magnitudine notus universis " (sermo 165 : PL 52, 633); suo successore fu Proietto, consacrato dallo stesso Pier Crisologo tra il 425 e il 450 (ibid. 633-34); poi Pacaziano nel 502 ; alcuni ricordano un s. Maurelio che però il Lanzoni
## Page 989

(lat. Alinari)
Inola, diocesi di - Portale gotico (sec. xiv) della chiesa di S. Domenico.
propone di identificare, come l'omonimo di Ferrara, con s. Maurelio d'Angers; poi Basilio, del quale si legge il nome nell'altare di S. Maria in Pergolà (F. Lanzoni, Un antico vescovo di I., Faenza 1909).
La sede vescovile fu in origine presso la basilica del martire s. Cassiano (v.), dove sorse in breve un "castrum ", tanto che talvolta il vescovo venne detto " episcopus S. Cassiani ". Solo dopo la distruzione del "castrum " il vescovo Enrico trasferì nel 1187 la sede in I.
La diocesi fu al principio alle dipendenze di Milano, ma già alla metà ca. del sec. v, cioè al tempo di s. Pier Crisologo, era sotto Ravenna, quindi sotto Bologna dal 1582 al 1604 e da allora di nuovo suffraganea di Ravenna; dal 1872 è suffraganea di Bologna.
La Cattedrale (S. Cassiano), eretta nel 1187-1251, fu ricostruita dal vescovo Sinibaldo (1270-91); rifatta da C. Morelli e consacrata da Pio VI nel 1782; il campanile è della fine del sec. xv, la facciata del sec. xix. L'interno è a croce latina, a tre navate divise da pilastri. Sotto il presbiterio sopraelevato, è la cripta a colonne ioniche con le reliquie di s. Cassiano. Nella chiesa è sepolto s. Pier Crisologo. Nel tesoro la patena detta di s. Pier Crisologo è del sec. xi; l'Archivio capitolare contiene documenti del sec. x. Aussi antica è la collegiata di S. Lorenzo, restaurata da R. Alidosi nel 997 e dotata dalla nobile Guilla nel 1033. Pure di antica data è l'abbazia benedettina di S. Maria in Regula, "in Arenula ", ricordata nel 1151 da una bolla di Eugenio III; passò poi agli Olivetani nel 1564, quindi in commenda; resta oggi ancora il campanile del 1181 ma la chiesa è tutta restaurata, vi è sepolto il re Sigismondo di Borgogna (1372). Un'altra abbazia benedettina menzionata nella citata bolla è quella di S. Matteo. Il monastero di S. Maria e di S. Stefano "in diaconia" accolse prima le Benedettine e poi le monache della B. Maria della Misericordia. Si ricorda pure S. Maria delle Grazie o chiesa dell'Osservanza, con avanzi della tribuna di Giulio II; nel portico affresco della Madonna attribuito a B. Vivarini (1430-99). Notevole è il santuario della Madonna del Piratello, eretto nel 1491 mediante oblasioni dei cittadini (G. F. Cortini, La Madonna del Piratello, Imola 1889). S. Domenico con portale antico
di Giacomo di Bernardo di Cereto di I. (1340) conserva affreschi votivi dei secc. xiv-xv e un quadro con il martirio di s. Orsola di L. Carracci (1600). Nel convento annesso alla chiesa di S. Francesco sono situati la Biblioteca, la Pinacoteca, il Museo e l'Archivio comunale con documenti dal sec. xili in poi.
Tra i vescovi di I. si ricordano G. Dandino (15461552); F. Ghigi (1652-55), poi Alessandro VII; Barnaba Gregorio Chiaramonti (1785-1800), poi Pio VII; Giovanni M. Mastai Ferretti (1832-46), poi Pio IX. Di Pagnano in diocesi di I. fu Lamberto, poi Onorio II (11241130; di I. furono il dantista Benvenuto Rambaldi detto Benvenuto da I. (1306-90); il pittore Innocenzo Francucci detto Innocenzo da I. (1490-1547); l'architetto Cosimo Morelli (1732-1812).
Bibl.: Ughelli, II, p. 618 ; X. p. 271 ; Cappelletti, II. p. 189 sgg.; F. A. Zaccaria, Series episcoporum Faraeoroelieustum, Imola 1820; Eubel, I, p. 284; II, p. 187; III, p. 213; P. F. Kehr, Italia Pontificia, V. Berlino 1911, pp. 161-73; Lanzoni, II, pp. 773-77; L. Orsini, I. e la valle del Souteron, Imola 1907; S. Alvini, Il comune di I. nel sec. XII, Bologna 1909; A. Grilli, Le chiese della diocesi di I., Imola 1927; R. Galli, I. tra la Signoria e la Chiesa, Bologna 1927; E. Andreoli, Intorno all'antichità di I., in Historia, 2 (1928), p. 2; Cottineau, I, pp. 1452-53.
## IMPANAZIONE: v. EUCARISTIA; TRANSUSTAN-
ZIAZIONE.
## IMPASSIBILITÀ MORALE : v. APATIA.
IMPEGGABILITÀ di Gesù Cristo: v. psicologia di Gesù Cristo.
IMPEDIMENTI. - Dal lat. impedimentum (il verbo impedio esprime l'azione per cui i piedi vengono impigliati), i. significa in genere ed in astratto tutto ciò con cui qualcuno viene ostacolato nel condurre a termine ciò che desidera: tutto ciò che produce indugio od ostacolo.
Sommario: I. Varie accezioni del termine i. - II. I. matrimoniali. - III. I. al sacramento dell'Ordine.
I. Varie accezioni del termine i. - Non ha per sé interesse etico o giuridico tutto ciò che costituisce i. nell'ordine fisico o nell'ambito della vita vegetativa o sensitiva, ma solo ciò che crea un ostacolo nel libero sviluppo della vita etica e giuridica, cioè nell'ambito degli atti umani. Una qualsiasi cosa può essere d'i. ad un atto umano, quando ostacoli la conoscenza o la libera volontà. L'i. può essere originato dalla natura o venir imposto dalla legge o infine procedere dall'altrui intervento. In quest'ultimo caso l'i. può essere illegittimo, ed è sinonimo di ingiuria (v.) ed effetto di violenza; come può essere legittimo, ed è allora la proibizione giusta di un superiore o di un qualsiasi esercente in maniera legittima la potestà dominativa.
La legge poi, naturale o positiva, nel creare l'ostacolo, può fermarsi a dichiarare semplicemente illecito l'atto e non autorizzata la persona, come può arrivare fino al punto di dichiarare irrito l'atto perfezionato contro la precisa disposizione di legge, o inabilitare altrimenti la persona in ordine a determinati atti. Si è allora nel campo della legge (v.) irritante o inabilitante.
Quando ordinariamente si parla di i. non si attende tanto a quelli esistenti per legge contro l'assunzione di determinati uffici da parte di determinate persone, ma ci si orienta verso il campo della teologia o del diritto sacramentario, e particolarmente verso due Sacramenti, l'Ordine e il Matrimonio, e indirettamente e quasi per riverbero a ciò che ostacola i vari gradi di ammissione alla vita religiosa. Ciò che è di ostacolo all'effetto principale dei Sacramenti, la Grazia, si chiama più propriamente obice (v.), mentre il nome di i. resta a significare gli ostacoli frapposti all'ammissione al Matrimonio stesso e al sacramento dell'Ordine, nei cui confronti gli i. perpetui vengono designati con un nome speciale : irregolarità (v.). Qui si intende parlare degli i. matrimoniali e di quelli semplici concernenti il sacramento dell'Ordine.
Per gli i. alla vita religiosa, v. le singole voci, rispondenti ai singoli gradi della medesima: noviziato; religioso.
## Page 990
II. I. matrimoniali. - 1. Nazione e divisioni. Sotto il nome di i. matrimoniali sono designate delle circostanze le quali, rendendo uno o entrambi gli sposi inabili a contrarre il Matrimonio, fanno si che nel caso particolare il contratto matrimoniale sia nullo o illecito.
Gli effetti dipendenti da queste circostanze sono stabiliti da chi ha istituito il Matrimonio nell'economia naturale, cioè da Dio o da chi ha avuto da lui il mandato di disciplinarlo, vale a dire dall'autorità legittima competente. Per i cristiani, siano pure non cattolici, questa autorità è solamente la Chiesa, avendo Gesù Cristo elevato alla dignità di Sacramento il contratto matrimoniale fra i battezzati; per i non cristiani è l'autorità civile o religiosa che ne regola gli usi.
Si hanno pertanto i. a) di diritto naturale, quando sono stabiliti da Dio stesso per legge di natura; b) di diritto divino positivo, se stabiliti per libera volontà da Dio oltre alla legge di natura; $c$ ) di diritto ecclesiastico, quando sono stabiliti dalla Chiesa per i suoi sudditi, oltre alla legge naturale e divino-positiva; d) di diritto meramente civile, quando si tratta di matrimoni fra non battezzati.
L'i. matrimoniale che irrita, cioè rende nullo il Matrimonio, si dice dirimento, e, qualora sia conosciuto dai contraenti, rende fatto anche gravemente illecito. Dicesi invece impediente quello che lo rende solo illecito, ma non nullo.
Perché l'i. abbia l'effetto suo proprio, deve esser certo; se invece si abbia una grave ragione di dubitare, dicesi dubbio, e in questo caso o non se ne tiene conto o si concede per cautela la dispensa ("ad cautelam, quatenus opus sit»). Il dubbio che riguarda l'esistenza stessa della legge o la sua applicabilità al fatto certo, si dice dubbio di diritto (dubium turis); se invece riguarda il fatto, cioè se si dubita che questo sia veramente avvenuto quale è contemplato dalla legge, si ha il dubbio di fatto (dubium facti). Dicesi pubblico l'i. che proviene da un fatto di natura sua pubblico, o che si può provare in fôro esterno (ad es., la consanguinità), o che è di fatto conosciuto da molti; se invece non può esser provato in fôro esterno dicesi occulto (ad es., alcune specie del cosiddetto i. criminis). Vi sono i. che riguardano entrambi i contraenti (ad es., consanguinità), altri che provengono da uno solo di essi (ad es., impotenza); i. assoluti, che impediscono il matrimonio con chiunque, e relativi se lo impediscono solo con determinate persone. Qualche i. è temporaneo, cioè può cessare o con il tempo (età) o cambiando la circostanze (ratto, mista religione); gli altri sono perpetui.
Si dicono indispensabili gli i. da cui la Chiesa non può (perché sono di diritto naturale o divino positivo) o non suole dispensare (per la gravità eccezionale della loro sconvenienza), dispensabili gli altri, sebbene con diverso rigore. Questi ultimi si dividono in due categorie : di grado minore quando vivemono una gravità limitata, di grado maggiore quando richiedono per la dispensa cause di un certo rilievo.
Gli i. di diritto divino (naturale o positivo) sono: l'impotenza, il legame, la consanguinità in linea retta e, per comune convinzione, quella nel primo grado uguale di linea collaterale.
Secondo la vigente legislazione sono i. di diritto ecclesiastico: la consanguineità nel secondo e nel terzo grado collaterale (non oltre) uguale o disuguale, l'affinità in linea retta o collaterale non oltre il secondo grado, la pubblica onestà in linea retta sino al secondo grado, l'età, la disparità di culto, la mista religione, l'Ordine sacro, la professione solenne, il ratto, il crimen nelle sue quattro specie, la cognazione spirituale, il voto e dove è anche i. civile, la cognazione legale. L'affiliazione non è i. mutuato dal civile, come l'adozione.
Sono di grado minore : la consanguineità in terzo grado collaterale uguale o misto con il secondo, l'affinità in secondo grado collaterale uguale, la pubblica onestà in secondo grado, la cognazione spirituale ed il crimen delle prime due specie. Sono i. di grado maggiore gli altri (per i singoli i. v. alle singole voci).
Nella legislazione precedente al decreto Ne temere
si chiamavano i. anche alcune cause di nullità del matrimonio, come l'errore, la condizione, ecc., ma nella nuova la parola i. è usata nel senso stretto.
Indispensabili sono gli i. di diritto divino o ritenuti tali. Si dicono pure indispensabili quelli di diritto ecclesiastico da cui la Chiesa non suole dispensare, cioè l'affinità in linea retta, l'Ordine sacro, il crimen con coniugicidio. Indispensabile temporaneamente può essere il retto.
Degli i. di diritto ecclesiastico due soli sono impedienti : il voto semplice di castità e la mista religione; gli altri sono tutti dirimenti.
Atticamente anche i vescovi stabilivano i. per il matrimonio nel proprio territorio, ma in seguito fu stabilito che gli i. dirimenti fossero di esclusiva competenza della S. Sede, pur rimanendo ai vescovi la potestà di stabilire divieti particolari e temporanei, che di fatto equivalgono ad i. impedienti. L'autorità civile non può avere ingerenza nella consistenza del matrimonio fra cristiani e qualunque legge in merito è una usurpazione di diritto: essa è competente solo circa gli effetti puramente civili del matrimonio.
2. Dispensa dagli i. - Dagli i. di diritto ecclesiastico si può ottenere la dispensa per motivi più o meno gravi a seconda della categoria o del grado cui appartengono (per la dispensa in genere v. 12002).
Riguardo però alla dispensa dagli i. matrimoniali è opportuno notare alcune particolarità.
La prima proviene dalla natura dell'i., riguarda cioè la distinzione tra quello impediente e il dirimente. Per la celebrazione del matrimonio, quindi, la dispensa può esser necessaria o alla validità o alla liceità.
Inoltre, per gli i. dirimenti, quando si tratta di quelli di grado maggiore, la dispensa non è valida se la causa non sia una di quelle riconosciute come proporzionate (causa canonica) e se questa non sia vera al momento di eseguire la dispensa. Per gli i. di grado minore basta qualunque causa, anche se non sia vera di fatto. La dispensa da un i. dirimente è nulla se nello stesso tempo csta un altro i. dirimente non dispensato, a meno che non si tratti di consanguineità o di affinità e l'altro i. non sia della stessa specie e di grado uguale od inferiore. Se con un i. pubblico, da cui un inferiore può dispensare per indulto, concorra un altro da cui non può dispensare, si deve ricorrere alla S. Sede per entrambi. Quando si tratta di i. dubbi, se il dubbio è negativo, non se ne tiene conto, se è positivo la dispensa si chiede e si concede ad cautelam, eccetto per l'i. di consanguinità in primo grado collaterale.
La domanda per la dispensa da un i. matrimoniale, oltre agli elementi richiesti per qualunque altra dispensa, deve recare pure l'albero genealogico quando si tratta di consanguineità, di affinità o di pubblica onestà, e deve indicare anche la condizione economica dei richiedenti. Il parroco deve inviare la domanda al proprio Ordinario con tutte le notizie necessarie; questi, esaminato il caso, provvede per la concessione della dispensa. In via normale le dispense matrimoniali sono concesse dalla S. Sede. Per gli i. occulti in fôro interno dispensa la S. Penitenzieria, per la disparità di culto e la mista religione il S. Uffizio, per gli altri i. la S. Congregazione dei Sacramenti. Ma per i cattolici delle missioni provvede la S. Congregazione di Propaganda Fide e per quelli di rito orientale la rispettiva S. Congregazione.
In via straordinaria possono dispensare altre persone ecclesiastiche, o per speciale concessione della S. Sede o per disposizione del diritto. Concessioni speciali e precise son fatte ai nunzi e delegati apostolic i e ad alcuni Ordinari, specialmente di diocesi estere o lontane da Roma : tali facoltà sono sempre temporanee e prorogabili. Possono esser pure concesse facoltà speciali in certe circostanze straordinarie.
In pericolo di morte il CIC concede facoltà di dispensare da quasi tutti gli i. matrimoniali agli Ordinari, ai parroci, ai confessori ed a quei sacerdoti che sono presenti ai matrimoni fatti in assenza del parroco a norma del can. 1098. Così pure nei casi in cui l'i. si scopre quando tutto è pronto per la celebrazione del matrimonio, sì che non possa differirsi senza grave danno.
## Page 991
In queste circostanze soltanto l'Ordinario può dispensare da tutti gli i. come in pericolo di morte, mentre gli altri sono autorizzati per i soli casi occulti e quando non si faccia in tempo a ricorrere all'Ordinario. Queste limitazioni sono di stretta interpretazione. L'Ordinario, inoltre, per norma generale, può dispensare nei casi dubbi ed anche quando, avendo ricorso alla S. Sede, mentre si attende il rescritto, intervengono gravi ed urgenti motivi che non consentono una dilazione, sempre che si tratti di dispense che la S. Sede suole concedere.
Nel chiedere alla S. Sede una dispensa, la cosiddetta testimoniale deve essere completa ed esauriente, deve cioè contenere tutte le indicazioni che si riferiscono e sono richieste dal caso, giacché ogni i. si differenzia dagli altri, ha i suoi aspetti e richiede delle notizie che chi concede la dispensa deve conoscere, affinché non si compia un atto nullo, si abbiano le necessarie particolari garanzie e si possano aggiungere le classole opportune. Nella concessione delle dispense matrimoniali hanno una importanza capitale le cause, sia perché è norma canonica non concedere donghe alle leggi senza un motivo giusto e ragionevole, sia perché, per gli i. di grado maggiore, se la causa è falsa, è nulla la dispensa.
E prassi costante della S. Sede di richiedere per le dispense matrimoniali cause dette canoniche, quelle cioè esplicitamente elencate in passato dai componenti dicasteri quali furono il S. Uffizio, la S. Congregazione di Propaganda, la Dataris Apostolica. In tempo posteriore, però, assieme a queste ne furono ammesse altre di eguale gravità, in modo che si è potuto formare un elenco di cause, alcune delle quali sono ammesse come motive, quindi necessario per gli i. di grado maggiore, altre sono solo impulsive e servono per rafforzare le motive o per gli i. di grado minore. Criterio generale è che le cause devono csistere da parte della sposa: solo subordinatamente se ne ammettono altre in utilità altrui. Le cause che non comportano alcun pregiudizio all'onore degli sposi si dicono oneste, diversamente son dette infamanti : quelle sono preferite a queste. I criteri della S. Sede su tutta questa materia devono essere usati anche da coloro che godono della facoltà di dispensare. Nell'elencare le cause ammesse per la concessione delle dispense matrimoniali sarà seguito il criterio della gravità e quindi sarà detto prima delle motive e poi delle impulsive.
3. Cause motive per la dispensa. - a) Ristrettezza del luogo. - Si ha, ed è assoluta, quando il luogo dove dimora l'oratrice (cioè la richiedente) non superi i 1500 ab. o le 300 famiglie e la sua parentela sia talmente diffusa da non trovare un uomo di pari condizione con cui sposare, se non un consanguineo od un affine, e le riesca dura lasciare il suo domicilio. L'angustia del luogo relativa si ha quando a causa di guerre od epidemie vi sia scarsezza di uomini, e nei centri dove vi sono pochi cattolici e molti acattolici. b) Etá superadulta dell'oratrice. - In linguaggio curiale si chiama superadulta l'oratrice, quando ha superato i 24 anni e non i 50 , senza avere ancora trovato marito. Questa causa vale quindi per le nubili e non per le vedove; ma qualora si tratti di vedova ancor giovane od esposta a pericolo di incontinenza, può essere addotta come causa l'età ancor giovane (fino ai 30 anni) o ancor fiorente (fino ai 40 ca .) della medesima. c) Mancauza o inconficenza di dote. - Quando la sposa è priva di dote o non l'ha quale ci vorrebbe per sposare un estraneo di egual condizione. La causa vale qualora il parente o l'affine sia disposto a provvedere lui, sposandolo; ma non vale per le vedove. d) Povertà di vedova onerata di numerosa prole. - La sola povertà non è causa sufficente, a meno che non si tratti di vedova con numerosa prole, chiamata a nozze da uno sposo che è disposto a provvedere lui al necessario. e) Pacificazione da raggiungere (bonum pacis). - Quando con il matrimonio di due consanguinei od affini si extinguono gravi liti, inimicizie od odi tra famiglie. f) Condidizione di orfana di ambedue i genitori. - E evidente la gravità di questa causa non strettamente canonica. g) Deformità, infermità o stato difettoso della sposa. - E chiaro che per una donna in quelle condizioni il matrimonio con un parente od affine è un rimedio confacente. h) Causalida di matrimonio contratto in buona fede. - Ciò ha
luogo quando i due hanno in buona fede contratto nullamente senza la necessaria dispensa da un i. dirimente. i) Imminenza delle nozze. - Quando l'i. è stato scoperto tardi o per incuria non dispensato prima e nello stesso tempo le nozze non possono differirsi senza grave danno materiale o morale. l) Mutuo aiuto in etá provetta. - Nel caso in cui i due contraenti abbiano entrambi superati i 50 anni od abbiano bisogno di vicendevole opera di aiuto od assistenza. m) Notizia corsa di matrimonio da contrarre. - Qualora il progettato matrimonio sia a conoscenza di altre e, se non avesse luogo, sorgessero dei sospetti diffamatori. Questa causa è da alcuni indicata con l'espressione: infamia oratricis vitauda. n) Benemerenze degli oratori. - Si ha quando gli oratori siano altamente benemeriti della Chiesa o della diocesi. Deve trattarsi di insigni benemerenze, altrimenti questa causa rimane impulsiva. o) Bene dei figli (bonum prolis). - Si verifica quando la donna o entrambi siano vedovi con figli e con il matrimonio si possa provvedere al sostentamento, all'educazione o all'assistenza degli orfani minorenni. p) Eccessiva, sospetta e pericolosa familiarità. - Non è da confondersi con la doverosa cordialità e con il mutuo affetto naturale tra consanguinei. Sono tre diversi aspetti della familiarità, che possono anche trovarsi insieme. q) Infamia della donna sorta da sospetto. - Qualora siano sorti dei sospetti, a causa del fidanzamento, da poter far rimanere l'oratrice diffamata e senza possibilità di maritarsi. v) Coabitazione sotto la stesso tetto, che non possa essere facilmente impedita. - Deve trattarsi di coabitazione necessaria e che potrebbe condurre ad un incesto o ad uno scandalo; ma se la coabitazione è onesta e non dà luogo a sospetti, la causa non vale. s) Pertinacia dei fidanzati nel loro proposito. 1) Pericolo di concubinato incestuoso. Questa e la precedente sono due cause simili e che hanno lo stesso valore. u) Pericolo di matrimonio civile. - Quando però questa causa è addotta come una minaccia ricattatoria, viene respinta. Lo stesso dicasi per le due cause seguenti. v) Dispensa civile già ottenuta o richiesta; vi) Avvenuto matrimonio civile. - In questo caso però in Italia, dopo il Concordato, i due contraenti cattolici devono esser trattati come pubblici peccatori. 2) Pericolo di matrimonio misto o da celebrarsi innanzi a ministro acattolico. Purché non sia ricattatoria, è una causa ammessa per evitare un grave scandalo e per il timore della perversione sia degli sposi che della prole ventura. y) Copula già avvenuta tra i fidanzati, gravidanza, necessità di legittinare la prole. - Tre cause distinte che richiedono una riparazione, specie quando il fatto è stato compiuto con l'intenzione di ottenere più facilmente la dispensa. $0) R i$ messione di grave scandalo. a') Cessazione di pubblico concubinato. - Questa causa assomiglia ed equivale alla precedente. b') Perdita di verginità della sposa già avvenuta per opera di persona diversa dal fidanzato. c') Illegittimità di natali della sposa. - Questa e la precedente sono due cause infamanti, ammesse solo per la donna. d') Fuga consensuale dei fidanzati. - Questa causa è ammessa purché in seguito la donna sia rimessa in luogo sicuro, e capace di poter dare liberamente il suo consenso al matrimonio.
3. Cause impulsive per la dispensa. - a) -isdazione di liti in materia di successione. - Se l'oratrice deve sostenere una grave lite per la successione di rilevante eredità e solo lo sposo è disposto a sopportarne la spesa o se la lite viene estinta con il matrimonio. b) Bisogno da parte dell'oratore di quella determinata donna per le sue speciali necessita. - Sia per attendere ai propri figli o per aiutarlo nell'azienda domestica o per assisterlo nella malattia. c) Buoni costumi di ambedue i coniagi. d) Particolare convenienza del matrimonio, per utilità particolari. e) Speranza di conversione della parte. - Questo motivo vale negli i. di disparità di culto o di mista religione, escludendo però qualunque pressione anche morale. f) Bene dei genitori bisognosi d'aiuto. - Si ha quando dal matrimonio traggono giovamento i genitori di qualcuno degli sposi ammalati o vecchi o bisognosi di assistenza.
La concessione della dispensa matrimoniale ha luogo di solito per rescritto in forma commissoria. Per aver
## Page 992
effetto pertanto è necessario che il documento pervenga all'esecutore, il quale, constatato che tutto risponda a verità, deve darvi esecuzione, ai fini della prova in fòro esterno, per iscritto (v. RESCRITTO). Inoltre, allo scopo di limitare le dispense e quasi come una penale per i richiedenti, e nel contempo come un segno di omaggio alla S. Sede per il beneficio ricevuto, su ogni dispensa viene imposta una tassa o componenda, in proporzione all'i. dispensato ed alla condizione economica degli oratori. Ciò a differenza delle altre dispense, per le quali è stabilita una tassa uguale per tutti. Per coloro che sono veramente miserabili la concessione è fatta gratuitamente.
Birl.: I. Boileau. Traité des empêchements du mariage, Colonia 1691: V. Giusti, De dispensationibus matrimonialibus, Lucca 1691: M. P. Brilloud, Traité pratique des empêchements et des dispenses de mariage, $2^{\circ}$ ed., Parigi 1884: E. Valton, Empêchements de mariage, in DThC, IV, coll. 2440-99: M. de Arquer, Impedimentes del matrimonio, in Rev. ocl., 18 (1928), pp. 283 289, 718-20; 19 (1927), pp. 24-30, 84-87, 207-11, 272-76, 242 243, 297-401, 456-60, 570-34, 592-98, 636-62; 20 (1928), pp. 1924, 132-37, 193-200, 246-50, 303-309, 356-62; 21 (1929), pp. 67 72, 127-32, 234-38; A. Collart, De paracharum potestate dispensandi iure matrimoniali, in Collat. Nonnvcenue, 22 (1928), pp. 241-50; G. Kisselstein, De confessurii potestate dispensandi in impedimentis matrimonialibus, in Rev. uclis. de Liège, 21 (1929), p. 319 sgg.; G. Vromant, Ius commune circa dispensationes matrimoniales, in Autoniamum, 3 (1930), pp. 201-28; F. Cleys-Boibert, De potestate dispensativa quam habet episcopus super impedimentis matrimonialibus in ordine ad contrabenda matrimonia, in Collationes Gaudaseuses, 18 (1931), pp. 153-27; G. Miceli, Le dispense matrimoniali, Roma 1941; F. Jang, Dispensatio matrimonialis urgente mortis periculo et instante nuptiarum contractu, ivi 1946.
Giovanni Miodi
III. I. al sacramento dell'Ordine. - Prima del CIC il concetto di i. e di irregolarità non era chiaramente definito : alcuni distinguevano le irregolarità dagli i., mentre la maggior parte degli scrittori, senza accennare a distinzioni di sorta, chiamava indistintamente irregolarità tutti gli i., temporanei o perpetui che fossero.
La stessa dissonanza si riscontrava sul numero degli i.; così, p. es., il Gasparri, che ammetteva la suddetta distinzione, ne enumerava 12 (Tractatus de sacra ordinatione, I, Parigi 1883, n. 477 sgg.), mentre altri autori davano elenchi maggiori o minori.
Il CIC, ponendo una distinzione netta fra le irregolarità e gli i., riduce questi al numero di sette. L'i. semplice, in quanto distinto dall'irregolarità, si può definire un i. temporaneo, stabilito dal diritto ecclesiastico, che produce gli stessi effetti dell'irregolarità. Perciò, la differenza specifica tra irregolarità ed i. semplice è che la prima è perpetua di sua natura, mentre l'i. semplice è sempre temporaneo. L'irregolarità si distingue in ex defectu e in ex delicto, mentre l'i. semplice non ammette tale distinzione. L'irregolarità può essere introdotta solo dal diritto comune; l'i. semplice, anche dal diritto particolare. Identici invece son gli effetti delle irregolarità e dei semplici i.; l'effetto primario e diretto è di impedire la lecita collazione della prima tonsura e degli Ordini; l'effetto secondario e indiretto è di vietare l'esercizio degli Ordini ricevuti (cf. can. 968). Generalmente, gli i. si intendono come antecedenti agli Ordini, anche se possono sopravvivere ad essi; varia è poi la loro origine; per alcuni è un fatto personale liberamente posto (p. es., il matrimonio spontaneamente contratto); per altri, e un fatto estraneo o una particolare condizione di cose sancita dalla legge; p. es., il servizio militare, la servitù, la persistenza nel proprio errore dei parenti acattolici.
Sono semplicemente impediti (can. 987): 1. I figli degli acattolici, sino a quando i genitori persistono nel loro errore $»$. Mentre nel diritto antico anche i nipoti erano irregolari, nel diritto vigente l'i. comprende solo i discen-
denti degli acattolici nel primo grado della linea retta. Esiste tuttavi