volume-06

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o incontrollato delle forze di natura. Cosi, oggi è comunemente ammesso che si ha l'i., quando da parte dell'uomo manca qualcuno dei momenti essenziali della attuazione della facoltà procrestrice né basta la fecondazione artificiale (v.), strettamente intesa.

Ma la controversia incomincia quando si tratta di determinare la natura e del coito e del moto sessuale, obbedendo gli autori a due diversi criteri. Alcuni, orientandosi piuttosto al concetto che il coniugio è un diritto di natura, da escludere solo in chi non ha la capacità di raggiungere né il fine primario, né quello secondario del Matrimonio, inclinano ad estendere la capacità fisica ed a respingere i limiti dell'i. (theoria sterilitatis). Altri invece, guardando soprattutto al fine primario e, più che all'atto coniugale in sé, all'efficienza della facoltà procrestrice, tendono ad allargare il concetto d'i. (theoria impotentiae).

IV. Principali casi di t. - Passando alla determinazione concreta, l'i., va considerata separatamente nell'uomo e nella donna.
t) Nell'uomo. - L'i. alla copula nell'uomo può esser provocata da difetti funzionali nei vari tempi dell'atto della copula o da anomalie anatomiche dell'organo copulatore.

Tra le forme funzionali vanno distinte quelle psichiche da quelle nervose. Si parla d'i. di natura psichica, allorché la causa è legata a insensibilità sessuale (frigidità) oppure a stimoli psichici inibitori che, partendo dai centri nervosi superiori, bloccano i riflessi sessuali spinali (rimore ossessivo di incapacità, preoccupazioni estranee, timore di sorpresa, forte antipatia, disgusto, oppure precedenti gravi aberrazioni sessuali, nel qual caso occorrerà una particolare prudenza nel consigliare eventualmente il matrimonio come rimedio).

Si parla invece di i. nervosa, allorché la causa risiede in vere e proprie alterazioni anatomiche, che abbiano colpito le vie e i centri nervosi sessuali; a volte gravi, a volte così leggere da sfuggire a un'indagine superficiale, con un complesso causale e sintomatologico da apparire soltanto d'origine psichica. Cosi le forme legate a profondo casurimento dei centri sessuali del midollo spinale, consecutivo a un perinitivo stato d'erotismo nervoso, intenso abuso sessuale; cosi nel diabete; più dimostrabili le lesioni nell'alcoolismo cronico. Nella tabe dorsale e nella paralisi progressiva o demenza paralitica, legate entrambe alla sifilide, nel progredire della malattia l'i. è legata a una vera distruzione dei centri nervosi spinali. Uno stato opposto d'iperacutabilità psichica, con estrema facilità alla provocazione nervosa dei riflessi sessuali, può condurre all'einculatio praecox, causa d'i. per intempestiva emissione del seme, forma suscettibile di cura.

Per quanto riguarda l'i. organica nell'uomo, si comprende facilmente come l'assenza completa dell'organo copulatore comporti l'impossibilità assoluta ed insanabile alla copula. Ciò è quanto avviene, ad es, in quei casi, in cui l'organo rimase mutilato per cause traumatiche o dovette esser asportato per ragioni mediche (cancro, tubercolosi ecc.). Una tale assenza inoltre può essere congenita, presentandosi tutti i casi di riduzione di sviluppo più o meno accentuata dell'organo, fino alla mancanza assoluta; anomalia questa che rappresenta il difetto al massimo grado insanabile dell'attività procreatrice, anche perché a una tale anomalia dei genitali esterni si associano spesso malformazioni altrettanto gravi nei riguardi degli organi sessuali più profondi. Assai spesso, però, sorge una questione di relatività, per cui s'impone l'opera d'un perito, il quale possa indicare se, nel caso speciale, quel determinato sviluppo è o non è compatibile con la funzione dell'organo.
2) Nella donna. - Anche qui l'i. può essere funzionale od organica; va subito detto però come, in rapporto alla condizioni di maggior passività della donna nella copula,
la forma funzionale diviene meno importante di fronte a quella dipendente da cause anatomiche.

Tra le forme d'origine psichica, va ricordato l'insormontabile orrore od il ribrezzo all'atto sessuale; il che, beninteso, s'intende, nello stato matrimoniale, in cui i rapporti possono svolgersi in condizioni di legalità, può essere legato a stati d'alterazione mentale, a malinteso senso di pudore, ad ignoranza della finalità fisica del Matrimonio e dei mutui doveri fisici tra i coniugi.

Va ricordato inoltre il vaginismo, ossia la contrazione spastica, dolorosa della muscolatura della vagina tale da non permettere la copula. Il vaginismo va considerato come un impedimento funzionale alla copula, quantunque alcune volte esso s'appoggi a cause anatomiche, quali irritazioni dei genitali esterni, lievi screpolature della mucosa (ragadi), processi infiammatori suppurativi (blenorragià), da cui partono stimoli dolorosi che, esacerbandosi nel tentativo di copulazione in via riflessa, provocano la contrazione spastica dei muscoli propri dell'apparato genitale. Il vaginismo quasi mai costituisce causa insanabile d'i. poiché, con relativa facilità, può esser vinto da cure psichiche o fisiche.
V. Requisiti dell'i. dirimente e trattamento dei matrimoni di impotenti. - Ai fini dell'effetto dirimente dell'i. non importa che l'i. sia da parte dell'uomo o della donna, conosciuta o no dall'altro coniuge. Cadono così antiche controversie (Sum. Theol., Suppl., q. 52, a. t), ormai più che altro di sapore storico: è chiaro infatti che l'impotente, appunto perché tale, è incapace della mutua tradizione ed accettazione allo ius matrimoniale.

Non importa nemmeno che l'i. sia assoluta, cioè verso tutte le persone dell'altro sesso; basta che sia relativa (cioè limitata alla persona con cui si è contratto il Matrimonio): l'effetto infatti è lo stesso; in quel Matrimonio non è possibile la prestazione del debito coniugale e quindi vien meno l'oggetto del contratto.

E neppure ha interesse che l'origine dell'i. sia di natura funzionale (psichica o nervosa) oppure organica; se mai l'origine potrà portar luce sugli altri caratteri dell'i. L'i., per poter essere efficiente ai fini della irritazione del Matrimonio, deve essere antecedente alla celebrazione (l'i. sopravveniente non è rilevante), perpetua, cioè insanabile senza pericolo di morte (can. 1068 § 1). Per impedire e più ancora per far dichiarare nullo un matrimonio già celebrato si richiede che l'i. sia certa, almeno di certezza morale. L'i. dubbia, come si è detto, non è rilevante (can. 1068 § 2) né prima di contrarre Matrimonio per impedirlo, né, a Matrimonio contratto, per renderlo nullo, sia che si tratti di dubbio di diritto, come di fatto. Moralmente però è obbligatorio eliminare possibilmente ogni dubbio prima di procedere alla celebrazione; e, restando il dubbio, è obbligatorio renderne edotta l'altra parte.

A Matrimonio avvenuto, sussistendo l'impedimento certo di i. e non essendo quindi possibile il rapporto erotico normale, ogni altro soddisfacimento dei sensi è illecito ai pseudo-coniugi. Questi però possono essere lasciati in buona fede, qualora esista, se diversamente dalla dissoluzione del Matrimonio si prevedessero gravi inconvenienti e qualora l'impedimento sia occulto e quindi il fatto non sia causa di scandalo. Se sono invece in mala fede devono essere ammoniti di separarsi, o, se la separazione fosse moralmente impossibile, deve essere loro imposto di vivere in perfetta continenza, come fratello e sorella, supposto che non vi sia pericolo di peccare per essi, né scandalo per gli altri.

Nei casi ordinari di certa i. antecedente e perpetua la separazione "quoad torum" deve essere fatta subito dai pseudo-coniugi stessi: la separazione di abitazione può essere pure fatta di loro privata iniziativa, se non vi è pericolo di scandalo : anzi deve essere fatta, qualora vi sia il pericolo di incontinenza. Ordinariamente però, sussistendo il pericolo di scandalo per la separazione di abitazione, occorre attendere l'intervento della competente

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autorità ecclesiastica. La dichiarazione autentica della nullità di Matrimonio non può comunque essere data se non dal giudice ecclesiastico, al cui ministero gli interessati devono quindi ricorrere. L'accertamento dell'i. e dei suoi requisiti di priorità in ordine al Matrimonio e di perpetuità si basa sia sulle confessioni dei coniugi, sia su indagini mediche (cann. 1976-82; v. PERTII, sia sulle testimonianze cosiddette "septimae manus" (can. 1975), sia sull'analisi di ogni altro elemento di prova indiretto e presuntivo, dal cui assieme dovrà pervenire al giudice la certezza morale dell'esistenza effettiva dell'impedimento. Ciò fatto, il giudice emana la sentenza di nullità e la parte che è sessualmente capace può convolare a nuove nozze, appena esaurite le formalità procedurali richieste per la liceità.

Alcune volte il giudice, non potendo raggiungere la prova giuridica dell'i., può arrestarsi anche solo a raccogliere le prove dell'inconsumazione del Matrimonio, trasmettendo poi gli atti all'autorità competente in procedure del genere (can. 1963 § 2; v. MAtrimonio). Se né l'una, né l'altra prova può essere raggiunta, cessa il ministero del giudice, il Matrimonio resta valido in fòro esterno. Al più potrà concedersi la separazione personale, temporanea dei coniugi, se li portarasi della convivenza in condizioni di minorazione sessuale dei coniugi o di uno di essi costituisca grave pericolo per l'anima o per il corpo di uno o di ambedue (can. 1131 § 1). Rimangono i problemi di fòro interno circa l'ordinamento da dare alla convivenza coniugale ed all'uso del Matrimonio, problemi che ciascuno dovrà risolvere, interrogando la propria coscienza e persone di consiglio, tra cui in primo luogo il confessore. Criterio generale può ritenersi seguire questa norma, piuttosto comune tra i moralisti : il tentativo dell'atto sessuale può essere fatto, purché vi sia una qualche speranza di riuscita, almeno iniziale, anche se l'atto sarà certamente non prolifico, e purché i coniugi abbiano intenzione di fare il possibile perché l'atto riesca nel migliore dei modi. Sono pure permessi gli atti cosiddetti imperfetti, che giovano a mantenere vivo l'affetto tra i coniugi, purché non vi sia pericolo prossimo di polluzione o almeno (nei casi di necessità) di consenso nella medesima. In questi casi la fecondazione artificiale (v.), presa in senso largo, è ammessa da alcuni come probabile, da altri come certa, perché l'atto coniugale si svolge in ipotesi, o si cerca di svolgere secondo il modo ordinato dalla natura, non sovvertendo l'ordine, ma soltanto aiutandolo.
VI. L'i. come prova di inconsumaZione del Matrimonio: v. matrimonio.
VII. L'i. nel Codice civile italiano. - Anche l'i. considerata dal Codice italiano può essere organica oppure funzionale, comprendendosi in questo concetto anche l'i. psichica. L'art. 123 del Codice dice: «L'i. perpetua, cosi assoluta come relativa, quando è anteriore al Matrimonio può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge. L'i. di generare può essere proposta come causa di nullità del Matrimonio solo se uno dei due coniugi manca degli organi necessari per la generazione, ecc.».

Tale articolo innovò rispetto a quanto disponeva il Codice civile del 1865 (art. 107), che si limitava a dichiarare l'i. causa di annullamento del Matrimonio quando fosse manifesta, perpetua ed anteriore al Matrimonio stesso.

Si discutera se l'i. così contemplata fosse solo quella coüundi o anche quella generandi, per quanto l'opinione più diffusa e corretta ritenesse come causa di annullabilità la sola i. coüundi. La dixione dell'art. 123, se non ha tolto tutti i motivi di discussione, li ha però limitati.

Rispetto al Codice precedente si è innovato nel senso che l'i. coüundi può essere proposta come causa di nullità anche dal coniuge impotente; mentre è stata soppressa la menzione che l'i. debba essere manifesta, tenuto conto del fatto che i migliorati mezzi di indagine medica permettono oggi di accertare l'i. ancorché non manifesta.

Ma l'innovazione più importante è quella contenuta nel $2^{\circ}$ comma dell'articolo, che ammette si possa proporre come causa di nullità del Matrimonio l'i. di generare «se uno dei due coniugi manca degli organi necessari per la generazione».

Va anzitutto rilevato che, ove la mancanza di tali organi produca come conseguenza l'impossibilità della unione sessuale, il Matrimonio è annullabile per i. coüundi, conforme cioè alle regole del $1^{\circ}$ comma.

Ciò premesso, non si può dire che il $2^{\circ}$ comma, la cui formulazione, in sede di riforma del Codice, fu assai discussa e laboriosa, abbia aperto la via a soluzioni pacifiche.

Tanto in dottrina, infatti, come in giurisprudenza, si discute se l'i. a generare di cui parla il legislatore italiano sia da intendersi in senso stretto, tale cioè che la si debba ravvisare solo quando gli organi necessari alla generazione manchino affatto (per cause naturali o no) o l'imperfezione loro sia tale da potersi equiparare all'inesistenza; oppure se non si debba interpretare più largamente, fino a comprendervi la mancanza di capacità funzionale. Se ci si attenesse alla prima interpretazione si potrebbe dire che il legislatore italiano è abbastanza vicino a quella che è la dottrina canonistica (e cio è quanto voleva mettere in rilievo la relazione del guardasigilli al I. I. del Codice), giacché la nozione d'i. generandi adottata tenderebbe a coincidere con quella canonistica di i. coüundi (in quanto rientrerebbe in essa, praticamente, solo il caso dello modus excise, la mancanza di organi necessari alla generazione nell'uomo producendo, come è stato giustamente osservato, la i. coüundi). Ma una corrente giurisprudenziale abbastanza diffusa è prepensa ad interpretare con larghezza il comma $2^{\circ}$, comprendendovi i casi di semplice i. funzionale a generare.

Ad ogni modo, essendo le questioni sulla validità dei Matrimoni concordatari riservate alla competenza del giudice ecclesiastico (e per quelli celebrati con il doppio rito anteriormente al Concordato essendo le parti libere di proporre la questione di nullità del vincolo civile o di valersi della facoltà di cui all'art. 22 della legge 24 maggio 1929, n. 847) questo concetto di i. ha rilevanza solo per il Matrimonio esclusivamente civile e per quello celebrato dinanzi ad un ministro di un culto ammesso nello Stato (art. 83).

Bim..: E amplissima. Per la dottrina e la bibl. anteriore al CIC, cf. J. Rossi, De impedimento impotentiae, Roma 1910; B. Oietti, Sguopsis rerum moralium et iuris pontificis, $3^{2}$ ed., ivi 1913, coll. 2219-87. Dopo il CIC, A. De Smet, Impulsuum, in DThC, VII, coll. 1431-41; G. Arendt, Circa controversam validitatem Matrimoni feminae rectae, Roma 1923; id., De ob soluta habilitate sterilium ad Matrimonium, in Ios pontificium, 3 (1925), pp. 77-93; id., Ocelusio vaginae estue causa impotentiae au sterilitatis?, in Periodica de re marali, can., iti., 14 (1928), pp. 54-66; G. Oosterle, Circa controversam validitatem Matrimonii feminae rectae adogmenti amicabile responsum, in Ephem. theol. Lavan., 3 (1926), pp. 213-18; I. Close, De impedimento matrimoniali impotentiae, in Collectanea Mechlinismia, 16 (1927), pp. 410-25; A. Gemelli, De conceptus impotentiae coüundi definitione tale respecta medicinae pastoralis, in Studi dedicati alla memoria di P. P. Zanzucchi, Milano 1928, p. 411 sgg.; D. M. Primmer, De genuina notione impediment: impotentiae, in Ios pontificium, 9 (1929), pp. 214-18; I. Antonelli, Medicina pastoralis, $2^{2}$ ed., III, Roma 1932, pp. 16-140; I. Hollmeirner, De Spruchpraxis der S. Romana Rota in Ehenichtigkeitsprazerien, Friburgo in Br. 1934, passim; E. Albertario, Matrimonio e filiazione nel nuovo Codice civile, in Bollettiva del Circolo giuridico di Milano, 3-4 (1939), p. 34 sgg.; C. Rebuttati, in Commentario al Codice civile, I: I, diretto da M. d'Amelio, Firenze 1940, p. 351 sgg.; A. C. Jemala, Il Matrimonio nel diritto canonico, Milano 1941, p. 101 sgg.; P. F., Prova dell'i. e dell'inconsummazione del Matrimonio, in Archivio di diritto eccl., 4 (1942), pp. 400 403; M. Sinagoli, Considerazioni sull'i. psicologica come causa dirimente del Matrimonio can., in Il diritto eccl., 24 (1943), pp. 147 156; F. Degni, Il diritto di famiglia nel nuovo Codice civile italiano, Padova 1943, p. 159 sgg.; V. M. Palmieri, Ginecologia forense, Città di Castello-Bari 1942, pp. 314-92; id., Medicina legale canonistica, ivi 1946, pp. 66-112; I. Morr - N. MorkarMarkaroff - V. Pospisil-Kaisersschwert, Ehenichtigkeitsspründe, Praga 1945, pp. 21-38; V. Del Giudice, Il Matrimonio nel diritto canonico e nel diritto concordatorio italiano, Milano 1946, passim; C. Gangi, Il Matrimonio, $2^{2}$ ed., ivi 1947, p. 68 sgg.; A. Niedermeyer, Ehe und Sexualleben, Handbuch der speziellen

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Postoralmedizin, II, Vienna 1949, passim, specialmente pp. 181 352 (con altra bibl.); P. Cerato, La controversa i. femminile al Marvintario, Padova 1949 (con ampia bibl.).
Giuseppe de Ninno-Pietro Palazzini
IMPRECAZIONE. - Augurio di qualche male, materiale o spirituale, rivolto contro se stessi oppure contro altri.

Nell'antichità pagana vi era molto abuso di i., invitanti specialmente le divinità infere a rivolgere malanni a persone designate. Si ricordino le orazioni imprecaforie di Tieste contro Atreo, di Ateio contro Crasso, di Druso contro Tiberio.

Le i. venivano usate anche per sostituire sanzioni legali o, in concomitanza con queste, per imporre più severamente alcuni doveri, come il rispetto alle tombe, ai trattati ed ai testamenti.

Una forma particolare di i. scritta era la deficio, che trae il nome dall'analogia con la confittura di una punta alla quale il malanno era paragonato. Essa si riscontra presso quasi tutti i popoli antichi e consisteva in un tentativo magico di causare danni e tormenti a persone nemiche con la scritta, generalmente su una piastrina di piombo, di parole (dirae) come le seguenti "possa non trovar mai Persefone favorevole». Le formole di i. venivano molte volte affisse alla casa di coloro cui si voleva nuocere oppure chiuse nelle tombe o incise sulla lapide sepolcrale.

Di queste ultime usarono anche i cristiani, che, per impedire le violazioni, ponevano simili espressioni: «male iaceat, insepultus iaceat, cum Iuda partem habeat si quis sepulchrum hunc (sic) violaverit " (Armellini, v. bibl.). Unico esempio di deficio cristiana è quella rinvenuta a Traù in Dalmazia nel sec. vi : essa però non ha valore magico, né malefico, ma antimagico e quasi esorcistico contro lo spirito immondo chiamato "spirete tartaruce". Un genere a parte costituiscono quelle i. che possono essere registrate tra le figure retoriche.

Anche nella Bibbia, specie nei Salmi (p. es., 128, 6), nei Profeti e pure nel Vangelo (p. es., Lc. 6, 24), si trovano espressioni a prima vista imprecaforie. S. Tommaso ritiene che simili espressioni abbiano un senso indicativo e siano più minacce profetiche che parole di odio e vendetta, mentre in altri casi, l'Angelico giudica che il desiderio che viene espresso non sia rivolto al male ma al compimento della giustizia di Dio ed alla cessazione del peccato (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}, \mathrm{q} .25$, a. 6 , ad 3). In ciò esprime la convizione comune dei Padri (cf., p. es., s. Dario "Cognitionis fuit sermo non voti»: In Ps., 12,8 13: PL 9, 717, e s. Agostino "Haec eis futura praedixit non quasi ut evenirent optavit n: In Ps., 34, 1, 9: PL 36, 328).

Giudizio morale: l'i., che non abbia colorazione blasfema, è peccato contrario all'amore del prossimo o almeno peccato di collera; ed è grave se si verificano le condizioni : 1) che il male augurato sia veramente desiderato; 2) che sia grave o sia ritenuto tale; 3) che lo si auguri con perfetta deliberazione.

L'i. di un male determinato riveste la specie morale del male desiderato (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-\mathbf{2}^{\mathrm{ac}}, 6,76$, a. 5 , ad 2 ). Però spesso le i. che vengono pronunziate in uno scatto d'ira non sono approvate deliberatamente : per questo fatto l'i. rimane in generale non gravemente imputabile. Una particolare gravità e malizia riveste l'i. quando è rivolta a persone che hanno diritto a un rispetto speciale, oppure a persone verso cui esistono dei doveri peculiari come i parenti, i superiori : «Qui maledixerit patri suo et matri, morte moriatur» (Lev. 20, 9).

BibL.: Tutti i moralisti trattano dell'i. nello studio del II Comandamento e dei peccati capitali (cf., Sum. Theol. $2^{\mathrm{a}}-\mathrm{2}^{\mathrm{ac}}$, q. 76). Per la visione storica dell'arpimento: R. Wuensch, Corpus inscriptionum Atticarum. Appendix continent deficiendum tabellas, Berlino 1897: M. Armellini, Lezioni di archeologia cristiana, Roma 1898, pp. 511-12; A. Audollent, Deficiendum tabellas, Parigi 1904; A. Bouché-Leclercq, Devatio, in Dictionnaire des antig. romaines, II, 1, col. 113; R. Cognat, Cours d'épi-
graphie latine, Parigi 1914, p. 374 sgg.; M. Vigouroux, Imprécation, in DB, III, coll. 823-25; H. Leclercq, Imprécations, in DACL, VII, coll. 463-68; A. Thouvenin, Imprécation, in DThC, VII, coll. 1423-26.

Costante Scarpellini
IMPRENDITORE. - «E i. chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servisi (Cod. Civ., art. 2082). La figura dell'i. può assumere forme diverse : può essere proprietario, direttore e lavoratore insieme; come il piccolo commerciante, il contadino che possiede la terra e la lavora con mezzi propri, aiutato dai famigliari, ovvero il piccolo artigiano. Sono allora detti piccoli i. (art. 2083). Può essere invece un proprietario, o collettore di capitali e direttore dell'azienda dove si avvale prevalentemente del lavoro altrui; ovvero, il che accade più spesso nelle grandi imprese, né proprietario, né dirigente, ma solo gerente responsabile dei capitali raccolti. E questa la classe dei grandi e medi i.

L'i. è l'anima dell'impresa. Sue principali funzioni sono: prendere l'iniziativa nella costituzione dell'impresa; raccoglierne gli elementi materiali e il personale; regolarne l'ordinamento; assumersi l'alta direzione e responsabilità morale e materiale. Di tali funzioni solo l'ultima, cioè l'assunzione della responsabilità, è veramente essenziale, poiché alle prime si può provvedere anche mediante altri, come, ad es., mediante un agente di borsa per la raccolta dei capitali, mediante un ingegnere, un direttore, un commerciante per l'impianto tecnico, amministrativo e mercantile. I. si diventa a posteriori in seguito all'esercizio effettivo e professionale di un'attività economica.

L'esercizio in concreto di tale attività presuppone, oltre lo spirito di iniziativa, doti speciali, e cioè : una conoscenza esatta degli sbocchi, delle risorse disponibili in materie prime e in personale, dei metodi industriali; suppone la conoscenza degli uomini da scegliere e l'arte di dirigerli; forza d'intelligenza e tenacia nel lavoro; e infine non comuni facoltà di previdenza e di sintesi.

Stimolo alle funzioni imprenditoriali è il profitto, cioè la retribuzione aleatoria dell'attività e del rischio dell'i. come tale.

La legittimità del profitto in sé considerato, è fuori dubbio. E giusto infatti che anche l'i., il quale è l'agente più attivo della produzione, e che assume su di sé i rischi dell'impresa, abbia un adeguato compenso. E quindi falsa la teoria di Marx e seguaci per i quali il profitto non è che un'appropriazione indebita, un lavoro non pagato, ecc. Per quanto però il profitto sia legittimo in sé, non sono tuttavia infondate le severe critiche che gli si muovono quando la sete del guadagno prevale sulle norme etiche che lo devono regolare.

Profitti immorali sono, p. es., quelli che traggono origine da un'attività del tutto o in parte disonesta, come l'organizzazione del libertinaggio, l'apertura di certe case di giuoco, ecc.; oppure anche in imprese oneste, i profitti ottenuti con mezzi ingiusti, come la riduzione dei salari, l'esagerato prezzo di vendita, la falsificazione della merce, il ritardo ingiustificato del pagamento, l'evasione ai doverosi tributi fiscali, l'inadempienza contrattuale, la concorrenza sleale, ecc.

Il carattere dalle attività che l'i. svolge è prevalentemente economico; però egli ha pure delle responsabilità nei confronti della società e in particolare nei confronti di coloro che lavorano nella sua impresa. Il legislatore italiano nel Codice civile del 1942 aveva determinato (artt. 2085-11) alcune specifiche responsabilità giuridiche dell'i. Il mutato clima politico e sindacale, e in particolare l'abolizione dell'organizzazione corporativistica, hanno fatto cadere alcune di queste norme giuridiche ed altre nuove ne vanno maturando.

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Compiti più specifici dell'i. in questa nuova politica sociale sono: un'organizzazione e direzione competente dell'impresa, onde metterla in grado di dar lavoro al maggior numero possibile di lavoratori e concorrere cosi ad alleviare la grave piaga della disoccupazione; la scelta saggia del personale, specialmente di quello direttivo; la distribuzione del lavoro secondo le attitudini dei singoli dipendenti; la cura dell'integrità fisica del lavoratore mediante le provvidenze di carattere igienico, la riduzione della durata del lavoro e la concessione del sollievo proporzionato alla gravità dell'occupazione; il rispetto delle condizioni contrattuali; la corresponsione di un salario giusto che tenga conto delle esigenze non solo individuali, ma anche famigliari dell'operaio; la ottemperanza alle norme di legge circa i diversi contributi assicurativi; la difesa della personalità morale del lavoratore mediante il riconoscimento e il rispetto delle sue esigenze morali e spirituali.

Non basta però che l'i. ottemperi alle tassative prescrizioni legali. Una concezione più umana e più cristiana del lavoro esige dapprima l'instaurazione con le maestranze di rapporti di vicendevole stima e di umana convivenza; poi, all'esterno, una riforma nella struttura, in modo che al lavoratore sia garantita un'effettiva partecipazione sia nel governo dell'azienda come nella divisione degli utili. L'aspetto tecnico potrà variare nella forma (consigli di fabbrica, partecipazione agli utili, azionariato operaio, cooperazione, ecc.) e secondo le circostanze.

Spesso i singoli i. non sono in grado di realizzare soli, anche per il timore di una sleale concorrenza da parte dei disonesti, queste riforme: lo potrebbero più facilmente se associati. Di qui l'importanza delle diverse associazioni di i. e dirigenti che vanno sorgendo un po' dovunque, con il duplice vantaggio di andar meglio incontro ai reali bisogni dei lavoratori e di arginare una eccessiva ingerenza politica nel mondo del lavoro (v. anche: consigli di gestione; CONTRATTI DI LAVORO; PARTECIPAZIONISMO).

BibL.: L. Harmel, Catéchisme du patron, Parigi 1889: id., La démocratie dans l'usine, Reims 1907; P. Saraceno, L'industriale di fronte al messaggio pontificio, in Riv. internaz. di scienza soc., 51 (1943), pp. 320-37; Ph. Boyart, Comité d'entreprises, Parigi 1947; P. J. Joubert, Les problèmes de direction du personnel, ivi 1948; M. Didier, Comment être un vrai chef, in Bulletin social des industriels, 5 (1948), pp. 261-62; V. Vaccari, Ordine sociale e riforme di struttura, in Operare, 4 (1948), p. 53; Pio XII, Discorso alla «Union internationale des associations patronales catholiques», in AAS, 41 (1949), pp. 283-86; Discorsi e radiomessaggi di S. S. Pio XII, XI, Roma 1949-50, pp. 59-64. Luigi Morstabilini

IMPRESE TIPOGRAFICHE: v. MARCHE TIPOGRAFICHE.

IMPRESSIONE. - Il termine acquista un significato tecnico in quelle teorie del conoscere che studiano il rapporto fra il mondo esterno e l'esperienza sensoriale, a partire specialmente da Aristotele che paragonò l'influsso dell'oggetto sui sensi a quello del sigillo sulla molle cera (cf. : De anima, II, 12, 424 a 19 : l'i. è detta $\tau \dot{o}$ $\sigma \eta \mu \varepsilon \tilde{\nu} v$ ).

Bisogna arrivare all'empirismo inglese per avere una teoria delle i. e specialmente a D. Hume che fonda il suo fenomenismo radicale sulla distinzione di i. e idea (Treatise on human nature, I. II, sez. I; ed. L. A. SelbyBigge, Oxford 1928, p. I sgg.). Le i. sono di due specie : «i. di sensazione» se vengono dal mondo esterno, «i. di riflessione" se sorgono dall'iterazione delle esperienze già avute ovvero idee della memoria e dell'immaginazione. La distinzione fra i. e idee è nella maggiore vivacità e nel carattere di convinzione di realtà che accompagna le i. a differenza delle idee.

BibL.: C. Fabro, Fenomenologia della percezione, Milano 1941, p. 66 sgg.

Cornelio Fabro
IMPRESSIONISMO. - Il termine i. e gli aggettivi che ne derivano servono in genere ad indicare una pittura a macchia, sommaria, veloce, destinata
a rendere l'aspetto momentaneo o il senso fuggevole della forma in movimento a mezzo delle vibrazioni di luce che si sprigionano dalle cose colorate. Una maniera o tecnica pittorica avente tali requisiti può essere, come di fatto è, di tutti i tempi e di tutte le civiltà, basti pensare a tante opere pittoriche degli antichi rinvenute a Pompei, a Ercolano o a Roma, ed a tante altre delle catacombe, o a certe miniature medievali o, in epoca più recente, alla tecnica pittorica seguita da alcuni artisti del Seicento e del Settecento: si ricordino le tele di un Magnasco o di un Guardi e quindi di tanti e tanti pittori degli inizi del sec. xix, da Turner a Constable a Corot a Gigante. In senso più largo il termine i., e naturalmente l'aggettivo che ne deriva, serve anche ad indicare una tecnica della scultura per cui a mezzo di netti accostamenti di piani sfaldati, di profonde incisioni o d'altri particolari accorgimenti si segua il digradare delle superfici esposte alla luce, al fine di ottenere effetti analoghi a quelli perseguiti dalla pittura impressionista. Per alcuni aspetti è anche lecito parlare di un'architettura impressionista nel considerare alcuni particolari caratteri derivanti alle strutture dal processo di disintegrazione stilistica proprio del linguaggio architettonico della metà dell'Ottocento, e più in alcuni atteggiamenti dell'architettura funzionale che prelude quella più moderna. Cosi si dirà di una poesia e di una musica impressionistiche. Tuttavia in senso più proprio e ristretto si indica con il termine i. il particolare movimento pittorico che ebbe le sue origini in Francia ca. alla metà dello scorso secolo, che ricevette quella che si può considerare la sua consacrazione ufficiale od il suo battesimo in una esposizione tenutasi nel 1874 a Parigi per interessamento della «Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs», e che va posto quale fondamento o almeno necessario tramite ad ulteriori sviluppi dell'arte moderna.

Infatti, in quella esposizione del 1874 un gruppo omogeneo di artisti presentò al giudizio del pubblico le proprie opere pittoriche nelle quali, appunto a mezzo di una tecnica avente i requisiti sopra accennati, fondando su di una concezione veristica dell'arte, veniva resa una visione, più che della realtà, della illusione o impressione che la realtà stessa offriva loro. Una pittura chiara, a macchia, a veloci e diretti accostamenti di colori puri, giustapposti secondo le leggi della complementarietà e destinata a rendere soprattutto l'effetto delle cose viste all'aria aperta secondo la intuizione soggettiva del pittore. Quindi una deliberata rappresentazione non di tutta la realtà, secondo le convinzioni e le regole definite in secoli e secoli di civiltà pittorica da Giotto in poi, ma di una scelta degli elementi costitutivi di quella realtà, scelta determinata dalle particolari esigenze dei singoli artisti. I nomi dei pittori che figuravano in quella mostra famosa sono C. Monet, A. Sisley, C. Pissarro, A. Renoir, E. Degas, B. Morisot, P. Cézanne. Non figurava allora nel gruppo Edoardo Manet, che gli impressionisti riconoscevano tuttavia quale loro maestro e che, già nel 1863 , esponendo al "Salon des refusés" il suo Déjeuner sur l'herbe aveva suscitato una violenta reazione da parte del pubblico per il carattere decisamente antiaccademico della composizione, per la tecnica franca e netta e per i diretti accostamenti di colore fortemente contrastati d'ombre e luci, né vi figurava G. B. C. Corot che nei suoi studi da vere, soprattutto del tempo della prima maturità, aveva pure egli fatto una pittura tutta chiara e trasparente a timbri squillanti di colori audacemente accostati. Fu il critico Louis Leroy che prendendo lo spunto dal titolo di un quadro dal Monet Impression, soleil levant parto di quei pittori quali impressionisti dando al termine, nelle sue intenzioni, un significato deteriore. Il termine invece piacque agli artisti medesimi che tre anni più tardi si

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presentarono ancora in gruppo e sotto quell'appellativo al giudizio del pubblico.

La esigenza prima dalla quale erano partiti gli impressionisti era quella del realismo, tanto che uno degli aspetti essenziali delle loro opere consisteva di essere le loro delle pitture "dal vero" eseguite all'aria aperta, dipinte sur le motif; ma già prima del 1880 si sente spesso come gli impressionisti non tendono più soltanto a rendere l'impressione o il senso della realtà in accordi smaglianti di colore, ma che perseguono la rappresentazione di qualcosa che
è oltre le apparenze della realtà stessa. Il soggetto diviene coscientemente un tema, un motivo che l'artista elabora, ed il suo valore, quello di "soggetto", decade di fronte alla importanza che viene ad assumere il significato che deriva dall'accordo di linee, di forme e di colori con il quale l'artista esprime l'intima liricità del proprio temperamento. Dalla coscienza di una tale posizione deriva chiaramente l'assoluto senso di libertà che ha condotto gli ar-
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(da Wilpert, Pittura, tss. 6, I)
impressionismo - Passaggio con figure. Affresco (fine sec. II). Roma, cimitero di Demitilla.
tisti, per nessi logici, fino a negare lo stesso evidente aspetto delle cose, donde l's arte astratta».

Pertanto l'i. pittorico va soprattutto inteso quale uno dei più evidenti e significativi aspetti del processo di disintegrazione degli antichi linguaggi stilistici proprio di tutta l'arte ottocentesca.

Sebbene dunque la pittura impressionista non possa dirsi né inventata in Francia, né manifestazione esclusiva dell'arte francese, in Francia, a Parigi, e per opera dei pittori sopra rammentati e di altri ancora, attinse, in manifestazioni coscienti ed organiche, i risultati maggiori. Ciò anche perché le personalità degli artisti francesi che si sono espresse secondo il gusto impressionista furono particolarmente forti e dotate.

Intorno al 1880 alcuni pittori impressionisti, primo fra tutti G. Seurat, sentirono il bisogno di appoggiare la loro esperienza empirica della natura sulle leggi della fisica che presiedono alla divisione dei colori cercando di ottenere in tale modo una maggiore luminosità nei dipinti (v. porniciosismo). I risultati naturalmente non furono quali il Seurat stesso aveva sperato, sebbene le opere di lui, per l'intima forza dell'espressione, siano veramente pregevoli. Lo stesso dicasi delle altre formale stilistiche derivanti dall'i. e basate su particolari atteggiamenti della tecnica.

I modi propri della pittura impressionista apparvero, sia pure in una interpretazione che si può definire dialettale e che del dialetto ha pregi e difetti, nella seconda metà dell'Ottocento anche in Italia ove, d'altro canto, la pittura a macchia del "finito non-finito ", come s'è accennato, da secoli era stata spesso applicata. Furono anzi molti i pittori italiani che fra il 1850 e il 1880 , nel trentennio cioè di formazione e di maggior splendore dell'i., furono a Parigi a vedere a studiare a cercare di capire ciò che si faceva nella capitale francese ormai divenuta anche capitale delle più moderne manifestazioni artistiche europee. Da Giuseppe Palizzi a Domenico Morelli, dall'Altamura al De Tivoli, dal Fontanesi all'Avondo, al Carcano, al Banti, al Signorini, al Cabianca, al Gordigiani, al Bechi, all'Ussi, a Nino Costa, al Faruffini, al Pagliano, a Mosè Bianchi, ad Adriano Cecioni, furono tutti a Parigi, fino al Zandomeneghi, al De Nittis, al Boldini ed al Mancini, che, con varia fortuna e risultati diversi, si stabilirono anche e vissero a lungo sulle rive della Senna. Furono dunque
molti e fra i maggiori i pittori italiani dell'Ottocento che conobbero per diretta visione e nel momento più vivo e pregnante la pittura impressionista francese, ma furono anche ben pochi, forse il solo Zandomeneghi, quelli che seppero "vedere" le vere essenziali qualità dell'i. ed esprimere le proprie idee pittoriche in quel puro linguaggio. Gli altri, più che dagli impressionisti, furono attratti dal Corot, dal Courbet, dal Meissonier, dai "paesisti del'50" cui più direttamente si collega il movimento dei "macchiaioli» toscani (v. macchiaioli). - Vedi tav. CIV.

BibL.: G. Castel-
franco, La pittura moderna, Firenze 1934. passim; id., s. v. in Enc. Icol., XVIII, pp. 141-44; A. M. Brisio, Ottocento Novecento, Torino 1939, p. 273 sgg.; L. Venturi, Introduzione alla mostra dell'i., in Ullise, 6 (1948), p. 693 sgg.; R. Salvini, Guida dell'arte moderna, Firenze 1940, v. indice; J. Rewald, Storia dell'i., trad. it. con prefazione di R. Longhi, ivi 1949.

Emilio Lavagnino
I. NELL' ARTE CRISTIANA ANTICA. - Il termine i. è stato applicato dalla critica d'arte anche a certe pitture antiche che rivelano una tecnica più o meno corrispondente a quella di detta scuola moderna e già designata probabilmente dagli antichi stessi (Plinio, Petronio) con il vocabolo di "pictura compendiaria". L'appellativo fu poi esteso anche alle opere della scultura.

Tanto nell'arte cristiana antica quanto in quella elle-nistico-romana si trovano ogni tanto reazioni "anticles-siche" consistenti in abbreviature formali che insistono più sull'impressione prodotta dalla realtà, e soprattutto dai giuochi di luce su di essa, che non sull'organica connessione, la chiarezza lineare e la plasticità delle forme. Questa ricerca "pittorica" dei fugaci rapporti di chiaro e di scuro, dopo sporadiche apparizioni nell'arte alessandrina e flavia (anzitutto nella scultura) si nota a più riprese nella pittura cimiteriale cristiana: ad es., nell'ipogeo dei Flavi (motivi paesisti e qualche figurina), nelle cosiddette cappelle dei Sacramenti a S. Callisto, in alcuni affreschi dell'ipogeo degli Aureli a Viale Manzoni, ed ancora in non poche pitture della fine del III sec. nel cimitero dei SS. Pietro e Marcellino sulla Via Labicana. Doppettutto larghe pennellate di chiaro e di scuro rapidamente stese sopra siluette mal definite di un tono più leggero.

Nella scultura, specialmente della seconda metà del III sec., la ricerca degli effetti chiaroscurali si nota più facilmente nelle capigliature, nelle parti più morbide delle carni e nelle barbe.

Luciano De Bruyne
IMPRIMATUR. - «Si stampi»: è la formola con cui l'Ordinario del luogo o il competente dicastero della Curia romana concede la licenza di stampare un libro, un foglio o altro scritto, soggetto a previa censura a norma del can. 1385 , nn. 1-2, e qualsiasi immagine sacra, se il censore ecclesiastico, incaricato della revisione, ha dato parere favorevole.

La licenza dell'Ordinario, il parere e, ordinariamente, il nome del revisore devono essere stampati in principio o alla fine del libro (can. 1393 § 4 e 1394 § 1).

Non è da confondere con l'i. il permesso, che i chierici devono ottenere dall'Ordinario del luogo, e se religiosi anche dal proprio Superiore maggiore, prima di dare alle stampe qualsiasi scritto o di assumere la direzione di giornali, periodici o riviste (can. 1386 § 1).

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La prima legge ecclesiastica, che impose la previa censura e il conseguente $i$., fu promulgata da Innocenzo VIII nel 1487. Per la storia e la disciplina vigente in materia, v. censura; indice dei libri progetti.

Lo Statuto Albertino (art. 28) sancì l'obbligo di sottoporre alla previa censura del vescovo le Bibbie, i Catechismi e i libri di preghiere, prima di darli alle stampe i questa disposizione, mai osservata, non è stata riprodotta nella Costituzione della Repubblica italiana.

BibL.: A. Baudinhon, La nouvelle législation de l'Indes, Parigi 1890; F. M. Cappello, De Curia Romana, II, Roma 1911; E. J., L's $i$. et la permission d'éditer, in Rev. des comm. relig., I (1925), pp. 110-12; A. Grazioli, Censura e licenza nelle pubblicazioni dei sacerdoti, in Palestra del clero, 8 (1029), pp. 22-23 e 10 (1931), pp. 400-403; P. Matthaeus a Coronata, Institutiones iuris canonici, I, Torino 1931, nn. 933-58. Arturo De Jorio

IMPROPERI. - Si chiamano così una serie di lamenti che il Signore muove al popolo giudaico per l'ingratitudine dimostrata ai suoi benefici. I concetti ivi espressi sono senza dubbio d'ispirazione scritturale, ma il testo sembra derivato dall'apocrifo d'Ecd. 13-24. Vengono cantati il Venerdi Santo durante l'adorazione della Croce e ad essa si aggiunsero unitamente al trisagio bizantino.

Il menologio dei Greci ne fissa l'origine durante il regno di Teodosio per suggerimento di un ragazzo durante un terremoto; egli avrebbe invitato il popolo a cantare: «Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus et immortalis, miserere nobis», alla quale formola si aggiunse poi : «Qui crucifixus es pro nobis miserere nobis», molto caro ai monofisiti, in quanto poteva fraintendere il significato trinitario sufficientemente affermato che Gesù era stato crocifisso soltanto secondo la umanità. Gregorio VII otterrà dagli Orientali di tralasciarla definitivamente ad evitare scandali di interpretazione (Lettera a Sinnodo: I. VIII, ep. 1; PL 137, 492). L'origine data è però leggendaria. La più antica redazione degli I. sta nel Pontificale di Prudenzio di Troyes (m. nell'86r). I testi furono raccolti con le loro varianti da E. Martène (De antiquis Ecclesiae ritibus, IV, Anversa 1764, col. 129 sgg.; G. M. Tommasi, Opera, ed. A. Vezzosi, V, Roma 1752, p. 86; R. J. Hesbert per Benevento (Paleogr. musicale, 14 [1934]). Oggi si ammette che gli I. furono composti nel sec. vi e vennero in Occidente dalla Chiesa di Gerusalemme. In 12 proposizioni vengono ricordati i benefici di Dio: alle prime tre segue il trisagio in greco, alle seguenti il «Popule Meus»; dopo l'ultima ripetizione del ritornello seguono le antifone per l'adorazione della Croce.

Bibl.: H. Leclercq, Imprapères, in DACL. VII, coll. 471476; L. Eisenhofer, Hands, der hathol. Liturgih, I, Friburgo in Br. 1932, pp. 529-30; P. Brou, Les Imprapères du VendrediSaint, in Rev. préparimon, 19, 20, 21 (1934-36). Enrico Cattaneo

IMPUBERI: v. età; fanciullezza.
IMPUDICIZIA : v. lussuria.
IMPULSIVITÀ. - Nel linguaggio comune indica la tendenza a compiere, sotto la spinta di un subitaneo stato psichico ideativo-affettivo cosciente o subcosciente, atti improvvisi caratterizzati da note di irragionevolezza, inopportunità, subitaneità, irresistibilità.

Normalmente l'atto di appetizione motrice intellettuale, inquadrato nel piano di una rappresentazione di finalità, è sostenuto e si estrinseca sotto la spinta di un motivo, complesso psicologico costituito da una idea più o meno carica di tensione affettiva. Per ciò le caratteristiche dell'atto di volontà si modellano su quelle del motivo animatore, logico o illogico, legittimo o illegittimo, proporzionato o sproporzionato; così l'atto impulsivo, la cui determinazione è legata al sorgere nella mente del soggetto di un motivo improvviso, spesso tirannicamente ossessivo, carico di tensione affettiva, che non nasce logicamente da una serie ben ordinata di ragionevoli premesse, e si scarica tumultuosamente, disordinatamente attra-
verso il momento psico-fisiologico ("impulso "), nell'atto pratico.

All'i. concorrono ancora due circostanze; una psicologica, rappresentata dalla vuotezza permanente o momentanea della coscienza, povera o privata di contromotivi inibitori per cui l'idea-motivo tende automaticamente a tramutarsi in atto; l'altro di natura fisiologica, per cui gli impusi operativi tendono a dilagare dai delimitati canali di conduzione, scatenando, in una specie di corto circuito interno, una bufera di reazioni emotive e motorie estranee o sproporzionate al piano di risposte volute dalle particolari circostanze del momento. L'i. può manifestarsi in differenti gradi, dai più leggeri in cui l'atto volontario perde in parte minore o maggiore la sue caratteristiche di ponderazione e di logica motivazione, alle più gravi in cui assume l'aspetto di reazione istintiva, immediata, violenta, in cui l'elemento intellettivo sembra assolutamente assente, tutto assorbito dalla violenza scarica emotiva e motoria. Alcuni autori (G. H. Schneider) vogliono porre stretti rapporti, fino all'identità, tra impulso e istinto, parlando d'impulsi istintivi che raggruppano in «impulsi-sensazioni», "impulsi-percesioni», "impulsi-idee».

In modo particolare, si assiste alle manifestazioni più gravi d'i. nell'epilcosis (v.), sia nelle sue forme clamorose di accessi convulsivi, sia negli aspetti larvati di "equivalenti" o nei subianel impulsi a commettere atti di violenza, a incendiare (piromania), a distruggere (clastomania); nella dipsonnona dell'alcoolismo (v.) cronica; nell'acceso maniacale e nel raptus melancholicus della psicosi maniaco-depressiva, che può culminare nell'improvviso suicidio dell'infermo; in molte altre forme d'intossicazione cronica o di psicosi, quali il cocsinismo (v.), le varie forme di demenza (v.), la paranoia (v.) persecutoria, la frenzatenia, ecc. Sorge così la figura me-dico-logale del pazzo impulsivo, capace dei più efferati e improvvisi delitti, cui caratteristica è la mancanza di motivazione utilitaria, l'incomprensione e l'indifferenza del danno compiuto, la mancanza di pentimento.

Dagli impulsi degli psicopatici vanno distinti gli impulsi della psicosi ossessiva (v.), in cui l'individuo ha l'improvvisa idea di compiere un'azione per lui spie-devole o in contrasto con l'impostatura intellettuale o morale della propria personalità; il soggetto ha l'impressione che non potrà resistere all'impulso ossessivo che lo tormenta e che è così dolorosamente sentito dalla sua coscienza (e in questa opposizione intellettuale e in questa sofferenza morale è, per l'appunto, lo specifico divario con le impulsioni dei malati di mente). Se l'azione oggetto dell'impulso ossessivo è di scarsa importanza, inoffensiva, priva di portata morale, l'individuo finisce per compierla, riacquistando così, almeno momentaneamente, la propria pace; se l'idea comporta un'azione ripugnante o gravemente dannosa o comunque peccaminosa, questa viene infinita e repressa, pur rimanendo la sofferenza della lotta e del timore di una eventuale futura sconfitta.

L'i. rappresenta sempre un vizio del normale svolgimento dell'attività volitiva e corrispondentemente dell'imputabilità dell'atto compiuto. Non è possibile dar qui un criterio generale di giudizio, essendo esso legato alla caratteristica della malattia produttrice del difetto, per cui si può andare dal caso della più piena irresponsabilità a quello della più modesta attenuante. Si rimanda, perciò, alle singole voci di trattazione delle differenti intossicazioni croniche e psicosi capaci d'influire sull'attività psico-motoria dell'individuo; v. inoltre passioni.

Bibl.: O. Bumke, Trattato di psichiatria, Torino 1927 (v. indice); R. De Sincty, Psicopatologia e direzione sessuale, Brescia 1937, p. 30 sgg.; U. Cerletti, Malattia nervosa e nerviell, Roma 1946, pp. 646 sgg., 527 sgg.; G. Moglie, Manuale di psichiatria, ivi 1946, pp. 98, 106, 230, 281; A. Vallejo Nàgora, Tratado de psiquiatria, Barcellona 1949, pp. 173, 211, 213, 214, 803, 10291030.

Giuseppe de Ninno
IMPURITÀ. - Dal lat. impuritas, l'essere impuro, è uno dei termini usati per indicare il vizio contro la purezza (v.). In genere consiste nella mescolanza con una cosa meno perfetta: perciò l'uomo si

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rende impuro quando si assoggetta alle creature, amandole disordinatamente, il che avviene in ogni colpa. Si può quindi dire che l'i. è la parte opaca che si riscontra in ogni asione contaminata da colpa, ma in senso specifico si adopera per denotare le colpe contrarie al scsto comandamento, ed è quindi sinonimo di lussuria (v.).

L'i. legale o immondezza, nel Vecchio Testamento, è lo stato di chi ha contratto macchia legale. Era causata dall'uso, contatto o vicinanza, secondo i casi, di cose impure come le tombe e certi cibi (Num. 19, 11-22; Lev. 11), dalla lebbra (ibid. 13-14) e da alcuni fenomeni aventi relazione con la generazione umana (ibid. 12 e 13). Aveva diversa durata ed estensione e toglieva a chi era contaminato il diritto di partecipare pubblicamente al culto e talora alla vita sociale. Cessava con le purificazioni rituali, diverse secondo le specie e descritte nei luoghi citati.

BibL.: H. Lesère, Imporeté légale, in DB, III, coll. 828-61; I. Schuster-G. B. Holzammet, Manuale di storia biblica, Torino 1939, pp. $33^{8-40}, 720$.

Giuseppe Fistoni
IMPUTABILITÀ. - Dal sostantivo lat. imputabilitas e dal verbo imputare, cioè mettere in conto, ascrivere, attribuire, è la qualità o proprietà dell'atto od effetto, in forza della quale l'uno e l'altro vengono attribuiti all'agente come al suo autore e signore (Sum. Theol., $1^{0}-2^{20}$, q. 21, a. 2).
I. I. degli atti. - Se l'azione procede da un agente, privo di libertà, si ha l'i. fisica, che solo impropriamente viene chiamata così, ed è nient'altro che l'attribuzione dell'effetto alla sua causa materiale. Se emana da un agente libero, si ha l'i. morale che è la vera i. in senso stretto, più sopra definita. Spesso, equivocando, si parla di i. in relazione all'agente, in quanto è indicato come autore dell'atto: sarebbe più proprio allora parlare di responsabilità (v.).

L'i. infatti è, come si è detto, proprietà dell'atto, l'insieme cioè delle note, per cui un atto o un effetto si può ascrivere ad un determinato individuo, come a sua causa; la respons