volume-06

Back to Volumes
ne la missione dinanzi a nuovi problemi. Nel Pakistan m5omettano la Chiesa forma una minoranza trascurabile. Nel 1950 furono erette due province ecclesiastiche,

Karachi e Dacca, e l'arcivescovo di Karachi fu nominato delegato apostolico del Pakistan. Nell'I. induista la nuova costituzione garantisce la libertà religiosa; l'erezione della internunziatura apostolica (1948) in Delhi, capitale dello Stato, ha reso possibile una cooperazione più stretta tra governo e Chiesa cattolica.

BibL.: Streit, Bibl., IV, pp. 102-307; V, pp. 1-236; VIII; Paulinus a S. Bartholomaco, I. Orientalis Christiana, Roma 1794; M. Multhozer, Geschichte der katholischen Missionen in Ostindien, Friburgo 1852; D. Sa, History of the catholic Church in I., 2 voll., Bombay 1924; A. Pascal, The latin and syrian hierarchies of Malabar, Trichur 1937. V. anche pamoano, savano e la bibl. per le singole diocesi. Giovanni Rommerskirchen II. ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA. - Le circoscrizioni ecclesiastiche dell'I., escluso il Pakistan, sono le seguenti e dipendono da diversi dicasteri della Curia romana.

1. Dolla S. Congregazione di Propaganda Fide:

Agra, nel 1820 eretta a vicariato apostolico con nome di Tibet-Indostan, nel 1886 elevata ad arcidiocesi, affidata ai Cappuccini. - Ahmedabad, nel 1934 missione, nel 1949 diocesi, affidata ai Gesuiti. - Aimsr, nel 1892 prefettura apostolica di Rajputana, nel 1913 diocesi di Ajmer, dal 1949 affidata al clero secolare. - Allahabad, nel 1845 vicariato apostolico di Patna, nel 1886 diocesi con nome di Allahabad dal 1887, dal 1946 affidata al clero secolare. - Bangalore, eretta diocesi nel 1940, affidata dal 1942 al clero secolare. - Bellary, eretta missione nel 1928, diocesi nel 1949, affidata ai Francescani. Bezwada o Vijayavada, nel 1933 missione, nel 1937 diocesi, affidata all'Istituto pontificio per le Missioni Estere (Milano). - Bombay, dal 1720 parte del vicariato apostolico di Gran Mogol, nel 1886 arcidiocesi, affidata ai Gesuiti. - Calcutta, nel 1834 vicariato apostolico del Bengala, nel 1886 arcidiocesi, affidata ai Gesuiti. - CaLicut, nel 1923 diocesi, affidata ai Gesuiti. - Cochin, nel 1558, diocesi. - Cormbatore, nel 1845 provicariato apostolic o, nel 1850 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata dal 1940 al clero secolare. - Cuttack, nel 1928 missione, nel 1937 diocesi affidata ai Lazzaristi. - Delhi e SimaA, eretta nel 1910 arcidiocesi di Simla dal 1937 con il nome di Delhi e Simla, affidata ai Cappuccini. - Gorakpur, nel 1946 prefettura apostolica, affidata ai Cappuccini. - Guntur, nel 1940 diocesi, affidata al clero secolare. - Hyderabad, nel 1845 vicariato apostolico di Hyderabad, nel 1886 diocesi, affidata al Pontificio istituto per le Missionl Estere (Milano). - Indore, nel 1935 prefettura apostolica, affidata alla Società del Verbo Divino. - Jhansi, nel 1940 prefettura apostolica, affidata ai Cappuccini. - JubbulPore o Jabalpur, nel 1932 prefettura apostolica, affidata ai Premostratensi. - Kottar, nel 1930 diocesi, affidata al clero secolare. - Krishnagar, nel 1870 prefettura apostolica del Bengala Centrale, nel 1886 diocesi di Krishnagar, affidata ai Salesiani. - Kundakomar, nel 1899 diocesi, affidata dal 1930 al clero secolare. - Lucknow, nel 1940 diocesi, affidata ai Cappuccini. - Madras, nel 1831 vicariato apostolico, nel 1886 arcidiocesi, affidata ai Salesiani. - Madura, o Madhihari, nel 1938 diocesi, affidata ai Gesuiti. - Mangalore, nel 1845 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata dal 1928 al clero secolare. - Mysore,

## Page 1053

nel 1850 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata alla Società delle Missioni Estere di Parigi. - NaQPur, nel 1887 diocesi, affidata ai Missionari di S. Francesco di Sales di Annecy. - Nellore, nel 1928 diocesi, affidata alla Società di S. Giuseppe di Mill Hill. - Patna, nel 1845 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi di Patna, dal 1887 con il nome di Allahabad, nel 1919 nuova diocesi di Patna, affidata ai Gesuiti. - Pondicherry, nel 1836 vicariato apostolico di Costa del Coromandel, nel 1830 nome di Pondicherry, nel 1886 arcidiocesi, affidata alla Società per le Missioni Estere di Parigi. - Poona, nel 1854 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata dal 1949 al clero secolare. - Quilon, nel 1845 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata dal 1937 al clero secolare. - Ranchi, nel 1927 diocesi, affidata ai Gesuiti. - SaleM, nel 1930 diocesi, affidata dal 1949 al clero secolare. S. Tommaso di Mylapore, nel 1606 diocesi. - ShilLONG, nel 1889 prefettura apostolica dell'Assam, nel 1934 diocesi con il nome di Shillong, affidata ai Salesiani. Sirkini, nel 1931 prefettura apostolica, affidata ai Canonici Regolari di S. Maurizio. - Trichinopoly o Tribunimapally, nel 1836 vicariato apostolico di Madura, nel 1886 diocesi con il nome di Trichinopoly, affidata dal 1938 al clero secolare. - Trivandrum dei Latini, nel 1937 diocesi, affidata ai Carmelitani Scalzi. - Tutissmin, nel 1923 diocesi, affidata al clero secolare. - Verapoly, nel 1659 vicariato apostolico di Serra del Malabar, nel 1845 vicariato apostolico di Verapoly, nel 1886 arcidiocesi, affidata al clero secolare. - Vijayapurasi, nel 1920 diocesi, affidata ai Carmelitani Scalzi. - Vizagapatam o Visakhapatnam, nel 1850 vicariato apostolico, nel 1886 diocesi, affidata ai Missionari di S. Francesco di Sales di Annecy.
2. Dalla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Stranrdinari:

Goa, nel 1533 diocesi, nel 1558 arcidiocesi.
3. Dalla S. Congregazione per la Chiesa orientale :
a) per i Siro-Malabarici: Changanacherny, nel 1896 vicariato apostolico, nel 1923 diocesi. - Ernakulam, nel 1896 vicariato apostolico, nel 1923 arcidiocesi. Kottayam, nel 1911 vicariato apostolico, nel 1923 diocesi. - Palai, nel 1950 diocesi. - Trichur, nel 1896 vicariato apostolico, nel 1923 diocesi. - b) per i Siro-Malancorsi: Trivhalla, nel 1933 diocesi. - Trivandrum, nel 1933 arcidiocesi.
III. Condizione giuridica della Chiesa cattolica nell'I. - Nella sua nuova Costituzione, la novella Repubblica si dichiara Stato federale laico e, prescindendo da ogni considerazione religiosa o razziale, concede a tutti i cittadini diritti uguali. Dichiarazione e concessione, queste, di grande importanza, quando si rifletta che dei 319 milioni di ab. una grande maggioranza, cioè 260 milioni, professano l'induismo ed il resto è costituito da minoranze così divise: 35 milioni di musulmani, 100.000 Parsi, 7 milioni e mezzo di buddhisti, 3 milioni e mezzo di sikh, i milione e mezzo di jainisti, 4 milioni e mezzo di cattolici e 3 milioni di cristiani dissidenti (ortodossi e protestanti).

Ecco pertanto i diritti sanciti dalla Costituzione ai componenti le diverse confessioni, compresa la cattolica :

1. Libertà di culto e di proselitismo. - Nella parte intitolata Diritti fondamentali si stabilisce: a Nei limiti dell'ordine, della moralità e della sanità pubblica... tutte le persone godono di libertà di coscienza e del diritto di professare, praticare e propagare la religione» (Constitution of India, parte $3^{2}$, art. 25 [1]). E inoltre: «Lo Stato non farà differenza nei riguardi di ciascun cittadino a solo motivo della sua religione, casta, sesso, luogo di nascita o simili» (loc. cit., art. 15 [1]). "Nessun cittadino per solo motivo della sua religione, razza, casta, sesso, discendenza, luogo di nascita, residenza o simili sarà escluso o boicottato dagli impieghi od uffici statali» (loc. cit., art. 16 [2]). Quanto sopra è solennemente confermato dalle parole pronunciate il 6 luglio 1949 dal primo inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Re-
pubblica indiana presso la S. Sede nel presentare al S. Padre le lettere credenziali : « Il governo ed il popolo delI'I. assicurano S. Santità che tutti coloro che dipendono religiosamente dal Pontefice Romano, potranno vivere sicuri nel nuovo Stato, professando apertamente, senza alcun timore, la loro fede e potranno altresi occupare nella società i posti dovuti ai propri meriti» (AAS, 41 [1949], pp. $369-70$ ).
2. Riconoscimento della personalità giuridica. - Sempre nella parte della Costituzione dedicata alla specificazione dei diritti fondamentali viene stabilito che: «Nei limiti dell'ordine, della moralità e della sanità... ciascuna comunità religiosa o qualsiasi sezione di essa avrà il diritto di : a) stabilire e mantenere istituzioni per scopi religiosi o caritativi; b) dirigere i propri affari in materia religiosa; possedere ed acquistare proprietà mobili ed immobili; c) amministrare tali proprietà in conformità della legge» (loc. cit., art. 26). Di conseguenza ogni diocesi (vicariato, prefettura o missione) può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, mediante domanda di registrazione (Register of Joint Stook Companies and Cooperative Societies). Il certificato ottenuto attesterà che la comunità religiosa è stata riconosciuta entità giuridica con nazionalità indiana, indipendentemente dalla nazionalità dei componenti o amministratori.
3. Libertà d'insegnamento. - La nuova Costituzione riconosce pure alle minoranze religiose e linguistiche, quindi anche ai cattolici, la libertà di aprire le scuole, che saranno riconosciute dallo Stato, se rispondono ad un bisogno: «Tutte le minoranze, se basate sulla religione o sul linguaggio, hanno il diritto di stabilire o amministrare istituzioni educative a loro scelta» (loc. cit., art. 30 [1]). Si parla anche di aiuti finanziari da distribuirsi indiscriminatamente: «Lo Stato, nel dare aiuti alle istituzioni educative, non darà importanza al fatto ch'esse sono sotto la direzione di qualche minoranza, basata sulla religione o sulla lingua» (loc. cit., art. 30
![img-2.jpeg](img-2.jpeg)
(ini. Vidie)
India - Rovine di uno dei monasteri portoghesi a Bassein, a sud di Bombay (sec. xv).

## Page 1054

![img-3.jpeg](img-3.jpeg)

India - Croce scoperta ad Alengad (Malabar) con iscrizione in pehlvi.
[x]). Quanto all'insegnamento religioso, l'art. 28 lo esclude dalle scuole dello Stato, esige che l'alunno non sia obbligato a prendervi parte nelle scuole confessionali, e chiede, se esso è minorenne, l'assenso dei genitori.
4. Matrimonio. - La Costituzione esplicitamente non legifera su tale punto. Vige quanto era in uso sotto il regime inglese: i ministri dei vari culti sono autorizzati a celebrare il rito delle unioni matrimoniali; a celebrazione avvenuta, resta l'obbligo della notificazione alle competenti autorità civili.

In tutta la Costituzione traspare un largo spirito di tolleranza ed una umana comprensione nel propugnare i concetti di fraternità, giustizia e dignità della persona. Poiché la Repubblica indiana è una federazione di Stati che godono ampia autonomia, non è impossibile che nell'uno o nell'altro Stato le libertà sancite dalla Costituzione possano essere interpretate, nei casi concreti, con certa elasticità a danno delle minoranze. L'avvenire quindi della Chiesa in I. (dove si contano attualmente una sessantina di diocesi) dipende dal come o da quali uomini verrà applicata nelle singole regioni la Costituzione.
5. Condizione giuridica nella Birmania e Ceylon. Sotto la rappresentanza pontificia di Delhi sono anche la Birmania e Ceylon. L'internunzio apostolico per l'I. è insieme delegato apostolico dell'Isola di Ceylon e della Birmania. In questi due ultimi Stati però la condizione giuridica della Chiesa è alquanto diversa. Assai buona a Ceylon, dove, come negli altri dominions britannici, la Chiesa cattolica ha libertà di culto e di proselitismo, personalità giuridica e libertà di insegnamento; non altrettanto nella Birmania.

Nella Costituzione della Repubblica dell'Unione di Birmania è detto che tutte le religioni (quindi anche la cattolica), possono essere abbracciate e professate con la massima libertà, purché la religione non serva da pretesto per immischiarsi negli affari politici della Repubblica. La religione ufficiale della Repubblica è il buddhismo. La
politica del governo della Repubblica riguardo ai ministri delle religioni che vengono da terre straniere è di trattarli come tutti gli altri forestieri, cioè di non permettere loro di entrare nella Birmania se non per ragioni specialissime e solo quando sia assolutamente impossibile trovare ministri locali, che possano attendere alla cura dei seguaci di qualsiasi religione.

Questa politica, da che è andata in vigore, dal genn. 1949, ha reso praticamente impossibile l'entrata di nuovi missionari esteri in Birmania.

Il proselitismo è libera; è proibito soltanto nelle scuole che sono riconosciute dal governo. La personalità giuridica della Chiesa non è ancora bene definita; praticamente fino ad oggi la Chiesa cattolica era sempre stata considerata come ente morale che poteva avere proprietà. Ora solo i ministri notivi possono possedere, comprare o vendere beni in nome della Chiesa.

Nelle scuole governative è proibito l'insegnamento della religione cattolica durante le ore di lezioni regolari. Nelle scuole private si può fare ciò che si vuole.

Lo Stato non sovvenziona più le scuole di missione come si faceva prima della indipendenza. E intenzione del governo avere tutte le scuole sotto la sua diretta giurisdizione e sia lavorando a questo scopo, ma per ora non ha personale e locali sufficienti, quindi permette e riconosce le scuole private, pur non sovvenzionandole.

Praticamente la popolazione, anche pagana, preferisce mandare i figli alle scuole cristiane e particolarmente alle scuole cattoliche, che sono fiorentissime.

Pompen Borana

## V. Antichità cristiane.

Il problema dell'introduzione del cristianesimo in I. è strettamente legato con lo studio degli Atti di s. Tomaso, testo elaborato in ambiente siriaco e penetrato di concetti gnostici e anche premanichei. Questo testo apocrifo riconduce, per i dati storici che esso contiene, alla metà del sec. t e all'I. del nordovest, durante la dominazione del re parto Gundophar, della casa dei Sūrēn, che regnò certo dal 19 e dopo l'a. 45. Nessun altro documento si ha di cristianesimo in quelle regioni durante e dopo lo stesso periodo, né esso vi ha lasciato una qualsiasi traccia archeologica. Un'altra tradizione, documentata solo ben più tardi, riconnette la predicazione di s. Tomaso con le comunità esistenti nell'I. del sud, nel Coromandel e nel Malabar, durante l'alto medioevo. Quando essa sia nata e su quali basi, nessuno può saperlo, in quanto, se nel sec. vi Cosma Indicopleuste parla di comunità cristiane nell'I. meridionale e Ceylon, non le ricollega punto con il nome dell'Apostolo.

Come tali comunità si siano formate si può immaginarlo pensando all'intenso traffico marittimo esistente con il Mar Rosso ed il Golfo Persico: gruppi cristiani possono essere passati nell'I. meridionale provenienti sia dall'Egitto o dalle regioni orientali dell'Impero romano, quanto da quelle sāsēnidi della Mesopotamia e della Babilonide. I recenti scavi di Virapatnam (falsamente chiamato Arikamedu) documentano l'esistenza di una colonia di cultura romana fiorente già nel 20-50 èra cristiana: i rapporti si precisano anche attraverso i numerosi ritrovamenti di monete imperiali dal sec. tv in avanti (mentre non se ne ritrovano se non poche nell'I. del nord) e citazioni nei testi tamul. Che elementi cristiano-orientali (mastotiani) vi avessero il sopravvento le prova lo svolgimento successivo dei fatti, i documenti ed i resti archeologici, nell'incertezza delle più antiche fonti e nell'equivoco costante sul valore del termine "I." durante il medioevo. Certo è che verso il 325 Cosma trova a Kazazāwa un vescovo consacrato alla sede di Seleucia, come a Ceylon il clero proveniva esso pure dalla Persia. Nessuna traccia di cristianità egli ricorda sulla costa del Malabar. La comunità invece del Coromandel e specialmente del Kērala (Travancor) prosperò vigorosamente, probabilmente con l'appoggio del sovrano locale. Si hanno infatti due

## Page 1055

documenti in tale senso: il primo è un atto del re Vira-Ràghava-Chakravartin per il mercante Iravikkorran, il secondo del re Stanu-Rovi-Gupta nel quale un Marvan-Sapir-Yso (forse Maran Sabriśo $=$ nostro signore (il vescovo Sabriśo)) trasferisce una terra nei dintorni di Quilon alla comunità della Chiesa di Tarasa. Ma la data dei documenti è incerta. Il Burnell datava il primo nel 774 , mentre il Venkayya lo riporta al sec. xiv. Certo sembra che un forte gruppo cristiano proveniente dalla Persia sia arrivato in I. nel sec. viII, contemporaneo all'immigrazione dei Parsi : era guidato da un Tomaso di Kana (Knāyi Thōmā) e l'identità del nome può aver aiutato il formarsi della leggenda di una predicazione di s. Tomaso nell'I. meridionale. E appunto dal sec. viII che datano i più antichi documenti archeologici del cristianesimo in I. : sono delle croci tutte analoghe fra loro, il che prova la derivazione l'una dall'altra, recenti tutte la medesima iscrizione in pehlvi, il che prova la derivazione dalla Persia. Da tale iscrizione, della quale non si ha ancora un testo sicurissimo in ogni dettaglio e definitivo, risulta che l'archetipo fu intagliato da un Afras ('pr's) figlio di Sahärbukht (?) il siriano (swry'y). Due di queste croci si trovano a Kōttayam, una grande ed una piccola, e quest'ultima è la più antica di tutte; due altre sono l'una a Katamarran e l'altra a Maṭtuchira : sono cioè tutte sulla parte occidentale dell'I. La sola sulla parte orientale è quella al santuario di S. Tomaso a Meilapore, ora un sobborgo di Madras. La seconda croce di Kōttayam oltre l'iscrizione pehlvi ne porta anche una in siriaco, in caratteri estranghelo, riprodurente Gal. 6, 14. Le croci sono intagliate in tavolette rettangolari terminate in alto a semicircolo: solo la più piccola di Kōttayam invece di una forma a semicircolo ha quella di un arco appuntito. L'iscrizione è incisa sul bordo della tavoletta, che è rilevato rispetto al campo centrale. In questo campo è figurato un arco retto da due colonne, sotto il quale sta la croce che ha le braccia terminate a trilobí sopra la croce scende verticalmente una colomba. La croce appoggia su un monticello formato da tre scalini, e dal punto di appuggio si dipartono due rami a fogliami diretti in alto e scendono i rivi di due dei quattro fiumi del paradiso. E un simbolismo che si ritrova nelle sculture cristiane della Mesopotamia e dell'Armenia.

Poche notizie si hanno dei cristiani dell'I. durante il medioevo, e generalmente concentrate intorno al santuario di S. Tomaso a Meilapore: solamente Abū Ṣāliḥ ricorda il titolo di due chiese a Kûlam (Quilon), l'una dedicata alla Vergine e l'altra a s. Giorgio, ed una chiesa della Vergine a Fahṣūr, evidente cattiva trascrizione dell'amanuense dell'unico codice pervenuto, forse per Palūr o Parūr. L'invasione portoghese portò alla manomissione o distruzione degli antichi monumenti nestoriani, facendo così scomparire dei preziosi documenti archeologici.

BibL.: La bibliografia sugli Atti di s. Tomoso è abbondantissima: si veda principalmente J. Charpentier, Kythohistorish Arsskrift, 1917, pp. 21-47 con molte indicazioni di fonti; J. Dahlmann, Die Thomas-Legenden und die ältesten hist. Beziehungen des Christentums zum fernen Osten, Friburgo in Br. 1912; A. Vöh, Der heilige Thomas, der Apostel Indiens, Aguisgrana 1929. Per le iscrizioni delle croci: C.P.T. Winckworth, Kerala Society Papers, $3^{2}$ serie, pp. 139-66 e 168; $5^{2}$ serie, pp. 267 269, con le correzioni di H.S. Nyberg. Le monde arirutul. 26-27 (1932-33), pp. 349-50. Per Abā Ṣāliḥ si veda l'ed. Evetta. (c. 110b.
VI. ARTE.

Prove di un'antichissima civiltà artistica indiana, risalenti al 3000 a. C., e pertanto contemporanee alla civiltà egiziana e babilonese, sono state ritrovate nella valle dell'Indo. Un'arte questa che rivela notevoli contatti con quella sumerica e di cui son giunti soprattutto gran copia di sigilli incisi in maiolica, avorio o stucco, figurette di terracotta e vasellame con decorazioni prevalentemente ad arabesco.

Non rimangono invece, anche per i secoli immediatamente successivi, monumenti veri e propri, e ciò è dovuto principalmente al fatto che gli Indiani dovettero usare soprattutto il legno e il bambù per le loro costruzioni. Una vera arte indiana è quindi determinabile soltanto a partire dal sec. III a. C., con l'introduzione del buddhismo nel paese da parte del re Aśoka. Le prime manifestazioni artistiche di questo periodo rivelano una forte influenza persiana.

Il buddhismo fu certamente determinante per l'evoluzione della scultura, che, partendo dalla rappresentazione della divinità come somma di potenze spirituali (con conseguente moltiplicazione di braccia, di occhi, di gambe, sec.) e passando attraverso una influenza elleno-battriana (secc. I-III d. C.), giungerà al mostruoso ispirato dalla dottrina braminica della metempsicosi.

Non numerose le testimonianze della pittura, che pure dovette essere fiorente nell'adornamento dei sontuosi palazzi; uno degli esempi più belli rimasti è quello degli affreschi di Ajsṇtā del sec. vir. Ben documentata invece è la miniatura dei libri su foglie di palma del sec. xili e su carta dal sec. xv ai giorni nostri. Molto sviluppate furono anche le arti industriali, favorite dalla divisione della società in casto.

Di particolare importanza è l'architettura, che, seppure in maniera approssimativa, può venir distinta nei seguenti periodi.

1. Periodo buddhistico. - Va dal sec. Iv ca. a. C. ${ }^{\text {I }}$ (dinastis Maurya, 326-183 a. C.) al sec. Iv d. C. E caratterizzata dai templi colossali detti stupas e dagoba, destinati
![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(ist. Vides)
India - Madonna e Fialio (in ottone) con la caratteristica archeggiatura induista, simbolo di venerazione - Roma, Mostra d'Arte missionaria 1950.

## Page 1056

a conservare reliquie e formati da una base di pietra su cui si eleva una grandiosa e massiccia costruzione a cupola coronata spesso da terrazze; i cibaras (monasteri) e cinityas (templi per riunioni di fedeli), scavati nella roccia e ricchi di tozze colonne, di sculture, di decorazioni. Una delle caratteristiche di questo periodo, infatti, è la crescente elaborazione plastica e la definitiva sostituzione del legno e del bambù con la pietra.
2. Periodo gupta o braminica. - Va dal sec. Iv ca. d. C. al sec. viI d. C. E caratterizzato da templi a pianta quadrata, anch'essi scavati nella roccia e preceduti da un pronao con colonne; il dagoba buddhistico in questo periodo si evolve verso la caratteristica pagoda.
3. Periodo indù. - Va dal sec. vit al ix d. C., con stili derivati in genere dal precedente, caratterizzati da una accentuazione verso l'alto di tutte le costruzioni e da una compenetrazione sempre più marcata della plastica con l'architettura. Si distinguono lo stile nordico, con torri a linee curve; quello meridionale, a linee dirette; quello centrale, con fusione dei due tipi.
4. Periodo medaevale. - Va dal sec. ix in poi, ed è documentato quasi esclusivamente nel meridione (nel rimanente del paese la fioritura architettonica si esaurisce con il sec. xili), tendente dapprima ad una semplificazione della forma (secc. IX-xI, epoca classica dell'architettura meridionale) per giungere poi nel sec. xiv ad una specie di barocco, che andrà sempre vieppiù accentuandosi per esaurirsi in un'elaborazione atratificata di particolari ornamentali di suggestione tutto affatto scenografica.
5. Arte moderna indiano-cristiana. - In base al principio che "l'arte indiana deve offrire la sua bella veste all'idea cristiana" e che "la concezione e l'edificio che ne risulterà, saranno una cosa nuova; una cosa diversa dai templi indiani; ma indiana e cattolica" (C. Costantini, v. bibl.), si possono qui citare alcuni esempi di questo adattamento missionario della tradizione architettonica del paese. Una semplicità tutta moderna caratterizza la cattedrale di Patna, mentre influssi indiani commisti a reminiscenze saracene sono visibili nella chiesa anglicana di Dornakal, sorgente appunto in una regione dove fu sensibile l'apporto musulmano. Un bel modello per un tempio cristiano in stile indiano fu fatto eseguire dal gesuita spagnolo H. Heras, che è stato tra i più zelanti propugnatori delle nuove idee concernenti l'adattamento missionario dell'arte indiana.

In pittura soltanto recentemente si è avuta una fioritura di arte cristiana, poiché in generale la pittura delle chiese è di origine o di tipo europeo. Poeticamente realistiche e nella scia della tradizione indiana sono le pitture del guano Angelo Da Fonseca, anche se in esse non mancano ricordi di un'arte occidentale, che richiama a volte alla mente quella dei pre-raffaelliti. Un altro pittore indiano è Alfredo Thomas. Molto sviluppata è l'arte minore, produttrice della varia suppellettile ecclesiastica.

BibL.: A. Salmony, s. v. in Enc. Ital., XIX, pp. 71-80; A. Galvano, L'arte dell'Asia orientale, Firenze 1938, pp. 5-35; C. Costantini, L'arte cristiana nelle missioni, Città del Vaticano 1940, pp. 257-80; A. Springer-C. Ricci, Manuale di storia dell'arte, VI, Bergamo 1943, p. 227 sgg.; H. Heras, L'arte nell'I., in Mostra d'arte missionaria, Catalogo, Roma 1950, pp. 37-40 (con illustrazioni).

Gilberto Ronci

## VII. Ordinamento scolastico.

L'impulso al progresso dell'istruzione in I. fu dato dalle seguenti decisioni :

1) Dal decreto di Macaulay emanato nel 1813 con il quale si stabiliva l'introduzione della lingua inglese nelle scuole. Questo decreto apriva la strada alle missioni. 2) Dal memorandum di Macaulay emanato nel 1835 con il quale veniva abolita la lingua urdu mantenuta solo nel Collegio di Delhi. 3) Dal decreto di William Bertink emanato nel 1835 con il quale si stabilivano le norme
per l'educazione del popolo indiano che doveva avvenire attraverso i classici europei. Inoltre si facilitava l'ingresso dei missionari. 4) Dalla fondazione da parte di Syed Ahmed Khan, nel 1862, della società scientifica che aveva per scopo l'educazione attraverso i classici orientali. Syed Ahmed Khan aspirava ad una scuola basata sulla morale, sulla religione musulmana e sulla convivenza fra scolari e maestri. 5) Dalla proposta di Nawab Imadul Mulk nel 1884 di fondare in ogni villaggio una scuola primaria urdu, una scuola anglo-urdu per ogni 10.000 ab. e una scuola superiore in ciascuna provincia. 6) Dalla riforma scolastica di Lord Curzon nel 1896-97. 7) Dalla riforma scolastica dell'a. 1907 eseguita da Arthur Mayhew e Akbar Hyderi che seguivano i consigli di Molvi Abdul Haq e di Nawab Imadul Mulk. 8) Dalla fondazione della Università di Osmania nel 1917. 9) Dal decreto governativo emanato nel 1920 con il quale si stabiliva che la scuola deve essere libera da ogni ingerenza ufficiale. 10) Delle raccomandazioni di Brahmo Samal riguardanti l'istruzione della donna nel 1926.

Grazie a queste principali decisioni l'I. trovò, al momento della dichiarazione dell'indipendenza, 168.013 scuole elementari statali, ben organizzate Middle English, Middle Vernacular e High Schools, tre tipi d'università : università governative centrali, università dipendenti dagli Stati indiani e università private. Fra le più famose sono quelle di Calcutta, Madras, Bomber, Punjab, Allahabad, Bernares Indu, Mysore, Patna, Osmania, Dacca, Rangoon, Lucknow, Delhi, Nagpur e Andhra. Trovò inoltre 22 collegi per l'istruzione degli insegnanti delle scuole secondarie, 34 collegi intermedi per medicina, 141 collegi intermedi per commercio, 13 collegi intermedi per diritto, 2 scuole d'arte, numerose scuole con diplomi non riconosciuti come Jole's Sanscrit Schools dei Pandits per Indù, Maktabs per maomettani, 2424 scuole private e le seguenti scuole cattoliche missionarie: 1326 scuole di catechismo e preghiera, 4260 scuole elementari, 271 scuole medie inferiori, 200 scuole medie superiori, 41 scuole normali, 122 scuole professionali alle quali sono d'aggiungere quelle di Ceylon: 273 scuole di catechismo e preghiera, 698 scuole elementari, 121 scuole medie inferiori, 6 scuole normali e 38 scuole professionali.

L'educazione del clero cattolico indigeno viene curata in 4 noviziati, in 27 seminari minori e in 11 seminari maggiori. Esistono inoltre le scuole per catecumeni. - Vedi tavv. CXII-CXV.

BibL.: H. Rivlin, s. v. in Encyclopaedia of modern education, Nuova York 1943, pp. 389-90; Boll. di legislazione scolastica comparata, 2 (1942), p. 160 sgg., n. 1, 273, n. 10, 454 sgg., n. 11, 502; 3 (1943), p. 41; The official year-book of the Commonwealth, Londra 1948.

Miroslav Štumpf
INDIANAPOLIS, ARCIDIOCESI di. - Città e arcidiocesi nello Stato di Indiana negli Stati Uniti di America.

Comprende le contee di Bartholomew, Brown, Clark, Clay, Crawford, Deaborn, Decatur, Fayette, Floyd, Franklin, Hancock, Harrison, Hendricks, Henry, Jackson, Jefferson, Jennings, Johnson, Lawrence, Marion, Monroe, Morgan, Ohio, Orange, Owen, Parke, Perry, Putnam, Ripley, Rush, Scott, Shelby, Switzerland, Union, Vermillion, Vigo, Washington e Wayne e il territorio di Harrison nella Contea di Spencer, nella parte meridionale dello Stato di Indiana.

Ha una superficie di 8325 miglia ${ }^{2}$ con una popolazione (1940) di 1.287 .813 ab. dei quali 119.095 cattolici, distribuiti in 118 parrocchie, servite da 228 sacerdoti diocesani e 226 religiosi, 4 comunità religiose maschili con 350 professi e 13 femminili con 2466 professe; ha inoltre pro-seminarie e College, l'abbazia benedettina di St. Meinrad con seminario maggiore e minore, la West Baden University, casa di studio per gli scolastici della provincia di Chicago della Compagnia di Gesù, con annesso West Baden College; inoltre il Marian College e il St. Mary of the Woods College; 3 High Schools diocesane e parrocchiali, e 87 scuole parrocchiali; nel 1949 vi furono 1212 conversioni.

## Page 1057

![img-5.jpeg](img-5.jpeg)

DECRETUM GRATIANI, Venezia 1474.
Pagina con miniature ornamentali. Esemplare della Biblioteca Vaticana.

## Page 1058

![img-6.jpeg](img-6.jpeg)

In alto: VEDUTA DI JODHPEW (Bombay).
In basso: SCENA DI VITA LOCALE. L'ammaestratore di scimmie - Dacca.

## Page 1059

Il papa Gregorio XVI creò la diocesi per lo Stato di Indiana e la parte orientale dello Stato di Illinois il 12 apr. 1834 con residenza a Vincennes.

Primo vescovo fu mons. S. G. Brute della Congregazione di S. Sulpizio (1834-39) il quale dovette recarsi nel 1835 in Europa per cercare il clero necessario per la diocesi. Il suo successore mons. C. de la Hailandière (1839-47) ottenne con breve apostolico di risiedere oltre che a Vincennes anche a Madison a Lafayette o ad I., autorizzazione concessa in parte anche al quarto vescovo mons. R. de St. Palais. Con breve apostolico del 23 marzo 1898 il papa Leone XIII mutò il titolo della diocesi in quello di I., fissando in detta città la sede vescovile, rimanendo patrono e. Francesco Saverio al quale era dedicata la cattedrale di Vincennes.

Il papa Pio XII con la cost. apost. Ad Cluristianae plebis del 21 ott. 1944 elevava al grado e alla dignità di metropolitana la chiesa di I., sottraendola alla giurisdizione della provincia ecclesiastica di Cincinnati, creando la nuova provincia di I. e assegnando quali suffraganee le nuove due diocesi di Evansville e di Lafayette, create per smembramento da I. e la diocesi di Fort Wayne separata alla provincia di Cincinnati. La cattedrale è dedicata ai ss. apostoli Pietro e Paolo.

Biud.: H. J. Alerding, History of catholic Church in the diocesis of Vincennes, Indianapolis 1883; T. F. Meehan, s. v. in Cath. Enc., VII, pp. 744-45; AAS, 37 (1945), pp. 101-105; The official catholic directory 1930, Nuova York 1950, pp. 79-83. Enrico Josi
INDICE DEI LIBRI PROIBITI. - Con la espressione "libri proibiti» vengono designati i libri, la cui lettura è vietata ai fedeli per legge positiva ecclesiastica, generale o particolare, o per decreto emesso dalla competente autorità, ordinariamente la S. Congregazione del S. Uffizio o l'Ordinario del luogo.

I fedeli però devono astenersi dal leggere non solo i libri proscritti per legge o con decreto, ma ogni scritto che li esponga al pericolo di perdere la fede o di deprovare i costumi. E questo un obbligo morale, imposto dalla legge naturale, che non ammette esenzione né dispensa. La gravità di quest'obbligo è proporzionale al pericolo a cui viene esposta l'anima.

Ma poiché i semplici fedeli raramente sarebbero in grado di scorgere il péricolo, a cui vanno incontro, è naturale che la Chiesa, con opportuni ammonimenti e proibizioni, li tenga lontani dalle cattive letture.

I. dei 1. p. (Index librorum prohibitorum) è il catalogo dei libri che la S. Sede ha proibito come cattivi o pericolosi per l'integrità della fede e dei costumi e che i fedeli, senza una speciale licenza, non possono leggere, né conservare. La Chiesa ha sempre adempiuto al suo dovere di vigilanza sui libri, ma fino all'invenzione della stampa non sentì il bisogno
di redigere un catalogo dei libri proibiti, perché gli scritti ritenuti pericolosi venivano bruciati.

Il Concilio di Nicea (325) proibì il libro Thalia di Ario; papa Anastasio condannò le opere di Origene, perché più nocive agl'ignoranti che utili ai sapienti; s. Leone Magno riprovò in Roma gli scritti dei manichei e ingiunse ai vescovi spagnoli d'insorgere contro i libri dei priscillianisti. Fin dai primi secoli si agitò la questione dei classici pagani (v.). Il pericolo crebbe con il diffondersi dei libri stampati ed allora l'intervento della Chiesa si fece più frequente.
Prima intervenne con l'obbligo della previa censura (v.) e dell'Imprimatur (v.), preceduta in questo dall' autorità civile, come Enrico VIII in Inghilterra e Carlo V nei Paesi Bassi, e dalla Sorbona in Francia.

Ma nonostante ciò furono pubblicati numerosi libri eretici, e Paolo III, per arginare il pericolo, affidò la prescrizione dei libri infetti di eresia ai cardinali inquisitori generali. Paolo IV per primo ordinò loro, nel 1557, la compilazione di un I. (o catalogo) dei 1. p., che fu pubblicato nel 1559. Esso comprendeva tre elenchi: degli autori, dei titoli dei libri, degli anonimi. Pio IV poi, accogliendo una petizione del Concilio di Trento, fece rivedere ed aggiornare l'indice che pubblicò con la cost. Dominici grejis del 24 marzo 1564. Esso constava di due parti: la prima conteneva dieci regole, che figurarono poi in tutte le edizioni successive fino al 1929, con cui furono fissate le categorie di libri proibiti per diritto naturale o per legge generale; la seconda dava, in ordine alfabetico, il catalogo dei libri proscritti con speciale decreto. Ma neppure la compilazione periodica di un catalogo dei libri proibiti era più sufficiente ad arginare il dilagare di un male, alimentato dalle nuove eresie e favorito dalla diffusione della stampa. Perciò Pio V istituì, nel 1571, la S. Congregazione dell'Indice (v. congregationi romane, sacra).

Sono state pubblicate le seguenti edizioni dell'I. dei 1. p., oltre quella di Paolo IV già ricordata: 1590, 1593, 1596, 1632, 1663, 1681, 1704, 1711, 1716, 1744, 1758, 1786, 1787, 1819, 1835, 1841, 1877, 1881, 1887, 1900, 1901, 1907, 1911, 1917, 1922, 1924, 1929, 1930 (in italiano e in francese), 1938, 1940, 1948. A queste si devono aggiungere alcune edizioni non ufficiali: 1580 (Parma), 1610 (Lione), 1766 (Venezia), 1783 (Parma), 1852 (Monreale), 1899 (Torino). Leone XIII, con la Officiorum ac munerum del 25 genn. 1897, promulgò un vero e proprio testo unico delle leggi in materia, che passò poi nel CIC (tit. XXIII del 1. III).

Neppure queste norme però sono una guida sufficiente per i fedeli e nei casi concreti dànno luogo a dubbi ed incertezze, perché mancano di quella determinatezza (la fiasità concettuale dei filosofi del diritto) che è uno dei caratteri della legge. Perciò la Chiesa a volte interviene e proibisce con decreti specifici alcuni libri, i quali per se stessi sarebbero proibiti ipso iure, inserendoli di volta in volta nell'I. del 1. p. Perciò il CIC fa obbligo a tutti i fedeli, ed in particolare ai chierici, specialmente se costituiti in dignità ecclesiastica o eminenti per cultura, di denunziare i libri perniciosi agli Ordinari dei luoghi o al S. Uffizio (can. 1397 § 1). Agli Ordinari ricorda poi il

## Page 1060

dovere di vigilare, direttamente o per mezzo di sacerdoti idonei, sui libri che vengono stampati o venduti nelle loro diocesi (can. 1397 §4). I vescovi residenziali, singolarmente o riuniti in concilio, hanno il diritto e il dovere di condannare i libri cattivi (can. 1395 § 1); ma devono deferire alla S. Sede le pubblicazioni che richiedono un esame difficile o che, per l'importanza e la diffusione, possono essere proscritte efficacemente soltanto dalla suprema autorità ecclesiastica (can. 1397 § 5).

I libri condannati dalla S. Sede sono proibiti dovunque e per tutti i fedeli (cann. 1398 e 1401), anche se chierici, eccetto i cardinali, i vescovi e gli altri Ordinari di cui al can. 198 § I.

Le categorie di libri, la cui lettura è vietata per diritto naturale o per legge generale (can. 1399), sono:

1) Le edizioni dei testi originali della S. Scrittura curate da acattolici ed ogni traduzione da essi preparata e pubblicata; - 2) Tutti i libri che propugnano l'eresia, lo scisma, oppure che in qualsiasi modo si sforzano di demolire i fondamenti della religione; - 3) I libri nei quali di proposito vengono attaccati i buoni costumi o la religione; - 4) I libri di tutti gli acattolici, i quali di proposito trattano argomenti religiosi, a meno che non consti che non contengono nulla contro la fede cattolica; - 5) I libri stampati senza la prescritta censura ecclesiastica, quando sono libri della S. Scrittura o relative note e commentari o sue traduzioni in lingua volgare (can. 1391), libri di materie teologiche, libri od opuscoli di pietà ecc., oppure che riferiscono nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli o introducono nuove devozioni; - 6) I libri che combattono o deridono qualsiasi dogma cattolico, difendono errori condannati dalla S. Sede, screditano il culto divino, si sforzano di scalzare la disciplina ecclesiastica, o di proposito gettano il fango sulla gerarchia ecclesiastica o sulla stato clericale o religioso, salvo sempre il compito degli storici coscienziosi e seri; 7) Tutti i libri di qualunque specie che insegnano o raccomandano la superstizione, la magia, i sortilegi, la divinazione, lo spiritismo e simili; - 8) I libri che insegnano come leciti il duello, il suicidio o il divorzio, che trattano delle sètte massoniche o di simili società segrete rappresentandole come utili o come non pericolose alla Chiesa e allo Stato; - 9) I libri che apertamente trattano, raccontano o insegnano cose lascive od oscene. Non cadono sotto tale proibizione i libri di medicina o le opere di morale, che si occupano di tali cose per uno scopo serio; - 10) I libri liturgici, in cui vengano introdotte mutazioni, cosi che non concordino con le edizioni autentiche approvate dalla S. Sede; - 11) I libri che pubblicano indulgenze epocrite o dalla S. Sede proscritte o revocate; - 12) Tutte le immagini di N. S. G. C., della Beatissima Vergine, degli angeli e santi o altri servi di Dio, in qualsiasi modo stampate, contrarie al senso ed alle prescrizioni della Chiesa.

Si può ritenere però che la proscrizione dei libri non obblighi gli acattolici, nati nello scisma o eresia, almeno in quanto legge positiva ecclesiastica.

Gli Ordinari dei luoghi possono vietare la lettura dei libri cattivi soltanto ai propri sudditi (can. 1395). I canonisti e i moralisti comunemente insegnano che i religiosi esenti non sono tenuti ad osservare le leggi diocesane in materia. Ma sembra più esatto affermare il contrario, se ben si osservino le espressioni usate nel cann. 1395-1405. E vero che il can. 1395 § i parla di sudditi, e i religiosi esenti non sono sudditi del vescovo, ma lo fa unicamente per avvertire che la proibizione dell'Ordinario del luogo non si estende oltre i confini del suo territorio, come si deduce dal confronto del can. 1395 § i con il can. 1396. Inoltre bisogna tener presente che la proscrizione dei libri, con il motu proprio Alloguentes (25 marzo 1917), è stata affidata al S. Uffizio. Ora nessun religioso è esente dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo nelle materie di competenza del S. Uffizio. Il can. 1386 § i poi assoggetta espressamente tutti i religiosi alla giurisdizione dei vescovi in questa materia. Una conferma di quanto si è asserito si ha nel can. 1395 § 3 : il legislatore ha sentito il bisogno di attribuire espressamente anche agli Ordinari regolari un potere circa la proibizione dei libri per i propri sudditi; appunto perché
il can. 501 § 2 vieta loro severamente d'immischiarsi nelle cause di competenza del S. Uffizio. Giova infine notare la diversa espressione usata nei $\S \S$ i e 3 del can. 1395: ius et officium nel primo, potest nel terzo. Ora se la giurisdizione in materia degli Ordinari regolari sui propri sudditi fosse esclusiva, anche nel § 3 si dovrebbe leggere officium.

Il libro proibito non può essere pubblicato, letto, posseduto o detenuto, venduto o comprato, tradotto, comunicato con altri, senza uno speciale permesso, sotto pena di peccato mortale.

Gli editori poi dei libri degli apostati, eretici o scismatici che propugnano l'apostasia, l'eresia o lo scisma incorrono nella scomunica riservata speciali modo alla S. Sede, se l'opera viene pubblicata. Alla stessa pena soggiacciono i fedeli, che difendono o scientemente detengono o leggono, senza il debito permesso, i libri predetti e quelli che sono stati condannati con lettere apostoliche, da non confondere con i decreti di condanna emessi dal S. Uffizio. Gli autori poi e gli editori che, senza la richiesta licenza, fanno stampare libri della S. Scrittura, note o commenti alla medesima, incorrono nella scomunica non riservata (can. 2318).

Non si può ripubblicare un libro proibito, se non vi siano state apportate le necessarie correzioni e non si sia ottenuto il permesso da chi lo ha condannato, dal successore o dal competente superiore (can. 1398 § 2).

Oltre il sommo pontefice, soltanto il S. Uffizio può concedere la licenza di leggere o conservare i libri proibiti ipso iure o con decreto emesso dalla S. Sede. Gli Ordinari possono concedere tale permesso soltanto ai propri sudditi, nei casi urgenti e per i singoli libri (can. 1402 § 1). Hanno invece gli Ordinari ampi poteri, limitati solo dal diritto naturale e da un eventuale intervento del S. Uffizio, circa i libri proibiti da loro o dai predecessori : neppure la licenza generale concessa dalla S. Sede autorizza a leggere i libri proibiti dagli Ordinari, se nell'indulto apostolico non è espressamente detto che possono leggere o conservare i libri, da chiunque siano stati condannati (can. 1403 § 1). Evidentemente la licenza ottenuta non esime alcuna persona dalla proibizione, di diritto naturale, di leggere i libri che la espongono ad un prossimo pericolo spirituale. Non si suole concedere il permesso di leggere i libri che di proposito trattano di cose oscene; ed è vietato ai librai di tenerli in deposito, venderli o darli in prestito. Gli Ordinari dei luoghi ed i parroci devono avvertire i fedeli del pericolo, a cui vanno incontrate, e del danno che risentiranno dalla lettura dei libri immorali.

Il S. Uffizio da parte sua, con istruzione diramata in data 3 maggio 1927 (AAS, 19 [1927], pp. 186-89), esortò gli Ordinari dei luoghi a vigilare su tutti gli scritti, che vengono stampati o pubblicati nelle loro diocesi, e ad indicare ai fedeli i libri proibiti ipso iure, la cui lettura è vietata sotto pena di peccato mortale, e ricordò loro il disposto del can. 1395 § i : essi hanno non solo il diritto, ma anche il dovere di proscrivere i libri meritevoli di condanna. Il S. Uffizio ha dovuto più volte ritornare sull'argomento (il più recente intervento è del 17 apr. 1947, in cui viene ricordato l'obbligo sancito nel can. 1397).

Ultimamente poi alla colluvie dei libri immorali si è aggiunta la stampa marxista (libri, riviste, giornali), che tenta di scalzare le fondamenta della religione cristiana. Il S. Uffizio perciò, con decreto emesso il 28 giugno 1949, ha dichiarato tali scritti proibiti ipso iure, a norma del can. 1399, e comminato la scomunica lotae sententiae, riservata speciali modo alla S. Sede, a coloro che professano, difendono o diffondono la dottrina materialista ed anticristiana del comunismo (AAS, 41 [1949], p. 334).

Bibl.: H. Reusch, Der Index der xorbateum Bücher, 2 voll., Bonn 1883-85; id., Die Indizes tibrorum prohibitorum des seriocehaten Zahrhunderis, Tuhinga 1886; L. Petit, L'Index, son hittatre, ses lois, sa force obligatoire, Parigi 1886; A. Bouthinon, La nouvelle législation de l'Index, ivi 1897; G. Perito, L'Index, ivi 1898; A. Vermeersch, De prohibitione et censura librorum, $4^{2}$ ed., Roma 1904; J. Hilgers, Der Index der sorbateues Bücher, Friburgo in Br. 1904; F. Cavagnis, Institutiones iuris publici ecclesiastici, I. Roma 1905, nn. 119-22; P. A. Moreno, El código y la prohibición de librar, in La ciud. de Dios, 124 [1921], pp. 382 -

## Page 1061

386; J. Brys, De lectione pravorum diariorum, in Coll. Brugen., 28 (1928), pp. 125-29; S. Goyenèche, Potestue superior localis prohibere librum aut perindicam suis subditis?, in Comm. pro religiosis, 9 (1928), p. 427; M. Lecler, Facultis di leggere libri proibiti, in Perfice numus, 3 (1928), pp. 863-66; S. Weywod, Prohibition of books, in The homil, and past, rec., 28 (1928), pp. 1086-95; G. Buttignoni, Sulla proibizione dei libri, in Palestra del clero, 10 (1931), pp. 237-39; Matteo a Coronato, Institutiones iuris canonici, II, Torino 1931, nn. 939-66; S. Goyenèche, An requiratur facultas S. C. Indicis ad retinendes libros prohibitos in armario clauso custodiendo, in Comm. pro religiosis, 13 (1932), pp. 198-99; A. Gennaro, Sulla proibizione dei libri, in Perfice numus, 7 (1932), pp. 743-44; M. I. Browne, Are non-catholic encyclopedies prohibited <ipso jure $>?, \mathrm{in}$ The Irish eccles. record, 43 (1934), pp. 80-83; Werra-Vidal, IV, nn. 717-34; A. Genicot-I. Solonzon, Institutiones theologies moralis, Bruxelles 1942, nn. 451460; H. Wagnon, Le nouvel Index des livres prohibés, in Réo. diocèse. de Tournai, 3 (1948), pp. 3-23; L. Firpo, Filosofia italiana e controviforma, in Rivista di filosofia, 41 (1950), p. 150 sgg., 390 sgg. Cf. anche: A. Thourenin, Index, in DThC, VII, coll. 13701380; J. Forget, Index, in DFC, II, coll. 702-16; G. Casati, L'I. dei l. p. Saggi e commenti, 3 voll., Milano 1937.

Arturo De Iorio
INDIE OCCIDENTALI BRITANNICHE. Con il nome di Indie occidentali sono indicati gli arcipelaghi dell'America centrale chiamati le Grandi e le Piccole Antille. Detto nome risale ai tempi di Cristoforo Colombo ed oggi con il medesimo nome sono compresi Stati indipendenti e colonie francesi dette Antille Francesi, colonie britanniche e olandesi. Queste due ultime sono ancora oggi chiamate I. o. b. e Indie occidentali olandesi, piuttosto che Antille.

Per la storia e l'organizzazione ecclesiastica è necessario ricorrere alle singole voci, come, p. es.: Antille, Cuba, Haiti, Portorico, Dominicana, Guyana.

Le I. o. b. sono composte da sei gruppi, dei quali cinque nell'America centrale: Bahama, Barbados, Giamaica e dipendenze, Isole Sottovento e Isole Sopravento, tra cui Antigua. Ecclesiasticamente appartengono a varie circoscrizioni, delle quali dipendono da Propaganda i vicaristi apostolici di Bahama (v.) e di Giamaica (v.), la diocesi di Roseau (v.) e l'arcidiocesi di Porto di Spagna.

Saverio Paventi
INDIE ORIENTALI OLANDESI : v. INDONESIA.

INDIFFERENTISMO. - Etimologicamente significa il non fare alcun conto tra una cosa e il suo contrario, non determinarsi né per una parte né per l'altra. Ma qui viene considerato in modo speciale nel campo teologico, sotto l'aspetto religioso, ed è l'atteggiamento psicologico di chi non pone differenza fra diverse alternative concernenti la religione.

Sosimario: I. Nozioni. - II. I. assoluto. - III. I. relativo. - IV. I. dello Stato.
I. Nozioni. - L'i. religioso si distingue innanzi tutto in pratico e in teorico o speculativo. L'i. pratico è quello di chi conosce la verità della religione, ma non ne osserva i doveri; è l'atteggiamento di chi ha la fede e apprezza i valori spirituali, ma orienta la propria vita unicamente verso il benessere materiale, come se fede e valori spirituali non esistessero. C'è in questo $i$. la credenza nella divinità del cattolicesimo, ma tra questa credenza e la condotta pratica della vita esiste una deplorevole contraddizione, che può essere spiegata, ma non giustificata, dalla seduzione del piacere, dal tumulto degli affari, dalla irriflessione, dal rispetto umano e da altre cause. Ognuno facilmente comprende quanto sia illogica, incoerente ed empia questa forma di i. L'i. teorico o speculativo designa, in generale, tanto l'opinione di chi ritiene indifferente avere o non avere una religione, quanto l'opinione di chi ritiene necessario avere una religione, ma pensa essere indifferente praticare questa o quella. Leone XIII nell'encicl.
![img-7.jpeg](img-7.jpeg)
(Int. Enc. Catt.)
Indice del libri Proibiti - Frontespizio dell'Index librorum prohibitorum, Venezia 1352 - Roma, esemplare della Biblioteca Casanaterne.

Libertas (20 giugno 1888) lo ha con brevità e chiarezza definito «il sistema dottrinale che insegna essere libero ciascuno di professare la religione che gli piace ed anche di non professarne alcuna». Si hanno quindi, come risulta dalla definizione, due specie di i. speculativo, l'assoluto e il relativo.
II. I. assoluto. - Nega la necessità di qualsiasi religione non solo positiva, ma anche naturale, e pretende perciò che sia indifferente avere o non avere una religione.

È l'errore di coloro, che pur ammettendo l'esistenza di Dio, si arrogano il diritto di non rendergli alcun omaggio. Dio non si cura del mondo e degli uomini, affermano i fautori di questo sistema, e non ha bisogno dei loro omaggi. La religione perciò è cosa indifferente e inutile; è piuttosto un fiore che sboccia dalla fervida ed esuberante immaginazione dell'uomo che non un frutto solido e stagionato della ragione umana. Benché la reli