per la scienza né per l'azione, cui il processo induttivo conferisce una solidità di affermazioni ed esplicazioni che trova nei grandiosi successi della scienza stessa la più chiara e permanente conferma.
BibL.: A. Gratry, Logique, II, Parigi 1833. I. IV, c.1p. 7; I. Stuart Mill, A system of logic ratiocinative and inductive, $9^{\circ}$ ed., I, Londra 1875, III, p. 327 sgg.; F. Satolli, La conoscenza intellettiva dei singolari e l'i., in Atti Accad. ram. S. Tamm. d'Aquino, 5 (1883), pp. 243-91; G. Fonsegrive, Généralisation et induction, in Rev. philos., 41 (1896), pp. 333-79, 316-36; J. Lachelier, Du fondement de l'induction, Parigi 1896; A. Bain, Lagir, II. Induction, Londra-Nuova York 1903; E. Le Roy, Logique de l'intention, in Rev. de métaph. et de morale, 13 (1905), pp. 193223; A. Mansion, L'induction chez Albert le Grand, in Rev. néasc. de philos., 13 (1906), pp. 113-34; C. F. Savio, Logica ratiocinattiva e induttiva, $3^{2}$ ed., Roma 1907, pp. 233-301; F. Chovet, Des rapports de l'induction et de la déduction, in Rev. de philos., 8 (1908), pp. 373-86; W. J. Roberts, The problem of induction, and the doctrine of formal cause, in Mind, 18 (1909), p. 338 sgg.; G. Sorteis, Nature du syllogisme inductif, in Rev. de philos., 2 (1903), pp. 39-44; M. D. Roland-Gosselin, L'induction chez Aristote, in Rev. des sciences philos. et théol., 4 (1910), pp. 39-48; B. van Benthem, Reai sur l'induction, son domaine, son fondement, Zwolle 1923; J. Nicod, Le probleme logique de l'induction, Parigi 1924; N. Monaco, Critica, $3^{\circ}$ ed., Roma 1928, pp. 188-213; A. Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation, Parigi 1920; J. De Tonquedec, La critique de la connaissance, 2 ed., Ivi 1929, pp. 247-78; H. H. Duba, Rational induction, Chicago 1930; C. Geny, Critica, $3^{\circ}$ ed., Roma 1932, pp. 304-12; P. Hoenen, De origine primorum principiarum, in Gregorianum, 14 (1933), pp. 123-84; I. Merizsin, Eléments de philos. II, I, Petite logique, II ed., Parigi 1933, pp. 302-34; S. Vanni-Rovighi, Concezione aristotelico-tomista e concezioni moderne dell'i., in Riv. di filas. nesc., 26 (1934), pp. 378-93; P. Siwek, La structure logique de l'induction, in Gregorianum, 17 (1936), pp. 224233; I. De Vries, Denken und Sein, Friburgo in Br. 1937, pp. 249232; J. Fröbce, Logica formalit. Roma 1940, pp. 291-318; C. Fabro, Percezione e pensiero, Milano 1941, pp. 226-49 (nall'i. aristotelico-tomista); M. Williams, The ground of induction, Cambridge (Mass.) 1947; F. Féraud, Induction amplifiante et infé-renie statistique, in Dialectica, 3 (1949), pp. 127-52; P. Edwards, Russell's doubts about induction, in Mind, 38 (1949), pp. 141-63.
## INDUZIONE AL PECCATO. - Induce al peccato
chi con la parola, con l'esempio e con la cooperazione incita il prossimo o lo incoraggia a commettere azioni peccaminose.
Con la parola si induce al peccato imponendo o consigliando il male o incoraggiando a commetterlo. Qui si tratta di cooperazione morale positiva che prende il nome di mandato, di consiglio, di inoltamento e che crea la cosiddetta obbligazione solidale per la restituzione del mal tolto o per la rifusione dei danni procurati al prossimo.
Con l'esempio si induce al peccato quando con detti o fatti meno retti si porge al prossimo occasione di peccato; ossia gli si dà scandalo. Lo scandalo dato può essere : a) diretto, quando si dice o si fa qualche cosa con il preciso scopo di indurre il prossimo al peccato, o per rovinarlo spiritualmente (diretto formale) o per proprio vantaggio (diretto non formale); b), indiretto, quando con il proprio detto o fatto meno retto, pur non mirando a indurre al peccato, si prevede che il prossimo prenderà occasione di commettere il male.
Con la cooperazione si partecipa con atti positivi all'altrui peccato. E si partecipa o formalmente, quando si concorre all'azione esterna cattiva altrui, condividendone anche la cattiva intenzione; o soltanto materialmente, quando si presta soltanto l'atto esterno. La partecipazione inoltre può essere prossima, se il concorso prestato è di sua natura lesivo della legge; o remota, se del concorso prestato di per sé buono o indifferente il prossimo abusa per trasgredire la legge.
Per la moralità di detti atti, v. anche: cooperazione, La c. al male o al peccato; mandato; scandalo.
BinL.: H. Jung, Scandale, in DThC, XIV, coll. 1246-54; St. Willelms, De restitutione facienda per mandatum aut inusisnem, in Collationes Brugenses, 38 (1948), pp. 186-91; id., De restitutione facienda a cooperatoribus positivis stricto sensu, ibid., pp. 352-69.
Andrea Gennaro
"INEFFABILIS DEUS". - Con queste parole comincia la lettera apostolica (bolla dogmatica), con cui Pio IX definì, l'8 dic. 1854, il dogma dell'Immacolata Concezione (v.).
L'insigne documento, frutto di lunghi e diligenti studi della commissione teologica stabilita dal Papa, svolge con chiarezza e calore le ragioni che condussero la Chiesa alla solenne definizione. Per l'intima solidarietà, che vige fra tutte le parti della mariologia, la bolla I. D. richiama principi ed emette affermazioni di grande valore e significato, concernenti la predestinazione della Vergine, la sua impeccabilità, la mediazione di tutte le grazie, l'associazione di Maria all'opera della salvezza.
BibL.: X. Le Bachelet, Immaculée Conception, in DThC, VII, coll. 1193-1214 (scoria della preparazione della bolla); A. Tondini, Le emicliche moriane, Roma 1930, pp. 29-57 (testo latino della bolla con versione italiana). Antonio Piolanti
INERRANZA. - Immunità da errore, dote di cui godono i libri della S. Scrittura e che li preserva da ogni errore formale. L'i. si distingue in i. facti (di fatto) ed in i. iuris (di diritto), a seconda che dell'errore si escluda solo la presenza nel caso particolare, o anche la stessa possibilità. L'i. iuris (detta pure i. infallibilitatis) include anche l'altra.
Essezione Dio l'autore, o motive dell'ispirazione, alla Bibbia compete l'i. stessa di Dio, cioè l'i. iuris e l'i. facti. Le fonti della Rivelazione pongono il fondamento della i. biblica nell'origine divina della S. Scrittura : essendo parola di Dio, non può errare, altrimenti l'errore ricadrebbe su Dio. L'i., sebbene non solennemente definita, è un dogma di fedi (cf. Decis. della Pont. Commiss. Biblica del 24 febbr. 1934, in AAS, 26 [1934], pp. 130-31). L'i. importa la verità logica del contenuto della Bibbia, cioè la sua conformità con la realtà oggettiva, secondo quella modalità che Dio intende esprimere per mezzo delle parole dell'agiografo, dalle quali si deve stabilire il genere letterario adoperato, poiché a ciascun genere letterario contiene un determinato grado di obbiettività. I documenti pontifici stimolano ad esplorare i generi letterari (v.), specialmente del Genesi.
Presupposto dell'i. è la veracità della Bibbia, che pertanto non può ingannare. L'i. riguarda solo il testo originale; sussiste nelle versioni nella misura in cui queste lo riproducono.
L'i., negli ultimi 70 anni, è stata oggetto di molteplici contestazioni a motivo dei conflitti con le scienze che provocarono uno studio più approfondito, dando origine alla cosiddetta "questione biblica" (v. ispirazione biblica).
BinL.: G. Bonaccorsi, Questioni bibliche, Bologna 1904; C. Pesch, De inspiratione S. Scripturae, Friburgo in Br. 1906, pp. 347-473, 489-511; id., Supplementum contineas disputationes recentiores et decreto de inspiratione Scripturae, Ivi 1926, pp. 1368; F. Egger, Absolute und relative Wahrheit der bl. Schrift, Brixen 1909; F. Albanese, La veritzi nelle S. Scritture e le questioni bibliche, Palermo 1923; id., La Bibbia scelura di errore contiene alcune inaccumatezze, ivi 1929; id., Le questioni bibliche alla luce della esegesi tradizionale, ivi 1949; E. Florit, Ispirazione e i. biblica, Roma 1943; F. S. Pecporato, La S. Scrittura e le scienze, Chieri 1944; id., Miti e ispirazione biblica, ivi 1944; A. Bos, Inspiration et inérrance, in DBs, IV, coll. 520-59; A. Van Roey, De inerruatio S. Scripturae, in Collectanea Mechlinienoia, 33 (1948), pp. 158-60; Eufrasio di Cristo Re, I generi letterari e l'encicl. Divino afflante Spiritu v, in Questioni bibliche alla luce dell'encicl. Divino afflante Spiritu v, I, Roma 1949, pp. 1-30; G. Camellino, L'i. della S. Scrittura, Torino 1949. Bonaventura Mariani
INFALLIBILITÀ. - E quella prerogativa soprannaturale, per cui la Chiesa e il Papa non possono errare nel professare e definire la dottrina rivelata, per una speciale assistenza divina. L'i. non esclude soltanto l'errore di fatto, ma anche di diritto, eli-
## Page 1109

In alto a sinistra: CASA EPISCOPALE di Dinajgar. In alto a destra: IL CARDINALE GILROY SBARCA A BOMBAY per il primo Concilio plenario indiano (1950). In basso a sinistra: L'ORFANOTROFIO DI S. VINCENZO DE' PAOLI - Celicut. In basso a destra: CONFERENZA CON PROIEZIONI tenuta da un missionario - Bombay.
## Page 1110

(fot. Alinari)
AFFRESCO DI NARDO DI CIONE ( 1357 ca.) - Firenze, chiesa di S. Maria Novella, Cappella Strozzi.
## Page 1111
minando ogni possibilità di deviazione nel campo dottrinale.
L'i. della Chiesa differisce da quella di Dio, dalla quale deriva per partecipazione; non implica né manifestazione di nuove verità, né impulso soprannaturale a scrivere, ma un'assistenza divina (attribuita allo Spirito Santo) che dirige tutto l'insegnamento ecclesiastico con interventi negativi e positivi, impedendo la formulazione definitiva di falsi giudizi e indirizzando le menti del corpo docente alla retta comprensione e rielaborazione del dato rivelato. Attraverso questa assistenza è garantita pure l'i. del credente, che aderisce alla dottrina proposta alla sua fede da un magistero infallibile. L'assistenza divina non esclude i mezzi umani di ricerca della verità rivelata e dei suoi sviluppi, ma li suppone, li promuove e li preserva da deviazioni nel loro risultato finale. L'i. non è, dunque, l'onniscienza, l'impeccabilità, la taumaturgia abituale del Papa, né l'unione ipostatica di tutti i vescovi con lo Spirito Santo, come non raramente viene presentata dai protestanti.
L'i. della Chiesa, in genere, non è mai stata formalmente definita come dogma, ma deve indubbiamente ammettersi quale verità rivelata proposta dal magistero ordinario e universale; è supposta dal Concilio Vaticano nella definizione dell'i. del Papa (costit. Pastor aeternus, cap. 4; Denz-U, 1839); può stabilirsi, con tutta certezza, dall'esame dei testi neotestamentari e dalla primitiva tradizione.
i) La Chiesa, nel Nuovo Testamento, appare investita della stessa missione e dello stesso potere di Cristo. Ora la missione e il potere di Cristo ebbero per oggetto la predicazione della dottrina ricevuta dal Padre: cf. Mt. 18, 18; 28, 18-20; Mc. 16, 15-16. 20; Lc. 10, 16; Rain. 1, 5; I Cor. 1, 17; II Cor. 5, 20; 10, 4; I Tim. 1, 19; I Io. 2, 24; II Io. 1, 10.
2) I testi della solenne investitura dei poteri di Cristo agli Apostoli (Mt. 28, 18-20 e Mc. 16, 15-16), oltre la missione generale d'insegnare con il compito di «far discepoli», promettono un'assistenza efficace, i cui limiti di tempo sono gli stessi della durata del mondo presente. «Io sono con voi» è, nell'uso biblico, assicurazione divina di buon esito della missione affidata da Dio ai suoi messi, missione che nei testi citati è conservazione e insegnamento orale del Vangelo.
3) Gesù Cristo minaccia la dannazione eterna a chi non crederà alla predicazione apostolica (Mc. 16, 16); minaccia assurda se il magistero della Chiesa potesse concepirsi in disarmonia con la dottrina del Maestro.
4) Gesù indicò anche la causa soprannaturale dell'i. additandola nello spirito di verità, che, posseduto e operante, assisterà gli Apostoli, come suoi testimoni e interpreti della sua dottrina, illuminandoli, santificandoli con ogni verità, facendoli una cosa sola con lui e con il Padre (Lc. 24, 48-49; Io. 14, 16 sgg. 26; 15, 26; 16, 7-14; 17, 17; Act. 1, 8 e 2, 4).
5) Gli Apostoli, d'altronde, appaiono pienamente consapevoli della loro i. (Act. 5, 32; 15, 28) e trasmettono i loro poteri ai successori (I Tim. 4, 11-16; II Tim. 2, 2; Tit. 1, 5) secondo una legge di successione chiaramente attestata da s. Clemente Romano (Cor., 44, I) e contemplata già nelle promesse di Gesù.
6) I Padri più vicini agli Apostoli riecheggiano lo stesso insegnamento. Per s. Ignazio d'Antiochia i vescovi sono la dottrina stessa di Cristo, come questi è la dottrina del Padre; ad essa devono unirsi i fedeli (Ephes., 3, 2; cf. Philadelp., 3, 2). Per s. Ireneo la dottrina apostolica, pervenuta mediante la successione dei vescovi, è il criterio per discernere la verità dall'eresia (Adv. haer., 1, 10, 1; 3, 3, 1; 3, 4, 1).
Ma il Collegio episcopale, erede dei poteri del Collegio apostolico, infallibile sia nelle solenni definizioni dei concili (v.), sia nel magistero (v. MADISteno della chiesa) ordinario e universale, esplica
la sua missione di insegnamento soltanto in subordinazione al suo capo, secondo la divina istituzione del primato, che racchiude, perciò, nella sua stessa natura, l'i., attributo inseparabile dal magistero universale. Il papa è anzi l'unico soggetto immediato o diretto, o la fonte, rispetto alla Chiesa, dell'i., secondo la speculazione teologica oggi prevalente, insinuata anche da un testo della Mystici corporis (AAS, 35 [1943], p. 216), e già formulata così dal teologo passionista Giacomo del S. Cuor di Maria: «Il papa non è infallibile da sé, ma da lui, Gesù; nondimeno il papa è infallibile per sé, come per sé è infallibile Gesù Cristo. Laddove la Chiesa non è infallibile né da sé, né per sé ma da Cristo per il papa». La conclusione scaturisce dall'indole universale dell'insegnamento papale, poiché dove si trova insegnamento ecumenico in tutta la sua intensità, ivi è pure esercizio d'i. Per questo i testi biblici che stabiliscono il primato fanno pure fede dell'i. pontificia. Così in Mt. 16, 18-19 le tre immagini parallele di fondamento, di clavigero, di legatore e scioglitore, in funzione di vicario di Cristo, autenticato nelle sue decisioni dal Cielo, assegnano a Pietro, con gli altri poteri sovrani, anche quello del supremo magistero. In Io. 21, 15-17 è anche più esplicitamente indicato l'incarico di pascere l'intero gregge di Cristo. Indicazione specifica dell'i. pontificia si ha in Lc. 22, 31-32. Gesù ha appena risposto alle contese dei Dodici sul primato, inculcando loro il nuovo spirito dell'autorità (24-27), quando affida a Pietro, ripetendo anteriori designazioni, l'ufficio di confermare nella fede tutti i fratelli. Sembra una applicazione di Mt. 16, 18-19, un particolare della lotta ivi annunciata tra la Chiesa e le potenze infernali. Molti Padri e il Concilio Vaticano hanno veduto in questo testo la chiara affermazione dell'i. pontificia (cost. Pastor aeternus, cap. 4; Denz-U, 1836).
S. Ireneo in un testo celebre (Adv. haer., 3, 3, 2) afferma apertamente il supremo magistero della Chiesa romana, impersonata nei suoi vescovi, radice dell'unità dottrinale della Chiesa universale, assommando in sé le qualifiche di teste, di custode e d'organo della Tradizione apostolica, di criterio pienissimo di verità contro tutte le eresie, equiparabile al consenso di tutte le Chiese apostoliche insieme (v. C. Mohrmann, A propos de Irenaeus 3, 3, 2, in Vigiliae Christianae, 3 [1949], pp. 57-61 : nuova interpretazione del passo, che ne aumenta il valore probativo). Tertulliano è costretto a constatare, suo malgrado, che il vescovo di Roma è riconosciuto come l'arbitro della comunione e ortodossia ecumenica (Adv. Prax., 1).
Particolarmente attestata è fin dai primi secoli cristiani l'usanza del ricorso a Roma ad ogni insorgere di qualche pericolo per la fede, come sono numerosi e decisivi gl'interventi pontifici contro le eresie. I casi di s. Dionigi di Alessandria, del pelagianesimo, del nestorianesimo e del monofisismo, con le decisioni dei papi s. Innocenzo I, s. Zosimo, s. Bonifacio I, s. Celestino I e s. Leone Magno, nonché la formula di s. Ormieda sono tra i più noti e dimostrativi (Denz-U, 100, 109, 110, 112, 149, 171).
Dopo un riconoscimento, che in Occidente può considerarsi quasi ininterrotto, si giunge al II Concilio di Lione (1274), che proclama il papa «giudice definitivo delle questioni intorno alla fede» (Denz-U, 466). La parentesi conciliarista (v. conciliarismo) poté parer chiusa quando il Concilio di Firenze (1445) chiamò il papa «Dottore supremo di tutti i cristiani», munito di pieno potere (Denz-U, 694), ma al contrario l'errore si diffuse largamente (v. H. ledin, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia 1949, pp. 34-53) e il gallicanesimo (v.) persistette nella pericolosa via affermando che il papa
## Page 1112
non è infallibile "nisi Ecclesiae consensus accesserit" (Denz-U, 1325). Toccò al Concilio Vaticano (1870) riaffermare solennemente la Trodizione e spiegare in un quadro meglio definito la locuzione ex-cathedra, escludendo cosi le esagerazioni e le incertezze di alcuni infallibilisti (Denz-U, 1832-40).
La definizione ex-cathedra, unico caso in cui si abbia, strettamente parlando, esercizio dell'i. pontificia, non si verifica se non quando il papa si pronuncia con sentenza manifestamente definitiva e destinata a tutta la Chiesa, mettendo in opera tutto il suo potere dottrinale ecumenico.
L'i. è nel Papa prerogativa personale, non perché come persona privata egli sia garantito da errore o da eresia, questione libera, ma nel senso che è infallibile ciascuno dei successori di Pietro, senza eccezione, e non la sola serie o la Sede romana considerate come ente morale, secondo le pretese di certi gallicani. Potrebbe anche dirsi personale, con intenti più positivi, per escluderne la comunicabilità : essa infatti non può delegarsi. Fu e talvolta è ancora detta "assoluta" e "separata", termini da molti rigorositi, ammissibili solo nella funzione storica di esclusione della condizione del consenso della Chiesa, sotto la quale condizione (che la minerebbe in radice), eran disposti ad accettarla anche gli ultimi gallicani, che tentarono, ma invano, di introdurvi almeno un accenno nella definizione vaticana.
Il Concilio Vaticano non definì però l'oggetto dell'i. pontificia, limitandosi a dichiararlo identico a quello dell'i. della Chiesa, che alcuni Padri avrebbero voluto fosse definito prima. Su questo argomento però si hanno precise indicazioni del magistero ordinario e una dottrina bene elaborata dai teologi.
Deve ritenersi di fede che la Chiesa è infallibile nell'insegnamento di quanto è esplicitamente o implicitamente rivelato, secondo l'accezione di esplicito e implicito più comune nella teologia odierna. La custodia, spiegazione e proposizione della dottrina stessa del Divin Maestro fu infatti affidata al magistero apostolico. L'ampiezza di questo oggetto è indicata chiaramente nei termini stessi che garantiscono l'i. : nel suo àmbito stanno "ogni verità rivelata agli Apostoli dallo Spirito Santo (Io. 14, 26; 16, 13), "tutta la predicazione" di Gesù (Mt. 28, 20), "le parole di Gesù venute dal Padre" (Io. 17, 6-8), "il Vangelo del Regno" (Mt. 24, 14; 26, 13). Logicamente vi è compresa l'i. nella condanna del l'eresia (v.), che si oppone contraddittoriamente alla Verità rivelata. Per questa prerogativa può ancora la Chiesa infallibilmente fissare il canone della S. Scrittura, dichiarare l'estensione dell'ispirazione biblica, definire il senso di un testo biblico dogmatico, scegliere formole dogmatiche adatte ecc. Tutto ciò viene dalla maggior parte dei teologi moderni chiamato l'oggetto diretto o primario dell'i.
Nell'oggetto secondario vengono raggruppate quelle che con termine generico si chiamano "verità connesse". Le quali formalmente non si trovano nella Rivelazione, ma sono con questa cosi strettamente legate, che vi si possono dire sortualmente contenute. L'errore intorno a queste applicazioni del principio rivelato scuoterebbe le stesse basi su cui poggiano e metterebbe in pericolo la fede. Le verità connesse devono quindi ritenersi presenti nella mente del Divin Maestro nell'atto di comunicare la sua Rivelazione, come in ogni essere intelligente sono logicamente presenti le conseguenze più immediate delle sue affermazioni.
Le classi più considerate di queste verità connesse sono quelle delle conclusioni teologiche (v.) dei fatti dogmatici (v.), della canonizzazione (v.), della legislazione ecclesiastica. La connessione della canonizzazione con la Rivelazione appare dal fatto che essa non è se non l'applicazione concreta di due articoli di fede, quello sul culto dei santi (v.) e l'altro della comunione dei santi (v.),
oltre che interesse lo stesso costume religioso cristiano, essendo il canonizzato proposto anche come modello di perfetta virtù. Per la legislazione il nesso si rivela nella dipendenza che questa ha dai principi morali rivelati, che vengono qui interpretati e applicati per tutta la Chiesa. Un caso particolare è costituito dall'approvazione solenne degli Ordini religiosi, tali in senso stretto. Con essa la Chiesa dichiara che un genere di vita è via sicura alla perfezione cristiana. L'i. non coinvolge però un giudizio di maggiore o minore prudenza nella promulgazione delle leggi ecclesiastiche universali.
Il principio dell'i. intorno all'oggetto secondario ha per sé il consenso unanime della teologia cattolica, anzi la sua certezza vorrebbe da alcuni teologi, animati dall'ampiezza delle promesse di Cristo, elevarsi al grado di fede divina (accenni del magistero ecclesiastico in merito in Denz-U, 1898, 1722, 1817, 2005). L'assenso dovuto dai fedeli alle definizioni intorno alle verità connesse è detto generalmente assenso di fede ecclesiastica. Ma una forte corrente teologica, di cui i maggiori rappresentanti sono Schiflini, Cordeli, Tuysern, Marin-Sola, Beraza, Stolz, vorrebbe abolire, con la distinzione tra oggetto primario e secondario dell'i., anche la stessa fede ecclesiastica, e stabilire un oggetto unico, la dottrina rivelata, comunque rivelata, da tenersi, dopo la definizione della Chiesa, di fede divino-cattolica.
BibL.: T. Gonzalez, De infallibilitate Romani Postificis, Roma 1689; P. R. Kenrick, De pontificia infallibilitate, analis in Custilio Vaticano definenda propositur, Napoli 1870; V. Wilmers, Animadvertiones in quatuor contra Romani. Postificis infallibilitatea edita libellas, ivi 1870 ; I. H. Newman, Il papail Sillabo el'i. papale, trad. it. di D. Batsini, Torino 1909; G. Bononelli, La Chiesa, Sena S. Giovanni 1913, pp. 90-119; L-V. Bunevi, De Ecclesia Christi, Parigi 1923, pp. 133-46; E. Dublaschv, Iubullibilita du pape, in DThC, VII, coll. 1698-1717; D. Palmieri, Trastatus de Romano Postifex, $4^{2}$ ed., Roma 1931, pp. 396-612 (magistralc esposizione); C. SilvaTarouca, Institutiones historine ecclesiasticae, II, ivi 1933, pp. 60190 (preziosa documentazione); N. Jung, Le magistère de l'Eglise, Parigi 1935, pp. 111-77; P. Santini, Il primato e l'i. del romano pontefice in s. Leone Magno e gli scrittori greco-costi, Grottoferrara 1936; A. Vellico, De Ecclesia Christi, Roma 1940, pp. 392-442; 473-83; T. Zapelena, De Ecclesia Christi, II, ivi 1940, pp. 38-108; Ph. Alonso Barcena, De Ecclesiae magisteria et de Divino traditione, Madrid 1941, pp. 45-142; F. M. Braun, Nuovi aspetti del problema della Chiesa, trad. it. di R. De Sanctis, Srencla 1942, pp. 89-96; A. Lara, L'autorità e l'i. del papa nella dottrina favunienne del sec. XVI, in Gregorianum, 23 (1942), pp. 348-74; Federico dell'Addolorata, L'i. pontificia secondo il vẹo. Domenico della Madre di Dio, Caravato 1943 (a p. 137 la citazione del p. Giacomo del S. Cuore di Maria); P. Parente, Theologia fundamentalis, Roma 1946, pp. 164-69; G. Siri, La Chiesa, la Rivelazione trosmessa, ivi 1948, pp. 61-73, 102-10; B. Bartmann, Manuale di teologia dogmatica, trad. it. di N. Bussi, II, Alba 1949, pp. 396414; M. Maccarone, Una questione inedita dell'Olivi coll'i. del papa, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, 3 (1949), pp. 300343 (si tratta della già completa formulazione della dottrina dell'i. nel medioevo).
Federico dell'Addolorata
INFAMIA. - Può indicare : cattiva fama, vituperio, nominanza di vergogna, scelleratezza. (v. FAMA). Qui si vuol parlare di un particolare istituto giuridico che fu proprio del diritto romano e che, modificato, si ritrova nel diritto canonico.
Nel diritto romano indica una diminuzione dell'onore, la quale causa a chi ne è colpito delle incapacità, che, stabilire dapprima nell'editto pretorio (divieto di rappresentare altri in giudizio, postulare pro aliis, e di farsi rappresentare, dare cognitorem) ebbero ampio sviluppo nel periodo imperiale, fino alla definitiva sistemazione giustinianca.
I precedenti più antichi si erano avuti nella nota censoria e nella nota consolare (la quale ultima si aveva quando i consoli respingevano la candidatura di un cittadino ad una magistratura).
Nella legislazione imperiale l'i. poteva cessare per indulgenza del Senato o dell'imperatore e per revoca della condanna dalla quale fosse derivata.
Dall'i. va distinta la semplice turpitudo (o i. facti degli interpreti) che può risultare da un'indagine eseguita volta per volta sull'onorabilità di una persona.
## Page 1113
Il diritto canonico distingue ugualmente una i. iuris e una i. facti. Secondo il CIC l'i. iuris è una pena vendicativa (can. 2216) comune (can. 2291, 40), che si ha solo come conseguenza di fatti tassativamente espressi nel diritto (can. 2299 § 2) e può essere pena latae sententiae (cann. 2320; 2328; 2343 § $1,2^{\circ}, \S 2,2^{\circ} ; 2351 \S 2 ; 2356$ § 1) o ferendae sententiae (cann. $2314 \S 1,2^{\circ} ; 2359$ § 2). Le conseguenze penali sono molto gravi: irregolarità ex defectu (can. $984,5^{\circ}$ ); inabilità a benefici, pensioni, offici e dignità; inabilità agli atti legittimi; ad esercitare un diritto od una carica ecclesiastica; esclusione da ogni ministero sacro (can. 2294 § 1). Particolari conseguenze si hanno in diritto processuale. L'i. iuris è per sua natura perpetua e può cessare solo per dispensa da parte della Sede Apostolica. L'i. facti si contrae dal fedele che per la sua cattiva condotta (vob patratum delictum vel ob pravos mores s) ha perso la sua reputazione presso la comunità dei buoni fedeli; la valutazione concreta di questa situazione è rimessa al potere discrezionale dell'Ordinario (can. 2293 § 2). Le conseguenze giuridiche sono pure molto gravi: impedimento a ricevere gli ordini (can. $987,7^{\circ}$ ); esclusione da benefici, offici, dignità, dai ministeri sacri, dagli atti legittimi.
Poiché la i. facti più che una pena è una situazione concreta, la cessazione della medesima si ha con il risolversi della situazione stessa che vi ha dato luogo, soprattutto in conseguenza dell'emendazione dell'interessato, il cui giudizio discrezionale è lasciato all' Ordinario (can. 2295).
Bias.: U. Brasiello, La repressione penale in diritto romano Napoli 1937, passim; Werne-Vidal, VII, p. 362 sgg.; I. ChelodiP. Ciprotti, Ios canonicum de delictis et poenis, Vicenza-Titento 1943, p. 63 sgg.; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 10: ed., Napoli 1949, p. 39 sgg. Luigi Oldani
INFANTA. - Prelatura nullius e città nelle Isole Filippine, creata il 25 apr. 1950 dal papa Pio XII con la cost. apost. Praecibus anmuntes, per smembramento dalla diocesi di Lipa delle Isole Polillo e della parte settentrionale della provincia civile Queson; la sede residenziale della prelatura è fissata nella città di I.; la chiesa di S. Marco Evangelista viene elevata a dignità prelatizia; la prelatura è suffraganea di Manila.
Bial.: AAS. 42 (1930), pp. 387-89. Enrico Jesi
INFANTICIDIO. - Da infanticidium (infans e caedo). E l'omicidio volontario commesso sulla persona di un neonato. In senso stretto è l'uccisione intenzionale di un neonato fatta dalla madre o da un membro della famiglia per salvarne l'onore. In questi termini è inteso dalla massima parte dei codici moderni; di qui la necessità di una considerazione speciale.
In Grecia dovevano essere necessariamente uccisi i neonati deformi (Sparta) oppure il padre disponeva con potere assoluto della propria creatura (Atene).
A Roma la madre che uccideva il proprio nato era considerata come rea di omicidio e punita secondo la Legge Cornelia (Dig., 46, 9); il padre invece, in virtù della patria potestas, poteva impunemente uccidere i propri figli.
Il cristianesimo condannò severamente sin dai suoi inizi l'i. (Pseudo-Barnaba, Ep., 19: PG 2, 778; Ep. ad Diagnetum, 5 : ibid. 1174); con estrema violenza vi si opposero gli apologeti, accusando spietatamente di tale visio i pagani (s. Giustino, I Apol., 27 : PG 6, 370; Atem agora, Legatio, 35: ibid. 970; Tertulliano, Apol., 9: CSEL, 69, p. 26; id., Ad nationes, 1, 16: ibid., XX, p. 87; Minucio Felice, Octavius, 30: ibid., II, p. 43; Clemente Al., Paedag., 3, 3: PG 8, 585; Lattanzio, Dir. Inst., 6, 20: CSEL, 19, p. 559). I Padri continuarono coraggiosamente la lotta (s. Basilio, Sermo 24: PG 32, 1378-79; s. Ambrogio, Hexaemeron, 6, 4: CSEL, 32, p. 218). A loro volta i concili stabilirono pene molto gravi contro
coloro che si rendevano colpevoli di tale delitto (Concili di Elvira [ca. 305], can. 63; Concilio di Ancira [314], can. 21; Concilio di Lerida [324], can. 2; Concilio di Magonza [847], can. 21). Non deve essere dimenticato che, sotto l'influsso della Chiesa, gli imperatori romani, cominciando da Costantino, si schierarono contro l'i.
Nel medioevo e anche più tardi l'i. era punito ordinariamente con la morte come omicidio qualificato: ma a volte, tenendo conto delle speciali condizioni psicologiche della madre, specialmente nei casi di filiazione adulterina, la pena di morte era commutata nella relegazione a vita in un convento. Le sanzioni ecclesiastiche per tale delitto rimasero molto severe, come risulta dalla Decretali di Gregorio IX (1-3, de his qui filias occiderunt, V, 9).
Le leggi penali dei singoli Stati moderni hanno fatto dell'i. un problema a parte, prevedendo una diminuzione di pena, nei casi di uccisione di un neonato da parte della madre o di uno della famiglia per causa d'onore. Così in Italia (Cod. pen., art. 578).
La considerazione morale dell'i. diretto (per l'i. indiretto o abbandono d'infanzia v. infansia abbandonata) non può basarsi sul principio della causa d'onore addotta dalla legge dello Stato. L'i. è peccato grave. Anzi l'uccisione del neonato da parte della madre o di un membro della famiglia è omicidio qualificato, contenente una duplice malizia.
E peccato grave contro la giustizia ( V comandamento), poiché in nessun caso i genitori e tanto meno i parenti sono padroni della vita del neonato, che appartiene solo a Dio. E peccato grave contro la pietà (IV comandamento), non potendo i genitori negare al neonato quei beni che per volontà di Dio, espressa dalla natura, essi son chiamati a dargli, primo fra i quali la conservazione della vita.
Tuttavia nel caso singolo di i., quando la madre stessa, nell'immediato puerperio, uccide la propria creaturina, dovranno essere tenute presenti le particolari circostanze fisio-psicologiche della madre che certamente influiscono sulla sua volontà, diminuendone in parte la libertà di determinazione e quindi la responsabilità morale. Questa verrà giudicata in base alle norme oggettive e alle speciali condizioni suaccennate, che hanno un peso considerevole nel determinare una madre a rendersi colpevole d'i.
Per l'accusa di i. lanciata contro i cristiani, v. ACCUSE CONTRO I CRISTIANI.
BISL.: C. Imbert, Dissertatio inauguralis iuridica de crimine infanticidit, ritens interpretationem et censuram eorum quae ius adiernum de hoc crimine statuit, Lovanio 1822; O. Elo, Kamistische Beiträge zur Frage der Privilegierungsgründe beim Kindronord, Helsinki 1939; R. Pannain, s. v. in Nuovo dig. ital., VI, coll. 1057-65; G. Palazzini, Ius foetus ad vitam, Urbanio 1943, passim. Vittorio Maconi
INFANTILISMO. - Particolare condizione dell'individuo caratterizzata dalla persistenza di uno sviluppo e di caratteri infantili in età già posteriore alla pubertà; ciò nei riguardi della statura e del peso; particolarmente, del deficiente sviluppo dei caratteri sessuali primari e della più o meno completa assenza di quelli secondari. Al quadro dell'i. corporeo e sessuale può associarsi quello psichico, apparendo un grado d'intelligenza notevolmente inferiore a quello che sarebbe proprio dell'età del soggetto.
Esistono forme differenti d'i. in rapporto alla causa produttrice; assai spesso questa è legata a difetto di funzione di una singola o di un gruppo di glandole a secrezione interna (ipofisi, tiroide, surreni, pancreas) o a vizio di cuore congenito o precocemente acquisito. Una particolare forma è l'i. mongoloide, legato probabilmente a difetti dello sviluppo cerebrale (v. frenastenia) unito a disfunzioni endocrine pluriglandolari.
## Page 1114
Non va confuso l'i. con il nanismo, in cui l'individuo, pur presentando in età adulta proporzioni fisiche infantili, possiede uno sviluppo normale, a volte anzi esagerato, dal lato sessuale e intellettuale, apparendo cosi non come bambino, o fanciullo, ma come uomo in miniatura.
Differenti sono i gradi d'i. secondo il livello cui è arrestata l'evoluzione dell'individuo; si parla cosi d'i. in senso stretto o di puerilismo o di prepuberismo persistente.
Alcune forme d'i. possono risentire le cure, ciò secondo la causa cui sono legate e l'età vera raggiunta dal soggetto al momento dell'osservazione; in modo particolare sono suscettibili di cura e miglioramento le forme legate a deficienza della tiroide.
Gli i. psichici, dal lato educativo, vanno trattati e possono giovarsi dei particolari metodi usati per i minorati psichici (v.); dal lato morale, vanno considerati capaci di una responsabilità corrispondente alla loro possibilità d'intendere e di volere, calcolata sul livello della loro età apparente.
BinL.: N. Pende, Endocrinologia, Milano 1934; A. Ceconi, Medicina interna, VI, Torino 1937, pp. 635-37; M. Messini, Terapia clinica, II, ivi 1944, pp. 1722-23; H. Selye, Textbook of endocrinology, Montréal 1947; V. Patrono, Gli ipogenitalismi, Roma 1930.
Giuseppe de Ninno
INFANZIA. - Da infans $=$ che non parla. Subito dopo la fase neonatale, nello svolgersi delle età della vita (v.) si incontra l'i. In rapporto a considerazioni di indole varia sembra che essa meriti di essere nettamente separata dalla fanciullezza (v.) e dalle prime settimane di vita debba prolungarsi a circa tutto il sesto anno. Attraverso tale periodo l'individuo subisce uno sviluppo organico e psicologico, capace di renderlo adatto al suo vero incontro con la vita, nei primi rapporti extra-famigliari (scuola).
L'i. può essere divisa in tre periodi. La prima, o piccola i., dalla seconda settimana di vita comprende tutto il primo anno, durante il quale l'individuo, quasi concentrando ogni sua attività nella vita vegetativa, in particolare la funzione digerente, accresce cosil la propria massa corporea da triplicare, al termine del primo anno, il peso che aveva alla nascita. Però, anche nei riguardi della vita di relazione, l'organismo va sviluppando i suoi strumenti, come è provato dal fatto che mentre alla nascita del feto il cervello in media è di ca. 330 grammi, dopo un anno esso è più che raddoppiato (in media ca. 776 grammi). A tre mesi il bimbo comincia a sostenere il capo, a sei il tronco e, circa al termine dell'anno, muove i primi passi, tentando una prima esplorazione del ristretto mondo che lo circonda. Tale prima fase è contraddistinta anche dal successivo spuntare dei denti, dagli incisivi ai primi quattro piccoli molari, il che rende capace il bambino di passare dall'allattamento alle prime prove con una alimentazione più vicina a quella dell'adulto.
La seconda i. comprende il secondo e il terzo e i primi sei mesi del quarto anno di vita. Ora il bambino va acquistando una maggiore autonomia nei riguardi dei suoi allevatori, sempre più capace di muoversi liberamente e indipendentemente nell'ambiente in cui vive. Procede in lui di pari passo il ricmpimento delle sue forme corporee (fase di turgor) e l'arricchimento del patrimonio psicologico, per lo sviluppo del processo di fissazione delle immagini (particolarmente verso il $3^{\circ}$ anno di età) e l'intenso desiderio di conoscere ("età del perché", fra il $3^{\circ}$ e il $4^{\circ}$ anno). In tale periodo la vita psichica è dominata dalle impressioni sensitive e sensoriali e si svolge nel settore della affettività, prevalendo gli stati emotivi passionali della gioia o del dolore. La sua principale occupazione è il gioco, che, in tale età, non va considerato una forma di dissipazione o di riposo, ma il mezzo con cui il bambino, muovendosi, correndo, saltando, compie una efficace ginnastica, ottimo addestramento dei suoi muscoli; con le iniziative e le combinazioni dei suoi giochi, l'osservare, il maneggiare, lo scomporre, il distruggere i propri giocattoli, con il chiedere. incessantemente il perché di tutte le cose, arricchisce il patrimonio della sua immaginazione, accumulando, senza avvedersene e senza
fatica, i preziosi capitali di tutte le operazioni psicologiche che svolgerà poi nelle età successive.
Segue la terza i. che si chiude, circa alla fine del $6^{\circ}$ anno di età, con una specie di rivoluzione fisio-psicologica ("piccola pubertà» del Pende o fase di «piccolo schizoidismo») in cui, in contrasto con le precedenti fasi di turgor, si ha, dal lato del corpo, un prevalere della differenziazione organica, con dimagramento, allungamento degli arti, sviluppo in altezza (fase di proceritas); dal lato neuropsicológico, accentuazione del nervosismo, prevalere della vita di relazione; il sentimento diviene meno esuberante, va attenuandosi l'affettuosità prima più particolare verso la madre (Freud parla qui di fine del « complesso di Edipo»). Dispettono con quelli che lo circondano, più indifferente agli altri e più chiuso in se stesso, l'individuo è meno sensibile al rimprovero e al castigo, tendente alla disobbedienza e alla ribellione. In tal periodo la disobbedienza del bambino prende un aspetto particolare, non più la forma ostinata dell'i., ma il manifestarsi di un proprio modo di vedere e giudicare le cose. Diminuisce la riservatezza e il naturale senso di pudore, con una maggior curiosità per gli organi e i fenomeni propri del sesso; una tale età è pericolosa dal lato educativo per il formarsi di prime impressioni, tendenze, complessi a contenuto sessuale.
Ma ormai questa piccola burrasca, preludio alla grande propria dell'adolescenza (v.), si calma nella bonaccia della fanciullezza (v.), mentre il soggetto va riacquistando le proporzioni corporee e le caratteristiche endocrine e neuro-psichiche proprie dei periodi di turgor. Si è ormai entrati nella vera età educativa e nel periodo della scuola primaria, in cui il fanciullo comincerà a far tesoro delle prime esperienze del mondo, ormai più ampio, che lo circonda.
Nei riguardi dell'equilibrio endocrino e neuro-vegetativo, nella prima fase dell'i. prevale l'azione del timo, del pancreas, della corteccia surrenale e del parasimpatico; durante la crisi della «piccola pubertà " si ha una temporanea iperfunzione della tiroide, di alcuni ormoni della preipofisi, della midollare dei surreni, delle gonadi endocrine che tentano un primo liberarsi dall'azione inibitrice dell'epifisi (v. endocrine, glandole), del simpatico.
Secondo i differenti autori, la voce i. è usata a comprendere periodi di differenti estensioni e caratteristiche. Cosi, da alcuni il vocabolo viene applicato a tutto il periodo di vita compreso dalla nascita al $12^{\circ}$ anno, con divisione in prima i. (fino al $3^{\circ}$ anno) e seconda i. e fanciullezza (dal $3^{\circ}$ al $12^{\circ}$ ). Altri riservano il nome al $1^{\circ}$ anno, escluse le prime due settimane di vita neonatale, chiamando già fanciullezza l'età dal $2^{\circ}$ al $10^{\circ}$ anno di vita, divisa in prima e seconda fanciullezza con taglio circa sui sei anni. L'inquadramento prescelto per questa voce sembra più corrispondente all'uso del linguaggio comune ed ai successivi aspetti assunti dalla vita nel periodo che va dalla nascita all'adolescenza.
Il comportarsi dello sviluppo e della muta dei denti contribuisce a segnare bene i confini terminali e intermedi dell'i.; su ciò v. età della vita; fanciullezza.
BinL.: N. Pende, Crescenze e ortogenesi, Milano 1936; C. Midulla, La crisi puberale, ivi 1938, pp. 12-22; M. Berbera, Ortogenesi e biotipologia, Roma 1943; N. Pende, La scienza moderna della persona umana, Milano 1947. Giuseppe de Ninno
La pedagogia della i. - La fase dello sviluppo, ora considerata, coinvolge problemi della massima importanza, non solo in se stessi, ma anche e soprattutto per le conseguenze che potranno ripercuotersi sulle fasi successive in bene o in male; donde la necessità per l'educatore di studiare attentamente la linea di condotta e gli atteggiamenti de seguire.
I. Il problema della suggestionabilità. - Fino ai 4 anni si ha generalmente nel bambino, che non possiede ancora la capacità critica, soltanto l'imitazione; egli si limita a riprodurre con la maggiore fedeltà i gesti e le parole degli altri, senza rendersi conto di ciò che vede fare o sente dire; si tratta di semplice esplicazione del suo bisogno di attività. Dai 4 anni circa, in poi, subentra il fat-
## Page 1115
tore suggestivo; il bambino non agisce più passivamente come prima, ma attivamente, subendo l'ascendente delle persone che lo circondano o si curano di lui, e anche dell'ambiente; si tratterà ancora in moltissimi casi delle medesime azioni di prima, ma ora esse vengono compiute sotto un impulso diverso, con una certa coscienza, perché quella determinata persona, e non altre, fa o parla cosi. E l'imitazione non avviene solo quanto alle parole e agli atti, ma anche quanto ai sentimenti, ai giudizi e alle disposizioni della volontà. Di qui il forte potere livellatore della suggestione nel campo della educazione.
L'educatore, pertanto, se ne potrà servire per formare nel bambino abitudini buone e impedire il formarsi di quelle cattive, p. es., per indurlo a compiere una azione ripugnante o noiosa (mangiare un cibo che non piace, trangugiare una medicina amara o nauseante, resistere ai piccoli dolori, studiare la lezione, scrivere correttamente, ecc.). Se ne servirà soprattutto per combattere la paura (entrare in una camera al buio, maneggiare un arnese, passare tranquilli accanto a qualche animale o a qualche macchina). Se in tutti questi casi la persona, per cosi dire, suggestionatrice precede con l'esempio, il bambino prenderà il medesimo atteggiamento e non cederà alla paura, né alla ripugnanza, né alla noia. Il bambino non lo si deve intimorire con la insinuazione di pericoli o fantasmi illusori, ma piuttosto influenzare nel senso necessario al formarsi di disposizioni, che gioveranno nelle fasi ulteriori della educazione.
Non tutte le persone esercitano il medesimo ascendente. La prima e la più importante è la madre; il bambino giudica bello e brutto, vero e falso, giusto o ingiusto tutto ciò che la mamma gli rappresenta come tale. Vengono poi il babbo, le persone che gli vivono vicino, insegnanti compresi, che il bambino considera in qualunque modo superiori a sé. E necessario tener conto anche dell'influsso dei compagni di scuola e di gioco; degli amici che frequentano la casa, delle domestiche e delle nutrici; tanto più che il fascino suggestivo di queste persone, che si possono considerare come estranee alla famiglia, può talora rivelarsi più potente e allettatore che non quello degli stessi genitori e può portare a deviazioni fatali o almeno difficili a correggere.
2. Il problema della bugia infantile. - Si vorrebbe da alcuni attribuire all'i., come una nota caratteristica, la bugia. Si deve invece notare che la bugia (affermazione a proprio vantaggio per ingannare riguardo a fatti avvenuti o a stati di animo) implica un grado di coscienza, che in realtà il bambino non possiede ancora; mentre esso facilmente confonde l'immaginazione con la realtà e con altrettanta facilità considera veri un fatto o una affermazione per la sola ragione che li pensa e li desidera. Converrà quindi andar cauti nel tacciarlo di bugiardo ed esaminare bene. Come cauti e delicati bisogna mostrarsi quando si tratta di distinguere la responsabilità di un fanciullo in qualche atto particolare (p. es., frodi, liti nel gioco, piccoli furti, monellerie, accuse gettate su altri).
Ci sono però fin dai primi anni degli atteggiamenti che si devono considerare piuttosto come disposizioni alla simulazione o alla bugia (fingere di aver male per attrarre l'attenzione; mezzucci di difesa per evitare un castigo; lacrime amare per ottenere qualcosa). Contro queste manifestazioni è necessaria una specie di profilassi, che consiste nel trattare il bambino con vigile dolcezza, ispirandogli una grande confidenza, affinché non senta il bisogno istintivo di difendersi, seguendo una via erronea.
3. Il problema delle punizioni. - Senza voler bandire in maniera assoluta le punizioni dalla pratica educativa, occorre tuttavia notare che si può facilmente cadere in esagerazioni controproducenti. Così : l'affogare il bambino sotto un diluvio di proibizioni, sia pure in ordine all'igiene, alla salute, alla correttezza delle maniere; il punire senz'altro per indurre a vincere certe manifestazioni meno buone del carattere (golosità, pigrizia, gelosia, ecc.); il giudicare della sua condotta secondo le norme con cui si giudicherebbe quella di un adulto; il considerare senz'altro colpa da punire quello che colpa non è, ma semplice inclinazione; l'ostinarsi nel punire
e nel costringere a cedere, quando s'incontra nel bambino ostinazione contro le proibizioni. In tutti questi casi, l'esagerazione, creando un complesso associativo spiacevole, che fa come da alone alle singole mancanze, finisce con l'opprimere e soffocare i germi della personalità; scavare una fossa, e talora un abisso, tra il bambino e l'educatore, spegnere ogni fiducia e produrre anche una specie di fatalismo. Il che non vuol dire di dover cadere nell'eccesso opposto di «lasciar andare l'acqua per la sua china»; soltanto si deve ricorrere alla punizione quando gli altri mezzi si sono dimostrati inefficaci; quindi : studio di guadagnarsi la confidenza del bambino; di ammonirlo con dolcezza; di filtrargli a poco a poco nell'animo, per mezzo di un persuasione adeguata all'età e alla capacità, il dovere di correggersi, di badarsi, di comportarsi a modo, di non dare dispiacere ai genitori, ecc. E quando si deve ricorrere a castighi, vigilarsi a che non siano sproporzionati alla mancanza; preferire quelli non corporali ai corporali. L'esperienza dimostra assai bene come il bambino non è sordo agli ammonimenti in cui parla il cuore; a poco a poco riesce a persuadersi, almeno vagamente, della relazione di causa e di effetto tra la mancanza e la punizione, fino a giungere a farsi una coscienza, che avverte la colpa, comprende la giustizia della punizione, sente il bisogno di confessare e riparare.
4. Il problema della sinceritd. - I pedagogisti non ritengono buona tutta quella serie di finzioni, anche pie, che si adoperano per impressionare il bambino e vanno dal «babaun e dall'« orco» ai doni di Gesù bambino e dei re magi nel Natale e nella Epifania. Perché, anche se qualche vantaggio immediato non manca, tuttavia potrebbe derivarne sia una diminuzione di prestigio da parte dei genitori, quando il bimbo, diventato fanciullo, verrà a scoprire la verità; sia anche la falsa deduzione che dunque anche altri punti di credenza insinuatigli (pratiche di pietà, verità della fede, angelo custode, demonio ecc.) sono invenzioni. Maggior attenzione alla sincerità, pur non dicendo se non quello che occorre secondo l'età, è richiesta quando la curiosità del bambino, massime negli ultimi anni dell'i., invade il campo della generazione. Le comuni fiabe, che costituiscono la risposta comune a tali curiosità, possono avere cattive conseguenze (v. sessuale, educazione; per la santità nell'i., v. fanciullezza).
BibL. F. Ges. L. Cousin. Comment l'élève mon enfant, 27* ed., Parigi 1931, pp. 387-96; A. Gemelli - A. Sidlauskaite, La psicologia dell'età evolutiva, Milano 1945, pp. 115-22; L. Guerrero, Iniziazione alla psicologia scientifica e pedagogica, Torino 1946, pp. 59-68.
Celestino Testore
INFANZIA ABBANDONATA. - I. a. è sinonimo di infanzia in abbandono (dal francese antico abandon, in balia e arbitrio). Appartengono a questa categoria i fanciulli, incapaci di provvedere a se stessi e lasciati in loro balia da parte di chi ne ha la custodia ed è obbligato ad averne cura. L'abbandono di cui qui si parla non è quello fatto con il fine deliberato di nuocere alla creatura, ma per sottrarsi ai pensieri o agli oneri della cura o della custodia, troncando tutte le vestigia del fatto creato dall'esistenza d'un infante. I termini che si incontrano a questo proposito sono due : abbandono ed esposizione della prole (v. esposti). Nella storia del problema essi a volte hanno un medesimo significato e a volte no, a seconda dei diversi periodi storici e delle diverse condizioni sociali.
I Romani, come attestano le fonti (a differenza dei Greci) con la parola exponere intendevano determinare il fatto dell'abbandono o perché il neonato morisse, o perché venisse raccolto da qualcuno e così salvato.
Nel medioevo e anche più tardi, specialmente nei trattati degli studiosi, incontriamo il concetto di esposizione nel duplice significato, come presso i Romani.
A cominciare da un certo periodo, sotto l'influsso di fatti storici, tra i quali il più importante fu la creazione e lo sviluppo di speciali istituti di assistenza, i brefotrofi (v.), si cominciò a distinguere tra esposizione
## Page 1116
ed abbandono della prole. Nel mondo moderno, dopo la riforma delle opere assistenziali nel campo dell'i. a., i due concetti subirono un'ulteriore chiarificazione.
Oggi per esposizione si intende l'affidare la prole al brefotrofio. Per abbandono