volume-06

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i principi generali si svolge la casistica che interessa la professione del g. e si illuminano le questioni controverse.

1) Data la necessità di una cultura tecnica per la sua professione, in caso di difetto il g. o deve procurarsela al più presto o dimettersi (H. Noldin-A. Schmidt, Summa theol. mor., 26* ed., II, Innsbruck-Lipsia 1939, n. 720, p. 670 ).
2) Tra le cause che possono far deviare il g. dalla sua imparzialità di giudizio sono gli influssi politici o sociali, le lusinghe o le minacce, i regali. Per ovviare a questi inconvenienti, è opportuno garantire per legge l'imparzialità della magistratura, come ha fatto la costituzione italiana (art. 104), e provvedere pure congrui onorari da parte dello Stato. Per conto proprio il g. ha l'obbligo di conservare la sua imparzialità di fronte a qualsiasi influsso estraneo alla causa che tratta. Riguardo ai regali possono valere i seguenti principi morali :
a) non può riceverli e molto meno esigerli come compenso di una sentenza iniqua o per posizione di atti ai quali le parti hanno diritto;
b) non è contro giustizia riceverli od esigerli per atti, ai quali le parti non hanno diritto. Ogni infrazione alla giustizia va compensata con il risarcimento dei danni e con la restituzione del regalo.
3) In merito al comportamento del g. di fronte ad una causa dubbio, quando cioè non riesca a raggiungere la prova piena della verità dei fatti e a formarsi la coscienza morale, egli deve nelle cause contenzioso giudicare secondo la maggiore probabilità; in caso di pari probabilità, adoperarsi per comporre la vertenza amichevolmente ed infine, se ciò non è possibile, è libero di decidere a suo arbitrio. Nelle cause criminali deve favorire il reo, nell'ambito consentitogli dalla legge. Così pure deve assolvere il reo, che sa tale per scienza privata, se le prove processuali lo dimostrino innocente.

Nel caso invece di un innocente che tutte le prove raccolte accusano come colpevole, il g., dopo aver fatto di tutto per raggiungere la verità, se non ci riesce e rimane nella ferma convinzione dell'innocenza dell'accusato, pur non potendolo condannare a pene gravissime, può applicare il minimo della pena, soprattutto pecuniaria. Queste pare la migliore soluzione di fronte alle sentenze estreme di s. Tommaso (Sum. Theol., 2a. $2^{\text {40 }}$, q. 67, a. 2) ed altri da una parte, i quali propugnano il giudizio sempre «iuxta acta et probata»; e di chi dall'altra parte sostiene in ogni caso il giudizio pronunziato «iuxta veritatem» (cf. D. M. Prümmer, Manuale theol. mor., II, $4^{6}-5^{2}$ ed., Friburgo in Br. 1928, pp. 141-42, n. 158).
4) Di fronte ad una legge ingiusto il g. non può mai condannare chi contravviene ad una pena gravissima o chi soccombe in giudizio ad un atto intrinsecamente cattivo (p. ex., costringere una donna a tornare con l'uomo a cui è congiunta solo da vincolo civile). Se l'atto non è intrinsecamente cattivo o la pena è mite, il g. può applicare la legge per evitare guai maggiori per sé.

Così potrebbe per causa grave pronunziare sentenza di divorzio, nelle nazioni ove è ammesso, purché egli intenda e i coniugi che ricorrono al suo ministero sappiano che la sentenza ha per loro solo gli effetti della
separazione personale : in tal caso infatti la sentenza è nient'altro che la distruzione del vincolo civile (cf. D. M. Prümmer, op. cit., III, pp. 647-48, n. 893).

Bias.: B. Oistri, Spuntis rerum mor. et iuris pont., $3^{2}$ ed., Roma 1912, coll. 2413-18 (dove può trovarsi un'ampia bibl. anteriore); L. Rossi, La funzione del g. nel sistema della tutela giuridica, ivi 1924; T. E. Liebmann, I poteri del g. nella questione di diritto e in quella di fatto, in Corte di Cassazione, 1922, pp. 169176; H. Heimberger, Freiheit und Gebundenheit des Richters im weltlichen und kirchlichen Strafrecht, Francoforte 1929; A. Vermeersch, Theologiae moralis principia-responsa-consilia, II, $3^{2}$ ed., Roma 1937; pp. 113-17; 418-89; nn. 133, 473, 473-81; G. Lo Verdo, Potere del legislatore e funzione del g. nel nuovo ordinamento germanico, Napoli 1938; F. Roberti, De Processibus, I. Roma 1941, pp. 230-37, nn. 93-96; G. Pasquariello, La magistratura, ivi 1941; id., Principi di etica nelle professioni giuridiche, ivi 1943; E. A. Mc Carthy, De certitudine morali quae in iudicis anima ad sententiae pronuntiationem requiritur, ivi 1948; W. I. King, Moral aspects of dishonesty in public office, Washington 1949, p. 1078 sgg.; Pio XII, Discorso ai giuristi cattolici italiani, in AAS, 41 (1949), pp. 398-602.

Luigi Morstabilini
GIUDICE ECCLESIASTICO. - In un senso molto ampio g. e. potrebbe dirsi chiunque eserciti a nome della Chiesa il potere di giudicare, che ad essa compete nella esplicazione della sua potestà di giurisdizione (v.). La potestà di giurisdizione è allora intesa nella sua accezione integrale, abbracciante così il fòro esterno come il fòro interno, ossia tanto se diretta principalmente al bene comune, col regolare le relazioni sociali dei membri e con effetti giuridici pubblici, quanto se diretta principalmente al bene privato, col regolare i rapporti delle coscienze con Dio e con effetti prevalentemente morali.

Ma una così ampia nozione di g. e. - anche se per se stessa esattamente aderente alla struttura della Chiesa, nel cui ordinamento, come è noto, è assente una effettiva divisione di poteri, ed è poi particolarmente difficile stabilire un criterio esatto di distinzione tra funzioni amministrative e giudiziali - per la sua stessa vastità e la varietà ed eterogeneità degli elementi che abbraccia, non potrebbe ovviamente essere oggetto di trattazione unitaria. Infatti, le funzioni che essa richiama, anche se fondamentalmente riducibili ad unica espressione, quella di portare un giudizio su dati elementi o situazioni, assumono caratteri, estensione, forme affatto peculiari e diverse a seconda dei multiformi aspetti sotto i quali la potestà di giurisdizione della Chiesa si esplica e si acinde.

Assumendo invece l'espressione in senso più tecnico - in analogia agli ordinamenti statuali nei quali giudice è la persona o l'insieme di persone chiamate a definire un processo mediante decisione avente forza giuridica - si dirà g. e. l'organo (persona singola o collegio) al quale, nell'ordinamento della Chiesa, è devoluto l'esercizio del potere giudiziario, o giurisdizione in senso stretto, che alla Chiesa stessa come società perfetta indipendente e sovrana appartiene, sia con la decisione autentica delle cause in materia contenziosa, ossia delle controversie sorte fra i sudditi in ordine a un diritto o sull'esistenza di un fatto giuridico, sia con l'applicazione, in sede penale o criminale, delle sanzioni contro i trasgressori delle leggi.

Si è già accennato alla difficoltà di distinguere nella Chiesa fra le diverse funzioni, particolarmente tra quelle amministrative e quelle giurisdizionali, in quanto tali funzioni e i relativi poteri si assommano per lo più negli stessi organi. Tuttavia - fermo il criterio fondamentale, inerente alla divina costituzione organica della Chiesa, per cui ogni pubblico potere di essa, compreso quello di giurisdizione, risiede nel Pontefice e nei vescovi, onde tutti gli altri non vi partecipano se non in quanto questi comunichino loro tale potestà, ed è esclusa ogni originaria separazione di funzioni - cenero istituiti dalla Chiesa per il loro esercizio uffici e tribunali con attribuzioni

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ripartite. E se anche tale distribuzione di attribuzioni non importa sempre un'assoluta distinzione degli organi cui sono devalute (così, ad es., - a tacere della facoltà riservata al Pontefice, ai vescovi e ai superiori delle Religioni esenti di giudicare personalmente - per la Congregazione del S. Uffizio che è anche vero tribunale, per quella dei Religiosi cui sperto di confermare, affinché possano avere esecutorietà, le sentenze di dimissione pronunciate dal tribunale, ecc.) tuttavia essa consente di individuare nella Chiesa una organizzazione giudiziaria completa in ordine ai suoi fini, con un complesso di norme ben determinate, regolanti il rapporto giuridico processuale, ossia il rapporto che col processo si istituisce fra le parti e il giudice (v. processo; tridunali ecclesiastici).

La competenza e la gerarchia dei g. e. sono definite dal CIC (1. IV De processibus, I, sect. 1). Premesso che nessuno può giudicare la prima sede (can. 1556) - conseguenza logica del primato del Pontefice (cann. 218-21) è stabilito che solo il Papa può giudicare i capi di Stato, i loro figli e immediati successori al governo, i cardinali, i legati, e in sede criminale tutti i vescovi, anche titolari. Ai tribunali della S. Sede è riservato giudicare in contenzioso i vescovi residenziali, le diocesi e le persone morali che hanno come superiore immediato il papa. Le cause avocate dal papa al proprio giudizio, saranno esaminate dal giudice da lui designato. Nelle predette cause l'incompetenza di ogni altro giudice è assoluta (cann. 1557 1558). Indipendentemente da questa speciale competenza, e dal fatto che chiunque e sempre può ricorrere alla S. Sede, ma non viene perciò sospeso il giudizio in corso del competente giudice, salvo appello o avocazione alla S. Sede (can. 1569), il giudice nato in ogni diocesi e per tutte le cause che la S. Sede non si riservi, è il vescovo od Ordinario. Questi può giudicare personalmente, fatta eccezione per le controversie che toccano i beni temporali della mensa della Curia diocesana e in cui quindi il vescovo è parte in causa; ma anche per tutte le altre questioni, ordinariamente è invitato a rimetterne la cognizione, specialmente se cause criminali e contenzioze gravi, al tribunale ordinario diocesano (cann. 1572-78). Questo è diretto da un ufficiale, che il vescovo è tenuto a nominare, con potestà ordinaria di giudicare, in persona distinta dal vicario generale (salvo nelle piccole diocesi o con poche cause), ed al quale possono essere sostituiti dei vice-officiali, quali aiutanti o sostituti. L'officiale e i viceofficiali devono essere sacerdoti di integra fama, dottori o periti in diritto canonico, di almeno anni trenta. Sono amovibili ad nutum episcopi, ma non cessano dalle funzioni né possono rimuoversi in sede vacante. In ogni diocesi vanno inoltre eletti dei giudici, in numero non superiore a dodici, anche fuori dal clero diocesano, che si dicono sinodali o pro-sinodali a seconda se designati nel sinodo o se nominati direttamente dal vescovo previo parere del Capitolo, e che hanno potestà delegata (cann. 1573-74).

I giudici sinodali possono essere assunti come assessori dal giudice unico; essi formano poi, con l'officiale o il vice-officiale, i collegi giudicanti, nelle cause in cui questi sono obbligatori per legge. Sono prescritti infatti collegi di tre giudici per le cause del vincolo di sacra ordinazione, per le cause matrimoniali, per quelle sui diritti e beni della chiesa cattedrale, e così pure per le cause criminali circa la privazione di beneficio inamovibile o di scomunica; si richiede invece un collegio di cinque giudici per le cause relative a delitti importanti la pena della deposizione, della privazione perpetua di abito ecclesiastico o della degradazione. L'Ordinario può affidare al collegio di tre o cinque giudici anche altre cause, specialmente se di particolare importanza o difficoltà. I giudici, che col presidente costituiscono il tribunale collegiale, sono nominati per le singole cause dallo stesso Ordinario, normalmente per turno. Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente sotto la presidenza dell'officiale o vice-officiale che dirige il processo, e pronuncia la sentenza a maggioranza di voti (cann. 1576-77).

Le cause per le quali non è prescritto il giudice collegiale, vanno decise dal giudice unico, normalmente l'officiale.

Per i religiosi clericali esenti è giudice il provinciale, per un monastero il suo abate; fra due province, in prima istanza il superiore generale; fra due monasteri il superiore della congregazione monastica; però fra persone di diversa religione e tra religiosi della medesima non esente o laicale o tra religiosi e chierici secolari o laici sarà giudice l'Ordinario del luogo (can. 1576).

Le regole sin qui enunciate per i componenti del tribunale diocesano (come del resto quelle in genere per la composizione o funzionamento di esso come giudice unico o collegiale in primo grado), valgono anche per la costituzione dei tribunali d'appello presso le sedi metropolitane o suffraganee con funzioni d'appello (cann. 15951596).

Quanto alla Sede Apostolica, posto il principio generale che il pontefice è il supremo giudice per tutto l'orbe cattolico, e che può pronunciare tanto da sé, come a mezzo dei tribunali da lui costituiti o dai giudici da lui delegati (can. 1597), e ferme le speciali norme che determinano i casi di competenza esclusiva del pontefice stesso (can. 1557) e di altri organi speciali designati totire quoties da esso (can. 1961) oppure dalla legge stessa (quali le Congregazioni per determinate materie: cann. 666, 247, ecc.), le funzioni giudiziarie ordinarie ad essa spettanti sono esercitate da due organi collegiali, la S. Romana Rota (v.) e la Segnatura Apostolica (v.). La prima è costituita da magistrati, detti uditori, scelti dallo stesso pontefice fra sacerdoti almeno laureati in utroque iure, la seconda è composta da cardinali, di cui uno è il prefetto, e fra altro, giudica delle violazioni di segreto e danni esgionati dagli uditori di Rota, e delle eccezioni di sospetto contro di essi.

Le condizioni e le forme nelle quali i giudici dei diversi gradi esplicano le loro funzioni sono disciplinate dalle norme di diritto processuale contenute nel CIC (v. particolarmente can. 1608 sgg .) e nelle leggi speciali dettate per determinate specie di giudizi o per determinati organi. Qui basterà ricordare la regola comune fondamentale per la quale niuno può essere giudice in causa propria, ossia esercitare la potestà giudiziale sia ordinaria che delegata in propriam commodum (can. 202 f 2), nonché l'altra per la quale il giudice che abbia conosciuto di una causa in un grado di giudizio, non può giudicare della stessa in altro grado (can. 1571).

Circa l'estensione e i titoli della competenza del g. e. nell'ordinamento canonico, nonché sul riconoscimento o meno della stessa negli ordinamenti degli Stati, o sui rapporti fra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile, v. le voci giurisdizione; tridunali ecclesiastici.

Bibl.: Per il diritto anteriore al CIC, v. L. Ferraris, Iudea, in Prompta bibloth., III, Roma 1888, pp. 573-82; D. Bouix, De iudiciiis ecclesiastici, 2 voll., Parigi 1894-66; W. Endemann, Zivilprozessverfahren nach der hanonischen Lehre, Berlino 1890; M. Legs, De iudicis ecclesiastici, 4 voll., Roma 1896; F. X. Heiner, Der kirchliche Zivil process, Colonia 1910; F. X. Wernz, Ise decretalium, t. 2, De iudiciis ecclesiastici, Prato 1914. - Per il diritto vigente v. J. Naval, Commentarium CIC, IV. De processibus, Torino 1920; E. Eichmann, Das Prozessrecht des CIC, Paderborn 1921; A. M. Koeniger, Katholisches Kirchenrecht, Friburgo in Br. 1926, p. 396 sgg.; T. Munia, Procedimientos eclesiásticos, 3 voll., Siviglia 1926; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1926; F. X. Wernz-P. Widal, De processibus, 2 voll., Roma 1927; C. Jannaccone, La giurisdizione e la competenza giudiziaria contenzioso canonica, Milano 1927; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941; id., Ordinamento della giurisdizione ecclesiastica, in Nuovo digesto $1^{1} a l$., X; v. inoltre la bibliografia delle singole voci sopra richiamate. Arnaldo Bertola

GIUDICI. - Denominazione dei capi d'Israele (ebr. lāphē), plur. lāphēṭlīm; cf. i sūfētes dei Cartaginesi: Liv., 28, 27, 2; 30, 7, 5), nel periodo posteriore a Giosuè fino a Samuele, i cui fatti sono narrati nel libro biblico ad essi intitolato.

Alla morte di Giosuè, per la prosecuzione dell'opera saldamente avviata, ma lungi dall'essere terminata, del suo stanziamento nella terra di Canaan, Israele non sentì il bisogno di darsi un capo.

Fin dall'epoca della conquista sotto Giosuè, le varie « tribù», man mano che occupavano le loro sedi, cominciavano a governarsi da sé, impegnate in problemi

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che a ognuna in particolare creavano l'occupazione in sé e le nuove forme di vita che andavano sostituendosi a quella unica fino allora seguita, del nomadismo pastorale. Sotto Giosuè ad ogni tribù fu assegnato il suo territorio; ma in pratica la conquista in massima parte era da fare : al possesso effettivo ogni gruppo doveva provvedere da sé, sottomettendo i Cananei che abitavano il territorio, o costringendoli a ritirarsi in pochi centri. Non tutte le zone poi rappresentavano lo stesso valore quanto a pascoli, irrigazione, fertilità : sorgevano rivalità d'interessi, mentre certamente continuavano le tipiche gelosie di un tipo di regime frantumato come quello: risentimenti di coloro che credevano di aver dato alla causa comune di più o aver ricevuto di meno; orgoglio delle tribù più numerose, o forti (Ephraim) e quindi spregio verso le più piccole, che reagivano con vanturie per particolari memorie storiche (Beniamin).

L'unità superiore è costituita dalla "tribù", unità non effettiva di governo (tra l'altro non ha un capo), ma di natura etica: i gruppi patriarcali vi convengono in quanto conservano il ricordo della comune origine, e forse si distinguono per particolari abitudini (anche linguistiche?) e tradizioni. La tribù però è sempre suscettibile di tornare a essere unità anche organizzativa e funzionale: sono i momenti che si possono chiamare "di emergenza". La popolazione subisce un danno (o ha un'espressione) comune, contro un nemico esterno (l'«oppressore»), che occupa una regione, impedisce una via di comunicazione, usurpa il beneficio di sorgenti, zone di pascoli, s'insedia in punti strategici, che gli consentono impunemente razzie e incursioni? Allora la tribù raccoglie le forze e si adopera a scuotere l'« oppressione». In tal modo si ricupera o semplicemente si conquista : l'opera di penetrazione si estende e perfeziona. Spesso non una sola, ma due o più tribù erano cointeressate alla stessa azione, che veniva fatta in comune.

Era evidente, in tali congiunture, il bisogno di un capo, che si cercava (cf. Iudc. 10, 18; 11, 6.8), o si accettava, offerto dalle circostanze, perché fosse il difensore, il «liberatore» (Iudc. 3, 9; cf. Neh. 9, 27) di Israele.

Quest'ultimo sembra essere il nome più antico, con con cui venivano designati tali comandanti occasionali, in sostanza dittatori, con poteri militari e civili, in riferimento al particolare obbiettivo da raggiungere. Il nome "giudice" (da táphat, "giudicare") rileva della riflessione religiosa intorno all'autorità di tali capi : essi in-
fatti erano considerati mandatari di Jahweh per dirimere, o con trattative, o, dopo rifiuto (cf. Iudc. 11, 12-28), con la guerra, la «lite» sorta tra il popolo d'Israele e gli stranieri, o più ancora ristabilire la "giustizia" in senso nazionale-jahwistico. Il riconoscimento della loro autorità - che nell'origine e nell'esercizio mostra spesso tratti carismatici - è atto di fede nazionale e religiosa: essendo eletto da Dio, gli spetta un potere assoluto, che può acquistare aspetto di vera e propria monarchia (cf. Iudc. 8, 22-23 con 9, 1-6).

La durata del periodo è variamente calcolata, a seconda del sistema di cronologia(v.) che si segue per fissare le date dei fatti estremi : morte di Giosuè ed elezione di Saul (cf. I Reg. 6, I): può assegnarsi alla seconda la fine del sec. XI.

Il libro della Bibbia che riferisce le memorie di quest'epoca e parla di tali g., si può dividere in cinque parti :

1. Un'introduzione generale ( 1 , $1-2,5$ ), in cui sono riferiti fatti dell'occupazione del Canaan, in parte probabilmente anteriori alla morte di Giosuè, ed inizio del "periodo dei g.». - 2. Un'introduzione speciale (2, $6-3,6$ ), in cui è data l'interpretazione storico-teocratica dell'età dei g. 3. La storia dei g. $(3,7-16,31) .-4$. Una prima appendice (capp. 17-18) sui fatti religiosi che portarono alla fondazione del Santuario di Dan. - 5. Una seconda appendice (capp. 19-
21) sui fatti tragici da cui la tribù di Beniamin uscì quasi distrutta.

La parte centrale (la $3^{a}$ ) è detta "storia» dei g. : ma l'espressione va intesa in senso affatto particolare. Il libro non si presenta come storia completa e ordinata, in forma annalistica, ma come una scelta di fatti staccati e giudicati salienti, soprattutto tali da riuscire atti a inculcare l'insegnamento religioso-morale, che l'autore professa nell'introduzione (parte $2^{a}$ ) e ripete più volte a conclusione di singoli episodi. Se la nazione si allontana da Dio, specialmente nell'idolatria, vien punita con il cadere in mano di "oppressori».

Inoltre, anche a motivo del carattere speciale della "carica" dei g., la loro serie non è presentata come cronologicamente ordinata: anzi è possibile che alcuni di

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essi fossero, almeno parzialmente, contemporanei, impegnati in luoghi e per circostanze storiche differenti. Nessuno di essi esercitò autorità su tutte le tribù israelitiche, ma solo su alcune.

I nomi che vengono tramandati sono 12 : di essi 6 appena menzionati (i cosiddetti g. "minori"), 6 presentati con il racconto di imprese in una certa estensione. Anche questo numero tondo 6+6 (sono 12 anche le tribù israelitiche) mostra il carattere schematico (a scopo anche estetico) di tali memorie; e similmente il fatto che la durata dei singoli g. (e in parte anche delle "oppressioni") è per lo più fissata in 40 anni (durata convenzionale. al una generazione e numero penitenziale), o la metà, o il doppio di 40 .

I g. sono i seguenti (tra parentesi si indicano i « minori ) :
Othoniel (ebr. 'Othnī'el), della famiglia dei Ceneziti, che era stata incorporata alla tribù di Giuda: con lui il paese "ebbe pace per 40 anni" (3, 7-11), essendo stato liberato dall'oppressione del re arameo (o edomita) Chusan Rasathaim.

Abd (ebr. 'Ehūdh), della tribù di Beniamin, che stabili la pace "per 80 anni" (3, 12-30); respinse l'oppressione di Eglon, re di Moab.
(Samgar, ebr. S̉amgar, contro i Filistei: 3, 31).
Barou (ebr. Bárág), della tribù di Beniamin con la profetessa Debora, per 40 anni: contro Iabin, re di Azor e il suo generale Sisara, oppressore per 20 anni $(4,1-5,32)$.

Gedeone (ebr. Gidh'än), della tribù di Manasse, 40 anni (capp. 6-8), contro i Madianiti. Morto lui il figlio Abimelech fece un tentativo di usurpare il potere come re (cap. 9).
(Thola, ebr. Tólá della tribù di Issachar, 23 anni: 10, 1-3).
(Iair, ebr. $\mathcal{F} \vec{a}^{\prime} \mathrm{lr}$, galaadita, per 22 anni: 10, 4-5).
Iephte (ebr. fiphtáh), galaadita, per 6 anni (10, 6-12, 7), libera Israele dall'oppressione degli Ammoniti, durata 18 anni.
(Abesan, ebr. 'Ibhșān, di Betlemme, 7 anni : 12, 8-10).
(Ahialon, ebr. 'Elän, della] tribù di Zabulon, 10 anni: $12,11-12$ ).
Abdon (ebr. Abhdön, di Pharaton presso Sichem, 8 anni: $12,13-13$ ).

Sansone (ebr. Simtōn) della tribù di Dan, 20 anni: combatté contro i Filistei, che esercitarono su Israele un'oppressione di 40 anni (capp. 13-16).

I primi capitoli dei libri di Samuele ricordano due figure di e.g. v. Eli e Samuele, ma per varie modalità ai differenziano dai predecessori; anche per le particolarità delle loro autorità preludono alla monarchia.

Per i problemi storico-letterari, sollevati dalla critica moderna, intorno all'origine del libro dei G., v. Giosuè; pentatzuco.

L'opera ha carattere di compilazione : singoli episodi poterono esservi incorporati senza ritocco, come mostra il fatto che alcuni di essi conservano particolarità loro (il pronome relativo $l e$ - nella storia di Gedeone-Abimelech, capp. 6-9; frasi caratteristiche, p. es. per Sansone 14, $6.19 ; 15,4$ ecc.).

L'autore-compilatore, ignoto, fece l'opera sua quando già l'età dei g. era finita e Israele era governato da un re (cf. 17, 6; 19, 1; 21, 25); una tradizione giudaica (Bābhā' bāthrä, 152), che fa il nome di Samuele, si può ritenere appoggiata da certo incontro di idee tra la seconda introduzione del libro (capp. 2, 6-3, 6) e il discorso di Samuele alla deposizione della sua carica (I Sam. 12, 8-20). Sotto l'aspetto storico-letterario il libro dei G. presenta una particolare importanza per la conservazione del bellissimo e antichissimo "Carme di Debora" (cap. 5).

Bibl.: Sui g. in ge. erale e la loro età: J. Hontheim, Die Chronologie der Richterzeit, in Zeitschrift für haitt. Theol., 37 (1913), p. 76 sgg.; G. Grether, Die Bezeichnung "Richter"... in Zeitschrift für alttest. Wiss., 37 (1929), pp. 110-21; E. Robertson, The period of the Judges: a mystery period in the hiat. of Isr., in Bull. of the fahn Ryland Library, 30 (1946), pp. 91-114. Sui problemi critici: O. Eissfeldt, Die Quellen des Richterbuches, Lipsia 1925; inoltre le introduzioni bibliche. Commenti : a) cattolici : F. de Hummelauer, Parigi 1888; M.-J. Lagrange, ivi

1903: V. Zapletal, Münster 1923; M. Sales, La S. Bibbia, II, Torino 1924; A. Schulz, Bonn 1926. b) Non cattolici: K. Budde, Friburgo in Br. 1897; G. A. Moore, Edimburgo 1908; G. A. Coke, Cambridge 1913; J. Garstang, Londra 1931.

Giovanni Rinaldi
Iconografia. - L'arte cristiana ha illustrato la scena di Sansone che uccide il leone e prende 300 volpi (Indc. 14-15). Essa era rappresentata in una basilica del sec. v in Spagna, in scene separate per le quali Prudenzio compose i distici illustrativi (Prudenzio, Dittochaeon, nn. 19-20).

Enrico Josi
GIUDITTA (ebr. fëthûdhith, Volg. Iudith). - Pia ed eroica vedova che liberò Bethulia; il nome fëthûdhith era stato già portato dalla moglie di Esau, figlia di Beeri hittita (Gen. 26, 34). Dà il nome al libro sacro, che ne narra le gesta.

Ecco il contenuto del libro. Nabuchodonosor re d'Assiria sconfigge i Medi e monda Oloferne a trar vendetta dei popoli occidentali che si cran rifiutati di soccorrerlo ( $1-2,20$ ). I paesi son devastati, la Fenicia e la Filistea s'arrendono; Oloferne arriva ad Esdrelon contro i Giudei che soli resistono (2, 21-4, 15). L'ammonita Achior di ad Oloferne la ragione di queste resistenza nella protezione di Jahweh e consiglia prudenza ( 5,1 -21). Oloferne, irritato, lo fa legare e cadere nelle mani dei Giudei. Assedia Bethulia e, tagliandole l'accesso alle sorgenti, la riduce all'estremo ( $5,21-7,32$ ).

Dinanzi alla determinazione di resa, imposta ai capi dai Bethuliesi, interviene G. con la sua fede ardente; prega, si mortifica, promette la salvezza e concepisce un ardito disegno (8-9). Accuratamente adorna, esce con la sua schiava verso gli Assiri; avvince Oloferne e ne ottiene libertà di movimento, per le sue pratiche religiose ( $10-12,9$ ). Invitata a banchetto e rimasta sola con Oloferne, mentre questi, ebbro dal vino, giace in un sonno profondo, gli tronca la testa e ritorna con il suo trofeo a Bethulia (12, 10-13, 20).
G. dispone tutto per la vittoria. Gli Assiri, conosciuta la morte del loro capo, si disperdono, inseguiti da ogni parte dai Giudei (14-15, 7). Il popolo esalta G., che prorompe in un cantico di lode e ringraziamento a Dio (15, 8-16, 17). Vita virtuosa longeva e morte di G. (16, 18-25).

Il testo originale ebraico (L. Soubigou [v. bibl.], pp. 483-86) è andato perduto; ne tiene il posto la versione greca in triplice forma; la migliore (codd. BAS) è alla base del testo critico (ed. A. Rahlfs, I, Stoccarda 1935, pp. 951-73); le altre due, cod. 58 (antica versione latina e sintaca) e codd. 19, 108 (recensione luciana) sono derivate dalla precedente (A. Miller [v. bibl.], p. 17 sg.). La Volgata, elaborazione affrettata e piuttosto libera di s. Girolamo (PL 29, 39 sg.) su un esemplare aramaico, è di un quinto più breve del greco e ha un posto secondario (A. Vaccari [v. bibl.], p. 304). Nella maggiore e più grave parte dei casi i testi concordano: indice di lezione autentica, originaria (Vaccari).

Il problema più importante riguarda la storicità del libro di $G$. Il testo offre passim dei dati nettamente contrastanti: Nabuchodonosor ( $605-562$ ) re di Ninive (distrutta nel 612); mentre si sarebbe (Indt. 4, 3; 5, 18 sg. [Volg. 22 sg.]) dopo l'esilio e la ricostruzione del Tempio ( $53^{8-438}$ ). Nabuchodonosor lotterebbe contro Arphaxad (ignoto) re dei Medi, espugnerebbe Ecbatana; mentre si sa che non combatté i Medi, né conquistò mai Ecbatana. Infine, oltre alle strane indicazioni geografiche, Bethulia, il sommo sacerdote Ioachim (o Eliachim), la stessa G. sono ignorati da tutto il Vecchio Testamento. Per gli acattolici, a partire da Lutero (ed alcuni cattolici : J. Jahn, F. C. Movers, F. Lenormant), si tratta di libro soltanto didattico-parenetico (cf. E. Schürer [v. bibl.]; G. Luzzi [v. bibl.], pp. 225-28), senz'alcun fondamento storico. L'autore insegna che Israele ha in Jahweh il suo sicuro,

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onnipotente protettore; tema di attualità e grande utilità per sostenere i Giudei nel periodo maccabaico e immediatamente precedente.

Tutti gli antichi ne sostennero invece la storicità; ancora tra i recenti: G. Brunengo, F. Vigouroux, ecc.; G. Brunner; e i protestanti J. von Gumpach, O. Wolff. Ben può dirsi ormai comune tra i cattolici la posizione intermedia; si tratta di composizione didattica con fondamento storico; o meglio di libera narrazione di un fatto storico a scopo didattico-parenctico (Miller, Soubigou, Vaccari, ecc.). In realtà, se ben si osserva, le difficoltà sorgono dai nomi prescelti dall'autore per le persone e le località : scelta connessa con lo scopo principale già accennato. P. es., Nabuchodonosor, distruttore di Gerusalemme, qual tipo dei nemici della nazione teocratica; Ninive, la cui fine fu predetta da Nahum e cosi rovinocamente realizzata, quale espressione della potenza di Jahweh, motivo di fiducia per Israele. "Tutto induce a pensare che il sacro autore, per qualche ragione di opportunità o di simbolismo, abbia voluto dare a luoghi e persone nome diverso dai veri. Ai contemporanei doveva esser facile, a noi invece assai arduo, intendere ciò che si nasconde sotto il velame di quei nomi strani" (Vaccari (v. bibl.), p. 304).

Punto di partenza per determinare il nucleo storico è l'identificazione di Nabuchodonosor. Sono state proposte una ventina di sostituzioni, da Adadnirāri III (810782) a Demetrio I Sotero ( 161 -151), con tentativi che arrivano fino a Traiano (G. Volkmar), mentre il libro di G. è già conosciuto da s. Clemente di Roma (ca. 93 d. C.) : cf. A. Condamin (v. bibl.), col. 1560 sgg.

E ormai comune l'identificazione con Artaserse III Oco (358-337): già Sulpicio Severo (sec. v: PL 20, 137 sg.), Condamin, Miller, Soubigou, Vaccari, ecc. L'epoca è dopo l'esilio (Indt. 4, 3. 13 sg .; 5, 18; 9, 1, 13; 16, 17 sgg.); non c'è traccia d'idolatria (8, 18); vige l'esatta osservanza della legge (12, 2-9, ecc.; Miller, pp. 7-13). L'espressione "preparar la terra e l'acqua» ad indicare l'aiuto da dare alle truppe (2, 7: Soubigou, p. 513) è propria dei Persiani (Erodoto, II, 48 sg.). Oloferne (2, 4, ecc.) e Vagoo, Settanta Bagnata (12, 10; ecc.), sono esattamente nominati da Diodoro Sículo (Biblio-
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(tot. Alinari)
Giuditta - G. recide la testa ad Oloferne, Dipinto di A. Gentileschi (1590-1642) - Firenze, Galleria degli Uffizi.
theca historica, XVI, 47, 4; XVII, 5, 3; XXXI, 19, 2 sg.); partecipano come condottieri subalterni alla campagna contro l'Egitto ed i ribelli satrapi occidentali (353-351 ca.). In questo tempo trova posto l'episodio di G. (Soubigou, pp. 492, 512 sg., 556; cf. Schüter, p. 169 sg.). Brunner identifica Nabuchodonosor con Araka, ribelle a Dario I (ca. 320); effettivamente Araka prese il nome di Nabuchodonosor IV (iscrizione di Behistān, lin. 49 sg.). Spiega così meglio perché i Giudei, fedeli a Dario, non siano stati molestati in seguito all'uccisione di Oloferne; ma manca ogni altro riferimento (A. Miller, in Biblica, 23 [1942], pp. 95-100).

L'altra identificazione più diffusa, specialmente nel passato, di Nabuchodonosor con Assurbanipal (668-626), contro Samadamukln, suo fratello reggente di Babel, e i federati occidentali, tra i quali Manasse (F. Roubiou, Brunengo, E. Kalt, L. Dennefeld, ecc.), contrasta con i dati certi postesilici suaccennati (Soubigou, p. 490 sg.).

L'autore, che scrisse nel sec. III a. C., vuol mostrare come la fedeltà a Jahweh salva Israele da ogni pericolo (8, 11-27; 16, 1-7); l'esempio di G. ossia e più ( $8,4 \mathrm{sgg}$.; 12, 2-9; 16, 22 sg.) che trionfa del potente nemico, ne è prova efficace. Lo stratagemma di G. non oltrepassa quel che allora era ritenuto lecito in guerra contro il nemico. "Gli impuri affetti che potevano sorgere nel cuore di Oloferne G. non li cercava e neppure li temeva, sorretta com'era in Dio (13, 16-19). Con aver troncata la testa del nemico senza lesione della sua onestà, riportò un doppio trionfo, morale insieme e civile. Per questo la pietà cattolica vide in G. una figura dell'Immacolata, che, non tocca dall'impuro alto del tentatore, al serpente infernale schiaccia il capo" (Vaccari, p. 305).

Il libro di G. manca nel canone ebraico, dalla fine del I sec. d. C.; tale esclusione fu arbitraria (v. Ecclesiastico). Sia nei Padri che nei documenti ecclesiastici è attestata l'origine divina di $G$.

BibL.: F. Prat, s. v. in DB, III, coll. 1822-33; A. Condamin, s. v. in DFC, II, coll. 1259-65; H. Höpfl, Introductio specialis in Vet. Test., $5^{2}$ ed., Roma 1946, pp. 213-25.

Commenti recenti: *M. Löhr, in *E. Kautzsch, Die Apokryphen, I, Friburgo 1900, pp. 141-64; A. Piffard, Lills 1901; *T. Andrè, Les Apocryphes de l'Ancien Testament, Firenze 1903, pp. 158-63; A. E. Cowley, in * R. H. Charles, The Apokrypha, I, Oxford 1913, pp. 24-267; J. Keulers, Bruges 1927; * N.B. Coleman, in *C. Gore - H. L. Goudge - A. Guillaume, A new commentary, II, $2^{2}$ ed., Londra 1929, pp. 58-62; * G. Luzzi, Apocrifi dell'Ant. Test. (La Bibbia, 10), Firenze 1930, pp. 221265; A. Miller, Bonn 1940; A. Vaccari, La S. Bibbia, III, Firenze 1948, pp. 303-43; L. Soubigou (La Ste Bible, ed. L. Pirot, 4), Parigi 1949, pp. 483-572.

Studi: G. Brunengo, Il Nabuchodonosor di G., Roma 1888; *G. Klein, Über das Buch Judith, Leida 1893; P. Rieseler, Chronologische Fixierung der Heldenthal Judiths, in Der Katholik, 74, II (1894), pp. 1-8; F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, IV, $9^{2}$ ed., Parigi 1896, pp. 99-131; * E. Schüret, Geschichte des jüdischen Volkes, III, $3^{2}$ ed., Lipsia 1898, pp. 167-74; * F. Steinmetzer, Neue Untersuchungen über die Geschichtlichkeit der Juditlerzählung, ivi 1907; A. Biolek, Die Ansicht des christlichen Altertums über den literarischen Charakter des Buches Judith (Weidensuer Studien, 4), Vienna 1911, pp. 324-68; C. Meyer, Zur Entstehungsgeschichte des Buches Judith, in Biblica, 3 (1922), pp. 193-203; id., Utrum Iudith laudanda an reprehendenda sit, in Verbum Domini, 3 (1923), pp. 173-79; *E. E. Voigt, The latin versions of Judith, Lipsia 1923; I. de Vuippens, Darius I, le "Nabuchodonosor" du livre de Judith, in Estudis franciscans, 30 (1927), pp. 351-69; H. P. Chayes, Das Buch Judith, in Füd. Jahrb. für Osterr., I (1932-33), pp. 105-12; H.L. Jansen, La composition du chant de Judith, in Acta Orient., 15 (1936), pp. 6371; *F. Zimmerman, Aids for the recovery of the Hebrew original of Judith, in Journal of biblical literature, 57 (1938), pp. 67-74; *G. Brunner, Der Nabuchodonosor des Buches Judith, Berlino 1940; J. Schwarz, Un fragment grec du livre de Judith (sur nirason), in Revue biblique, 23 (1946), pp. 534-37; A. Colunga, El género litterario de Judit, in Estudios biblicos, 6 (1947), p. 449; e in Ciencia tomista, 74 (1948), pp. 98-125; F. Stummer, Geographie des Buches Judith, Stoccarda 1947 (cf. Revue biblique, 55 [1948], p. 138 sg.); A. Vaccari, Note critiche ed esegetiche, Judit 16, 11, in Biblica, 28 (1947), pp. 401-404; 29 (1948), p. 34 Francesco Spadafora

Iconografia. - G. fu rappresentata, insieme con Ester, nella basilica del sec. v di S. Felice in Nola (s. Paolino di Nola, Carmen, 28, 26; PL 61, 663).

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Molto numerose sono le rappresentazioni di G. nell'arte fino dal medioevo. Alle volte è narrata l'intera vicenda biblica in vari episodi, cosí in un manoscritto bizantino del sec. x conservato nella Biblioteca Vaticana o nella Bibbia della cattedrale di Winchester, del sec. xir. Il più delle volte G. è rappresentata o nell'atto di recidere il capo di Gloferne, o, subito dopo, con in una mano la testa recisa e nell'altra la spada, oppure sulla via del ritorno verso Bethulia seguita dall'ancella che reca la preda della prodigiosa vittoria. Cosí ci appare nei rilievi del portale nord della cattedrale di Charres, in un altro a Rouen, nelle illustrazioni di alcune Bibbie dei secc. xim, xiv, xv, conservate a Oxford, Monaco, Parigi, o nelle opere di grandi pittori dei secoli seguenti. Basti ricordare il dittico di Botticelli agli Uffizi, l'affresco di Michelangelo alla Sistina, la G. di Giorgione dell'Ermitage, quella di Baldassarre Peruzzi nella chiesa di S. Maria della Pace a Roma (1517), le celebri tele del Tintoretto nel Museo del Prado. Da ricordare anche quelle di Luca Cranach a Gotha e Cassel; l'altra di H. Baldung nel Museo germanico di Berlino, quella della Galleria Pitti di Orazio Gentileschi e le altre ancora, altamente drammatiche, di Artemisia Gentileschi, della Pinacoteca Vaticana e della Galleria degli Uffizi.

BibL:: W. Neuss, Die Katalanische Bibelillustration, Lipsia 1922, pp. 104-105, tsv. 43, fig. 127 e tav. 44, figg. 128, 129; K. Künstler, Ibonographie der christlichen Kanti, I, Friburgo in Br. 1928, p. 302.

Serena Madonna Setti
GIUDIZIO. - Il g. (gr. ǎтópaбıc, $\varkappa \alpha \tau \alpha \dot{\alpha} \alpha \sigma \iota \varsigma$, lat. iudicium, propositio, enunciatio, sententia), è l'atto per cui il pensiero afferma (o nega) qualche cosa. Il termine latino apparteneva nel suo riferimento immediato al linguaggio giuridico. Ius dicere (gr. $\delta \iota \alpha \dot{\alpha} \zeta \varepsilon \iota \nu$, $\chi \rho \iota-$ $\alpha \dot{\varepsilon} v$ ) valeva "esercitare l'attività giurisdizionale", e iudicium era questa stessa attività e inoltre il processo o la discussione della causa: "deducere causam aliquam in iudicium" (Cicerone, De opt. gen. orat., 7, 18). Non manca però nella latinità classica l'uso del termine nel senso di "opinione", "parere" (id., Tuscul., I, i) e, più raramente, nel senso di "sentenza": "voa multia iam iudiciis iudicastis" (id., IV Cat., 3, 5). Il riferimento logico del termine (divenuto comune nelle lingue moderne dopo J. C. Wolff) si connette a quest'ultimo significato : g. indica infatti, in senso logico-gnoseologico, la decisione, mediante l'affermazione, e il pronunciamento del pensiero intorno ai contenuti della conoscenza. Cosí inteso, il g. è il processo fondamentale del pensiero in atto e la più alta funzione noetica della soggettività e dell'io che per esso si impegna e prende posizione di fronte all'essere (esistenza, essenza, fenomeni, divenire) e pone cosi, nella sfera della coscienza, il valore formale della verità.

L'interpretazione logica della struttura del g. e la determinazione del suo significato gnoseologicometafisico è, di conseguenza, in relazione alle concezioni stesse del pensiero e della realtà. Se la realtà è intesa come positività in sé, oltre la sfera del conoscere, allora il g. assume universalmente significato di riconoscimento dell'esistenza, natura e rapporti che si costituiscono o all'interno dei singoli esseri in funzione della loro densità ontica o fra la molteplicità degli esseri in funzione della loro interdipendenza empirico-metafisica. Se invece la realtà (o parte di essa) è intesa come posizione della coscienza allora il g. assume opposto significato, come il processo per cui la realtà si costruisce, organizzandosi nelle forme dello spirito.

In Aristotele il g. è l'atto della mente "che afferma qualcosa di qualche cosa»: $\chi \alpha \tau \alpha \dot{\alpha} \alpha \sigma \iota \varsigma$ 8è $\varepsilon \sigma \tau \iota \nu \alpha \dot{\alpha} \pi \dot{\alpha} \rho \alpha \nu \sigma i \varsigma$ $\tau \iota \nu o s$ $\alpha \alpha \tau \alpha$ ' $\tau \iota \nu o s$ (Perih., 6, 17 a 25 ; cf. Anal. pr., I, 1, 24 a 16-17). Il g. è pertanto una sintesi, $\sigma \dot{\alpha} \nu \theta \eta \sigma i \varsigma \tau \iota \varsigma$ vo $\eta \mu \alpha \dot{\tau} \tau \omega v$ (De anima, III, 6, 430 a 27-28), ma i suoi
termini, soggetto e predicato, hanno entrambi derivazione ontologica: la proposizione è vera o falsa in quanto la composizione della mente, nella sua bivalenza di affermazione e negazione, concorda o non con la realtà in sé (Perih., loc. cit.). Per questo lo stesso Aristotele già notava che il g., pur essendo nella sua struttura logica una sintesi, può anche considerarsi come una divisione ( $\Sigma \nu \delta \varepsilon \chi \chi \tau \alpha \mathrm{s} 8 \dot{\varepsilon} \varkappa \alpha \dot{\alpha} \dot{\alpha} \alpha \dot{\alpha} \sigma \dot{\alpha} \tau \alpha$ : De anima, loc. cit., 430 b 34), in quanto il predicato, come determinazione in atto, sorge da un processo di segregazione operata dalla mente nelle reale unità del soggetto. S. Tommaso, pur notando, con Aristotele (cf. De anima, loc. cit.), l'appartenenza soggettiva del g. (come composizione esso è, formalmente, nell'intelletto e non, per sé, nella realtà), riafferma tuttavia la sua esigenza di adeguamento alla realtà stessa: "quando adaequatur ei quod est extra in re dicitur iudicium verum esse. Tunc autem iudicat intellectus de re apprehensa quando dicit quod aliquid est vel non est, quod est intellectus componentis et dividentis" (De verit., q. 1, a. 3, c.; cf. particolarmente Sum. theol., 10, q. 85, a. 5, dove è precisato in quale senso debba intendersi la conformità della sintesi mentale con la realtà). Nel pensiero di s. Tommaso, il g., pur essendo ciò che di più proprio ha l'intelligenza nella funzione del conoscere ("quando incipit iudicare de re apprehensa, tunc ipsum iudicium intellectus est quoddam proprium ei quod non invenitur extra in re": De verit., loc. cit.) e come il vertice della sua attività, si pone nondimeno come interpretazione ed espressione del reale in un attivo processo di differenziazione e relazionizzazione del medesimo: "Unde sic intellectus cognoscit multa componendo et dividendo sicut cognoscendo differentiam et comparationem rerum" (Sum. Theol., loc. cit., ad 1).

Nella filosofia moderna, mentre l'empirismo assorbe il g. nel processo puramente percettivo e comparativo delle intuizioni e rappresentazioni (per Locke il g. è "unione o separazione di rappresentazioni": Essay, IV, cap. 3, § 2 sgg.; per Helvétius "juque est sentir": De l'esprit, I, 25), il razionalismo (Cartesio, Leibniz, Malebranche) avvia il processo di interiorizzazione del g., non solo come funzione, ma quanto al suo stesso contenuto, verso le radici della coscienza. In Kant il g. in genere "è la facoltà di pensare il particolare come contenuto nel generale" (Critica del g., introd., IV; trad. it. di A. Gargiulo, rist. Bari 1928, p. 17). Esso è al centro dell'attività conoscitiva come l'atto per cui il molteplice delle rappresentazioni è assunto nella sintesi categoriale. Per il g. si compie il processo di unificazione della materia del conoscere nell'unità della coscienza. Ma poiché le forme universali tanto della sensibilità (spazio e tempo) che dell'intelletto (categorie) hanno una derivazione trascendentale, la sintesi, per tutto l'àmbito della conoscenza universale e necessaria, è a priori in quanto il predicato sotto cui viene sussunto il soggetto non è tratto dall'esperienza e pertanto dall'intuizione del soggetto stesso (fenomeno), ma l'antecede come condizione della stessa possibilità dell'esperienza (cf. Critica della ragion pura, introd., II, IV-V; I. II, intero). La sintesi a priori kantiana era l'affermazione della originarietà e autonomia della coscienza nel più delicato momento delle sue funzioni conoscitive. Tale autonomia è senza più limiti nell'idealismo assoluto, in cui il g. come processo di determinazione e organizzazione del concetto è insieme processo di determinazione e posizione della realtà: la sintesi vale qui come creatività stessa dei contenuti della coscienza e quindi del reale. Hegel rifiuta come "estremamente superficiale" (Scienza della logica, sez. 10, cap. 2: trad. it. di A. Moni, III, Bari 1925, p. 77) la definizione del g. come "unione fra due concetti". Il g. è invece "la determinazione del concetto posta nel concetto stesso" (loc. cit., p. 71) o "il determinarsi del concetto per se stesso" (ibid.), "la prima realizzazione del concetto" (ibid.). Esso implica soggetto e predicato, ma "il soggetto in quanto tale non è dapprima che una sorta di nome, poiché quello che esso è viene espresso soltanto dal predicato che contiene l'essere nel senso del concetto" (loc. cit., p. 73) : è quindi per il g. che si costruisce il concetto : il g. è «il dirimersi del concetto per opera di se stesso"

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(loc. cit., p. 74; cf. Enc., §§ 166-80). Nella concezione hegeliana il processo assertorio del pensiero umano attraverso i tre momenti dialettici dell'affermare, negare, riaffermare, è lo stesso movimento per cui la reslità dell'idea si determina (quindi si pone) dall'intimo della sua energia spirituale. Tale concezione del g. è ripresa nell'idealismo italiano: il g. "inteso come g. logico non è né prim né posterius rispetto al concetto, perché è il concetto stesso nella sua effettualità" (B. Croce, Logica, sez. $2^{a}$, I, $6^{a}$ ed., Bari 1942, p. 73); g. "è il pensiero in quanto sintesi dei due termini [soggetto e predicato] onde l'essere si media nella sua identità con se stesso" (G. Gentile, Sistema di logica, I, parte $2^{2}$, cap. $4,3^{a}$ ed., Firenze 1940, p. 226) : soggetto e predicato sono in fondo, nell'attualismo, la reslità identica dell'essere (nel pensiero) che come soggetto è il "termine indeterminato", come predicato il "termine determinante" (loc. cit., p. 227).

Volendo definire le linee essenziali di una concezione del g. che risponda alle esigenze del realismo, è opportuno distinguerne i tre aspetti, logico, gnoseo-logico-mctafisico, psicologico.

1) Dal punto di vista logico, la filosofia tradizionale ha generalmente considerato il g. come "un rapporto di appartenenza o esclusione fra due termini (idee, concetti) : soggetto e predicato "; la forma costitutiva del rapporto era indicata nel verbo essere (in senso di affermazione e negazione), che già Aristotele diceva essenziale a qualsiasi discorso umano che intenda asserire qualcosa (Perih., 5). L'interpretazione da parte della logica classica della struttura del g. in generale con la formola $S$ è $P$ mirava a una sua riduzione semplificata e unitaria. Tale riduzione presenta gli inconvenienti propri di ogni semplificazione, in quanto il g., nel concreto esplicarsi del discorso umano, assume strutture diverse, non esprimibili universalmente per quella formola. Tali, ad es., i g. di azione ("il sole splende" che non può identificarsi con "il sole è splendente"); i g. di relazione ("il calore fa dilatare i corpi"); i g. di esistenza ("ci sono delle difficoltà") e i g. impersonali ("fa freddo", "non giova dolersi della fortuna"). In quest'ultima classe di g. manca in realtà un vero soggetto e il g. si rivela come semplice affermazione di un contenuto (predicato) : esso può riferirsi sia alla pura constatazione di presenza e esistenza di fatti empirici, che all'affermazione di valori d'ordine intellettivo-razionale: necessità, impossibilità, probabilità, opportunità, dovere, ecc. La formola $S$ è $P$ è invece adeguata per i g. di inerenza ("l'uomo è mortale ") dove un soggetto, per via della scomposizione e quindi attribuzione dei suoi predicati, si determina nelle sue relazioni essenziali o possibili. Per tutta questa classe di g. l'interpretazione logica che meglio ne esprime la struttura non è quella che vede il rapporto $S-P$ in estensione (: nella classe del predicato è incluso il soggetto - tra le cose mortali c'è l'uomo), bensì, come giustamente dimostrava Stuart Mill contro Hamilton (Examination, 22; Logic, I, 5, § 3) in comprensione (: al soggetto appartiene il contenuto del predicato - all'uomo appartiene la mortalità). Tale interpretazione, detta anche teoria dell'appartenenza, inerenza, inesistenza, che è già prevalente in Aristotele, risolve in sé la formola più generica della connessione (con il soggetto è il predicato). Altre formole che definiscono il g. come associazione, composizione, sintesi di idee (a parte l'inadeguatezza del termine "idea" a esprimere i contenuti del g., talora appartenenti alla concretezza dell'intuizione sensibile) non ne indicano la nota essenziale in quanto non esprimono l'appartenenza del predicato al soggetto come sua propria determinazione e pertanto
l'unità (in senso essenziale o accidentale) dello stesso predicato con il soggetto.

Circa le distinzioni logiche del g., meglio rapportabili alla proposizione (v.), va notato che la divisione del g. in affermativo e negativo si riferisce unicamente al contenuto e non alla forma dell'atto assertivo. Il g. infatti, come atto mentale, è sempre affermazione, anche quando esprime la non-esistenza di un contenuto o la non-appartenenza di un predicato a un soggetto. Il g. negativo poi è sempre in funzione di quello affermativo: di un dato soggetto non si negano tutti i predicati che non gli appartengono (la predicazione sarebbe aperta all'infinito), ma soltanto quelli che indebitamente gli sono stati o si pensa gli si possano o intendano attribuire.

2) Dal punto di vista gnoseologico-metafisico, il g. coinvolge i più delicati problemi tanto da parte del contenuto che della forma. Il contenuto (predicato e, nella classe dei g. di attribuzione, soggetto) pone anzitutto il problema della propria derivazione all'attualità della sintesi mentale e, quindi, della propria consistenza ontologica. L'analisi del processo per cui si costruisce la conoscenza umana mostra in primo