volume-07

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a Iuris Canonici, I, ivi 1941, pp. 151-60.
Vincenzo Carbone
INTERVENTO IN GAUSA. - E l'ingresso nel rapporto processuale di un terzo che era estraneo allo stesso al momento in cui esso sorse (can. 1852).

L'i. in c. è di varie specie. Esso è, in primo luogo: volontario o coatto (can. 1833), secondo che si attui per iniziativa spontanea del terzo ovvero su richiesta di una delle parti o su ordine del giudice. A sua volta, l'i. in c. volontario si distingue in principale, accessorio e litisconsortile, secondo che sia fatto ad excludendum iura utriusque competitoris ovvero ad adiuvandum o sul semplice presupposto del timore che la sentenza abbia a recare pregiudizio all'interveniente cosí come lo recherebbe alla parte cui l'interveniente, per effetto del litisconsorzio, verrebbe a trovarsi vincolata.

In particolare, l'i. in c. principale, cosl come quello adesivo accessorio, presuppone le seguenti condizioni : che vi sia un terzo, che vi sia la pendenza del processo nel quale il terzo intende intervenire, che vi sia l'interesse del terzo ad intervenire e, infine, che vi sia, nel giudice adito per il giudizio già pendente, la competenza a conoscere della pretesa dell'interveniente. Si avverta che, quanto all'elemento dell'interesse, basta che questo sia giuridico, derivante, cioè, dell'incompatibilità, per identità di petitum e di causa petendi, tra il diritto che il terzo fa valere con l'i. in c. e quello dedotto in causa dalle parti. Essendo in questo caso l'i. in c. volontario, è evidente che i diritti del terzo restano impregiudicati, qualora esso non venga effettuato.

Nell'i. in c. accessorio o adesivo semplice si ha per il terzo una legittimazione non autonoma, ma riflessa. Essa cioè, è in funzione del giudizio già esistente tra le parti, o meglio della difesa che una o alcune di queste hanno
proposto, sicché il terzo con processo separato non sarebbe legittimato a procedere contro la parte avversaria di quella, in cui siuto propone il suo intervento.

Nell'i. in c. adesivo autonome o litisconsortile, infine, il terzo interviene per far valere un diritto dipendente dal petitum o dalla causa petendi già dedoti in giudizio, ma, a differenza dall'i. in c. principale, esso propone non già due distinte domande contro le due parti del processo, ma una domanda sola contro una di quelle e, a differenza dall'i. in c. adesivo, esso ha una legittimazione autonoma che gli consente di azionare il suo diritto anche con un processo separato.

Nelle due forme di i. in c. coatto (ad istanza di parte o per ordine del giudice) la condotta processuale iniziale del terzo è caratteristicamente passiva. Nell'i. in c. coatto ad istanza di parte, di regola, l'interesse di ciascuna delle parti in causa alla integrazione del giudizio nei riguardi del terzo deriva o dal fatto che essa ritenga comune al terzo, per identità o connessione di elementi oggettivi, la causa, o dal fatto che il terzo abbia assunto l'obbligazione di garantire alla parte interessata il diritto dedotto in lite. L'i. in c. coatto per ordine del giudice, invece, non ha altra condizione che la valutazione diserctionale del processo fatta dal giudice, sì che a questi sembri opportuno, per economia di giudizio e allo scopo di eliminare il pericolo di giudicati contraddittori, una volta ritenuta per qualsiasi motivo comune la causa pendente al terzo, di ordinare la citazione di quest'ultimo. Questa forma di i. in c. coatto usualmente ricorre nelle cause di pubblico interesse e, avendo secondo la maggioranza degli autori finalità semplicemente istruttorie, può realizzarsi anche in grado di appello.

BISL.: F. Roberti, De processibus, I, Roma 1926, p. 140 sgg.: Weraz - Vidal, VI, p. 314 sgg.; F. Roberti, De intertentu tertii in causa, in Apollinaris, 10 (1937), p. 465 sgg.; M. Leza, Commentarius in indicia ecclesiastica, II, Roma 1939, p. 888 sgg.; G. Pulvirenti, L'i. di terzo nella dottrina canonica, ivi 1939; F. della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonica, Torino 1946, p. 160 sgg.

Fernando Della Rocca
INTERVENTO, PRINGIPIO DEL NON. - In diritto internazionale si ha la figura giuridica dell'i. quando uno Stato si intromette negli affari interni di un altro per ottenerne un particolare comportamento.

L'i. è conforme a diritto, e quindi legittimo, quando esso non lede quella libertà di azione che il diritto internazionale riconosce a ogni Stato; illecito nel caso inverso. Praticamente, l'i. è ritenuto uno strumento tanto per la tutela dei diritti subiettivi, quanto per quella dei semplici interessi internazionali.

Nel primo caso, e in questo la dottrina è concorde, l'i. è lecito, quando è giustificato da una particolare norma convenzionale. Un particolare interesse presentano a questo proposito quei trattati che stabiliscono un controllo o un regime economico-finanziario fra Stati, numerosissimi in atto o in progetto in questi ultimi tempi e nei quali si tenta anche di trovare una base comune su cui costruire una comunità internazionale o per il momento soltanto europea. Oltre che da trattati particolari, l'i. può essere contemplato da trattati di indole generale: tipico fra questi era il Patto della Società delle Nazioni, ufficialmente disciolto il 18 apr. 1946 in seguito alla creazione dello Statuto, o Carta, delle Nazioni Unite, sottoscritto da cinquanta Stati il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ott. successivo.

Inoltre l'i. può essere determinato da una norma generale internazionale. Cosi la dottrina esamina se la lesione del diritto altrui possa diventare lecita o non vietata quando sia connessa all'auto-tutela, alla legittima difesa e allo stato di necessità. La liceità dell'i. è generalmente riconosciuta quando sia la conseguenza della violazione di un diritto subiettivo dello Stato interveniente commessa dallo Stato contro il quale l'i. è diretto. Egualmente si può dire per l'i. causato da legittima difesa, nei casi cioè in cui si vogliano tutelare il territorio, i cittadini o i beni dello Stato interveniente. E controverso se l'i. possa essere legittimato dallo stato di necessità, poiché l'apprezzamento sulla gravità della minaccia che interessa lo

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Stato interveniente viene fatto da questo stesso e pertanto in esso può nascondersi più una esigenza politica che una giustificazione giuridica.

Nel secondo caso, quando cioè l'i. è diretto alla difesa non di diritti sublettivi ma di semplici interessi internazionali, sorge il vero problema dell'ammissibilità o liceità di esso, di fronte alle numerose azioni di Stati che esercitano una pressione sulla condotta di un altro Stato per costringerlo ad adottare un contegno conforme si loro interessi senza un titolo giuridico.

Due teorie contrastanti si contendono il campo.
Una, detta teoria generale dall'i., considera questo come un mezzo lecito per la tutela degli interessi internazionali, anche senza che un titolo giuridico lo ammetta. A questa teoria può obiettarsi che non si è riusciti ancora a dimostrare l'esistenza anche di un solo interesse per la cui tutela uno Stato sia autorizzato dal diritto internazionale a ledere un diritto altrui. Un atto del genere non solo si opporrebbe al diritto fondamentale alla libertà, ma violerebbe anche la giustizia e l'ordine internazionale che hanno il loro fondamento, o meglio, la loro giuridicità nell'universale diritto naturale.

L'altra teoria, definita teoria generale del non i., condannata da Pio IX (allocuzione Novos et ante del 28 sett. 1860, Syllabus, prop. LXII), considerando come illecito, in omaggio al rispetto della sfera di libertà lasciata ad ogni Stato dal diritto internazionale, ogni i. che non sia fondato su un titolo giuridico (sia questa una norma generale di diritto internazionale o una speciale norma convenzionale) nega la possibilità di costruire giuridicamente l'i. come mezzo di tutela di interessi non riconosciuti dal diritto internazionale. Sempre in omaggio all'incerto spirito positivista che informa l'odierno ordine giuridico internazionale, l'i. non potrebbe essere giustificato neppure per ragioni umanitarie, nei casi in cui cioè venissero violati i diritti fondamentali dell'uomo. A questo erroneo principio del non-i. può obiettarsi che quando sussista una grave e ragionevole causa, che non deve certamente ridursi alla difesa di un puro e semplice interesse, è lecito, e in alcuni casi anche doveroso, intervenire negli affari interni ed esterni degli altri Stati.

Svaristissimi sono i modi in cui l'i. può attuarsi, ma in linea generale si deve tener presente che gli atti con cui esso si esplica devono essere sempre conformi al diritto internazionale consuetudinario o particolare.

Dall'i., che consiste propriamente nell'uso di mezzi coercitivi o nella minaccia di ricorrere ad essi, si debbono distinguere, p. es., l'offerta di una mediazione, le proteste fatte mediante note diplomatiche, la rottura delle relazioni diplomatiche e cosi via; infine, l'i. non può e non deve essere identificato con la guerra che è un istituto a sé, sia per le cause che possono determinarla, sia per il modo in cui deve essere condotta, sia infine per i suoi effetti.

Storicamente, si ha una prima enunciazione del principio del non i. nella pace di Westfalia firmata il 24 ott. 1648, sic pure limitatamente ai conflitti di religione. L'attuazione di questo principio nel vero e proprio campo politico si ha quando, sulla fine del sec. xviri, la Francia sorta dalla Rivoluzione vuole reagire contro l'i. delle Potenze europee miranti a restaurare la monarchia francese, e fu in modo particolare studiato nella prima metà del sec. xix quando i membri della S. Alleanza ne sancirono la liceità nei casi, in cui i moti rivoluzionari in altri Stati mettessero in pericolo i principi legittimisti.

Il tentativo di i. a favore della Spagna contro i moti rivoluzionari delle colonie sud-americane provocò il messaggio del 2 dic. 1823 del presidente Monroe che diede vita alla dottrina del non-i. delle Potenze europee nelle questioni americane, riservando però agli Stati Uniti d'America la facoltà di intervenire negli affari degli altri Stati americani. Nella seconda metà del sec. xix gli i. avvengono particolarmente contro le oppressioni religiose e delle minoranze etniche. Nel periodo più vicino a noi, l'i. tende a mutare anche di forma : da armato esso diviene generalmente diplomatico, per tornare ad essere armato nel primo conflitto mondiale 1914-18. Passando ai giorni nostri si constata fin dall'inizio della seconda conflagrazione mondiale un programma nettamente interventistico
che, dopo la fine della guerra, assume caratteristiche di vario genere (aiuti economici, politico-militari, ecc.).

Ciò nonostante il principio generale del non i. viene ancora una volta enunciato nell'art. 2, n. 7 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945): «Nulla di quanto contiene il presente Statuto autorizzerà le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato -. Principio, che ha ricavato nuova amortita dai fatti che si stanno svolgendo in questi ultimissimi tempi nella Corea.

Bibl.: A. Cavaglieri, L'i. nella sua definizione giuridica, Bologna 1913; id., Nuovi studi sull'i., Roma 1928; G. BalladorePallieri, L'i. come istituto giuridico internazionale, Messina 1930; Pitman P. Potter, L'intervention en droit international moderne, in Recueil de cours de l'Académie de droit international, 2 (1930), p. 611 sgg .: I. Pasquasi, Ius internationale publicum, I, Roma 1933, p. 171 sgg.: C. Cerati, s. v. in Nuove Dispete Italiane, VII, pp. 88-93. Francesco Etcolani

INTIMAZIONE. - Con questo vocabolo si designa l'atto con cui si notifica la citazione a comparire in giudizio. E proprio nella materia penale che questo termine trova la sua piena applicazione, benché non si trovi nel CIC nella sua dizione originale, ma piuttosto in quella derivata: la sua origine rimonta alle fonti romane (cf. Cod. Inst., 9, 40, 1).

Nella presente definizione si è parlato solo di citazione perché si tratta del caso più comune, ma non si esclude che l'i. venga usata anche per notificare altri atti giudiziali. La persona designata dal diritto ad eseguire questi precetti giuridici è il cursore (can. 1591). Solo per la citazione vengono determinate norme tassative per l'i., le quali sono sanabili con la comparizione della pure citata (cann. 1715-22). Il CIC adopera questo vocabolo anche per indicare l'atto con cui viene notificata all'eletto, da una persona morale collegiale, la sua elezione (can. 175), A. Blat, Commentarium textus codicis iuris canonici, I, Roma 1921, p. 146) afferma che non si applica questo prescritto ai religiosi quando si tratta di uffici ecclesiastici del loro Ordine e comprova questa sua asserzione con il passo di Bonifacio VIII (c. 27, De electione, I, 6 in 6° ); questa opinione non si può accettare, poiché nel frammento si parla solo del consenso del Superiore, richiesto per accettare uffici fuori dell'Ordine o della casa religiosa. Inoltre l'i. si richiede anche per la privazione di un ufficio ecclesiastico (can. 192 § 3). Van Have (De privilegiis et de dispensationibus, Malines 1939, p. 52) indica con questo vocabolo l'atto con cui viene notificato un privilegio, benché non ammetta che l'i. del privilegio si richieda per la sua efficacia come sostengono altri autori; egli usa questo termine anche per la notifica della revoca del privilegio (op. cit., p. 211) ed ammette la necessità dell'i. di revoca per la dispensa : si può eseguire per lettera, per mezzo di terze persone e verbalmente.

Bibl.: Mt. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, I, Torino 1939, passim; Werra-Vidal, II, pp. 264, 277; VI, 1. p. 334; G. Michiels, Normae generales, Bruges 1949, pp. 471 472, 680-81. Giuseppe Damizia

Merita speciale menzione la Intimatio che il prefetto delle Cerimonie Apostoliche suole inviare, «de mandato Sanctissimi D. N. Papae», ai cardinali e a tutti i prelati che hanno il privilegio di intervenire alle sacre funzioni della Cappella pontificia. In essa, oltre all'ora e al luogo, si determina anche il vestiario proprio di ogni funzione. Non solo per le solennità liturgiche, ma anche per i consistori ed altre speciali riunioni si suole mandare l'i. In sede vacante l'i. è data per ordine del cardinale camerlengo di S. R. Chiesa o del cardinale decano del S. Collegio, secondo le rispettive competenze. Enrico Dante

INTIMIDAZIONE : v. violenza.
INTORCETTA, Prospero. - Gesuita, missionario, n. a Piazza Armerina (Enna) il 28 ag. 1625, m. a Hang-tcheu il 3 ott. 1696. Fuggito a 16 anni dal Collegio di Catania per il noviziato (1642), nel 1657 parti per la Cina, dove ebbe come campo di lavoro il Kiang-si e specialmente la città di Kien-tchang. Non gli mancarono accuse e persecuzioni finché, arrestato nel 1665 , fu deportato a Pechino, indi a Can-

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ton. Sostituito nella prigione da un altro padre, potú partire per Roma (1672) a patrocinare gli interessi della missione, e soprattutto per parlare della spinosa questione dei riti cinesi. Due anni dopo era di nuovo in Cina; visitatore per Cina e Giappone (1676-84); indi vice-provinciale di Cina (1687-90) e poi superiore a Hang-tcheu.

L'opera principale è la Sinarum scientia politicomoralis, parte in cinese, stampata a Hang-tcheu, e parte in latino (Goa 1667),

BibL.: Sommervogel, IV, coll. 640-43; L. Pfister, Notices biogr. et bibliogr. sur les'Nivites de l'ancienne mission de Chine. I. 2° ed., Sciangai 1932, pp. 321-28 (con ampia bibl.). Celestino Tratore

INTOSSIGAZIONI GRAVIDICHE (GESTOSI, TOSSIEMIE GRAVIDICHE, TOSSICOSI GRAVIDICHE). - Con tale denominazione si vogliono riunire in gruppo tutti quegli stati morbosi le cui caratteristiche principali sono di essere strettamente legate allo stato gravidico (quasi come causa ad effetto) e di avere un intimo meccanismo patogenetico ancora oscuro.

Il termine di i. g. in se stesso è improprio, perché fa pensare a una causa precisa, cioè a tossici individuati, il che non corrisponde al vero, sia perché tali ipotetiche sostanze tossiche non sono state mai identificate, sia, soprattutto, perché proprio questa teoria di causalità morbosa è stata dalla maggioranza degli studiosi oggi abbandonata. Si ammette ora, infatti, che la gravidanza agisca come causa complessa e di ordine biologico-ormonale che investe e, a volte, compromette l'intero organismo della gestante; tali statı morbosi si dimostrano spesso esagerazioni, patologiche e gravi, di quelle manifestazioni proprie della gravidanza (quali la lieve degenerazione grassa del fegato, la leggera albuminuria, il vomito saltuario dei primi tre mesi, ecc.) che sono considerate fisiologiche, sia per la loro frequenza sia perché non danneggiano in alcun modo la gestante.

Si indicano brevemente le principali i. g. : 1) l'iperemesi gravidica o vomito incoercibile delle gravide, che impedisce nella donna ogni assunzione di cibo solido o liquido anche in minima quantità, causando perciò prima una progressiva perdita del peso corporeo (fino a 300 roso grammi al giorno) e poi, nei casi assai gravi, attraverso lo stadio di adinamia cardiaca, la morte. 2) Le nefropatie gravidiche, in cui si hanno imponenti lesioni degenerative del rene, con conseguenze cliniche che vanno dall'albuminuria lieve senza ipertensione, a quella con ipertensione, edemi, oliguria, fino all'insufficenza renale. 3) L'eclampria, complesso sintomatico che segue quasi sempre una nefropatia grave, e che è caratterizzata da crisi convulsive tonico-cloniche, seguite successivamente da coma. Le nefropatie gravidiche e l'eclampria insorgono però quasi sempre negli ultimi mesi left(7^{mathrm{n}-8°}right) della gravidanza, perciò la eventuale interruzione terapeutica di questa non pregiudica la vita del feto che ormai ha raggiunto uno sviluppo tale da permettergli una vita autonoma. 4) L'ittero e l'atrofia giallo-acuta del fegato, gravi alterazioni degenerative che, spesso associate alle altre forme di tossiemie, portano a morte la donna attraverso il quadro della grande insufficenza epatica.

Altri stati morbosi, di minore importanza e gravità, possono essere compresi tra le i. g. Le tossicosi gravidiche trovano tutte immediato beneficio nell'interruzione della gravidanza (aborto e parto prematuro provocato), il che conferma il loro rapporto causale con la gravidanza; però le nuove acquisizioni della terapia medica permettono, nella grande maggioranza dei casi, di curare le manifestazioni morbose e far continuare la gravidanza fino al termine, senza compromettere la vita della madre e del feto.

BibL.: I. Clivio e altri, Trattato di ostetricia, Milano 1942; J. B. De Lee-J. P. Greenhill, Principles and practice of obstetrics, 9° ed., Londra 1947; vori autori: Encyclopédie médico-chirurgicale, Parigi 1951, XXII-XXIII. Emanuele Lauriolla

INTRADOSSO (dal franc. intrados). - Termine tecnico dell'architettura, che vale «imbotte», indicante la superfice interna, curva, degli archi e delle völte.

Dalla forma della curva dell'i. dipende la classifi-
cazione degli archi, che sono detti a tutto sesto, quando la curva é rappresentata da una semicirconferenza di cui la corda è il diametro orizzontale passante per le imposte; a sesto ribassato, quando la curva non è una semicirconferenza intera oppure è una policentrica con il centro del tratto di curva centrale sito al disotto del livello delle imposte; a sesto acuto, quando la curva dell'i. è costituito da due archi di circonferenza formanti un vertice ed aventi i centri, di solito, ai due terzi della luce; a sesto eccedente, quando il centro della curva sta al disopra delle linee d'imposta.

Particolare forma assume la curva d'i. negli archi inflessi e carenati, che, nella pratica architettonica, sono di uso infrequente.

Un'altra specie d'i. è quella polilobata, che caratterizza l'architettura islamica (p. es., la chiesa del Corpo di Gesù in Segovia e la moschea di Cordova).

BibL.: G. Gehri, Nazioni pratiche ed artistiche di architettura, Torino 1899, v. indice; G. Giovannoni, Elementi di fabbriche, Roma 1926, v. indice. Pietro Gazzola

INTRODUCTIO CAUSAE. - Con la introduzione della causa (detta anche introductio litis) si apre la via alla costituzione del processo, e la lite diventa pendente.

Il processo si dice infatti introdotto con la petizione giudiziale dell'attore presentata al giudice e comunicata alla parte avversa con la citazione per la contestazione della lite. Occorre quindi l'adempimento di due condizioni, perché il processo si possa dire costituito: -i) la richiesta del ministero del giudice, da cui deve avere esecuzione il diritto che una parte pretende contro l'altra e ciò si fa con la petizione giudiziale, contenuta nel libello (v.); 2) la citazione (v.) dell'altra parte, a cui viene comunicata la pretesa dell'attore, affinché o ceda, troncando così il processo, o contro questa pretesa si difenda. Tutto ciò prelude alla contestazione della lite, attraverso cui si determina meglio l'oggetto della controversia, su cui il giudice si deve pronunziare.

I primi due atti, petizione giudiziale e citazione, costituiscono l'introduzione della causa, di cui il CIC parla nel tit. VI, capp. 1-2, cann. 1706-1725.

Per il valore da dare al termine introductio causae (can. 2038) nei processi di bonificazione e canonizzazione: v. beatificazione, I, La b. nella liturgia e nel diritto.

BibL.: F. Roberti, De recurva ob reiscitionem libelli, in Apollinaris, I (1928), pp. 73-4; id., De reiscitione libelli in processu criminali, ibid., pp. 186-7; A. Vermcersch-1. Creusen, Epitome iuris canonici, III, Roma-Malinca 1936, p. 144 sgg.; F. M. Cappello, Praxis processualis canonica, Torino 1940, pp. 17-19; WerneVidal, VI, nn. 368-75. 734. Pietro Palazzini

INTRODUZIONE BIBLICA. - Scienza che fornisce le cognizioni necessarie per la lettura e l'interpretazione della Bibbia (v.).

Il nome «i. s fu usato per la prima volta nell'equivalente greco ε i σ α γ ω γ dot{η} dal monaco Adriano (v.) ca. la metà del sec. v, nell'opera E δ σ α γ ω γ dot{η} ε i ς v α ς vartheta ε i α ς γ ρ α varphi α dot{ς} (Introduzione alle Divine Scritture: PG 98, 12731312; cf. G. Mercati, in Rev. bibl., 11 [1914], pp. 246-55). Un secolo dopo, Cassiodoro, nelle sue Institutiones divinarum et humanarum lectionum (edite da R. A. B. Mynors, Oxford 1937, e, prima, in PG 70, 1105-50) elenca tra gli « introductores Scripturae Divinae» Ticonio Donatista, s. Agostino, Adriano, Eucherio, Giunilio, i quali, eccetto Giunilio, dànno solo norme d'interpretazione bibiblica (PL 70, 1122).

La tozione generica è descritta da Leone XIII nell'encicl. Providentissimus (18 nov. 1893), là dove impone "ai sacri seminari ed accademie" lo studio dell'i. b., onde "l'alunno abbia utili risorse per dimostrare l'integrità e l'autorità della Bibbia, per indagarne e raggiungervi il senso legittimo, per reprimere e distruggere gli attacchi capziosi " (cf. Enchiridion biblicum, Roma 1927, nn. 88-89).

La necessità di questo studio è ribadita da Pio X nella lettera apostolica Quoniam in re biblica (27 marzo 1906; Ench. Bibl., nn. 155-73), da Benedetto

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XV nell'encicl. Spiritus Paraclitus ( 15 sett. 1920; Ruchiridion biblicum, nn. 457-508), da Pio XII nell'encicl. Divino afflante Spiritu (30 sett. 1943; AAS, 35 [1943], pp. 297-326).

La necessità di uno studio introduttorio alla S. Scrittura è fatta rilevare già da s. Pietro là ove lamenta che "certe persone senza istruzione e malferme stravolgono" certi passi difficili di s. Paolo "come fanno delle altre Scritture dello stesso genere" (II Pt. 3, 16). Le difficoltà della Bibbia esigono un'i. b. : si è infatti in presenza di un libro divinoumano, redatto in lingue antiche, con mentalità assai diversa dalla nostra.

Non vi è ancora una sistemazione uniforme dell'i. b. Comunemente per i. b., in senso largo, s'intendono "tutte le discipline la cui conoscenza giova alla comprensione delle Sacre Scritture, quindi anche le scienze che si dicono sussidiarie, come la filologia, la geografia, la storia, l'archeologia biblica" (H. Hoepfl-B. Gut, cit. in bibl., p. 2). Per i.b. in senso stretto s'intende "quella disciplina che studia l'origine (divina ed umana) delle Sacre Lettere, la loro storia (conservazione e propagazione), genuinità, integrità e interpretazione" (ibid.).

L'i. b. si suole dividere in generale e speciale. La prima, detta anche propedeutica biblica, tratta delle questioni che interessano i libri sacri presi insieme e ne studia l'ispirazione, il canone, il testo originale ebraico, aramaico e greco, le versioni antiche e moderne, l'ermeneutica, la storia dell'esegesi.

L'i. b. speciale studia separatamente i singoli libri, e gruppi di libri del Vecchio e del Nuovo Testamento ed intende principalmente stabilirne l'autorità umana. Ne ricerca gli autori, la data, il luogo d'origine, l'argomento, lo scopo, la divisione, l'integrità.

I razionalisti, considerando la Bibbia come un libro puramente profano, trattano l'i. b. come "la storia dei libri sacri degli Ebrei» o "della letteratura biblica"; i cattolici, memori del monito di Leone XIII, considerano questa come una scienza "trattata sotto gli auspici e il soccorso della teologia»; questo però non impedisce loro di usare del metodo storicocritico. La verità biblica non ha nulla da temere dalla sana critica (cf. E. Mangenot, col. 914). Le prove addotte specialmente in favore della ispirazione e della canonicità avranno cosi un duplice valore : apologetico, in quanto rappresentano la tradizione storica; teologico, in quanto attestano la tradizione dogmatica.

Cenno storico. Come disciplina speciale. l'i. b. fu trattata in forma sistematica solo dal sec. xvr in poi; non mancano però fino dai primi secoli trattazioni di questioni particolari connesse con l'i. b. Anche in questo campo lo stimolo al perfezionamento dei metodi nacque dai progressi delle scienze critiche, filologiche, storiche.

All'epoca dei Padri non si trattava ex professo l'i. b. Si tramandavano, tuttavia, importanti notizie desunte dalla tradizione sugli autori sacri, il canone, il testo sacro : si studiavano specialmente le norme ermeneutiche. Interessano l'i. b., nel sec. it, i Prologhi marcioniti sui Vangeli di Marco, Luca, Giovanni e su 10 lettere paoline, il canone muratoriano, una Chiave ermeneutica attribuita a Melitone di Bardi (smarrita). Nel sec. iti giovanu gli scritti di s. Ireneo e le pubblicazioni ermeneutiche della - scuola alessandrina ", con Clemente Alessandrino e Origene. Nel sec. iv, quelle della "seconda antiochena", con Diodoro di Tarso, s. Giovanni Crisostomo (v.), Teodoro Mopsuesteno. Molte notizie di i. b. si leggono nella Historia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea e nelle opere di s. Girolamo, specialmente nei celebri Prologhi alla sua versione dall'ebraico, nel De viris illustribus e nella sua versione ampliata dell'Onomasticon di Eusebio.

Gli scrittori posteriori curarono maggiormente la sistemazione del trattato di ermeneutica. S. Agostino vi dedica il De doctrina christiana (PL 34, 15-122) e i 4 libri De consentu Evangelistarum (PL 34, 1041-1230). Tra gli scritti ricordati come introductorii da Cassiodoro, si notano: Ticonio donatista (ca. 400), De septem regulis, per trovare il senso biblico (PL 18, 15-66) discusso da s. Agostino; Eucherio (v.) di Lione, Formulorum spiritalis intelligentiae ad Uranium I. unus; Instru. tionum ad Salonium li. duo (PL 50, 727-822); Giunilio Africano (ca. 550), De partibus divinae Legis (PL 68, 15-42), in forma dialogica.

Nel sec. vi, Coema Indicopleurte, nella Topografia cristiana (PG 88, 51-470), tratta pure degli autori e dell'argomento dei libri sacri. Cassiodoro (m. nel 570) raccolse le nozioni di i. b. trattate da diversi nelle sue Institutiones (PL, 70, 1105-50).

Nel medioevo, gli scolastici s'interessano prevalentemente delle questioni dottrinali e morali contenute nella Bibbia; toccano incidentalmente le questioni introduttorie nei prolegomeni o nei commentari. Non conoscendo le lingue originali, si fondano unicamente sulla Volgata latina e cercano di correggere le mende dei copisti.

Meritano d'essere ricordati Ugo da S. Vittore, e specialmente s. Tommaso d'Aquino, che espose le regole ermeneutiche nella Sum. Theol., 1*, q. 1, aa. 9-10; Quodlib., VII, q. 6, aa. 14-16; e trattò a fondo la questione della ispirazione. Si ricordano inoltre J. Gerson, Propositiones de sensu litterali S. Scripturae; N. Lizano nei prolegomeni alle Postille, completate da Paolo di Burgos.

Nel periodo dell'Umanesimo si fecero notevoli progressi nel campo della filologia biblica. Lo studio delle lingue orientali, introdotto nelle università dal Concilio di Vienna (1312), portò frutti nel campo dell'i. b. e dell'esegesi del Vecchio Testamento; lo studio della lingua greca, diffuso in Occidente, specialmente dopo la caduta di Costantinopoli ( 1453 ), contribuì all'approfondimento degli studi neotestamentari. Con la pubblicazione della Poliglotta del card. F. Ximenes de Cisneros (m. nel 1517), gli studi critici ebbero nuovo impulso. D. Erasmo di Rotterdam (m. nel 1536) fece progredire gli studi critici sul Nuovo Testamento con le sue edizioni del testo greco. In questo periodo si distingue Sante Pagnini, Isagoges seu introductionis ad Sacras Litteras liber unus (Lione 1525), in cui tratta della lingua e della scrittura ebraica, delle versioni, del canone e delle regole ermeneutiche. Scrisse pure Isagoges ad s. Literas et ad mysticos Scripturarum sensus libri octodecim (ivi 1536).

Dopo il Concilio di Trento, che fissò il canone e dichiarò autentica la Volgata ( 8 apr. 1546), gli scrittori cattolici trattarono specialmente di questi argomenti e delle norme ermeneutiche. Siate da Siena (v.) si può dire il primo che compiò una i. b. autonoma completa con i suoi 8 libri intitolati Bibliotheca sancta (Venezia 1566); s. R. Bellarmino, nelle sue Controversie, trattò pure De verba Dei scripto et non scripto (Roma 1581).

Scritti di i. b. pubblicarono A. Salmeron (m. nel 1585), N. Serarius (m. nel 1609), J. Bonfrère (m. nel 1643).

Tra i protestanti si applicarono all' i. b. M. Flacius (m. nel 1575), A. Rivetus (m. nel 1634), A. Calovius (m. nel 1686), e specialmente B. Walton (m. nel 1661), con la celebre Bibbia poliglotta di Londra (1654-57).

All'epoca del criticismo e del razionalismo biblico l'oratoriano R. Simon (m. nel 1712), nel campo cattolico, per primo trattò l'i. b. con il metodo storico-critico, nelle sue celebri opere Histoire critique du texte, des versions et des commentaires du Vieux Testament (Parigi 1678); Histoire critique du texte du Nouveau Testament (Rotterdam 1689), ecc. Volendo camminare nel giusto mezzo fra cattolici e protestanti, finì con il dispiacere agli uni e agli altri. Fu combattuto da J. Bossuet e dal protestante J. Le Clerc, ma il suo metodo finì per trionfare. Tra i cattolici si distinsero A. Calmer (m. nel 1757), H. Goldhagen (m. nel 1794), J. F. Marchini (m. nel 1774), I. N. Schaeffer (m. nel 1790).

Con i deiati inglesi, specie con E. Herbert di Cherburg (m. nel 1638) e A. Collins (m. nel 1729), poi con J. S. Semler (m. nel 1791) si affermò il razionalismo biblico,

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che negava alla Bibbia ogni superiore dignità e autorità. Molto vi influirono T. Hobbes, B. Spinoza, Voltaire. Queste correnti, specie la razionalistica propagata da G. L. Lessing e S. Reimarus, si sforzarono di ridurre l'i. b. alla stregua di una scienza letteraria profana.

Nel sec. xix, i cattolici rinnovarono gli studi introduttori, adattando il metodo di R. Simon alle nuove esigenze apologetiche e dando origine alle iniziative e pubblicazioni favorite e guidate dal magistero ecclesiastico (Documenti biblici del Concilio Vaticano, di Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI e Pio XII, Risposte della Pontificia commissione biblica; cf. Enchiridion biblicum, dal n. 60 alla fine). L'encicl. Divino afflante Spiritu ricorda i progressi compiuti nel campo biblico nei so anni trascorsi dalla Providentissimus (1893). La scuola biblica dei Domenicani a Gerusalemme, il Pontificio istituto biblico dei Gesuiti a Roma ed a Gerusalemme, le riviste di carattere strettamente biblico o teologico trattano frequentemente questioni d'i. b.

BibL.: cf. la voce bibbia, II, specie coll. 1276-78. Sulla storia dell'i. b.: R. Cornely, Historica et critica introductio, I, 2* ed., Parigi 1894, pp. 6-11; H. Hoepfl-B. Gut, Introductionis in S. atrinogue Testamenti Libres compendium, I. Introdustio generalis, 6² ed., Roma 1940, nn. 1-27; E. Mangenot, Introduction biblique, in DB, III, coll. 911-19.

Pietro De Ambrogei
INTROITO. - Così si chiama nella liturgia romana il canto eseguito mentre il celebrante, nella Messa solenne, si reca all'altare. Come l'invitatorio nell'Ufficio, l'I. interpreta ed esprime i sentimenti propri del mistero o dalle festa del giorno.

Il Sacramentario Gelasiano del sec. viII lo dice «antiphona ad introitum» (cf. pure gli Ordines romani I [n. 8], II [n. 3], III [n. 8] e l'Ordo Ioannis Archicantoris); il Sacramentario Gregoriano Adrianoo gli dà invece il nome di «introitus» e l'Ordo rom. V (sec. xi) quello di "invitatorium».

Il Lib. Pont. (I, p. 230) ne fa istitutore Celestino I (422-32), ma il passo non è chiaro e non si sa se si riferisca all'i., o piuttosto al canto dei salmi delle vigilie, prima del Sacrificio. Perciò il Probst ne assegna la paternità a Gelasio I (492-96) e il Batiffol ne porta l'introduzione al sec. vi.
L'I. è nato come canto della schola non dell'assemblea. Ciò spiega la ricchezza della melodia, ben diversa dal recitativo dei canti destinati alla massa dei fedeli.

L'Ordo rom. I [n. 40 e sgg.: M. Andrieu, Les Ordines romani, II, Lovanio 1948, p. 8o) descrive cosi il canto dell'I.: i cantori si dispongono su due file davanti all'altare. Quando il Pontefice esce dal secretarium il parafoniata (prior scholia) intona l'antifona eseguita per intero dal 1° coro, ripetuta poi dal 2°. Quindi il 1° canta i versetti del salmo, alternati dall'antifona-ritornello, cantata sempre dal 2° coro. Giunto il Pontefice all'altare si canta il Gloria a cui segue il versus ad repetendum (un versetto caratteristico, che aveva determinato la scelta del salmo) cantato dal 1° coro, mentre il 2° conclude con la ripetizione dell'antifona. Questa solenne esecuzione dovette essere semplificata nelle paroeciae (chiese rurali) e negli oratori monastici, dotati di scarso clero. Il salmo si ridusse a uno o due versetti. Poi anche l'antifona dopo i versetti fu ripetuta solo per metà (a Cluny, sec. 21: PL 149, 653), finché disparve del tutto, giungendo all'ordinamento attuale sanzionato dal Messale di Pio V (1570). La sigla Ps(almus) in luogo di V(ersus) rimasta tuttora prima del versetto ricorda la primitiva forma dell'I. Pio X (Graduale Romanum, Roma 1907) restituil l'uso di cantare l'I. "socedente sacerdote ad altare" e la S. Congr. dei Riti, di recente, ha concesso la facoltà di cantarlo "more antiquo" (cf. Ephem. lit., 62 [1948], pp. 248-55).

Fonte principale degli I. sono i salmi. Altri derivano dalla lettura (i più antichi) o da libera composizione, p. es., Salve sancta Parens di Sedulio; Gaudeanus di s. Gregorio (m. nel 604), o da altre fonti come: Accipite iucunditatem del martedí dopo Pasqua, e Requiem della liturgia funeraria, ritenuti dal Morin tra i più antichi, perché tratti dal libro di Eadra, escluso dai libri canonici nel sec. iv. Non rara è la centonizzazione, come l'I. Resurrexi di Pasqua. Nel medioevo anche gli I. furono ornati da tropi (v.), ma tutti scomparvero.

BibL.: H. Leclercq, s. v. in DACL, VII, coll. 1212-20; P. Batiffol, Lecons sur la Messe, Parigi 1927, pp. 111-17; C. Callewaert, Introitus, in Ephem. lit., 52 (1938), pp. 484-89; A. J. Jungmann, Missarum solemnia, I, Vienna 1948, pp. 397-412; M. Richetti, Storia liturgica, III, Milano 1949, pp. 136-69.

Annibale Buenini
INTROSPEZIONE. - E il metodo di analisi dell'apparire e del contenuto dei processi psichici mediante l'autosservazione, la quale è detta i. quando è condotta in modo sistematico e secondo precisi criteri scientifici. In questo senso si distingue una auto-i. ed una stero-i.: nella prima il soggetto per conto suo osserva e descrive i contenuti immediati di coscienza, nella seconda invece li descrive seguendo le istruzioni dello sperimentatore. Il fondamento dell'i. è nella capacità che ha la coscienza spirituale di riflettere sulle sue funzioni interiori e di considerare i loro oggetti e atti : "Intellectus supra seipsum reflectitur, secundum eamdem reflectionem intelligit et suum intelligere et speciem qua intelligit" (Sum. Theol., 1*, q. 85, a. 2). Benché il conoscere si porti anzitutto all'oggetto, contemporaneamente percepisce il suo atto e le strutture soggettive delle sue funzioni o species degli scolastici: "Et sic species intellecta secundario est id quod intelligitur" (ibid.).

Il metodo dell'i. fu portato in auge specialmente dalla Denkpsychologie della scuola di Würzburg (Külpe) ed ebbe il merito di debellare il positivismo e fenomenismo in psicologia. Il metodo dell'i. fu criticato in anticipo dal Reid (Essay on the faculties of the human mind, I, 3; ed. Hamilton, t. II, Edimburgo 1863, p. 518 sgg.) e specialmente da Kant, secondo il quale "il senso interno - a differenza del senso esterno che può vedere gli oggetti nello spazio in stato di quiete e quindi osservarli a suo agio - percepisce i rapporti delle proprie determinazioni soltanto nel tempo e quindi nel loro fluire dove viene a mancare quella costanza di osservazione che tuttavia è condizione necessaria per sperimentare " (E. Kant, Anthropologie, parte 1², l. I, § 4: Von dem Beobachten seiner selbst, in Werke, ed. E. Cassirer, VIII, Berlino 1922, p. 18). Critiche analoghe all'i. sono state avanzate da Herbart, Comte, Höfding. Una via di mezzo è quella prospettata dalla Gestaltpsychologie, secondo la quale anche l'«io» appare come un campo di "organizzazione strutturale», che lo fa presente nei suoi contenuti e nelle sue funzioni (cf. K. Koffka, Principles of Gestalt psychology, Londra 1936, p. 319), ma con ciò ci si avvicina al metodo oggettivo del "comportamento" (behaviourismo). In filosofia il metodo dell'i. ha avuto particolare sviluppo nell'intuizione del Bergson e nella fenomenologia della scuola di Husserl: tuttavia questa direzione ha piegato verso una i. in senso trascendentale idealista della coscienza.

BibL.: G. Villa, La psicologia contemporanea, 2* ed., Torino 1911, p. 120 sgg.; G. Dwelshauvers, Traité de psychologie, 2^{*} ed., Parigi 1934, p. 30 sgg.; J. van der Veldt, Prolegomena in psychologiam, Roma 1938, p. 222 sgg.; W. Metzger, Psychologie. Die Entwicklung ihrer Grundannahmen seit der Einführung des Experiments, Dresda-Lipria 1941, p. 273 sg.

Cornelio Fabro
INTRUSIONE. - L'i., in senso stretto, si ha quando interviene nella provvista del beneficio, almeno nell'atto della collazione, non l'autorità ecclesiastica competente ma o lo stesso intruso che ad essa si sostituisce, o il potere laico o i parenti o sostenitori del soggetto da investire.

Si è soliti distinguere un'altra specie d'i., la quale ha luogo quando la provvista sia invalida non per motivi d'incompetenza, ma per altri motivi (censura, contaminazione simoniace, ecc.).

Si ha infine l'i. in senso lato, quando la provvista sia soltanto illecita o per incapacità del soggetto passivo o per la mancanza di qualche requisito che renda rescindibile la provvista.

L'intruso, in senso proprio, è colui che carpisce il beneficio ecclesiastico senza la provvista canonica (can. 1437) "Intrusus - cosi nelle fonti - dicitur qui praeter

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auctoritatem superioris ad quem pertinet collatio beneficium est ingressus n. Contro l'i., la Chiess ha sostenuto le più dure lotte per liberarsi dalla ingerenza dei principi che, in certi momenti della storia, pretesero non soltanto d'importe i loro candidati, ma anche di conferire canonicati e vescovati, indipendentemente dalla S. Sede (v. investiture, lotta delle); e il Concilio di Trento sansciona: «Si quis dixerit... eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse Verbi et Sacramentorum ministros, anathema sit» (sess. 25, can. 7; Denz-U, 967).

Nel diritto vigente l'i., seconda la diversità dei casi, ha per effetto la nullità, la invalidità e soltanto la illiceità della provvista e l'intruso è punito con pene che vanno dalla sospensione, privazione del beneficio, uffici, dignità, all'inabilità e, se lo richieda il caso, alla stessa deposizione; con le quali pene, l'intruso sarà costretto a recedere subito, dietro ammonimento, dall'occupazione, governo od amministrazione carpita. Inoltre i Capitoli, e tutti gli altri che ammettono gli eletti, presentati, o nominati, prima dell'esibizione delle necessarie lettere di conferma o di istituzione, rimangono sospesi dal loro diritto, a benediscito della Sede Apostolica (can. 2394, 30).

Bibl.: L. Ferraris, Beneficium, art. VII, in Prompta Bibliotheca, I. Roma 1885, pp. 293-98; D. Schiaprolt, Benefici ecclesiastici, in Nuovo digesto ital., II, col. 260 s87; G. Stacchiero, Il beneficio ecles, in provisione, Vicenza 1946. innoecenzo Parisella

INTUIZIONE. - Dal latino inineri (gr. ε iov varphi δ ω ), vedere, guardar dentro, contemplare, indica, etimologicamente, visione, sguardo, con senso, per lo più, di penetrazione e intensità. Ma già nell'uso classico il termine era trasferito dalla sfera visiva a indicare la percezione intellettiva: «mentis aciem seipsam intuens» (Cicerone, I Tusc., 30, 73). E questo il riferimento principale che il termine ha conservato nelle lingue neolatine (vi tende anche il tedesco A n schassung), sebbene con molteplicità di significati, particolarmente nell'uso filosofico.

Nel linguaggio corrente i. ha il doppio significato di : a) percezione originale e profonda di una realtà, una verità, un valore, un principio, un fatto, ad es. l'v i. " platonica, galileiana, einsteiniana; b) conoscenza o percezione pronta e subitanea sia di verità teoretico-astratte che di fatti o rapporti pratico-concreti. In questo senso l'uso comune oppone il «tipo intuitivo» che afferra di colpo, per semplici indizi, il significato di un fatto o problema, l'esatto valore di una situazione, al «tipo discorsivo» cui occorre un più lento processo di analisi, raffronto, deduzione. Le scoperte scientifiche (leggi, ipotesi) e in genere i momenti inventivi e creativi del pensiero, pur seguendo, sovente, precedenti analisi ed elaborazioni concettuali, sono riferite, per lo più, all'i. nel duplice senso indicato. Un riferimento all'accezione comune può trovarsi in Aristotele che oppone la dot{α} γ χ hat{v} v o ε α, sagacia, promezza di intuito, all' ε u̇ β ω λ λ α, prudente consilio (Eth. Nic., VI, 9, 1142 a 31 sgg.) e dice dell' ε dot{α} σ π χ i α ( = sicurezza d'i.) che avviene senza discorso ed è qualcosa di subitaneo: dot{ε} ν ε ∪ τ ε γ dot{α} ρ λ δ γ ν ν varkappa α i τ α χ dot{α} τ ι dot{η} ε dot{α} σ τ α χ i α (ibid., 1142 b 3).

Nell'uso filosofico si possono distinguere cinque accezioni principali di i. i) Con riferimento prevalentemente logico, i. è la conoscenza diretta e immediata di principi (teoretici, pratici, morali) e verità evidenti (il riferimento all'« evidenza » è congiunto con il significato primitivo del termine: «intueri», vedere), in opposizione alla conoscenza derivata, mediata, logico-discorsiva. Il termine è usato in questo senso da Locke, Leibniz, Cartesio. Vi si riconnettono, ma con prevalente riferimento gnoseologico, il senso pla-tonico-plotiniano: i. come apprensione diretta dell'intelligibile in sé; il senso agostiniano-bonaventu-riano-malebranchiano: i. come contatto immediato della mente con la verità, apprensione diretta delle "rationes aeternae" o valori assoluti; il senso rosminiano : i. come rapporto immanente e essenziale del-
l'intelligenza con il suo oggetto fondamentale, l'idea dell'essere (cf. Teosofia, V, ed. nazionale, Roma 1939, p. 20). 2) I. come percezione diretta dell'esistente, del l'individuale, del concreto, in opposizione alla conoscenza astrattiva, rappresentativa, universale : senso di derivazione kantiana, oggi frequente; vi si riferisce l'accezione tecnica, propria, secondo alcuni, del tomismo: i. come percezione (nella conoscenza sensibile) del reale senza mediazione intenzionale, e i. (nella visione beatifica) come unione dell'intelletto con la divina essenza in sé, senza mediazione di verbo mentale. 3) I. come compenetrazione simpatica e istintiva nell'intimo della realtà e della vita, in opposizione alla conoscenza esteriore e frammentaria per determinazioni concettuali. E il senso bergsoniano (cf. L'évolution créatrice, 77 e ed., Parigi 1948, pp. 176, 179). Vi si può avvicinare, sebbene comporti significato metafisico diverso, il senso husserliano : i. come visione delle essenze, Wesensschau. 4) I. come processo produttivo delle prime forme dell'attività teoretica dello spirito. E il senso idealistico, già preannunciato dall'i. pura kantiana (le i. di spazio e tempo come forme a priori dello spirito : cf. Critica d. r. pura, Est. trasc., § 1, trad. it., Bari 1940, p. 63). Da esso deriva il riferimento estetico sviluppato dal Croce: i. come attività originaria dello spirito, creatrice e espressiva di pure immagini (parole, colori, suoni, forme). 5) In senso religioso-mistico (e potrebbe avere analoghe applicazioni in altri campi) : i. come apprensione di Dio e del divino prevalentemente affettiva e quindi distinta dalla conoscenza religiosa puramente logico-razionale.

La teoretica dell'i. (per i suoi sviluppi storici v. intuizionismo) presenta due questioni principali: a) se e in qual senso la conoscenza umana possa dirsi intuitiva; b) quale sia il significato gnoseologico-metafisico dell'i.
a) I. nel senso di percezione immediata di valori, principi, relazioni, rapporti, nessi intrinseci tra fatti, concetti e principi, è funzione fondamentale dell'intelligenza; anzi, in fondo, la stessa potenza essenziale del pensiero di esprimere nell'apprensione cosciente i valori dell'essere. In questo senso i. è il sostrato di tutti i processi noetici fondamentali: ideazione, giudizio, raziccinio. L'idea (v.) infatti non si pone in atto nel pensiero se non come i. di un valore; il giudizio (v.) nel suo momento conoscitivo è percezione del rapporto fra soggetto e predicato; il ragionamento, tanto nell'ordine delle verità astratte che dei fatti concreti, è essenzialmente percezione intuitiva del nesso logico fra premesse e conclusione (s. Tommaso distingueva fra intellectus e ratio solo nel senso che intellectus indica conoscenza immediata, ratio conoscenza discorsiva: Sum. Theol., 10, q. 39, a. 1, ad 1). L'accezione, non del tutto caduta, di i. come sinonimo di percezione intellettiva in genere (cf. s. Tommaso, I Sent., 3, 4, 5, c.; De Verit., q. 15, a. 1 ad 7) si rapporta a questo originario significato della conoscenza come "visione" e "penetrazione" di un oggetto, un valore.

L'i. nel senso di percezione o coscienza diretta del reale, dell'esistente, del singolare, può essere ed è riferita tanto ai sensi che all'intelletto. Occorre precisare anzitutto che la pura sensazione non può equivalere all'i. propriamente detta: un'impressione di colore, di suono o di forme, come tale è puro stato vissuto di coscienza, privo sia di appercezione che di chiarezza concettuale e quindi di i. Ma la pura sensazione nell'uomo appena si ritrova ai primordi dell'esistenza. Nel rapido sviluppo della coscienza essa vien presto chiarendosi negli ulteriori processi percettivi (apprensione degli oggetti come totalità e apprensione del significato che gli oggetti presentano per il soggetto), e intellettivi (apprensione degli oggetti come valori categoriali). E in questa indissolubile sintesi sensoriale-percettivo-intellettiva che si realizza il momento intuitivo nella conoscenza umana. Infatti l'intelligenza umana, considerata formalmente in quanto puro potere di pensare, non ha, come ben vide Kant,

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un immediato rapporto con il reale concreto, e quindi nessuna i. diretta di realtà spirituali. Ma, oltreché potere di astratta concettualizzazione e di discorso logico, l'intelligenza umana è insieme, per il suo immanente rapporto con il senso, immediata coscienza di contenuti sensoriali-percettivi. In questa sua propria funzione l'intelletto umano è i. in quanto si pone come assunzione dei contenuti concreti all'attualità del loro proprio e immanente valore intelligibile. L'universale, che è oggetto proprio dell'intelligenza umana, non è, nel più genuino rumismo, l'universale astratto, bensì l'universale concreto, "in particulari resistens" (Sum. Theol., 78 q. 84, a. 7, c.). E poiché i dati sensoriali, per la loro stessa positività esperienziale, valgono innanzitutto come realtà, l'intelletto umano ha, per via della sua continuazione con il senso (che s. Tommaso esprime con la nota formola "conversio ad phantasmata": ibid., a. 7) un'effettiva i. del reale e quindi dell'essere, secondo le varie determinazioni che l'essere stesso assume nelle presentazioni sensoriali. E in ciò la condanna di ogni fenomenismo (v.), in quanto la conoscenza umana non si presenta come pura coscienza di fenomeni, quale potrebbe essere una conoscenza conchiusa nella sfera sensitivo-percettiva, bensì insieme come i. del fenomeno nel suo valore di essere. Questa i. radicale in cui consiste la prima attuazione del pensiero, non raggiunge tuttavia il significato ontologico dell'essere e quindi sembra non comporti una eguale i. della sostanza, ch'è concetto ulteriore elaborato sui contenuti più complessi delle presentazioni sensoriali.

Appare, da quanto s'è detto, che l'i., anche nel senso di percezione dell'esistente e del concreto, non va contrapposta alla conoscenza concettuale se non in quanto "concettuale" viene, indebitamente, identificato con "astratto". Il concetto è sempre nello sfondo di qualsiasi percezione o i. intellettuale: di valori categoriali più o meno distinti è contesta ogni i. del concreto; e anzi tanto più l'i. si rende chiara e oggettivament