ridica. - La condizione giuridica di res sacra, a cui il luogo resta elevato in virtù della speciale destinazione, ha per effetto la sottrazione di esso ad ogni uso profano o comunque meno conveniente allo scopo al quale è destinato; non determina, tuttavia, la condizione di cosa assolutamente extra commercium. Il diritto canonico ne considera incommerciabile solo il carattere sacro, cioè la destinazione specifica; nel resto il l. s., considerato come entità materiale, come è ritenuto oggetto di proprietà (can. 1510), cosi può essere oggetto di contratto (donazione, alienazione, ipoteca, ecc.) e di prescrizione, salva la indeducibilità in patto del carattere di cosa consacrata o benedetta (cann. 730,1539 S I, 1510).
Ministro delle consacrazione è, ad validitatem, soltanto chi è insignito del carattere episcopale o, in casi straordinari, il sacerdote che goda all'uopo di uno speciale indulto o privilegio; ministro della benedizione può essere, invece, anche il semplice sacerdote.
La consacrazione di un luogo, anche se appartenente a regolari esenti, è di esclusiva competenza dell'Ordinario del luogo, che potrà eseguirla personalmente, se fornito di carattere episcopale, oppure a mezzo d'altri, muniti di sua licenza. Spetta pure all'Ordinario la benedizione dei luoghi appartenenti al clero secolare o ad una religione non esente o blicale : se il luogo appartiene invece a religione clericale esente, la benedizione è di competenza del superiore maggiore della rispettiva religione. In ogni caso nessuno può validamente consacrare o benedire un luogo, agli effetti della destinazione di cui sopra, senza il con-
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senso dell'Ordinario a cui tali funzioni spettano di diritto (cann. 1155-57).
III. Classificazione del l. s. - Il. s. si distinguono: in ragione della destinazione, in luoghi di culto (chiese, oratori), e luoghi di sepoltura (cimiteri); in ragione del modo, ossia del rito mediante il quale acquistano la destinazione, in luoghi consacrati e in luoghi semplicemente benedetti
I l. s. per la destinazione al culto si classificano in chiese, oratori e altari. La chiesa è l'edificio sacro dedicato all'esercizio pubblico del culto per l'uso universale di tutti i fedeli (v. cHIESA). Le note della pubblicità del culto e dell'universalità dell'uso sacro sono le caratteristiche che distinguono le chiese dagli oratori, i quali sono edifici sacri deputati al culto divino, non con il fine di servire all'uso pubblico di tutti i fedeli, ma a vantaggio diretto o almeno precipuo di determinate categorie e collettività o anche di privati, e si suddistinguono in pubblici, semipubblici e privati, a seconda che l'accesso ad essi o è libero a tutti di diritto, almeno durante i divini uffici, o non è libero per tutti di diritto, benché lo possa essere di fatto, oppure non è tale né di diritto né di fatto (can. 1188; v. Grattonio).
L'altare (v.), che è il luogo destinato esclusivamente ai divini uffici e specialmente alla celebrazione del Sacrificio eucaristico, deve essere sempre consacrato, in tutto il suo complesso se si tratta di altare fisso, o almeno nell'ara portatilis (pietra sacra) se si tratta di altare mobile (cann. 1197, 1199, 1202).
I. l. s. per la destinazione alla sepoltura dei fedeli sono i cimiteri (v. Cimitero). In virtù di tale destinazione, i cimiteri devono essere trattati sempre come cosa sacra, in tutto il loro complesso, anche se, per l'uso dell'indiscriminata sepoltura di coloro la cui inumazione importerebbe violazione del l. s., la benedizione liturgica venga di fatto limitata alle sole fosse o locali dei singoli fedeli (cann. 1206, 1207, 1172).
IV. Effetti della destinazione all'uso sacro. La destinazione specifica, che a mezzo della consacrazione o della benedizione imprime al luogo il carattere della sacertà, conferisce al medesimo il diritto d'immunità (detto impropriamente privilegio), il quale importa, in senso positivo, l'esercizio libero e indipendente della giurisdizione ecclesiastica sui l. s. ed esclude, in senso negativo, ogni uso profano e indecoroso o comunque alieno dal carattere sacro dei medesimi (cann. 1160, 1178; v. immuntiA ecclesiastica).
Il carattere sacro, come condizione giuridica, può subire modificazioni per effetto di violazione e di dissacrazione. La violazione non toglie al luogo il carattere sacro e la sua destinazione, ma ne sospende l'uso specifico fino a che non si sia effettuata la cerimonia della riconciliazione. La dissacrazione, invece, induce nei riguardi di esso la perdita non solo dell'uso, ma anche del carattere e della destinazione, con la conseguente riduzione allo stato profano. Importano violazione del l. s. i delitti di omicidio e i ferimenti gravi o violenti, commessi entro il perimetro di esso, purché certi e notori; come pure l'uso empio o sordido a cui il luogo sia stato assoggettato, opera la inumazione in esso di un infedele o di uno scomunicato post sententiam (cann. 1172, 1207).
Si ha, invece, dissacrazione (exsecratio) del luogo, o per un fatto naturale o violento che ne abbia alterata la forma al punto da renderlo inservibile allo scopo; oppure per il fatto legittimo della riduzione di esso all'uso profano mediante atto (decretum de profanando) della competente autorità ecclesiastica (can. 1170). I responsabili della violazione di una chiesa o di un cimitero incorrono ipso facto nella interdizione dell'ingresso alla chiesa e possono essere puniti pure con altre pene, ad arbitrio dell'Ordinario del luogo (can. 2329).
V. Condizione del l. s. nel diritto italiano. - La condizione giuridica del l. s. nel diritto italiano, in rapporto specialmente alla loro commerciabilità, fu in passato oggetto di controversia. La questione riguarda particolarmente le chiese, essendo diversa la situazione dei cimiteri, riconosciuti come oggetto possibile di proprietà da parte sia dei comuni, sia di persone giuridiche o anche di privati.
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Tra le due opposte tesi dell'assoluta incommerciabilità come res sacrae in senso romano e della piena commerciabilità a rigore di diritto comune (Mortara, Chironi, Scaduto), varie altre soluzioni intermedie furono prospettate. Taluni ritennero tuttora vigente, in materia, il diritto canonico come diritto dello Stato (Gabba). Altri sostenne la incommercizbilità delle chiese, non come res sacrae, ma come cose destinate ad uso pubblico (Giorgi, Gianturco, Filomusi-Guelfi). Altri le ritenne sottratte al commercio non in se stesse, ma nella loro destinazione, ossia non perché l'uso pubblico le rendesse incommerciabili, ma perché l'esistenza su di esse della servitù di uso pubblico in favore dei fedeli impediva ai successivi proprietari di mutarne la destinazione (N. Covisillo). Ma mentre in base a tali soluzioni alcuni le accrivevano direttamente al pubblico demanio, altri, considerando rilevante in esse oltre l'uso pubblico anche il carattere sacro e la destinazione al culto, le considerò come costituenti uno speciale demanio ecclesiastico per i bisogni religiosi dei fedeli, in analogia al demanio delle province e dei comuni per i bisogni civili dei cittadini (Ruffini, Calisse, Galante, Ferrara).
Il Concordato, pur lasciando la questione ancora aperta, ne ha modificato i termini in favore della succicennata ultima opinione, avendo riconosciuto agli edifici sacri, negli artt. 9 e 10 , una condizione speciale d'indole pubblicistica, non modificabile che dietro intervento della autorità ecclesiastica, e avendo per di più disposto, nell'art. 30, una gestione speciale per i beni degli istituti ecclesiastici sotto il controllo della Chiesa. Sulla base di tale premessa, prevale, dopo il Concordato, la tesi che considera le chiese come beni in proprietà degli istituti ecclesiastici (diocesi, parrocchie, enti, confraternite, ecc.) e attribuisce loro la stessa condizione giuridica che è loro fatta dal diritto canonico, considerato recepito nel diritto italiano in virtù di un procedimento di rinvio formale di questo a quello (Del Giudice e, con lievi differenze, Falco). L'incommerciabilità, pertanto, delle chiese (inalienabilità, imprescrittibilità, impignorabilità, insequestrabilità), va intesa nel senso e nei limiti di una impossibilità giuridica di sottrarle alla loro destinazione sacra, cioè all'uso pubblico e al pubblico servizio per il culto, pur rimanendo in se stesse oggetto possibile di rapporti di diritto privato nell'ambito di quanto consente il diritto canonico.
Nel Concordato gli edifici sacri aperti al culto sono dichiarati esenti da requisizioni ed occupazioni e non possono essere assoggettati a demolizione se non previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (artt. 9, 10). E riconosciuto ad essi il diritto d'asilo «salvo i casi di urgente necessità" (art. 9). Le offese alla religione mediante vilipendio di cose sacre, commesso in luoghi destinati al culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (Cod. pen., art. 404).
Bist.: I. A. Assemani, Commentarius theol. can. criticus de ecclesix eorumque reverentia et acylo, Roma 1766; C. Olmo, L'incommerciabilità delle chiese, in Rto. di dir. eccles., 2 (1891-92), p. 143 sgg.; A. Galante, La condizione giuridica delle cose sacre, Torino 1903; S. Many, Praelectiones canonicae de locis sacris, Parigi 1904; Matteo C. de Coronata, De locis et temporibus sacris, Torino 1922; Werne-Vidal, IV, p. 439 sgg.; M. Falco, Corso di diritto eccles., II, 4* ed., Padova 1938, p. 351 sgg.; M. Petroncelli, La condizione giuridica degli edifici di culto ed il nuovo Codice civile, in Archivio di diritto ecclesiastico, 3 (1941), p. 31 sgg.; V. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, 7* ed., Milano 1949, p. 230 sgg.
Zaccaria da San Mauro
LUPERCI e LUPERCALIA. - Festa del 15 febbr. nell'antica religione romana. L'esecuzione dei suoi riti era affidata ai luperci (etimologie proposte : 1. da lupus come noverca da nuca; 2. da lupus e hircus; 3. da lupus e arcea) raggruppati in due sodalità sacerdotali: i luperci Fabiani e Quintiliani o Quinctiales (ai quali per una riforma di breve durata si aggiunsero, sotto Giulio Cesare, i luperci Iulii).
Nel giorno della festa i luperci si riunivano nella grotta detta Lupercal sul versante del Palatino, in cui, secondo la leggenda, la lupa avrebbe trovato e nutrito Romolo e Remo. Nel rituale della festa si possono distinguere tre momenti : 1. Il sacrificio, nella grotta, di una
capra (o un caprone?) e di un cane, alla presenza, sembra, del flamine Diale, sacerdote di Giove, che tuttavia, in altre occasioni, non doveva vedere cani e capre. 2) A due giovani, presumibilmente luperci, si toccava la fronte con il coltello insanguinato adoperato nel sacrificio. La traccia del sangue veniva poi asciugata con un panno di lana bagnato nel latte, al che i giovani dovevano dare in una risata. 3) I luperci completamente nudi, a parte un grembiule di pelle di capra, intraprendevano poi una corsa tutt'intorno al Palatino. Con una cinghia di pelle di capra, detta omiculum Iunonis, essi colpivano chiunque incontrassero, o, secondo altre versioni, le sole donne che con ciò assicuravano la propria fecondita. Come dio della festa, gli autori antichi menzinavano - in apparente disaccordo - Fauno, Luperco e Inuo (ma i due ultimi probabilmente non sono che altri nomi del primo), mentre secondo una testimonianza isolata ma non trascurabile la festa sarebbe stata di Giunone. Per Fauno si possono addurre la festa di questo dio al 13 febbr., il suo culto specifico nella gens Fabia, i suoi rapporti con il lupo; per Giunone l'omiculum Iunonis, il carattere sacrale del mese febbraio (cf. Iuno Polrusata e le feste del I febbr. e del I marzo), la capra come suo animale sacro, e la leggenda che fa risalire il rito di festigazione delle donne a un oracolo di Giunone Lucina. La festa potrebbe esser stata dedicata a queste due divinità contemporaneamente, il che troverebbe corrispondenza nel doppio sodalizio sacerdotale, nella doppia vittima sacrificale, nei due giovani del rito con il coltello, e nei due animali connessi con i luperci, il lupo di cui portano il nome e la capra della cui pelle si vestono.
Gli antichi spiegavano la festa etiologicalmente, come commemorazione di fatti della vita di Romolo e Remo. I moderni l'interpretano per lo più nei quadri di una teoria generale, accentuando o ritenendo come soli tratti originari del rito quelli che più corrispondono a questa; qualcuno (Mannhardt) vi troverà quindi riti di fecondità agraria, altri (Deubner, Rose) riti magici predelati, altri (in parte W. Fowler, Carcopino) invece fatti totemic. La festa è evidentemente complessa, come complesso è il sistema politeistico del calendario arcaico che la contiene. Il giro descritto dai luperci intorno alla sede della più antica comunità romana, il complesso delle leggende cultuali connesse con le origini di Roma, lo stretto parallelismo di elementi latini e sabini, ecc. sottolineano anche un aspetto "politico" della festa.
Bist.: W. Mannhardt, Mythologische Forschungen, Strasburgo 1884, p. 72 sgg.; W. Warde Fowler, Roman Festivals, Londra 1899, p. 310 sgg.; L. Deubner, in Archiv für Religionswissenschaft, 13 (1910), p. 481 ; J. Carcopino, La lause du Capitole, Parigi 1925, p. 67 sgg.; H. J. Rose, in Mnemosyne, 60 (1933), p. 305 sgg.; K. Kerényi, Niobe, Zurigo 1949, p. 136 sgg. Angelo Brelich
LUPI, Antonio Maria. - Gesuita, n. a Firenze il 14 luglio 1695 , m. a Palermo il 3 nov. 1737. Eruditissimo in teologia, filosofia, storia della Chiesa, letteratura, matematica, architettura civile e militare.
In rapporto col Marangoni (v.) e col Soldetti (v.) raccolse copie di molte iscrizioni cristiane cimiteriali e di chiese conservate nel cod. Lat. 9143 e nei mss. 507, 532 e 2661 della Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele. Il suo scritto principale è : Dissertatio et onionadversiones ad super inventum Zecerae martyris spinaphium (Palermo 1743). Non si tratta però dell'iscrizione d'una martire, bensì d'una semplice fedele morta nell'anno 269 il cui sepolcro fu scoperto sulla Via Salaria nel 1730; l'iscrizione è ora conservata nel Museo cristiano Lateranense.
Bist.: Sommervogel, V, coll. 187-92. Altre opere furono raccolte dal p. F. Zaccaria, sotto il titolo di Dissertazioni, Lettere ed operette del p. A. M. L. (2 voll., Faenza 1784-85, di cui il I contiene 15 dissertazioni sacre; il II 15 dissertazioni grafiche e 23 Lettere erudite); A. Silvagni, Inscriptiones christianae urbis Romae, nova series, I. Roma 1922, p. 11, p. 103; G. Ferretto, Note storiche bibliografiche di archeologia cristiana, Città del Vaticano 1942, pp. 230-33.
LUPI, Ignazio, detto da Bergamo - Canonista, n. il 10 febbr. 1585, entrò nei Minori Riformati l'1 1 febbr. 1603, m. a Bergamo il 6 ott. 1659. Insegnò teologia; fu definitivo e custode della sua provincia.
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Consultore dell'Inquisizione, si specializzò nello studio delle censure e dei casi riservati scrivendo le opere seguenti : Commentaria in censuras et casus reservatos diocescis Bergomi (Bergamo 1636); Commentaria in excommunicatismo censuram reservatae (ivi 1637); Teologia mistica inseguata da Gesù Cristo ce' suoi interni tocchi (ivi 1659); Nova lux in edictum S. Inquisitionis ad proxim sacramenti Poenitentiae (ivi 1659); De casibus et censuris reservatis tam in genere quam in specie (ivi 1681).
BibL.: D. Calvi, Scena letteraria degli scrittori bergamaschi, Bergamo 1664, pp. 335-37; Jo. a S. Antonio, Bibliotheca universa franciscana, II, Madrid 1732; Costantino da Val Camonica, Scrittores Ord. Min. strictioris observantiae reformatorum prov. Brisiemis, Brescia 1884, p. 39; Sbaralea, II, n. 1980, p. 23.
Felice da Marette
LUPO. - Nell'arcosolio di Celerina, nel cimitero di Pretestato, Susanna è rappresentata come una pecora tra due lupi, indicati quali seniores. E evidente l'allusione all'innocenza e alla fede assalita dai nemici, secondo l'ammonimento del Signore ai discepoli (Mt. 10, 16; Lc. 10, 3).
BibL.: Wilpert, Pitture, p. 337 e tav. 251. Enrico Josi
LUPO Servato di Ferrières. - Abate e teologo benedettino, n. all'inizio del sec. ix nella provincia ecclesiastica di Sens, m. a Ferrières ca. l'862. Entrato da giovane nell'abbazia di Ferrières (nel Gâtinais), verso l'828 fu mandato a Fulda; ritornato in patrio ca. l'836, godette presto il favore dell'imperatrice Giuditta e di Carlo il Calvo, che lo sostitui, come abate di Ferrières, a Odone, coinvolto negli avvenimenti politici che turbarono la dinastia carolingia in quell'epoca.
Ormai partecipe di tutta la vita politico-religiosa del tempo, L. redasse gli atti dei Concili di Verneuil (844), di Parigi ( 849 ), di Soissons ( 853 ) e dell'Assemblea di Marone presso Maastricht (847); dovette inoltre condurre truppe nelle battaglie dell'epoca, non dimostrandosi però abile guerriero; meglio riusciva nelle imprese pacifiche: nell'844 fu inviato dal Calvo in Borgogna, come visitatore dei monasteri, nell'849 venne a Roma presso Leone IV, per un fine non meglio conosciuto. Impigliato in tanti affari non dimenticò la sua abbazia, nella quale fece rifiorire gli studi, soprattutto letterari, arricchendone la biblioteca.
Temprs di umanista, predilesse gli autori classici, delle cui citazioni è pieno il suo epistolario (PL 119, 431-610) di grande importanza per la storia e la cultura: vi sono lettere dirette ai più celebri personaggi dell'epoca (Rabane Mauro, Incmaro di Reims, Giona d'Orléans, Eginardo). Lasciò anche due operette agiografiche di scarso valore: Vita s. Maximini episcopi Trevirensis (PL 119, 665-80) e la Vita s. Vigberti abbati Evizdariensis (ibid., 680-94), cui aggiunse due omelie sullo stesso s. Vigberti (ibid., 693-98). Importante per la teologia è il Liber de tribus quaestionibus (ibid., 621-48) con cui prese parte alla controversia sulla predestinazione, provocata da Ginescalco: però, aderendo sostanzialmente all'agostinismo rigido, si accostò a lui. Come giustificazione del suo atteggiamento unì, in un Collectaneum de tribus quaestionibus (ibid., 647-66), molti testi dei Padri.
BibL.: La prima edizione completa delle sue opere fu curata dal Baluze (Parigi 1664) e passò nel Migne. Una nuova edizione delle lettere nei MGH, Epist., VI, pp. 1-26; anon. Notitio: PL 119, 425-26; B. Nicolas, Etude sur les lettres de Servat Loup, Parigi 1862; F. Sprotto, Biographie des abates Servat Lupes von Ferrières, Ratisbona 1880; Hurter, I, coll. 811 833; E. Amann, s. v. in DThC, IX, coll. 963-67 (con bibl.); L. Levilinis, Loup de Ferrières: correspondance, Parigi 1927; I. De Gellinck, Le mouvement théologique du XIIe siècle, 2ᵉ ed., Bruges-Parigi 1948, passim (v. indice); Fliche-Martin-Fruta, VI, pp. 338, 345 . Antonio Piolenti
LUPO, vescovo di Troyes, santo. - N. verso il 383 da nobile famiglia di Toul e fu educato nella casa d'uno zio. Sposò Pimeniola, sorella di s. Ilario, vescovo di Arles; ma dopo pochi anni, di comune ac-
cordo, si separarono. L. si ritirò nel monastero di Lérins, fiorente a quel tempo sotto la direzione di s. Onorato, dove poco dopo fu seguito dal fratello Vincenzo (v.), teologo e scrittore di chiara fama.
Nel 426 fu eletto vescovo di Troyes, nonostante la sua opposizione, ed anche nella nuova mansione conservò il suo tenore di vita monastica. In un Sinodo di Troyes, fu destinato insieme a s. Germano d'Auxerre a recarsi nella Bretagna, per combattervi le insidie del pelagianismo. Nel 453 preservò la sua città da un assalto di Attila. Morl il 29 luglio del 478 o del 479 a novantasei anni di età e cinquantatré di episcopato. Festa il 29 luglio.
BibL.: Acta SS. Iulii, VII, Parigi 1868, pp. 51-82; Tillemont, XII, p. 675; XIV, p. 133 sg.; L. Duchesne, Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, II. 2ᵉ ed., Parigi 1910, pp. 423-24. Emanuele Romanelli
LUPOLI, Vincenzo. - Canonista, n. a Frattamaggiore presso Aversa nel 1737, m. nel 1810.
Giovanissimo, recatosi a Napoli (1764) e non avendo ottenuto la cattedra delle Decretali cui ambiva, aprì una scuola privata di giurisprudenza che ebbe grande fama. Nel 1784 fu eletto teologo ed esaminatore del clero regio e nel 1791 fu consacrato vescovo di Telese e Cerreto. Le sue opere si distinguono per solidità di dottrina e per ortodossia, per quanto anch'egli, risentendo l'influsso del tempo, ammatta il regium placet. Degne di speciale menzione sono le Iuris ecclesiastici praelectiones (Napoli 1777).
BibL.: L. Giustiniani, Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli, II, Napoli 1788, p. 196; C. MinieriRiccio, Memorie storiche degli scrittori nati nel Regno di Napoli, ivi 1844 , pp. 185, 204. Giuseppe Osmicia
LUPUS (De Wulf), Cristiano. - Teologo e patrologo agostiniano n. a Ypern il 12 giugno 1612, m. a Lovanio il ro luglio 168 r . Insegnò filosofia a Bruxelles e a Colonia e teologia a Douai e Lovanio; dal 1655 al 1660 e dal 1677 al 1679 dimorò a Roma, dove era venuto per chiedere la condanna delle 65 proposizioni del lassismo, prescritte da Innocenzo XI; nel periodo 1676-80 fu superiore della provincia coloniense.
Scopo principale dei suoi scritti fu la difesa della Sede Apostolica: Synodorum general. ac provincial. decreta et canones; Ad Ephesinum concilium variorum patrum epistolae; Divinum ac immobile s. Petri... adversum profanus hodie vocum novitates assertum privilegium; Dissertationes, tutti in Opera unnia ( 12 voll., Venezia 1724-29).
BibL.: J. F. Foppens, Bibliotheca belgica, I, Bruxelles, 1739, pp. 170-73; J. F. Ossinger, Bibliotheca august., Ingolstadt 1768, pp. 524-29; Hurter, IV, coll. 351-58; A. Beugnes, Attrition, in DThC, I, II, coll. 2259-62; D. Dumoutet, Le désir de cuir l'huuse et les origines de la dévotion au St-Sacrement, Parigi 1926, pp. 92-96. David Gutiérrez
LUPUS, JoAnNes Baptista. - Giurista fiorentino, vissuto tra il sec. xvi e il xvir. Fu al seguito, come segretario, di Francesco de' Medici, quando questi fu mandato dal padre Granduca Cosimo alla corte di Filippo di Spagna (1562-63).
Fra lesue opere si ricordano: De illegitimis et de natalibus restitutis liberis (Venezia 1611); De usuris et commerciis illicitis (ivi 1611). Di questa seconda opera si cita una precedente edizione (ivi 1577), attribuita ad un L. Joannes Baptista Geminianus (monilista nato a S. Gimignano), per cui si dubita se si tratti di due diversi autori.
BibL.: A. Fontana, Amphitheatrum legale seu Bibliotheca legalis analiticiam..., Parma 1888, col. 223; G. Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrara 1722, p. 249; G. Ermini, Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio, Bologna 1934, p. 37 . Augusto Storeschini
LUQSOR (Tebe dei Copti), diocesi di. - Suffraganea del patriarca copto di Alessandria, fondata nel 1895 con la lettera Christi Domini di Leone XIII (26 nov. 1895). Il vescovo risiede a Tahta.
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Nel 1946 v'erano 36.854 fedeli, 32 sacerdoti, 51 chiese e cappelle, 90 scuole primarie e I secondaria. Nel 1947 fu separata da L. la nuova diocesi di Assiut. Cosl ora la diocesi di L. conta soltanto 14.400 fedeli e 16 sacerdoti.
BibL.: AAS, 40 (1948) pp. 172-74. Guglielmo de Vries
LUQUET, Jean-Félis-Onésine. - N. il 17 giugno 1810 a Langres (Haute Marne). Fu primo alunno dell'«Ecole des Beaux-Arts», ove perse la fede; dopo il suo ritorno a Dio entrò nel Seminario di S. Sulpicio e quindi il 19 luglio 1841 nel Seminario delle Missioni estere di Parigi.
Ordinato sacerdote il 21 maggio 1842 , partì il 21 dic. dello stesso anno per la missione di Pondichéry. Nel 1845 fu inviato dal suo vescovo, mons. C. Bonnand, a Roma per presentare un esposto sopra lo stabilimento della gerarchia nell'India. In Roma fu nominato condiutore di mons. Bonnand ma la nomina non piacque in India, e il L. fu costretto nel 1851 a dare le sue dimissioni e si ritirò nel Seminario francese di Roma, componendo libri di pietà e sulle missioni. Fu uno strenuo promotore del clero indigeno. M. a Roma il 3 sett. 1858.
BibL.: A. Laurier, Mémorial de la Société des Missions étrangères, II, Parigi 1916, p. 412 : vi si dà l'elenco delle opere del L.
Antonio Anoge
LUSAKA, vicariato apostolico di. - Nella parte sud-orientale della Rhodesia settentrionale, affidato alla Compagnia di Gesù. Deriva dalla prefettura apostolica dello Zambese (oggi vicariato di Salisbury), da cui fu distaccata ed eretta in prefettura di Broken Hill il 14 luglio 1927; prese l'attuale denominazione il 13 giugno 1946 e fu elevata a vicariato apostolico il 14 luglio 1950.
Ha una superficie di ca. 160.000 kmq . con 450.000 ab., di cui 27.500 cattolici. Conta 15 chiese, 55 stazioni, servite da I sacerdote diocesano e 28 religiosi, coadiuvati da 7 comunità religiose maschili e 7 femminili. Ha 241 scuole (di cui 9 professionali e 1 normale), 6 opere di carità e beneficenza (fra cui i ospedale e i orfanotrofio). Vi sono pure confraternite e associazioni di Azione cattolica (Ann. Pont., 1931, p. 679).
BibL.: AAS, 19 (1927), pp. 376-77; 34 (1947), p. 66; GM, p. 230; MC, p. 236; Arch. di Prop. Fide, Prospectus status missionis, gen. prot. 19. 477638.
Carlo Corva
LUSSEMBURGO. - I. Geografia. - Piccolo Stato indipendente di 2586 kmq ., chiuso tra le frontiere di Francia, Belgio e Germania.
Il territorio è costituito da due regioni naturali ben distinte: la parte meridionale (Gutland), continuazione dei piani della Lorena, traversata dalle vallate della Mosella e di diversi suoi affluenti (alt. 130-300 mathrm{~m}.); la parte settentrionale (Siclec6), formata dall'estremità orientale delle Ardenne, con colline boscose e vallate profondamente tagliate da diversi corsi d'acqua (alt. 300-560 mathrm{~m}.). Il clima è intermedio tra il marittimo e il continentale, più vicino però al primo, con molte piogge e variazioni di temperatura assai pronunziate tra nord e sud. La popolazione, 291.000 ( 1950 ; densità 114 a kmq .), pressocché stazionaria da un ventennio, comprende ca. 20.000 stranieri, quasi esclusivamente operai industriali e agricoli. L'agricoltura e l'allevamento, per quanto esercitati in forme evolute, non bastano al consumo interno. Terra coltivata 43,8 \% della superficie, viticoltura 0,45 \%, pascoli 17,7 \%, boschi 34 \%. Base dell'economia del L. è l'industria: la siderurgia, che lavora minerale locale, assorbe da sola s/3 della popolazione e colloca il piccolo Stato al quarto posto tra i produttori europei ( 2,6 milioni di tonn. di ghisa, e 2,4 di scolaio nel 1948). La lingua parlata nel L. è il dialetto lusseeiburghese. Data la situazione geografica del paese, le due lingue, il francese e il tedesco, sono riconosciute ufficiali; vengono imparate da tutti fin dalla scuola elementare. Il L. è un granducato costituzionale, con governo elettivo a rappresentanza unicamerale. La capitale, L., conta 62 mila ab.
BibL.: Le Luxembourg. Livre du centenaire (1939), édité sous les auspices du Gouvernement Grand-Ducal, Lussemburgo 1948 (ampia bibl.); P. Majerus, Le Luxembourg indépendant, ivi 1948.
Giuseppe Caraci
II. Storia. - Arena, zona di transito e di incontro fra le popolazioni della Gallia, poi della Francia, e quelle della Germania, il L. è entrato nella storia con la vittoria di Labieno sui Treveriani ( 54 a. C.) che ne suggellava l'accoglimento nella civiltà romana. Soggetto ai Franchi nel 459 d. C., cominciò ad assumere la fisionomia di una entità politica e territoriale indipendente nel 963 , quando Sigfrido, conte delle Ardenne, riunì intorno al castello di L. alcuni territori segnati dalle vallate della Mosella, dell'Alzette, per giungere, al nord, sino al Salm. Dopo i consueti frazionamenti territoriali inerenti al regime feudale, agli Ardenne, catintisi nel 1136 , successe il ramo collaterale dei conti di Namur (11361247), il cui periodo è caratterizzato dallo sviluppo delle città (franchigie, date dalla Contessa Ermesinda [1196-1247]) e dall'estendersi del L. sia verso nord, sia soprattutto verso sud (Thionville) ed ovest, con l'inclusione del marchesato di Arlon. Da questo momento, in dipendenza di tali mutamenti territoriali, si modifica la stessa fisionomia etnica e culturale del L., poiché, accanto all'elemento tedesco, sin qui preponderante, viene ad affermarsi l'elemento vallone delle contee occidentali.
Ai Namur succede quindi la casa di Limburgo (12471443) da cui esce Enrico VII, il quale, eletto Imperatore nel 1308, si recò in Italia nel 1310 , ove fu salutato da Dante come restauratore della giustizia, della pace e della libertà. Incoronato al Laterano nel 1312, morì l'anno seguente sulla via di ritorno da Roma (a Buonconvento, Siena). Questi cedette la contea al figlio Giovanni il Cioco, re di Boemia; il figlio di questi, l'imperatore Carlo IV di Boemia, la innalzò alla dignità di ducato (1354), affidandolo al fratello Venceslao I che continuò ad estendere molto il Ducato verso occidente, incorporando la contea di Chiny lungo la vallata del Semois. S'ebbe allora il periodo di maggiore fortuna e prosperità del L., poiché con Venceslao II (1383) si inizia un'epoca di lotta fra i vari pretendenti (cui il Ducato era stato, a vario titolo, ipotecato), che ebbe termine quando Filippo il Buono, duca di Borgogna, nel 1443 riuscì a farsi riconoscere sovrano. Il L. entrò così a far parte dei Paesi Bassi, pur mantenendo determinati privilegi. Su di esso, in ordine di tempo, dominarono i duchi di Borgogna (1443-82), gli Asburgo (1482-1555), gli Asburgo di Spagna (1557-1714) salva il periodo 1684 1697 in cui cadde sotto il dominio francese, l'Austria (1714-95), la Francia (dal 1795 al 1815 ).
Con i Trattati di Vienna del 1815 il L., diminuito a favore della Prussia di vari distretti orientali, eretto in granducato, venne dato a Guglielmo I, re dei Paesi Bassi, per essere posseduto a perpetuità ed a titolo personale da lui e dai suoi successori. Fu riconosciuta così l'autonomia e la personalità politica del L. dovendo pur esso far parte della Confederazione germanica. Una guarnigione prussiana prese quartiere nella fortezza di L. La rivoluzione belga del 1830 , cui tutto il L. (salvo la capitale) prese parte come fosse stata una provincia dei Paesi Bassi, si risolse per il Granducato in una nuova divisione territoriale, l'ultima dopo tutte quelle subite nei tempi endati. I Trattati del 19 apr. 1859, nel sancire il discacco del Belgio dai Paesi Bassi, attribuivano al primo tutta la cospicua parte occidentale, vallone, dell'antico granducato, cioè i cinque distretti: Arlon, Bastogne, Marche, Neufchâteau e Virton, mentre la parte orientale con soli tre distretti, in maggioranza di lingua tedesca, continuò nell'unione personale con i Paesi Bassi ed a far parte della Confederazione germanica, con la quale nel 1842 venne concluso un accordo di unione doganale.
Dopo una prima costituzione ricevuta nel 1841 dal re-granduca Guglielmo II, più sensibilmente liberale fu quella del 1848. Cassata la Confederazione germanica nel 1866, il L. nella conferenza di Londra del 1867 fu dichiarato indipendente e neutrale dopo che, quasi preludio alla crisi del 1870 , aspra era divenuta la tensione tra la Francia di Napoleone III, che aveva proposto a Gu-
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glietmo III di ricomprargli il L., e la Prussia che vi si opponeva. Nel 1890 , in conseguenza della estinzione della linea maschile degli Orange-Nassau, prese fine l'unione personale con i Paesi Bassi, con l'ascesa al trono del granduca Adolfo di Nassau, i cui discendenti siedono ancor oggi sul trono granducale.
Suo figlio, Guglielmo IV, sposò la duchessa Maria Anna di Bragança, e in seguito la dinastia del L. divenne cattolica con soddisfazione del popolo intieramente cattolico. Non essendo nato erede maschile da questo matrimonio, fu cambiato lo statuto familiare e, nel 1912, salì sul trono la figlia primogenita, Maria Adelaide.
Il 1° ag. 1914 la Germania violò la neutralità del L. invadendo e occupando per tutto il tempo della guerra 1914-18 il paese, il quale, in virtù del trattato del 1867 , non poté difendersi. Dopo la guerra, ricuperata l'indipendenza, la granduchessa Maria Adelaide, in seguito a difficoltà interne, rinunziò liberamente al trono ( 9 genn. 1919) in favore di sua sorella Carlotta. Essa, data una certa tendenza di unire il L. al Belgio, consentì a sottomettere la questione istituzionale a un plebiscito ( 28 sett. 1919) : 80 \% dei votanti si pronunciarono per la granduchessa Carlotta e la dinastia regnante. Nel nov. 1919 Carlotta sposò il principe Felice di Borbone di Parma (sei figli; granduca ereditario principe Giovanni, n. nel 1921).
Nella seconda guerra mondiale, il 10 maggio 1940, il L. fu nuovamente invaso dai tedeschi, mentre la Granduchessa e il suo governo si posero a fianco degli Alleati per difendere gli interessi del paese. Poco dopo l'occupazione vi fu istituito un governo civile (Gauleiter), il quale, di fronte all'opposizione aperta del popolo, si distinse con misure vessatorie contro la popolazione (leva dei giovani per l'esercito tedesco, lavori forzati, deportazioni politiche [ 15 \% della popolazione], reclusioni in campo di concentramento, sentenze capitali) e contro la Chiesa (soppressione dei conventi, annullamento dello stipendio del clero, reclusione e repulsione di sacerdoti e religiosi).
Dopo la liberazione (ro sett. 1944), la neutralità del L., due volte violata, fu dichiarata scaduta. Attualmente il L., che fu fra i membri fondatori dell'O.N.U., mantiene un esercito, fa parte dell'Unione occidentale ed è fra i paesi aderenti al Patto atlantico.
Biol.: Fonti: C. Wampach, Urhunden-und Quellenbuch zur Gesch. der altluxemburgischen Territorien (finora 6 voll.), Lussemburgo 1933 sgg.; J. Bertholot, Hist. acclo. et civile du duché de Luxembourg et comté de Ching, 8 voll., ivi 1741-43; N. Van Werveke, Beiträge zur Geschichte des Lussemburger Landes, 3 voll., ivi 1886-87; id., Kulturgeschichte des Lussemburger Landes, 3 voll., ivi 1924-26; A. Herchen, Le grand duché de L., ivi 1922; id., Manuel d'hist. nationale, 3° ed., ivi 1934; A. Wehner, Le statut international du grand duché de Luxembourg, ivi 1939; J. Meyers, Gesch. Luxemburg, ivi 1940; P. Weber, Geschichte L.s im 2. Weltkreis, ivi 1946; P. Majerus, Le Luxembourg indépendant, ivi 1946 .
Angelo Tamborra-Giovanni Muller
III. Diocesi. - Dal punto di vista dell'amministrazione religiosa, il L. era diviso principalmente tra la diocesi di Treviri e di Liegi, mentre alcuniterritori minori appartenevano a tre altre diocesi. Filippo II, re di Spagna, fu il primo ad aprire negoziati nel 1572 per creare la diocesi di L., i quali fallirono in seguito all'opposizione suscitata da due degli Ordinari interessati. Durante la seconda dominazione francese, dopo il Concordato di Napoleone (1801) il L. fu unito alla diocesi di Metz e, dal 1823, attribuito a quella di Namur. Istituito vicariato apostolico con breve di Gregorio XVI nel 1840, fu eretto a diocesi con motu proprio di Pio IX nel 1870, riconosciuta dal governo nel 1873 . Dal 1908 è immediatamente soggetta alla S. Sede. Comprende il territorio del Granducato. Ha un Capitolo con 8 canonici non residenziali; un seminario maggiore di filosofia e teologia; 14 decanati, 267 parrocchie, 112 vicarie, 363 chiese, 495 sacerdoti; dei 291.000 ab., 289.500 sono cattolici ( 1950 ).
Celebri soprattutto sono la processione danzante a Echternach, dove si trova il sepolcro di s. Willibrordo,
apostolo dei Paesi Bassi (m. nel 739) e le feste nazionali in onore della Madonna sotto il titolo Consolatrix afflictorum, patrona della patria e della città. Dalla terza alla quinta domenica dopo Pasqua si fanno pellegrinaggi, numerosissimi, di tutte le parrocchie e provincie vicine.
Nella diocesi si trovano Benedettini, Francescani, Gesuiti, Redentoristi, Padri Bianchi, Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, Fratelli della Misericordia di S. Maria Ausiliatrice, Fratelli delle Scuole Cristiane, Canonicheese di di S. Agostino, Benedettine, Domenicane, Carmelitane, Suore del Povero Bambino Gesù, delle Poverelle di Bergamo, Ospitaliere di S. Elisabetta, della Misericordia del Tera'ordine di S. Francesco, di S. Eita, della Dottrina cristiana, del Divin Salvatore, della Carità.
La stampa cattolica, l'Azione Cattolica e le opere missionarie sono molto fiorenti. Nelle missioni il L. occupa un posto d'onore.
Bibl.: N. Majerus, La situation légale de l'Eglise catholique au Grand-Duché de L., Lussemburgo 1926; C. Wampach, Geschichte der Grundherrschaft Echternach, ivi 1929-30; M. Fäht, Heimatä̈tte U. L. P. von L., ivi 1948; N. Majerus, Histoire du Droit dans le Gr.-Duché de L., ivi 1930; E. Donchel, Die Kirche in Luxemburg, ivi 1950.
Emilio Donckel
IV. Condizione giuridica della Chiesa. - Non esiste un concordato tra la S. Sede e il L. La posizione della Chiesa è stabilita, in sostanza, dal Concordato di Napoleone I del 1801, esclusi però i cosiddetti "articoli organici». Viene regolata dalla Costituzione del 1868 e da una legge del 1873 la quale ultima stabilisce che il vescovo di L. deve avere la nazionalità lussemburghese e prestare giuramento; e che, inoltre, la sua nomina deve ricevere, per spiegare effetti civili, fra cui il trattamento economico, il gradimento del sovrano.
L'art. 26 della Costituzione dispone che lo stabilimento nel territorio lussemburghese di una corporazione religiosa deve essere autorizzato con legge. Di fatto molte congregazioni religiose vi si sono stabilite senza autorizzazione e poiché non sono mai sorte difficoltà, può dirsi che la pratica costante di quasi un secolo ha interpretato l'art. 26 nel senso che l'autorizzazione legale è necessaria solo per ottenere la personalità giuridica civile, che viene poi concessa, in parte, assimilando le congregazioni religiose a istituti di beneficenza pubblica, cioè ad istituti privati che prestano un servizio di interesse generale.
Oltre al matrimonio civile, sancito dalla Costituzione, il Codice civile ha mantenuto l'istituto del divorzio, stabilito per decreto del 1791, ponendovi però dei limiti considerevoli.
Nella Costituzione non è stabilito il principio della libertà d'insegnamento, e le disposizioni in essa contenute circa tale materia (art. 23) sono dal governo interpretate ed applicate nel senso di rivendicare a sé il monopolio dell'insegnamento, fatta qualche rara eccezione di scarso rilievo. L'insegnamento religioso però è obbligatorio nelle scuole statali.
La S. Sede è rappresentata nel L. da un internunzio apostolico, la cui missione è esercitata dal nunzio apostolico nel Belgio. - Vedi tav. CXVIII.
Ippolito Rosoli
LUSSO. - Non è l'«uso di cose costose», che può anche essere prudente e controllato da un gusto intelligente e progressista : ma è il mancato controllo e l'abitudine fatta a spese improduttive di beni, volte a soddisfare piuttosto i vizi capitali che sane e comprensibili esigenze di estetica o di comodità. Non tanto consiste nella materiale erogazione di denaro quanto nell'impiego di cose e di lavoro senza una corrispondente e proporzionata utilità.
Il termine non ha un valore assoluto; è in gran parte soggettivo, in quanto spesso il l. è dapprima eccezione, poi regola, e infine necessità. Nella prefazione alla Cronique de Hollinshed, del 1577, viene biasimata la sostituzione del legno di quercia a quello di salice nella costruzione delle case, considerandolo un l. scandaloso : «Quando le nostre case - vi si legge - erano di salice, i nostri uomini erano di quercia; oggi le case si fanno di quercia, ma i
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nostri uomini non sono più neppure di salice, ma di paglia, E ciò è ben triste ». Non si deve però dimenticare che l'incertezza del giudizio è limitata alla zona di contatto tra il necessario e il superfluo : sicché il grosso del fenomeno è sempre perfettamente individualibile e non consente dubbio o indulgenza. Nella riprovazione del 1. inutile convergono ragioni economiche e ragioni morali. Dal punto di vista economico il 1. sottrae capitali al lavoro veramente utile, e tempo e prodotti ai consumi necessari : ne mantiene quindi alti i prezzi, mentre incrementa le industrie voluttuarie, con conseguenze infazionistiche, e i mestieri improduttivi : servitù, divertimenti, acconciature, gioielli, fumo, gioco, golosità e simili. Anche in quanto a redistribuzione del reddito, il 1. rappresenta la meno felice tra le forme spontanee, la meno razionale e la meno edificante. Alcuni economisti (ad es., B. Franklin) reputavano che il 1. contribuisse alla dinamica del commercio e allo stesso progresso civile; l'opinione, alquanto esagerata, non convince la maggioranza degli economisti moderni, i quali condannano il 1. come distruggitore di risparmio e causa di miseria.
Dal punto di vista morale, il 1. non educa il carattere e la volontà : di fronte alla disoccupazione e alle mortali miserie di tanta parte del popolo, specie in momenti difficili o dolorosi, il 1. consuetudinario e, peggio, l'ostentazione del 1., costituiscono una provocazione allo sdegno e all'odio dei sofferenti verso le classi agiate.
Per le conseguenze economiche e morali, per il disordine e la corruzione che porta nel costume, e dato che assai spesso il l. è segno di ricchezza male acquistata, esso venne in passato e a più riprese condannato e regolato dalle autorità politiche (leggi e imposte suntuarie presso i Romani, nel medioevo, corti di Francia e d'Inghilterra, Repubblica di Venezia, ecc.); oggi può considerarsi libero da ogni disciplina, salvo in momenti eccezionali, ma serve di richiamo alla severità fiscale, che giustamente s'incarica di farlo servire di strumento forzato della redistribuzione del reddito.
Nel suo aspetto più disorganico e inconsiderato, degenera nello sperpero (perpero o iperpero - dal greco "belllante" - fu detta nel medioevo una moneta aurea bizantina e poi, figuratamente, il denaro in genere e ogni ricchezza) : mentre il 1. può talvolta richiamarsi a vivacità di caratteri e a personalità originali e distinte, lo sperpero è proprio degli scervellati e dei deboli.
La lotta contro il 1. e lo sperpero è quasi unicamente prerogativa dei provvedimenti fiscali a carico di chi vi si abbandona : il rimedio morale sta, oltre che in una completa educazione dello spirito, nel togliere prestigio al 1. come motivo di considerazione e di stima nelle relazioni sociali. Per quanto riguarda l'immodestia nel vestire, v. MODA; MODESTIA.
BibL.: In quasi tutti i principali trattati di economia sociale: particolarmente di G. Boccardo, Mac Culloch, G. B. Say-Stewart, Inoltre; H. Baudrillart, Histoire du luxe public et privé, Parigi 1876-80; P. Leroy Beaulieu, Le luxe, la fonction de la richeste, in Revue des deux mondes, 64 (1894, vi sgg.); F. Toennies, Die Sitte, Francoforte 1909; A. Pinard, La consommation, le bien-être et le luxe, Parigi 1918; A. Thouvenin, Luxe, in DThC; IX, coll. 1336-39. Mario Baronci
LUSSURIA. - I. Nozione. - L. (da luxus, rigoglio, esuberanza), in senso improprio, indica ogni eccesso nel cibo, nelle bevande e simili, e si dice anche degli animali e delle piante. Propriamente, come s'intende qui, in quanto è vizio capitale, opposto alla temperanza, è la brama disordinata del piacere venereo o carnale, cioè di quel diletto che sorge nell'appetito sensitivo dalla commozione ed alterazione degli organi e degli umori che servono alla generazione. Questo piacere carnale, caratterizzato appunto e derivante dalla predetta commozione, non va confuso con il piacere prodotto da un oggetto gradevole al senso, ma senza commozioni del genere, sia che tale oggetto sia capace di provocare piacere carnale (si ha allora il piacere sensuale), sia che per sua natura ne sia incapace (piacere sensibile). Il piacere carnale, come la facoltà generativa e l'uso
di essa, è dato direttamente all'uomo all'unico fine della procreazione della prole, che non è lecita se non tra legittimi coniugi. La 1. pertanto consiste nel cercare esclusivamente il piacere carnale o fuori del Matrimonio o nel Matrimonio stesso, ma in modo che la procreazione della prole, per la qualità dell'atto, non possa venir raggiunta.
II. Malizia. - Nei coniugi è colpa grave soltanto cercare quelle soddisfazioni o compiere quegli atti che, per loro natura, sono contro il fine del Matrimonio, mentre è lecito volere il piacere annesso e gli atti che conducono al medesimo fine; gli atti che non sono né contro né secondo il fine del Matrimonio sono, al più, colpa veniale (Denz-U, 1159, 2231).
Nei non sposati è illecito qualsiasi uso della facoltà generativa, sia perché nella specie umana la procreazione ed educazione della prole non possono attuarsi, senza quella collaborazione indissolubile che si ha solo tra i genitori nel Matrimonio; sia perché, qualora si ammettesse l'uso di tale facoltà fuori del Matrimonio, l'uomo cercherebbe il piacere laddove non è seguito dai pesi derivanti dallo stato coniugale. Ciò porterebbe all'amore vago e conseguentemente all'abbandono della non voluta prole ed all'estinzione della società umana (ibid., 2230). Le ragioni addotte valgono non soltanto per gli atti esterni consumati, ma anche per quelli non consumati e per gli stessi atti interni: desideri e compiacenze, perché già in essi è implicita la volontà di violare la gravissima legge di natura e costituiscono pericolo prossimo di grave peccato. Perciò si deve dire che fuori del legittimo Matrimonio ogni piacere venereo, voluto in sé e con piena deliberazione, è sempre peccato mortale (ibid., 717 g. 2230). Il piacere venerco, quando è voluto solo indirettamente, può essere solo colpa veniale, il che si ha quando si prevede, ma non si desidera con la volontà il piacere carnale, ed insieme questo non costituisce, nel caso concreto, un pericolo prossimo di grave peccato e vi è motivo, proporzionato al pericolo, di porre l'azione dalla quale si prevede nascerà il piacere proibito. L'opinione che sostiene che il piacere carnale direttamente voluto può essere solo colpa lieve, è speculativamente infondata e praticamente scandalosa e perciò condannata (ibid., 1140).
La dottrina freudiana, che vede al centro di tutta l'attività umana la libidine, è filosoficamente e moralmente inaccettabile nella sua universalità, ma pare fuori dubbio che in nessun campo della vita morale, come in questo della 1., hanno un peso, più o meno decisivo, le predisposizioni biologiche, normali o no, del soggetto, che ne alterano la responsabilità. Occorre anche avvertire che, per rozzezza, ambiente od educazione, può darsi ignoranza su largo campo, specialmente quanto agli atti interni, e non solo quanto a questi, ma nell'intero dominio che ora interessa; come pure si deve attendere che per la valutazione della colpevolezza della 1. indiretta, nei casi concreti, è necessario osservare la gravità del pericolo in sé e specialmente in relazione al soggetto ed alle cause coonestanti l'azione. In ogni caso, questo vizio capitale è la forma più riprovevole di intemperanza, perché, per la sua veemenza, che quasi assorbe tutta l'anima, più d'ogni altro vizio oscura la ragione e snerva la volontà (Rom. 1, 24-26; Eph. 4, 19).
III. L. consumata. - Si distingue la 1. consumata che arriva al piacere completo, cioè alla emissione del seme nell'uomo e del secreto vulvo-vaginale nella donna, e la 1. non consumata, che non perviene a tanto. La 1. consumata può essere secondo natura e contro natura:
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è secondo natura, quando da essa può aversi la generazione e comprende sei specie di peccati, i quali, oltre alla malizia comune ad ogni colpa grave di 1 ., ne contengono un'altra grave contro una seconda virtù, cioè : il sacrilegio personale, l'incesto, l'adulterio, il ratto, lo stupro, la fornicazione (cf. le singole voci). Si ha la 1. consumata contro natura, che è la più grave, quando da essa è esclusa la generazione. Essa si suddistingue in polluzione volontaria o masturbazione, onanismo, sodomia, bestialità, che costituiscono altrettante specie di malizia movile (Denz-U, 1124). A queste aberrazioni, che visitano la natura per il frustrarsi della generazione e per l'invertimento insito nella ricerca della libidinc tra individui dello stesso sesso, se ne debbono aggiungere altre, in cui il pervertimento è dato dal modo con cui viene appagata la libidinc : esibizionismo, feticismo, sadismo, masochismo, satanismo, znofilia, necrofilia.
IV. L. consumata contro natura. - Ecco il quadro degradante dell' animalis homo. La polluzione (dal lat. pollatio, macchia, sozzura), in senso largo, è la emissione, volontaria o no, del semen senza unione carnale; ma, in senso stretto, è la soddisfazione completa nci due sessi del piacere impuro senza unione sessuale. La polluzione è naturale quando non è deliberatamente voluta, né approvata, come può essere la polluzione notturna; negli altri casi è volontaria; ed allora si chiama anche peccato o vizio solitario, masturbazione (manc stupratio o manuturbalio : Gen. 38, 9). E semplice, se ha solo la malizia della polluzione; qualificata, se oltre alla sua malizia ne ha altra a causa del soggetto, della sua intenzione, dello scandalo ecc. La polluzione volontaria "in sé ", sia essa voluta o soltanto approvata, accompagnata o no dal piacere, comunque procurata, voluta come fine o come mezzo (ad es., per esaminare l'eiaculato) è sempre peccato grave contro la legge naturale (I Cor. 6, 10; Denz-U, 1199, 2201, 2239-41) perché l. voluta direttamente. E quindi sempre illecito consigliare la masturbazione, qualunque sia il fine cui si tende. La polluzione volontaria in causa sarà colpevole o no, gravemente o lievemente, secondo l'esistenza e la gravità proporzionata del motivo di porre la causa dalla quale si prevede la polluzione. Si deve ammettere che ragazzi e giovani possono ignorare invincibilmente ed a lungo la malizia di questo vizio. La ragione intrinseca della malizia della polluzione è da certuni ricercata nella seminis frustrance emisisio, ma con maggior fondamento il Vermeersch la vede nel fatto di stornare a proprio esclusivo piacere un atto che di sua natura è destinato al bene della specie. Una conferma di questo motivo si ha nella considerazione degli inconvenienti sociali, che deriverebbero dalla non proibizione 208 gravi della polluzione: meno Matrimoni, meno nascite, lo scomparire progressivo dell'umanità. La polluzione è alcune