volume-07

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os (sec. xvI), Matia de Paz (m. nel 1517), Giovanni Solórzano Pereira ( 1575-1655 ).

I teologi invece, seguendo s. Tommaso e Gaetano, attribuirono agli infedeli veri e assoluti diritti di dominio pubblico e privato, e nelle I.C. videro un esercizio del potere temporale indiretto pontificio, che assegnava alla Spagna zone di evangelizzazione e commercio. Così Giovanni Mair (1469-1550), Bartolomeo Las Casas (14791563), Francesco De Vitoria (1486 ?-1548), Domenico Soto (1494-1570), Domenico Bañez (1528-1604), Gregorio de Valencia ( 1551 ?-1603).

La clausola delle I. C., che raccomanda ai Re di inviare missionari, ha originato certe conclusioni anticanoniche: il Papa, supremo pastore, in potentia, anche degli infedeli, avrebbe costituito i Re come suoi delegati, o vicari, anche nello spirituale, nelle Indie occidentali; i missionari inviati da quello avrebbero avuto licenze ministeriali indipendentemente da qualsiasi ordinario locale. Questa teoria, elaborata da religiosi (Alfonso de la Veracruz [1504-84], agostiniano, e Giovanni Focher [m. nel 1572], francescano) passò al consiglio delle Indie (ca. 1622), ai consiglieri secolari (Gurci Pérez de Araciel, 1624), e Solórzano Pereira (1629-39) la elaborò in senso regalista.

La sua pratica fu disapprovata da Propaganda (1634); e la dottrina fu implicitamente proibita dal S. Uffizio (1642). Questo decreto non ebbe corso in Spagna, e la teoria fu trattata insieme con le idee gallicane e bibroniane nel sec. xviri. Filippo V, Carlo III e Isabella II si dichiararono vicari pontifici nelle Indie. Dalmacio Vélez Sarsfield (1854) proponeva che i presidenti delle nuove Repubbliche sudamericane potessero considerarsi vicari pontifici nelle missioni esistenti nei loro distretti. Queste teorie, però, non impedirono lo sviluppo della Chiesa centrosudamericana.

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BinL.: Fonti: I. C. I, originale nell'Arch. Gen. Indias. Siviglia (oggi nell'ufficio del direttore); Arch. Secr. Vat. 775: minuta Reg. Alca. VI, ff. 43-45. - I. C. a. II, Arch. Gen. Indias Patron. I 3^{text {a }} : minuta Reg. Alca. VI, ff. 192 sgg. Edizioni: I. Fischer, Itinerarium catholicum, Siviglia 1574, ff. 100-140. 180190; G. Valencia, Commentaria theologica, III, Lione 1602, p. 397; J. Solórzano Pereira, De Iudiarum Iure, II, Madrid 1653, capp. 23-24; II, ivi 1639, capp. 2, 12, 27; Raynaldi Annales Etriticiuntici, XI, Lucca 1754, p. 216; A.J-de Ribadeneira, Manual-Compendio del Regio Patronato Iudiano, Madrid 1755, pp. 121, 143, 1624292-7; F. Vitoria, De Iudis (1539), ivi 1765, pp. 121, 163 sgg., 197, 238; id. De potestate Ecclesiae (1530-3r), ivi 1765, pp. 13, 14, 49 sgg.; F. X. Hernace, Colección de bulas, breves y otros documentos relativos a la Iglesia de América y Filipinos, I, Bruxelles 1879, p. 12; F. G. Davenport, European tecaties bearine on the history of the U. S. and his dependances to 1546, I, Washington 1917, pp. 138-61; P. Leturia, Der Heilige Stuhl und das spanische Patronat in Amerika, in Historisches Jahrbuch, 46 (1926), pp. 1-71; id., Las grandes bulas misionales de Alejandro VI, in Bibliotheca Hispana Missionum, 1 (1930), pp. 209-51; id, El Regio Vicariato de Indias, in Spanische Forsch. der Görresgesellschaft, 1930, pp. 133-77; S. Zavala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Madrid 1935, pp. 1-71; E. Bullon, El concepto de la soberanía en la escuela española del siglo XVI, ivl 1936, p. 147 sg.; F. M. Giménez, Las bulas alejandrinas de 1493 referentes a las Indias, Siviglia 1944.

Antonio de Egaña
INTERCESSIO. - Nel diritto pubblico romano l'i. ha inizio con la fondazione della Repubblica, e significa da principio il diritto di una dei consoli di impedire, in virtù della par potestas, che un atto compiuto dall'altro console possa produrre conseguenze legali.

Il concetto d'i. è intimamente legato a quello di collegialità. Quando, in seguito, si crearono nuove magistrature, il diritto d'i. si ebbe non solo tra colleghi, ma il magistrato superiore, in virtù della sua maior potestas, poté con l'i. intervenire contro provvedimenti presi dal magistrato inferiore. Poteva pertanto il console intercedere contro gli atti di ogni altro magistrato, e altrettanto poteca fare il pretore nei confronti dei magistrati a lui inferiori : però, mentre i magistrati maggiori potevano intercedere contro quelli aventi un grado elevato nel cursus honorum, e contro i magistrati minori, fra questi ultimi, pur ordinati gerarchicamente, non aveva luogo l'i. Una posizione particolare aveva poi il censore, che non poteva opporsi, e contro il quale non si poteva opporre l'i.

A queste limitazioni di poteri che intercorrono tra magistrati, viene poi, con la istituzione dei tribuni della plebe nel 487 , ad aggiungersi un'altra i., che è poi la più frequentemente usata. I tribuni della plebe non sono magistrati, ma, provvisti del diritto di auxilium, in difesa degli interessi della plebe, possono intercedere contro gli atti di qualunque magistrato (tranne beninteso il dittatore), contro le disposizioni di smatusconsulta, contro le rognitiones presentate al voto dei comizi. E questa i. dei tribuni è quella che ha avuto la più larga applicazione. S'intende però, che un tale diritto non poteva essere esercitato che dentro la città e nell'immediato contorno. Sono perciò esenti da i. gli atti compiuti dal magistrato fornito di imperium da esercitarsi fuori del pomerio.

Nell'Impero il diritto d'i. appartiene anzitutto all'imperatore in forza della sua tribunicia potestas, e gli appartiene in una forma più ampia che prima, non solo perché la tribunicia potestas finì con il divenire un potere vitalizio, ma anche perché essa valeva non per la sola città di Roma, ma per tutto l'Impero, e non poteva esser controbattuta dall'i. di altro tribuno della plebe, non essendovi collegialità tra il tribuno della plebe e il principe investito della tribunicia potestas. Nel sec. I dell'Impero si ha memoria di casi d'i. dell'imperatore, e perfino, molto più raramente, di tribuni della plebe contro atti di magistrati, poi l'una i. resta schiacciata, l'altra diventa superflua con l'affermarsi dell'assolutismo imperiale.

Bin.: G. Karlova, Römische Rechtsgeschichte, I, Lipsia 1885, p. 134 sgg.; T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, I, 3° ed., ivi 1887, p. 258 sgg.; P. de Francizci, Storia del diritto romano, I, Milano 1939, pp. 206 sgg., 325 sgg. Roberto Paribeni

INTERCESSIONE. - In senso teologico significa l'intervento di una creatura presso Dio per ottenere da lui favori a pro di un'altra crea-
tura. Svolgendosi tutta sul piano dei rapporti tra Creatore e creatura, l'i. ha necessariamente per oggetto primario i beni che interessano essenzialmente questi rapporti, ossia quelli d'ordine spirituale, gli altri, i beni temporali, non entrandovi che subordinatamente al fine primordiale. Sole e tutte le creature che non hanno ancora raggiunto lo stato definitivo immutabile dei loro rapporti con Dio possono essere soggetto d'i.; onde ne sono esclusi tutti e soli i beati in cielo e i dannati nell'inferno.

Ogni i. contiene una preghiera (v.) di domanda a Dio; ma talvolta essa poggia unicamente su questa, ed è detta allora i. impetratoria; talaltra invece è accompagnata anche dall'offerta di opere meritorie soddisfattorie, come mortificazioni volontarie, accettazione di dolori in spirito di penitenza, offerta della vita, elemosine, che il dogma cattolico insegna essere possibile, entro certo condizioni, fare a vantaggio altrui (v. Soddisfazione ricabis), e in questo caso l'i. è soddisfattoria e può essere fatta solo dai vivi su questa terra e in stato di Grazia. L'efficacia dell'i. segue le leggi dell'efficacia della preghiera e della soddisfazione.

La possibilità e la realtà effettiva dell'i. nel dogma cattolico palese massimamente l'aspetto comunitario dei nostri rapporti con Dio, per cui le creature, in questi stessi rapporti, non sono come atomi indipendenti gli uni dagli altri, ma sono tra loro solidali. Tale legge Dio ha voluto liberamente osservare nel suo intervento nel mondo, mirando non solo a trarre a sé un certo numero d'individui, ma a fondere una città, un regno, in cui ogni individuo sia interessato e solidale con la sorte dagli altri. Così la sorte e l'attività degli angeli, buoni o cattivi, non è indifferente a nessun individuo umano, né la sorte di un qualsiasi individuo umano è indifferente agli angeli; così ogni individuo umano nella sua caduta è in qualche modo solidale con Adamo e con gli altri peccatori, e maggiormente ancora, nel suo ritorno a Dio, egli è solidale con Cristo, ai cui benefici, per altro, egli in qualche modo non partecipa che dipendentemente dai suoi rapporti con quella società umano-divina che è la Chiesa, le cui fasi di sviluppo e i cui membri, in terra, in purgatorio, in cielo, sono in comunione di vita soprannaturale con Cristo e tra loro (v. comunione dei santi). L'i. nel dogma cattolico è una manifestazione particolare di questa legge generale della salvezza in comunità : tra i modi di accordare i suoi benefici alle creature, Dio, in virtù di quella legge, ha previsto e voluto sin dall'eternità quella di accordarli per i. di un'altra creatura, appunto perché ogni creatura in Cristo e per Cristo è e si senta unita a tutte le altre nelle sorti del regno. Le creature interceditrici sono: Cristo, gli angeli e i santi, specialmente Maria S.ma, gli uomini su questa terra, le anime del purgatorio.

Cristo in quanto uomo, in virtù dell'unione ipostatica (v.) della sua natura umana nella persona del Verbo, non solo ha presso Dio un potere d'i. d'inSnita estensione ed efficacia, perché ha meritato ogni grazia in rigore di stretta giustizia, ma è bensì in senso proprio unico mediatore tra Dio e gli uomini e unica via che conduce al Padre (I Tim. 2, 5; Io. 14, 6; Mi. 11, 27; Rom. 5, 1; 15, 24; Hebr. 10, 19-25; Act. 4, 12), onde qualsiasi altra i. presso Dio per gli uomini, dopo il peccato originale, va intesa come subordinata e dipendente da questa suprema mediazione di Cristo, e ogni grazia loro accordata da quel momento, come accordata in ultima istanza per i suoi meriti. Quindi è che tutte le altre i. essendo subordinate alla sua suprema mediazione e da essa traendo la loro efficacia, non derogano a questa, e tanto meno la soppiantano (Denz-U, 984), ma ne sono un frutto e una glorificazione. Ed è per questo che ogni domanda che la Chiesa rivolge a Dio nella liturgia, sia pur invocando l'i. di altri santi, viene fatta sempre " per Gesù Cristo nostro Signore». Cristo stesso, sin dal primo istante della sua Incarnazione,

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sommo sacerdote tra Dio e gli uomini (Hebr. 4, 14-15, 10), esercitò durante la sua vita terrena l'i. d'impetrazione (Lc. 22, 31 sg.; 23, 34; Io. 17, 6-26) e di perfetta soddisfazione dei peccati di tutto il genere umano mediante il sacrificio del suo sangue (Hebr. 9, 11-28; Rom. 3, 25 sg.; Eph. 1, 7), divenendo così l'universale Redentore. Ed in cielo egli continua eternamente presso Dio la sua i. impetratoria per gli uomini: «sempre essendo vivo, sì da poter intercedere in loro favore» (Hebr. 7, 24; cf. Io. 14, 16; Rom. 8, 34; I Io. 2, 1-2).

Che gli angeli e i santi, tra i quali specialmente Maria S.ma, subordinatamente a Cristo ed in unione con lui, esercitino in cielo l'i. impetratoria per gli uomini anche singoli, è dogma di fede cattolica proposto dal magistero ordinario, implicito nel dogma della liceità ed utilità del culto ed invocazione degli angeli (Denz-U, 320) e dei santi (ibid., 984 sgg.), ed espressamente inculcato dal Concilio di Trento contro gli errori protestanti (ibid.).

Già la Scrittura mostra espliciti casi d'i. di angeli (Zach. 1, 12; Iob 5, 1; 33, 23 sg.) e di santi (II Mach. 15, 11-16) e ci fa vedere come essi s'interessino alle sorti del Regno di Dio sulla terra (Apoc. passim, p. es., 6, 10) e offrano le orazioni degli uomini a Dio (Tob. 12, 12; Apoc. 5, 8; 8, 5). La cosa è poi perfettamente logica nell'insieme della Rivelazione cristiana, secondo la quale i beati conoscono le nostre preghicre e i nostri bisogni; fatto questo di cui nella Chiesa, a parte il modo di spiegarlo, non si dubitò nemmeno da chi ammise uno stato generale intermedio delle anime giuste prima della loro retribuzione finale e completa nel Giudizio universale, e di cui tanto meno si può dubitare una volta chiarito definitivamente come dottrina di fede (Denz-U, 530, 693) il punto che gli angeli e i beati in cielo godono sin d'ora della visione beatifica, onde vedono in Dio tutto quello che in qualche modo li riguarda, tra cui, naturalmente, le preghiere che noi indirizziamo loro. Si aggiunga la ricordata legge comunitaria dell'intervento di Dio nel mondo, per cui ogni membro della città di Dio è interessato alla sorte degli uomini non ancora arrivati definitivamente al loro termine; e lo stato ormai perfetto della carità dei beati, onde non si comprende come quelli atessi, i quali, mentre vivevano quaggiù ad avevano una carità ancora imperfetta, erano pur non di meno spinti da essa ad intercedere ardentemente per il prossimo, ora che hanno una carità perfetta e tanto più possono presso Dio, si disinteresserebbero dell'eterna salvezza degli uomini. Si spiega cosi la sempre maggiore attenzione che si accordo nella Chiesa alla dottrina dell'i. degli angeli e dei santi e alla conseguenza della loro invocazione e culto (v.). I tratti essenziali di questa dottrina sono già testimoniati prima del sec. iv, specialmente da Origene (De oratione, Cohoristio ad Martyrima) e da buon numero di pitture e di epigrafi cimiteriali, come quella di Attico: «Attice, dormi in pace de tua incolumitate securus et pro nostris peccatis pete sollicitus» (v. G. B. De Rossi, in Bull. d'Archeologia Cristiana, 7* serie [1894], p. 58); nei secc. iv e v se ne ha la piena elaborazione, ad es., in s. Girolamo, per l'esplicita difesa che egli ne fece contro le negazioni del presbitero Vigilanzio (v.) nel suo Contra Vigilantium; cosi anche in s. Agostino ed in un gran numero di testimonianze liturgiche, monumentali, pittoriche ed epigrafiche, tra le quali bella e comprensiva l'epigrafe di Genziano: «Gentianus 6delis in pace, qui visit annis XXI monubus VII dies XVI; et in orationi(bu)s tuis roges pro nobis, quia scimus te in Christo» (G. Marucchi, I monumenti del Museo cristiano lateranense, Milano 1910, tav. 51, n. 15).

Documenti patristici (ad es., s. Agostino, De cura pro mortale gerendo, 4, 6), liturgici (ad es., nelle Messe per i defunti, nelle esequie del rito ambrosiano), epigrafici, attestano la credenza, ora comune nella Chiesa, che i beati intercedono non solo per i vivi, ma anche per le anime del purgatorio.
L'i. impetratoria e soddisfattoria dei vivi per altri
vivi è anche dogma di fede proposto dal magistero ordinario e largamente attestato dalla Scrittura sia del Vecchio Testamento (ad es., Gen. 18, 22-32; 20, 7: Abramo intercede per Sodoma e intercederà per Abimolec; Ex. 72, 11-14; Num. 14, 13-20: Mosè intercede per il popolo; I Sam. 7, 8 sg. : Samuele; Iob. 42, 8 : Giobbe), sia del Nuovo (ad es., la forma plurale nelle domande del Pater; Act. 7, 60; 12, 5; Rom. 15, 30; Eph. 1, 15; 6, 8-20; I Tim. 2, 1-4; Iac. 5, 16-18), nonché dai documenti della tradizione ecclesiastica sulla prassi dei fedeli, sia privata, sia liturgica, ad es., l'ammonimento della Didachè, 1, 3: «Pregate per i vostri nemici e digiunate per coloro che vi perseguitano»; le preghiere e raccomandazioni che si chiedevano ai confessori della fede; le preghiere per i vivi nel Canone della Messa, nelle orazioni della Messa e nell'amministrazione dei Sacramenti e sacramentali.

E parimente dogma di fede (Denz-U, 464, 693) la realtà dell'i. impetratoria e soddisfattoria dei vivi a favore delle anime del purgatorio (v.), i. che si esercita mediante ogni genere di suffragi, specialmente il sacrificio della Messa, le orazioni, le elemosine e le altre opere pie (ibid.), nonché mediante le indulgenze (v.) che la Chiesa, secondo la sentenza comune dei teologi (ibid., 762, 1542), in virtù dell'appartenenza di queste anime al Corpo mistico di Cristo e alla Comunione dei santi, ha potere di applicare loro, per modo di suffragio. Questa i. dei vivi per i defunti è sempre accettata da Dio, sebbene non sappiamo quando egli la esaudisca e a quale anima la applichi. Gli stessi peccatori possono in qualche modo giovare alle anime del purgatorio facendo celebrare Messe e fare delle opere pie da anime giuste, nonché pregando per loro, se a Dio piace per pura misericordia di esaudire le loro preghiere, sebbene prive di merito.

Che le anime del purgatorio possano a loro volta esercitare l'i. impetratoria a favore dei vivi, specialmente dei loro benefattori, è sentenza sempre più comune tra i teologi moderni, cui suffraga la prassi assai generale dei fedeli, i quali invocano quelle anime, sebbene ciò non sia mai fatto nella liturgia, e l'atteggiamento del magistero ordinario, che sembra favorevole. In realtà nulla impedisce che queste anime preghino per noi, poiché sono in stato di Grazia, hanno un grado di carità molto perfetta, e lo stato di pena in cui si trovano non sembra dover necessariamente impedire che Dio faccia loro conoscere i nostri bisogni o abbia accetta la loro preghiera. Ma i teologi antichi, in specie s. Tommaso (Sum. Theol., 24-240, q. 83, a. 11, ad 3; a. 4, ad 3), erano generalmente di parere contrario, e, comunque, l'invocazione delle anime del purgatorio non può mai equipararsi a quella dei santi, né esse possono essere oggetto di culto.

Biss.: Una bibl. completa si trova in J. B. Walz, Die Fürbitte der Heiligen, Friburgo in Br. 1927, pp. is-xv; id., Die Fürbitte der Armen Seelen, 34 ed., Bamberga 1933. I manuali di teologia trattano dell'i. in eristologia, in mariologia, in sacramentaria. Vedi inoltre: J. P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen im christlichen Altertum (Porschungen zur christl. Liter. und Dogmengesch.), Magonza 1900; P. Bernard-R. S. Bour, Communion des saints, in DThC, III, coll. 429 sgg.; A. Fonck, Impetration, ibid., VII, n. coll. 1298-1302; M.-J. Gerlsud, L'interession des Saints, Parigi 1925; F. Chiesa, La Comunione dei santi, Alba 1929 (opera di volgarizzazione); J. Muscat, De virtute satisfactoria operum bonorum in ordine ad alios, in Dissu Thomas (Piacenza), 34 serie, 14 (1937), pp. 225-24: 329-40. Per la questione dell'i. delle anime del purgatorio vedi anche: M. Bäuerle, Über die Aunufung der Armen Seelen, in Theol.-Proht. Quartalschr., 86 (1932), p. 46 sgg.; A. Minon, Post-ou prier les dmes du purgatoire?, in Rev. ecrl. de Liège, 32 (1948), p. 329 sgg.

Cipriano Vagaggini
INTERDETTO. - E la pena canonica che priva i fedeli dei sacri riti e li rende incapaci all'uso di determinati diritti spirituali, senza tuttavia escluderli

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dalla comunione con la Chiesa. L'i. ha carattere prevalente di pena medicinale e nel CIC è elencato tra le censure (can. 2268), ma può essere anche pena vendicativa (v. censura, III, c. penale medicinale) : nel dubbio si presume pena medicinale (cann. 2255 § 2, 2291, nn. 1-2). Si differenzia dalla scomunica e dalla sospensione, in quanto può colpire non soltanto le persone fisiche ma anche le collettività e i corpi morali in quanto tali.
L'i. si distingue in personale e locale, a seconda che si riferisca direttamente a persone o corporazioni, oppure a luoghi o territori. L'i. personale partecipa della natura e degli effetti della scomunica, ha carattere di legge personale e segue la persona ovunque; l'i. locale, invece, ha solo efficacia territoriale ed entro i limiti del territorio colpisce tutti i presenti, anche gli esteri e gli esenti (can. 2269 \ 2 ).
L'i. locale si suddistingue a sua volta in generale e particolare, a seconda che colpisca un'intera circoscrizione territoriale (parrocchia, diocesi, nazione) oppure un determinato luogo soltanto (chiesa, oratorio, altare, cappella, cimitero, ecc.). L'i. personale si distingue pure in generale e speciale, a seconda che sia irrogato contro una collettività di persone (capitolo canonicale, Ordine religioso, associazione pia, ecc.), oppure contro una persona singola.

L'irrogazione dell'i. locale generale contro diocesi, province ecclesiastiche, nazioni, e altre circoscrizioni che sorpassano il territorio delle diocesi, come pure dell'i. personale generale contro corpi morali e collettività che esulano dall'autorità ordinaria diocesana (province monastiche, comunità religiose di diritto pontificio) è riservata esclusivamente alla S. Sede. Per le circoscrizioni minori, esistenti entro i confini della diocesi (parrocchie), come pure per le collettività diocesane non esenti (capitoli, comunità religiose di diritto diocesano), è competente anche il vescovo (can. 2269 S 1 ).

L'i. locale, sia generale che particolare, vieta, in linea di principio, ogni ufficiatura divina e ogni rito sacro, compresa l'amministrazione e l'uso dei Sacramenti (can. 2270 \ 1). Il principio, tuttavia, va soggetto a varie eccezioni e mitigazioni; cosi l'i. locale, sia generale che particolare, non vieta l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramenti ai moribondi (il Viatico, però, si può amministrare solo in forma privata) e sospende i suoi effetti nelle solennità maggiori di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini e dell'Assunta, fatta eccezione per il conferimento degli Ordini sacri e per la benedizione nuziale solenne. Cosi, l'i. locale generale consente ai chierici la celebrazione degli uffici divini a porte chiuse, senza canto e senza suono di campane, e, nelle chiese cattedrali e parrocchiali o nell'unica chiesa del luogo, non vieta di poter celebrare un'unica Messa quotidiana, di poter ricevere e amministrare i sacramenti del Battesimo, dell'Eucarestia e del Matrimonio (esclusa la benedizione nuziale), né di poter celebrare le esequie dei defunti, benedire il fonte battesimale e gli Oli sacri e di predicare la parola di Dio, purché si escludano ogni pompa e solennità, il canto sacro e il suono di strumenti e delle campane (cann. 2270-71).

Nel caso di i. locale particolare di una chiesa queste due ultime eccezioni, di cui al can. 2271, si applicano esclusivamente in favore delle chiese capitolari e parrocchiali e solo nell'ipotesi che, agli effetti del culto, non siano state preventivamente deputate altre chiese od altri oratori in assituzione di quelle interdette. Nei confronti delle altre chiese e degli altri luoghi (altari, cappelle, ecc.) resta il principio che l'i. locale particolare importa il divieto assoluto di celebrare in essi ogni ufficio divino ed ogni rito sacro. L'interdizione del cimitero, tuttavia, non vieta l'inumazione dei defunti, ma proibisce soltanto che essa si compia con il prescritto rito ecclesiastico (can. 2272).
L'i. personale generale, inflitto cioè a una comunità o a un collegio in quanto tali, comporta l'inibizione dall'esercizio di ogni diritto e funzione spirituale che loro spetti come corpi morali (ad es., dal diritto di elezione, di presentazione, ecc.).

L'i. personale speciale è sempre censura e induce in chi ne è colpito una situazione analoga a quella dello scomunicato: vieta la celebrazione dei divini uffici e l'assistenza ad essi, esclusa l'assistenza alla predicazione sacra; proibisce ogni amministrazione, contazione e recezione dei Sacramenti e Sacramentali; importa sospensione dall'esercizio del diritto di elezione, presentazione e nomina agli uffici sacri, inabilità agli Ordini e incapacità al conseguimento di dignità, uffici, benefici, pensioni e carichedi qualsiasi genere ed esclude della sepoltura ecclesiastica. Quando l'i. personale speciale andasse congiunto con quello personale generale, di modo che la comunita ne risultasse colpita tanto in se stessa quanto nei suoi singoli componenti, gli effetti rispettivi dell'uno e del. l'altro si cumulano (cann. 2274, 2275, 2265, 2291, nn. 1, 2).

L'i. ab ingressu ecclesiae è una figura speciale, alquanto mitigata, d'i. personale speciale, e importa in chi ne è colpito l'esclusione dalla chiesa per quanto concerne la celebrazione dei divini uffici, l'assistenza ad essi e la recezione della sepoltura ecclesiastica (can. 2277).

Tutti coloro che furono causa di un i. locale o di quello personale d'una comunita, incorrono ipso 'ure nell'i. personale speciale. Chi, invece, pur facendo parte di un territorio o di una comunità colpiti d'i., non è stato causa di esso, è ammesso a ricevere i Sacramenti, fermo restando lo stato d'interdizione (cann. 2338 \& 4 , 2276).

Le prime vestigia dell'i. locale risalgono al sec. vi. Raramente usate prima del sec. x, non acquista una figura propria e una precisa denominazione prima della fine di questo secolo. Fu molto in uso nel restante medioevo, che ne costituisce l'epoca classica; sono celebri gli i. generali di Alessandro III contro la Scozia (1180) e di Innocenzo III contro la Francia (1200) e contro l'Inghilterra (1208).

L'i. personale compare ancor prima, nel sec. IV, sotto forma di una scomunica mitigata. Forma speciale, esclusivamente medievale, dell'i., è il cosiddetto i. ambulatorio o misto, in forza del quale restavano interdetti i luoghi nei quali fosse comunque presente una persona interdetta.

Dopo il medioevo l'uso dell'i. andò mano mano diminuendo, come pure se ne andò gradatamente mitigando l'applicazione, un tempo molto rigoroso, con l'introduzione di varie eccezioni, privilegi ed esenzioni. La cost. Apostolicse Redis (1869) mantenne in vigore soltanto cinque i. personali. Anche nel vigente CIC, come pene da incorrersi ipso facto, sono previsti soltanto i. personali : tre personali speciali (cann. 2328,2338 § 4, 2356), tre ab ingressu ecclesiae (cann. 2329, 2338 § 3, 2339) e uno soltanto personale generale (can. 2332).

Bibli: Wernz-Vidal, VII, p. 301 seg.; F. Kober, Das Inserdikt, in Archiv für hathal. Kirchenrecht, 21 (1868), pp. 3 sgg. 291 sgg.; 22 (1869), p. 3 sgg.; A. Haas, Das Inserdikt, Bonn 1920; E. J. J. Conran, The interdict, Washington 1930; W. Richter, De origine et evolutione interdicti asque ad aetateon Iesuis Carnotensis et Paschalis II, Roma 1934; I. Chaboli-P. Ciprotto, Ius canonicum de delictis et poenis, Vicenza-Tronto 1943, p. 53 sgg. Zaccaria da San Mauro

INTERDICTIO AQUA ET IGNI. - Pena capitale romana, inflitta, a partire dall'ultimo secolo della Repubblica, dai tribunali chiamati quaestiones perpetuae.

La sua origine è da vedersi nella facoltà che aveva l'accusato di un delitto comportante la condanna a morte, di sottrarsi, andando in esilio, all'applicazione di essa. Da ciò a considerare l'i. a. et i., non come il sostitutivo della pena, ma pena vera e propria, il passo era breve (Cicerone, Paradava, 4, 31); si ritiene che essa sia stata comminata come tale per la prima volta dalle leggi penali di Cesare dittatore. Il nome deriva dalla interdizione del tetto, dell'acqua e del fuoco pronunciata con una formula particolare (Cicerone, De domo sua, 78). L'i. a. eti., oltre al divieto di risiedere in Italia, produceva come conseguenze la perdita della cittadinanza e la publicatio bonorum (confisca totale del patrimonio). Decodde con la fine della procedura

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![img-11.jpeg](img-11.jpeg)
(da G. P. Kureck, Pillars, inedits aet cim, ad duos lauros, in Rix. di arch. Criti., 7 [168], p. 36) Inter duas lauros, cimitero di - Pienta della galleria che cunduce a due cripto storiche, di cui una (n. 13) probabilmente dei ss. Quattro Coronati.
delle quaestiones e con il sostituirsi ad essa della repressione straordinaria.

Bibl.: E. Levy, Römische Kapitalstrafe, Heidelberg 1931. passim: U. Brassello, La repressione penale in diritto romano. Napoli 1937, p. 97 sgg.: C. Gioffredi, L'ogno et yeni interdictio e il concorso privato alla repressione penale, in Archivio penale, 1947, p. 426 sgg.: id., Ancora su l'ogno et igni interdictio, in Studia et documenta historice et iuris, 1946 (ma 1947), p. 191 sgg.: V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 6° ed., Napoli 1930, p. 177 .

INTERDIZIONE e INABILITAZIONE: v. inabilitì.

## INTERDIZIONE SACRA: v. TABU.

INTER DUAS LAUROS, cimitero di. - Con tale denominazione topografica il Martirologio geronimiano indica, al quarto miglio, il luogo della Via Labicana dove furono sepolti i martiri Gorgonio, Marcellino e Pietro, Tiburzio e un altro gruppo di trenta martiri. Quanto al nome del cimitero, lo stesso documento dice per Gorgonio che esso era venerato al 9 sett. ( V idus septembret) in cimiterio eiusdem, cioè cimitero di Gorgonio.

Ma il martire Gorgonio era già segnalato nel sec. Iv nella Depositio Martyrum (v.) sotto la stessa data: Gorgoni in Lavicana. Inoltre gli itinerari dal sec. viI, oltre i detti martiri, indicano nella stessa località il gruppo dei Quattro Coronati; in più la Notitia ecclesiarum un gruppo di 40 martiri che diventano milites nell'itinerario, inserito da Guglielmo di Malmesbury nella Notitia portarum; cosi pure sono milites per l'itinerario de locis i trenta martiri; lo stesso documento aggiunge anche i nomi dei
martiri Geminus e Maximus che in Guglielmo di Malmesbury è dato quale Geminus.

Quanto al gruppo dei Quattro Coronati, la citata Depositio Martyrum li dà venerati nel sec. Iv in Comitatum. Per molti archeologi tale espressione vi è identificata come una indicazione topografica della località inter o ad duas lauros, e perciò proprietà imperiale, identica a quella di Subaugusta sulla Via Labicana.

Il c. di i. d. l. è molto esteso; esso era composto di un'area sopra terra, nella quale fu deposto il martire Tiburzio, di cui lo Stevenson ritenne poter identificare il santuario; inoltre di due piani sotterranei nei quali le varie scale indicano i differenti nuclei o ipogei originali poi raccordati.

Dopo l'abbandono dei cimiteri, in seguito alla traslazione delle reliquie dei martiri nell'interno della città, anche il c. di i. d. l. cadde in dimenticanza. Primi ad avventurarsi in alcune gallerie sotterranee furono Pomponio Leto e i suoi compagni che vi lasciarono scritti i loro nomi ca. la metà del sec. xv. A. Bosio vi iniziò le sue esplorazioni nel 1594 e le continuò a lungo, rinvenendo molti cubicoli dipinti e tra questi uno con un affresco del sec. v nella volta rappresentante nel campo inferiore l'Agnello divino sul monte da cui sgorgano i quattro fiumi, circondato dai martiri Pietro, Marcellino, Tiburzio e Gorgonio indicati con i loro nomi. Nella zona superiore il Salvatore barbato, con lunghi capelli, con nimbo e le lettere A e Ω, tra gli apostoli Pietro e Paolo.

Nella prima metà del sec. xviri da questo cimitero M. Boldetti asportò molte iscrizioni. Nel 1779 il p. G. M. Partenio eresse un altare marmoreo in una cripta di una regione prossima al mausoleo di S. Elena. G. B. De Rossi rinvenne una regione del sec. iv e ne dette notizia nel suo Bollettino di archeologia cristiana. Studi metodici sul c. di i. d. l. vennero iniziati da E. Stevenson (v.), al quale si deve la scoperta della regione nella quale furono sepolti i martiri Marcellino e Pietro, deposti da una pia Lucilla in due semplici loculi di una galleria del primo piano del cimitero; in seguito fu tagliata la parete opposta della galleria e costruito un piccolo santuario absidato, lasciando intatti i sepolcri dei due martiri, decorati da Damaso ( 366-84 ), il quale compose pure un carme in loro onore; il testo ne fu tramandato dalla Passio; un frammento se ne rinvenne ai SS. Quattro Coronati al Celio. Nelle pareti intonacate del santuario e delle gallerie adiacenti numerosi pellegrini scrissero i loro nomi o invocazioni, come "Marcelline Petre petite". Il papa Adriano I (772-93) costruì un'apposita scala di accesso alle due tombe venerate. Il martire Gorgonio fu sepolto in un'altra regione, probabilmente nel piano inferiore, data l'indicazione "in inferiore antro" della Notitia ecclesiarum; ma la sua tomba non è stata ancora ritrovata; come pure è ignoto tuttora il luogo dei sepolcri dei trenta martiri segnalati dal Martirologio geronimiano e del quarante martiri indicati nella Notitia ecclesiarum "in interiore spelunca", di Geminus o Geminus e di Maximus, dei quali ultimi nulla si sa da altre fonti. Il sepolcro dei Quattro Coronati fu identificato in una regione in parte veduta prima dal Bosio, poi dal Wilpert, ed esplorata nel periodo 1911-12. Una scala immette dal sopraterra fino ad una galleria di ca. 40 m . di lunghezza nel secondo piano del cimitero; su di essa si aprivano gallerie e cubicoli, murati in seguito per permettere ai pellegrini di accedere a due cripte storiche, nella seconda delle quali un rozzo sarcofago fu immesso in un arcosolio; sulla parete intonacata A. Bevignani lesse l'invocazione +SCE CLE(mens), il primo dei Quattro Coronati ricordati nella Depositio Martyrum. Fra gli altri nomi graffiti vi è anche quello del Leo che si ritrova in molti santuari dei martiri romani. E noto che H. Delehaye, L. Duchesne e P. Franchi de' Cavalieri ritennero che i Quattro Coronati sono da identificare con i marmorari martirizzati a Sirmio. H. Delehaye, L. Duchesne e P. Styger invece giustamente identificarono in comitatum per detta città; il Martirologio geronimiano indica i Quattro Coronati venerati almeno fino al sec. vi non nel c. di i. d. l. ma nella chiesa urbana " in Caelio monte ". Il sarcofago rozzo, la sua immissione in un arcosolio decorato precedentemente, il carattere fu-

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(da P. Steger, Die Ruminchen Kutakomben, Berhino 1533, p. 159) InTER DUAS LAUROS, cimitero di - Pianta della regione della basilica ad corpus* dei martiri Marcellino e Pietro.
nerario e i muri tardi costruiti lungo tutta la lunga galleria che immette nella cripta venerata confermano la traslazione delle reliquie dei martiri di Sirmio non prima del sec. vi nel c. di i. d. l.

Quanto agli affreschi, il cimitero è il più ricco di tutta la Roma sotterranea: essi furono pubblicati in parte da A. Bosio, molti da G. Wilpert e da G. P. Kirsch. Sono da ricordare il gruppo con scene di Agapi già veduto dal Bosio; nelle rappresentazioni dell'Epifania i Magi per lo più sono due; la decorazione delle vòlte dei cubicoli offre uno schema con il Buon Pastore nel centro, cielo di Giona, stagioni che si ripete più volte; tra i miracoli del Signore si ha l'unica scena della guarigione della donna che era "inclinata nec poterat sursum respicere" (Le. 13, 10-13). Tra le iscrizioni vanno ricordate quelle di un appartenente al "titulus Matthaei" e di un lettore del "titulus" di Eusebio, le quali permettono identifcare i due "tituli" urbani da cui dipendeva il cimitero. Tra le epigrafi datate, la più antica è del 340 , lo più recente del 506 . Notevoli sono due iscrizioni greche con la lettera T inserita in mezzo al nome (G. Wilpert, La Croce sui monumenti delle Catacombe, in Nuovo bull. di arch. crist., 8 [1902], tav. 7, nn. 3 e 4).

Nel 1936 fu ritrovato un singolare cubicolo, già segnalato dal Bosio, con sepolcro isolato a baldacchino, del tipo caratteristico in uso in Sicilia e a Malta (E. Josi, Cimitero ad duas lauros. Il cubicolo 20 della pianta Bosio, in Riv. di arch. crist., 13 [1936], pp. 220-30). - Vedi tav. IX.

BibL.: A. Bosio, Roma sotterranea, Roma 1634, pp. 321-95; pianta a p. 291 D; G. B. De Rossi, Escavazioni nel cimitero dei SS. Pietro e Marcellino sulla Via Labicana, in Boll. arch. crist. 4² serie, 1 (1882), pp. 111-30; G. Wilpert, Ein Cyclus christologischer Gemälde aus den Katakomben der heiligen Petros und Marcellinus, Friburgo in Br. 1891; id., Di un ciclo di rappresentazioni cristologiche nella catac. dei SS. Pietro e Marcellino. Le pitture del cubicolo LIV, in Studi e documenti di storia e diritto, 13 (1892), pp. 2-38; O. Marucchi, La cripta storica dei SS. Pietro e Marcellino recentemente scoperta sulla Via Labicana, in Nuovo bull. di arch. crist., 4 (1898), pp. 137-93; G. Wilpert, Le pitture recentemente scoperte nel cimitero dei SS. Pietro e Marcellino, ibid., 6 (1900), pp. 87-97; id., Affreschi inediti del cimitero ad duas lauros", ibid., 4 (1898), pp. 117-21; id., Pitture, pp. 208-12; R. Kanzler, L'ultima scoperta di Augusto Bevignoni, Graffiti storici nel cimitero del SS. Marcellino e Pietro, in Studi romani, 1 (1913), pp. 189-98; id., Scoperte nel cimitero dei SS. Marcellino e Pietro sulla Via Labicana, in Nuovo bull. di arch. crist., 20 (1914), pp. 63-77; O. Marucchi, Osservazioni sulla cripta storica recentemente scoperta nel cimitero dei SS. Marcellino e Pietro sulla Via Labicana, ibid., 21 (1913), pp. 5-11; E. Josi, Scoperte nel cimitero del SS. Marcellino e Pietro, ibid., 26 (1920), pp. 77-87; F. Fornari, Relazione sul lavoro eseguito nel cimitero dei SS. Pietro e Marcellino ad duas lauros", in Riv. di arch. crist., 3 (1926), pp. 31-39; I. P. Kirsch, Die Märtyrer der Katakombe ad duas lauros in Rom, in Die Ehrengabe der deutschen Wissenschaft, Friburgo in Br. 1920; id., Pitture inedite di un arcaudio del cimitero dei SS. Pietro e Marcellino, in Riv. di arch. crist., 7 (1930), pp. 31, 46; id., Un gruppo di pitture inedite di un arcaudio del cimitero dei SS. Pietro e Marcellino, ibid., pp. 203234; id., Cubicoli dipinti del cimitero dei SS. Pietro e Marcellino sulla Via Labicana, ibid., 9 (1932), pp. 17-36; id., Un cubicolo con pittore profane inedite nella catacomba dei SS. Pietro e Marcellino, ibid., 10 (1933), pp. 263-82; C. Cecchelli, E. Persico, SS. Marcellino e Pietro, la chiesa e la catacomba (Le chiese di Roma, 36), Roma 1938; J. De Witt, Spätromische Bildnismalerei, Berlino 1938; H. Leclercq, Catacombe des St-Pierre et Marcellin, in DACL. XIV, 1, call. 981-1018 (l'iscrizione di] "Clementinus fossor mansionarius" [col. 1016] dell'a. 508, non esiste in questo cimitero ma in quello in Catacumbas). Enrico Josi

INTERESSE. - Dal latino interesse "essere compreso, importare", è il prezzo di un servigio: quello del prestito di capitali. Ragguagliato ad una unità convenzionale di capitale (cento lire) e all'unità di tempo (un anno), si chiama tasso o ragione. Essendo un prezzo, l'i. segue generalmente la legge della domanda e della offerta. Un tasso alto è quindi l'espressione della scarsezza di capitali, oltre che di un elevato rischio totale : e viceversa. Il rischio totale si compone di tre rischi elementari : d'investimento, d'immobilizzazione e di svalutazione. Tali rischi, e particolarmente quello di svalutazione, che è certo e permanente, giustificano da soli l'i. dei prestiti : infatti il capitale si degrada con il tempo, e non compera più, al momento della restituzione, quanto comperava al momento del prestito.

Il tasso legale considerato dalle necessità amministrative, è appunto commisurato alla somma dei premi di assicurazione relativi ai primi due rischi e alla quota media annua di svalutazione.

L'antica produzione dei prestiti a interesse da parte di quasi tutte le religioni, compresa la cristiana (v. usura), va intesa come relativa ai prestiti propriamente detti, che sono quelli di contingenza o di carità, tecnicamente definiti come improduttivi. E naturale, infatti, che se in conseguenza del prestito non si ha produzione di nuova ricchezza, la corresponsione di un i. che superi la somma dei premi di assicurazione contro i rischi e della quota di svalutazione è contraria non solo ai prestiti morali e di carità, ma anche a quelli economici : rappresenta una spesa di carattere inflazionistico, destinata a far rialzare i prezzi, e quindi a svalutare la moneta.

Gli altri prestiti, cioè quelli produttivi, sono in realtà contratti di partecipazione agli utili (dividendi), anche se questi vengono "forfettzzati» in un tasso foso (obbligazioni e cartelle) con il patto di non ingerenza o controllo nella gestione e amministrazione dell'azienda (v. TITOLI).

E peraltro da osservare che appartengono alla categoria dei prestiti imprenduttivi anche molti che apparentemente non lo sarebbero: p. es., i prestiti statali in larga misura, e i finanziamenti di industrie voluttuarie e parassitarie, o che alimentano la burocrazia e la guerra. Valutando l'enorme massa di tali prestiti, cui vengono corrisposti i. spesso assai elevati, si ha l'impressione che, a lato del lavoro inutile, nell'interesse dei prestiti improduttivi, e specialmente nell'accumulo degli i. composti, risieda una delle cause fondamentali e permanenti della incessante svalutazione monetaria : causa a sua volta della lotta di classe (v. PREZZO). Un capitale investito al 5

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per cento raddoppia in poco più di quattordici anni, per raggiungere poi rapidamente cifre astronomiche, anche se non produce alcuna nuova ricchezza. Il naturale correttivo del paradosso è appunto l'aumento generale dei prezzi, o svalutazione monetaria (v.).

Tutto ciò è in perfetta armonia con il a Mutuum date nihil inde sperantes» (Lc. 6, 35), e conferma che i precetti religiosi e morali precedono sempre, e coincidono infine, con esigenze scientifiche e pratiche destinate a rivelarsi nel tempo. Le religioni non hanno perciò mai deflettuto dalla probizione dei prestiti a i. : né costituiscono attenuazioni del principio l'art. 1543 del CIC e di riconoscimento della legittimità di "un modico i." (Decreto S. Uffizio, 18 ag. 1830, Denz-U. 427; Decreto S. Penitenzieria, 16 sett. 1830 ). Il Concilio Lateranense del 1515 aveva spiegato che v'è usura e dove il guadagno del mutuante non deriva da cosa fruttifera, e non csige lavoro, né spese, né rischi da parte sua" (Mansi, XXXII, 906).

Economisti e sociologhi invocano, e in vario modo perseguono, il progressivo abbassamento e infine la scom. parsa del tasso d'i. anche dei prestiti produttivi : è chiaro però che la via razionale per ottenere lo scopo sia soltanto quella dell'assicurazione del risparmio, fonte a sua volta dell'abbondanza di capitali.

Per l'interessante storia delle questioni morali v. più diffusamente: USURA.

Bias.: A. Graziani, Studi sulla teoria dell'i., Torino 1898; F. X. Fonk, Zur Geschichte des Wochentricites, Tubinga 1901; G. Del Vecchio, Lineamenti generali della teoria dell'i., Roma 1915; L. Degani, I monti di pietà, Torino 1922; A. Segre, Storia del commercio, ivi 1923, passim; A. Grazialci, Le capital et l'italteb, Parigi 1935; G. De Maria, s. v. in Enc. Ital., XIX, pp. 376-85, con bibl.; A. Fanfani, Storia della dottrina economiche, Il maturalismo, Milano 1942, passim; S. Fiorenzani, Roma a Bretton WoodsT, Roma 1943; L. Del Punc, Storia del lavoro in italia, Milano 1944, passim; G. Toniolo, Trattato di economia sociale. La produzione, Firenze 1944.

Mario Baronci
INTERESSE e DIRITTO. - L'i. è una delle componenti della nozione del diritto. Considerato in sé, esso sussiste anche all'infuori del diritto; ma assumendo l'attributo della giuridicità, assurge a categoria giuridica e si inserisce nella nozione del diritto.

Generalmente parlando, l'i. è una utilità soggettiva, vale a dire l'utilità del bene per un soggetto specifico. L'aver chiarito la distinzione, e, insieme, la correlazione tra bene ed i., è stato uno dei meriti della dottrina moderna. Definito il bene come l'entità atta a soddisfare un bisogno umano, si è osservato che la nozione dell'i. è correlativa a quella, così tracciata, del bene, senza peraltro confondersi con essa. Difatti, il bene ha in sé l'attitudine generica a soddisfare un bisogno umano, inteso come bisogno o dell'uomo generalmente considerato, o per lo meno di una generale categoria umana: e quindi l'utilità propria del bene è un'utilità generica. L'utilità particolare del bene per un soggetto specifico è l'i.; varie possono essere queste utilità particolari, in ragione delle diverse situazioni personali, delle diverse attitudini soggettive; cosicché, in relazione allo stesso bene, sono configurabili i. non solo plurimi ma anche difformi.

Così i beni come gli i. possono essere compresi nella sfera di considerazione del diritto, assumendo, quindi, giuridico rilievo. Ma per quanto riguarda, più precisamente, la possibilità di essere oggetto di tutela giuridica, questa possibilità spetta all'i., non al bene.

Ed invece il diritto ha per scopo il componimento di conflitti intersoggettivi di i., e nell'assolvere questa funzione attribuisce la prevalenza ad uno di tali i., sacrificando gli altri. Questo i., cui è data giuridica prevalenza, è, per ciò stesso, oggetto di tutela giuridica.

Che diversi i., relativi allo stesso bene, possano venire a contrasto, è risaputo; ed è pure risaputo che il diritto, avendo per fine la pace sociale, tende a superare questo contrasto, determinando quale degli stessi i. sia da preferire, con sacrificio degli altri.

Il bene in quanto tale, con la sua attitudine generica a soddisfare un bisogno umano, non può essere oggetto di tutela giuridica; può esserlo, invece, l'i., vale a dire
l'utilità particolare del bene stesso nei riguardi di un soggetto specifico: e ciò in quanto il diritto intende realizzare il coordinamento degli i. umani, e, quindi, la pacifica convivenza umana.

In qualunque forma sia tutelato l'i. umano, si ha una situazione giuridica soggettiva attiva. Ma vi è altresì una particolare forma di tutela dell'i., in presenza della quale può parlarsi di diritto soggettivo.

Quando il legislatore rimatte al soggetto l'iniziativa per la realizzazione concreta della tutela giuridica, si afferma una valutazione strettamente personale dell'utilità soggettiva, il soggetto essendo munito di una ben definita potestà di volere, in rapporto al proprio i.; e siffatta potestà di volere costituisce proprio il diritto soggettivo.

L'i. è l'elemento vitale il quale penetra nella nozione del diritto soggettivo come in quella del diritto oggettivo. Vano è, quindi, definire il diritto soggettivo prescindendo da esso; ma neanche, d'altra parte, può elevarsi a diritto soggettivo qualunque forma di tutela giuridica dell'i., trascurando l'elemento della volontà.

La diversa natura degli i. determina varie distinzioni seno ad essi e ai corrispondenti diritti soggettivi.

In quanto l'i. abbia per proprio soggetto un ente pubblico, avente esigenze e scopi sovrastanti l'utilitas privata, esso è i. pubblico; e il diritto ad esso corrispondente è diritto soggettivo pubblico. Esigenze e scopi sovrastanti l'utilitas privata possono riscontrarsi anche nei soggetti privati considerati, in modo particolare, come membri di enti pubblici; e, quindi, i. e diritti soggettivi pubblici si delineano anche rispetto a costoro.

Ma il soggetto privato può, più frequentemente, considerarsi come portatore di esigenze e munito di fini corrispondenti alla sua semplice natura umana ed individuale; allora, il suo i., e il corrispondente diritto soggettivo, circoscritti nella sfera dell'utilitas privata, assumono carattere privato. E gli stessi enti pubblici possono agire nella sfera degli i. privati.

A loro volta, i. e diritti soggettivi privati sono passibili di una distinzione, basata sulla patrimonialità e non patrimonialità. I. patrimoniale è quello relativo a un bene patrimoniale, annoverabile nella ricchezza materiale, suscettibile, per propria natura, di valutazione pecuniaria; diritto soggettivo patrimoniale è il diritto che corrisponde a siffatto i. I. non patrimoniale è quello relativo a un bene non patrimoniale, definibile per via d'antitesi negativa rispetto al bene patrimoniale; diritto soggettivo non patrimoniale è il diritto che corrisponde a siffatto i.

Questa distinzione, tra i. e diritti patrimoniali ed i. e diritti non patrimoniali, è basilare per il diritto privato e la sua scienza. Nell'ambito del diritto privato, essa costituisce veramente la summa divisio, la partizione, cioè, fondamentale.

Bibl.: A. Thon, Norma giuridica e diritto soggettivo, trad. it., Padova 1939; D. Barbero, Il diritto soggettivo, in Pore it., 4 (1939), c. 1 sgg.; V. Natoli, Il diritto soggettivo, Milano 1943; G. Sperduti, Contributo alla teoria delle situazioni giuridiche soggettive, ivi 1944; M. Ferranto, Il concetto di diritto soggettivo ed alcune sue applicazioni, ivi 1947; W. Cesarini Sforza, Il diritto soggettivo, in Riv. it. scienze giur., nuova serie, 1 (1947), p. 181 sgg.

Adriano De Cupis
INTERIM. - Voce latina che indica lo spazio di tempo intercorrente tra un evento ed un altro, e che, usata specificamente nella terminologia del diritto pubblico, allude all'esercizio di una funzione in via provvisoria, durante il tempo della vacanza dell'ufficio.

L'istituto dell'i. ricorre più spesso in relazione ad organi di governo, ove, nel caso di mancanza o di assenza o di dimissioni di un ministro, può provvedersi con la nomina ad i. di un ministro, titolare di altro dicastero. Tale istituto trova pure applicazione negli uffici diplomatiici, anche in quelli della S. Sede, dove il reggente temporaneo di una rappresentanza diplomatica si chiama incaricato d'affari ad i. Le facoltà derivanti dall'incarico ad i., pur essendo teoricamente le stesse derivanti dall'investitura definitiva, sono esercitate normalmente, conforme alla provvisorietà dell'incarico, in relazione agli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

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Nella storia, il nome di i. è legato alla raccolta di trenta proposizioni teologiche che Carlo V fece promulgare, con l'approvazione della Curia romana, ad Augusta il 15 maggio 1548, per calmare le agitazioni religiose prodottesi in Germania dopo il trasferimento del Concilio di Trento a Bologna. Il nome della raccolta alludeva alla sua provvisorictà, giacché essa doveva valere fino alle deliberazioni definitive del Concilio.

Serio Galeotti
INTERMEZZO. - Detto anche "intermedio", "rappresentazione intermediata", è un breve componimento scenico da inserirsi fra due atti del componimento principale. Nacque negli spettacoli di corte. La commedia rappresentata a Firenze nel 1589 per le nozze di Ferdinando dei Medici con Cristina di Lorena, aveva sei i. con musiche madrigalesche di C. Malvezzi e L. Marenzio.

Nel Cinquecento e agli inizi del Seicento gli i. ebbero contenuto mitologico o pastorale; la tendenza comica prevalse nella x² metà del Seicento e diede luogo a i. d'ispirazione molieresca o anche regionale, con caricature più o meno spinte, esibizioni di servette e di zanni (servi) e con vario contributo coreografico, allo scopo di costituire un piac