ssivamente, scoperti altri codici della stessa legge nel monastero svizzero di S. Gallo, si ritenne che la legge derivasse da Coira, l'antica Curia Rustica, onde pure il nome attribuito alla legge di Lex Romana Rhaetico-Curiensis.
Essa è una derivazione del Breviarium Alaricianum (v. alarico II), ma ne è in parte indipendente; i capitoli del Breviarium sono ivi muniti della interpretatio.
Lo Schupfer sostenne decisamente che la patria della 1. r. u. fosse l'Italia, ma il testo teodosiano di cui è in ressuta, la nessuna mistura di diritto longobardo, i caratteri feudali che vi si rivelano, porterebbero a escluderlo. Essa è utilizzata nei capitoli del vescovo Remedio e l'ambiente geografico e politico che essa descrive riporterebbero il luogo della sua composizione alla Francia verso il sec. IX (v. però contro di ciò Ferrini, cit. in bibl.).
E interessante in essa la menzione del iudex privatus qui notur Ecclesiarum est, accanto al iudex publicus; l'actor Ecclesiarum sarebbe l'amministratore di grandi possessi fondiari ecclesiastici muniti di giurisdizione; ma tale istituzione viene introdotta in Francia anche prima di Carlo Magno, mentre in Italia apparve molto più tardi.
Bibl.: F. Schupfer, La l. r. u., in Memorie Accademia dei Lincei, 3° serie, vol. VII, Roma 1881, pp. 47-10x; id., Nuovi studi sulla l. r. u., ibid., 2° serie, vol. X, ivi 1882, pp. 170-236; id., Della l. r. u., ibid., 4° serie, vol. III, ivi 1887, pp. 77-160; K. Szumer, Über Heimat und Alter der Lex romana Rhaetico-Curiensis, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 9 (1888), pp. 1-52; C. Ferrini, Sulla -lex romana utinensis - in Studi dedicati e offerti a F. Schupfer, II, Torino 1893, pp. 113-16 (ora in Opere, II, Milano 1929, pp. 495-96); C. L. Zanetti, La legge romana retica estrese e udinese, Milano 1899; E. Bosta, Fuoti : legislazione e scienza giuridica, Milano 1923, pp. 266-71. Antonio Rota
LEGGI BARBARICHE. - S'intendono per 1. b. in senso stretto, con esclusione quindi delle romanobarbare (v.), quelle leggi (dette anche germaniche o popolari) che i popoli barbari, stanziatisi nelle varie parti d'Europa al cadere del mondo antico, dettarono a se stessi riducendo in scritto, e spesso successivamente arricchendo, le antiche consuetudini, le quali rimasero, come per l'addietro, valide soltanto per gli appartenenti ai popoli rispettivi.
A questa codificazione, che si svolse essenzialmente tra la fine del sec. v e i primi del sec. Ix, i barbari furono spinti sia dal desiderio d'imitare i più civili ordinamenti delle genti romane o romanizzate con le quali eran venuti in contatto, sia dalla necessità d'armonizzare le primitive costumanze con le nuove condizioni di vita sociale, economica, religiosa, a cui s'erano dovuti piegare, per effetto di quei contatti, al loro stesso stabilirsi nelle sedi di conquista. Non è un caso che tutte le 1. b., tolte quelle d'alcuni popoli ch'ebbero stanza nell'estremo settentrione, siano scritte in latino : in un latino, la cui rozzezza, giustificata dalle basse condizioni della cultura letteraria e anche dalla difficoltà d'esprimere concetti peculiari del mondo germanico, va di pari passo con l'ingenuità di tutta la tecnica legislativa, in cui l'incapacità all'astrazione concettuale e all'ordinamento sistematico si rivela in forme vistose.
Ma le caratteristiche germaniche si manifestano soprattutto nel contenuto sostanziale delle 1. b.: nel diritto delle persone, dove non si concepisce altro soggetto di diritti e d'obblighi che l'individuo fisico; nel diritto di famiglia, che si fonda sopra una concezione patrimoniale del matrimonio; nel diritto successorio, che ignora il testamento, proiezione della volontà umana oltre la morte; nei diritti reali, riguardo ai quali non si tien conto dell'animae ma solo del rapporto materiale tra l'uomo e la cosa; nel diritto delle obbligazioni, dominato da for-
malità esteriori necessarie al sorgere del vincolo; nel diritto penale (oggetto principale delle 1. b., come in genere d'ogni legge primitiva), che si risolve in una minuziosa casistica intorno alla valutazione materiale del danno, altro non interessando; nel diritto processuale, che rimette le decisioni non alla scienza e alla coscienza del giudice ma al cosiddetto giudizio di Dio (v.). E ancora più che questi caratteri concreti, germanico è il fondamento giuridico da cui le l. b. ripetono la loro efficacia : il consensus populi, che giustifica il nome di pactus pattato da qualcuna di esse, e che tutte le distacca nettamente dalla concezione autoritaria delle fonti del diritto, portata al parossismo dal diritto romano del basso Impero.
La classificazione più comune delle 1. b. ha per fondamento i gruppi etnici: franco, svevo e sossone per i Germani occidentali; goto e scandinavo per gli orientali.
Le leggi scandinave (svedesi, norvegesi, danesi, islandesi) furono messe in scritto tardi e non risalgono in genere oltre il sec. xit. La loro importanza è nell'essere specchio fedele delle originarie costumanze germaniche, conservatasi più pure in quei territori appartati.
Al gruppo goto appartengono le leggi dei tre popoli (Visigoti, Burgundi, Ostrogoti) a cui si devono anche le leggi romano-barbare. Di questi, gli Ostrogoti non ebbero leggi che valessero esclusivamente per essi o che, a ogni modo, uscissero fuori degli schemi consueti della legislazione romana; laddove assai diverso è il caso dei Visigoti e dei Burgundi.
I Visigoti (Spagna e Gallia meridionale) ebbero leggi proprie redatte in scritto, primi fra tutti i barbari, fin dalla metà del sec. v; se i testi più antichi sono perduti, rimangono tuttavia frammenti della raccolta del re Eurico ( 467-85 ) nella revisione che ne fece il re Leovigildo ( 568-86 ) e che fu presa a modello da altre legislazioni barbariche; l'artribuzione a Eurico d'ultariori frammenti, detti gaudenziani dal nome dello scopritore A. Gaudenzi, è molto contrastata. Ma per Lex Wisigothorum s'intende quella, ampia e completa più d'ogni altro codice barbarico, che Chindasvindo cominciò e Reccesvindo pubblicò, forse nel 654, col titolo di Liber iudiciorum. Riveduta e accresciuta in seguito da altri re (Vamba, Ervigi, Egiza, Vitiza) essa contiene, accanto a una scelta di costituzioni antiquae della raccolta d'Eurico e Leovigildo, altre costituzioni più recenti, dovute a Reccovedo I, a Sisebuto, a Chindasvindo, a Reccesvindo. Con la pubblicazione di questa legge, della quale è una traduzione in volgare con adattamenti il Fuero juzgo dugentesco, testo capitale del diritto spagnolo, furono abrogate sia le leggi visigote preasistenti sia il diritto romano della Lex Ramena Wiigothorum.
Ai Burgundi (Borgogna) diede il re Gundobada (474-316) una legge che si disse in origine Liber constitutionem e poi comunemente, oltre che Lex Burgundianum, anche Lex Gundobada o Lex Gumbata dal nome dell'autore. Perdutasi nella stesura originale, si conosce oggi nella forma riveduta e rimaneggiata ampiamente dal re Sigismondo ( 516-24 ).
Il gruppo franco comprende la Lex Salica, la Lex Rihuaria e la Lex (o Ema) Channavorum.
La legge salica, che doveva rimanere il testo fondamentale di tutto il diritto franco, fu scritta una prima volta ai tempi, pare, di re Clodoveo (Pactus legis Salicae); una seconda, forse sotto Carlomagno, in una forma più completa e meno scorretta (Lex Salica emendata). Redatta, come le altre leggi, in latino, è accompagnata in alcuni codici da glosse dette malbergiche, che dànno spiegazioni del testo con parole franche. La costituzione del Sacro Romano Impero sotto la guida dei Franchi accrebbe la diffusione e l'autorità della legge salica anche fuori di Francia; e sono in sostanza uno sviluppo del diritto salico gli stessi capitolari carolingi, che per altro si staccano dalle leggi popolari per il loro diverso fondamento giuridico.
La legge dei Ripuari (medio Reno), pervenuta in una tarda redazione dell'età carolingia, fu composta in più tempi (e ne resta traccia nella sua forma definitiva), lungo i secc. vi-viI; riservil fortemente dell'influsso salico. La legge dei Camavi (basso Reno), brevissima, non fu scritta se non ai primi del sec. IX per ordine di Carlomagno.
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Rientrano nel gruppo svevo la Lex Alamannorum (Svevia e odierna Svizzera) e la Lex (o Pactus) Baizvairorum (Baviera). Ebbero l'una e l'altra varie redazioni. Quelle definitive, prescindendo da un'ultima revisione carolingia, risalgono alla prima metà del sec. viI e sono dovute: per gli Alamanni, al duca Lanfredo (709-30), che la sostituì a un Pactus Alamannorum anteriore di più d'un secolo; per i Bavari, al duca Odilone (744-48).
Appartengono infine al gruppo sassone la Lex Savanum, la Lex Frisionum, le Leges Anglo-Saxonum, la Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum (attribuita da alcuni al gruppo franco per le affinità con la legge ripuaria), e inoltre, ma con suoi caratteri peculiari, l'Edictus Langobardorum.
La legge dei Sassoni, che spicca tra le altre per la severità delle sue disposizioni penali, e la legge dei Frisi - Frisoni, che similmente si distingue per la minusiosità di tali disposizioni, sono tutt'e due del sec. viII, e la loro stesura definitiva si deve a Carlomagno. Per ordine di questo fu pure messa in scritto la legge degli Angli e Verini (Turingia), ch'è la più breve di tutte. Fanno parte per se stesse, anche per ragioni geografiche e linguistiche, le leggi degli Anglosassoni (Inghilterra), pubblicate dal sec. vi in poi per opera di vari re.
Ma soprattutto si stacca dagli altri il diritto longobardo, l'unico applicato diffusamente e per lungo tempo in terra italiana, il quale ebbe rapporti tutti particolari coi diritti romano e canonico e ne subì influssi sempre crescenti. Quando calarono in Italia da conquistatori nel 568 , i Longobardi non avevano leggi scritte. Tre quarti di secolo dovettero passare, perché un re dei Longobardi, Rotari, sentisse il bisogno di mettere finalmente in scritto le consuetudini (cancarfulae) dei suoi barbari, com'egli fece emanando il 22 nov. 643 un Edictus di 388 capitoli, relativamente ben ordinato e compiuto, che trattava successivamente dei reati, del diritto di famiglia ed ereditario, dei diritti reali, delle obbligazioni, della procedura. L'opera legislativa di Rotari fu continuata da alcuni dei suoi successori, che aggiunsero all'Edictus altri capitoli : 9 Grimoaldo nel 668, 153 Liutprando tra il 713 e il 735 , 8 Rachi nel 746, 22 Astolfo nel 750 e 754. Ma quella che nell'aspetto formale è continuazione, nella sostanza è evoluzione: nel corso d'un secolo, un diritto in origine essenzialmente germanico viene accogliendo sempre di più, soprattutto con Liutprando, gl'influssi dell'etica della Chiesa e del diritto romano, dalla Chiesa accettato e fatto proprio; influssi che si manifestano non solo in reminiscenze formali di testi biblici e giustinianci (o pregiustinianci), ma, quel che più conta, in istituti concreti, quale il matrimonio, spiritualizzato per mezzo della subarrhatio cum amola, o il testamento, introdotto dapprima a fin di permettere le disposizioni pro anima. Completano il quadro della legislazione longobarda, pur restando fuori dell'Edictus, alcuni minori provvedimenti, dovuti in parte si re (tra gli altri il Memoretorium de mercedibus magistri commacinorum, sulle mercedi dei maestri muratori, e la Notitia de actoribus regis, del 733, per gli amministratori delle corti regie), e in parte, dopo la caduta del regno, ai principi longobardi di Benevento, Arechi (774) e Adelchi (866).
L'unificazione dell'Europa occidentale nel S. Romano Impero ( 800 ) e la redazione scritta delle ultime consuetudini barbariche non codificate, ordinata da Carlomagno ( 802 ), segnarono la fine del periodo produttivo delle leggi popolari. Ma non ne provocarono la decadenza dall'uso: legate al principio della personalità del diritto, esse sopravvissero a lungo alla cessazione dei singoli regni indipendenti e al mutato indirizzo della legislazione, che nei capitolari franchi tornava a essere autoritaria e soprannazionale. S. Agobardo di Lione, deprecando i danni d'una tale molteplicità di leggi in un unico Impero, proponeva a Ludovico il Pio d'odottome una sola: la franca. Quell'idea d'unità aveva un avvenire grandissimo: ma a un'altra legge, alla romana, sarebbe spettato il destino d'attuarla nella cristianità medievale.
Raccolte più o meno complete delle 1. b. si devono al Sichard (1530), al Herold (1557), al Du Tillet (1573), al Lindenbrog (1613), al Baluze (1677), al Georgisch
(1738), al Canciani (1781-92), al Walter (1824). La sezione delle Leges dei Monumenta Germaniae historica contiene di quasi tutte le 1. b. un'edizione critica, nella più gran parte dei casi definitiva; su questa si modellano edizioni di minori pretese, come le collezioni dei Fontes iuris Germanici antiqui e dei Germanenrechte.
BIBL.: G. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, I, Braunschweig 1860, p. 6 sgg.: A. Gaudenzi, Un'antica compilazione di diritto romano e visigoto con alcuni frammenti delle leggi di Eurico, Bologna 1866; id., Tre nuovi frammenti dell'edizio di Eurico, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 6 (1888), p. 254 sgg.: P. del Giudice, Studi di storia e diritto, Milano 1889, p. 364 sgg.: G. Tamassia, Le fonti dell'editto di Rotari, Pisa 1889; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I, 2^{text {a }} ed., Lipsia 1906, p. 412 sgg.: F. Schupfer, Le fonti: leggi e scienza, 4ᵃ ed., Città di Castello 1908, p. 55 sgg.: P. del Giudice, Nuovi studi di storia e diritto, Milano 1913, p. 304 sgg.: E. Besta, Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoquinto, I, ivi 1923, pp. 26 sgg., 77 sgg., 125 sgg.: F. W. von Rauchhaupt, Geschichte der spanischen Gesetzesquellen, Heidelberg 1923, p. 20 sgg.: H. Brunner, Abhandlungen zur Rechtsgeschichte, I, Weimar 1931, p. 369 sgg.: C. Giardina, L'editto di Rotari e la codificazione di Giustiniano, in Studi di storia e diritto in onore di E. Besta, III, Milano 1939, p. 71 sgg. Piero Fiorelli
LEGGI FISICHE e LEGGI STATISTICHE. Nel complesso di fenomeni naturali, che formano l'oggetto della ricerca scientifica, si possono distinguere due gruppi. Uno di essi è costituito da tutti quei fenomeni il cui succedersi avviene con regolarità inderogabile, talché si può sempre - partendo dall'osservazione delle condizioni nelle quali, ad un dato istante, si verifica il fenomeno - esprimere la sua evoluzione passata e futura a mezzo di equazioni matematiche: si perviene così alla formulazione di una 1 mathrm{~L} mathrm{~S} . mathrm{s}, la quale lega, in un rapporto ben definito e costante, le grandezze che intervengono nel fenomeno. Leggi di questo tipo si sono ottenute nello studio della meccanica classica, dell'elettromagnetismo ecc.
Esiste però un vasto complesso di fenomeni, costituenti la seconda delle categorie sopra ricordate, per i quali risulta impossibile la formulazione di 1. f. La loro integrecazione si ottiene attraverso regole empiriche, le cosiddette l. s., alle quali si arriva, rinunciando alla indagine dello svolgimento dei fenomeni singoli e limitandosi alla determinazione dei valori medi, dedotti dalla osservazione di un gran numero di fenomeni dello stesso tipo. Contrariamente a quanto si verifica per le 1. f., dalle 1. s. non si desume con sicurezza assoluta l'evoluzione del fenomeno in tutti i particolari: esse consentono solamente la previsione del suo decorso medio con una probabilità molto elevata.
L. s. regolano i processi termici, la disintegrazione delle sostanze radioattive ed i fenomeni che formano l'oggetto della meccanica quantistica. Le cause della inapplicabilità delle 1. f. a questo complesso di fenomeni non sono uguali per tutti. Precisamente nei sistemi termodinamici l'intervento delle l. s. è reso necessario dall'enorme numero dei loro costituenti (le molecole), che rende praticamente inattuabile l'indagine dell'evoluzione delle molecole una per una: nessuno, però, può escludere a priori la possibilità teorica della conoscenza delle 1. f. che regolano questi singoli fenomeni. Invece negli altri fenomeni sopravboncati l'applicazione delle l. s. è esclusa dal principio di indeterminazione, il quale afferma l'impossibilità della formulazione di 1. f., dalle quali si possa desumere il comportamento dei fenomeni singoli.
E bene notare infine che le l. s. non sono - come forse potrebbe apparire in un primo momento - in pratica meno rigorose delle 1. f.: basta, per renderame conto, rammentare come la fisica, al pari di tutte le scienze sperimentali, non ha mai a che fare con grandezze assolute in quanto ogni misura, quale che sia il grado di precisione con il quale è stata condotta, è sempre affetta da errore.
BIBL.: E. Persico, Fondamenti della meccanica atomica, Bologna 1936; M. Planck, La conoscenza del mondo fisico, trad. it. e cura di E. Persico, Torino 1942; B. Bavink, Risultati e problemi delle scienze naturali, I, trad. it. di E. Colorni, a cura di M. Ageno, Firenze 1947.
Camilla Festa
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LEGGIO. - Arredo destinato a sorreggere un libro liturgico per una pubblica lettura. Comparve dapprima fissato sugli amboni e al pari di questi ultimi in pietra. In seguito, prevalse la costruzione in legno o in metallo e i l. vennero collocati al centro del coro, taluni sopra sostegni con base quasi sempre triangolare, ed altri innestati nel corpo di un piedistallo ad armadio, detto, con terminologia fiorentina, badalone.
La parte inferiore del piedistallo è apribile, per il deposito dei libri corali, e quella superiore reca talvolta cassetti. Il l. vero e proprio presenta uno o più piani inclinati ed è spesso sormontato da una statuetta o da altro motivo ornamentale di carattere simbolico. Si usarono pure 1. portatili di ottone e in legno, con piani di stoffa o di cuoio e con sostegni ad x. I 1. domestici cbbero forme ancora più varie e spesso fecero corpo con le scrivanie o con le piccole librerie. Caratteristico, fra tutti, il tipo medievale, girevole, a forma di piramide tronca, con i volumi aperti sulle varie facce e che il lettore aveva agio di consultare senza muoversi dalla scrivania.
Nel tardo periodo gotico, che vide fiorire in gran parte d'Europa l'arte dell'intaglio ligneo applicata alla costruzione dei cori nelle chiese, appaiono tipici e di singolare bellezza, per linea architettonica e per vaghezza di partiti ornamentali, i 1. in legno della collegiata di S. Orso ad Aosta (con archi ogivali e trafori di gusto francese) e della Pinacoteca di Lucca (con finissime tarsie floreali). Al primo Quattrocento appartengono quelli con figura d'aquila, in bronzo o in ottone, del Musco nazionale di Messina e della basilica di S. Marco a Venezia (quest'ultimo presenta una base orientaleggiante a dischi sovrapposti), ma il gusto pieno e classicista del Rinascimento doveva manifestarsi durante il sec. xvI, facendo assumere anche al 1. man mano sviluppi architettonici e decorativi sempre più imponenti. Ancora toscanamente sobri, il 1. intagliato nella chiesa di S. Agostino a Perugia, con base poligonale d'ordine corinzio, e quelli della Biblioteca Laurenziana di Firenze, eseguiti da Ciapino e da Battista del Cinque; già adorno di motivi manieristici quello, del resto pregevolissimo, nel coro di S. Maria Novella, a Firenze, disegnato da Baccio d'Agnolo; più ricco e frondoso l'altro, intagliato, intarsiato e scolpito a cariatidi, chimere, medaglioni in rilievo, nella chiesa di S. Pietro a Perugia, finché si giunge alla monumentalità esuberante del 1. nel duomo di Siena, con pesanti festoni, dovuto a Bartolomeo Neroni, detto il Riccio (1570). Le forme barocche, nel periodo successivo, impressero a questo arredo un carattere di fastosa opulenza, accentuandone i motivi scultorei, che andarono invece semplificandosi nel corso del sec. xvirI, come si vede, ad es., nel nobilissimo, e pur semplice, architettonico 1. della Madonna della Steccata, a Parma, sormontato da eleganti vasi e da un'aquila ad ali spiegate. Anche i 1. portatili di quel periodo si rivestirono, nelle loro linee ondulanti e capricciose, delle grazie mondane coeve, senza tuttavia smarrire l'eleganza e l'agilità della struttura architettonica. - Vedi tav. LXIX.
Biss.. M. Tinti, s. v. in Enc. Ital., XX, pp. 764-65; G. Ferrari, Il legno nell'arte italiana, Milano s. a., passim.
Alberto Neppi
LEGGI ROMANO-BARBARE. - E il nome dato a tre compilazioni legislative eseguite in Occidente nel sec. vi : la lex Romana Wisigothorum (o Breviarium Alaricianum), la lex Romana Burgundionum e l'Edictum Theodorici.
Composte ad iniziativa di tre sovrani barbari (Alarico II, Gundobado, Teodorico), e dimostrazione dell'attrattiva esercitata dalla sapienza giuridica romana su questi stranieri stanziatisi nei territori dell'Impero, differiscono fra loro essenzialmente in questo : che, mentre le prime due erano destinate a regolare la condizione dei cittadini romani viventi nei territori occupati rispettivamente dai Visigoti e

(da Caloloune d'une ralition de manuscrits a miniotures des × 14-21 e stelles. Ameleeden 1822, tav. 46) Lecclo - L. corale Ministura di una pagina di Graduale d'origine italiana (sec. xv). Domeneani nell'atto di cantare la Messa di s. Domenica.
dai Burgundi, l'Edictum era imposto all'osservanza così dei Romani come degli Ostrogoti sudditi di Teodorico; e, anche nel nome, voleva riaffermare la dipendenza ideale di quest'ultimo dall'Imperatore di Oriente, al quale solo sarebbe spettato il diritto di emanare leges.
La lex Romana Burgundionum fu promulgata, con ogni probabilità, qualche anno dopo il Breviarium Alaricianum (v. alarico II) e prima della morte del re Gundobado (516). A differenza della legge visigota, quella burgundica non è costituita da una serie di estratti dalle fonti romane, ma rappresenta un complesso organico di norme, diviso in 46 titoli. Il materiale è tratto dai codici Gregorianus, Hermogentanus e Theodosianus; vi figurano alcune Novellas, fra cui la più recente è di Antemio, le Sententiae attribuite a Paolo (v.) e uno scritto di Gaio (v.), probabilmente un riassunto delle Institutiones. In alcune edizioni antiche la lex Romana Burgundionum è indicata con il nome di Papianus; ciò è dovuto al fatto che in alcuni manoscritti la legge burgundica segue la lex Romana Wisigothorum, il cui ultimo capitolo contiene un brano di Papiniano (v.) e che qualche copista considerò tale capitolo come il primo della lex Romana Burgundionum, sì che Papianus (da Papinianus) venne ritenuto il titolo della compilazione.
La lex Romana Burgundionum venne edita per la prima volta dal Cuiacio nel 1566; l'edizione italiana più recente è in Fontes iuris Romani anteiustiniani (II, Firenze 1940, pp. 713-50).
L'Edictum Theodorici, promulgato dopo il 503 , è diviso in 115 capitoli, il cui materiale è tratto dai codici Gregorianus, Hermogentanus e Theodosianus, e dalle Novellae postteodosiane. Fra le opere della giurisprudenza furono usate anche qui le Sententiae attribuite a Paolo; è incerto invece se altre opere siano state direttamente consultate, tanto più che i capitoli dell'Edictum non recano l'indicazione delle fonti e non conservano neppure il testo originario, che è sempre parafrasato.
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La compilazione fu edita per la prima volta da P. Pithou, sulla base di due manoscritti ora scomparsi; l'edizione definitiva è quella di F. Bluhme (in MGH, Legas, V, p. 149 sgg.), sulla quale si basa anche la più recente italiana (in Fontes, cit., pp. 684710 ).
Bibl.: P. Krüger, Geschichte der Quellen und Litteratur des Rümischen Rechts, x² ed., Lipsia 1912 sgg.; P. de Francinci, Storia del diritto romano, III, r. Milano 1936, p. 217 sge.; V. Aranzio-Ruiz, Storia del diritto romano, 6² ed., Napoli 1930, p. 373 sge.; G. Scherillo-A. Dell'Oro, Manuale di storia del diritto romano, Milano 1930, p. 440 sgg.
Rodolfo Danieli
LEGIO FULMINATA. - Era la XII legione romana, che dopo aver partecipato all'assedio di Gerusalemme, sotto Vespasiano, fu mandata di stanza a Melitene in Armenia. Da Marco Aurelio fu chiamata per partecipare alla guerra contro i Germani ed i Sarmati. Durante quella campagna, e precisamente nell'estate del 174 d. C., la l . f. fu protagonista di un eccezionale avvenimento. L'esercito romano era ridotto ad una critica situazione per la continua siccità, quando improvvisamente un provvidenziale acquazzone permise di cambiare le sorti della battaglia. L'episodio, certamente autentico, è narrato da scrittori quasi coevi ed indipendenti l'uno dall'altro, sia cristiani come pagani, e fu anche riprodotto nella terza fascia della colonna eretta nel 180 in onore di Marco Aurelio. Da parte cristiana ne scrissero Apollinare, vescovo di Gerapoli in Frigia, qualche anno dopo l'avvenimento (Eusebio, Hist.

(per cartena del dott. B. Degenhart)
Legalo - L. privato. Particolare dell'Annunciazione di Broederlam (sec. xv) - Digione, Museo.

Legio fulminata - Scena della pioggia miracolosa. Particolare della colonna di M. Aurelio (176-93) - Roma.
eccl., V, 5), e Tertulliano (Apol., 5; Ad Scapulam. 4). Il loro racconto è sostanzialmente identico: essi attribuiscono il fatto alle preghiere dei cristiani che militavano nella l. f. Apollinare inoltre aggiunge il particolare, certamente inesatto, che a causa di quell'evento la l. ebbe il nome di f.: consta invece che quell'appellativo era già da molto tempo in uso. Tertulliano invece riferisce che non solo l'Imperatore scrisse al Senato riferendo l'accaduto, ma ne attribuì anche apertamente il merito ai cristiani, contro gli accusatori dei quali minacciava la pena di morte. Il particolare della lettera di Marco Aurelio è attestato anche da Dione Cassio, che riferisce l'episodio (Hist. Rom., LXXI, 8), ma Dione narra che la pioggia fu ottenuta per gli incantesimi di un certo mago egiziano Arnuphis che si trovava con l'Imperatore, e per le preghiere rivolte ad Ermes. La scena ritratta nella colonna, infine, ispirata certamente alle idee filosofiche di Marco Aurelio, si presenta in una forma quasi neutra, poiché rappresenta la pioggia personificata, e mentre da una parte ristora l'esercito romano, dall'altra abbatte e travolge quello dei barbari. Che nella l. f. fossero dei cristiani è molto probabile, poiché nella Cappadocia, dov'essa era di stanza, il cristianesimo era già diffuso da lungo tempo; ad essa appartenevano, secondo s. Gregorio Nisseno, i 40 martiri di Sebastia periti sotto Licinio.
Bibl.: H. Grisar, Il prodigio della l. f. e la colonna di Marco Aurelio, in Civ. Catt., 16* serio, I (1895, 1), pp. 716-24; H. Leclercq, s. v. in DACL, V, coll. 2692-2703; L. De Regibus, Milizia e cristianesimo nell'Impero romano, in Didaskaleion, 2 (1924), pp. 41-69.
Agostino Amore
LEGIO MARIAE : v. milizia dell'IMMACOLATA.
LEGIONE NERA: v. KU-KLUX-KLAR.
LEGIONE TEBEA: v. tebeA, martiri della LEGIONE.
LEGISLAZIONE DEL LAVORO : v. LAVORO.
LEGISLAZIONE SOCIALE. - La 1. s., in senso convenzionale e ristretto (poiché in senso lato ogni legislazione, di natura sua, può dirsi sociale), è comunemente intesa come il complesso delle fonti normative dello Stato rivolte alla protezione delle categorie lavoratrici (ed in specie delle più deboli, come fanciulli, donne, disoccupati ecc.) in ordine, ad es.,
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alla tutela igienica, alla sicurezza fisica e morale, al servizio di collocamento, al limite minimo di età nella stipulazione del contratto di lavoro, al massimo di orario, ai periodi di riposo e di ferie, alla previdenza, all'assistenza ecc. Tale legislazione non è ispirata soltanto a motivi particolari di tutela delle categorie più bisognose, ma anche a motivi generali di interesse collettivo nazionale di carattere politico, etico, economico, sanitario, demografico.
Un contributo eminente alla l. s., se pur indiretto, è stato dato dall'insegnamento dei pontefici. Già nell'encicl. Rerum novarum (1891) Leone XIII affermava che «il ceto dei ricchi, forte per se stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le misere plebi invece, che mancano di sostegno proprio, hanno somma necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. E però agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, deve lo Stato, a preferenza, rivolgere le cure e la provvidenza sua" (n. 20). In precedenza si era avuta, qua e là, l'emanazione di alcune norme, più o meno timide o frammentarie (tra esse notevoli quelle promosse dal Bismarck ed ispirate a quel che egli chiamava "cristianesimo pratico»: cf. i discorsi parlamentari del 2 apr. 1881, 9 gen. 1882, 15 marzo 1884); ma «è certo - afferma Pio XI nella Quadragesimo anno (n. 12) - che allora finalmente, quando risonò dalla Cattedra di Pietro la parola pontificia per tutto il mondo, i reggitori dei popoli, fatti più consci del loro dovere, rivolsero i pensieri e l'attenzione loro a promuovere una più ricca politica sociale -; e da una "continua indefessa fatica sorse un nuovo ramo della disciplina giuridica affatto ignorato nei tempi passati, il quale difende con forza i sacri diritti dei lavoratori che loro provengono dalla dignità di uomini e di cristiani». Se pur le disposizioni vigenti «non s'accordano dappertutto e in ogni cosa con le norme di Leone XIII, non si può tuttavia negare che in molti punti si sente un'eco dell'encicl. Rerum novarum alla quale pertanto è in parte assai notevole da attribuirsi la migliorata condizione dei lavoratori" (Quadragesimo anno, n. 12, in AAS, 23 [1931], pp. 185-86).
Le norme in materia hanno natura imperativa, inderogabile cioè dalla volontà dei privati e, almeno di regola, inderogabile anche dalla volontà delle associazioni professionali nei contratti collettivi, salvo in senso più favorevole ai lavoratori. In caso di violazione sono previste sanzioni penali ed amministrative, oltre che civili o patrimoniali. Nella costruzione dottrinale del sistema giuridico alcuni autori fanno rientrare la l. s. nel diritto amministrativo, altri nel diritto del lavoro.
Organi di vigilanza per l'applicazione sono, in Italia, gli ispettorati del lavoro, alcuni centrali, altri provinciali o interprovinciali; i funzionari ad essi preposti possono visitare laboratori, opifici, cantieri; emanare diffide; elevare contravvenzioni, ecc. Gli uffici del lavoro (organi provinciali e regionali dell'omonimo Ministero, come gli ispettorati) provvedono tra l'altro al collocamento dei lavoratori, all'assistenza degli emigranti, alla conciliazione delle controversie del lavoro.
Le più recenti carte statutarie di molti Stati hanno elevato le norme in materia sul piano costituzionale, e cosi anche la Carta italiana (1947), la quale enuncia alcuni principi generali (artt. 35-38) e prevede un organo tecnico di elaborazione legislativa, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive (art. 99).
Le norme di l. s. si vanno poi ognor più estendendo nel campo internazionale, oltre che con appositi accordi e trattati tra Stati determinati, anche con convenzioni elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, aperte all'adesione successiva di tutti gli Stati interessati,
e con la possibile attività il Consiglio economico sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Bibl.: G. Bevilacqua, Soggio va la legislazione operaia in Itulio, Torino 1908; F. Arcà, La l. s., in V. E. Orlando, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, VI, i, Milano 1930, pp. 3-318; U. Borsi-P. Perzolesi, Trattato di diritta del lavoro, II e III, Padova 1938; E. Gaetano, Manuale di l. s. del lavoro, Roma 1940; L. B. Levi, Istituzioni di l. s., 3° ed., Milano 1949, ed in altre indicazioni. - Ferruccio Pergolesi
LEGITTIMAZIONE AGLI ATTI GIURIDICI. - La l. agli a. o negozi g. (atto o negozio giuridico sia nel CIC che nel Codice civile italiano sono usati promiscuamente), consiste nella qualità del soggetto (uno degli elementi principali del negozio giuridico stesso) di poter validamente manifestare, e con effetto, la propria volontà, o direttamente e personalmente o mediante altra persona da lui medesimo direttamente o indirettamente scelta (non quindi per scelta avvenuta in sola forza di legge) rispetto ad una determinata situazione giuridica.
Questa 1. che equivale all'adeguazione del soggetto stesso considerato in senso formale (rivestito cioè non solo di capacità giuridica o di diritto ma anche di capacità di agire [v. capacità]) rispetto all'altra parte interessata nel negozio giuridico, non necessariamente coincide con la 1. in senso sostanziale (capacità di diritto o giuridica), benché ordinariamente in concreto sia la medesima persona che, rivestita di capacita giuridica, agisce direttamente in suo nome, con suoi mezzi e nel suo interesse avendo pure la capacità, ossia la l. ad agire. La l. agli a. g. quindi, per sé, si riferisce esclusivamente alla capacità di agire; essa può essere attribuita al medesimo soggetto che ha la capacità giuridica, o essere da questo (o da altri per lui in forza di legge) demandata a un rappresentante, o essere concessa a un sostituto. Vi è poi una l. agli a. g. che si può chiamare negoziale (corrispondente alla capacità di compiere atti e negozi giuridici sia inter vivas sia mortis causet, e una che si può chiamare processuale (capacità di stare in giudizio sia come attore che come convenuto, e tanto nel proprio che nell'altrui interesse).
Per quanto ogni persona sia per diritto naturale soggetto di vari e veri diritti, è chiaro che non tutti possono esercitare questi diritti o forli personalmente valete; e ciò non solo per legge positiva ma anche per legge naturale. I requisiti, infatti, indispensabili a che uno sia a ciò legittimato, sovente mancano per cause stesse naturali (come, p. es., in chi non ha raggiunto un sufficiente uso di ragione, o lo ha perduto in seguito o lo ha solo ad intervalli) mancando la possibilità, per cosi dire, fisica di manifestare una propria volontà; in più sovente mancano pure qualità che la legge richiede allo scopo di salvaguardare tanto l'interesse proprio di chi viene privato del diritto ad agire personalmente (caso tipico la mancanza di l. agli a. g. nei minorenni), quanto l'interesse, alle volte maggiore, del bene comune. Pertanto quando un soggetto ha tutti i requisiti di diritto naturale e di diritto positivo a difendere i propri interessi e manifestare giuridicamente la propria volontà si dice che è legittimato agli atti o negozi giuridici. Anche in materia processuale, quando il soggetto è rivestito di tutti i presupposti necessari per poter proporre un'azione, si dice che esso è legittimato a proporla (l. attiva); quando ha anche quelli richiesti per poterla dirigere contro il convenuto, si dice che è legittimato a proporla contro il convenuto o reo presunto (l. passiva).
Nei casi nei quali il soggetto non è legittimato ad agire, la legge naturale o positiva determina chi deve farne le veci; ma può egli stesso (il soggetto), anche quando è legittimato ad agire, scegliere altri che agiscano in sua vece (caso tipico quello del procuratore). Prescindendo dalla legge naturale, generalmente confermata esplicitamente dalle leggi positive (p. es., nel caso della patria potestà dei genitori), si possono avere due principali figure di legittimati agli atti giuridici altrui, ossia il rappresentante e il sostituto. Sia l'uno che l'altro possono
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trovarsi nei negozi o atti giuridici sostantivi e in quelli processuali. Sono figure completamente distinte; il rappresentante infatti esercita o difende un diritto non solo altrui ma anche in nome altrui, il sostituto invece difende bensi un diritto altrui ma in nome proprio e grazie all'azione che a lui medesimo compete. Ed è ovvio che diverse sono le qualità richieste alla 1 . nell'uno e nell'altro.
Tanto nel CIC che nella legislazione italiana vari sono i casi di difetto di 1. ad agire; generalmente essi sono rappresentati dalle circostanze di età, di sesso, di infermità mentale, di legittimità di natali, di personalità fisica o solo morale, di cittadinanza o di battesimo, di pene restrittive, ecc.
Comunque è da notare particolarmente che la 1. agli a. g. va considerata in colui che di fatto, nei modi ammessi dalla legge, esprime, tanto nei negozi giuridici che in atti processuali, la sua volontà, sia o meno egli stesso il titolare del diritto medesimo. Per la 1. della prole, v. Prole.
BibL.: F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma 1940, p. 318 sgg.; F. Tofberti, De processibus. I, ivi 1941, p. 540 sgg.; P. Cipriati, Lezioni di diritto canonico. Parte generale, Padova 1942, p. 149 sgg.; L. Borzosi, Istituzioni di diritto civile, Milano 1948, p. 127 sgg.; A. Trebucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1950, pp. 41, 121, 166, 624, 624, 628, 647, 650.
Lorenzo Roncone
LEGITTIMISMO. - E la teoria postulata all'epoca della Restaurazione sull'obbligo etico-giuridico di rimettere sul trono di Francia i Borboni e sugli altri troni gli ex-sovrani dopo il crollo "dell'usurpatore» Napoleone.
Nel campo diplomatico il principio del 1. non usci da uno stadio empirico, donde i lamenti del Talleyrand : "la force mystćricuse de la légitimité se perd parce qu'elle n'a jamais été comprise. Tous les hommes de révolution la réduisent à être un moyen de conservation pour la puissance des rois, tandis que c'est surtout un élément nécessaire de repos et de bonheur pour les peuples, tandis que c'est la garantie la plus solide et, j'oserais dire, la seule de l'existence des nations et de leur durée" (G. Lacour-Gayet, Talleyrand, III, Parigi 1932, pp. 107-108). Il principio del 1. servi, in Francia, come metodo di alleanza dello Stato e della Chiesa, contro i postumi del rivoluzionarismo giacobino.
Ma il 1. non rimase solo su un piano tattico; divenne, ad es., in Italia, una vera e propria idealità. Per Cesare Balbo il principio del 1. rappresenta la giustizia di fronte alla forza, la legalità di fronte all'arbitrio, postulando il principio del 1., contro l'astrattismo giacobino, un sostanziale storicismo politico. Il principio legittimistico fu pure teorizzato su un piano economico-sociale da Antonio Rosmini che difese un concetto di legittimità patrimoniale, proprio perché la proprietà è criterio del 1.
Legittimisti furono detti poi in Francia i sostenitori dei Borboni contro Luigi Filippo d'Orléans, o in altri paesi e in altri tempi i fautori di situazioni analoghe.
BibL.: H. von Srbik, Metternich. Der Staatsmann und der Mensch, 2 voll., Monaco 1925-26; W. Maturi, Il Concordato del 1818 tra in S. Sede e la Due Sicilie, Firenze 1929, passim; E. Passerin d'Entrèves, La giovinezza di Cesare Balbo, ivi 1940, p. 179 sgg.; M. Petrocchi, La restaurazione, il card. Consalvi e la riforma del 1818 , ivi 1941, passim; L. Bulteretti, Antonio Rosmini nella restaurazione, ivi 1942, passim; M. Petrocchi, La restaurazione romana (1815-23), ivi 1943, passim; W. Maturi, Il principe di Canone, ivi 1944, passim.
Massimo Petrocchi
LEGITTIMITÀ. - E, in generale, la conformità alla natura delle cose, al diritto, alla legge.
I. Concetto. - Il termine legittimo (da cui l'astratto 1.) ha un significato molto vasto : ciò che è secondo la legge, costituito dalle leggi, giusto, vero, equo, conveniente; qualche cosa di più preciso e più determinato che non la semplice legalità, che può rimanere esterna, apparente, mentre la 1. è una qualità intima che riveste e pervade ciò che è conforme alla legge, alla giustizia, alla ragione, a norme stabilite : conformità alla legge universale di giustizia
che impone, sancisce, coordina, regola i rapporti tra gli uomini.
Il termine è perciò usato nei più svariati e complessi significati, nello sforzo convergente di rendere o indicare il rapporto tra un atto, fatto, provvedimento e la legge costituita. Così la porzione legittima è la quota ereditaria che, per disposizione della legge, spetta a ciascun figlio o suoi discendenti e al coniuge superstite, indipendentemente dalla liberalità del defunto o da eventuali sue disposizioni testamentarie. L'età legittima è l'età, al cui raggiungimento la legge annette o riconosce la capacità a porre un determinato atto, a compiere un determinato negozio giuridico, come la celebrazione del matrimonio, l'amministrazione dei propri beni, la professione religiosa, ecc. Legittimo patto o contratto a quello riconosciuto e protetto dalla legge. Si dice anche legittima la pena inflitta e scontata secondo la legge, la tutela o curatela assegnata dalla legge ai pupilli e agl'incapaci e interdetti, il matrimonio realmente celebrato e disciplinato dalla legge, l'azione processuale concessa dalla legge ed esercitata secondo la legge, la difesa, ecc. La l., dunque, in senso generale, esige che un atto, un fatto giuridico, un provvedimento amministrativo abbia dalla legge la forza di produrre effetti determinati che il soggetto attivo si propone. Estensivamente, essa indica il diritto di regnare di una persona o dinastia sopra uno Stato costituito.
I tre aspetti principali della 1 . vengono in considerazione in rapporto ai diritti di famiglia, al diritto processuale e agli atti amministrativi, a proposito dei quali propriamente si parla del giudizio o sindacato di 1 .
II. L. di natali. - Per quanto concerne i diritti di famiglia, la l. è la condizione della prole nata durante il matrimonio (v. Prole).
III. L. PROCESSUALE. - Per il diritto processuale, la 1. o legittimazione è il presupposto per poter stare in giudizio (v. Legittimazione agli atti giuridici).
IV. Sindacato di L. di atti e provvedimenti amministrativi. - In rapporto agli atti e provvedimenti amministrativi, la l. è la condizione, opposta alla illegittimità, di cui un atto o provvedimento amministrativo gode, con effetto di piena validità, quando non sia viziato da incompetenza, sviamento di potere, violazione di legge.
a) Per il diritto canonico la questione è molto complessa e non ancora definita. E certo però che il giudice ordinario non può pronunciarsi sugli atti amministrativi degli Ordinari dei luoghi, la cui competenza è riservata alle S. Congregazioni romane sempre in via amministrativa (cf. can. 1601 e il responso della Pontificia Commissione per l'interpretazione del CIC, 22 maggio 1923). Difatti nessun tribunale può giudicare sulla convenienza o meno e sulla opportunità di un atto o provvedimento amministrativo o sulla necessità nella quale venga a trovarsi il potere pubblico anche di limitare, nell'interesse generale, l'esercizio dei diritti dei privati.
b) In forza dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 , n. 2248 all. E, la magistratura ordinaria, in Italia, ha solo il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi, i quali, dentro i limiti della sua competenza specifica, vengano deferiti al suo esame; vale a dire, essa può ricercare se e in che senso l'atto o provvedimento amministrativo sia conforme alle leggi, negandone per conseguenza, in relazione al caso ad essa sottoposto, l'applicazione se l'atto appare illegittimo, cioè inesistente o nullo. L'atto o provvedimento amministrativo è inesistente quando in esso venga a mancare un estremo necessario alla sua esistenza formale, come sarebbero una manifestazione di volontà che provenga da un organo amministrativo competente, la determinata forma sostanziale, e simili; è nullo invece per vizi inerenti alla capacità del soggetto che lo emette, p. es., mancanza di potere, incompetenza (il che potrebbe degenerare in abuso o usurpazione di potere), mancanza di capacità personale per età o condizioni psichiche o giuridiche, in dipendenza da specifiche disposizioni legali; o anche per vizi di forma, i quali, per quanto non ledano la sostanza dell'atto determinatu, inducono tuttavia un'invalidità, conseguente,
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(da B. Klapkeck, Hege, Der Dom zu Zantes, Berlino 1520)
Legno - Particolare dell'Albero di Irsac nella predella dell'altare della Vergine (sec. xv) - Xanten, Duomo.
p. es., a una discrepanza notevole tra la volontà amministrativa e la volontà del funzionario cui si deve l'atto o provvedimento, dipenda ciò da malizia o sia dovuto ad errore, dolo o violenza; a una mancanza di causale proporzionata, e simili.
Nel caso che il vizio d'illegittimità non dipenda da violazione di una legge, o da false interpretazioni o applicazioni della medesima, o da errore di fatto, l'autorità giudiziaria non può sindacare gli atti e i provvedimenti amministrativi. E la competenza specifica, nel caso, soggiace a limitazioni ben precise e determinate, p. es., che l'illegittimità dell'atto o provvedimento amministrativo abbia leso dei diritti soggettivi, che l'indagine del giudice si fermi al fatto e non si estenda al merito, a poteri discrezionali dell'amministrazione in una data sfera, ecc. Tali limitazioni non sussistono o possono essere modificate quando il sindacato di l. è fatto non dal magistrato ordinario, ma dal Consiglio di Stato o da giurisdizioni speciali, dalla cui competenza rimane pur sempre escluso ogni giudizio di merito in dipendenza dall'esercizio di un potere discrezionale.
Biel.: O. Ranelasti, Principi di diritto amministrativo, Napoli 1912; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, II, La giustizia amministrativo, Milano 1942, specialmente pp. 141-78, 195-251.
Agostino Pugliese
LEGNO. - Fin dalle prime manifestazioni della civiltà mediterranea, il materiale ligneo pregiato trovò impiego nelle arti applicate. Durante il periodo paleocristiano e bizantino sono de segnalare le porte di S. Ambrogio, a Milano, e soprattutto quella stupenda di S. Sabina, a Roma (sec. v), in 1. di cipresso, con pannelli a figurazioni bibliche e cornici dai motivi vegetali.
In pieno rigoglio romanico si hanno, quindi, espressioni di autentica statuaria colorata con la Madonna in trono di S. Maria Maggiore, ad Alatri, con quella della parrocchiale di Acuto ora nel Museo del Palazzo Venezia
e con le patetiche, popolaresche Deposizioni del duomo di Tivoli e della cattedrale di Volterra. Anche nelle terre tedesche la scultura in 1., ancor prima della massima fioritura gotica, fu coltivata con successo, come dimostrano la Madonna del Tesoro, nel duomo di Essen, il Crocifisso nel duomo di Brunswick, la porta di S. Maria in Campidoglio a Colonia. Ma doveva essere il sec. xiv a favorire uno sviluppo straordinariamente ferace e multiforme dell'arte del l.; con i soffitti a travature e cassettoni, con gli stalli e i leggii nei cori chiesastici, con i pulpiti, gli altori, le cattedre, le ancone, i mobili d'ogni genere ed uso. In Italia prevalgono gli scultori pisani con le loro tenere Ammuncinsioni e i costruttori di stalli intagliati, come quelli del duomo d'Orvieto (disegnati dal senese Vanni di Tura), del duomo di Siena (dovuti a Francesco del Tonchio) e di S. Domenico a Ferrara, in cui rifulge la squisita perizia di Giovanni da Baixo, maestro d'ebentisteria chiesastica nella valle padana. Verso la fine del 1300 era in auge, nella Borgogna, il fiammingo Jacques de Baerse con le sue pole d'altare scolpite.
Agli esordi del Rinascimento e per parecchi decenni ancora continuarono, ovunque, le strutture e ornamentazioni del gusto gotico, come si vede nei cori intagliati della cappella del Palazzo della Signoria a Siena (1428), e della chiesa di S. Stefano a Venezia (fine del sec. xv); nel finissimo polittico della cattedrale di Piacenza, eseguito verso il 1480 da Antonio Burlenghi; nel dovizioso soffitto della ex-sala del Capitolo della Carità, a Venezia, eseguito dal vicentino Marco Cozzi, autore anche del coro di S. Maria dei Frari. Ma taluni grandi artisti del Quattrocento toscano non disdegnarono la scultura lignes, e basti citare i due celebri Crocifissi di Filippo Brunelleschi e di Donatello, rispettivamente nelle chiese di S. Maria Novella e di S. Croce a Firenze, l'ascetica Maddalena donatelliana, nel Battistero di quella città, e le statue degli scolari di Jacopo della Quercia a Siena. Spettava pure a maestri toscani il rinnovamento dell'intaglio cbanistico, non senza vaghe applicazioni pittoriche, ottenuto con l'uso di lamine lunghe e flessibili, curvate e ritorte in ogni senso. Eccelsero a Firenze Giuliano e Benedetto da Majano, con le decorazioni di Palazzo Vecchio e della sagrestia di S. Maria del Fiore, con putti e festoni di grazia robbiana; la dinastia artigiana dei Del Tasso, fra cui massimo esponente fu Domenico con la meravigliosa, fiorita Sola di udienza nel Collegio del Cambio a Perugia (verso il 1490), Baccio d'Agnolo, fecondo costruttore di mobili e cassoni scolpiti, e Battista del Cinque, operante nella Biblioteca Laurenziana, su disegni di Michelangelo. A Siena godevano alta rinomanza Antonio di Neri e Giovanni, detti Bartle (al secondo si devono le bellissime porte delle Stanze Vaticane a Roma), Giovanni Pifferio, autore dell'organo nella cappella del Palazzo della Signoria, e Bartolomeo Naroni, detto il Riccio. Nell'Italia settentrionale triunfarono l'inventiva e l'ingegnosità tecnica di fra' Giovanni da Verona, con gli allievi fra' Raffaello da Brescia e fra' Vincenzo delle Vacche, di fra' Damiano da Bergamo (dove emerse pure Gianfrancesco Capodiferro), di Marcantonio Zucchi a Piacenza, dei Marchesi da Formigine a Bologna, dei Mandelli e di Prospero Clementi a Reggio Emilia, del francese Riccardo Taurino a Padova, di Ambrogio Santagostino e di Anselmo e Virgilio Del Conte a Milano. Accompagnarono stupendamente gli sviluppi delle forme rinascimentali le tarsie policrome, con i loro mirabili effetti pittorici e prospettici, per opera, in un primo tempo, dei sopra citati Giuliano e Benedetto da Majano, di Domenico d'Antonio Indivino da Sanseverino (stalli della basilica superiore di S. Francesco in Assisi), del modenese Bartolomeo dei Polli (coro della certosa di Pavia, su disegno del pittore Borgognone), di Lorenzo e Cristoforo Canozi da Lendinara, sotto l'influsso di Piero della Francesca (duomo di Modena), di Baccio Pontelli che diresse i lavori nello studiolo famoso del duca Federico da Montefeltro a Urbino (le figu