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ncesco, amico di Filippo Neri, il quale dopo una brillante carriera diplomatica al servizio della Serenissima, che rappresentò a Torino, a Madrid, in Polonia e a Costantinopoli, abbracciato lo stato ecclesiastico, fu nunzio a Parigi, ebbe il cardinalato nel 1588 da Sisto V ed amministrò da vescovo la diocesi di Brescia per sei anni, dal 1590 al 1596 , fino alla morte sopravvenuta a 59 anni d'età.

Bibl.: sulla famiglia M. cf. V. Spreti, Enc. storico-nobiliare italiana, IV, Milano 1931, p. 713 sgg.; R. Cessi, a. v. in Enc. Ital., XXIII, pp. 868-70, con bibl.; H. Kretschmayer, Geschichte von Venedig, 3 voll., Gotha 1903-34, passim. Su Gianfrancesco cf. Moroni, XLVI, pp. 303-304, e Pastor, X, passim. Silvio Furlani

MOROSITÀ. - Dal latino mora, ritardo, è l'indugio o il ritardo ingiustificato nell'adempimento di una obbligazione. Questo ritardo ingiustificato guò avere dei riflessi nel campo etico e giuridico. I moralisti distinguono la m. derivante da mancata restituzione di cosa posseduta ingiustamente, dalla m. per inadempimento di obbligazione assunta per contratto; i civilisti invece parlano più genericamente di mancata esecuzione di prestazione dovuta. Il diritto inoltre considera solo la colpevolezza giuridica, prescindendo per sé dalla volontarietà, mentre in morale prevale la colpevolezza teologica.
I. M. sotto l'aspetto etico. - Si ha il caso di m. : 1) quando dall'inadempimento colposo, relativamente al tempo fissato, di una obbligazione assunta per contratto bilaterale, deriva all'altra parte un danno; 2) quando dalla mancata restituzione di cosa posseduta in mala fede deriva un danno al vero padrone. In ambedue i casi si suppone la colpa teologica e il danno realmente avvenuto (si dice allora che il debitore è "costituito in mora ") : da ciò deriva l'obbligo di risarcire il danno stesso in forza della giustizia commutativa. Mancando l'uno o l'altro elemento non c'è più obbligo, a meno che non intervenga la sentenza del giudice che, in conformità al diritto, giudichi l'opposto, nel qual caso chi ha recato anche involontariamente un danno è tenuto a risarcirlo.

In materia di contratti, il debitore è in mora colpevole: a) quando fa qualche cosa che per contratto non doveva fare; b) quando non fa in tempo utile ciò che doveva fare; c) quando non fa entro il tempo determinato nel contratto: cioè se fa prima del tempo fissato per l'inizio, o dopo il tempo fissato per il termine; d) quando la legge riconosce con pieno diritto che si incorre nella mora; e) quando il debitore è stato giuridicamente o legalmente interrogato. La quantità del compenso, sarà quella convenuta nel contratto (eccetto che il giudice la modifichi); se non è stata fissata dovrà calcolarsi secondo una equa estimazione, di modo che se non vi è stato il dolo debbano essere risarciti i danni previsti, se invece il dolo vi è stato dovranno essere risarciti i danni previsti e quelli derivati immediatamente dalla violazione del contratto. Trattandosi però di denaro, il compenso generalmente non può eccedere il tasso legale.

In materia di restituzione di cosa non propria : 1) chi la differisce colpevolmente è tenuto a compensare i danni subiti dal padrone e che si potevano prevedere, quelli cioè che comunemente si verificano in tali circostanze; non però quelli straordinari, eccetto che il debitore moroso ne fosse stato sufficientemente avvertito, o li avesse preveduti; a) se la restituzione è differita senza colpa, p. ex.,

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perché il debitore non ha di che restituire, i danni derivati per sé non sono da ripagarsi, a meno che la possessione non abbia avuto origine da delitto o con mala fede. I motivi che legittimano il differimento della restituzione o l'inadempimento del contratto, in linea generale, scusano pure dal risarcimento dei danni provenienti dalla mora; anche qui però è meglio distinguere tra differimento imputabile a colpa morale del debitore e differimento non imputabile, che si riflettono sulle obbligazioni della m. successiva.
II. M. sotto l'aspetto giuridico. - La materia è regolata dagli artt. 1218-29 del Codice civile e dall'art. 160 delle Disposizioni transitorie. Il debitore che non esegue la prestazione dovuta, è tenuto alle conseguenze della mora, eccetto che provi che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. Però, affinché il debitore sia costituito giuridicamente in mora è necessaria la intimazione o richiesta fatta per scritto, eccetto quando: 1) il debito derivi da fatto illecito; 2) il debitore non abbia dichiarato in scritto di non voler eseguire l'obbligazione; 3) quando, dovendo farsi la prestazione al domicilio del creditore, ne è scaduto il termine. Se il debitore ha tempestivamente fatto offerta della sua prestazione non può essere considerato in mora, eccetto che il creditore l'abbia rifiutata per motivo legittimo. La mora ha sul debitore i seguenti effetti: il risarcimento dei danni derivati al creditore dal ritardo; la sopportazione dei rischi e pericoli, di modo che se la cosa dovuta perisce per caso fortuito (non però se si prova che essa sarebbe egualmente perito presso il creditore) o l'esecuzione della prestazione si renda impossibile, il debitore è tenuto al compenso. In particolare, poi, trattandosi di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, anche se il creditore non prova di aver sofferto dei danni; inoltre, se prima della mora erano dovuti interessi superiori ai legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura : se poi il creditore prova d'aver subito un danno maggiore, questo dovrà essere risarcito. Si ha purgazione della mora quando il creditore vi rinunzia (nel qual caso, pur continuando ad esistere il credito, sono estinti gli obblighi provenienti dagli effetti della mora), oppure con l'adempimento, o con qualunque altro mezzo atto ad estinguere l'obbligazione.

Bibl.: Oltre ai testi di teol. mor., cf. Sum. Theol., 2*-304, q. 62, a. 8 ; A. Montel, La mora del debitore, requisiti nel diritto romano e nel diritto italiano, Padova 1930; V. Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, Roma 1934, passim; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 5° ed., Padova 1950, p. 480 sge.

Elio Degano
MOROZZO, Carlo Giuseppe. - Vescovo di Saluzzo, n. a Mondovi nel 1645, m. a Saluzzo il 14 marzo 1729 .

Entrato fra i cistercensi Riformati (Foglianti) fu priore del monastero di Asti, indi abate in quello della Consolata di Torino, provinciale del Piemonte e della Savoia e infine procuratore generale. Eletto vescovo di Bobbio il 22 dic. 1693, non poté, per i tempi burrascosi, prenderne possesso; e il 27 genn. 1698 fu trasferito a Saluzzo. Qui fondò il Seminario e abbellì artisticamente la Cattedrale. Oltre che predicatore efficace, fu anche scrittore di ascetica e di storia con: Cursus vitae spiritualis (Roma 1674; ripubblicato in ital.: Corso della vita spirituale, Torino 1683); Theatrum chronologicum Cartusionensis Ordinis (ivi 1681); Vita e virtù del b. Amedeo III di Savoia (ivi 1686); Cisterci reflorescentis seu Congregationis Cisterciomo-vasticorum B. M. Fuliensis in Gallia et Reformatorum in Italia chronologica historia (ivi 1690).

Bibl.: Ughelli, IV, p. 950; Cappelletti, XIV, pp. 277-78. Francesco Russo
"MORTALIUM ANIMOS». - Prime parole della lettera enciclica di Pio XI del 6 genn. 1928 De vera religionis unitate fovenda (AAS, 20 [1928], pp. 5-16), pubblicata quasi all'indomani della Conferenza di Losanna (3-21 ag. 1927) e della risposta negativa della Congregazione del S. Uffizio al dubbio se sia lecito ai cattolici partecipare ai congressi pan-
cristiani (8 luglio 1927, in AAS, 19 [1927], p. 278). In opposizione infatti all'atteggiamento della Chiesa cattolica, ferma nei suoi principi, si faceva strada, dopo le Conferenze pancristiane di Stoccolma e di Losanna, la concezione di un cattolicesimo a più largo respiro, di una specie di alleanza tra la Chiesa di Roma e le altre comunità cristiane separate, allo scopo di opporre all'incredulità invadente la fraternità universale dei discepoli di Gesù.

L'enciclica è una presa di posizione della Chiesa contro questa nuova concezione; e si divide in tre parti. Nella prima il Pontefice rileva il fatto del desiderio degli uomini di unirsi tra di loro, desiderio che assume tre diverse forme: unione di tutti gli uomini come aventi tutti la stessa comune origine e natura, quale base e garanzia di collaborazione e di pace, unione davvero desiderabile; unione di tutti gli uomini che hanno una religione, qualunque essa sia, come argine contro l'empietà e la irreligiosità : una simile forma di unione non può così semplicemente essere appoggiata dai cattolici; unione di tutti i cristiani o pancristianesimo. Di questa terza forma vuole trattare il Pontefice. Nella seconda parte, si afferma che per diritto naturale e divino-positivo l'unica religione vera è la religione cristiana-cattolica, e che Gesù fondò una sola Chiesa come una società visibile e sovrana destinata a raccogliere nel suo grembo tutti gli uomini. Di conseguenza il Papa denuncia l'errore di coloro che vedono la Chiesa solo come una federazione di comunità; che affermano che il desiderio del Signore di un solo ovile non ha ancora potuto realizzarsi, come se non esistesse ancora la vera Chiesa di Gesù Cristo o esistesse senza Pastore; che aspirano ad una unione pratica con Roma, risultato di compromessi e di vicendevoli concessioni. Nella terza parte Pio XI afferma che di conseguenza né la S. Sede né i cattolici possono prendere parte o favorire questi movimenti in quanto "false cuidam christianae religioni auctoritatem adiungerent ". Né ciò è contrario alla carità, perché la vera carità non può essere contro la verità e la fede. L'esclusione di un unico magistero che costituisca un impegno per tutti, è un coefficente di disgregazione e non di unione ed apre la via all'indifferentiamo. La discriminazione tra verità fondamentali e non fondamentali con un minore impegno per queste (v. JANNI, Ugo), quando si tratti di verità rivelate, non ha senso. La vera unione non è quindi possibile se non con il ritorno dei dissidenti alla vera Chiesa e con l'accettare il primato di s. Pietro e dei suoi successori. L'enciclica, che fu pubblicata in circostanze analoghe a quelle in cui nel 1896 Leone XIII pubblicò la Satis cognitum, è meno ampia della precedente; però rivela un senso di decisione nell'affermare la dottrina della Chiesa di fronte alle dichiarazioni volutamente elastiche e piene di reticenze circospette delle Conferenze di Stoccolma e di Losanna. La quale decisione, se può a prima impressione sembrare un ostacolo al ritorno dei fratelli separati, per il fatto che esclude l'adito ad ogni pericoloso equivoco, rappresenta un passo avanti, che può sembrare breve, ma che è sicuro.

Bibl.: M. Barbera, Il significato di alcune correnti protestanti a proposito dell'unità religiosa, Milano 1928; [G. Celi], La Chiesa cattolica ed il movimento pancristiano, in Civ. Catt., 1928, III, pp. 329-37; autori vari, La vera unità religiosa, studiata alla luce dell'encicl. "Mortalium animos", Milano 1928. Luigi Chidani

MORTARA, Pio Edgardo. - Canonico regolare, n. il 26 ag. 1851 a Bologna, m. l'11 marzo 1940 a Bouhay (Belgio). Figlio di un mercante ebreo di Bologna, Girolamo Mortara Levi, e di Marianna Padovani, M., ammalatosi gravemente ad undici mesi, venne battezzato di nascosto dalla domestica dei M., Anna Morisi. Saputo il fatto nel 1858, l'arcivescovo di Bologna M. Viale-Prelà, constatata la validità del Battesimo, ordinò che, secondo i canoni (Denz-U, nn. 1480-90), il ragazzo fosse tolto ai genitori ed educato nella religione cattolica. Così il 24 giugno 1858 il piccolo M. venne, nonostante l'opposizione

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(per cortesia di don Mario Del Viaro C.R.L.)

Mortara, Pio Edgardo - Ritratto.
della famiglia, portato a Roma, dove fu consegnato al rettore dei Catecumeni ed in seguito fatto entrare a spese di Pio IX (donde il primo nome di Pio) nel Collegio di S. Pietro in Vincoli, avviandosi alla carriera ecclesiastica.

La stampa di Torino, quella francese, inglese e di altri paesi colsero l'occasione per una violenta campagna contro l'intolleranza della Chiesa ed il potere temporale dei papi. Occupate le legazioni del 1860 furono sottoposti a processo il p. Feletti ed il tenente colonnello dei gendarmi pontifici De Dominicis, considerati rispettivamente autore morale ed esecutore della sottrazione del bambino alla famiglia. Il M. frattanto, entrato nell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi (1867), dichiarò fermamente di voler rimanere nella fede cattolica e cosi qualsiasi azione giudiziaria rimase estinta. Refruttorio alla leva militare, il M. fu inviato dai suoi superiori dopo il 1870 all'estero, in varie case dell'Ordine, in Austria, in Francia ed in Spagna, e nei collegi ad esse annessi si fece apprezzare come insegnante e predicatore. Fu ai suoi tempi una delle figure più ragguardevoli dell'Ordine e ritornato a Roma insegnò teologia. Predicava in nove lingue e si dedicò particolarmente alla conversione degli Ebrei : nel 1933, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione a sacerdote, indirizzò ai suoi ex-correligionari un appello perché si convertissero al cattolicesimo. Alla fine della prima guerra mondiale si ritirò nel Belgio.

Bibl.: [C. Curci], Il piccolo neofito E. M., in Civ. Cott., 1858, iv, pp. 385 sgg., 416; cf. anche per nuovo materiale, Monatschrift für Gesch. v. Wissensch. des Judentums, 5 (1923), pp. 321 328; R. De Cesare, Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre, I, Roma 1907, pp. 278-94; A. Navarotto, L's Affare M. "nell'incubazione della guerra austro-franco-italiana, in Vita e pensiero, 31 (1940), pp. 269-73.

Silvio Furlani
MORTE. - E il termine della vita naturale o fisica e avviene per la separazione dei due principi costitutivi dell'uomo: l'anima e il corpo. Per indisposizioni, naturali o violente, sopravvenute nelle parti essenziali dell'organismo umano, il corpo diventa inadatto alla vivificazione dell'anima e allora si produce la separazione. Cosi l'uomo cessa di esistere, muore. Il corpo poi si dissolve ulteriormente nei suoi molteplici elementi costitutivi.

Sommario: I. Teologia dogmatica. - II. Il diritto canonico e gli effetti giuridici della m. - III. Il punto di vista medico-legale e medico-morale riguardo alla m. IV. Iconografia. - V. Biologia.
I. Teologia dogmatica. - Nella S. Scrittura si descrive la m. come una dissoluzione (Phil. 1, 25; II Tim, 4, 6), come un deporre la propria spoglia (II Pt. 1, 14), un uscire dal corpo: il corpo ritorna alla terra, donde era venuto (Gen. 3, 19; Ps. 145, 4; Eccle. 12, 7); l'anima prima della Redenzione si riuniva a quelle precedenti uscite da questa vita nello R^{°} 81, come è detto nel Vecchio Testamento (Gen. 15, 15; 25, 8; 49, 29; v. Limbo. II. discesa di Cristo al l.); dopo la Redenzione l'anima, se ne è degna, entra in Paradiso (v. Apoc. 14, 13). La m. nella S. Scrittura si chiama anche dormitio (entrare nel sonno): ma si deve intendere che solo
il corpo si addormenta, non l'anima (cf. Deut. 31, 16; Io. 11, 11-12; I Cor. 7, 39; 11, 30; 15, 18; I Thess. 4, 12 sg.; II Pt. 3, 4).

Secondo la dottrina cattolica, nella m. si incorre originariamente per il peccato dei progenitori. E questo un insegnamento tradizionale ed esplicito della Chiesa, direttamente attinto dalla Rivelazione. La m . fu minacciata ai progenitori come pena alla trasgressione di un precetto divino, e poiché la trasgressione avvenne, la minaccia ebbe il suo effetto (Gen. 2, 17; 3, 3). Cosi la m. entrò nel mondo per causa del peccato (Sap. 2,23-24; Io. 8, 44; Rom. 5, 12; I Cor. 15, 21-22; Hebr. 9, 27). Non che la m. non sia naturale all'uomo, creatura complessa nel suo organismo corporeo, naturalmente soggetto a corrompersi; ma ne sarebbe stato preservato mediante un dono preternaturale di Dio. La Provvidenza avrebbe, cioè, preservato l'uomo da questo fatale sbocco verso cui tende naturalmente l'organismo umano, comunicando all'anima una indeficiente miracolosa energia, capace di influire nel corpo un vigore perpetuo e preservarlo dalla m. violenta. Cosi l'uomo "poteva non morire", come si esprime s. Agostino.

Un tale beneficio appare conveniente alla liberalità di Dio, il quale, avendo creato un essere composto di spirito e di materia, quale è l'uomo, ed avendolo elevato per di più a partecipare delle sue amicizia per mezzo della Grazia, doveva in qualche modo conferire allo spirito il dominio sulla materia, onde potesse preservarla dalle malattie, dalla vecchiaia e dai dolori e tristezze della dissoluzione, che gravano sullo spirito. Ma il beneficio era condizionato alla sottomissione della volontà dell'uomo alla volontà di Dio, e sarebbe stato un elemento prezioso dell'armonia totale dell'uomo, avente la sua radice nel retto rapporto di soggezione della creatura a Dio. Per la colpevole perdita di questo beneficio la m., pur esrendo un fenomeno naturale quanto al corpo, venne a rivestire ragione di pena, divenne cioé nello stesso tempo un fatto naturale e un castigo. La punizione infatti della colpa di origine consistette nel privare l'uomo, che si era sottratto alla volontà di Dio, dei doni gratuiti preternaturali che all'anima rendevano sottomesso il corpo e tutte le altre forze naturali. Per tal castigo la vita dell'uomo sulla terra divenne precaria e dominata dal timore della m., essendo sempre sotto la sua minaccia. Per questo storico nesso tra colpa e m., la colpa stessa vien detta m. dell'anima, e l'analogia della m. richiama vivamente alla mente gli effetti della colpa. Cristo, il quale venne in terra per distruggere la colpa (e la distrugge continuamente nelle anime per mezzo dei Sacramenti), distruggerà anche la m., chiamando gli uomini alla Resurrezione.

Con l'istante della m. finisce lo stato di prova per l'uomo, il quale giunge cosi al suo termine definitivo; il tempo del merito e del demerito cessa : chi è giusto non può più peccare, né l'empio può convertirsi. E questa una dottrina costantemente insegnata dalla Chiesa, la quale ha condannato in passato Origene e i suoi seguaci che, ispirandosi a miti pagani, insegnavano il ricominciamento ( dot{ε} π 0 eav dot{ε} σ τ α 0 α ) di tutte le cose, e quindi anche del periodo terrestre dell'uomo; quasi non si desse stato definitivo per le anime neppure dopo m.; e condanna non meno energicamente i moderni teosofi, che insegnano la trasmigrazione delle anime, secondo la fantastica legge del «Karma». Questo errore toglie alla vita terrestre tutto il suo valore, illudendo l'uomo di poter fare in altre esistenze il bene che deve compiere in questa vita, contro l'insegnamento espresso del Vangelo, che impegna in questa vita per la conquista definitiva dell'eternità (Lc. 18, 19-20; Mt. 25, 31-32; II Cor. 5, 10).

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Bibl.: A. Michel, Mort. in DThC. N. coll. 2489-2500; L. Billot, Cnuestiones de novissimis, 7 ed., Roma 1938, pp. 7-38; M. Daffara, De sacramentis et de novissimiz, Torino 1944, pp. 680688; R. Garrigou-Lagrange, L'ulira vita e le profonditd dell'anima, Brescia 1947, pp. 67-72; H. Bon, La m. e i suoi problemi, trad. it., Torino 1948; A. Piolanti, De novissimis, 7 ed., Roma 1930, pp. 2-17 (con bibl.).

Marcolino Daffara
II. Il Diritto canonico e gli effetti giuridici della m. - La fine della personalità canonica del battezzato si verifica con la m., quando cioè si estinguono tutti i rapporti giuridici. Però non sempre è possibile acquistare la plena probatio della m. di una persona ed allora la Chiesa, quantunque non conosca l'istituto della presunzione legale di m., né abbia un regolamento dell'istituto della presunzione semplice o praesumptio hominis, appresta alcune norme, specialmente allo scopo di consentire nuove nozze al coniuge superstite.

Già in alcuni passi del Decreto di Graziano e delle Decretali di Gregorio IX è espressamente affermato che nessuna assenza, per quanto prolungata, può essere sufficiente ad introdurre una presunzione giuridica di m . del coniuge scomparso e, quindi, ad autorizzare lo scioglimento del matrimonio: il passaggio a nuove nozze del superstite non può permettersi finché certum nuncium recipiat de morte viri ovvero ei firma certitudine conatet quod ab hac vita migraverit coniux eius (c. 1, C. XXXIV, q. 1; c. 19, X, v. 1; c. 2, X, v. 21); principio questo che è stato poi vigorosamente confermato dal Concilio di Trento (sess. XXIV, De sacram. Matrimonii, can. V).

Molto si disputò tra i canonisti se per pronunciare la declaratorie di m. di un assente bastasse la pubblica fama ovvero fosse necessario un mezzo di prova degno di maggior fede, come la deposizione di uno o più testimoni; quel che tuttavia costituì punto indiscutibile fu la necessità della moralis certitudo della m. dello scomparso. Quindi, sebbene non si ritenesse sufficiente la semplice probabilis causa credendi mortem coniugis per autorizzare lo scioglimento del matrimonio ed il passaggio a nuove nozze del coniuge superstite, non era necessario, d'altra parte, raggiungere l'assoluta certezza fisica: si considerava sufficiente un grado tale di probabilità della m. dell'assente, raggiunto mediante prove testimoniali ed indiziarie, da suscitare la certezza morale del suo effettivo decesso.

Tra le istruzioni pontificie è di particolare rilievo la Matrimonii vinculo, emanata il 13 maggio 1868, che costituisce la principale fonte canonica dell'istituto : ivi, pur riaffermandosi solam coniugis absentiam atque omnimodum ius silentiam satis argumentum non esse ad mortem comprobandam, si stabilisce che in caso di assenza di un coniuge sia possibile pervenire allo scioglimento del vinculo e, di conseguenza, permettere al coniuge superstite il passaggio a nuove nozze, se si sia raggiunta una prova, almeno moralmente certa, della m. dello scomparso; in altri termini, si dichiara la sufficienza della prova indiziaria per ottenere la certezza morale.

Nel CIC (can. 1053), si parla di una possibile ... permissio transitus ad alias nuptias ob praesumptam coniugis mortem... L'interpretazione della norma va però data considerando anche un'altra disposizione contenuta nel can. 1069 \ 2, in cui è fatto divieto ad un coniuge di contrarre nuovo matrimonio antequam de prioris nullitate aut saluzione legitime et certo constiterit, poiché altrimenti si dovrebbe supporre che il legislatore sia caduto in nerla contraddizione. Prenendo in relazione il prescritto del can. 1053 con quello del S 2 del can. 1069, si perviene alla logica conclusione che l'espressione adottata dal can. 1053 equivale a quella tradizionale omnimodo indubitata certitudo moralis della m. Preciò, in mancanza di un documento autentico, l'autorità ecclesiastica potrà dichiarare la m. fondandosi su una presunzione semplice, cioè su una convinzione determinata dal ragionamento : è ovvio che tale presunzione cadrà dinanzi ad un'eventuale prova contraria di cui rimane, se non la probabilità, l'astratta possibilità.

Naturalmente l'eventuale secondo matrimonio si ri-
velerà inesistente se il presunto morto risulterà ancora in vita; se, invece, la m. effettiva di lui risulterà in una data posteriore al secondo matrimonio, di questo potrà ottenersi la convalidazione (v.), purché sia rinnovato od almeno sussista il consenso delle parti. Comunque, in forza del principio del favor matrimonii, il matrimonio che il coniuge dello scomparso avesse eventualmente contratto, malgrado lo stato di incertezza sulla sorte dell'assente, non è considerato dal diritto canonico senz'altro nullo; il can. 1014 del CIC dispone che nel dubbio si deve ritenere la validità del matrimonio e perciò occorre che la prova della invalidità sia completa, piena ed indiscutibile, perché si possa procedere alla dichiarazione di nullità del secondo matrimonio.

Peraltro, anche dopo la promulgazione del CIC, la istruzione Matrimonii vinculo del 1868 ha mantenuto il suo valore normativo, come si rileva dalla prassi della S. Congregazione dei Sacramenti, la quale, infatti, in data 1° luglio 1929, a seguito del Concordato stipulato tra la S. Sede e il Governo italiano, ha pubblicato un'istruzione in cui, al n. 48 , è disposto che - ricorrendo il caso di presunta m. di uno dei coniugi, se trattasi di militari dispersi nella Grande Guerra e vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta m., l'Ordinario si atterrà alla istruzione del S. Uffizio del 1868 e, permettendosi il nuovo matrimonio, questo avrà il corso ordinario e sarà con la debita avvertenza denunciato allo stato civile. Fuori di questo caso la pratica per gli effetti civili dovrà essere deferita alla Segreteria di Stato. Ora, se il matrimonio è stato sciolto ovvero debba presumersi sciolto, avendo emesso il tribunale italiano, a seguito di un esame probatorio, sentenza dichiarativa di m. presunta, il nuovo matrimonio potrà senz'altro essere trascritto; ma, se non sia stata emessa sentenza, logicamente non si potrà procedere alla trascrizione di quel matrimonio. Infatti, secondo la legislazione concordataria, per lo Stato non sono trascrivibili quei matrimoni religiosi in cui per una od ambedue le parti esista un precedente matrimonio civile ovvero sia stata pronunciata interdizione per infermità di mente; né d'altra parte v'è alcuna norma del diritto statuale che riconosca ad organi ecclesiastici il potere di emettere rescritti di presunzione di m. che abbiano l'efficacia della sentenza del tribunale civile.

Bibl.: G. Cornu, De l'absence relaticement au mariage et aux effets du mariage, Parigi 1887, p. 95 sgg.; P. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, I. Città del Vaticano 1932, p. 345 sg.; P. Ciprotti, Presunzione di m. e matrimonio, in Rivista di Diritto matrimoniale italiano, 1936, p. 201 sgg.; P. Fedele, Il matrimonio dello scomparso, in Rivista di Diritto civile, 28 (1936), p. 78 sgg.; id., Discorso generale sull'ordinamento canonico, Padova 1941, p. 90; A. C. Jomola, Il matrimonio nel Diritto canonico, Milano 1941, p. 142 sgg.; L. Spinelli, La presunzione di m. nel Diritto della Chiesa, Roma 1943; V. Del Giudice, Nazioni di Diritto canonico, 9a ed., Milano 1949, p. 40 sgg. Lorenzo Spinelli
III. Il punto di vista medico-legale e medico morale riguardo alla m. - Il fatto della cessazione della vita e delle circostanze prossime che la precedono e che l'accompagnano, fa sorgere anzitutto il problema della m. apparente.

Partendo da una definizione negativa della m., si può dire che essa è mancanza di tutte quelle note che costituiscono lo stato di vita per l'individuo in esame; e prendendo qui di mira soltanto la m. dell'uomo, si può dire che questa è avvenuta allorché non si abbia più alcun segno delle funzioni essenziali per la sua esistenza corporale.

In rapporto alla necessità che ogni vivente ha di sostanze plastiche ed energetiche, il ricambio (metabolismo) diviene la caratteristica e il mezzo della vita e l'assenza del ricambio uno dei segni distintivi della m. E da notare che nel cadavere si svolge egualmente un intenso metabolismo, mezzo di vita di una miriade di forme viventi; ma quel fervore di scambi, ossidazioni, riduzioni, idrolisi, scissioni e ricostruzioni, hanno preso un orientamento e una finalità tutta differente : non sono più a beneficio dell'organismo che le ospita, ma a suo danno e a

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vantaggio di altre vite. Poste, quindi, come funzioni essenziali del ricambio, la respirazione, la circolazione e l'attivitá del sistema nervoso, si può prendere come segno sicuro della m. il cessare definitivo di esse. Questi tre fattori e segni di vita sono a tal punto legati tra loro nell'equilibrio delle funzioni vitali, che il prolungato mancare dell'uno porta senz'altro alla rovina degli altri. Esiste, però, tra loro una scala di resistenza in diretta funzione di una loro gerarchia di dignità biologica e funzionale, per cui all'assalto della m. mostrano differente resistenza : prima vien meno la funzione e la vita del sistema nervoso, poi quella della respirazione, da ultimo, come più resistente, quella della circolazione. Perciò la m. procede a tappe nell' organismo, non è mai fenomeno univoco (tranne il caso delle subitanee distruzioni di esso per annientamento traumatico); ma, corrispondentemente alla differente resistenza dei processi vitali che caratterizzano la vita, invade e conquista con un succedersi di fenomeni, con una progressività più o meno rapida. Donde la difficoltà della constatazione di m. ai primi passi di questa, di poter cogliere il momento esatto in cui l'organismo cessa assolutamente di vivere.

Del punto di vista medico-legale, e medico-pastorale nei riguardi dell'amministrazione di alcuni Sacramenti (Battesimo, Estrema Unzione), il problema più importante e più grave, collegato con lo studio della m., è quello della sua constatazione inequivocabile, tra il dubbio della sua realtà e quello della sua apparenza. E noto infatti come periodicamente venga mossa ed emozionata l'opinione pubblica dal riportare alla ribalta il problema della m. apparente e dell'eventualità dell'esser sepolti vivi; ed esiste tutta una letteratura angosciosa su tale argomento. Una tendenza, sostenuta anche da autori moderni, tra cui il Ferreres e il Geniesse, ammette che: 1) nessuno muore in quel momento ritenuto l'ultimo della vita, ma dopo un periodo più o meno lungo; 2) in questo tempo, che intercorre tra la presunta m. e quella reale (m. apparente o intermedia o relativa di d'Halluin), persiste una vitalità e una funzionalità potenziale degli elementi organici, tale da permettere di nuovo, se adeguatamente stimolati, un momentaneo o addirittura definitivo ritorno di tutto l'organismo alla piena vita anche dopo vari giorni, spontaneamente o, con più facilità, per opera di particolari mezzi di rianimazione; 3) durante tale m. apparente possono essere completamente sospese le funzioni della respirazione e della circolazione, potendo invece rimanere integra la coscienza interna ed esterna riguardo all'ambiente; 4) allo stato attuale della nostra scienza, non esiste un segno o un complesso di segni tali da dare la certezza della m. reale, eccettuata la incipiente putrefazione cadaverica, rilevabile dalla comparsa di macchie verdi sulla pelle dell'addome. Ammissioni evidentemente tali da suscitare le più gravi preoccupazioni in ognuno con la conclusione che un'alta percentuale d'individui (oscillante tra l'1\% di alcuni e la spaventosa del 33 \% di altri, il Geniesse si contenta di un rapporto del 5 per mille!) ha la terrificante sorte d'esser sepolto vivo.

Senza dubbio, però, i punti precedentemente esposti appaiono dettati più da fantasie esasperate che da salde e sicure conoscenze biologiche. Infatti : è vero che la m.
completa dell'organismo, in ogni sua parte, non corrisponde con il momento in cui l'individuo appare esalare l'ultimo respiro; ma a noi non interessa che gruppi di cellule o anche tessuti di secondaria dignità funzionale (peli, unghie, epidermide, elementi della serie bianca del sangue) persistano in un supremo tentativo di vita, se un bene rilevato complesso di sintomi si assicura che le funzioni basali della vita, respirazione, circolazione, vitalità del sistema nervoso, sono ormai complessivamente e definitivamente compromesse. Ripugna alla biologia ammet-
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(per cartessa del dott. R. Dracakart)
(sec. xv) - Siena, Biblioteca comunale.
nerazione. Può anche ammettersi che l'anima non abbia ancora abbandonato quel corpo su cui la m. ormai segna rapida le sue tappe (e anche su tal punto, com'è noto, l'opinione dei filosofi non è concorde, potendosi ammettere, con il Mercier, l'esistenza di principi vitali inferiori, animatori dei composti parziali e delle organizzazioni inferiori che vengono a formarsi nel cadavere); ma non può bastare questa "estrema presenza" dell'anima a far rivivere elementi ormai resi incapace di vita.

Ciò vale per quella sezione del sistema nervoso preposto alle funzioni della vita vegetativa, ormai divenuto incapace di ogni coordinazione degli apparati respiratorio e circolatorio, condizione sine qua non per la vita; ancor più grave appare l'assurdità che il sistema nervoso superiore, assai più delicato strumento della nostra attività mentale, possa conservarsi in tali condizioni da permettere a quest'individuo, insensibile agli stimoli, immobile nei suoi muscoli, nei suoi atti respiratori, nei moti del cuore, nel ristagno dei suoi liquidi circolanti, di conservare rapporti di coscienza con l'ambiente che lo circonda, cosi da seguire, muto, inchiodato sul suo letto dall'inerzia dei muscoli, i terrificanti preparativi del proprio incassamento.

Per quanto riguarda, da ultimo, la questione della constatazione di m., è vero che non esiste un segno unico e inequivocabile del suo avvenimento, a eccezione della putrefazione del corpo; ma è pur vero che può sempre rilevarsi, dai vari organi e dalle varie funzioni, un complesso di segni capaci, nel loro insieme, di dare la certezza della m. reale. E ben chiaro che la constatazione di questa è pur sempre un affare di grave momento e rappresenta un delicato atto di competenza medica, da non affidarsi a chiunque; la legge saggiamente e sufficientemente prescrive che la sepoltura si compia non prima di 24 ore dal momento della presunta m. (di 48 nei casi di m. improvvisa o se si abbiano dubbi di m. apparente), in ogni caso non prima che il decesso sia controllato per opera d'un medico "necroscopo». Se tutto ciò non è posto in opera, può ben avverarsi il caso del sepolto vivo o finanche di uno stuolo di sepolti vivi, allorché (guerre, cataclismi, epidemie, ecc.)

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un gran numero di persone vengono colpite contemporaneamente, e l'ignoranza, la poca cura, l'impossibilità pratica d'esaminare i singoli individui, per un'errata presunzione accomuna i veramenti morti ai creduti tali. Tale "errata presunzione di m." pare la maggiore responsabile delle incredibili statistiche di sepolti vivi.

Inoltre, non può negarsi l'esistenza di individui che presentino uno stato cosi simulante la m., da sembrare ormai veramente privi di vita a un esame fatto con discreta accuratezza da persona esperta. Esistono senza dubbio alcune malattie, assai meno numerose di quanto si creda, che possono condurre a uno stato simulante più o meno completamente la m. reale e da cui è possibile, a volte, richiamare l'individuo a vita, con manovre lunghe e complesse. Cosi la sincope, l'asfissia, l'arresto del respiro e dell'attività cardiaca per l'azione del fulmine o della corrente elettrica, l'assideramento, gli incidenti da narcosi, lo stato algido del colera, gli stati d'estrema debolezza congenita o di atrofia o d'atrepsia dei neonati o dei lattanti, ecc. Si tratta, però, in ogni caso, d'incidenti assai gravi, vero preludio di m., dai quali poche volte e non facilmente si può salvare l'individuo e, se pure, sempre a prezzo di una tempestiva, abile, prolungata opera del medico; per essi è escluso il caso della spontanea risoluzione, è fantastico il successivo risveglio nella tomba; il persistere dell'arresto del respiro e del cuore, l'inutilità di prolungati tentativi di rianimazione, segnano con sicurezza l'avvenuta m. assoluta. In modo particolare l'attenzione e la fantasia dei profani si ferma sui casi di m. apparente legati ad alcuni stati neuro-paciotici (catalessia, letargia, ecc.). Bisogna dire che proprio in tal campo si tratta di casi veramente assai rari; inoltre, proprio qui, l'equivoco di m. è facilmente svelato da una conveniente constatazione.

Si può quindi affermare che una constatazione di m. che dia piena sicurezza è sempre possibile, purché fatta da persona abile e utilizzando un complesso di segni rilevabili dalle differenti funzioni dell'organismo. Ecco una semplice esposizione dei vari segni più facilmente constatabili : a) dalla respirazione: arresto totale e duraturo (non visibilità o ascoltabilità dei movimenti respiratori, assenza di corrente in-espiratoria costatata con la vecchia prova della candela o dello specchio o con il piccolo fiocco di bambagia posto innanzi alle narici). b) Dalla circolazione: il silenzio dei battiti cardiaci alla prolungata ascoltazione o alla palpazione diretta attraverso la parete addominale, particolarmente nei neonati; la non formazione di flittene in rapporto a ustioni praticate sulla cute; la mancata colorazione verde delle sclere dopo iniezione di fluorescina; il mancato turgore delle vene dopo legatura d'un arto; le ipostasi cadaveriche, macchie simili a lividure che compaiono nelle parti più declivi dopo 3-6 ore dalla m.; il mancato arrossamento, gonfiore, lagrimazione dell'occhio dopo istillazioni di sostanze irritanti (erare, dionina 5 \%. c) Dall'attività del sistema nervoso: assenza dei vari riflessi accuratamente saggiati (dello starnuto, della rotula, addominale, cremasterico, plantare); in modo particolare il riflesso corneale, assai sensibile e facile a provocarsi stimolando leggermente la parte anteriore del globo oculare (la risposta consiste nella contrazione delle palpebre o ammiccamento). d) L'occhio, in particolare, diviene ricco di segni indicativi dell'avvenuta m. : la dilatazione della pupilla e la sua immobilità sotto l'azione di un raggio luminoso; la deformabilità della pupilla, la quale nel vivo è costantemente circolare, premendo sul contorno della sclera (è questo un segno di alto valore, perché precoce e sicuro); l'appannamento e il prosciugamento della cornea che diviene grinzosa e presenta macchie nere. e) Segni vari: raffreddamento del corpo (ca. un grado ogni ora); la rigidità cadaverica, che comincia a manifestarsi non prima di 3-6 ore dopo la m. (inutile quindi la comune fretta a riordinare il cadavere); la mancata risposta alla stimolazione muscolare meccanica, termica, elettrica; infine, le macchie verdi cutanee (combinazione tra l'idrogeno solforato di origine putrefattiva e l'emoglobina del sangue), che compaiono tra la 48^{text {a }} e la 62² ora, in primo luogo sulla regione del quadrante inferiore destro dell'addome; lo sviluppo putrefattivo d'idrogeno solforato può mettersi in evidenza anche per
l'annerimento di striscioline di carta reattiva all'acetato neutro di piombo lasciate un certo tempo nella cavità nasale (tale mezzo è però infido). f) Particolarmente nei casi di m. apparente per folgorazione, accidenti di narcosi, asfissia, annegamento, ecc. potrà valere come segno di m. reale l'inutilità dei vari tentativi (stimolazioni varie, respirazione artificiale, trazioni ritmiche della lingua, iniezioni eccitanti, puntura intracardiaca di adrenalina, se possibile massaggio del cuore) diretti a risvegliare l'attività del respiro e della circolazione temporaneamente sospesa e che vanno protratti anche per alcune ore, se esistono segni o una qualche presunzione, che rendono sperabile il ripristino della vitalità nell'individuo.

Dal punto di vista medico-pastorale, ammessa per i profani la difficoltà di una sicura constatazione di m . al primo sembrare di questa e la possibilità di una estrema unione dell'anima al corpo in quel periodo durante il quale, esalato l'ultimo respiro e cessati i battiti cardiaci, si va compiendo la completa "cadaverizzazione" dell'individuo, è lecito amministrare, sotto condizione, l'assoluzione e l'Estrema Unzione fino ca. mezz'ora dopo l'apparenza di m. avvenuta, se si tratta di m. in seguito a consunzione e ca. fino a due ore, se si tratta di m. improvvisa (v. A. Vermeersch, Theologiae moralis, ecc., III, p. 536; V. Heylen, De poenitentia, Malines 1946, p. 319).

Dal punto di vista morale, non è lecito al medico, o a chiunque altro, inferire all'individuo che si ritiene morto, allo scopo di ottenere la sicurezza della m., lesioni tali che di per sé siano capaci di uccidere (gravi mutilazioni, colpi di pugnale al cuore, ecc.), anche se chi ciò opera sia convinto che la m. è realmente avvenuta; come pure non sarebbe lecito, per condiscendenza e per dare tranquillità
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Mortz - La m. colpisce un potente. Uffizio della B. Vergine. Biblioteca Vaticana, cod. Berghea, 183, f. 91* (fine sec. xv).

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a chi lo richiede, simularc l'esecuzione di tali atti, salvo gravissime ragioni e rimosso il pericolo di scandalo. La puntura del cuore, con iniezione intracardiaca di sostanze eccitanti (particolarmente adrenalina), è moralmente lecita, indicando esplicitamente lo scopo dell'eventuale rianimazione cui si tende, perché non lesiva e capace di risvegliare l'individuo nei casi di m. apparente.

BibL.: Dr. Icard, La mort réelle et la mort apparente, Parigi 1897: F. Strassmann, Man. di medis. legale, Torino 1901, p. 806; M. D'Hallouin, Les étapes de la mort, in Comptes rendus de la Soc. de biol., 77 (1905), p. 370; J. B. Ferreres-G. B. Geniesse, La m. reale e la m. apparente in relaz. ai SS. Sacramento, Madrid 1907: W. Lewis e I. Coy, Sopravvivenza delle cellule alla m. dell'organismo, in Bull. of the Johns Hopkins medica, 1922, pp. 12-14: Jo. Antonelli, Medicina pastoralis, 3° ed., IV, Roma 1932, p. 930 sgg.: H. Bon, Medicina e religione, trad. A. Alliney, Torino 1940, pp. 188-201; M. Carrara e altri, Medicina legale, vol. II, II, ivi 1940, p. 349 sgg.; V. M. Palmieri, Medicina forense, 4° ed., Città di Castello 1947, p. 236 sgg.; F. Domenici, La medicina legale per il medico pratico, Milano 1950, p. 323 sgg.; G. de Ninno, Question! medico-morali, 4° ed., Roma 1951, pp. 316-29. Giuseppe de Ninno
IV. Iconografia. - Molti dei temi iconografici nell'arte cristiana, relativi alla m., hanno lontani precedenti in esempi classici, non sempre dimenticati dagli artisti medievali. Secondo Erodoto, durante i banchetti nelle ricche case, specialmente in Egitto, come invito a godere la vita, si presentavano ai convitati statuette lignee o metalliche, rappresentanti una mummia o uno scheletro. La collezione von Bissing a Berlino ne conserva un interessante esemplare, accompagnato dalla relativa teca a forma di cippo cuspidato. L'arte romana produsse numerose larve conviviali e bronzetti raffiguranti scheletri; alcuni di essi, all'Antiquarium di Dresda ed al Museo di Napoli, sono resi con accurati particolari anatomici. La m. si identifica con lo scheletro anche in una coppa ellenistica della collezione Schliemann di Berlino. I calici di Boscoresle, di Pella e del Louvre presentano una vera danza dei morti. I contatti fra la cultura letteraria e le arti figurative, a proposito di codeste rappresentazioni macabre, sono testimoniati dai rilievi di un cippo funerario al Museo Britannico (ca. il sec. III d. C.) illustrante una scena dei Dialoghi dei morti di Luciano. Ma il più delle volte le rappresentazioni macabre assumevano un carattere satirico. Scheletri sono anche rappresentati in interessanti frammenti di un pavimento musivo, ora nel Museo delle Terme a Roma.

Nei monumenti funebri invece la m. veniva sostituita da allegorie, quali la fiaccola riversa, la maschera scenica, la testa di Medusa, o, nei rilievi dei sarcofagi, da combattimenti di galli, da sfingi, da scene di vendemmia e di caccia. Tale simbolismo appunto passò all'arte cristiana delle origini, che lasciò, ad es., uno dei più solenni monumenti indirizzati in questo senso nell'anello musivo del maussino di Costanza a Roma (sec. IV). Rarissime sono le figurazioni della m. nell'arte bizantina. Nelle miniature della Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste della Biblioteca Vaticana essa è simboleggiata da un demone di carnagione scura. In una placca d'avorio, del Museo Britannico, probabilmente dell'inizio del sec. IV, compaiono le personificazioni del sonno e della m., che accolgono l'anima di un trapassato. Entrambi sono alati, ma il sonno è reso con una figura giovanile, la m. con una vecchia barbuta di laidissimo aspetto.

I caratteri propriamente macabri si accentuano in Occidente e con l'avanzare del medioevo. In una croce d'avorio danese del 1075 (Museo di Copenhagen), è raffigurato il Contrasto della vita e della m.: la m. in aspetto mullebre precipita in una bara segnata del suo nome, ai piedi della Vita di forme e vesti regali. Ma generalmente essa viene identificata con il demonio o la strega (a seconda del genere del termine che la indica nelle diverse lingue) o con il cadavere. Forme demoniache, nell'atto di divorare esseri umani, dovevano essere le sue caratteristiche in una serie di miniature del 1122, facenti parte dell'Ufficio funebre di s. Vitale, negli Archivi nazionali francesi. Come strega la presenta il celebre
affresco con il Trionfo della m. al camposanto di Pisa. Come scheletro compare forse la prima volta nelle miniature dell'Hortus deliciarum di Herrade di Landsberg; sulla facciata occidentale della cattedrale di Strasburgo, per opera di uno scultore della fine del sec. xim, che conobbe disegni anatomici bizantini; in un rilievo del fonte battesimale di Tryde, in Germania, illustrante la leggenda di s. Stanislao, e in vari Giudizi universali, dei quali il più interessante esempio, relativo alla m., si trova nella cattedrale di Friburgo. Tale forma di rappresentazione ebbe larga diffusione in tutta l'Europa: un stilevo di Giotto, nelle vele della Chiesa inferiore di Assisi, la introduce nell'allegoria della Castità : scheletri si trovano effigiati su lastre tombali. Se ne conoscono tre esempi del sec. xiv su una tomba del 1362 a La Saraz in Svizzera, in un'altra del 1388 a Daversescourt e in una terza a Laon (Francia) del 1393. Del sec. xv è nota una dozzina di esempi; già in essi la m., personificata da un cadavere in decomposizione, acquista caratteri realistici e rivoltanti, come nel rilievo della tomba del card. Lagrange, morto ad Avignone nel 1402, ora nel Museo locale. Questi tratti sono accentuati nelle innumere rappresentazioni del sec. xvi. Gli scultori hanno cura di presentare tutte le fasi più ripugnanti della decomposizione del cadavere, con ventri squarciati e verminosi (tomba di Jeanne de Bourlon, contessa d'Auvergne, ora al Louvre; tomba di René de Châlons a Bar-le-Duc, opera di L. Richier, ecc.). Anche pittori svolsero siffatto tema: il Meniling in 5 pannelli del polittico di Strasburgo, Jacopo Bellini in un disegno. La si trova inoltre in innumeri miniature, illustrazioni, incisioni, siliografie. Il teschio è una ridotta figurazione della m., nei celebri pulpitidi Nicola e Giovanni Pisano, come già in specifici e tavole del 1200, compare ai piedi della Croce. Nel Rinascimento è diffusissimo nell'arte tedesca e fiamminga, anche in incisioni e stampe, diventando infine, con il Dürer, motivo araldico. In Italia notevoli, nel Seicento, le sculture decorative per monumenti funebri anche dovute al Bernini.

Ma lo spirito macabro e fantastico del tardo medioevo si manifestò più chiaramente in vere e proprie leggende pittoriche, ispirate alla m. e talvolta costituite da parecchi temi. Principali fra questi cicli sono la «danza dei morti» o «macrabra», l'«incontro dei tre vivi e dei tre morti» il «trionfo della m. o "m. trionfante».

La «danza macabra» (v.) è tipicamente francese e risulta legato a precedenti letterari, che risalgono al sec. xir, ma si prolungò fino al Settecento, lasciando celebri monumenti. In Germania ebbe accentuati caratteri satirici da cui derivarono singoli temi : la «m. e il soldato», la « m. e la fonciulla», la « m. e l'amante», ecc., raccolte anche in specie di breviari e riprodotte in stampa ed in incisione, e dovute a grandi maestri: Dürer, N. M. Deutsch, Holbein, Baldung Otten e Belsain. In Italia la «danza dei morti» ha poche rappresentazioni: la prima, databile verso il 1475, a S. Lazzaro, fuori di Como, subisce l'influsso francese, mentre a Chasone, a Carisola, a Pinzolo (ultima questa e risalente al 1339) imita modelli tedeschi; l'unico esempio di codice miniato pare essere il «ballo della m.» della Riccardiana di Firenze.

Assai più diffuso in Italia risulta il tema dell'« incontro dei tre vivi e dei tre morti», l'origine del quale è assai discussa. La più antica figurazione dell'«incontro» si trova in S. Margarita, presso Melfi : tre giovani ritornati dalla caccia sembrano conversare con tre scheletri. In Abruzzo, nella cattedrale di Atri, oltre gli scheletri ed i cacciatori, compaiono un paggio e un'eremita, personaggio che sarà tipico dell'iconografia italiana, e che talvolta venne identificato con il santo monaco Macherio (ca. il 1260). Nella chiesa di S. Paolo, del Vecchio Camposanto, a Poggio Mirteno (Salona), della seconda metà del sec. xim, ai cavalieri si sostituisce il re, che si porta la mano alla bocca e appare sgomento di fronte al cadavere. Analogo è l'affresco più antico del chiostro di S. Maria di Vezzolano, presso Castelnuovo d'Asti, in Piemonte. Un eremita, dall'alto di una roccia, spiega un cartiglio verso tre cavalieri, atterriti dagli scheletri, in un bell'affresco di S. Flaviano di Montefiascone (inizi del sec. xiv). Questa iconografia si trova anche a Subiaco,

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in un pannello dell'Università di Gottinga, di Jacopo del Casentino, in un dittico dell'Accademia di Firenze, attribuito a Bernardo Daddi, nel Breviario di Bianca di Savoia, nel secondo chiostro di S. Maria di Vezzolano, ecc. (sec. xiv), e nel xv in un affresco attribuito a Martino di Alberto di Pontepietra in S. Fermo a Verona, in un pannello della collezione Crawford di Londra, in un affresco della sacrestia di S. Luca in Cremona, ecc., fino ai disegni di Jacopo Bellini, uno al Louvre ed uno al British Museum.

Talvolta la «danza macabra» c «l'incontro dei vivi e dei morti», si congiungono: forse diede lo spunto alle tele del Poussin (Louvre e collezione del duca di Devonshire a Chatsworth) e del Guercino (alla Galleria Corsini di Roma) rappresentanti in uno sfondo arcadico la meditazione sulla m .: "Et in Arcadia ego».

Ma più di tutte notevole, almeno per l'arte italiana, è la rappresentazione della "m. trionfante", che delle precedenti unisce e riassume gli elementi più importanti. La più antica illustrazione del tema è un piccolo pannello della pinacoteca di Siena, già appartene