volume-08

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e sciolto il m., per liberare la donna dalla manus è necessario un apposito negozio giuridico contrario a quello impiegato per l'assoggettamento.

In relazione ed in conseguenza della sua struttura il m . romano manca di una forma giuridicamente determinata per la sua conclusione, pur essendo, com'è naturale, accompagnato da cerimonie e da riti (ciò è vero ancora nell'età giustinianea, anche se in questa si aveva spesso l'eulogia sacerdotale). Non sarebbe infatti concepibile il ricorso obbligatorio a determinate formalità per dar vita ad un'unione che, in qualsiasi momento, può cessare per il modificarsi della volontà anche di una sola fra le parti contraenti. Così il m. romano può essere contratto anche fra persone assenti, le quali manifestino l'intenzione di voler costituire la società coniugale con qualsiasi mezzo idoneo (ad es., per lettera), mentre la donna entra nella casa del marito, ponendo così in essere l'elemento oggettivo della convivenza. Per quanto riguarda la prova dell'elemento intenzionale, essa si dà con le dichiarazioni degli sposi o degli amici, ma più ancora mediante l'honor matrimonii, che è appunto la manifestazione esternamente apprezzabile dell'affectio maritalis, e che consiste nel fatto che i coniugi si trattino pubblicamente come tali, con la partecipazione della donna alla posizione sociale
del marito. Ugualmente libero da formalità era il divorzio, anche se, a partire da una certa epoca, l'uso e la legislazione cercarono di imporre l'osservanza di solennità determinate.

La concezione del m. come rapporto esclusivamente di fatto andò alterandosi nell'età giustinianea, in cui si profila la tendenza ad attribuire al consenso semplicemente iniziale l'effetto di costituire il m. Ciò in relazione con le idee cristiane che andavano spiegando sempre maggiore influenza; e che, se non riuscirono ad imporsi completamente nella legislazione di Giustiniano (che confermò, pur con larghe attenuazioni, la liceità del divorzio), esercitarono tuttavia sulle norme imperiali un largo influsso.

I requisiti per il m. romano possono così riassumersi: conmabium, cioè capacità reciproca a contrarre un m. giuridicamente valido; capacità naturale, per cui è necessario il raggiungimento della pubertà ( 14 anni per l'uomo e 12 per la donna) e per cui le nozze sono, in diritto giustinianeo, proibite agli evirati; consenso degli sposi e
del paterfamilias (dapprima essenziale, poi di importanza sempre più ridotta, sia perché limitato progressivamente ad un assentimento passivo, sia perché, in diritto giustinianeo, si può sostituire a tale consenso l'autorizzazione da parte del magistrato); consenso del padre, se questi non è paterfamilias, in quanto i figli nati dal matrimonio di un suo discendente potranno essere poi sottoposti alla sua potestà.

Non può inoltre contrarre m. chi sia legato da altro m., chi sia schiavo e, per il diritto giustinianeo, chi abbia fatto voto di castità o abbia ricevuto gli ordini maggiori. Accanto a questi divieti, che hanno valore generale, ve ne sono altri relativi, che impediscono le nozze fra determinate persone (parentela ed affinità, adulterio, ratto, relazioni di tutela e di ufficio pubblico).

DibL.: E. Albertario, La definizione del m. secondo Modestino, in Studi di diritto romano, I, Milano 1933, p. 179 sgg.; id., "Honor matrimonii" e "affectio maritalis", ibid., p. 193 sgg.; id., L'autonomia dell'elemento spirituale nel m. romano-giustinianco, ibid., p. 211 sgg.; F. Bordente, Istituzioni di diritto romano, 10a ed., Roma 1934, p. 180 sgg.; E. Volterra, La conception du mariage d'après les juristes romains, Padova 1940; F. Becca, Museo e m., in Annali Università di Macerata, 15 (1941) p. 111 sgg.; V. ArangioRuiz, Istituzioni di diritto romano, 10 ed., Napoli 1950, p. 434 sgg.; E. Volterra, La nozione giuridica del condòum, in Studi in memoria di E. Albertario, II, Milano 1950, p. 347 sgg.; id., Nuove osservazioni sulla consentio in manum, in Atti del Congresso internaz. di diritto romano (Verona 1948), III, Milano 1951, p. 29 sgg.

Rodolfo Danieli
Il rito matrimoniale dei Romani culminava nella dextrarum iunctio (v.) degli sposi alla presenza di una donna (pronuba) anziana e sposata una sola volta (univira). Nell'arte classica questo personaggio è spesso sostituito dalla figura diademata di Iuno Pronuba, la dea preposta alla tutela delle nozze. Gli antichi cristiani nelle prime scene matrimoniali figurate sui sarcofagi non trovarono difficoltà ad inserire questa immagine fra quelle dei coniugi; compare infatti nel primo terzo del sec. iv in un sarcofago ora nella cattedrale di Vescovio, in un altro ora conservato nel Museo del Camposanto teutonico, in un frammento murato nella Villa Doria Pamphili

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ed infine in un grandioso sarcofago ora nel Museo del Laterano. La presenza di Giunone su questi sarcofagi cristiani è dovuta evidentemente al fatto che essa aveva perduto del tutto il suo carattere di dea, non aveva più nulla di mitologico e la figura era priva ormai del suo originario significato. Dopo il primo terzo del sec. iv l'immagine di Giunone scompare del tutto, oppure è sostituita, come in un frammento di Villa Albani d'età teodosiana, dalla figura stessa di Cristo, di «Iesus Pronubus» come lo chiama s. Paolino da Nola (Carm., XXV, vv. 151-52).

Biss.: A. De Waal, Die Tuno Pronuba auf einem christlichen Sarlophag im Museum des Camps Santo, in Römische Quartalschrift, 13 (1899), p. 26 sgg.; H. Leclercq, Inno Pronuba, in DACL. VIII, 1, coll. 426-30; Wilpert, Sarcofagi, tavv. 70, 6, 3; 74, 2; 86, 1; 1 56; id., La fede della Chiesa nascente secondo i monumenti dell'arte funeraria antica, Città del Vaticano 1938, pp. 291-32.

Giuseppe Bovini

## III. Nel diritto canonico.

1. Fino al Concilio Tridentino. - Lo svolgimento storico del M. nella legislazione della Chiesa si deve distinguere in due grandi periodi : quello anteriore al Concilio di Trento e quello che dal Tridentino va al Ne temere (entrato in vigore il 19 apr. 1908) e, poi, alla vigente regolamentazione del CIC per la Chiesa occidentale ed al motu proprio Crebrae Allatae del 12 marzo 1949 per la Chiesa orientale. E stato esattamente rilevato che il primo periodo è di gran lunga il più importante dal punto di vista scientifico, poiché in esso si svolgono tutte le varie controversie che tanto hanno preoccupato ed interessato storici, giuristi e teologi.

La dottrina canonica in materia si sviluppò assai lentamente accanto ai diritti laici e solo nei secc. xI-xIII si avverte l'orientamento deciso degli scrittori e dei legislatori di sostituire integralmente le norme di fonte ecclesiastica al diritto comune e di affermare l'esclusività della iurisdictio della Chiesa. Ciò ha fatto comunemente ritenere che l'ordinamento canonico fino al Concilio Tridentino si sia limitato, in materia matrimoniale, a recepire e ad adattare i principi tramandati dal diritto romano, specialmente giustinianeo, che a sua volta era stato influenzato dalla dottrina cristiana primitiva. L'approfondimento dell'indagine, peraltro, impone di mettere in luce il profondo divario che separa la concezione romana anche postclassica da quella cristiana sul M.; mentre per il diritto romano il M. era un rapporto di fatto basato sulla convivenza e sul consenso continuativo, la Chiesa, invece, ha seguito, fin dagli inizi, il principio tramandato dal Nuovo Testamento e non ha potuto prescindere dall'importanza del consenso iniziale che dà vita ad uno status indipendente dal perdurare della volontà delle parti ed al sublime innesto di tale status nella vita soprannaturale; per cui, se ha dissimulato le profonde innovazioni introdotte con il rispetto delle antiche formole, ha costretto l'istituto a modificarsi e ad evolversi secondo l'idea base, e cioè che il M., strettamente congiunto con le esigenze psicologiche e fisiologiche del l'uomo, si era trasformato in un atto produttivo di partecipazione alla vita divina, cioè in un Sacramento che è allo stesso tempo un contratto.

E stato esattamente messo in rilievo come la prima trattazione scientifica del M. canonico vada ricercata nella pattatica (D'Avack); i Padri, invero, pur muovendo dalla convinzione che lo stato migliore e più conforme all'ideale cristiano fosse quello della castità e della continenza (nuptiae terram replent, virginitas paradisum: s. Girolamo, Adversus Iovinianum, I : PL. 23, 246), giustificarono eticamente il M. come mezzo per la propagazione del genere umano e per evitare i pericoli dell'incontinenza e posero l'accento sull'honestas e bonitas dell'istituto quale remedium concupiscentiae. Su queste basi si formò la dottrina di s. Agostino dei tre bona del M. a i quali fanno si che l'atto sessuale venga a costituire al tempo stesso un concubitus utilis, perché diretto allo scopo naturale della
generatio prolis, un concubitus singularis, perché compiuto solo con il proprio coniuge, ed infine un concubitus inseparabilis perché effettuato sempre con esso soltanto " (D'Avack).

In questo lungo periodo, dunque, la Chiesa, pur proponendosi decisamente di scardinare i concetti romani e germanici in materia, si limitò a dettare norme particolari, come, ad es., quelle sugli impedimenti, sui gradi di parentela, sugli incesti, sugli adulteri, sui divorzi, sui M. mani ecc.; chiedendo conto ai fedeli delle violazioni a tali precetti apparentemente non coordinati. Si può, pertanto, constatare che fino al x sec. l'ingerenza della Chiesa sul M. ha un carattere più che altro disciplinare. In questo stesso periodo ed in quello immediatamente posteriore si controverte circa la sacramentalità del vincolo, la scindibilità del contratto dal Sacramento, la determinazione del ministro del Sacramento, il valore della copula carnalia. Incmaro di Reims (Ep., XXII : PL. 126, 137) giunge alla conclusione che siccome il Sacramento sorge solo fra battezzati, solo i M. fra battezzati sono indissolubili purché seguiti dalla copula.

La teoria che la copula fosse necessaria per la perfezione del M. fu accolta da Graziano, il quale, muovendo dalla distinzione fra coniugium initiatum (prestazione del mero consenso comunque manifestato) e coniugium ratum che secondo la sua terminologia si avrebbe solo dopo la copula, concludeva: « sciendum est quod coniugium desponsalione initiatur commistione perbistur.... unde inter sponsum et sponsam coniugium est sed initiatum, inter copulatos est coniugium ratum» (Decretum, c. 34, C. XXVII, q. 2). Di conseguenza il maestro della scuola canonistica bolognese sostenne la prevalenza della successiva desponsatio seguita da copula rispetto alla prima conclusa con altra persona sola verbis (c. 1, C. XXVII, q. 2). Questa concezione, ripresa dai decretisti ed in particolare da Paucapalea, Stefano Tornacense e Rufino, fu, invece, decisamente avversata dalla scuola di Parigi e specialmente da Pietro Lombardo, il quale definì il M. una verborum obligatio elevata a Sacramento e perfezionantesi indipendentemente dalla copula. Com'è noto, la dottrina ufficiale della Chiesa ha negato che la coniugiuazione sia pertinente all'essenza del M., basandosi anche su una chiara enunciazione di s. Tommaso (Sum. Theol., III, suppl., q. 42, art. 4). Tuttavia la cosiddetta copulistheoria ha posato gravemente sull'evoluzione della dottrina canonica in materia matrimoniale ed ha probabilmente accentuato la confusione, propria di questo periodo, tra gli sponsali (consensus de futuro) ed il M. (consensus de praesenti), ha dato vita al singolare istituto del M. presunto (v. oltre) ed ha indirettamente contribuito all'affermazione dello scioglimento del M. rato e non consumato per professione solenne e, successivamente, per dispensa pontificia (v. oltre).

Un altro problema vivamente agitato nella pratica e nella dottrina medievale fu quello relativo alla necessità di una forma del M.; infatti, mentre da un lato si affermava che matrimonium facit voluntas e che tale voluntas poteva abbiertivarsi in qualsiasi modo (principio romanistico), dall'altro si avvertiva l'esigenza di determinare il momento iniziale della costituzione del vincolo attraverso la manifestazione della conclusiva volizione dei nubendi (cf. Sum. Theol., III, suppl., q. 45, art. 5).

Si deve avvertire che la grandissima maggioranza dei moderni ha decisamente negato che prima del Concilio di Trento potesse parlarsi di una forma del M. canonico, benché fossero severamente proibite le nozze clandestine; tale opinione è fondata, oltre che sulle conclusioni di Graziano e dei decretisti, su passi di vari autorevoli decretalisti fra i quali l'Ostiense. Ma recenti ricerche permettono di constatare che, pur mancando espresse disposizioni legislative (fatta eccezione per l'obbligo sancito dal IV Concilio Lateranense del 1215 di far precedere alla conclusione del M. i banni nuziali per accertare l'eventuale esistenza di impedimenti dirimenti), l'orientamento di molti canonisti fu di prescrivere all'autonomia privata il modo di manifestazione del consenso matrimoniale. Infatti, dalla Licet praeter di Alessandro III (c. 3, X, 4, 4), dalla Tuoe fraternitati di Innocenzo III (c. 25, X, 4, 1), da un passo

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di Innocenzo IV (o matrimonii Sacramentum non solum consensum sed verba n), è dato desumere che, anche prima del Concilio di Trento, la dottrina prevalente riteneva che il contratto matrimoniale si dovesse concludere con una manifestazione diretta ed univoca del consenso attraverso la pronuncia publice dei verba de praesenti, che fu considerata quale forma ordinaria di celebrazione, adattabile a qualsiasi tipo di M., come è confermato da una prassi quasi universalmente osservata. D'altra parte, non essendosi ancora concluse liter della sistemazione legislativa, fu riconosciuta, in via di eccezione, la validità del M. presunto (il consensus de futuro seguito da copula valeva, attraverso una conversione del negozio, come consensus de praesenti), del M. per procuratore e di quello concluso per signa dai muti o dai sordi, nonché dei M. cosiddetti clandestini (v. oltre). Per quanto riguarda la benedizione del sacerdote, la Chiesa latina, pur esortando i fedeli a prestare il consenso in facie Ecclesiae e ad assistere al rito sacro che si concludeva con la benedizione, non ha inteso prescrivere, nemmeno dopo il Concilio Tridentino, l'osservanza di tale adempimento ad validitatem, ma solo ad solemnitatem. Alcuni storici hanno, peraltro, messo in evidenza che «il rito della benedizione sacerdotale dovette essere assai più diffuso in Italia nei secc. xiri-xv di quanto non sia comunemente ritenuto" (Marongiu).
2. Dal Concilio di Trento alla legislazione vigente. - La massima elaborazione della materia matrimoniale si ebbe per opera dei decretalisti, ai quali si deve l'impostazione e la risoluzione dei principali problemi, ivi compreso quello della potestas in Matrimonium intorno alla quale la Chiesa ha combattutto con gli Stati una lotta secolare. Basta un esame anche superficiale delle discussioni svoltesi al Concilio Tridentino, per rendersi conto dell'importanza che hanno avuto le concezioni elaborate dai decretalisti. Così i Padri del Concilio risolsero le gravi questioni controverse, quali la piena coincidenza degli elementi del negozio con gli elementi del Sacramento, il valore dei M. contratti fra battezzati ed infedeli con la conseguenziale proclamazione della inidoneità dell'infedele al Sacramento e della differenziazione fra disparità di culto e missio religio (già annunciata da Uguccio, Ostiense e Guglielmo Durante), la determinazione di alcuni impedimenti, fra cui il ratto, la non essenzialità del consenso dei parenti (vara pronuncia rivoluzionaria dettata dal futur matrimonii), l'obbligatorietà della forma di celebrazione.

Il Concilio di Trento, premessa la proclamazione dell'origine divina dell'istituto e della sua indissolubilità ed esclusività, affermò che la monogamia è principio di diritto divino, che la Chiesa ha il potere di porre impedimenti dirimenti anche per gradi di consanguineità ed affinità diversi da quelli previsti dal Levitico, che il M. è indissolubile anche nel caso di eresia, di molesta cohabitatio, affectata absentia ed adulterio, che è ammessa la separazione quoad thorum seu quoad cohabitationem; che la cognizione delle cause matrimoniali spetta esclusivamente ai tribunali ecclesiastici, che il M. rato e non consumato può essere sciolto per professione religiosa. I canones super reformatione, di cui il più importante dal punto di vista innovativo fu il Tametsi, decretarono che prima della celebrazione fossero effettuate in Ecclesia tre pubblicazioni in giorni festivi durante la Messa solenne (solo in epoca successiva è stato consentito che le pubblicazioni potessero essere effettuate anche per affissione alla porta della chiesa) e che lo scambio dei consensi avvenisse dinanzi al parroco personale dei nubendi (testis qualificatus) e ad almeno due testi communes; che l'avvenuta celebrazione fosse certificata nell'apposito libro parrocchiale (c. 1). L'impedimento derivante dalla parentela spirituale fu limitato al vincolo fra battezzato o confermato e suoi genitori con il padrino e con il battezzante o confermante (c. 2); l'impedimento di pubblica onestà sorgeva da validi sponsali solo entro il primo grado di parentela (c. 3); l'impedimento di affinità nascente dalla fornicazione fu limitato ai primi due gradi di consanguineità (c. 4); il divieto di coabitazione colpì i coniugi che avessero consapevolmente contratto M. nei gradi proibiti (c. 5); l'impedimento di ratto era presente fino a che la rapita non avesse riacquistato la sua libertà ed il rapitore, anche in
caso di M., aveva il dovere di dotarla (c. 6); fu vietato ai parroci di assistere ai M. dei vagi senza il preventivo accertamento dello stato libero e l'autorizzazione del vescovo (c. 7); i concubinari che, dopo tre ammonizioni dell'autorità ecclesiastica, non avessero posto fine allo stato peccaminoso dovevano essere scomunicati (c. 8); la scomunica ipsa facto doveva colpire coloro che avessero coartato al M. subditos suos vel quoscumque alias (c. 9); fu riconfermato l'antico divieto di nozze fra l'Avvento e l'Epifania, le Ceneri e l'ottava di Pasqua (c. 10).

Com'è noto, le disposizioni del Tametsi entrarono in vigore solo dove esso fu pubblicato e di conseguenza in molte regioni, specie nel nord e nell'est dell'Europa, rimasero vigenti le disposizioni anteriori. Si aggiunga poi che anche nei luoghi dove entrò in vigore il Tridentino sorsero varie questioni interpretative, fra le quali vanno particolarmente ricordate le seguenti: 1) se il M. celebrato con difetto di forma fosse valido o dare vita agli sponsali (risposta negativa); 2) se fosse tuttora applicabile il principio enunciato nelle decretali Veniens di Alessandro III ed Is qui fidem di Gregorio IX sul M. presunto (risposta negativa); 3) se fossero da considerare clandestini i M. contratti con la omissione delle pubblicazioni (risposta negativa); 4) se fossero validi i cosiddetti M. di sorpresa, quando cioè il parroco abbia assistito invito (risposta affermativa).

Le più importanti fonti legislative dopo il Tridentino sono: la Ad compescendum di Sisto V (30 ott. 1586, Bullarium del Cocquelines, t. IV, pars IV, p. 267) che commitava severe sanzioni a carico di quei coniugi che al fossero separati senza l'autorizzazione accartativa del giudice; il breve Cum frequenter dello stesso Pontefice al nunzio di Spagna (27 giugno 1587: Bullarium cit., loc. cit., p. 319) che fissava i principi circa la capacità sessuale dell'uomo; la Magnum in Cristo di Urbano VIII (20 giugno 1637, Bullarium cit., t. VI. pars II, p. 103) che stabiliva gravi pene contro i rei di bigamia; la Declaratio benedictina di Benedetto XIV (4 nov. 1741, Bullarium Benedicti XIV, I, p. 53) che riconosceva in Belgio ed in Olanda la validità dei M. contratti in qualsiasi forma da acattolici battezzati fra loro e da un cattolico con un acattolico, nonostante la loro illiceità. Dello stesso Pontefice, insigne canonista, vanno ricordate la Satis vobis (17 nov. 1741, Bullarium cit., I, p. 54) che fissa i principi generali in tema di M. clandestini, dopo avere messo in luce i gravi inconvenienti di essi, la Apostolici Ministerii (16 sctr. 1747, Bullarium cit., II, p. 199) che aveva per oggetto l'applicazione del privilegio paolino con particolare riguardo agli ebrei convertiti; il breve Singularis nobis ( 9 febbr. 1749, Bullarium cit., III, p. 2) relativamente alla validità del M. contratto tra un acattolico battezzato ed un infedele che si sia convertito.

Pio VI, con la Auctorem Fidei del 28 ag. 1794 (Bullarium a cura di Spezia, t. IX, p. 395) confermò il diritto esclusivo della Chiesa a determinare gli impedimenti dirimenti e ad esercitare la facoltà di dispensa e condannò la proposizione del Sinodo di Pistoia, che richiedeva all'autorità civile la modifica di alcuni impedimenti, definendo la proposta del ricordato Sinodo «libertatis, ac potestatis Ecclesiae subversiva, Tridentino contraria, ac haereticali supra damnato principio profecta \%. Relativamente alla questione dei M. misti, inquadrabile nel tema della condizione giuridica degli acattolici, si ricordino il breve Quantopere di Clemente XIII (16 nov. 1763, Bullarium ult. cit., t. II, p. 425) con il quale si invitava il vescovo di Strasburgo a fare sì che in Alsazia rimanessero in vigore le leggi ecclesiastiche sul M.; la Summo ingiiter studio di Gregorio XVI (27 maggio 1832, Acta Gregorii XVI a cura di Bernasconi, I, p. 140) con la quale si vietava ai parroci bavaresi di assistere a M. misti senza la dispensa dall'impedimento mistae religionis e l'epistola Quas vestra dello stesso Pontefice ( 30 apr. 1841; Acta cit., III, p. 122) per cui sono tollerabili i M. misti con le debite cautele, ma il parroco può intervenire solo come teste senza celebrare il rito sacro e omettendo la benedizione.

I principi fondamentali in materia matrimoniale furono ribaditi e confermati da Pio IX, nella parte del Sillabo dedicata agli errores de matrimonio christiano e da

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Leone XIII, nell'encicl. Arcanum divinae sapientiae del 10 febbr. 1880 (Leonis XIII Pont. maximi Acta, II, Roma 1882, p. 10 sgg.).

Infine il 2 ag. 197 fu pubblicato il decreto Ne temere entrato in vigore per tutta la Chiesa latina il 19 apr. 1908. Le essenziali modifiche da esso apportate furono: a) la trasformazione della competenza del vescovo o parroco da personale a territoriale e quindi solo intro limites sui territorii, per cui esssò il potere dell'Ordinario e del parroco personale degli sposi di assistere dovunque al M. che questi contrassero; b) la partecipazione non più passiva ma attiva del vescovo o parroco in quanto questi non solo dovevano exsiperé il consenso dei nubendi ma non avrebbero potuto più assistere al M. insiti, vel ex metu, coactione, fraude detenti, con la conseguenziale impossibilità dei cosiddetti M. di sorpresa; c) il vescovo o parroco non potevano validamente assistere alla celebrazione, se non fossero nel legittimo possesso del loro ufficio o se fossero scomunicati o sospesi nominativamente; d) obbligatorietà della forma anche per i M. misti e per gli scortolici battezzati nel cattolicesimo, nisi pro aliquo particulari loco aut regione oliter a S. Sede sit statutum; e) nel caso che il M. fosse celebrato da altro sacerdote, questi doveva essere munito di espressa delega del vescovo o parroco territorialc.

La pubblicazione del Ne temere ha indotto la dottrina ad affrontare il problema della qualificazione giuridica della partecipazione del vescovo o parroco al M., poiché se, in base al Tametsi, non sorgeva dubbio che il celebrante si presentasse come un testis qualificatus, con le ricordate modifiche si è domandato se i poteri del parroco o del vescovo nell'assistenza al M. rientrino o meno nella potestas iurisdictionis. La dottrina prevalente e più autorevole lo nega (Gasparri); tuttavia è stato precisato che - quam ius assistendi non sit proprio actus iurisdictionis, ei assimilatur, tum quia vi officii obtinetur, tum quia delegari potest» (Cappello, De matrimonio, II, § 932; cf. S. R. Ratus decisiones, 1937, dec. 8 carone Winen). Una parte della dottrina è rimasta seriamente perplessa circa l'esattezza di tale opinione (cf. Connell, De intima natura assistentiae matrimonioli, Roma 1940 e da ultimo, P. Gismondi, I poteri del parroco e del vescovo nella celebrazione del M., in Studi Del Giudice, Milano 1951, p. 315).

Com'è noto le norme sancite dal Concilio Tridentino e le modifiche del Ne temere sono state sostanzialmente recepite dal CIC (v. oltre, § iv).

La Chiesa ha dettato, infine, con il motu proprio Crebrav alleine del 12 marzo 1949 (AAS, 41 [1949], p. 89 sgg.) la nuova disciplina del M. per la Chiesa orientale, che si presenta, come già a suo tempo il Ne temere, quale anticipazione della prossima codificazione per la Chiesa orientale. Il proposito del legislatore ecclesiastico è stato di unificare la disciplina nella Chiesa orientale con quella della Chiesa latina, tuttavia sono rimaste alcune essenziali differenze, fra le quali preminente quella sancite nel can. 85 \ 2, per cui il rito sacro è elevato a condizione per la valida formazione del vincolo. Ne segue che l'amministrazione di un sacramentale (benedizione) si innesta nel procedimento attraverso il quale il naturale consenso manifestato dagli sposi produce i suoi effetti giuridici.

Bmi.: Oltre a quella cit. alle coll. 454-55, con particolare riguardo ai fondamentali studi di Esmein, Dauvillier, Friedberg, Jemolo, Le Bras, v. : R. Sohm, Das Recht der Eheschliessung aus dem deutschen und canonischen Recht occ.. Weimar 1875; I. Peters, Die Ehe nach der Lehre des III. Augustus, Paderborn 1918; P. A. D'Avack, La copula perfecta e la consummatio coniugii occ. in Rts. Ital. Scienze Giuridiche, 3ᵃ serie, 3 (1949), p. 163 sssgs.; G. Dossetti, La violenza nel M. in diritto canonico, Milano 1943; A. Marongiu, La famiglia nell'Italia meridionale, ivi 1944; O. Giacchi, Il consenso nel M. canonico, ivi 1950; F. Galtier, Le Mariage: discipline orientale et discipline occidentale, Beyrut 1990; P. Gismondi, La forma nel M. della Chiesa (in corso di stampa).

Pietro Gismondi
3. M. clandestino. - a) Concetto di clandestinità. L'etimologia di clandestino comunemente si trova nella parola clam o nel suo diminutivo clanculum, da cui il verbo clanculare, cioè nascondere. M. clandestino, originariamente, indicherebbe quindi il M.
contratto di nascosto, senza testimoni, tale da non consentire la prova giuridica. Successivamente vennero denominati M. clandestini quelli contratti senza le solennità d'uso e quelli a cui non fossero state premesse le debite denunzie, secondo quanto aveva prescritto il IV Concilio Lateranense.

L'espressione "contrarre M. in facie ecclesiae" ovvero "ad valvas, ad fores Ecclesiae", ha una sua origine. Tra le usanze nuziali del medio evo c'era quella di presentarsi dinanzi alla Chiesa per esprimere il consenso di fronte al sacerdote e riceverne la benedizione; in alcune cattedrali c'era una porta riservata a queste cerimonie, la porta del M., spesso ornata di sculture simboliche. Un tale uso rimase in Francia ed in Inghilterra fino al sec. xvi. Dopo il Concilio di Trento, il concetto di clandestinità subì un cambiamento, si estese a significare il M. contratto senza la forma stabilita dal Concilio, e, in seguito, dal decreto Ne temere.

Per poter parlare di M. clandestino non basta che questo sia contratto nella forma di un puro consenso bilaterale, privo di solennità, di pubblicità; si richiede pure implicitamente l'esistenza di leggi o di usanze, che in qualche modo condannino o biscorsino le unioni così contratte, senza per questo renderle nulle. La validità del M. clandestino deriva dal rispetto degli elementi essenziali; la condanna deriva invece dal trascurare gli elementi secondari o accessori, tutte quelle cose cioè che non sono ad essentiam, ma, come si esprimono gli Scolastici, sono de honestate, de decentia, de convenientia.
b) Primi fondamenti storici del M. clandestino. - L'uso di contrarre il M. clandestino si fonda sul concetto di M. consensuale, quale s'aveva anche presso i romani.

La Chiesa interviene già nel sec. III contro le leggi imperiali limitanti il diritto di natura per permettere M. clandestino alle matrone romane, che, data la formazione sociale, non potevano sposare che un clarissimus. E nota la critica mordace fatta in proposito da Ippolito a papa Callisto nella celebre controversia (Philosophamenia, IX, 12: PG, 16, 3385-88). Al tempo in cui la Chiesa con gli imperatori cristiani non è più al di fuori dello Stato, attraverso disposizioni per lo più conciliari, ci si sforza di stabilire le formalità del contratto per impedire unioni clandestine, non scevre da inconvenienti. I M. clandestini, considerati validi secondo le premesse dottrinali suddette, ma nello stesso tempo illeciti, aprendo di fatto la strada alla poligamia e dando adito ai contraenti di non tener conto degli impedimenti che la Chiesa credeva opportuna stabilire contro il contrasti del M. in certi casi, non potevano non preoccupare la Chiesa fin da epoche remote.

Nei secoli della Scolastica l'affermazione della teoria consensuale, la quale, insistendo sulla pura tradizione patristica, riconosce al consenso l'effetto di costituire il M. Sacramento, non fa che affermare dottrinalmente l'istituto della clandestinità. Dai seguaci di tale teoria come non è richiesta la consumazione alla validità del M., cosi non sono richieste le formalità legali.

Non che a queste formalità non si attribuisca importante valore. Ugo di S. Vittore mette bene in rilievo la loro importanza nel fornire la prova dell'avvenuto M. Ma , come tutti i seguaci della teoria consensuale, accetta anch'egli tali pericoli come effetto inevitabile (De Sacramentis christ. fidei, cap. 6, 488 : PL 176, 479-520).

Graziano, pur appartenendo ad altra scuola, riconosce la validità dei M. clandestini, ma rivela l'importanza della benedizione nuziale in ordine alla prova del M. Aessi, il motivo della proibizione dei M. clandestini lo trova appunto in tale difficoltà di prova (17, C 27, q. 1). Anche per Pietro Lombardo la benedizione e le cerimonie nuziali, pur non essendo elementi essenziali per costituire il Sacramento, dànno al M. stesso decoro e solennità (Sant. IV, D. 28, C 2). Questa diventa dottrina comune.

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c) I M. clandestini al Concilio di Trento. - Una lotta accanita contro la validità dei M. clandestini ammessi dalla Chiesa parte dai Riformatori.

La clandestinità in Lutero è intesa nel senso di M. contratto senza consenso dei genitori ed anche nel senso di M. contratto senza pubblicità. Contro queste due forme di clandestinità egli lotta atrenuamente, rivendicando ai genitori il diritto di intervenire con la loro autorità nei M. dei figli e attribuendo anche loro un potere di far annullare i M. Contro poi i possibili abusi dei genitori egli permette, per un'opera di conciliazione, l'intervento dell'autorità, del parroco e dei buoni amici. Concependo il M. come uno stato pubblico, Lutero vuole che questo sia contratto pubblicamente, davanti alla comunità ed alla presenza dei testimoni. Né sarà la Chiesa ad avere l'esclusiva di rendere pubblico o esistente in se stesso il M. Anche Calvino e Monner sono contro i M. clandestini, in quanto con il consenso dei contraenti richiedono il consenso dei genitori per la costituzione del vincolo. Il Monner (De matrimonio, Jena 1604, pp. 1114, 44-69, 83) trova la giustificazione di ciò nel diritto naturale e civile, oltre che nello stesso diritto canonico e nelle consuetudini. Da tutti costoro la lotta contro la clandestinità viene condotta e imposta a troppo caro prezzo : rinuncia a tutta la dottrina tradizionale, esclusione della competenza ecclesiastica, ingerenza esagerata dei genitori nei M. dei figli, pubblicità del M. al di fuori dell'ambito ecclesiastico.

Anche da parte cattolica si notavano gli inconvenienti dei M. clandestini, e si voleva ovviarvi, ma senza toccare in alcuna maniera la dottrina tradizionale sul M. Come rimedio si tende maggiormente ad assicurare la pubblicità e solennità del contratto, a differenza dei protestanti che insistono di preferenza sulla competenza dei genitori sui M. dei figli, dopo averla negata alla Chiesa. Il Concilio di Trento s'interessò dei M. clandestini durante la traslazione del medesimo Concilio a Bologna e precisamente nel sett. del 1547 ed a Trento nel 1563. Il provvedimento che doveva porre fine all'istituto della clandestinità, pur essendo intrinsecamente di natura disciplinare, incontrò gravissime difficoltà perché la soluzione di tale questione fu vista sotto la luce dell'immutabilità del dogma sacramentario. Questa difficoltà, che costrinse i Padri Tridentini a tornare per ben quattro volte sul medesimo decreto, era patrocinata da una piccola minoranza che insisteva sulla incompetenza della Chiesa a mutare gli elementi costitutivi essenziali del Sacramento. Sembrava a questa che l'irritazione dei clandestini si risolvesse nel negare valore al consenso, considerato sotto diversi aspetti come materia e forma del Sacramento stesso. Non piccola difficoltà trovò anche la determinazione del termine legittimo, riferenteol all'espressione del consenso: consenso legittimo. Gli avversari del decreto Tametzi lo facevano coincidere con i requisiti spontanei, fluenti dalla capacità naturale e dalla libertà a contrarre, sancite dalla legge di natura, mentre i fautori concludevano da tale termine tradizionale il dovere della Chiesa di prescrivere le norme legali e sociali per tale legittimità.

Il decreto Tametzi (sess. XXIV, cap. 1: Denz-U, n. 990) che abolisce i M. clandestini, si apre con affermazioni di natura storico-dogmatica. Vi si afferma la validità dei M. clandestini contratti nel passato, in quanto sono fondati sull'elemento della libera espressione del consenso tra contraenti. Ciò contro quanto era stato asserito dai riformatori del sec. xVI. Quanto ai M. clandestini contratti sine consensu parentum, affermatane, in linea di massima e di valutazione storico-dogmatica, la validità, il decreto condanna tale forma di contrarre per le pessime conseguenze derivanti da simili unioni. Il decreto indica poi i motivi che hanno spinto il Concilio a modificare la disciplina sulla clandestinità. Questi sono la facilità offerta dai clandestini ad infrangere il vincolo sacramentale, la possibilità di attuare il divorzio in forma pubblica, magari sotto l'usbergo della benedizione della Chiesa, lo stato di peccato grave ingenerato da tutto ciò nei contraenti.

Le disposizioni disciplinari studiate ed emanate nel
decreto si inseriscono nell'alveo della tradizione. Riguardano l'obbligo delle pubblicazioni, stabilite già nel IV Concilio Lateranense, e la prescrizione della forma rituale di benedizione per la celebrazione del M. Viene anche ordinata la presenza del proprio parroco o di un sacerdote debitamente autorizzato, nonché la presenza di almeno due testi per lo scambio del consenso tra i contraenti. Contravvenire a tali norme imposta la nullità dell'atto posto, che rimarrebbe semplice attentato di M., in quanto il decreto intende rendere i contraenti: "sominio inhabiles... et lusionodi contractus irrilus et nullus».

E merito anzitutto del decreto suddetto l'aver trasformato il M. da contratto semplice - non necessitante determinate forme per la sua stipulazione - in contratto solenne, e insieme l'aver definitivamente resa impossibile la perfezione del contratto mediante la copula. L'affermata solennità del contratto in rapporto alla Chiesa, la quale secondo le contingenti opportunità di tempo e di luogo regola il M. contratto, pone, come è facile scorgere, quest'ultimo in una posizione dinamica e di variabilità sui generis. Non viene negato la dipendenza di origine del M. dalla legge di natura, né il carattere sacro, speciale, divino, del M., per il quale questo diviene un contratto più sacro che umano. Si trova modo di superare, però, questa posizione statica, riflettente l'invariabilità della stessa legge di natura sul M., senza peraltro negarla totalmente. Al teologo, oltre al fatto giuridico, interessa il modo onde si arriva alla nullità dell'atto, per i necessari riflessi teologici sacramentali. Il modo è chiaramente indicato nella inabilitazione personale.

Sono gli stessi contraenti che vengono resi direttamente inabili a contrarre; contemporancemente viene dichiarato e reso nullo ogni atto posto dalle medesime persone in ordine al M.

Rimane sottintesa e insoluta la questione dogmaticosacramentaria sulla determinazione generica o specifica degli elementi costitutivi del Sacramento da parte dell'istitutore divino. Di conseguenza viene lasciata insoluta la questione della competenza della Chiesa sui medesimi elementi. Non a caso il decreto porta la parola contractus piuttosto che consensus. L'invalidazione veniva rivolta direttamente sul contratto piuttosto che sul consenso, in quanto quest'ultimo era considerato materia diretta del Sacramento.

Nel Concilio fu posta anche la questione se l'irritazione della clandestinità operasse direttamente sulla inabilitazione personale, ed indirettamente sulla irritazione del contratto. E certo che i due modi vengono espressi in forma distinta ed ebbero i loro sostenitori lungo i dibattiti conciliari. Tra l'uno e l'altro modo proposto non si riscontra alcuna particella di causalità (come la si trova invece nello schema del 7 ag .), che possa determinare la preminenza causativa di un modo rispetto all'altro e di conseguenza stabilire quale dei due modi abbia funzione diretta o indiretta agli effetti dell'irritazione. L'irritazione della clandestinità è in funzione preventiva in ordine a contrarre M. Non sembra quindi che si possa parlare d'irritazione diretta del contratto - che non avrà modo di esistere - e di inabilitazione indiretta delle persone, che nella loro incapacità legale non possono contrarre valido M. Da ciò risulta che l'irritazione del contratto - elemento umano - importa l'irritazione del Sacramento. Bisogna però ben intendersi: questa irritazione sacramentale non coinvolge in sé il Sacramento nella sua intangibilità, secondo le tesi già note della teologia sacramentaria, né entra in merito alla dibattuta questione della relativa competenza della Chiesa circa la materia e la forma dei Sacramenti.

E accettabile l'opinione che il M. clandestino, in quanto Sacramento, viene irritato dal decreto. Ma tale irritazione, come si è detto, sarebbe soltanto remota e indiretta, in quanto viene ad essere distrutto nel suo valore giuridico il contratto, substrato necessario al Sacramento. La variabilità circa il Sacramento, di conseguenza, quale può apparire nella diversità disciplinare attraverso i tempi, non lo intacca formalmente. Si tratta in realtà di mutabilità puramente materiale. Il merito del Concilio

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di Trento sta in questa soluzione, alla quale si è pervenuti dopo laboriose sedute.
d) La clandestinitá dopo il Concilio di Trento. - Il decreto Tametsi relativamente ai M. clandestini lasciava tuttavia due difficoltà, che per oltre un secolo si fecero sentire nella Chiesa. Anzitutto i M. clandestini, in forza del medesimo decreto, avevano la possibilità di essere ancora realizzati in quelle zone dove il decreto Tametsi non fosse stato pubblicato. Non mancavano in merito disposizioni particolari relativamente ai M. misti tra cattolici ed acattolici, cose tutte che davano talvolta origine a dubbi ed incertezze sul valore stesso dei M. che si contraevano (cf. la dichiarazione di Benedetto XIV del 4 nov. 1741 sui M. clandestini nel Belgio e nell'Olanda, Denz-U, nn. 1452-57).

Per altro capo, il decreto Tametsi richiedeva che il M. dovesse essere celebrato dinanzi al "proprio " parraco. Non era sempre facile determinare attraverso il domicilio e il quasi domicilio dei contraenti il parroco "proprio ". Le difficoltà aumentavano per i cosiddetti vagi e non mancavano all'occorrenza coloro i quali sapevano speculare su tale stato di cose e su tali incertezze, sicché ne veniva minacciato il valore reale dello stesso M. Erano frequenti le cause matrimoniali di nullità ex capite clandestinitatis. Si prendeva come punto di partenza il fatto che gli sposi non avevano domicilio o quasi domicilio nella parrocchia dove avevano celebrato le nozze al momento del M. Il proposito di evitare tali inconvenienti e tali cause diede origine alla compilazione del decreto Ne temere; furono gli stessi vescovi a richiedere alla Sede Apostolica una maggiore determinazione in materia.

Il decreto Ne temere del 2 ag. 1907 di Pio X (che già nell'anno precedente, 18 genn. 1906, si era espresso sul valore dei M. clandestini in Germania: Denz-U, 1991-94) entrato in vigore nella Pasqua del 1908, se da una parte estendeva a tutti i cattolici la legge abrogante i M. clandestini, rendeva dall'altra territoriale la competenza del parroco nell'assistere validamente a qualsiasi M. nell'ambito della propria parrocchia.

Il CIC, nel can. 1094, conferma la disciplina del decreto Ne temere. Ma toglie l'eccezione, prevista dal decreto stesso, nel caso di M. tra una parte cattolica ed una acattolica (ove è anche richiesta la forma tridentina nei casi ordinari) nisi pro aliquo particolari loco aut ragione alter a S. Sede sit statutum. Uniche eccezioni rimangono quelle previste dal medesimo can. 1094 ed elencate nel can. 1098 relativamente ai casi di necessità e di pericolo di morte e nel can. 1099, 3° ove si ribadiscono le decisioni della S. Congregazione del Concilio - del 1° febbr. e 28 marzo 1908 - di non applicare le suddette norme ai cattolici di rito orientale, se non quando contraggono con i latini.

Senonclai il can. 85 De disciplina Sacrementi matrimonii pro Ecclesia Orientali - promulgato col motu proprio di Pio XII il 22 febbr. 1949 - è perfettamente parallela al can. 1094 del CIC, per cui non può sussistere la forma del contratto clandestino. La competenza del parroco e del ierarca, secondo il can. 86 S i, n. 2, è resa territoriale come già per i latini dal decreto Ne temere.

BibL.: Acta originaria Concilii Benoniensis, Archivio Vaticano Concilio cod. 63, 7; T. Sanchez, De sancto matrimonii Sacramento, I. III, Venezia 1625, p. 221 sgg.; F. M. Muscetula, De sponsalibus et matrimonio parentibus inutis vel invitis, ivi 1772; C. Meurer, Die rechtliche Natur des Tridentiner MatrimonialDecretes, in Zeitschrift für Kirchenrecht, 22 (1889), pp. 97-126; R. Bandocz, De la clandestinité dans le Marriage, Parigi-Bordeaux 1904; A. De Smet, De sponsalibus et matrimoniu, Lovanio 1927, n. 104 sgg.; H. Oberhupber, Die Anzicht des P. Layncc über die heindichen Ehen auf dem Konzil Trient, Roma 1937; Conc. Tridentini Diariorum, Actorum, Epistularium Acta, ed. Acc. Gionesiana, XIII, Friburgo in Br. 1938, passim; S. Cassias, Il M. clandestino al Concilio di Trento, Roma 1949 (tesi di laurea, Ateneo Lateranonio, Roma).

Salvatore Cassias
4. Al presunto. - Figura scomparsa dall'ordinamento canonico attuale, il M. presunto, nel diritto delle Decretali, era quello in cui - secondo una definizione di Giovanni Andrea (ad c. 32, X, IV, i n. 6) - anche mancando il vero consenso da parte dei contraenti, questi venivano considerati ugualmente come
coniugi e costretti a coabitare, come se avessero realmente consentito, presumendosi il loro consenso da alcune verosimili congetture. In altri termini, era un M. la cui esistenza si presumeva obiettivamente dalla legge in base a un determinato fatto, che si interpretava come implicitamente contenente il consenso matrimoniale; più in breve, un M. che valeva per presunzione di legge.
a) L'esempio tipico, e più comunemente rammentato, di M. presunto era quello che si aveva quando, dopo validi sponsali (v.), aveva luogo fra i fidanzati l'unione sessuale. In tal caso, per il solo fatto della copula carnalis tra i fidanzati gli sponsali si trasformavano in vero M., senza necessità di alcuna manifestazione di consenso, e senza che alcuna volontà contraria potesse opporsi a questo risultato.

Ma non mancavano altre ipotesi di M. presunto, e tali erano quelle in cui gli sposi, dopo aver contratto M. sotto condizione de futuro, avessero rapporti carnali prima che la condizione fosse purificata, cioè si avverasse o venisse meno; o quella in cui, celebratosi da impuberi un M. invalido per l'impedimento dell'età, le parti, dopo il raggiungimento della puberté, lo ratificassero con la copula o con altri segni, quali abbracci, ecc. Ed in generale anche M. nulli per altro impedimento si presumevano convalidati se interveniva la copula dopo la cessazione dell'impedimento, oppure, se nulli per vizio di consenso, si presumevano, in seguito alla copula, convalidati per rinnovazione del consenso stesso.

Tale istituto non è comprensibile naturalmente se non rifacendosi all'assenza, nell'antica disciplina matrimoniale, della necessità di determinate forme solenni per una valida costituzione del vincolo, alla cui esistenza il solo consenso delle parti era necessario e sufficiente. Ammesso quindi che per la validità del M. bastasse una qualsiasi forma di manifestazione dell'accordo dei contraenti, per cui anche i M. clandestini, per quanto riprovati e condannati, erano ritenuti validi, si spiega come potesse costituirsi una dottrina che, per affermare la sussistenza di un valido M., ritenesse possibile supplire alla mancanza di una espressa manifestazione del consenso con una presunzione della sua esistenza ricavate per congettura da determinati fatti, fra cui decisiva sopra tutti il concubito degli sposi.

La presunzione era iuris et de iure (e per alcuni dottori, quali il Panormitano, si trattava senz'altro di una fictio iuris); non si ammetteva quindi alcuna prova in contrario (licet praesumptum matrimonium videatur, contra praesumptionem tamen huiusnodi non est probatio admitenda; a. 30, X, IV, 1); anzi neppure se le parti, prima di compiere la copula, avessero dichiarato di non avere intenzione alcuna di contrarre in tal modo M. si sarebbe potuto, secondo l'opinione dominante, evitare che al ritenesse legalmente contratto il M. stesso. E la ragione per cui si insegnava non potersi ammettere, contro la presunzione, neanche la prova preventiva costituita dalla protestatio (come non si ammettevano post factum le parti a provare di aver compiuto la copula per sola fornicazione, cioè con animo fornicario e non maritido), era essenzialmente quella che prove di tal genere avrebbero violato il principio per cui nemo auditur suam turpitudinem allegans, mentre con la presunzione stessa si toglieva alla copula il carattere peccaminoso che diversamente avrebbe necessariamente assunto : ne dicamus, come osservava il Covarruvias, copulam illam carnalem esse mortale peccatum, quod dubio procul dicendum esset, nisi in sponsum et sponsam animarum affectio conjugalis praesenti consenso daretur: nec praesumendum delictum est (I, 120). Difficile però era sempre spiegare come l'assolutezza della presunzione e il diniego di riconoscere valore a ogni prova anche precostituita della mancanza di consenso, potesse conciliarsi con il principio incontestato che l'elemento essenziale e insostituibile per la formazione del M. è in ogni caso un vero consenso, anzi un consenso de praesenti (cioè quello che contiene la volontà di dar senz'altro vita al M.) e non un semplice consenso de futuro (cioè la volontà di conchiudere in avvenire il M.).

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b) Secondo qualche autore (Esmein) l'istituto - almeno nella sua applicazione tipica, per cui il fidanzamento si trasformava sens'altro in M. per effetto della copula tra i fidanzati - si spiegherebbe storicamente come una sopravvivenza della teoria di Graziano: Coniugium desponsatione initiatur commixtione perficitur. Tanto è vero che i decretalisti ritennero che quando la copula carnalis precedesse gli sponsalia de futuro, cioè i due fattori si succedessero in ordine inverso a quello normalmente previsto per la perfezione del M. presunto, questo non avesse luogo. Tale spiegazione però sembra estranea ai motivi addotti dalla dottrina tradizionale. Comunque sia, tra le ragioni che giustificarono praticamente l'istituto, e ne consigliarono il mantenimento anche dopo che la concezione puramente consensuale del M. aveva definitivamente superato quella grazianea della copulatheoria, era quella, di profonda moralità, che mirava ad impedire che uno dei fidanzati potesse impunemente abusare dall'altro.
c) Sussisteva sempre peraltro una fondamentale difficoltà, che sin dall'inizio aveva dato origine a inconvenienti assai gravi. La presunzione che dava vita al M. presunto, soprattutto per il suo carattere assoluto, che escludeva cioè ogni prova contraria anche se in realtà nelle parti non vi fosse stato, compiendo la copula, alcun animo maritale, valeva solo per il fóro esterno; ma non poteva, evidentemente, avere efficacia nel fòro interno, dove non sono ammissibili finzioni o presunzioni de iure circa la validità o meno di un Sacramento o la liceità di un atto, o la valutazione in genere dell'elemento intenzionale del soggetto. Pertanto non era possibile, nei casi in cui mancasse realmente il vero consenso matrimoniale, riconoscere valore nel fòro interno alla presunzione de iure e in conseguenza ritenere ugualmente esistente il M., di fronte all'insegnamento fondamentale della Chiesa che il consenso matrimoniale non può essere supplito da alcun potere umano ed è quindi indispensabile alla valida costituzione del vincolo sacramentale. Perciò uno stesso M. poteva contemporaneamente essere considerato valido in fòro esterno e nullo in quello interno, con la conseguenza che chi - avendo compiuto la copula senza animo maritale - sapeva in coscienza di non essere vero coniuge, non avrebbe potuto convivere con l'altra parte, anche se, data la presunzione assoluta operante in fòro esterno, il giudice ecclesiastico ve lo avesse costretto sotto pena di censure. Il conflitto diventava poi ancora più grave e insanabile, quando una delle parti legate da M. presu