e, non avrebbe potuto convivere con l'altra parte, anche se, data la presunzione assoluta operante in fòro esterno, il giudice ecclesiastico ve lo avesse costretto sotto pena di censure. Il conflitto diventava poi ancora più grave e insanabile, quando una delle parti legate da M. presunto senza vero consenso, contraesse poi vero M. con altra persona. Si aveva in tal caso un primo M. valido in fòro esterno ma nullo in fòro interno, ed un secondo M. valido in fòro interno e nullo in quello esterno.
Qualche canonista, anche di epoca tarda, come il Barbosa, per eliminare questa anomalia data dal conflitto tra i due fòri, sosteneva che dal M. presunto, anche se in realtà mancasse il consenso, potesse sorgere un impedimento dirimente, che quindi avrebbe reso il secondo M. nullo anche in fòro interno. Ma la teoria fu respinta dalla dottrina ufficiale della Chiesa, che, fino all'abolizione dell'istituto, applicò integralmente la distinzione tra fòro interno ed esterno (S.C.P.F. 17 genn. 1821, Collectanea, I, 1907, 438). Perciò un M. presunto, anche se concluso con animo fornicario, doveva essere ritenuto valido in fòro esterno, e il giudice poteva obbligare le parti a trattarsi come sposi, vietando loro altre nozze, mentre in fòro interno il confessore doveva ingiungere alle parti di soffrire piuttosto la pena della scomunica comminata in fòro esterno anziché perseverare in una convivenza che in coscienza era peccaminosa, e di attenersi al secondo M., quello vero, concluso affectu maritali. Principio già affermato da Innocenzo III (1209), per il caso di conoscenza certa in fòro interno di un impedimento al M. ritenuto valido in quello esterno: Debet potius excommunicationis sententiam humiliter sustinere quam per carnale commercium peccatum operiri mortale (c. 44, X, de sent. excomm., V, 39).
d) II M. presunto che, come si è detto sopra, poteva giuridicamente sussistere - nella ipotesi tipica degli sponsali seguiti da copula - in quanto non fosse prescritta una forma solenne di celebrazione, cominciò a scomparire
nei paesi ove era stato pubblicato il decreto Tametsi del Concilio di Trento (sess. XXIV, deref. matr. c. 1), per effetto delle norme di questo che sanzionavano la nullità dei M. clandestini, imponendo una forma sostanziale per la validità del M. Esso si mantenne pertanto nei paesi non tridentini, come l'Inghilterra, la Scozia, la Danimarca, la Svezia, in parte della Germania e dell'Alsazia, oltre che in tutti i paesi di missione. Rimanevano poi ancora in vigore dovunque le altre specie di M. presunto, diverse da quella tipica summenzionata, e cioè quella del M. con dizzionato seguito da copula, e il M. invalido per nullità occulta, quando fosse seguito da copula dopo la cessazione dell'impedimento.
La aparizione totale dell'istituto dal diritto canonico si ebbe, quanto agli sponsali seguiti da copula, con il decreto di Leone XIII: Consensus mutuus del 15 febbr. 1892 (ASG, 24 [1891-92], p. 441), che dichiarava abolita dovunque, anche per le cause anteriori alla promulgazione del decreto, la presunzione: copula sponsalibus superveniens non omplius ex iuris praesumptione conjugalis contractus censeatur, nec pro legitimo matrimonio agnoscatur seu declaretur. Il decreto non faceva menzione delle altre ipotesi di M. presunto, in cui la copula aveva la funzione di convalidare il consenso o di revocare la condizione precedentemente apposta, ma autorevole parte della dottrina (Gasparri) ritenne che anch'esse dovessero considerarsi abrogate. Comunque, con la codificazione, la figura del M. presunto è totalmente scomparsa dal diritto matrimoniale della Chiesa, come in genere ogni presunzione iuris et de iure in materia. Solo per il caso di morte di uno o di entrambi i coniugi prima che il M. sia impugnato, il can. 1972 dispone che il M. si presuma valido, escludendosi ogni prova in contrario salvo che non sorga questione incidentale; con la quale ultima riserva è evidente che praticamente la presunzione si svuota di ogni effettivo carattere di assolutezza. Rimangono effettive invece le altre presunzioni iuris tantum (cann. 1014, 1070 § 2, 1082 § 2, 1086 § 1, 1093) che, rispettando la dottrina consensuale su cui si impernia il sistema matrimoniale della Chiesa, provvedono in pari tempo a garantire nel modo più ampio la fermezza del vincolo.
e) Nelle legislazioni civili si trovano talora norme che possono raccostarsi all'antica disciplina canonistica del M. presunto. Così era nella legge svedese del 1734 , rimasta in vigore fino al 1920, e per la quale la maternità della fidanzata importava, qualora il fidanzato persistesse nel rifiuto di sposarla, che la donna fosse dichiarata sua moglie legittima con i relativi diritti patrimoniali. Si è anche notato (Ciprotti) come le norme ormai comuni nei vigenti diritti civili, che stabiliscono termini di prescrizione o di decadenza per l'esercizio delle azioni di impugnazione del M., spesso equivolgano all'ammissione di casi di M. presunto. E per vero nel Codice civile italiano non mancano disposizioni che possano confermare queste impressione (cf. lib. 1, tit. VI, sez. 6), almeno in riferimento alle ipotesi del M. condizionato o del M. nullo per consenso invalido successivamente convalidati dalla copula (è ovvio che nessun parallelismo potrebbe stabilirsi invece con l'altra, e principale, ipotesi canonica degli sponsali seguiti da concubito). Ma sono accostamenti di valore sempre estremamente relativo e difficilmente riconducibili ad unico schema concettuale e logico, data la fondamentale diversità dei principi che informano rispettivamente il sistema civile e quello canonico in ordine alla valutazione dell'elemento consensuale come fattore essenziale nella costituzione del vincolo matrimoniale.
BibL.: J. Freisen, Geschichte des canonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur, Tubinga 1888, passim: M. Leitner, Uber die matrimonia praesumpia, in Archiv für Katholisches Kirchenrecht, 76 (1896), p. 251 sgg.; J. Dauvillier, Le Mariage dans le droit classique de l'Eglise, Parigi 1933, passim: P. Ciprotti, Il M. presunto, in Architolo di diritto ecclesiastico, 2 (1940), pp. 298 sgg., 446 sgg.
Arnaldo Bertola
## IV. Diritto e teologia morale.
Sommario: I. Diritto canonico. - II. Diritto concordatario allano. - III. Seconde nozze. - IV. M. di coscienza. - V. M.
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morganatico. - VI. M. putativo. - VII. M. rato e non consumato. VIII. Uso del M.
I. Diritto canonico. - 1. Nazione. - Il M. può essere considerato giuridicamente, come è stato rilevato nella trattazione dogmatica, sotto due diversi aspetti, come atto transcunte o come stato permanente. Il primo, chiamato matrimonium in fieri, è l'atto costitutivo della società coniugale, ossia il contratto matrimoniale. Il secondo, chiamato matrimonium in facto esse, è la società coniugale costituita, ossia il rapporto matrimoniale. In altri termini il matrimonium in fieri è il momento iniziale dello stato coniugale o matrimonium in facto esse.
La disciplina giuridica matrimoniale potrebbe dunque teoricamente sistemarsi in relazione a tali due momenti; ricollegando al primo tutto quanto concerne i requisiti di capacità e di forma necessari per la costituzione di un valido negozio matrimoniale, cioè del contratto-Sacramento, e al secondo quanto concerne il regime del vincolo, i suoi effetti nei rapporti fra i coniugi e di questi con la prole, la separazione e lo scioglimento. Nel sistema canonico, peraltro, è da notare che l'interesse giuridico è prevalentemente, se non quasi esclusivamente, concentrato sul primo momento, o atto costitutivo. E questo sia per l'efficacia permanente e definitiva attribuita al consenso iniziale dei nubenti e conseguente prescrizione del divorzio, sia perché, mentre la Chiesa afferma la propria esclusiva competenza e giurisdizione su ciò che concerne la formazione del vincolo fra i cristiani in quanto questo è inseparabilmente contratto-Sacramento, una volta costituito il vincolo ne considera il regime essenzialmente sotto il profilo teologico-morale, di foro interno; e lascia allo Stato di disciplinarne gli effetti civili, consentendo talora, come nel Concordato italiano, che esso ne regoli aspetti anche non puramente civili, come quello della separazione.
2. Fondamenti dogmatici. - Per una chiara comprensione dei principi del diritto canonico in materia, occorre tener sempre presenti i fondamenti dogmatici sui quali si basa l'istituto matrimoniale secondo la dottrina cattolica; e cioè che il M. è stato istituito e restaurato da Dio e che il contratto è stato elevato alla dignità di Sacramento.
Al M. cosi considerato vanno connessi tre grandi beni, che in senso rigoroso costituiscono anche tre capi di obbligazioni : proles, fides, sacramentum. Il bonum prolis consiste nella procreazione e nella educazione cristiana dalla prole; il bonum fidei nella fedeltà che ognuno dei coniugi deve all'altro nell'adempimento del contratto matrimoniale, ossia nel diritto esclusivo e reciproco obbligo di ognuno di essi ad officia coniugalia verso l'altro; essorichiede inoltre amore vero e aiuto vicendevole, e ordine gerarchico familiare (encicl. Casti connubii, 1); il bonum sacramenti nell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e nella comunanza di vita; indissolubilità assoluta per il M. rato e consumato, mentre può eccezionalmente venire meno per i M. rati ma non ancora consumati. Questa dottrina dei bona matrimonii ha fondamentale importanza sotto l'aspetto giuridico, come si vedrà più oltre, specialmente per la determinazione della validità del consenso.
3. Requisiti. - Per la costituzione di un valido rapporto matrimoniale (che può essere, ma non necessariamente, preceduto dal contratto di promessa di M.; v. SPONSALI) occorrono i seguenti requisiti : la capacità; il consenso o volontà matrimoniale; la forma legittima della manifestazione del consenso, ossia della celebrazione. Questi requisiti, analoghi nella loro formulazione generica a quelli di ogni altro contratto, vanno intesi però in relazione alla peculiarissima natura e disciplina giuridica dell'istituto matrimoniale. Essi non devono quindi valutarsi alla stregua degli altri negozi giuridici, ma secondo i principi speciali dettati per questa materia.
4. La capacità matrimoniale e gli impedimenti. - Que-
sta osservazione vale soprattutto in ordine al requisito della capacità. Principio generale è che tutti possono contrarre M. quando non ne abbiano divieto dal diritto (can. 1035), ossia quando non sussistano i peculiari ostacoli preveduti dalla legge in opposizione alla valida esistenza del M. Quindi la capacità matrimoniale non va apprezzata in base alla capacità giuridica ordinaria, ma in relazione alla sussistenza o meno di tali ostacoli, detti impedimenti, o condizioni relative alle persone dei contraenti. Nel diritto anteriore al CIC sotto il nome di impedimento erano comprese tanto le cause che costituivano ostacoli al M. in dipendenza della condizione personale dei contraenti (ex parte personae), quanto quelle che costituivano motive di invalidazione del M. in dipendenza di difetti della volontà (ex parte consensus) o della forma della celebrazione (ex parte formae). Il loro elenco era consuetamente espresso in versi mnemonici di cui ecco una delle versioni più usate dopo il Concilio di Trento : "Error, conditio, votum, cognatio, crimen, / Cultus disparitas, via, ordo, ligamen, honestas, / Aetas, affinis, si clandestinus et impos, / Raptave sit mulier loco nec reddita tuto: / Haec facienda vetant connubia, facta retractant». A questi impedimenti, detti dirimenti, perché causa di nullità del M., si aggiunge l'elenco degli impedimenti semplicemente impedienti, cioè che non rendono il M. nullo ma solo illecito: "Ecclesiae vetitum; nec non tempus feriatum / atque catedeismus, sponsalia, iungito votum, / Impediunt fieri, permittunt facta teneri c. ridotti poi a quelli contenuti nel versicolo "sacratum tempus, vetitum, sponsalia, votum».
Nel sistema del CIC, invece, pur usandosi talora saltuariamente la parola impedimento ancora in senso lato, più razionalmente si considera quanto si attiene alla validità o meno del consenso o della forma della celebrazione distintamente dalle circostanze inerenti alla persona dei contraenti e che possono limitare la capacità matrimoniale. Solo queste ultime si dicono ora, in senso proprio, impedimenti, e dal loro esame si desumono, con processo a contrario, i requisiti di capacità richiesti per la validità del M.
Gli impedimenti sogliono classificarsi sotto diversi punti di vista (cann. 1036-42), ma di tali distinzioni due soprattutto hanno qui importanza fondamentale. La prima ed essenziale è quella già accennata, fra impedimenti impedienti (che inducono una grave proibizione di contrarre M. e percio lo rendono illecito, ma non invalido se il M. ciò nonostante sia stato celebrato), e impedimenti dirimenti (che non solo vietano di contrarre M., ma ne impediscono la valida celebrazione, e, se il M. sia stato ugualmente contratto, ne producono l'invalidità: can. 1036). Altra distinzione è quella fra impedimenti di diritto divino e impedimenti di diritto umano od ecclesiastico, a seconda che siano posti dal diritto divino (naturale o positivo), o da leggi della Chiesa. Questa distinzione è pure di importanza capitale perché di regola possono essere dispensati gli impedimenti di diritto umano od ecclesiastico, e non invece quelli di diritto divino. Solo alla suprema autorità della Chiesa, cioè al Pontefice, spetta di dichiarare in modo autentico quando il diritto divino impedisce o dirime il M. (can. 1038). Devono distinguersi dagli impedimenti i divieti individuali, che possono essere stabiliti per un determinato M., temporaneamente e per giusta causa, dagli Ordinari locali (can. 1039 § 1). Il loro effetto è semplicemente proibente, e percio rende il M. illecito ma non invalido. Soltanto la S. Sede può aggiungere a tale divieto la clausola irritante, cioè la sanzione di invalidità, nel caso di inosservanza del divieto medesimo (can. 1039 § 2).
Gli impedimenti impedienti, più numerosi nel diritto antico e in quello anteriore al Tridentino, si riducono nel sistema attuale a due : 1) il voto semplice di verginità, di castità perfetta, di non sposarsi, di ricevere gli Ordini Sacri e di abbracciare lo stato religioso (v. voto); 2) la miata religione (v.). A questi due può eventualmente aggiungersi un terzo impedimento, la cognazione legale (v. COGNAZIONE).
Nel diritto vigente gli impedimenti dirimenti sono in numero di dodici di diritto generale, più un tredice-
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simo di diritto particolare, per quei luoghi dove è ritenuto tale dalla legge civile. Essi sono l'età (v.); l'impotenza (v.); la disparità di culto (v.); il M. precedente (v. ligamen); l'Ordine Sacro (v. ordine); la professione religiosa solenne e quella dei professi di voti semplici a cui, per indulto della S. Sede, fu aggiunta la forza di irritare le nozze (can. 132 § 2); il ratto (v.); il delitto, ossia l'adulterio qualificato (v. crimine); la consanguineità (v.); l'affinità (v.); la pubblica onestà (v.); la cognazione legale e quella spirituale (v. cognazione, I e II; v. anche impedimenti, II, i).
Per quelli fra gli impedimenti che sono dispensabili, competenti a dispensare sono il Sommo Pontefice e chi ne abbia concesso facoltà o per diritto comune o per speciale indulto della S. Sede (can. 1040). Il Pontefice esercita il suo potere di dispensare o personalmente (nel caso di sovrani o di principi reali) o a mezzo di organi della Curia romana (Congregazione Disciplina dei Sacramenti; S. Penitenzieria; Congregazione del S. Uffizio; Congregazione per la Chiesa orientale), a seconda che si tratti di fòro interno o di fòro esterno, e a seconda degli impedimenti (v. cann. 247 § 3 ; 249 § 1 ; 251 § 3 ; 257 § 3 ; 259 § i). I vescovi possono concedere dispense dagli impedimenti matrimoniali o per potestà ordinaria, cioè attribuita loro per diritto comune (così nel caso di pericolo di morte, o di impedimento scoperto nell'imminenza delle nozze; v. cann. 1043-45) o per potestà delegata, cioè attribuita loro con indulzo particolare dalla S. Sede. Poteri analoghi spettano anche al parroco, al sacerdote che assiste al M. e al confessore (ma a quest'ultimo soltanto per il fòro interno all'atto della confessione sacramentale), nei casi in cui non si possa ricorrere all'Ordinario locale (cann. 1044, 1045 § 3; v. impedimENTI, II, i).
5. Il consenso matrimoniale. - Il secondo dei requisiti voluti per la sussistenza di un M. valido, e cioè il consenso o la volontà matrimoniale da parte dei contraenti, è definito l'« atto della volontà con il quale ognuna delle due parti conferisce e riceve il diritto sul corpo, perpetuo ed esclusivo, in ordine agli atti per sé idonei alla generazione della prole» (can. 1081 § 2). Su questo elemento consensuale è costruito con rigorosa coerenza tutto l'istituto matrimoniale canonico. Con l'unione dei consensi il M. diviene perfetto, senza che occorra la consumazione. Il consenso dei contraenti, che non può venire supplico da alcun potere umano (can. 1081 § i), deve essere dato da persone che ne abbiano la capacità, e cioè che, oltre a non trovarsi in alcuno dei casi già visti costituenti impedimento, siano fornite di sufficiente capacità di intendere e di volere, e non siano quindi prive di ragione, tanto per cause transitorie (ebrietà, ipnotismo, sonnambulismo), quanto per cause permanenti (demenza, paranoia, ecc.). E ovvio che, per la validità del consenso, i contraenti non devono ignorare almeno che il M. è una società permanente tra l'uomo e la donna per la procreazione dei figli (ma tale ignoranza dopo la pubertà non si presume).
Il contratto è invalido se una o entrambe le parti escludono con un atto positivo della volontà, anche solo interno, il M. stesso, oppure ogni diritto all'atto coniugale o qualche proprietà essenziale del M. (can. 1086 § 2). Però si richiede una precisa intenzione, e cioè, come espressamente dice il CIC, un positivo atto di volontà escludente qualche proprietà essenziale del Sacramento, e non è sufficiente a determinare l'invalidità un pensiero accessorio o secondario nel senso suddetto, né il semplice desiderio né il proposito di non adempiere le obbligazioni assunte.
La validità del M. può inoltre essere infirmata, sotto l'aspetto del consenso, per altre cause dipendenti da vizi nel processo di formazione o di determinazione della volontà, oppure da discordanze tra la volontà manifestata e la volontà interna. Nella descrizione e valutazione di tali elementi, peraltro, la disciplina matrimoniale segue criteri peculiari che la differenziano nettamente da quella relativa agli altri contratti, ai cui concetti pertanto non si può d'ordinario, in questa materia, fare sicuro riferimento. Così, in ordine al visio di consenso per errore (v.) il CIC, oltre al tipico caso di errore sull'identità della persona (ove si ha piuttosto un assoluto difetto di consenso, per discordanza fra la manifestazione di volontà e la
volontà reale), considera influente sulla validità del M. solo l'errore sulla qualità che ridondi in errore sulla persona (tale sarebbe la qualità che serve a individuare la persona), o quella per cui una persona libera contragga M. con una schiava, credendola libera (can. 1085). Non invalida il consenso l'errore di diritto (error iuris) intorno all'unità o all'indis-
solubilità del M., e alla sua dignità sacramentale, anche se dia causa al contratto (can. 1084), ma solo quello consistente nell'ignoranza dell'essenza del M. (v. can. 1052).
Il consenso può anche essere violato per violenza o timore (v.) che abbia influito nella determinazione della volontà matrimoniale, purché concorrano determinati estremi. E invalido il M. contratto per violenza o timore grave ( o b sim vel motum gratiem) incluso dall'esterno ed ingiustamente (ab extrinseco et iniuste) e per liberarsi dal quale alcuno sia costretto a scegliere il M. (can. 1087). Così non è influente il timore che manchi di gravità, quale il semplice timore reverenziale verso i genitori (a meno che non si tratti di timore reverenziale qualificato, ossia intervengono minacce di gravi mali, o maltrattamenti e rimproveri, sì da rendere impossibile la vita nella casa paterna); cosi pure il timore che non provenga dall'esterno, come quello di castighi soprannaturali, ecc.; cosi infine il timore che, benché grave, sia incusso per giusta causa, ad es., per costringere il seduttore a sposare la sedotta, purché la minaccia non ecceda e perciò sia ingiusta quoad modum.
Il diritto stabilisce come regola generale che il consenso o volontà interiore (internus animi consensus) si presume sempre conforme alle parole od ai segni adoperati nella celebrazione del M. (can. 1086 § i). Tale presunzione però è iuris tantum, e quindi può vincersi dalla prova contraria con la quale si dimostri che la volontà reale era discordante da quella manifestata, il che rende il M. invalido. Tale è il caso della simulazione, che si ha quando il contraente finge esternamente di voler contrarre, esprimendo con serietà e in modo rituale un consenso, che invece internamente non ha. Sia nel caso di simulazione bilaterale, cioè quando le parti d'intesa fra loro fingano di contrarre M. per raggiungere invece un altro scopo (ad es., di conseguire un mutamento di cittadinanza, ecc.), sia nel caso di simulazione unilaterale, o riserva mentale, quando una sola delle parti simuli traendo in inganno l'altra parte ignara, il M. è invalido. Gli stessi effetti della simulazione produce lo scherzo (iocus), per quanto questa sia un'ipotesi oggi assai difficilmente avverabile.
La funzione di elemento centrale riconosciuta al consenso nel M. cristiano, fa sì che il diritto canonico prenda anche in considerazione le ipotesi in cui esso sia prestato con l'aggiunta di qualche modalità o determinazione accessoria da parte dei contraenti, che intendano far dipendere da essa la validità o la sussistenza, o il permanere del vincolo. Escluse assolutamente le condizioni di questa ultima specie, ossia le condizioni risolutive (perché contrarie al principio dell'indissolubilità), si ammette entro determinati limiti che possa condizionarsi il consenso, con effetto sospensivo del M., o con effetto di farne dipendere la sussistenza o validità, alla esistenza o meno di determinate circostanze, denominate genericamente condizioni. Esse però comprendono sia condizioni sospensive vere o proprie (e cioè la determinazione di un avvenimento futuro e incerto [v. condizione]) sia condizioni impropriamente dette, costituite dalla determinazione di fatti passati o presenti della cui esistenza le parti sono incerte,
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oppure dalla aggiunzione al consenso, come indissolubilmente connessi al medesimo, di patti riguardanti il futuro.
I loro effetti (sempre quando la condizione apposta non sia stata in seguito revocata) sono notevolmente diversi. Il CIC distingue le condizioni in de futuro e de praeterito vel de praesenti. Le condizioni proprie o relative a fatti futuri leciti, sospendono il valore del M. (can. 1092, n. 3). Pendente la condizione, la vita coniugale non è permessa; se la condizione si avvera, il M. è valido e si producono senz'altro tutti i suoi effetti, senza bisogno di rinnovare il consenso; se la condizione non si verifica, il M. è nullo. Se però si tratta di fatti futuri necessari (p. es., se domani sorgerà il sole), o impossibili (p. es., se toccherai il cielo col dito), o turpi ma non contrari alla sostanza del M. (p. es., se ucciderai) la condizione si considera come non apposta (can. 1092, n. 1). Se si tratta invece di condizioni contrarie alla sostanza del M., esse lo rendono invalido (can. 1092, n. 2). Tali sono quelle che escludono il ius in corpus, o quelle contrarie o inconciliabili coi tre bona del M.
Quanto alle condizioni improprie de praeterito vel de praesenti, il M. sarà valido o no, a seconda che il fatto dedotto in condizione sussista o no (can. 1092, n. 4). Possono in tal modo essere assunte come condizioni qualità personali dell'altra parte, la cui esistenza e inesistenza sarebbero invece irrilevanti a determinare la nullità del M. a titolo di errore, qualora non dedotte espressamente in condizione.
6. La celebrazione del M. - Il terzo requisito per la esistenza del M. valido, la celebrazione, non ha avuto una disciplina uniforme che in epoca relativamente recente. Pino al Concilio di Trento non vi era una norma generale che prescrivesse una determinata forma essenziale per la validità del M. Essa fu stabilita col celebre decreto Tametoi (sess. XXIV, c. I, de reform. motr.), nel quale, per eliminare gli inconvenienti che si verificavano per il passato, si stabili che fosse non solo illecito, ma anche invalido il M. (detto clandestino [v. sopra]) non contratto dinanzi al proprio parroco o ad altro sacerdote, con licenza di questio dell'Ordinario, e di almeno due testi. La mancata promulgazione del decreto tridentino in molte regioni fece si che esso non fosse applicabile dovunque; onde questo punto del diritto matrimoniale canonico restò regolato diversamente nei vari paesi a seconda che vi fosse stato o meno pubblicato il decreto. Tale disuguaglianza non cessò che agli inizi di questo secolo, col decreto del 2 ag. 1907, Ne temere, di Pio X, con il quale fu estesa a tutti i cattolici ed anche ai M. fra cattolici e acattolici, la forma stabilita dal Concilio di Trento. Il CIC accolse pressoché integralmente le norme del decreto Ne temere.
Prima che il M. sia celebrato deve constare che nulla osti alla sua valida e lecita celebrazione (can. 1019 § 1). A tale fine (salvo nel caso di pericolo di morte, can. 1019 § 2), è prescritta l'osservanza di certe forme preliminari : le investigazioni (v.) o processetto prematrimoniale e le pubblicazioni (v.). Adempiute queste formalità senza che risulti l'esistenza di qualche impedimento, può procedersi alla celebrazione nella forma ordinaria. Questa consisite nella espressa manifestazione del consenso dinanzi al parroco o all'Ordinario del luogo o ad un sacerdote delegato da uno di costoro e alla presenza di due testimoni. Per la determinazione della competenza ad assistere validamente e lecitamente al M. da parte del parroco o dell'Ordinario (la cui figura giuridica è propriamente quella di teste qualificato del M., ministri essendone, come noto, gli sposi) il CIC detta varie norme (cann. 10941097). Per regola generale il M. deve celebrarsi davanti al parroco della sposa se non vi sia giusta causa in contrario (can. 1097 § 2). Non si richiedono particolari requisiti per i testimoni, è soltanto necessario che abbiano l'uso di ragione e siano in grado di testimoniare sulla prestazione del consenso. I contraenti devono essere presenti o personalmente o a mezzo di procuratore (cann. 1088 § 1, 1089, 1091); è permesso l'uso dell'interprete (cann. 1090, 1091).
Oltre alla forma ordinaria della celebrazione sono ammesse, in casi eccezionali, due forme straordinarie :

(isc fr. M. Dallan, Catalogus
al tbe fingere, ringg arc., Lendre. Mil. tux. D. n. 167)
Matrimonio - Fede matrimoniale d'oro con mani intrecciate - Londra, British Museum.
e si preveda che la mancanza di uno dei suddetti ecclesiastici durerà per un mese (can. 1098); b) il M. di coscienza (v. oltre), detto anche M. segreto od occulto, che è contratto senza pubblicazioni, in segreto, davanti al parroco proprio o ad altro sacerdote delegato dall'Ordinario e a due testimoni (can. 1104). Esso deve essere autorizzato dall'Ordinario, il quale non può permetterlo se non per causa gravissima, e importa l'obbligo di serbare il segreto da parte del sacerdote assistente, dei testi, dell'Ordinario e suoi successori, e anche del coniuge, se l'altro non consenta alla divulgazione (cann. 1104, 1105). L'obbligo del segreto da parte del vescovo cessa se ne derivi scandalo o ingiuria alla santità del M. o se i genitori manchino alle loro obbligazioni verso i figli (can. i io6).
7. Effetti del M. Separazione. Scioglimento. - Dal M. valido sorgono particolari effetti giuridici, sia nei rapporti dei coniugi, sia in quello della prole. I primi sono: la creazione di un vincolo per sua natura perpetuo ed esclusivo (can. 1110); il rispettivo diritto e dovere al debito coniugale (can. 1111); la partecipazione, salvo sia diversamente stabilito per diritto speciale, della donna allo stato del marito (can. 1112); l'obbligazione gravissima di curare l'educazione della prole, sia religiosa che morale, sia fisica che civile (can. 1113). A tali effetti, detti canonici, si aggiungono anche quelli puramente civili (mere citiles) che cioè non sono, come i precedenti, essenziali al M. ed inevitabilmente connessi ad esso (ad. es., quelli inerenti ai rapporti dotali, ecc.), e che sono regolati dalla legge civile. Rispetto alla prole il M. ha inoltre l'effetto di determinare la legittimità dei figli concepiti o nati nel medesimo, salvo che la professione religiosa solenne o l'Ordine sacro vietasse ai genitori l'uso del M. anteriormente contratto (can. 1114; v. Prole).
Il M. valido rato e consumato non può essere sciolto da nessun potere umano e da nessuna causa, all'infuori della morte (can. 1118). Il M. non consumato tra battezzati o fra un battezzato e un infedele, si scioglie ipso iure con la solenne professione religiosa di uno degli sposi e, fuori di questo caso, può anche essere sciolto per di. spensa concessa dalla S. Sede per giusta causa, e sopra istanza di una sola o di entrambe le parti (can. 1119). Quanto al M. legittimo dei non battezzati, per quanto pure considerato dalla Chiesa come rigorosamente indissolubile, esso può in via di eccezione essere sciolto in seguito al Battesimo di uno dei coniugi, in favore della fede, in forza del Privilegio paolino (v.).
Il divorzio, come scioglimento del M., non è dunque ammesso dal diritto canonico (v. indissolubilità). Gli sposi possono invece per giusti motivi, sempre restando fermo il vincolo, essere liberati dall'obbligo della comunione di vita che il M. impone, mediante la sospensione della convivenza maritale o separazione (separatio; talora anche detta, nelle fonti e negli scrittori, discortioni. La legge canonica regola (cann. 1129-32) i casi e le modalità in cui può essere concessa la separazione, che non è lasciata al semplice arbitrio delle parti, ma va sempre giustificata da una giusta causa (v. coniugi, diritti e doveri dei).
8. Il M. nullo: convalidazione e dichiarazione di nullità. - Verificandosi un caso di nullità del M., in cui o le parti non vogliano ottenere o non possa farsi luogo né alla convalidazione semplice né all'altra più favorevole forma di convalidazione costituita dalla sanazione in ra-
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dice (v. convalidazione, II), le parti incolpevoli, come pure l'autorità ecclesiastica per gli impedimenti di loro natura pubblici, possono chiedere che la nullità venga dichiarata giudizialmente.
Benché nel sistema canonico non abbia luogo la distinzione, che vien fatta nella dottrina civilistica, fra M. inesistente e M. semplicemente annullabile, e quindi la mancanza di uno qualsiasi dei requisiti necessari alla valida esistenza del M. ne produca sempre la nullità assoluta (le espressioni di M. irrito, nullo, invalido, vanno intese nel CIC come sostanzialmente equivalenti), tuttavia non è lecito alle parti, anche nella certezza soggettiva della nullità del precedente M., contrarne un altro prima che di tale nullità consti in modo legittimo e certo (can. 1069 § 2). A tal fine è necessaria una pronuncia del giudice ecclesiastico, unico competente a conoscere delle cause relative al M. fra battezzati, cattolici e non cattolici, o in cui anche una sola delle parti sia battezzata (can. 1960; v. oltre: M. rato non consumato e Nullità).
II. Diritto concordatario italiano. - 1. Il riconoscimento concordatario del M. canonico. - La rilevanza giuridica del M. canonico nell'ordine statuale - già venuta meno con l'istituzione del M. civile, che aveva ridotto il primo ad un puro atto religioso destituito di efficacia giuridica - ha ritrovato ampio riconoscimento attraverso l'art. 34 del Concordato Lateranense. Con questa disposizione (integrata poi, rispettivamente, per parte dello Stato italiano da una legge applicativa in data 27 maggio 1929, n. 847, e da parte della S. Sede da una istruzione della S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti agli Ordinari in data 1° luglio 1929), si è dato vita a un complesso sistema giuridico che, riconoscendo in linea di massima efficacia civile al regolamento matrimoniale canonico per coloro che volontariamente vi si assoggettino con la celebrazione religiosa cattolica, detta particolari norme affinché tale efficacia giuridica possa essere conseguita, sia in ordine alle condizioni per la costituzione e la validità del vincolo, sia in ordine alle pronunzie di nullità o di scioglimento del vincolo stesso.
La dichiarazione fondamentale espressa nell'art. 34, che lo Stato italiano "riconosce al sacramento del M., disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili " (sostituita poi nella legge applicativa dalla più restrittiva monzione di M. "celebrato davanti un ministro del culto cattolico "producente, "dal giorno della trascrizione, gli stessi effetti del M. civile "), ha importato intanto la conseguenza che il M. civile cessasse di essere l'unica forma di M. avente efficacia giuridica di fronte allo Stato, come era nel sistema del Codice del 1865 , continuando peraltro a sussistere come forma ordinaria di celebrazione aconfessionale. Forma che resta pertanto ancora aperta, sotto l'aspetto meramente legale, a chiunque voglia adottarla, ma che per i cattolici è severamente proibita, essendo essi gravemente obbligati a celebrare il M. religioso, ed esclusivamente questo, sì che "qualora osassero contrarre civilmente saranno trattati come pubblici peccatori" (art. 1, istruzione 1° luglio 1929 della S. Congregazione Disciplina dei Sacramenti).
Altra conseguenza fondamentale è che, pur dichiarandosi equiparati agli effetti civili il M. religioso cattolico e il M. civile vi è tuttavia grande differenza fra i due, poiché il primo è regolato dal diritto canonico e il secondo dal solo Codice civile, sia in quello che concerne i requisiti per la formazione e validità del vincolo, sia in quello che concerne la competenza a trattare le controversie relative alla nullità o allo scioglimento di esso, e che è devoluta agli organi della Chiesa per i M. canonici, restando ferma quella degli organi statuali per quelli civili. Poiché poi lo Stato, disinteressandosi della eventuale celebrazione di M. semplicemente religiosi, non ammette in alcun caso l'esistenza di più di un M. avente effetti civili fra i medesimi soggetti, o fra uno di essi e una terza persona, chi sia già unito da M. civile non potrà contrarre
M. religioso con effetti civili con la medesima o con altra persona. La Chiesa poi, a ovviare la possibilità che chi abbia contratto solo religiosamente possa poi contrarre altro M. civile, non consente di regola che sia celebrato M. religioso senza effetti civili.
2. La trascrizione: natura giuridica, requisiti, forme. Affinché il M. religioso cattolico abbia effetti civili, è necessario che sia trascritto nei registri dello stato civile. Questa trascrizione, dice la relazione ministeriale sulla legge applicativa, "non è una semplice registrazione probatorio, ma costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili, giacché in mancanza di trascrizione il M. canonico rimarrebbe puramente un atto religioso e a nulla vorrebbe provarne la celebrazione"; però, una volta effettuata, la trascrizione retroagisce al momento della celebrazione. Essa deve pertanto considerarsi come la formalità al cui adempimento la legge subordina la produzione degli effetti giuridici civili del M. canonico; essa funziona non come atto autonomo ma come condicio iuris, al cui verificarsi il M. canonico produce, fin dalla sua celebrazione, gli effetti medesimi del M. civile.
La legge, pur lasciando, in conformità dell'art. 34 del Concordato, che i requisiti per l'esistenza e la validità di questo M. religioso siano regolati dal diritto canonico e sottoposti all'esclusivo apprezzamento dell'autorità ecclesiastica, stabilisce però delle norme, la cui osservanza è indispensabile affinché possa addirienirsi alla trascrizione. Perché dunque un M. canonico possa essere validamente trascritto, o possa, se comunque trascritto, conseguire e mantenere gli effetti civili della trascrizione, si richiede: a) che sia stato celebrato alla presenza di un ministro del culto cattolico (ma sulla assoluta necessità di questo requisito e pertanto sulla non trascrivibilità del M. contratto coram solis teolibus, si discute); b) che non ricorra uno dei tre casi seguenti : 1) che anche una sola delle persone unite in M. risulti legata da altro M. valido agli effetti civili; 2) che le persone unite in M. risultino già legate fra loro da M. valido agli effetti civili; 3) che il M. sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente. Soddisfatte tali condizioni il M. religioso deve essere trascritto, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle altre condizioni di esistenza o validità previste dalla legge per i M. civili, su cui quindi ogni indagine resta preclusa. Naturalmente viene anche esclusa, in sede di trascrizione, ogni indagine sulla sussistenza o meno di impedimenti o di altre cause di nullità canoniche. Questo ultimo accertamento spetta invaro all'autorità religiosa competente, che deve procedervi di regola prima della celebrazione. Poiché l'art. 34 richiede che subito dopo la celebrazione il parroco illustri ai coniugi gli effetti civili del M. dando lettura degli articoli del Codice civile relativi ai doveri dei coniugi, si è chiesto se anche qui si tratti di condizione sine qua non per la trascrizione; ma non sembra debba rispondersi affermativamente, a meno che, in qualche caso particolare, la mancanza di tale lettura risulti determinata dalla espressa intenzione di escludere gli effetti civili del M.
In relazione all'art. 34 del Concordato, il quale dispone che le pubblicazioni del M. siano effettuate oltre che nella chiesa parrocchiale anche nella casa comunale, la legge applicativa (artt. 6-7) ha dettato in proposito varie norme per la richiesta e l'esecuzione di tali pubblicazioni, l'osservanza delle quali, e conseguente rilascio da parte dell'ufficiale dello stato civile di un certificato attestante che nulla gli risulti ostare alla celebrazione, costituisce il curriculum preliminare normale da seguire per la celebrazione di un M. religioso destinato ad essere trascritto, e che ne assicura a priori la trascrizione entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'atto di M. all'ufficiale di stato civile.
3. Trascrizione tardiva. - Se peraltro questa procedura normale non sia stata seguita, la trascrizione può ottenersi ugualmente, ma previo accertamento (per cui la legge detta norme apposite) che non esista una delle tre circostanze sopra ricordate, la cui essenza costituisce condizione indispensabile per una valida trascrizione (art. 12).
La trasmissione dell'atto di M. religioso all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, è, a tenore dell'Istru-
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zione della S. Congregazione dei Sacramenti, di regola obbligatoria e il parroco deve procedervi d'ufficio entro cinque giorni, anche indipendentemente dalla volontà dei contraenti, salve determinate eccezioni consentite dalla Chiesa. Qualora però, anche all'infuori di tali eccezioni consentite, la trascrizione sia stata omessa per un'altra qualunque ragione, la legge ammette che possa venire effettuata successivamente in ogni tempo, e non soltanto a richiesta delle parti, ma di chiunque vi abbia interesse. Questo sempre che le condizioni stabilite dalla legge sussistessero al momento della celebrazione del M., e non siano venute meno successivamente. Peraltro, qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi (art. 14). Questa tardive trascrizione può essere richiesta anche nel caso in cui il M. religioso non fosse stato trascritto perché contratto da un interdetto per infermità di mente, se vi sia stata coabitazione per un mese dopo revocata l'interdizione (art. 14, cap. I; cf. art. 119 cod. civ.).
4. Annullamento della trascrizione e nullità del M. La trascrizione del M., quando sia avvenuta, può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della legge, e cioè le note tre circostanze che ostano in modo perentorio alla sua validità: precedente M. civilmente valido con una terza persona; M. civile fra le stesse parti; interdizione per infermità di mente (salva il caso di coabitazione per un mese dopo la revoca dell'interdizione). A tali impugnazioni si applicano (art. 16) le disposizioni del Codice civile, ove si determina quali siano le persone legittimate ad agire per l'impugnativa del M. civile, e che potranno dunque anche promuovere l'azione per impugnare la trascrizione del M. religioso, onde ottenerne l'annullamento. Una viva questione si è dibattuta circa la possibilità di ottenere l'annullamento della trascrizione anche per cause diverse dalle tre menzionate, e in particolare per interdizione dichiarata posteriormente alla celebrazione e trascrizione del M., o per la cosiddetta incapacità naturale prevista dall'art. 120 Cod. civ., ossia l'incapacità di intendere o di volere da parte di uno degli sposi, quantunque non interdetto all'atto del M. La tesi affermativa (a cui di fatto poteva farsi carico, tra l'altro, di aprire la via a facili frodi contro il principio della indissolubilità coniugale, specialmente se a mezzo di pronunziati di tribunali esteri), veniva giustamente respinta dalla Corte di Cassazione a sezioni unite. Effettivamente i divieti di procedere alla trascrizione e corrispondenti cause di annullamento ammessi dalla legge matrimoniale si l'art. 12 costituiscono deroghe al principio generale fissato dall'art. 34 del Concordato che riconosce al M. canonico gli effetti civili; deroghe che non possono estendersi ad altre ipotesi oltre quelle prevedute espressamente dalla legge, e per se stesse caratterizzate dal fatto che ognuna di esse prevede essenzialmente la preesistenza già accertata di un determinato stato giuridico (M. civile o dichiarazione di interdizione) ritenuto incompatibile con una trascrizione destinata a dare effetti civili a un vincolo che la legge non potrebbe ammettere. D'altra parte l'infermità mentale costituisce per sé vizio di consenso che rientra fra le cause di nullità del M. canonico, su cui sono esclusivamente competenti i tribunali ecclesiastici.
Indipendentemente dalla esistenza o meno di motivi che rendano invalida la trascrizione perché fatta contro le norme della legge civile che regolano l'istituto, può accadere che il M. religioso dopo la sua trascrizione venga dichiarato nullo dai competenti organi di giurisdizione ecclesiastica, o sia sciolto per inconsumazione, in conformità delle norme canoniche. Per questi casi il Concordato e la legge dettano le norme da seguire perché i relativi provvedimenti e sentenze ecclesiastiche divengano esecutivi agli effetti civili. Tali provvedimenti o sentenze, resi esecutivi, vanno annotati in margine all'atto di M. (art. 17 u. p.), del quale ultimo cessano pertanto tutti gli effetti civili; retroattivamente, cioè dal momento della celebrazione, nel caso di dichiarazione di nullità, e dalla data dello scioglimento, nel caso di dispensa del M. rato e non consumato. In entrambe le ipotesi, e cioè quella in cui sia annullata la trascrizione per inosservanza delle
norme della legge civile, e quella in cui sia resa esecutiva una sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del M. religioso, quando il M. sia stato contratto in buona fede, esso produce nei riguardi dei coniugi e dei figli gli effetti del M. putativo (v. oltre).
5. M. preconcordatari. - Il principio concordatario che riconosce efficacia civile al M. canonico ed alla relativa giurisdizione ecclesiastica, fu dalla legge matrimoniale esteso in parte anche ai M. anteriori. Cosi fu consentito che in date condizioni vengano trascritti M. celebrati con il solo rito religioso anche prima della legge 27 maggio 1923, per quanto con decorrenza degli effetti civili dal giorno della trascrizione e non da quello della celebrazione (art. 21). D'altra parte fu ammesso per i M. contratti con il doppio rito, civile e religioso, prima del Concordato, che la pronunzia di nullità o il provvedimento di dispensa per inconsumazione del M. religioso producano, in determinate circostanze, il loro effetto anche riguardo al M. civile contratto fra le stesse persone (art. 22).
6. Natura del riconoscimento statuale del M. canonico. Il riconoscimento degli effetti civili al M. canonico e la relativa devoluzione alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità e di dispensa hanno dato origine a una grossa questione intorno alla figura di tale riconoscimento, ossia al titolo in base al quale le norme del diritto matrimoniale canonico spiegano la loro efficacia nell'ordinamento dello Stato. Si è domandato in particolare se per effetto della norma concordataria si sia avuta o no recezione (rinvio recettizio o materiale) del diritto matrimoniale canonico nel diritto italiano, affermandolo alcuni e negandolo altri, che sostennero trattarsi invece di semplice rinvio formale o non recettizio. Altri poi opinano non potersi parlare neppure di rinvio formale, ma di un riconoscimento civile di leggi canoniche emesse dalla Chiesa nella sfera della propria autonomia, mentre altri ancora tentano diverse spiegazioni. Senza addentrarsi qui in tale questione, in gran parte accademica e resa particolarmente ardua dalla incertezza concettuale e terminologica delle nozioni di partenza, importa però rilevare che il riconoscimento dell'efficacia giuridica nell'ordinamento italiano all'ordinamento matrimoniale canonico, comunque lo si voglia qualificare o classificare, non può, per la lettera e lo spirito chiarissimi della disposizione concordataria, intendersi limitato alle norme canoniche vigenti al momento in cui fu attuato quel riconoscimento, ma si riferisce al diritto canonico come sistema autonomo, nella realtà del momento storico e nelle possibilità di sviluppo futuro, cioè quale è e quale potrebbe essere modificato in seguito dal legislatore ecclesiastico.
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