to XIV, Perrone, Ballerini, ecc., ed aveva soprattutto l'appoggio dell'uso costante e continuo dei romani pontefici. Una volta messo fuori dubbio il fatto, molte volte ripetuto, della dispensa concessa dai papi, è facile passare al diritto, data l'assistenza divina di Cristo alla sua Chiesa.
Ora esempi del genere si ebbero sotto Alessandro VI (Pastor, III, p. 506 nel caso di s. Giovanna regina di Francia, oltre l'altro caso, per più motivi però oscuro, di Lucrezia Borgia, ibid., p. 376), sotto Paolo III e Pio IV (M. da Azpilcueta, Manuale confestariorum et poenitentium, 22, 21, Roma 1573, p. 319), sotto Gregorio XIII (H. Henriquez, Theologiae moralis summa, I, II, 8, II, Venezia 1600 , p. 663 nota). Clemente VIII fece esaminare la questione del potere del papa in merito da una commissione di canonisti e teologi, che il 16 luglio 1599 si espresse favorevolmente (D. Urssia, Disceptationes ecclesiasticae, II, ivi 1724, p. 1, disc. 3, nn. 10-11). Sotto Paolo V si ebbero nuovi esempi di dispensa (P. Fagnonus, Commentaria in I lib. Decretalium, de off. iud., I, 61, ivi 1942, p. 552). Così sotto Urbano VIII (V. De Iustis, De disp. Matrim., II, 10, 17, Lucca 1726, p. 292). Sotto i papi successivi crebbero sempre più (cf. C. Cosci, De separat. tori con., I, 1, 16, 4-8, Roma 1773, p. 149; S. Pallottini, Collectio conclusionum... S. Congr. Concifli..., VII, ivi 1893, p. 542 sg.; J. Perrone, De Matrimonio christ., III, ivi 1858, p. 509 ).
Oggi l'esistenza della potestà del Romano Pontefice sullo scioglimento del M. rato e non consumato, benché non sia di fede, appartiene alla dottrina cattolica, per l'espresso insegnamento del CIC (cf. can. 249 § 3, 1119) ed il susseguente decreto della S. Congregazione dei Sacramenti del 7 maggio 1923.
b) Natura della dispensa e potestà pontificia sul rato. Non si tratta di una dispensa in senso stretto a norma del can. 80, ma in senso largo. Il Romano Pontefice infatti non agisce in nome proprio, ma in forza della potestà vicaria o ministeriale, cioè in nome di Cristo stesso, di cui fa le veci. La dispensa non avviene direttamente, rimovendo l'obbligo della legge naturale e positivo-divina, ma agendo sull'atto umano proveniente dalle libere volontà, da cui è stato causato il vincolo, con una certa remissione ex parte materiae. L'effetto è uno scioglimento dal vincolo: del tutto diversa è una sentenza di nullità.
La soluzione del M. rato è nel diritto attuale riservata al Romano Pontefice, che per se stesso immediatamente concede la grazia della dispensa. A lui è riservato anche il processo necessario per ottenerla, processo che egli ordinariamente commette ai vescovi residenziali per mezzo della S. Congregazione dei Sacramenti. Si ebbero esempi in passato di delega ai vescovi della facoltà di concedere la soluzione del M. rato ed anche teoricamente niente vieta che il pontefice eserciti la sua potestà vicaria a mezzo di altri; tuttavia, secondo l'opinione più comune, non compete ai vescovi una potestà ordinaria su tale soggetto.
Circa l'ambito della potestà pontificia nella soluzione del rato, il can. 1119 determina: «il M. non consumato tra i battezzati oppure tra una parte battezzata ed un'altra non battezzata, si scioglie... ". Di conseguenza si può sciogliere: il M. rato tra battezzati cattolici; il M. misto non consumato; il M. legittimo consumato e poi divenuto rato per il Battesimo di ambedue i coniugi; il M. contratto con dispensa da disparità di culto; il M. di due acatrolici, di cui uno battezzato fuori della Chiesa cattolica (cf. can. 1070 § I); il M. di due coniugi, di cui uno si converta, ma non voglia usufruire del privilegio paolino, né coabitare pacificamente, in favore del coniuge infedele (almeno secondo l'opinione più comune). Questa dispensa viene data dietro domanda di ambedue le parti o di una parte sola, anche se l'altra sia contraria (can. 1119). Ad essi soli spetta domandarla (can. 1973),
ma secondo un'opinione non improbabile si ammette che, in casi speciali, vi possa essere una giusta e proporzionata causa di dispensa anche quando ambedue i coniugi siano ignari della dispensa o vi si dichiarino contrari.
3. Condizioni richieste per addivenire alla dispensa. Modo di concederla. - a) Giusta e proporzionata causa. Trattandosi di un vincolo indissolubile per diritto naturale e divino, da cui il Romano Pontefice può solo dispensare per potestà vicaria, è necessario il concorso di una giusta e proporzionata causa, affinché l'esercizio della potestà avuta sia in edificazione e non in distruzione della Chiesa.
La causa deve essere ragionevole e grave : non è però richiesto che sia di pubblica utilità. Tra le giuste cause, ammesse come legittime dalla prassi, vi sono il contrasto insanabile degli animi, il timore di scandalo, di risse, il divorzio civile o la separazione legale, la prova semipiena del timore, dell'impotenza, ecc.
b) L'inconsumazione. - Il M. si dice non consumato, se tra i coniugi non è intervenuto l'atto coniugale. Quet'atto è la copula coniugale, mediante la quale si verifica fra i coniugi l'unità della carne (Gen. 2, 24; I Cor. 6, 16): tale unità non è ottenuta con gli atti incompleti, intervenuti tra i coniugi. E consumativa del M. solo quella copula che considera l'azione umana fatta secondo le leggi fisiche della natura (non quindi la copula umanistica, né la fecondazione artificiale propriamente detta), anche se non ha attuale riguardo alla generazione della prole. Da ciò ne segue che neppure per il fòro esterno e giudiziale il concepimento della prole è in ogni caso un argomento perentorio e decisivo della consumazione. Per avere la consumazione del M. l'atto deve aver luogo dopo la celebrazione del medesimo. Non è quindi consumazione il rapporto fornicario od adulterino prima del M. Una presunzione che si fonda su quanto comunemente avviene, attese le ordinarie circostanze, stabilisce che, avvenuta la celebrazione del M., se i coniugi hanno coabitato, la consumazione si presume sempre, finché non sia provato il contrario (can. 1015 § 2).
La Chiesa, annuendo benignamente alla domanda dei coniugi (chi chiede è detto oratore, l'altra parte convenuta), prende in esame il loro caso in fòro esterno, per vedere se esiste la prova della non consumazione del M., che si basa su un duplice argomento: l'argomento morale e quello fisico.
L'accertamento è fatto per mezzo di uno speciale processo amministrativo che si svolge specialmente secondo i cann. 1976-82 ed il decr. Catholica doctrina della S. Congregazione dei Sacramenti, 7 maggio 1923 (AAS, 15 [1929], p. 389 sg.), integrato dall'Istr. 27 marzo 1929 (ibid., 21 [1929], p. 490 sg.) della stessa S. Congregazione e dal decreto del S. Uffizio 12 giugno 1942 (ibid., 34 [1942], pp. 200-202). Nel diritto anteriore norme specifiche per lo scioglimento del rato erano contenute nelle Istruzioni della S. Congregazione del Concilio, 22 ag. 1840 e del S. Uffizio nel 1858 (P. Gasparri, CIC Fontes, IV, Roma 1926, nn. 846, 1976); oltre ad altre prescrizioni generiche, reperibili nei documenti riguardanti i processi matrimoniali in genere.
Gli argomenti che servono per scoprire la verità in queste cause sono principalmente: 1) la confessione giurata dei due coniugi, che forma solo l'inizio e la base in favore dell'inconsumazione del M. (can. 1975 § 2; reg. 50-57); 2) la deposizione dei cosiddetti testimoni septimae manus (normalmente 7 da una parte e 7 dall'altra, scelti di preferenza tra consanguinei ed affini), e quella di testi indotti d'ufficio (prevalentemente testi de scientia) oppure dietro istanza delle parti : deposizione costituente un argomento di credibilità che aggiunge valore alle deposizioni dei coniugi (cann. 1975 §§§ 1-2: reg. 58-63, 66-74); 3) l'esame corporale fatto dai periti nel modo determinato dal CIC (cann. 1976-81) e dall'Istruzione (regg. 84-95), a meno che dalle circostanze non risulti inutile. Questo esame deve rilevare quello stato anatomico del corpo in generale e degli organi genitali in specie che è proprio di una donna che non abbia ancora avuto completa congiunzione carnale. Può essere esteso anche al-
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l'uomo nei casi di sospetta impotenza (reg. 84 § 2); 4) documenti autentici, pubblici o privati, anche extragiudiziali, di qualsiasi genere, che spieghino e corroborino le deposizioni fatte (reg. 75-78); 5) indizi e presunzioni (can. 1825 ; reg. 65, 79-83), che possono essere lievi, gravi e gravissime.
La S. Sede, pur riservando a sé la concessione della dispensa, ordinariamente affida l'istruttoria del processo ai vescovi competenti per territorio (l'istruttoria è condotta da un unico giudice con intervento del difensore del vincolo e di un attuario (cann. 1966-67, reg. 21-30) e si conclude con il voto del vescovo) e l'esame, a seconda dei casi, alla S. Congregazione dei Sacramenti, in via normale (can. 249 § 3), alla S. Congregazione per la Chiesa orientale (che ha dato in merito una propria istruzione, in data 10 giugno 1935: AAS, 32 [1935], p. 333 sgg.), se una od ambedue le parti appartengono al rito orientale (can. 257 § 2), alla S. Congregazione del S. Uffizio, nel caso che almeno una parte sia acattolica (can. 247 § 3 : risposta del 18-27 genn. 1928, AAS, 20 [1928], p. 75), ad una commissione speciale, costituibile a norma del can. 1962, al Tribunale della S. R. Rota (can. 249 § 3) sempre per delegazione, almeno ex iure, a norma del can. 1963 § 2 (qualche autore non esclude anche il ricorso alla S. Penitenzieria, tramite l'autorità che avesse gia istruito il processo, nel caso di fatto veramente occulto, di cui non si possa trattare in fòro esterno: cf. can. 285 S. 1).
Se durante un processo di nullità, per impotenza o per altro titolo, incidentalmente sorgesse il dubbio molto probabile della inconsumazione, è data facoltà ai coniugi di domandare la dispensa dal rato ed il giudice, in caso, beneficia di una delegazione a iure per l'istruttoria (can. 1963 § 2 : reg. 3-4). Il rescritto viene spedito in forma graziosa (divenendo quindi esecutive per se stesso) dal prefetto della S. Congregazione dei Sacramenti o da altro cardinale che lo sostituisca, e dal segretario o sottosegretario della stessa S. Congregazione (reg. 102). Se le circostanze esposte non rispondono alla realtà, la dispensa pontificia è nulla, il M. non è sciolto, e tutti i M. eventualmente contratti in seguito non hanno nessun valore (reg. 103, can. 41).
Il rescritto di dispensa dal rato porta con sé una particolare concessione: la dispensa dall'impedimento del crimine (v.) nella forma proveniente dall'adulterio con promessa o con attentato di M. (can. 1053 : reg. 104, decr. S. Congregazione dei Sacramenti, 3 giugno 1912). Effetto della dispensa è la soluzione del vincolo e la libertà di nuovamente contrarre, salvo il caso di aggiunta di clausola impediente nei confronti del coniuge dubbiancente impotente (vetito viro - vel mulieri - transitu ad alias nuptiati. Seguono tutti gli altri effetti giuridici, ma ex nunc (dal momento della soluzione da parte del romano pontefice), non ex tunc.
c) La dispensa dal M. non consumato nel diritto concordatario italiano. - Lo Stato italiano riconosce la competenza dei tribunali e dicasteri ecclesiastici in materia di dispensa dal rato. Per l'esecuzione, i provvedimenti, con i relativi decreti del S. Tribunale della Segnatura, devono essere trasmessi alla Corte d'appello, competente per territorio, la quale con ordinanza li renderà esecutivi agli effetti civili, disponendo che siano annotati nei registri dello Stato civile, a margine dell'atto di M. (Concordato con l'Italia, 11 febbr. 1929, art. 34 : legge 27 maggio 1929, n. 847 all'art. 17).
Il riconoscimento è esteso anche ai M. civili, contratti prima dell'entrata in vigore della predetta legge (ibid., art. 22), esigendosi però in questi casi (e qui è il contrasto con le norme canoniche) la domanda di ambedue i coniugi. Si deve inoltre notare che l'art. 34, come la legge italiana di applicazione, parlano solo di dispensa - dal M. rato e non consumato -. Tuttavia la dottrina, dissipata ormai qualche voce contraria, è concorde nell'includere nella dizione anche la dispensa del M. solo non consumato, senza essere rato, e lo scioglimento per effetto di professione religiosa solenne (cf. A. Piola, Lo scioglimento del M. per inconsumazione, in Diritto ecclesiastico, 14 [1934], pp. 272-73, 274 nota 9, ove sono ci-
tati anche gli autori contrari). Inoltre, sebbene la legge civile non precisi espressamente il tempo in cui bisogna considerare sciolto anche il M. civile, si dovrà considerare lo scioglimento di questo come avvenuto contemporaneamente a quello canonico e non dalla data del provvedimento della Corte d'appello, perché la legge italiana non può limitare l'efficacia del provvedimento della S. Sede (cf. C. Rebuttati, L'ordinamento matrimoniale concordatario, in Diritto ecclesiastico, 50 [1939], p. 539; contra: M. Falco, Corso di diritto ecclesiastico, II, Padova 1938, pp. 219-22).
Altre controversie sono sorte nella giurisprudenza italiana in materia. Una prima in merito alla possibilità del tutore dell'interdetto per infermità di mente o del curatore dell'assente di presentare la domanda richiesta per la esecutorietà della dispensa pontificia agli effetti civili. Gran parte della dottrina è contraria, dato il carattere personalissimo della facoltà che hanno i coniugi di inoltrare domanda di scioglimento (art. 22 legge cit.), ma si ha qualche sentenza in contrario (Corte d'appello di Bologna, dic. 1934, in Diritto eccles., 46 [1935], p. 22). Un'altra controversia si ha in merito alla possibilità dei coniugi di revocare il consenso, precedentemente espresso nella domanda alla S. Sede, al momento della proposizione della formale domanda alla Corte d'appello, arrestando così l'esecutorietà della sentenza (cf. C. Rebuttati, op. cit., p. 541 sg .).
Si è anche chiesto se la domanda di ambedue i coniugi sia richiesta soltanto per ottenere l'esecutorietà in sede di volontaria giurisdizione, rimanendo la possibilità per la parte sola richiedente di esigarla in contraddittorio con l'altra in via contenziosa. La distinzione, negata da alcuni, è ragionevolmente accolta da altri (cf., ad es., L. Capalti, La funzione giudiziaria negli effetti civili dei M. pre-concordatarii, in Föro italiano, 55 [1930, I], p. 579 sg.; contra: F. Vassalli, Il fóro civile e il fóro eccles. nelle questioni di nullità... in Riv. di dir. proc. civ., 7 [1930, 11], p. 310 sg.). Si è poi chiesto se la domanda dei coniugi debba essere rivolta direttamente alla Corte d'appello o possa anche venir trasmessa a questa dall'autorità ecclesiastica (in questo secondo senso: L. Capalti, Istanza di parte e trasmissione d'ufficio negli effetti civili dei M. prec., in Diritto eccles., 41 [1930], p. 453 sg.; contra: A. C. Jemolo, Tribunali della Chiesa e tribunale dello Stato nel regime degli Accordi Lavoramenti, in Archicio giuridico, 102 [1929], p. 138 sg.).
La giurisprudenza italiana non si sa dare ancora esatto conto della natura dello scioglimento del M. non consumato, che, essendo nuovo per essa, non può essere ridotto ad istituti consimili del diritto civile. Certo tale dispensa non può essere considerata come una causa dichiarativa di nullità, né ridotta allo scioglimento per morte, né venir assimilata a sentenza di divorzio; ma è da considerarsi come un istituto a sé, quale viene considerato dalla Chiesa nel suo CIC. Ne viene di conseguenza che ad essa bisogna attribuire quella natura ed efficacia propria del diritto canonico, senza ricorrere all'analogia con altri istituti consimili.
Anche le questioni sugli effetti, su cui sono sorti diversi orientamenti sia in giurisprudenza che in dottrina, vanno risolte alla luce di questi principi, per non cadere in illogicità ed incongruenze. Così occorrerà concludere che la prole nata extra torum, prima della dispensa dal rato, conserva il carattere di adulterina e quindi non è riconoscibile per susseguente M., mentre è senz'altro riconoscibile quella nata da rapporti extraconiugali dopo la concessione della dispensa (cf. cann. 1116, 7053); che le donazioni propter nuptias di un M. sciolto per dispensa, sono repetibili a norma dell'art. 785 Cod. civ. ital. perché fatte in previsione di un M. duraturo ed indissolubile, che viene a mancare. Lo stesso si dirà delle donazioni tra coniugi prima della dispensa, a tenore dell'art. 781 Cod. civ. ital. Repetibili sembrano essere fin dall'inizio anche i frutti della dote, mentre non lo sembra la tassa di registro corrisposta per assegni fatti in considerazione del M.
In altro campo, in sede penale, si dovrà dire che costituisce reato di adulterio o di concubinato (artt. 559 -
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560 Cod. pen. ital.) la congiunzione carnale con altra persona, vincolata da valido M., di poi dispensato: lo stesso si dirà per il reato di bigamia (art. 556). Si dirà che il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 Cod. pen. ital.) sussiste, se compiuto nel tempo tra la celebrazione del M. e la dispensa.
BibL.: Oltre i trattati, anche classici, de matrimonio o de dispensationibus ed i commenti al CIC per la parte sia dogmatica che processuale, cf.: J. Fahrner, Geschichte der Eheschreibung in kan. Recht, I. Geschichte des Unauflöslichkeitsprinzips und der vollkommenen Scheidung der Ehe, Friburgo in Br. 1902; J. Marti y Miralles, Convalidación y disolución de M. por dispensa pontificia, Barcellona 1903; A. Vermcersch, Adnotationes in Decretum S. C. de disciplina Sacr., 7 mali 1923, in Periodica de re can. et morali, 12 (1924), p. 104 sgg.; C. Clement, Sobre disolución de matrimonio, in Razón y fe, 89 (1929), pp. 439-49; S. Gaudenzi, Contributo alla disciplina civile della dispensa del M. rato e non consumato in relazione alla nuova legge 27 maggio 1929 n. 847, in II dir. eccles., 41 (1930), pp. 309-20; G. Forchiolli, Sulla trascriz. della dispensa del M. rato e non consumato, in Riv. di dir. primato, 1 (1931, 11), p. 181 sgg.; L. Bender, Matrimonium ratum et non consumatum - consilia practica, in Nederlandische Katholieke Stemmen, 31 (1931), pp. 331-35; J. Dauvillier, Le Mariage dans le droit classique de l'Eglise depuis le décret de Gration (1190) jusqu'à la mort de Clément V (1312), Parigi 1933, passim; G. Roudié, Les exceptions à la théorie de l'indissolubilé du Mariage en droit canonique, Tolosa 1933; J. Claes, Les dérogations à la loi de l'indissolubilité du Mariage, in Collectanea Machinensis, 23 (1934), pp. 609-20; G. Buttignoni, Il processo inconsummationis matrimonii - norme pratiche, in Polestra del clero, 13 (1934, 1), pp. 107-10; M. Clamari, Gli effetti civili della dispensa da M. rato e non consumato, in Riv. di dir. priv., 5 (1935, 11), pp. 206-30; C. Bernardini, Amotazioni all'istr. del 7 maggio 1923, della S. Congr. dei Sacr. ed a quella del 10 giugno 1935 della S. Congr. per la Chiesa orient., in Apollinaris, 8 (1935), pp. 301-49; U. Bassano, La dispensa del M. rato e non consumato ed i poteri del curatore dell'assente, in Riv. di dir. matr. ital., 3 (1936), p. 103 sgg.; G. Ferraglio, Decorrenza della efficacia civile della dispensa pontificia del M. rato..., ibid., 3 (1936), p. 305 sgg.; M. Di Nola, I doni fra i fidanzati e la dispensa dal M. rato e non consumato, in Föro italiano, 1 (1937, 1), p. 450 sg.; V. Politi, Alcuni nuovi rilievi intorno alla natura ed agli effetti della dispensa pontificia da M. rato e non consumato, in Il diritto eccles., 48 (1937), p. 269 sgg.; P. Fedele, Sulla pretesa analogia, agli effetti meramente civili, tra dispensa del M. rato e non consumato e dichiarazione di nullità del M., in Arch. di dir. eccles., 1 (1939), p. 246 sgg.; J. Lerouge, Une des survivances de la doctrine de Gration sur la formation du lieu matrimonial. La dispensatio super Matrimonium ratum et non consummatum, Parigi 1939; St. Woywod, Dissolution of the bond of non-consummated Marriage by solemn religious profession, in The homiletic and pastoral review, 39 (1939), pp. 1090-95; A. da S. Elia a Pianisi, La dispensa dal M. rato e non consumato, Roma 1943; J. Casoria, De processu canonico super M. rato et non consummato, in Monitor ecclesiasticus, 75 (1950), pp. 103-108.
Pietro Palazzini
VIII. Uso del M. - 1. Principi. - L'uso del M., anche dopo il peccato originale, nonostante il fervore della concupiscenza che ad esso si accompagna, è del tutto onesto (cf. Gen. 1, 28; cann. 1111, 1081 § 2, IOI§ § 1).
La rettitudine obiettiva di tale uso è necessariamente subordinata alle finalità intrinseche del M. e alla gerarchia degli stessi fini. Pertanto, essendo la procreazione e l'educazione della prole alla base dell'ordine da Dio stabilito per l'incontro dei due sessi, tutto ciò che si dimostra a quest'ordine direttamente contrario, privando l'atto coniugale della sua naturale tendenza alla generazione, è intrinsecamente illecito, e quindi per nessun motivo giustificabile. Al contrario, ove quest'ordine sia rispettato, l'atto non è illecito, anche se infecondo, potendo egualmente raggiungere le altre finalità che lo giustificano.
E infatti da tener presente, a tale riguardo, che all'uomo è imposta l'osservanza dell'ordine, non già il raggiungimento del fine cui esso tende : ciò infatti non dipende solo dall'azione dell'uomo, ma anche da quella della natura, la quale non solo non è sottoposta all'arbitrio dell'individuo, ma sfugge molte volte alla sua stessa conoscenza.
La considerazione obiettiva non è la sola ad influire sulla valutazione etica concreta dell'uso del M. nei casi singoli : come in tutte le altre attività dell'uomo, è necessario tener presenti le circostanze dell'atto; sotto l'aspetto soggettivo è preminente la considerazione del fine.
2. Alcune applicazioni. - A richiesta dell'altro coniuge si è obbligati alla prestazione del debito coniugale sotto pena di peccato grave (I Cor. 7, 3), il rifiuto è soltanto peccato veniale (a meno che l'altro coniuge non venga esposto al pericolo di incontinenza), quando la parte richiedente rinuncia facilmente alla sua domanda, - la prestazione è soltanto differita per breve tempo, oppure il rifiuto avviene di rado. Di più, a volte, il rifiuto può essere legittimo, data l'esistenza di determinate cause scusanti, quali l'adulterio volontario e non condonato dal richiedente, la grave trascuratezza negli obblighi di mantenimento della famiglia, la mancanza anche temporanea dell'uso di ragione, l'esagerazione nelle richieste.
Nell'uso del M. non si può non tener conto, anche in ragione della sua finalità primaria, della sanità fisica della prole futura e dei diritti della prole concepita. Il giudizio nei singoli casi va fatto tenuto conto di tutte le circostanze.
Si può, in genere, dire che quanto più grave è il pericolo ed il danno che si teme, tanto più grave deve essere la causa che ne giustifichi la permissione. Così, a parità di condizioni, il probabile danno della prole già concepita pesa di più sulla valutazione etica dell'atto che non il probabile danno del futuro prodotto del concepimento; e ciò sia per la stessa incertezza di questo, sia perché non si può parlare di lesioni di diritti di chi ancora non esiste; ché anzi, se si dovesse tener conto unicamente di un tale futuro soggetto, si potrebbe, nei suoi confronti, applicare il principio melius est esse quam non esse. Senonché c'è anche da tener conto della sanità della stirpe, ossia del bene comune; e qualora alla prole futura si possa provvedere in maniera migliore, la stessa primaria finalità del M. impone che a ciò si badi.
Altra circostanza da valutare per il retto uso del M. è il pericolo di danno per la salute di uno dei due coniugi. Anche in questo caso, in cui non urge il diritto derivante della mutua traditio propria del M., la soluzione concreta delle innumerevoli situazioni che possono crearsi va ricercata nella prudente applicazione dei principi, che disciplinano l'attività umana e ne definiscono la responsabilità. Soprattutto è necessario non perder mai di vista la gerarchia dei valori e l'ordine della carità.
Una questione assai dibattuta in questi ultimi tempi è quella relativa alla liceità della cosiddetta continenza periodica, ossia all'uso del M. riservato ai periodi o cicli che, secondo alcuni calcoli e particolari teorie, si prevedono infecondi (tempo agenesiaco); su questo punto v. STERILITÀ.
Di natura assai diversa è la continenza temporanea, suggerita dal concorde desiderio degli sposi di dedicarsi più liberamente alla preghiera, cui si riferisce il discreto consiglio dell'Apostolo, seguito, però, immediatamente dal prudente richiamo alla concreta ed ordinata realtà della vita ( « ma poi di nuovo sino come prima»), affinché non si muti in tentazione ciò che era ordinato al perfezionamento dello spirito (I Cor. 3-6). Sulla liceità della fecondazione artificiale, v. l'apposita voce. Sulla liceità del l'uso del M. in caso di dubbio valore del contratto, v. conVALUAZIONE; in caso di voto, v. sotto questo esponente.
3. Peccati dei coniugi. - Tutto ciò che non è effettivamente ordinato o non è obiettivamente ordinabile al fine primario stabilito da Dio per l'unione dei due sessi, costituisce una violazione sostanziale dell'ordine ed è quindi peccato. Trattandosi, d'altra parte, di ordine essenziale per l'uomo, dato che dipende dal medesimo la conservazione e propagazione del genere umano, il peccato è grave, perché direttamente ed essenzialmente opposto alla carità.
L'ordine può essere violato sia nell'ambito della vita coniugale ed in contrasto con i suoi diritti e le sue leggi, o al di fuori di essa (v. Lussuria). Nell'ambito della vita coniugale costituiscono colpa grave tutte le pratiche anticoncezionali, malthusiane, qualunque sia il mezzo o il
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modo usato per rendere sterile l'unione. La loro diretta opposizione al fine primario del M., le rende intrinsecamente illecite, e quindi ingiustificabili, qualunque sia il motivo che le suggerisca (v. neo-maltrusiamismo).
Quanto poi al coniuge innocente, il quale non di rado soffre il peccato piuttosto che esserne causa, egli non commette colpa, se, per ragione veramente grave, permetta la perversione dell'ordine dovuto, purché l'atto non sia fin dal principio intrinsecamente corrotto, ma ripeta la sua malizia dalla successiva frode dell'altro coniuge, e purché, memore anche in tal caso delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato. Che se, invece, l'atto fosse fin dal principio intrinsecamente visato, è dovere opporvisi positivamente e respingere l'insidia non altrimenti che qualsiasi altro attentato alla virtù.
Qualunque esperienza extra-coniugale da parte di uno dei due coniugi, anche se incompleta, è colpa grave e costituisce il peccato specifico di adulterio (v.). E siccome non può considerarsi estraneo al M., ossia alla mutua traditio, l'affetto, che anzi esso ne è l'elemento spirituale ed in un certo senso principe, la fedeltà coniugale può essere tradita anche solo spiritualmente, mediante relazioni affattive di ordine non sessuale con altre persone (adulterio spirituale).
Bial.: v. i trattati di teologia morale, de matrimonio, o le trattazioni particolari de castitate et de vitiis appositis, ed es., H. Noldin, Summa theologiae moralis, Complementum: de castitate, 32* ed. di G. Heinzel, Innsbruck 1948, p. 59 sgg. E inoltre : D. Linder, Der Usus matrimonit, Monaco 1929; St. Carton de Wiart, Tractatus de peccatis et vitiis, Malines 1932, pp. 134-36; A. Gougnard, Les consignements de l'encycl. "Cacti connadol", in Collectanea Mechlin., 9 (1932), pp. 4-23; J. De Mesmaecker, De moralitate actus positi propter delectationem, ibid., 13 (1939), pp. 288-93; B. Ziermann, Abuma matrimonii, in Theol. grade, Quartalschr., 92 (1939), pp. 304-309; E. Boissard, Questions théologiques sur le Mariage, Parigi 1948, p. 71 sgg.; J. C. Messerger, Two in one flesh, Londra 1949; A. Mitterer, Elternschaft und Gattenschaft nach dem Weltbild des bl. Thomas von Aquin und dem der Gegenwart, Vienna 1949; J. Fuchs, Die Sexualethik des heil. Thomas von Aguin, Colonia 1949; A. Niedermeyer, Handbuch der speziellen Pastoralmedizin, II. Ehe und Sexualleben, Vienna 1949.
Pietro Palazzini
## V. Liturgia del M.
Nella Chiesa cristiana antica non esisteva un rito speciale per la celebrazione del M. Gli sponsali e le cerimonie nuziali si svolgevano senza l'intervento attivo di un sacerdote, in famiglia, con il rito usato nella vita civile. Soltanto, in sostituzione del sacrificio pagano, si aggiunsero in presenza dei fedeli la Messa e la benedizione solenne nuziale. Più tardi, il contratto matrimoniale si fece con l'intervento del sacerdote, prima fuori, poi dentro la chiesa, la quale innovazione si traeva dietro gli antichi riti nuziali. Nel rito attuale dunque si distinguono due parti : la prima è costituita dai riti che accompagnano e solennizzano la manifestazione del consenso, la seconda, complementare, si compone della Messa e della benedizione.
Già s. Ignazio martire desidera che il M. dei cristiani si faccia con il consiglio del vescovo (secondo H. Lietzmann, anche con l'intervento attivo di lui). Tertulliano (Ad uxor., 11, 8) distingue bene l'approvazione del M. da parte della Chiesa ("Ecclesia conciliat"), l'offerta degli sposi ("confirmat oblatio") e la loro benedizione ("obsignat benedictio"), cioè gli sponsali familiari approvati della Chiesa, e la Messa con la speciale benedizione nuziale; accenna all'anello pronubo, al bacio degli sposi, alla coronazione e all'accompagnamento nella casa dello sposo. S. Ambrogio parla del velo (flammeum) che si impone alla sposa. Da questo velo, l'azione vien denominata "velatio nuptialis", ed anche la voce "nuptialis» sembra derivarsi da questa azione "nubere" ("obnubilatio"). I Sacramentari offrono non i riti, ma le preghiere della Messa nuziale e della benedizione; ad es., il cosiddetto Sacramentario Leoniano, il Gelasiano antico, contenuto nel cod. Reginensis 316 della Biblioteca Vaticana.
La prima descrizione dei riti si trova nella risposta del papa Niccolò I (m. nel 867) si Bulgari (Responsa ad

(lat. Bruckmann)
Matrimonio - Il M. Dipinto di G. M. Crespi dalla serie dei Sacramenti (1712) - Dresda, Pinscoteca.
consulta Bulgarorum, 3). Si distinguono gli atti preliminari e gli atti complementari. Gli atti preliminari che si facevano a casa contengono tre cose : a) gli sponsali, cioè la promessa mutua del futuro M., la manifestazione del consenso dei fidanzati e dei genitori, b) la consegna delle attre, ossia dell'anello dello sposo alla sposa, c) la sottoscrizione dei patti in presenza dei testi, la consegna delle tavole nuziali o assegnazione della dote. Gli atti complementari o le parti propriamente nuziali sono: a) la celebrazione della Messa davantiai fidanzati che prendono parte alla offerta ed alla Comunione, b) la benedizione congiunta con la velazione, c) all'uscita di chiesa, la coronazione. Tutti questi riti corrispondono bene ai riti degli antichi Romani, cioè ai riti degli sponsali, della preparazione al M. ed ai riti del M. stesso. La Chiesa ha accettato i costumi già in uso, purificandoli da ciò che era sconveniente e rendendoli più augusti. Ma questi riti erano soltanto la solennità del M., la solennizzazione del M. contratto fuori della chiesa per «il solo consenso reciproco» (Niccolò I).
Questi riti si osservano anche oggi nella celebrazione del M., con questa differenza che il rito del M. oggi comprende tanto i riti degli sponsali quanto quelli nuziali. Particolare rilievo ha la manifestazione del consenso, l'unico elemento sostanziale del M. Nei tempi antichi, sia precristiani che cristiani (ad es., da papa Niccolò I), il consenso si dava tra le cerimonie degli sponsali, non tra quelle delle nozze. Ma dopo il rooo (non si sa precisare quando), si incominciò ad introdurre la manifestazione esplicita del consenso nell'atto del M. stesso, con una certa varietà : o i contraenti pronunciavano (o da soli o insieme con il sacerdote benedicente) il consenso, o il sacerdote interrogava (una o tre volte) i contraenti ed essi rispondevano. All'interrogazione e risposta dei contraenti il sacerdote aggiungeva una formola solenne di ratifica in nome di Dio: "Ego coniungo vos in matrimonium in nomine..." (E. Martène, Ordo Rotomag. sec. XIII, in Antiquae Ecclesiae ritus, II, p. 367).
Un rito usato già dagli antichi, non ricordato da
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papa Niccolò I, era la congiunzione delle destre. In Tob. 7, 15 Raguel congiunge le mani di Tobia e Sara; presso i Romani nel giorno della solennità del m., la «pronuba» diceva agli sposi di darsi le mani. Anche oggi, nella Chiesa, alla manifestazione del consenso, il sacerdote dice agli sposi di darsi la destra; poi, secondo alcuni riti, egli li avvolge con la stola, pronuncia le solenni parole della ratifica ed asperge con l'acqua benedetta. La consegna dell'anello, presso i Romani ed anche sotto papa Niccolò I, facendo parte degli sponsali, passò tra le cerimonie del M., prima o dopo il consenso; il sacerdote benediceva l'anello, lo consegnava allo sposo per infilarlo al dito della sposa e poi ratificava il consenso. In alcune regioni non solo lo sposo mette l'anello alla sposa, ma anche la sposa allo sposo.
L'intervento della Chiesa alla celebrazione del M. cominciò quando cessò il M. tutorio, ossia quando la sposa stessa poteva darsi in M. senza l'intervento del tutore nato, cioè del padre. Una triplice fase si deve rilevare: il M. davanti o fuori della chiesa in presenza di un sacerdote che recitava un'orazione, poi con l'intervento del sacerdote come tutore eletto invece del tutore nato, e finalmente con l'intervento del sacerdote per constatare e domandare la manifestazione del consenso. Dal sec. xir sinodi o concili locali (Treviri 1227, Praga 1350, Magdeburgo 1370) proibiscono i M. laicali senza l'intervento della Chiesa. Finalmente il Concilio Tridentino prescrive l'assistenza del parroco; il nuovo CIC (can. 1095 § I ad 3) ordina che il parroco domandi e riceva il consenso ("requirant excipiantque contrahentium consensum c). L'atto di M. si compone di due parti: a) dell'interrogazione del sacerdote in ordine alla manifestazione del consenso, b) del consenso stesso degli sposi. L'anello sponsalizio è divenuto anello nuziale e coniugale. Seguono le parti religiose e complementari, la Messa e la benedizione solenne nuziale. Prima si diceva la Messa votiva, ad es., della S.ma Trinità, aggiungendovi le orazioni proprie per gli sposi, poi la Messa votiva pro sponsis. La benedizione nuziale, prerogativa delle prime nozze della sposa, si trova già negli antichissimi Sacramentari; si faceva dopo il Pater noster. Durante la benedizione s'imponeva alla sposa il velo, la cerimonia più appariscente del M. presso gli antichi Romani, ritenuta anche dagli sposi cristiani, mentre poi andò cedendo il primo posto alla consegna dell'anello. Ed anche la cerimonia, assai antica, dell'incoronazione degli sposi con fiori scomparve; si compiva dopo la Messa, quando gli sposi uscivano di chiesa. Oggi vive nei fiori, con cui si suole adornare la sposa nel presentarsi alla chiesa. Dopo il Benedicamus Domino, il sacerdote pronuncia di nuovo una benedizione speciale agli sposi per la loro fallidità terrena ed eterna. Dove si sono conservati riti speciali o locali nel contrarre il M., si possono adoperare.
Un rito antico è la benedizione e l'uso della bevanda nuziale, presentata agli sposi come simbolo della carità cristiana. Alla sera del giorno nuziale vien poi benedetto il loro talamo, usando fin dal sec. x una formola che si trova già nel Messale di Bobbio (sec. viII).
BbL.: J. J. Freisen. Eheschliessungsrecht in Spanien, Grossbritannien und Jeland und Shandinavien in geschichtlicher Entwicklung mit Abdruck vieler alter Urkunden dargestellt, Paderborn 1918-19; W. Lüdtke, Ordines ad facienda sponsalia, in Festgabe f. Rich. Haupt, Kiel 1922, pp. 95-128; L. Duchesne, Origines du culte chrétien, 3° ed., Parigi 1925, pp. 449-55; L. Gougaud, Le rituel nuptial dans le passé in La vie et les arts liturgiques, 12 (1925-26), pp. 247-56, 310-17; F. Ravanat, Di alcuni usi della benedizione nunziale, in Perfice numur. 4 (1929), pp. 814-18; 5 (1930), pp. 16-18; L. Eisenhofer, Handbuch der hath. Liturgik, II, Friburgo in Br. 1933, pp. 408-17; L. Anné, La conclusion du Mariage dans la tradition et le droit de l'Eglise latine jusqu' au VIe siècle: II. Les solemnités de la célébration du Mariage, in Ephemerides theol., 12 (1935), pp. 523-37; P. Albrigi, Sacra liturgia. I Sacramenti e i Sacramentali, Vicenza 1940, pp. 345-52; E. Dekkers, Tertullianus en de geschiedenis der liturgie, Greveningen 1947, pp. 230-34.
Pietro Siffrin
M. nelle litigiGIE ORIENTALI. - Nei riti matrimoniali odierni si vedono ancora chiaramente distinte, sebbene congiunte, le due antiche parti che li compongono : la prima può chiamarsi fidanzamento, sposalizio ed è caratterizzata dalla tradizione dell'anello;
la seconda sono le nozze con il rito particolare dell'incoronamento.
Anticamente, e ancora recentemente nel mondo semitico, queste due parti erano celebrate separatamente e poteva intercorrere fra le due cerimonie un tempo assai lungo, anche di molti anni. E quel fidanzamento non era una promessa rescindibile di un futuro M., ma con quel rito si aveva l'inizio del M. già con la sua proprietà di indissolubilità, mentre il diritto di coabitazione si otteneva soltanto con il rito dell'incoronamento. Prima ancora di procedere al rito dell'anello, il sacerdote si assicurava del consenso degli sposi; in Occidente questa espressione del consenso seguito dal rito dell'anello diventò il rito sacramentale, perché il consenso di due cristiani costituisce il concreto elevato alla dignità di Sacramento, e la benedizione nuziale data durante la S. Messa fu considerata come un sacramentale non obbligatorio. Al contrario in Oriente anche l'incoronamento è stato riguardato sempre almeno come una conditio sine qua non del Sacramento, e il nuovo Codice orientale (can. 85 \ 2 ) tiene conto di questo concetto dove esige per la validità del M. l'intervento del sacerdote adcistentis ac benedizentis (cf. AAS, 41 [1949], p. 107).
Nel rito bizantino, secondo l'Eucologio dei Greci, la prima parte è composta dalla grande colletta con domande speciali seguita da due preghiere, poi dalla tradizione degli anelli con una formola, e da una preghiera finale. La seconda parte comincia anche con la grande colletta, con altre domande speciali, seguita da tre preghiere nuziali; allora il sacerdote impone le corone con una formola e dà una triplice benedizione; dopo questo si ha una specie di Messa dei presantificati, cioè: Epistola, Vangelo, Litanio, Pater Noster con preghiera d'inclinazione, anticamente l'ammonizione: «Praesantificata sanctis» con la S. Comunione, oggi la sunsione di una coppa di vino; segue la processione intorno alla tavola davanti alla quale si fa la cerimonia, poi la deposizione delle corone, ciò che anticamente si faceva l'ottavo giorno dopo il M.; ancora due preghiere, il bacio dei novelli sposi e il congedo.
L'Eucologio di Benedetto XIV (Roma 1754), nella rubrica iniziale, prescrive al Sacerdote di interrogare gli sposi sul loro libero consenso. Il Trebnik dei Russi e dei Serbi dà la formola di tale domanda ma la pone all'inizio della seconda parte (la prima volta nel Trebnik di Moghila, Kiev 1646). Nel Trebnik dei Ruteni (dall'edizione riformata di Leopoli 1720 in poi) la struttura del rito fu sconvolta (soppressione della prima parte) ma un rito abbreviato dell'anello è intercalato fra le preghiere nuziali e si aggiunge un giuramento sul libro del Vangelo prima dell'incoronamento); il Malii 'Trebnik di Roma (1946) ristabilì la netta divisione fra le due antiche parti.
Negli altri riti orientali, sebbene molto diversi fra loro, si può osservare uno sviluppo, che sembra oggi esagerato, di preghiere e di inni nella cerimonia dell'incoronamento, ma che mette bene in rilievo la solennità di questo atto costitutivo della famiglia cristiana.
BbL.: I testi liturgici si trovano nel libro corrispondente al Rituale Romano. Una versione francese del rito bizantino in F. Mercenier-F. Paris, La Prifre des Eglises de rite byzantin, Chevetogne 1947, pp. 397-414. Per gli altri riti una versione latina in H. Denzinger, Ritus Orientalium..., II, Würzburg 1664, pp. 367-479; J. Dauvillier-C. de Clercq, Le Mariage en droit canonique oriental, Parigi 1936, pp. 32-83; A. Racs, Introduction in liturgium orientalem, Roma 1947, pp. 155-77 (con bibliografia); Pl. de Meester, Studi sui Sacramenti, ivi 1947, pp. 275-84.
Alfonso Racs
MATRIMONIO CIVILE. - 1. Nozione e diverse specie. - Il m. c. è quello contratto davanti all'officiale civile e secondo la legge civile. Dopo la Rivoluzione Francese è invalso in quasi tutte le nazioni, con la sola differenza che, in certi Stati, il Matrimonio religioso è riconosciuto anche come m. c., mentre in altri Stati non lo è. Donde le diverse specie di m. c.
Il m. c. è obbligatorio o necessario, se deve essere contratto davanti all'officiale civile e solo secondo le leggi civili, sotto pena di non avere gli ef-
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fetti civili; cosi in Francia, in Germania, in Ungheria, in Portogallo, nella Svizzera, in Olanda, in Danimarca, in Norvegia, nella Svezia, nel Lussemburgo, nel Brasile, nell'Argentina ed in varie Repubbliche dell'America meridionale. In molte di queste nazioni è stabilita anche con comminazione di pene la precedenza del m. c. su quello religioso (cf. Francia, Svizzera, Germania, dove si ha un temperamento nell'art. 26 del Concordato, ecc.).
E libero o facoltativo, se tutti possono contrarlo o davanti al ministro del culto, secondo le leggi civili ed ecclesiastiche, o davanti all'officiale civile, solo secondo le leggi civili; così in Inghilterra e negli Stati Uniti dell'America settentrionale, con la licenza dell'officiale civile.
E sussidiorio, se la legge civile permette che sia contratto davanti all'officiale civile da coloro che non professano alcuna religione e dai sudditi cristiani in genere, che, non avendo una comunità religiosa, non hanno nappure il ministro del culto autorizzato a ricevere il loro consenso matrimoniale; oppure se, pur essendovi il legittimo ministro del culto, questi rifiuta giustamente di assistere al Matrimonio per motivo di qualche impedimento non dispensato, ma estraneo al diritto civile; cosi in Grecia, in Bulgaria, in Austria, in alcune Repubbliche dell'America meridionale, nella provincia di Québec (Canadà), ed oggi, dopo le modifiche apportate, in senso tuttavia opposto nei rispettivi Codici civili, in Spagna e nella Repubblica di S. Marino.
2. Cenni storici. - Nei pacsi cattolici una certa specie di m. c. venne da prima introdotto in Olanda e nella Frisia occidentale nel 1580 per motivi di tolleranza e come facoltativo per i riformati, obbligatorio invece per i dissidenti. Queste disposizioni furono estese nel 1656 a tutti i Paesi Bassi. Per questioni invece di principio avvenne l'istituzione del m. c. in Inghilterra, Senzia, Irlanda nel 1653, quasi per esonerare la Chiesa da un negozio temporale. Ma era ben altra cosa dal m. c. che prese piede con la Rivoluzione Francese, in quanto questa legislazione non era affatto negatrice dei principi religiosi, che regolano il Matrimonio. Le premesse del m. c., quale fu poi attuato dalla Rivoluzione Francese, trovano le loro origini nel sec. xv, con la dottrina della distinzione del contratto dal Sacramento del Matrimonio, propria dei regalisti e dei gallicani. Se nel matrimonio si ha un contratto, distinto dal Sacramento, esso puó essere regolato, come tutti gli altri contratti, dallo Stato. Con questo principio i giureconsulti dei secc. xviI-xix, sotto la spinta ancora dell'illuminismo, del razionalismo e del laicismo in genere, elaborarono la teoria del m. c., che tra il 1781 ed il 1792 ebbe la sua attuazione in numerosi Stati fino allora ritenuti cattolici o cristiani.
Una laicizzazione del matrimonio, anche se non è ancora m. c., si ha con Giuseppe II, che agisce sotto l'influsso dei principi sopra esposti. Gli editti del 1781 sui diritti dei vescovi di accordare le dispense senza il ricorso a Roma, del 16 genn. 1783 (Austria) e del 28 sett. 1784 (Paesi Bassi) che riservano allo Stato tutto ciò che concerne il contratto civile, ed ai tribunali civili il giudizio delle cause matrimoniali, e considerano il prete, che ha benedetto il M., come un funzionario pubblico: editti imitati in Toscana, sotto Leopoldo II nel 1786, sono i paesi più avanzati su questa via. Sulla quale anche in Francia avevano assai progredito la monarchia, più larvatamente, ed i Parlamenti, più apertamente, restringendo di fatto il campo di competenza della Chiesa, anche se teoricamente riconosciuto e rispettato. L'editto del Parlamento di Parigi del nov. 1787, arrivando a regolare lo stato civile dei matrimoni dei non cattolici, pose l'ultimo antecedente pratico del m. c. Questo venne sancito la prima volta nella Costituzione francese del 3-14 sett. 1791 (tit. II, art. 7), a cui fece séguito una legislazione nuova e puramente civile del matrimonio con l'introduzione del divorzio.
Allorché il primo console, Napoleone, intraprese la codificazione delle leggi civili, le leggi matrimoniali furono oggetto di discussione, ma il m. c. fini per rientrare nel Codice (artt. 63-76; 144-228) in tutte e tre le promulgazioni (1804, 1807, 1816). Anzi, per l'influenza di questo Codice soprattutto, il m. c. entrò a far parte di altre legislazioni: nel 1818 nel Belgio, nel 1835 nel Canton Ticino, nel 1864 in Romania, nel 1868 in Austria, nel 1874 in Prussia (con il nuovo Codice it m. c. ebbe un nuovo ordinamento in tutta la Germania), nel 1776 nell'intera Svizzera, nel 1888 in Argentina, nel 1890 in Brasile, nel 1895 in Ungheria, nel 1897 a S. Domingo e nel Perù, ecc. A ben altre influenze risponde l'introduzione del m. c. nei paesi di lega bolscevica.
3. M. c. in Italia. - In séguito alla conquista francese, fu esteso all'Italia il Codice napoleonico, che accoglieva l'istituto del m. c.
Il fatto però fu completamente ignorato, anzi suscitò in tutti i ceti sociali una vivace ripugnanza. Caduto Napoleone, gli Stati italiani tornarono sostanzialmente al riconoscimento del Matrimonio religioso. I nuovi Codici che vennero poi (Regno delle due Sicilie, 1819; Parma, 1820; Albertino, 1837) non portarono modifiche sull'argomento. Un tentativo di introduzione del m. c. si ebbe in Piemonte con l'art. 7 della legge Siccardi del 9 apr. 1850 e con il susseguente progetto governativo di 126 artt., che passò alla Camera, ma fu respinto in Senato per un solo voto (1852). Tredici anni più tardi, però (1865), dopo l'unificazione del Regno d'Italia entrava in vigore il nuovo Codice civile, che nei suoi articoli faceva del m. c. un istituto di stato (tit. V, sez. II, art. 33 sgg.).
Con i Patti Lateranensi (11 febbr. 1929) tra la S. Sede e l'Italia, l'ordinamento del matrimonio subì una radicale trasformazione, con l'art. 34 del Concordato e le sue applicazioni nella legislazione italiana.
Queste disposizioni non abolirono però il m. c., regolato attualmente dal tit. VI (artt. 79-230) del nuovo Codice civile, ma lo hanno solo trasformato da obbligatorio a facoltativo, creando due specie di matrimonio, se si considerano le norme di diritto sostanziale ad esso relative; e tre, se si considerano le norme che regolano la forma per gli effetti civili riconosciuti anche al Matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi.
4. Dottrina cattolica. - La Chiesa riprova e condanna il m. c. per i battezzati, come un attentato ai propri diritti ed alla libertà di coscienza, come una fonte di danni incalcolabili per la moralità pubblica. Infatti fra i battezzati non si può dare Matrimonio che non sia insieme Sacramento (can. 1012), cosicché ogni unione maritale dei cattolici fuori del Sacramento del Matrimonio è intrinsecamente perversa e riprovevole come un vero e semplice concubinato.
Però, dove il m. c. è obbligatorio, i fedeli possono contrarlo lecitamente, purché intendano compiere una cerimonia puramente civile. Anzi sono tenuti a compiere questo atto per scongiurare il pericolo di gravi danni per sé e per la prole. Se possibile, devono prima contrarre Matrimonio religioso; e se prima devono porre l'atto civile, non possono coabitare fino al Matrimonio religioso, perché con il solo atto civile non sono ancora veri coniugi (S. Penitenzieria, 15 dic. 1865).
Con la stessa intenzione di compiere una cerimonia puramente civile può lecitamente assistere a tale Matrimonio anche l'officiale civile. Si discute, se egli vi possa assistere anche quando sa che i contraenti non celebreranno poi il Matrimonio religioso, o che a questo Matrimonio si oppone un impedimento di diritto divino od ecclesiastico. L'opinione prevalente però è che una tale assistenza, non essendo intrinsecamente cattiva, può essere anche lecita per una causa proporzionatamente grave, che, specialmente nel secondo caso, dovrebbe essere gravissima.
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Per coloro invece che volontariamente contrag. gono m. c., specialmente se chierici, vincolati al celibato ecclesiastico, la Chiesa commina gravi pene.
I chierici già negli Ordini maggiori e chi contrae m. c. con essi incorrono la scomunica latae sententiae réservata espliciter alla S. Sede (can. 2388 § 1), decadono istantaneamente (ipso facto) da ogni ufficio ecclesiastico (can. 188 n. 5), e se, ammoniti, non dànno segno di resipiscenza devono essere degradati (can. 2388 \ 1 ). Se sono religiosi, devono considerarsi legittimamente dimessi (can. 646 \ i, n.3).
I laici infine, legati da precedente Matrimonio religioso, che presumessero di nuovo contrarre anche solo civilmente, sono per ciò stesso infami e, se persistono, devono essere scomunicatio colpiti di interdetto personale (can. 2356).
Bibs.: E. Glasson, Le mariage civil et le divarce, Parigi 1880; J. Gianzana, Codice civile, IV, Torino 1887. p. Leex sgg.; M. Covillard, Le mariage considéré comme contrat civil dans l'histoire du droit frangais, Parigi 1889; P. S