volume-08

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crifice
selon le p. de la Taille, in L'ami du clergé, 1923, p. 72 sgg. (critica serrata); V. Mac Nabb, A new theory of the sacrifice of the Mass, in The irish ecclesiastical record, 1924, pp. 561-73 (molto severo); V. Cremers, Quelques réflexions sur le Mysterium fidei, in Studia catholica, 1925-26, pp. 37-70, 179-202; A. Swabs, The last Supper and Colours, Londra 1926; I. Brodie-Bronnan, The sacrifice of the New Law, Londra 1926; I. Clesse, Etude critique de certaines propositions de Mysterium fidei, Dnlham 1927 (il più acre : forse il più ingiusto); I. Puig de la Bellacasa, La esencia del sacrificio de la Misa, in Estudios eclesiásticos, 10 (1931), pp. 69-96, 383-408; 338-33; 11 (1932), pp. 99-103; A. Verbanum, De dicstinctione inter sacrificium Crucis et sacrificium Missae, in Collationes Brugesnes, 1936, pp. 230-36. Il De la Taille più volte si divese in dotti attuati : Corno et Paesia, in Gregorianum, 9 (1928), pp. 177-241: A propos d'un livre sur la Cène, ibid., 11 (1930), pp. 194-263 (rispeata ad Alonno); The mystery of faith and human opinion contrasted and defined, Londra 1930 (raccolta di vari articoli). La polunica sostituta dal De la Taille con il Billor, risoluta avversario, è narrata da I. Puig de la Bellacasa, La esencia del sacrificio de la Misa, in Estudios eclesiásticos, 8 (1929), pp. 363-80. Non meno rumore ha suscitato M. Lepin : L'idée du sacrifice dans la religion chrétienne, principalement d'après le p. de Condren et M. Oliet, Parigi-Lione 1897: questa tesi giovanile fu sviluppata nell'ampio volume: L'idée du sacrifice de la Messe d'après les théologiens, sopra citato; cf. anche La Messe et suoi, Parigi 1937. Larghi furono i consensi raccolti dal Lepin. Egli ritenne di essere nella linea dei grandi teologi della = scuola francese e (De Berulle, De Condren, Oher, Thomassist), ma sul loro oblascennio anche riserve si son fatti. Conseguisti obligazioni: sono P. Batiffal, Lecons sur la Messe, Patuia 1910, pp. 17390; J. Riviere, Un ometem système sur l'essence de la Messe, in Revue des sciences religieuses, 1921, pp. 66-91 (a proposito dell'opera del Lamiroy); I. M. Bover, De oblation: Christi caelesti secundum Epistulum ad Hebraeon, in Verbum Domini, 1 (1921), pp. 161-66; I. Bittronicus, De nota destruitionis in sacrificio Missae, in Divus Thomae, 4 (1927), pp. 33-36; F. Cimitier, Oblation et immoletion, in Revue apologétique, 44-45 (1927), pp. 682-94; P. De Vooght, Le st sacrifice de la Messe, in Les questions liturgiques et parochiales, 1927, pp. 193-224; A. Collart, De sacrificio-oblatione, in Collationes Namurcesses, 9 (1931), pp. 207-27; B. V. Miller, The essence of the sacrifice of the Mass, in The clergy review, 10 (1933), pp. 329-41.
d) Sul sacrificio-comunione. Poco si è scritto: cf. F. Cabrol, Le canon romain et la Messe, in Revue de sciences philosophiques et théologiques, 3 (1909), pp. 314-15; A. Tangiucray, Synopsis theologiae dogmaticae, III, 22° ed., Roma 1930, pp. 234-35; A. Van Hove, De Eucharistio, 2° ed., Malinos 1941, p. 235; A. Pudanti, De essencia sacrificii Missae ser. A. Stolic, in Eumet docete, Commentario Urbaniano, 1 (1948), pp. 63-73; G. De Broglie, Pour une théologie du Festin Eucharistique, in Doctor Communis, 2 (1949), pp. 3-56; 3 (1950), pp. 16-42.
e) Sull'immolazione sacramentale. Vostissima produzione provocata da O. Casel, il quale espone il suo pensiero, non sempre in modo limpido, in numerose pubblicazioni : oltre le già ricorrite, cf. Mysterium und Martyrium in den römischen Sakramentarien, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 2 (1922), pp. 18-38; Die Liturgie als Mysterienfeier, Friburgo in Br. 1923; Altchristlicher Kult und Antike, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 3 (1923), pp. 1-17: Die Messe als heilige Mysterienhandlung, in Benedettistische Monatschrift, 3 (1923), pp. 20-28, 97-104, 153-61; Das Gebet der Kirche im täglichen Offizium, in Die beteude Kirche. Ein liturgisches Volksbuch, Abbassa S. Maria Laach 1924, pp. 182206; Das Mysteriengefälzitnis im Licht der Tradition, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 6 (1926), pp. 113-204; Mysterienfrömmigkeit, in Bonner Zeitschrift für Theologie und Seclange, 4 (1927), pp. 101-17; Antike und christliche Mysterien, in Bayerische Blätter für das Gymnasialschulwesen, 63 (1927), pp. 329-40; Mysteriengegenwart, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 8 (1928), pp. 143-224: Die Stellung des Kultmysteriums im Christentum, in Liturgische Zeitschrift, 3 (1930-31), pp. 39-53, 72-83, 103-15; Die Messopferlehre der Tradition, in Theologie und Glaube, 23 (1931), pp. 351 367; Zum neuen Kirchenjahr, in Liturgische Zeitschrift, 4 (1931-32), pp. 37-44; Das christliches Kultmysterium, Ratisbona 1932; 2° ed. ivi 1935: Neue Zeugnisse für das Kultmysterium, in Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, 13 (1936), pp. 99-171; Glaube, Gnosis und Mysterium, ibid., 15 (1941), pp. 155-305: Das christliche Festmysterium, Paderborn 1941. Adorirono al Casel: J. De Séguier, Quelques réflexions sur le sacrifice eucharistique, in Nouvelle revue théologique, 36 (1929), pp. 289-99; G. Rehner, Messopfer-Kreuzesopfer, in Divus Thomae (Friburgo), 8 (1930), pp. 3-17, 145-74; I. M. Schollen, Zur Mysterienlehre in Zeitschrift für Assese und Aburth, 11 (1936), pp. 61-63. Simpatizzante: W. Goossens, Les origines de l'Eucharistie. Sacrement et sacrifice, Gembloux 1931, pp. 52-57. Avvertento irriducibile a stato: I. B. Umberg, Mysterium-Frömmigkeit, in Zeitschrift für Assese und Myrtih, 1 (1926), pp. 351-66; id., Die These von der Mysteriengegenwart, in Zeitschrift für katholische Theologie, 52 (1928), pp. 357-400; id., Sacramenta efficiunt quod significant, ibid., 54 (1930), pp. 95-105. Combatterono, più mode-

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ratamente, la stessa tesi I. Coppens, Le mystire eucharistique et les mystires polens, in Cours et conférences des semaines liturgiques, VII, Lovanio 1920, pp. 111-34; I. Oellersberger, Eine neue Metaplertheorie, in Theologie und Glaube, 22 (1930), pp. 571-88; A. Stohr, Zu P. Odo Casels Mysteriomlehre, in Pastor Bonus, 1931, pp. 331-61; id., Der hl. Thomas, ein Kronzenge für P. Odo Casels Mysteriomtheorie, ibid., 1931, pp. 422-36; 1932, pp. 41 40; P. De Vauche, A propos d'une conception symboliste de la Meste, in Dicus Thomas, 9 (1932), pp. 310-17 (breve e chiaro); I. M. Hanssens, Eetne liturgia cultus mystericus?, in Periodica de re morali, canonica, liturgica, 1934, pp. 112-32, 137-60 (ricco e limpido); R. Poschmann, Mysteriongegnnurt im Lichte des hl. Thomas, in Theologische Quartalschrift, 116 (1935), pp. 53116 (molto importante); K. Prümm, Mysterion von Paulus his Origenes, in Zeitschrif für bachalische Theologie, 61 (1937), pp. 390-425 (asserrazioni di una specialista); G. Söhngen, Symbol und Wirklichkeit im Kultmysterium (Grenefragen onstellen Theologie und Philosophie, 4), Bonn 1937; id., Der Wesensonflam des Mysteriums (ibid., 6), ivi 1938 (Copera più completa scritta contro Casel); A. Hoffmann, Der Begriff des Mysteriums bei Thomas von Aquin, in Dicus Thomas (Friburgo), 17 (1939), pp. 30-60 (facida critica); G. Söhngen, Le rals agissant des mysteres du Christ dans la liturgie, in Les questions liturgiques et parvis. siales, 24 (1939), pp. 79-107 (critica di Casel); D. Wincen, Note complementaire, ibid., pp. 108-13 (risposta a Söhngen). Tutta la polemica provocata da Casel è ben descritta in Th. Filthaut, Die Kontroverse über die Mysterienlehre, Warendorf in W. 1947; e in sintesi da M. Becque, Le mystere de la Messe, in Nouvelle Revue Theologique, 82 (1950), pp. 27-30. Il Billot è stato seguito da L. Labouche, Lecons de théologie dogmatique, IV, Parigi 1921, pp. 299-305; I. Grimal, Le sacerdoce et le sacrifice de N. S. T. - C., ivi 1926, pp. 231-42; G. Van Noort, De Sacramentis, I. Hilversum 1927, pp. 374-79; L. Lercher, Institutiones theologiae dogmaticae, IV, Innsbruck 1930, pp. 481 482; I. Van der Meersch, Annusationes de sacrificio Missae, Bruges 1940, e da molti altri. Al Vonier preparò la via M. S. Gillet, Les harmonies de la transsubstantiation, in Revue de sciences philosophiques et théologiques, 8 (1914-18), pp. 258-69; l'opera del Vonier è stata tradotta da P. Roguet, La clef de la doctrine eucharistique, Liome 1943. Della stessa corrente: L. De Paulconier, Le prêtre représentant du Christ et de l'Eglise dans le sacrifice eucharistique, in Cours et conférences des semaines liturgiques, VII, Lovanio 1920, pp. 123-127; B. Augier, Le sacrifice ecclésiastique, in Revue thomiste, 37 (1932), pp. 739-57:39 (1934), pp. 201-22; F. Dickamp, Theologian dogmaticae nomuale, IV, Parigi-Roma 1934, pp. 233-35; A. M. Hoffmann, De sacrificio Missae sec. 2. Thomsm, in Angelicum, 15 (1938), pp. 262-83.

Per la dottrina, che valorizza i dati migliori della concezione sacramentale della M., cf. R. Garrigou-Lagrange, Le Sauvcur et son amour pour nous, Parigi 1933; id., An Christus non solum virtualiter sed actualiter offerat Missas quae quotidie celebrantur, in Angelicum, 19 (1942), pp. 105-18; M. Cordovani, Animadcerelones in sacrificium Missae, in Angelicum, 8 (1931), p. 543 sgg.; id., Il Similificatore, Roma 1939, pp. 219-20. Il pensiero dei diondomonienti è armonizzato da F. A. Pierzanti, L'essenza del sacrificio della M., Roma 1940, pp. 123-71; G. Roschini, La S. M.,

Torino 1941; I. Filograssi, De Eucharistio, 4 ed., Roma 1947, pp. 269-320; A. Pislanti, De Sacramenta, 2 ed., ivi 1947, pp. 255 266; A. Michel, La Messe chez les théologiens postérieurs au Cunrile de Trente, in DThC, X, coll. 1143-1316 (articolo ricco); A. Pislanti, Un'osservazione sulla teoria sacrificale di E. Doronzo, in Eouter Duesse, Commentaria Urbaniana, 2 (1949), pp. 121-23; G. Sartori, Le concezioni sacramentali del sacrificio della M., Bassano del Grappa 1949.

Sulla M. nel piano della salvezza: Baldovino di Canterbury, Liber de Sacramento alteris: PL 204, 695; F. Hettinger, Apologia del cristianesimo, trad. it. di B. Odoendere e di I. Donzella, III, Pistoia 1896, pp. 469-73; M. D'Hulst, Conferenze sulla morale cristiana e sacrale, trad. it., III, Torino 1912, pp. 161-65; M. M. Philipon, Les Sacrements dans la vie chrétienne, Parigi 1943, pp. 145-98; Th. Deman, La spiritualité de la Messe, ivi 1946; E. Mersch, La théologie du corps mystique, II, iv; Bruxelles 1946, pp. 320 323; R. Graber, Le Christ dans ses Sacre. ments, Parigi 1947, pp. 31-98; F. Tavmann d'Eypernon, La Ste Trinité et les Sacre. ments, Bruxelles 1949, pp. 141-52: M. I. Scheehen, I misteri del cristianesimo, trad. it., Brescia 1949, pp. 355 364; C.V. Herts, Il mistero di Dio, trad. it., ivi 1950, pp. 190-200; A. Penzo, De habitudine Cardis Iesu ad mysterium eucharisticum, Roma 1950 (tesi ined. dell'Aten. di Propag. Fide), Antonio Pislanti II. La M. Nella
teologia morale
e nel diritto.

Sommario : I. Frutti del Sacrificio della M. - II. Soggetto. - III. Valore della M. - IV. Applicazione della M. - V. Obbline di celebrare la M. - VI. Riduzione, condonazione e traslazione delle M. - VII. Disposizioni richieste per la celebrazione della M. - VIII. Tempo e luogo per la celebrazione della M. - IX. M. fondate. - X. M. gregorione. - XI. M. manuali.

1. Frutti del Sacrificio della M. - I frutti del Sacrificio eucaristico sono legati ai suoi fini. Gesù Cristo infatti istituì il Sacrificio eucaristico: a) come segno protestativo dell'eccellenza infinita di Dio e del suo supremo e assoluto dominio sulla vita e sulla morte dell'uomo (fine latreutico); b) per rendere grazie a Dio dei benefici da lui ricevuti (fine eucaristico); c) per placare Dio con i peccatori (fine propiziatorio e soddisfattorio); d) per impetrare da Dio gli stati necessari (fine impetratorio). Da questi fini derivano i frutti del Sacrificio eucaristico; cioè : il merito; l'impetrazione; la propiziazione; la soddisfazione.
2. Il merito. - Quando per mezzo del Sacrificio eucaristico si rende a Dio il culto dovuto e lo si ringrazia dei benefici ricevuti, si compie un'opera buona, anzi l'opera buona per eccellenza; quindi, come tale, meritoria dinanzi a Dio. Tale frutto si produce ex opere operantis, connesso però infallibilmente con l'offerta del Sacrificio.
3. L'impetrazione. - Con il Sacrificio eucaristico (che
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(Int. Alivari)

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è orazione perfetta) si può impetrare tutto ciò che si ottiene con la preghiera; cioè la conversione a Dio, la forza necessaria per vincere le tentazioni e praticare le virtù, l'aiuto di Dio nelle necessità, il conforto nelle avversità, e anche i beni temporali utili alla salute dell'anima. L'efficacia dell'impetrazione dipende dagli impetranti, che sono Gesù Cristo, la Chiesa, il sacerdote offerente e quelli che in qualche modo partecipano al Sacrificio eucaristico. Ora l'impetrazione di Gesù Cristo è di sua natura infallibile, non dipendendo essa dalla probità del sacerdote offerente; l'impetrazione della Chiesa è per sé efficace, indipendente dalle disposizioni del ministro; quella del sacerdote e di tutti gli altri offerenti è efficace ex opere operantis, cioè commensurata alle disposizioni del soggetto.
3. La propiziazione. - La propiziazione, ossia la remissione dei peccati, si opera mediatamente: a) per modo di impetrazione, in quanto per mezzo del Sacrificio eucaristico i peccatori conseguono l'aiuto della Grazia attuale che li eccita agli atti necessari per ottenere il perdono dei peccati; b) probabilmente anche per modo di placazione, in quanto Dio, placato dal Sacrificio eucaristico, desiste dal negare al peccatore gli aiuti di cui abbisogna per fare penitenza. I peccati infatti provocano la giusta indignazione di Dio, il quale perciò nega aiuti speciali.
4. La soddisfazione. - La soddisfazione, ossia la remissione della pena temporale dovuta ai peccati già rimessi, è prodotta dal Sacrificio cucaristico immediatamente ed ex opere operato, secondo la misura stabilita da Dio e agli uomini ignota, avuto riguardo anche alle disposizioni di colui per il quale il Sacrificio eucaristico viene offerto. E dottrina, questa, insegnata dal Tridentino (sess. XII, De Sacrificio Missae, capp. 2-3; sess. XXV, Decretum de Purgatorio). La propiziazione e la soddisfazione sono effetto infallibile del Sacrificio eucaristico quando non vi pone ostacolo (obice) colui per il quale esso viene offerto (Conc. Trid., sess. XXII, De Sacrificio Missae, can. I).
II. Soggetto. - Soggetto dei frutti del Sacrificio eucaristico sono tutti coloro che partecipano ad esso, ossia gli oblatori. Oblatori sono: Gesù Cristo, oblatore principale, in nome e in virtù del quale agisce il sacerdote visibile; la Chiesa che offre per mezzo del suo ministro da essa consacrato e delegato, come risulta da tutto il rito e dalle orazioni della M.; il sacerdote celebrante in nome di Gesù Cristo e della Chiesa; quanti partecipano all'azione sacerdotale (cioè chi fa celebrare la M., offrendo o costituendo l'elemosina per il sacerdote; chi offre le cose materiali necessarie per la celebrazione; chi serve all'altare; chi assiste alla M.).

Non è offerente colui per il quale il Sacrificio eucaristico è celebrato; perché, sebbene costui possa appartenere a una delle suindicate categorie (e perciò essere egli stesso oblatore), tuttavia non lo è necessariamente. Infatti la M. può essere celebrata per i defunti e anche per gli infedeli.

E, avuto riguardo ai partecipanti, il frutto è generale, o speciale, o specialissimo. Ciò premesso:

1) Il merito non può essere percepito da Gesù Cristo perché non è viatore, condizione necessaria per meritare. Egli però applica a noi i meriti delle eccellentissime opere da lui compiute come viatore. Nemmeno merita la Chiesa perché, pur avendo consacrato e delegato i sacerdoti all'azione sacrificale, tuttavia essa, mentre i sacerdoti celebrano la M., non fa nulla. Tutti gli altri oblatori (il sacerdote celebrante, coloro che fanno celebrare la M., gli inservienti, gli ascoltatori) meritano de condigno, se sono in stato di Grazia; altrimenti soltanto de congruo.
2) Quanto all'impetrazione, senza dubbio Gesù Cristo, come oblatore principale, impetra per gli uomini, come si sa dalla S. Scrittura: «ma questi (Gesù), perché dura in eterno, ha un sacerdozio che non passa. E per questo può ancora in perpetuo salvare coloro che per mezzo suo si accostano a Dio: vivendo sempre al fine di supplicare per noi» (Hebr. 7, 24-25). Partmenti impetra la Chiesa per mezzo del ministero del sacerdote da essa delegato.

Finalmente il sacerdote, e tutti coloro che con lui offrono questo Sacrificio, impetrano non solo per se stessi, ma anche per coloro per i quali il Sacrificio è offerto.
3) Il frutto propiziatorio può essere percepito da tutti i fedeli viventi nella comunione della Chiesa, perché tutti possono e per tutti è possibile impetrare gli aiuti necessari per pentirsi dai peccati e ottenerne il perdono.
4) Il frutto soddisfattorio è percepito principalmente dai defunti, perché i suffragi della M. possono abbreviare la pena temporale dovuta per i peccati. Ma può essere percepito anche dai vivi. E bensì vero che la sentenza più comune nega ciò, per la persuasione che detto frutto, essendo finito, ben presto si esaurirebbe se tutti i fedeli ne partecipassero (cf. P. Suárez, De Encharistia, in Opera omnia, XX, Parigi 1860, disp. 88, sect. II, n. 3). Ma la sentenza opposta non manca di vero e solido fondamento, perché il frutto soddisfattorio, benché finito, è tuttavia così abbondante, che tutti i fedeli ne possono essere partecipi (cf. A. Ballerini - D. Palmieri, Opus theologicum morale, IV, Prato 1900, tract. X, De Sacramentis, sect. IV, De Encharistia, n. 239, pp. 193-94).

Si è detto che i fruttı propiziatorio e soddisfattorio sono percepiti da tutti i fedeli. Ma è fuor di dubbio che essi sono percepiti in modo particolare dal sacerdolecelebrante e da quanti concorrono in qualsiasi modo all'azione sacrificale. Il frutto percepito da costoro è detto da alcuni generale; da altri speciale, perché in certa guisa s'avvicina allo specialissimo, percepito dal sacerdote celebrante, perché questi fedeli sono i più vicini a lui nell'azione sacrificale.

Coloro per i quali il sacerdote applica la M. percepiscono il frutto speciale o ministeriale (da alcuni considerato come distinto dallo speciale); cioè l'impetratorio, il propiziatorio e, per coloro che sono in stato di Grazia, il soddisfattorio.
III. Valore della M. - Il Sacrificio cucaristico, considerato in se stesso, è senza dubbio di valore infinito, essendo di infinita dignità l'Ostia che viene offerta. Ne consegue che per mezzo del Sacrificio eucaristico si presta a Dio un culto di cui nessun altro è maggiore. Se invece il Sacrificio eucaristico viene considerato in quanto per mezzo di esso Gesù Cristo applica agli uomini i meriti della sua passione e morte (senza dubbio di valore infinito), non è così facile asserire che il suo valore è infinito.

A questo riguardo occorre tenere presenti queste considerazioni: 1) l'impetrazione può dirsi infinita in quanto si possono aumentare senza limite alcuno i beni che si chiedono e il numero di coloro per i quali si chiedono, senza che per questo ne venga diminuita l'efficacia; 2) la soddisfazione è realmente finita intensivamente perché, per quanto grande sia il resto per il quale si soddisfa, sempre si rimette una pena temporale, perciò finita; 3) estensivamente, perché per quanto grande sia il numero di coloro ai quali giunge il frutto della soddisfazione, sempre si tratta di numero finito.

Ciò posto, si può domandare se il Sacrificio eucaristico, applicato a più, a parità di condizioni, giovi a ciascuno, come se a lui solo fosse applicato. E comunemente ammesso che il frutto dell'impetrazione e della propiziazione a ciascuno proveniente non diminuisce con l'aumento dei partecipanti. Invece è sentenza comune che il frutto soddisfattorio (cioè il frutto speciale o ministeriale a ciascuno proveniente) diminuisca in proporzione del numero dei partecipanti. E la pratica della Chiesa è di applicare a uno solo o a pochi il frutto speciale della M. Se fosse vera la sentenza contraria, sarebbe sempre meglio offrire per tutti i defunti, anzi per tutti i fedeli vivi e defunti. D'altronde è comune sentimento dei fedeli e dei sacerdoti che non si possa con una sola M. soddisfare a più impegni di giustizia. Né giova asserire che i meriti della passione di Cristo a noi applicati con il Sacrificio eucaristico sono di valore infinito; perché il modo di applicarli dipende dalla volontà di Cristo che ha istituito il Sacrificio della M. Che poi Cristo abbia voluto stabilire un modo finito di applicazione, lo si deduce dal sen-

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(per curtesio di T. Ridel) (i)

Messa - Realizzazione della profezia di Malachia: - Magnum est nomen meum in gentibus: (1, 10). Pittura di Tito Ridolfi (1928). Brisbane (Australia), chiesa del Corpus Domini.
timento e dalla pratica della Chiesa. La sentenza opposta è giudicata da s. Allonso (Theologia moralis, 1. VI, n. 312, ed. L. Glaudé, III, Roma 1909, pp. 290-94) più probabile. Egli però (come tutti gli altri sostenitori di questa sentenza) non ammette si possa con una sola M. soddisfare a più impegni di giustizia.

Del resto, chi fa buon viso a questa sentenza, come anche chiunque altro, agisce rettamente, se all'intenzione assoluta di applicare secondo la volontà di chi diede l'elemosina, ne aggiunge altra condizionata (cioè se la prima non ha effetto o se il sacrificio è di tanta efficacia che, salvo il diritto di chi ha chiesto l'applicazione, possa giovare anche ad altri).
IV. Applicazione della M. - L'applicazione della M. è l'offerta del frutto speciale o ministeriale per determinata persona o causa. Essa si fa per mezzo dell'intenzione del celebrante che esercita tale potere in forza della stessa ordinazione (Pontif. Rom., De ordinatione presbyteri, cf. Donz-U, 1530).

Il potere di applicare è così inerente al carattere sacerdotale e talmente dipendente dal sacerdote applicante, che nessuno, nemmeno la Chiesa, può efficacemente annullare l'intenzione, se fatta, o supplirla se non fatta. Essa può soltanto comandarla o vietarla in determinati casi. E sufficiente, per l'applicazione, l'intenzione abituale. Affinché l'applicazione della M. sia valida, occorre sia fatta almeno prima della Consacrazione del calice e per persona o persone almeno implicitamente determinate. Se uno per la stessa M. ebbe due o più intenzioni, ordinariamente prevale l'ultima, eccetto che la prima sia tale che, avvertita, non se ne sarebbe posta altra. Soggetto dell'applicazione sono tutti i viatori e defunti.

1. I viatori. - In generale si può affermare che la M. è applicabile lecitamente a qualsiasi viatore, purché sia fatta con fine onesto e senza scandalo. In particolare: a) la M. può essere applicata anche per gli infedeli, non solo per la loro conversione, ma anche per qualsiasi loro onesto fine. E si può accettare l'elemosina offerta. La M. può essere applicata per loro anche pubblicamente purché non vi sia pericolo che il modo di agire del sacerdote si debba ascrivere a cupidigia di lucro, o che i fedeli si persuadano che anche fuori della Chiesa si possa onorare debitamente Dio. Devesi anche badare che gli infedeli nel chiedere la celebrazione della M. non siano mossi
da superstizione (cf. S. Congreg. di Propaganda Fide, 11 marzo 1848; 13 luglio 1865 ). b) Per gli apostati, eretici, scismatici e scomunicati non vitandi la M. può essere applicata per qualsiasi loro onesto fine, purché non vi sia pericolo che i fedeli si persuadano che la salvezza eterna possa conseguirsi anche nelle sètte acattoliche, o si tenga nessun conto delle censure.

Regolarmente è lecito applicare soltanto privatamente, cioè, come pensano molti, senza pompa e solennità, evitando ogni pubblicità; quindi con intenzione formulata dal sacerdote in quanto è ministro di Gesù Cristo (cf. F. M. C. Cappello, De Sacramentis, I, 5° ed., Torino 1947, n. 592). Però, trattandosi di principe regnante acattolico, è lecito celebrare solennemente la M. Per gli scomunicati vitandi è lecito applicare la M. soltanto per la loro conversione (can. 2262 § 2, n. 2). c) Per i peccatori anche pubblici, non però scomunicati vitandi, è lecito applicare la M. per qualsiasi loro onesto fine, e ciò anche pubblicamente e solennemente, purché si eviti lo scandalo.
2. I defunti. - A proposito di essi, occorre avvertire quanto segue: a) La M. non può essere applicata per i defunti che consti non trovarsi in Purgatorio. Tali sono quelli che morirono prima dell'uso della ragione e quelli che con solenne decreto della Chiesa furono messi nel canone dei santi o dei beati. b) Il Sacrificio eucaristico giova alle anime purganti (Conc. Trid., sess. XXV, Decretum de Purgatorio; sess. XXII, De Sacrificio Missae, can. 3; Sum. Theol. Suppl., q. 71, a. 9). c) È dottrina quasi comune che le anime dei giusti, non ancora fruenti della beatitudine celeste, sono suffragate infallibilmente con il Sacrificio eucaristico, il cui frutto viene applicato ex opere operato. Non è però egualmente certo che il frutto della M. sia sempre applicato all'anima per la quale viene offerta. Può infatti accadere che Dio, per giusto motivo agli uomini sconosciuto, impedisca che le soddisfazioni offerte per una determinata anima le giovino (cf. A. Lehmkuhl, Theol. moralis, II, 12ᵃ ed., Friburgo in Br. 1914, n. 288). d) Alle anime purganti perciò può giovare il frutto della M., non solo soddisfattorio, ma anche impetratorio e propiziatorio. L'impetratorio, in quanto con il Sacrificio eucaristico si impetra da Dio l'applicazione delle soddisfazioni a quell'anima per la quale viene offerto. Il propiziatorio, in quanto con il Sacrificio eucaristico si placa la giusta ira di Dio, affinché cessi dall'impedire a un'anima di ricevere le soddisfazioni offerte per

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essa (F. Suárez, De Eucharistia, in Opera omnia, XX, Parigi 1860, disp. 79, sect. X, n. 4). Cio premesso, è lecito applicare, almeno privatamente, la M. per qualsiasi defunto passato all'altra vita dopo l'uso della ragione e non canonizzato o beatificato.

Dai suffragi non sono esclusi : a) Coloro che morirono senza Battesimo o separati della comunione della Chiesa o vissero anche pubblicamente in stato di peccato mortale, né diedero segno alcuno di penitenza. Non si può infatti sapere cosa sia passato tra loro e Dio prima della loro morte. b) Coloro dei quali fu autenticamente dichiarata l'eroicità delle virtù o il martirio; perché, oltre a non constare dell'infallibilità di tale decreto, dal medesimo non si può concludere che questi servi di Dio godano già la beatifica visione di Dio (S. Congregazione de Propaganda Fide, 6 ag. 1860 ).

E vietata l'applicazione pubblica della M. per coloro che il CIC esclude dalla sepoltura ecclesiastica (cann. 1241, 2262 S 1). Tali sono: coloro che morirono senza Battesimo, eccetto che si tratti di catecumeno involontariamente privato del Sacramento; i notori apostati dalla fede o notoriamente ascritti a setta acattolica o empia (quale la massoneria); gli scomunicati o interdetti per sentenza; coloro che deliberatamente si diedero la morte; i morti in duello o per ferita riportatavi; gli altri pubblici e manifesti peccatori. Tutti costoro sono privati dell'applicazione pubblica della M., se prima della morte non diedero segni di pentimento.
V. Obbligo di celebrare la M. - L'obbligo di celebrare la M. può nascere : dallo stesso sacerdozio, da precetto, dall'ufficio di cui si è investiti, da beneficio ecclesiastico, da promessa o da patto.

1. Obbligo di celebrare per ragione del sacerdozio. Per legge ecclesiastica il sacerdote, come tale, è tenuto a celebrare la M. più volte l'anno (can. 805), e ciò sotto pena di peccato mortale. Che sia tenuto anche per legge divina, lo insegnano molti, fondandosi sulle parole di s. Paolo: «Ogni pontefice, preso tra gli uomini, è preposto a pro degli uomini a tutte quelle cose che riguardano Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati" (Hebr. 5, 1), e di Gesù Cristo: «Fate questo in memoria di me» (Le. 22, 19; cf. Conc. 'Trid., sess. XXII, De Sacrificio Missae, cap. 1; Sum. Theol., 3, q. 82, a. 10; F. Suárez, De Eucharistia, in Opera omnia, XX, Parigi 1860, disp. 8o, sect. I, n. 3). Ma molti altri lo negano, tra i quali s. Bonaventura, In IV Sent., d. 12, pars 2², n. 2, f. 1; e J. Lugo, De Sacramento Eucharistiae (in J. B. Migne, Cursus theol. compl., XXIII, Parigi 1862, disp. 20, n. 2). Le parole di s. Paolo, secondo essi, esprimono non il precetto, ma solo il potere di offrire. Quelle di Gesù sono senza dubbio un precetto, dato però al collegio, non ai singoli.

Al precetto ecclesiastico, di cui sopra, secondo la sentenza più comune, soddisfa chi celebra tre o quattro volte l'anno, in giorni di sua scelta. Non è sufficiente celebrare soltanto due volte l'anno; perché se cosi avesse voluto il legislatore, avrebbe usato questa o altra simile formula : "Almeno due volte l'anno ", come si è espresso altrove (can. 552). Non consta che il sacerdote debba celebrare nelle maggiori solennità, e nemmeno a intervalli (s. Alfonso, Theologia mor., VI, n. 313, ed. cit., III, Roma 1909, p. 294 sgg.). Per sé non pecca nemmeno venialmente chi celebra soltanto tre o quattro volte l'anno : può però peccare a cagione di qualche circostanza, p. es., di cattivo fine o di scandalo. E quest'ultimo oggi vi sarebbe quasi sempre, per non dire sempre, se un sacerdote si comportasse cosi. A norma del can. 805, confermante il Tridentino (sess. XXIII, cap. 4, De reformatione), i vescovi e i superiori religiosi debbono curare che i sacerdoti loro sudditi celebrino la M. almeno nelle singole domeniche e nei giorni festivi di precetto; e ciò debbono fare non solo con esortazioni e ammonizioni, ma anche, quando fosse necessario, con minaccia di pene e censure.
2. Obbligo di celebrare per ragione del precetto. - Il sacerdote può essere tenuto a celebrare anche per legittimo precetto, dato o direttamente, quando è comandata la stessa M., o indirettamente, quando è imposto un ufficio, cui sia annesso l'obbligo di celebrare.
a) Il Summo Pontefice può comandare la celebrazione della M. sia direttamente sia indirettamente. b) Gli Ordinari dei luoghi : a) possono comandare direttamente si loro sudditi la celebrazione nei giorni festivi di precetto, quando lo esiga la necessità dei fedeli, stabilendo naturalmente congrua retribuzione; β ) negli altri giorni possono comandarlo soltanto indirettamente (cf. can. 128); γ ) probabilmente possono comandare si loro sudditi anche l'applicazione della M., anzi certamente possono comandare che siano applicate in favore di cause pie le M. pro populo o la M. bimate con l'obbligo di trasmettere alla Curia diocesana l'intera elemosina (S. Congr. del Concilio, 8 maggio 1920; 18 nov. 1937). c) I superiori religiosi debbono invigilare che i loro sudditi celebrino la M. non solo nei giorni festivi di precetto, ma anche negli altri giorni stabiliti dalle proprie Costituzioni, imponendo ciò, all'occorrenza, anche in virtù di obbedienza. Inoltre possono comandare si loro sudditi, anche in virtù di obbedienza, che celebrino secondo l'intenzione prescritta dalle Costituzioni o dagli stessi superiori, salve le eccezioni sancite dalle Costituzioni o da legittima consuetudine (S. Congr. dei Religiosi, 21 marzo 1914).
3. Obbligo di celebrare per ragione di ufficio. - I pastori di anime per legge divina debbono celebrare per i fedeli affidati alle loro cure (Hebr. 5, 1; Conc. Trid., sess. XXII, cap. 1, De reformatione). I vescovi, il cui ufficio fu divinamente istituito, sono tenuti a tal legge in modo assoluto; perciò da tale obbligo possono essere dispensati dal papa soltanto per gravissimo motivo. Gli altri pastori, il cui ufficio è di istituzione ecclesiastica, sono tenuti a tale obbligo soltanto sotto condizione, cioè finché la Chiesa non li dispensi. I pastori di anime sono tenuti non solo a celebrare, ma anche ad applicare per i fedeli affidati alle loro cure. Dei pastori di anime, alcuni sono tenuti a celebrare e applicare per i fedeli alle loro cure affidati tutti i giorni festivi anche soppressi, altri invece soltanto nei giorni più solenni. Alla prima categoria appartengono : a) quelli che reggono le diocesi, cioè i vescovi residenziali (can. 339, 240); gli amministratori apostolici permanentemente costituiti (can. 315, col. 313); i vicari capitolari e gli altri preposti alla diocesi vacante (can. 440); gli abati e prelati nullius (can. 323); b) quelli che reggono le parrocchie anche non territoriali (cf. cann. 216 § 4 ; 451 § 3), cioè i parroci anche regolari (can. 416 § 1); i vicari attuali (can. 471 §4); i vicari economi (can. 473 § 1). Alla seconda categoria appartengono: a) i vicari apostolici e i prefetti apostolici (can. 306); b) i quasiparroci che reggono una quasi-parrocchia del vicariato apostolico o della prefettura apostolica (can. 466 § 1).

L'obbligo di celebrare e applicare dei parroci e dei quasi-parroci è personale e locale. In quanto personale devono celebrare essi stessi, non per mezzo di altri, se non quando ne sono legittimamente impediti; e se impediti, debbono farsi supplire (can. 466, col. 339, §4). In quanto locale, debbono celebrare nella chiesa parrocchiale (can. 468 § 4), eccetto che circostanze parricolari esigano o suggeriscano altrimenti. Inoltre debbono celebrare e applicare nei giorni stabiliti, salvo eccezioni permesse dall'Ordinario. A celebrare per il popolo i pastori di anime sono tenuti per obbligo grave di giustizia.
4. Obbligo di celebrare per ragione di beneficio ecclesiastico. - Si tratta qui di obbligo di giustizia, la cui estensione dipende dalle condizioni poste dalla volontà del fondatore (can. 1475 § 1).

Quando non consta altrimenti, in genere le obbligazioni del beneficiano sono le seguenti : a) la celebrazione della M. implica anche l'applicazione; b) il beneficiario può celebrare e applicare anche per mezzo di altri; c) se è tenuto a celebrare egli stesso, non è obbligato a farsi supplire in caso di malattia, purché la sospensione non duri più di uno o due mesi; d) se è tenuto a celebrare tutti i giorni, può per giusto motivo astenersene una volta la settimana; può anche celebrare cinque o sei volte l'anno gratuitamente per sé o per altri.

Il beneficiario che senza motivo ragionevole omette anche una sola M., pecca gravemente. Cosi pure se sovente celebra in altra chiesa o in altro altare, con grave

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scapito di coloro per i quali deve celebrare; o se, tenuto a celebrare in altare privilegiato, sovente celebra in altro non privilegiato, eccetto che goda dell'indulto dell'altare personale, o applichi altra indulgenza piznaria; se sovente celebra arbitrariamente in giorni diversi, con grave scapito di coloro per i quali deve celebrare.
3. Obbligo di celebrare per ragione di promessa. - Chi fa promessa gratuita di celebrare la M. è tenuto a mantenerla per dovere non di giustizia, ma di fedeltà; è tenuto perciò soltanto sotto pena di peccato veniale. A soddisfare a quest'obbligo basta una sola M. anche quando la promessa fu fatta a molti, se però non fu promessa a ciascuno una M. separata; cosi basta applicare con intenzione seconda una M. già dovuta per patto ad altri.
6. Obbligo di celebrare per ragione di patta. - Per ragione di patto è tenuto a celebrare la M. chi ne ha ricevuto l'elemosina (v. sotto: xi. M. manuali).
VI. Riduzione, condonazione e traslazione delle M. - La riduzione e la condonazione delle M. manuali è di competenza esclusiva della S. Sede, alla quale si può ricorrere in casi particolarissimi, p. es., di chi, dopo avere celebrato molte M., viene a scoprire che una delle materie usate, p. es., il vino, era invalida, e la sua povestà non gli permette di supplire con altra celebrazione di M. Per la riduzione delle M. fondate, v. sotto: IX. M. fondate.

Chi ha M. disponibili per altri, deve distribuirle sollecitamente. Ma, se non consta altrimenti, il tempo utile per la loro celebrazione comincia dal giorno in cui il sacerdote celebreinte le ha ricevute (can. 837). Chi ha M. disponibili, può distribuirle a sacerdoti di sua fiducia, purché gli consti con certezza che essi sono sotto ogni rispetto degni o come tali siano presentati dal loro Ordinario (can. 838). Chi ha trasmesso ad altri M. ricevute dai fedeli o in qualsiasi modo affidate a lui, è tenuto a rispondere di esse fino a che non abbia ottenuto dichiarazione di assunzione di onere e di ricevuta elemosina (can. 839). L'elemosina delle M. manuali deve essere trasmessa integra, eccetto che l'oblatore espressamente permetta di ritenerne parte, o consti con certezza che l'eccedenza della tassa diocesana sia stata data in riguardo della persona. Per le M. quasi-manuali, se non consta essere altra la volontà del fondatore, si può ritenere legittimamente l'eccedenza, ed è sufficiente rimettere soltanto l'elemosina manuale della diocesi nella quale la M. è celebrata, se la pingue elemosina è parte della dote del beneficzo o della causa pia (can. 840).
VII. Disposizioni richieste per la celebrazione della M. - Per celebrare lecitamente la M. si richiedono nel celebrante le debite disposizioni di anima e di corpo.

1. Disposizione di anima. - Esse sono lo stato di Grazia e l'immunità da irregolarità e da qualsiasi altra pena che vieti l'esercizio dell'Ordine sacerdotale. Inoltre il sacerdote deve prepararsi convenientemente alla celebrazione della M.
a) Stato di Grazia. - E richiesto dall'eccelsa dignità dell'azione che il sacerdote compie in nome e nella persona di Gesù Cristo; cioè l'ammirabile conversione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo; l'offerta a Dio di Gesù Cristo, Ostia immacolata, e la sanzione di Cristo stesso. Perciò commette sacrilegio chi celebra la M., sapendo di essere in peccato mortale.

Chi sa di essere in peccato mortale, regolarmente, deve conseguire lo stato di Grazia per mezzo della Confessione sacramentale (can. 807); e ciò per legge non si sa se divina, ma certamente ecclesiastica. Vi sono però dei casi nei quali chi sa di essere in peccato mortale può celebrare senza confessarsi, cioè quando vi è necessità di celebrare e in pari tempo impossibilità di confessarsi.

La necessità di celebrare si ha: a) quando si deve celebrare per ragione d'ufficio o d'impegno; b) quando altrimenti i fedeli non possono soddisfare il precetto festivo o un moribondo non può ricevere il Viatico; c) quando non è possibile lasciare la celebrazione senza pericolo di scandalo, o di infamia, o di altro grave male. L'impossi-
bilità di confessarsi si ha quando non v'è sacerdote provvisto di giurisdizione o capace d'intendere l'idioma del penitente; oppure quando il sacerdote disponibile non può ricevere la Confessione senza danno sua e di terza persona; oppure quando non è possibile avere il confessore senza grave incomodo o perché manca il tempo di confessarsi, o perché il confessore abita molto lontano, o perché v'è pericolo di andare incontro a gravi inconvenienti. Anche un incomodo grave estrinseco, p. es., di riverenza, può scusare dall'obbligo di confessarsi dall'unico sacerdote disponibile. Chi, conscio di essere in peccato mortale, deve celebrare e non può confessarsi, è tenuto: a) prima della celebrazione di fare l'atto di contrizione perfetta; (b) dopo la celebrazione, di confessarsi quanto prima, cioè entro tre giorni; anche prima, se vuole celebrare, oppure se deve celebrare e ha comodità di confessarsi.
b) Immunità da irregolarità o da pena vietante l'esercizio dell'Ordine sacerdotale. - Perciò, all'infuori di grave necessità, commette peccato grave chi celebra mentre è irretito da irregolarità o da censura o da altra pena vietante l'esercizio dell'Ordine sacerdotale.
c) Delle preghiere da premettersi alla celebrazione della M. - Alla celebrazione della M. secondo le prescrizioni delle rubriche (Ritus serzandus in celebratione Missae, tit. I, n. 1), si deve premettere : a) la recita del Mattutino con le Lodi (si tratta però solo di rubrica direttiva); (5) l'orazione (cf. can. 8 ro ), che non sembra obbligatoria nemmeno sub leci.
2. Disposizioni del corpo. - Principale è quella del digiuno eucaristico o naturale, da osservarsi dalla mezzanotte con tal rigore che non permette la sanzione di benché minima parte di cibo o di bevanda (can. 808). Si tratta di legge ecclesiastica gravissima che non ammette parvità di materia (v. comunione eucaristica; digiuno).

Dalla legge del digiuno eucaristico scusa: la necessità di compiere, dopo la consacrazione, il Sacrificio eucaristico e, probabilmente anche quella di amministrare il Viatico; il danno o l'incomodo grave proveniente dal non celebrare; la dispensa concessa dal papa per mezzo della S. Congregazione del S. Uffizio (can. 247 \ 5 ). Ché anzi gli Ordinari dei luoghi, in base a disposizione del S. Uffizio del 23 marzo 1923, possono impetrare la facoltà (che nei casi più urgenti hanno di diritto), anche abituale, di dispensare i sacerdoti celebranti dalla legge del digiuno eucaristico, purché : a) ciò sia richiesto dal bene spirituale dei fedeli; b) non prendano che cibi liquidi, escluse le bevande inebrianti; c) sia evitato lo scandalo.

In alcuni paesi la S. Sede permette che nei giorni festivi di precetto si possa celebrare la M. nelle ore pomeridiane a distanza di determinate ore dai pasti (cf. l'Indolito del S. Uffizio del 28 genn. 1947 ai vescovi belgi, e l'altro del 28 ott. 1947 al card. Suhard; cf. Il monitore ecclesiastico, 72 [1947], pp. 111-121, 73 [1948], pp. 78-80).
VIII. Tempo e luogo per la celebrazione della M. - La M. si può celebrare tutti i giorni, eccetto quelli esclusi nel rito proprio del sacerdote celebrante. Nel rito romano unico giorno aliturgico è il Venerdì Santo: non tutti i sacerdoti possono poi celebrare nei giorni del Giovedì e Sabato Santo (can. 820). La M. non si può celebrare se non nel tempo che intercorre da un'ora prima dell'aurora ad un'ora dopo il mezzogiorno (inizio della celebrazione). Si fa eccezione per la notte del S. Natale (per altre eccezioni fatte non del diritto comune, ma per indulne, si è già detto), in cui si può iniziare a mezzanotte la M. conventuale e parrocchiale; e si possono, iniziando a mezzanotte, celebrare da un solo sacerdote le tre M. negli oratori delle cose pie religione, che hanno la facoltà di conservare abitualmente la S.ma Eucarestia (can. 821). La M. può essere celebrata solo nelle chiese (cattoliche e non in quelle degli eretici o sciamatici : can. 823 § 1) o negli oratori pubblici o semipubblici. Le chiese e gli oratori pubblici (can. 1191) devono essere però prima consacrati o almeno benedetti solennemente (can. 1163 § 1). Per celebrare in un oratorio semipubblico non si richiede alcuna benedizione, per quanto possa essere data.

Per celebrare abitualmente la M. in un oratorio privato si richiede un indulto apostolico (can. 1195 § 1).

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Nell'indulto ordinariamente si concede una sola M. letta al giorno, ed anche tale M. viene proibita nei giorni di maggiore solennità. Il vescovo può permetterla una o due volte, anche in questi giorni, per modum actus, per ragioni diverse da quelle per cui è stato dato l'indulto (can. I 195 § 2). Nelle edicole private dei cimiteri, che il CIC considera oratori privati (can. I 190 § 1), l'Ordinario può permettere anche la celebrazione di più M. in un giorno, mentre negli altri oratori privati non può permettere che una sola M. per modum actus e previa ispezione dell'ambiente (can. I194).

La celebrazione della M. in un ambiente che non sia chiesa od oratorio, oppure all'aperto (sub dius), può essere permessa dal vescovo e dagli Ordinari di religiosi esenti soltanto per giusto e ragionevole motivo, in qualche caso straordinario e per modum actus (can. 822 § 4). Essi non possono mai concedere che si celebri la M. in una camera da letto (loc. cit.); possono invece concedere, a determinate condizioni (tra cui l'eccelsa dignità del defunto) che si celebrino M. (non più di tre) nella cosiddetta camera ardente (AAS, 18 [1926], p. 388). La celebrazione della M. sopra le navi può essere concessa solo direttamente dalla S. Sede (compete per privilegio ai cardinali e vescovi anche titolari : cann. 239 § 1, n. 8°; 349, n. 1° ) tramite la S. Congregazione dei Sacramenti, che suole apporre alcune condizioni. La M. al campo, in occasione di commemorazioni profane o di feste politiche, non può essere mai concessa; e se i promotori insistono per ragioni speciali, il vescovo deve inoltrare la richiesta alla Congregazione dei Sacramenti (26 luglio 1924: AAS, 18 [1924], p. 370).

La M. deve essere celebrata solo su altare consacrato (can. 822 § i). Il privilegio dell'altare portatile però, per chi lo abbia, porta con sé la facoltà di celebrare ovunque, eccetto in mare, purché si tratti di luogo decente e la celebrazione avvenga sopra la pietra sacra (v.; cf. can. 822 §§ 2-3). Mancando un altare del proprio rito, è lecito celebrare sull'altare consacrato di rito diverso, non però sulle antimense dei Greci (can. 823 § 2). Sopra gli altari cosiddetti papali nessuno può celebrare senza indulto apostolico (can. 823 § 3; v. anche alfare).

Biel.: Oltre i comuni testi di teologia morale, ed i commenti al CIC nella parte De Sacramentis, cf. Benedetto XIV. De sacrosancto Missae Sacrificio (Opera, VIII, Prato 1843). F. P. Van de Burgt. De celebratione Missarum, Utrecht 1871; P. Gasparri. Tractatus canonicus de Sima Encharistia, Parigi-Lione 1897; S. Many. Praelectiones de Missa, Parigi 1903; C. A. Kneller, Geschichtliches über die drei Messen pro populo, in Zeitschrift f. kathol. Theologia, 42 (1918), pp. 74-113; B. Kurtschold, Das heilige Messopfer nach dem neuen Recht, in Theol. u. Glanbe, II (1919), pp. 16-21; S. Woywod. The holy Sacrifice of the Mass in the new Code, in The homil. and pastor. rev., 21 (19201921), pp. 16-21; J. B. Raus, Feier der heiligen Messe in Privathäusern und Privilegienkommunikation, in Theol. prakt. Quartalschrift, 74 (1921), pp. 276-83; R. L. Sotillo, Consagracidn de una sola especie, in Sal terrae, 14 (1925), p. 541 sgg.; Ch. F. Keller, Mass stipendi, Washington 1925; R. Brouillard, Vin de messe, in Nouv. rev. théolog., 52 (1923), pp. 89-93; id., Vinification scientifique et vin de Messe, ibid., 53 (1926), pp. 423447; J. Hering, Messapplication, in Theol. prakt. Quartalsche, 81 (1928), pp. 372-74; M. D. Forrest, Mass without a server, in The eccles. rev., 78 (1928), pp. 403-13; B. Oietti, De Missa
in privatis domibus non celebranda, in Ius pontif., 8 (1928), pp. 224226; V. Tirozzi, De tempore, modo et loco Missae celebrandae, in Ephem. liturg., 43 (1929), pp. 220-31; A. Cimetti, De lege confessionis praemittendae celebrationi Missae, in Apollinaris, 3 (1930), pp. 129-34; L. Angulo, Legislación de la Iglesia sobre la intención en la applicatión de la S. Misa, Washington 1931; A. Mancini, Delle M. nel Natale, in Il mont. eccles., 46 (1934), pp. 152-60; E. Lombardi, De pastorum obligatione applicandi Missum pro populo, Roma 1940; E. Vardès, Natura giuridica del rapporto di offerta ed accettazione di stipendium Missae, ivi 1942; Th. A. Donnellan, The obligation of the Missa pro
populo, Washington 1942; J. I. Guiniven, The precept of hearing Mass, ivi 1942; I. V. toris, El pan y el vino eucaristico, Bilbao 1944; A. Verhamme, De materis remota Simae Encharistique, in Collat. Brigen., 41 (1945), pp. 415-18; id., De pane ad Consacrationem requisito, ibid., pp. 418-22; id., De vino ad Consacrationem requisito, ibid., 42 (1946), pp. 18-22; id., De verbis essentialibus Conservationis, ibid., pp. 22-27; I. Thomas, La Consérration, partie essentielle de la Messe, in Rev. diaris. de Tournai, I (1946), pp. 46-49; id., La Messe et ses parties principales, ibid., pp. 411-15; R. Michel, Le pain encharistique, ibid., I (1946), pp. 40-51; id., Le vin encharistique, ibid., pp. 296-97; id., De
quelques accidents qui peuvent survenir pendant la Messe, ibid., pp. 413-17; I. Dormine, Les dispositions spirituelles requises pour célébrer lisitement la ste Messe, ibid., pp. 200-504; J. A. Henry, The Mass and Holy Communion, Washington 1946; I. Godley, Time and place for the celebration of Mass, ivi 1948. AndreaGennaur.
IX. M. fondare. - I. Natura. - Diconsi M. fondate quelle la cui elemosina viene percepita sui redditi di fondazioni pie (can. 826 § 3). Sotto il nome di fondazioni pie s'intendono i beni temporali in qualsiasi modo consegnati a determinate persona morale della Chiesa, con l'onere perpetuo o di diuturna durata di celebrare con i redditi determinate M. fondate; o di compiere altre determinate funzioni ecclesiastiche, o determinate opere di pietà e di carità (can. 1554 S 1 ).

E di spettanza dell'Ordinario del luogo (se si tratta di fondazioni pie anche nelle chiese parrocchiali dei religiosi esenti) o del superiore maggiore di religione chiericale esente, determinare le norme spettanti alla costituzione della dote, alla distribuzione dei frutti, alla collocazione del capitale. Per l'accettazione della fondazione è richiesto il consenso scritto dello stesso Ordinario o del superiore maggiore (cann. 1545, 1546 e cf. can. 1550).

Le fondazioni, ancorché fatte a viva voce, debbono essere consegnate per scritto, in doppio esemplare, di cui uno da conservarsi con cura nell'archivio della curia episcopale o del superiore maggiore, l'altro nell'archivio della persona morale cui appartiene. Inoltre in ogni chiesa si deve compilare una tabella da conservarsi in luogo sicuro presso il rettore, nella quale siano notati tutti gli oneri gravanti sulle fondazioni pie. Finalmente, oltre il libro delle M. manuali, devesi conservare presso il rettore altro libro nel quale siano notati i singoli oneri perpetui e temporanei e la loro esecuzione ed elemosine, affinché dei medesimi si renda conto esatto all'Ordinario del luogo o al superiore maggiore (cann. 1548, 1549 e cf. can. 1550 ).

Tutte e singole le M. fondate devono essere celebrate e applicate sotto pena di peccato mortale. E pure obbligatorio

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eseguire tutte le condizioni prescritte : di qualità, di luogo, di tempo; cosi che pecca gravemente chi, senza motivo, sovente (cioè più che due volte al mese) trasc