n Portogallo ecc. Alla persecuzione in Polonia sopravvissero pochi conventi, i quali dopo la prima guerra ripresero nuova vita.
BibL.: A. Eggerer, Fragmen Panis corvi protoeremitici, Vienna 1663; N. Benger, Annalium Eremicoenobitiorum, 2 voll., Posenio 1743; L. Fras, Obrana Jasnej Gory w r. 1633, Czestochowa 1935; E. Kieban, A Magyar Polotrend Története, Budapest 1938.
Stanislas Nowak
MONACO. - E questo, prescidendo dallo Stato del Vaticano, il più piccolo Stato del mondo.
Consta di un'esile striscia litoranea sulla riviera ligure di ponente, fra Rois e Varo, ad 11 km . dal confine italofrancese, con superfice di kmq. 1580 e 19.242 ab. (nel 1946). Vive agglomerato quasi tutto in un unico nucleo urbano, costituito dai centri di Montecarlo, La Condamine e M. Quest'ultimo è sede del Governo. Nota per l'eccezionale dolcezza del clima, la regione è centro di intensa industria alberghiera, a carattere internazionale. M. è un Principato costituzionale ereditario.
BibL.: L. V. Bertarelli, Guida d'Italia del T.C.I., Liguria, Milano 1933, pp. 290-99.
Giuseppe Caraci
I. Storia. - Il «portus Herculis Monoeci» fu fondato, in territorio ligure, probabilmente, da coloni focesi emigrati da Massilia (Marsiglia) e occupato
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poi dai Romani. Ecateo di Mileto lo ricorda fin dal sec. vi a. C.; Strabone e Servio accennano al santuario, che si ergeva sull'arce in onore di Ercole Moneco (o Solitario), cosi chiamato perché il suo culto non era connesso con quello di Ashtoret. Il suo porto «sub Herculeo sacratus numine», esposto ai venti di sud-ovest, era troppo piccolo ed inadatto a ricoverare navi numerose o di notevoli dimensioni, cosi che presto decadde, appena fu fondata col suo porto la città di "Forum Iulii" (Fréjus). Sul monte sopra M. (La 'Turbie) fu lanciata da Augusto la grande «via Iulia Augusta», e vi fu da lui crettoil«Tropaeum Alpium» in comme" moccazione delle vittorie riportate sui popoli delle Alpi. Nell'alto medioevo M. fu sottoposta a scorrerie da parte dei Saraceni, fu concessa nel 1191 in feudo alla Repubblica di Genova dall'imperatore Enrico VI.
Durante le lotte tra ghibellini e guelfi i Grimaldi, guelfi, fin dal 1297 riuscirono ad impadronirsi di M., e dopo alterne vicende, per cui furono anche spodestati, la loro sovranità fu infine successivamente riconosciuta dai duchi di Savoia, dai papi, dagli imperatori. M. si trovò sotto il protettorato della Spagna fino al 1841 , quando con un colpo di mano il principe Onorio II espulse la guarnigione spagnola, si allcò strettamente con i Francesi e ne accettò la protezione. Durante la Rivoluzione Francese, nel 1793, M. fu annessa alla Francia, ma nel 1814 i Grimaldi, con Onorio IV, ritornarono al potere. Il Congresso di Vienna stabilí che il protettorato sul Principato spettava al Regno di Sardegna. Il Principato strinse nuovamente forti legami (nel 1860 ) con la Francia, che, con un trattato del 1919, ne garantí l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale.
Biel.: G. Saige, M. Ses origines et son histoire, Parigi 1897; F. Roussel-Despierres, s. v. in Dictionnaire diplomatique publié sous la direction de A. F. Frangulis, I, ivi 1933, pp. 132-41. Silvio Furiani
II. Diocesi di M. - La diocesi di M. conta 4 parrocchie, servite da 20 sacerdoti diocesani, 15 regolari, 6 comunità religiose maschili e 9 femminili (Ann. Pont., 1951, p. 274).
La più antica memoria cristiana della diocesi è costituita dal priorato benedettino di S. Devota a St.-Pons eretto nel 1075 (Cottineau, II, col. 1876). Del 1078 è la chiesa di S. Maria e poco posteriore quella di S. Donato. Fino al 1868 M. fece parte della diocesi di Nizza. Il 30 apr. 1868 il papa Pio IX eresse in M. l'abbazia nullius dei SS. Nicola e Benedetto. Il papa Leone XIII errò la diocesi di M. il 13 marzo 1887 assegnandole gli stessi confini civili del Principato e come immediatamente soggetta alla S. Sede. Primo vescovo ne fu mons. Carlo Francesco Bonaventura Theuret (1887-1901). La Cattedrale è dedicata all' Immacolata Concezione. Il vecchio Palazzo Ducale contiene affreschi di Annibale Carracci e di Grazio Ferrari. Nel 1910 fu fondato in M. un museo oceanografico.
Biel.: G. Saige, Documents historiques antérieurs au XV e siècle, relatifs à la seigneurie de M. et à la maison de Grimaldi, Parigi 1903; id., Documents historiques relatifs à la Principauté
de M. depuis le XVe siècle, 3 voll., ivi 1888-91; H. Choubat, L'autonomie religieuse de la Principauté de M. jusqu'à la création de l'évêché. Monaco 1914.
III. Condizione giuridica della Chiesa. - La condizione giuridica della Chiesa nel Principato di M. è regolata dalla bolla Quemadmodum di Leone XIII, emanata il 15 marzo 1886.
Il documento, che è, in sostanza, una convenzione tra il Sommo Pontefice e il principe sovrano di M., intesa a regolare l'organizzazione della diocesi monegasca

cretta con la medesima bolla, fu mandato ad esecuzione l'anno dopo ( 28 sett. dal Principato, 10 ott. dalla S. Sede).
La diocesi, che è immediatamente soggetta alla S. Sede, comprende tutto il territorio del Principato, già sottratto alla giurisdizione spirituale del vescovo di Nizza ed eretto in abbazia nullius da Pio IX nel 1868. E riconosciuta la personalità giuridica, oltre che alla diocesi, a tutti gli enti ecclesiastici e istituti religiosi, esistenti e futuri. Lo Stato prende a suo carico tutte
le spese del culto. La S. Sede concede al Principe un diritto di patronato assai esteso : presentazione alla S. Sede di una terna di persone per la nomina del vescovo, nomina di tutti i canonici, eccetto uno, di tutti i parroci e vicari parrocchiali, eccetto il parroco ed i vicari parrocchiali della chiesa di S. Carlo a Monte Carlo, affidata in perpetuo alla Congregazione dei Chierici regolari della Madre di Dio. Al vescovo è riservata naturalmente la provvisione canonica e il diritto di ricusarla per gli indegni. Il 4 ott. 1934 fu pubblicato una ordinanza sovrana regolante il diritto alla pensione dei sacerdoti che occupano un ufficio o esplicano una funzione retribuita dallo Stato.
Anche nel Principato di M. esiste tuttavia l'istituto del divorzio, regolato dalle ordinanze 3 luglio 1907 e 11 giugno 1919.
Il Principato di M. mantiene relazioni diplomatiche con la S. Sede, presso la quale è rappresentato da un ministro plenipotenziario.
Ippolito Rotoli
MONACO (Münchien) e FRISINGA (Freising), arcidiocesi di. - In Baviera, su una superficie di 11.972 kmq ; conta 2.057 .220 mathrm{ab}. dei quali 1.744.574 cattolici. Ha 551 parrocchie servite da 1327 sacerdoti diocesani e 779 regolari, due seminari, 43 comunità religiose maschili e 511 femminili (Ann. Pont., 1951, p. 273).
La diocesi fu eretta in seguito al Concordato bavarese del 1817 con la bolla Dei ac Domini nostri, di Pio VII del 1818. Le fu assegnato il territorio delle soppresse diocesi di F. (fondata da s. Corbiniano, organizzatore della Chiesa in Baviera, 716) e di Chiemsee, della prepositura di Berchtesgaden e delle parti dell'arcidiocesi di Salzburgo situate in Baviera. Le furono sottoposti i suffraganei di Augusta, Ratisbona e Passavia. La Cattedrale è la chiesa di Nostra Signora, eretta dal 1468 al 1488 da Jörg von Pilling. Primo arcivescovo fu il barone Lothar Anselm von Gebsattel (1821-46). Egli fondò il Seminario tridentino a F. e restaurò i monasteri Scheyern, Reisach, Laufen, Tölz, Landshut, Altomünster e Frauenchiemsee. Il suo successore Karl August von Reisach (1846-55) si oppose tenacemente alle ingerenze dello Stato nelle questioni ecclesiastiche; creato cardinale da Pio IX nel
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1853, passò poi alla Curia romana. Il suo successore, Georg von Scherr (1856-77), fu molto ostacolato nella sua amministrazione dalle mene del governo bavarese e dalle difficoltà implicate dal caso Döllinger, e dal sorgere dell'Althatholicismus ("Vecchi cattolici»). Nel periodo del Kulturkampf resse l'arcidiocesi Antonio von Steichle (1878-89), noto storico della Chiesa, che con il memorandum collettivo dell'episcopato bavarese da lui convocato a F. nel dic. 1887, riusci a ottenere un certo miglioramento dei rapporti fra Chiesa e Stato. Gli succedette Anton von Thoma (1889-97), già vescovo di Passavia, che continuò quest'opera, riuscendo a risolvere anche la questione degli Althatholiben (1890). Franz Josef von Stein resse l'arcdiocesi dal 1898 al 1909; Franz von Bettinger dal 1909 al 1917, cardinale dal 1914. Questo ultimo è noto per la sua opera pastorale e caritativa: fondò l'« Unione della stampa cattolica» e l'« Organizzazione scolastica fra i genitori». Tutte queste opere furono ingrandite dall'arcivescovo Michael von Faulhaber (1917 in poi), cardinale dal 1921, intrepido difensore della fede cattolica contro il nazionalsocialismo. Per la formazione pastorale del clero della sua diocesi ebbero grande importanza le direttive da lui emanate ne: due Sinodi diocesani del 1920 e 1930.
Già nel medioevo la regione era popolata di fiorenti monasteri benedettini, come quelli di S. Andrea in monte Prisingensi del sec. xiri, di S. Vito al monte (Schönberg)

(per cartona dei J. J. Pjws) Monaco e Frisinga, arcidicessi di - Il · Maximilianeum s.
del sec. ix, di Eital (1330) e quello cistercense di Freisdorf del sec. xir. Nel 1221, vivente a. Francesco, fu fondato sull' Anger un convento francescano, trasferito poi in città; l'edificio fu in seguito ceduto alle Clarisse. Nel 1281 fu fondato il primo monastero di Agostiniani. Nel ser. xVI vennero nella regione i Gesuiti; nel '700 i Cappuccini, i Carmelitani, i Teatini. All'inizio dell'800 i Gerolimini e gli Oratoriani. Degli Ordini femminili, alle Clarisse fecero seguito le Servite, le Salesiane, le Elisabettine, le Dame Inglesi. Dopo la secolarizzazione del 1803, che vide per un certo tempo la rovina di tutte queste istituzioni, le vecchie case religiose, alle quali se ne aggiunsero molte altre, rifiorirono rigogliosamente.
L'Università di M. sorse per opera del re Lodovico I nel 1826, il quale vi trasferì l'Università di Lodovico Massimiliano, che fino allora risiedeva a Landshut. Questo trasferimento non ebbe solo il valore di un trasloco, ma significò una rifusione dello spirito dell'Università che fu sottratta all'indirizzo montgelasiano illuminista tendente ad escludere ogni interferenza dell'autorità religiosa nell'insegnamento universitario. Sulle orme di J. M. Sailer si sviluppò intorno all'Università di M. un attivo circolo di rinnovamento cattolico degli studi e della vita sociale in Germania. Esso si collega con i nomi di Görres, J. A. Möhler, F. von Baader, Phillips, Allodi, Ringseis, Döllinger, von Moy e Lassaux. Dopo il 1848 entrarono nell'Università correnti meno propense per il cattolicesimo. Nelle discussioni ca. il Concilio Vaticano, l'Università si tenne dalla parte di Döllinger; tuttavia la Facoltà teologica cattolica conta anche nella seconda metà del sec. xix non pochi nomi illustri, fra i quali i professori G. von Hertling, Kl. Baeumker, H. Grauert, O. Bardenhewer, A. Knöpfler, W. Thalhofer, J. Bach, e altri.
Per l'arte, v. baviera, III. Arte sacra; germania, VI. Arte. - Vedi tav. LXXXVII.
Bist.: Generalinnammlung der Erzdiözese München-Frei. sing. I-II. Monaco 1821-90; M. von Deutinger, Die älteren Mutriheln des Bistums Freising, 3 voll., Monaco 1849-50; id.. Beiträge zur Geschichte des Erabistums München und Freising, 6 voll., Monaco 1850-54; K. A. von Müller, Die wissenschaft. lichen Anstalten der Universitait München, ivi 1926; K. R. Burkard, Die Berufungen nach Althayern, ivi 1927; F. Geiger, Die Universitab München, Monaco 1928; M. Doberl, Entwicklungsgeschichte Bayerns, 3 voll., ivi 1931.
Bruno Wüstenberg
MONADE. - Il termine dal greco μ ovaç ("unità») è usato già da Pitagora e dai suoi discepoli che, con la teoria del numero come essenza delle cose, facevano della m. l'elemento ultimo della realtà ( Filolao: dot{η} μ α̂ ν μ ° ν α̂ ς α̂ ς α̂ ν α̂ ρ χ dot{η} σ α̂ σ α π α̂ τ τ ω v; ed. H. Diels, Vorsokrat., 32 B 8). In sèguito è stato sovente usato per indicare o la particella indivisibile delle cose, come sinonimo del termine più comune atomo, o il principio di unità, come le idee di Platone e Dio.
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Tuttavia il termine va principalmente ricordato per l'uso fattone dal Leibniz (v.). Nel sistema leibniziano le m . sono sostanze inestese, semplici, spirituali, dotate di percezione e di appetizione, chiuse in sé «senza porte né finestre», collegate tra loro per l'armonia prestabilita, rappresentanti ciascuna come in uno specchio vivente l'universo intero, e disposte in gradazione continua dalle infime, costituenti i corpi, attraverso l'anima e la mente, fino a Dio, la m. primitiva.
Bibl.: G. Carlotti, Il sistema di Leibniz, Messina 1923, pp. 102-80; R. Eider, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, II, 4⁴ ed., Berlino 1929, pp. 169-72; F. Enriques-G. De Santillana, Storia del pensiero scientifico, I: Il mondo antico, Bologna 1932, pp. 79-83.
MONALDO da Capodistria. - Canonista, che fu certamente membro dell'Ordine minoritico, m. a Capodistria prima del 1285 .
Di lui rimangono scarse notizie, anzi spesso è stato confuso con l'omonimo Monaldo da Ancona o Monaldo Beneventano. Nell'Ordine ricopri varie cariche e fu provinciale della Dalmazia. E autore tra l'altro di diverse prediche, svolte con apparato dottrinale e simili a brevi trattati per ogni singolo argomento. L'opera sua più nota, stampata a Lione nel 1516, è comunemente denominata la Summa Monaldina, scritta verso il 1274. E stata anche chiamata Summa dorata (paralilia atque aurea) e nel passato fu anche confusa come una Summa casuum conscientiae, ma in genere era chiamata Summa iuris canonici, per i continui accenni alla Decretali e ai principi di diritto. Non è ancora scientificamente accertato che l'opera sia di questo autore, ma ciò è molto probabile.
Bibl.: H. Repié, De b. Monaldo de Fustinianopoli, in Arch. francis, hist., I (1908), pp. 231-34; Sbarales, II, p. 261 sq. Giuseppe Sima
MONARCHIA. - Nella classificazione delle forme di governo, la m. (con questo o con nome analogo, come impero, principato ecc.) fu ben presto individuata, quale governo di un solo, in contrapposizione all'aristocrazia ed alla democrazia (o politia secondo la celebre tripartizione aristotelica). In realtà però le forme monarchiche si presentano nella storia in modo differentissimo tra loro e non è semplice e pacifico individuarne gli elementi caratteristici.
Basti pensare alle m. su fondamento teocratico o legittimista, alle altre su fondamento pattizio, plebiscitario o legalitario; a quelle assolute, con la concentrazione di ogni potere sovrano nel monarca, sino ad identificarlo con lo Stato (tipica l'affermazione di Luigi XIV : l'Etat c'est moi), alle costituzionali (sole sopravviventi) con più organi costituzionali, fissati dalla legge, nella loro struttura e nelle loro funzioni, o limitate (con qualche residuo di potere assoluto).
Più che sotto il profilo giuridico le varie m. (e in genere le varie forme di governo) sono individuate dalla loro complessa fisionomia storica che è insieme politica, giuridica, etica, sociale, religiosa. E talora sono assai più affini una m. ed una repubblica che due m. o due repubbliche fra loro: così, per fare un solo esempio, sono più affini due governi a regime parlamentare, come le m. inglese e nordiche con le repubbliche francese ed italiana, che non queste ultime con gli Stati Uniti d'America.
La contrapposizione tra m. e repubblica, sebbene ancor valida, è tuttavia di assai minore importanza, perché si contrappone più efficacemente il governo d'individui (m., dittature a vita, diarchie o poliarchie di individui) al governo di collettività (in forme sia pure rappresentative) integrando la distinzione con elementi concernenti altri aspetti della sempre più complessa organizzazione politico-giuridica degli Stati (v. repubblica, a proposito in particolare dell'Italia).
Qualche autore ora fa notare che il monarca non avrebbe quel carattere rappresentativo che ha invece il presidente della repubblica, considerata quest'ultima come
governo popolare, sia esso di una parte del popolo, anche assai ristretta o allargata alla classe più numerosa ("governo del proletariato") oppure di tutto il popolo, senza differenza di classi. Però anche tale criterio si attenua, se pur non evanisce, quando si tratta di monarca non ereditario, ma elettivo.
Altro criterio connesso e rilevante, se pur non in senso assoluto, è quello della responsabilità, anche limitata, del presidente, in confronto della non responsabilità del re. Il principio della irresponsabilità regia, basato sul presupposto che il re (in quanto imperaona o meno lo Stato) non può far male, o sul trasferimento e concentramento della responsabilità nei suoi ministri, i quali collaborano agli atti regi, va inteso tuttavia con qualche riserva. La irresponsabilità vale entro i limiti propri dei vari ordinamenti i quali possono estenderla anche ad altri organi costituzionali, come le Camere legislative. Potrebbe, ad es., esser prevista, in date circostanze, la perdita dell'ufficio o esser questa determinata da eventi politicamente influenti in regimi democratici. Si pensi ai casi di «deposizione» dei re (nel diritto inglese medievale), quando la m. poteva considerarsi di natura fondamentalmente pattizia ed il re avesse violato i patti. D'altra parte nelle m. costituzionali la pressione di altri organi o del popolo puó potentemente contribuire all'abbandono volontario dell'ufficio (come nei casi di Vittorio Emanuele III in Italia e, per diverso motivo, di Edoardo VIII, in Inghilterra).
Le controversie teoriche sul miglior governo, in particolare monarchico o repubblicano, hanno molto perduto d'importanza. Non mancano argomenti pro e contro l'una o l'altra soluzione. Cosi la m. sarebbe un elemento di stabilità, di conservazione pur nell'avvicendarsi delle correnti politiche al governo, assicurando la costituita di vita dello Stato in uno dei suoi elementi cardinali; d'altra parte l'interesse dinastico in quanto interesse di casta potrebbe non sempre coincidere con quello nazionale nel modo come è inteso, in un certo momento, dalla maggior parte dei cittadini. Pericoli inoltre possono insorgere dal fatto di un re fisicamente, intellettualmente o moralmente poco adatto all'esercizio del potere e di una conseguente reggenza esposta ad impreviste congiure di palazzo. La repubblica, d'altro canto, meglio soddisfa alle esigenze del principio, comunemente ammesso negli Stati moderni, di eguaglianza dei cittadini in contrasto a qualsiasi concezione sorpassata di legittimismo (v.) e può far cadere la scelta sul soggetto più capace per l'ufficio di capo dello Stato. L'elettività però non è priva anch'essa di pericoli, potendo costituire l'avvio ad una dittatura (specie di nuovo legittimismo su base plebiscitaria) e non attribuendo tutto quel prestigio e quella più profonda indipendenza che puó derivare dal raggiungere il supremo ufficio per un diritto personale, che pone il soggetto al di sopra di tutti e meglio lo puó fare moderatore imparziale delle lotte politiche.
In realtà è soprattutto il collaudo storico che stabilizza un ordinamento, adattandolo sia pure alle esigenze dei tempi. Si vedono cosil m. (ad. es., Inghilterto, Danimarca, Svezia, Norvegia e più recentemente Belgio e Olanda) conservarsi e consolidarsi anche in regimi di democrazia sociale, che in astratto potrebbero considerarsi tra i più antitetici. Tuttavia la tendenza più spiccata oggi è verso un allargamento progressivo dell'area delle repubbliche in confronto a quella delle m., specialmente dopo la fine della prima guerra mondiale. Basti pensare, ad es., alla Germania, alla Russia ed a quanto è accaduto di recente nei paesi balcanici; nonché, a tacer d'altro, alla pacifica secessione dell'Irlanda (dal 1947) e alla trasformazione del regime in Italia, in virtù del referendum popolare (v. nefERDIDIOR; REPUBBLICA).
Il «Regno» d'Italia data formalmente dalla proclamazione avvenuta con la legge del 17 marzo 1861 n. 6371, e si ricollega al Regno di Sardegna, costituitosi sotto Vittorio Amedeo II.
Con lo Statuto del re Carlo Alberto (4 marzo 1848), lo Stato s'era mutato da m. assoluta in m. costituzionale (parlamentare). Lo Statuto fissava le regole fondamentali relative alla Corona, sottraendole così alla potestà personale del monarca. L'assunzione al trono era basata su un diritto
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pubblico correlativo a un diritto di famiglia, l'appartenenza cioè alla casa di Savoia, senza limitazione di gradi, e la successione avveniva secondo la cosiddetta "legge salica" e propriamente, più che secondo la lettera della legge dei Franchi Salii del sec. v (che escludeva le donne dalla successione nella proprietà terriera), nel senso convenzionale che essa era andata assumendo nei regimi monarchici di Francia e di Spagna del sec. xiv; vale a dire che dal trono erano escluse le donne (ammesse invece in altri ordinamenti costituzionali, come, ad es., tuttora, l'inglese e l'olandese) e relative discendenze; la linea diretta prevaleva sulla collaterale, con prevalenza del primogenito sugli ultrageniti. Doveva trattarsi in ogni caso di discendente da nozze legittime (esclusi quindi i figli naturali, adottivi o legittimati, salvo l'ipotesi, controversa, di legittimati per susseguente matrimonio) ed anche, sembra, principesche, in conformità della r. patente 13 sett. 1780 e del r. brevetto 28 ott. dello stesso anno. La legge sul Gran consiglio del fascismo (1928) previde che tra le "questioni aventi carattere costituzionale", per le quali era prescritta l'audizione (non vincolante) dello stesso Gran consiglio, fossero anche quelle relative alla successione al trono, alle attribuzioni ed alle prerogative della Corona; in concreto nessuna questione in merito fu mai trattata. Ed è da rilevare, contro una opinione politica giuridicamente inconsistente, che non si poteva trattare di questioni personali relativamente al successore, ma soltanto di "proposte di legge" per eventuali modifiche delle norme vigenti.
Lo Statuto fissava disposizioni abbastanza dettagliate relative al re (v.) e faceva anche cenno alla famiglia reale, comprendente (secondo l'interpretazione più esatta) tutti i membri della casa di Savoia che potevano assumere la Corona (e quindi anche la reggenza e la tutela del re) e le relative legittime famiglie. Nel suo ambito era compresa la famiglia regnante, composta, oltre che dello stesso re, della regina madre, della regina consorte e dei loro discendenti (tra questi l'erede presumivo al trono).
Erano anche previsti i casi e i modi di eventuale "reggenza", casi che però non si sono presentati, mentre si sono attuate più volte delle "luogotenenze "al di fuori delle norme statutarie.
La preminente posizione politica assunta dal capo del governo nel regime fascista (in ispecie con apposita legge nel 1925) ha indotto a classificare la conseguente forma di governo come monarchico-presidenziale; ma non era del tutto esatto, sempre da un punto di vista giuridico, parlare di «diarchia», perché rimaneva sempre al re quel diritto, limitato nell'estensione, ma basilare, e cioè essenzialmente sovrano, di dimettere o revocare il capo del governo (come in effetti avvenne con la sostituzione del Mussolini con il Badoglio). Invece ciò non sarebbe potuto avvenire nel regime germanico nazista (analogo sotto altri riguardi), perché i poteri di capo dello Stato e capo del governo erano riuniti in una sola persona (Hitler infatti aveva provveduto alla successione con atto proprio, in difetto di norme di legge).
Le m. moderne hanno generalmente carattere ereditario o sulla base del diritto comune (common law, come in Inghilterra), senza che il re possa mutare l'ordine di successione, salvo una legge del Parlamento, o sulla base di un diritto speciale (come era nella m. italiana); in ogni caso con diritto soggettivo pubblico da parte di colui che per legge è chiamato a succedere (così da determinare una specie di regime di "privilegio") e senza soluzione di continuità (il re non muove mai; morto il re, viva il re).
Attualmente la forma di governo monarchico si ha in Afghanistan (cost. del 1931, art. 2); Arabia Saudita (cost. 1928-32, art. 2); Belgio (cost. 1831, art. 2); Bhutan (non ha costituzione scritta); Danimarca (cost. 1915, art. 1); Egitto (cost. 1923, art. 1); Etiopia (Impero, cost. 1931, art. 6); Grecia (cost. 1911, art. 24); Iraq (cost. 1925, art. 2); Iran (cost. 1907, art. 36); Giappone (Impero, cost. 1946, art. 1); Giordania (cost. 1946, art. 2); Libia (1951); Liechtenstein (Principato, cost. 1911, art. 1); Nepal (cost. 1948, art. 2); Olanda (cost. 1815-47, art. 1); Norvegia (cost. 1814, art. 1); Spagna (tendenzialmente con l'atto cost. dell's giugno 1947, art. 1); Svezia (cost. 1809, art. 1); Tailandia (cost. 1947, art. 1); Vietnam (Impero, associato alla Francia);
Yemen (non ha costituzione scritta). Per la Città del Vaticano, v. PRIMATO di s. PIETRO e del ROMANO PONTEFICE.
Una posizione particolare assume la Corona nell'ordinamento inglese in relazione con il Commonwealth. Questo termine, da un'antica parola: common weal, riferentesi ad una società basata sul bene comune, era stato adottato per il regime del Cromwell (1649-60); nel senso odierno, dal secondo decennio di questo secolo, prima nella dottrina e poi nell'uso politico costituzionale; il termine di «impero», contrario alle tendenze più progredite, tecnicamente si riferiva solo alle Indie. Si suol dire che il re ha una duplice personalità, una come persona fisica ed una come titolare della Corona, in quanto la personalità è riconosciuta alla serie dei successivi titolari di un ufficio (corporation sole). In passato la Corona era considerata una ed indivisibile; ora si va facendo strada l'opinione che invece sia da considerare multipla e distinguibile anche in diritto, per quanto riguarda i paesi del Commonwealth (British Commonwealth of Nations), il quale comprende i seguenti Stati: Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Pakistan e Ceylon. "La Corona è sempre stata considerata come la chiave di volta su cui appoggia l'arco del Commonwealth e spesso anche il suo solo vincolo giuridico, in quanto i suoi Stati hanno diversi parlamenti e diversi governi, ma hanno lo stesso sovrano. Il preambolo dello statuto di Westminster del 1931 la definisce appunto il simbolo della libera associazione dei membri del Commonwealth britannico. Ma la dichiarazione dei primi ministri del 27 apr. 1949 qualifica il re come il simbolo della libera associazione delle nazioni indipendenti che ne sono membri e, come tale, capo del Commonwealth. Quest'ultimo titolo venne introdotto come un artificio che permettesse all'India di restare nell'associazione, una volta che si fosse data una forma repubblicana. Il re si presenta quindi sotto due vesti : come re di ciascuna delle monarchie e come capo del Commonwealth" (G. Treves). Quanto poi all'Irlanda, l'ultimo legame con la Corona è stato tagliato con il Republic of Ireland Act del 1948, che attribuisce al presidente di quella repubblica i poteri di cui era rivestito il re d'Inghilterra. In base anche al successivo Ireland Act del 1949, inglese, l'Irlanda non è più compresa nell'ambito britannico, ma non è neppure considerata paese straniero, a certi effetti; va considerata in una posizione particolare, unica nel suo genere nel diritto internazionale.
Bbll.: G. D. Romagnosi, La scienza delle costituzioni, Firenze 1830; C. Balbo, Dalla m. rappresentativa in Italia, ivi 1875 ; E. B. Bernatzik, Republik und Monarchien, 2* ed., Tubinga 1912; E. Cross, La m. nel diritto pubblico italiano, Torino 1922; P. Bodda, La Corona di fronte agli altri organi costituzionali secondo le forme fasciste, Torino 1951; Ch. Benoist, La monarchè française, Parigi 1935; D. Donati, Sulla posizione della corona nel governo monarchico presidenziale, in Archivio di diritto pubblico, 2 (1957), p. 5 sgg.; G. D. Ferri, Alcune considerazioni sulla teoria delle forme di governo (m. e repubblica), in Rassegna di diritto pubblico, I (1946), p. 154 sgg.; S. Romano, Principi di diritto costituzionale, generale, 2* ed., Milano 1946, p. 202 sgg.; P. Biscaretti di Ruffia, Diritto costituzionale, I. Napoli 1949, passim; G. Treves, Il Commonwealth britannica, Milano 1950; A. J. Peaslee, Costituzions of Nations, Concord N. H. 1950 (testi costituzionali con bibliografia per singoli Paesi). V, pure la bibl. sotto la voce RE.
Ferruccio Pergolesi
MONARCHIANISMO. - Nome dato anticamente all'eresia del modalismo o sabellianismo, e anche, da alcuni autori moderni e meno propriamente, a quella dell'adozianismo, perché, nell'intento di salvaguardare il monoteismo, la prima negava la distinzione reale delle Persone Divine nella Trinità, la seconda negava la divinità di Cristo, intendendo cosi ereticamente l'antico detto monoteista che nella fede nella divinità bisogna tenere la monarchia. V. adozianismo: modalismo.
MONARCHIA SICULA. - Dal principio del sec. xvi si diede il nome di m. s. al diritto, preteso dai re di Sicilia, di esercitare nel loro regno anche il supremo potere ecclesiastico, come rappresentanti della S. Sede.
La pretesa si basava sul privilegio concesso dal papa Urbano II al conte Ruggero I di Sicilia e Calabria, il
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5 luglio 1098 , per le sue benemerenze nella lotta contro i Saraceni. Nella bolla il Papa assicurava Ruggero e i suoi successori che non avrebbe inviato in Sicilia alcun legato contro la loro volontà e che si avrebbe servito di loro, legati vice, per l'esecuzione delle disposizioni pontifice, solite ad eseguirsi per mezzo di legati. Essi ottennero cosí il diritto di legazia apostolica nelle loro terre, senza che tuttavia dovessero ritenersi esclusi per nessun luogo diritti della S. Sede.
L'eccezionale concessione diede origine, fin dal principio, a conflitti d'interpretazione. Pasquale II, successo ad Urbano II, pur confermandola, cercò di restringerla (1117); ma Adriano IV nel 1136 ne dovette riconoscere la larga estensione. Innocenzo III (1198-1216), il grande assertore dell'autorità pontificia, la mise in disparte. Furono i canonisti della corte spagnola, al tempo dell'assolutismo statuale, che riscoprirono il documento e sulla sua base eressero a pro dei loro re, quali successori nei diritti dei Normanni e degli Hohenstaufen in Sicilia, un edificio fantastico di privilegi ecclesiastici. Il Baronio, l'Orsi ed altri scrittori ne misero in dubbio l'autenticità, ma a torto, come oggi si ritiene. Fu cosí che dal principio del sec. xvi i re di Sicilia si considerarono, in forza dell'apostolico privilegio, legati nati del sommo pontefice, e pretesero il pieno ed esclusivo potere spirituale ed ecclesiastico nell'isola; gli stessi atti della S. Sede non potevano avere vigore senza le lettere esecutorie del viceré e perfino l'interna disciplina della Chiesa veniva sottoposta alla competenza regia. Ferdinando I il Cattolico (m. nel 1516) rivendicò a sé anche la giurisdizione in materia ecclesiastica; Filippo II chiese, ma invano, nel 1578, la conferma della m. s. da parte della Sede Apostolica e istituí (1579) un tribunale stabile. denominato Index monarchiae siculae, al quale delegò l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, che si faceva derivare dalla m. s., proibendo di appellare da questo tribunale alla S. Sede. Di fronte a cosí aperte violazioni dei diritti apostolici e a cosí grave minaccia per l'indipendenza dei vescovi siciliani, la reazione di Roma non poteva mancare. Il conflitto fu particolarmente violento sotto i pontificati di Pio V (1566-72), Gregorio XIII (1572-85) e Clemente VIII (1592-1605); lo scritto del Baronio avverso alla m. s. venne proibito da Filippo III. La contesa si fece ancora piú ardente sotto Urbano VIII (1623-44); il tribunale della regia monarchia, completamente dipendente dal luogotenente, e le cosiddette lettere di salvaguardia, i possessori delle quali venivano sottratti alla giurisdizione vescovile, minacciavano di annientare ciò che restava dell'indipendenza dei vescovi di Sicilia; i quali, nel 1629, sollevarono fiere rimostranze, reclamando l'osservanza dei decreti del Concilio di Trento. Il Papa istituí allora una Congregazione di cardinali per discutere i rimedi e poco mancò che questa giungesse si mezzi estremi contro la m. s. Vi si giunse invece nel 1687, quando Innocenzo XI fece scomunicare dal nunzio di Spagna i funzionari napoletani; ma il governo di Madrid riuscí a far togliere la pena. La battaglia piú ardente scoppiò quando il re Vittorio Amedeo II di Savoia ottenne, nel 1713, la corona di Sicilia e gli fu pure concesso esplicitamente il privilegio della m. s.: la Curia romana ne fu grandemente impressionata e Clemente XI non esitò a sopprimere il tribunale di quella monarchia con la cost. Romanus Pontifex del 20 febbr. 1715. Divenuto poi re di Sicilia l'imperatore d'Austria Carlo VI, questi si adoperò con insistenti pressioni per ottenere da Benedetto XIII la revoca della costituzione clementina, ma di fronte al risoluto atteggiamento del Pontefice ripiegò sulla richiesta di una bolla, che sistemasse opportunamente la materia ecclesiastica nell'isola. Le laboriosissime trattative, nelle quali ebbe una parte importante quale consigliere di fiducia del Papa il card. Prospero Lambertini, si conclusero con l'emanazione della bolla Fidefi del 30 ag. 1728, nella quale Benedetto XIII riservava alla S. Sede i più importanti affari ecclesiastici di Sicilia, ma concedeva al sovrano, per la decisione in terza istanza delle altre cause ecclesiastiche, l'istituzione di un giudice supremo, il quale doveva per cio stesso considerarsi come delegato della Sede Apostolica. Com'era facile prevedere,
l'assolutismo dei re di Sicilia non si mantenne in questi limiti : il tribunale concesso venne costituito come rinascito di quello soppresso da Clemente XI, assumendo il nome di «tribunale della regia monarchia e apostolica legazione», e si tornò alle altre antiche pretese del pieno diritto di legazia. Persino Garibaldi nel 1860 approfittò degli asseriti privilegi della m. s.; ma poco dopo Pio IX pose fine alla secolare contesa, sopprimendo definitivamente la legazia apostolica con la bolla Suprema del 28 genn. 1864, pubblicata il 10 ott. 1867. Il governo italiano non mancò di protestare, ma poi, con la legge delle Guerentige (art. 15), dichiarò di rinunciare a quel privilegio.
Autori imparziali come P. Hinschius hanno riconosciuto che in questa lotta secolare «il diritto era senza dubbio dalla parte della Curia romana» (Kirchenrecht, I, Berlino 1869, p. 522 ).
BibL.: M. Galeotti, Della legazione apostolica in Sicilia, Torino 1848; id., La Sicilia e la S. Sede, Malta 1865; A. Forno, Storia della legazione annessa alla corona in Sicilia, 2° ed., Palermo 1868; F. J. Sennia, Die M. S., Friburgo 1869; F. Scaduto, Stuto e Chima nelle Due Sicilie, Palermo 1887; P. Giannone, Il tribunale della monarchia di Sicilia, Roma 1892; E. Caspar, Die Legatmigrualt der normann. vicil. Herrscher im 25. Jahrh., iv 1904; G. Catalano, Le ultime vicende della legazia apostolica di Sicilia. Dalla controversia liparitaria alla legge delle Guerentige (1711-1811), Catania 1930; Pastor, XIII, pp. 734-35; XIV, n. p. 309; XV, pp. 76, 264, 514 sgg .
Mario Castellano
MONARCOMACHI. - Con questo termine (da μ 0 v a z y a e μ α dot{α} γ μ α : coloro che combattono la monarchia), vengono designati quegli scrittori politici, in maggioranza acattolici, che, tra il 1550 ed il 1620 , delinearono una prima teoria della sovranità popolare, fondandola sull'originario patto intervenuto fra il popolo ed il re (in contrasto con la sua origine divina e, spesso, con l'origine divina di ogni autorità) che limitava i poteri del sovrano. Il termine venne usato la prima volta da W. Barclay nella sua opera De Regno et regali potestate (Parigi 1600).
Se nelle teorie medievali si ritrovano accenni ad una certa sovranità popolare ed al diritto di resistenza, nei m. invece (legati ordinariamente a principi filosofici affatto diversi, individualistici e razionalistici), sovranità popolare e diritto di resistenza sono i temi fondamentali intorno a cui viene costruita tutta l'organizzazione politica. Premesso che la dignità della persona umana non tollera di essere assoggettata se non a leggi da se stessa coniate; che la ragione umana è autonoma, e quindi anche l'autorità non può competere direttamente ad uno solo ma alla moltitudine: fra il re ed i sudditi si pone il diritto fondamentale dello Stato, il patto, la convenzione originaria. Il re non sarà più direttamente di origine divina e spesso, per molti scrittori, neppure indirettamente; ma sarà, a norma della costituzione, un semplice magistrato o delegato dal popolo, che potrà sempre richiamarlo al rispetto dei patti giurati. Il diritto di resistenza attiva è la legittima garanzia del popolo per il rispetto del patto originario: rinunciare a tale diritto significa consentire l'instaurazione di un regime tirannico. I m. furono strenui assertori del tirannicidio (v. tirannia e tirannicidio).
Il primo scrittore che presenta una chiara impostazione di temi monarcomachi è M. Salomonio degli Alberteschi, professore di diritto all'Università di Roma, che compose, intorno al 1516 , dedicandola a Leone X , una piccola opera De Principata (Roma 1544), dove sostiene che il potere del principe è limitato dalle leggi fondamentali dello Stato, che egli è tenuto a rispettare quoad vim coactivum. Il principe è pars civitatis, non quindi fonte dell'ordinamento che fa essere la società civile, ma legato a quella stessa società di cui fa parte e da cui deriva il suo potere (De Principatu, I, Parigi 1578, p. 25). La lex regia de potestate, con la quale il popolo romano concesse al principe la summa potestas, non rappresenta un'alienazione irrevocabile di quest'ultima, ma una semplice concessione, determinata da esigenze storiche e vincolate a precise condizioni. Del 1550 è un trattatello anonimo: De iure magistratuum in subditas et officio subditarum erga magistratus, dove vengono maggiormente chiariti i temi che
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saranno trattati dalla successiva pubblicistica monarcomaca. Vi si discute se i magistrati debbano rendere conto ai cittadini delle leggi che sanciscono; si studiano i rapporti fra le dottrine fautrici del tirannicidio e la religione, e, soprattutto, se possano ammettersi sul piano giuridico convenzioni e patti fra cittadini e magistrati. Ma l'opera che suscitò le più vive polemiche è il De iure regni apud Scotos (1579) di G. Buchanan ( 1506-8 mathrm{~s} ), scrittore umanista e storico scozzese. Secondo il Buchanan il re deriva la sua autorità dal patto intercorso fra lui ed il popolo (De iure ccc.; par. 58, Lione 1725, p. 86), e qualora contravvenga alle convenzioni pattuite deve essere considerato un tiranno e, come tale, deve essere messo al bando della società. In questo scrittore, come nell'anonimo autore delle Vindiciae contra tyrannos (1579), che si suol attribuire all'ugonotto Du Plessis Mornay (1549-1623), si nota ormai la decisa tendenza, manifesta nei m. ancora ispirati a principi cristiani, a porre come fondamento dell'indagine politica, non più, come cra stato per gli scrittori medievali, i passi del Digesto, ma gli episodi più importanti, dal punto di vista politico, del Vecchio Testamento. I m. potevano così portare a sostegno delle loro teorie il patto intercorso fra Dio ed il popolo d'Israele e l'impegno assunto da quest'ultimo a mantenerlo, ed a farlo rispettare anche dal re, che doveva essere sostituito, qualora avesse mancato alla fede giurata (Vindiciae, Lione 1643, p. 227).
F. Hotman, giurista francese (1524-90), autore della Francogallia (1573), per poter dimostrare il suo assunto fondamentale, la sovranità popolare, si affida ad una ricerca di carattere storico istituzionale. Lo studio della monarchia francese, dice egli, dimostra che competeva al popolo il conferimento della suprema dignità reale; agli Stati generali, che il re deve considerare come l'espressione della volontà popolare, spettano quindi le decisioni sulla cosa pubblica, l'elezione o la deposizione del re, il giudizio sui principi accusati di tradimento, la concessione degli appannaggi ai componenti la corona. Le decisioni del re hanno valore unicamente nell'ambito del diritto, sancito dalle assemblee dei rappresentanti di tutti i cittadini (op. cit., cap. 25, Francoforte 1663, p. 283).
Si suole annoverare tra i m. anche Giov. Mariana (v.) (1537-1624), gesuita spagnolo, autore del De Rege et regis institutione (Toledo 1598). Non si può negare che alcuni principi monarcomachi sono da lui condivisi, ma in lui è ancor vivo il senso della derivazione da Dio dell'autorità, sia pure attraverso la designazione popolare della persona del sovrano. D'altra parte non si può neppure negare che fu tra i pochi ad allontanarsi dal pensiero tradizionale cattolico con la legittimazione del tirannicidio.
Occorrerà ricordare inoltre fra i m. di minore importanza: Giov. Poynet (1516-56) con il suo trattato: A short treatise of politique power and of the true obedience which subjects one to Kings and other civile governeurs (1556); Giov. Boucher (1548-1644) con il De iusta Henrici III abdicatione e Francorum regno (Parigi 1584); Gugl. Rose (1542 -1602) con il De iusta reipublicae christianae in reges impios et havesticos authoritate (ivi 1590); Lambert Danesu (15301595), con il Politicae christianae libri VII (Ginevra 1596).
La più compiuta trattazione delle teorie monarcomache, e la risoluzione dei nuovi problemi ad esse inerenti, si deve al giurista tedesco Jo. Althusius, autore della Politica methodice digesta (Herborn 1614). Il diritto di resistenza riconosciuto al popolo, se poteva avere il significato di un valore politico da proporre per il raggiungimento di determinati ideali, non poteva certamente essere riconosciuto come uno dei principi costitutivi dell'organizzazione statale, senza che questa degenerasse nella più completa anarchia. Occorreva trasformare il diritto di resistenza in un istituto giuridico, che ne consentisse la sua piena applicazione, senza incorrere nella totale distruzione dello Stato. L'Althusius, riconosciuta al popolo la sovranità, concetto inquadrato in rigorosi schemi giuridici da J. Bodin con la sua opera Les six livres de la république (Parigi 1576), ammette nella costituzione da lui illustrata due poteri : gli efori ed il summus magistratus. I primi, per incarico del popolo, esercitano i diritti di questo di fronte ai governanti; al secondo, eletto in nome

(da G. Millel, Le monasîre de Dapôni, Parigi 1859; Monastero - Pianta del m. di Dafni.
del popolo dagli efori, è affidata l'amministrazione dei diritti della comunità. Il summus magistratus, che nella sua attività di governo dovrà sempre avere di mira il bene comune, risulterà revocabile da parte degli efori, non appena avrà violato i patti giurati all'atto dell'elezione: lo jus resistentiae et exsuturationis, poiché spetta al popolo come collettività, deve essere esercitato unicamente dagli efori, nelle forme e per i motivi sanciti dal diritto costituzionale dello Stato.
Il contributo degli scrittori monarcomachi al pensiero politico è stato, quindi, notevole; ad essi si deve l'enunciazione di tutti quei principi (contratto sociale, sovranità popolare, esercizio della sovranità popolare), che contribuiranno, sia pure con tutti gli errori ed i giudizi ad essi annessi, all'affermarsi dello Stato democratico parlamentare, come già prima avevano contribuito allo scalzamento delle monarchie assolute ed alla Rivoluzione Francese.
Bibl.; R. Dareste, Essai sur Fr. Hotman, Parigi 1830; A. Vigué, Les théories polit. liberal. au XVe siècle. Etude sur la Francogallia de F. Hotman, Strasbourgs 1879; A. Douarche, De tirannicidio apud scriptores XVI sacculi, Parigi 1888; G. Weil, Les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de Religion, Parigi 1891; R. Treuman, Die Monarchomachen, Lipsia 1893; W. A. Dunning, The Monarchomachs, in Political science quarterly, Nuova York 1904, p. 12 sgg.; A. Capps Legoss, I m. Saggio sulla teorica della resistenza nel sec. XVI, Torino 1913; O. Gierke, 7. Althusius und die Entwicklung der naturrechtl. Staatstheorien, Berlino 1913; trad. it., Torino 1939; E. Cross, La sovranità popolare dal mediceva alla Rivol.francese, parte 2. cap. 2, Torino 1913; P. Meonard, L'exier de la philos. polit. au XVIe siècle, Parigi 1936; R. de Mattei, s. v. in Diz. di politica, III (1939), pp. 196-98.
MONASTERO. - M. (da μ ovāor'́gıov e monasterium) nel CIC è una casa religiosa (v.), abitata da monaci o canonici regolari o monache (cann. 488, nn. 2 et 8 ; 494 § 1 ; 497 § 1 ; 625 ; 633 § 3 ; 635 ; 647; 896; 1579 S S 1-2 ).
Il m. può essere sui iuris o non sui iuris (le parole "sui iuris" erano in uso presso il popolo romano per significare l'indipendenza del padre di famiglia: 6. 1, D. VI, 1) : può essere composto sia di monaci che di monache. Il m. sui iuris dei religiosi è una casa religiosa, giuridicamente indipendente nelle cose temporali e spirituali, salvo qualche eccezione imposta dal diritto; quindi il m. nel governo ordinario interno non è soggetto ad altri superiori interni che a quello eletto dal m. stesso. Tuttavia il superiore supremo della Congregazione monastica può avere dei diritti sul m. sui iuris a norma delle costituzioni. Ogni m. sui iuris è esente, ma non ogni casa religiosa esente è m. sui iuris. Se il superiore del m. sui iuris è un abate, allora si chiama abbazia; se è un priore, si chiama priorato conventuale; invece il priorato
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semplice è una casa religiosa che dipende dal m. sui iuris. Per la fondazione dell'abbazia si richiede l'intervento della S. Sede e di almeno 12 monaci di voti solenni; per il priorato conventuale similmente è necessario l'intervento della S. Sede, perché è m. sui iuris e sono sufficienti 8 monaci oltre il priore; per il priorato semplice si richiedono almeno 6 monaci, altrimenti si ha una cella. Nel priorato semplice il priore della casa non ha giurisdizione propria, né vi è Capitolo, né noviziato, né si richiede l'intervento della S. Sede per la fondazione, perché non è indipendente, ma dipende dall'abbazia o priorato conventuale.
Per m. di monache si intende una casa religiosa, abitata da religiose di voti solenni che per fondazione sono obbligate alla stretta clausura pa-
pale, anche, ad es., se la S. Sede abbia creduto bene introdurre qualche mutamento, permettendo solamente i voti semplici (can. 488, n. 7). Al m. di monache presiede l'abbadessa, chiamata anche "antistita». Però bisogna notare che i m. sui iuris di monache (AAS, 18 [1926], p. 375; 19 [1927], p. 50) benché nel regime interno non abbiano altri superiori che l'abbadessa, tuttavia, oltre al papa, devono sottostare all'Ordinario del luogo o al superiore regolare, e ciò perché la donna è incapace di giurisdizione.
I più antichi m. erano piccoli centri dove i monaci esercitavano tutti i mestieri; così a S. Gallo, Fulda, Cluny, Chiaravalle, ecc.
Nei primordi della vita religiosa, i m. erano soggetti al vescovo locale; poi imperatori e pontefici incominciarono a concedere l'esenzione dai vescovi e ad assoggettarli alla loro immediata giurisdizione. Anzi non mancarono vescovi che rinunziarono al loro potere sui m., sottomettendoli direttamente al pontefice, al metropolita o dando libertà di scegliersi un vescovo (v. esenzione). Il Concilio di Trento ordinò che i vescovi visitassero i m. esenti auctoritate apostolica e i non esenti auctoritate propria (sess. 7 , can. 8 ; sess. 21 , can. 8 ; sess. 24 , can. 10 de Reform.).
Anticamente i m. godevano il privilegio "delle canne", per il quale entro quattro miglia romane potevano opporsi alla edificazione di una nuova casa religiosa, se provavano che da tale erezione ne avrebbero ricevuto un danno.
Nella disciplina vigente per l'erezione di qualsiasi m. (sia di monaci che di monache) si richiede il beneplacito della S. Sede e il consenso dato per iscritto dall'Ordinario del luogo (can. 487 \& 1). Per le religioni clericali, ottenuto il permesso di edificare il m., si intende ottenuto anche il permesso di edificare la chiesa od oratorio pubblico, annesso al m., chiedendo però la licenza al medesimo Ordinario locale per la scelta del luogo (can. 1162). Inoltre il permesso di edificare il m. comporta il diritto di esercitare l'attività propria dei religiosi di quella specie, osservando le condizioni poste dal vescovo nel dare tale permesso. Per convertire il m. in altri usi non propriamente interni si richiedono le stesse formalità della nuova erezione (can. 497 §§ 2-3).
Riguardo alla visita pastorale, amministrazione dei
beni, Sacramenti, cappellano, confessori (dei religiosi e religiose), v. le singole voci.
Riguardo all'arte v. abbazia.
Bibs.: Ph. Moroso, De unione monasteriarum muliebrium, in Commentarium pro religionis. 3 (1922), pp. 302-308; id., Circa fundastiones monasteriarum moninitum, ibid., 4 (1923), pp. 161-67; M. Bertière, L'Ordine monastico dalla origine al sec. XII, Bari 1928, passim; S. Goyenèche, De Religiosis..., Roma 1938, p. 14; Th. Schaefer, De Religiosis, 3² ed., Roma 1940, pp. 79-81, nn. 43-44.
La disciplina vigente per i m. femminili di

(per carissio dell'Ufficio spagnolo del tussume)
clausura ed emmettono voti solenni (almeno una parte, se non tutte); non tocca perciò le suore, cioè le religicose di vita attiva che emettono solo voti semplici.
1. Precedenti della disciplina vigente. - Prima della presente riforma il m. femminile di clausura era caratterizzato dalla presenza dei voti solenni, dalla clausura papale, ossia rigorosa, dalla recita corale dell'Ufficio divino, dall'autonomia e dall'isolamento. Ma tale posizione giuridica nella società moderna non poteva più mantenersi: canonicamente, perché la legislazione vigente era in contrasto con i criteri dell'esperienza delle numerose e prospere congregazioni femminili