azionalismo, idealismo, romanticismo, n. a Oldeshoe (Holstein) il 21 ag. 1796, m. a Erlangen il 4 sett. 1839.
Discepolo di Schleiermacher e Neander a Berlino, ottenne nel 1817 un premio per il suo lavoro composto nel terzo centenario della " riforma": Melanchthons Charakter aus seinen Briefen dargestellt. Fu nel 1818 ripetitore di teologia a Berlino, nel 1820 libero docente, nel 1821 professore straordinario a Königsberg, nel 1827 ordinario. In questa città dapprima subì l'influsso del pastore Ebel, che cercava di cristianizzare la gnosi dualistica di J. H. Schönherr; ma fin dal 1826 se ne atacò totalmente, per mantenere saldamente la linea di un "cristianesimo biblico ". Nel 1834 accettò l'ordinariato a Erlangen, dove, sempre malaticcio, visse ancora cinque anni.
Opere di maggiore importanza: Hist. Eccl. veteris monumenta (1820-22); Die Echtheit der vier kanon. Evangelien aus der Gesch. der zwei ersten Jahrh. erwiesen (1823); Ueber tieferen Schriftsinn (1824); Christus der einzige Meister (1826); Kommentar über sämtliche Schriften des Neuen Test. zunächst für Prediger und Studierende (4 voll., 1830 sgg.); Ueber die frühesten Verhältnisse der röm. Gemeinde, in Theol. Studien und Kritik, 11 (1938), pp. 916-62 (contro Chr. F. Baur, sostiene che non può essere considerata leggenda la tradizione che l'apostolo Pietro fu a Roma).
Bibl.: v. olshausen, Justus.
Raimondo Köbert
OLSHAUSEN, Justus. - Orientalista rinomato, fratello di Hermann, n. a Hohenfelde (Holstein) il 9 maggio 1800, m. a Berlino il 28 dic. 1882.
Nel 1814 cominciò lo studio dell'ebraico sotto la direzione di suo padre, allora primo pastore a Glückstadt. A Kiel (1816-19) J. F. Kleuker gli insegnò l'arabo e il siriaco. J. L. Ideler a Berlino (febbr. 1820) lo iniziò al
## Page 96

Ombrellino - Un chierico tiene l'o. sul capo del papa Liberio che traccia la pianta della basilica di S. Maria Maggiore. Mussaico di Filippo Rusuti (fine del sec. xili) - Roma, basilica di S. Maria Maggiore.
persiano. Nell'ott. 1820 si recò a Parigi da S. de Sacy, il più celebre arabista del tempo; vi rimase sino al 1823 , studiò il turco, prese contatto con A. von Humboldt. Nel 1823 fu professore straordinario, nel 1830 ordinario di lingue orientali a Kiel; quattro volte rettore dell'Università, nel 1852 si dimise per gli avvenimenti politici, ma su consiglio di A. von Humboldt fu chiamato a Königsberg come professore e primo bibliotecario. Dal 1858 al 1874 fu relatore e consigliere nel Ministero per il culto a Berlino. Con le sue pubblicazioni cercò di promuovere la critica testuale del Vecchio Testamento e la conoscenza della grammatica ebraica; si servì dei testi accadici e dell'arabo, che, esagerando, credette vicinissimo al semitico primitivo.
Opere di maggior importanza: Emendationen zum Alt. Test. (1826); Zur Topogr. des alt. Jerusalem (1833); Observationes criticae ad Vetus Test. (1836); Hishbonmentar (1852) e Psalmenhommentar (1853), ambedue appartenenti al Kurzgefasstes exegetisches Handbuch di Lipsia (O. colloca la maggior parte dei Salmi al tempo macrabaico); Ueber das Vohalsystem der hebr. Sprache nach der sagen. assyr. Punktation (1865); Beiträge zur Kritik des überlieferten Textes im Buche Genesis (1870). La sua opera principale è il Lehrbuch der hebr. Sprache (1861: I. Lautund Schriftlehre; II. Formenlehre; il vol. III. Syntax non venne alla luce).
Bibl.: su lui e sul fratello Hermann, anon., s. v. in Allgemeine deutsche Biographie. XXIV, pp. 323-30; L. Pelt e A. Kamphausen, s. v. in Realenzykl. prot. Theol. u. Kirche, XIV (1934), pp. 366-71. Raimondo Köbert
OLSTENIO, LuCA: HOSTE, LUKAS.
"O LUX BEATA CAELITUM". - Inno dei Vespri nella festa della S. Famiglia, composto da Leone XIII.
Il poeta invoca Gesù cui sorride l'affetto dei suoi genitori : Maria che se lo stringe al seno, Giuseppe, cui obbedisce laborioso e sottomesso. Queste tre strofe sono seguite da una invocazione alla Famiglia di Nazaret, perché ogni famiglia cristiana rifulga delle stesse virtù che la resero modello a tutte le altre.
Bibl.: V. Terreno, Gli inni dell'Ufficio divino, Mondovì 1932. pp. 122-23; A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947. pp. 98 -99.
Silvario Mattei
OMAHA, arcidiocesi di. - Città ed arcidiocesi nello Stato di Nebraska, U.S.A.
O. copre una superfice di 14.051 migliaq. con
una popolazione (1950) di 543.656 ab. e 126.221 cattolici. Vi sono 202 sacerdoti diocesani e 116 religiosi di 6 congregazioni diverse. Vi si trovano anche 162 parrocchie, 16 cappelle, 1 seminario, 3 collegi e un'università (Creighton University diretta dai Gesuiti), 7 ospedali ed I orfanotrofio.
I primi missionari gesuiti vennero nella diocesi verso il 1838 per lavorare fra gli indigeni. Nel 1851 il territorio fu separato da S. Luigi ed eretto in vicariato apostolico delle Montagne Rocciose e il rev. Giovanni B. Miège fu nominato primo vicario apostolico. Il 6 genn. 1857, il vicariato fu smembrato una seconda volta e prese il nome di vicariato apostolico di Nebraska che comprendeva l'attuale Stato di Nebraska, le due Dakota ad ovest del fiume Missouri, il Wyoming e il Montana ad ovest delle Rocciose. Il primo vicario apostolico, mons. James Miles O'Gorman vi trovò, nel 1859, 300 famiglie bianche e qualche migliaio di indigeni. Il 2 ott. 1885 il vicariato fu elevato a diocesi. Con la cost. apost. di Pio XII Universi dominici gregis, del 7 apr. 1945, la diocesi di O. fu elevata ad arcidiocesi. La diocesi di O. fu smembrata da Dubuque. Le diocesi di Lincoln e di Grand Island, anch'esse smembrate da Dubuque, formano la provincia ecclesiastica.
Bibl.: J. Aberne, s. v. in Cath. Enc., XI, pp. 249-50; J. G. Shea, History of the Catholic church in the United States of A., Nuova York 1888-92; AAS, 33 (1946), pp. 197-99; The Official catholic directory 1930, Nuova York 1930, pp. 153-57.
Gastone Carrière
OMBRELLINO (umbella, umbraculum). - Piccolo ombrello, ripiegabile, di seta damascata bianca (rossa nel rito ambrosiano), guarnito di frangie d'oro o di seta, che si sostiene per riverenza sopra al sacerdote che porta il S.mo Sacramento nelle processioni (prima di entrare sotto il baldacchino grande e uscendone) e quando reca il Viatico in forma so-

(fot. Ene. Gatt.)
Ombrellone - O. della basilica di S. Maria in Trastevere - Roma.
## Page 97

(1st. Enc. Cart.)
Ombrellone - Tintinnabolo della basilica di S. Maria in Trastevere - Roma.
lenne (uso prescritto dalle rubriche, ecc. occorrente già nelle istruzioni di s. Carlo Borromeo); fuori d'Italia si usa di rado. E proprio solo del S.mo Sacramento, delle reliquie della S. Croce e degli strumenti della Passione; escluso per le reliquie dei Santi.
L'o. di damasco rosso o cremesino, trinato d'oro, era usato per i papi (p. es., nei loro possessi o viaggi), portato da un palafreniere per ripararlo dal sole; alcuni dignitari della Corte papale godevano l'insegna dell'o. di seta celeste. Lo usarono anche i sovrani; molti Comuni e magistrati municipali lo adoperavano come distintivo di dignità e segno di giurisdizione. L'o. venne dall'Oriente, dove era in uso come insegna di potenza divina e umana. Nelle processioni le statue degli idoli erano sormontate da un o. per indicare la loro maestà. Nei bassorilievi assiri i re vennero rappresentati sotto un o. Dall'Oriente, attraverso l'Egitto e la Grecia, passò ai Romani adoperato da distinti personaggi. Per l'uso cristiano del medioevo è prova una gemma, rappresentante verosimilmente Giovanni III vescovo di Pavia che ad istanza di Berengario ne aveva ricevuto (911) dal papa Anastasio III il privilegio. In un affresco del sec. xili, della cappella di S. Silvestro ai SS. Quattro in Roma, si vede questo Papa seguito da un chierico con l'o. (v. tav. xi. del vol. IV, col. 703).
Bibl.: B. Gaventus, Thesaurus s. Rituum, I. Venezia 1746, pp. 408, n. XLVIII; P. M. Pacisudl, Σκιαδισφέργων, sive de umbellise gestatione commentarius, Roma 1752, cap. 9, pp. LIV-LXI; J. Braun, Handbuch der Paramentik, Friburgo in Br. 1912, pp. 273-78; vers. it., Torino 1914, pp. 216-17; Moroni, XLIX, pp. 5-12 (e bibl. indicata); Venturi, II, pp. 363-72, figg. 266-67); M. Leclercq, Parasol, in DACL, XIII, II, 1639-40. Pietro Siffrin
OMBRELLONE (conopaem, Padiollone, sINniccino). - E un'insegna in forma di grande ombrello detta "conopeo" (nei decreti = padiglione), propria delle basiliche romane maggiori e minori e di quelle fuori Roma che hanno il privilegio e il titolo di «basilica minore».
Con la croce e il tintinnabolo o campanello precede nelle processioni il clero della basilica. Le strisce sono di seta gialla e arancione (colori dello Stato pontificio; della repubblica romana francese, oggi di Roma) con gli stemmi della basilica; le frange degli stessi colori, ma alternati a quelli delle strisce; sovrasta una palla con piccola croce dorata. Non serve più all'uso pratico per proteggere un clero numeroso dal sole o dalla pioggia, ma è piuttosto solo un'insegna distintiva di dignità del collegio, come l'ombrellino, donde deriva, è per le persone singole. Secondo altri: proviene forse da "sinnicchio" (da $\sigma \nu \nu-\dot{\varepsilon} \varepsilon \delta \omega=$ coabito), un'insegna imperiale, derivazione e trasformazione delle tende militari e particolarmente di quella che serviva all'Imperatore sul campo. Quell'insegna imperiale, passata fra le prerogative onorifiche papali, divenne poi l'insegna della Basilica Lateranense, cattedrale del papa come vescovo di Roma. Dal Laterano passò poi quale insegna anche delle altre basiliche romane.
Bibl.: Decr. auth., 2744 (vol. IV, 357-59); Moroni, Ombrelline, XLIX, p. 8; J. Braun, Conopaem, in LThK, III, col. 35; A. Molien, Basilique, in DDC, II, col. 243; E. Dacce, De Basilica minore, in Monitore ecclesiast., 79 (1949), pp. 174-77; M. Righetti, Manuale di storia liturgica, I, $2^{2}$ ed., Milano 1950. Pietro Siffrin
OMBROSI, Giovanni Paolo. - Giurista fiorentino del sec. xvili (m. nel 1774-75). Figlio dell'avvocato rotale Bartolomeo, studiò giurisprudenza alla scuola di Vittorio Amadori (Martinita) e si perfezionò nella biblioteca del marchese Antonio Niccolini. Dopo essere stato a Roma come segretario di Cornelio Caprara, uditore della S. R. Rota e poi cardinale, esercitò l'avvocatura presso il Tribunale della Rota fiorentina.
Il suo nome è legato alla monumentale raccolta delle decisioni rotali fiorentine. Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Johannis Pauli O. jurisconsulti et in Florentina Curia adeocati, tomi II, cum indice materiarum locupletissime (Firenze 1760; $2^{2}$ ed. 1772-85). Scrisse anche un Memoriale textuum cardinalium juris qui frequentius in foro ac quotidiana praxis accurrunt (ivi 1769, 1824, Genova 1799).
Augusto Moneschini
O'MEARA, Kathleen. - Scrittrice irlandese, n. nel 1839 a Dublino, m. il 10 nov. 1888 a Parigi. Si diede dapprima alla composizione di novelle, quindi alla biografia e alla trattazione dei problemi sociali, alla cui investigazione si dedicò da un punto di vista eminentemente cristiano. Tra le sue opere di carattere letterario si ricordano Iza: story of life in Russian Poland (Londra 1877; $1^{2}$ ed. dal titolo Iza's Story del 1869) e Norku (ivi 1888). Particolarmente felice essa riuscì nel genere biografico. Nel 1876 pubblicò una vita di Ozanam: Frederick Ozanam, Professor at the Sorbonne, his life and works (Edimburgo 1876), nonché una del vescovo Tommaso Grant: Thomas Grant, first bishop of Southwark (Londra 1874) e del curato d'Ars, Giovan Battista Vianney, santificato da Pio XI il 31 maggio 1925 : The Venerable Jean Baptiste Vianney (ivi 1891), pubblicata postuma.
Nelle tre serie delle Campane del Santuario (The Bells of the Sanctuary) raccolse profili di mons. Darboy, arcivescovo di Parigi, del conte di Ségur, di M.me Le Gras e di altri.
BibL.: T. Cooper, s. v. in Dictionary of National Biography, XIV, Londra 1921-22, pp. 1066-67, con bibl.
Silvio Furlani
OMEISMO : v. arlanesimo.
OMELIA : v. ORATORIA SACRA.
OMELIE CLEMENTINE: v. CLEMENTE I, papa.
OMEOPATIA. - Da óuous $=$ simile, má́os $=$ sofferenza : sistema terapeutico fondato sulla legge
## Page 98
dei simili (similia similibus curantur) concepita da Ippocrate, confermata da Paracelso, definitivamente enunciata e valorizzata da Samuele Cristiano Federico Hahnemann (n. nel 1755, m. nel 1843), dottore in medicina dell'Università di Erlangen (Germania).
A dissipare quel tanto di paradossale che possa apparire nel concetto: la malattie si guariscono per mezzo di malattie somiglianti, stanno numerose osservazioni cliniche di guarigioni avvenute al sopraggiungere, in uno stesso malato, di una affezione morbosa molto simile a quella già esistente. Ma il commento migliore alla legge dei simili è nella concezione costituzionale e sintetica della malattia che Ippocrate ha avuto per il primo, che Hahnemann ha posto a fondamento dell'o. e che la clinica moderna ha ripreso, aggiornato e sviluppato per opera di A. De Giovanni, G. Viola, N. Pende, in Italia, ed all'estero soprattutto del francese L. Lévy e dello spagnolo G. Marafon. L'idea ippocratica si richiama soprattutto alle cause generali e costituzionali dei morbi; senza negare importanza agli agenti morbigeni esterni, vuol riconoscere soprattutto le caratteristiche del "terreno " morboso; e considera i sintomi del malato non già come dannose molestie che il medico deve comunque allontanare, ma come espressione genuina di una difesa naturale dell'organismo. Ne consegue che una terapia razionale non sarà diretta a combattere, ma in certo senso a favorire e potenziare i sintomi del malato per aiutare lo sforzo della natura risanatrice.
E merito di Hahnemann avere intuito che i farmaci possono essere utilmente prescritti secondo questo criterio e utilizzati in modo da riprodurre in ogni malato un quadro sintomatico, una piccola malattia artificiale, che, sovrapponendo i propri sintomi a quelli naturali in virtù di una perfetta somiglianza, li intensifica quanto basta per potenziare al massimo la reazione salutare.
Casi di affezioni morbose la cui guarigione non potrebbe spiegarsi senza l'intervento della legge dei simili, magari inconsapevolmente applicata, sono assai frequenti ed erano noti ai clinici anche prima dell'o. Così, p. es. : le osservazioni di Muralto e Wedel sull'azione benefica, in certe coliche dei bambini, della gialappa che, nella corrente posologia, produce coliche e scariche intestinali nei soggetti sani; la guarigione di alcune congiuntiviti a mezzo dell'euphrasia, che a dosi normali tende ad influenzare la mucosa dell'occhio (Murray); le emorragie che Baglivi, Barbeyrac e Dalberg hanno visto cessare sotto l'azione dell' ipecacuana, rimedio notoriamente atto, in determinate dosi, a produrre stati emorragici; il trattamento del mal di mare con il tabacco, che a sua volta può provocare caratteristiche sindromi di nausee e vertigini violente; i risultati benefici osservati da Whistling in certe varietà di epilessia con l'uso dell'agaricus muccarius che, nei casi di avvelenamento, provoca essenzialmente tremori, convulsioni e perdita di coscienza, in un quadro somigliantissimo a quello di un attacco epilettico. In tutti questi casi appare l'intervento benefico di una malattia artificialmente prodotta dal farmaco "simile", che ha agito nella stessa direzione della natura a guisa di stimolo supplementare e specifico sui poteri reattivi dell'organismo.
Per rendere possibile la ricerca del rimedio più adatto a produrre la malattia simile occorre conoscere con esattezza gli effetti dei singoli farmaci sull'uomo sano.
Eseguite con il necessario rigore scientifico, queste indagini hanno tra l'altro dimostrato che l'azione di un farmaco tende sempre ad esplicarsi in due tempi ben distinti : il primo, che Hahnemann chiamò "azione primaria " ed attribuì all'azione tossica del farmaco, quindi, praticamente, alla dose impiegata; il secondo, o "effetto secondario ", che Hahnemann identificò con lo sforzo dell'organismo di liberarsi dai disturbi che il farmaco ha provocato. E dunque essenzialmente all'effetto secondario, cioè alla reazione vitale, che va attribuita l'azione salutare del rimedio; e siccome la reazione vitale viene eccitata da piccoli stimoli, mentre resta soffocata e persino sonientata dagli stimoli troppo forti (legge Arndt-Schultz di biologia fondamentale), una corretta posologia dovrà ri-
durre al minimo l'azione primaria, quindi ridurre al minimo le dosi. Tale la ragione precipua per cui l'o. impiega di preferenza i suoi farmaci a dosi minime e spesso imponderabili; ma questo è da considerare soltanto un corollario logico della legge dei simili, e non già un cardine fondamentale del sistema; come da taluni è stata erroneamente creduto.
Comunque la dose minima degli omeopatici non è il risultato di una attenuazione pura e semplice. Quando Hahnemann, infatti, progressivamente diminuendo le dosi nel corso dei suoi esperimenti, ebbe superato i confini dell'imponderabile, cominciò seriamente a temere di aver superato anche i confini del ragionevole. Le sue dosi, ormai irrisorie, non erano più che soluzioni diluitissime; senz'altra pretesa che quella di assicurare nel solvente una uniforme distribuzione del rimedio, egli prese allora la consuetudine di diluire sistematicamente secondo una scala progressiva (decimale o centesimale) e di imprimere ai flaconi un certo numero di scosse ad ogni passaggio tra una concentrazione e quella immediatamente inferiore. Seguendo questo sistema egli vide che l'azione terapeutica delle sue soluzioni persisteva non soltanto in modo specifico, ma persino in misura crescente; e d'altra parte questo intensificarsi dell'attività del farmaco non si verificava omettendo di scuotere le soluzioni. Hahnemann dette a questo procedimento il nome di "dinamizzazione" a indicare che con esso si tende a liberare dalla materia le forze immateriali in essa contenute. E in realtà la quotidiana conferma del controllo biologico autorizza a pensare, con Hahnemann, che la pratica della dinamizzazione può svelare nei farmaci energic specifiche ed affinità biochimiche latenti, forse attraverso una modificazione e disgregazione della struttura fisica originale di essi.
A parte ogni ipotesi sullo stato fisico cui il farmaco può pervenire per mezzo della dinamizzazione halnemanniana, è provato che la dose infinitesimale si dimostra attiva soltanto quando il rimedio è perfettamente "omeopatico " al caso clinico, cioè quando il quadro dei sintomi che esso può provocare nell'organismo sano è molto simile (simillimum) a quello del malato. E quindi indispensabile che il paziente sia esaminato a fondo, non soltanto con la ispezione accurata degli organi e delle funzioni colpite, ma anche con lo studio delle sue sensazioni sublettive e dei suoi sintomi mentali, valorizzando soprattutto quei fatti peculiari e individuali che, essendo caratteristici del suo modo di reagire, ne definiscono meglio la personalità morbosa. Il medico omeopatico non può utilizzare i sintomi patognomonici della malattia, che servono unicamente alla diagnosi clinica, ma soltanto i sintomi patognomonici del malato, i soli utili si fint della diagnosi psico-biofisica, che in o. si identifica con la diagnosi del rimedio. La prassi omeopatica richiede pertanto una duplice diagnosi, e fronteggia la malattia non già con un rimedio per ciascun sintomo (come si fa nelle cure sintomatiche), ma somministrando quel rimedio che ripete da solo tutta la sindrome morbosa, con le migliori possibilità di azione polivalente, quindi specifica nel senso più ideale della parola.
Gli aggiornamenti scientifici, i nuovi mezzi d'indagine clinica, la evoluzione complessiva della scienza medica e della terapia, non soltanto hanno lasciato intatto l'edificio costruito da Hahnemann, ma in molti casi lo hanno rafforzato di autorevoli conferme. Teorie nuove e nuovi sistemi terapeutici compaiono e scompaiono ogni giorno; la dottrina di Hahnemann, unica forse a conoscere l'insidia di opposizioni e di critiche fin dai suoi primi albori, appare fra le pochissime che hanno conservato la loro vitalità e migliorato la loro efficienza.
Bibs.: A. Rapou, Histoire de la doctrine médicale homéopathique, Parigi 1847; J. H. Clarke, Dictionary of Materia Medica, 3 voll., Londra 1925; E. B. Nash, Leaders in Homoeopathic Therapeutics, Filadelfia 1926; E. A. Farrington, Clinical Materia Medica, Calcutta 1931; W. Schwabe, Homöopathisches Arzneibuch, Lipsia 1934; O. Leeser, Lehrbuch der Homöopathie, Stoccarda 1935; J. T. Kent, Repertory of the Homoeopathic Materia Medica, Chicago 1933; R. Hahnemann, Organon dell'arte di guarire, trad. it., Belluno 1941; R. Larnaudie, La vita sovrumana di B. Hahnemann, Milano 1942; A. N. Murzetti, La homoepatia medicina del porvenir, Buenos Aires 1946; H. Duprat, Troité de
## Page 99
matière médicale, 3 voll., Ginevra 1948; L. Vannier e J. Poirier, Précis de matière médicale homéopathique, Parigi 1948.
Gaetano Gagliardi
## OMERITI, MARTIRI : v. ABETA.
OMICIDIO. - Dal latino homicidium, è, in generale, l'uccisione di un uomo. Peraltro, non qualunque uccisione costituisce o.; nello stesso linguaggio ordinario con il termine o. si fa riferimento all'uccisione determinata da un comportamento illegittimo; e questa, giuridicamente parlando, è l'unica accezione accettabile. L'o. è infatti un reato e come tale risulta costituito di vari elementi : la condotta (azione od omissione) di un uomo, la morte di un altro uomo (evento), un nesso causale tra condotta ed evento (rapporto di causalità), l'assenza di qualsiasi causa di giustificazione (esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, stato di necessità, e cause non codificate come il trattamento medico-chirurgico e le attività sportive) e la volontarictà del fatto. Quest'ultima, che rappresenta il grado di partecipazione psicologica dell'agente al suo fatto, può assumere tre forme : dolo, colpa o preterintenzione, a seconda che l'evento morte sia stato voluto oppure si sia verificato per imprudenza, negligenza, imperizia oppure sia conseguenza di percosse o lesioni volontarie.
I. Sistematica del Codice italiano vigente. - Il Codice penale italiano, secondo una sistematica pressoché pacifica, colloca l'o. tra i delitti contro la persona e, più precisamente, tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (capo I del tit. XII del libro II). Nell'o., infatti, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'interesse che ogni singolo individuo e lo Stato hanno al rispetto della vita umana.
L'o., inteso come l'uccisione illegittima di un uomo, è previsto dal Codice italiano sotto svariste forme che costituiscono altrettante figure autonome di reato, a seconda dei diversi atteggiamenti che può assumere, in chi uccide, l'elemento soggettivo. Nella disciplina dell'argomento non poche novità sono state introdotte rispetto al codice precedente: le principali sono rappresentate dalla previsione dell'o. del consensiente e del feticidio per causa d'onore, che è stato equiparato in tutto e per tutto all'infanticidio per causa d'onore. Oltre alla già accennata oggettività giuridica, svariati sono gli elementi comuni alle diverse figure di o. A questo proposito va sottolineato come l'o. sia in ogni caso un reato di evento : per la sua consumazione si richiede, infatti, il verificarsi di quell'evento naturale che è la morte del soggetto passivo. Tale evento è cosi tipico che per nessuna delle figure di o. il legislatore ha specificato gli estremi della condotta, accontentandosi di indicare l'elemento materiale del reato con la formola "cagionare la morte di un uomo". Questa formola mette in rilievo l'esigenza del nesso di causalità tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, il che significa che a nulla importa, ai fini della realizzazione di un o., il particolare atteggiarsi della condotta : questa può estrinsecarsi in qualsiasi modo (ivi compresa l'omissione, come, ad es., nel caso della madre che lasci mancare il nutrimento al suo bambino) e con qualsiasi mezzo, il che non implica però che il modo della condotta sia del tutto privo di rilevanza : esso potrà avere un peso ai fini dell'applicazione di certe circostanze aggravanti o attenuanti.
Quanto al tentativo, esso è configurabile per ogni forma di o., salvo naturalmente il caso dell'o. preterintenzionale o colposo. Qualora, pur rimanendo l'o. allo stadio del tentativo, venissero cagionate al soggetto passivo delle lesioni, queste rimarrebbero assorbite nella più grave fattispecie del tentato o.
Per ragioni di convenienza politica gli attentati alla vita del presidente della Repubblica, del sommo pontefice e dei capi di Stati esteri sono configurati a sé (artt. 276, 295) come delitti contro la personalità dello Stato.
II. O. volontario. - Per l'art. 575 Cod. pen. "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21 ". Che questo articolo preveda l'ipotesi dell'o. volontario, cioè doloso, lo si ricava sia dalla disposizione generale dell'art. 42 , sia dal confronto con le successive disposizioni degli artt. 584 e 589 , che, prevedendo autonomamente l'o. preterintenzionale e quello colposo, restringono ovviamente l'ambito dell'art. 575 al caso in cui l'elemento soggettivo dell'o. assuma la forma del dolo. Si ha dunque o. volontario quando il soggetto attivo abbia agito con la volontà cosciente di cagionare la morte di un uomo.
Per uomo deve intendersi qualunque essere umano vivente, compreso il feto durante il periodo del parto, cioè l'essere nascente. Né occorre che il neonato o il feto siano vitali : come il codice civile (art. 1) non richiede la vitalità per l'esistenza della persona, cosi il codice penale tutela il neonato e il feto per il semplice fatto che abbiano vita. E l'esistenza della vita si accerta di regola attraverso il semplice fatto della respirazione.
L'interpretazione estensiva che porta a comprendere nel termine "uomo", e quindi nella configurazione dell'o., anche il feto durante il periodo del parto è stata raggiunta dalla dottrina prevalente in base alla considerazione che altrimenti si avrebbe il ripugnante risultato di lasciare impunito il feticidio commesso per una causa diversa da quella d'onore : il feticidio è infatti espressamente previsto dal Codice italiano solo quando sia commesso per causa d'onore. Né vi si potrebbe ravvisare il reato di aborto, giacché presupposto dell'aborto è l'interruzione della gravidanza.
Per l'o. volontario sono previste numerose circostanze aggravanti speciali, alcune delle quali importano la pena dell'ergastolo (o. commesso contro l'ascendente o il discendente - su ciò v. la voce parricidio -, con premeditazione, mediante sostanze venefiche o con un altro mezzo insidioso, con sevizie, per motivi abbiotti, ecc.), e altre la pena della reclusione da 24 a 30 anni (o. commesso contro il coniuge, il fratello, la sorella, l'adottante, l'adottato, un affine in linea retta).
III. INFANTICIDIO o FETICIDIO PER CAUSA D'ONORE. L'art. 578 dispone: "chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni».
La sensibile attenuazione di pena, che non può assolutamente trovare una giustificazione sul piano morale data l'abbiezione di chi distrugge una nuova vita, si spiega con il particolare stato emotivo di costui rispetto all'omicida comune.
Soggetto attivo può essere la madre o un suo prossimo congiunto. Soggetto passivo è o il neonato immediatamente dopo il parto (infanticidio) o il feto durante il parto (feticidio), purché illegittimamente concepiti. Se l'uccisione del neonato non è commessa immediatamente dopo il parto (e "immediatamente" deve intendersi non già nel senso di "senza interruzione", ma nel senso di "termine breve"), la causa d'onore potrà valutarsi solo come attenuante del reato d'o. L'elemento psicologico è costituito dalla volontà di uccidere il neonato o il nascente (dolo generico), al fine di salvare l'onore della madre (dolo specifico). Perché sussista questo fine occorrerà che vi sia la certezza dell'illegittimità del concepimento, non bastando il semplice sospetto, e inoltre che vi sia un onore da salvare. Il che non potrà darsi, ad es., nei confronti di una prostituta.
IV. O. A CAUSA D'ONORE. - Lo prevede l'art. 587 : "chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle suddette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia o con la sorella».
Soggetto attivo può essere soltanto il coniuge, il ge-
## Page 100
nitore (anche naturale), il fratello o la sorella della persona colta in illegittima relazione carnale (non dunque il figlio né il fidanzato). Soggetto passivo può essere, oltre il coniuge, la figlia o la sorella, anche chi è in illegittima relazione con essi. Per l'applicazione della fattispecie occorre che l'o. sia eseguito nel momento in cui è scoperta per la prima volta l'illegittima relazione carnale (non occorre la sorpresa in flagranza, bastando la semplice acquisizione della notizia del fatto; questa deve però essere certa, giacché scoprire implica appunto certezza e non semplice sospetto) e nello stato d'ira determinato dall'offesa all'onore.
Per illegittima relazione carnale deve intendersi, secondo i più, non solo la congiunzione fisiologica normale, ma qualunque manifestazione dell'istinto sessuale.
L'elemento psicologico è costituito dal semplice dolo generico, non richiedendosi alcuna particolare finalità nell'agente.
V. O. del consenziente. - Per l'art. 579 "chiunque cagiona la morte di un uomo, con il consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni $e$.
Il bene della vita è indisponibile: non può quindi consentirsene mai la violazione, dato che il consenso dell'offeso giustifica il delitto solo quando si tratti di un diritto disponibile. Comunque, chi uccide un consenziente realizza un fatto socialmente meno dannoso che non nell'o. normale; perciò è prevista per lui una pena più lieve.
Perché il consenso abbia rilievo occorre che sia un consenso valido, cioè prestato da chi abbia capacità di agire. Lo stesso art. 579 precisa che si applicano le disposizioni sull'o. volontario quando venga ucciso : a) un minore di anni $18 ; b$ ) una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; c) una persona a cui il consenso sia stato estorto dal colpevole con violenza, minaccia, suggestione o inganno.
L'incriminazione dell'o. del consenziente esclude senz'altro nel diritto italiano vigente la liceità dell'eutanasia (v.), cioè della morte pietosa data all'ammalato inguaribile con il suo consenso. Anzi, quando si tratti di un'infermità che abbia determinato nell'infermo una condizione di deficienza psichica, si dovrà addirittura applicare la pena prevista per l'o. volontario, essendo esclusa in tale caso la validità del consenso dallo stesso art. 579. Il legislatore ha dunque tenuto fermo il principio etico secondo cui a nessuno è consentito anticipare, sia pur di poco, la morte di un altro uomo. A chi abbia ucciso per eutanasia si potrà al massimo applicare l'attenuante dei motivi di particolare valore sociale (art. 61, n. 1).
VI. O. preterintenzionale. - Secondo l'art. 584 consiste nel fatto di chi, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 (percosse e lesioni personali), cagiona la morte di un uomo; esso è punito con la reclusione da 10 a 18 anni.
La preterintenzione, che è un particolare modo di atteggiarsi dell'elemento soggettivo, è genericamente prevista dall'art. 43 , che definisce il delitto come preterintenzionale quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall'agente. L'o. preterintenzionale presenta appunto la caratteristica di imputare l'evento morte a chi ha dolosamente cagionato soltanto percosse o lesioni personali, purché l'evento morte si sia verificato in conseguenza delle percosse o lesioni.
L'o. preterintenzionale rientra in sostanza nella categoria dei delitti aggravati dall'evento. Fra questi ne figurano parecchi altri in cui l'aggravamento di pena è pure portato dall'evento morte, non voluto ma derivato da un comportamento già integrante gli estremi di un reato doloso. Cosí, per espressa previsione di legge, l'esito letale aggrava i delitti di aborto, di abbandono di neonato, di abuso dei mezzi di correzione, di omissione di soccorso, ecc. Inoltre l'art. 586 dispone genericamente che, quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte di una persona, il colpevole risponde a titolo di colpa dell'evento non voluto. Naturalmente, questo articolo vale per quei casi in cui non sia applicabile una disposizione speciale.
VII. O. colposo. - L'art. 589 stabilisce che "chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni $e$. Qui il fatto non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regolamenti, ordini o discipline. Analogamente si ha o. colposo qualora l'uccisione di un uomo avvenga per errore inescusabile: cosi nel caso di un cacciatore che sbadatamente scambi il muoversi di un altro individuo per le mosse di un animale e in conseguenza spari uccidendo, oppure nel caso di una persona che credendosi aggredita uccida il presunto aggressore, oppure ancora nel caso di un individuo che uccida un ladruncolo sorpreso nel suo orto a rubare.
VIII. Diritto canonico. - L'o. è un delitto mixti fori, nei confronti del quale, anticamente, sia la Chiesa che lo Stato comminavano le proprie pene, salvo a riservare l'applicazione concreta a quella, fra le due potestà, che fosse stata per prima investita della cognizione del delitto stesso (ius praeventianis). Attualmente la repressione dell'o. commento da un laico è rimessa al potere civile. Quella dell'o. perpetrato da un chierico spetterebbe di per sé alla Chiesa; ma poiché, in pratica, i chierici sono ugualmente giudicati dai tribunali statali, il giudice ecclesiastico deve tener conto nell'infiggere la pena di quella già inflitta dal giudice laico (can. 2223 § 3, n. 2), e ciò per evitare un cumulo eccessivo.
Il diritto canonico non punisce l'o. colposo. Per l'o. volontario le pene stabilite sono l'esclusione dagli atti legittimi e da ogni ufficio ecclesiastico per i laici; la degradazione per i chierici (can. 2354); la perpetrazione di un o. comporta altresi l'irregolarità ex delicto (can. $985,4^{\circ}$ ).
Per le questioni morali v. uccisione.
Bull.: E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale coordinato da Florian. Milano 1934, pp. 1-225; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de delictis et poenit. VicenzaTrento 1943, p. 112 sgg.; O. Vannini, Delitti contro la vita. Milano 1946; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano. VIII. $2^{\circ}$ ed., Torino 1947, pp. 2-190; L. Granato, L'o. nel diritto penale, Roma 1950; G. Maggiore, Diritto penale, parte speciale. $4^{2}$ ed., Bologna 1950, pp. 721 -880. Giovanni Conso
OMILIARIO. - Da homiliarius, homiliarius liber doctorum, propriamente, in origine, indicava una raccolta di discorsi dei ss. Padri sui Vangeli ad uso del concionatores: un prontuario di predicazione (nel senso e scopo con cui nel 1903 il card. G. Vives pubblicò l'Homiliarius Breviarii Romani... in usum concionatorum et scholarum sacrae eloquentiae). Sermonario, invece, era un repertorio di trattati o commenti patristici ai salmi o ad altri libri della S. Scrittura, per servire di lettura nell'Ufficio divino. Questi termini, però, non ebbero né hanno un valore assoluto; a o., abbandonato il significato primitivo, si annetté quello di sermonario: "Omeliae sive tractatus beatorum Ambrosii, Augustini, Hieronymi, Vulgentii, Leonis, Maximi, Gregorii et aliorum catholicorum et venerabilium patrum legendae per totum anni circulum ", si legge in un manoscritto di Montpellier del sec. IX. Il titolo degli o. è in genere assai prolisso. Al titolo segue la lista dei capitula, cioè l'indice delle materie. La divisione dell'o. in due volumi è la più frequente: il primo contiene le homiliae dalla $1^{a}$ domenica di Avvento o da Natale al Sabato Santo, il secondo da Pasqua alla fine dell'anno.
[^0]
[^0]: [A] principio, nell'Ufficio vigiliare difficilmente si ammettevano altre letture all'infuori della S. Scrittura (fanno eccezione gli Acta Martyrum, nel loro anniversario). Il Nuovo Testamento, specie le epistole paoline, aveva la
## Page 101

(1st. Enc. Catt.)
Ovillario - O. scritto da : Agimundus presbyter basilicae SS. Apostolorum Philippi et Jacobi (Roma) : omelia di s. Agostino in Jean. Evang. Trnst., 44: PL 35, (713 - Biblioteca Vaticana, cod. Vat. lat. 3836, L. 299 (inizio del sec. viII).
preferenza. A lungo andare, per evitare ripetizioni, si aggiunse la lettura del commento dei ss. Padri. Un o. fu compilato dal vescovo ariano Massimino (sec. v; cf. B. Capelle, Un homiliaire de l'évêque arien Maximin, in Revue bénédictine, 34 [1922], pp. 81-108) : ma si tratta d'una raccolta ad una parenetica. S. Benedetto (m. nel 543) nella Regula (cap. IX) prescrive: "Legantur... expositiones earum quae a nominatis doctorum orthodoxis catholicis patribus factae sunt $<$. Se il testo si riferisce ad una raccolta a sé stante, si avrebbe qui (inizio sec. vi) il primo accenno ad un o. Cassiodoro (m. nel 570) dispone altrettanto (De instit. divin. litt., I, praef.), al pari di s. Gregorio Magno (m. nel 604; Epist., XII, 24 : PL 77, 1234), ed è noto che le sue quaranta omelie sui Vangeli si diffusero dovunque per la lettura pubblica nelle chiese. Col crescente interesse per la liturgia nei secc. viIt-ix e la codificazione dei libri liturgici queste raccolte si moltiplicarono. Le chiese più importanti, come le basiliche romane, ebbero propri o. Ne compilarono il prete romano Agimundo (m. nel 730) per la basilica dei SS. Filippo e Giacomo (oggi SS. XII Apostoli), s. Beda il Venerabile (m. nel 735) ed Alcuino (m. nell'804: G. Morin, L'homiliaire d'Alcuin retrouvé, in Rev. bénéd. 9 [1892], pp. 491-97). Anche le chiese secolari ne furon provviste (v. il cosiddetto Ordo di Giovanni archicantor che in realtà è una riutilizzazione del Capitolare ecclesiasticae [!] ordinis del sec. viII, in M. Andrieu, Les Ordines Romani du haut moyen âge, III, Les textes, Lovanio 1951, p. 177).
Particolare interesse presentano due o.: quello che Paolo Diacono (m. nel 797?) compone per incarico e con prefazione di Carlomagno (PL 95, 1159-1566; cf. F. Wiegand, Das Homiliarium Karls des Grossen auf seine ursprüngliche Gestalt untersucht, Lipsia 1897) diffusissimo nel medioevo, restato fino al Concilio di Trento, fonte principale dell'attuale o.; e il gruppo degli o. sbocciati presso la basilica di S. Pietro in Vaticano, studiati recentemente dal p. G. Löw, secondo cui, a S. Pietro, nel sec. ix fu fatta copia d'un sermonario di carattere arcaico e prettamente romano, esistente nel cod. Basil. C 105, in seguito più volte ricopiato (cod. Basil. C 107 [sec. xit], C 106 [sec. xiv] arch. di S. Pietro), rimasto in uso fino al sec.
xvi. Questo o. è identico a quello attribuito ad Alano di Farfa (m. nel 770), scritto ca. l'anno 760 e assai divulgato fin dal sec. viI nella Germania meridionale, e all'altro di Eginone da Verona (m. nell'802), scritto ca. l'anno 800 e in uso nell'abbazia sveva di Reichenau-Niederzell. In realtà tutti e tre questi sermonari (il Basil. C 105, Alano ed Egino) non sarebbero che copie di un unico antico e autentico Sermonario di S. Pietro del sec. vi. Con l'inserzione delle lezioni nel corpo del Breviarium gli o. perdettero la loro importanza pratica e scomparvero dall'uso. Le lezioni patristiche si leggono nel II Notturno (sermones) e nel III (homiliae) dell'Ufficio divino utilizzando gli scritti dei più grandi Padri e Dottori della Chiesa, latini e greci, vi sono utilizzati. Tra i latini viene al primo posto s. Agostino, con 363 lezioni, prese principalmente dai Sermones e dal Tractatus in Evangelium secundum Joannem. Seguono s. Gregorio Magno (220 lezioni), s. Ambrogio (180), s. Girolamo (130), s. Leone Magno (75), s. Beda (57), s. Bernardo (47), s. Ilario (36), s. Cipriano (15). Sono inoltre rappresentati s. Bonaventura, s. Tommaso d'Aquino, s. Bernardino da Siena, s. Francesco di Sales, s. Roberto Bellarmino, s. Pietro Canisio. Tra i Padri greci tiene il posto d'onore s. Giovanni Crisostomo con 117 lezioni, seguito da s. Atanasio, s. Basilio, s. Cirillo di Gerusalemme, s. Cirillo d'Alessandria, s. Gregorio Nazianzeno, s. Efrem. La paternità delle lezioni non è sempre certa; se ne occupò ripetutamente e, dati i tempi e i mezzi scientifici disponibili, con successo, l'acribia dei revisori di s. Pio V e Urbano VIII (specialmente Bartolomeo Gavanti, 1638), senza però riuscire a restituire al vero autore o ad espungere tutte le lezioni apocrife, delle quali il Breviario ospita ancora un buon numero (v. elenco in G. Morin, Critique des sermons et homélies apocryphes du Brésiaire romain, in Anecdota Maredsolana, I, 1913, pp. 487-501, ripubblicato dal Bäumer [v. bibl.], II, pp. 452-60 e dal

(da Episcoprides liturgicas, 1527, p. 252)
Ovillario - Sermonario di Alano di Farfa : omelia per la vigilia di Pasqua - Monaco di Baviera. Biblioteca, ms. Cim. 14368 (cod. Emmeran. D 93 del sec. Ix).
## Page 102
Righetti [v. bibl.], II, pp. 537-39). Dal tempo di Pio IX per i sermones è invalso l'uso di servirsi anche di testi ufficiali pontifici. Quanto alla lunghezza delle pericopi nella revisione di Pio V si tenne la misura delle lezioni del Breviario della Curia (secc. xiv-xv), ma in seguito ci fu la tendenza ad una certa prolissità.
Bibl.: uno studio d'insieme sugli o. manca ancora. Per qualche nozione generale si veda S. Bäumer, Hist. du Bréviaire, trad. franc., I. Parigi 1905. pp. 409-13; M. Righetti, Man. di storia liturg., I, 27 ed., Milano 1950, pp. 251-52, e II, ivi 1949, pp. 235 239; sul gruppo romano: E. Hosp, Il Sermonario di Alano di
Parfa, in Eph. liturg., 50 (1936), pp. 375-83; 51 (1937), pp. 210-41; G. Löw, Il più antico sermonario di S. Pietro in Vaticano, in Rivista di arch. crist., 19 (1942), pp. 143-83; id., Ein stadtrömisches Lahtionar des VIII. Jahrhunderts (Cod. Vat. lat. No. 3833 und 3838), in Röm. Quart., 37 (1929), pp. 15-39 (Sermonario di Agimundo).
Annibale Bugnini
OMNIBENE.
- Maestro di teologia, che visse verso la metà del sec.xit, probabilmente a Bologna, ed è forse da identificare con il canonista Omnibonus di Bologna, autore della prima Abreviatio decreti.
In ogni modo O. è l'autore del Tractatus et quorundam sententiae collectae ex diversis auctoribus (cod. lat. Mon. 19.134, prima appartenente al monastero di Tegernsee, ff. 148-228), una compilazione che si basa sulle scutenze di Abelardo, come sulla Summa de Sacramentis e la Summa sententiarum. Nei suoi scritti si trovano alcuni degli errori per i quali Abelardo fu condannato. Si suppone che O. abbia scritto le sue opere dopo la morte di Abelardo, che egli cita varie volte.
Bibl.: H. Deniffe, Abaelards Sentenzen und die Bearbeitung seiner Theologie, in Archiv f. Litteratur und Kirchengeschichte, 1 (1884), pp. 461-69; M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode, II, Friburgo in Br. 1911, pp. 227-29; A. Landgraf, Ecrits théologiques de l'école d'Abfiard, Lovanio 1934, pp. 32-34. Erminia Kühn-Steinhausen
- OMNIS EXPERTEM MAGULAE MA-
RIAM». - Inno dei Vespri della festa della apparizione della Madonna di Lourdes, composto da Leone XIII.
L'autore vi descrive brevemente la storia del Santuario e conclude con una invocazione alla Vergine.
Bibl.: G. Bossi, Gli inni del Breviario romano, Roma 1919. p. 123; V. Terreno, Gli inni dell'Ufficio divino, Mondovi 1932. pp. 178-79; A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947. pp. 168-69.
Silverio Mattei
OMOBONO, santo. - Vissuto nella seconda metà del sec. xir, m. il 13 nov. 1197. Mercante di professione, a Cremona, fu uomo di molta orazione e di grande carità, specialmente con i poveri che manteneva anche in casa sua; lavorò pure per pacificare la città.
Alla sua morte, avvenuta mentre assisteva alla S. Messa, seguirono molti miracoli, per cui il vescovo di Cremona, Sicardo, ne ottenne da Innocenzo III, poc più d'un anno dopo la morte, la canonizzazione. La boll Quia pietas del 12 genn. 1199, in cui il Pontefice lo pro clama santo, è interessante per la descrizione del modo seguito nella canonizzazione. La devozione al Santo si estese anche in Francia, in Germania ed in molte città d'Italia; è invocato come patrono dei mercanti e spesso anche dei sarti. Festa il 13 nov.
Bibl.: Sicardi Cremonensis... Chronicon, in MGH. Scriptores, XXXI (ed. O. Holder Egger), p. 176; la bolla di Innocenzo III in PL 214. 483; Martyr. Romanum, p. 520 sg.; R. Sacconi, S. O., Cremona 1938 (popolare). Alberto Ghinato
OMOFAGIA: v. ORFICI, MISTERI.
OMOFORIO. - Paramento liturgico, distintivo dei vescovi di rito bizantino, armeno, siro, maronita e copto, è una sciarpa (benda, fascia) di seta, lunga 304 m ., larga $0,25-0,30 \mathrm{~m}$., gettata liberamente sul petto e le spalle si da lasciar pende-
re un'estremità davanti e l'altra dietro; presso i Siri e Maroniti però nel mezzo dell'o. è praticata una apertura per lasciare passare il capo, e l'o. si porta a modo di uno scapolare.
L'o. è il corrispondente del pallio latino, con queste differenze: a) mentre il pallio è il paramento distintivo del papa e degli arcivescovi e viene concesso raramente a un vescovo, l'o. è dato oggi a tutti i vescovi dei riti suddetti; b) mentre si può ripor-
tare l'esistenza del pallio al sec. v, per l'o. si risale al sec. iv (cf. Isidoro Pelusiota: PG 78, 272) e la sua prima rappresentazione al sec. v; c) la forma del pallio si è cambiata molto, ma l'o. nei riti bizantino, armeno e copto ha conservato la forma antica. Secondo una nuova ipotesi l'origine dell'o. dovrebbe ricercarsi nel pallio grande e piccolo dei monaci (cf. Sinodo di Gangra [340341], can. 12). - Vedi tav. VI.
Bibl.: A. J. Butler, The ancient Coptic Churches of Egypt, II, Oxford 1884, pp. 143-62; P. Bernardakis, Les oruements liturg. chez les Grecs, in Echos d'Orient, 5 (1902), p. 133 sgg.; J. Braun, Die liturgische Gassuudung, Friburgo in Br. 1907, pp. 664-74; J. Muyldermans, Le costume liturg. arménien (estratto da Muséen), Lovanio 1926, pp. 286-99; A. Raes, Introd. in liturgiam orient., Roma 1947, pp. 238-40; B. Stefanides, 'H т@̄v $\alpha \tilde{\nu} \cdot \rho \alpha \rho \sigma \tau \alpha \iota \alpha \iota \tilde{\nu} v$ ̇̀v́́quó́tov тó́ $\delta \cup \zeta \alpha \gamma \tau i \omega$ é $\pi i \delta \rho \sigma \sigma \iota \varsigma$ é $\pi i$ т@́v $\alpha \dot{\alpha} \rho \gamma \iota \varepsilon \rho \alpha \tau \iota \alpha \tilde{\nu} v \alpha \dot{\alpha} \mu \varsigma \tau \omega v$, in $\theta \lambda \rho \alpha \dot{\alpha} \sigma^{\prime} \varepsilon \iota \quad 21$ (Annu. 1950), pp. 23-24.
Alfonso Raes
OMOIUSIANI (OMEUSIANI, SEMIARIANI). - Furono seguaci della dottrina arianeggiante, che rigetta la consustanzialità del Figlio, per non accordargli che una natura simile (quosióoos) a quella del Padre.
L'arianesimo (v.) non finl con il Concilio di Nicea (325), ma mediante l'appoggio di Costanzo prima, di Valente poi riusci a mantenersi ancora forte e minaccioso, dando origine a tre principali correnti ereticali: quella degli anomei, degli omei e degli o. Gli anomei erano ariani puri, i quali appunto sostenevano che il Figlio è in tutto dissimile ( $\dot{\alpha} v \dot{\alpha} \mu o \iota \varsigma$ ) dal Padre. Gli omei, poco o punto curanti di questioni dottrinali, si accontentavano d'una formula vaga, che non precisava nulla : il Figlio è simile ( $\dot{\alpha} \mu o \iota \varsigma$ ) al Padre. Gli o. invece da un lato non accettavano il consustanziale ( $\dot{\alpha} \mu o \sigma \dot{\sigma} \sigma \iota \varsigma$ ) per orrore del sabellianismo, dall'altro non si sentivano di proclamare il Figlio addirittura dissimile ( $\dot{\alpha} v \dot{\alpha} \mu o \iota \varsigma$ ) dal Padre; insegnavano pertanto che il Figlio è simile al Padre in tutte le cose, anche quanto all'essenza ( $\dot{\alpha} \mu o \sigma \dot{\sigma} \sigma \iota \varsigma$ ). Erano in fondo quasi tutti ortodossi, per quanto concerne la divinità del Verbo, e non differivano dai cattolici che per il termine $\dot{\alpha} \mu o \iota \sigma \sigma \sigma \iota \varsigma$ da essi sostituito all' $\dot{\alpha} \mu o \sigma \dot{\sigma} \sigma \iota \varsigma$ di
## Page 103
Nicea nell'intento di dare il dovuto risalto alla distinzione personale, che alcuni niceni puri, nel calore della lotta, avevano alquanto trascurato. Lo stesso s. Atanasio e s. Ilario si mostrarono concilianti nei loro confronti. Più tardi però un gran numero di essi caddero nell'eresia pneumatomaca o macodonionismo.
Bibl.: J. Gummerus, Die homoiustanische Partei bis zum Tode des Konstantin, Lipsia 1900, pp. 129-30, 186-96; G. Rasseus, L'homoiustionismo dans ses rapports avec l'orthodosis, in Rev. d'hist. ecclés., 4 (1903), pp. 189-206, 411-31; F. Savio, La questione di papa Liberio, Roma 1907, p. 52 sgg.
OÑA. - Cittadina nella diocesi e provincia di Burgos (Spagna), sede del monastero di S. Salvatore, fondato nel 1011 dal conte di Castiglia e dalla moglie Donna Urraca.
Re Sancio di Navarra vi portò i Benedettini cluniacensi. L'abate più noto fu s. Higo (Eneco) canonizzato a O. per facoltà concessa da Alessandro III. L'elegante chiotrro gotico fu finito dall'abate Alonso di Madrid nel 1508. Nell'artistico maus