he creazioni e celebrazioni di stati d'asimo, che non temono i confronti con quelle dovute ai più celebri maestri d'ogni scuola.
BibL.: A. Bartsch, Le peintre graveur, Würzburg 1920, v. indice; L. Frölich-Bum, P. und der Manierismus, Vienna 1921; id., s. v. in Thieme-Becker, XXIV (1930), pp. 309-11; M. Tinti, P., in Dedalo, 4 (1923), p. 304 sgg.; Venturi, IX (1926), pp. 623 6o1; M. Pittaluga, L'incisione italiana del Congresso, Milano 1930, passim; H. Voss, Zeichnungen der ital. Spätrenaiss., Monaco 1930, passim; G. Copertini, Il P., Parma 1932; id., Nuosi contributi di studi... sul P., ivi 1949; R. Berenson, Pitture italiane del Rinascimento, Milano 1936, pp. 372-73; A. O. Quintavalle Nuosi affreschi del P. in S. Giovanni Evangelista..., in Le arti, 2 (1940), fasc. v-vi, pp. 308-18; id., Il P., Milano 1948; id., Falsi e veri nel P. giovane, in Emparium, 10 (1948), pp. 184-97. Alberto Neggi
PARNAIBA, diocesi di. - Città e diocesi nello Stato di Piauí nel Brasile.
Ha una superficie di $25.679 \mathrm{~kmq}$. con una popolazione di 275.214 ab. dei quali 275.000 cattolici. Conta 13 parrocchie, con 9 sacerdoti diocesani e 6 regolari, i comunità religiose maschile e 4 femminili (Ann. Pont., 1952, p. 307).
La diocesi fu creata dal papa Pio XII con la cost. apost. Ad Dominici gregis del 16 dic. 1944, per smembramento dalla diocesi di Piauí, elevata in pari tempo a dignità di metropolitana e col mutato nome di Teresina di cui P. è suffraganea. La chiesa parrocchiale dedicata a N. Signore della Vittoria divenne la Cartedrale della nuova diocesi. Primo vescovo è mons. Filippo Condurò Pacheco.
BibL.: AAS, 37 (1945), pp. 133-35; J. B. Lehmann, O Brasil Católico 1947, Juiz de Fora 1947, pp. 268-70.
Virginio Battezzati
PARNASSIANESIMO. - Movimento letterario della seconda metà dell'Ottocento. I poeti, che più o meno meritano il nome di parnassiani, cominciarono a raggrupparsi verso il 1860.
Il primo tentativo di documentarne l'attività fu fatto da Catulle Mendès, nel 1861, con la rivista Revue fantaisiste, durata solo nove mesi. Vi apparvero poesie di Gautier, Banville, Baudelaire, Villiers de l'Isle-Adam e di Mendès stesso, allora giovanissimo. Successivamente Lecomte de Lisle appoggiò il movimento con numerosi arti-
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coli critici, che ne precisavano le finalità ancora oscure. Nel 1865, L'Art diretta da Xavier de Ricard definiva la poetica del gruppo nella necessità, per i nuovi poemi, di una fattura impeccabile, in opposizione ai sussulti "epilettici" del romanticismo, in nome di un'ispirazione più ferma e serena. Al posto de L'Art, che cessava le pubblicazioni, l'editore Lemerre nel 1866 raccoglie in un primo volume, dal titolo Le Parnasse contemporain, il meglio della produzione lirica di tale tendenza. Accanto ai maestri, già nominati, si raggrupparono i giovani poeti: Louis Matard, Héredia, Coppée, Mendès, L. Diers, Sully Prudhomme, Verlaine e Mallarmé. Alla prima serie del Parnasse, accolta con successo, segul nel 1871 un nuovo volume, dove figurano ancora dei giovani principianti, come France, Mêrat, Plessis, Ch. Cros, e altri non sempre fedeli allo spirito "parnassiano". Quest'ultimo man mano si rese più teorico, come un corpo di precetti stabiliti : purezza della forma, impassibilità dell'anima del pocto, al cui travaglio creatore l'arte deve associarsi in maniera viva ma non tumultuosa e disgregatrice, e infine culto della parola, che finirà poi in Mallarmé per essere divinizzata.
BibL.: P. Martino, Parnasse et symbolisme (1830-1900), $3^{\circ}$ ed., Parigi 1930; M. Raymond, De Baudelaire au surréalisme, ivi 1953 (trad. it., Torino 1048); G. Michaud, Message poétique du symbolisme, 4 voll., ivi 1047.
Giacinto Spagnoletti
PAROCCHI, Lucido Maria. - Cardinale, n. a Mantova il 13 ag. 1833 , m. a Roma il 15 genn. 1903. Sacerdote nel 1856, fu a Mantova professore di teologia morale, storia ecclesiastica e diritto canonico nel Seminario; nel 1863 arciprete della parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio.
Nel 1871 fondò la rivista La Scuola cattolica, cui collaborarono fin dalla fondazione il patriarca Paolo Ballerini, i mores. Federico Sala e Agostino Riboldi, e, più tardi, Achille Ratti (il futuro Pio XI), Pietro Maffi, Dalmazio Minoretti, Giuseppe Toniolo. Il 27 ott. 1871 fu eletto da Pio IX vescovo di Pavia e poi nel Concistoro del 22 giugno 1877 creato cardinale del titolo di S. Sisto, ed arcivescovo di Bologna. Nella nuova sede, che in quel momento era si può dire all'avanguardia del movimento cattolico italiano, il P. ebbe ad incontrare non poche difficoltà per la mancata concessione dell'exequatur da parte del Governo italiano. Nel 1882 Leone XIII lo chiamò a Roma e due anni più tardi lo volle vicario generale per la città di Roma e suo distretto.
In tale ufficio svolse opera efficace con la parola e gli scritti; dedicò ogni attività allo sviluppo dell'Azione Cattolica, rendendone più rigogliose le varie associazioni e creandone di nuove.
Opio nel 1889 per la sede suburbicaria di Albano e nel 1896 per quella di Porto e S. Rufina. Nominato, nel 1896, segretario della S. Congregazione del S. Uffizio; nel 1899 lasciò il vicariato di Roma, per l'ufficio di vice cancelliere di S. Romana Chiesa. Fu, inoltre, presidente della Commissione cardinalizia "de eligendis Italiae episcopis" e, nell'Anno Santo 1900, legato a latere di Leone XIII per la chiusura della Porta Santa di S. Paolo fuori la mura. Delle sue pubblicazioni, ragguardevoli per eleganza di stile, profondità di pensiero e vigore polemico, meritano particolare menzione: Protestantesimo e vaticanalsmo (Mantova 1868), S. Tommaso d'Aquino scrittore (Pavia 1874), Omelie, panegirici e discorsi (Prato 1882).
Bibl.: G. de Felice, in L'Italia, 31 ag. 1929; M. de Camilla, in L'Opera, rom., 2 giugno 1942. Cf. inoltre: A. Marchesan, Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola. Einsiedeln 1904, p. 230 sg., di grande interesse per i rapporti intercorsi fra il P. e il futuro pontefice; F. Vistalli, Il card. Fe. di Paolo Cassetta, Bergamo 1933, p. 98, passim. Mario de Camillis
PARRAVICINI, Luigi Alessandro. - Pedagogista, n. a Milano nel 1800 , m. a Venezia il 4 ag. 1880.
Direttore per 16 anni delle scuole elementari di Como, passò tre autunni (1837-39) nel Canton Ticino, chiamatovi da quel governo, per lezioni di metodica,

(da A. Marchesan, Papa Pio X nella sua vita e nella sua parola. Einsiedeln 1904, p. 522)
Parocchi, Lucido Maria - Ritratto.
indi nel 1842 fu trasferito a Venezia, direttore della scuola tecnica. Ebbe certo una parte importante nel movimento educativo del Risorgimento, quantunque senza intonazioni particolarmente politiche. Frutto del suo insegnamento è il Manuale di pedagogia e metodica generale ( 2 voll., Locarno 1842-45), dove porta l'eco delle dottrine recenti del Girard, del Pestalozzi e del Milde; e in forma puramente empirica, ma con assai buon senso ed esperienza, traccia, la prima volta, un quadro sistematico della dottrina dell'educazione e dà norme minute per una educazione totale di tutte le disposizioni dell'alunno, entro lo schema ordinario di educazione fisica, intellettuale, estetica e morale. Maggior fama gli procurò il Giannetto (Como 1837), vincitore del concorso bandito nel 1833 dalla Società Fiorentina per l'istruzione elementare, per un libro che servisse "di lettura e mezzo d'istruzione morale». Cerca, infatti, con figure reali e ricordi vivi, tratti dalla nostra storia, d'insinuare nei fanciulli il desiderio di perfezionarsi, superare le difficoltà, seguire le scoperte nuove. Però lo scopo morale troppo si sovrappone, senza fondersi, allo scopo istruttivo. Fra italiane e straniere il libro superò le 65 edd., restando il testo più diffuso ed efficacemente formativo della gioventù nelle scuole fino alla comparsa e alla propaganda del Cuore di E. De Amicis.
Bibl.: E. De Marchi, s. v. in A. Martinazzoli e L. Credaro, Dic. ill. di pedagog., III, Milano s. a., pp. 146-67; G. Allievo, La pedagog. ital. antica e contempor., Torino 1900, pp. 121-22; G. D. Gerini, Scrittori pedagogici italiani del sec. XIX, ivi 1910, pp. 416-24; G. Vidari, L'educazione in Italia dall'Umanesimo al Risorgimento, ivi 1930, pp. 278-79; O. Giacobbe, Letterat. infantile, $3^{\circ}$ ed., Roma 1947, pp. 33-57. Celestino Testore
PARRICIDIO. - Nel linguaggio comune indica l'uccisione del padre o anche l'uccisione del figlio da parte del padre. In campo penalistico si intende per p. l'uccisione di un parente (nonché di un affine in linea retta) e si distingue tra p. proprio e improprio (o quasi-p.), a seconda che l'ucciso sia un parente in linea retta o meno. Nel Codice penale italiano non vi è traccia del termine.
L'etimologia del vocabolo è quanto mai incerta, anche se comunemente si reputa che essa derivi da patricidium, cioè uccisione di un pater familias. La questione è stata specialmente esaminata dalla dottrina romanistica, con particolare riferimento ad un passo contenuto in una legge di Numa Pompilio (s si quis hominem liberum dolo
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sciens mortui duit, paricidas esto s). In mancanza di maggiori precisazioni, l'espressione paricidas esto, in cui si sintetizzava la sanzione della disposizione ora citata, è stata fatta oggetto di interpretazioni diverse : cosi alcuni l'hanno intesa nel senso che l'uccisore di un uomo libero venisse equiparato all'uccisore di un pater familias (e l'etimologia della parola p. resterebbe spiegata nel modo più semplice); per altri invece la formola in questione importava che l'uccisore di un uomo libero venisse par occisum cioè ucciso nello stesso modo, il che naturalmente implica una ben differente soluzione etimologica. Né sono mancate altre singolari spiegazioni. Si è detto che paricidas fosse il vendicatore, cioè colui che uccideva una persona nello stesso modo (par) con cui questa ne aveva ucciso un'altra. Infine si è fatto derivare paricidium da per cuadere. Né ha giovato alla chiarificazione del problema la figura dei quaestores paricidii, dati i molti dubbi che ineriscono alla loro istituzione. Ad ogni modo, in prosieguo di tempo, paricidium venne a significare in diritto romano l'uccisione di un congiunto. E tale rimase anche in seguito, in senso lato, l'uccezione del termine.
Le differenze tra età ed età, tra popolo e popolo, concernono essenzialmente l'estensione del concetto di congiunto e la pena comminata al parricida. Nel diritto romano dell'epoca storica costituiva p. l'uccisione di un discendente, di un ascendente, del coniuge, di un fratello, di uno zio, di un cugino, degli affini più stretti e del paterno. La pena tipica era quella del sacco (collaus) : il colpevole vi veniva introdotto insieme ad un animale e poi gettato in mare. Nel sec. I a. C. la lex Pompeia de paricidio modificò in modo notevole la regolamentazione del p.: fra l'altro, fu sostituita la pena di morte con il bando. Si ritrova però il collaus nel I sec. dell'Impero, dapprima per il solo caso di uccisione di un ascendente, poi per l'uccisione di qualsiasi prossimo congiunto. Successivamente esso venne sostituito con l'expustio ad bestias e con il rogo. Come risulta anche dalle legislazioni barbariche e da quelle dei secoli successivi, la morte divenne dunque la normale sanzione del p. Naturalmente alla morte fu sostituito l'ergastolo in quelle legislazioni che, a partire dal sec. xviri, abolirono la pena capitale. Contemporaneamente invalse la tendenza di restringere la sfera del p. all'uccisione di un ascendente o di un discendente.
Nel codice Zanardelli era appunto punita con l'ergastolo l'uccisione di un ascendente o di un discendente legittimo, nonché l'uccisione del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata (art. 566). Pure aggravata rispetto all'omicidio comune era l'uccisione del coniuge, del fratello, della sorella, dell'adottante, dell'adottato e degli affini in linea retta : in tali casi era infatti applicabile la reclusione da 22 a 24 anni (art. 565 ). In relazione a tale duplicità di trattamento, si parlò appunto, rispettivamente, di p. proprio ed improprio. Poiché il codice Rocco ha riprodotto più o meno negli stessi termini il sistema adottato in materia dal codice Zanardelli, si continua tuttora a distinguere tra p. proprio ed improprio. Si ha il primo nell'ipotesi prevista dall'art. 577 n. I, cioè uccisione di un ascendente o di un discendente (pena : ergastolo); si ha il secondo nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 577 , cioè uccisione del coniuge (e per coniuge si intende colui con cui si è uniti da un matrimonio avente effetto civile), di un fratello o di una sorella (ivi compresi i germani, i consanguinei e gli uterini), dell'adottante, dell'adottato e di un affine in linea retta (pena: reclusione da 24 a 30 anni). Come si vede, a parte la maggior gravità di quest'ultima sanzione, l'attuale legislazione differisce dalla precedente unicamente per il fatto di aver equiparato, in omaggio al principio penalistico sancito dall'art. 540, la filiazione illegittima alla filiazione legittima: l'art. 577 n. I prevede infatti l'ergastolo per l'uccisione di un ascendente o di un discendente in genere. Rientra quindi in tale previsione l'uccisione del figlio o del padre, si tratti di filiazione legittima, naturale, adulterina o incestuosa.
Un'altra importante differenza rispetto al codice Zanardelli è invece venuta meno dopo l'emanazione del
D. L. L. 8 ag. 1944 n. 244 abolitivo della pena capitale : l'art. 576 puniva infatti con la morte l'uccisione di un ascendente o di un discendente quando si fosse verificata in data situazioni; cioè per un motivo abbietto o futile o con impiego di sevizie o adoperando un mezzo venefico o altro mezzo insidioso o con premeditazione. Ora anche in questi casi si applica l'ergastolo.
Ciò che più importa notare è che il rapporto di parentela è considerato dal legislatore italiano una circostanza aggravante dell'omicidio comune e non già una forma qualificata di omicidio, come invece avviene per l'infanticidio a causa d'onore, per l'omicidio del consenziente, per l'omicidio a causa d'onore o per l'omicidio preterintenzionale. Per l'art. 60 l'aggravante non dev'essere però applicata quando l'omicida abbia agito ignorando il rapporto di parentela con la vittima: in tal caso si è infatti in presenza di un errore sulla persona.
Per quanto riguarda il diritto canonico, il p. è considerato una forma di omicidio (v.) qualificato. Cf. l'esponente citato per la qualità di delictum mixti fori e per le pene.
Bini.: Ph. Merlan, L'ćtymologie du mot parricide, Lesanna 1928; E. Altavilla, Delitti contro la persuna, in Trattato di diritto penale coordinato da Plorian, Milano 1934. p. 117; G. Pasquali, Paricidas esto, in Studi Besta, I. Milano 1938, p. 67 sgg. (v ora in Terze pazine itracaganti, Firenze 1942, p. 135 sgg.); I. Chelodi-P. Ciprotri, Ios canonicos de delictis et poenis, Vicenza-Trenio 1945, p. 115; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VIII, $2^{4}$ ed., Torino 1947, p. 29.
Giovanni Conso
PARROCCHIA. - E un istituto di origine ecclesiastica, sorto nell'ambito della diocesi per la diretta cura delle anime comprese in una determinata circoscrizione territoriale.
I. Origine. - Il termine, adoperato nel diritto pubblico romano nei secc. III-v a designare un gruppo di province governate da un alto funzionario (vicario), nel diritto ecclesiastico occidentale fu usato anche per il territorio governato da un vescovo, finché divenne esclusivo per la ben più modesta circoscrizione odierna. Di regola oggi ogni diocesi è divisa in p. egnuna delle quali ha una propria chiesa per il raduno del popolo e l'esercizio del culto divino, ed un proprio capo detto parroco (pievano, priore, rettore; anticamente anche parrocchiano e giuridicamente sacerdos proprius). L'origine è dovuta alle vicende storiche ed alle circostanze locali che la resero necessaria, finché le leggi canoniche che man mano ne disciplinarono lo sviluppo ne crearono l'odierna uniformità di governo. La diocesi sino dagli esordi del cristianesimo ha, in linea generale, il suo nucleo organizzatore nel centro urbano. E evidente che nelle regioni dove le città sono assai vicine l'una all'altra, veri e propri centri rurali non si formarono e per conseguenza non si costituirono piccole organizzazioni ecclesiastiche; anzi in Oriente, dove pareva stessero per sorgere, i vescovati di campagna (corepiscopati) trovarono opposizione, e persino le p. rurali si organizzarono a stento ed in età più tarda. Si preferirono invece vescovati con circoscrizioni e popolazioni limitate come nell'Asia Minore e particolarmente nell'Africa proconsolare e Numidia ed in alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale, dove solo con lo spartre di molte città nella tormenta barbarica si formarono poi circoscrizioni a tipo parrocchiale. Nei paesi invece, dove le città erano più rare, sorsero numerosi vici, piccoli centri agricoli, ville o fattorie dei grandi proprietari, particolarmente nella Valle padana e nella Gallia centrale e meridionale; fu necessario perciò provvedere prima alla conversione di quelle popolazioni agricole (e non lo si poté fare prima di aver costituito saldamente il nucleo urbano) e poi ad una costante assistenza spirituale. Si preferì di non sminuzzare la diocesi in piccole comunità indipendenti che avrebbero avuto vita grama ed incerta, ma di organizzare queste, in misura più ridotta, sul tipo della organizzazione urbana, sotto la diretta soggezione al vescovo. Quello che nel sec. vi s'era già raggiunto, almeno nelle linee generali, nei paesi sopraricordati, servì di modello per riorganizzare nei secc. viI-viII i paesi riconquistati alla barbarie
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(Norico, paesi renani, Belgica settentrionale, Pannonia superiore) o novellamente evangelizzati a partire dal sec. IX, men mano che si ricostitul o si eresse il regime episcopale: diocesi amplissime perché gli abitanti erano pochi e dispersi e rarissimi i luoghi da costituire come centri di organizzazione; mentre il progressivo sviluppo della vita civile ed il crescere della popolazione soprattutto agricola provocò un po' alla volta l'ordinamento parrocchiale; di modo che si può ben dire che questo cammina di pari passo ed è insieme il più efficace coefficiente del progresso nazionale e sociale. La chiesa rurale è il luogo di raduno della plebe dispersa nei campi, nelle valli, nelle foreste; colà essa si sente associata e si vede guidata nella vita religiosa. Tutto questo avviene sotto la diretta sorveglianza del vescovo : spesso egli cede alla p. parte del possesso della sua chiesa o sollecita privati proprietari o benefattori a costituire la dote necessaria. Quando sotto il regime carolingio si organizza il pagamento della decina alla chiesa, essa andrà in modo particolare insieme con le obbazioni a beneficio della p. Quando poi il monachismo nel sec. VII incamincia a costituire nelle campagne patrimoni sempre più larghi ed importanti, si trova a dover provvedere anche alla vita spirituale nei suoi possessi, costruendo cappello sino ad organizzare comunità e vere p. cui prepone i suoi monaci od affida a chierici da sé dipendenti, senza rompere, almeno da principio, la dipendenza dal vescovo: il monastero stesso potrà così essere insieme anche p. o avrà p. da sé dipendenti. Si darà finalmente anche il caso, assai frequente ultralpe, di grandi signori laici che costruiscono chiese nel loro dominio a vantaggio proprio e dei loro dipendenti, e se ne sentono padroni si da volerne disporre come di cosa propria. Tutto questo ruppe quell'ordinamento organico ed uniforme che era proprio della diocesi dell'antichità cristiana, particolarmente dopo che il diritto feudale permeò anche i benefici (v) e le altre istituzioni ecclesiastiche; i patrimoni delle p., particolarmente le decime, subirono decurtazioni e stralci a profitto di altri istituti e persino di enti laicali; p. furono assoggettate a Capitoli perché questi ne avessero a goderne i redditi affidandone il governo spirituale a propri dipendenti; in seno ai benefici parrocchiali furono costituite prebende, che più nulla ebbero a che fare con la cura delle anime; si giunse nei secc. xv e xvi a conferire benefici parrocchiali a dignitari ecclesiastici e persino a chierici inferiori, accumulandoli anche sulle medesime persone. La legislazione, che era intervenuta nel sec. xit per limitare le ingerenze laicali con le disposizioni relative al diritto di patronato, ricondusse nel Concilio di Trento la disciplina parrocchiale al suo concetto originario e ne fece uno dei cardini della riforma cattolica (sess. XIV, de Reform. c. 9; sess. XXIV, de Reform., c. 13). La disciplina odierna non ne è che la continuazione aggiornata.
Una particolare attenzione merita l'ordinamento parrocchiale nelle città. Solo nelle città più vaste e popolose sino dall'antichità cristiana si dovette ricorrere ad un ordinamento particolare : a Roma sin dal sec. III si provvide con l'istituire i titoli (v.); ad Alessandria si ebbero sino da allora chiese succursali nei diversi quartieri. In altre città, più tardi, come a Milano, Verona, Lucca, santuari urbani o suburbani furono ufficiati da speciali collegi di chierici od anche da monaci. Con il sec. xili le grandi chiese degli Ordini mendicanti furono centri di vita religiosa e di speciali radunate di laici. Si tentò di mantenere almeno simbolicamente l'unità di tutta la popolazione riservando alla Cattedrale speciali onori e diritti, come quello dell'unico battistero; ma il costante crescere della popolazione urbana determinò da per tutto, sebbene con aspetti diversi in ciascuna città, il sorgere di una rete di chiese attraverso le quali si provvedeva alla cura delle anime. Anche qui la legislazione tridentina intervenne a regolare i rapporti ed a sollecitare l'istituzione di vere p. dove non si erano ancora costituite.
Pio Fisichini
II. Divisione. - Le p. possono essere: 1) indipendenti, se non hanno alcun rapporto di coesistenza giuridica con altre, o incorporate, se sono unite con un ufficio o con un istituto ecclesiastico. In tal caso la cura attuale delle anime deve essere affidata da un vicario. a) Con titolare inomo-
vibile, se questo non può essere rimosso che sotto determinate condizioni stabilite dal diritto e di solito dopo processo canonico; con titolare amovibile se la rimozione avviene con procedimento più semplice ed anche non consigliato da un vero delitto; il CIC è in favore dell'inamovibilità, perché più consona alla natura dell'istituto. 3) Sessuari se sono affidate al clero secolare, o religione se sono rette da religiosi. Quasi sempre queste p. sono incorporata pleno iure ad una famiglia religiosa; nel dubbio la p. si presume del clero secolare. 4) Territoriali, se alla giurisdizione del parroco è affidata una porzione di territorio diocesano con determinati confini e con competenza ordinaria su tutti i fedeli che abitano tale territorio, o personali, se la potestà del parroco è limitata ad un certo numero di famiglie o di individui, i quali sono uniti o per ragione della lingua o per comune origine o perché ascritti ad un medesimo rito. 5) Matrici o filiali, di cui le prime conservano prerogative onorifiche sulle seconde, le quali derivano dalle matrici per una convenzione o per consuetudine.
III. Nativra GIURIDICA. - Gli elementi della p. sono : la chiesa, l'ufficio ecclesiastico, il territorio e la popolazione. Tra essi emerge la chiesa in cui si esercita il culto e si amministrano i Sacramenti. Connesso con la chiesa è l'ufficio ecclesiastico, cioè il complesso di diritti e doveri che sono esercitati dal titolare con potestà ordinaria. Il territorio determina la circoscrizione della potestà parrocchiale e costituisce una chiara determinazione della popolazione: questo elemento fu definito dal Concilio di Trento nei suoi rapporti giuridici. Però anche oggi si possono avere p. che prescindono dal territorio. La p. è una persona giuridica; alla sua formazione concorrono tre elementi : la chiesa, a cui si riferiscono i diritti spirituali e temporali della p.; il beneficio, costituito dai redditi di proprietà della chiesa, o da determinate obiezioni che spettano al parroco come retribuzione del suo lavoro; la fabbriceria, che viene istituita per la manutenzione e conservazione della chiesa. In generale questi tre elementi costituiscono un'unica persona morale, ma nel corso della storia non sempre si ebbe tale unione; alcune volte si ebbero tre distinti enti. Il CIC suppone questi tre elementi in un'unica persona giuridica. La fabbriceria (v. fabbrica e fabbriceria), poi, viene considerata piuttosto come un organo della p. che come un ente a sé (can. 1183 ).
IV. Erezione. - L'istituzione di una p. ex novo si ha nei territori che non appartengono ad alcuna p., ciò che può avvenire praticamente ormai solo nei luoghi di missione; altrove, la costituzione di nuove p. avviene per divisione o per unione di p. preesistenti. La divisione importa la separazione di parte del territorio con la relativa popolazione di una p. per costituirne una nuova. Tale atto fu considerato dal diritto come odioso e perciò si richiedeva una causa proporzionata (3, X, III, 48), che il Concilio Tridentino riscontrò nel grande incomodo che i fedeli avessero nell'accedere alla chiesa parrocchiale per ricevere i Sacramenti e per assistere alle funzioni; aggiunse inoltre un'altra causa che già si trovava nella Glossa, il numero troppo grande dei parrocchiani (sess. XXI, cap. 4). Queste due cause furono accettate dal CIC (can. 1427 § 2). La ripartizione dei beni destinati alla nuova p. deve avvenire ex bono et neque, senza ledere la volontà dei fondatori, degli offerenti, e senza violare diritti quesiti e leggi particolari (can. 1500). Lo smembramento di una p. rientra nelle competenze del vicario capitolare e del vicario generale (can. 1427). L'unione della p. si può avere in forma estintiva quando, soppresse una o più p., se ne crea una nuova o quando una o più p. si uniscono in una sola (can. 1419) in forma neque principalis, quando due o più p. sono affidate stabilmente ad un solo titolare, benché conservino la loro personalità giuridica (can. 460, 1); in forma minus principalis, quando una p. viene unita ad un'altra come l'accessorio al principale e fa capo ad un solo titolare. L'unione estintiva è riservata alla S. Sede (can. 1422). Qualsiasi specie di unione è sottratta alla competenza del vicario capitolare e del vicario generale senza mandato speciale (can. 1423, 1).
Inoltre tra la persona morale e la p. si può avere una
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duplice unione : pleno iure, quando tutti i diritti spirituali e temporali della p. vengono trasferiti all'ente morale; soltanto quoad temporalia, quando i redditi vanno a favore anche dell'ente morale, mentre i diritti spirituali rimangono alla p. indipendentemente dall'ente. L'unione pleno iure può essere autorizzata solo dalla S. Sede (can.452, 1).
L'innovazione della p. si ha per il trasferimento della sede e per la trasformazione da amovibile ad inamovibile (can. 254, 3).
BibL.: per la parte canonistica, v. earroco. Per la parte storica, v. Imbart de la Tour, Les paroisses rurabre du IVe au XIr siecle, Parigi 1900; U. Berlière, L'exercice du ministere paroisial par les moines dans le haut moyen dge, in Rév. bénéd., 39 (1927), pp. 227-30; L. Fini, Zvoluzione storico-canonica della cura d'anime nelle cattedrali, Urbania 1943; A. Dumas, in A. Fliche-V. Martin, Histoire de l'Eglise, VII, Paris: 1948, pp. 263-90; L. Mattei Cerasoli, Il ministero parrocchiale nei monasteri cavensi, in Benedictina, 2 (1948), pp. 27-34; L. Nanni, La p. studiata nei documenti luscbesi dei sec. VIII-XIII, Roma 1948; G. Furchielli, Le pievi rurali della vecchia diocesi urbinate, Urbino 1949; A. Pellin, Pieci - rurali - arridiaconali nella Vallata del Piave, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, 21 (1950), p. 60 e sgg. Giuseppe Damizia
PARROCO. - E un sacerdote o una persona morale a cui è conferita in titolo una parrocchia (v.) con la cura delle anime, da esercitarsi subordinatamente all'autorità dell'Ordinario del luogo (can. 45 I, 1). Sotto questa denominazione si comprendono anche i quasi parroci (v.) che presiedono alle quasi parrocchie e i vicari parrocchiali muniti di piena potestà parrocchiale, i quali, siano vicari attuali (can. 471), vicari economi (can. 472), vicari sostituti (can. 474) o vicari coadiutori (can. 475), nei diritti e negli obblighi sono equiparati ai p. I cappellani militari debbono osservare particolari disposizioni della S. Sede (can. 451, 3).
I. Origine. - Per quanto riguarda l'etimologia alcuni autori ritengono la derivazione dal greco $\pi \dot{\alpha} \rho \alpha \gamma \varsigma$, che era il preletto delle stazioni; altri da $\pi \alpha \rho \varepsilon \dot{\varepsilon} \chi \omega$ (somministrare), nel senso che i sacerdoti avrebbero avuto l'incarico di annunziare la parola di Dio al popolo e di amministrare i Sacramenti; più giustamente altri fanno derivare il nome da $\pi \alpha \rho \varepsilon \iota \chi \varepsilon \varepsilon \omega$ (abitare), donde $\pi \alpha \rho \alpha \iota-$ $\pi \varepsilon \varepsilon \varepsilon$ (territorio episcopale), da cui $\pi \alpha \rho \alpha i \kappa \varepsilon \varsigma$ (abitante), cioè il sacerdote che abita insieme con il popolo. La sua istituzione rimonta al sec. Iv e precisamente al Concilio di Arles (a. 314, can. 21) in cui si fa menzione del clero rurale. Nel sec. viI i sacerdoti preposti alle parrocchie rurali venivano denominati arcipreti; nel sec. ix pastori, rettori e plebani. Nelle fonti raramente si trova il nome di p.; solo dopo il Concilio Tridentino questo appellativo divenne comune.
L'ufficio parrocchiale è di istituzione ecclesiastica. Una pretesa origine di diritto divino fu voluta sostenere in Francia durante le contese giansenistiche, e quindi in Italia, particolarmente in occasione del Sinodo di Pistoia; ma non trova alcun fondamento nella Scrittura e nella tradizione divino-ecclesiastica. Del resto le origini storiche della parrocchia stanno a provare il contrario. I diritti parrocchiali dipendono quindi unicamente dalle disposizioni del diritto canonico.
II. Natura. - Il p. coadiuva il vescovo nel senso di condurre alla salvezza eterna le persone dei singoli fedeli, ai quali la cura diretta del vescovo non potrebbe comunemente giungere. La sua mansione è un vero e proprio ufficio ecclesiastico : egli riceve la parrocchia stabilmente e come in proprietà, ne diventa il vero titolare e a nome proprio ed in modo stabile esercita l'ufficio; la sua rimozione non può avvenire che per una giusta e grave causa, contemplata dal diritto. Oggetto primario di tale ufficio è la cura delle anime, che si esplica specialmente con l'esposizione delle verità della fede, secondo la capacità dei fedeli, in modo che siano premuniti in ogni età da errori. Conseguenza necessaria dell'insegnamento è l'amministrazione dei Sacramenti che donano e conservano la grazia di Dio nei fedeli.
Il retto andamento di tali funzioni richiede l'unità di direzione; perciò il CIC stabilisce che in ogni par-
rocchia sia un unico p. (can. 460). Invalidamente vengono conferite due parrocchie ad un solo p., perché i due uffici sono incompatibili (can. 156), eccetto il caso che siano unite neque principaliter; né più p. possono avere cumulativamente gli stessi sudditi e lo stesso ministero: norme che regolano non solo le parrocchie che si dovranno erigere, ma anche quelle già erette (Commissione per l'interpretazione, 14 luglio 1922: AAS, 14 [1922], p. 527). E eccettuato il caso in cui il p. abbia una parrocchia in titolo e un'altra in amministrazione. Queste proibizioni non escludono assolutamente che in una medesima chiesa abbiano la loro sede due parrocchie, se vi fosse una vera necessità (AAS, 10 [1918], p. 285). Benché tali mansioni debbano espletarsi sotto la direzione dell'Ordinario, non può il vescovo restringere o limitare le sue facoltà : l'ufficio parrocchiale è determinato dal diritto comune, al quale sono sottoposti anche gli Ordinari. Essi evidentemente, come pastori, possono espletare tutte le funzioni parrocchiali e possono delegare anche altre persone; però è bene che questo diritto sia usato raramente ed in circostanze degne di rilievo e profitto per le anime. Con ciò non si vuol togliere al vescovo il diritto di poter sottrarre alla giurisdizione del p. alcune famiglie se vi è una giusta e ragionevole causa (can. 464, 2), poiché, benché il p. abbia potestà su tutto il territorio della parrocchia, non ha però un diritto circa l'appartenenza di singole famiglie a quel determinato territorio.
La giurisdizione del p. si estrinseca solo nel tôro interno, poiché il suo ufficio è istituito principalmente per il bene dei singoli fedeli : cura principale è la salvezza delle anime. Egli può quindi delineare regole per lo sviluppo della pietà dei fedeli e prendere misure precauzionali per prevenire abusi contro la legge naturale ed ecclesiastica; ma non può in nessun modo a queste norme annettere pene od obblighi in coscienza. In verità egli partecipa anche della potestà esecutiva, in quanto è l'amministratore dei beni della parrocchia, ma tale diritto viene esercitato solo in funzione di partecipazione della potestà che risiede nel vescovo e facilmente si può ridurre ad una funzione piuttosto economica. La relazione, quindi, che vi è tra parrocchia e p. è principalmente dominativa. Il p., cioè, presiede alla vigilanza ed amministrazione della parrocchia che deve custodire come un buon padre di famiglia e dirigere con precetti, non con leggi. Ciò non esclude che il p. abbia potestà ordinarie : questa, infatti, deriva dall'ufficio (can. 464), al quale è annessa dal diritto, ed egli la esercita in nome proprio e non come delegato del vescovo.
Tale giurisdizione può essere delegata completamente o solo in parte secondo le determinazioni del diritto. Senza il consenso del vescovo il p. non può autorizzare a predicare nella sua parrocchia (can. 1337), non può concedere la facoltà di confessare (can. 873), non può dispensare dalle leggi ecclesiastiche senza speciale facoltà (can. 83). Può concedere alcune dispense in materia matrimoniale (cann. 1043-44-45), dall'astinenza, dal digiuno, dall'ascoltare la Messa e dalle opere servili (can. 1245). Il p. può suddelegare la facoltà di dispensare, se ne abbia ottenuto l'indulto (can. 199, 3).
III. Elezione. - Il vescovo ha il diritto di nominare ed insediare i p.; la partecipazione del popolo, nel diritto vigente, è esclusa. Il vicario generale deve avere un mandato speciale; il vicario capitolare può confermare il p. eletto ed accettare la presentazione da parte del patrono : trascorso un anno dalla vacanza della diocesi può anche conferire le parrocchie di libera elezione. Se si tratta di parrocchie affidate a religiosi, il Superiore competente sceglie il religioso e lo presenta all'Ordinario del luogo il quale farà gli accertamenti richiesti dal diritto (can. 456).
Il vescovo deve provvedere all'elezione entro sei mesi, eccetto che condizioni particolari richiedano un rinvio (can. 458). L'eligendo deve essere già sacerdote, condizione richiesta per la validità; per la liceità si richiede che egli sia di buoni costumi, di dottrina sana, animato da zelo, prudenza, e specialmente pazienza e carità (can. 453). Tra più persone degne il vescovo deve scegliere, sotto grave obbligo, la più degna; egli deve formulare
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il suo giudizio non solo sulla dottrina e sulla pietà, ma anche sulle altre qualità che si richiedono per governare la parrocchia (can. 459, 1, 2). Il giudizio sulle qualità spetta unicamente al vescovo, il quale, per procedere in forma legittima, deve consultare i documenti della Curia che si riferiscono all'eletto; chiedere informazioni segrete, se lo creda opportuno, sia nella diocesi che fuori diocesi; controllare l'esito degli esami nei primi anni del sacerdozio; sottoporre, alla sua presenza ed a quella degli esaminatori sinodali, l'eletto ad un esame, da cui però può essere dispensato, con il consenso degli esaminatori, chi è noto per la sua scienza teologica (can. 459, 3). L'elezione può essere fatta anche per concorso sia speciale che generale, almeno per quei luoghi in cui ancora vige la legge del concorso (v.). Con l'elezione il p. acquista solo il sus ad rem; può esercitare la cura delle anime dal momento della presa di possesso (v.). Prima o nel momento di questa deve emettere la professione di fede (can. 1406, 1, 7).
IV. Diritti. - Il p. ha il diritto di attuare tutto ciò che spetta alla cura delle anime e che è necessario per l'amministrazione della parrocchia. Alcuni atti e funzioni sono dal diritto comune riservati al p., eccettuato il caso di speciali esenzioni che debbono essere sempre provate. Tali funzioni, chiamate parrocchiali, non possono essere eseguite da nessuno, nell'ambito della parrocchia, senza il permesso del p. Esse sono tassativamente stabilite : 1) l'amministrazione del Battesimo in forma solenne; 2) portare pubblicamente la S.ma Eucaristia agli infermi nel territorio parrocchiale; 3) portare la S.ma Eucaristia agli infermi come viatico sia in forma pubblica che in forma, privata ed amministrare l'Estrema Unzione; 4) denunziare le pubblicazioni delle ordinazioni (can. 998, I) e dei matrimoni (can. 1022); assistere ai matrimoni ai quali può delegare solo nei singoli casi (can. 1094) e impartire la benedizione nuziale agli sposi (can. 1108); 5) celebrare i funerali, cioè accompagnare il cadavere dalla casa alla chiesa, celebrare il rito funebre, ed accompagnare il cadavere al camposanto (can. 1216); 6) benedire le case nel Sabato Santo o in altro giorno secondo le consuctudini locali; 7) benedire il fonte battesimale nel Sabato Santo e nella vigilia di Pentecoste (AAS, 15 [1922], p. 225). Al p. spetta dirigere le processioni fuori della chiesa ed egualmente impartire benedizioni con pompa e solennità. Nel caso che la parrocchia sia incorporata nel capitolo, il p. è dispensato da tali funzioni se esse vengono eseguite dai canonici (can. 462). Le altre funzioni che si celebrano nelle parrocchie competono principalmente al p., ma non è vietato che siano eseguite anche in altre chiese; tra esse emergono le novene, i tridui, le funzioni giornaliere serotine, le prime comunioni, la Messa solenne, le prediche quaresimali, ecc.
I parrocchiani hanno l'obbligo di chiedere le funzioni parrocchiali al p., il quale ha il diritto di percepire le oblazioni che essi offrono in tale occasione, anche se la cerimonia non è stata eseguita da lui personalmente. Le offerte si hanno specialmente in occasione del Battesimo, del Matrimonio e del rito funebre. Il p. è obbligato a prestare la sua opera gratuitamente se le persone interessate sono povere. Questo diritto alle prestazioni fu affermato da Nostro Signore e ribadito da S. Paolo; una abolizione completa delle prestazioni non apporterebbe buoni risultati, in quanto il popolo deve comprendere che ha un sacro dovere di sostenere il sacerdote che gli elargisce tanti beni spirituali. In questa materia il p. deve attenersi al can. 1507.
V. Obblighi. - Il p., in forza dell'ufficio che occupa, è tenuto ad esercitare la cura delle anime su tutti i suoi fedeli, obbligo che gli spette per giustizia. Egli deve eseguire questa funzione con ogni mezzo atto al bene spirituale delle anime, seguendo sia le norme dettate da statuti o consuetudini particolari, sia le prescrizioni del vescovo. Gli obblighi specifici sono: i) la residenza: Il p., per attendere fruttuosamente ai suoi doveri, deve risiedere nella casa parrocchiale, che in generale è costruita vicino alla chiesa; l'Ordinario può permettere che egli abiti altrove, anche fuori del territorio parrocchiale, purché il ministero sacro non ne abbia alcun danno.
Egli può assentarsi dalla parrocchia per un periodo massimo di due mesi in un anno con assenze sia continue che saltuarie; gli esercizi spirituali non vengono computati come giorni di vacanza. All'Ordinario compete la facoltà di protrarre oppure di ridurre, per grave motivo, i termini stabiliti dal diritto. Il p. non può assentarsi oltre una settimana se non per una giusta causa e con la licenza scritta dell'Ordinario. Prima di assentarsi deve lasciare un vicario sostituito approvato dal vescovo: se il p. è religioso deve avere anche il consenso del suo Superiore. Se vi è una causa repentina il p. può lasciare la parrocchia, purché avvisi per lettera il suo vescovo e gli comunichi il nome del vicario. In ogni caso di assenza il p. deve sempre provvedere alle necessità dei fedeli (can. 465); i trasgressori sono puniti con la privazione dei frutti (can. 2381) o anche dello stesso beneficio (can. 2168). 2) L'applicazione della S. Messa. Quest'obbligo si fonda sul diritto divino ipotetico e lega i p. nello stesso modo che i vescovi: cioè il p. deve soddisfare a quest'obbligo nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, anche soppresse. Quest'obbligo è personale, reale e locale : il p. deve soddisfarlo personalmente; se per qualche ragione, come una malattia, non potesse celebrare, egli o delega un altro sacerdote o dopo la guarigione deve celebrare tante Messe quante ne furono omesse; il rito, ordinariamente, si deve compiere nella chiesa parrocchiale. Se il p. è legittimamente assente può applicare nel luogo in cui si trova o delegare un sostituto. L'Ordinario può permettere che l'applicazione venga fatta in un giorno diverso da quello stabilito dal diritto; per un giusto motivo anche il p. può, ad modum actus, rimettere ad un altro giorno l'applicazione (can. 466). E ottima norma celebrare la Messa parrocchiale, anche nei giorni feriali ad orario fisso, per facilitare la partecipazione dei fedeli. 3) Inoltre il p. deve celebrare i riti sacri, amministrare i Sacramenti, quando ne venga richiesto ragionevolmente, conoscere i propri parrocchiani e prudentemente correggerli, aiutare i poveri, visitare assiduamente gli infermi, assistere i moribondi, predicare la parola di Dio, impartire l'istruzione catechistica ai bambini ed agli adulti, vigilare che nelle scuole pubbliche e private nulla avvenga contro la fede ed i costumi, prevenire per quanto è possibile gli abusi e togliere gli scandali; incrementare le pie associazioni di fede, di pietà, di carità, fedelmente amministrare i beni della Chiesa (cann. 467, 468, 469). Il p. deve avere cura dei libri parrocchiali (v.); deve tenere anche l'inventario delle cose mobili ed immobili di proprietà della parrocchia (can. 1522-23), conservare i documenti che comprovino il diritto della parrocchia sui beni (can. 1523, 6), a quelli della fondazioni ed obblighi per petui o temporanei con il relativo tempo di adempimento e le rispettive elemosine.
BibL.: L. Ferraris, Prompta bibliotheca, VI, Roma 1890, s. vv. Parochus e Parochia, pp. 74-121: D. Bouix, Tractatus de paroch, Parigi 1880; S. D'Angelo, Doveri e diritti dei p. nel CIC, Giurre 1920; id., P. e parrocchia nel CIC, ivi 1921; P. T. Schiifer, Pfarrer und Pfarrschare nach dem CIC, Münster 1922; L. Fanfani, De iure parochorum, Torino 1924; H. Ernst, Pfarrer und Pfarramt nach dem CIC, Regensburg 1932; A. Hagen, Pfarrer, Rottenburg sul Neckar 1935; I. Chelodi-P. Ciprotri, Int canonicum de personis, Vicenza-Trento 1942, p. 348 sgg.; Werne-Vidal, II, p. 910. Giuseppe Damizia
PARSISMO. - E il nome che si dà a quel ristretto gruppo di Persiani seguaci di Zarathustra (v. persiani, religione dei) i quali, non volendo rinunziare alla propria religione, fuggirono dinanzi all'invasione araba che occupò la Persia ( 650 ) e si diressero verso l'India occupando prima le isole di Ormus e Din (Golfo Persico), passando poi nel territorio di Sanjan loro concesso e infine fissandosi a Bombay, divenuta la loro capitale di adozione; la città era stata ceduta nel 1668 dal Portogallo all'Inghilterra che divenne in tal guisa l'efficace protettrice dei Parsi.
Durante i lunghi secoli dal vir al xviri i Parsi si mantennero sempre fedeli alle loro tradizioni religiose, solo parzialmente modificandole al contatto sia degli Inglesi
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sia degli Indù. Le quali consistono: 1) nella venerazione (non adorazione) del fuoco considerato come la più splendente manifestazione della potenza di Dio (Ahura Mazda) e mantenuto sempre vivo nell'apposito tempio dal sacerdote (dastur, zoth) in funzione di custode del fuoco (raspi) mediante l'accensione, cinque volte al giorno, di sei pezzi di legno di sandalo sovrapposti due a due; 2) nella professione di un radicale dualismo con aborrinento del principio del Male (Ahriman) che alla fine del mondo sarà distrutto da un fiume di fuoco incandescente che purificherà e ringiovanirà il mondo (frashuhereti); 3) nel rispetto dei tre elementi buoni della creazione: fuoco, acqua e terra, che impone loro quella speciale forma di trattamento del cadavere, che non deve essere né seppellito per non inquinare la terra, né cremato per non inquinare il fuoco, ma esposto in pasto agli avvoltoi in appositi edifizi circolari detti «torri del silenzio» (dohhma); sono queste le caratteristiche religiose principali dei Parsi. I quali, in numero di roo.000, godono di una posizione economica invidiabile data la loro capacità commerciale non inceppata dalle pastote del regime indù e di un alto posizione culturale per le somme che liberalmente spendono per aumentare le cultura e il benessere del popolo.
I Parsi indossano una veste di mussolo bianco (sudra) stretta al corpo dal sacro cordone (husti); le donne, oltre alla veste interna di mussolo, indossano per uscire il sair, lungo drappo di seta bordata da un nastro. Esse godono di una posizione più onorevole di quella delle donne musulmane o indù.
BibL.: E. Planchut, Les descendants des Mages à Bombay. in Revue des deux mondes, 80 (1887), pp. 420-22: D. Menant, Les rites funéraires des Zoroastriens de l'Inde, in Confirences faites au Musée Guimet, Parigi 1910; M. N. Dhalla, Hist. of Zoroastrianism, Nuova York 1938.
PARTECIPAZIONE. - P. o metessi (gr. $\mu \hat{\varepsilon} \delta \hat{\alpha} \zeta \varsigma$ ) come concetto filosofico assume la sua prima determinazione nel platonismo.
Platone usa il termine: $1^{\circ}$ (insieme con $\mu \varepsilon \tau \alpha \chi \dot{\eta}$, тарошоіх: Phaed., 83 A, 100 D) a caratterizzare il rapporto fra le cose e proprietà del mondo visibile e le idee con esse omonime. Le cose sensibili posseggono, in cio che contengono di intelligibile, una p., cioè una immagine ( $\varepsilon$ ì $\alpha \hat{\omega} \nu$; Tim., 92 C ) o imitazione ( $\mu i \mu \eta \sigma \alpha$; Phaed., 74 A) della essenzialità pura delle idee, limitata e oscurata dalle condizioni dell'essere contingente e mutevole; $2^{\circ}$ nei dialoghi metafisici, specialmente nel Parmenide, Sofista e Politico (insieme con $\pi \alpha v \omega v i \alpha, \mu \varepsilon i \zeta \alpha$ ), per descrivere le relazioni che esistono fra le idee stesse secondo le implicazioni e presupposti dei loro contenuti nozionali ( $\mu \hat{\varepsilon} \delta \varepsilon \zeta \alpha, \tau \hat{\omega} \nu \gamma \varepsilon v \hat{\omega} v$ ).
Aristotole, con il suo senso più critico per le differenze fra ordine reale e ordine logico, rifiuta la concezione di metessi in ambedue i sensi sopra definiti (Met., I, 6, 987 b 10-13; 9, 991 a 20-23). Soltanto nei Topici, che nella loro maggior parte appartengono al periodo platonizzante, è presente il concetto di metessi, inteso in un senso puramente logico come relazione fra i predicabili (v.) secondo il loro grado di generalità. In questo stesso senso il termine è stato ripreso da Porfirio nella sua Isagoge in Categorias Aristotelis, che ha avuto grande influsso sulla logica medievale.
L'idea della p. acquisto invece particolare importanza nel neoplatonismo (v.). Il significato del concetto divenne più preciso e univoco, e combinato con un determinato schema di produzione o processione degli esseri partecipanti. Caratteristico è inoltre, che le p. si susseguono secondo un ordine digradante che, iniziandosi dalle forme più universali e nozionalmente più fondamentali, si estende fra il principio supremo e trascendente, l'impartecipato, fino al mondo empirico. Le cose sensibili risultano per via di una specie di generazione per cui le forme, infine producono, nella materia, immagini e rassomiglianze di se stesse. Queste immagini però non si uniscono fisicamente con la materia, la quale perciò, propriamente, non partecipa delle forme (Pietino, Enn., III, 6, 11-14). Nel neoplatonismo pagano questa gerarchia di p. si produce come espansione necessaria
del primo principio. I filosofi e teologi cristiani (Origene, s. Agostino, lo Pseudo-Dionigi, Scoto Eriugena) e musulmani (al-Kindī, al-Färābī, Ibn Miskawayh, Avicenna, Avicebron) hanno cercato, in vari modi, di concordare la metafisica della p. con i dogmi della libertà di Dio nella sua creazione e della causale dipendenza immediata di tutte le creature da Dio. Negli scritti del giovane Origene le idee, che prefigurano il mondo, rappresentano forse ancora un regno di esseri prodotti per una creazione eterna e necessaria (De Princ., I, 8, 4; Hom. in Genet., 1: PG 11, 146). I neoplatonici cristiani posteriori, riprendendo un penceara di Filone, concepirono le forme come idee immanenti allo spirito divino e come divine perfezioni partecipabili. Non tutti però riuscirono a svincolarsi dalle implicazioni del concetto di produttività emanativa che tende a concepire la p. come comunanza con una forma o perfezione, la quale, in ultima analisi, è identica con Dio stesso.
Gli scolastici, confrontando le loro fonti neoplatoniche con l'aristotelismo, hanno elaborato e precisato il concetto di p. S. Tommaso specialmente lo ha distaccato dall'associazione con malsicuri elementi immaginativi e con schemi esplicativi ingiustamente generalizzati e lo ha chiarito nella sua teoria delle analogie formali fra l'essere divino e l'essere finito. Egli adotta una definizione molto formale della p.: Est autem part