le di vita affascinò i discepoli di P. e in particolare Oscar Wilde, spesso degenerando in un più empirico edonismo.
Bim.: la migliore biografia sul P. è quella di A. Benson, English men of letters, Londra 1906; scelta di traduzioni a cura di M. Praz, Milano 1944. Bibl. recente in F. W. Bateson, The Cambridge bibliogr. of English liter., III, Cambridge 1940, pp. $731-32$. Augusto Guidi
PATERNALISMO. - Paternalistica è detta ogni politica diretta dall'alto (imperatore, re, signore) che tenga conto delle esigenze dei «sudditi»: sia nell'antichità classica, sia nel medioevo, sia nel Rinascimento si è delineato il mito del buon reggitore dello Stato, comprensivo e "paterno". Nell'età della Controriforma il problema ritorna in primo piano con i teorici della ragion di Stato (v.); tra gli altri, il Bellarmino detta precise formulazioni sulla necessità che i principi hanno di amare con "servente" carità "paterna" tutti i sudditi onde non siano ingiustamente aggravati (cf. De officio principis christiani, Roma 1619).
Tenendo conto delle differenze dalle precedenti teoriche e applicazioni pratiche, va stimato come paternalistico anche il movimento settecentesco dal dispotismo illuminato. Il dispotismo illuminato nasce e si irrobustisce nel più ampio clima dei "lumi", sia per un movimento dal basso determinato dal rafforzamento economico-sociale del ceto medio, sia dalla vasta schiera degli scrittori riformatori che esprimono sul piano dell'opinione pubblica le nuove esigenze ideologiche. Dispotismo e illuminismo nella loro essenza non si escludono : nel dispotismo illuminato l'elemento che prevale è ancora quello dispotico, ma esso viene "illuminato" cioè assoggettato alla legge della Raison nel campo politico-amministrativo ed econo-mico-sociale. I principi riformatori sono per la fisiocrazia, per il riformismo tributario e doganale, per il giurisdizionalismo. Naturalmente non tutte le teorie sono applicate rigorosamente o complessivamente nella pratica: Maria Teresa d'Austria sta per le riforme economiche; sue figlio Giuseppe II tiene di più al giurisdizionalismo e alla stessa riforma religiosa; Federico II di Prussia è nella pratica più "sovrano" che uomo dei "lumi" (o per lo meno è illuminista nel diritto penale, nella tolleranza religiosa, nella cultura ma non nell'assolutismo militare); Caterina II di Russia propende per il riformismo economico; Leopoldo I di Toscana per la fisiocrazia e per il giurisdizionalismo; Carlo III di Borbone per il riformismo sociale e per il giurisdizionalismo e così via. Il p. settecentesco è stato movimento così ampio che in certi settori ha investito anche la Repubblica di Venezia, quella di Genova e lo stesso Stato pontificio.
Dopo il sec. xvili la parola p. è stata talora usata "dall'alto" per mascherare o giustificare movimenti politici o attività di regnanti a sfondo sostanzialmente conservatore o reazionario o dittatoriale.
Bim.: oltre la bibl. della voce ragion di stato cf. tra le opere più recenti : A. Anzilotti, Movimenti e contrasti per l'unità italiana, Bari 1930; C. Morandi, La politica dell'assolutismo, Pavia 1930; F. Valsecchi, L'assolutismo illuminato in Austria e in Lombardia, a coll., Bologna 1931-34; E. Cassirer, La filosofia dell'illuminismo, trad. it., Firenze 1932 e per i singoli paesi e soprattutto per l'Italia, l'ampia bibl. in F. Valsecchi, Dispotismo illuminato, in Quest. di stor. del Risorgine e dell'Unità d'Italia, a cura di Z. Rota, Milano 1931, pp. 29-73. Inoltre: M. Petrocchi, Il tramonto della Repubblica di Venezia e l'assolutismo illuminato, Venezia 1930; R. Mori, Le riforme leopoldine nel pensiero degli economisti toscani del '700, Firenze 1931; G. Giacchero, Storia econom. del Settecento genovese, Genova 1931.
Massimo Petrocchi
PATERNITÀ, RICERCA della. - Mentre dal punto di vista etico la r. della p. può considerarsi in sé e per sé lecita, vari codici civili, per motivi di oppor-
tunità, non ammettono indagini sulla p. che in casi tassativamente previsti. Questo divieto trae origine dalle leggi rivoluzionarie francesi dalle quali è passato al Codice napoleonico.
L'art. 269 del Cod. civ. italiano ammetto la dichiarazione giudiziale della p.: i) quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; 2) quando la p. risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale la si attribuisce; 3) quando v'è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; 4) quando v'è possesso di stato di figlio naturale (v. PROLE).
In alcuni paesi civili il problema della ricerca della p. va assumendo nuovi aspetti (negli Stati Uniti d'America esistono società legalmente riconosciute autorizzate a chiamare in giudizio il presunto padre), e le scienze biologiche procedono nei loro studi per potere stabilire i principi su cui fondare la prova della p.; merita speciale menzione la prova biologica dei gruppi sanguigni.
Nel sangue umano esistono due agglutinogeni denominati agglutinogeno A e agglutinogeno B, legati alle emazie. Il siero di sangue, a sua volta, contiene due agglutinine $\alpha$ e $\beta$. Sono stati divisi in quattro gruppi sanguigni: I gruppo: non possiede agglutinogeni mentre possiede le due agglutinine; è il gruppo O o dei donatori universali; II gruppoi : è il gruppo A, fornito dell'agglutinogeno A e della agglutinina B oppure anti B; III gruppo: possiede l'agglutinogeno B e l'agglutinina $\alpha$ o anti A; IV gruppo: (AB) che contiene entrambi gli agglutinogeni e manca di agglutinine; è il gruppo dei ricevitori universali. Quando un sangue che contiene un determinato agglutinogeno viene messo a contatto con un altro sangue che contiene l'agglutinina corrispondente, si verifica il fenomeno dell'isoagglutinazione: i globuli rossi vengono agglutinati e al microscopio si osservano accumuli irregolari di essi. In pratica la prova dei gruppi sanguigni si esegue mediante i sieri testo. Il gruppo sanguigno individuale è un carattere costante, congenito, ereditario dai genitori secondo le leggi mendeliane. Esso non subisce durante la vita alcuna alterazione qualitativa; alla nascita si ha uno sviluppo quantitativo incompleto degli agglutinogeni, che posseggono una forza di ricezione di ca. un $2^{0}$, un $8^{\circ}$, rispetto a quella dell'adulto; tale forza aumenta fino a raggiungere il massimo verso i 15-20 anni e tale si mantiene fino all'età avanzata. Per questo motivo si possono avere errori di determinazione gruppale in neonati e lattanti.
Importante è la conoscenza delle seguenti leggi : 1) le proprietà A e B sono caratteri dominanti rispetto ad O per cui si ritrovano nei figli soltanto quando sono presenti anche nei genitori; però, anche essendo presenti nei genitori, possono non comparire nei figli; la proprietà O invece, che è recessiva, si può ritrovare nei figli anche se non si manifesta nei genitori; 2) i genitori appartenenti al gruppo O non possono avere figli del gruppo AB ; i genitori che appartengono al gruppo AB non possono avere figli appartenenti al gruppo O. Landsteiner e Levine nel 1927 misero in evidenza nuovi agglutinogeni, oltre gli agglutinogeni A e B, a cui non corrispondono nel sangue di altri individui agglutinine preformate; essi sono i gruppi sanguigni denominati rispettivamente M, N, MN. In seguito lo trovato anche l'agglutinogeno P e nel 1940 Landsteiner e Wieser hanno ritrovato l'agglutinogeno Rh, presente per ca. $135 \%$ degli uomini, i quali vengono così ascritti al gruppo Rh positivo, mentre il $13 \%$ appartiene al gruppo Rh negativo. Da queste conoscenze sono sorte altre due leggi : 1) le proprietà M ed N sono proprietà dominanti e non possono apparire nei figli, se i genitori ne sono privi; 2) le proprietà M ed N sono proprietà allelomorfe: per questo la proprietà M (senza N) o la proprietà N (senza M) devono apparire nei figli se sono presenti isolatamente nei genitori, qualora si trovino allo stato puro. Ricercando i gruppi sanguigni presenti nel sangue della madre, del figlio e del
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presunto padre e facendo il confronto con i dati di apposite tabelle si può arrivare all'esclusione della p. In pratica alla compatibilità di gruppo non si dà valore di reale rapporto di filiazione, mentre al contrario nei casi di incompatibilità l'esclusione del presunto padre si può affermare con certezza.
In questi ultimi tempi sono state fatte ulteriori ricerche sui sistemi gruppo-specifici specialmente da parte di autori stranieri. Sono stati oggetto di studio i vari sottogruppi di A e cioè $\mathrm{A}_{1} \mathrm{~A}_{2}, \mathrm{~A}_{3}$, ecc. e si è data importanza non solo qualitativa, ma anche quantitativa ad essi, come anche importanza è stata data alla notevole rarità dei sottotipi $A_{2}, A_{4}, A_{5}, M_{2}, N_{2}, N_{3}$. Ad es., l'accertamento di un $A_{4}$ nel presunto padre e nel figlio, che si riscontra con probabilità di uno per un milione, ha fatto ritenere ad Hirsfeld ed Ansel accertata la p. Ugualmente si dica dell'importanza data alla rarità di alcuni genotipi del sistema Rh, della rarità del fattore di Leway, Cellano, ecc.
Anche in Italia sono state fatte e sono in corso ricerche, per quanto limitate dalla difficoltà di procurarsi i sieri necessari. Secondo recenti ricerche, attualmente le probabilità di escludere la p. nelle diverse combinazioni madre-figlio arrivano, per gli Italiani, fino al $90,8 \%$, per le sole proprietà principali A B O, MN, Rh. Probabilità maggiori si hanno, se si estende l'indagine al sistema $P$, all'N ed ai principali sottotipi di Rh.
Non si può pertanto disconoscere l'importanza di queste ricerche gruppo-specifiche per risolvere, dal punto di vista biologico, il tanto discusso problema della ricerca della p.
Bibl. : oltre i trattati di medicina legale, v. F. Tarsitano, Tecnica delle ricerche sulla individualità del sangue, Napoli 1948; F. Domenici, Gruppi sanguigni e ricerca della p., Milano 1948; P. L. Mollison-A. E. Mourant-R. R. Race, I gruppi sanguigni Rh e la loro importanza clinica, ivI 1948; F. Tarsitano, I recesct progressi nella conoscenza dei sistemi gruppo specifici e la ricerca della p., in Minerva medica, 1930, II, p. I sg.; Istituto Centrale di Statistica, Compendio statistico italiano, 1949-50.
Maria De Arcangelis
PATER NOSTER. - Preghiera insegnata da Gesù agli Apostoli, detta perciò Oratio dominicalis. E la preghiera per eccellenza del cristiano, modello e tipo d'ogni altra.
La formola è consegnata nella duplice redazione di Mt. 6, 9-13 e Lc. 11, 2-4. Il testo di Matteo è adottato dalla Chiesa fin dai tempi apostolici (cf. Didachè, 8, che vi aggiunge la nota dossologia, entrata anche in alcuni codici dei Vangeli : " poiché tua è la potenza e la gloria nei secoli 8). Amen è il "sigillo" (s. Girolamo), entrato nella Volgata dall'uso liturgico. La recensione di Luca è più breve: comincia con la semplice invocazione, "Padre"; manca la terza petizione ("sia fatta la tua volontà "...), e l'ultima (s liberaci dal male "), che è complemento della precedente. La recensione di Matteo, come la più completa, e, a giudizio dei critici, la più vicina a un originale semitico, riproduce nella sostanza la formula testuale di Gesù. L'Evangelista l'ha inserita nel Discorso della Montagna. Ma Luca ha meglio conservato la circostanza storica (dopo l'episodio di Betania), premettendo l'episodio che diede occasione all'insegnamento: "E avvenne che, mentre era in un certo luogo pregando, appena terminò, uno dei suoi discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come pure Giovanni insegnò ai suoi discepoli "s.
La preghiera s'inizia con un'elevazione: "Padre nostro, che sei nei cieli». S. Agostino fa risaltare la nota sociale e fraterna: " oratio fraterna est : non dicit, Pater meus, sed... omnes videlicet una oratione complectens" (Ep., 130). Soprattutto viene rilevato il tono di filiale confidenza nel sentimento profondo della paternità divina, che nella religione cristiana domina e assorbe tutti i rapporti della creatura con il Creatore. Segue il corpo della preghiera, diviso in due parti: la prima comprende tre invocazioni o aspirazioni che hanno per oggetto la gloria di Dio
stesso; la seconda in quattro domande esponc le necessità temporali e spirituali della creatura.
I" parte. - Le prime tre invocazioni rispecchiano in bella simmetria i sentimenti dell'amor filiale verso il celeste Padre. Vi si invoca: 1) che "il suo nome sia santificato ", cioè benedetto, venerato, stimato dappertutto come santo; che Dio sia da tutti conosciuto e amato come il Sommo Bene e le fonte d'ogni perfezione; 2) che "il suo regno venga ", si stabilisce e si dilarí dappertutto la sovranità della sua potenza, nell'ossequio delle menti e delle volontà, o del suo amore, con la larga diffusione della divina Grazia, e questo regno unisca gli uomini nella verità, nella giustizia, nella pace; 3) che "si adempia la sua volontà " - condizione e misura della dilatazione del regno - "come in cielo cosi in terra": che la giusta e santa volontà del Padre sia adempita sulla terra degli uomini con la stessa prontezza e perfezione con cui è eseguita nel cielo dagli spiriti angelici, i fedeli esecutori dei divini voleri (Ps. 102, 20). Nalla triplice progressiva invocazione è il riconoscimento della triplice prerogativa di Dio nei confronti della creatura: Padre amantissimo e benefico, Re glorioso e universale, Padrone supremo e assoluto; ed insieme è l'impegno a cooperare per l'attuazione di cosi nobili finalità.
Delle tre invocazioni la più profonda e misteriosa è la seconda (A. Vitti, in Biblica, 23 [1942], p. 204 sg.). La sua interpretazione dipende dal significato che si attribuisce al a Regno di Dio" (v.), nozione complessa, la cui realtà unica si presenta sotto molteplici aspetti, che si riducono sostanzialmente a tre: individuale o asceticomistico (il trionfo della divina Grazia nell'anima e nella vita del cristiano), ecclesiologico o anche missionariosociale (la diffusione della conoscenza di Dio e l'osservanza della sua legge nel mondo, il trionfo e l'esaltazione del Regno di Dio in terra, la Chiesa), escatologico (la finale manifestazione della gloria di Dio nel trionfo della sua giustizia e nella glorificazione degli eletti). L'interpretazione piena è quella che non esclude ma unifica i molteplici aspetti particolari nella unitaria visione spirituale: ut sit Deus omnia in omnibus (I Cor. 15, 28).
$2^{\circ}$ parte. - Seguono le domande da parte della debolezza e dell'indigenza umana.
In primo luogo si domanda al Padre il nutrimento per la vita, il pane: ma nel pane, base dell'alimentazione umana, sono inclusi i bisogni materiali d'ogni specie, tutto ciò che riguarda la vita corporale; per riflesso la domanda può estendersi alla vita spirituale che pure necessita del suo nutrimento. E di ogni giorno (o dacci oggi s) e vuol essere un perenne riconoscimento della provvidenza di Dio e del suo supremo dominio sulla vita umana, come anche dell'assoluta dipendenza della creatura da lui. "Pane nostro quotidiano" (greco $\varepsilon \pi \pi \omega \dot{\omega}$ $\sigma 10 v$ ) : epiteto che non ricorre altrove nella S. Scrittura, né è mai usato nella letteratura classica, ma solo nella lingua ellenistica koiné (sono stati trovati recentemente alcuni esempi in testi popolari). Discusso è il suo significato (F. Zorell, Lexicon graecum N. T., 2a ed., Parigi 1931, coll. 489-91), come si rileva anche dalla diversa versione della stessa parola nella Volgata: supersubstantialem (Mt. 6, II), e quotidianum (Lc. 11, 3). A questi due sensi si riducono le varie interpretazioni raccolte fin dall'antichità: a) la prima intende $\varepsilon \pi \pi \omega \dot{\omega} \sigma ı \varsigma$ quale sinonimo di $\varepsilon \varphi i \mu \varepsilon \rho \circ \varsigma$ ( ${ }^{\prime}$ quotidiano"), dal participio $\varepsilon \pi \omega \dot{\omega} \sigma \alpha$ (sott. $\dot{\eta} \mu \varepsilon \rho \alpha$ ) o $\varepsilon \pi \omega \dot{\omega} \nu$ (sott. $\gamma \mu \dot{\sigma} \sigma \varsigma$ ), che significa il giorno imminente o di domani, o anche il giorno che incomincia, quindi il pane "per la giornata"; cosi più o meno, con Atanasio, Crisostomo, Gregorio Nisseno, Cirillo Alessandrino, molti interpreti antichi e recenti e parecchie versioni (quotidianum, antica latina; "di domani" o "dell'avvenire "sahidica, Evangelo degli Ebrei; "perpetuo", virisca curetoniano-sinaitica, gotica e armena; "di ciascun giorno ", etiopica; 8) la seconda interpretazione deriva l'epiteto dal sostantivo $\varepsilon \pi \pi-\omega \omega \alpha \alpha$ (sussistenza, sostanza), cioè indispensabile per sussistere, quindi "necessario": cosi Origene, Cirillo Gerosol., Girolamo, Teofilatto, Eutimio, e molti recenti cattolici e acattolici, con la Pešitta. Quest'interpretazione sembra
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la più attendibile, tanto più che la quotidianità è già espressa nell'avverbio $\sigma \dot{\varepsilon} \mu \alpha \rho v \nu$ o oggi " (Lc. 11, 3 220' $\dot{\varepsilon} \mu \dot{\varepsilon} \rho \alpha \nu$ " per ogni giorno "): un epíteto dello stesso senso sarebbe una tautologia. Il termine latino supersubstantialem ha fatto pensare al pane soprannaturale, quindi al pane eucaristico (così, dopo s. Ireneo, molti scrittori a cetici) : ma un tale significato nel contesto non può essere che secondario.
"Rimetti a noi i nostri debiti": si scongiura il Padre misericordioso di accordarci il perdono dei "nostri peccati" (cosi $L c$. 11, 4), formidabile debito che non può essere soddisfatto se il Signore stesso non lo condona. Ma per ottenere da Dio il condono, vi è una imprescindibile condizione (cf. Mt. 6, 14-15, monito conclusivo della preghiera), il reciproco condono dei debiti, ossia delle offese, il perdono fraterno. Niente di più naturale e doveroso, in una petizione di tanta importanza, che la protesta di questo generoso perdono che Gesù richiede sincero ed esplicito nell'atto stesso dell'invocazione del perdono divino: "come anche noi rimettiamo ai nostri debitori". E una specie di patto: e se l'uomo vi manca, nullo è l'effetto della preghiera (s. Agostino). E qui espressa l'impegno formale dell'uomo di fronte al grande comandamento della carità verso il prossimo.
Le ultime due domande (in sostanza una sola, come osserva il Crisostomo) riguardano il futuro: ricordando a Dio i pericoli ai quali siamo esposti, se ne invoca la liberazione per il raggiungimento del fine, che è la santità della vita e la salvezza dell'anima. "Non c'indurre in tentazione", cioè in ogni occasione di peccato a cui l'uomo è esposto per l'innata fragilità e per varie cause esterne. "Non c'indurre" è un rude semitismo che, penetrato anche nelle versioni, va rettamente inteso: "non permettere che soccombiamo alla tentazione", cadendo nella colpa a cui la tentazione è incentivo; non chiediamo di essere esenti dalla tentazione, ma di uscirne vittoriosi (s. Agostino). "Ma liberaci dal male": movnóo (come il latino malo) può intendersi tanto al neutro (il male) quanto al maschile (il maligno per antonomasia, Satana) : è prevalso il primo significato, intendendo il male in tutta la sua estensione : male fisico e male morale, quindi anche l'autore e istigatore di ogni male, il diavolo.
In questa formola, la profondità eguaglia la sempliccitá. S. Cipriano (De Orat. Dom.: PL 4, 535) echeggia Tertulliano che lo definisce "totius Evangelii breviarium" (De Oratione: PL 1, 1255); s. Tommaso la chiama oratio perfectissima, perché assomma tutte le domande di una buona preghiera (Sum. Theol., $2^{\mathrm{a}}-2^{\mathrm{ac}}$, q. 83, 2.9). Perciò ha sempre avuto un posto preminente nella pratica cristiana e nella liturgia. La Didachè (8) inculcava di recitarla tre volte al giorno; s. Cipriano attesta che era (publica subis et communis oratio) del suo tempo o, come dice Tertulliano, oratio legitima et ordinaria.
Nell'antico catecumenato vi era uno speciale rito detto traditia o spiegazione del $P$., che avveniva nella feria $4^{a}$ dopo la IV Domenica di Quaresima; e nel Battesimo, al termine del rito, lo stesso neofita recitava il $P$.: ed anche oggi il $P$. viene recitato, insieme col Credo, dal sacerdote e dal padrino, o dal battezzando stesso se è adulto. Anche nella Messa (v.) di tutti i riti ha il suo posto nel Canone, uso che risale probabilmente all'età apostolica, secondo la testimonianza di Gregorio Magno (Ep. IX ad Joh. Syrac.) e di Girolamo (Adv. Pelag., III, 15). Parimenti nell'Ufficio divino, nei Sacramentiali e in tutte le sacre funzioni il $P$. è al posto d'onore.
L'originalità del $P$. è stata contestata in tempi recenti da alcuni razionalisti e da numerosi scrittori ebrei (J.J. Wetstein, E. Stapfer, J. Nork, A. Wünsche, H. Hamburger, J. Lightfoot, G. Friedländer, G. Klein, D. De Soln, C. G. Montefiore, ecc.). Scrive Friedländer: "La preghiera del Signore è tutta giudaica... tutte le frasi e tutte le domande sono state desunte da fonti giudaiche" (The jewish sources of the Sermon of the Mount, Londra 1911, p. 165). E si allegano, oltre l'apocrifo Testamento dei XII Patriarchi (nel quale sono evidenti tracce di interpolazione cristiana), frasi slegate di rabbini dei secc. III-1v, alcune invocazioni della nota preghiera giudaica Shemoneh Eireh ("...perdonaci, Padre nostro..., liberaci per il tuo
nome..., sii re su di noi...") e del Qaddit, dossologia in uso nelle sinagoghe (testo aramaico in A. Dalman, Die Worte Jesu, trad. francese in Rev. biblique, 24 [1915], p. 557 sg.). In quest'ultimo documento (vv. 1, 2, 4) sono accenni alla santità del nome di Dio, allo stabilirsi del suo Regno e al compimento della sua volontà, che fanno pensare alle tre prime domande del $P$. (anche A. Harnack ravvisò in queste tre prime invocazioni un tono marcatamente giudaico, fino ad espungerle come additizie, insieme con l'ultima, dalla forma originale della preghiera di Gesù). Esagerando le analogie, David De Sola (The old jewish oramaic prayer the Kaddish, Lipsia 1909), concluse senz'altro per la dipendenza letteraria del $P$. dal Qaddi $\bar{\imath}$. Ma va rilevato innanzitutto che il Qaddi $\bar{\imath}$ è un centone, composto di pezzi di varie età, come è ammesso dai critici, e i vv. 1, 2 e 4, sopra citati, certamente non sono anteriori all'era cristiana (una delle principali frasi ricorre per la prima volta in R. Joseph, rannata del sec. II). D'altra parte non fa meraviglia che nel mare magnum degli scritti rabbinici s'incontrino qua e là, dispersi e frammentari, termini ed espressioni in qualche modo analoghi con le formule del $P$. E certo però che in nessun luogo si trovano riunite così sublimi invocazioni in una formula di preghiera semplice e concettosa qual è $P$., in netto contrasto con la profusità delle formule rabbiniche. Soprattutto è diverso lo spirito, e quindi la portata ed il significato. Il commento e l'interpretazione del $P$. sono da cercarsi nel Sermone della Montagna. Pensieri di così grande elevatezza morale, non trovano riscontro né nella Sèmoneh 'eirēh né nel Qaddi $\bar{\imath}$ né in altre formole giudaiche di preghiera. Anche la seconda domanda, che è apparsa a qualcuno "la più giudaica di tutte le petizioni del $P$. ", risulta, ad un attento esame, perfettamente conforme al pensiero originalissimo di Cristo sulla natura del Regno messianico, regno spirituale e trascendente, che è l'eredità dei poveri, dei mansueti, dei pacifici, dei misericordiosi (Mt. 5, 3 sgg.). Del resto per alcune domande del $P$. valgono i paralleli con il Vecchio Testamento (per il Nome di Dio: Lev. 22, 32; Is. 29, 23; Ez. 36, 23; per il Regno: Ps. 21, 29; 103, 19; Abd. 21; Tob. 13, 1, ecc.), dal quale pure discendono, frammiste a molta scoria, le rare felici espressioni dei testi rabbinici.
Il luogo dell'insegnamento del $P$. è additato da una tradizione che risale al sec. IX in un santuario presso la cima del Monte degli Olivi, ove fin dal sec. Iv una grande basilica, detta Eleona, consacrava il ricordo degli insegnamenti di Gesù agli Apostoli (con speciale riferimento al discorso escatologico pronunciato su questo monte: cf. Mt. 24, 3). Per quanto l'Evangelista abbia lasciato indeterminato il luogo (Lc. 11, I "in un certo luogo e) e la voce della tradizione non sia molto antica (G. Perrella, I Luoghi Santi, Piacenza 1936, pp. 218-28), tuttavia la circostanza storica ci porta assai vicino a quella località. Difatti, se il $P$. fu insegnato poco dopo l'episodio di Betania, che immediatamente precede ( $L c$. 10, 38 sgg.), è molto probabile che ciò avvenisse nei pressi della stessa borgata, vicino alla vetta dell'Oliveto.
Dib.: A. Harnack, Die ursprungl. Gestalt des Vaterunvers, in Sitzungsber. der bömigl. preuss. Akademie der Wiss., Berlino, 21 genn. 1904, pp. 209-208; E. Pistelli, Il P. N., in Riv. crit. e sim. promotrice della cultura religiosa in Italia. 1907, fasc. iv; G. Meloni, Per l'intelligenza del P. N., in Saggi di filol. semit., Roma 1913, pp. 307312; G. Walter, Unterusch. zur Gesch. der griechis. VaterunzerExegese, Lipsia 1914; J. Hensler, Das Vaterunzer, text und literarkeitis, Unterusch., Münster in V. 1914 (per le questioni critiche e testuali, pp. 8-20; per la pretesa dipendenza da fonti giudaiche, pp. 72-85); J.-B. Frey, Le $P$. est-il juif ou chrétien?, in Rev. biblique, 24 (1915), pp. 526-63; J. P. van Kasteren, Was Jesus predigte. Eine Erklärung des Vaterunsers. Friburgo in Br. 1920; P. Fiebig, Das Vaterunzer. Ursprung. Sinn und Bedeutung des christl. Hauptgebietes, Gütersloh 1927; H. Leclercq, Oration Dominicale, in DALL, XII, II, coll. 2244-55; G. Marchetti, L'eroz. domenicale, Roma 1935, 3 ${ }^{\text {d }}$ ed., ivi 1949; G. Salvadori, Lezioni nel Vangelo, ivi 1936, pp. 143-69; P. Chiminelli, Il Padre nostro, ivi 1941: id., Storia della preghiera immortale, Torino 1941; F. Carnebutti, Interpretazione del P. N., Roma 1943. Gaetano Stano
PATERSON, diocesi di. - Città e diocesi nello stato di Nuova Jersey, negli Stati Uniti d'America.
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Patmos - Il campanile del monastero di S. Giovanni.
La diocesi di P. suffraganea di Newark fu eretta da Pio XI con la cost. apost. Recta cuiusvis in orbe dioeceseos del 9 dic. 1937 (AAS, 30 [1938], pp. 253-55), per smembramento della diocesi di Newark.
La nuova diocesi copre una superfice di 1214 miglia quadrate con una popolazione totale di $536.729 \mathrm{ab}$., dei quali 157.639 cattolici. P. conta oggi 260 sacerdoti, dei quali 138 sono religiosi appartenenti a 8 congregazioni religiose; 97 parrocchie, 75 chiese, 16 missioni, 6 seminari e scolasticati religiosi, 1 collegio (College of St. Elizabeth), 3 orfanotrofi, 5 ospedali generali e 2 ospedali specializzati. Le congregazioni femminili sono 23.
La storia primitiva di questa diocesi è identificata con quella della diocesi di Nuova York alla quale P. apparteneva fino al 1853 (data dell'eresione di Newark) e con quella della diocesi di Newark fino allo smembramento di quest'ultima.
BibL.: J. G. Shea, History of the Catholic Church in the U.S., Nuova York 1890-92; The Official catholic directory, 1930, ivi 1930, pp. 452-56.
Gastone Carrière
"PATER SUPERNI LUMINIS". - Inno dei Vespri nella festa di s. Maria Maddalena composto da s. Roberto Bellarmino.
La scena avvenuta nella casa di Simone, in cui la peccatrice bagna di lacrime i piedi di Gesù e, asciugatili con la sua chioma, li cosparge di soavi profumi, è qui descritta a vivi colori. Il poeta vuole esaltare il miracolo della Grazia e della Redenzione.
BibL.: G. G. Belli, Gli inni del Breviario tradotti, Roma 1857, p. 280; C. Albin, La poésie du Bréviaire romain, Lione s. a., p. 310; A. Mirra, Gli inni del Breviario romano, Napoli 1947, p. 227.
Silverio Mattei
PATMORE, Coventry. - Poeta inglese, n. a Woodford il 23 luglio 1823, m. a Lamington il 26 nov. 1896. Si converti al cattolicesimo nel 1864.
È il poeta dell'amore coniugale e familiare, il primo cantato soprattutto nel poema The Angel in the house (pubblicato in varie riprese dal 1854 al 1862), e l'altro nelle odi raccolte sotto il titolo: The unknown Eros and other odes (1877). La sua poesia scaturisce tutta dalle scene che avvengono fra le pareti domestiche, e anche nelle liriche dove canta gli avvenimenti cosmici o i sentimenti universali; la maggior parte delle similitudini di cui è ricchissima la sua poesia è trattata da quanto ognuno ha veduto e sperimentato nella propria casa. Come la sua poesia cosi le sue opere in prosa sono pervase da un sentimento religioso assai profondo ed acuto. La sua opera si lega alla tradizione inglese più ricca di contenuto "mistico" (termine da prendersi in senso vasto).
Bibl.: ed.: Poetical works, Londra 1928. Studi: E. Gosse, C. P., Londra 1905; A. Guids, C. P. Brescia 1946; D. Patmore, The life and times of C. P., Londra 1949. Alberto Castelli
PATMOS. - Isola dell'Egeo del gruppo delle Sporadi a sud di Samo e ad ovest di Mileto. Di origine vulcanica, misura al massimo km. 12,500 ed ha una larghezza massima di km. 5; si estende fra il $37^{\circ} 19^{\prime}$ di latitudine nord ed il $26^{\circ} 34^{\prime}$ di longitudine est. L'aridità del suolo roccioso permette soltanto una scarsa popolazione (ca. 3000 ab.).
Politicamente P. segui la sorte delle altre Sporadi; fino al 1948 fece parte del Dodecanneso ceduto all'Italia dalla Turchia (1912); ora è passata alla Grecia.
L'Isola è ricordata incidentalmente da autori antichi (cf. Plinio, Hist. nat., IV, 23; Strabone, N. 3, 13), ma la sua fama è dovuta al fatto che accolse per alcuni anni s. Giovanni Evangelista (v.), che ivi (Apoc. 1, 9) ebbe le rivelazioni descritte nell' $A p p-$ colisse. Già s. Ireneo (Adversus haereses, V, 30, 3: PG 7, 1207) assegna l'avvenimento
agli ultimi anni ( 94 -96) dell'imperatore Domiziano.
Ceduta, nel 1088, da Alessio I Comneno al monaco Cristodulo, questi vi fondò il monastero di S. Giovanni, diventato presto centro di vita monastica. La Cappella è ricca di splendide icsmi e affreschi con scene della vita di s. Giovanni; la sagrestia conserva preziosi arredi, paramenti e gioielli; la Biblioteca: diplomi imperiali, bolle, firmani, codici, p. es.: il manoscritto del Vangelo di S. Marco su pergamena purpurea, con lettere di argento e oro; i discorsi di s. Gregorio Nazianzeno ai sacerdoti, trascritti da due monaci calabresi e donati da Alessio I Comneno a Cristodulo; il libro di Giobbe (sec. viI), Vangeli miniati (sec. xI); i litoria o rotoli pergamenacei contenenti la liturgia basiliana o di s. Giovanni Crisostomo.
Bibl.: L. Ross, Inselreisen, $2^{\circ}$ ed., Halle 1912, p. 105 sgg.; E. Iacopi, Tesori di arte e di storia nel monastero di S. Giov. a P., in Illustras. Vaticana, I (1935), pp. 609-12. Angelo Penna
PATNA, diocesi di. - La missione del Tibet (v.) fu affidata nel 1703 ai Cappuccini i quali, espulsi dal paese definitivamente nel 1745 , e poi dal Nepal ove si erano rifugiati, nel 1769 , si stabilirono a Bettiah e P.
Nel 1784 una parte della missione dei Gesuiti dell'Impero del Gran Mogol fu riunita a quella tibetana dei Cappuccini e il 24 ag. 1820 fu eretto il vicariato ap. del Tibet-Hindostan comprendente più o meno tutta la parte settentrionale dell'India, con sede ad Agra. Il 7 febbr. 1845 ne fu distaccata la parte settentrionale con il nome di vicariato ap. di P., e la regione meridionale ebbe il nome di vicariato ap. di Agra. Con l'erezione della gerarchia nel 1886 questo fu elevato ad arcidiocesi di Agra e quello di P. a diocesi di P., che poi nel 1887, con cessione di un tratto di territorio all'arcidiocesi di Calcutta, cambiò il nome in quello di Allahabad (v.). Da Allahabad furono distaccati nel 1892 il distretto di Champaran, dove dal 1769 in Bettiah esisteva una fiorente missione, ed anche alcuni altri distretti e cosi fu eretta la prefettura ap. di Bettiah, affidata ai Cappuccini tirolesi, espulsi poi dal governo inglese nel 1914. Dal territorio della prefettura ap. di Bettiah e da una striscia di territorio della diocesi di Allahabad a sud del Gange fu eretta il 10 sett. 1919 una nuova diocesi con il nome di P., suffraganea di Calcutta e affidata alla Compagnia di Gesù.
È divisa in 4 distretti, in cui vi sono 32 stazioni primarie e 108 stazioni secondarie, 16 chiese e 56 cappelle. Ha una superficie di $231.507 \mathrm{kmq}$. ed una popolazione di ca. 33 milioni di ab., di cui 30 mila sono cattolici, 12 mila protestanti, due milioni e mezzo maonestoni, 30 mi lioni induisti e 630.000 animisti. La lingua usata dalla maggioranza è l'industani; nella parte orientale della dio-
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cesi si usa il santali, nel Nepal il nepali. Il personale della missione è costituito da 11 sacerdoti secolari indiani, 70 padri gesuiti e 12 padri francescani del Tera'ordine regolare a cui, fin dal 1938 , fu affidata la parte abitata dei Santali. I fratelli sono una quindicina, le suore ca. 160 , i catechisti roo, i maestri roo e le maestre 54 con un complesso di 39 scuole elementari, 15 medie, 7 superiori, 4 professionali, 1 normale. Le opere di carità sono rappresentate da 2 ospedali, 10 orfanotrofi e 5 ricoveri di vecchi. Numerose sono le congregazioni mariane maschili e femminili.
Bib.: Arch. S. Congr. de Prop. Fide. Relazione annuale 1951, pos. prot. n. 4577/51; Relazione quinquennale, pos. prot. n. 4644/20; anon., Indio and its missions, Nuova York 1923. pp. 112 sgg.; The Catholic directory of India..., Madras 1950. pp. $263-70$.
Pompeo Borgna
PATRIA e PATRIOTTISMO. - Patria viene da pater, "padre": è la terra in cui si è nati e sono vissuti i maggiori in continuità famigliare. Suoi elementi esteriori sono la terra, la paternità e la nazionalità; elementi interiori, la coscienza e le tradizioni nazionali. Non è una creazione arbitraria dello spirito; ma sgorga, immediatamente, dalla natura sociale degli uomini e si evolve liberamente sotto la spinta di influssi provvidenziali. Il concetto di patria va distinto da quello di società, di nazione e di Stato. La nozione di patria aggiunge a quella di società la nota di continuità, che il termine società non implica per se stesso. Questa unità durevole corrisponde a quella di nazione; ma mentre patria designa più specialmente la terra, nazione più propriamente l'insieme degli uomini che la nascita riunisce come discendenti dagli stessi antenati, Stato, invece, designa piuttosto il popolo politicamente organizzato: è la nozione politica e giuridica della patria.
Secondo l'insegnamento di s. Tommaso (Sum. Theol., $2^{2}-2^{26}$, q. 101, a. 1), patria è quella in cui si è nati e nutriti e verso la quale si è perciò legati da un complesso di doveri. Lo stesso s. Tommaso riannoda la sua dottrina in proposito con quanto aveva già insegnato Cicerone, per il quale l'amore verso la patria è compreso nella pietas (v. pietà), in quegli stessi doveri cioè che l'uomo ha verso Dio ed i parenti. Questa pietea si esprime con l'officium, cioè con l'ossequio, e con il cultus, cioè con la riverenza e l'onore, per cui essa non si esaurisce con la sola obbedienza esteriore ma con l'intimo assoggettamento dello spirito a modo di quanto si deve fare con Dio e con i parenti. Quanto all'estensione di questi doveri, s. Tommaso considera più direttamente le persone che non lo Stato in astratto: "con il cultus della patria si intende il cultus verso tutti i concittadini e verso tutti gli amici della patria». E con ragione, perché lo Stato si può mutare ed anche combattere, quando non corrisponde al suo compito, può variare talvolta nella sua estensione territoriale, mentre rimane sostanzialmente il medesimo quanto agli individui che fanno parte dello Stato stesso.
Col termine patriottismo si intende indicare quel sentimento fervido e disinteressato che spinge i cittadini di ogni classe a promuovere la grandezza, la gloria ed il benessere della patria in modo conforme alla giustizia ed alla carità.
Bib.: L. A. Gaffre, La patric. Parigi 1909; D. Ruch, Patrie, in DFC, III, coll. 1588-1621; I. de la Brière, Patriotisme, nationalisme, impérialisme, in Etudes, 214-17 (1933), p. 345 sgg.; I. V. Duccatillon, Le vrai et le faux patriotisme, Parigi 1933; D. Ruch, La piété vuxare la patrie, in 1933; I. Eppstein, The catholic tradition of the laro of nations, Londra 1933; M. Cordovani, Diritti e doveri sociali secondo s. Tommaso, in Acta Pont. accad. rom... 1. Thomae Ag., 1938, Roma 1939, pp. 50-77; A. Brucculeri, Il concetto cristiano dello Stato, in Civ. Catt., 1938, in, p. 385 sgg.; 1938, iv, pp. 289, 395, 524; J. Güetschka, Principia iuris politici, I, Roma 1938, pp. 89-97; A. Messineo, Patriottismo, nazionalismo, internazionalismo, in Civ. Catt., 1938, iv, pp. 494-510; F. I. Wright, National patriotism in papal teaching, Boston 1942.
Angelo Criscito
PATRIA POTESTÀ. - I. Nozione e cenxi generali. - L'istituto giuridico della p. p. può definirsi come il complesso dei diritti e dei doveri che la legge attribuisce ai genitori sulle persone e sui beni dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o al conseguimento dell'emancipazione dei medesimi. Questo complesso di poteri-doveri è basato sul diritto naturale e precisamente sul vincolo di sangue che lega il figlio al padre, dal quale ha ricevuto la vita, e si estende alle persone dei figli ed al patrimonio di cui sono titolari (v. genitori). Il diritto positivo determina più particolarmente i limiti di questi poteri, ne disciplina l'uso specifico e munisce di sanzione i relativi doveri, soprattutto nell'interesse del figlio, che è la parte più debole dei due termini del rapporto.
In seguito alla trasformazione della famiglia, all'evolversi dei costumi e delle esigenze sociali, la concezione etico-giuridica della p. p. ha subito una profonda evoluzione nello stesso diritto romano, dal quale dipendono le legislazioni latine, e che ha esercitato il suo influsso anche su quelle del mondo anglosassone.
Essa passò, infatti, da mezzo rivolto a proteggere l'interesse del gruppo anziché quello del sottoposto, ad un concetto - nel diritto guatinianeo - prossimo a quello moderno (v. famiglia, III, i). Nei diritti moderni, informati i più ai principi del cristianesimo, la p. p. si presenta come un potere stabilito nell'interesse di solui che vi è soggetto, non già nell'interesse di colui che lo esercita. Perciò essa non sopprime la capacità di diritto, ma ne sostituisce l'esercizio; inoltre cessa quando, in genere con la maggiore età, si presume che il figlio non abbia bisogno più di protezione.
La p. p. è dalla legge conferita non tanto per attribuire diritti, quanto imporre doveri; ciò che è manifestato dal fatto che non solo la violazione del dovere, ma anche l'abuso o il cattivo uso delle facoltà alla p. p. inerenti portano spesso alla privazione di essa: la p. p. si perde se male la si esercita, ma non si estingue per prescrizione, per rinuncia volontaria o per transazione, trattandosi di un diritto naturale.
II. Nel diritto canonico. - Il diritto canonico, sancite le obbligazioni di diritto naturale che gravano sui genitori nei confronti della prole (can. 1113), non stabilisce alcuna norma circa l'esercizio della p. p. in materia patrimoniale, riconoscendo le leggi civili delle rispettive nazioni, purché rispettose del diritto divino naturale e positivo e dei diritti della Chiesa, quando si tratta di battezzati. Dà, però, qualche norma particolare in materia di diritti spirituali o ad essi connessi. Così, quando si tratta di cause spirituali o annesse, riconosce al minore che abbia l'uso di ragione la capacità di agire o per se stesso (se abbia 14 anni compiuti) o per mezzo del tutore dato dall'Ordinario, oppure per mezzo del procuratore, scelto con l'autorizzazione dell'Ordinario (can. 1680 § 3). Riconosce pure ai figli puberi l'esenzione dalla p. p. circa la scelta della chiesa funerante o del luogo di sepoltura. Per quanto esorti indirettamente i figli a non contrarre matrimonio senza l'assenso dei genitori, non ne fa una condizione indispensabile per permettere le loro nozze, specie quando la contrarietà dei parenti sia basata su motivi irrazionali (can. 1034).
III. Nel diritto italiano. - Benché la titolarità della p. p. spetti ad entrambi i genitori, per evitare inconvenienti, che potrebbero prodursi specialmente in caso di disaccordo, l'esercizio di essa è attribuito per legge al padre come capo della famiglia (art. 316). L'esercizio della p. p. passa di diritto alla madre dopo la morte del padre, nel caso di lontananza di questo o quando alcunché gliene impedisca l'esercizio, nel caso di decadenza dello stesso pronunciata dal tribunale per abuso e cattivo uso della p. p., per interdizione in seguito a condanna penale, ecc. (artt. 316-17, 331).
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La p. p. comprende poteri inerenti alla persona e ai beni dei figli, cui corrispondono particolari doveri di questi (art. 315). Il figlio deve obbedienza al genitore in tutto cio che egli possa comandargli; in particolare non deve abbandonare la sua cosa o quella che il genitore gli abbia destinato per dimora (art. 318). Il dovere di obbedienza è limitato alla durata della stessa p. p.; questa cessata, il figlio acquista la propria indipendenza, più o meno piena. Non viene meno, però, il dovere di onorare i genitori; dovere cui egli è tenuto qualunque sia la sua età (per diritto naturale e divino positivo), e che non deve confondersi con il dovere di obbedienza suesposto.
Riguardo alla cura della persona del figlio, questi poteri dell'esercente la p. p. importano un notevole potere disciplinare; la p. p. ha lo scopo di salvaguardare il buon costume, educando il minore, disciplinando e indirizzando le naturali inclinazioni di coloro che non hanno ancora raggiunto un'adeguata maturitò. Per salvaguardare l'efficacia dei poteri inerenti alla p. p., lo Stato presta a chi l'esercita il suo ausilio a mezzo dell'autorità giudiziaria (Tribunale dei minorenni).
Quanto ai beni e agli interessi dei minori, la p. p. comporta nel genitore che l'esercita la rappresentanza del minore in tutti gli atti civili, l'amministrazione dei beni (art. 320) e l'usufrutto legale sui medesimi (art. 324). Vi sono però atti in cui il minore, che abbia compiuto una certa età, non è rappresentato dal genitore, p. es., matrimonio e testamento (artt. 84, 90, 239).
Circa l'amministrazione del patrimonio il genitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ma per la continuazione dell'esercizio di un'impresa commerciale nell'interesse di un minore, occorre l'autorizzazione del tribunale. Se le dette autorizzazioni mancano, gli atti posti in essere dal genitore per il figlio minore sono annullabili (artt. 320-22).
Dal ricordato usufrutto legale sui beni dei figli minori sono eccettuati quelli acquistati dal figlio con il proprio lavoro o ad esso lasciati perché intraprenda una carriera o sotto la condizione dell'esonero dell'usufrutto o a lui pervenuti contro la volontà del genitore o per l'indegnità di questo (artt. 324-26). Scopo di detto usufrutto è quello di facilitare al genitore il compimento dei doveri nascenti dalla p. p.; quindi le rendite sono vincolate alle spese per l'istruzione ed educazione del figlio minore cui devono essere destinate (art. 325).
La p. p., con tutti i suoi poteri, cessa con il raggiungimento della maggiore età ( 21 anni) da parte del figlio o con la sua emancipazione. Questa si ha quando il minore (di qualunque età) contrae matrimonio (art. 390, emancipazione di diritto) o per provvedimento del giudice tutelare, su istanza del genitore esercente la p. p. o del tutore, ovvero del minore stesso, sempre, però, dopo che questi abbia compiuto gli anni diciotto. Al minore emancipato viene nominato dal giudice tutelare un curatore (v. curarela).
Il vigente Codice civile ha chiaramente attribuito, a differenza del precedente, la p. p. anche al genitore naturale, non però l'usufrutto legale. Va soggiunto che la p. p. spetta anche all'adottante sull'adottato e all'effiliante sull'affiliato minorenni, sempre con l'esclusione del diritto all'usufrutto legale (artt. 301, 409).
IV. Principi morali. - Queste disposizioni del diritto civile non sembrano per sé contrarie al diritto naturale; anzi in alcuni punti sembrano apportare determinazioni al diritto naturale che rimane più nel generico. Come persone, anche il figlio minore è capace di diritti patrimoniali, ma il padre avrà diritto e dovere ex pietate di amministrarli nell'interesse dei figli, se questi, perché minori o altrimenti incapaci di agire giuridicamente, gli sono sottoposti. Il padre che amministri i beni del figlio può in coscienza percepire i frutti per quanto equivale alle spese che incontra per il sostentamento, l'istruzione dei figli, ecc. Lo può tanto più in quanto il figlio ha anche l'obbligo di sovvenire all'eventuale indigenza dei genitori, quando può farlo senza proprio grave danno. Esi-
stendo tra padre e figlio un legame così intimo, anche in materia patrimoniale non si possono solo invocare i principi della giustizia, ma occorre tener presenti anche i legami della pietà, virtù che regola appunto i rapporti tra le persone che hanno tra loro i vincoli di sangue. Naturalmente il padre sarà meno contrario a che qualche cosa del suo patrimonio gli venga sottratto dal figlio, anziché da un estraneo; e cosi il figlio meno fortemente rivendicherà i diritti sul suo patrimonio contro il padre, che contro estranei. In altri termini tra i due può più facilmente presumersi il condono e quindi si attenuano i reati di furta e gli obblighi di restituzione. Infine, la relazione medesima influisce sulla determinazione della materia grave nei rapporti tra i figli e i genitori, la quale, nel rapporto in questione, è da computarsi del doppio maggiore che la materia grave nei rapporti con estranei.
Biel.: P. Bonfante, Corsa di diritto romano, 1. Roma 1925. p. 69 sgg.; L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo Codice civile, Milano 1947, p. 189 sgg.; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, I. Torino 1949, p. 293 sgg.; A. Cicu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, a cura di F. Vasselli, III, it. Torino 1951, p. 282 sgg. Per i problemi morali, oltre i trattati di teologia morale, cf. A. Vangheluee, De dominio filiorumfamilias, in Collationes Brugensc, 43 (1947), pp. 258 -64.
Francesco Ercolani
PATRIARCHI. - I. Origin. - Già il can. 6 del Concilio di Nicea (325) riconosceva come rivestiti di una speciale supremazia i vescovi di Alessandria (v.) per l'Egitto e la Cirenaica, di Antiochia (v.) per l'Oriente e di Roma per tutto l'Occidente (senza pregiudizio naturalmente della primazia della sede romana su tutta la Chiesa).
Nel can. 2 del Concilio di Costantinopoli (381) è aggiunto ad essi il vescovo di Costantinopoli (v.), perché questa città era la nuova Roma, sebbene fino allora l'antica Bisanzio non fosse stata che una diocesi compress nella provincia della Tracia. In seguito si mise in relazione questo stato di cose con s. Pietro, in quanto l'Apostolo aveva governato la Chiesa di Antiochia, aveva inviato il suo discepolo Marco ad Alessandria ed era morto a Roma; per Costantinopoli si ricorse a s. Andrea, fratello di s. Pietro. Durante il sec. v quest'ultima città riuscì a far sentire la sua supremazia sull'Asia Minore (Eleso e Cesarea di Cappadocia); mentre Roma continuò a far valere i suoi diritti su tutte le provincie danubiane, sulla Macedonia, la Grecia e le isole dell'Egeo, meno Cipro rimasta autoceltila. Nel Concilio di Calcedonia (431) il vescovo di Gerusalemme riuscì a farsi riconoscere metropolita con poteri patriarcali sulla Palestina (can. 28). Soltanto nel Concilio Lateranense V (1215) fu riconosciuto al p. di Costantinopoli il primo posto dopo il romano pontefice.
In Occidente, durante lo Scisma dei Tre Capitoli, Aquileia (v.) si arrogò autorità patriarcale (fine del sec. vi); e quando la provincia si scisse in due, tanto Aquileia che Grado si autoproclamarono patriarcati, finché il primo fu soppresso nel 1751 ed il secondo fu unito con la sede di Olivolo-Castello e trasferito a Venezia (1451).
Durante il periodo delle Crociate furono costituiti i patriarcati latini di Antiochia, di Gerusalemme, di Alessandria e di Costantinopoli (dopo l'occupazione temporanea del 1204), ridotti ben presto a semplici prelature titolari che si continuarono a conferire sino ai tempi nostri; mentre non rimasero interrotte le successioni dei p. orientali eretic: o scismatici.
In seguito all'unione con Roma di una parte delle popolazioni di rito orientale, fu riconosciuto per ciascuna di esse un patriarcato per ogni singolo rito; si hanno cosi patriarcati di Antiochia per i Melchiti, i Siri, i Maroniti; un patriarcato di Babilonia per i Caldei ed un altro di Sia e Cilicia per gli Armeni; mentre si ebbe un p. latino di Gerusalemme nel 1847 con giurisdizione sulle Palestina e Cipro e un p. per i copti cattolici dell'Egitto dopo il 1895 .
Dopo la scoperta dell'America e l'istituzione della gerarchia in quelle regioni fu costituito il patriarcato
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delle Indie occidentali con residenza a Madrid. Clemente XI nel 1716 concesse all'arcivescovo di Lisbona (v.) il titolo di p. e Leone XIII, il $1^{\circ}$ sett. 1886, concesse quello di p. delle Indie orientali all'arcivescovo di Goa (v.) in India. Al p. di rito latino, secondo l'odierna disciplina, non compete giurisdizione superiore a quella di un qualunque metropolita.
Pio Paschini
II. Disciplina orientale. - I p. di rito orientale, dopo la loro elezione fatta dai vescovi del loro rito, vengono confermati dal sommo pontefice e chiedono a lui il pallio. Al p. compete anzitutto il governo diretto della propria eparchia o diocesi e, attraverso i vescovi, quello delle singole diocesi del patriarcato.
A lui sono percio sottoposti i vescovi, clero, monaci e fedeli compresi nella sua circoscrizione. Su di essi egli esercita giurisdizione ordinaria con potere legislativo, giudiziario ed anche coercitivo, che non esclude, nei casi più gravi, il diretto inter