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, attraverso i vescovi, quello delle singole diocesi del patriarcato.

A lui sono percio sottoposti i vescovi, clero, monaci e fedeli compresi nella sua circoscrizione. Su di essi egli esercita giurisdizione ordinaria con potere legislativo, giudiziario ed anche coercitivo, che non esclude, nei casi più gravi, il diretto intervento pontificio. Il p. visita il patriarcato, induna e presiede i sinodi, ne interpreta autenticamente le decisioni e nei casi particolari concede dispense per tutto il patriarcato stesso. Sorveglia l'attività dei singoli vescovi, ne supplisce le negligenze e al momento della vacanza di ogni diocesi ne assume il temporaneo governo, provvedendo alla nomina del successore che viene confermato dalla S. Sede e consacrandolo egli stesso. In forza dell'antico diritto di stauropegio, piantando la croce patriarcale su qualche luogo sacro (monastero, santuario, casa, ospedale) fuori della diocesi patriarcale, lo rende esente dal vescovo locale e lo assoggetta alla sua diretta giurisdizione. Senza il consenso della S. Sede non può esercitare potere su fedeli del suo rito che vivano fuori del territorio patriarcale e non siano suoi sudditi; deve però sorvegliare che il proprio rito sia dovunque fedelmente ed integralmente osservato; neppure egli, infatti, senza il beneplacito della S. Sede, vi può introdurre modificazioni.

Una più recente determinazione della potestà dei p. in materia di matrimonio, di giudizi ecclesiastici, dei religiosi e riguardo all'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici è contenuta nelle leggi su queste materie promulgate dal papa Pio XII (Crebrae allatae, 22 febbr. 1949; Sollecitudinem nostram, 6 genn. 1950; Postquam Apostolico, 9 febbr. 1952: AAS, 41 [1949], pp. 90-119, 42 [1950], pp. 5-120; 43 [1952], pp. 65-150), mentre si attende una recensione ancora più completa dei diritti patriarcali dalla Sede Apostolica nella codificazione del diritto orientale. Si aggiungono ancora privilegi e onori, i quali sono un esterno e solenne riconoscimento della autorità patriarcale, quali il titolo di "beatitudine"; la precedenza su tutti i vescovi e i metropoliti; il privilegio di farsi precedere, nell'ambito del territorio, dalla croce patriarcale; l'uso del sacro pallio in tutto il territorio e, secondo le norme stabilite dalla S. Sede, la facoltà di pontificare in tutte le chiese del patriarcato, il privilegio esclusivo di consacrare il S. Crisma e distribuirlo ai singoli vescovi così come quello di riservarsi la consacrazione degli antimensi, il privilegio di essere commemorati, immediatamente dopo il papa, nella liturgia e nelle altre occasioni prescritte dal rito da tutti i vescovi e chierici del patriarcato. Per ulteriori precisazioni è necessario ricorrere ai documenti riguardanti i diversi patriarcati.

Biol.: F. Werns, Jos Decretalium, II (1899), pp. 843-48; M. D'Harbigny - A. Deubner, Exégues russes en exil, in Orientalia christiana, 67 (1931): Patriarcats, in DThC, XI, coll. 2277-85; A. Woyts, Le Patriarcat russe au Concile de Moscou de 1917-18, Roma 1941; C. Gatti-C. Korolevskij, I riti e le Chiese orientali, I. ivi 1942; A. Caussa, Epitome praslectionum de iure ecclesiastice orientali, I. ivi 1948, pp. 223-79.

Clemente Pujol
PA'TRIARCHI BIBLICI. - Discendenti di Adamo fino a Noè (antediluviani) e di Sem fino a Thare (postdiluviani). Sono chiamati P. anche Abramo (v.), Isacco (v.), Giacobbe (v.), altri personaggi nei Settanta (cf. I Par. 24, 31; 27, 22; II Par. 9, 8; 23, $20 ; 26,12$ ), e in Act. 7, 8.9; 2, 29 i figli di Giacobbe e David. Forse anche Donel (cf. Ez. 14, 14-20; 28, 3) visse al tempo dei P. Degli antediluviani si hanno due
genealogie: Gen. 4, 17 sg. (linea di Caino); ibid. 5, 3-31 (linea di Seth).

Secondo alcuni autori (ad es., Taylor, Chaine) si tratterebbe di una stessa genealogia (Gen. 4, 17 sg. da 7 o cod. jahwista, e 5, 3-31 da $P$ o cod. sacerdotale); ma è del tutto improbabile la confusione tra Seth e Caino; né la lista 7 termina con Noè come quella $P$. La sola somiglianza dei nomi Henoch, Lamech, Irad, Mathusael non implica l'identità delle liste. Nella genealogia dei Sethiti (Gen. 5, 3-31) e Semiti (ibid. 11, 10-34), per ogni P. si riempie uno schema in cui sono notati : l'età in cui generò il successore, quanto tempo visse in seguito, la somma totale della vita, che ebbe altri figli e figlie, e poi, degli antediluviani, la morte, ad eccezione di Henoch (v.) che < camminò con Dio e non è più perché lo tolse Dio >; $L c .5,34-36$ enumera i P. seduti e semiti tra i progenitori di Cristo (cf. anche I Par. 1, 24-27). Dei cainiti invece si riferiscono notizie molto importanti: Caino edifica una città chiamandola Henoch (hánahh $=:$ costruire ) dal nome del figlio (passaggio dalla vita nomade alla urbana ?), Lamech (v.) introduce la poligamia, e i suoi tre figli inventano: la vita pastorale sotto le tende (Iabal), gli strumenti di musica (Iubal), l'arte di usare il rame ed il ferro (Tubalcain).

1 P. postdiluviani nel testo masoretico sono 9 , nei Settanta e in $L c .3,36$ sono 10 per l'aggiunta di Cainan (cf. anche I Par. 24, 27). In Gen. 11, 10-26 sono presentati come genealogia di Sem; in Gen. 10, 21 sg. si ha un'altra discendenza di Sem: Aelam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram. Di Arphaxad: Sale, Eber, Phaleg, Iectan. Si deduce che in Gen. 11, 10-26 si dà la genealogia di Sem per Arphaxad.

Quanto alla cronologia, computando gli anni in cui iP. generarono il successore, la si può ricostruire dalla creazione dell'uomo fino ad Abramo. Ma i testi masoretico, il samaritano ed i Settanta non concordano tra loro (v. Tab. a).

I Settanta aumentano di 100 anni la data della generazione allungando il periodo da Adamo al diluvio ed accorciando il resto della vita, sicché concordano nella somma totale.

Il samaritano concorda con il testo masoretico ad eccezione di Jared, Mathusala e Lamech. Mathusala secondo il testo masoretico e il samaritano è morto durante il diluvio (nel 1656 secondo il masoretico, nel 1307 secondo il samaritano e nel 2262 secondo i Settanta), e Lamech sarebbe morto 5 anni dopo il diluvio, contro Gen. 6, 17; 7, 4. 21-24; I Pt. 3, 20; II Pt. 2, 5 (v. Tab. b).

I rimaneggiamenti sono più numerosi che nella prima lista. Il samaritano e i Settanta aggiungono 100 anni alla nascita dei successori e 50 a Nahor. Nel resto della vita aumenta il testo masoretico e diminuisce il samaritano. I Settanta tendono anche qui ad aumentare.

Dal diluvio a Thare trascorsero 390 anni secondo il testo masoretico, 1040 secondo il samaritano, 1170 secondo i Settanta; tra la nascita di Abramo ed il diluvio 290 anni (testo masoretico). Allora dovevano ancora vivere quasi tutti i discendenti da Sem. Sale e Heber gli avrebbero sopravvissuto.

Il valore storico della cronologia è infirmato in parte dalla divergenza dei testi. Anche a voler prendere in considerazione i numeri più alti, non si possono conciliare con le cifre assegnate dai paleontologi moderni allo stesso periodo (da 50.000 a 200.000 anni).

Altra difficoltà è la longevità dei P. b., che raggiunge il vertice con i 969 anni di Mathusala, poi discende a 962 (Iared), 950 (Noè), 950 (Adamo), 912 (Seth), 910 (Cainan), 905 (Enos), 895 (Malaleel), 753 (Lamech), 365 (Henoch). Nei P. post-diluviani da 600 a $565,460,504$, 339, 330, 208, 205 secondo i Settanta.

Dalle due tabelle risulta infondato che l'autore voglia dimostrare la diminuzione progressiva della durata della vita umana, poiché Heber visse più di Cainan e di Sale, Noè più di Lamech, di Malaleel, ecc. Al tempo di Abramo la durata della vita era più breve. A 100 anni per un uomo e a go per una donna era ridicolo pensare ad aver

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Tab. a) Patriarchi antediluviani

| Patriarchi | Età in cui generarono |  |  | Resto della vita |  |  | Totale degli anni |  |  |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|  | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX |
| I Adamo | 130 | 130 | 230 | 800 | 800 | 700 | 930 | 930 | 930 |
| 2 Seth | 105 | 105 | 205 | 807 | 807 | 707 | 912 | 912 | 912 |
| 3 Enos | 90 | 90 | 190 | 815 | 815 | 715 | 905 | 905 | 905 |
| 4 Cainan | 70 | 70 | 170 | 840 | 840 | 740 | 910 | 910 | 910 |
| 5 Malaleel | 65 | 65 | 165 | 830 | 830 | 730 | 895 | 895 | 895 |
| 6 Iared | 162 | 62 | 162 | 800 | 785 | 800 | 962 | 847 | 962 |
| 7 Henoch | 65 | 65 | 165 | 300 | 300 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| 8 Mathusala | 187 | 67 | 167 (187) | 782 | 653 | 782 | 969 | 720 | 969 |
| 9 Lamech | 182 | 53 | 188 (182) | 595 | 600 | 565 | 777 | 653 | 753 |
| 10 Noè | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 950 | 950 | 950 |
| (Diluvio) | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Tab. b) Patriarchi postdiluviani

| Patriarchi | Età in cui generarono |  |  | Resto della vita |  |  | Totale degli anni |  |  |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
|  | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX | T. M. | Sam. | LXX |
| I Sem | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 2 Arphaxad | 35 | 135 | 135 | 403 | 303 | 430 | 438 | 438 | 565 |
| 3 Cainan |  |  | 130 |  |  | 330 |  |  | 460 |
| 4 Sale | 30 | 130 | 130 | 403 | 303 | 330 | 433 | 433 | 460 |
| 5 Heber | 34 | 134 | 134 | 430 | 270 | 370 | 464 | 404 | 504 |
| 6 Phaleg | 30 | 130 | 130 | 209 | 109 | 209 | 239 | 239 | 339 |
| 7 Reu | 32 | 132 | 132 | 207 | 107 | 207 | 239 | 239 | 339 |
| 8 Sarug | 30 | 130 | 130 | 200 | 100 | 200 | 230 | 230 | 330 |
| 9 Nahor | 29 | 79 | 79 | 119 | 69 | 129 | 148 | 148 | 208 |
| 10 Thare | 70 | 70 | 70 | 135 | 75 | 135 | 205 | 145 | 205 |
|  | 390 | 1040 | 1170 |  |  |  |  |  |  |

figli (Gen. 17, 17) senza un miracolo (ibid. 18, 14); già si ritengono vecchi ed avanzati di età (ibid. 18, 10-13). Abramo a 175 è sazio di anni (ibid. 27, 7 sg.). Così si considera un portento che Mosè alla sua morte, a 120 anni, non aveva indebolimento di vista, né perduta la freschezza (Deut. 34, 7). E peraltro da osservare che Abramo, che non può generare a 100 anni, poi sposa Cetura e ne ha dei figli. Il modo di agire di Cam con il padre denudato farebbe supporre un giovane piuttosto che un centenario. Così si dica anche di Sara, che a 65 anni fa invaghire il Faraone ed Abimelech, mentre e 90 anni è vecchia decrepita. Sem, terminato il diluvio, doveva avere 101 anni (Gen. 5, 31; 7, 6). Invece, secondo Gen. 11. 10, due anni dopo il diluvio aveva solo 100 anni. Un altro fatto che impressiona è la tarda età in cui i P. b. hanno il successore (cf. anche Noè, che solo a 500 anni ha Sem, Cam, Iapheth). Le vigenti teorie razionalistiche sui = mitici = P. b. sono esposte da R. Kittel, Gesch. d. Volkes Israel, I, $7^{\text {a }}$ ed., Stoccarda 1932, pp. 249-90.

Si sono paragonate le liste dei P. b. con quelle babilonesi, conservate nei due documenti cuneiformi W. B. 444 e W. B. 62 e da Beroso. Ma ora risulta che non sono parallele. Trattano di re, non di P., hanno nomi sumerici, sono redatte da diversi cataloghi locali e assegnano periodi molto più lunghi ( $64.800 ; 28.800 ; 43.200$; 108.000; 241.000; ecc.) : secondo la tavola W. B. 444 fino al diluvio trascorsero 241.200 anni, secondo W. B. 62, 456.000, secondo Beroso 432.000. Però la lista W. B. 444 ha 8 re, l'altra W. B. 62 con Beroso ne ha 10 (Alaros 36.000, Alaparos 10.800, Amelon 46.800, Amenon 43.200, Magalaros 64.800, Daos 36.000, Evedorachos 64.800, ${ }^{\circ}$ Amempainos 36.000 , Otiastes 28.000 , Xisuthros 64.800 ). Dieci re ricordano gli Egiziani, dieci P. i Persiani, nove successori di Brama gli Indiani.

Di fronte alle difficoltà causate dalla longevità dei $P$. affermata dai numeri di Gen. 5 e 10, sono state proposte varie soluzioni: non si avrebbe una serie genealogica
completa, omettendosi molti membri intermedi, dato che jāladh ("generò") e ben ("figlio") potrebbero indicare una generazione non immediata; gli anni non avrebbero la durata dei nostri: 10 anni corrisponderebbero a un anno, cioè di 36 giorni (cf. s. Agostino, De cio. Del, XV, 12. 13: PL 41, 451. 453); la cronologia biblica sarebbe simbolica od artificiosa: l'ultimo dei vari sistemi relativi è il simbolismo numerico di J. Schildanberger; i testi sarebbero stati intenzionalmente corrotti (B. Kennicutt, Dissert. gener. in Vet. Test. Hebr., Oxford 1780, p. 32, n. 75); l'autore citerebbe le fonti o leggende popolari da cui attinge senza garantirne l'attendibilità; le date sarebbero state inserite nel Pentateuco posteriormente; Mosè non sarebbe stato esplicito (P. Heinisch); i numeri avrebbero una funzione mnemotacnica.

La longevità dei P. b., sebbene straordinaria, non è impossibile. Si può giustificare con il vigore dei primi uomini e con i fattori climatici e alimentari più propizi. Né è da escludere l'intervento divino per dare ai P. b. l'opportunità di trasmettere a viva voce, con più autorità, la Rivelazione primitiva. Le tradizioni antiche della straordinaria longevità dei primi uomini anche fuori d'Israele possono avere un fondo comune. Gli anni, peraltro, in Gen. 1-10, hanno la durata normale, come risulta dal computo della durata del diluvio (ibid. 8, 4-14).

Lo scopo delle genealogie dei P. b. non è rigidamente storico, né cronologico, ma piuttosto religioso a sfondo giuridico-legale, cioè di provare la legittimità della discendenza d'Israele da Adamo, linea Seth-Noè-Sem-Thare-Abramo. Gli anelli di questa discendenza rappresentano le fasi della storia della Rivelazione: l'adamitica conservata fino a Noè; la noetica fino a Thare; l'abramitica fino a Giacobbe (Mosè). Implicita, ma evidente, è la tendenza a connettere il "seme della benedizione" di Abramo con il seme della donna (Gen. 3, 15), in quanto nascerà da Israele. I nomi dei P. b. non indicano il primogenito, perché Seth non lo fu, di Adamo, Arphaxad di

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Sem, Sem di Noè (cf. s. Agostino, De civ. Dei, XV, 15). L'autore conosce altri figli e figlie avute prima e dopo di costoro. E evidente quindi che riferisce solo quei nomi, da cui risultava il diritto alla discendenza che rappresentavano. Questi nomi dovevano essere storici; ma si puós supporre che la serie non sia completa nonostante l'apparente completezza: l'autore dice che Noè in un anno, cioè il $500^{\circ}$ della sua vitá, generò tre figli : Sem, Cam, Iapheth; se non si tratta di parto trigemino, la notizia è assurda. I Settanta e Luca riferiscono che Arphaxad generò Cainan mentre il testo masoretico (e la Volgata) gli attribuiscono Sale, omettendo Cainan.

Questi casi fanno intravvedere che poteva esistere un genere letterario speciale che si potrebbe chiamare "genealogico", il quale seguiva delle regole particolari, ma che ancora non si conosce bene. Forse poteva comportare delle lacune anche nella forma in cui è, ad es., esposto per i P. antediluviani. Poiché i nomi dei P. b. sono ebraici, l'autore deve aver utilizzato fonti isrseclitiche conservate nelle famiglie di Sem-Tharc-Abramo.

Bbbl.: A. Dconel, Veteris Testamenti chronologia, Roma 1012; id., Babyloniorum reges antediluviani, in Verbum Domini, 3 (1923), pp. 213-17; F. N. Kortleitner, Religio a patriarchis Israelitiorum exercitata, Innsbruck 1936. (rivendica il monossismo dei P. b.); T. Jacobsen, The sumerian bing list, Chicago 1939; V. Marcuzzi, La vita e l'uomo, Milano 1946, pp. 206-303; J. De Fraine, De regibus Sumericis et patriarchis biblicis, in Verbum Domini, 23 (1947), pp. 43-53; V. Marcuzzi, Evoluzione a creazione?, Milano 1948, pp. 74-80; A. Bce, Il problema del Pentateuco e della storia primordiale, in Civ. Catt., 1948, II, pp. 121-25; I. Chaime, Le lieve de la Genèse (Lactio divino, 3), Parigi 1948, pp. 71-100. 142-72; G. Castellino, Generi letterari in Gen. I-IX, in Quest. bibl. alla luce dell'cuc. "Divino afflante Spiritu", I. Roma 1949, pp. 57-60; P. Heinisch, Problemi di storia primordiale bibl., trad. it., Brescia 1950, pp. 119-32. 177-96; J. Schildenbergor, Vom Geheimnis des Gottesmortes, Heidelberg 1930, pp. 261-82; R. Broon, Finding the missing link, Londra 1950; J. Renier, Les origines de l'humanité d'après la Bible, Lione-Parigi 1950, pp. 52-152. Bonaventura Mariani

PATRIMONIO DI SAN PIETRO. - In origine fu cosi denominato l'insieme dei beni fondiari della Chiesa di Roma, per analogia con la denominazione patrimonium principis, che nel tardo Impero indicava il complesso dei beni di proprietà pubblica. Come l'Imperatore era considerato proprietario di tutti i beni dello Stato, oltre che dei suoi personali, cosi proprietario di tutti i beni della Chiesa di Roma era considerato il suo stesso fondatore, s. Pietro, di cui i papi erano soltanto gli amministratori. Ne conseguiva alle proprietà della Chiesa di Roma, e al fondamento del suo diritto su di esse, una natura che trascendeva i limiti delle comuni proprietà umane, private e pubbliche, e che aveva perciò una sua essenziale e peculiare importanza, destinata a palesarsi in seguito con ripercussioni di carattere politico.

Le origini e gli incrementi del P. di S. P. derivano soprattutto dalle continue donazioni di papi e fedeli di ogni condizione sociale ed economica, di imperatori, principi, sino a modesti privati, fatte attraverso i secoli alla Chiesa di Roma, specie a cominciare dal tempo di Costantino Magno, elargitore munificentissimo egli stesso.

Le notizie più complete e sicure sul P. di S. P. si hanno soprattutto per i tempi di s. Gregorio Magno (m. nel 604). I beni fondiari posseduti dalla Chiesa di Roma erano allora raggruppati in grandi 'aziende agricole, ciascuna in corrispondenza a quelle determinate zone nelle quali i relativi complessi di terre si trovavano ubicati, e ciascuna designata dal toponimo di maggior rilievo agli effetti della sua identificazione (vie, centri abitati, circoscrizioni, amministrative civili), aggiunto al termine generico patrimonium. Ciascun patrimonium costituiva un proprio organismo amministrativo, gestito sotto la direzione di un alto funzionario dell'amministrazione centrale pontificia con il titolo di rector. Questi era nominato direttamente dal papa, di norma
tra i diaconi, i suddiaconi, i notai o i defensores della Chiesa di Roma. Ogni patrimonium risultava di un numero vario di unità agricole, massae (cioè massae fundorum, termine quindi indicante "complesso di fondi"), ciascuna delle quali comprendeva un numero vario di unità minori (fundi). Talora si trova anche, con un significato affine a quello di masse, il termine conduma (condoma), usato per indicare propriamente una famiglia di dipendenti rurali, che avevano in comune domicilio e padrone (cum e domus; cum e dominus). Le singole massae ed i singoli fundi erano individuati o con qualche toponimo della zona, o con il nome di una famiglia che ne era stata proprietaria prima della Chiesa di Roma. Le singole condumae erano invece probabilmente individuate con il nome del dipendente, che dirigeva il nucleo familiare dei lavoratori con cui erano costituite (tale almeno è l'uso, attestato per il sec. viII, nei territori longobardi dell'Italia meridionale). La gestione agricola delle massae era tenuta da una categoria superiore di fittavoli, conductores; i fundi erano direttamente coltivati dai piccoli fittavoli e dalla massa dei rurali, coloni, rustici Ecclesiae, di condizione semilibera o servile. Le entrate ordinarie dei patrimonia consistevano nei censi periodici (pensiones), dovuti dai conductores e dai coloni, e corrisposti in danaro o in natura, o in entrambe le forme. I conductores li esigevano dai coloni e poi li versavano, insieme con i propri, ai rispettivi rectores. Entrate straordinarie provenivano da altre fonti, p. es., da donazioni o da erogazioni di autorità pubbliche, laiche ed ecclesiastiche, e di privati. Il ricavato netto, detratte quindi le spese e i consumi di gestione, era inviato dal rector all'amministrazione centrale a Roma, nelle ques. titii, nei generi e nei tipi e qualità stabiliti dall'amministrazione stessa, secondo gli ordini del Papa. Le uscite erano costituite dalle spese e dai consumi di gestione delle opere caritative e assistenziali della Chiesa, nonché dai versamenti dell'imposta fondiaria e degli altri tributi dovuti al fisco imperiale, percepiti alle scadenze delle rate quadrimestrali, di sett., genn. e maggio, dell'anno finanziario, decorrente dal $1^{\circ}$ sett. al 31 ag. (indictio). La contabilità (rationes) era tenuta su appositi registri dal rector, che la presentava a rendiconto dopo la chiusura di ogni anno finanziario.

L'elenco dei patrimonia di cui si ha notizia, o che si possono presumere esistenti, per la seconda metà del sec. vi e il principio del sec. viI, comprendeva: patrimonium Liguriae (nella regione tra le Alpi, l'Adda, e il Po); patrimonium Alpium Cottiarum (sul litorale ligure, tra le Alpi occidentali e la Magra); patrimonium Rorennate et Histrianum; patrimonium Piceni; patrimonium Tusciae; patrimonium Sabinense et Carseolanum; patrimonium Appiae; patrimonium Campaniae; patrimonium Samniticum; patrimonium Apuliae et Calabriae; patrimonium Lucaniae et Bruttiorum; patrimonium Siciliae (da Gregorio Magno diviso in patrimonium Panormitanum e in patrimonium Siracusunum); patrimonium Sardiniae; patrimonium Corsicanum. Le proprietà nell'interno di Roma e immediate adiacenze delle sue porte costituivano il patrimonium Urbanum. Non risulta che fosse gestito anch'esso da un proprio rector; probabilmente ne avevano cura i sette diaconi che avevano la responsabilità amministrativa delle relative regioni ecclesiastiche di Roma, coadiuvati ciascuno da un suddiacono regionale. Al di là dell'Adriatico si trovavano il patrimonium Dalmatianum ed il patrimonium Illyricanum, certo ridotti a ben poca cosa o già scomparsi per le offese di Avari e di Slavi. Oltre le Alpi occidentali, nel Regno dei Franchi, stava il patrimonium Galliae, o Gallicanum, limitato a non molte proprietà delle zone di Arles e di Marsiglia. Sulla striscia litoranea africana, il patrimonium Africae o Germanicianum doveva raccogliere proprietà esistenti nella regione di Hippona (Bona d'Algeri; non lontana era Germanicia, città di Numidia).

Tra la metà del sec. viI e la seconda metà del sec. viII si ebbero profonde modificazioni di estensione e di struttura, per effetto delle vicende che modificarono la situazione in Italia.

Queste all'estensione, la conquista longobarda portò re e duchi conquistatori ad incamerare i beni della Chiesa

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di Roma nei territori a mano a mano occupati; a ciò si aggiunsero le confische operate da Leone III Isaurico, tra le rappresaglie da lui disposte nel terzo decennio del sec. viII contro la Chiesa di Roma, in occasione delle sue ordinanze iconoclaste, per cui il P. di S. P. si ridusse quasi esclusivamente al territorio allora costituente il Ducato romano. Fuori di questo rimase, a quanto si sa, soltanto il patrimonium Caietinum, forse un relitto dell'antico patrimonium Campaniae. In quanto ai patrimoni posti oltralpe ed oltremare, erano tutti scomparsi.

Per quanto riguarda la struttura, va ricordata l'opera di riordinamento e di rinnovamento compiuta dai papi : a Gregorio II (715-31) si deve probabilmente la creazione di nuovi patrimoni : il suburbanum patrimonium Tusciae ed il suburbanum patrimonium Appiae, formatum con i beni più vicini a Roma; il patrimonium Tiburtinum, che raccolse le proprietà intorno a Tivoli, prima comprese nel patrimonium Sabinense, andato perduto per la conquista longobarda; ed il patrimonium Labicanum. La formazione dei due patrimoni suburbani e di quello labicano è certo legata ad un cospicuo incremento delle proprietà della Chiesa nei pressi di Roma.

Innovatrice fu l'opera di papa Zaccaria (741-52), che introdusse un nuovo tipo di grande azienda agricola, detto domusculta, probabilmente nel senso di «zona coltivata per conto diretto del padrone», a cui si associava l'idea collaterale di «zona coltivata da lavoratori quivi domiciliati». Tali domuscultae erano create e regolate da uno speciale constitutum, o decreto papale di fondazione, che ne precisava le norme di amministrazione, assegnava i sacerdoti per i servizi del culto, stabiliva l'impiego dei provvisti, indicando, nel caso, quale e quanta parte di essi doveva essere riserbata alle spese particolari della casa del pontefice (ratio dominica), con divieto assoluto e tassativo a tutti i papi successori ed a qualsiasi altra persona di alienare comunque la domusculta, pena l'anatema. Un'altra differenza sostanziale fra questo nuovo tipo di grande azienda agricola e i precedenti stava nel fatto che, se comprendeva anch'esso unità agrarie interne minori (massae e fundi), la loro gestione, al pari di quella dell'intera domusculta, era tenuta direttamente da funzionari della Chiesa, senza l'intermediario di conductores o di altri locatari. I rurali, lavoratori della terra, o allevatori e custodi del bestiame, e il personale amministrativo abitavano nel territorio della domusculta, che era perciò provvisto di chiese, molini, magazzini, depositi, uffici. E per agevolare gli scambi nell'interno di ciascuna, e tra l'una e l'altra domusculta, furono messi in circolazione speciali gettosi e tessere di rame, che recavano il nome del papa ed avevano un valore convenzionale, specie di preludio alle monete di conio pontificio del futuro Stato della Chiesa. Le terre erano coltivate, a quanto risulta, a grano, orzo, legumi, porri, oliveti e vigneti. Il grano, l'olio e il vino dovevano essere i prodotti agricoli più importanti. Sui pascoli si allevavano bovini, equini, ovini e suini.

Cinque furono le domuscultae create da Zaccaria : Galeria (zona di S. Maria di Galeria), al $14^{\circ}$ miglio della Via Clodia; S. Cascilia, al $9^{\circ}$ miglio della Via Tiburtina (all'incirca nella zona di Ponte Mammolo); Laurentum (da Castel Porziano a Pratica di Mare); Antius e Formia (rispettivamente nella zona di Anzio, e nel tratto a nord di Anzio, dove i Romani avevano costruito la formae, o condutture, per convogliare al mare il deflusso delle acque provenienti dalle vicine falde montane: tenute di Bosco del Padiglione, Terre del Padiglione, Campomorto e Carano). Zaccaria seguì evidentemente un criterio sistematico, inteso a dare alle diverse domuscultae una certa reciproca contiguità e a provocare un incremento della produttività dei beni fondiari di proprietà della Chiesa, congiunto con una più efficiente gestione amministrativa, in modo degno delle antiche tradizioni romane, perché valse a richiamare abitanti e a riaccendere attività economiche nelle campagne a sud del Tevere, che giacevano in abbandono ed erano spopolate, anche per l'imperversare delle febbri, aggravatosi con l'allargarsi dei tratti impalcidati da acque stagnanti. E che dal tempo di Zaccaria vi sia qui stata una notevole ripresa demo-
grafica, risulta dalla ricomparsa, nella seconda metà del sec. viII, della sede episcopale di Tres Tabernae, non lontana da Cisterna di Roma, che Gregorio Magno si era trovato costretto a sopprimere nel 592, unendola con quella di Valletri, perché diocesi desolata dall'osttilis impietas dei Longobardi.

Degno continuatore fu Adriano I, quando ormai i papi erano divenuti i domini anche temporali di Roma e del suo territorio, con l'istituzione di sei altre domuscultae: le due domuscultae Galeria (la prima tra la Via Clodia e la Via Aurelia, probabilmente risultante dall'ingrandimento di quella istituita da Zaccaria; la seconda, contigua, nella zona dell'ultimo tratto della Via Portuense, al $12^{\circ}$ miglio da Roma, Ponte Galera); la domusculta Capracorum, nella zona attraversata dalla Via Cassia tra Veio e Nepi (Capricoro e Crepacore, presso Mazzano Romano); la domusculta S. Leucili, al $3^{\circ}$ miglio della Via Flaminia (Ter di Quinto); la domusculta Calvisionum, al $13^{\circ}$ miglio circa della Via Ardeatina, tra questa e la Via Laurentina; la domusculta S. Edisti, contigua alla precedente, al $16^{\circ}$ miglio della Via Ardeatina.

In sostanza, nel periodo delle crisi finali del Regno longobardo e del dominio bizantino sul territorio romano, le proprietà di questo più estese, omogenee, meglio amministrate, e quindi più produttive e redditizie, appartenevano alla Chiesa di Roma. Non si è in grado di valutare in cifre la potenzialità economica di tali proprietà; e nemmeno di pensare ad una cifra approssimativa, in rapporto con i tre talenti e mezzo d'oro (kg. 114,608; ne calcolavano l'equivalente, il Fabre, alla fine del sec. xix, in 393.000 franchi, e lo Spearing, prima dello sconvolgimento dei valori monetari, iniziatosi con la guerra 1914-18, in 15.120 sterline), che Tcofane, scrivendo al principio del sec. Ix, indica come reddito annuo complessivo delle proprietà confiscate da Leone III Isaurico alla Chiesa di Roma, al tempo di Gregorio III (731-41), nei ducati imperiali dell'Italia meridionale e in Sicilia. Nel Ducato romano l'accrescimento ed il riordinamento del P. di S. P. coincise con il restringersi in superficie e con il decadere in capacità economica delle pubbliche proprietà laiche, per il progressivo inandimento dei mezzi materiali a disposizione delle autorità civili e militari. La Chiesa di Roma, che aveva sempre usato con la massima liberalità dei redditi e dei prodotti delle sue proprietà per le opere di carità e di assistenza (onde le proprietà stesse furono dette a buon diritto e per antonomasia res pauperum Christi; esempio luminoso ne aveva dato Gregorio Magno), fu naturalmente portata a venire sempre più largamente incontro ai bisogni della popolazione, assumendosi in sempre più ampia misura anche quelle attività di interesse collettivo, sino allora assolte dai poteri municipali e statali, e che questi non erano più in grado di disimpegnare. Si aggiunga il fatto che le zone, nelle quali era ormai concentrato si può dire tutto il P. di S. P., comprendevano una buona parte del Ducato romano; che le proprietà della Chiesa erano attraversate dalle principali arterie di accesso e di transito; che vi sorgevano anche alcuni dei capisaldi della cintura difensiva del Ducato (il castellum di Ceccano, certo; quasi certamente i contra di Bieda, Sutri, Orre, Ilomarzo ed Amelia); è facile percio rendersi conto come i papi si siano trovati nella necessità, causa la carenza o addirittura l'ostilità degli Imperatori, di occuparsi direttamente dei problemi economici, militari e politici, inerenti ai rapporti di Roma con Bisanzio, con i Longobardi e con i Franchi, nell'interesse della Chiesa e dell'intera popolazione che nel Ducato romano viveva e lavorava. Tutto ciò costituì indubbiamente una somma di fattori che ebbe grande peso tra quelli, che concorsero all'origine del potere e del dominio temporale dei papi.

Bibl.: Fliche-Martin-Frutaz, V, pp. 565-76, con la bibl. essenziale a p. 565 , nota 1; G. Bertolini, Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi, Bologna 1941-42, v. indice dei nomi di luogo, p. 857 , e la bibl. p. 787 sg . Per le domuscultae: G. Tomassetti, La campagna romana, I, Roma 1910, pp. 109-12; II, ivi 1910, pp. 438-41, 465, 488 sg.; III, ivi 1913, pp. 32 sg., 109-12, 239-41. Tessere patrimoniali, con la leggenda Zacchariae su di un lato e Papae sull'altro: Corpus nummorum Indicerum, XV, 1, Roma, p. 61 e tav. III, nn. 30-31.

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PATRIMONIO ECCLESIASTICO. - E il complesso dei beni ecclesiastici (v.).
I. Il diritto della Chiesa alla Proprietà. La Chiesa persegue un fine spirituale, ma poiché i suoi membri ed i suoi ministri sono uomini, essa deve preoccuparsi anche delle loro necessità materiali, sotto pena di venir meno alla sua missione. Senza possesso di beni materiali ben difficilmente si potrebbe sovvenire alla costruzione delle chiese, alle necessità del culto, all'erezione dei seminari, all'istruzione, formazione e al sostentamento del clero, alla propagazione della fede nelle terre di missione e a tutte le numerose opere di carità, a cui la Chiesa si è dedicata in ogni tempo. Per adempiere alla sua missione perenne, i beni temporali forniscono alla Chiesa un mezzo indispensabile; possedere è dunque per essa un diritto vitale, spettantele in quanto è una società indipendente, perfetta e sovrana.

Tale diritto deve dirsi innanzi tutto un diritto di natura; a prescindere infatti dal suo carattere soprannaturale, la Chiesa non può non essere considerata almeno come un'associazione qualsiasi (coetus humanus) che persegue con mezzi onesti un fine onesto. Ora il diritto di associazione è un diritto naturale (v. libertà politiche), che porta con sé il diritto ai mezzi, anche materiali, necessari per il raggiungimento del fine.

Se si considera poi la Chiesa in quanto istituita da Cristo come società esterna con culto pubblico, universale, necessaria, perpetua, perfetta e indipendente, tale società, appunto perché esterna, è soggetta alle comuni esigenze e necessità delle società umane, non per ragione del fine, ma a motivo dei soggetti che deve condurre al fine. Cosí, per diritto positivo divino le spettano i beni temporali, sia mobili che immobili, per il culto e per la congrua substantatio dei suoi ministri, indipendentemente da qualsiasi autorità terrestre. Quando perciò lo Stato riconosce alla Chiesa la personalità civile e quindi la capacità a possedere, non attribuisce ad essa alcun nuovo diritto, ma prende atto del diritto che la Chiesa ha per norma naturale e positivo-divina e lo tutela anche civilmente.

La Chiesa nel corso dei secoli non ha mancato di esercitare questo suo diritto nativo e di rivendicarlo con chiarezza e fermezza, condannando le dottrine tendenti a negarlo o sminuirlo e resistendo con tutte le sue forze alle usurpazioni e sopraffazioni da qualsiasi parte venissero.

Al Concilio di Lione del 1274 (cann. 12, 13, I, 6 in VI) la Chiesa colpiva di scomunica ipso facto incurrenda tutti quei laici che, approfittando della vacanza dei beni ecclesiastici, se ne fossero attribuite le rendite. Il papa Giovanni XXII condannava nel 1327 Marsilio di Padova che con molta maggior violenza di Arnaldo da Brescia (sec. xir) aveva attaccato il diritto della Chiesa a possedere (Denz-U, n. 495 sgg.). A sua volta Martina V (bolla Inter cuncta, 22 febbr. 1418) riprovava (come l'aveva già fatto il Concilio di Costanza il 6 maggio 1415) gli errori di Wicleff che pretendeva essere necessario per la Chiesa non possedere, per restar fedele alla volontà del Maestro e della S. Scrittura (ibid., n. 590, can. 10; n. 612, can. 32; n. 613 , can. 33 ; n. 616 , can. 36 ). Nello stesso documento si condannavano trenta proposizioni di Huss, molto simili a quelle di Wicleff, e veniva approvato un questionario da adoperarsi nei processi di eresia, che esprime la dottrina della Chiesa sul diritto che essa ha di acquistare e possedere legittimamente beni temporali (ibid., n. 684, q. 34; n. 685, q. 35). Gli errori di Wicleff e di Huss furono rinnovati nel sec. xiri da alcuni giuristi e dai cosiddetti rifarmatori che sul campo pratico operarono numerose spoliazioni.

Per arginare questo movimento il Concilio di Trento colpiva di scomunica latae sententiae tutti coloro che avessero usurpato beni e diritti della Chiesa, diocesi, benefici secolari e regolari, monti di pietà, ecc. (sess. XXII de reform., c. 11). Nella bolla Apostolicae sedis di Pio IX (12 ott. 1869) questa scomunica appare tra le riservate speciali modo (P. Gasparri, Fontes, III, Roma 1938, n. 532, p. 24 e nn. 11-12, p. 26). Il Syllobus, poi, condanna le dottrine di coloro che contestano alla Chiesa il diritto nativo e legittimo d'acquistare e possedere (Denz-U, nn. 1726-27, prop. nn. 26-27).

Il CIC (can. 1495) rivendica alla Chiesa il diritto innato di acquistare, possedere e amministrare i beni temporali, necessari per il conseguimento del proprio fine e ciò in piena libertà e perfetta indipendenza dalla autorità civile. Hanno ugualmente lo stesso diritto tutte le chiese e tutte le persone morali alle quali venga riconosciuta dalla legittima autorità ecclesiastica la personalità giuridica. L'autorità civile ha di frequente riconosciuto - esplicitamente o implicitamente questo diritto della Chiesa. Basti accennare ai concordati con la Colombia (art. 5), con la Polonia (artt. 16, 17, 24), con la Lettonia (art. 14), la Lituania (artt. 17, 22) e l'Italia (artt. 10- 27).
II. I possessi temporali della Chiesa. - La sorgente originaria dei possessi temporali furono le oblazioni (v.). Però l'uso ed i testi canonici perfezionarono questo sistema troppo primitivo e pratico solo in periodi di grande fervore religioso, istituendo delle offerte regolari, poi fissate a tariffa che vennero distinte in: 1) primizia, che è la forma di imposta ecclesiastica più antica e più popolare; 2) decima, che appare come una delle forme più antiche di contributo ecclesiastico; 3) onorari in occasione delle Ordinazioni (le prime a dar luogo alla riscossione regolare di diritti pecuniari) e 4) onorari in occasione di funerali; 5) rendita da beni immobili: mezzo a cui la Chiesa ricorse per provvedere ai bisogni nei momenti più difficili, quando, aumentando la miseria, diminuivano gli introiti; 6) onorari, relativamente moderni, corrisposti in occasione delle somministrazioni dei Sacramenti: fra questi è l'elemosina (v.) della Messa. Le penitenze pecunarie hanno invece un posto a parte (per i singoli argomenti, v. beni ecclesiaSTICI; DECIME; TASSE ECCLESIASTICHE).

L'impiego regolare delle rendite ecclesiastiche può essere stato determinato dalle intenzioni dei donatori. espresse o almeno presunte : altrimenti è stabilito dalla Chiesa. Per le oblazioni, v. la voce relativa. Fin dall'età classica e sempre più durante la prima età barbarica si formarono anche dei centri patrimoniali con vita e interessi propri, distinti dal vescovo, finché pian piano si arrivò al beneficio (v.).

In connessione ai principi sui quali fondava il suo diritto a possedere, la Chiesa rivendicò per i suoi beni l'immunità (v.) dai gravami del fisco. Di fatto, però, i beni ecclesiastici in tutti i tempi, e specialmente nel medioevo, quando una grande ricchezza di beni immobili si era formata nella Chiesa, andarono soggetti a dilapidazioni e a secolarizzazioni (v. secolarizzazione dei beni).
III. Diritto attuale. - I. Soggetti del diritto di proprietà. - I soggetti del diritto di proprietà sui beni ecclesiastici sono le singole persone giuridiche ecclesiastiche (cann. 531, 1495 § 2, 1498-99); ma soggetti di diritto patrimoniale nella Chiesa sono, oltre che le persone giuridiche ecclesiastiche, anche le persone fisiche, le quali possono essere chierici o religiosi od anche laici. I chierici possono essere titolari di p. sacri, ossia di beni che sono stati costituiti per il titolo necessario alla loro Ordinazione a sacerdoti, con norme che variano secondo le diocesi e i tempi (cann. $1476,1482 \S 1,1183$ § $1,974 \S$ in. 7). I laici possono

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essere proprietari di cose sacre: chiese, oratòri, santuari, suppellettili sacre e sepolcri.

Ad alcune persone giuridiche ecclesiastiche la capacità patrimoniale è invece negata dalle regole e dalle Costituzioni: p. es., per gli Ordini mendicanti, tutto ciò che è acquistato dall'Ordine passa in proprietà alla S. Sede (cann. 579, 580, 569 e relative costituzioni degli Ordini). Persone morali sono quelle che hanno ricevuto uno statuto canonico dall'autorità.

Le persone giuridiche ecclesiastiche vengono distinte in collegiali e non collegiali. Quelle che sono tali ex ipsa ordinatione divina (per diritto divino, come la Chiesa Universale e la Sede Apostolica); quelle che sono tali ex iure ecclesiastico e cioè per diritto ecclesiastico umano; queste a loro volta traggono la loro qualità di persone morali a iure, ossia ex ipso iuris praescripto o ab homine, ossia ex speciali competentis superioris ecclesiastici concessione, data per formale decreto (cann. 99, 100 § i).
2. Gli amministratori del p. e. - La persona giuridica per amministrare ha bisogno di organi. Le norme dalle quali trae vita l'organizzazione amministrativa delle persone giuridiche appartengono al diritto canonico comune, ma esiste anche un diritto particolare diocesano. Al vescovo spetta un potere regolamentare nell'ambito della diocesi sopra tutti gli istituti (cann. 1519 sgg., 1521 §2, ecc.). Egli può non solo dettare il regolamento di amministrazione della persona giuridica, ma creare anche la persona giuridica e dare ad essa la tavola di fondazione, lo statuto o il regolamento di organizzazione (cann. 492, $495,686 \S 2,689$ § 1-2 ecc.). Forme di amministrazione possono essere disposte anche dalla volontà dei fondatori o donatori (can. 1514, ecc.). A proposito degli enti morali ecclesiastici si parla di statuti. Il diritto canonico riconosce ad alcune corporazioni il diritto di regolare in modo generale i loro rapporti sociali interni, riconosce cioè l'autonomia o il ius condendi statuta, considerando le norme di tali statuti come norme giuridiche (cann. 410, 715 § 1). Queste corporazioni sono i Capitoli cattedrali, i Capitoli collegiali, gli Ordini, le Congregazioni religiose, le Associazioni a vita comune senza voti, le Confraternite (cann. citt.). Alla consuetudine può spettare una certa sfera di applicazione. Ciò si verifica, p. es., in rapporto alle decime e primizie (can. 1522), al cattedratico (can. 1504), ecc. Anche il vescovo può emanare norme generali per l'amministrazione dei beni ecclesiastici della sua diocesi nei limiti del diritto comune e attese le legittime consuetudini (can. 1519 § 2). Ma gli organi amministrativi non possono essere disciplinati dalla consuetudine, poiché il diritto comune, il diritto particolare e la legge di fondazione sono le sole fonti normative e nessun valore può quindi venire attribuito alla consuetudine, salvo che manchino il diritto comune o particolare e le tavole di fondazione (cann. 1521 § 1, 1523, n. $2^{\circ}$, 1525, ecc.). Il fondatore può dare all'istituzione un'organizzazione autarchica o demandarne l'amministrazione ad altri enti o corpi morali, enti pubblici o privati, laici od ecclesiastici od opere pie (cann. 1490, 1514, 1523, n. $2^{\circ}$, ecc.). Le più varie forme di organizzazione possono scaturire dalle tavole di fondazione. Gli organi dell'amministrazione sono determinati presso le singole persone giuridiche in parte dal diritto, in parte dalle tavole di fondazione (cann. 1520 sg., 1521 § 1, 1525 § 1, ecc.).

Gli amministratori possono essere designati dal
fondatore o dai suoi eredi, può essere demandata la nomina a persone o famiglie determinate, ad autorità civili ed ecclesiastiche, possono essere designati dall'assemblea dei soci, se la persona ha carattere di corporazione, ma la vigilanza dell'Ordinario non può essere mai esclusa (cann. 1515 § 3, 1492 § 2). Se non sono designati dalle tavole di fondazione, la nomina degli amministratori può essere demandata : al parroco, al vescovo, ad Ordini o congregazioni religiose o a persone appartenenti a religioni. Gli amministratori possono essere ecclesiastici o laici e le cariche amministrative possono essere temporanee o vitalizie (can. 1521 § 2). La rappresentanza giuridica e processuale della S. Sede spetta al Pontefice. La Camera Apostolica (v.), presieduta dal cardinale camerlengo S. R. E., amministra i beni temporali della S. Sede specialmente in tempo di sede vacante.

I cardinali titolari hanno la rappresentanza dei diritti della chiesa che costituisce il loro titolo.

La rappresentanza del Seminario romano (v. COLLEGI ECCLESIATICI) spetta al cardinale vicario per diritto proprio e non quale delegato del Pontefice. I beni della mensa vescovile sono amministrati dal vescovo che rappresenta in giudizio la diocesi (can. 1653 § 1). Durante la vacanza la rappresentanza della mensa spetta al vicario capitolare o all'amministratore apostolico (v. MENSA VESCOVILE).

I rettori delle chiese sono gli amministratori delle singole chiese. Posti accanto ad essi possono essere altre persone, ecclesiastiche o laiche, con le quali insieme formano il Consiglio della Fabbrica (v. fabbrica e fabbriceria).

L'amministrazione del p. della Chiesa cattedrale con i suoi diritti spirituali e temporali, i beni della Fabbrica, delle fondazioni pie alle quali il fondatore o la consuetudine non assegnarono uno speciale amministratore, spetta al vescovo insieme con il Capitolo cattedrale (cf. can. 1633 §§ 1, 4).

Riguardo all'amministrazione del p. degli Ordini è prescritta la nomina di cconomi particolari (cann. $516 \S \S 2-4,2347$, nn. 2-3). I benefici sono amministrati e rappresentati dai singoli beneficiati (cann. 1653 § 2, 1526). I beni degli istituti ecclesiastici non collegiali e cioè ospedali, orfanotrofi, scuole, ecc. sono amministrati dai singoli rettori secondo le norme delle tavole di fondazione (cann. 1489 § 3, 1649). Amministratori provvisori si hanno in caso di rifiuto o di trascuratezza da parte del titolare, in caso di conflitti di interessi, di cattiva amministrazione, di sequestro (cann. 1649,1653 §5, ecc.).
3. Come sono amministrati i beni ecclesiastici. Una distinzione che ha molta importanza, perché segna i confini dei poteri degli amministratori, è quella fra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione (can. 1527 § i; v. amministrazione, atti di). I doveri degli amministratori sono: il giuramento di servizio, formazione dell'inventario, cauzione dei beneficiati, rendiconto (cann. 1522, 1525 § 1, ecc.). Vi sono inoltre altre obbligazioni di carattere generale, come il vigilare affinché i beni ecclesiastici affidati alle loro cure in nessun modo periscano o subiscano detrimento; osservare le prescrizioni del diritto canonico, investire il denaro della chiesa, tenere ordinati libri e documenti (can. 1523).

I chierici maggiori che osassero abbandonare l'ufficio loro commesso dal proprio Ordinario, e senza licenza dell'Ordinario stesso, possono essere sospesi a divinis a tempo determinato dall'Ordinario (cann.

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1528, 2399). I modi con cui gli enti ecclesiastici acquistano il loro p. vengonodistinti dal codice in modi di diritto naturale e di diritto positivo (can. 1499 § 1). Ma si può fare anche la distinzione fra modi di acquisto di diritto privato e di diritto pubblico.

Modi di diritto privato sono: occupazioni di cose senza padrone; accessioni, usucapio-
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(101. Enr. Cart.)
Patrizi, Costantino - Ritratto. In-
cisione di Gregorio Clater.
ni; contratti; atto tra vivi ( $=$ donazioni); atto di ultima volontà ( $=$ testamento); successione legittima. Numerosi sono i modi di acquisto di diritto pubblico : successione che sia conseguenza della soppressione parziale o totale degli enti ecclesiastici inferiori; le decime e le primizie; le oblazioni, elemosine, collette, questue; imposte diocesane; imposte postali; tasse.

L'amministrazione del p. degli enti ecclesiastici comprende gli atti di conservazione e quelli di utilizzazione. L'amministrazione si svolge non solo esercitando i propri diritti reali, ma anche contraendo rapporti obbligatori. Del resto il diritto patrimoniale e il rispettivo ordinamento varia da paese a paese, sia nella vecchia Europa, sia nei paesi extra-europei. E varia a seconda della storia della diffusione del cristianesimo e della situazione politica nei vari paesi.

Bibl.: oltre i commenti al CIC, v. G. Coulondre, Des acquisitions des biens par les établissements de la religion chrétienne, Parigi 1880; C. Schcyx, De iure Ecclesiae acquirendi et possidendi bona temporalia, Lovanio 1892; A. Barile, De patrimoniali Ecclesiae regimine, Roma 1923; C. I. Bartlett, The tenure of parochial property in the United States, Washington 1927; I. W. Doherty, Church property. Modes of acquisition, ivi 1927; I. Werner, De bonis Ecclesiae temporalibus, Lovanio 1927; F. Rilberti, Le associazioni funerarie e la proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli (Università Catt. del S. Cuore, $7^{a}$ serie, Scienz. Giur.) Milano 1928; C. R. Contreras, La Iglesia y sus bienes, Mexico 1933; G. Forchioli, Il diritto patrimoniale della Chiesa, Padova 1935; I. A. Goodwine, The right of the Church to acquire temporal goods, Washington 1941; G. Bovini, La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età precostantiniana, Milano 1949. Altra bibl. sotto beni ecclesiastici.

Giuseppe Forchiolli
PATRIMONIO SACRO: v. TITOLO DELL'ORDINARIO.

## PATRIPASSIANISMO : v. MODALISMO.

PATRIZI, Costantino. - Cardinale, n. a Siena il 4 sett. 1798 , figlio di Giovanni, vessillifero ereditario di S. Romana Chiesa e senatore di Roma, e della principessa Cunegonda di Sassonia; m. a Roma il 17 dic. 1876.

Ordinato sacerdote nel 1821, fu da Pio VII nominato prelato domestico, referendario della Segnatura apostolica e ponente del Buon governo, mentre Leone XII lo ascrisse tra gli uditori di Rota. Gregorio XVI lo fece suo maggiordomo. Nel Concistoro del 23 giugno 1834 lo creò e riservò in petto pubblicandolo l' 11 luglio 1836 e conferendogli il titolo di S. Silvestro in capite.

Nel 1841 divenne vicario generale di Roma. Nel Concistoro tenuto da Pio IX in Gaeta il 20 apr. 1849 optò per la sede suburbicaria di Albano, passando successivamente a Porto e S. Rufina ( 12 dic. 1860) e ad Ostia e Vel-
letri (11 dic. 1870) come decano del S. Collegio. Prefetto delle Congregazioni del Cerimoniale e dei Riti e segretario della Congregazione del S. Uffizio, funse da procuratore del card. Carlo Odescalchi nel Concistoro del 30 nov. 1838 per la rinuncia di questi alla porpora; conferì solennemente il battesimo all'ebreo Alfonso M. Ratisbonne, convertitosi a seguito della prodigiosa apparizione della Madonna in S. Andrea delle Fratte (1842); fu infine legato di Pio IX a Parigi per il battesimo del principe Eugenio, figlio di Napoleone III (1856).

Bibl.: L. Teste, Préface au Conclave, Parigi 1877, p. 4; G. Vapereau, Dict. universel des contemporains, Parigi 1880, p. 1414 .

Mario de Camillis
PATRIZI, Francesco. - Scrittore politico, umanista, n. il 24 febbr. 1413 a Siena, m. nel 1494 a Gaeta, città di cui fu eletto vescovo il 23 marzo 1461, dal pontefice Pio II. Visse fino al 1457 a Siena da dove fu esiliato, per aver partecipato a una congiura locale. Si recò quindi a Verona, poi a Foligno, dove tenne il governo della pubblica amministrazione, pre