p. cristiano e la conferenze di Leone Harmel in Italia, in Rivista intemasi, di scienze sociali 8 (1893) pp. 41-52.
PATRONATO, DIRITTO di. - E un privilegio, con annessi oneri, spettante, per concessione della autorità ecclesiastica, ai fedeli, che abbiano fondato una chiesa, una cappella o un beneficio ed ai loro aventi causa (can. 1448).
I. Storia. - Esso ha il suo fondamento nella gratitudine della Chiesa per i suoi benefattori. Nei primi secoli tale gratitudine si manifestava con l'imposizione del nome del fondatore (Basilica Costantiniana o Lateranense, titolo di S. Lorenzo detto in Lucina) o con l'iscrizione del nome stesso sulla facciata della chiesa.
In Oriente, nel vi sec., in forza della legislazione giustinianea, i fondatori delle chiese ottennero per sé e per gli eredi il diritto di nominare, con l'approvazione del vescovo, il clero necessario al culto (Nov. 27, c. 2; Nov. 123, c. 18) e quello di occuparsi dell'amministrazione dei beni delle chiese stesse (C., I, 3, 54).
In Occidente, il I Concilio di Oranges (a. 441) riconobbe il diritto di presentazione ad un vescovo, che aveva costruito una chiesa in altra diocesi (c. 1, C. XVI, q. 5), e il IV Concilio di Toledo (a. 633) concesse lo stesso privilegio ai laici (c. 31, C. XVI, q. 7). Il diritto di p. reale si sviluppò specialmente nei paesi occupati da popolazioni germaniche, presso le quali era in vigore l'investitura, e cioè il diritto dell'uomo libero di disporre del suo fondo con le cose mobili ed immobili in esso esistenti; in conseguenza i feudatari estesero i diritti derivanti dalla investitura alle chiese situate nel feudo e alla nomina e deposizione del clero addetto alle stesse. Abusi derivavano anche dal mundio, e cioè dalla soggezione degli abitanti del fondo al dominus dello stesso, che, considerandosi advocatus dei suoi soggetti, si immischiava anche nella provincia degli uffici minori. Inconvenienti ancor più gravi derivavano dalla pretesa dei sovrani di ingerirsi nella investitura dei vescovi : a ciò però fu provveduto nel 1122 con il Concordato di Worms (v.). In seguito Alessandro III, il III (a. 1179) e IV Concilio Lateranense (a. 1215) regolamentarono il diritto di p., limitando principalmente la facoltà dei patroni alla designazione dei chierici. Queste norme furono accolte e ancor più specificate nelle decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII, nelle costituzioni di Clemente V e, finalmente, dal Concilio Tridentino.
Poiché però il diritto di p. costituisce una menomazione della libertà della Chiesa nel conferimento degli uffici ecclesiastici, questa ha poi costantemente cercato di limitarlo; e nel CIC (can. 1450) ha vietato di costituire nuovi p. per qualsiasi titolo, invitando nel contempo gli Ordinari ad esortare gli attuali titolari ad accettare, in sostituzione del diritto di p. o anche di quello di semplice presentazione (v. Provvista canonica), suffragi spirituali per sé e per i propri familiari. Conseguentemente il CIC regola soltanto i diritti di p. sorti prima della sua entrata in vigore ed ai quali i titolari non abbiano rinunziato.
II. Concetto e distinzioni. - Prima del CIC alcuni riduccvano il p. al diritto di presentare il candidato ad un ufficio ecclesiastico, altri ad un complesso di diritti e di doveri : il CIC con la sua definizione ha inserito questo istituto nell'ambito dei privilegi legali, che comportano nel contempo diritti ed obblighi. Esso si distingue in reale e personale, a seconda del suo collegamento con una cosa o con una persona (si ha poi il p. personalissimo che, al contrario di quello personale, non è trasmissibile); ecclesiastico, laicale e misto, a seconda della natura del titolo su cui è basato; ereditario, familiare, gentilizio e misto, a seconda che sia trasmissibile agli eredi legittimi
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o testamentari, oppure ai membri della famiglia o della gente, oppure a coloro che sono nel contempo eredi e membri della famiglia o della gente del fondatore (can. 1449). Il diritto di p. può essere anche distinto in : pieno, se composto di tutti i suoi elementi, semipieno, se privo del diritto di presentazione; regio se spetta ad un sovrano, pubblico se spetta ad un governo civile, privato se spetta ad un privato; di giustizia, se ha origine da una fondazione secondo le regole del diritto comune, di grazia se deriva da un privilegio della Chiesa; attivo per la persona che ha il diritto di presentare il candidato, passivo per il presentando; singolare se spetta ad una sola persona, collegiale se spetta a più persone (compatronato).
A tenore del can. 1448, oggetto di questo diritto può essere soltanto un ufficio ecclesiastico beneficiale minore, eccezion fatta per il p. regio, il cui oggetto può essere anche un beneficio maggiore. Soggetto attivo è ogni persona abile ad acquistare diritti ecclesiastici, e quindi ogni fedele battezzato, anche se laico, donna, infante, impubere, figlio illegittimo, e le persone giuridiche, sia ecclesiastiche che laicali. Sono invece inabili gli infedeli, e cioè i non battezzati, gli ebrei, i pubblici apostati, gli eretici, gli scismatici, gli iscritti alle società segrete condannate dalla Chiesa, gli scomunicati dopo la sentenza declaratoria o di condanna (can. 1453 § i). Tutte le persone abili esercitano direttamente il diritto di p., ad eccezione dei minori che lo esercitano a mezzo dei genitori o del tutore. In caso di trasmissione del diritto di p. reale ad un inabile, l'esercizio del diritto rimane sospeso (can. 1453 § 3).
III. Acquisto. - L'esistenza del diritto deve constare da documenti autentici o da altre prove legittime (can. 1454).
I modi d'acquisto del diritto di p. possono essere originari o derivativi. Sono originari : a) la fondazione mediante la cessione del fondo per costruirvi la chiesa o la costruzione della chiesa stessa con mezzi propri e con il consenso dell'Ordinario, e la dotazione della Chiesa mediante l'assegnazione dei mezzi necessari alla sua conservazione, all'esercizio del culto e al sostentamento dei ministri; per la costituzione del diritto è sufficiente uno dei tre elementi, come pure la ricostruzione e la nuova dotazione in caso di distruzione delle precedenti; tutti questi atti possono essere effettuati da un solo soggetto o da più soggetti (compatroni); b) il privilegio o indulto apostolico che dà origine al p. di grazia; c) la prescrizione acquisitiva immemorabile, costituente una praesumptio iuris per la prova dell'esistenza del titolo, derivante dall'esercizio del diritto di presentazione per un tempo immemorabile. Sono derivativi : a) la alienazione : non è ammessa la vendita del p. personale perché simoniaca e producente quindi la perdita del diritto; è ammessa, con l'approvazione dell'Ordinario, salvo che non si effettui a favore del compatrono, la vendita del p. reale, purché il prezzo non sia maggiore del valore venale della semplice cosa, giacché, se il prezzo è comprensivo anche del valore del diritto di p., la vendita diviene simoniaca; anche la permuta (v.) del p. reale può essere effettuata a condizione che nel valore dell'atto non venga computato il diritto di p.; b) la successione ereditaria, sia testamentaria che legittima, ad eccezione dei casi nei quali il fondatore abbia riservato il diritto alla sua persona, escludendo la trasmissione a causa di morte; c) la prescrizione ordinaria: se trattasi di p. reale si trasmette nel nuovo patrono con il trasferirimento del bene sia ecclesiastico che laicale; se il diritto è personale e laicale, in caso di esistenza del giusto titolo e della buona fede, si trasferisce in dieci anni tra presenti, in venti tre assenti e in trenta senza titolo; se il diritto è personale ed ecclesiastico, in quaranta anni con il titolo e con la prescrizione immemorabile se senza titolo.
IV. Contenuto. - Come già esposto, il p. consta di un complesso di diritti e di obblighi, il cui contenuto è compendiato nelle espressioni : ius honorificum, ius utile, ius onerorum. Fra i diritti il più importante e caratteristico è quello di presentazione, di designare, cioè, un sacerdote idoneo per la sua istituzione da parte dell'autorità ecclesiastica competente in un ufficio ecclesiastico vacante.
Sia che si tratti di p. laicale, che ecclesiastico o misto,
la presentazione deve essere effettuata, nell'assenza di giusti impedimenti, entro quattro mesi dal giorno in cui l'autorità competente ad istituire il presentato abbia comunicato al patrono la vacanza del beneficio e, in caso di beneficio conferibile per concorso, i nomi dei sacerdoti che abbiano ottenuto l'approvazione nel concorso stesso, salvo che, in base alle tavole di fondazione o alla legittima consuetudine, non vi sia un termine più breve (can. 1457). Trascorso inutilmente il suddetto termine legale, la chiesa o il beneficio divengono di libera collazione della competente autorità ecclesiastica. Il conferimento della chiesa o del beneficio è invece sospeso, oltre il termine legale e fino alla soluzione, per l'eventuale controversia, che possa sorgere fra l'Ordinario e il patrono o fra gli stessi patroni, sul diritto alla presentazione o fra gli stessi presentati sul diritto di prelazione : in caso di necessità, nel frattempo, l'Ordinario può preparre un economo alla Chiesa o al beneficio vacante (can. 1458).
Nel caso di pluralità di patroni, questi possono accordarsi fra loro per sé e per i successori sul modo di alternarsi nelle presentazioni, ma per la validità dell'accordo occorre il consenso scritto dell'Ordinario, che tuttavia, una volta concesso, non può validamente essere revocato né dallo stesso Ordinario né dai suoi successori contro il volere dei patroni (can. 1459). Se invece il diritto di p. è collegiale, deve essere presentato colui che abbia ricevuto la maggioranza dei suffragi a tenore del can. 101 § i; qualora però questa maggioranza non sia stata ottenuta in due scrutini e nel terzo identica maggioranza sia ottenuta da più soggetti, si riterranno tutti per presentati. Se titolari del diritto di p. sono più persone che non si siano accordate sull'alternarsi della presentazione, sarà ritenuto per presentato colui che abbia raggiunto almeno la maggioranza relativa dei suffragi, e in caso di pluralità di soggetti che abbiano ottenuto la maggioranza, saranno ritenuti tutti per presentati.
Colui che deriva il diritto da una pluralità di titoli disporrà nella presentazione di un numero di voti corrispondente al numero dei suoi titoli. Inoltre, prima dell'accettazione della presentazione, il patrono può presentare anche più soggetti sia contemporaneamente che successivamente, purché però nel tempo prescritto, in modo da non escludere coloro che aveva presentato precedentemente (can. 1460).
Il patrono non può presentare se stesso né unirsi agli altri patroni per raggiungere il numero di voti necessari alla sua presentazione (can. 1461). Nel caso che la provvista della chiesa o del beneficio debba avvenire per concorso, il patrono anche laico non può presentare se non un sacerdote approvato legittimamente per concorso (can. 1462). Le elezioni e le presentazioni popolari ai benefici, anche parrocchiali, se ancora in vigore, sono tollerate dalla Chiesa solamente a condizione che il popolo scelga in una terna designata dell'Ordinario (can. 1452). La persona presentata deve essere idonea, deve cioè nel giorno della presentazione, o almeno della accettazione, essere dotata di tutte le qualità richieste dal diritto comune o particolare o dalle tavole di fondazione (can. 1463). La presentazione va fatta all'Ordinario del luogo, al quale spetta di giudicare sull'idoneità del soggetto. L'Ordinario deve formarsi un convincimento, anche a mezzo di informazioni segrete, se necessario, e non è tenuto a far conoscere al patrono le ragioni che impediscono l'ammissione del presentato (can. 1464). In caso di inidoneità del presentato il patrono può presentarne un altro nel termine di cui al can. 1457, a condizione che il tempo utile non sia trascorso per sua negligenza; ma nel caso che nemmeno il secondo sia ritenuto idoneo, la chiesa o il beneficio divengono per quella volta di libero conferimento, a meno che il patrono o il presentato non abbiano ricorso alla S. Sede entro dieci giorni dalla comunicazione del rifiuto dell'Ordinario; nel quale caso, come in quello previsto dal can. 1458 , si sospende il conferimento fino alla risoluzione della controversia e frattanto, se necessario, può essere preposto alle chiesa o al beneficio vacante un economo. La presentazione simoniaca è nulla e tale anche la successiva istituzione.
Chi è stato presentato e ritenuto idoneo acquista il
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diritto alla istituzione dopo l'accettazione della presentazione. Ma il diritto di concedere l'istituzione canonica spetta esclusivamente all'Ordinario (al vicario generale solo per mandato speciale). In caso che più siano i presentati, spetta all'Ordinario la scelta del piu idoneo (can. 1466). La istituzione per qualsiasi beneficio, se non vi sono giusti impedimenti, deve avvenire entro due mesi dalla presentazione (can. 1467). In caso di rinunzia o di morte del presentato prima dell'istituzione canonica il patrono ha il diritto di effettuare una nuova presentazione.
Fra gli altri diritti di onore il CIC (can. 1450 \$3) elenca, - si ita ferant legitimae locorum consuetudines -, quelli di porre lo stemma gentilizio o della famiglia nella chiesa, di avere la precedenza sui laici nelle processioni e nelle funzioni e il posto più degno nella chiesa, ma fuori del presbiterio e senza baldacchino. Si ritiene che queste indicazione del CIC sia esemplificativa e che, se non in contrasto con le consuetudini locali, sussistano gli altri antichi diritti d'onore, quali, p. es., lo ins sepulturae e lo ins luctus ecclesiastici nella chiesa patronata.
Lo ins utile si manifesta principalmente nel diritto del patrono, caduto senza sua colpa in stato di indigenza, di percepire ex sequitate gli alimenti dalle rendite della chiesa o del beneficio residuanti dalle spese per l'una o per l'altro, anche se abbia rinunziato al diritto di p. in favore della chiesa o la pensione sia stata preveduta dalle tavole di fondazione, ma non sia più sufficiente a sollevare il patrono dallo stato di indigenza (can. 1455, n. 2). Grave è la discussione sulla natura di questo diritto agli alimenti, e cioè se spetti al patrono come donatore impoverito oppure se sia una conseguenza diretta della natura di questo istituto, indipendentemente dalla donazione: la questione ha particolare importanza agli effetti dell'ordinamento italiano, e la dottrina è oggi prevalente nel ritenere questo diritto derivante direttamente dalla legge. Lo ins utile comprende inoltre il diritto di intervenire in caso di rinnovazione o di soppressione del beneficio e di amministrare i beni temporali, se cosi è stabilito nelle tavole di fondazione.
Lo ins oneranno si concreta nel dovere di vigilare e difendere l'oggetto del diritto di p. Il can. 1469 cosi lo compendia: 1) avvertire l'Ordinario se ritiene che i beni della Chiesa o del beneficio corrano pericolo di essere dilapidati, senza tuttavia immischiarsi nell'amministrazione dei beni stessi; 2) riedificare la chiesa distrutta o effettuare le riparazioni ritenute necessarie dall'Ordinario, se il titolo originario è quello di edificazione e se l'onere della riedificazione o della riparazione non incomba ad altri a tenore del can. 1186; 3) se invece il titolo originario è quello della dotazione, supplire ai redditi se non sono più sufficienti a provvedere a un decente esercizio del culto o conferimento del beneficio.
Nel periodo di distruzione o deperimento della Chiesa o di assottigliamento dei redditi, l'esercizio del diritto di p. rimane sospeso, e, in caso di rifiuto con inerzia del patrono ad adempiere i suoi obblighi nel termine stabilito dall'Ordinario, il diritto stesso cessa di esistere.
Anche in questo caso è sorta la discussione se il titolare sia tenuto ad adempiere come donante o come titolare del diritto di p.: è prevalente la seconda opinione.
V. Estinzione del diritto. - Il diritto di p. si estingue per cause subbiettive e per cause obbiettive. Le cause subbiettive sono: 1) estinzione della famiglia, della gens, della linea, alla quale è riservato il diritto dalle tavole di fondazione nel caso di p. personale; 2) rinunzia totale o parziale del patrono al suo diritto, purché la rinunzia non pregiudichi gli altri eventuali compatrioni; 3) delitto del patrono, e cioè vendita simoniaca del diritto, apostasia, eresia o sciama, ingiusta usurpazione o detenzione di beni e diritti della chiesa, omicidio o mutilazione diretta o indiretta del rettore o del clero addetto al servizio della chiesa o del beneficiario, dopo la sentenza declaratoria: nel quale ultimo caso, a differenza dei precedenti, il diritto si estingue anche per gli eredi del colpevole (can. 1470 \$ 2).
Le cause obbiettive sono: 1) deperimento della cosa, nel caso di p. reale; 2) revocazione del diritto o soppres-
sione in perpetuo della chiesa o del beneficio da parte della S. Sede; 3) non riedificazione o riparazione della cosa da parte del patrono nel termine stabilito dall'Ordinario; 4) unione della chiesa o del beneficio ad altra di libero conferimento o trasformazione della chiesa in elettiva o regolare con il consenso del patrono (can. 1470 § i n. 5).
VI. Il. P. nel Diritto italiano. - Assai discuasa è nel diritto ecclesiastico italiano la natura giuridica di questo istituto. Si ritiene da alcuni che esso sia un diritto subiettivo pubblico ecclesiastico, in quanto importa una partecipazione del patrono all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica; altri hanno ritenuto trattarsi di un diritto personale onorifico; altri ancora di un diritto privato di obbligazione, derivante in buona parte dal diritto agli alimenti. E evidente però che il diritto agli alimenti non caratterizza il diritto di p., ma costituisce soltanto una conseguenza remota e meramente eventuale. La prima opinione è prevalente e più rispondente alla realtà.
Senza necessità di entrare nell'esame del valore del diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano, è evidente l'efficacia del diritto della Chiesa in materia di p. Nel Codice civile italiano non vi è traccia di norme regolanti questo istituto; però l'art. 2 della legge 9 apr. 1850, n. 1013 avocò alla competenza dell'autorità giudiziaria italiana le cause sulla nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, mentre la legge 29 maggio 1853, n. 878 e quella 13 ag. 1867 n. 3848 stabilirono la devoluzione, a favore dei titolari del diritto di p. al momento della pubblicazione della legge sull'abolizione, della proprietà dei beni appartenenti a benefici (diritto di rivendicazione) e cappellanie sottoposte a p. laicale (diritto di svincolo).
In seguito ai Patti Lateranensi, pur non modificandosi il diritto di rivendicazione e di svincolo, ed essendo ancora pendenti alcune vertenze su tali diritti, con la circolare 31 ott. 1930, n. 3719 il Ministero delle finanze raccomandò alle Intendenze di Finanza che in tutti i provvedimenti relativi ai rapporti giuridici costituitisi sotto l'impero delle leggi eversive e che dovevano ancora essere regolati da quelle leggi, l'azione amministrativa fosse informata - allo spirito animatore del Patto, cioè l'assoluta armonia fra lo Stato e la Chiesa, e al fine comune ad entrambi, cioè il bene della popolazione costituita dai fedeli che sono anche sudditi-.
VII. Il. P. regio. - Particolari caratteristiche ha il p. regio specialmente nei riguardi del diritto ecclesiastico italiano. Il Concilio di Trento, che aveva abolito i diritti di p. aventi origine dal privilegio e non dal diritto, fece eccezione per i diritti istituiti a favore dei sovrani: fu cosi conservato il p. regio, che differiva dal comune perché esercitabile anche sui benefici maggiori e attribuiva al titolare il solo diritto di presentazione e alcune prerogative sulle guarentigie; esso era esercitato dal re in rappresentanza dello Stato italiano. Di fatto però questo diritto, mentre in un primo tempo non fu nemmeno esercitato, fu poi attuato mediante la nomina, proposta dal Ministero della giustizia, della persona che ufficiosamente risultava gradita all'autorità ecclesiastica; dopo la nomina l'interessato domandava l'exequatur, che era concesso con decreto reale. Con l'art. 25 del Concordato lo Stato italiano ha rinunziato alla prerogativa sovrana del p. regio sui benefici maggiori e minori.
Biel.: C. Gagliardi, Commentarium de iure patronatus, Napoli 1820: O. Schilling, Das kirchliche Patronatsrecht, Lipsia 1824: A. Caucino, Il giuaparonato e il diritto di nomina in ordine alla legge di soppressione 15 ag. 1887, Torino 1891: D. Schiappoli, La prescrizione del diritto di p., ivi 1894: N. Covielle, Il diritto di p. in rapporto al Codice civile, in Studi in onore di V. Scio. laja, II, Milano 1902, p. 41 sgg.; id., Manuale di diritto ecclesiastico, a cura di V. Del Giudice, I, Roma 1922, \$ 36 sgg.; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome iuris canonici, II, Malines 1927, p. 481 sgg.; F. M. Cappello, Summa iuris canonici, II, Roma 1930, p. 404 sgg.; R. Jacutto, Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica, Torino 1932, p. 129; A. C. Jemolo, Competenza dei giudici statali nelle controversie in materia di p., in Riv. di dir. privato, 1932, ti, p. 257; Werra-Vidal, II, p. 340 sgg.; V. Del Giudice, Manuale di diritte ecclesiastica, $7^{\circ}$ ed., Milano 1951, pp. 37, 138, 198, 262. Giulio Pacelli
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PATRONO (Liturgia). - I. Nozione. - P., in senso liturgico, s'intende un santo che, per antica tradizione o per legittima elezione viene venerato con particolare culto dal clero e dal popolo di un luogo, quale speciale protettore e avvocato presso Dio (S. Congr. dei Riti, Decr. authent. 3048, 3754). Teologicamente il patronato si fonda sul dogma della Comunione dei santi e la dottrina paolina del Corpo Mistico (I Cor., 13, 8-13; cf. anche 12, 18 e $28-32$ ).
P. è reso negli scrittori cristiani antichi con patronus; ma anche con altri termini affini, come defensor, adsessor, advocatus, protector (più raramente), dommus. S. Paolino da Nola (m. 431) chiama spesso s. Felice dominardius, vocabolo proprio a questo scrittore (Epist., 5, 15; 18, 3; 28,6; 29,13; 32,10: PL 61, 153-437), ma anche dominus (Carm., 1,10: PL 61, 463: $O$ pater, o domine, indignis licet, omme servis). Una volta Prudenzio usa per s. Vincenzo martire l'appellativo di orator: orator ad thronum Patris (Perist., 5, 548: PL 60, 409). I Greci, che non conoscevano la relazione giuridica di p. e cliente, sono ancora più liberi ed usano un vocabolario loro proprio : $\pi \alpha \rho \dot{\alpha} \pi \lambda \eta \tau o t$ (advocati), $\delta o \rho \cup \varphi \dot{\varphi} \rho \mathrm{ol}$ (stipatores), $\pi \alpha \dot{\alpha} \rho \alpha \delta \rho \circ$ (assessores), $\pi \alpha \lambda$ ıoбyol (custodes civitatis), $\varphi$ б $\lambda \varepsilon \varepsilon \varepsilon \varepsilon$ (defensores), $\pi \alpha \nu \delta \gamma \gamma \omega \circ \alpha$ (custodes). Cliens, correlativo di p., è poco usato negli scrittori cristiani, che preferiscono termini equivalenti, più familiari, come alumnus, servus, famulus. Paolino si chiama alumnus di s. Felice (Carm., 13, 356); alumni son tutti i devoti del Santo (v. 95 : ipse sinu pleno dignos miretur alumnos). La cittadina di Abella tanti memoratur alumno patroni cioè di s. Felice (Carm., 13, 795: PL 61, 602). Per Prudenzio (m. dopo il 404) i Romani sono alumni di s. Lorenzo : tuosque alumnos urbicos... paterno amore nutrias (Peristeph., 2, 269). Nello stesso senso la parola ritorna nelle iscrizioni cimiteriali, come ai SS. Marcellino e Pietro: Suscipite vestrum alumnum (A. Silvagni, Inscript. christ. Urbis Romae, I, Roma 1922, n. 947). Una lapide di Carpentras per un fedele, morto il 21 maggio, vigilia della festa del martire Baudilio di Nîmes, dice : «Domino dulcem suum commendat alumnum martyr Baudelius per passionis diem» (E. Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaule, II, Parigi 1865, p. 798). S. Teodoro studita prega s. Bartolomeo di proteggere particolarmente alumnos decoratae Lipareos (PG 99, 802).
II. Origine e eccezione cristiana. - Sebbene non sia difficile scorgere tracce di patronato presso vari popoli antichi, il concetto giuridico di p. è tipicamente romano. A Roma p. indicò il capo di famiglia rispetto ai clientes e ai liberti; il rapporto di patronato è contemplato dalla legge delle XII Tavole. In seguito, al significato personale s'aggiunge quello collettivo : patroni coloniae, provinciae, civitatis (diventati nel sec. Iv defensores), collegii (le corporazioni). In senso traslato, detto dei poeti, fu sinonimo di "mecenate». Il Diritto romano non mancò di determinare anche i doveri del cliens verso il p. in una serie di servizi (operae), regali fissi (dona) o occasionali (monera). Tutti dati che l'antichità trasmise al medioevo, concretandoli in costumanze e formole.
La Chiesa, ereditando dalla cultura romana il concetto di p., ne spiritualizzò il significato, applicandolo ai santi, i cives optimo iure della urbs coelestis. Il primo accenno di p. in senso cristiano si trova negli apocrifi Actus Petri cum Simone (ca. 150-70). Del senatore Marcello, fatto cristiano, lo scrittore dice : «Marcellum omnes pauperi (!) patronum vocabant" (Acta apost. apocr., Lipsia 1891, p. 53), dove p. riflette ancora il senso classico, ma con una sfumatura di differenziazione per il motivo superiore cristiano, che lo ispira. Nella Passio Petri et Pauli (altro apocrifo della seconda metà del sec. II), gli Apostoli son chiamati "patronos magnos... et amicos Domini nostri Iesu Christi» (ibid., p. 173). Passo più sensibile verso la trasformazione cristiana. Gli Apostoli sono ancora viventi, ma la loro azione ha già qualcosa di celeste. Il processo di trasformazione appena iniziato al sec. II si trova in piena evoluzione due secoli dopo. S. Ambrogio (m. 397) fa da ponte tra il mondo classico e quello
cristiano. Nel trattato De viduis (scritto nel 376), il Santo raccomanda alle vedove di scegliersi dei generosi p. negli Apostoli e nei martiri, ma di presentarsi loro provviste di opere buone (c. 8, 54 : PL 16, 250). Durante le lotte antiariane Ambrogio mette sé e la sua Chiesa sotto la protezione dei ss. martiri Gervasio e Protasio, le cui reliquie ritrovò quasi miracolosamente, il 17 giugno 386 , nella basilica «ambrosiana». Scrive alla sorella Marcellina (Ep., 22, 10-11: PL 16, 1072): "Cognoscant omnes quales propugnatores requiram. Tales ego ambio defensores, tales milites habeo... quorum quo malora, eo tutora patrocinia sunt. Horum opto praesidia». E ancora: "Patronos habebamus et nesclebamus s. Lo stesso concetto ripete il Santo quattro anni dopo commentando il Vangelo di s. Luca (Expos. in Evang. s. Lucae, c. 10, v. 12: PL 15, 1807): "Mortuis regibus, in perpetuum martyres regnum coelestis gratiae honore succedunt; illi fiunt supplices, hi patroni». Nel senso ambrosiano, p. ritorna in Prudenzio (m. 410). Nell'inno a s. Lorenzo il poeta infermo confida di esser guarito "per patronos martyres». Fruttuoso, Augusto ed Eulogio sono gli speciali p. di tutta la Spagna, mentre Emeterio e Caledonio attirano tanti pellegrini alla loro tomba, che il poeta chiama addirittura orbis coloni, patroni mundi (Perist., 1, io). Nell'inno a s. Romano mette sulle labbra della madre del giovanetto questa patetica invocazione: "Vale... dulcissime - et cum beatus regna Christi intraveris - meenanto matris, iam patrono ex filio" (Perist., 10, 831). Le madre cliens del figlio, nel diritto romano sarebbe stato un paradosso. Un ritorno al significato classico sembra trovarsi in s. Agostino. Magnus patronus è per il vescovo di Ippona il Redentore; i credenti suoi clientes. S. Stefano e tutti i santi sono p. in quanto difendono le anime dei defunti davanti al tribunale di Dio. Al concetto prudenziano riportano invece i carmi di Paolino da Nola, in onore di s. Felice, il carus patronus, che difende la piccola città campana (s coelesti firma patrono s. Carm., 18, 5). Grazie a Felice, Nola può dirsi seconda solo a Roma, che tutte le altre città sovrasta per le tombe apostoliche (Carm., 13, 397). Negli Acta s. Genesii lo pseudo Paolino chiama il martire Arelotensis orbis... patronus virtute moriendi (CSEL, 29, p. 425). Un accenno al praesidium patronorum della Legione Tebea si ritrova in Eucheria di Lione (m. 450-55, CSEL, 31, p. 173). Con Paolino di Périgueux (m. dopo il 470) il termine definisce ancora meglio i suoi contorni, attribuito ai santi non martiri. Martino di Tours è il sanctus patronus, sempre circondato da innumerevoli clientes (Vita s. Martini, I : PL 61, 1016). Ogni genere di bisognosi si raccomanda al suo patrocinio; una vergine è liberata da grave pericolo, un'altra è guarita, ma poi, abbandonata dal Santo (dono tanti spoliata patroni) perché ricaduta nella colpa, muore miseramente (ibid., VI: PL 61, 1067); un giovanetto raccomanda a Martino la sua salute, l'intera famiglia del visogovernatore Liconzio lo scongiura di esser preservata dalla peste (ibid., V : PL 61, 1063). Chiunque vuole avere protezione non ha che da alzar gli occhi fiduciosi al santo p.
Non meno potente è per Roma il patrocinio dei ss. apostoli Pietro e Paolo, che s. Leone I (m. 461) invoca come p. dell'Urbe assieme a s. Lorenzo (G. Morin, Notes d'anc. littér. eccl., in Rev. bénéd., 13 [1896], p. 344). Sidonio Apollinare (m. 489) immagina s. Abramo, p. di Clermont, come un re che condivida con altri colleghi il regno. I colleghi sono i santi p. della città: "Abraham sanctis merito sociande patronis - quos tibi collegas dicere non trepidem... Dat partem regni portio martyrii" (Epist., 7, 17: PL 58,587). Questa certa umanizzazione del patrocinio si accentua in uno scritto di Apollinare a proposito di s. Giuliano, del quale Mamerto, restituendo il capo alla città natale, Vienne, scrive: "Pre compensatione deposcimus, ut nobis inde veniat pars patrocinii, quia vobis hinc rediit pars patroni». (Epist., 7, 1: PL 58, 564). Le testimonianze si fanno più rade dopo il sec. vi. Un accenno ad un peculiaris patronus si trova in Cesario di Arles (m. 543) : poi nelle opere di s. Gregorio di Tours (m. 593-94) c'è una vera fioritura sull'efficacia del patrocinio dei santi, favorita dalla diffusione delle reliquie
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(braudea, patrocinia), e dalla crescente fiducia nell'aiuto dei santi. Alla fine del sec. vi l'uso di scegliersi dei p. doveva essere comune. Venanzio Fortunato (m. principio sec. viI) lo attesta per la Gallia: «Gallia sic proprios dum fudit ubique patronos "quos hic terra tegit, lumina mundus habet" (Carm., 3, 7; MGH, Auct. Antig., IV, i, p. 58). Dello stesso tempo è un testo di s. Gregorio Magno (m. 604), nel quale il Santo esorta i fedeli a procurarsi nei Santi martiri dei validi p.: "Adsum defensores nostri sancti martyres. Hos adiutores vestrae orationis quaestis, hos protectores vestri reatus invenite" (Hom., 33, 8: PL 76, 1238). Con il sec. vi si fissa definitivamente il concetto cristiano di p., che in tre secoli ha compiuta l'intera parabola evolutiva. Le testimonianze citate rappresentano, grosso modo, tutto il mondo occidentale. I loro autori sono giunti tutti alla Chiesa dal mondo giuridico romano. Questo è un'assicurazione che la terminologia usata ha un valore esatto. Gli scrittori posteriori ricalcheranno la falsariga già tracciata, applicando ai vari casi il concetto ormai acquisito.
III. Urtici. - Nella S. Scrittura le mansioni di patronato sono compiute dagli angeli. Due di essi, Michele (Dan. 10, 13. 20-21; 11, 1; 12, 1) e Gabriele (Dan. 8, 16; 9, 21), provvedono agli interessi dei Persiani e dei Greci. Un angelo si prende particolarmente a cuore la ricostruzione di Gerusalemme e delle altre città distrutte durante l'esilio babilonese (Zach. 1, 12). Altri prendono parte alla conversione dei peccatori (Le. 13, 10), allo sviluppo della Chiesa (I Cor. 4,9; Eph. 3,10), proteggono i poveri (Mt. 18, 10), gli Apostoli (Atti, 12, 15). Ogni popolo, ogni città, comunità, o Chiesa ha il suo angelo protettore (Clemente Aless., Strom. 6, 17; Origene, Contra Celsum, 5, 29; Tertulliano, De pudicit., 14), S. Michele, s. Gabriele e s. Raffaele godettero già nel primo medioevo di culto particolare. S. Michele era invocato come guida delle anime al cielo (cf. F. Cumont, Les vents et les anges psychopompes, in Pisciculi, Münster in V. 1939, pp. 70, 73; B. Serpilli, L'Officiorio della Mecca dei defunti, Roma 1946, pp. 87-95) e difensore del popolo cristiano. Si trova, infatti, a p. delle città, province, regni cattolici: il suo stendardo era portato in prima fila nelle battaglie e la sua statua era posta, quale simbolo e difesa, sulle fortezze, come su Castel S. Angelo a Roma.
Ma i santi, assai più, furono invocati come p. nelle necessità della vita individuale e collettiva. S. Proclo è il prettultus defensor delle vedove e degli orfani (PG 65,847): titolo di cui gode a Creta anche s. Tito. S. Stefano è l'offifictorum e peregrinorum defensor (PG 120, 1186). S. P.oca era in Oriente p. dei peccatori, i quali durante la navigazione riservavano al Santo, come ad uno di loro, la sua porzione di farina, che poi, giunti in porto, distribuivano ai poveri. Il suo santuario, nell'isola di Sira, era ricoperto di iscrizioni cristiane, ebree e pagane, che ne invocavano la protezione: «Domine sancte Phoea», dice una, "servate navim Mariam, cosque in ea navigantes" (C. Bayet, Revue archéol., 17 [1876], p. 287). Pensiero che ritorna in un'iscrizione del cimitero di Callisto (sec. iv-v): Petite spirita sancta ut Verecuudas cum suis bene nasiget (G. B. De Rossi, Roma sotterr. II, pp. 17-18). S. Nicezio di Lione era lo speciale amico dei prigionieri (s. Gregorio di Tours, Vitae patrum, 8, 7: PL 71, 1046). Altri santi erano invocati come protettori in guerra (reminiscenza dell'assistenza degli eroi?). Secondo Teodoreto (Historia, II, 24), prima della battaglia, nella quale fu abbattuto Eugenio (a. 394), di notte apparvero a Teodosio i ss. apostoli Giovanni e Filippo, che gli promisero di farsi suoi alleati. Più frequente era il ricorso ai p. nelle malattie e pubbliche calamità. Vittricio (m. 409) enumera una serie di città, nelle quali ai rispettivi p. sono state attribuite funzioni di medici celesti: "Curat (in senso \& terapeutico ") Ephesi Ioannes Evangelista. Curat Bononise Proculus, Agricola. Curat Placentiae Antoninus. Curat Saturninus, Traianus in Macedonia. Curat Nazarius Mediolano: Mutius Alexander, Deirysus, Chindeus larga virtute gratiam salutis infundunt. Curat Rogata, Leonida, Anastasia, Anastolia " (Lib. de laude sanct., 11 : PL 20, 453). Non meno frequente è l'invocazione del patrocinio dei santi per i
bisogni spirituali. S. Agnese è celebrata da Prudenzio come speciale patrona della castità femminile (Perist., 14, 124: PL 60, 589). I santi sono advocati delictorum nostrorum (PL 20, 443). Assecondano le preghiere dei loro dovoti: s. Mamarte è adiutor ad precandum (PG 131, 590), s. Stefano advocatus et patronus obsequentium sibi petitionibus (Avito Bracarense, ca. 415 : Epist., ed. Florez, in España sagrada, XV, Madrid 1750, p. 374).
Con le loro preghiere i santi raccomandano fiducialiter le nostre a Dio (s. Cesario di Arles, Hom. in deposit. s. Honorati, sermo 214: ed. G. Morin, I, Maredsous 1937.) Il patrono nio dei santi è invocato in modo particolare contro i demoni. S. Platone è il potente p. "contro i nemici visibili ed invisibili" (PG 99, 848). Per Vittricio la vita cristiana è una continua lotta, nella quale Dio "non arma, non prassidia denegavit». E conclude: "Nemo signa deserat Salvatoris. Dedit exemplum, dedit auxilia, certa victoria est cum talibus commilitonibus et cum Christo imperatore pugnare" (PL 20, 455). E dopo averci difeso contro i mali e i nemici di questa vita, i santi saranno i boni patroni nella vita futura. La letteratura cristiana antica si è indugiata nel rilevare l'intervento dei santi presso il divin tribunale: "Patronos facite", esorta s. Gregorio i romani, "hos in die tanti terroris illius defensores adhibete" (PL 16, 1238). Riflette questo pensiero la bella iscrizione del cimitero di Ciriaca: Sancti martyres apud Deum et $\mathfrak{X}$ ( $=$ Christum) erunt advocati (G. B. De Rossi, in Bull. archeol. erist., 1864, p. 34). Né manca anche a questo riguardo qualche forte tinta di ingenua fede, come quando Prudenzio dichiara che nel giorno del Giudizio amerebbe trovarsi alla sinistra del giudice affinché s. Romano possa venire a salvatlo (Perist., 10, 1136: PL 60, 329). L'arte paleocristiana, dal canto suo, abbonda in scene rappresentanti defunti accolti da santi in Paradiso o accompagnati e difesi in giudizio: trasparente allusione al loro efficace patrocinio. Veneranda, a Domitilla (pittura non molto posteriore al 356: Wilpert, Pitture, p. 428), è introdotta in paradiso da s. Petronilla. Una pittura del Comnet. mains (id., ibid., p. 386) rappresenta la defunta davanti a Cristo in trono, circondato da sei santi, seduti, che fanno da assessores. Ai SS. Pietro e Marcelsino (id., ibid., p. 428) la defunta è in atteggiamento di orante, mentre i santi l'aiutano a pregare sostenendole le braccia (cf. l'espressione adiutores orationis di s. Gregorio, In exang. II, hom. 38, 8). Al cimitero della Nunciatella, Cristo, in cattedra, è circondato da quattro santi e da altrettanti defunti. Due santi parlano perorando, come avvocati, la causa dei loro clientes: la loro difesa è valida e la causa vinta, perché i defunti sono rappresentati già in possesso della beatitudine.
Si ricollega con questa idea l'uso, molto ambito nell'antichità, di farsi seppellire vicino ai martiri. La pratica è universale: a Roma, Catania, Aquileia, nelle Gallie, a Salona, in Africa, in Oriente. Il privilegio, "quod multi cupiunt eae accipiunt" (G. B. De Rossi, Inscripi., Roma 1857, p. 319) è indicato con le espressioni: "ad santum Cornelium n, "ad domn(um) Gaium n, "ante domna Emerita n, "at Criscent(ionem n), "in crypta noba retro sanctus", "intra tua limina martyr" (a S. Paolo), "pro foribus martyrorum" (Catania), e simili. "Sociatus martyribus", frase comunissima nell'epigrafia, indica proprio quest'uso. Non è chiaro a quale pensiero rispondesse questo incontenibile desiderio di accaparrarsi dopo la morte la vicinanza dei santi. S. Ambrogio e s. Paolino si riallacciano alla credenza che il sangue dei martiri debba penetrare nei vicini tumuli, purificando le spiegle dei defunti; ma nei più domina il pensiero di sentire effelacemente il patrocinio dei santi nel giorno del Giudizio e di partecipare delle preghiere, che i devoti fanno in loro onore.
Due necessità di carattere collettivo si trovano particolarmente raccomandate al patrocinio dei santi: la Chiesa e la propria città (= la patria). La Chiesa è affidata specialmente al patrocinio dei ss. Pietro e Paolo, della cui protezione universi muniuntur papuli christiani (s. Leone? v. G. Morin, Rev. Amid., 13 [1896], p. 345). Una bella preghiera del Sacramentario Leoniano dice: "Familiam tuam (= la Chiesa), apostolicis defende
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praesidiis» (PL 55, 54). Anche s. Lorenzo è detto p. della Chiesa romana e s. Sebastiano, nella Passio (sec. v), defensor Ecclesiae (cf. B. Pesci, Il culto di s. Sebastiano e Roma, in Antonionum, 20 [1945], p. 182). Tutti i martiri sono la valida difesa della Chiesa concepita come una città, la quale magnis martyrum turribus munitur (PG, 31, 599). Più numerose sono le invocazioni di patrocinio sulle città e i popoli. Con il declinare dell'Impore e l'avanzare minaccioso delle orde barbariche, dove cercare difesa e protezione se non nei santi? Tito è turvis propagnaculum di Creta, Amando lo è di Bordeaux, Pontagato di Vienne. Costantino trasferì i corpi dei ss. Andrea e Timoteo a Costantinopoli ut sua apostolicis muniret moenio laetus corporibus. Gregorio Nisseno prega s. Teodoro che difenda la sua città dalla minaccia dei vicini scelesti Scythae (PG 46, 746). Il possesso delle reliquie dei santi, detto appunto patrocinio, dura un senso di sicurezza. "Tegant arma quos volunt", esclama Vittricio, "nos vestrae scies, vestra signa custodient" (PL 20, 448). E il presbitero Silvio di Ivrea, deponendo nella chiesa nuova le reliquie dei martiri, "praesidio magno patriam populumque munivit sanctis firmans custodibus urbem" (C. Gazzera, Iscriz. crist. ant. del Piemonte, Torino 1849, p. 80). La protezione dei santi verso la città non verrà mai meno. Fruttuoso alla fine del mondo impedirà, dice Prudenzio, che la sua Tarragona sia consumata perfino dal fuoco del divino Giudizio (Perist., 6, 158: PL 61, 424).
Questa fiducia nella protezione dei santi diede luogo ad un altro uso, molto diffuso nel medioevo, di dare alle porte delle città nomi di santi, quasi a porli custodi di esse. Generalmente fu scelto il santo che aveva il santuario più vicino. Procopio (m. dopo 562 ) riflette forse questa idea narrando che, dopo la guerra contro i Goti, i Romani non volero riparare le porte cadenti della città, affidandola alla protezione dei Principi degli Apostoli (De bello Gothico, I, 23; ed. Nieb, II, 110; cf. H. Grisar, Roma alla fine del mondo antico, II, Roma 1808, p. 101). Se ne trova eco pure in Venanzio Fortunato (m. 530), quando scrive (Carm., III, 7 : PL 88, 127): "A facie hostili duo propugnacula praesunt - quos fidei turres urbs caput orbis habet". In un'iscrizione del re Wamba (672-80) posta sopra una porta di Toledo, a ricordo delle fortificazioni erette intorno alla città, si legge che, nonostante le colossali opere compiute, la difesa della città è affidata ai suoi santi p.: "Vos, sancti domini, quorum hic praesentia fulget, hanc urbem et plebem solito servate favore" (J. Vives, Inscriptiones crislionas de la España romana y visigodo, Barcellona 1942, p. 125). E infine in un'iscrizione algerina (CIL, VIII, 5352) del 559 si afferma: Patricii Salomonis institutionem nemo expugnare valebis, perché l'entrata è custodita dal martire Vincenzo, l'uscita da Clemente. S. Ambrogio però insiste più volte sul concetto che l'efficacia del patrocinio dei santi non clauditur locis, ma diffunditur meritis, e si estende a tutti quelli che con fede li invocano (Zermo, 55, 9: PL 17, 718).
In altro settore, il concetto di p. sembra abbia influito nella denominazione del titolare delle chiese. E noto che nelle firme dei presbyteri del Concilio romano del 499 i titoli sono designati con il nome del fondatore: titulus Pammachi, Iulii, Vestinae, ecc., solo qualcuno porta il nome di un santo: s. Clementis, s. Matthaei. Un secolo dopo ( 595 ) tutti i titoli hanno un santo p., che alle volte corrisponde al nome del fondatore preceduto dall'appellativo sanctus (titulus sancti Damasi sostituisce titulus Damasi, titulus sancti Eusebii sostituisce titulus Eusebii, titulus Caeciliae prima e titulus sanctae Caeciliae dopo, titulus Sabinae e titulus sanctae Sabinae [cf. H. Delehaye, Sanctus, Bruxelles 1927, pp. 149-50; id., Les origines du culte des martyrs, in 1933, pp. 296-98]); altre volte il p. è diverso dal conditor tituli: cosi il titulus Lucinae è diventato il titolo di s. Lorenzo, s. Vitale è l'antico titulus Vestinae, i ss. Giovanni e Paolo sostituiscono il titulus Pammachi. I fondatori sono diventati i p. delle loro chiese.
Un altro uso, che si generalizzò gradatamente, al punto da diventare una legge, oggi codificata nei libri liturgici (cf. Rituale Romanum, tit. II, c. ii, n. 30), è l'adozione del nome di un santo nel Battesimo, perché il santo sia valido protettore della vita. Pratica in stretta
relazione con l'uso che il cliens prendesse il nome del suo patronus. La testimonianza più antica è quella di Dionigi d'Alessandria (m. nel 265), il quale constata che i nomi di Pietro e Paolo erano frequentissimi presso i fedeli del suo tempo, e che anticamente doveva essere lo stesso del nome di Giovanni per emulazione delle sue virtù (Eusebio, Hist. escl., 7, 25, 14). Anche s. Giovanni Crisostomo invita i suoi fedeli a preferire nomi di santi, che hanno grande potenza presso Dio. "Si dà ai bambini il nome dei martiri", dice Teodoro, "per assicurare loro una protezione e una custodia" (Graecarum aff. curatio, 8, 67; cf. C. A. Kellner, Was die ältesten christlichen Eigennamen erzählen, in Stimmen aus Maria Laach, 62/63 [1922], pp. 171-82).
IV. Scelta del p. - La scelta del p. avvenne per circostanze varie. La nascita, l'apostolato, il martirio di un santo in un luogo, o un prodigio straordinario compiutori, o il possesso di una reliquia insigne, determinarono la scelta del p. Spesso il p. è il primo vescovo della città, quale fondatore della Chiesa in quel luogo. Urbano VIII il 23 marzo (S. Congr. dei Riti, Decreto auth., 526; cf. anche 555) stabili: 1) che il santo da eleggersi a p. fosse canonizzato; 2) che l'elezione fosse fatta dal popolo con il consenso del vescovo e del clero; 3) che tale elezione fosse approvata dalla S. Congr. dei Riti. La legislazione odierna (can. 1278, cf. anche can. 1247 § 2) riflette sostanzialmente queste norme.
Nell'elezione dovevano intervenire prima clero e popolo, autorità civili e religiose. Si dava molta parte all'elemento civile, perché allora il popolo prendeva molta parte negli affari ecclesiastici, e poi perché l'adozione del p. importava una festa de praecepto (feriasione), impegno che doveva venire preso di comune accordo. Cambiati i tempi e abolita la feriasione, l'intervento del popolo è ridotto di molto, sebbene teoricamente sussista ancora. Al contrario non è richiesto l'intervento popolare per la elezione dei p. morali, che del resto sono di epoca recente, dichiarati direttamente dal papa, o per iniziativa di qualche vescovo, o per soddisfare alle aspirazioni e necessità dei tempi. Oggi non c'è corporazione religiosa, diocesi, nazione che non abbia i suoi p. Di gran lunga è cresciuto negli ultimi tempi il numero dei p. morali. Ecco quelli della Chiesa universale: s. Luigi Gonzaga, p. della gioventù studiosa (1729, Benedetto XIII; e 1926, Pio XI); s. Giuseppe, della Chiesa universale (8 dic. 1879); s. Tommaso d'Aquino, delle università, collegi e scuole cattoliche (4 ag. 1880); s. Vincenzo de' Paoli, di tutte le associazioni di carità ( 12 maggio 1885 ); s. Camillo de' Lellis e s. Giovanni di Dio, degli ospedali e dei malati (22 giugno 1886) e degli infermieri (1930, Pio XI); s. Pietro Claver, delle missioni tra i negri (1896, Leone XIII); s. Pasquale Baylon, dei congressi eucaristici e delle confraternite del S.mo Sacramento (28 nov. 1897); s. Francesco Saverio, dell'opera della Propagazione della Fede (25 marzo 1904); s. Giovanni Crisostomo, dei Sacri Oratori (8 luglio 1908); s. Ignazio di Loyola, degli esercizi spirituali (25 luglio 1922); s. Leonardo da Porto Maurizio, delle missioni popolari tra i cattolici ( 17 marzo 1925); s. Francesco di Sales, degli scrittori e giornalisti cattolici (26 apr. 1923); s. Bernardo di Mentone, degli alpinisti e degli abitanti e viaggiatori delle alpi ( 20 ag. 1923); s. Teresa del Bambino Gesù, delle missioni nei paesi infedeli ( 14 dic. 1927); s. Giovanni M. Vianney, dei parroci (23 apr. 1929); s. Michele arcangelo, dei radiologi e radioterapeutici ( 15 genn. 1941); s. Alberto Magnò, degli studiosi di scienze naturali ( 16 dic. 1941); s. Giuseppe Calasanzio, delle scuole popolari ( 13 ag. 1948); s. Alfonso M. de' Liguori, dei confessori e morslisti (26 apr. 1950); s. Giovanni Battista da Le Salle, dei maestri cattolici ( 15 maggio 1950); s. Francesca Saverio Cabrini, degli emigranti (8 sett. 1950). Ed ecco alcuni dei più recenti p. per l'Italia: s. Matteo, p. delle guardia di finanza (10 apr. 1935); s. Francesco d'Assisi e s. Caterina da Siena, p. primari (18 giugno 1939); s. Francesco di Paola, dei marittimi e delle società di navigazione ( 17 marzo 1943); s. Caterina da Siena, delle infermiere, e s. Caterina da Genova, degli ospedali (15 sett. 1943); s. Giovanni Bosco, degli editori italiani
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( 25 maggio 1946); Madonna di Castellazzo, dei motociclisti (ir febbr. 1947); Madonna di Montenero, di tutta la Toscana ( 5 maggio 1947); s. Michele arcangelo, delle guardie di pubblica sicurezza (29 apr. 1949); B. Vergine del Ghisallo, dei ciclisti (13 ott. 1949); B. Vergine Maria a Virgo fidelis s, dei carabinieri (ir nov. 1949); s. Martino di Tours, p. della Fanteria (2x maggio 1951).
Nel medioevo diverse classi e professioni ebbero il loro p., che però variava da luogo a luogo. Qui si dà un elenco di quelli accettati più universalmente: agricoltori, s. Isidoro-agricola; argentieri, s. Andronico; avvocati, s. Ivo; automobilisti, s. Cristoforo; becchini, s. Tobia e s. Giuseppe d'Arimatea; cacciatori, s. Uberto; calzolai, ss. Crispino e Crispiniano; carbonai, s. Alessandro; carcerieri, s. Ippolito, ss. Processo e Martiniano; comici, s. Genesio e s. Vito; domestiche, s. Zita; esattori, banchieri, cambiavalute, s. Matteo; falegnami, s. Giuseppe; forestali, s. Giovanni Gualberto; filosofi, s. Giustina, s. Caterina d'Alessandria; giardinieri, s. Fiace; giuristi, s. Raimondo da Peñafort; infermieri, s. Giovanni di Dio e s. Camillo de Lellis; legatori di libri, s. Pietro Celestino e s. Giovanni di Dio; levatrici, s. Raimondo Nonnato; madri di famiglia, s. Anna, b. Anna M. Taigi; maestri, s. Cassiano, s. Giovanni Battista de La Salle; marittimi navigatori, s. Nicola da Bari, s. Francesco di Paola; medici, s. Luca, ss. Cosma e Damiano; minatori, s. Barbara; musici, s. Gregorio Magno e s. Cecilia; orefici e gioiellieri, s. Eligio; pescatori, s. Pietro e s. Andrea; pittori, s. Luca; sarti, s. Omobono; selciaioli, s. Stefano; addetti telecomunicazioni, s. Gabriele arcangelo; tessitori, s. Onofrio; vedove, s. Francesca romana.
Altri santi sono comunemente invocati protettori nelle varie necessità : nei viaggi di mare, s. Francesco Saverio; nei casi disperati, s. Gregorio Taumaturgo; per ritrovare cose perdute, s. Antonio da Padova; per fare una buona morte, s. Giuseppe; per avere prole, s. Francesco di Paola e s. Rita; contro i ladri, furti, ecc., s. Disma buon ladrone; contro i fulmini