volume-09

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ancesco Saverio; nei casi disperati, s. Gregorio Taumaturgo; per ritrovare cose perdute, s. Antonio da Padova; per fare una buona morte, s. Giuseppe; per avere prole, s. Francesco di Paola e s. Rita; contro i ladri, furti, ecc., s. Disma buon ladrone; contro i fulmini e le saette, s. Barbara; nei casi impossibili, s. Rita; per trovar marito, s. Pasquale Baylon.

Certi santi infine sono invocati in determinate malattie o calamità : per caser guariti dalle apoplessie, s. Andrea Avellino; dalle infestazioni del demonio, s. Ubaldo; dagli scrupoli, s. Ignazio di Loyola; dalle calunnie, s. Onofrio; dalla peste, s. Rocco; dai terremoti, s. Emidio; dall'ernia, s. Cataldo; dalle piaghe delle gambe, s. Pellegrino; dal mal d'occhi, s. Lucia; dal mal di denti, s. Apollonia; dal mal di gola, s. Biagio; dal mal di capo, s. Pietro martire; dalla raucedine, s. Bernardino da Siena; contro i morsi dei cani, s. Uberto; dalle mormorazioni e male lingue, s. Giovanni Nepomuceno; contro le cadute, s. Venanzio.
V. Liturgia. - Si distinguono due classi di p.: locali e (per cosi dire) morali. I primi (patroni loci) sono p. di un determinato paese, città, provincia, regione, nazione o più nazioni e, secondo la terminologia ecclesiastica, di una parrocchia, diocesi, provincia conciliare, o di tutta la Chiesa. Gli altri sono p. di certe classi di persone, opere o iniziative religiose, sociali, caritative, associazioni ed enti morali. Non di rado si trovano più p. di cui una principale, gli altri aeque principali o secondari.

I p. locali si differenziano da quelli morali per il modo di elezione e per i privilegi. Al p. locale principale o aeque principale compete il rito di $1^{\circ}$ classe (si quale è tenuto tutto il clero del luogo, compresi i religiosi), con ottava comune; ha Messa votiva privilegiata quando la sua festa, impedita, fosse trasferita ad altro giorno, ha diritto al Credo e ad altre particolarità enumerate dai liturgisti (cf., p. es., C. Callewaert, Institutiones liturgicae, II, De Officio disius, Bruges 1931, pp. 267-69). I p. locali secondari sono venerati con rito doppio maggiore. I p. morali, invece, non hanno alcun privilegio liturgico. I documenti pontifici che parlano espressamente per i primi, non ne fanno cenno per i secondi. Una volta questi privilegi differivano da un p. all'altro. Con la riforma di Pio X tutti i p. godono di eguali privilegi.

Dai p. si distinguono i Titolari (v.).
BitL. : non c'è un esauriente studio d'insieme. Si veda: W. Smith, H. Cutham, s. v. in Dict. of Christ, antiquity, Lon-
dra 1875; J. Dorn, Beiträge zur Patroainienforschung, in Archiv f. Kulturgesch., 13 (1917), pp. 9, 49, 220-23; J. B. Walz, Die Pärbitte der Heiligen, Friburgo in Br. 1927. Notevoli sono gli studi sui p. di vari luoghi specialmente in paese germanico.

Annibale Buenini
PATTI, Diocesi di. - Città e diocesi in Sicilia, suffraganea di Messina, con una superficie di kmq. 1330, una popolazione di 218.000 ab. di cui 217.800 cattolici, 40 comuni, 71 parrocchie, 180 sacerdoti diocesani e 24 regolari, 7 comunità religiose maschili e 31 femminili (Ann. Pant., 1952, p. 313). Patroni : i ss. Bartolomeo e Febronia.

La città sorge a 76 km . dal capoluogo, nei pressi dell'antica "Tyndaris ", le cui rovine greco-romane sono visibili su un'ardua rupe a specchio del Tirreno. Su P. mancano notizie anteriori all'epoca normanna. Il conte Ruggero vi fondò un'abbazia benedettina, che associò a quella di Lipari; le due abbazie furono erette a unico vescovado dall'antipapa Anacleto II nel 1151, ma la legittima istituzione fu opera di papa Eugenio III nel 1137. Bonifacio IX nel 1399 separò le due sedi. Primo vescovo di P. autonoma fu Francesco Hermemir; tra i vescovi degni di nota: Bartolomeo Sebastiani (1548), che partecipò attivamente al Concilio di Trento, e Alfonso de los Cameros (1652), che fondò il Seminario. P. subì gravi danni durante la guerra dei Vespu; nel sec. xvı fu incendiata in una incursione dai Turchi. Non è ricca di monumenti; la Cattedrale è un edificio trecentesco, sorto su preesistente costruzione normanna e rimaneggiato nei secc. xvili-xix: vi si conserva il sarcofago della regina Adelasia, moglie di Ruggero I e madre di Ruggero II; nella sacrestia son custodite preziose pergamene greche e latine e un interessante tesoro. Notevoli, nel comune di Frazzanò, l'abbazia basiliana di S. Filippo di Fragalà (sec. xi), a Mistretta e a Tusa la chiesa madre con torre campanaria medievale. Presso le rovine di "Tyndaris" si leva il celebre santuario (sec. xvi) con miracolosa statua bizantina della Vergine (la Madonna Nera), meta di numerosi pellegrinaggi.

BitL.: Eubel, I, p. 384; II, p. 232; III, p. 284; R. Pirri, Sicilia sacra, Palermo 1630, p. 838; Cottineau, II, col. 2231; Moroni, LII, pp. 13-14; sull'abbazia di S. Filippo di Fraeslà, v. Cottineau, I, col. 1208.

Enzo Navarra
PATTI LATERANENSI. - Sono gli accordi, stipulati fra la S. Sede e lo Stato italiano l'it febbr. 1929, con i quali fu risolta la Questione romana (v.).

La composizione del dissidio, che per ca. un ottantennio aveva diviso in Italia Chiesa e Stato e aveva turbato e contristato le coscienze, seguiva ad un periodo di preparazione che, considerando solo gli anni postbellici, rimontava nella sua fase meno vicina ai colloqui Cerretti-Orlando (maggio 1919) e trovava la sua base nelle trattative allacciate dal gabinetto Mussolini dopo la sua andata al potere.

Al desiderio di un accordo, generosamente manifestato dal nuovo pontefice Pio XI (v.) nel momento stesso della sua ascesa al soglio pontificale, con la benedizione dalla loggia esterna di S. Pietro, e confermato nella encicl. Ubi arcano, aveva infatti risposto, da parte del governo italiano, la elaborazione di un Progetto per la riforma della legislazione ecclesiastica (marzo-dic. 1925); progetto che, approntato da una commissione presieduta dal sottosegretario italiano alla Giustizia e della quale facevano parte, non però con mandato ufficiale, anche alcuni ecclesiastici, doveva sistemare il complesso problema della proprietà ecclesiastica, in attuazione dell'art. 18 della legge delle guarentigie (v. relazione della commissione e disegni di legge in A. Giannini, Concordati postbellici, II, Milano 1936, pp. 455-92).

Senonché, con suo chirografo 18 febbr. 1928, diretto al cardinale segretario di Stato (AAS 18 [1926], p. 84 sg.), Pio XI proclamava che su tali materie non si poteva "riconoscere ad altri diritti e potestà di legiferere, se non previe le convenienti trattative ed i legittimi accordi con [la] S. Sede s. In seguito a tale dichiarazione il governo italiano archiviava il progetto, e, poco più tardi ( 14 maggio 1926), il guardasigilli Rocco annunciava alla Camera dei

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Deputati che gli studi in materia sarebbero stati ripresi su "basi più larghe».

Queste dovevano essere le trattative fra l'incaricato della S. Sede, avv. prof. Francesco Pacelli (v.), e quello del governo italiano, consigliere di Stato Domenico Barone, premorto alla conclusione degli accordi; trattative che, iniziatesi privatamente il 6 ag. 1926, divennero ufficiose il 4 ott. dello stesso anno. Il 24 ott. la S. Sede fece conoscere le proprie proposte dettagliate, comprendenti anche lo schema di una convenzione regolante la condizione giuridica della Chiesa in Italia, e cioè del futuro Concordato. Il Pacelli e il Barone firmarono il 24 nov. uno schema del Trattato e approntarono due schemi per il Concordato per il febbr. 1927.

Il proseguimento delle discussioni fu intralciato da varie vicende, fra cui gli episodi relativi alla costituzione delle organizzazioni giovanili fasciste, che culminarono nel forzato scioglimento, da parte della S. Sede, dei giovani esploratori (cf. chirografo 27 genn. 1927, AAS 19 [1927], p. 41 e sgg.); e solo nel nov. 1928, dopo numerosissime sedute, approntati ormai i documenti nella forma definitiva, furono nominati i plenipotenziari, nelle persone del cardinale segretario di Stato e del primo Ministro italiano. Il 7 febbr. 1929, il cardinale segretario di Stato annunciò al corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede l'imminente firma degli accordi, la quale avvenne nel Palazzo del Laterano l'1 I dello stesso mese. La ratifica fu scambiata il 7 giugno, nel qual giorno entrò in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 810, che rese gli accordi esecutivi in Italia.

I P. L. (v. il testo in AAS, 21 [1929], p. 209 sgg.) constano: I. di un trattato in 27 articoli, con quattro allegati ( 1 , pianta del territorio dello Stato della Città del Vaticano [v.]; 2, elenco degli immobili con privilegio di extraterritorialità ed esenti da espropriazioni e tributi; 3, elenco degli immobili esenti da espropriazioni e tributi; 4, convenzione finanziaria); II. di un concordato in 45 articoli relativo alle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia.

Con il Trattato si intese "eliminare ogni ragione di dissidio... esistente con l'addivenire ad una sistemazione... che, assicurando alla S. Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo, consenta alla S. Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la " questione romana" " ecc.; mentre, d'altra parte, "dovendosi, per assicurare alla S. Sede l'assoluta e visibile indipendenza, garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale" si ravvisava "la necessità di costituire la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla S. Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana" (preambolo). Con tale ultima dichiarazione si dava solenne conferma del principio sempre affermato, prima e dopo il 1870 dai sommi pontefici, essere inconcepibile l'esercizio libero della missione anche spirituale della S. Sede senza una sia pur minima base territoriale.

Al raggiungimento di tale scopo, non essendo da sola sufficiente la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, si provvedeva inoltre a costituire una speciale situazione giuridica, nell'ordinamento italiano, per gli organi
e le istituzioni centrali della Chiesa; mentre, d'altra parte, con la convenzione finanziaria costituente l'allegato IV del Trattato, venivano liquidati i crediti della S. Sede verso l'Italia, con il versamento alla S. Sede di 750 milioni e la consegna di i miliardo di Consolidato italiano $5 \%$.

Il Trattato, all'art. 1, riafferma «il principio consacrato nell'art. $1^{\circ}$ dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato".

L'art. 2 contiene il riconoscimento, da parte italiana, della "sovranità della S. Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura».

L'art. 3 riconosce "alla S. Sede la piena proprietà, l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com'è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano"; mentre l'art. 4 stabilisce che nella Città stessa "non possa esplicarsi alcuna ingerenza da parte del governo
italiano e che non vi sia altra autorità che quella della S. Sede».

Per l'art. 8, "l'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re" (ora del Presidente della Repubblica, artt. 276-77 Cod. Pen.). Inoltre "le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re" (ora dal Presidente della Repubblica, art. 278 Cod. Pen.).

La particolare situazione giuridica di organi, persone e cose relative alla suprema direzione della Chiesa è delineata, nei suoi tratti fondamentali, negli artt. 9, 10, 11 del Trattato. In essi è stabilito (art. 9) che "sono soggette alla sovranità della S. Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano "; che (art. 10) "i dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione personale (mentre uguale trattamento è previsto per altri funzionari di ruolo della S. Sede) s; che (art. 11) "gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili".

Per l'art. 12 "l'Italia riconosce alla S. Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale»; mentre all'art. 19 è stabilito che "i diplomatici e gli inviati della S. Sede, i diplomatici e gli inviati dei governi esteri presso la S. Sede e i dignitari della Chiesa provenienti dall'estero diretti alla Città del Vaticano... potranno... accedere alla medesima attraverso il territorio italiano" (cf. legazione, diritto di, compo diplomatico; CORRERI DIPLOMATICI; AGENTE DIPLOMATICO).

Negli artt. 13-16 è riconosciuta la proprietà, l'immunità e l'esenzione da espropriazioni e da tributi di determinati immobili appartenenti alla S. Sede. Da parte sua, quest'ultima, conforme al disposto dell'art. 18, manterrà "visibili agli studiosi ed ai visitatori... i tesori d'arte e di

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scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense».

Per quanto ció risulti implicito e dal preambolo e dal contenuto del Trattato, l'ultimo comma dell'art. 26 (cf. anche art. 45 comma 2 del Concordato) dichiara espressamente abrogata la legge 13 maggio 1871, n. 214 (legge delle guarentigie [v.]) e "qualunque altra disposizione contraria al... Trattato».

Il Concordato, che accompagna il Trattato, regola "le condizioni della religione e della Chiesa in Italia».

Pur rimandando, per l'esame di queste condizioni, ad altro esponente (italia, IV), va qui osservato che esse sono basate sui seguenti principi fondamentali : I) assicurazione, da parte dell'Italia, del "libero esercizio del potere spirituale", del "libero e pubblico esercizio del culto, nonché della... giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del... Concordato" (art. 1); 2) determinazione di forme di particolare favore per persone ed enti ecclesiastici (artt. 3-4, 6-8, 29 h comma 1, 30 comma 3); 3) rilevanza, nel diritto italiano, di norme e rapporti dell'ordinamento della Chiesa, specialmente in ordine al matrimonio (v. matrimonio, IV, II) e all'insegnamento. Tutte queste norme concorrono, nel loro complesso, ad orientare l'ordinamento italiano se non in senso confessionale strettamente inteso, a considerare rivestita di particolare prestigio la posizione della religione e della Chiesa cattolica.

Qualche osservazione è necessaria sull'indole dei documenti e sul loro valore. Essi costituiscono, anzitutto, una soluzione fondata su un accordo bilaterale, conforme a quanto era stato sempre richiesto dalla S. Sede; ed in ció si oppongono alla disciplina unilateralmente statuita con la legge delle guarentigie. Ma va notato altresi che tale soluzione è stata raggiunta indipendentemente dall'intervento di qualsiasi altro soggetto di diritto internazionale; e ciò in contrasto con i progetti, più volte avanzati, che prevedevano appunto la partecipazione di altri stati alla conclusione dell'accordo, al fine di assicurare a questo una maggiore stabilità.

I protocolli, Trattato e Concordato, debbono considerarsi atti aventi rilevanza nell'ordinamento internazionale; per quanto riguarda il primo non v'è dubbia che esso sia un vero e proprio trattato internazionale, stipulato fra lo Stato italiano e la S. Sede, quale organo supremo della Chiesa cattolica, avente già nel tempo precedente alla stipulazione la personalità internazionale. Per quanto attiene particolarmente al Concordato, la dottrina più autorevole ritiene senz'altro la sua natura di atto internazionale (v. concordato). Va osservato, inoltre, che anch'esso fu stipulato dalla S. Sede quale organo supremo della Chiesa cattolica (con la stessa veste, quindi, assunta nel Trattato) e non già, come sostenuto da alcuni, quale rappresentante di una ipotetica chiesa nazionale italiana.

Un problema di alta importanza è quello relativo
![img-2.jpeg](img-2.jpeg)
(1st. G. Felici)
Patti Lateranensi - Le firme del card. P. Gasparri e di B. Mussolini e i sigilli apposti ai P. L. (11 febbr. 1929).
![img-3.jpeg](img-3.jpeg)
(1st. G. Felici)
Patti Lateranensi - Firma di Pio XI e sigillo in calce all'atto di ratifica dei P. L. ( 30 maggio 1929).
al rapporto nel quale si trovano tra loro i protocolli lateranensi; se, cioè, essi siano l'uno dall'altro indipendenti o se costituiscano invece un tutto unico, si che la inosservanza o la denuncia di uno di essi (in pratica il problema si pone per il Concordato) comporti come conseguenza l'estinzione dell'altro.

Senza dar rilievo a manifestazioni precedenti alla conclusione dei P. L., e limitando l'esame a questi e a dichiarazioni ufficiali contemporanee o posteriori, si può osservare anzitutto come nel preambolo stesso del Trattato sia detto che "la S. Sede ha proposto che il Trattato... fosse accompagnato, come necessario complemento, da un concordato, ecc. ". Nell'art. 26 del Trattato stesso si parla poi degli "accordi i quali sono oggi sottoscritti". La connessione dei due protocolli è dimostrata altresi dai discorsi del pontefice Pio XI dell' II e 13 febbr. 1929 e specialmente dal chirografo pontificio 30 maggio stesso anno (AAS, 21 [1929], p. 297 sgg.) in cui si afferma che "Trattato e Concordato, secondo la lettera e lo spirito loro, come anche secondo le orali e scritte esplicite intelligenze, sono l'uno complemento necessario dell'altro e l'uno dall'altro inseparabile ed inscindibile. Ne viene che simul stobunt oppure simul cadent" (loc. cit., p. 305). Da parte italiana, a tali solenni dichiarazioni fanno riscontro quelle contenute nella relazione del Capo del governo e del Ministro guardasigilli al disegno di legge per l'esecuzione degli accordi e secondo le quali «il Concordato è il logico e necessario sviluppo" (del Trattato); nonché "Il Concordato integra e completa il Trattato".

Oltre alla già ricordata legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale i P. L. furono resi esecutivi in Italia, si provvide alla emanazione di altre disposizioni per dare esecuzione alle norme pattizie; fra esse le più importanti, tutte relative a materie oggetto del Concordato, sono: la legge 27 maggio 1929, n. 847, sul riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico; la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patri-

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moni destinati a fini di culto; e il regolamento relativo, approvato con R. D. 2 dic. 1929, n. 2262 e modificato con R. D. 26 sett. 1935, n. 2032.

Bibl.: fondamentale V. Del Giudice, La Questione romana e i rapporti fra Stato e Chiesa fino alla Conciliazione, Roma 1947, con amplissime indicazioni bibliografiche. Il marchese F. Pacelli ha lasciato un diario tuttora inedito relativo allo svolgimento delle trattative. Cf. inoltre, oltre alla bibliografia delle voci richiamate nel testo, V. E. Orlando, Nessi storici e giuridici fra gli Accordi Lateranensi e l'ordinamento anteriore, in Studi Sraduta, II, Firenze 1936, p. 209 sgg . ; S. Indelicato, L'inscindibilità dei P. L., in Rassegna di morale e diritto, 3 (1937), p. 37 sgg.; L. Salvatorelli, La politica della S. Sede dopo la guerra, Milano1937; A. C. Jemolo, La Questione romana, ivi 1938; C. A. Biggini, Storia inedita della Conciliazione, Milano 1942. Rodolfo Danieli

PATTO DI FAMIGLIA. - E l'alleanza politica stretta tra le dinastie appartenenti alla famiglia dei Borboni, regnanti nel sec. xviri in Francia, Spagna, Napoli e Parma. Tale legame era già stato auspicato per Francia e Spagna fin dal principio del secolo da Luigi XIV, ottenendo da Carlo II d'Asburgo il testamento a favore del nipote Filippo.

Il primo atto diplomatico di questa politica fu il patto stipulato il 28 ott. 1743 a Fontainebleau tra i due re Luigi XV e Filippo V, con la mira di procurare alla Francia, in lotta con gli Asburgo d'Austria, l'appoggio delle armi spagnole; a tale fine da parte francese si fecero molte promesse: conquista della Lombardia, unendovi un principato per Filippo di Borbone figlio di Filippo V; garanzia per l'altro figlio Carlo del possesso del Regno di Napoli e Sicilia; riconquista dei due possessi inglesi di Gibilterra e di Minorca da restituirsi alla Spagna; questa verrebbe prosciolta alla pace dalle servitù commerciali assunte nel 1719 verso l'Inghilterra nell'America. L'Inghilterra però cercò di far naufragare il p. di f. con una pace separata con il governo di Madrid. Alla Pace di Aquisgrana del 1748, dopo trattative in cui fu Luigi XV a tentar di eludere gli impegni di Fontainebleau, fu stabilito che Filippo di Borbone avrebbe i domini farnesiani di Parma, Piacenza e Guastalla con il diritto di successione al fratello a Napoli; la situazione politica ed economica della Spagna rimase inalterata. Il p. di f. fu conservato, ma senza efficacia; durante la guerra dei Sette anni la Spagna rimase in disparte. Solo nel 1761 lo Choiseul, ministro di Luigi XV, riuscì a rinnovare con il nuovo re Carlo III, assistito dal Grimaldi, un nuovo patto che comprese le quattro dinastie borboniche. Il Grimaldi acconsentì perché la Spagna non rimanesse isolata ed esposta all'offensiva militare ed economica inglese. La conclusione del Patto ( 15 ag. 1761) fu la rottura delle trattative anglo-francesi e la ripresa delle ostilità: il 3 genn. 1762 fu dichiarata la guerra da parte del governo di Madrid a quello di Londra. La guerra si chiuse però con la Pace di Parigi del ro febbr. 1763 : la Spagna perdette la Florida ed ebbe in cambio dalla Francia la Luisiana; l'Inghilterra abbandonò i diritti di monopolio nell'Impero coloniale spagnolo.

Il p. di f. continuò a dominare la politica estera francese e spagnola, ritenuta una necessità di fronte all'espansione inglese: lo Choiseul calcolava di giungere attraverso il Patto all'unione economica delle due nazioni, al rinnovamento della Spagna, allo sviluppo delle esportazioni francesi nelle colonie spagnole. L'Inghilterra vedeva nel Patto il pericolo dell'unione del più grande paese coloniale con il paese più pronto ad uno sviluppo industriale; mentre sul continente l'alleanza francoaustriaca garantiva la pace e rendeva impossibile all'Inghilterra il trovare alleati contro le due potenze nemiche. Il p. di f. d'altra parte garantiva le due case borboniche di Napoli e di Parma contro ogni ostilità autriaca ed inglese. Il p. di f. funzionò anche nella lotta tra l'Inghilterra e le colonie ribelli d'America: il governo di Versailles, dopo l'alleanza stipulata il 6 febbr. 1778 con le colonie inglesi, si trascino dietro quello di Madrid, che il 12 apr. 1779 stipulò la Convenzione di Aranjuez nella speranza di riavere Gibilterra, Minorca e la Florida.

Il Trattato di Versailles del 1783 segnó il fallimento delle aspirazioni franco-spagnole, però il p. di f. sopravv-
![img-4.jpeg](img-4.jpeg)
(1st. Enc. Catt.)
Patti Lateranensi - Medaglio annuale disegnata dal Mistruzzi con il ricordo della Conciliazione.
visse; ancora nel maggio 1790, di fronte alle minacce inglesi, la Spagna invocò l'aiuto della Francia in nome del patto. L'Assemblea costituente, il 26 ag. 1792, dichiarò senza valore la vecchia alleanza dinastica, pur dicendosi pronta a rinnovar l'alleanza con la Spagna.

Bial.: A. de Broglie, Le secret du roi, Parigi 1878; A. Sou-lange-Bodin, La diplomatie de Louis XV et le pacte de famille, ivi 1894; R. Waddington, Louis XV et le renversement des alliances, ivi 1896; C. De Bourguet, Le duc de Choiseul et l'alliance espagnole, ivi 1906; H. Bedarala, Les premiers Bourbons de Porme et d'Espagne, ivi 1928; id., Purno dans la politique française ou XVIII siecle, ivi 1930; V. Palacio Atard, El tercer pacto de familia, Madrid 1943; F. Moret, La psipondéceance anglaise, Parigi 1949, passim. Francesco Cognasso

PAUGAPALEA (Pocapaglia). - Decretista; nulla si sa della sua vita. Si ritiene comunemente che egli fosse immaco, non si sa se fosse professore a Bologna e collaboratore o soltanto discepolo di Graziano; qualche autore lo dice vescovo. La sua origine è assolutamente sconosciuta.

Lo si ricorda nel diritto canonico come primo glossatore del Decretum di Graziano e paleae furono dette le sue interpretazioni e annotazioni. Sopravvivendo al maestro, fu il caposcuola dei decretisti (v.). Rioni in una Summa la sua opera di glossatore (ca. 1140-48; 1143-44 secondo altri). Scrisse anche alcune bistoriae, cioè illustrazioni di passi della S. Scrittura riferiti già nel Decretum o proposti come esempi. Pur nell'incertezza di dati concreti, le paleae permettono di annoverarlo fra i migliori interpreti del Decretum.

Bial.: A. Mocci, Documenti ined. sul canonista P., in Atti Accad. ai scienze di Torino, 40 (1905), p. 316 sgg., A. van Hove, Prolggomena, $2^{\circ}$ ed., Malines-Roma 1945, pp. 427, 433, 441.

PauliC Zamboni
PAULICIANI. - Eresia di carattere dualistico-gnostico, nell'Impero bizantino. Il nome p. è stato dato alla setta dagli avversari, o per un loro supposto nesso con le dottrine di Paolo di Samosata (come tende a dimostrare il Comybearc), o secondo uno dei loro primi capi, un armeno di nome Paolo, o poiché la setta ostentò un particolare entusiasmo per l'apostolo Paolo, mentre vennero da essa respinti gli scritti di Pietro.

Furono chiamati anche neo-manichei poiché il loro dualismo rigoroso doveva ricordare le analoghe concezioni manichee (e marcionite); i p. stessi protestarono vivamente contro l'asserzione di una tale dipendenza e furono sempre pronti ad anatematizzare Mani. Occorre però tenere presente che la setta, come già i Messaliani (v.), non esitò a dissimulare e a rinnegare le proprie dottrine nei tempi della

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persecuzione. Essi stessi si chiamarono semplicemente "cristiani a, mentre riservarono il nome di a romei a ai cattolici.

L'origine della setta è oscura. Come suo fondatore viene considerato un certo Costantino (chiamato Silvano, secondo l'uso dei p. di dare ai propri capi i nomi di collaboratori dell'apostolo Paolo), oriundo delle vicinanze di Samosata e che propagò le sue idee verso la metà del sec. vir a Kibossa, nelle regioni dell'Armenia, mentre altri capi agivano nella Licanria e nella Frigia. Dopo la morte di Costantino (lapidato dopo 37 anni di governo) gravi discordie interne agitarono la setta per parecchi decenni. L'atteggiamento dell'autorità imperiale verso la setta fu oscillante. Qualche imperatore, particolarmente Niceforo I (802-11), si era mostrato non sfavorevole ai p., che si erano rivelati buoni soldati e che perciò furono arruolati nell'esercito imperiale e trasferiti nelle regioni minacciate dalla pressione bulgara, nella capitale o nella Tracia. Ma sotto l'imperatore Michele (811-13) riprese la decisa repressione della setta, continuata da Leone V (813-20) e con particolare severità eseguita sotto Teodora (842-56). Una grande parte dei p. si rifugiò allora in territorio persiano, donde commisero ogni sorte di vessazioni contro le province limitrofe bizantine finché furono definitivamente sconfitti dall'imperatore Emilio I (871). Fozio si gloria, nella sua enciclica dell'a. 866 , di aver ricondotto molti p. della capitale all'ortodossia. Nella Tracia i p. sembrano avere sopravvissuto nei bogomili (v.), nell'Armenia nel movimento dei thondraci (prima metà del sec. 12), I p. ritenevano di formare la vera chiesa cattolica; la loro dottrina fondamentale sta nella netta distinzione tra il Creatore e Signore di questo mondo ed il Dio celeste, autore degli spiriti. Essi negeño, conseguentemente, la Incarnazione; Cristo è, secondo essi, un angelo da Dio chiamato Figlio e mandato al genere umano; pertanto respingono il Vecchio Testamento, i Sacramenti (il vero Battesimo si dovrebbe trovare nelle parole di Cristo, ed esse sole sarebbero anche la vera cena preparata dal Signore), come respingono anche la gerarchia ecclesiastica e il monachismo; invece della Croce e delle immagini sacre si deve venerare il Vangelo poiché contiene le parole di Cristo; i p. pretesero, insomma, di rappresentare un cristianesimo più puro e più spirituale. Simili movimenti si sono manifestati nell'Armenia fino ai tempi recenti.

Dini.: Petrus Siculus, Hist. haeresens Manichararum qui et Pauliciani: PG 104, 1239-1304; id., Sermones contra Paulis., ibid., coll. 1309-49; Euthymius Zigabcnus, Panaglia dogmatica, tit. 24 : PG 130, 1189-1243; Karapet Ter-Martischian, Die Paulicianer im byzantinis. Kaiserreich u. verwandte hetzerische Erscheinungen in Armenien, Lipsia 1803 (ivi anche le fonti armene); Fr. Convivace, The Key of Truth. Manual of the Paulician Church of Armenia, Oxford 1898; V. N. Sharenkoff, A study of Manicharism in Bulgaria, Nuova York 1927; G. Cront, La lutte contre l'héresie en Orient jusqu'au $I N^{\circ}$ siècle, Parigi 1923; V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. I. fasc. 11, Les regestes de 713 d 1043, Kadi-Kōo (Calcedonia) 1936; E. Gregoire, Les Paulicians et l'iconocisane, in Mélanges Cumani, Bruxelles 1936, pp. 723-30. Agostino Mayer

PAULOWICH-LUCICH, Stefano. - Vescovo, n. a Macarsca (Spalato) il 7 ag. 1790 , m. a Cattaro il 28 febbr. 1853. Inviato a completare i suoi studi nel Seminario di Padova, vi fu ordinato sacerdote nel 1814. Dal 1815 al 1823 visse a Spalato, svolgendovi ministero pastorale e attività didattica, per essere quindi ammesso all'Istituto di sublime educazione ecclesiastica a Vienna, fondato dall'abate Frint, parroco di corte, al fine di perfezionare nella sacra teologia i migliori sacerdoti dell'Impero absburgico.

L'anno successivo ebbe l'incarico dell'assistenza religiosa ai prigionieri politici italiani dello Spielberg e durò in tale missione per lo spazio di quattro anni, attraverso dieci successivi soggiorni a Brno. Prevalsero forse sul P. in quest'ufficio preoccupazioni politiche e nazionaliste e pur non sussistendo la gratuita accusa di aver infranto il segreto della confessione, sono certo da deplorare lo scorso tutto del P. coi detenuti, le indagini più poliziesche che sacerdotali, l'interferenza con le autorità politiche e carcerarie, i consigli di severità rivolti all'Imperatore anche
quando il sovrano era disposto a clemenza : il che risulta, oltre che dalle accuse mossegli da vari prigionieri nelle loro memorie (Pellico, Maroncelli, Pallavicino, Confalonieri e specialmente Andryane), anche dai documenti ufficiali degli Archivi di Moravia.

Cappellano sulico nel 1825 , fu nel 1827 nominato da Francesco I vescovo di Cattaro, secondo il diritto allora vigente, e confermato da Leone XII il 28 genn. 1828. Il P. prese possesso della sua diocesi nell'autunno successivo, ma nel 1833 , in seguito ad una rigorosa inchiesta condotta dal nunzio a Vienna, Gregorio XVI ne ordinò la rimozione, perché il P. si dimostrava troppo ligio alle autorità civili, con grave pregiudizio dei diritti della Chiesa. A fatica Francesco I ottenne che al P. venisse risparmiata una misura così grave e che la S. Sede si accontentasse di accettarne le dimissioni.

Bim.: V. Brunelli, Mons. S. P.-L.. in Riv. Dalmatica, 2 (1902, v); le citate memorie autobiografiche dei prigionieri dello Spielberg e in partic. le Mie prigioni di S. Pellico a cura di D. Chiattone, Saluzzo 1907, pp. 400-406; D. Scioscioli, Il dramma del Rinascimento sulle vie dell'esilio, II, 1, Roma 1941, pp. 210-11; documenti ufficiali inediti presso il Comitato naz. di studi spielberghiani. Renzo U. Montini

PAULSEN, Friedrich. - Filosofo, n. a Langenborn (Slesia orientale) il 16 luglio 1846, m. a Stoglitz (Berlino) il 14 ag. 1908. Iniziò in Erlangen gli studi di teologia che lasciò nel 1867 per iscriversi alla Facoltà filosofica di Berlino, dove ebbe maestro il Trendelenburg. Insegnò a Berlino dal 1878.

Opere principali : Einleitung in d. Philos. (Berlino 1892; trad. it. di L. Gentilini, Torino 1911); I. Kant (Stoccarda 1892; trad. it. di R.-A. Sesta, Palermo 1914); System der Ethik (2 voll., Berlino 1896); Philosophie militans gegen Klericalismus und Naturalismus (ivi 1901; trad. it. di L. Guglielminotti, Torino 1907).

Merito principale del P. è di aver diffuso il pensiero di Kant, da intendersi non solo come il distruttore delle precedenti ideologie, ma anche come il difensore dei diritti della metafisica, in quanto lo sforzo verso il trascendente è generato dall'insufficienza della scienza empirica ed è l'anima della filosofia : se la filosofia non fosse anche una fede, una tendenza alla sfera che sta oltre la cognizione pura, si ridurrebbe ad essere una semplice scienza o un complesso di scienze (cf. Einleitung .... trad., it., pp. 1-36; F. Tocco [v. bibl.], p. 455).

Il P., che aderì al libero pensiero, ha parole amare contro la tradizione religiosa che prende alla lettera la narrazione biblica, ma, come lo Hegel, finisce per intendere la religione come espressione simbolica di quanto la filosofia insegna speculativamente (Gegen Klericalismus, ecc., pp. 81-91). La Chiesa cattolica è criticata come retrix e conservatrice, incapace di comprendere lo sviluppo del mondo moderno.

Bim.: F. De Sorio, Saggi filosofici, Torino 1896, pp. 323-313; F. Tocco, La filosofia di F. P., in Nuova ontologia, 150 (1896), pp. 429-438; F. P., An Autobiography, trad. e edizione di Th. Lorenz, Nuova York 1938; Th. Lorentz, An untramneled mind: F. P., in The American scholar, 4 (1945), pp. 160-74: altre indicazioni in W. Ziegenfuss, Philosophen-Lexikon, II, Berlino 1930, pp. 253-57. Enzo Maccagnolo

PAULUS, Nikolaus. - Teologo, n. a Krautergersheim (Alsazia) il 6 nov. 1853, m. a Monaco il 23 genn. 1930. Studiò a Strasburgo e nel 1878 fu ordinato sacerdote. Ritiraiosi a Monaco ( 1885 ) dopo un periodo di ministero, si dedicò tutto agli studi, laureandosi in teologia nel 1896. Approfondi il problema delle indulgenze, smontando, sulla base di fonti per lo più inedite, inesattezze, dicerie e falsità tramandate in scritti di protestanti e di cattolici.

Delle sue opere son particolarmente degne di nota: 7. Tetzel, der Ablassprediger (Magonza 1899) : vita e dottrina sulle indulgenze del famoso contemporaneo di Lutero; Die deutschen Dominikaner im Kumpfe gegen Luther, 1518-63 (Friburgo in Br. 1903); Hexenwahn u. Hexenprozess vornehmlich im 16. Jahrhondert (ivi 1910) : studio sul comportamento dei riformatori e dei cattolici riparado alle streghe; Protestantismus u. Toleranz im 16. Jahrhun-

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dert (ivi 1911): la tolleranza religiosa è frutto non delle teorie protestanti, ma delle circostanze createsi in seguito alla scissione, favorita dall'ambiente culturale del Rinascimento e maturata pienamente al tempo della Rivoluzione Francese. Particolare importanza ebbero gli studi che il P. pubblicò man mano sulla natura e la storia delle indulgenze a cominciare da: Der Ablass für Verstorbene (in Zeitschr. für kathol. Theol., 24 [1900], pp. 1-36, 249-66), in cui dimostra che nel 1457 fu concessa per la prima volta la facoltà di applicare l'indulgenza per i defunti; Die Ablüsse der Kreuzwegandacht (in Theologie u. Glaube, 5 [1913], pp. 1-15): contesta l'autenticità di alcune indulgenze concesse a pellegrini di luoghi santi; Zum Verstündnis eigentümlicher Ablassurkunden (in Histor. Jahrbuch, 34 [1913], pp. 293-327): con l'indulgenza i papi non intendono rimettere la colpa, ma solo la pena dovutale; Der erste Jubiläumsablass (in Theol. u. Glaube, 5 [1913], pp. 461-74); Das Jubilium vom Jahre 1350 (ibid., pp. 332-41); Vollkommene Ablüsse auf Grund des sogenannten Beichtbriefes (ibid., pp. 724-38): dalle cosiddette confessionalia o litterae indulgentiales, e dall'assoluzione a culpa et a poena del confessore, dotato di facoltà di applicare l'indulgenza plenaria, può essere sorta l'opinione che, anche fuori del Sacramento, l'applicazione dell'indulgenza rimette la pena e la colpa; Die Anfänge des Sterbesablasses (ibid., 6 [1914], pp. 8-25): storia dell'indulgenza in articulo mortis; queste parziali ricerche hanno il coronamento nella Geschichte des Ablasses im Mittelalter ( 3 voll., Paderborn 1922-23): storia completa di questo importante capitolo della teologia cattolica.

Bim.: recension delle opere: L. Pfleger, N. P., in Historisches Jahrbuch, 30 (1932), pp. 204-26; H. Bissemann, N. P. ein Meister des inneren Lebens, in Zeitschr. f. Ausee u. Mystik, 6 (1931), pp. 193-219; P. Pfleger, N. P., ein Priester u. Gelehrtenleben (1853-1930), Kevelser 1931: id., v. v. in LThK, VIII, col. 51 .

Vito Zollini
PAUMANN, CONRAD. - Compositore ed esecutore di musica organistica, n. ca. il 1410 a Norimberga, m. a Monaco il 24 genn. 1473. Cieco dalla nascita, fu organista di S. Sebaldo in Norimberga verso il 1446; nel 1467 si stabilí a Monaco come organista del duca Albrecht III. Era anche valente suonatore di liuto, flauto ed altri strumenti.

La sua opera principale è il trattato Fundamentum organisandi magistri Conradi Paumanni Ceci de Nuerenberga anno 1452 (Wernigerode, Bibl. del princ. Stolberg, ma. Zb 14) contenente preludi ed altri pezzi per organo suoi e di altri autori; stampato in facsimile da K. Ameln nel 1925; trascrizioni uscirono nel 1867, a cura di F. W. Arnold e H. Bellermann, e nel 1926 a cura di Ameln ed Escher-Lott. Il trattato è tra i più antichi esempi della letteratura organistica tedesca e, con l'opera di Ad. Ileborg von Stendal (1448), uno dei capisaldi della notazione strumentale di quel periodo. Vi si trovano preziose indicazioni per le alterazioni cromatiche, per i segni di abbellimento (mordente, ecc.), per i valori metrici delle lettere (la notazione alfabetica era riservata per la mano sinistra, mentre le note figurate erano per la mano destra), che costituivano parte vitale della intavolatura tedesca per organo. Sebastiano Virdung (1511) e Martin Agricola (1529) considerano P. inventore della intavolatura tedesca per liuto.

Bim.: H. Abele, Erinnerungen an einen grossen Münchener Tonmeister, Monaco 1910; J. Wolf, Handbuch der Hunstionskunde, II, Lipsia 1919, pp. 13-18, 38, 449; A. Schnorr, Der Busheimer Orgelbuch, in Zeitschr. für Musikwissenschaft, 4 (19211922), pp. 1-10; A. Schering, Grack. der Musik in Beispielen, Lipsia 1927; G. Kinsky, Storia della musica attraverso l'immagine, Milano 1930, p. 74, figg. 1, 3; W. Apel, The notation of polyphonic music, Cambridge, Mass. 1940, pp. 44-47; Luisa Cervolli.

PAUPERISMO. - Fenomeno di natura sociale per il quale in un determinato periodo storico e in un determinato territorio una parte della popolazione viene a trovarsi in modo generale e continuato in condizioni economiche tali da rendere ad essa estremamente difficile il soddisfacimento dei più elementari bisogni.

Una certa estensione del fenomeno e la sua con-
tinuità contraddistinguono, quindi, il p. dalla semplice povertà (v.) o, meglio, contraddistinguono la diversa visuale con la quale il fenomeno della carenza dei beni di fronte ai bisogni viene considerato.
I. P. permanente e temporaneo. - Benché, infatti, il p. sia fenomeno che, sia pur limitato, è sempre sussistito in ogni tipo di società e che indubbiamente non sparirà nemmeno nel futuro, quando però esso storicamente ha colpito una determinata società, ha inciso su larga parte della popolazione e per un periodo più o meno lungo, ma comunque continuativo. Precisato questo, è possibile distinguere due forme di p.: l'una a carattere permanente e l'altra a carattere temporaneo. Il p. permanente è il fenomeno per il quale in ogni tempo e in ogni società, quindi anche in quelle economicamente più evolute, è sempre esistito, come ancora sussiste, un numero più o meno elevato di individui viventi in condizioni di indigenaa; e ciò in dipendenza del fatto che nessuna società umana, per perfetta che sia, giungerà mai ad eliminare tutte le circostanze che possono far cadere un individuo in condizioni di miseria. Malattie, disgrazie, rovesci finanziari, ecc., uniti ad altre circostanze per le quali l'intervento mitigatore della società diviene difficile addirittura nullo, costituiscono situazioni di fatto che non potranno mai mancare e che, anche se apparentemente isolate e indipendenti, determinano, nell'ambito di una massa di milioni di individui, un fenomeno continuativo di natura preoccupante. Naturalmente, se il p. permanente può assumere forme che si possono chiamare normali, soprattutto perché di portata limitata, esso assume, in determinati paesi, carattere bene diverso. Ciò in dipendenza soprattutto di situazioni particolarmente sfavorevoli presentate dall'ambiente fisico ed economico del paese stesso, nonché del grado di capacità, da parte dei suoi abitanti, di superare le resistenze che l'ambiente stesso presenta. Così un territorio che si presenti scarso di risorse naturali e però abbondante di popolazione sarà indubbiamente un paese caratterizzato dalla esistenza di un grave p. permanente. Così ancora, un paese nel quale pregiudizi di casta o di classe hanno determinato profonde scissioni fra la società, vede necessariamente sorgere, nell'ambito delle caste o classi cosiddette inferiori, paurosi fenomeni di p.
P. temporaneo è, invece, quello determinato da eventi o fenomeni a carattere eccezionale e straordinario e che, come tale, permane normalmente fino a quando durano gli effetti di tali eventi o fenomeni, sia che tali effetti si esauriscano di per sé, sia che essi vengano eliminati da interventi esterni. Tali sono, p. es., le guerre, le crisi economiche, i cataclismi naturali (inondazioni, terremoti, ecc.) distruttori di ogni sorta di beni. Così è facile che, a causa delle crisi economiche le quali si ripetono, come ormai è stato accertato, con una determinata frequenza ciclica, si determinî un p. permanente che, a sua volta, può essere accentuato dalle conseguenze di una guerra (si veda, p. es., il periodo compreso fra le due guerre mondiali). Così pure là dove determinati cataclismi naturali si ripetano con una notevole frequenza (come, p. es., le inondazioni e le pestilenze in alcuni paesi orientali), è chiaro che il p., anche se originariamente di natura temporanea, si trasforma in p. permanente.

Permanente o temporaneo, il p. è fenomeno gravido di notevoli conseguenze. Anzitutto esso determina a lungo andare un peggioramento dello stato fisico delle varie categorie colpite, il quale a sua volta provoca una diminuzione delle facoltà intellettuali, nonché frequenti squilibri sul piano morale, per cui, in definitiva, si ha una flessione generale della personalità umana.
II. Intravvierto dello Stato. - Gravi sono poi le conseguenze nei confronti della società. Questa, infatti, vede accrescersi il numero di coloro che vengono a trovarsi sempre meno atti a contribuire alla vita economica, politica e sociale del paese, e turbano la tranquillità interna del paese stesso con il divenire facile preda e massa di manovra di correnti ideologiche e politiche estremiste e sovvertitrici del-

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e di non essere? Quali i rapporti tra il mondo sensibile e il mondo ideale? Attorno al Fedone e alla Repubblica si concentra la risposta metessica ( $\mu \varepsilon \dot{\alpha} \delta \varepsilon \zeta \iota \varsigma=$ "partecipazione" [v.], Phonè, 100 c , 101 c ; Cono., 211 b; Resp., $\mathrm{V}, 476 \mathrm{~d}, 478 \mathrm{e}$ ) per cui il sensibile è un'apparenza (fenomeno) dell'essere che quasi degrada, dalla sua pienezza risplendente, in ombra e nulla. Nei dialoghi dell'ultimo periodo, del Sofista in poi, prevale la risposta mimetica ( $\mu \dot{\eta} \mu \varepsilon \rho \iota \varsigma=$ "imitazione", v. MIMENS) per la quale il divenire ha una consistenza propria, risultando dalla schermatizzazione ideale di un sostrato informe della generatnune (Soph., 265 a-b; Tim., 52 a-b). Si definisce negli stessi dialoghi la dottrina del Demiurgo, per la necessità di stabilire il principio attivo di quest'opera plasmatrice e ordinatrice; e, insieme, si definisce il concetto dell'altro principio a cui gli esemplari eterni impongono la loro forma, per generare il cosmo fisico, e il principio è variamente denominato "infinito", "causa stranta", "concausa del divenire", "l'altro", "luogo", "sede", "spazio" ( $\kappa \omega \dot{\alpha} \rho \alpha$ ).

Il duplice orientamento metessico o mimetico, nel definire i rapporti tra le idee e il divenire, influisce notevolmente su tutti gli altri problemi che, nello sviluppo dei dialoghi, s'intrecciano con quello ontologico e cosmologico. Così, quanto al problema morale (v. ETICA), alla disposizione metessica corrisponde un'accentuata nota ascetica dello spirito platonico, per l'aspirazione dell'anima a liberarsi dalla "prigione" del corpo e conquistare la sua purezza nel mondo delle essenze, a cui è affine. "Non stupirti che quelli i quali sono arrivati (alla contemplazione delle idee) non vogliano attendere alle faccende umane, ma le anime loro tendano sempre a stare in alto" (Resp., VII, 517 c ). Invece, nella fase mimetica, prende consistenza una nota naturalistica e nel Filebo, p. es., prevale l'apprezzamento favorevole per una vita mista, in cui ai piaceri puri della mente siano aggiunti quelli della sensibilità, purché tutto sia commisurato saggiamente, secondo un ritmo di equilibrio e di bellezza (Phil., 65 a) : è il preludio della "felicità di Aristotele. Il problema morale non è mai tralasciato da P., nemmeno nei dialoghi dell'ultimo periodo; però si nota che nei primi dialoghi, i più vicini a Socrate, egli applica alla dinamica della vita morale tutto quell'interesse che negli ultimi dialoghi è prevalentemente dedicato allo studio della dinamica delle idee e della dinamica cosmica. Il razionalismo morale di Socrate, quale tendenza a ridurre il problema della condotta a un problema di sapere, è la prima difficoltà su cui si esercita lo spirito critico di P., orientato verso una concezione della virtù che lasci campo anche all'esplicazione delle potenze inferiori dell'anima. Cosi, mentre Socrate gli trasmetteva in eredità la dottrina che riduce tutto le virtù a sapere ("disse che la giustizia e tutte le altre virtù non sono altro che sapere": Senof., Memor., III, 9, 4), P., dopo aver messo in luce nei primi dialoghi negativi tutte le aporie di questa posizione, giunse nella Repubblica ad articolare variamente la vita morale secondo le tre facoltà dell'anima, cioè quella con cui si impara ( $\lambda \alpha \gamma \iota \sigma \tau \iota \alpha \dot{\sigma} \boldsymbol{\eta}$ ), l'altra con cui si vuole ( $\vartheta \omega \mu \omega \zeta$ ) e la terza con cui si desiderano i piaceri della nutrizione, della generazione e simili ( $\varepsilon \pi \iota \vartheta \omega \mu i \alpha$ ), scoprendo in esse la radice delle virtù, cioè rispettivamente della sapienza ( $\sigma \omega \varphi i \alpha$ ), della fortezza ( $\dot{\alpha} \nu \delta \rho \varepsilon i \alpha$ ) e della temperanza ( $\sigma \omega \varphi \rho \omega \sigma \dot{\nu} \nu \eta$ ), riservando alla giustizia ( $\delta \iota \alpha \alpha \iota \sigma \sigma \dot{\nu} \nu \eta$ ) il compito di armonizzare le tre facoltà sotto l'impero della ragione. "Non si deve permettere che le facoltà dell'anima escano dalla propria competenza e si esplichino disordinatamente; ma ciascuno deve... accordare tra di loro le tre facoltà, quasi si trattasse delle note delle tre corde, alta, bassa e media e dei loro intervalli" (Resp., IV, 443 d). Da un punto di vista generale si può dire che P. nel primo periodo si è dedicato prevalentemente a creare una dialettica delle virtù, nell'ultimo e a creare una dialettica (v.) delle idee.

Il problema della educazione riceve il beneficio della dinamica morale, scoperta da P.: ché, mentre secondo il razionalismo morale di Socrate l'educazione si risolveva in semplice istruzione, cioè in trasmissione di sa-
pere ("chi sa il giusto è giusto": Gorg., 460 c ), la concezione della vita dell'anima, elaborata dallo scolaro, esige dall'educazione un'azione su tutte le energie dell'anima affinché collaborino al bene. La dottrina educativa del I. VII della Repubblica ( 518 c - 519 b) si può così riassumere: hanno torto coloro i quali sostengono che l'educazione abbia il potere d'intendere la scienza nell'anima che ne sia priva; hanno torto come chi pretendesse di dare la vista ai ciechi. Tutti hanno innata e perenne la capacità di vedere il bene, ma non tutti lo vedono, perché il loro sguardo è rivolto altrove e intento agli oggetti del vizio. Come l'occhio del corpo non può essere distolto dalle tenebre e guidato verso la luce, se tutta la persona non opera un rivolgimento ( $\tau \varepsilon \rho \iota \alpha \gamma \omega \gamma \eta$, 518 d ) verso la luce; così l'occhio dell'anima non guarda il bene, se l'anima tutta non si rivolge a questo, educando con l'abitudine e l'esercizio ( $\varepsilon \theta \varepsilon \sigma i$ т $\varepsilon$ xai $\dot{\alpha} \sigma \iota \sigma \eta \sigma \alpha \alpha \nu$, 518 e) le capacità inferiori, che non sono innate, ma acquisite. Il disegno educativo della Repubblica, che contempla un'ordinata applicazione alle varie discipline, dalla ginnastica alla matematica, nella formazione integrale del cittadino, è il corollario del principio elaborato da P. nello studio dell'anima umana.

Il problema estetico diversamente si atteggia sotto l'influenza della visione metessica e di quella mimetica: ché, dopo aver introdotto l'imitazione nell'ordine ontologico e cosmico, e aver definito con essa il ritmo secondo il quale la potenza del Demiurgo si dispiega nel mondo e nel mondo rifluisce di parte in parte, fino all'uomo, P. era anche indotto a