8 , ricostruita nel xv e xvi sec. e nel 1826 ; dove si trova la Cappella reale in stile bizantino, con le tombe dei primi regnanti di Polonia: Mieszko I e Boleslaw Chrobry, primo re di Polonia; la chiesa di S. Giovanni di Gerusalemme, dei Cavalieri di Malta fatti venire nel 1176; di S. Adalberto del sec. xili, ricostruita nel sec. xvi; di S. Martino del 1246, ricostruita nel xvi sec.; di S. Maria Maddalena del 1470. Il Seminario fu fondato nel 1572. La città di P. è una delle più antiche della Polonia. Vi è il Palazzo degli arcivescovi, del xv sec., ricostruito nel 1732. Tra i vescovi eminenti si ricordano: Wawrzyniec, m. nel 1127; A. Laskary z Gosławic, che partecipò al Concilio di Costanza, m. nel 1426; Uryel Górka, m. nel 1498; Jan VII Lubrański, fondatore del - Lubranschianum Athaeneum - nel 1520, m. nel 1520; P. Tomicki (1464-1536), poi vescovo di Cracovia, statista; A. Szoldrski ( $1583-1650$ ), prima vescovo di Kiev, in seguito di Przemyśl; A. Konarski, m. nel 1574; W. Goślicki, scrittore e oratore, m. nel 1607; A. Opaliński (1575-1623); S. Hozjusz (1673-1738), prima vescovo di Livonia, poi di Kamieniec; T. Gorzeński (1741-1825), primo arcivescovo di P. e Gnesna; L. Pzyyluski (1789-1865); il card. M. Halka Ledóchowski (v.). A Wysoczko nacque il p. Raffaele Chylinski (1694-1741) del quale è in corso il processo di canonizzazione.
Bibl.: Babel, I, p. 283; II, p. 219; III, p. 279; IV, p. 287; A. Theiner, Vetera monum. Poloniae et Lithuaniae, II, Roma 1860, p. 248; J. Dlugusa, Opera omnia, I, Cracovia 1863, pp. 479-513; II, ivi 1863, pp. 17, 42, 101-102, 138, 199-202; A. Bielowski, Monum. Poloniae Historica, I, Leopoli 1872, pp. 248, 259; II, ivi 1872, pp. 454-598; S. Orgelbranda, Enciclopedia Panzeedina, VI, pp. 241-42, 250; VII, p. 172; IX, pp. 168-69,
413: XI, p. 99; XII, p. 395; XIV, pp. 283, 525; J. Lins, GnesenPasen, in Cath. Enc., VI, pp. 590-92; J. Bellmann, Gnesen u. Pasen, in LThK, IV, coll. 552-54. Adam Macielinski
POSSESSIONE DIABOLICA: v. DEMONIACHE MANIFESTAZIONI.
POSSESSO. - E uno stato di fatto tutelato dalla legge - che ad esso annette particolari conseguenze giuridiche - per il quale un oggetto materiale o l'esercizio di un diritto è vincolato alla persona che ha l'intenzione di disporne.
I. Nozioni, divisioni, oggetto. - Gli elementi essenziali del p. sono : la relazione dell'oggetto con la persona in modo che essa possa disporne, e la volontà di ritenerlo. Il diritto romano esprimeva il primo con i termini : tenere, detinere, esse in possessione, possessio naturalis, possessio corporalis, possessio, possidere corpore; il secondo con i termini : animus, animus possidendi, affectus possidendi, animus rem sibi habendi; termini tuttora correntemente in uso presso i civilisti e i canonisti. La distinzione tra p. e proprietà (v.), per quanto non originaria, risale tuttavia a tempi remotissimi. Il p. è distinto anche dalla semplice detenzione che è tutelata dalla legge, ma non è accompagnata dalla volontà di disporre indipendentemente da altri. Dalla definizione data segue ancora che non è indispensabile al p. che la persona abbia presso di sé o a completa autonoma dipendenza la cosa; egli può continuare a possedere anche se l'oggetto venga tenuto da terzi in suo nome. Ciò invece non può aver luogo per il secondo elemento, ossia per l'animus, in quanto l'intenzione non può essere surrogata da intenzioni o volontà altrui. Pertanto, ciò che in concreto determina in modo assoluto la differenza tra possessore e semplice detentore, e conseguentemente quella tra p. e detenzione, è appunto l'animus, che deve in ogni caso e in modo ininterrotto rimanere nel possessore, pena la perdita del p. Rimane da ricordare che anche nel caso di p. di oggetti incorporali, che si usa chiamare meglio quasi-p., il possessore può avere a sua immediata disposizione l'oggetto oppure parteciparlo, in semplice detenzione, ad altri.
Le classificazioni del p. si riscontrano già nel diritto romano, benché non abbiano oggi tutte la medesima importanza.
a) P. naturale e civile. La distinzione (attualmente senza rilevanza pratica) sta a indicare la differenza tra il p. puramente materiale dell'oggetto, corrispondente più o meno all'odierna detenzione e conseguentemente sprovvisto dell'animus di possedere (detenzione che non era perciò anicamente munita di tutela legale) e quello munito di azione e giuridicamente difeso dalla legge in quanto p. vero e proprio, comprensivo dell'animus possidendi e di una giusta causa. b) P. giusto e p. ingiusto. I termini si riferiscono al momento dell'acquisto del p. Nel diritto romano classico si riteneva giusto il p. acquistato senza spoglio violento, non clandestinamente, e non ricevuto per concessione precaria (nec vi, nec clom, nec precario); ingiusto invece ogni p. affetto da uno dei vizi predetti. Anche gli epiteti di giusto e di ingiusto non sempre né ugualmente si fondarono sulla presenza o sull'assenza dei tre elementi descritti; tuttavia ancora oggi si sogliono usare per indicare molto più vagamente il p. a cui il possessore ha diritto o per l'opposto quello cui non ha diritto. c) $P$. ex iusta causa e ex causa iniusta. Molto probabilmente già prima di Giustiniano, ossia al tempo del.o stesso diritto classico, si usò chiamare il p. giusto anche p. ex iusta causa, l'ingiusto ex causa iniusta. Oggi i termini vanno praticamente assimilati, benché iusto e iniusta causa meglio esprimano rispettivamente il motivo lecito o illecito per il quale il p. si ha, prescindendo dal titolo legale che lo fa giusto o ingiusto. d) P. di buona fede e p. di mala fede. Di importanza fondamentale relativa-
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mente alla coscienza, ossia al fattore morale, il p. di buona fede indica che il soggetto ha la convinzione che l'oggetto è da lui legittimamente posseduto, senza pregiudizio cioè dei diritti di terzi. Il Cod. civ. italiano dice espressamente: «è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto" (art. 1147) e aggiunge che: «la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave» (ibid., cqv. 2); il che evidentemente e a maggior ragione vale per il diritto canonico e la morale cristiana.
Generalmente può essere oggetto di p. ogni bene che nel suo genere è dotato di propria e distinta individualità, sia esso corporeo, sia anche incorporale. Quest'ultimo p. viene molto sovente chiamato anche e più specificamente quasi-p., i cui esempi classici si hanno nell'usufrutto, nell'enfiteusi, nella servitù attiva, ecc. Per se ogni bene così descritto potrebbe essere oggetto di p., tuttavia la società, sia civile che ecclesiastica, ha giustamente apposto dei limiti, in realtà molto ridotti, a ciò, escludendo da esso quei beni che dichiarò essere fuori commercio.
II. Acquisto e perdita del p., effetti, presunzioni. - Non essendo il p. un diritto, ma un semplice rapporto giuridico fondato su un dato di fatto, basterà al suo acquisto che si verifichino i due fattori essenziali che lo costituiscono, comunque ciò accada. Quando la persona ha attuato questi due elementi, sia per fatto proprio e autonomo di apprensione dell'oggetto, sia per tradizione fattagli da terzi, con l'intenzione di esserne il possessore, che ciò avvenga per fatto lecito o per fatto illecito, p. es., per furto, rapina, violenza, il p. è acquistato: il che tuttavia non comporta che il soggetto sia legittimo possessore. Le norme che regolano l'acquisto del p. sono riferite negli artt. 1141 sgg. del Cod. civ. italiano. L'art. 1141 cpv. 2 stabilisce che il semplice detentore dell'oggetto non diventa possessore di esso se non in forza di un titolo diverso e nuovo proveniente da terzi o per diretta opposizione da lui fatto, anche illegittimamente, contro il possessore. In secondo luogo è espressamente stabilito che "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del p. " (art. 1144); il che vale senz'altro a uguale titolo per gli atti compiuti sull'oggetto concesso per cortesia del possessore o per il desiderio di questi di evitare liti e vivere in pace. Infine è da tener presente che, benché il p. sia un dato di fatto, tuttavia, ma a favore dei soli eredi, è ammesso che esso continui in loro senza interruzione tale e quale si trovava nel de cuiur, vizi compresi (art. 1146, cpv. 1); come pure che passi alle medesime condizioni nei successori a titolo particolare, qualora questi lo vogliano e ne abbiano l'interesse (art. 1146 cpv. 2). Pertanto l'acquisto del p. è dovuto o a causa originaria, apprensione di oggetto non posseduto da altri, o a titolo derivativo, ossia per contratto, successione, fatti violenti, sottrazione clandestina.
Il p. si perde con il venir meno di ambedue gli elementi essenziali o di uno solo di essi. Va inteso però, quanto all'elemento corporale, che non è richiesto al mantenimento del p. che esso sia materialmente esercitato dal possessore, né che questi lo detenga personalmente e senza alcuna interruzione, purché a causa di ostacolo duraturo egli non venga a trovarsi nell'impossibilità pratica di disporre di esso secondo il comune sentire sociale e secondo quanto la natura dell'oggetto comporta: già i Romani ritennero che, benché il p. non si acquisti solo animo, può però solo animo retineri, sempre che si possa signoreggiare l'oggetto.
Legge tutela indifferentemente il p. tanto legittimo quanto illegittimo; la tutela però non pregiudica affatto il diritto di terzi sull'oggetto del p., il quale va pertanto provato in altra sede. Per il fatto che la persona sia un possessore certamente ingiusto non viene a crearsi in alcuno il diritto di violarne il p. se non a norma di legge. In secondo luogo il p. è tutelato, almeno nella legislazione italiana, anche se ha per oggetto un bene posto fuori commercio; tuttavia questa tutela è concessa solo contro terzi, non contro l'autorità che sovrasta a detti beni (art. 1145 cpv. 2). Importanza particolatasima riveste
inoltre il p. relativamente ai frutti (v.) prodotti dall'oggetto posseduto e alle spese incorse per la sua manutenzione. Riguardo a queste l'art. 1130 cpv. 3 dispone (relativamente alla norma generale che impone il rimborso delle spese al possessore da parte del proprietario rivendicante, art. 1130 cpv. 1) che detta indennità "si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti ", ciò che non avviene, almeno nella medesima proporzione, per il possessore di mala fede. Nei casi di addizioni fatte dal possessore di buona fede sulla cosa (art. 136) questi, qualora dette addizioni costituiscano miglioramenti, ha diritto a "un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa" (art. 1130 cpv. 3). Inoltre, e la norma è di particolare favore per il possessore di buona fede, l'art. 1132 cpv. 1 stabilisce che questi "può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute"; e anche "finché non siano state prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria" (ibid. cpv. 2). Il possessore di mala fede (art. 1130 cpv. 3) ha diritto alle spese fatte per le migliorie arrecate alla cosa, sempre che queste sussistano al momento della restituzione (ibid., cpv. 2), ma solo in misura della "minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore". Sono inoltre dovute a qualunque possessore tutte le spese che esso dovette sostenere nel periodo di tempo a cui si estendono i frutti che ora deve devolvere al terzo, anche se legittimo proprietario.
In materia di p. vanno tenute presenti alcune presunzioni. Si presume così senz'altro in chi esercita il potere di fatto sull'oggetto anche il vero e proprio p. In secondo luogo la legge presume il p. intermedio, nel senso che "il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio" (art. 1142). Questa, come le altre presunzioni, cede evidentemente alla verità diversa qualora venisse provata, ma il possessore attuale è liberato di diritto dal provare il p. intermedio solo con l'aver provato che attualmente possiede e che all'inizio di un determinato periodo possedette. Tuttavia vi è una presunzione che controbilancia le precedente; infatti: "il p. attuale non fa presumere il p. anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo p.; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo " (art. 1143). Infine vi è una presunzione che riguarda la coscienza del possessore. È ovviamente una presunzione che non cambia affatto lo stato della cose, né esonera, dinanzi alla coscienza, dalla restituzione dell'oggetto del p. qualora di fatto non corrisponda a verità, ma che tuttavia dinanzi alla legge attribuisce lo stato di legittimo possessore. L'art. 1147 cpv. 3 infatti dice: "la buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto "; e benché sia stabilito che la buona fede non giova se l'ignoranza della violazione del diritto altrui dipende da colpa grave (ibid., cpv. 2), nondimeno quando questa ignoranza gravemente colpevole non può essere provata, la buona fede rimane per ciò stesso presunto.
III. Unicapione e p. - Il Cod. civ. italiano avverte chiaramente che "il p. acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata" (art. 1163); pertanto, benché anche questo sia un vero p. tutelato in quanto tale dalla legge, tuttavia non è sufficiente a fare acquistare la proprietà. Parimenti l'art. 1164 stabilisce che "chi ha il p. corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa". Ciò nonostante anch'egli può usucapire detti beni, qualora il titolo del p. venga mutato per intervento di terzi o per propria opposizione al proprietario e solo dal momento di nascita del titolo stesso. E pure espressamente stabilito che l'interruzione del p. durante il periodo richiesto per usucapire si verifichi solo se il possessore sia rimasto privato oltre un anno del p. e supposto che egli non abbia proposta l'azione di ricupero se di fatto lo ricuperò (art. 1167).
Ciò premesso, il p. di buona o di cattiva fede, a seconda del tempo più o meno lungo richiesto per legge, produce l'effetto di trasferire a favore del possessore anche
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il titolo di proprietà. E precisamente : a) il possessore di buona o cattiva fede acquista la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui medesimi con il solo fatto del p. continuato per 20 anni. La norma è generale e opera davanti alla legge senza possibilità di obiezione da parte di terzi, proprietario antecedente compreso (art. 1158). Tuttavia, sia per quanto concerne questa norma, sia per quanto si dirà in seguito relativamente alla buona e cattiva fede nei riflessi della coscienza e della morale, è indispensabile tener presente quanto è detto in merito sotto la voce fede, buona (e cattiva); b) il possessore di buona fede, o piuttosto chi in buona fede ha acquistato da chi non era proprietario un immobile o un altro diritto reale di godimento su un immobile in forza di titolo per sé atto a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, ne acquista la proprietà scaduti dieci anni dalla data di trascrizione (art. 1159), anche se prima del compiersi di questo periodo sia sopraggiunto nel possessore uno stato di cattiva fede; c) le due norme precedenti si applicano ugualmente per l'acquisto di universalita di beni mobili o di diritti reali di godimento su di essi rispettivamente con 20 e 10 anni di p. a seconda della cattiva o buona fede (art. 1160); d) in caso di beni mobili, supposto che manchino titoli idonei per sé capaci di trasferire la proprietà, l'art. 1161 stabilisce pure sufficiente il p. rispettivamente di 20 anni per il possessore di cattiva fede e di dieci per quello di buona fede; e) se invece, nell'acquisto di beni mobili iscritti in pubblici registri, la persona riceve, dietro titolo idoneo a trasferire la proprietà, l'oggetto debitamente trascritto, ne acquista la proprietà in tre anni dalla data di trascrizione se l'acquisto avvenne in buona fede da chi non era proprietario, in dieci se viene a mancare qualcuna di queste condizioni (art. 1162); f) tuttavia "chi ha il p. corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo p. non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del p. è stato mutato" (art. 1164). Per il Cod. civ. italiano, pertanto, all'usucapione ventennale di beni immobili o di diritti reali su di essi non è necessaria la buona fede nemmeno all'inizio del p.; mentre è richiesta, ma solo all'inizio, in quella decennale; analogamente avviene nell'usucapione degli altri beni con il p. triennale o decennale.
IV. Difesa del p. - Non è inutile ricordare i motivi che determinarono prima il diritto romano, quindi quello canonico e poi tutti gli ordinamenti in genere a difendere un semplice dato di fatto che non solo non necessariamente comporta un diritto, ma alle volte è positivamente a questo opposto : basti pensare al p. di mala fede che la legge protegge nei suoi estremi contro lo stesso proprietario. I motivi sono di ordine pubblico e privato. E evidente che, essendo sovente la prova della proprietà davvero diabolica, come dissero i giurisperiti, qualora non vi fosse un mezzo adeguato che prescindesse da detta prova per colui che di fatto pacificamente ha il semplice p. della cosa, molto spesso il medesimo proprietario sarebbe praticamente impossibilitato a esercitare il suo diritto se a ciò non fosse sufficiente addurre l'argomento del fatto del p. Altrettanto richiede l'ordinamento sociale, il quale non può consentire, per evidenti motivi, che il cittadino si faccia giustizia da sé. La legge ha quindi cercato di contemperare per quanto possibile i diritti del proprietario con quelli del possessore. D'altronde è logico che nell'incertezza la norma giuridica attribuisca a chi di fatto possiede anche il titolo di vero possessore, finché non sarà provato il contrario. Del resto per sua natura lo scopo delle azioni possessorie è essenzialmente provvisorio e in realtà esse favoriscono tanto il titolare o proprietario della cosa, quanto il possessore o semplice detentore (nei casi contemplati anche per quest'ultima). Va da sé però che, oltre alla difesa legale del p., a ognuno rimane integro il diritto di legittima difesa nel caso di attuale violenza contro quanto egli di fatto possiede.
1. Azione di reintegrazione. - Chi è stato violentemente o clandestinamente privato del suo p., può esperire l'azione
di reintegrazione o di spoglio. E dovuto al diritto canonico il principio divenuto classico spoliatus ante omnia resti. tuendus. E perché non vi sia luogo a subdole manovre, soprattutto temporeggiatrici, tanto il Cod. civ. italiano (art. 1168 ultima cpv.) quanto il CIC (cann. 1699 \$ a e 1700), impongono una procedura urgente e scevro di ogni formalità, a ciò bastando la sola notorietà del fatto perché, senza alcuna dilazione, venga imposta la restituzione di ciò di cui il possessore venne spogliato. L'azione di reintegrazione spetta pure al detentore, non possessore, di un oggetto, tranne il caso del detentore per ragione di servizio o di ospitalità (art. 1168 cpv. a; CIC, can. 1694).
Nel diritto italiano, al contrario di quanto stabilisce il CIC che ammette l'azione contro qualunque detentore della cosa (can. $1698 \S$ 1), la medesima non è ammessa che contro l'autore dello spoglio o contro chi a titolo particolare subentrò nel p. con la coscienza dello spoglio (art. 1169). Tutti e due i codici però concordano sostanzialmente nel determinare il periodo di tempo nel quale detta azione può essere fatta valere, ossia entro un anno dall'avvenuto spoglio o dal momento in cui il possessore venne a conoscenza di esso, soprattutto nel caso di spoglio clandestino (art. 1168 cpvv. I e 3; can. 1698 § 2); il CIC ammette però l'eccezione di avvenuto spoglio che di sua natura è perpetua. L'azione è ammessa anche contro il proprietario della cosa, salvo il caso dell'amministratore o del mandatario che detenga la cosa nell'interesse del suo principale.
2. Azione di manutenzione. - E diretta a garantire e difendere contro ogni specie di disturbo da parte di terzi il possessore nel godimento del suo p. Nel Cod. civ. essa ha un campo più ristretto, nel senso che a differenza di quanto avviene per la precedente, diretta alla protezione di ogni specie di beni, questa può essere espletata solo nel caso di p. di beni immobili o di diritti reali sopra un immobile o di universalità di beni mobili (art. 1170 cpv. 1). L'azione è ammessa contro chiunque, purché il p. duri da oltre un anno continuo e non interrotto e non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente (ibid., cpv. 2); tuttavia è ammessa anche a favore del p. acquistato violentemente o clandestinamente, purché l'azione venga esperita dopo un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità di fatto cessarono (ibid., cpv. 2); mentre il CIC l'ammette contro ogni disturbatore ad eccezione della persona dalla quale il possessore con violenza o clandestinità se l'aggiudicò o dalla quale ricevette la cosa precariamente (can. 1696 § 1).
Per gli altri mezzi di difesa del p., v. denuncia di nuova opera e di hanno temuto.
Bibl.: Nernz-Vidal, VI, nn. 282-93, 343-57, 1928; F. Roberti, De processibus, I. Roma 1941, nn. 244-46, 269-75; W. d'Avanzo, Il p., Milano 1941; L. Barassi, Istituzioni di diritto civile, ivI 1948, pp. 363-74; M. Conte a Coronata, Instituitimos iuris canonici, II, Torino 1948, nn. 1030-52; III, ivi 1948, nn. 1207 1208, 1222-29; A. Trebuuchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1950, pp. 360-77; A. Fedele, P. ed esercizio del diritto, Torino 1950; A. Montel, La disciplina del p. nel Codice italiano, ivi 1951. Lorenzo Simeone
POSSESSO, PRESA di. - E uno degli atti successivi con i quali si attua la provvista canonica.
I. Concetto generale. - Per impedire dannose incertezze nell'adempimento dei doveri e nell'esercizio dei diritti inerenti ad un beneficio, ufficio o dignità ecclesiastica, la legge canonica prevede generalmente un rito d'investitura, detto institutio corporalis o missio in possessionem (can. 1443 § 2), al quale subordina in molti casi la stessa efficacia giuridica degli atti susseguenti o comunque la legittimità dei medesimi, secondo le norme particolari vigenti nei vari luoghi. All'atto d'investitura corrisponde da parte del titolare la cosiddetta presa di p. Il principio che nessuno nella Chiesa possa di propria autorità occupare un ufficio, una dignità o un beneficio, ancorché ne abbia il titolo, è pacifico in dottrina ed è implicitamente sanzionato nel can. 2394, che commina gravi pene contro gli arbitrari occupatori. Ma per quanto riguarda i benefici si trova anche esplicitamente espresso nel can. 1443, dove si precisa altresi che solo l'Ordinario locale può consegnarne il p., a meno che non si tratti di
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benefici soliti a conferirsi dal papa in concistoro, per i quali la missio in possessionem è riservata alla S. Sede, secondo le norme speciali stabilite dal CIC. Per i semplici uffici o dignità non beneficiati la legge generale non prevede una vera e propria presa di p., cosicché un vicario generale, un cancelliere vescovile o un parroco consultare fin dal momento della nomina hanno il pieno godimento del loro ufficio: ma se non è prescritto un rito d'insediamento, non per questo vien meno il principio che subordina alla competente autorità l'esercizio delle nuove funzioni e il loro inizio.
Per la presa di p. dei benefici comuni non esiste una forma determinata da una legge generale, ma il can. 1444 impone agli Ordinari di osservare il rito che le norme o consuetudini particolari prescrivono nei vari luoghi; lo stesso canone tuttavia autorizza una deroga per giusta causa. In tale ipotesi il vescovo produce una espressa dispensa che surroga a tutti gli effetti la presa di p. secondo i vari casi contemplati nei cani. 81, 82, 291. Quando questa si compie invece nelle forme ordinarie, il vescovo prestabilisce, se non già fissato dalla legge, il termine entro il quale essa deve avvenire; l'inosservanza illegittima del termine rende ipso facto vacante il beneficio e nullo il titolo del candidato (can. 1444). Il titolare del beneficio ha facoltà, se assente o impedito, di delegare per la presa di p. un sacerdote munito di speciale mandato (can. 1445), ma non può delegargli il compito di emettere la professione di fede che spesso è prescritta come atto preliminare del p. (can. 1406), essendo tale professione riservata sempre alla persona del titolare (can. 1407).
Una particolare forma è stabilita per la presa di p. dei vescovi, degli amministratori apostolici, dei vescovi coadiutori e ausiliari. Per i primi il p. della diocesi avviene con la presentazione delle lettere apostoliche di nomina, fatta al Capitolo della chiesa cattedrale e registrata in apposito verbale dal segretario capitolare o dal cancelliere di Curia (can. $334 \$ 3$ ); il tempo utile per tale atto è fissato in quattro mesi dalla nomina (can. 333). Per gli amministratori apostolici, invece, e per i vescovi coadiutori con diritto di successione oppure assegnati alla sede (can. $313,353 \$ 2$ ), la presentazione delle lettere va fatta al vescovo della diocesi se sui compor e presente nel territorio, ed inoltre al Capitolo della Cattedrale. Ciò basta, almeno nell'edierne legislazione, perché in caso di vacanza i coadiutori con successione acquistino immediatamente il pieno ed ordinario governo pastorale della diocesi, e gli amministratori apostolici nonché i coadiutori assegnati alla sede continuino nelle loro funzioni senz'altra formalità (can. 355 \$ 1). Se trattasi infine di semplici ausiliari, e cioè di vescovi assegnati alla persona, la presa di p. si esaurisce nella presentazione delle lettere fatta al vescovo locale. Speciale rilievo merita la presa di p. dei vicari e preferti apostolici i quali presentano il documento di nomina al solo pro-vicario o pro-prefetto che, a norma del can. 309, succedono temporaneamente ai titolari defunti o impediti, e che vengono designati fin dal primo momento del governo ordinario.
Gli effetti della presa di p. del beneficio sono fissati nel can. 1472 e seguenti. Diritti e doveri vi trovano il loro momento d'origine e gli stessi poteri la loro efficacia giuridica. Così ogni atto giurisdizionale emesso dal vescovo prima di quel rito è destituito d'ogni effetto (can. $334 \$ 2$ ); da quel rito sorgono i doveri pastorali sanciti nei cani. 336, 338, 339, ecc. come pure i privilegi vescovili che non si acquistino con la semplice nomina.
La Chiesa tutela con gravi sanzioni il principio suesposto; colpisce infatti d'immediata inabilitazione e con altre pene l'occupatore arbitrario (can. 2394), come punisce gli elettori che prima della ratifica superiore, se richiesta dalle leggi, insediano l'eletto. L'usurpatore dovrà in ogni caso lasciare il beneficio, né potrà più aspirarvi se l'inabilitazione non è dispensata. La buona fede tuttavia può sanare l'illegittimità del p. se questo dura tre anni pacificamente e non vi sia stata simonia (can. 1446). Il tempo può essere interrotto per intervento di terzi, e in tal caso la prescrizione è impossibile, il p. va giudizialmente annullato e sostituito con una nuova provvista
che seguirà la norma ordinaria dell'investitura canonica (can. 1447).
Biel.: S. Biccari, Presa di p., in Perfice musus, 3 (1928), pp. 227-28, 543-54; S. D'Angelo, De possessione beneficii, in Apollinaris, 1 (1928), pp. 411-15; E. Benedetti, Presa di p., in Perfice mamos, 4 (1929), p. 365 sgg.; V. T. Schaal, Corporal installation of pastors, in The Eccles, ver., 91 (1934), pp. 640-54. Salvatore Indelicato
II. P. dei Pontefici. - Di per sé il romano Pontefice non avrebbe necessità di compiere la presa di p., in quanto, con l'accettazione dell'elezione, diventa immediatamente vescovo di Roma e successore di s. Pietro nel governo universale della Chiesa. Tuttavia entrò presto nell'uso una solenne cerimonia, con la quale i Papi prendevano p. della Basilica e del Palazzo Lateranense.
All'incoronazione (v.) del novello Pontefice teneva dietro un grandioso corteo dal Vaticano al Laterano, che percorreva la via Papae, cioè, per adoperare la terminologia topografica moderna, dopo aver attraversato i Borghi, passava dinanzi a Castel S. Angelo, poi prendeva via dei Banchi Nuovi, del Governo Vecchio, passava dinanzi ai Palazzi Massimo e Dalla Valle, alla chiesa del Gesù, giungeva in Campidoglio magnificamente ornato, dove il senatore di Roma offriva al novello Papa l'omaggio dell'Orbe; attraversava il Foro Romano, costeggiava il Colosseo e finalmente giungeva al Laterano. Talvolta però il p. veniva rimandato di qualche tempo, come fu fatto per la prima volta da Giulio II. L'autore dell'Ordo Romanus XIII (1271-76) ha lasciato una descrizione completa del corteo pontificio. Questo era ordinato dal prior diaconorum cum fervilo. All'inizio era un cavallo del Papa ricoperto da un drappo; seguivano un suddiocono con la croce, dodici alfieri con altrettanti vessilli rossi, il gruppo dei dignitari laici, i cantori, i dignitari ecclesiastici, i vescovi, gli arcivescovi e infine il gruppo dei cardinali. Circondato dai suddiaconi con il baldacchino veniva per ultimo il Papa. Tutti i partecipanti al corteo, compreso il Papa, erano a cavallo. E. S. Piccolomini (poi Pio II) narra che nel corteo per l'incoronazione di Niccolò V fu portato il S.mo Sacramento, circondato da molti lumi. L'uso di portare la S.ma Eucaristia fu ripetuto anche nelle prese di p. successive, come si trova nella presa di p. di Leone X. Tutti gli sfarzosi cortei precedenti furono superati da quello del p. di Leone X, preparato dalla Roma del Cinquecento e descritto dal medico fiorentino Giovanni Penni.
Nelle vie percorse i Romani profondevano tappeti, araazi, statue e innalzavano archi di trionfo. L'Ordo XII ricorda che il corteo si svolgava cum honore arcuum. Il Bi nascimento innalzò archi disegnati dai più valenti artisti, ornati di statue riproducenti, secondo lo spirito di quel tempo, soggetti cristiani e pagani. Durante il percorso, in vicinanza delle chiese, il clero preparava altari e incensava il pontefice al suo passaggio. Lo stesso Ordo XII dice che clerici omnes romani occurrunt eidem induti undecumque possunt cum turibolo. Gli Ordo XIII e XIV ricusdano la consuetudine di gettare denaro al popolo specialmente nelle vie strette per rimuovere la calca. Spesso questo uso era causa di litigi e talora anche di morri, come avveniva quando, giunto il Papa al Laterano, i Romani si impadronivano del cavallo e del baldacchino. Presso Monte Giordano il capo dei rabbini soleva presentare al nuovo Papa il Codice della legge, domandando rispetto e protezione per il suo popolo. Il Papa rispondeva che venerava la S. Scrittura, ma non la interpretazione rabbinica. In seguito questo uso fu compiuto dentro i bastioni di Castel S. Angelo per evitare agli Ebrei i maltrattamenti dei Romani; poi, abolito totalmente. Giunto il Pontefice nella Basilica Lateranense veniva accolto dal cardinale arciprete e dai canonici : ibi ante porticum stat prior Laterani et canonici cum eorum comitiva, induti solenniter (Ordo XIII). Il cardinale arciprete a nome di tutto il Capitolo rivolgeva al nuovo Papa parole di omaggio, quindi gli porgeva a baciare il Crocifisso.
Nel medesimo portico il Papa veniva fatto sedere o quasi adagiare su un trono, mentre si cantava il versetto.
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del cantico di Anna: suscitat de pulvere egenum et de stercore elevat pauperem. Perciò tale sedia fu chiamata stercoraria ed è ricordata per la prima volta nell'Ordo XII di Cencio Camerario (fine sec. xit). Alzatosi il Papa, prendeva dal suo camorlengo per tre volte un pugno di monete e le gettava in mezzo al popolo dicendo: argentum et aurum non est mihi ad delectationem, quad antem habeo hoc tibi do. Subito dopo il Papa, accompagnato dai cardinali, dalla sua corte e dal Capitolo Lateranense entrava in chiesa e si sedeva su un trono preparato nell'abside ed ammetteva al bacio del piede tutti i canonici. Dal sec. xv in poi i documenti parlano di una benedizione al popolo che il Papa avrebbe dato in questo momento nella Basilica, ma essa non è ricordata negli Ordines. Terminata questa cerimonia aveva inizio il solenne p. del Palazzo Lateranense. Il Papa vi entrava dalla Basilica ed era ricevuto da un gruppo di nobili e di dignitari che lo accompagnavano per il palazzo fino all'oratorio di S. Silvestro. Nel tempo successivo, come attesta Burcardo, era condotto nella sala del Concilio adorna di una tribuna centrale dove i cardinali rinnovavano al Pontefice le laudes già cantate a S. Pietro. L'oratorio di S. Silvestro si trovava nel primo piano del Palazzo del Laterano. Nell'oratorio stesso erano due seggi di porfido. Il novello Pontefice si sedeva prima su quello di destra: il priore della basilica di S. Lorenzo in Palatio (oggi oratorio della Scala Santa) gli dava la ferula, specie di bastone, signum regininis et correctionis e contemporaneamente gli consegnava le chiavi della Basilica e del Palazzo Lateranense. Quindi il Papa si alzava e andava a sedersi sull'altro seggio collocato a sinistra. Di lì a poco il medesimo priore cingeva il Papa con una cintura di seta rossa, dalla quale pendeva una borsetta contenente dodici sigilli di pietre preziose e una faletta di muschio. Per ultimo il Pontefice si recava a S. Lorenzo in Palatio, dove si tratteneva in breve preghiera. Finita la quale, tornava nell'oratorio di S. Silvestro dove distribuiva il presbyterium, cioè un dono al clero in monete o in medaglie d'oro e d'argento. Chiudeva tutta la cerimonia del p. il convito, al quale, prima del sec. xvi, Papa, cardinali e vescovi sedevano in paramenti sacri. Altre volte il Papa preferiva stare solo, allora le mense si imbandivano nelle sale dei canonici, come avvenne per la presa di p. di Innocenzo VIII.
La solenne cavalcata rimase in vigore fino a Pio VI. Pio IX prese p. del Laterano l'8 nov. 1846 in carrozza, preceduto e seguito da un corteo di dignitari a cavallo. La presa di p. non si ripeté dopo l'occupazione di Roma del 1870. Dopo la Conciliazione, Pio XI, recatosi al Laterano in forma privata, prese il p. ufficiale in forma piuttosto semplice (1929). Pio XII, nella festa dell'Ascensione del 1939, prese p. del Laterano in forma solenne, ma con le formalità molto ridotte. Chiuse la cerimonia con la benedizione al popolo romano dalla loggia della facciata principale della Basilica.
III. P. dei cardinali. - Dopo la creazione dei cardinali, il papa assegna a ciascuno la chiesa titolare. Per i cardinali vescovi la presa di p. si svolge in modo identico a quella dei vescovi. I cardinali preti e i cardinali diaconi hanno nei loro titoli iura pontificalia, ma non possono esercitare giurisdizione sui fedeli.
Lo svolgimento del p. può aver avuto origine dal solenne ricevimento che il clero e il popolo parrocchiale del rispettivo titolo tributava, dal sec. Iv in poi, al novello sacerdote ordinato nel sabato dei "quattro tempi» di sett. Avvenuta l'Ordinazione, il clero e il popolo del titolo conducevano trionfalmente il presbitero alla propria sede. Il nuovo eletto incedeva su un cavallo bianco, ricoperto di un drappo bianco. Durante il corteo, i cantori eseguivano le laudes della consacrazione del papa. La festa si chiudeva con un solenne banchetto. Nel medesimo, essendo opinione comune che le chiese titolari fossero da considerarsi come le diocesi dei cardinali preti e diaconi, con proprio clero e popolo (v. titoli), la presa di p. da parte dei medesimi si svolgeva come la presa di p. dei vescovi, con le necessarie varianti. Lo stesso si ripeté nella Rinascenza e dopo (cf. Sisto V, cost. Religiosa Sanctorum, a. 1587). Attualmente il p. del titolo cardinalizio avviene in forma privata o in forma solenne. Nella forma privata il rettore della chiesa titolare, in cotta, riceve alla porta della chiesa titolare il cardinale, consegnandogli l'aspersorio per l'aspersione delle persone presenti. Segue la visita al S.mo e al santo patrono della chiesa. Recatisi in sacrestia viene letta la bolla di nomina e il clero presente presta atto di ubbidienza. Dopo uno scombio di discorsi tra il rettore e il cardinale si firma l'atto del p. Nella forma solenne, invece, il cardinale, accompagnato da alcuni prelati, si reca in forma solenne al suo titolo, dove viene ricevuto dal rettore in piviale e da tutto il clero. All'ingresso bacia il Crocifisso, presentatogli dal medesimo rettore; quindi aspergo gli astanti e viene incensato tre volte dal rettore. Si forma un piccolo corteo che conduce il cardinale all'altare del S.mo per breve preghiera. Quindi il cardinale si reca al trono ed in ascolta la lettura della bolla di nomina. Segue l'atto di omaggio e di ubbidienza del clero, finito il quale il rettore rivolge un indirizzo, cui segue la risposta del cardinale. La cerimonia è chiusa dal conto del Te Deum e dalla benedizione impartita dal nuovo cardinale titolare. In sacrestia o in altra sala viene sottoscritto l'atto del p.
Bibl.: per il p. dei pontefici, oltre le relazioni che dà il Pastor in occasione delle singole prese di p., cf. gli Ordines romani IX-XIV: PL 78, 1004 sge.; F. Cancellieri, Storia dei solenni p. dei Sammi Pontefici, Roma 1804; Moroni, LIV, col. 294 sge.; D. Tardini, L'inconvenzione del Papa e il solenne $p$. del Laterano, in Le Conferenze al Laterano, Roma 1923, pp. 3-33; M. Andrieu, Le pontifical de la Corte romaine au XIIIe siècle, Città del Vaticano 1940, pp. 263, 317, 523. Per il p. dei cardinali, v. Moroni, LXXV, p. 239; L. Martinucci, Manuale socrarone sacremoniarum, II, Roma 1915, p. 308; M. Belardo, De Juribus S. R. E. cardinalium in titulis. Città del Vaticano 1939.
Filippo Caraffa
POSSEVINO, Antonio. - Gesuita, diplomatico, n. a Mantova il 10 luglio 1533 , m. a Ferrara il 26 febbr. 1611.
Passato nel 1550 a Roma, fu scelto a precettore dei nipoti del card. Ercole Gonzaga e ne ebbe nel 1559 una commenda dell'Ordine militare di S. Antonio a Fossano (Cuneo). Lo stesso anno entrò, a Roma, nella Compagnia di Gesù; ma già l'anno seguente 1560 era inviato in Piemonte al duca Emanuele Filiberto per arginare l'eresia valdese nelle Valli e promuovere la fondazione di collegi per la gioventù. Ordinato sacerdote nel 1561, continuò il suo apostolato nelle valli di Luserna e di Angrogne, indi a Chambéry e a Lione. Rettore di Avignone (15651570) e di Lione (1571-73), fu dal 1573 alla sua prima missione diplomatica, segretario del generale Ev. Mercuriano.
Nel 1577 Gregorio XIII lo inviò suo legato in Svezia, dove riuscì a convertire il re Giovanni III, ma non a riunire la Svezia a Roma. Nel 1581 andò legato in Russia e Polonia, per mettere la pace fra Stefano Bàthori, re di Polonia e voivoda di Transilvania, e Ivan IV il Terribile, re di Russia, e nello stesso tempo promuovere l'unione della Chiesa russa a quella di Roma. Ma ottenne soltanto la conclusione della pace di Jam Zapolski (1582); quanto alla riunione con Roma, non ebbe che alcuni favori per i cattolici. Più fortunata fu la sua opera rivolta all'unione dei Ruteni, spingendo alla propaganda di scritti cattolici, alla fondazione di un Seminario russo-ruteno e alla libertà della scuola per i Ruteni cattolici. Privato della carica di legato per questioni di giurisdizione con il nunzio di Polonia, A. Bolognetti, il P. si diede all'attività missionaria attraverso la Polonia, la Boemia e l'Ungheria superiore, fondando seminari papali a Erlam, Mähren e Siebenburg. Un'ulteriore missione presso il re Bàthori, affidatagli da Sisto V, andò fallita per la morte del Re. Il P. passò allora all'insegnamento della teologia a Padova (1587-91), dove ebbe slunno v. Francesco di Sales. Si occupò anche della riconciliazione di Enrico IV di Francia con la Chiesa.
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Derna di nota è pure la sua attività editoriale: Trattato del sacrificio dell'ultere (Lione 1563); Il soldato cristiano (Roma 1569), scritto dietro ordine di Pio V per le truppe inviate in Francia e per la flotta spedita a Lepanto; Transsilvanio (Vilno 1584; ripubblicata da J. Verese in Pontes verum Transsilvanicarum, III, Budapest 1913); Moscovita (ivi 1586) che gli meritò il titolo di «scopritore della Russia»; Bibliotheca selecta, qua agitur de ratione studiorum (Roma 1593; ed. in Biblioth. der Kathol. Pädagogie, XI, Friburgo in Br. 1901); Apparatus ad oonium gentium historiam (Venezia 1602) e più rinomato: Apparatus sccor ad scriptores V. ac N. Testamenti (3 voll., Venezia $1603-1606$ ).
Bibl.: fonte principale della vita è l'autobiografia inedita, scritta dal P. già vecchio, in terza persona, ad istanza del card. C. Baronio e per incarico di Paolo V: donaliam quinqueginta annarum... (3 voll., Arch. rom. S. J., Opp. NV., 336). Biogratie : J. Duriang, La vce du p. A. P., Parigi 1752; N. Ghezzi, Vita del p. A. P., vers. dell'opera del Duriang con note, molte lettere inedite e parecchi monumenti aggiunti alla fine, Venezia 1739; L. Korttunen, A. P., un diplomate pontifical au XVIe siècle, Losanna 1908. - Studi: P. Pierling, Passerini minio moscoviteo, Parigi 1882; id., Un nonce du Pape en Moscovia, ivi 1884; id., Bothory et P., ivi 1887; id., La Russie et le St Siège, II, ivi 1897; H. Briondet, Le St Siège et la Suède durant la seconde moitié du XVIe siècle, 2 voll., Parigi-Ginevra 1907-13: Mononenta Poloniae Vittana, V. Alberti Bolognetti suniti ap. in Polonia Epist. et acta, 1561-62, parte 1", Cracovita 1933 (con più di 70 lettere e memoriali di P.), v. indice; I. Poplatek, Geneza Seminarioa papieskiego w. Wilno, in Oriens, 1 (1933), pp. 47-50; K. Derks, P. A. P., I; De contra reformiti, II, De zending naar Zweden; III, De vredesbemiddelaar, in Studien, 119 (1933), pp. 314-32, 403-31, 519-47; G. Sustarzo, Il p. A. P. e l'ombasciatore inglese a Venezia (1602-1603), in Accom. 7 (1933), pp. 385-422; C. Crivelli, La disputa di A. P. con i Valderi (16 luglio 1561), in Arch. Hist. S. 7., 7 (1938), pp. 79-91; C. Castellani, La corazione della C. d. G. del p. A. P. da una roba, ined. del medesimo, ibid., 14 (1945), pp. 100-24; H. Fouqueray, Hist. de la Camp. de 7. en France, I, Parigi 1910, pp. 333-41, 441-51, 542-50; II, ivi 1913, pp. 531-33; Sommervogel, VI, 1061-93; IX, 781; Pastor, IX-XII, v. indice.
Celestino Testore
POSSIBILITA. - In senso logico possibile è ciò che, una volta posto, non ha una conseguenza assurda; è ciò che può essere e non essere, a cui corrisponde nell'ordine ontologico il "contingente": in questo senso logico il possibile costituisce la sfera della problematica e corrisponde alla "topica" di Aristotele (cf. Met., VIII, 3, 1047 a 24 sgg.). In senso reale $p$. indica la capacità o potenza degli esseri che si rapporta al proprio atto, ma questo è un senso definito rispetto a quello originario che abbraccia tutto l'essere.
La p. può essere esterna e interna. La "p. esterna" o relativa (possibilitas extrinseca) si rapporta all'esistenza o realizzazione in atto delle cose e riposa quindi sul principio di causalità : essa connota la potenza attiva o energia produttiva di un essere ch'è detto precisamente "causa" rispetto a ciò ch'esso può produrre (gli effetti). L'essenza di Dio, in quanto è creatore, è fonte di realtà a tutti gli esseri e di causalità per ciascuno secondo la propria natura (s. Tommaso, De Potentia, q. 1, a. 1, ad 5). La "p. interna", o in senso assoluto, si rapporta invece all'essenza propria di ciascuna cosa e indica la compatibilità dei principi dell'essenza ovvero la non-contraddittorietà della loro sintesi (Sum. Theol., 10, q. 25, a. 3). Questa p. è detta anche "p. oggettiva" e costituisce l'essenza propria delle cose il cui ultimo fondamento è la stessa essenza divina in quanto è diversamente imitabile dalle cose; data l'infinità della divina essenza anche i possibili sono infiniti di numero perché Dio resta inesauribile rispetto alla realtà finita (s. Tommaso, De Verit., q. 3, a. 2; cf. Sum. Theol., 10, q. 45, a. 3). Suárez identifica realmente la p. con la "potenza" e nega perciò la distinzione reale di essenza e atto di essere nelle creature.
Nel pensiero attuale, N. Hartmann trova contraddittoria la separazione netta che Aristotele fa tra potenza e atto a cui costituisce una teoria del possibile, che concepisce non come qualcosa che sia solo una "condizione" (Zustand) dell'ente posta accanto a quella dell'essere reale
ma come un momento modale contenuto e presupposto nel reale: come già dissero i Megarici, criticati a torto da Aristotele (Met., IX, 3, 1046 b 29), il "puro possibile" è un nonsenso; possibile è soltanto ciò ch'è reale (N. Hartmann, Möglichkeit und Wirklichkeit, Berlino 1938, p. 13 sg.). Allora si può dire che "nel reale il possibile è egualmente attuale, per cui si può anche affermare che ogni possibile reale è egualmente necessario "ciò ch'è realmente possibile è anche realmente necessario " (op. cit., p. 126). In questa prospettiva che colloca il possibile all'interno del reale non c'è alcun passaggio a un Assoluto che sia principio del possibile e del reale, ma l'essere finito si risolve nei suoi rapporti interni.
Bibl.: L. Schutz, Possibilitas, in Thomas Lex., 2 ed., Paderborn 1895; rist. Nuova York 1949, p. 606 sgg.; A. Faust, Der M. glishkeit-gedanke, 2 voll., Heidelberg 1931-32; L. Baur, Metaphysik, 3* ed., Monaco 1932, p. 61 sgg.; H. Barth, Philosophie der Erscheinung. Eine Problemgeich., parte 1", Basilea 1946, specialmente p. 326 sgg. (IV Stück, Das kontingente Sein); R. De Ferrari, Possibilita, in A Leschen of St. Thomas Ag., Washington 1949, p. 821 sg.; J. Heesen, Lehrbuch der Philos., III, MonacoBasilea 1950, p. 58 sgg.
Cornelio Fabro
POSSIDIO, santo. - Biografo di s. Agostino, fu tra i primi discepoli che si raccolsero intorno al Santo nel monastero da lui fondato a Ippona poco dopo la sua ordinazione presbiterale, avvenuta nel 391, e rimase unito al maestro da profonda venerazione e amicizia fino alla morte di lui (Vita Aug., 31, 1).
Nel 397 o poco dopo fu eletto vescovo di Calama, nella Numidia processolare. Partecipò all'VIII Concilio cartaginese del 25 ag. 403 (Mansi, III, 790), all'XI nel 407 (ibid., 806), al XV del 14 giugno 410 (ibid., 810), alla grande Conferenza fra cattolici e donatisti tenuta a Cartagine nel maggio e giugno 411 , ove P. fu uno dei rappresentanti dei vescovi cattolici e prese più volte la parola (ibid., IV, 8 sgg.), al Concilio di Milevi del 416 contro il pelagianesimo (ibid., 335 ; s. Agostino, Ep. 137; 176), al Concilio di Cartagine del 419 (Mansi, IV, 433). Nel 404, in visita pastorale, fu aggredito dai donatisti (Vita Aug., 12; s. Agostino, Ep. 105, 4; Contra Crassus., III, 50-52); nel 408 si sottrasse a stento al fanatismo dei pagani di Calama (s. Agostino, Ep. 90-91; 103-104). In quell'anno o nel seguente venne in Italia come ambasciatore dei vescovi africani presso l'autorità imperiale e visitò Paolino di Nola (s. Agostino, Ep. 95, 1; 101, 1; 104, 1); si ritornò nel 410 (Mansi, III, 810). Invasa dai Vandali la sua sede episcopale nel 428 , si rifugiò in Ippona assediata, dove assisté alla morte di Agostino e rimase fino al termine dell'assedio (Vita Aug., 28-29; 31). Dové ritornare a Calama nel 435 , nel 437 fu cacciato con altri vescovi da Generico, che voleva imporre l'arianesimo nei suoi domini (Prospero, Chron., in MGH, Auct. ant., I, p. 475).
P. è noto soprattutto per la biografia di s. Agostino, che scrisse con ogni probabilità fra il 432 e il 437 . I rapporti del biografo con Agostino, il tono di schietta semplicità, l'indole dell'autore, la piena concordanza con le altre fonti, assicurano dell'attendibilità di questo scritto, che è di notevole interesse per la conoscenza dell'ambiente di Agostino e del giudizio che di lui si facevano i suoi famigliari. L'atterariamente è opera modesta, dovuta a un uomo di mediocre cultura; il linguaggio tradisce qua e là l'influsso del latino volgare. P. lasciò pure un elenco (Indiculus) delle opere di Agostino, di singolare valore documentario.
Bibl.: add.: La Vita Aug. è pubblicata fra le opere del Santo: si cita l'ed. dei Maurini, Parigi 1679-1700, più volte ristampata e riprodotta in PL 32, 33-66. I Bollandisti (Acta SS. Augusti, VI, Anversa 1743, pp. 427-40) danno un testo riveduto. A parte fu edita da I. Salinas, Roma 1731; da H. T. Weiskotten, Diss., Princeton 1919; A. C. Vega, Escorial 1934. E in stampa l'ed. critica, con introd. e commento, a cura di M. Pellegrino. L'Indiculus fu pubblicato criticamente da A. Wilmers, Missed. Apud., II, Roma 1931, pp. 149-233; lo riporta il Vega, cit. Studi: oltre quelli premessi alle edd.: Tillemont, XIV, pp. 225-59.
Michele Pellegrino
POST, Albert Hermann. - Giurista, n. a Brenta l'8 ott. 1839, m. ivi il 25 ag. 1895. Compìuti gli studi giuridici, fu giudice all'Obergericht e successivamente alla Corte d'appello della sua città natale.
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Si dedicò allo studio del diritto dei popoli primitivi, conducendo le sue ricerche da un punto di vista sociologico e comparatistico; le sue opere, ispirate ai principi positivistici propri dell'epoca, non sono immuni da inesattezze talvolta grossolane; ma hanno il merito di aver aperto la serie degli studi nel campo del diritto comparato. Fra esse vanno ricordate: Entwurf eines gemeinen deutschen und hansestudibremischen Privatrechts auf Grundlage der modernen Volkswirtschaft, 3 voll. (Brema 1866-71); Grundlagen des Rechts und Grundzüge seiner Entwicklungsgeschichte (Oldenburg 1884); Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, 2 voll. (ivi 1894-95; trad. it. di P. Bonfante e C. Longo, Torino 1906-1908).
Biel.: J. Kohler, Neurologia di P., in Zeitschr. für vergleichende Rechtswissenschaft, 12 (1896), p. 454 sgg.; E. Landsberg, Gesch. der deut. Rechtswissenschaft, III, 1, Monaco 1910, p. 723.
Rodo