enburg 1884); Grundriss der ethnologischen Jurisprudenz, 2 voll. (ivi 1894-95; trad. it. di P. Bonfante e C. Longo, Torino 1906-1908).
Biel.: J. Kohler, Neurologia di P., in Zeitschr. für vergleichende Rechtswissenschaft, 12 (1896), p. 454 sgg.; E. Landsberg, Gesch. der deut. Rechtswissenschaft, III, 1, Monaco 1910, p. 723.
Rodolfo Danieli
POSTCOMMUNIO. - Nel rito latino (romano, ambrosiano, gallicano e mozarabico) è l'orazione che si dice dal sacerdote dopo la Comunione e il canto alla Communio del popolo, introdotta con Dominus vobiscum; detta perciò $P$. (talvolta anche ad Communionem) già nei libri cosiddetti Gelosiani, mentre nel Gregoriano si legge Ad complendum o Ad completa, cioè per compiere la S. Messa.
Il $P$. si recita, terminato il sacrificio, "in cornu Epistolae», non più nel mezzo dell'altare. Con la Colletta e la Secreta ("Super Oblata» del Gregoriano) il $P$. si trova negli antichissimi testi del rito latino del sec. v-vi; ha la stessa struttura di queste orazioni, varia secondo le feste e collega la Comunione con esse o con il periodo dell'anno ecclesiastico. Nel rito latino il $P$. non è tanto un ringraziamento della Comunione, come nella liturgia orientale, ma piuttosto una supplica, affinché la Comunione abbia la sua piena efficacia, sia purificazione delle colpe (remedium, subsidium, munimen, medicina caelestis), pegno della vita eterna ("redemptionis nostrae pignus», "immortalitatis alimonia "), l'unità con Cristo ("inter eius membra numeramur, cuius corpori communicamus et sanguini -).
Biel.: P. Batiffol, Lecons sur la Messe, Parigi 1923, pp. 296-99; G. Brinktrine, La S. Messa, Roma 1942, p. 263; M. Righetti, Manuale di storia liturgica, III, Milano 1940, pp. 436-37; J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia, II, Vienna 1949, pp. 509-16.
Pietro Siffrin
POSTLIMINIO. - E un istituto caratteristico del diritto romano che, variamente applicato nel diritto intermedio e nel diritto canonico, mantiene tuttora alcuni riflessi nel diritto moderno.
1. Diritto bossato. - Il cittadino che fosse caduto prigioniero del nemico o fosse passato ad altro paese che non avesse con i Romani il foedus amicitiae, perdeva la libertà e tutti i diritti che da questa traevano fondamento, divenendo schiavo. Tuttavia, poiché la prigionia di guerra di un cittadino romano non era ritenuta iusta causa di schiavitù (v.), qualora il captivus fosse rientrato in patria con l'intenzione di rimanervi (snimus remanendi), riassumeva all'istante, appena varcati i confini dello Stato romano, la condizione di cittadino con tutti i diritti connessi, ac si captus ab hostibus non esset (D. 49, 15, 5 § 1).
Circa la natura dell'istituto, benché le fonti si rivelino piuttosto ambigue ed incerte, sembra più accettabile la tesi che si tratti non di vera estinzione e conseguente reviviscenza di diritti, ma di sola pendenza o quiescenza e successivo ripristino dei medesimi; in spoca postclassica, si parla più semplicemente di una fictio iuris, in virtù della quale il captivus, ritornato in patria, veniva considerato come se non avesse mai perduto la libertà e la cittadinanza.
II. Diritto intermedio e moderno. - Il p. passo nel diritto intermedio subendo accomodamenti e allargamenti non previsti nel diritto romano classico, inevitabili tuttavia, in seguito al venir meno del concetto romano di servitus sotto l'influsso del nuovo concetto cristiano di capacità giuridica. Si consolidò principalmente nel campo del diritto pubblico come istituto caratteristico del ius gentium ed ebbe per lo più la forma di un'azione posses-
soria sullo schema specifico dell'interdetto unde vi o actio de spolio.
Presso i moderni ordinamenti civilì il p. è conservato come istituto proprio del diritto internazionale privato, al quale si fa ricorso, dopo un conflitto bellico, quando, in difetto di norme precise nei trattati di pace, si procede alla rivendicazione, in favore dei legittimi proprietari, di quei beni e di quei diritti che avessero subito un cambiamento per evento di guerra e di cui fossero stati spogliati i legittimi titolari in seguito ad occupazione nemica. Si appoggia al principio naturale, universalmente accettato per tacita convenzione, che l'occupazione bellica non sia per se stessa titolo traslativo del diritto di proprietà.
III. Diritto canonico. - Il p. ha avuto e conserva tuttora particolari applicazioni anche nel diritto canonico, il quale, anzi, può dirsi sia stato a suo tempo il fattore predominante che concorse a rinnovarlo, cristianizzandolo, e a immetterlo con nuove formule nel diritto comune.
Nel concetto e nell'uso del p., la dottrina canonica si attenne per vari secoli ai principi e all'evoluzione del diritto comune, ma in seguito finì a poco a poco con l'adattare tali principi ad applicazioni sempre più specifiche e a forme più proprie della sfera canonica, creando un p. sui generis, tutto proprio dell'ordinamento ecclesiastico. Si usò parlare, così, di p. secundum connes distinto da quello secundum leges. Il dato più caratterizzante fu lo spostamento graduale dell'elemento di fatto, che ne costituisce il titolo immediato, dalla prigionia di guerra e dalla cattura da parte di pirati, barbari e infedeli, al campo ben più vasto dell'ingiusta spogliazione (esilio forzato, espulsione e detenzione ingiusta, ecc.) e perfino alla eis maior in genere, anche se fortuita e non dolosa (incendio della cattedrale o della sede capitolare, rovina del monastero, ecc.).
I testi basilari, sui quali si è venuta svolgendo la dottrina canonica in proposito, sono forniti nel Decretum dai cann. 13 e 14 C. 16, q. 3 e, nelle Decretali, dal c. 10, X, 2, 26. Essi sanciscono, come base fondamentale dell'istituto, l'assoluta e illimitata imprescrittibilità dei diritti degli spogliati, qualunque sia lo spazio di tempo decorso dal fatto della spogliazione.
Non è facile dire, in tema di natura del p. canonico, se si tratti di un vero istituto a sé, oppure di un semplice nomen, legato alle espressioni più moderne dell'actio recuperandae possessionis, detta pure actio de spolio, di cui ai cann. 1693-98, o anche dell'azione rescisseria e della restitutio in integrum (cann. 1648-89). Sta di fatto che il ius postliminii, pure esprimendosi oggi nei termini suacementati, muove da una applicazione combinata e specifica di principi ben più vasti e fondamentali, quale quello della assoluta irrilevanza giuridica della vis iniusta e della illimitata imprescrittibilità dei diritti, per l'intera durata della eis, in chi ne è vittima.
Nei secc. xvi e xviI si usò far ricorso al diritto di p. per il ricupero delle chiese, delle sedi capitolari e dei conventi usurpati dai protestanti, nonché per la rivendicazione dei beni della Chiesa cattolica requisiti e secolarizzati dai principi acattolici. Altrettanto si usò fare per il ripristino dei conventi e monasteri abbandonati dai religiosi per fatti di guerra o per vis iniusto comunque determinata. Le più recenti applicazioni del diritto di p. riguardano il ricupero e il ripristino delle chiese e dei conventi usurpati dai governi laici nelle soppressioni religiose verificatesi dalla Rivoluzione Francese in poi.
Biel.: W. A. Notermans, Dissertatio de Regularium iure redevudi in locu e quibus vi et iniustitia expulsi fuerunt, Ruremonda 1899; C. Gennari, Questioni canoniche, Roma 1908, p. 626 sgg.; P. Vidal, De iure postliminii in fava ecclesiastica, in Miscellanea Vernacrach, I, Roma 1935, pp. 327-38; Ildefonso da S. Fs, De quiescentia iuris, Roma 1941, p. 24 sgg. e passim; L. Amirante, Captivitas e postliminium, Napoli 1949. Zaccaria da San Mauro
POSTULATO. - Dal lat. postulare (richiedere; gr. atrypthos), è una proposizione (v.) che si ammette come vera senza dimostrazione (v.) e la cui affermazione è necessaria per la dimostrazione di altre verità.
Secondo Aristotele (Anal. post., I, cap. 10, 76 b), p. è quella proposizione che il dimostrante chiede al di-
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scente di ammettere, quando il discente o non ha nessuna opinione in proposito o ha addirittura un'opinione contraria al p. stesso. Di qui la definizione del p. come $\tau \dot{u}$ $\dot{\alpha} \pi \nu \alpha \nu \tau i o \nu$ тoò $\mu \alpha \nu \theta \dot{\alpha} \nu \nu \tau o \varsigma$ т2. 8055 . Assioma (v.) è invece una proposizione di cui tutti ammettono la verità. Negli Elementi di Euclide si distinguono pure i p. dalle " nozioni comuni * (le nozioni comuni di Euclide equivalgono agli assiomi di Aristotele), perché i p. "porgono alcune costruzioni elementari onde risulta l'esistenza di figure soddisfacenti a certe condizioni * (F. Enriquez, s. v. in Enc. Itol., XXVIII, pp. 99-100; cf. Brunschvicg, v. bibl., p. 91).
Kant parla di p. in due significati diversi. Nella Critica della ragione pura sono detti «p. del pensiero empirico" certi principi dell'intelletto, quelli che applicano le categorie della modalità, ed enunciano che: «1) Ciò che corrisponde alle condizioni formali dell'esperienza... è possibile. 2) Ciò che è connesso con le condizioni materiali della conoscenza è reale. 3) Ciò che è connesso con il reale secondo condizioni universali dell'esperienza e necessario * (Kritik d. r. Vernunft, ed. dell'Accad. Pruss., Berlino 1902, A. 218, B. 265-66). Più avanti (A. 232-33, B. 285-87) Kant spiega che non ha qui assunto il termine p. nel senso di proposizione ammessa senza giustificazione ma nel senso di proposizione che assegna un carattere all'oggetto considerato solo nel modo in cui si presenta alla facoltà conoscitiva. E questo, aggiunge, è il senso che il termine p. ha nella matematica dove indica una proposizione con la quale ci diamo un oggetto e lo costruiamo (ercengen [A. 234, B. 287]). Nella Critica della ragion pratica sono detti p. le affermazioni connesse necessariamente con la legge morale. Esse sono : la libertà, l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima (ibid., p. 132). Mentre i p. della matematica hanno una certezza apodittica, e postulano "la possibilità di un'azione il cui oggetto è stato riconosciuto possibile a priori, teoricamente con assoluta certezza ". ossia costruiscono un oggetto secondo le leggi dell'intelletto puro, i p. della ragion pratica "postulano la possibilità di un oggetto (Dio e l'immortalità) in base a leggi pratiche apodittiche" (ibid., p. 11, nota); ossia affermano certe realtà come condizioni necessarie affinché l'attività morale - che è comandata categoricamente dalla ragione - abbia un significato.
Brut.: L. Brunschvicg. Les étapes de la philosophie mathématique, $3^{2}$ ed., Parigi 1947, pp. 89-98. Per il vario significato del termine nei diversi autori cf. R. Eisler, s. v. in Wörterbuch d. philos. Begriffe, II, $4^{\circ}$ ed., Berlino 1929, pp. 477-79.
Sofia Vanni Rovighi
POSTULATO e POSTULANTE. - In senso stretto p. è il periodo di tempo nel quale l'aspirante ad una religione è considerato tale agli effetti giuridici. In senso largo è il periodo di tempo e di prova che l'aspirante ad una religione trascorre dalla sua entrata fino alla sua ammissione al noviziato.
1. Storia. - Gli inizi del p. in senso stretto, o canonico, si possono riscontrare nelle disposizioni delle Regole di vita monacale dei primi secoli, ove è prescritto di provare più o meno a lungo colui che vuole farsi monaco. Dai monaci, l'istituto e la prassi del p. passarono a tutte le successive forme di vita religiosa (Canonici Regolari, Mendicanti, ecc.). I Chierici regolari, quali la Compagnia di Gesù (Costituzioni, p. 1, cap. 4), gli Scolopi (Costituzioni, parte $1^{2}$, cap. 3), i Chierici regolari di s. Paolo (Costituzioni, lib. I, cap. 2) e le antiche congregazioni a voti semplici, come i Redentoristi (Regola, parte $3^{2}$, cap. 2), i Passioniati (Costituzioni, cap. 6), hanno, più o meno, seguito, fino al sec. xvir, il prescritto del monachismo, istruendo e provando per qualche tempo i singoli aspiranti alla società. Da quando Clemente VIII, nel 1603, con il decreto Cune ad regularem, esortò i superiori ad istruire tutti gli aspiranti, anche i conversi, alla professione sopra i voti e gli obblighi della vita religiosa, prima di ammetterli all'abito religioso (Fontes, CIC, I, 189), il p. in senso stretto divenne obbligo comune a molto religioni maschili. La S. Congr. dei Religiosi l'1 i genn. 1911 impose con il decreto Sacrosanto Dei Ecclesia un vero p. di sei mesi per i fratelli laici degli Ordini regolari (AAS,
3 [1911], p. 26). Per le monache si seguivano le tradizioni degli Ordini maschili: ognimonasteroaveva nella sua legislazione un determinato periodo di tempo di prova, senza tuttavia che ciò fosse una pratica costante.
Fu solo con il decreto Quo propositum del 15 ag. 1912 che la S. Congr. dei Religiosi impose tale obbligo alle aspiranti alla vita monacale (AAS, 4 [1912], p. 565).
Con le congregazioni femminili a voti semplici il p. entrò, come obbligo, nelle costituzioni particolari. La S. Congr. dei Religiosi con le sue correzioni alle costituzioni, prima di approvarle, croò a poco a poco tutta la dottrina del p., quale fu poi ordinata
nelle Norme del 1901, agli artt. 63-65, senza tuttavia farne un obbligo assoluto.
Il p. in senso largo ebbe inizio verso il sec. xviri, quando Luigi XV, re di Francia, proibì che negli Ordini si emettesse la professione prima di 21 anni. Allo scopo di mantenere e di coltivare la vocazione degli aspiranti alla vita religiosa, si cominciò a riceverli qualche anno prima del ventunesimo, istruendoli nella virtù e nella scienza. Da questi primi tentativi, fu facile il passaggio a prenoviziati, aspirandati, seminari, ecc. sempre più organizzati. Nelle religioni laicali, il periodo di p. in senso largo, previo al noviziato, si trova già presso i Fratelli delle Scuole cristiane fin dagli inizi della fondazione nell'anno 1680 (Règle du gouvernement de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes). Dai fratelli il p. in senso largo fu poi mutuato dalle altre congregazioni laicali.
II. Diritto attuale. - Il p. in senso stretto è obbligatorio per tutte le religioni femminili a voti perpetui; e per i fratelli coadiuciori degli Ordini regolari maschili. Esso deve durare almeno sei mesi. Nelle religioni a voti temporanei si deve osservare il disposto delle costituzioni, norma che vale pure per le religioni non menzionate dal CIC (can. 539). Il p. deve essere fatto nella stessa casa del noviziato oppure in altra casa, sotto la vigilanza di un religioso idoneo (can. 540 § i). I postulanti possono ricevere un abito diverso da quello dei novizi (can. 540 § 2); le postulanti dei monasteri sono tenute alle regole della clausura (can. 540 § 2). Il p. non è richiesto per la validità del noviziato. Le finalità del p. sono facilmente rilevabili dalla storia e dalle leggi canoniche attuali: l'obbligo, da una parte, delle religioni di cerziorarsi delle intenzioni, idoneità e libertà del postulante, il quale da parte sua ha l'obbligo morale di esaminare la propria decisione e di provare la vita che intende abbracciare. In questo tempo i superiori hanno l'obbligo di richiedere le lettere testimoniali (v. Lettere ecclesiastiche, VII). Il p. in senso largo non ha nel diritto canonico attuale prescrizioni specifiche, le quali, pertanto, vengono lasciate alle singole costituzioni delle religioni.
Nelle religioni chiericali si è elaborato, negli ultimi cinquant'anni, l'istituto delle Scuole apostoliche che sono, in sostanza, veri e propri seminari minori per aspiranti al sacerdozio in una religione. Per queste non esiste una vera e completa legislazione, ma se ne hanno almeno tre
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tipi : scuole apostoliche, organizzate come un qualunque collegio, senza discriminazione di allievi aspiranti alla vita sacerdotale, religiosa o laicale; scuole con allievi scelti come aventi una vocazione generica alla vita chiericalereligiosa; e infine veri e propri piccoli seminari di aspiranti ad una religione con vocazione, almeno in germe, già precisa. Recentemente, anche le società religiose femminili hanno istituito Scuole apostoliche per giovunette inclinate alla vita religiosa. Astraendo da norme canoniche, indubbiamente, in sede morale, si deve sottolineare che in tutti questi tipi di istituzioni deve essere salvaguardato, in maniera assoluta, il principio della libertà e coscienza di vocazione alla vita religiosa.
BibL.: Angelo del S.mo Cuore di Gesù, Manuale Iuris Commonis Regularium, I, Gand 1899, p. 73 sgg.; P. B.aten, Directoire canonique, Maredsous 1933, p. 278; A. Latraona, Commentarium ad canones 331-341, in Comm. pro religiosi, 16 (1935), p. 144 .
Giulio Mandelli
## POSTULAZIONE e POSTULATORE (NELLE
cause di beatificazione e canonizzazione). - Per p. s'intende la funzione di chi promuove legittimamente una causa presso la competente autorità ecclesiastica (pontificia e diocesana); e, quindi, anche qualche atto singolo, specie se solenne, che l'esercizio di una tale funzione comporta. Per una forma determinata di petizioni che, in due fasi specifiche della causa, l'introduttiva e la riassuntiva, personalità ecclesiasiastiche e laiche, che non hanno parte nella causa, sogliono umiliare al S. Padre, c'è nella terminologia canonica (can. 2077) e nella prassi la denominazione propria di Litterae postulatoriae. Chi esercita legittimamente la funzione del postulare o la p., nel diritto e nella prassi si chiama postulatore.
I. Nozione. - Può dirsi che la p., in senso più o meno largo, per il suo carattere di elemento originario e intrinseco alla procedura, sia nata con la procedura stessa. Il nome del postulatore, però, quantunque traduca molto bene il compito di chi chiede iure presso il tribunale competente la trattazione della causa (can. 2007, n. 1) e chiede boneste ai fedeli le offerte per coprirne le spese (can. 2007, n. 2), è entrato tardi nella prassi e negli atti ufficiali, probabilmente con i famosi decreti di Urbano VIII e relative istruzioni (1642). Anche dopo tale epoca, tuttavia, sebbene negli atti e decreti della S. Congr. dei Riti il termine postulatore ricorra con frequenza, nella dottrina e nella prassi, però, esso appare scambiato o alternato con quelli di procuratore, attore, patrocinatore ecc. Nello stesso CIC non lo si trova sempre usato con esattezza giuridica.
II. Il postulatore. - Il CIC lo definisce come "colui che tratta una causa di beatificazione e canonizzazione presso il tribunale competente" (can. 2004 § 2). Il tribunale competente (non contemporaneamente, ma successivamente) per tali cause, secondo lo stesso CIC (che, in questo, conferma il diritto e la prassi precedenti), è duplice: c'è il tribunale dell'Ordinario del luogo (cann. 1999 § 3; 2003 § 3) per il breve stadio ordinario o preintroduttivo (cann. 2039; 2044 § 1; 2126); e la S. Congr. dei Riti per il lungo stadio apostolico o di trattazione formale della causa (cann. 253 § 3; 1999 § 2). La competenza dell'Ordinario del luogo, nell'antica prassi, risultava da tre circostanze : la morte del servo di Dio, il verificarsi di qualche miracolo e la presenza di testi nel territorio. Il CIC, invece, la fa risultare solo dalle prime due. La Pont. Commis. per l'interpretazione del CIC ha confermata tale omissione (AAS, 23 [1931], p. 388, n. 10). Una causa, sia che proceda per la via ordinaria del non cultus, sia per quella straordinaria del cultus seu casus excepti (can. 2000), pel qual caso, in virtù del culto centenario (can. 2021), la procedura si alleggerisce delle indagini e relative congregazioni o discussioni sui miracoli per la beatificazione (can. 2134); sia che riguardi un confessore, sia che riguardi un martire (anche in questo caso, se il martirio è evidente, può ottenersi la dispensa dalle indagini e discussioni sui miracoli per la beatificazione : can. 2116 § 2), non può risolversi (la cumulatio
è espressamente vietata, cann. 2001 e 2120) con un solo processo e una sola congregazione; ma si evolve progressivamente attraverso tanti processi, atti, congregazioni, strettamente collegati fra loro ed ordinati allo stesso fine. Il postulatore, pertanto, poiché tratta non un processo singolo, ma tutta la causa, estende la sua attività sia ai due tribunali suddetti che alla lunga serie di processi, atti e discussioni.
L'attore, che ha il diritto di promuovere una causa, dopo che la sua domanda è stata ammessa dalla competente autorità (can. 2003 §§ 1 e 2), non la tratta di fatto; la funzione di trattare la causa, attribuita appunto al postulatore, giuridicamente coincide, non già con il diritto di promuovere la causa stessa, ma con l'esercizio o uso di tale diritto.
III. Necessità dell'attore e del postulatore. D'ordinario una causa di beatificazione e canonizzazione non viene allestita, se non c'è che la chieda (attore) e che la promuova (postulatore). Ciò per due motivi: l'uno d'indole pratica e l'altro d'indole processuale. Del primo motivo non è difficile rendersi conto, se si pensa alla necessità che ci sia chi si assuma la responsabilità delle spese. Circa il motivo processuale bisogna rilevare che una causa di beatificazione e canonizzazione, pur non essendo un giudizio contenzioso propriamente detto (can. 1552), ciò nondimeno ha tutta l'impronta di una vertenza giudiziale (Blat, Vermeersch) lunga e complicata. In vista di ciò e dell'altrissimo fine che essa persegue, da qualche canonista si è data alla sua procedura la qualifica di ultraprocessuale (Noval). Per l'evidente carattere giudiziale s'incontrano in essa quasi le stesse persone, che fanno parte degli altri giudizi : il promotore della fede, che tutela il diritto, e il cardinale ponente o relatore, che riferisce della causa, già debitamente allestita, dinanzi al tribunale (cann. 2009-12), il notaro, il cancelliere, il procuratore, l'avvocato (cann. 2013-18). E naturale, quindi, che ci siano anche l'attore e il postulatore, i quali rassomigliano le parti in giudizio. Si ritiene, perciò, che il postulatore sia necessario anche se l'Ordinario del luogo proceda d'ufficio (cann. 1999 § 3 e 1618 1619) : e ciò, non solo per le prassi e la funzione di parte, ma anche per la necessaria distinzione tra chi giudica e chi agisce (Wernz-Vidal). Secondo il CIC il diritto di trattare la causa può esser esercitato o dall'attore stesso oppure da un suo procuratore (can. 2004 § 1). Si possono avere, perciò, due figure ben distinte: il postulatore: il postulatore-attore e quello procuratore. In verità, la prima figura è piuttosto rara per vari motivi; ma soprattutto perché in more positum est, ut aliquis eligatur (Benedetto XIV, lib. I, cap. 46, n. 13). Se, comunque, l'ipotesi si verifica, nonostante l'estrema laconicità del CIC in proposito, può affermarsi che l'attore il quale, nel caso, non deve esser sfornito dei requisiti necessari (can. 2004 § 3) ed opportuni, assume il titolo, tassativo nel diritto e nella prassi (can. 2004 § 2), di postulatore, atto ad inquadrarlo nella funzione di trattare la causa; e, con il titolo e la funzione, anche i poteri a questa inerenti. E ovvio, poi, che la sopravvivenza dell'attore nel postulatore faccia sì che tutta la sua attività ne resti influenzata ed egli agisca nomine propria. Al contrario, la figura del postulatore procuratore è quella usuale e comune nella procedura. Essa si ha quando l'attore, non volendo o non potendo esercitare personalmente il suo diritto, ne affida l'incarico ad un suo rappresentante, all'uopo legittimamente costituito, il quale, nomine alieno, ma con piena e diretta responsabilità, ne cura la completa attuazione, nell'àmbito dei poteri comuni e peculiari, che il diritto, le prassi e il mandato gli concedono. La costituzione del postulatore procuratore, libera per qualsiasi altro attore, è, al contrario, assolutamente necessaria quando una causa è promossa da donne (persona fisica o morale : can. 2004 § 1). Tale postulatore procuratore deve esser costituito ad hoc (can. 2004 § 1) e, quindi, con un mandato scritto, redatto non in forma generale (come quella dei procuratori generali degli Istituti religiosi), ma speciale, con riferimento particolare alla causa e rechi il luogo, il giorno, il mese e l'anno, nonché la firma dell'attore (cann. 2006 § 2; 1659 § 1). Per le donne attrici c'è chi reputa opportuno
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che il mandato sia sottoscritto anche dal notaro o cancelliere vescovile (Vermeersch). Il mandato, poi, non si ritiene efficace finché non sia stato ammesso e iscritto nei registri del tribunale competente (can. 2006 § 2). Il mandato deve esser esibito al tribunale, prima che il postulatore sia ammesso ad esercitare il suo ufficio (can. 2006 § 1). Esso cessa allo stesso modo con cui si estingue quello degli altri procuratori (cann. 2008, 1663-64). Sebbene il CIC non ne parli, può ritenersi tuttora vigente il divieto clementino ai consultori della S. Congr. dei Riti di fungere da postulatori.
IV. La figura del postulatore nel CIC. - E merito del CIC l'aver meglio definita la figura del postulatore, che anteriormente appariva alquanto incerta e confusa, assegnando ad essa qualità e compiti più determinati e più alti, che ne precisano la capacità giuridica e la elevano nei confronti dell'attore. Ma non è forse un merito del CIC l'aver concentrato la sua attenzione sul postulatore dello stadio apostolico della causa (detto anche postulatore romano o principale) e di aver trascurato quello dello stadio pre-introduttivo od ordinario, sulla cui funzione, pertanto, può sorgere qualche incertezza; come pure, l'aver lasciano passare, nel trattare del postulatore e dei vice-postulatori, alcune ambiguità di varia natura (cann. 2006 § 1, 2008, ecc.).
V. Qualitá del postulatore. - Il postulatore (sia attore che procuratore) deve essere sacerdote (prese o vescovo), sia secolare che regolare, e deve aver dimora in Roma (can. 2004 § 3). Anche in questa norma, nella quale, peraltro, rivivono in tutto o in parte precedenti prescrizioni pontificie (S. Congr. dei Riti, decr. 22 dec. 1893; Benedetto XIV, lib. I, cap. 19, n. 24), il legislatore ha tenuto presente solo il postulatore dei processi apostolici, non quindi quello dei processi ordinari.
VI. Numero dei postulatori. - Il CIC non dichiara esplicitamente che il postulatore debba essere uno; sembra però ammetterlo, quando afferma che per ogni singola causa può essersi un singolo postulatore (can. 2003). E ovvio, però, che la prescritta unicità va intesa nel senso che non ci possono essere più postulatori contemporaneamente, e cioè durante lo stesso stadio (ordinario o apostolico) della causa; non già successivamente. Un argomento, in favore dei due postulatori successivi, potrebbe trovarsi anche nel CIC, là dove, parlando del giuramento calumnioe, che il postulatore deve prestare nei due processi, ordinario ed apostolico, adopera, contrariamente al solito, la forma plurale, che, in quel contesto, non può non riferirsi a due postulatori successivi (can. 2037 § 4). Nella prassi, però, per la costituzione del postulatore si seguono due vie differenti. A volte si hanno due postulatori successivi, uno per i processi ordinari ed un altro per quelli apostolici; altre volte, invece, fin dall'inizio della procedura, si costituisce a Roma il postulatore della causa, e questi, a sua volta, nomina uno o più vice postulatori per i processi ordinari, prima, per quelli apostolici, dopo.
VII. Nomina dei vicepostulatori. - La più importante prerogativa del postulatore, che lo pone, in qualche modo, al di sopra dell'attore, è costituita dal diritto esclusivo di nominare i vicepostulatori. La costituzione dei vicepostulatori avviene per mezzo d'un legittimo mandato (can. 2005), redatto in forma giudiziale, che non ha valore finché non viene riconosciuto ed ammesso dal tribunale, apostolico o ordinario, dove si tratta la causa (can. 2006 § 2); a tale tribunale esso deve essere pure esibito, prima di agire (can. $2006 \S$ 1). Dal tenore del mandato, nonché dalle norme comuni e dalla prassi dipendono i poteri più o meno ampi dei vicepostulatori. E ovvio che questi non possono avere qualità differenti da chi devono sostituire (can. 2005) : c'è chi richiede per essi, in particolare, le qualità del procuratore giudiziale, come per il postulatore procuratore (Muniz). E pure ovvio, inoltre, che la sostituzione non può avvenire in Roma, dove il postulatore ha sede fissa.
VIII. Postulatore generale. - Quantunque il CIC né approvi né riprovi tale istituzione (can. 2005), non c'è Ordine e Congregazione religiosa di qualche importanza che non abbia il postulatore generale (costituito con man-
dato procuratorio dal superiore generale o dal Capitolo generale, secondo le costituzioni, e residente presso la Curia generalizia), il cui compito consiste nel trattare e promuovere tutte le cause del proprio Istituto, di Istituti filiali e dipendenti, nonché cause anche estranee. Tale compito, anticamente, rientrava nell'ufficio del procuratore generale (v.), il quale, però, nell'espletarlo, si avvaleva largamente dell'opera di uno o più religiosi (uno anche per diverse cause), ritenendo per sé solo la parte amministrativa o economica della causa; ma, con il moltiplicarsi delle cause di ciascun Istituto, lo stesso compito si staccò a poco a poco dall'ufficio del procuratore e formò una carica a sé. La prima idea di un procuratore delle canonizzazioni nella Compagnia di Gesù si ebbe all'inizio del pontificato di Clemente X (1670-76); si riuscì, però, ad attuarla solo molto tardi e precisamente nel 1854 , anno in cui nacque la carica del postulatore generale, distinta da quella del procuratore generale. In ciò i pp. Gesuiti furono preceduti dai pp. Cappuccini i quali, come risulta da sicuri documenti, già nel 1678 avevano il loro postulatore generale. Alla postulazione generale dei Frati Minori, la cui origine risale al 1688 , si deve il Codex pro postulatoribus (Lauri-Fornari-Santarelli, $4^{2}$ ed., Roma 1929), una specie di manuale teorico-pratico di tutta la procedura. Un'esimia figura di postulatore generale ebbero i pp. Passionisti nel secolo scorso in p. Vincenzo Maria Strambi (v.) poi vescovo e santo : egli è oggi il patrono privato dei postulatori romani.
IX. Duplice funzione del postulatore. - Oltre il compito processuale, la carica (non già l'ufficio, can. 145 § 18, come impropriamente scrive il CIC, can. 2007) del postulatore comporta anche un compito economico-amministrativo. I doveri più importanti, inerenti all'uno e all'altro compito durante lo svolgimento della causa, sulla scorta del CIC e della prassi possono così riassumerci : a) Compito processuale. - Come norma generale : il postulatore (sia attore che procuratore) deve agire, adempiere cioè la parte di attore presso i giudici competenti per i diversi e successivi processi, chiunque essi siano e qualunque sia la loro autorità (can. 2007 n. 1). Come norme particolari, il postulatore (la cui legittima persona si suppone già debitamente riconosciuta ([can. 2006 §§ i e e e]), deve : a) indirizzare al giudice il libellus supplex per l'inizio del processo : per il processo ordinario (can. 2038 § 2); per i processi apostolici (cann. 2087 § i e 2091 § i); B) emettere nella prima sessione il giuramento calumniae (can. 2037 § 4); 7) presentare al tribunale (ordinario ed apostolico) l'elenco o notula dei testi (can. 2007, n. 3); 8) comporre e presentare al promotore della fede (diocesano e generale) gli articoli, sui quali i testi dovranno esser interrogati nei singoli processi (can. 2007, n. 4), dopo gli interrogatori, ricavati dagli stessi articoli; c) subire al tribunale (ordinario ed apostolico) i documenti da inserirsi negli atti (can. 2007, n. 3). Naturalmente l'elenco dei testi, gli articoli e i documenti devono corrispondere all'oggetto particolare di ciascun processo : de non cultu, fama di santità o di martirio, virtù eroiche, martirio e sua causa, miracoli; ed essere, inoltre, in armonia con le norme all'uopo sancite dal CIC. Perciò, ad es., per i testi nei vari processi bisogna tener soprattutto presenti i canoni, che dispongono del numero e della qualità di essi, e cioè : i cann. 2020 § i e 2057 (de non cultu); i cann. 2050, 2020 § 2, 2024, 2030 (fama di santità e di martirio); i cann. 2020 § 3, 2024, 2033 § i (virtù e martirio); i cann. 2020 § 7, 2028 (miracoli). Analogamente per gli articoli (can. 2050 § 3) e per i documenti (can. 2036 § 1); i quali ultimi rivestono un'importanza fondamentale nelle cause storiche, il cui alleatimento è riservato alla sezione omonima della S. Congr. dei Riti. Dal complesso di affatti doveri, che egli assolve anche per mezzo dell'avvocato e del procuratore, risulta chiaro ch'egli, pur non rivestendo una mansione direttiva della causa (come erroneamente è stato scritto), ha però un posto centrale in tutta la procedura. Poiché, poi, non si può trattare né onestamente né processualmente una causa (presentando gli articoli, i testi, ecc.), senza conoscere a fondo le prove di cui essa dispone, si è d'avviso, contro l'opinione di qualche canonista (Blat), che il divieto di Urbano VIII
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per le informationes extraiudiciales sia da considerarsi come abrogato; tanto più perché il CIC non ne parla. b) Compito economico-amministrativo. - Durante tutto il corso della causa, sia dinanzi all'Ordinario del luogo che dinanzi alla S. Congr. dei Riti, il postulatore deve coprire le spese che s'incontrano; e deve amministrare il danaro, all'uopo raccolto, secondo le istruzioni della S. Sede (can. 2007, n. 2). Il CIC non specifica tali istruzioni, perché esse veriano secondo le esigenze dei tempi. Gli ultimi provvedimenti, emanati al riguardo, son quelli pubblicati con decr. della S. Congr. dei Riti del 17 sett. 1885; provvedimenti, che la stessa S. Congr. dei Riti ha aggiornato il 28 dic. 1932 e, da ultimo, il 2 ott. 1935, in Norme da'seguirsi ecc. (pp. 15-16).
X. Funzione complementare del postulatore. Il postulatore, dopo il decreto del a tuto a, che per la beatificazione formale (per quella equipollente: cann. 2134-35) segna la fine del dibattito in una fase della causa (can. 2124), per la canonizzazione, invece, la fine della causa (can. 2140), secondo la prassi che per la canonizzazione è riconosciuta anche dal CIC (can. 2141), deve stendere la sua attività all'imponente ciclo di riti e festeggiamenti (cerimonia religiosa nella basilica di S. Pietro, triduo e novena in altre chiese, ecc.), che meritamente inquadrano in una cornice di apoteosi la proclamazione di un nuovo beato o nuovo santo. Ciò che egli fa per le lezioni nel breviario, la Messa, l'elogio nel Martirologio, ecc. esula dal campo processuale e tocca quello liturgico.
BibL.: per quella generica, v. Martiricazione e coniordizazione; quella specifica manca. Alcuni elementi, non sempre attendibili, possono trovarsi nei manuali di diritto processuale, ad es., A. Vermeersch-I. Creusen, Episteme loris can., III, RomaMalines 1945, n. 306 sgg.; Wernz-Vidal, III, n. 47 sgg.
Nicola Ferraro
POTAMIENA e BASILIDE, santi, martiri. Sono commemorati nei Martirologi, rispettivamente il 28 ed il 30 giugno, ma appartengono al gruppo di Plutarco (v.).
Figlia di Marcella, caduta anch'ella martire, P. fu arrestata ad Alessandria sotto Settimio Severo; dopo esser stata terribilmente tormentata in tutto il corpo, fu condannata dal giudice Aquila alla pena capitale. Mentre era condotta al supplizio, B., uno dei soldati che l'accompagnavano, per un senso di pietà la difendeva dagli oltraggi della plebaglia. P. gli promise che dopo la morte avrebbe pregato per lui. Alcuni giorni dopo che P. era stata uccisa con uno stillicidio di pece bollente sul corpo, B. rifiutò di prestare un giuramento dicendo d'essere cristiano. Rinchiuso in carcere, ad alcuni cristiani venuti a visitarlo raccontò che gli era apparsa P. la quale gli aveva posto sul capo una corona e l'aveva assicurato che ben presto avrebbe avuto la grazia chiesta per lui. Fu subito battezzato ed il giorno dopo decapitato.
BibL.: Eusebio, Hist. ecel., VI, 4 sg.; Tillemont, III, pp. 190-62; Martyr. Hieronymianum, p. 341; Martyr. Romanum, pp. 260, 263.
Agostino Amore
POTAMIO. - Primo vescovo di Lisbona, m. nel 360. Come per Priscilliano, sulla personalità letteraria di P. esiste un disaccordo critico tra le testimonianze dei contemporanei e l'ideologia dei suoi scritti.
Quelli scoperti finora lo raccomandano per la sua inattaccabile ortodossia. Invece un gruppo di scrittori contemporanei, tra cui i luciferiani Faustino, Marcellino e s. Ilario di Poitiers, gli attribuisce la redazione della seconda formola di Sirmio (s. 357) insieme con Osio, vescovo di Cordova (PL 10, 487) e Febadio di Agen (s. 357-58). Forse ciò che più condanna P. è un frammento di lettera che gli scrisse s. Atanasio e ultimamente valorizzata, nella quale il Santo lo incolpa chiaramente di considerare Cristo come creatura, negando quindi la sua divinità $«$... qua ratione ille ipse quem creaturam putas, caro sit factus ex virgine...» (Epistola ad Potamium episcopum, in Alcuino, Liber adversus haeresim Felicis, 61 : PL 101, 113). Forse anche P., stillata affettato e stravagante, ortodosso nella sua prima fase, si voltò più tardi
all'arianesimo per la cupidigia di certi possessi, sottoscrisse, senz'esserne autore, la seconda formola di Sirmio e sedusse Osio. Ignorato dall'antica letteratura e non trascurabile attore durante le lotte ariane, P. lasciò quale breve eredità letteraria dei suoi primi anni di scrittore due prediche: De Lucano e De martyrio Eusiae prophetae e due lettere dogmatiche: Epistola ad Athanassium episcopum e De substantia Patris et Filii et Spiritus Sancti.
BibL.: cd.: PL 48, 1411,1416; A. Wilmant, La lettre de P. à st Athanase, ed. crit. in Rev. bénédictine, 30 (1913), pp. 257485; id., Le De Lucano de P., in Journ of theol. stud., 19 (1918), pp. 289-304; H. C. Vega, Opuscola omnia P. episcopi Otisiponensis. El Escorial 1934. Letteratura: M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, II, Madrid 1517, pp. 46-49; Z. García Villsda, Historia eclesiástica de España, I, II, Madrid 1929, pp. 45-52; J. Madoz, P. de Lisboa, in Rev. esp. de teologia, 7 (1947), pp. 79-100.
Giuseppe Madoz
POTAMIONE, vescovo di Eraclea, santi. - Nel Martirologio geronimiano è commemorato il 18 maggio come martire delle persecuzioni pagane ed è detto presbitero. Nel Martirologio romano, invece, alla stessa data è detto vescovo e perito durante le lotte suscitate dalla controversia ariana sotto Custanzo II.
Questa seconda notizia è più sicura perché avvalorata da altre fonti. P. era infatti già vescovo di Eraclea nel 325 , poiché in quell'anno partecipò al Concilio di Nicea. Fu poi anche al Sinodo di Tiro (335), adunato dagli ariani contro s. Atanasio, ed in quell'occasione con santo ardire si levò a parlare contro Eusebio di Nicomedia, l'organizzatore e l'anima del Sinodo, rimproverandogli non solo la sua incompetenza a giudicare s. Atanasio, ma anche la sua sospetta condotta durante la persecuzione di Massimino dalla quale era uscito illeso nonostante che fosse stato in carcere. Nella stessa circostanza P. invece era stato mutilato ad un piede ed aveva perduto un occhio. Gli ariani lo perseguitarono acerbamente e, riusciti a catturarlo, lo fustigarono a sangue lasciandolo quasi morto. Dai fedeli fu soccorso e curato, ma morì poco dopo a causa delle percosse ricevute.
BibL.: S. Atanasio, Hist. Avianarum, 73; id., Apologia ad Constantinm. 28; S. Epifanio, Panarion, 68; Acta SS. Maii, IV. Parigi 1866, p. 163 sg.; Martyr. Hieronymianum, p. 260; Martyr. Romanum, p. 195.
Agostino Amore
POTENZA: v. Atto e potenza.
POTENZA DIVINA. - E uno degli attributi divini, che va anche sotto il nome di onnipotenza.
P. è facoltà di ricevere o di fare qualche cosa; in quanto capacità passiva la p. si contrappone all'atto come il perfettibile alla perfezione. Ma come capacità attiva la p. è facoltà di produrre un effetto, di realizzare. Evidentemente la p. non si può attribuire a Dio nel primo senso, perché Dio è atto puro, ma ben conviene a Dio nel senso di forza realizzatrice proporzionata alla pura attualità.
Secondo un noto principio della filosofia tomistica, un ente è tanto più capace di agire quanto più è in atto e perciò Dio, che è atto puro, ha una capacità di azione infinita, cioè è onnipotente. L'onnipotenza divina è vivamente esaltata in tutta la S. Scrittura e nella tradizione; il magistero della Chiesa ne ha fatto un articolo di fede nel suo Credo e nelle sue definizioni (cf. Conc. Vaticano, sess. III, cap. I: Dom-U, 1782).
In ogni azione divina concorrono scienza, volontà e onnipotenza secondo modi distinti : la scienza come direttiva, la volontà come impero, la onnipotenza come forza realizzante. In virtù dell'onnipotenza Dio può fare tutto quel che vuole e che, per conseguenza, non implica una ripugnanza metafisica. Il male e il peccato, p. es., essendo piuttosto non-enti, non possono essere effetto della Causa Prima, che è ente in modo assoluto.
Gli scolastici sogliono distinguere in Dio una potenza assoluta e una potenza ordinata; la prima prescinde dagli altri attributi, la seconda invece si considera sempre in armonia con altre proprietà divine e specialmente con
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(da T.C.I., Puglio, Lucania, Calabria, VIII, Milano (III), p. III, 89. 13) Potenza e Marsico nuovo, diocesi di - Castello di Lagopesole. Ingresso alla Cappella (sec. xili).
la bontà e la sapienza. Così Dio secondo la p. assoluta potrebbe annientare le anime, che per natura sono immortali, ma secondo la p. ordinata le conserva. Generalmente la p. ordinata tiene conto della struttura e delle leggi o condizioni della natura quale è stata realizzata con la creazione (cf. s. Tommaso, Sum. Theol., 10, q. 25; C. Gent., I, 16; II, cc. 7-10). V. attributi divini.
BibL.: L. Lessius, De perfectionibus moribusque divinis, Parici 1881: R. Garrigou-Lagrange, Le divine perfectioni secondo la dottrina di s. Tommaso, Roma 1923: M. Dallara, De Deo Uno et Trino, Torino 1943, pp. 299-302. Pietro Parente
POTENZA e MARSICO NUOVO, diOCESI di. - P. è capoluogo della Basilicata: la Cattedrale è sotto l'invocazione di s. Gerardo, suffraganea di Acerenza e Matera.
Ha una popolazione di 87.050 ab. quasi tutti cattolici, distribuiti in 25 parrocchie, servite da 67 sacerdoti diocesani e 24 regolari; ha un seminario, 6 comunità religiose maschili e 22 femminili (Ann. Pont., 1952, p. 327).
I. Storia. - Nel latercolo del Martirologio geronimiano del 27 ag. sono menzionati quattro martiri : Felix, Arontius, Sabinianus e Honoratus, le cui reliquie, secondo una tarda leggenda (BHL, coll. 2297-2302), sarebbero state trasferite nel sec. viIi dal duca Arechi II a Benevento. La stessa leggenda però li considera martiri africani e non potentini; né vi sono argomenti per confutarla.
Un'altra tradizione (Acta SS. Augusti, V, Parigi 1868, p. 813) celebra il martirio di un vescovo cartaginese a nome Gennaro, che sarebbe stato decapitato insieme ai suoi disconi Felice e Onorato in una località non ben precisata presso P., il 26 ag. Le loro reliquie - sempre se-
condo il racconto - furono ritrovate dopo molto tempo dal vescovo marsicano Grimaldo, su indicazione di una pia donna a nome Susanna, e poste nella chiesetta dei religiosi di S. Stefano, ove poi si rinvennero. E stato facile per il Lanzoni (I, p. 326) demolire questo fantastico castello di notizie desunte da più luoghi e legate in un unico canovaccio. Molto più semplicemente si tratta di due martiri citati nel Geronimiano per coincidenza di nomi; né dànno alcun credito quel Gennaro, confuso con il celebre Santo della chiesa napoletana, né quel Grimaldo vescovo di Marsico, registrato dall'Ughelli unicamente sulla testimonianza di questo amanuense. Ancora nel Geronimiano in tre giorni diversi, e precisamente al 19, 20 e 21 ag., appaiono ripetutamente due nomi: Valentinus (Valerianus, Valentinianus) e Leontius, confermati anche dal Martirologio beneventano al 20 ag. (cod. Vat., 5949) e da alcuni martirologi derivati da Usuardo al 21 dello stesso mese (Acta SS. Iunii, VI, Parigi 1867, pp. 436-38; Acta SS. Augusti, IV, ivi 1867, pp. 396-97). La loro Passio (ibid., 544; Auct. seu notae ad Acta SS., 423) pone il martirio sotto la diarchia di Diocleziano e Massimiano, e nel comune di Tito, in provincia di P., la loro festa viene celebrata il 23 ag . Sembra perciò che almeno questi due martiri siano locali e storicamente certi. Di Leonzio inoltre esisterebbe anche il racconto del trafugamento delle sue reliquie, dalla Basilicata a Vicenza e da qui in Germania, se si vuole considerare lucano il Leonzio di Sigeberto Gemblacense nella Vita Deoderici episcopi Mettensis (MGH, Scriptores, VI, p. 351; IV, p. 476).
La Chiesa potentina ebbe quindi molto presto i suoi martiri insieme alla nuova religione. E le iscrizioni rinvenute a P. (CIL, X, 1, 178-79) anche se risalgono al sec. vi, testimoniano dell'esistenza di una comunità religiosa le cui origini non è possibile accertare. Tuttavia, se le fonti storiche dànno alla fine del sec. v il primo vescovo, bisogna supporre che P. già durante lo stesso secolo, o anche prima, moribò di essere elevata a sede episcopale. Il primo presule noto dai Regesta è un Erculenzio (492-96; Jaffé-Wattenbach, 680) al quale in altra epístola (ibid., 653) viene affidato l'incarico di intervenire, insieme a due colleghi, Stefano e Giusto, contro l'abusiva consacrazione di due servi fatta da Sa-

(da G. Algranats, Potenza, Milano (VII, copertina) Potenza e Marsico nuovo, diocesi di - Tempietto di S. Gerardo (sec. xIx) - Potenza.
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bino, vescovo di Consilinum. Il successore Amando ( 502 ) lascia perplessi, perché nessun indizio aiuta a risolvere il problema se assegnarlo a P. lucana o all'omonima diocesi picena. Bisogna dunque per trovare il successore giungere a Pietro ( $552-60$ ), cui Pelagio I papa dà disposizioni per la diocesi di Marcellianum (Jaffé-Wattenbach, 1017). E da questa località si può dedurre con certezza che egli era lucano e non piceno. Per ca. tre secoli non è più noto alcuna, fino a che non si trova Balas, che partecipò al Concilio romano tenuto nell'826 da Eugenio II. Dopo di lui, silenzio completo. Un vescovo, di cui si ignora il nome, è segnalato nel ro8o a proposito della chiesa di S. Giovanni Battista, compiuta dai coniugi Roberto e Palma; quindi Gerardo nel ro99, il cui successore omonimo, di Piacenza, è il santo titolare della città e del Duomo (1111-1119), canonizzato da Callisto II. Di s. Gerardo ha lasciato la biografia Manfredo, eletto vescovo alla morte di lui. Dopo questo presule, il catalogo della Chiesa potentina si fa pressoché completo: si citeranno pertanto i più illustri che successero alla cattedra dal sec. xili. Oberto ( $1250-56$ ) dette impulso vigoroso alla ricostruzione della città ormai decadente; Guglielmo o Gualtiero costruì a Diano nel 1274 la chiesa di S. Maria Maggiore, elevata da Pio IX a cattedrale nel 1850 ; fra' Guglielmo di Tivori (r543) fu raccomandato dall'arcivescovo di Acerenza e imposto da Clemente VI al Capitolo, che si vide annullare la sua nomina; Angelo (1419), di Napoli, consigliere prediletto della regina Giovanna II; e Gaspare Cardoso, benedettino spagnolo, che nel 1606 celebrò il Sinodo ed è ricordato per la sua opera in favore del clero. Nel 1818 Pio VII unì alla sede di P. quella di Marsico Nuovo, dichiarandola concattedrale.
II. Monumenti. - P. scarseggia di monumenti, forse perché, divenuta ad un tratto epicentro della lotta tra Svevi e Angioni, e parteggiando per l'infelice Corradino, si trovò sola a fronteggiare le ire del re Carlo e soggiacque alla violenza dei vassalli che la rasero al suolo. E ciò avvenne quando stava appena ritrovando se stessa, dopo il violento terremoto del 1273. La Cattedrale ha tutto perduto delle sue origini gotiche; il rifacimento settecentesco di Antonio Magni, discepolo del Vanvitelli, ha dato alla chiesa una veste barocca che, quantunque non priva di pesantezza, specie per l'alta cupola che grava sull'unica navata, mostra una sobria nobiltà di linee, in cui sopravvive un certo gusto classico. La chiesa di S. Francesco (fine sec. xiri) sorse sul posto di un oratorio eretto nel 1265 dai compagni del Poverello d'Assisi, ma fu rifatta in forme barocche specie all'interno e nel secolo scorso perdette in un terremoto le colonnine delle bibire del campanile. Restano tuttavia le tre superbe porte lignee intagliate, di cui la più pregevole è quella della facciata (sec. xiv) ornata d'intarsi geometrici, simboli, putti, grifi e figure di frati. Nell'interno è notevole il bel sepolcro rinascimentale del patrizio Donato Grasi con il bel sarcofago vegliato dai due grifi, la statua giacente del defunto e la Vergine col Bambino tra due angeli nella lunetta. La chiesa di S. Michele Arcangelo a tre navate (una quarta venne aggiunta dopo a sinistra alterandone la linea) serba all'esterno la forma originale duecentesca. La sua attribuzione a maestro Sarolo di Muro Lucano è un'ipotesi probabile, ma non è suffragata da alcuna prova. L'interno è di scarso interesse.
Bim.: Ughelli, VII, pp. 132-44; X, p. 324; Moroni, LIV, pp. 312-16; Eubel, I, p. 407; II, pp. 218-19; III, p. 279; Lanzoni, I, pp. 323-29 e passim; E. Viggiani, Mem. della città di P., Pannese 1805 ; F. Lenzomant, $A$ trunerc l'Apulie et la Lucanie, I, Parigi 1883, pp. 309-29; G. Racioppi, St. dei papali della Lucanio e della Basilicata, Roma 1902, passim; E. Bertsue, L'art dans l'Italie méridien., IV, Parigi 1904, p. 518 e n. 5; G. Rendina, Le mem. della città di P. Omaggio degli arch. provinc. ad A. Tripepi, Teramo 1908.
POTENZA OBBEDIENZIALE: v. SOPRANNATURALE, ORDINE.
POTERE INDIRETTO: v. CHIESA, $A$, V. C. e Stato.
POTERI PUBBLICI. - La nozione di p. p., nella giuspubblicistica moderna, appare strettamente
legata alla teoria della "classificazione delle funzioni dello Stato». Riguardate queste dal punto di vista del contenuto materiale, od oggettivo, dell'attività in esse esplicata, ne risulta il problema costituzionale di distribuire fra i diversi organi statali l'esercizio delle tre essenziali funzioni che, secondo la dottrina tuttora dominante, possono distinguersi in legislativo, esecutiva e giurisdizionale. Ora