volume-09

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dia di S. Fabiano, sorta intorno al 1000, la cui facciata reca uno dei primi esempi di decorazione policroma toscana; i ruderi della chiesa di S. Barnaba incorporati nell'Ospedale) i più antichi monumenti pratesi possono considerarsi il Duomo ed il castello dell'Imperatore, che risalgono entrambi al sec. xiri. Il castello dell'Imperatore, che la leggenda dice eretto da Federico II con il lascito del pratese Panfollia Dagomari morto nel 1233, è in realtà una radicale ricostruzione, sui ruderi di un più antico castello, voluta da Federico d'Antiocilia, figlio naturale di Federico II, vicario della Toscana con il titolo regio, verso il 1248. Quadrangolare, rafforzato da potenti torrioni agli spigoli e alla metà dei lati, ricorda.

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![img-11.jpeg](img-11.jpeg)

Prato, diocesi di - Antica arca dove si conservava la S. Cintola. Pannello con la Morte della Vergine (sec. xiv).
nella pianta il Castello Ursino di Catania e nel portale il Castel del Monte presso Andria, sicché pare verosimile che vi abbiano lavorato maestranze federiciane.

Il Duomo, esistente fin dal sec. x con il nome di Pieve di S. Stefano di Borgo al Cornio, sorse con l'attuale costruzione nella prima metà del sec. xim, probabilmente per opera di Guido Bigarelli da Como, detto Guidetto. Il primitivo aspetto romanico si osserva ancora sia nel fianco meridionale, con la serie delle arcatelle gemine di bianco lunense e di verde di P.; sia nelle tre navate longitudinali, separate da grandi arcate bicolori. L'arte gotica impresse un nuovo aspetto alla Cattedrale (dove il pratese Michele Dagomari aveva deposto la S. Cintola s, rinvenuta, secondo la leggenda, in Terra Santa. La costruzione di una cappella per la S. Cintola nel vano della prima arcata indusse nel 1365 all'erezione di una nuova facciata a ridosso della prima, visibile ancora nell'intercapedine che Niccolò d'Arezzo, detto il "Pela ", già noto per i lavori in S. Maria del Fiore, esegul con triplice ripartizione a lesene e fasce bicolori. Analoga vicenda subí il Campanile, in antico massiccia torre romanica con tre piani di bifore, poi sopraelevato di altri due da Niccolò di Cecco del Mercia da Siena e da Sano suo figlio. Al sec. xim appartiene anche il bel chiostro di cui resta un solo lato, incorporato nel Palazzo vescovile.

Tra gli edifici civili sono da ricordare il Palazzo Pretorio, che dal 1910 ospita la Galleria comunale, il massiccio edificio della Pia Casa dei Ceppi, già residenza del mercante pratese Francesco di Marco Datini, le cui mura recano avanzi di affreschi di Niccolò di Pietro Gerini, raro esempio di decorazione esterna di casa trecentesca. Tra le costruzioni religiose del periodo gotico vanno ricordate le chiese di S. Francesco della seconda metà del ' 200 , ma con facciata più tarda rinascimentale a fasce bicolori a fastigio triangolare, e quella di S. Domenico, iniziata nel 1281, sfasciata e grandiosa, arricchita sul fianco sinistro di una serie di avelli sormontati da arcate gotiche di tipo piasno e fiorentino. Il Rinascimento non rinnovò l'aspetto della città già improntato dal gotico, limitandosi a qualche rifacimento o alla costruzione di qualche palazzo (Palazzo Pugliesi); ma creò in P. uno dei suoi più puri capolavori architettonici, S. Maria delle Carceri, di Giuliano Gianberti da Sangallo. Costruito nel 1485 1492, l'edificio del Sangallo, a croce greca con due ordini sovrapposti, rivestito da marmi bianchi e verdi, rivela la discendenza dal Brunelleschi. L'interno, invece, benché ripeta forme e decorazioni della Cappella dei Pazzi, ha respiro già cinquecentesco nell'ampiezza delle proporzioni. Il Settecento lasciò la sua impronta nella bella costruzione del Convitto nazionale Cicognini, sorto nel luogo della Badia di Gragnano.
2. Scultura. - Perdute in massima parte le sculture
romaniche e gotiche (rimane però nel Duomo la bellissima Madonna della Cintola [1317], ultima opera di Giovanni Pisano) la città riflette nella decorazione plastica lo stile della scuola fiorentina del ' 200.

Sporgente dallo spigolo della facciata del Duomo, il Pergamo della S. Cintola, costruito (1433-38) per la esposizione della reliquia, in sostituzione di quello gotico di Niccolò di Cecco del Mercia, già sorgente sul fianco meridionale, è opera di Donatello non senza l'intervento del collaboratore Michelozzo, nella balaustra ornata di putti danzanti; mentre spetta a Michelozzo l'armonico baldacchino e la fusione in bronzo del mirabile capitello modellato dal grande compagno. Altre opere della scuola fiorentina decorano il Duomo : la finissima cancellata della cappella della S. Cintola, lavoro di Bruno di Ser Lapo Mazzei da Firenze e di Pasquino di Matteo da Montepulciano; il pulpito di Mino da Fiesole e Antonio Rossellino (1473), immaginato dal fiesolano come una grande acquasantiera; la bella Madonna del Tabernacolo dell'Ulivo di Benedetto da Maiano (ai fratelli si deve la costruzione del Tabernacolo e la Pietà del basamento); la Lunetta in terracotta invetriata di Andrea della Robbia sul portale (altre opere dello stesso artista sono sparse in varie chiese della città). Della decorazione plastica dei secoli successivi basterà citare la Fontana del Bacchino, ora nella Galleria comunale, che Ferdinando Tacca esegul (16571665) per la piazza del Comune, dove è sostituita da una copia.
3. Pittura. - La decorazione pittorica ebbe miglior sorte della scultura nel periodo gotico. La scomparsa degli affreschi di Bettino da P., discepolo di Giotto, sia nel Duomo, sia nel Palazzo Pretorio, e di quelli di Guido senese nell'appartemento del Podestà, è compensata dalla sopravvivenza di alcuni importanti cicli murali della fine del ' 500 : quali le Storie della Vergine o gli episodi della Leggenda della S. Cintola, dipinti da Agnolo Gaddi poco dopo il 1367 sulle pareti della cappella dove è custodita la reliquia; le Storie di s. Margherita e di s. Giacomo Maggiore, pure nel Duomo, attribuite a Lorenzo di Bicci; gli Episodi della vita di s. Matteo e di s. Antonio Abate affrescati da Niccolò di Pietro Gerini in S. Francesco. Ben più imponenti le testimonianze della pittura rinascimentale che contano anche elementi locali, come quel Pietro di Miniato pratese cui si debbono gli affreschi del refettorio di S. Niccolò, e interessanti anonimi, come i due maestri che decorarono con le Storie della Vergine e di s. Stefano la cappella del S. Cuore nel Duomo. Emergono tra i dipinti del ' 400 i grandiosi cicli di affreschi che Filippo Lippi esegui nella Cappella maggiore del Duomo con la collaborazione di fra' Diamante (Storie di s. Stefano e del Battista, 1452-64). Allo stesso Lippi appartengono altre due opere : la tavola con i Funerali di s. Bernardo, sempre nel Duomo, e quella bellissima della Galleria comunale che il fiorentino dipinse nel 1453 per Francesco di Marco Datini (Vergine in trono e due santi). A P. nacque Filippino Lippi, figlio di Filippo; di lui rimangono il trittico a fresco, del tabernacolo di S. Margherita, che malgrado i guasti è tra le sue opere più deliziose, e la Vergine con il Bambino e due santi, nella Galleria comunale. Scarse sono le pitture del ' 500 . Basterà ricordare la Vergine della Cintola di Ridolfo del Ghirlandaio in Duomo (1514). - Vedi tav. CXXIX.

Binc.: C. Guasti, Bibl. pratese compilata per un di P., Prato, 1844; F. Baldanzi, Descríz. della cattedr. di P., ivi 1846; C. Guasti, Il pergamo di Donatello nel duomo di P., Firenze 1887; id., I quadri della Galleria e altri oggetti d'arte del Comune di P., ivi 1888; E. Corradini, P. e i suoi dintorni (Italia artistica, v. 12), Bergamo 1905; G. Giani, P. e la sua fortezza, Prato 1908; R. Papini, Catal. della Galleria comunale di P., Bergamo 1912; P. Pecchini, P. e il bacino della Pieve (Le cento città d'Italia, illustrate), Milano 1924; M. R. Gabbrielli, Guida di P., Roma 1927; G. Pasquetti, La chiesa di S. Agostino e l'opera degli Agostiniani in P., Prato 1930; G. Poggi, La Cappella del S. Cin-

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golo nel duomo di P. e gli affreschi di Agoulo Gaddi, in Riv. d'arte, 14 (1932), p. 333 sg.; id., Studi e mem. pratasi, Prato 1933; A. De Witt, P. Restuari nella cattedr., in Emporium, 81 (1935), p. 183 sg.; R. Piattoli, s. v. in Enc. Ital., XXVIII (1933), p. 163 sg.; G. Marchini, La chiesa di S. Agostini in P. e l'architettura fiorentina tardo-gotica, Firenze 1938; numerosi articoli sui monumenti e sugli oggetti d'arte di P. in Arch. stor. pratese, dal 1917 in poi.

Amalie Mezzetti
PRATO (a Prato), Giovanni. - Sacerdote e giornalista, n. a Rovereto il 29 ott. 1812, m. ivi il 13 giugno 1883. Sacerdote nel 1835 , assunse nel 1842 l'insegnamento della religione nel Seminario di Rovereto, città di cui venne eletto rappresentante alla Dieta di Francoforte nella primavera del 1848. A Francoforte dapprima e poi a Vienna, al Parlamento austriaco che lo ebbe per lunghi anni deputato, propugnò costantemente l'uscita della sua regione natale dalla Confederazione germanica e l'autonomia amministrativa del Tirolo.

La sua attività parlamentare si interruppe nel 1875 , quando il vescovo di Trento lo sospese a divinis per avere egli dato suffragio favorevole alle cosiddette "leggi confessionali" - eversive dei diritti della Chiesa - che il Partito liberale austriaco aveva proposto alla Camera, e la Società politica liberale-nazionale del Trentino lo radio dalle proprie file per aver egli, in ossequio al suo vescovo, ritrattato il voto. Rassegnò allora il mandato parlamentare e abbandonò anche l'intensa attività giornalistica. Aveva infatti fondato Il Giornale del Trentino e successivamente Il Giornale di Rovareto, Il Trentino e Il nuovo giornale del Trentino, agitandovi sempre la causa dell'italianità della sua regione: argomento che dibatté largamente anche su numerosi periodici italiani, massime sul Crepuscolo. Trovò altresì tempo e lena per numerosi scritti di erudizione e di varia letteratura : pubblicò un apprezzato Studio sullo stato di coltura del Trentino, promosse i festeggiamenti di Trento per il sesto centenario della nascita dell'Alighieri, tradusse Il processo di Galileo del Geblers.

Bibs.: F. Ambrosi, Scrittori ed arititi trentini, Trento 1894; Nel centenario della nascita di G. a P., numero speciale dell' Alto Adige, Trento 28 ott. 1912.

Renzo U. Montini

## PRAYER BOOK: v. book of COMmON PRAYER.

## PREADAMISMO: v. POLIGENISMO.

PREAMBOLI DELLA FEDE (praeambula fidei). - Con questa espressione si indicano le verità che devono e possono essere conosciute dalla ragione prima che, per la fede infusa e la Grazia attuale, i fedeli aderiscano alle verità rivelate "propter auctoritatem Dei revelantis ", ossia per l'autorità di Dio che le ha rivelate.

Questi p. della f. sono l'esistenza di Dio e i segni dell'origine divina della Rivelazione. L'esistenza di Dio, autore della natura, può essere facilmente conosciuta, anche se in modo confuso, dalla considerazione della natura delle cose create, dall'ordine di esse, ecc. che postulano l'esistenza di un creatore, ordinatore supremo (Sap. 13, 2-5). Quindi il Concilio Vaticano ha definito (Denz-U, 1763) : "che Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con la luce naturale della ragione umana mediante le cose create». Il giuramento antimodernista aggiunge (ibid., 2145) : a L'esistenza di Dio può essere dimostrata razionalmente in base agli effetti di cui Dio è la causa s.

Tra i p. della f. si devono annoverare anche i motivi di credibilità, cioè i segni dell'origine divina della Rivelazione contenuta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento e nella Tradizione vivente della Chiesa. Essi sono i miracoli (in particolare quelli di Cristo, soprattutto la sua Risurrezione), le profezie realizzate, la santità eccezionale di Gesù, la sublimità della sua dottrina, la vita mirabile della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, che resiste da venti secoli a tante cause di divisione e di ro-
vina (Denz-U, 1790, 1794, 1799, 1812, 1813, 2145; v. CREDIBILITÀ RAZIONALE DELLA FEDE CATTOLICA; MIRACOLO; RIVELAZIONE).

Bibl.: J. Ottiger, Theologia fundamentalis, I, Friburgo in Br. 1897, pp. 640-846; A. H. Lépicier, Del miracolo, Roma 1901; J. de Tonquidoc, Introduction à l'étude du merveilleux et du miracle, Parigi 1916; A. Zacchi, Il miracolo, Milano 1923; id., Dio, Roma 1930; R. Garrigou-Lagrange, Dieu, $6^{4}$ ed., Parigi 1936, pp. 226-41, 314-42; id., De Revelatione, I, $4^{4}$ ed., Roma 1943, pp. 236-39, 274-90, 492; II, $4^{4}$ ed., ivi 1943, pp. 92-97, 122-23, 303-60.

Reginaldo Garrigou-Lagrange
PREMIMISMO: v. PRIMITIVI, RELIGIONE dei.
PREBENDA. - Dal lat. praebere (fornire) è la rendita d'un beneficio ecclesiastico. Il termine è proprio della letteratura ecclesiastica e sta a indicare il diritto che ha un ecclesiastico di percepire i frutti provenienti dalla dote annessa all'ufficio, di cui è titolare. Per la parte storica e per la natura specifica dell'istituto giuridico, v. BENEFICIO Ecclesiastico; CAPITOLO, I. Il C. Canonicale.

Bibl.: v. alle voci predette.
Vincenzo Fagiolo
PRECARIA. - Nome d'un contratto agrario ch'ebbe larga diffusione specialmente tra i secc. vi exiI. Aveva di regola per oggetto il conferimento in usufrutto d'un fondo da parte del proprietario (concedente) a un concessionario (precarista) per un tempo determinato e sotto condizioni assai varie da caso a caso. Constava di regola da due documenti, l'uno in forma di preghiera (detto pure p.) rimesso dal precarista al concedente, l'altro in forma di concessione (detto praestaria o commendatitia o anch'esso p.) rimesso dal concedente al precarista, a reciproca garanzia. La fissazione degli elementi essenziali e costanti della p. e la distinzione di questa dal livello (v.) e anche dall'enfiteusi (v.) e dal beneficio (v.) sono quanto mai controverse: la terminologia dei documenti è contraddittoria e i tentativi di chiarimento dei vecchi giureconsulti intralciano, più che non agevolino, l'indagine dello storico.

Il nome p. (che nelle fonti indica sia il contratto, sia il documento, sia la prestazione imposta al precarista) era in origine un aggettivo; si riferiva secondo alcuni a possessio, secondo i più a epistola. A queste due interpretazioni si rannodano le due maggiori concezioni della p. che tuttora si dividono il campo.

Secondo la prima (Schupfer), la p. era un contratto contraddistinto da elementi sostanziali, svoltosi dall'antico precario romano; ma, mentre questo era gratuito e senza precise garanzie giuridiche, nella p. si ebbe la fissazione d'un termine e d'un compenso e più tardi la documentazione scritta. Secondo l'altra concezione (Pivano), l'elemento essenziale della p. era dato dalla forma documentaria. Questa distingueva la p. dal livello, contratto parimenti formale, e al tempo stesso la rendeva adattabile ai contenuti più vari: un medesimo contratto poteva essere p. ovvero livello quanto alla forma, e enfiteusi o pasionato o altro quanto alla sostanza. Né l'una né l'altra delle due opposte concezioni, rigidamente intese, si possono adattare a tutti i casi presentati dalle fonti, se non se ne considerano alcuni come eccezionali. E s'intende d'altra parte che nella gran maggioranza dei casi l'una e l'altra sono ugualmente valide.

Le p. tra privati sono molto rare. La preponderanza delle p. concesse dalle chiese è tale che talvolta il contratto stesso è stato ritenuto un istituto tipico del diritto canonico. Le p. cerbo regis, concesse dalle chiese per intervento regio, e specialmente frequenti nella Francia merovingia e carolingia, non escono dal quadro generale.

Le p. ecclesiastiche avevano (ma la classificazione è moderna) varie figure : p. data, quando una chiesa concedeva beni ch'erano già suoi per l'addietro; p. oblate, quando concedeva in usufrutto al precarista beni da lui

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avuti in donazione; p. rimuneratoria, quando concedeva beni in parte già suoi e in parte avuti in donazione; p . commutativa, quando concedeva beni propri in cambio d'altri beni ad essa donati; per tacere d'altre figure più complesse o applicate meno di frequente. Il favore di cui godettero le p. oblate e rimuneratorie nell'alto medioevo si spiega con i vantaggi ch'esse offrivano tanto alle chiese, che mettevano a frutto i propri beni senza volare il principio della loro inalienabilità (mirava a questo scopo anche la rinnovazione quinquennale del titolo), quanto ai privati, che si privavano della nuda proprietà (gravata d'imposte e insidiata da sopraffazioni continue), ma conservavano il godimento dei loro beni, fatto più sicuro dalle protezione delle chiese a cui li avevano donati.

La legislazione ecclesiastica in materia, cominciata dal Concilio agatense del 506 , non fu proporzionata alla grande diffusione dell'istituto; quando le Decretali di Gregorio IX (III, 14) diedero alla p. un regolamento definitivo, questa era già in decadenza. Nel basso medioevo si confuse a poco a poco con istituti affini, e scomparve.

Bibl.: G. Ch. Leiser, 7us Genegicum, Lipsia e Francaforte 1713, p. 62 sgg.; S. Pivano, I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo, Torino 1904, p. I sgg.; F. Schupfer, Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia, III, 27 ed., Città di Castello - Roma 1913, p. 417 sgg.; E. Besta, Le obbligazioni nella storia del diritto italiano, Padova 1937, p. 295 sg. Piero Fiorelli
PRECEDENZA. - E il diritto di precedere altre persone e di avere quindi il posto più nobile nelle adunanze e manifestazioni di carattere pubblico. Il suo fondamento poggia nell'ossequio dovuto alle persone che godono di un maggior grado nella gerarchia.

Il CIC, ricalcando disposizioni comprovate da secolari esperienze, traccia le linee fondamentali della p . nel can. 106; de esso appare chiaramente che in primo luogo bisogna applicare le norme speciali che regolano determinate personalità ecclesiastiche (cf. cann. 239, nn. I e 21; 280; 347; 450 ecc.). Quando non vi sono norme specifiche si applicano i seguenti principi : 1) nella p. la diversità di rito non ha rilevanza giuridica. 2) La rappresentanza ha il suo fondamento di p. nella persona che si rappresenta, poiché il rappresentante viene rivestito dalla personalità di colui di cui fa le veci : evidentemente in tal caso il diritto di p. è subordinato a quello di coloro che partecipano personalmente alla riunione.

Determinati questi due principi negativi, il CIC formula i principi positivi, i quali sono basati sull'autorità. 1) Chi è investito dell'autorità ottiene anche il diritto di p. sulle persone fisiche o morali a lui soggette. 2) Se invece si tratta di persone di cui una non ha autorità sull'altra, allora per la p. si deve aver presente il grado che ciascuna di esse ricopre; se sono nel medesimo grado la p. si fonda unicamente sull'Ordine; se sono nel medesimo grado e nel medesimo Ordine precede colui che ha la priorità di nomina nel medesimo grado; se questa si fosse verificata nel medesimo giorno precede il più vecchio per ordinazione, eccetto il caso che il più giovane fosse stato ordinato dal papa; se nel medesimo giorno avessero ricevuto anche l'ordinazione, si deve aver presente solo l'età. Nel caso di due gemelli non si avrebbe alcun punto di distinzione ed allora si dovrebbe ricorrere alla S. Sede. Nella parola "Ordine" si compren dono le diverse potestà dell'Ordine sacro e nella parola " grado s gli uffici gerarchici nel senso più ampio della parola. 3) Per le persone morali si applicano le regole proprie di ciascun Istituto; se invece si fa questione tra diverse persone morali, allora precede quella che è nel pacifico quasi possesso della p.; se questo diritto non fosse chiaro precede quella che per prima si stabili sul luogo.

L'Ordinario è il giudice di ogni controversia che possa sorgere sulla p.: contro le sue decisioni si ammette solo il ricorso in devolutivo.

Dalle norme richiamate si può ricavare il seguente ordine di precedenza : cardinale legato a latere (can. 239, I e 21); cardinale decano e sottodecano (can. 237, I e 2) cardinali dell'Ordine episcopale, presbiterale e diaconale (can. 231, 1); legati del romano pontefice (can. 269, 2);
patriarchi (can. 280); primati (can. 280); metropoliti e arcivescovi nella propria provincia (can. 272, 280); vescovi nella propria diocesi (can. 347); arcivescovi e vescovi fuori della propria provincia (can. 280); abati, prelati nullius, vicari e prefetti apostolici (can. 215, 3); amministratore apostolico, vicario capitolare, vicario generale (can. 370, 1) ; canonici : dignità, canonici titolari, canonici ouerari, beneficiati (can. 428, 1); vicario foraneo (can. 450, 2); parroco (can. 478, 1); vicario sostituto e coadiutori; vicari cooperatori (can. 478, 2).

Bibl.: Ferro Marzituez, De praecedentis et praedationibus ecclesiasticis, Lavenio 1655; P. Vito, Note canoniche sulla p., Verona 1924; G. Michiels, Principia generalia de personis in Ecclesia, Lublino 1932, pp. 553-68. Altra bibl. in G. Moschetti, Bibliographia turis canonici..., Roma 1941, p. 139.

Giuseppe Damizia
PRECETTO. - I. Nozione. - E un comando dato dalla competente autorità per un periodo di tempo determinato, o anche in perpetuo, a singole persone anche se di fatto numerose e costituenti la totalità di una comunità; oppure, ma solo per un periodo di tempo determinato, a una comunità in quanto tale; ed ha per scopo essenziale il bene privato delle medesime persone o della comunità o dell'autorità, non però il bene pubblico e sociale perfetto.

La giurisprudenza non fu e non è ancora concorde nel determinare gli elementi essenziali comuni e specifici ad ogni specie di p. Le contrastanti opinioni dei tempi passati non furono affatto appianate dal CIC che, senza definirlo, parla al can. 24 di una sola specie di p. In un certo senso, sotto il nome di p. può benissimo comprendersi, come di fatto avvenne nel passato e avviene tuttora, qualunque comando imperativo che il competente superiore impone a un soggetto capace. La giurisprudenza ha cercato di individuare elementi che non solo convenissero al p., ma fossero esclusivamente suoi. In primo luogo il p. fu distinto dalla legge, benché non sempre si riesca a individuare tutte le ragioni formali di ciò; comunque è certo che la legge può essere emanata solo da potestà di impero o di giurisdizione ed esclusivamente a comunità perfette, e a quelle imperfette solo se riconosciute come soggetti di legge; si richiede pure che la legge venga emanata a tempo indeterminato o in perpetuo, mentre il p. può essere dato anche a persone individue a tempo determinato, e da potestà privata (dominativo, domestica, contrattuale, ecc.). Inoltre il p., contrariamente alla legge, si presume non territoriale, ma personale. Infine, e ciò ha anche un particolare riflesso per la morale e la determinazione del peccato in chi viola il comando del Superiore, il p. emanato per sola autorità privata (ossia senza uso di giurisdizione) non crea nella società una norma costitutiva di diritto.
II. Diyisigm. - Il p. può essere : 1) p. emanato dal titolare di un potere giurisdizionale, ossia pubblico, e p. dato per potestà dominativa, ossia privata, a seconda che l'autore del p. sia rivestito di giurisdizione e intenda usarne nel dare il p., o invece ne sia sprovvisto o comunque non intenda usare di essa. Pertanto non solo coloro che sono dotati di potere legislativo o pubblico possono dare p., ma anche chi abbia dominio sulla volontà del suddito; tra questi ultimi vanno annoverati i Superiori religiosi nelle religioni che non siano contemporaneamente clericali ed esenti dall'Ordinario del luogo; parimenti i genitori, il marito, l'imprenditore, il padrone, relativamente ai figli, alla moglie, agli operai, ai domestici; e generalmente tutti coloro che per patto privato hanno potere legittimamente costituito su altri. Agli effetti morali tuttavia va ricordato che siccome il p. giurisdizionale è fonte di diritto e crea norme costitutive, l'osservanza di esso è dovuta in forza dell'obbligo inerente alla virtù che costituisce la materia del p., e quindi, per esemplificare : in virtù della giustizia, se la materia riguarda la giustizia; della carità se la carità, della castità se la castità, della mortificazione se il digiuno o l'astinenza; mentre il p. derivante da potere dominativo crea l'obbligo in forza

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del titolo per il quale il Superiore l'impone, prescindendo dall'oggetto della virtù cui l'atto imposto appartiene; quindi, ancora per esemplificare : per virtù di religione se si tratta di p. proveniente da autorità cui si promise obbedienza, per virtù della pietà se da autorità paterna o materna, anche se l'atto imposto appartenga alle virtù di giustizia, carità, castità, ecc. Conseguentemente chi avrà, p. es., mangiato di grasso contro il p. del suo Superiore investito di potere solo dominativo, o dei suoi genitori, avrà fatto peccato contro l'obbedienza e contro la pietà, ma avrà fatto un peccato contro la mortificazione se il p. proveniva da potere giurisdizionale; 2) p. territoriale e p. personale. Il p. si presume personale e conseguentemente obbliga il soggetto ovunque si trovi; tuttavia vi è anche il p. territoriale che obbliga esclusivamente nel territorio per il quale dal relativo superiore è stato imposto; 3) p. temporaneo e p. perpetuo. Mentre il primo cessa per natura sua al momento previsto, quello a tempo indeterminato può pure cessare, ma solo per intervento diretto della competente autorità (revoca, dispensa) o per il cessare del fine per il quale fu imposto o per impossibilità di osservanza o anche, salvo però alcune eccezioni, con il cessare del potere del superiore; 4) p. dato a persona fisica e p. dato a una comunità. Va notato che dal fatto che il p. è dato a tutte e singole le persone che costituiscono una determinata comunità, non segue senz'altro che esso debba dirsi imposto alla comunità. Conseguentemente il p. dato ai singoli (anche se a tutti i sudditi della comunità) va osservato da coloro cui venne dato anche se fuori di territorio, ma non da altri che comincino in tempo posteriore a farne parte, né da chi si trova in comunità interinalmente; 5) p. di foro interno e p. di foro esterno, a seconda del potere da cui emana e della volontà del superiore di imporre atti riferentisi alla sola coscienza o anche alla vita esteriore. Non tutti però ammettono la possibilità del p. di foro interno, né il CIC ne parla al can. 24; 6) p. munito di sanzione penale e p. munito di sanzione disciplinare. La natura e l'origine della diversa sanzione non vanno prese esclusivamente dal potere del Superiore che dà il p., a seconda cioè che esso goda o meno di giurisdizione, ma anche a seconda di quanto egli avrà voluto effettivamente disporre se è capace dell'uno e dell'altro p. Tuttavia, per diritto positivo e per norma tassativa del can. 24 CIC, perché l'osservanza possa esserne pretesa in giudizio e munita di pena ecclesiastica propriamente detta la sua violazione, il p. deve essere dato in forma solenne, ossia, o con legittimo documento anche privato (a maggior ragione se pubblico), o davanti a due testimoni che siano abilitati a far de testi nei tribunali ecclesiastici a norma dei cani. 1736-38. I Superiori sprovvisti di giurisdizione non possono imporre p. muniti di pene in senso stretto, ma solo di penitenze (anche gravi ed esterne) o di provvedimenti disciplinari o di correzione o di ammonimenti extra-giudiziari. Queste norme hanno un'importanza capitale in determinati fatti previsti dal CIC e pertanto vanno attentamente vagliate. Anche il Superiore munito di giurisdizione può, volendolo, servirsi di sole penitenze e degli altri provvedimenti disciplinari, escluse le vere pene. Generalmente i canonisti ammettono che i p. anche giurisdizionali ma dati solo per il foro interno non possano essere muniti di sanzione penale vera e propria. Dal p. munito di sanzione penale o disciplinare vanno distinti il p. e anche la legge cosiddetti puramente penali: tanto i canonisti che i moralisti usano questi ultimi termini per indicare un comando che produce nel suddito il solo obbligo legale e morale di sottostare a una determinata pena annessa alla violazione del p., senza indurre però in lui un peccato formale, né grave né veniale, qualora il p. venga violato.

III. DAVrminA DEI. CIC. - Quanto il CIC ha sul p. è riferito al can. 24 . Il p. è qui considerato sotto un solo aspetto: «i p. dati ai singoli obbligano coloro ai quali vengono dati ovunque si trovino, ma non possono essere fatti valere in giudizio e spirono con il cessare del diritto del precipiente, a meno che non siano stati imposti con legittimo documento o davanti a due testimoni a. Dopo quanto detto precedentemente, per la retta interpretazione del canone basterà notare quanto segue : si tratta di p.
dato a singole persone fisiche, anche se queste corrispondono di fatto a un'intera comunità; detto p. è personale e pertanto segue il suddito anche fuori del territorio di colui che lo impose. Ciò vale ugualmente per il p. di foro interno. Tuttavia nessun Superiore può imporlo oltre il tempo effectivo previsto o casualmente spinto del suo governo; conseguentemente il p. cessa con la sua morte, con la sua deposizione dall'ufficio, con la sua rinuncia giuridicamente accettata dalla competente autorità, con la sua traslazione ad altro ufficio anche se più alto; e rimane sospeso per il tempo nel quale per qualunque motivo egli rimane giuridicamente (non solo di fatto) sospeso dal suo potere ed ufficio. Il p., invece, dato in forma canonica, ossia con documento legittimo o davanti a due testi, non solo continua a legare il suddito ovunque si trovi, ma parimenti ovunque egli si trovi può essere fatto valere in tribunale, né cessa o rimane sospeso per il cessare o il sospendersi del potere nel Superiore precipiente; in questo caso, infatti, ogni diritto sul suddito cui fu dato il p. passa fiso iure al successore nel governo. Non è tuttavia ancora fuori discussione di quale p. intenda parlare il CIC al can. 24. Si ritiene generalmente che parli di p. promanante da potere di giurisdizione, esclusi tutti i p. imposti per potestà dominativa e privata. Comunque, finché non sarà autenticamente dichiarata la portata precisa della norma, non può applicarsi il can. 24 se non ai p. provenienti da potere di giurisdizione. Per quanto concerne l'interpretazione più rigida, che cioè riduce ai soli p. giurisdizionali il can. 24 , possono addursi i seguenti due argomenti principali : prima di tutto il principio che i p. non dati per potere giurisdizionale non possono in alcun caso essere fatti valere in giudizio, mentre ciò appunto afferma il can. 24 se si verificano le condizioni ivi riferite; e in secondo luogo perché ciò richiede l'ubicazione del medesimo canone, posto sotto il titolo de legibus, e si sa che le leggi per loro natura promanano esclusivamente per potestà di giurisdizione. L'ultima osservazione nei riguardi del can. 24 va fatta nei confronti dell'estensione del p.; i canonisti ritengono generalmente che esso parli solo del p. di foro esterno.

Per quanto concerne il p. non dato ai singoli ma a una comunità, del quale il CIC non parla affatto, niente è determinato espressamente; pertanto le contrastanti opinioni preesistenti rimangono tuttora libere. Rimane soprattutto disputato se il p. dato da un Superiore munito di potere giurisdizionale, ma sprovvisto di quello legislativo, a una comunità in quanto tale, sopravviva o invece cessi o si sospenda al momento della cessazione o della sospensione del Superiore stesso dal suo ufficio.

Boc... R. Giesti, Comment. CIC, Roma 1927, pp. 162-63; A. Van Hove, De legibus ecclesiast., Malines-Roma 1930, n. 353-71; Ph. Maroto, Institut. iuris can., Roma s. d., nn. 262-68; Werne-Vidal, I. nn. 122-201; M. a Coronata, Institut. iuris can., Torino 1948, nn. 31-33; A. Vermeersch, Epit. iuris can., I. Roma 1949, nn. 133-36; G. Michiels, Normae generalis, I. Parigi-Tournai-Roma 1949, pp. 676-98. Lorenzo Simeone

PREGETTO FESTIVO. - Per p. f. s'intende l'obbligo di santificare le domeniche e i giorni di precetto mediante l'assistenza alla Messa e l'astensione da determinati lavori.
I. Origine, fondamento, valore e giustificazione. - Il precetto è incluso nel Decalogo: a Ricordati del giorno del riposo, per santificarlo» (Ex. 20, 8-11; cfr. Deut. 5, 12-15).

L'obbligo ha un valore individuale e sociale, riguarda non solo i singoli e le famiglie, ma anche la collettività, tutto Israele come nazione (cf. Ex. 31, 12-17). L'osservanza delle legge assicura il giorno della prosperità politica e sociale di Israele (Is. 58, 12 sgg .), e la violazione, che importa disagio, fame e miseria (Ier. 17, 21-27; cf. Ex. 20, 12-32; 22, 8), è punita con la pena di morte (Num. 15, 32-36). Nel giorno di sabato non solo si deve osservare il riposo, ma si devono anche offrire a Dio dei sacrifici (Ex. 46, 4) : gli Ebrei si raccoglievano nelle sinagoghe per pregare e per ascoltare la parola di Dio (Asl. 13, 21; 13,27).

Nel Nuovo Testamento la parte cerimoniale sabatica

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è stata abrogata. Cristo infatti pone l'accento sul culto al Padre in spirito e verità (Io. 4, 23), corregge la casistica farisaica, affermando che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato (Mc. 2, 27). S. Paolo rimprovera ai Galati, convertiti al cristianesimo, l'osservanza, secondo la legge mosaica, dei giorni, dei mesi, dei tempi e degli anni (Gal. 4, 10) e avverte i Colossesi che non vige più l'obbligo di osservare i noviluni e i sabati (Col. 2, 16). Gli Apostoli e i primi cristiani, se per qualche tempo si riuniscono, insieme con i Giudei, nel giorno di sabato per la lode a Dio (Act. 2, 46; 3, 1; 5, 12; 21, 26), ben presto hanno proprie adunanze per la preghiera e per la celebrazione eucaristica (Act. 2, 42), in modo da introdurre la consuetudine della santificazione del giorno seguente al sabato, ché al mattino dopo il sabato il Cristo risuscitò. La data certa della sostituzione della domenica al sabato non si può precisare. Tuttavia è indiscusso che al tempo in cui fu scritta la prima lettera ai Corinti (56) e al tempo della redazione degli Atti degli Apostoli (ca. 63), le riunioni liturgiche cristiane si tenevano la domenica (I Cor. 16, 2; Act. 20, 7) e che quest'uso fu costante ed universale alla fine del I e durante il II sec. (Apoc. 1, 10; Doctrina duodecim Apostolorum, cap. 14; Barnaboe Epist., cap. 15; s. Ignazio d'Antiochia, Ad Magn., cap. 9; s. Giustino, Apol., I, 67: PG 6, 429; s. Dionigi di Corinto [m. nel 180], nella lettera ai Romani riportata da Eusebio di Cesarea, Hist. eud., I, IV, cap. 23 : PG 20, 390; Tertulliano, Apol., cap. 16: PL 1, 371).

La santificazione della domenica importava l'assistenza alla Messa (cf. Concilio di Elvira [306], can. 21: HefeleLeclercq, I, 233; di Sardi [343], can. 11 : ibid., 7, 792; d'Agde [506], can. 21, 64 : ibid., II, 990, 1002; d'Orléans [541], can. 3 : ibid., II, 1014; di Clermont [535], can. 15 : ibid., II, 1141-42; d'Orléans [541], can. 3 : ibid., II, 1166; Sermoni di s. Cesario d'Arles, 280-81, tra le opere di s. Agostino: PL 39, 2274 sgg., ecc.) e l'osservanza del riposo (cf. Constit. Apost., 8, 33: PG 1, 579 sgg.; Tertulliano, Apol., cap. 16; Ad Notion. 1, 13: PL 1, 371 e 579; 1. 3, C. 11, 12, de feriis; Concilio di Mâcon [585], can. 2: Hefele-Leclercq, ibid., III, 209; di Mayence [813], can. 36 : ibid., III, 1141; Meaux [845], can. 77 : ibid., III, 125; di Cloveshoe II [747], can. 14 : ibid., III, 908; di Aenham [1009], can. 15: Mansi, XIX, 297). Oltre al giorno di domenica, vari altri giorni festivi, nel corso dei secoli, vennero stabiliti nelle diverse diocesi. Fattisi numerosi, si pensò prima di ridurre l'astensione dalle opere servili, secondo la classificazione delle feste (cf., p. es., il Concilio di Oxford del 1222 : Mansi, XXII, 1153), finché Urbano VIII (cost. Univerza del 13 sett. 1642) fissa il numero dei giorni festivi a 36 , oltre le domeniche. Pio X ne ritiene solamente 8 (motu proprio Supremi disciplinae, 2 luglio 1911; AAS, 3 [1911], p. 705). Oggi, a norma del can. 1274 CIC, i giorni festivi, oltre le domeniche, sono io, e cioè : Natale, Circoncisione, Epifania, Ascensione, Corpus Domini, Assunta, Immacolata, S. Giuseppe, SS, Pietro e Paolo e Ognissanti. Per disposizioni particolari tale numero subisce limitazioni in alcune nazioni; cosi, p. es., oltre le domeniche, le feste di precetto sono sei negli Stati Uniti d'America e quattro in Francia.

Da quanto è stato detto e secondo la comune dottrina, l'obbligo del p. f. si basa sul diritto naturale-positivodivino, ma ha la sua determinazione (scelta della domenica in luogo del sabato e il modo speciale di santificazione) dal diritto ecclesiastico. Per conseguenza non è concepibile una universale abrogazione di questo precetto; sono possibili invece particolari dispense. L'obbligo del p. f. è grave (cf. Denz-U, 1069) e riguarda tutti i fedeli che hanno raggiunto l'uso di ragione. Lo scopo e l'importanza del p. f. si desume dal fatto che con esso si rende più facile il culto interno ed esterno, individuale e sociale dovuto a Dio per diritto naturale-positivo-divino (cf. Mt. 4, 10; Io. 4, 23, 24; Sum. Theol., 20-200, q. 84) e l'uomo conquista molti vantaggi fisici, economici, morali, culturali e religiosi (cf. allocuzione di Pio XII, 7 sett. 1947: AAS, 39 [1947], p. 427).
II. L'assistenza alla Messa. - Per soddisfare al precetto di ascoltare la Messa, si richiedono le seguenti
condizioni : 1. Assistenza devota. - E sufficiente l'intenzione di assistere alla Messa; non è necessaria l'intenzione di soddisfare al p. f., giacché l'obbligazione non dipende dalla volontà propria. E sufficiente l'attenzione esterna, consistente nella rimozione di azioni esterne, incompatibili con l'attenzione interna. Così adempie al precetto chi suona l'organo, chi canta preci, chi raccoglie elemosine, chi recita il Rosario, chi legge un libro pio, chi si confessa, ecc. E consigliabile seguire la Messa con il messalino. 2. Presenze corporale. - La presenza corporale importa l'unione morale con il sacerdote in modo che, sia dentro che fuori la chiesa, si possa vedere e udire il celebrante o almeno dai gesti dei partecipanti si possa seguire la Messa. Non soddisfa al p. chi ascolta la Messa trasmessa per radio, pur essendo questa un'opera buona. 3. Assistenza all'intera Messa. - La Messa dev'essere ascoltata intera. Si noti, o questo proposito, la differenza tra l'aspetto dogmatico e l'aspetto giuridico della Messa. Dal punto di vista giuridico, per Messa s'intende tutta la parte liturgica, che va dall'inizio (dal salmo Indice) sino alla benedizione, impartita in fine, prima del Vangelo di s. Giovanni. Quindi, giuridicamente parlando, chi tralascia una parte liturgica qualsiasi non adempie perfettamente il p. f. Se non che il moralista viene a stabilire la materia grave o lieve. Chi tralascia la parte essenziale (Consacrazione e Comunione) o una parte notevole, non soddisfa al p. f.; chi tralascia, invece, un'esigua parte, pecca leggermente, ma soddisfa al precetto.

Per parte notevole si intende il tratto che va dall'inizio all'Offertorio incluso; le parti essenziali della Messa (Consacrazione e Comunione) e probabilmente la parte del Canone, che precede la Consacrazione, e tutto ciò che precede il Vangelo insieme con quanto segue la Comunione. Chi omette una parte notevole ha l'obbligo grave di supplirla in un'altra Messa e nello stesso giorno. Non soddisfa al p. f. chi ascolta due o più parti di Messa celebrate da due o più sacerdoti contemporaneamente (Denz-U, 1203); soddisfa, invece, chi le ascolta successivamente, purché in una medesima Messa vi siano la Consacrazione e la Comunione, perché ascolta una Messa integra quanto alle parti sostanziali, e supplisce il resto. 4. Luogo prescritto. - Soddisfa al p. f. chi assiste alla Messa in qualunque rito cattolico, a cielo scoperto, o in una chiesa od oratorio pubblico o semipubblico (cf. cann. 1188 §§ 1-2, nn. 1-2; 1180; 1189; 1249) o nelle cappelle private dei cimiteri, erette dalle famiglie o da persone private per la loro sepoltura. Nell'oratorio privato (cappella domestica) soddisfano al precetto soltanto coloro ai quali fu concesso l'indulto, come pure i loro consanguinei e parenti fino al quarto grado, coabitanti insieme, i loro ospiti e il personale di servizio, necessari al padrone o al sacerdote celebrante durante la Messa o che sono occupati in casa anche durante i giorni festivi. Del resto le condizioni dell'indulto precisano i limiti di tempo e di persone.

Trattandosi di legge, che nella sua determinazione è puramente ecclesiastica, qualsiasi causa grave, ossia qualunque notevole danno proprio o altrui, può scusare.

In particolare, cause scusanti sono: la necessità propria (infermità anche leggere, se con l'uscire se ne teme l'aggravarsi; la perdita di un lucro straordinario; la grande distanza dalla chiesa [più di un'ora di cammino], attese tutte le circostanze di persone, di vie, di tempo, ecc.); la necessità altrui (chi assiste un infermo che non può rimanere solo; chi rimane in casa per non dare ad altri occasione di peccare; chi presta aiuto in un incendio, inondazione o altro grave infortunio; chi rimane in casa per obbedire al padre, al coniuge, facili a irritarsi in caso di disobbedienza, ecc.); doveri professionali (le madri, le nutrici, i castodi, i soldati, ecc. nell'esercizio attuale delle proprie funzioni; i domestici, impéditi dai propri padroni [però si avrebbe il dovere di cercare possibilmente un altro servizio]); le consuetudine (in alcuni luoghi sono scusate: le fidanzate relativamente alla Messa, durante la quale viene pubblicato il loro matrimonio; le giovani spose o le giovani madri; le vedove nei primi giorni dopo la morte del marito, ecc.).

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III. L'osservanza del riposo festivo. - E quasi il presupposto per l'attuazione dell'aspetto positivo del p. f., ossia dell'assistenza alla Messa. Quando il numero delle feste si accrebbe notevolmente, si vide l'opportunità di ridurre, prima che il numero stesso, l'ambito dei lavori proibiti (cf. Concilio di Oxford, cit.). Questa disciplina ebbe un grande successo e fu il mezzo termine adottato dopo le prime riduzioni operate dai romani pontefici (cf. Benedetto XIV, cost. Cum semper, 3 sett. 1742, cost. Liter sollicitus, 11 apr. 1743; Pio VI, cost. Cum sicut, 28 sett. 1790). Il CIC (can. 1248), riducendo il numero delle feste, ha conservato anche la restrizione dei lavori proibiti. Quindi, attualmente, nelle domeniche e negli altri giorni festivi, sono proibiti : 1) i lavori servili, cioè quelle opere che anticamente solevano farsi dagli schiavi, che si compiono principalmente con le energie del corpo, e che, per loro natura, riguardano le necessità della vita (i lavori rurali [arare, seminare, mietere, ecc.], meccaniciindustriali (tipografi, lavori compiuti nelle fabbriche, nelle miniere, negli stabilimenti, ecc.), manuali (il mestiere del sarto, del calzolaio, del muratore, del fabbro, ecc.). Tali lavori sono proibiti, anche se si fanno gratuitamente o per sollievo, la materia è grave e quindi il peccato è mortale, quando si protragga il lavoro per due o tre ore. 2) Gli atti giudiziari (atti forensi), in quanto importano apparato clamoroso e disturbano la pubblica tranquillità (come fare sionzioni, discutere la causa, udire i testimoni, interrogare le parti, pronunziare la sentenza). Non è proibito, però, consultare un avvocato, dispensare, assolvere, ecc. Per determinare la gravità del peccato, non si deve tanto tener conto, in tali atti, della durata, quanto dell'importanza del fatto. 3) I pubblici affari di commercio (quali le fiere, i mercati, i giochi di borsa, la vendita all'asta pubblica, le compravendite all'ingresso, ecc.) perché impediscono la necessaria tranquillità e distraggono la mente dall'applicazione al culto divino.

Non sono proibite le altre opere, cioè : le liberali, quelle che si compiono principalmente con le energie dell'ingegno o tendono, per loro natura, all'istruzione o alla ricreazione, come leggere, scrivere, trascrivere, fare conti, cantare, suonare, fotografare, ecc.; e le comuni (p. es., viaggiare, cacciare, giocare, ecc.).

Le cause scusanti, che per sé debbono essere gravi, sono però distinte da quelle scusanti dell'assistenza alla Messa: la necessità propria (chi diversamente non può mantenere sé e i suoi; o non lavorando, deve subire grave incomodo o danno; o compie lavori indispensabili di casa, cucinare, accudire alla casa, governare gli animali, ecc.; la madre che non riesce, nei giorni feriali, a riparare o pulire le vesti proprie o dei figlioli); la necessità altrui (lccitamente lavorerebbe il sarto, il fabbro, ecc., qualora, per improvvisa necessità, si dovessero preparare le vesti o gli utensili, di cui si ha stretto e improrogabile bisogno; chi è occupato nello spegnere un incendio o in altra opera di soccorso; chi compie lavori manuali leggeri per fini caritativi, ecc.); la necessità comune (i formai, i macellai, osti, ferrovieri, ecc.); la pietà (per cui è lecito compiere quei lavori, che hanno relazione immediata con il culto divino, come, p. es., suonare le campane, portare in processione stendardi, gonfaloni, scopare la chiesa, ornare altari, ecc.); la consuetudine, espressamente ammessa dal CIC (can. 1248), per i mercati, le fiere, le compravendite, può rendere leciti altri lavori, come, p. es., il mestiere del barbiere, ecc.

Oltre alle cause scusanti, può essere concessa anche la dispensa dagli Ordinari locali, dal Superiore religioso o dal parroco; quest'ultimo però solo in favore dei singoli fedeli (i propri anche fuori del suo territorio, i forestieri solo nel suo territorio) o delle singole famiglie e soltanto nei casi singoli (can. 1245).

BibL.: oltre ai principali testi di teologia morale, cf. Sum. Theol., 20-20, q. 122, a. 4; J. Giffilan, The Sabbath viewed in the light of reason, revelation and history, Edimburgo 1867; A. Villien, Hist. des commandements de l'Eglise, in Rev. du clergé fr

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sunta la nomina con valore giuridico di conferma: il cardinale promovente, con apposita formola, trasmetteva la proclamazione al cardinale vicecancelliere.

Attualmente, essendo i concistori molto rari, la p. viene fatta con un breve pontificio.

BibL.: V. Martin, Le choix des évêques dans l'Eglise latine, in Rec. des sciences rolic., 4 (1924), pp. 221-64; M. Chartier, Les cardinaux d'après le codex, in Le canon., 1926, pp. 12-18, 134-41, 173-81. Giuseppe Damizia
PREDELLA. - In legno e in marmo, è la tavola o la lastra marmorea a forma di rettangolo molto allungato, spesso suddivisa in varie riquadrature, che costituisce la base di un polittico. Nella p. in genere sono rappresentati fatti attinenti alle immagini ed ai personaggi raffigurati nel polittico. La p. può però trovarsi anche in quadri consistenti in una sola unità, specie se questa è una grande pittura d'altare, cioè una "pala" d'altare.

Emilio Lavagnino
PREDELLI, Riccardo. - Erudito, n. a Rovereto il 19 maggio 1840 , m. a Venezia il $1^{\circ}$ marzo 1909. Costretto a lasciare il natio Trentino per i suoi sentimenti di italianità, si trasferì a Venezia, impiegato presso una casa bancaria.

Nel 1868 il corregionale T. Gar, direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, lo volle suo collaboratore, e per lunghi decenni il P. fu l'anima dell'Archivio veneziano, dove assunse anche l'insegnamento della paleografia e della diplomatica. Non solo riordinò e catalogò le ricchissime collezioni archivistiche, ma diede alle stampe grande copia di studi originali, come il Saggio di scritture in effra usate dalla Repubblica veneta, i Regesti del "Liber Communis" e i Libri Commemoriali della Repubblica veneta. Particolare cura dedicò all'indagine dei rapporti storici fra la Serenissima e il suo Trentino, pubblicando una ricchissima scelta di Monumenti veneto-trentini. Socio di molte accademie italiane e straniere, fu esponente delle organizzazioni cattoliche veneziane, che lo portarono a consigliere comunale nell'amministrazione Grimani. Esercitò un benefico influsso sulla gioventù studiosa, cui era esempio di integrità di costumi e di profonda pietà.

BibL.: A. Segatizzi, R. P., in Archivio trentino, 24 (1909), p. 91 sgg. Renzo U. Montini

PREDESTINAZIONE. - E il disegno concepito da Dio per condurre la creatura razionale al fine soprannaturale, che è la vita eterna.

1. L'insegnamento della Rivelazione. - Il Vangelo è la buona novella della Redenzione che deve essere annunziata a tutti (Mt. 28, 19). S. Paolo afferma chiaramente: «Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano al conoscimento della verità " (I Tim. 2, 4). Secondo l'insegnamento del Vecchio e del Nuovo Testamento, Dio, Sapienza e Bontà infinita, non comanda l'impossibile e pertanto rende realmente possibile a tutti l'osservanza dei suoi precetti. Ci sono, tuttavia, anime che per loro colpa si perdono: anime, che talora sono state assai vicine al Salvatore, come il «figlio della perdizione" (Io. 17, 12) e ciò non avviene senza una permissione di Dio, in vista di un bene superiore. Altre anime invece, gli eletti, saranno, secondo il Vangelo, infallibilmente salvate; appartengono a questa categoria i bambini che muoiono dopo il Battesimo e quegli adulti i quali, mediante la Grazia, osservano i comandamenti e ottengono il dono della perseveranza finale.

Gesù Cristo affermò: "Quelli che tu mi hai dato, io li ho custoditi e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, e questo affinché si adempisse la Scrittura" (Io. 17, 12). E in modo più generale afferma: "Le mie pecorelle ascoltano la mia voce; io le conosco ed esse mi seguono e io dò loro la vita eterna; esse non periranno mai e nessuno
me le strapperà di mano. Il Padre mio, che me le ha date, è da più di tutti : e nessuno può rapirle dalle mani del Padre. Il Padre e io siamo una cosa sola" (Io. 10, 27). Secondo tale testimonianza ci sono degli eletti, scelti da Dio da tutta l'eternità. In altre occasioni Gesù ha accennato alla p. (cf. Mt. 20,$23 ; 22,14 ; 24,22-24$ ).

L'insegnamento del Salvatore riceve la sua precisazione da ciò che s. Paolo